COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 21.5.2025
COM(2025) 501 final
2025/0130(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/573 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione
{COM(2025) 502 final} - {SWD(2025) 501 final}
RELAZIONE
1.1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Le imprese europee creano occupazione, innovazione e prosperità. La competitività e la produttività sono condizioni fondamentali affinché le imprese possano prosperare e sono al centro della politica dell'Unione europea (UE) da decenni. Al fine di avviare l'economia dell'UE su un percorso di crescita sostenibile, l'UE e i suoi Stati membri devono apportare miglioramenti strutturali al contesto imprenditoriale, anche attraverso misure normative e di investimento ben mirate.
La presidente von der Leyen ha definito un piano per la prosperità sostenibile e la competitività dell'Europa negli orientamenti politici per il mandato 2024-2029 della Commissione europea. Agevolare le attività economiche e approfondire il mercato unico sono tra le priorità fondamentali del piano.
Il programma "Legiferare meglio" della Commissione sostiene inoltre la competitività delle imprese europee, mirando a garantire che la legislazione dell'UE consegua risultati in relazione ai loro obiettivi senza imporre oneri inutili. Nel 2023 la Commissione ha individuato la necessità di razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione per le imprese e le amministrazioni e si è impegnata a ridurre tali oneri del 25 % senza compromettere gli obiettivi strategici della legislazione pertinente. Tale impegno è stato successivamente reso più ambizioso puntando a una riduzione del 25 % di tutti i costi amministrativi e del 35 % per le piccole e medie imprese (PMI).
Nella sua relazione sul futuro della competitività europea, Mario Draghi sostiene che le normative dell'UE impongono un onere proporzionalmente più elevato per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione rispetto alle imprese più grandi. In tale relazione si suggerisce alla Commissione di estendere alle piccole imprese a media capitalizzazione le misure di attenuazione esistenti, attualmente a disposizione delle PMI, al fine di estendere loro la proporzionalità nel diritto dell'UE. In tale relazione Draghi rileva altresì che l'UE non dispone di una definizione concordata di piccola impresa a media capitalizzazione e di dati statistici prontamente disponibili.
Secondo quanto sostenuto da Enrico Letta nella sua relazione "Much more than a market", operare una distinzione tra imprese a media capitalizzazione e grandi imprese nelle normative dell'UE consentirà di disporre di norme più adeguate, promuovendo la crescita e una partecipazione equa di tali imprese al mercato unico, in particolare durante le crisi. Le imprese a media capitalizzazione possono quindi contribuire al completamento del mercato unico e al suo miglior funzionamento.
Il 12 settembre 2023 la Commissione ha pubblicato il pacchetto di aiuti per le PMI, annunciando l'obiettivo di aiutare le piccole e medie imprese a competere e a crescere, tra l'altro, prestando attenzione alle esigenze delle imprese che superano le soglie di cui alla definizione di PMI e di quelle che rientrano nella serie più ampia di piccole imprese a media capitalizzazione. Nell'ambito dell'azione 18 del pacchetto di aiuti, è stato annunciato che la Commissione avrebbe elaborato una definizione armonizzata per le piccole imprese a media capitalizzazione, creato un insieme di dati basato su tale definizione e valutato eventuali misure per sostenere quelle imprese nella loro crescita (compresa la potenziale applicazione in forma adattata di alcune misure a favore delle PMI).
Da uno studio avente l'obiettivo di mappare, misurare e illustrare il panorama delle imprese a media capitalizzazione dell'UE emerge che tali imprese svolgono un ruolo essenziale nell'economia dell'UE, fornendo il 13 % dell'occupazione complessiva. Sono fortemente presenti in ecosistemi industriali fondamentali per la competitività e la sovranità tecnologica dell'UE, quali l'elettronica, il settore aerospaziale e della difesa, l'energia, le industrie ad alta intensità energetica e la salute. Le imprese a media capitalizzazione rappresentano un segmento del settore imprenditoriale che si distingue in maniera evidente dalle PMI, ma anche dalle grandi imprese. Rispetto alle PMI, tali imprese tendono a dimostrare un ritmo di crescita più sostenuto (circa il 20 % di esse era una PMI tre anni prima) e un livello più elevato di innovazione e digitalizzazione, sebbene si trovino ad affrontare sfide analoghe, quali gli oneri amministrativi, e condividano la necessità di una maggiore proporzionalità nella legislazione nuova e di un sostegno mirato. Al fine di consentire una trasformazione agevole delle PMI in piccole imprese a media capitalizzazione, è importante affrontare tali sfide in modo coerente.
La presente proposta intende in effetti fornire un sostegno strategico mirato che sia in grado di aiutare le imprese a espandersi, in particolare in settori pertinenti e importanti. Nell'attuale contesto economico e in considerazione dei settori con quote elevate di imprese nella fascia con 250-749 dipendenti, la definizione di piccole imprese a media capitalizzazione comprende pertanto imprese che hanno dimensioni pari al triplo di quelle delle PMI. Si tratta di accompagnare meglio l'espansione delle imprese e di coprire un maggior numero di imprese. La Commissione ha formulato una raccomandazione che formalizza tale definizione (raccomandazione della Commissione, del 21.5.2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione - C(2025) 3500 final), nel contesto di un pacchetto di semplificazione rivolto alle piccole imprese a media capitalizzazione, che comprende anche la presente proposta di direttiva, la quale introduce nella legislazione vigente misure di attenuazione a favore delle piccole imprese a media capitalizzazione.
Una definizione di piccole imprese a media capitalizzazione è già in uso ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria e degli orientamenti sul finanziamento del rischio, al fine di individuare fallimenti del mercato che potrebbero essere affrontati mediante un sostegno finanziario pubblico mirato attingendo a risorse nazionali. L'obiettivo di una definizione generale di piccole imprese a media capitalizzazione non è tuttavia quello di riprodurre di per sé la definizione utilizzata nelle norme in materia di aiuti di Stato, quanto piuttosto quello di fungere da base per un sostegno strategico mirato che possa aiutare le imprese a espandersi in settori pertinenti e importanti. La definizione di piccole imprese a media capitalizzazione contenuta nella suddetta raccomandazione lascia ovviamente impregiudicate le soglie ritenute appropriate nel contesto degli aiuti di Stato.
Alla luce di quanto precede, la presente proposta mira a includere la considerazione delle piccole imprese a media capitalizzazione e la proporzionalità per quanto riguarda gli oneri amministrativi, seguendo la logica illustrata in precedenza per coprire le imprese di dimensioni tre volte superiori a quelle delle PMI, in una serie di atti giuridici nei quali sono già disponibili misure di attenuazione o di sostegno a favore delle PMI. Di conseguenza negli atti in cui le PMI sono definite facendo rifermento a parti dell'allegato della raccomandazione 2003/361/UE della Commissione, come nel caso delle soglie di cui all'articolo 2 di tale raccomandazione, sarà applicato un approccio analogo ai fini della definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione.
L'obiettivo è sostenere le piccole imprese a media capitalizzazione che si trovano ad affrontare sfide analoghe a quelle delle PMI. Nella misura in cui sono ancora in fase di crescita, tali imprese possono parimenti beneficiare della proporzionalità delle normative, anziché essere soggette alle medesime norme delle grandi imprese che sono meglio attrezzate e dispongono di maggiori risorse per farvi fronte.
La presente proposta mira pertanto ad estendere alle piccole imprese a media capitalizzazione talune disposizioni attualmente applicate alle PMI e proporre misure di semplificazione a vantaggio di queste ultime e delle piccole imprese a media capitalizzazione nel contesto degli atti legislativi seguenti:
·il regolamento (UE) 2016/679 stabilisce disposizioni sulla protezione generale dei dati (regolamento generale sulla protezione dei dati). L'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che ciascun titolare del trattamento e responsabile del trattamento deve tenere un registro delle attività di trattamento e stabilisce le informazioni che tale registro dovrebbe contenere. Il paragrafo 5 di tale disposizione prevede una deroga per le PMI e le organizzazioni con meno di 250 dipendenti, ai sensi della quale tali soggetti non sono obbligati a tenere un tale registro, purché siano soddisfatte determinate condizioni. La presente proposta mira a semplificare e chiarire la deroga all'obbligo di tenere un registro di cui a tale articolo rendendo obbligatoria tale conservazione soltanto quando le attività di trattamento possono comportare un "rischio elevato" per i diritti e le libertà degli interessati. Allo stesso tempo, l'ambito di applicazione della deroga dovrebbe essere ampliato al fine di includere le piccole imprese a media capitalizzazione e le organizzazioni con meno di 750 dipendenti.
