COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 22.9.2025
COM(2025) 509 final
2025/0285(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
·Motivi e obiettivi della proposta
Tutti i regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare il prelievo degli stock a livelli compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP). Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca ("regolamento di base della PCP") dispone la definizione di limiti di cattura e di sforzo di pesca per garantire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. In linea con tali obiettivi, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/1022 che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale.
Finalità della presente proposta di regolamento del Consiglio è fissare le possibilità di pesca per determinati stock e gruppi di stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.
Per il Mediterraneo occidentale, la presente proposta fissa le possibilità di pesca per gli stock demersali in linea con il piano pluriennale. Le possibilità di pesca sono espresse sotto forma di sforzo di pesca massimo consentito per tutti gli stock. Sono inoltre fissati limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità e il nasello catturati utilizzando particolari tipi di attrezzi da pesca. Si propone di assegnare tali limiti agli Stati membri del Mediterraneo occidentale (Spagna, Francia e Italia).
Si propone inoltre di fissare possibilità di pesca in forza degli accordi raggiunti nel quadro della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), l'organizzazione regionale di gestione della pesca responsabile della conservazione e della gestione delle risorse marine vive nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. L'Unione europea è membro della CGPM insieme a Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta, Romania e Slovenia. Le misure adottate dalla CGPM sono vincolanti per i suoi membri.
Si propone infine di fissare un contingente autonomo per lo spratto del Mar Nero al fine di evitare un ulteriore aumento della mortalità per pesca rispetto ai livelli attuali.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi e le norme della PCP.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'UE, in particolare in materia di ambiente.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La proposta assegna possibilità di pesca agli Stati membri conformemente agli obiettivi del regolamento di base della PCP, al piano pluriennale per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale e ai risultati della riunione annuale della CGPM. A norma degli articoli 16, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 17 del regolamento di base della PCP, spetta agli Stati membri decidere come ripartire le possibilità di pesca a loro disposizione tra i pescherecci battenti la loro bandiera sulla base di determinati criteri. Ciò conferisce agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella ripartizione delle possibilità di pesca in linea con i propri modelli sociali ed economici.
•Scelta dell'atto giuridico
Il regolamento è da considerarsi l'atto giuridico più appropriato in questo contesto, in quanto consente di stabilire disposizioni direttamente applicabili agli Stati membri e agli operatori economici interessati. In tal modo si garantirà un'applicazione tempestiva e armonizzata delle disposizioni previste, generando maggior certezza giuridica.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
Le parti interessate sono state consultate nell'ambito della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 6 giugno 2025, intitolata "La pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2026" (COM(2025) 296 final).
•Assunzione e uso di perizie
La valutazione dello stato degli stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero si basa sui lavori più recenti del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e del comitato scientifico consultivo per la pesca della CGPM.
•Valutazione d'impatto
L'ambito di applicazione dei regolamenti sulle possibilità di pesca è stabilito dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.
Per quanto riguarda le possibilità di pesca stabilite dalla CGPM nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, la presente proposta è intesa ad attuare misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione degli effetti potenziali delle possibilità di pesca sono esaminati nelle fasi di preparazione e svolgimento dei negoziati internazionali, nel cui ambito le possibilità di pesca dell'Unione sono concordate insieme a parti terze.
La proposta non si limita al breve periodo, ma si inserisce in una strategia di più ampio respiro volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili nel lungo periodo.
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
La proposta rispetta i diritti fondamentali, in particolare quelli riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Il controllo e il rispetto delle norme saranno garantiti in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La proposta è intesa a stabilire, per il 2026, le possibilità di pesca per determinati stock o gruppi di stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, in particolare mediante le misure indicate di seguito.
A.Attuazione del piano di gestione pluriennale per il Mediterraneo occidentale
Nel quadro del piano pluriennale per la pesca demersale nel Mediterraneo occidentale, il Consiglio è tenuto a stabilire, per Stato membro, uno sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino che sfruttano gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale, per ciascun gruppo di sforzo di pesca e per i gruppi di stock di cui all'allegato I del piano.
Il piano stabilisce inoltre obiettivi e misure per la gestione a lungo termine degli stock che ne sono oggetto. A partire dal 2025, il piano di gestione pluriennale è entrato nella sua fase a lungo termine in cui si applicano gli intervalli MSY, conformemente agli articoli 4 e 6. Le possibilità di pesca per il 2026 si baseranno pertanto sugli intervalli di valori forniti dallo CSTEP che saranno utilizzati per valutare le opzioni di gestione.
L'articolo 7, paragrafo 5, del piano pluriennale prevede inoltre la possibilità di integrare il regime di pesca per i pescherecci da traino con lo sforzo di pesca massimo consentito per attrezzi da pesca diversi dalle reti da traino sulla base di pareri scientifici e allo scopo di raggiungere il valore della mortalità per pesca stimata in grado di produrre e mantenere, con un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, il rendimento massimo a lungo termine (Fmsy).
Ai fini del conseguimento dell'MSY per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale, nel 2024 i pareri scientifici sia dello CSTEP che del comitato scientifico consultivo della CGPM hanno raccomandato di intraprendere interventi rapidi e di adottare misure di riduzione effettiva della mortalità per pesca. Gli stock di nasello e uno stock di scampo risultavano talmente sovrasfruttati da indurre lo CSTEP a considerarli a un livello inferiore al Blim, ossia il valore limite di riferimento, espresso come biomassa riproduttiva dello stock e indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dallo CSTEP o da un organismo scientifico indipendente analogo riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta.
Lo CSTEP (STECF-24-10 e PLEN-24-03) ha segnalato, come già negli anni precedenti, la necessità di un approccio olistico che combinasse misure relative allo sforzo di pesca per i pescherecci da traino e con palangaro e limiti di cattura per il gambero di profondità e il nasello catturati con reti da imbrocco e tramagli, al fine di ridurre urgentemente la mortalità per pesca, in particolare per gli stock di nasello, di scampo e di gambero di profondità. Questo approccio è stato attuato dai regolamenti (UE) 2022/110, (UE) 2023/195, (UE) 2024/259 e (UE) 2025/219 del Consiglio che hanno stabilito le possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero rispettivamente per il 2022, il 2023, il 2024 e il 2025. La Commissione propone di proseguirne l'attuazione anche nel 2026, sebbene il regime transitorio istituito dall'articolo 7, paragrafo 3, del piano pluriennale sia ormai giunto a scadenza. Poiché l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di base della PCP dispone in generale che "[l]e misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine possono includere [...] misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca", in tali misure possono rientrare anche i limiti di cattura.
Alcune possibilità di pesca sono indicate come "pm" (pro memoria) nella presente proposta perché, al momento dell'adozione di quest'ultima, il parere scientifico dello CSTEP non era ancora disponibile. Quando il parere dello CSTEP più recente sarà disponibile, la proposta sarà aggiornata mediante un documento informale dei servizi della Commissione.
Per promuovere l'uso di attrezzi selettivi e istituire zone di chiusura dell'attività di pesca efficaci ai fini della protezione dei giovanili e dei riproduttori, la presente proposta mantiene inoltre il meccanismo di compensazione introdotto per la prima volta nel 2022; i dettagli specifici saranno definiti quando sarà disponibile il parere dello CSTEP più recente.
