COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 9.9.2025
COM(2025) 475 final
2025/0283(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa all'approvazione delle modifiche dell'Accordo internazionale sul cacao
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 9.9.2025
COM(2025) 475 final
2025/0283(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa all'approvazione delle modifiche dell'Accordo internazionale sul cacao
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La presente proposta riguarda l'approvazione, a nome dell'Unione europea, delle modifiche dell'Accordo internazionale sul cacao del 2010 decise nel 2022.
L'Accordo internazionale sul cacao mira a rafforzare il settore mondiale del cacao e a promuoverne uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale.
L'Unione europea è parte dell'Accordo internazionale sul cacao del 2010 1 e membro dell'Organizzazione internazionale del cacao. L'Accordo internazionale sul cacao del 2010 è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1º ottobre 2012 per un periodo di dieci anni, ossia fino al 30 settembre 2022. In occasione della 108a sessione ordinaria, svoltasi dal 2 al 6 ottobre 2023, il Consiglio internazionale del cacao, esercitando il potere conferitogli dall'articolo 62, paragrafo 4, dell'Accordo internazionale sul cacao del 2010, ha deciso di prorogare l'accordo per un periodo di due anni cacao, fino al 30 settembre 2026 2 .
Una revisione parziale volta a riformare l'Accordo internazionale sul cacao del 2010 era necessaria e andava chiaramente nell'interesse dell'Unione perseguendo l'obiettivo di allineare ulteriormente l'accordo alle pratiche promosse dall'Unione in altri organismi internazionali per i prodotti di base e tenendo conto degli sviluppi che hanno interessato il mercato mondiale del cacao dal 2010. L'Accordo internazionale sul cacao del 2010 quale modificato nel 2022 scaturisce dall'esame dell'attuazione dell'Accordo internazionale sul cacao del 2010 e dalla constatazione che esso dev'essere più lungimirante e più consono a rispondere alle sfide cui deve oggi far fronte l'economia mondiale del cacao. L'esame ha determinato alcune modifiche di rilievo: 1) vigenza a tempo indeterminato dell'accordo (rivedibile ogni cinque anni) al fine di conferire maggiore stabilità e sostenibilità alle iniziative attuate nel suo ambito; 2) riallineamento delle disposizioni dell'accordo con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) al fine di accelerare lo sviluppo dell'economia mondiale del cacao; 3) introduzione nell'accordo dell'obiettivo fondamentale del conseguimento di un reddito di sussistenza per i coltivatori di cacao e del riferimento a prezzi che generino entrate eque ai fini della sostenibilità economica; 4) inserimento di tre articoli nuovi che delineano le misure specifiche da attuare nell'ambito dei pilastri economico, sociale e ambientale della sostenibilità; 5) maggiore attenzione all'aggiunta di valore, alla qualità superiore e alla sicurezza degli alimenti; 6) sostegno alla ricerca e innovazione nella catena del valore del cacao ed estensione della cooperazione con un numero maggiore di organizzazioni di donatori ai fini del finanziamento di progetti di sviluppo del cacao.
La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione le modifiche dell'accordo del 2010 3 .
Alla luce delle discussioni e del contenuto del nuovo strumento, la Commissione ritiene opportuni la conclusione dell'accordo modificato a nome dell'Unione e il deposito della notifica dell'accettazione della modifica, a norma dell'articolo 63, paragrafo 1, dell'Accordo sul cacao del 2010, presso il segretario generale delle Nazioni Unite, designato depositario in virtù dell'articolo 52 dello stesso accordo.
Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, dell'Accordo sul cacao del 2010, la modifica entra in vigore cento giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione di parti contraenti che rappresentano almeno il 75 % dei membri esportatori che detengono almeno l'85 % dei voti dei membri esportatori e di parti contraenti che rappresentano almeno il 75 % dei membri importatori che detengono almeno l'85 % dei voti dei membri importatori, oppure ad una data successiva fissata dal Consiglio.