L'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione devono incoraggiare le associazioni e altri organismi che rappresentano categorie di titolari del trattamento e responsabili del trattamento a elaborare codici di condotta in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese. L'ambito di applicazione di tale disposizione dovrebbe essere esteso alle piccole imprese a media capitalizzazione, affinché anche le loro esigenze specifiche siano prese in considerazione nella redazione di codici di condotta.
L'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione devono incoraggiare, in particolare a livello di Unione, l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati e di sigilli e marchi di protezione dei dati da parte degli organismi di certificazione di cui all'articolo 43 del medesimo regolamento o delle autorità di controllo competenti e che, in tale contesto, si deve tenere conto delle esigenze specifiche delle PMI. L'ambito di applicazione di tale disposizione dovrebbe essere esteso alle piccole imprese a media capitalizzazione, affinché anche le loro esigenze specifiche siano prese in considerazione all'atto del rilascio di tali certificazioni;
·il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea contiene disposizioni volte ad agevolare l'accesso delle PMI agli strumenti di difesa commerciale, in particolare fornendo informazioni generali e, ove possibile, agevolando le relative procedure. L'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 mira ad agevolare l'accesso allo strumento di difesa commerciale. In tale contesto, l'assistenza alle PMI è fornita attraverso un apposito helpdesk che le aiuta fornendo loro informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una denuncia oppure pubblicando questionari standard. Al fine di garantire che anche le piccole imprese a media capitalizzazione beneficino degli orientamenti e dell'assistenza di un helpdesk, è opportuno estendere loro l'ambito di applicazione di tale disposizione. L'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento (UE) 2016/1036 fissa le tempistiche delle procedure d'inchiesta. Stabilisce una disposizione ai sensi della quale i periodi di inchiesta devono coincidere, ove possibile, con l'esercizio contabile per i settori frammentati composti prevalentemente da PMI. L'ambito di applicazione di questa disposizione dovrebbe essere esteso alle piccole imprese a media capitalizzazione affinché anch'esse possano trarre beneficio dall'agevolazione e della prevedibilità derivanti dall'allineamento dei periodi di inchiesta all'esercizio contabile;
·il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea contiene disposizioni volte ad agevolare l'accesso allo strumento di difesa commerciale. In tale contesto, l'assistenza alle PMI è fornita attraverso un apposito helpdesk che le aiuta fornendo loro informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una denuncia oppure pubblicando questionari standard. Al fine di garantire che anche le piccole imprese a media capitalizzazione beneficino degli orientamenti e dell'assistenza di un helpdesk, è opportuno estendere loro l'ambito di applicazione di tale disposizione. L'articolo 11, paragrafo 9 del regolamento (UE) 2016/1037 fissa le tempistiche delle procedure d'inchiesta. Stabilisce una disposizione ai sensi della quale i periodi di inchiesta devono coincidere, ove possibile, con l'esercizio contabile per i settori frammentati composti prevalentemente da PMI. L'ambito di applicazione di questa disposizione dovrebbe essere esteso alle piccole imprese a media capitalizzazione affinché possano altresì trarre beneficio dall'agevolazione e della prevedibilità derivanti dall'allineamento dei procedimenti di inchiesta all'esercizio contabile;
·il regolamento (UE) 2017/1129, modificato dal regolamento (UE) 2024/2809, fa riferimento alla possibilità di creare una forma semplificata di prospetto, ossia un prospetto di emissione UE della crescita. Tale tipo di prospetto può di norma essere redatto dalle PMI e, in taluni casi, anche da altri tipi di società. Sarebbe opportuno estendere l'uso di tale prospetto semplificato anche alle piccole imprese a media capitalizzazione al fine di ridurne i costi di quotazione e rendere potenzialmente tali società più attraenti per gli investitori, facilitando in tal modo l'accesso ai finanziamenti da parte di tali imprese.
Dato che il regolamento (UE) 2017/1129 è stato modificato dal regolamento (UE) 2024/2809, la disposizione relativa al prospetto di emissione UE della crescita si applicherà a decorrere dal 5 marzo 2026. È pertanto opportuno posticipare sempre fino al 5 marzo 2026 anche la data di applicazione delle modifiche del regolamento (UE) 2017/1129 di cui al presente regolamento;
·il regolamento (UE) 2023/1542 stabilisce disposizioni sulle batterie. L'articolo 47 del regolamento (UE) 2023/1542 esenta le PMI da determinati obblighi in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie. L'ambito di applicazione di tale disposizione dovrebbe essere esteso alle piccole imprese a media capitalizzazione, affinché anch'esse possano essere esentate da tali obblighi. Oltre a quanto stabilito all'articolo 52, gli operatori economici di cui all'articolo 48, paragrafo 1, sono tenuti, su base annuale, a riesaminare e mettere a disposizione del pubblico, anche su internet, una relazione sulla propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, tale obbligo di riesaminare e mettere a disposizione del pubblico la loro strategia relativa al dovere di diligenza dovrebbe essere modificato affinché si applichi ogni tre anni anziché ogni anno. Tale misura di riduzione degli oneri dovrebbe applicarsi a tutti gli operatori economici, comprese le piccole imprese a media capitalizzazione;
·il regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra (regolamento sui gas fluorurati) stabilisce, tra l'altro, disposizioni in materia di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra. Il regolamento sui gas fluorurati entrato in vigore nel 2024 ha esteso l'obbligo di registrazione nel portale F-Gas a tutte le importazioni di prodotti e apparecchiature, comprese le importazioni che non sono soggette a obblighi di comunicazione. Prevede inoltre un nuovo obbligo di registrazione per le esportazioni di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati, comprese le esportazioni che non sono soggette a restrizioni all'esportazione. Se un operatore commerciale non è in grado di presentare una registrazione valida nel portale F-Gas, le autorità doganali dovrebbero bloccare le merci in questione. Tali licenze commerciali intendono principalmente facilitare l'applicazione delle norme.
Dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione ha ricevuto numerose richieste di registrazione e richieste di informazioni da parte di operatori commerciali che si occupano di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati. Tali richieste riguardano principalmente imprese relativamente piccole che commerciano automobili usate contenenti gas fluorurati nelle apparecchiature di condizionamento d'aria, per le quali non vi sono restrizioni, che richiedono l'applicazione di norme.
Al fine di registrarsi, gli importatori e gli esportatori devono presentare alla Commissione un modulo di domanda elettronico e fornire le informazioni richieste relative alle loro attività commerciali e alla loro identità giuridica e finanziaria. La Commissione convalida la registrazione nel portale F-Gas.
Sembra che tale prescrizione non sia del tutto proporzionata e che l'obbligo di registrazione dovrebbe essere più mirato alle imprese che svolgono attività contemplate da altri obblighi previsti dal regolamento sui gas fluorurati al fine di agevolare l'applicazione delle norme. Si propone pertanto di limitare l'obbligo alle importazioni che devono essere anch'esse comunicate e alle esportazioni che sono oggetto di limitazioni in materia di potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati contenuti nei prodotti e nelle apparecchiature. Inoltre la presente modifica è in linea con la valutazione d'impatto della Commissione che non includeva alcun obbligo esteso per gli importatori e gli esportatori di prodotti e apparecchiature nell'opzione prescelta, e rispetta nel contempo la logica di intervento relativa alla necessità di agevolare l'applicazione di una limitazione nuova a determinati prodotti e determinate apparecchiature esportati introdotta dai colegislatori. Secondo le previsioni, tale semplificazione dovrebbe apportare vantaggi principalmente alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta rientra nel contesto di un pacchetto di misure volte a ridurre la burocrazia per le piccole imprese a media capitalizzazione, estendendo loro alcune disposizioni delle quali le PMI beneficiano attualmente. Il suo obiettivo è conseguire risultati in relazione all'impegno della Commissione di i) agevolare le attività imprenditoriali e ridurre gli oneri amministrativi e ii) estendere la proporzionale nel diritto dell'UE a favore delle piccole imprese a media capitalizzazione.