B.Misure della CGPM applicabili nel Mar Mediterraneo
–Capacità massima della flotta, congelamento del numero dei dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating devices, FAD) per peschereccio e limiti massimi di cattura per la lampuga in tutto il Mar Mediterraneo nel quadro del piano di gestione pluriennale della CGPM 2023 (sottozone geografiche della CGPM (GSA) da 1 a 27).
Nella riunione annuale del novembre 2022 la CGPM ha adottato una raccomandazione volta a fissare i limiti di cattura per la lampuga per il 2026. La Commissione propone di continuare ad applicare, come nel 2025, il massimale di capacità della flotta per i FAD utilizzati per lo stock di lampuga. Questo massimale si basa sulla capacità comunicata alla CGPM nel 2019.
- Livelli massimi di catture per l'acciuga e la sardina e misure per gli stock di piccoli pelagici nel quadro del piano di gestione pluriennale della CGPM 2021 (GSA 17 e 18).
In occasione della sua prossima riunione annuale del novembre 2025, la CGPM dovrebbe adottare una nuova raccomandazione volta a fissare i limiti di cattura per i piccoli pelagici per il 2026. La Commissione propone di continuare ad applicare, come nel 2025, il massimale di capacità della flotta per i pescherecci a cianciolo e i pescherecci da traino pelagici adibiti alla cattura degli stock di piccoli pelagici. Questo massimale si basa sulla capacità comunicata alla CGPM nel 2014.
–Misure per gli stock demersali nel quadro del piano di gestione pluriennale della CGPM 2019 per le specie demersali nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18).
In occasione della sua prossima sessione annuale del novembre 2025, la CGPM dovrebbe adottare una nuova raccomandazione volta a stabilire per il 2026 lo sforzo di pesca dei pescherecci con reti da traino a divergenti (OTB) e dei pescherecci a sfogliara (TBB) che contribuisca al raggiungimento dell'MSY nel 2026. La capacità massima della flotta proposta è in linea con la capacità comunicata alla CGPM per il 2025 o con la media registrata nel periodo 2015-2017.
–Limiti massimi di cattura per il gambero rosa mediterraneo nonché sforzo di pesca massimo consentito e capacità massima della flotta per il nasello nel Canale di Sicilia nel quadro del piano di gestione pluriennale della CGPM 2022 (GSA da 12 a 16).
In occasione della sua prossima riunione annuale del novembre 2025, la CGPM dovrebbe adottare una nuova raccomandazione volta a stabilire per il 2026 i limiti massimi di cattura per il gambero rosa mediterraneo nonché lo sforzo di pesca massimo consentito e la capacità massima della flotta per il nasello nel Canale di Sicilia.
–Capacità massima della flotta e limiti di cattura per il gambero rosso e il gambero viola nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16), nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21) e nel Mare di Levante (GSA da 24 a 27) nel quadro dei rispettivi piani di gestione pluriennali della CGPM.
In occasione della sua prossima riunione annuale del novembre 2025, la CGPM dovrebbe adottare nuove raccomandazioni volte a stabilire per il 2026 i limiti massimi di cattura per il gambero di profondità nel Canale di Sicilia, nel Mar Ionio e nel Mare di Levante. La Commissione propone di continuare ad applicare, come nel 2025, il massimale di capacità per le flotte dedite alla pesca del gambero di profondità nell'ambito dei rispettivi piani pluriennali della CGPM.
–Misure per l'occhialone nel Mare di Alborán nell'ambito del piano di gestione pluriennale della CGPM (GSA da 1 a 3).
Nella proposta figura una serie di spazi da completare riservati agli stock per i quali le misure transitorie della CGPM scadranno alla fine del 2025 o alla fissazione di limiti di cattura e di sforzo annuali nell'ambito della fase permanente dei piani di gestione e per i quali la CGPM dovrebbe adottare nuove misure nella sua prossima riunione annuale.
A seguito della riunione annuale della CGPM, la proposta sarà aggiornata mediante un documento informale dei servizi della Commissione.
C.Misure della CGPM applicabili nel Mar Nero
1.Contingente autonomo per lo spratto stabilito sulla base di pareri scientifici.
2.Ripartizione del TAC e dei contingenti per il rombo chiodato nel quadro del piano di gestione pluriennale del 2017 della CGPM per la pesca di questa specie, in applicazione della raccomandazione CGPM/43/2019/3 (GSA 29), quale modificata dalla raccomandazione CGPM/47/2024/8.
Nella presente proposta rientrano misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca (ad es. la chiusura della pesca nelle stagioni di riproduzione) in quanto, senza l'introduzione di questi periodi di chiusura (come nel caso del rombo chiodato nel Mar Nero), non sarebbe possibile fissare le possibilità di pesca agli stessi livelli. La durata dei periodi di chiusura può variare a seconda dello stato dello stock, valutato dai pareri scientifici.
2025/0285 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Consiglio è chiamato ad adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che le possibilità di pesca debbano essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca. L'articolo 16, paragrafo 4, di detto regolamento dispone che le possibilità di pesca debbano essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
(2)Conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, è pertanto opportuno stabilire le possibilità di pesca sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi.
(3)Nella sua 47a riunione annuale del 2024 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/1 che stabilisce misure di gestione a lungo termine per l'anguilla (Anguilla anguilla), come previsto dalla raccomandazione CGPM/46/2023/16 relativa a un piano di gestione a lungo termine per l'anguilla (sottozone geografiche ("GSA") da 1 a 27 della CGPM). La raccomandazione CGPM/47/2024/1 mantiene, per il 2026, il periodo di chiusura della pesca commerciale di sei mesi e il divieto della pesca ricreativa. Inoltre la raccomandazione limita le attività di pesca commerciale di esemplari di anguille cieche a un periodo di due mesi e consente tale pesca soltanto a determinate condizioni. Tali misure si devono applicare a tutte le acque marine del Mar Mediterraneo nonché alle acque dolci e a quelle salmastre, compresi estuari, lagune costiere e acque di transizione, in conformità della raccomandazione. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.
(4)Nella sua 47a riunione annuale del 2024 la CGPM ha anche adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/2 che stabilisce misure a lungo termine per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso (Corallium rubrum), come previsto dalla raccomandazione CGPM/43/2019/4 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27 della CGPM). La raccomandazione CGPM/47/2024/2 mantiene, per il 2026, il congelamento dello sforzo di pesca espresso in numero massimo di autorizzazioni di pesca e limiti di raccolta per il corallo rosso. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.
(5)Nella sua 46a riunione annuale del 2023 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/14 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile della lampuga (Coryphaena hippurus) nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27 della CGPM). Tale raccomandazione, coerentemente con l'approccio precauzionale, ha introdotto per il periodo transitorio dal 2024 al 2026 un massimale di capacità della flotta, il congelamento della capacità dei dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating device, FAD) per peschereccio e un limite di cattura. Per la pesca ricreativa tale raccomandazione ha inoltre previsto il rispetto di un limite di cattura giornaliero. Tali misure sono state recepite nel diritto dell'Unione dal 2024 mediante i regolamenti (UE) 2024/259 e (UE) 2025/219 del Consiglio. Per il 2026 è opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
(6)Il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale (GSA 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM). Il piano stabilisce obiettivi e misure per la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock che ne sono oggetto. Esso prevede anche misure volte al raggiungimento e al mantenimento del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY) per gli stock bersaglio, garantendo che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca le popolazioni delle specie pescate e le mantenga al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.