Nel corso della 111a sessione ordinaria tenutasi dall'8 al 10 aprile 2025, il Consiglio internazionale del cacao ha deciso di prorogare fino al 22 giugno 2026 il termine entro il quale le parti contraenti devono depositare le lettere di notifica dell'accettazione delle modifiche.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La modifica è stata negoziata secondo le direttive di negoziato globali adottate dal Consiglio il 20 aprile 2021 sulla scorta della raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sul cacao 2010 tra l'Unione europea e gli altri membri dell'Organizzazione internazionale del cacao.
L'accordo modificato è pienamente conforme al Green Deal europeo 4 .
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'accordo modificato è pienamente conforme alla strategia Global Gateway 5 . La strategia Global Gateway mira infatti a realizzare connessioni sostenibili e affidabili per le persone e il pianeta e contribuisce ad affrontare le sfide globali più urgenti, dalla lotta ai cambiamenti climatici al miglioramento dei sistemi sanitari e al rafforzamento della competitività e della sicurezza delle catene di approvvigionamento globali.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica proposta è costituita dall'articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Non applicabile.
•Proporzionalità
La conclusione dell'Accordo internazionale sul cacao modificato non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi.
•Scelta dell'atto giuridico
La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di decisioni relative alla conclusione di accordi internazionali a nome dell'Unione.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Non applicabile.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non applicabile.
•Assunzione e uso di perizie
Non applicabile.
•Valutazione d'impatto
Non applicabile.
•Efficienza normativa e semplificazione
Non applicabile.
•Diritti fondamentali
Non applicabile.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Il contributo dell'Unione al bilancio amministrativo dell'Organizzazione internazionale del cacao per ogni esercizio finanziario sarà attinto allo strumento NDICI-Europa globale.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Non applicabile.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Non applicabile.
2025/0283 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa all'approvazione delle modifiche dell'Accordo internazionale sul cacao
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo 6 ,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione europea è parte dell'Accordo internazionale sul cacao del 2010 7 e membro dell'Organizzazione internazionale del cacao.
(2)La Commissione ha negoziato le modifiche sulla base del mandato e delle direttive di negoziato proposti da essa stessa 8 e approvati dal Consiglio il 20 aprile 2021 9 .
(3)Il testo dell'Accordo internazionale sul cacao modificato ("accordo modificato") è stato approvato dal Consiglio internazionale del cacao nella 106a sessione ordinaria del 27-29 settembre 2022. La modifica è stata negoziata per intervenire sull'Accordo internazionale sul cacao del 2010 ("accordo del 2010"), che è stato prorogato fino al 30 settembre 2026.
(4)Gli obiettivi dell'accordo modificato rientrano nella politica commerciale comune.
(5)È opportuno approvare le modifiche dell'Accordo internazionale sul cacao a nome dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le modifiche dell'Accordo internazionale sul cacao sono approvate a nome dell'Unione europea 10 .
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
[...]
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 9.9.2025
COM(2025) 475 final
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa all'approvazione delle modifiche dell'Accordo internazionale sul cacao
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Nazioni Unite |
TD/COCOA.10/5/Amend.1 1 |
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Conferenza delle Nazioni Unite
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Distr.: generale 8 luglio 2022 Originale: inglese |
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Accordo internazionale sul cacao del 2010
Modificato nel 2022 2 ***
Indice
Pagina
Introduzione 5
Ordine del giorno della Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 2010 6
Risoluzione adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 2010 7
Elenco degli Stati e delle organizzazioni rappresentati alla Conferenza 8
Accordo internazionale sul cacao del 2010, modificato nel 2022
Preambolo 9
Capitolo I – Obiettivi 10
Articolo 1 – Obiettivi 10
Capitolo II – Definizioni 11
Articolo 2 – Definizioni 11