La razionalizzazione introdotta da tali misure non inciderà sul conseguimento degli obiettivi nel settore di intervento interessato né sulla logica degli atti legislativi.
La proposta di modifica del regolamento sui gas fluorurati riguarda soltanto gli obblighi di registrazione per gli importatori e gli esportatori di prodotti e apparecchiature, in genere in piccole quantità, che non incidono sull'efficacia del regolamento o sull'adempimento di obblighi internazionali previsti dal protocollo di Montreal.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'attuale proposta intende rispecchiare la situazione delle piccole imprese a media capitalizzazione rispetto a quella delle PMI in una serie di atti giuridici che riguardano diversi settori di intervento. Essa mira a rendere il conseguimento degli obiettivi di tali normative più efficiente e meno oneroso da parte delle imprese, delle organizzazioni e delle autorità pubbliche.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La presente proposta si basa sugli articoli 16 e 114, sull'articolo 192, paragrafo 1, e sull'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("trattato"), che costituiscono la base giuridica degli atti che modifica. Nella misura in cui il presente regolamento modifica il regolamento (UE) 2023/1542, la base giuridica appropriata per quanto riguarda tali modifiche è l'articolo 114. La presente proposta non modifica norme specifiche concernenti la gestione di rifiuti di batterie che sarebbero basate sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato. Nella misura in cui il presente regolamento modifica il regolamento (UE) 2024/573, la base giuridica appropriata per quanto riguarda tali modifiche è l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato.
Tutti gli atti giuridici di cui al punto 1 e interessati dalla presente proposta contengono disposizioni analoghe volte a ridurre la burocrazia per le PMI o ad aiutarle a rispettare gli obblighi loro imposti dagli atti pertinenti, al fine di semplificare l'applicazione della legislazione e renderla meno onerosa per tali imprese. Al fine di estendere tale proporzionalità per quanto riguarda gli oneri amministrativi, si ritiene giustificato estendere le disposizioni alle piccole imprese a media capitalizzazione.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Gli obblighi imposti alle imprese sono assunti direttamente e indirettamente dal diritto dell'Unione e possono pertanto essere modificati soltanto a livello di Unione. Gli Stati membri, le imprese e la Commissione beneficeranno dell'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di talune norme attualmente applicabili alle PMI, nonché della modifica del regolamento sui gas fluorurati.
•Proporzionalità
L'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di talune disposizioni già applicabili alle PMI semplifica il quadro giuridico apportando modifiche minime agli obblighi esistenti degli Stati membri, i quali, ai sensi della presente proposta, dovrebbero conferire alle piccole imprese a media capitalizzazione il medesimo trattamento concesso alle PMI. La proposta si limita alle modifiche necessarie al fine di garantire che le piccole imprese a media capitalizzazione traggano beneficio dal medesimo quadro giuridico applicabile alle PMI.
Le modifiche mirate riguardano soltanto gli aspetti applicabili alle PMI (definiti in vari modi, a seconda del contesto dell'atto giuridico e della scelta del colegislatore) che saranno ora estesi alle piccole imprese a media capitalizzazione e che possono essere inclusi in un'unica proposta. Le definizioni di piccole imprese a media capitalizzazione da includere negli atti seguiranno l'approccio di definizione delle PMI scelto dal colegislatore per tali atti e riguarderanno imprese che hanno dimensioni tre volte superiori a quelle di tali PMI.
Per quanto concerne la modifica del regolamento sui gas fluorurati, la semplificazione garantisce il miglioramento della proporzionalità dell'obbligo di registrazione.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
In linea con l'impegno assunto nel pacchetto di aiuti per le PMI di valutare eventuali misure volte a sostenere la crescita delle piccole imprese a media capitalizzazione, la Commissione ha analizzato l'acquis concentrandosi in particolare sulle iniziative considerate onerose o comprendenti regimi semplificati o misure di attenuazione specifici per le PMI. Dallo screening condotto è emersa una serie di possibilità volte a garantire una maggiore proporzionalità per le piccole imprese a media capitalizzazione.
La Commissione si è inoltre impegnata e ha ascoltato la comunità imprenditoriale al fine di determinare le modalità di utilizzo della definizione di piccola impresa a media capitalizzazione per fini politici orizzontali, nonché al fine di individuare i settori per misure normative, finanziarie o strategiche proporzionate. A tale riguardo, i documenti di sintesi inviati dai portatori di interessi formulano una serie di raccomandazioni, quali "considerare le caratteristiche specifiche delle imprese a media capitalizzazione nel contesto dello sforzo a legiferare meglio" o "garantire che le normative dell'UE siano più sensibile alle dimensioni delle imprese".
La Commissione ha consultato i rappresentanti dell'industria europea al fine di raccogliere idee specifiche sulle modalità per fornire un sostegno su misura alle piccole imprese a media capitalizzazione. Tale attività è stata svolta mediante riunioni bilaterali e una "tavola rotonda sulla semplificazione" tenutasi il 6 febbraio 2025 sul sostegno politico necessario per le piccole imprese a media capitalizzazione.
Per quanto concerne il regolamento sui gas fluorurati, la Commissione è in contatto diretto con tutti gli operatori commerciali che devono registrarsi sul portale F-Gas. Nei primi mesi del 2025 la Commissione ha ricevuto circa 2 000 richieste di registrazione al mese, in genere da microimprese e piccole imprese che non erano soggette all'obbligo di registrazione a norma del precedente regolamento sui gas fluorurati e che non disponevano di conoscenze precedenti in merito al regolamento sui gas fluorurati o al portale F-Gas. Numerosi di tali portatori di interessi disponevano di apparecchiature bloccate dalle dogane alla frontiera e ritengono che le prescrizioni in materia di registrazione siano sproporzionate. Inoltre uno Stato membro nel quale operano numerosi operatori commerciali ha chiesto alla Commissione di semplificare le norme.
I risultati di tutte queste discussioni hanno contribuito all'elenco delle proposte illustrate nel presente documento.
•Assunzione e uso di perizie
Le misure attualmente applicabili alle PMI da estendere alle piccole imprese a media capitalizzazione sono state individuate a seguito di un processo di controllo interno ed esterno della legislazione vigente e si basano sull'esperienza acquisita nell'attuazione della legislazione pertinente. Trattandosi di una fase del processo di valutazione continua della necessità di misure di attenuazione per le piccole imprese affinché possano rispettare gli obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione, il controllo dell'onere amministrativo e del suo impatto sui portatori di interessi proseguirà.
•Valutazione d'impatto
La proposta riguarda modifiche limitate e mirate della legislazione con l'obiettivo di estendere alle piccole imprese a media capitalizzazione determinate misure attualmente applicabili alle PMI. Esse si basano sull'esperienza acquisita in fase di attuazione della legislazione stessa. Le modifiche garantiscono soltanto un'attuazione più efficiente ed efficace. La loro natura mirata e la mancanza di opzioni strategiche pertinenti rendono superflua una valutazione d'impatto. Tuttavia il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato esamina gli elementi relativi all'impatto di tali misure, compresa la quantificazione dei risparmi attesi.
Per quanto concerne la modifica del regolamento sui gas fluorurati, la semplificazione è in linea con l'opzione prescelta e la logica di intervento di cui alla valutazione d'impatto che accompagnava la proposta della Commissione nel 2022. La modifica ridurrà i costi amministrativi per gli operatori commerciali, in particolare le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, pur non avendo alcun impatto negativo sul conseguimento degli obiettivi climatici di tale regolamento. Al contrario, consentirà alle autorità degli Stati membri, alle autorità doganali e alla Commissione di concentrarsi sui casi pertinenti per l'applicazione delle restrizioni previste dal regolamento sui gas fluorurati.
