COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.9.2025
COM(2025) 499 final
2025/0282(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") in riferimento alla prevista adozione di una decisione di detto comitato che modifica l'allegato 2 del Quadro di Windsor, il quale costituisce parte integrante dell'accordo di recesso.
2.Contesto della proposta
2.1.Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e Quadro di Windsor
L'accordo di recesso definisce le modalità di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom. L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Il 27 febbraio 2023 la Commissione europea e il governo del Regno Unito hanno raggiunto un accordo politico di massima sul Quadro di Windsor. Il 24 marzo 2023 il comitato misto istituito dall'accordo di recesso ha adottato le nuove disposizioni relative al Quadro di Windsor e le due parti hanno convenuto di collaborare intensamente e lealmente per attuare tutti gli elementi del suddetto Quadro.
2.2.Il comitato misto
Il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. È copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. L'allegato VIII dell'accordo di recesso stabilisce il regolamento interno del comitato misto. Il comitato misto si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito, e in ogni caso almeno una volta l'anno, e stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.
I compiti del comitato misto sono definiti all'articolo 164 dell'accordo di recesso e consistono principalmente nel:
·sorvegliare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo di recesso, direttamente o attraverso i lavori dei comitati specializzati che riferiscono al comitato misto;
·adottare decisioni e formulare raccomandazioni, comprese le modifiche dell'accordo di recesso nei casi ivi previsti;
·prevenire i problemi e risolvere le controversie che possano derivare dall'interpretazione e dall'applicazione dell'accordo di recesso.
2.3.Atto previsto del comitato misto
Nella prossima riunione il comitato misto sarà chiamato ad adottare una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione che rientra nell'ambito di applicazione del suddetto Quadro ("atto previsto"), a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, dello stesso.
L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso. A norma dell'articolo 9 del regolamento interno del comitato misto e dei comitati specializzati, le decisioni adottate dal comitato misto specificano la data da cui hanno effetto.
3.Posizione da adottare a nome dell'Unione
3.1.
Allegato 2 ("Disposizioni di diritto dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 4") del Quadro di Windsor
L'allegato 2 del Quadro di Windsor riporta le disposizioni di diritto dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del medesimo.
Il 19 dicembre 2024 l'Unione ha adottato il regolamento (UE) 2025/14 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche.
Il regolamento (UE) 2025/14 stabilisce requisiti tecnici inerenti alla sicurezza stradale, prescrizioni amministrative e procedure per l'omologazione UE, l'omologazione individuale UE e l'immissione sul mercato di tutte le macchine mobili non stradali nuove (quali i macchinari per l'edilizia, l'agricoltura o il giardinaggio) destinate alla circolazione sulle strade pubbliche. Stabilisce inoltre norme e procedure per la vigilanza del mercato di tali macchine mobili non stradali.
Quest'atto dell'Unione di recente adozione riguarda il mercato interno delle merci e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del Quadro di Windsor. Dovrebbe quindi essere aggiunto all'allegato 2 del Quadro di Windsor, punto 14 "Prodotti da costruzione, macchine, impianti a fune, dispositivi di protezione individuale".
In quanto disposizione che modifica atti vigenti elencati nell'allegato 2 del Quadro di Windsor, l'articolo 51 del regolamento è già applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del Quadro medesimo.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di recesso.
L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo di recesso.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo esclusivo e il contenuto dell'atto previsto sono aggiungere all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione.
La conclusione dell'accordo di recesso si basa sull'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE).
Conformemente al principio fondamentale secondo cui un atto può essere modificato solo con un atto dello stesso tipo, la base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 50, paragrafo 2, TUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 50, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
L'atto del comitato misto apporterà modifiche all'allegato 2 del Quadro di Windsor e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2025/0282 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
(2)A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor, che costituisce parte integrante dell'accordo di recesso, al comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo medesimo ("comitato misto") è conferito il potere di adottare decisioni che modificano i pertinenti allegati del Quadro di Windsor aggiungendovi gli atti dell'Unione di recente adozione che rientrano nel suo ambito di applicazione ma che non modificano né sostituiscono gli atti dell'Unione elencati nei suoi allegati.
(3)Mentre l'articolo 51 del regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio è applicabile ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del Quadro di Windsor, le altre disposizioni del medesimo regolamento sono disposizioni di un atto dell'Unione di recente adozione che rientra nell'ambito di applicazione del Quadro di Windsor, il quale dovrebbe essere aggiunto all'allegato 2 del Quadro di Windsor.
(4)È opportuno che nella prossima riunione il comitato misto adotti una decisione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor che aggiunga all'allegato 2 del medesimo il menzionato atto dell'Unione di recente adozione.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor l'atto dell'Unione di recente adozione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("comitato misto") si basa sul progetto di decisione di detto comitato accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.9.2025
COM(2025) 499 final
ALLEGATO
della
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione
PROGETTO
DECISIONE n. …/2025 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
del ...
che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor conferisce al comitato misto istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso ("comitato misto") il potere di adottare decisioni che aggiungono ai pertinenti allegati del Quadro di Windsor gli atti dell'Unione di recente adozione che rientrano nel suo ambito di applicazione.
(2)A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.
(3)Mentre l'articolo 51 del regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 è applicabile ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del Quadro di Windsor, le altre disposizioni del medesimo regolamento sono disposizioni di un atto dell'Unione di recente adozione che rientra nell'ambito di applicazione del Quadro di Windsor, il quale dovrebbe essere aggiunto all'allegato 2 del Quadro di Windsor,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 è aggiunto all'allegato 2 del Quadro di Windsor, punto 14 "Prodotti da costruzione, macchine, impianti a fune, dispositivi di protezione individuale".
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
Fatto a …, il
Per il comitato misto
I copresidenti