Capitolo III – L'Organizzazione internazionale del cacao (ICCO) 13
Articolo 3 – Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao 13
Articolo 4 – Membri dell'Organizzazione 13
Articolo 5 – Privilegi e immunità 14
Capitolo IV – Composizione del Consiglio internazionale del cacao 15
Articolo 6 – Composizione del Consiglio internazionale del cacao 15
Articolo 7 – Poteri e funzioni del Consiglio 15
Articolo 8 – Presidente e vicepresidente del Consiglio 15
Articolo 9 – Sessioni del Consiglio 16
Articolo 10 – Ripartizione dei voti 16
Articolo 11 – Procedura di votazione del Consiglio 17
Articolo 12 – Decisioni del Consiglio 17
Articolo 13 – Cooperazione con altre organizzazioni 17
Articolo 14 – Invito e ammissione di osservatori 18
Articolo 15 – Quorum 18
Capitolo V – Il segretariato dell'organizzazione 19
Articolo 16 – Il direttore esecutivo e il personale dell'Organizzazione 19
Articolo 17 – Programma di lavoro 19
Articolo 18 – Relazione annuale 20
Capitolo VI – Istituzione del comitato amministrativo e finanziario 21
Articolo 19 – Istituzione del comitato amministrativo e finanziario 21
Articolo 20 – Composizione del comitato amministrativo e finanziario 21
Articolo 21 – Riunioni del comitato amministrativo e finanziario 21
Capitolo VII – Finanze 22
Articolo 22 – Finanze 22
Articolo 23 – Responsabilità dei membri 22
Articolo 24 – Adozione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi 22
Articolo 25 – Versamento dei contributi al bilancio amministrativo 23
Articolo 26 – Verifica e pubblicazione dei conti 23
Capitolo VIII – Il comitato economico 24
Articolo 27 – Istituzione del comitato economico 24
Articolo 28 – Composizione del comitato economico 24
Articolo 29 – Riunioni del comitato economico 24
Capitolo IX – Trasparenza del mercato 26
Articolo 30 – Informazione e trasparenza del mercato 26
Articolo 31 – Scorte 26
Articolo 32 – Succedanei del cacao 26
Articolo 33 – Prezzo indicativo 27
Articolo 34 – Coefficienti di conversione 27
Articolo 35 – Ricerca scientifica e sviluppo 27
Capitolo X – Sviluppo del mercato 28
Articolo 36 – Analisi del mercato 28
Articolo 37 – Promozione della trasformazione all'origine e del consumo 28
Articolo 38 – Studi, indagini e rapporti 28
Capitolo XI – Cacao fine ("fine flavour") 30
Articolo 39 – Cacao fine ("fine flavour") 30
Capitolo XII – Progetti 31
Articolo 40 – Progetti 31
Articolo 41 – Relazioni coi donatori multilaterali e bilaterali 31
Capitolo XIII – Sviluppo sostenibile 32
Articolo 42 – Economia del cacao sostenibile 32
Articolo 43 – Sostenibilità economica 32
Articolo 44 – Sostenibilità sociale 32
Articolo 45 – Sostenibilità ambientale 33
Capitolo XIV – La commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao 34
Articolo 46 – Istituzione della commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao 34
Articolo 47 – Membri e riunioni della commissione consultiva
sull'economia mondiale del cacao
34
Capitolo XV – Esonero dagli obblighi e misure differenziate e correttive 36
Articolo 48 – Esonero dagli obblighi in circostanze eccezionali 36
Articolo 49 – Misure differenziate e correttive 36
Capitolo XVI – Consultazioni, vertenze e denunce 37
Articolo 50 – Consultazioni 37
Articolo 51 – Vertenze 37
Articolo 52 – Azione del Consiglio in caso di denuncia 37
Capitolo XVII – - Disposizioni finali 39
Articolo 53 – Depositario 39
Articolo 54 – Firma 39
Articolo 55 – Ratifica, accettazione e approvazione 39
Articolo 56 – Adesione 39
Articolo 57 – Notifica dell'applicazione a titolo provvisorio 39
Articolo 58 - Entrata in vigore 40
Articolo 59 – Riserve 40
Articolo 60 – Recesso 40
Articolo 61 – Esclusione 41
Articolo 62 – Liquidazione dei conti in caso di recesso o d'esclusione 41
Articolo 63 – Durata, proroga e cessazione 41
Articolo 64 – Modifiche 41
Capitolo XVIII – Disposizioni supplementari e transitorie 43
Articolo 65 – Fondo di riserva speciale 43
Articolo 66 – Altre disposizioni supplementari e transitorie 43
Allegati
Allegato A – Esportazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 58 (Entrata in vigore) 44
Allegato B – Importazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 58 (Entrata in vigore) 46
Allegato C – Paesi produttori che esportano esclusivamente o
parzialmente cacao fine ("fine flavour")
49
Allegato D – Membri e ripartizione dei voti al 1o ottobre 2021 ai fini dell'articolo 64 50
Dichiarazioni
Dichiarazioni delle parti contraenti sull'articolo 16 51
Introduzione
La Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 2010 si è tenuta presso il Palais des Nations di Ginevra il 19 aprile 2010 e dal 21 al 25 giugno 2010. Erano invitati a partecipare le parti dell'accordo in vigore e tutti gli Stati membri dell'UNCTAD, nonché le agenzie specializzate delle Nazioni Unite.