•Efficienza normativa e semplificazione
Nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commissione verifica che la sua legislazione sia adeguata allo scopo, che sia conforme alle esigenze dei portatori di interessi e che, nel conseguimento dei suoi obiettivi, gli oneri siano ridotti al minimo. La presente proposta rientra pertanto nel contesto del programma REFIT, che riduce gli oneri superflui per le piccole imprese a media capitalizzazione, allineando le norme applicabili alle piccole imprese a media capitalizzazione a quelle applicabili alle PMI.
Si tratta di una proposta che rientra nel programma REFIT, volta a semplificare la legislazione e a ridurre gli oneri a carico dei portatori di interessi.
•Diritti fondamentali
N.a.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Per quanto concerne il regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (regolamento generale sulla protezione dei dati):
l'articolo 30 stabilisce che ciascun titolare del trattamento e responsabile del trattamento deve tenere un registro delle attività di trattamento e stabilisce le informazioni che tale registro dovrebbe contenere. Il paragrafo 5 di tale articolo prevede una deroga per le PMI e le organizzazioni con meno di 250 dipendenti, ai sensi della quale tali soggetti non sono obbligati a tenere un tale registro, purché siano soddisfatte determinate condizioni. La presente proposta mira a semplificare e chiarire la deroga all'obbligo di tenuta di registri di cui all'articolo 30, paragrafo 5, rendendo obbligatoria tale tenuta di registri soltanto quando le attività di trattamento possono comportare un "rischio elevato" per i diritti e le libertà degli interessati. Allo stesso tempo, l'ambito di applicazione della deroga dovrebbe essere ampliato al fine di includere le piccole imprese a media capitalizzazione e le organizzazioni con meno di 750 dipendenti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 30, paragrafo 5.
Un considerando del presente regolamento modificativo chiarirà che anche le piccole imprese a media capitalizzazione sono esentate dall'obbligo di tenuta di registri, fatto salvo il caso in cui il trattamento da loro condotto possa comportare un "rischio elevato" per gli interessati, quale definito all'articolo 35, e che il trattamento di categorie particolari di dati personali a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), non comporta, in quanto tale, l'obbligo di tenere registri delle attività di trattamento.
L'articolo 40 stabilisce che gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione devono incoraggiare le associazioni e altri organismi che rappresentano categorie di titolari del trattamento e responsabili del trattamento a elaborare codici di condotta in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese. L'ambito di applicazione di tale disposizione dovrebbe essere esteso alle piccole imprese a media capitalizzazione, affinché anche le loro esigenze specifiche siano prese in considerazione nella redazione di codici di condotta. Di conseguenza all'articolo 40, paragrafo 1, dovrebbe essere aggiunto un riferimento alle piccole imprese a media capitalizzazione.
L'articolo 42 stabilisce che gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione devono incoraggiare, in particolare a livello di Unione, l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati e di sigilli e marchi di protezione dei dati da parte degli organismi di certificazione di cui all'articolo 43 del medesimo regolamento o delle autorità di controllo competenti e che, in tale contesto, si deve tenere conto delle esigenze specifiche delle PMI. L'ambito di applicazione di tale disposizione dovrebbe essere esteso alle piccole imprese a media capitalizzazione, affinché anche le loro esigenze specifiche siano prese in considerazione all'atto del rilascio di tali certificazioni. È pertanto opportuno aggiungere un riferimento alle piccole imprese a media capitalizzazione all'articolo 42, paragrafo 1.
Per quanto concerne il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea:
l'articolo 5, paragrafo 1 bis, stabilisce che la Commissione deve agevolare l'accesso allo strumento di difesa commerciale da parte di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, mediante un apposito helpdesk per le PMI, ad esempio favorendone la conoscenza, fornendo informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una denuncia, pubblicando questionari standard in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rispondendo a quesiti di ordine generale che non riguardano casi specifici. Questo articolo dovrebbe essere modificato al fine di estenderne l'ambito di applicazione alle piccole imprese a media capitalizzazione e farle beneficiare in egual misura degli orientamenti e dell'assistenza di un helpdesk. Dovrebbero essere incluse anche le definizioni di PMI e di piccole imprese a media capitalizzazione.
L'articolo 6, paragrafo 9, stabilisce che ogni qual volta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta deve coincidere con l'esercizio contabile. Questo articolo dovrebbe essere modificato al fine di estenderne l'ambito di applicazione alle piccole imprese a media capitalizzazione affinché possano beneficiare in egual misura di tale disposizione.
Per quanto concerne il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea:
l'articolo 10, paragrafo 1 bis, stabilisce che la Commissione deve agevolare l'accesso allo strumento di difesa commerciale da parte di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, mediante un apposito helpdesk per le PMI, ad esempio favorendone la conoscenza, fornendo informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una denuncia, pubblicando questionari standard in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rispondendo a quesiti di ordine generale che non riguardano casi specifici. Questo articolo dovrebbe essere modificato al fine di estenderne l'ambito di applicazione alle piccole imprese a media capitalizzazione e farle beneficiare degli orientamenti e dell'assistenza di un helpdesk. Dovrebbero essere incluse anche le definizioni di PMI e di piccole imprese a media capitalizzazione.
L'articolo 11, paragrafo 9, stabilisce che ogni qual volta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta deve coincidere con l'esercizio contabile. Questo articolo dovrebbe essere modificato al fine di estenderne l'ambito di applicazione alle piccole imprese a media capitalizzazione affinché possano beneficiare in egual misura di tale disposizione.
Per quanto concerne il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato:
l'articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/1129 stabilisce esenzioni dall'obbligo del prospetto per determinate offerte pubbliche di titoli o per le ammissioni alla negoziazione in un mercato regolamentato. Questo articolo dovrebbe essere modificato al fine di includere una nuova esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte pubbliche di titoli qualora tali offerte derivino dalla conversione di passività eseguite da autorità di risoluzione dell'UE nell'ambito del quadro dell'UE per la risoluzione di banche o assicuratori (direttive 2014/59/UE e (UE) 2025/1) o da autorità di paesi terzi nell'ambito di un quadro giuridico analogo. Inoltre l'attuale esenzione specifica per la risoluzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per l'ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1129 dovrebbe essere estesa alle azioni intraprese dalle autorità di paesi terzi in un contesto analogo.
L'articolo 2, del regolamento (UE) 2017/1129, stabilisce le definizioni pertinenti nel contesto di tale atto legislativo. Questo articolo dovrebbe essere modificato al fine di introdurre una definizione per le piccole imprese a media capitalizzazione come categoria distinta di imprese rispetto alle PMI e per introdurre, mediante un riferimento incrociato all'articolo 2, paragrafo 1, punti 88) e 90), della direttiva 2014/59/UE e all'articolo 2, punti 72) e 74), della direttiva (UE) 2025/1, le definizioni di "autorità pertinente di un paese terzo" e "procedura di risoluzione di un paese terzo".
L'articolo 15 bis del regolamento (UE) 2017/1129, quale modificato dal regolamento (UE) 2024/2809, fa riferimento alla possibilità di creare una forma semplificata di prospetto, ossia un prospetto di emissione UE della crescita. Di norma tale tipo di prospetto può essere redatto dalle PMI e, in taluni casi, anche da altri tipi di imprese. L'uso di tale prospetto semplificato dovrebbe essere esteso anche alle piccole imprese a media capitalizzazione al fine di ridurne i costi di quotazione e rendere potenzialmente tali imprese più attraenti per gli investitori, facilitando in tal modo l'accesso ai finanziamenti da parte di tali imprese.
Per quanto concerne il regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie:
l'articolo 47 esenta le PMI da determinati obblighi in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie. Le PMI sono descritte come "operatori economici che nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio hanno registrato un fatturato netto inferiore a 40 milioni di EUR e non fanno parte di un gruppo costituito da imprese madri e figlie che, su base consolidata, supera il limite di 40 milioni di EUR". L'ambito di applicazione di tale disposizione dovrebbe essere esteso alle piccole imprese a media capitalizzazione, affinché possano essere parimenti esentate da tali obblighi. Al fine di garantire la coerenza, le piccole imprese a media capitalizzazione dovrebbero essere descritte nello stesso modo, tenendo presente che si tratta di soggetti aventi dimensioni tre volte superiori a quelle delle PMI, ossia basate su un fatturato netto che dovrebbe pertanto essere inferiore a 150 milioni di EUR.