(7)A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1022 le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento dovrebbero essere stabilite entro gli intervalli dei valori della mortalità per pesca che determinano l'MSY ("intervalli FMSY"), o a un livello inferiore, e conformemente alle misure di salvaguardia disposte in detto regolamento. Gli intervalli FMSY sono stabiliti nei corrispondenti pareri dello CSTEP. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, le possibilità di pesca per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento dovrebbero essere fissate seguendo l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, di detto regolamento.
(8)Le possibilità di pesca devono inoltre essere espresse, da un lato, sotto forma di sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangaro, stabilito conformemente al regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1022, e, dall'altro, sotto forma di limiti massimi di cattura per il gambero viola (Aristeus antennatus) e il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) in acque profonde, stabiliti conformemente ai pareri scientifici e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(9)[SPAZIO RISERVATO al parere dello CSTEP WestMed relativo allo sforzo di pesca per i pescherecci da traino, i pescherecci con palangari e i limiti di cattura per i gamberi di profondità]
(10)Per promuovere l'uso di attrezzi da pesca selettivi e istituire zone di chiusura della pesca efficaci allo scopo di proteggere i giovanili e i riproduttori, il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio ha introdotto un meccanismo di compensazione relativo al regime di gestione dello sforzo di pesca per i pescherecci da traino. [SPAZIO RISERVATO al parere dello CSTEP]
(11)Conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1022, se dai pareri scientifici risulta che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento è inferiore al valore precauzionale di riferimento della biomassa (BPA) o al valore limite di riferimento della biomassa (BLIM), devono essere adottate misure correttive atte a garantire il rapido ritorno degli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY.
(12)Nella sua 44a riunione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/20 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto, per il periodo dal 2022 al 2029, un livello massimo di catture e un massimale di capacità della flotta correlato per i pescherecci a cianciolo e da traino pelagici adibiti alla cattura di piccoli pelagici. È opportuno che tali misure relative al 2026 siano recepite nel diritto dell'Unione.
(13)[SPAZIO RISERVATO alla CGPM 48 - piccoli pelagici nel Mare Adriatico]
(14)Nella sua 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/5 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile della pesca demersale nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto un regime di gestione dello sforzo di pesca e un massimale di capacità della flotta per determinati stock demersali, nonché l'obbligo di conseguire l'FMSY per gli stock principali nel 2026. È quindi opportuno che tali misure relative al 2026 siano recepite nel diritto dell'Unione.
(15)[SPAZIO RISERVATO alla CGPM 48 - stock demersali nel Mare Adriatico]
(16)Tenuto conto delle peculiarità della flotta slovena e del suo impatto marginale sugli stock di piccoli pelagici e sugli stock demersali, e conformemente al punto 13 della raccomandazione CGPM/43/2019/5, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e garantire alla flotta slovena l'accesso a un'assegnazione minima dello sforzo di pesca per gli stock demersali.
(17)Nella sua 45a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/12 e CGPM/42/2018/5. La raccomandazione CGPM/45/2022/4 ha introdotto un regime di gestione dello sforzo per il nasello e limiti di cattura per il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), disponendo inoltre un congelamento della capacità di pesca. È opportuno che tali misure relative al 2026 siano recepite nel diritto dell'Unione.
(18)[SPAZIO RISERVATO alla CGPM 48 - proroga di 1 anno della fase transitoria del piano pluriennale]
(19)Nella sua 45a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/5 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/7 e CGPM/43/2019/6. La raccomandazione CGPM/45/2022/5 ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di pesca. È opportuno che tali misure relative al 2026 siano recepite nel diritto dell'Unione.
(20)[SPAZIO RISERVATO alla CGPM 48 - proroga di 1 anno della fase transitoria del piano pluriennale]
(21)Nella sua 45a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/6 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4. La raccomandazione CGPM/45/2022/6 ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di pesca. È opportuno che tali misure relative al 2026 siano recepite nel diritto dell'Unione.
(22)[SPAZIO RISERVATO alla CGPM 48 - proroga di 1 anno della fase transitoria del piano pluriennale]
(23)Nella sua 45a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/7 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mare di Levante (GSA da 24 a 27 della CGPM), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/6 e CGPM/42/2018/3. La raccomandazione CGPM/45/2022/7 ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di pesca. È opportuno che tali misure relative al 2026 siano recepite nel diritto dell'Unione.
(24)[SPAZIO RISERVATO alla CGPM 48 - misure relative all'occhialone]
(25)Sulla base del parere scientifico formulato dal gruppo di lavoro della CGPM per il Mar Nero, è opportuno mantenere il contingente attuale per lo spratto (Sprattus sprattus) al fine di garantire la sostenibilità degli stock di tale specie nel Mar Nero (GSA 29 della CGPM). Per tale stock è pertanto opportuno continuare a fissare un contingente autonomo.
(26)Nella sua 47a riunione annuale del 2024 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/8, che ha modificato le raccomandazioni CGPM/43/2019/3 e CGPM/41/2017/4 relative a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero (GSA 29 della CGPM). La raccomandazione CGPM/47/2024/8 ha introdotto un totale ammissibile di catture (TAC) regionale aggiornato e un sistema di ripartizione dei contingenti per il rombo chiodato. Conformemente alla raccomandazione CGPM/41/2017/4, il periodo di chiusura della pesca di due mesi e la limitazione dei giorni di pesca a 180 all'anno sono funzionalmente collegati alle possibilità di pesca. È opportuno che tali misure relative al 2026 siano recepite nel diritto dell'Unione in quanto, in loro assenza, il TAC dovrebbe essere fissato a un livello diverso.
(27)L'utilizzo delle possibilità di pesca a disposizione dei pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, in particolare agli articoli 33 e 34 riguardanti la registrazione delle catture e degli sforzi di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.
(28)Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2026. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che operano nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e che sfruttano gli stock ittici seguenti:
a)anguilla (Anguilla anguilla), corallo rosso (Corallium rubrum) e lampuga (Coryphaena hippurus) nel Mar Mediterraneo;
b)gambero viola (Aristeus antennatus), gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mar Mediterraneo occidentale;
c)acciuga (Engraulis encrasicolus) e sardina (Sardina pilchardus) nel Mare Adriatico;
d)nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus), sogliola (Solea solea), gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico;
e)nasello (Merluccius merluccius) e gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nel Canale di Sicilia;
f)gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia, nel Mar Ionio e nel Mare di Levante;
g)occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán;
h)spratto (Sprattus sprattus) e rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero.