Durante la Conferenza è stato esaminato il progetto di testo di un nuovo accordo internazionale sul cacao, frutto delle discussioni tenutesi in seno a un gruppo di lavoro istituito dal Consiglio internazionale del cacao.
La Conferenza, aperta il 19 aprile 2010 da Kwabena Baah-Duodu, responsabile dell'unità speciale per i prodotti di base (UNCTAD), ha eletto S.E. l'ambasciatore Guy-Alain Emmanuel Gauze (Costa d'Avorio) presidente e Max Schnellmann (Svizzera) vicepresidente. Ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento TD/COCOA.10/1. La Conferenza ha deciso di rinviare il resto della riunione al 21-25 giugno 2010 perché numerosi rappresentanti dei governi di paesi produttori e consumatori di cacao non avevano potuto partecipare a causa della cancellazione dei voli verso Ginevra dovuta all'eruzione vulcanica in Islanda. Tutti gli altri punti all'ordine del giorno sono stati trattati alla ripresa della Conferenza nel mese di giugno. Lisanne Losier ha ricoperto il ruolo di segretaria della Conferenza e Carlos Moreno quello di consulente legale.
Nella riunione plenaria del 21 giugno 2010 Petko Draganov, vicesegretario generale dell'UNCTAD, e Jan Vingerhoets, segretario esecutivo dell'ICCO, hanno pronunciato discorsi di benvenuto ed esposto una panoramica storica e una sintesi della preparazione dell'accordo destinato a subentrare all'accordo sul cacao. La Conferenza ha adottato il proprio regolamento interno (TD/COCOA.10/2) e ha istituito un comitato di negoziazione incaricato di esaminare gli articoli dell'accordo a porte chiuse. Ha eletto Hagen Streichert (Germania) presidente del comitato di negoziazione e S.E. Jean Kekedo (Papua Nuova Guinea) vicepresidente. La Conferenza ha completato i lavori il 25 giugno 2010 adottando, nella sessione plenaria conclusiva, una risoluzione (TD/COCOA.10/4) e stabilendo il testo dell'accordo internazionale sul cacao del 2010.
Il 14 dicembre 2010 il segretario generale delle Nazioni Unite, in veste di depositario, ha emesso una notifica (C.N.810.2010.TREATIES-2) per richiamare l'attenzione di tutte le parti su un errore all'articolo 62, paragrafo 3, del testo facente fede dell'accordo e nelle copie certificate conformi trasmesse mediante notifica del depositario C.N.497.2010.TREATIES‑2 del 30 settembre 2010, in cui il termine "quinto anno cacao" avrebbe dovuto essere invece "decimo anno cacao". Conformemente alla prassi consolidata del depositario è stato fissato un termine di 90 giorni dalla data della notifica per la comunicazione di eventuali obiezioni al segretario generale. Non sono pervenute obiezioni e la rettifica proposta è stata apportata al testo dell'accordo.