Oltre a quanto stabilito all'articolo 52, gli operatori economici di cui all'articolo 48, paragrafo 1, sono tenuti, su base annuale, a riesaminare e mettere a disposizione del pubblico, anche su internet, una relazione sulla propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, tale obbligo di riesaminare e mettere a disposizione del pubblico la loro strategia relativa al dovere di diligenza dovrebbe essere modificato affinché si applichi ogni tre anni anziché ogni anno. Tale misura di riduzione degli oneri dovrebbe applicarsi a tutti gli operatori economici, comprese le piccole imprese a media capitalizzazione.
Per quanto concerne il regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra:
l'articolo 20, paragrafo 4, lettera a), impone attualmente a tutti gli importatori e a tutti gli esportatori di prodotti e apparecchiature di registrarsi nel portale F-Gas. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, la registrazione valida nel portale F-Gas al momento dell'importazione o dell'esportazione costituisce una licenza richiesta. Al fine di garantire che l'obbligo di registrazione nel portale F-Gas riguardi in modo mirato attività pertinenti ai fini dell'applicazione, l'articolo 20, paragrafo 4, lettera a), è modificato in modo tale che l'obbligo di registrazione per i prodotti e le apparecchiature importati sia limitato alle importazioni soggette a obblighi di comunicazione (che comprendono soglie minime) e che l'obbligo di registrazione per i prodotti e le apparecchiature esportati sia soppresso, fatta eccezione per il caso in cui riguardi le esportazioni di determinati prodotti e determinate apparecchiature con gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 1 000 che sono soggetti a restrizioni all'esportazione. Secondo le previsioni, questa misura semplificata dovrebbe apportare vantaggi principalmente alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione.
2025/0130 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/573 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 16 e 114, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Negli orientamenti politici per il mandato 2024-2029 della Commissione europea, la presidente von der Leyen ha definito un piano per la prosperità sostenibile e la competitività dell'Unione. Agevolare le attività economiche e approfondire il mercato unico sono tra le priorità fondamentali del piano.
(2)Anche il programma "Legiferare meglio" della Commissione sostiene la competitività delle imprese dell'Unione, mirando a garantire che la legislazione dell'Unione consegua risultati in relazione ai loro obiettivi a fronte di un costo minimo. Nel 2023 la Commissione ha individuato la necessità di razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione per le imprese e le amministrazionie si è impegnata a ridurre gli oneri amministrativi del 25 %.
(3)Il 12 settembre 2023 la Commissione ha pubblicato il pacchetto di aiuti per le PMI, annunciando l'obiettivo di aiutare le piccole e medie imprese (PMI) a competere e a crescere, prestando attenzione alle esigenze delle imprese che superano le soglie di cui alla definizione di PMI e di quelle che rientrano nella serie più ampia di piccole imprese a media capitalizzazione. L'azione 18 di tale pacchetto di aiuti ha annunciato che la Commissione avrebbe elaborato una definizione armonizzata per le piccole imprese a media capitalizzazione, creato un insieme di dati basato su tale definizione e valutato eventuali misure per sostenere quelle imprese nella loro crescita (compresa la potenziale applicazione in forma adattata di alcune misure a favore delle PMI).
(4)Le imprese che superano i limiti di cui alla definizione di PMI, ossia le piccole imprese a media capitalizzazione, svolgono un ruolo fondamentale nell'economia dell'Unione. Sono fortemente presenti in ecosistemi industriali fondamentali per la competitività dell'Unione e la sua sovranità tecnologica; si tratta di settori tra i quali figurano l'elettronica, il settore aerospaziale e della difesa, l'energia, le industrie ad alta intensità energetica e la salute. Circa il 20 % di tutte le piccole imprese a media capitalizzazione era costituito da PMI tre anni prima.
(5)Rispetto alle PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione tendono a dimostrare un ritmo di crescita e un livello di innovazione e digitalizzazione più elevati. Tuttavia, per quanto riguarda gli oneri amministrativi, tali imprese si trovano ad affrontare sfide analoghe a quelle delle PMI, il che comporta la necessità di proporzionalità nella legislazione e di un sostegno mirato. Al fine di consentire una trasformazione agevole delle PMI in piccole imprese a media capitalizzazione, è importante affrontare in modo coerente gli "effetti precipizio" (cliff effect) che potrebbero verificarsi quando tali imprese crescono oltre il segmento delle PMI e si trovano di fronte a norme che si applicano alle grandi imprese. Al fine di agevolare le attività delle piccole imprese a media capitalizzazione e ridurne gli oneri amministrativi, è opportuno adattare una serie di atti esistenti che prevedono norme specifiche di attenuazione per le PMI al fine di estendere l'ambito di applicazione di tali disposizioni e includervi le piccole imprese a media capitalizzazione.
(6)I regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129 e (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio contengono una serie di disposizioni volte a fornire alle PMI misure di sostegno, semplificazione o attenuazione. Più specificamente, tali disposizioni mirano ad alleviare gli oneri amministrativi, ridurre o eliminare gli ostacoli all'ingresso sul mercato, agevolare la conformità, tenere conto della situazione specifica delle PMI nell'attuazione dei loro obblighi e nella valutazione degli impatti economici e sociali di tali obblighi, e fornire orientamenti, sostegno e assistenza dedicati alle PMI.
(7)Al fine di garantire la coerenza e la certezza del diritto, è opportuno introdurre in tali atti una definizione di piccole imprese a media capitalizzazione. Se da un lato la definizione di piccole imprese a media capitalizzazione dovrebbe, in linea di principio, corrispondere alla definizione di cui alla raccomandazione della Commissione, del 21.5.2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (C(2025) 3500 final) e riguardare imprese di dimensioni fino a tre volte superiori a quelle delle PMI, dall'altro tale definizione dovrebbe basarsi, se del caso, sulle definizioni di PMI già fornite negli atti oggetto di modifica, che sono state considerate adeguate dai legislatori.
(8)Il regolamento (UE) 2016/679 fornisce protezione alle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati. L'obbligo di tenere registri delle attività di trattamento dovrebbe essere semplificato in modo da fare sì che si applichi a tutte le imprese e organizzazioni con meno di 750 dipendenti, a condizione che le loro attività di trattamento non siano tali da comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.
(9)Al fine di tenere conto di quanto precede, è necessario modificare l'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679, estendendo l'ambito di applicazione della deroga all'obbligo di tenere registri alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle organizzazioni con meno di 750 dipendenti per consentire anche a loro di beneficiare di tale deroga e prevedendo che la deroga si applichi fatto salvo il caso in cui il trattamento in questione possa comportare un "rischio elevato" per i diritti e le libertà degli interessati, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679. In particolare, si dovrebbe ritenere che il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 3 di tale disposizione imponga al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di tenere un registro delle sue attività di trattamento.
(10)In tale contesto, il trattamento di categorie particolari di dati personali necessario ai fini dell'assolvimento degli obblighi e dell'esercizio di diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e di sicurezza sociale e protezione sociale, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, non dovrebbe di per sé richiedere la tenuta di registri delle attività di trattamento.
(11)Inoltre, al fine di estendere alle piccole imprese a media capitalizzazione le disposizioni disponibili per le microimprese e le piccole e medie imprese a norma del regolamento (UE) 2016/679, è opportuno modificare anche gli articoli seguenti:
–l'articolo 4, che contiene le definizioni applicabili ai fini del regolamento (UE) 2016/679. Per motivi di chiarezza è opportuno aggiungere definizioni per le microimprese, le piccole e medie imprese e le piccole imprese a media capitalizzazione. Per le piccole e medie imprese è opportuno seguire la scelta del colegislatore espressa al considerando 13 del preambolo del regolamento (UE) 2016/679. Per le piccole imprese a media capitalizzazione è opportuno fare riferimento al punto 2 della raccomandazione della Commissione, del 21.5.2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (C(2025) 2500 final).