2.Il presente regolamento si applica anche ad altre attività di pesca dell'Unione, compresa la pesca ricreativa, qualora le disposizioni pertinenti vi facciano esplicito riferimento.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
(a)"acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;
(b)"pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;
(c)"totale ammissibile di catture" (TAC):
i) nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;
ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato nell'arco di un anno per ciascuno stock;
(d)"contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;
(e)"contingente autonomo dell'Unione": un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;
(f)"contingente analitico": un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;
(g)"valutazione analitica": una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock basata su dati relativi alla biologia e allo sfruttamento di tale stock e la cui qualità, sulla base di un esame scientifico, sia ritenuta sufficiente per la formulazione di un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
(h)"dispositivo di concentrazione del pesce" (fish aggregating device, FAD): qualsiasi attrezzo ancorato galleggiante sulla superficie del mare destinato ad attirare pesci.
Articolo 3
Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone di pesca:
a)"sottozone geografiche della CGPM": le zone specificate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b)"Mar Mediterraneo": le acque situate nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM specificate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
c)"Mar Mediterraneo occidentale": le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM specificate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
d)"Mare Adriatico": le acque situate nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM specificate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
e)"Canale di Sicilia": le acque situate nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM specificate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
f)"Mar Ionio": le acque situate nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM specificate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
g)"Mare di Levante": le acque situate nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM specificate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
h)"Mare di Alborán": le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM specificate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
i)"Mar Nero": le acque situate nella sottozona geografica 29 della CGPM specificata nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124.
TITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE
CAPO I
Mar Mediterraneo
Articolo 4
Anguilla
1.
Il presente articolo si applica alle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM, alle acque salmastre e alle acque dolci. Le acque salmastre comprendono estuari, lagune costiere e acque di transizione.
2.
È vietato praticare attività di pesca commerciale di esemplari di anguilla (Anguilla anguilla) di lunghezza complessiva superiore a 12 cm, come specie bersaglio o come cattura accessoria accidentale, per un periodo di almeno sei mesi nel 2026. A tal fine, ciascuno Stato membro interessato stabilisce uno o più periodi di chiusura, fatto salvo quanto segue:
a)
se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire all'interno di uno stesso Stato membro da una zona di pesca all'altra per tenere conto del modello di migrazione geografica e temporale dell'anguilla nelle diverse fasi del suo ciclo vitale;
b)
il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di sei mesi consecutivi o una durata totale di sei mesi, conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 3;
c)
il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli di migrazione temporale dell'anguilla nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato.
3.
Il periodo di chiusura va dal 1º gennaio al 31 marzo 2026 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi tra il 1º aprile e il 30 novembre 2026 è stabilito da ciascuno Stato membro interessato.
4.
Le attività di pesca commerciale di esemplari di anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm sono autorizzate annualmente per un periodo di due mesi e tali attività di pesca sono monitorate da un istituto scientifico concordato che supervisiona la raccolta e le analisi dei dati.
5.
Il numero massimo di autorizzazioni di pesca e il numero massimo di attrezzi fissi autorizzati per la pesca di esemplari di anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm a fini commerciali non superano i livelli stabiliti nell'allegato I.
6.
È vietata la pesca ricreativa dell'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale.
7.
Ciascuno Stato membro interessato informa la Commissione in merito:
a) al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi 2 e 3, entro il 1º marzo 2026;
b) alle misure nazionali relative al periodo di chiusura o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi 2 e 3, entro due settimane dalla loro adozione;
c) al periodo autorizzato per la pesca di esemplari di anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm a norma del paragrafo 4, entro il 1º marzo 2026.
Articolo 5
Corallo rosso
Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione per la raccolta del corallo rosso (Corallium rubrum) nel Mar Mediterraneo.
Per le attività di pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di stock di corallo rosso raccolti dai pescherecci dell'Unione e nell'ambito di attività di raccolta dell'Unione non superano i livelli fissati nell'allegato II.
Articolo 6
Lampuga
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca pelagica a fini commerciali esercitate da pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura della lampuga (Coryphaena hippurus) con l'uso di FAD nel Mar Mediterraneo.
Si applica anche alla pesca ricreativa della lampuga nel Mar Mediterraneo.
2. La capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e stazza lorda (gross tonnage - GT), per i pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare la lampuga è stabilita nell'allegato III, lettera a).
3. Il numero massimo di FAD per ogni peschereccio autorizzato a pescare la lampuga è stabilito nell'allegato III, lettera b).
4. Il livello massimo delle catture di lampuga non supera i livelli stabiliti nell'allegato III, lettera c).
Per le attività di pesca ricreativa, il numero massimo di catture è di 10 kg o cinque esemplari di qualsiasi taglia, per persona, al giorno.
CAPO II
Mar Mediterraneo occidentale
Articolo 7
Stock demersali
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura degli stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale.
2. Lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangaro è stabilito nell'allegato IV, punto 1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022 e agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3. I limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nella Spagna settentrionale e nel Golfo del Leone sono stabiliti nell'allegato IV, punto 2, lettera a).
4. I limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna sono stabiliti nell'allegato IV, punto 2, lettera b).
5. La ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri stabilita nell'allegato IV non pregiudica:
a)
gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b)
le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
c)
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
d)
i quantitativi riportati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
e)
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 8
Meccanismo di compensazione
[SPAZIO RISERVATO]
Articolo 9
Misure correttive
[SPAZIO RISERVATO]
Articolo 10
Registrazione e trasmissione dei dati
1. Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e agli articoli 146 quater, 146 quinquies e 146 sexies del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione.
2. Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici del gruppo di sforzo di pesca indicati nell'allegato IV.
CAPO III
Mare Adriatico
Articolo 11
Stock di piccoli pelagici
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione per la cattura della sardina (Sardina pilchardus) e dell'acciuga (Engraulis encrasicolus) nel Mare Adriatico.
2. Il livello massimo delle catture di sardina e acciuga non supera i livelli stabiliti nell'allegato V, punto 1, lettera a).
3. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici, è stabilita nell'allegato V, punto 1, lettera b).
4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 12
Stock demersali
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione per la cattura del nasello (Merluccius merluccius), dello scampo (Nephrops norvegicus), della sogliola (Solea solea), del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e della triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico.
2. Lo sforzo di pesca massimo consentito per i suddetti stock demersali e la capacità massima della flotta nell'ambito del presente articolo sono stabiliti nell'allegato V, punto 2, lettere a) e b) rispettivamente.
3. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 13
Trasmissione dei dati
Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 per le attività di pesca disciplinate dagli articoli 11 e 12, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock e i codici del gruppo di sforzo di pesca indicati nell'allegato V.
CAPO IV
Canale di Sicilia
Articolo 14
Nasello e gambero rosa mediterraneo
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del nasello (Merluccius merluccius) e del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nel Canale di Sicilia.
2. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock demersali rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo, è stabilita nell'allegato VI, punto 1, lettera a).
3. Lo sforzo di pesca massimo consentito per il nasello (in numero di giorni di pesca) per i pescherecci con reti a strascico a divergenti (OTB) adibiti alla pesca del nasello è stabilito nell'allegato VI, punto 1, lettera b).
4. Il livello massimo delle catture di gambero rosa mediterraneo non supera i livelli stabiliti nell'allegato VI, punto 1, lettera c).
5. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 15
Gamberi di profondità
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia.
2. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock demersali rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo, è stabilita nell'allegato VI, punto 2, lettera a).
3. Il livello massimo delle catture di gamberi di profondità non supera i livelli stabiliti nell'allegato VI, punto 2, lettere b) e c).
Articolo 16
Trasmissione dei dati
Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock catturati conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock indicati nell'allegato VI.
CAPO V
Mar Ionio e Mare di Levante
Articolo 17
Gamberi di profondità
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio e nel Mare di Levante.
2. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock di gamberi di profondità di cui al presente articolo, è stabilita nell'allegato VII, punto 1, lettera a), e punto 2, lettera a).
3. Il livello massimo delle catture dei gamberi di profondità di cui al presente articolo non supera i rispettivi livelli stabiliti nell'allegato VII, punto 1, lettere b) e c), e punto 2, lettere b) e c).
CAPO VI
Mare di Alborán
Articolo 18
Occhialone
[SPAZIO RISERVATO]
CAPO VII
Mar Nero
Articolo 19
Spratto
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dello spratto (Sprattus sprattus) nel Mar Nero.
2. Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto non supera i livelli stabiliti nell'allegato IX.
3. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 20
Rombo chiodato
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero.
2. Il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato IX.
3. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 21
Gestione dello sforzo di pesca per il rombo chiodato
A prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, i pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il rombo chiodato nell'ambito di applicazione dell'articolo 20 non esercitano attività di pesca per più di 180 giorni all'anno.
Articolo 22
Periodo di chiusura per il rombo chiodato
Ai pescherecci dell'Unione è vietato svolgere qualsiasi attività di pesca di rombo chiodato, compresi il trasbordo, la detenzione a bordo, lo sbarco e la prima vendita, nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno 2026.
Articolo 23
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero
La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca stabilita nell'allegato IX non pregiudica:
a)
gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b)
le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
c)
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 24
Trasmissione dei dati
Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e rombo chiodato catturati nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock indicati nell'allegato IX del presente regolamento.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1º gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 22.9.2025
COM(2025) 509 final
ALLEGATI
della
proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici
emALLEGATO I
POSSIBILITÀ DI PESCA RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI PESCA COMMERCIALE DELL'UNIONE PER LA CATTURA DELLA CIECA NELL'AMBITO DEL PIANO DI GESTIONE PLURIENNALE DELLA CGPM PER L'ANGUILLA NEL MAR MEDITERRANEO
Il numero massimo di autorizzazioni di pesca e il numero massimo di attrezzi da pesca autorizzati per le attività di pesca commerciale di esemplari di anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm sono fissati rispettivamente nelle tabelle 1 e 2.
Tabella 1
Numero massimo di autorizzazioni di pesca
|
Stato membro
|
Anguilla
ELE
|
|
Spagna
|
153
|
Tabella 2
Numero massimo di attrezzi da pesca
|
Stato membro
|
Attrezzo da pesca
|
Codice dell'attrezzo
|
Unità
|
|
Spagna
|
Nasse e trappole
|
FPO
|
249
|
ALLEGATO II
POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI GESTIONE PLURIENNALE DELLA CGPM PER IL CORALLO ROSSO NEL MAR MEDITERRANEO
Il numero massimo consentito di autorizzazioni di pesca e il livello massimo di raccolta del corallo rosso nel Mar Mediterraneo sono stabiliti nella tabella 1.
I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.
Ai fini del presente allegato si applica la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni degli stock:
|
Nome scientifico
|
Codice alfa-3
|
Nome comune
|
|
Corallium rubrum
|
COL
|
Corallo rosso
|
Tabella 1 - Numero massimo di autorizzazioni di pesca(*)
|
Stato membro
|
Corallo rosso
COL
|
|
Grecia
|
12
|
|
Spagna
|
0(**)
|
|
Francia
|
32
|
|
Croazia
|
0(**)
|
|
Italia
|
40
|
(*) Ossia il numero di pescherecci e/o di sommozzatori, o una coppia composta da un sommozzatore e un peschereccio, autorizzati a raccogliere corallo rosso.
(**) In conformità dell'attuale divieto temporaneo di pesca del corallo rosso stabilito nelle acque spagnole e nelle acque croate, in attesa di eventuali modifiche in futuro.
Tabella 2
Livello massimo di raccolta espresso in chilogrammi di peso vivo
|
Specie:
|
Corallo rosso
|
Zona:
|
acque dell'Unione nel Mar Mediterraneo
GSA da 1 a 27
|
|
|
Corallium rubrum
|
COL/GF1-27
|
|
Grecia
|
1 844
|
|
|
Spagna
|
0(**)
|
|
|
Francia
|
1 400
|
|
|
Croazia
|
0(**)
|
|
|
Italia
|
1 378
|
|
|
Unione
|
4 622
|
|
|
TAC
|
Non pertinente
|
|
(**) In conformità dell'attuale divieto temporaneo di pesca del corallo rosso stabilito nelle acque spagnole e nelle acque croate, in attesa di eventuali modifiche in futuro.
ALLEGATO III
POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA LAMPUGA NEL MAR MEDITERRANEO
Numero, kW e GT massimi dei pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare la lampuga con l'uso di FAD nel Mar Mediterraneo e il livello massimo di catture sono stabiliti nelle tabelle a), b) e c).
I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.
Ai fini del presente allegato è fornita la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni degli stock:
|
Nome scientifico
|
Codice alfa-3
|
Nome comune
|
|
Coryphaena hippurus
|
DOL
|
Lampuga
|
a) Capacità massima della flotta dei pescherecci adibiti alla cattura della lampuga con l'uso di FAD nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27)
|
Stato membro
|
Numero di pescherecci
|
kW
|
GT
|
|
Italia
|
261
|
21 061
|
1 986
|
|
Malta
|
130
|
16 662
|
1 296,28
|
|
Spagna
|
45
|
2 105,73
|
153,34
|
b) Numero massimo di FAD per peschereccio autorizzato a pescare la lampuga nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27)
|
Stato membro
|
Numero di FAD per peschereccio
|
|
Italia
|
100
|
|
Malta
|
200
|
|
Spagna
|
50
|
c) Livello massimo di catture in tonnellate di peso vivo effettuate nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27)
|
Specie:
|
Lampuga
Coryphaena hippurus
|
Zona:
|
acque dell'Unione e acque internazionali delle GSA da 1 a 27 della CGPM (DOL/MED)
|
|
Italia
|
1 174
|
|
Livello massimo di catture
|
|
Malta
|
517
|
|
|
|
Spagna
|
127
|
|
|
|
Unione
|
1 818
|
|
|
|
TAC
|
Non pertinente
|
|
|
ALLEGATO IV
POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DEMERSALI NEL MAR MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Lo sforzo di pesca massimo consentito (espresso in giorni di pesca) per gruppo di stock, quale definito all'articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) 2019/1022, i limiti massimi di cattura e la lunghezza fuori tutto dei pescherecci per tutti i tipi di reti da traino e dei pescherecci con palangaro demersale adibiti alla pesca di stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale è stabilito nelle tabelle seguenti.
Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1022 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.