Ordine del giorno della Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 2010
1. Apertura della Conferenza
2. Adozione dell'ordine del giorno
3. Adozione del regolamento interno
4. Elezione dei funzionari
5. Credenziali dei rappresentanti
a) nomina di un comitato Credenziali
b) relazione del comitato Credenziali
6. Istituzione del comitato di negoziazione e di altri comitati se del caso
7. Preparazione di un accordo destinato a subentrare all'accordo internazionale sul cacao del 2001
8. Esame e adozione delle risoluzioni finali
9. Varie ed eventuali
Risoluzione adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 2010
Risoluzione finale
La Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao per la negoziazione di un accordo destinato a subentrare all'accordo internazionale sul cacao del 2001,
riunitasi a Ginevra il 19 aprile 2010 e dal 21 al 25 giugno 2010,
grata al segretario generale dell'UNCTAD per le infrastrutture e i servizi messi a disposizione,
riconoscente al presidente della Conferenza, agli altri membri dell'ufficio di presidenza e al segretariato per il loro contributo,
avendo stabilito il testo dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo,
1. invita il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a comunicare il testo dell'accordo a tutti i governi e le organizzazioni intergovernative invitati alla Conferenza affinché lo esaminino;
2. invita il segretario generale delle Nazioni Unite a provvedere affinché l'accordo sia aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York per il periodo di cui all'articolo 53 dell'accordo;
3. richiama l'attenzione sulle procedure a disposizione degli Stati e delle organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 dell'accordo per diventare parti dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 e li invita a depositare gli strumenti appropriati a tal fine.
4a riunione plenaria
25 giugno 2010
Elenco degli Stati e delle organizzazioni rappresentati alla Conferenza 3 **
Stati membri
|
Algeria |
Lussemburgo |
|
Austria |
Malaysia |
|
Bahrein |
Mali |
|
Belgio |
Messico |
|
Bolivia (Stato plurinazionale di) |
Marocco |
|
Brasile |
Nepal |
|
Camerun |
Paesi Bassi |
|
Cina |
Nicaragua |
|
Costa d'Avorio |
Nigeria |
|
Cuba |
Papua Nuova Guinea |
|
Cipro |
Polonia |
|
Repubblica ceca |
Portogallo |
|
Repubblica dominicana |
Romania |
|
Ecuador |
Federazione russa |
|
Francia |
Santa Lucia |
|
Gabon |
Sierra Leone |
|
Germania |
Slovacchia |
|
Ghana |
Sud Africa |
|
Grecia |
Spagna |
|
Guinea |
Svezia |
|
Santa Sede |
Svizzera |
|
Ungheria |
Thailandia |
|
Indonesia |
Togo |
|
Iraq |
Trinidad e Tobago |
|
Irlanda |
Venezuela (Repubblica bolivariana del) |
|
Italia |
Zambia |
|
Giamaica |
Osservatore
Palestina
Organizzazioni intergovernative
Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (gruppo ACP)
Unione africana
Alleanza dei produttori di cacao (CPA)
Unione europea
Organizzazione internazionale del cacao (ICCO)
Gruppo di studio internazionale sulla iuta (IJSG)
Organizzazione internazionale della francofonia (OIF)
Agenzie specializzate delle Nazioni Unite e organizzazioni affini
Centro per il commercio internazionale (ITC)
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO)
Organizzazioni non governative
Ocaproce Internationale
Oxfam International
Preambolo
Le parti del presente accordo,
a) RICONOSCENDO il contributo del settore del cacao alla riduzione della povertà e alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo convenuti a livello internazionale, segnatamente degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM);
b) riconoscendo l'importanza del cacao e del suo commercio per l'economia dei paesi in via di sviluppo, in quanto fonti di reddito di sussistenza per le loro popolazioni, e riconoscendo il fondamentale contributo del commercio del cacao ai loro proventi da esportazione e all'elaborazione dei loro programmi di sviluppo economico e sociale;
c) riconoscendo l'importanza del settore del cacao per la sussistenza di milioni di persone, segnatamente nei paesi in via di sviluppo in cui la produzione di cacao costituisce la fonte diretta di lavori verdi e reddito di sussistenza per i piccoli produttori;