–l'articolo 40, che prevede che gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione debbano incoraggiare le associazioni e altri organismi che rappresentano categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento a elaborare codici di condotta e che nello svolgimento di tale attività siano tenute in considerazione le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese. Questa prescrizione dovrebbe essere estesa al fine di tenere conto delle esigenze specifiche delle piccole imprese a media capitalizzazione;
–l'articolo 42, il quale stabilisce che gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione devono incoraggiare, in particolare a livello di Unione, l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati e di sigilli e marchi di protezione dei dati da parte degli organismi di certificazione di cui all'articolo 43 del medesimo regolamento o delle autorità di controllo competenti e che si deve tenere conto delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese. Anche questa prescrizione dovrebbe essere estesa al fine di includervi le esigenze specifiche delle piccole imprese a media capitalizzazione.
(12)Conformemente all'articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno formulato un parere congiunto il [XXX, data].
(13)I regolamenti (UE) 2016/1036 e (UE) 2016/1037 fanno parte del sistema di difesa commerciale dell'Unione. Tali atti legislativi consentono all'Unione di condurre inchieste, affrontare le pratiche di dumping e la concessione di sovvenzioni da parte di paesi terzi e ripristinare la parità di condizioni nel mercato dell'Unione. Se un'inchiesta conferma l'esistenza di tali pratiche e un conseguente pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione, la Commissione impone un dazio antidumping o compensativo, a condizione che l'istituzione di un simile dazio non sia contraria all'interesse dell'Unione. Le inchieste antidumping e antisovvenzioni richiedono la partecipazione attiva delle imprese. Le inchieste sono di norma avviate sulla base di una denuncia formale dell'industria dell'Unione interessata, che deve contenere elementi di prova della pratica sleale e del pregiudizio da essa causato. Per lo svolgimento delle inchieste è necessario che i produttori, gli importatori e gli utilizzatori del prodotto nell'Unione partecipino attivamente e forniscano dati. Soprattutto in considerazione della loro frammentazione e della mancanza di risorse, è spesso molto difficile per le PMI comprendere la difesa commerciale e cooperare nei procedimenti di difesa commerciale. Per questo motivo i regolamenti (UE) 2016/1036 e (UE) 2016/1037 contengono disposizioni volte a superare gli ostacoli che impediscono alle imprese più piccole di accedere alla difesa commerciale e di utilizzarla, in particolare attraverso un apposito helpdesk e, ove possibile, allineando i periodi dell'inchiesta all'esercizio contabile. Si ritiene opportuno garantire che anche le piccole imprese a media capitalizzazione beneficino di tali disposizioni.
(14)Il regolamento (UE) 2017/1129 stabilisce le prescrizioni per la redazione di un prospetto nei casi di offerta pubblica o ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato. Tale regolamento, modificato dal regolamento (UE) 2024/2809, prevede un prospetto di emissione UE della crescita semplificato soggetto a prescrizioni meno rigorose rispetto a un prospetto standard, al fine di rendere la procedura di quotazione meno onerosa e meno costosa per determinati tipi di imprese e in alcuni casi. Le principali categorie di beneficiari di tale prospetto semplificato sono le imprese aventi un potenziale di crescita, in particolare le PMI e le altre imprese i cui titoli sono o saranno ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI. Al fine di ridurre l'onere per le piccole imprese a media capitalizzazione e renderle potenzialmente più attraenti per gli investitori, è opportuno consentire anche a loro di redigere un prospetto di emissione UE della crescita per le loro offerte pubbliche di titoli, anche quando tali offerte sono accompagnate da un'ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione.
(15)Al fine di chiarire il trattamento delle piccole imprese a media capitalizzazione nel contesto del regolamento (UE) 2017/1129, è necessario introdurre all'articolo 2 di tale regolamento una definizione di piccole imprese a media capitalizzazione, distinta da quella per le PMI. Ai fini di tale regolamento, le piccole imprese a media capitalizzazione dovrebbero essere definite come imprese che soddisfano almeno due dei tre criteri basati sul numero medio di dipendenti, sul totale dello stato patrimoniale e su un fatturato netto annuale, oppure come imprese che soddisfano la definizione di piccole imprese a media capitalizzazione di cui alla direttiva 2014/65/UE.
(16)Le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione dipendono in particolare dai servizi forniti da enti creditizi e assicuratori, e spesso si affidano soltanto a uno o pochi principali fornitori di tali servizi. I regimi di risoluzione garantiscono un accesso continuo a depositi e funzioni essenziali in caso di fallimento di un ente finanziario. Qualora le autorità di risoluzione si avvalgano del loro potere di convertire le passività di un ente finanziario per risolverlo tempestivamente e garantire la continuità delle funzioni essenziali, la preparazione e la pubblicazione preliminari di un prospetto non sono possibili a causa del breve lasso di tempo imposto nel contesto di una risoluzione. È pertanto importante introdurre un'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto che si applichi a un'offerta al pubblico sia di titoli risultanti da una conversione in virtù dell'esercizio dei poteri di cui alle direttive 2014/59/UE e (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio sia di titoli derivanti da una conversione in virtù dell'esercizio di un potere comparabile nel contesto delle procedure di risoluzione di un paese terzo che attua il documento "Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions" del Consiglio per la stabilità finanziaria, pubblicato nell'ottobre 2011. Parimenti, l'esenzione esistente per l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di titoli derivanti da una conversione in virtù dell'esercizio dei poteri di cui alle direttive 2014/59/UE e (UE) 2025/1 dall'obbligo di pubblicare un prospetto dovrebbe essere estesa ai titoli risultanti da una conversione in virtù dell'esercizio di un potere comparabile nel contesto delle procedure di risoluzione di un paese terzo che attuano tali norme concordate a livello internazionale.
(17)La disposizione del regolamento (UE) 2017/1129 relativa al prospetto di emissione UE della crescita si applicherà a decorrere dal 5 marzo 2026, in quanto la Commissione è tenuta a elaborare atti delegati per specificare il contenuto ridotto, nonché il formato e la sequenza standardizzati di tale prospetto. È pertanto opportuno rinviare al 5 marzo 2026 l'applicazione delle modifiche del regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto di emissione UE della crescita di cui al presente regolamento.
(18)Il regolamento (UE) 2023/1542 stabilisce norme relative alle batterie e ai rifiuti di batterie L'articolo 47 di tale regolamento esenta le PMI da determinati obblighi concernenti le strategie relative al dovere di diligenza per le batterie. L'ambito di applicazione di tale disposizione dovrebbe essere esteso alle piccole imprese a media capitalizzazione, affinché anch'esse possano essere esentate da tali obblighi. Al fine di garantire la coerenza, è opportuno fare parimenti riferimento alle piccole imprese a media capitalizzazione, tenendo presente che si tratta di soggetti di dimensioni fino a tre volte superiori a quelle delle PMI, ossia aventi un fatturato netto che dovrebbe pertanto essere inferiore a 150 milioni di EUR.
(19)A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2023/1542, gli operatori economici di cui all'articolo 48, paragrafo 1, di tale regolamento sono tenuti, su base annuale, a riesaminare e mettere a disposizione del pubblico, anche su internet, una relazione sulla propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, questi ultimi dovrebbero essere tenuti a riesaminare e mettere a disposizione del pubblico la loro strategia relativa al dovere di diligenza soltanto ogni tre anni anziché ogni anno. Tale riduzione degli oneri dovrebbe applicarsi a tutti gli operatori economici, comprese le piccole imprese a media capitalizzazione.
(20)L'obbligo di cui all'articolo 20, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio di registrarsi nel portale F-Gas prima di effettuare importazioni ed esportazioni di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra mira a facilitare l'applicazione delle norme. Tuttavia l'onere derivante da tale obbligo può essere sproporzionato rispetto al suo vantaggio, in particolare per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione. L'obbligo di registrazione dovrebbe pertanto essere limitato alle importazioni per le quali si applicano gli obblighi di comunicazione e alle esportazioni per le quali esiste una limitazione. Nella misura in cui il presente regolamento modifica il regolamento (UE) 2024/573, la base giuridica appropriata per quanto riguarda tali modifiche è l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.