Ai fini del presente allegato è fornita la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni degli stock:
|
Nome scientifico
|
Codice alfa-3
|
Nome comune
|
|
Aristaeomorpha foliacea
|
ARS
|
Gambero rosso
|
|
Aristeus antennatus
|
ARA
|
Gambero viola
|
|
Merluccius merluccius
|
HKE
|
Nasello
|
|
Mullus barbatus
|
MUT
|
Triglia di fango
|
|
Nephrops norvegicus
|
NEP
|
Scampo
|
|
Parapenaeus longirostris
|
DPS
|
Gambero rosa mediterraneo
|
1.Sforzo di pesca massimo consentito (espresso in giorni di pesca)
Numero di giorni di pesca per i pescherecci da traino nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nella Spagna settentrionale e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)
|
Gruppo di stock
|
Lunghezza fuori tutto dei pescherecci
|
Spagna
|
Francia
|
Italia
|
Codice del gruppo di sforzo di pesca
|
Codice di assegnazione supplementare
|
|
Triglia di fango nelle GSA 1, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6
|
< 12 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF1/MED1_TR1
|
EFF1/MED1_TR1_AA
|
|
|
≥ 12 m e < 18 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF1/MED1_TR2
|
EFF1/MED1_TR2_AA
|
|
|
≥ 18 m e < 24 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF1/MED1_TR3
|
EFF1/MED1_TR3_AA
|
|
|
≥ 24 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF1/MED1_TR4
|
EFF1/MED1_TR4_AA
|
|
Gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7
|
< 12 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF2/MED1_TR1
|
EFF2/MED1_TR1_AA
|
|
|
≥ 12 m e < 18 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF2/MED1_TR2
|
EFF2/MED1_TR2_AA
|
|
|
≥ 18 m e < 24 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF2/MED1_TR3
|
EFF2/MED1_TR3_AA
|
|
|
≥ 24 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF2/MED1_TR4
|
EFF2/MED1_TR4_AA
|
Numero di giorni di pesca per i pescherecci da traino in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)
|
Gruppo di stock
|
Lunghezza fuori tutto dei pescherecci
|
Spagna
|
Francia
|
Italia
|
Codice del gruppo di sforzo di pesca
|
Codice di assegnazione supplementare
|
|
Triglia di fango nelle GSA 8, 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10
|
< 12 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF1/MED2_TR1
|
EFF1/MED2_TR1_AA
|
|
|
≥ 12 m e < 18 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF1/MED2_TR2
|
EFF1/MED2_TR2_AA
|
|
|
≥ 18 m e < 24 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF1/MED2_TR3
|
EFF1/MED2_TR3_AA
|
|
|
≥ 24 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF1/MED2_TR4
|
EFF1/MED2_TR4_AA
|
|
Gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11
|
< 12 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF2/MED2_TR1
|
EFF2/MED2_TR1_AA
|
|
|
≥ 12 m e < 18 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF2/MED2_TR2
|
EFF2/MED2_TR2_AA
|
|
|
≥ 18 m e < 24 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF2/MED2_TR3
|
EFF2/MED2_TR3_AA
|
|
|
≥ 24 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF2/MED2_TR4
|
EFF2/MED2_TR4_AA
|
Numero di giorni di pesca per i pescherecci con palangaro demersale nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nella Spagna settentrionale e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)
|
Gruppo di stock
|
Lunghezza fuori tutto dei pescherecci
|
Spagna
|
Francia
|
Italia
|
Codice del gruppo di sforzo di pesca
|
|
Nasello nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7
|
< 12 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF1/MED1_LL1
|
|
|
≥ 12 m e < 18 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF1/MED1_LL2
|
|
|
≥ 18 m e < 24 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF1/MED1_LL3
|
|
|
≥ 24 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF1/MED1_LL4
|
Numero di giorni di pesca per i pescherecci con palangaro demersale in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)
|
Gruppo di stock
|
Lunghezza fuori tutto dei pescherecci
|
Spagna
|
Francia
|
Italia
|
Codice del gruppo di sforzo di pesca
|
|
Nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11
|
< 12 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF1/MED2_LL1
|
|
|
≥ 12 m e < 18 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF1/MED2_LL2
|
|
|
≥ 18 m e < 24 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF1/MED2_LL3
|
|
|
≥ 24 m
|
pm
|
pm
|
pm
|
EFF1/MED2_LL4
|
2. Limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità
|
a)
|
Possibilità di pesca per il gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nella Spagna settentrionale e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7), espresse come livello massimo di catture in tonnellate di peso vivo
|
Specie:
|
Gambero viola
Aristeus antennatus
|
Zona:
|
GSA 1, 2, 5, 6 e 7
(ARA/GF1-7)
|
|
Spagna
|
pm
|
|
|
|
Francia
|
pm
|
|
|
|
Italia
|
pm
|
|
|
|
Unione
|
pm
|
|
|
|
TAC
|
Non pertinente
|
|
Livello massimo di catture
|
|
|
b)
|
Possibilità di pesca per il gambero viola (Aristeus antennatus) e per il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11), espresse come livello massimo di catture in tonnellate di peso vivo
|
|
|
|
Specie:
|
Gambero viola
Aristeus antennatus
|
Zona:
|
GSA 8, 9, 10 e 11
(ARA/GF8-11)
|
|
Spagna
|
pm
|
|
|
|
Francia
|
pm
|
|
|
|
Italia
|
pm
|
|
|
|
Unione
|
pm
|
|
Limite precauzionale di cattura
|
|
TAC
|
Non pertinente
|
|
Livello massimo di catture
|
|
|
|
Specie:
|
Gambero rosso
Aristaeomorpha foliacea
|
Zona:
|
GSA 8, 9, 10 e 11
(ARS/GF8-11)
|
|
Spagna
|
pm
|
|
|
|
Francia
|
pm
|
|
|
|
Italia
|
pm
|
|
|
|
Unione
|
pm
|
|
Limiti analitici di cattura
|
|
TAC non pertinente Livello massimo di catture
|
|
3. Limiti massimi di cattura per il nasello nel Mar Mediterraneo
a) Possibilità di pesca per il nasello (Merluccius merluccius) con attrezzi fissi (GNS, GND e GTR) nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nella Spagna settentrionale e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7), espresse come livello massimo di catture in tonnellate di peso vivo
|
Specie:
|
Nasello
Merluccius merluccius
|
Zona:
|
GSA 1, 2, 5, 6 e 7
(HKE/GF1-7)
|
|
Spagna
|
pm
|
|
|
|
Francia
|
pm
|
|
|
|
Italia
|
pm
|
|
|
|
Unione
|
pm
|
|
Limite analitico di cattura
Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Non si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1380/2013
|
|
TAC
|
Non pertinente
|
|
Livello massimo di catture
|
b)
Possibilità di pesca per il nasello (Merluccius merluccius) con attrezzi fissi (GNS, GND e GTR) in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11), espresse come livello massimo di catture in tonnellate di peso vivo
|
Specie:
|
Nasello
Merluccius merluccius
|
Zona:
|
GSA 8, 9, 10 e 11
(HKE/GF8-11)
|
|
Spagna
|
pm
|
|
|
|
Francia
|
pm
|
|
|
|
Italia
|
pm
|
|
|
|
Unione
|
pm
|
|
Limite analitico di cattura
Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Non si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1380/2013
|
|
TAC
|
Non pertinente
|
|
Livello massimo di catture
|
ALLEGATO V
POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MARE ADRIATICO
Le possibilità di pesca per stock o per gruppo di sforzo dei pescherecci e, se del caso, le condizioni ad esse funzionalmente collegate, compreso il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare piccoli pelagici, sono stabilite nelle tabelle seguenti.
Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.
Ai fini del presente allegato è fornita la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni:
|
Nome scientifico
|
Codice alfa-3
|
Nome comune
|
|
Engraulis encrasicolus
|
ANE
|
Acciuga
|
|
Merluccius merluccius
|
HKE
|
Nasello
|
|
Mullus barbatus
|
MUT
|
Triglia di fango
|
|
Nephrops norvegicus
|
NEP
|
Scampo
|
|
Parapenaeus longirostris
|
DPS
|
Gambero rosa mediterraneo
|
|
Sardina pilchardus
|
PIL
|
Sardina
|
|
Solea solea
|
SOL
|
Sogliola
|
1. Stock di piccoli pelagici – GSA 17 e 18
a) Livello massimo di catture, espresso in tonnellate di peso vivo
|
Specie
|
Piccole specie pelagiche (acciuga e sardina)
|
Zona
|
acque dell'Unione e acque internazionali delle GSA 17 e 18 della CGPM
|
|
|
Engraulis encrasicolus
(ANE/GF1718)
|
Sardina pilchardus
(PIL/GF1718)
|
|
|
|
Italia
|
pm
|
pm
|
|
|
Croazia
|
pm
|
pm
|
|
|
Slovenia
|
pm
|
pm
|
|
|
Unione
|
pm
|
pm
|
|
|
TAC
|
Non pertinente
|
|
b) Capacità massima della flotta di pescherecci da traino e di pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca attiva di piccoli pelagici
|
Stato membro
|
Attrezzo
|
Numero di pescherecci
|
kW
|
GT
|
|
Croazia
|
PS
|
249
|
77 145,52
|
18 537,72
|
|
Italia
|
PTM, OTM e PS
|
187
|
64 655
|
14 065
|
|
Slovenia
(*)
|
PS
|
4
|
433,7
|
38,5
|
(*) Il punto 28 della raccomandazione CGPM/44/2021/20 non si applica alle flotte nazionali composte da meno di dieci pescherecci a cianciolo o da traino pelagici adibiti alla pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritti sia nel registro nazionale che nel registro CGPM nel 2014, come nel caso della Slovenia. In tal caso, la capacità della flotta attiva non può aumentare di oltre il 50 % in numero di pescherecci e in termini di stazza lorda (GT), tonnellate di stazza lorda (TSL) e kW.
2. Stock demersali – GSA 17 e 18
a) Sforzo di pesca massimo consentito (in giorni di pesca) per tipo di rete da traino e segmento di flotta per la pesca di stock demersali nelle GSA 17 e 18 (Mare Adriatico)
|
|
|
|
|
|
Giorni di pesca 2025
|
|
Tipo di attrezzo
|
Zona geografica
|
Stock interessati
|
Lunghezza fuori tutto dei pescherecci
|
Codice del gruppo di sforzo
|
ITALIA
|
CROAZIA
|
SLOVENIA
(*)
|
|
Reti da traino (OTB)
|
Sottozone 17 e 18 della CGPM
|
Triglia di fango; nasello; gambero rosa mediterraneo e scampo
|
< 12 m
|
EFF/MED3_OTB_TR1
|
pm
|
pm
|
|
|
|
|
|
≥ 12 m e < 24 m
|
EFF/MED3_OTB_TR2
|
pm
|
pm
|
|
|
|
|
|
≥ 24 m
|
EFF/MED3_OTB_TR3
|
pm
|
pm
|
|
|
Sfogliare (TBB)
|
Sottozona 17 della CGPM
|
Sogliola
|
< 12 m
|
EFF/MED3_TBB_TR1
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
|
|
≥ 12 m e < 24 m
|
EFF/MED3_TBB_TR2
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
|
|
≥ 24 m
|
EFF/MED3_TBB_TR3
|
pm
|
pm
|
pm
|
(*) La Slovenia non può superare il limite di sforzo di 3 000 giorni di pesca all'anno, conformemente al punto 13 della raccomandazione CGPM/43/2019/5.
b) Capacità massima della flotta di pescherecci a strascico e di pescherecci a sfogliara autorizzati a pescare stock demersali
|
Stato membro
|
Attrezzo
|
Numero di pescherecci
|
kW
|
GT
|
|
Croazia
|
OTB
|
495
|
79 867,99
|
13 267,99
|
|
Italia
|
OTB e TBB
|
1 363
|
260 618,37
|
47 148
|
|
Slovenia(*)
|
OTB
|
11
|
1 813,00
|
168,67
|
(*) Le disposizioni di cui al punto 9, lettera c), e al punto 28 della raccomandazione CGPM/43/2019/5 non si applicano alle flotte nazionali che praticano la pesca con reti da traino (OTB) per meno di 1 000 giorni nel periodo di riferimento di cui al punto 9, lettera c). La capacità di pesca della flotta attiva operante con reti da traino (OTB) non può aumentare di oltre il 50 % rispetto al periodo di riferimento.
ALLEGATO VI
POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL CANALE DI SICILIA
Le possibilità di pesca per stock o per gruppo di sforzo dei pescherecci e, se del caso, le condizioni ad esse funzionalmente collegate, compreso il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare specie demersali e gamberi di profondità, sono stabilite nelle tabelle seguenti.
Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.