d) riconoscendo che una stretta cooperazione internazionale sulle questioni attinenti al cacao e un dialogo permanente fra tutti gli attori della catena del valore del cacao possono contribuire allo sviluppo sostenibile dell'economia mondiale del cacao;
e) riconoscendo l'importanza dei partenariati strategici fra i membri esportatori e i membri importatori al fine di pervenire a un'economia del cacao sostenibile;
f) riconoscendo la necessità di garantire la trasparenza del mercato internazionale del cacao, nel reciproco interesse dei produttori e dei consumatori;
g) riconoscendo il contributo dei precedenti accordi internazionali sul cacao del 1972, 1975, 1980, 1986, 1993 e 2001 allo sviluppo dell'economia mondiale del cacao,
hanno convenuto quanto segue:
Accordo internazionale sul cacao del 2010, modificato nel 2022
Capitolo I Obiettivi
Articolo 1 Obiettivi
Al fine di rafforzare il settore mondiale del cacao, di favorirne lo sviluppo sostenibile e di accrescere i vantaggi per tutte le parti interessate, gli obiettivi del settimo accordo internazionale sul cacao sono i seguenti:
a) promuovere la cooperazione internazionale nell'ambito dell'economia mondiale del cacao;
b) fornire una sede appropriata per discutere di tutte le questioni inerenti al cacao fra governi e con il settore privato;
c) contribuire al rafforzamento dell'economia nazionale del cacao dei paesi membri, elaborando, sviluppando e valutando progetti adeguati da presentare alle istituzioni competenti affinché li finanzino e attuino, nonché cercando di reperire fondi per i progetti a vantaggio dei membri e dell'economia mondiale del cacao;
d) ottenere prezzi giusti che generino entrate eque per i produttori e i consumatori nell'ambito della catena del valore del cacao, e contribuire allo sviluppo equilibrato dell'economia mondiale del cacao, nell'interesse di tutti i membri;
e) garantire un reddito di sussistenza ai produttori di cacao;
f) promuovere un'economia del cacao sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale;
g) incoraggiare la ricerca e l'applicazione dei suoi risultati mediante la promozione di programmi di formazione e d'informazione che consentano di trasferire ai membri tecnologie adeguate per il settore del cacao;
h) promuovere la trasparenza dell'economia mondiale del cacao, in particolare del commercio del cacao, raccogliendo, analizzando e divulgando statistiche pertinenti e realizzando studi appropriati; promuovere altresì l'eliminazione degli ostacoli al commercio, fatte salve le norme e i regolamenti nazionali in materia sanitaria e fitosanitaria;
i) promuovere e incoraggiare il consumo di cioccolato e di prodotti a base di cacao, al fine di aumentare la domanda di cacao, in particolare promuovendone le virtù, compresi gli effetti benefici per la salute, in stretta cooperazione con il settore privato;
j) incoraggiare i membri a promuovere la qualità e la sicurezza del cacao, prestando particolare attenzione alle caratteristiche aromatiche specifiche e all'integrità dei grani, e a sviluppare adeguate procedure di sicurezza degli alimenti nel settore del cacao;
k) incoraggiare i membri a elaborare e attuare strategie volte a rafforzare la capacità delle comunità locali e dei piccoli produttori di ottenere redditi di sussistenza atti a garantire alle loro famiglie una qualità di vita dignitosa, contribuendo così all'eliminazione della povertà;
l) migliorare la disponibilità di informazioni sugli strumenti e sui servizi finanziari di cui possono beneficiare i produttori di cacao, segnatamente l'accesso al credito e le strategie di gestione dei rischi;
m) garantire un valore aggiunto maggiore attraverso la trasformazione dei grani di cacao nei paesi di origine e promuovere l'uso del cacao nelle industrie alimentare, cosmetica e farmaceutica;
n) incoraggiare i membri a rimuovere gli ostacoli all'ingresso di nuovi investitori nell'economia del cacao;
o) promuovere il commercio di prodotti derivati dal cacao.