(21)I regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/573 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2016/679
Il regolamento (UE) 2016/679 è così modificato:
(1)all'articolo 4 sono aggiunti i punti 27) e 28) seguenti:
"27) "micro, piccole e medie imprese": imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione*;
28) "piccole imprese a media capitalizzazione": imprese quali definite al punto 2 dell'allegato della raccomandazione della Commissione, del 21.5.2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (C(2025) 3500 final)**.;
________
* Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).
** Raccomandazione della Commissione, del 21.5.2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione - C(2025) 3500 final." ;
(2)all'articolo 30, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 750 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, ai sensi dell'articolo 35.";
(3)all'articolo 40, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese e delle piccole imprese a media capitalizzazione.";
(4)all'articolo 42, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano, in particolare a livello di Unione, l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati allo scopo di dimostrare la conformità al presente regolamento dei trattamenti effettuati dai titolari del trattamento e dai responsabili del trattamento. Sono tenute in considerazione le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese e delle piccole imprese a media capitalizzazione.".
Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) 2016/1036
Il regolamento (UE) 2016/1036 è così modificato:
(1)all'articolo 5, paragrafo 1 bis, il primo comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione agevola l'accesso allo strumento di difesa commerciale da parte di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI)* o piccole imprese a media capitalizzazione**, mediante un apposito helpdesk, ad esempio favorendo la conoscenza dello strumento, fornendo informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una denuncia, pubblicando questionari standard in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rispondendo a quesiti di ordine generale che non riguardano casi specifici.
________
* Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).
** Raccomandazione della Commissione, del 21.5.2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione - C(2025) 3500 final." ;
(2)all'articolo 6, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
"9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta è conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro 14 mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 per gli impegni o dell'articolo 9 per i provvedimenti definitivi. Ogni qual volta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati composti prevalentemente da PMI o piccole imprese a media capitalizzazione, il periodo dell'inchiesta coincide con l'esercizio contabile.".
Articolo 3
Modifiche del regolamento (UE) 2016/1037
Il regolamento (UE) 2016/1037 è così modificato:
(1)all'articolo 10, paragrafo 1 bis, il primo comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione agevola l'accesso allo strumento di difesa commerciale da parte di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI)(*) o piccole imprese a media capitalizzazione(**), mediante un apposito helpdesk, ad esempio favorendone la conoscenza, fornendo informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una denuncia, pubblicando questionari standard in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rispondendo a quesiti di ordine generale che non riguardano casi specifici.
________
* Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).
** Raccomandazione della Commissione, del 21.5.2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione - C(2025) 3500 final." ;
(2)all'articolo 11, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
"9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta è conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro 13 mesi dal loro inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 13 per gli impegni o dell'articolo 15 per i provvedimenti definitivi. Ogni qual volta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati composti prevalentemente da PMI o piccole imprese a media capitalizzazione, il periodo dell'inchiesta coincide con l'esercizio contabile.".
Articolo 4
Modifiche del regolamento (UE) 2017/1129
Il regolamento (UE) 2017/1129 è così modificato:
(1)L'articolo 1 è così modificato:
(a)al paragrafo 4, è inserita la seguente lettera d quater):
"d quater) l'offerta di titoli derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri titoli, fondi propri o passività ammissibili da parte di un'autorità di risoluzione in virtù dell'esercizio di potere di cui all'articolo 53, paragrafo 2, all'articolo 59, paragrafo 2, o all'articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE o dell'esercizio di potere di cui all'articolo 35, paragrafo 1, all'articolo 39, paragrafo 2, o all'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio
(*)
o da parte di un'autorità pertinente di un paese terzo in virtù dell'esercizio di un potere comparabile nel contesto di procedure di risoluzione di un paese terzo;
____________
(*)
Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (
GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj
).
(b)al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
(2)"c) i titoli derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri titoli, fondi propri o passività ammissibili da parte di un'autorità di risoluzione in virtù dell'esercizio di potere di cui all'articolo 53, paragrafo 2, all'articolo 59, paragrafo 2, o all'articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE o dell'esercizio di potere di cui all'articolo 35, paragrafo 1, all'articolo 39, paragrafo 2, o all'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 o da parte di un'autorità pertinente di un paese terzo in virtù dell'esercizio di un potere comparabile nel contesto di procedure di risoluzione di un paese terzo;";
(3)L'articolo 2 è così modificato:
(a)sono inserite le lettere d quater) e d quinquies) seguenti:
(4)"d quater) "autorità pertinente di un paese terzo": un'autorità competente di un paese terzo quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 90), della direttiva 2014/59/UE o un'autorità pertinente di un paese terzo quale definita all'articolo 2, punto 74), della direttiva (UE) 2025/1;
(5)d quinquies) "procedura di risoluzione di un paese terzo": una procedura di risoluzione in un paese terzo quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 88), della direttiva 2014/59/UE o una procedura di risoluzione di un paese terzo quale definita all'articolo 2, punto 72), della direttiva (UE) 2025/1;";
(a)all'articolo 2 è aggiunta la lettera f bis) seguente:
"f bis) "piccole imprese a media capitalizzazione":
i)società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 750, totale dello stato patrimoniale non superiore a 129 000 000 EUR e fatturato netto annuale non superiore a 150 000 000 EUR;
ii)piccole imprese a media capitalizzazione quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 13 bis), della direttiva 2014/65/UE;";
(6)all'articolo 15 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 3, paragrafi 2 e 2 bis, in caso di offerta pubblica di titoli, i soggetti seguenti possono redigere un prospetto di emissione UE della crescita purché non abbiano titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato:
(a)
PMI;
(b)
piccole imprese a media capitalizzazione;
(c)
emittenti, diversi dalle PMI e dalle piccole imprese a media capitalizzazione, i cui titoli sono o saranno ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI;
(d)
offerenti di titoli emessi da emittenti di cui alle lettere a), b) e c).".
Articolo 5
Modifiche del regolamento (UE) 2023/1542
Il regolamento (UE) 2023/1542 è così modificato:
1) all'articolo 47, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il presente capo non si applica agli operatori economici che nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio hanno registrato un fatturato netto inferiore a 150 milioni di EUR e non fanno parte di un gruppo costituito da imprese madri e figlie che, su base consolidata, supera il limite di 150 milioni di EUR.";
2) all'articolo 52, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"Entro e non oltre un anno dopo la data di cui all'articolo 48, paragrafo 1, e successivamente almeno ogni tre anni, l'operatore economico di cui all'articolo 48, paragrafo 1, riesamina e mette a disposizione del pubblico, anche su internet, una relazione sulla propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie".
Articolo 6
Modifica del regolamento (UE) 2024/573
Il regolamento (UE) 2024/573 è così modificato:
all'articolo 20, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) le importazioni ed esportazioni seguenti, tranne in caso di custodia temporanea quale definita all'articolo 5, punto 17), del regolamento (UE) n. 952/2013:
i) l'importazione o l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra;
ii) l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra soggetta all'obbligo di comunicazione a norma dell'articolo 26;
iii) l'esportazione di prodotti e apparecchiature di cui all'articolo 22, paragrafo 3, che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 1 000, o il cui funzionamento dipende da tali gasi, a decorrere dalla data di divieto di cui all'allegato IV;".
Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 4, punto 2), lettera b), e punto 3), si applica a decorrere dal 5 marzo 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3
1.1.Titolo della proposta/iniziativa3
1.2.Settore/settori interessati3
1.3.Obiettivi3
1.3.1.Obiettivi generali3
1.3.2.Obiettivi specifici3
1.3.3.Risultati e incidenza previsti3
1.3.4.Indicatori di prestazione3
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.4
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe4
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti5
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione5
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria6
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti6
2.MISURE DI GESTIONE8
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni8
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo8
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti8
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli8
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)8
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità9
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA10
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate10
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti12
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi12
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato12
3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne17
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi22
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi24
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato24
3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne24
3.2.3.3.Totale degli stanziamenti24
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane25
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato25
3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne26
3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane26
3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali28
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale28
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento28
3.3.Incidenza prevista sulle entrate29
4.Dimensioni digitali29
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale30
4.2.Dati30
4.3.Soluzioni digitali31
4.4.Valutazione dell'interoperabilità31
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale32
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/573 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e di ulteriori misure di semplificazione
1.2.Settore/settori interessati
Semplificazione, competitività.