Ai fini del presente allegato è fornita la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni:
|
Nome scientifico
|
Codice alfa-3
|
Nome comune
|
|
Merluccius merluccius
|
HKE
|
Nasello
|
|
Parapenaeus longirostris
|
DPS
|
Gambero rosa mediterraneo
|
|
Aristaeomorpha foliacea
|
ARS
|
Gambero rosso
|
|
Aristeus antennatus
|
ARA
|
Gambero viola
|
1. Stock demersali
a) Capacità massima della flotta dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16), espressa in numero di pescherecci, kW e GT
|
Stato membro
|
Attrezzo
|
Numero di pescherecci
|
kW
|
GT
|
|
Cipro
|
OTB
|
1
|
265
|
105
|
|
Spagna
|
OTB
|
1
|
100
|
118
|
|
Italia
|
OTB
|
594
|
144 175
|
36 856
|
|
Malta
|
OTB
|
15
|
5 562
|
2 007
|
b) Livello massimo dello sforzo di pesca (in numero di giorni di pesca) per i pescherecci con reti a strascico a divergenti (OTB) adibiti alla pesca del nasello (Merluccius merluccius) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16)
|
Stato membro
|
Attrezzo
|
Lunghezza del peschereccio
|
Codice del gruppo di sforzo
|
Giorni di pesca 2026
|
|
CYP
|
OTB
|
T-12
|
EFF4/MED4_OTB4
|
pm
|
|
ITA
|
OTB
|
T-07
|
EFF4/MED4_OTB1
|
pm
|
|
ITA
|
OTB
|
T-10
|
EFF4/MED4_OTB2
|
pm
|
|
ITA
|
OTB
|
T-11
|
EFF4/MED4_OTB3
|
pm
|
|
ITA
|
OTB
|
T-12
|
EFF4/MED4_OTB4
|
pm
|
|
MLT
|
OTB
|
T-11
|
EFF4/MED4_OTB3
|
pm
|
|
MLT
|
OTB
|
T-12
|
EFF4/MED4_OTB4
|
pm
|
c) Livello massimo delle catture di gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16), espresso in tonnellate di peso vivo
|
Specie:
|
Gambero rosa mediterraneo
Parapenaeus longirostris
|
Zona: GSA 12, 13, 14, 15 e 16
(DPS/GF12-16)
|
|
Cipro
|
pm
|
Limite analitico di cattura
|
|
Italia
|
pm
|
|
|
Malta
|
pm
|
|
|
Unione
|
pm
|
|
|
TAC
|
Non pertinente
|
|
2. Gamberi di profondità
a) Capacità massima della flotta dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock di gamberi di profondità nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16), espressa in numero di pescherecci, kW e GT
|
Stato membro
|
Attrezzo
|
Numero di pescherecci
|
kW
|
GT
|
|
Cipro
|
OTB
|
1
|
265
|
105
|
|
Spagna
|
OTB
|
2
|
440,56
|
218,78
|
|
Italia
|
OTB
|
239
|
76 232
|
22 672
|
|
Malta
|
OTB
|
15
|
5 562
|
2 007
|
b) Livello massimo delle catture di gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16), espresso in tonnellate di peso vivo
|
Specie:
|
Gambero rosso
Aristaeomorpha foliacea
|
Zona: GSA 12, 13, 14, 15 e 16
(ARS/GF12-16)
|
|
Spagna
|
pm
|
Limite analitico di cattura
|
|
Italia
|
pm
|
|
|
Cipro
|
pm
|
|
|
Malta
|
pm
|
|
|
Unione
|
pm
|
|
|
TAC
|
Non pertinente
|
|
c) Livello massimo delle catture di gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16), espresso in tonnellate di peso vivo
|
Specie:
|
Gambero viola
Aristeus antennatus
|
Zona: GSA 12, 13, 14, 15 e 16
(ARA/GF12-16)
|
|
Spagna
|
pm
|
Limite precauzionale di cattura
|
|
Italia
|
pm
|
|
|
Cipro
|
pm
|
|
|
Malta
|
pm
|
|
|
Unione
|
pm
|
|
|
TAC
|
Non pertinente
|
|
ALLEGATO VII
POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MAR IONIO E NEL MARE DI LEVANTE
Il numero massimo dei pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare gli stock demersali nel Mar Ionio e nel Mare di Levante è stabilito nelle tabelle seguenti. I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.
Ai fini del presente allegato è fornita la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni degli stock:
|
Nome scientifico
|
Codice alfa-3
|
Nome comune
|
|
Aristaeomorpha foliacea
|
ARS
|
Gambero rosso
|
|
Aristeus antennatus
|
ARA
|
Gambero viola
|
1. Mar Ionio
a) Capacità massima della flotta dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock di gamberi di profondità nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21), espressa in numero di pescherecci, kW e GT
|
Stato membro
|
Attrezzo
|
Numero di pescherecci
|
kW
|
GT
|
|
Grecia
|
OTB
|
240
|
69 281
|
23 101
|
|
Italia
|
OTB
|
291
|
72 383
|
16 853
|
|
Malta
|
OTB
|
15
|
5 562
|
2 007
|
b) Livello massimo delle catture di gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21), espresso in tonnellate di peso vivo
|
Specie:
|
Gambero rosso
Aristaeomorpha foliacea
|
Zona: GSA 19, 20 e 21 (ARS/GF19-21)
|
|
Grecia
|
pm
|
Limite analitico di cattura
|
|
Italia
|
pm
|
|
|
Malta
|
pm
|
|
|
Unione
|
pm
|
|
|
TAC
|
Non pertinente
|
|
c) Livello massimo delle catture di gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21), espresso in tonnellate di peso vivo
|
Specie:
|
Gambero viola
Aristeus antennatus
|
Zona: GSA 19, 20 e 21 (ARA/GF19-21)
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Grecia
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pm
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Limite analitico di cattura
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Italia
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pm
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Malta
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pm
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Unione
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pm
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TAC
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Non pertinente
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2. Mare di Levante
a) Capacità massima della flotta dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock di gamberi di profondità nel Mare di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27), espressa in numero di pescherecci, kW e GT
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Stato membro
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Attrezzo
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Numero di pescherecci
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kW
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GT
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Cipro
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OTB
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6
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2 048
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618
|
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Italia
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OTB
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34
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15 345
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5 542
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b) Livello massimo delle catture di gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) nel Mare di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27), espresso in tonnellate di peso vivo
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Specie:
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Gambero rosso
Aristaeomorpha foliacea
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Zona: GSA 24, 25, 26 e 27 (ARS/GF24-27)
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Italia
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pm
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Limite precauzionale di cattura
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Cipro
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pm
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|
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Unione
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pm
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|
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TAC
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Non pertinente
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c) Livello massimo delle catture di gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mare di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27), espresso in tonnellate di peso vivo
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Specie:
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Gambero viola
Aristeus antennatus
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Zona: GSA 24, 25, 26 e 27 (ARA/GF24-27)
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Italia
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pm
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Limite precauzionale di cattura
|
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Cipro
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pm
|
|
|
Unione
|
pm
|
|
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TAC
|
Non pertinente
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ALLEGATO VIII
POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MARE DI ALBORÁN
[da completare]
ALLEGATO IX
POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MAR NERO
Le tabelle del presente allegato stabiliscono i TAC e i contingenti espressi in tonnellate di peso vivo, per stock, e se del caso le condizioni ad essi funzionalmente collegate.
Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle GSA della CGPM.
Ai fini del presente allegato è fornita la tabella comparativa seguente dei nomi latini e dei nomi comuni:
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Nome scientifico
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Codice alfa-3
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Nome comune
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Sprattus sprattus
|
SPR
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Spratto
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Scophthalmus maximus
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TUR
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Rombo chiodato
|
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Specie
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Spratto
Sprattus sprattus
|
Zona:
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acque dell'Unione nel Mar Nero - GSA 29
(SPR/F3742C)
|
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Bulgaria
|
8 032,50
|
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TAC analitico
Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
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|
Romania
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3 442,50
|
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|
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Unione
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11 475
|
|
|
|
TAC
|
Non pertinente
|
|
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Specie:
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Rombo chiodato
Scophthalmus maximus
|
Zona:
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acque dell'Unione nel Mar Nero - GSA 29
(TUR/F3742C)
|
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Bulgaria
|
82,50
|
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TAC analitico
Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
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Romania
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82,50
|
|
|
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Unione
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165
|
(*)
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TAC
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890
|
|
|
(*)
Dal 15 aprile al 15 giugno 2026 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, la detenzione a bordo, lo sbarco e la prima vendita.