Capitolo II Definizioni
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente accordo:
1. per cacao s'intendono il cacao in grani e i prodotti derivati dal cacao, a meno che non si specifichi espressamente "cacao in grani";
2. per cacao fine ("fine flavour") s'intende il cacao caratterizzato da un profilo sensoriale complesso, composto da caratteristiche di base ben equilibrate con note aromatiche e gustative; le caratteristiche complementari sono percettibili e identificabili chiaramente nell'espressione dei suoi aromi e sapori; è il risultato dell'interazione tra a) una particolare composizione genetica, b) condizioni di coltivazione favorevoli in un determinato ambiente/"terroir", c) tecniche specifiche di gestione delle piantagioni, d) pratiche specifiche di raccolta e post-raccolta ed e) una composizione chimica e fisica stabile e l'integrità dei grani;
3. per prodotti derivati dal cacao s'intendono i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da cacao in grani come la pasta e il liquore di cacao, il burro di cacao, il cacao in polvere senza aggiunta di zucchero, panelli di cacao e mandorle decorticate quali definiti nel Codex Alimentarius;
4. per cioccolato e prodotti al cioccolato s'intendono i prodotti elaborati a partire dai grani di cacao, conformemente alle norme del Codex Alimentarius relative al cioccolato e ai prodotti al cioccolato;
5. per scorte di cacao in grani s'intendono tutti i grani di cacao secchi identificabili l'ultimo giorno dell'anno cacao (30 settembre), indipendentemente dalla loro ubicazione, dal proprietario o dall'uso al quale sono destinati;
6. per anno cacao s'intende il periodo di dodici mesi che va dal 1o ottobre al 30 settembre compresi;
7. per Organizzazione s'intende l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'articolo 3;
8. per Consiglio s'intende il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6;
9. per parte contraente s'intendono un governo, l'Unione europea o un'organizzazione intergovernativa ai sensi dell'articolo 4, che abbiano accettato di essere vincolati dal presente accordo a titolo provvisorio o definitivo;
10. per membro s'intende una parte contraente quale definita al punto 9;
11. per paese importatore o membro importatore s'intendono, rispettivamente, un paese o un membro le cui importazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni;
12. per paese esportatore o membro esportatore s'intende, rispettivamente, un paese o un membro le cui esportazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le importazioni. Tuttavia un paese produttore di cacao le cui importazioni di cacao, convertite in equivalente in grani, superano le esportazioni, ma la cui produzione supera le importazioni o il consumo interno apparente di cacao 4 , può, se lo desidera, essere membro esportatore;
13. per esportazioni di cacao s'intende tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un paese, mentre per importazioni di cacao s'intende tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un paese, rimanendo inteso che, ai sensi di queste definizioni, qualora un membro comprenda più di un territorio doganale, per territorio doganale devono intendersi tutti i territori doganali di detto membro;
14. per territorio doganale s'intende il territorio in cui si applica integralmente la legislazione doganale di uno Stato;
15. per economia del cacao sostenibile s'intende una catena del valore integrata in cui tutti i portatori di interessi, compresi i piccoli produttori, cooperano per sviluppare e promuovere politiche adeguate per raggiungere livelli di produzione, trasformazione e consumo economicamente sostenibili, sani dal punto di vista nutrizionale, agroecologici e socialmente responsabili a beneficio delle generazioni presenti e future, in particolare dei piccoli produttori;
16. per cacao etico s'intende il cacao prodotto attraverso un'attività responsabile, senza effetti dannosi per l'ambiente, la biodiversità, le comunità e le loro culture;
17. per settore privato s'intendono tutti gli operatori privati le cui principali attività rientrano nel settore del cacao, compresi gli agricoltori, i commercianti, i trasformatori, i fabbricanti e gli istituti di ricerca. Nel quadro del presente accordo il settore privato comprende anche le aziende, gli organismi e gli istituti pubblici che esercitano funzioni svolte in altri paesi da operatori privati;
18. per prezzo indicativo s'intende l'indicatore rappresentativo del prezzo internazionale del cacao utilizzato ai fini del presente accordo e calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 33;
19. per tonnellata s'intende una massa di 1 000 chilogrammi, pari a 2 204,6 libbre avoirdupois, e per libbra s'intende la libbra avoirdupois, pari a 453,597 grammi;
20. per maggioranza semplice ripartita s'intende la maggioranza dei voti dei membri esportatori e la maggioranza dei voti dei membri importatori, conteggiati separatamente;
21. per votazione speciale s'intendono i due terzi dei voti dei membri esportatori e i due terzi dei voti dei membri importatori, conteggiati separatamente, purché siano presenti almeno cinque membri esportatori e una maggioranza di membri importatori;
22. per entrata in vigore s'intende, salvo precisazione contraria, la data in cui il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo;
23. per reddito di sussistenza s'intende il reddito netto sufficiente generato da una famiglia che permette di garantire un tenore di vita dignitoso a tutti i suoi membri, conformemente alle norme nazionali.