1.3.Obiettivi
1.3.1.Obiettivi generali
Sostenere la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) in piccole imprese a media capitalizzazione, aumentandone in tal modo la competitività e il contributo al benessere e alla prosperità europei.
Promuovere un contesto imprenditoriale favorevole e ridurre gli oneri amministrativi per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, rafforzando in tal modo la loro capacità di innovare, creare posti di lavoro e contribuire alla crescita economica.
1.3.2.Obiettivi specifici
Estendere alcune misure di attenuazione alle piccole imprese a media capitalizzazione al fine di facilitarne la crescita e lo sviluppo. La proposta mira a estendere alle piccole imprese a media capitalizzazione talune misure di attenuazione attualmente a disposizione delle PMI, principalmente nel settore della riduzione degli oneri e della comunicazione semplificata o assistita, nonché a semplificare un obbligo di registrazione per taluni importatori ed esportatori, presentando proposte per due atti omnibus che modificano una serie di atti legislativi dell'UE.
1.3.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
Si prevede che la proposta/iniziativa avrà gli effetti seguenti sui beneficiari/gruppi destinatari:
-
riduzione degli oneri amministrativi: le piccole imprese a media capitalizzazione, nonché gli importatori esportatori di determinati prodotti o apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, in particolare le piccole imprese, registreranno una riduzione degli oneri amministrativi, che consentirà loro di concentrarsi sulle loro attività principali e di migliorare la loro competitività;
-
miglioramento della competitività: le piccole imprese a media capitalizzazione diventeranno più competitive, a livello tanto nazionale quanto internazionale, il che consentirà loro di aumentare la loro quota di mercato e di contribuire alla crescita economica europea;
-
creazione di posti di lavoro: la crescita e lo sviluppo di piccole imprese a media capitalizzazione porteranno alla creazione di nuovi posti di lavoro, che contribuiranno a ridurre la disoccupazione e a promuovere la coesione sociale;
-
maggiore innovazione: le piccole imprese a media capitalizzazione saranno incoraggiate a innovare e a sviluppare prodotti e servizi nuovi, il che contribuirà a migliorare la capacità di innovazione complessiva dell'economia europea;
-
migliore contributo al benessere e alla prosperità europei: le piccole imprese a media capitalizzazione contribuiranno maggiormente al benessere e alla prosperità europei, il che si tradurrà in una maggiore crescita economica, in un miglioramento del tenore di vita e in una maggiore coesione sociale;
Gruppi destinatari:
la proposta/iniziativa riguarda circa 38 000 piccole imprese a media capitalizzazione nell'UE, definite come imprese aventi un organico compreso tra 250 e 749 (per la stima in questa sede: basarsi unicamente sul numero degli effettivi). Si stima inoltre che fino a 10 000 operatori commerciali l'anno saranno esentati dall'obbligo di registrazione nel portale F-Gas.
1.3.4.Indicatori di prestazione
Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati
1.4.La proposta/iniziativa riguarda: nessuna delle voci seguenti;
una nuova azione;
una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria;
la proroga di un'azione esistente;
la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
La presente proposta riguarda due atti omnibus che modificano la legislazione dell'UE. Può pertanto essere effettuata soltanto a livello di UE.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria
Durata limitata
–
in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
–
incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.
Durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti
Gestione diretta a opera della Commissione:
– a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
–
a opera delle agenzie esecutive.
Gestione concorrente con gli Stati membri.
Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
– a paesi terzi o organismi da questi designati;
– a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
– alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
– agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
– a organismi di diritto pubblico;
– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
–a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.
MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
|
N.A.
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
|
N.A.
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
|
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[XX.YY.YY.YY]
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Numero
|
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG <…….>
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG <…….>
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
Numero
|
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti
|
Impegni
|
=1a+1b +3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
per la DG <…….>
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti
|
Impegni
|
=1a+1b +3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
per la DG <…….>
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE DG <…….>
|
Stanziamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE DG <…….>
|
Stanziamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7
|
Impegni
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Numero
|
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG <…….>
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG <…….>
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Numero
|
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG <…….>
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG <…….>
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE DG <…….>
|
Stanziamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE DG <…….>
|
Stanziamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7
|
Impegni
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Specificare gli obiettivi e i risultati
|
|
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)
|
TOTALE
|
|
|
RISULTATI
|
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–X
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne
|
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.3.3.Totale degli stanziamenti
|
TOTALE
STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personale esterno (in ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne
|
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane
|
TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP): N.A.
|
|
Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione
|
Personale supplementare eccezionale*
|
|
|
|
Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca
|
Da finanziare a titolo della linea BA
|
Da finanziare mediante diritti
|
|
Posti della tabella dell'organico
|
|
|
N/D
|
|
|
Personale esterno (AC, END, INT)
|
|
|
|
|
*
Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:
|
Funzionari e agenti temporanei
|
|
|
Personale esterno
|
|
3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali
Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.
Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.
The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as “Policy IT expenditure on operational programmes”. This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 “Digital dimensions”.
|
TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Spese informatiche (istituzionali)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–
può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
–
comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
–
comporta una revisione del QFP.
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–
non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
–
prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Totale
|
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti cofinanziati
|
|
|
|
|
|
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–
sulle risorse proprie.
–
su altre entrate.
–
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
|
Anno 2024
|
Anno 2025
|
Anno 2026
|
Anno 2027
|
|
Articolo ………….
|
|
|
|
|
|
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)
4.Dimensioni digitali
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale
|
Riferimento all'articolo: articolo 4; descrizione: processo di approvazione del prospetto UE della crescita; portatori di interessi coinvolti: Stati membri, gli operatori soggetti giuridici rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento; processo di alto livello: valutare lo stato delle piccole imprese a media capitalizzazione; categoria: dati.
Riferimento all'articolo: articolo 5; descrizione: processo di verifica della vigilanza del mercato; portatori di interessi coinvolti: autorità di vigilanza del mercato o autorità nazionali degli Stati membri; processo di alto livello: valutare lo stato delle piccole imprese a media capitalizzazione; categoria: dati.
|
4.2.Dati
|
Il prospetto UE della crescita potrebbe essere strutturato in modo tale da consentire un'ulteriore interoperabilità.
Definizione di piccole imprese a media capitalizzazione.
|
4.3.Soluzioni digitali
4.4.Valutazione dell'interoperabilità
|
Servizi pubblici digitali: processo di approvazione del documento "prospetto UE della crescita".
Misura a livello giuridico: la nuova raccomandazione sulla definizione di piccole imprese a media capitalizzazione fornisce una comprensione armonizzata di tali imprese che può essere utilizzata a livello intersettoriale e transfrontaliero.
Soluzione di potenziale ostacolo a livello giuridico:
-il riferimento ai conti annuali delle società facilita la valutazione delle imprese cui si applicano le norme;
-si dovrebbe esaminare la futura interoperabilità con il diritto societario digitale e con piattaforme quali il BRIS (sistema di interconnessione dei registri delle imprese);
-lo sviluppo di un identificatore delle PMI/piccole imprese a media capitalizzazione ridurrà l'onere amministrativo delle dichiarazioni e delle valutazioni dello stato applicabile di un'impresa e consentirà lo scambio tra le autorità di gestione e altri soggetti pertinenti.
Ostacolo potenziale a livello semantico: né la definizione di PMI né quella di piccole imprese a media capitalizzazione sono prescrittive al di là del riferimento ai conti finanziari annuali delle società. Per le soluzioni digitali, si dovrebbe sfruttare ad esempio la correlazione tra la definizione di PMI e quella di piccole imprese a media capitalizzazione e i dati derivanti dalla direttiva contabile.
Potenziale ostacolo all'interoperabilità tecnica: non è stato definito alcun formato per i dati nella definizione di PMI/piccole imprese a media capitalizzazione.
|
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale
|
La nuova raccomandazione sulla definizione di piccole imprese a media capitalizzazione fornisce una comprensione armonizzata delle PMI/imprese a media capitalizzazione che può essere utilizzata a livello intersettoriale e transfrontaliero.
|