Capitolo III L'Organizzazione internazionale del cacao (ICCO)
Articolo 3 Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao
1. L'Organizzazione internazionale del cacao, creata dall'accordo internazionale sul cacao del 1972, continua ad esistere. Essa provvede all'attuazione delle disposizioni del presente accordo e ne controlla l'applicazione.
2. L'Organizzazione ha sempre sede nel territorio di un paese membro.
3. L'Organizzazione ha sede a Abidjan (Costa d'Avorio), a meno che il Consiglio non decida diversamente.
4. L'Organizzazione esplica le sue funzioni attraverso:
a) il Consiglio internazionale del cacao, che è l'autorità suprema dell'Organizzazione;
b) gli organi sussidiari del Consiglio, compresi il comitato amministrativo e finanziario, il comitato economico, la commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao e tutti gli altri comitati istituiti dal consiglio; e
c) il segretariato presso la sede dell'Organizzazione;
d) gli uffici regionali eventualmente istituiti dal Consiglio.
Articolo 4 Membri dell'Organizzazione
1. Tutte le parti contraenti sono membri dell'Organizzazione.
2. L'Organizzazione comporta due categorie di membri:
a) i membri esportatori; e
b) i membri importatori.
3. Un membro può cambiare categoria alle condizioni stabilite dal Consiglio.
4. Due o più parti contraenti possono, per mezzo di una debita notifica al Consiglio e al depositario, che vale a decorrere dalla data indicata dalle parti contraenti interessate e alle condizioni stabilite dal Consiglio, dichiarare che partecipano all'Organizzazione come gruppo membro.
5. Tutti i riferimenti del presente accordo a un "governo" o più "governi" valgono anche per l'Unione europea e per tutte le organizzazioni intergovernative aventi responsabilità paragonabili in materia di negoziato, conclusione e applicazione di accordi internazionali, segnatamente quelli sui prodotti di base. Di conseguenza, ogniqualvolta nel presente accordo si parla di firma, ratifica, accettazione o approvazione, di notifica dell'applicazione a titolo provvisorio o di adesione, si intendono anche la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, la notifica dell'applicazione a titolo provvisorio o l'adesione di dette organizzazioni intergovernative.
6. In caso di votazione su questioni di loro competenza, dette organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero complessivo dei voti attribuiti ai loro Stati membri conformemente all'articolo 10. In tal caso gli Stati membri di queste organizzazioni intergovernative non possono esercitare il diritto di voto individuale.
Articolo 5 Privilegi e immunità
1. L'Organizzazione ha personalità giuridica. Essa può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio.
2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei membri che si trovano nel territorio del governo ospitante per esercitare le loro funzioni, sono disciplinati dall'accordo relativo alla sede stipulato fra il governo ospitante e l'Organizzazione internazionale del cacao.
3. L'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente accordo. Esso cessa tuttavia di applicarsi nei seguenti casi:
a) conformemente alle disposizioni stabilite dal suddetto accordo relativo alla sede;
b) la sede dell'Organizzazione è trasferita fuori del territorio del governo ospitante; o
c) l'Organizzazione cessa di esistere.
4. L'Organizzazione può concludere con uno o più altri membri accordi riguardanti i privilegi e le immunità eventualmente necessari per il buon funzionamento del presente accordo; tali accordi devono essere approvati dal Consiglio.
Capitolo IV Il Consiglio internazionale del cacao
Articolo 6 Composizione del Consiglio internazionale del cacao
1. Il Consiglio internazionale del cacao è composto da tutti i membri dell'Organizzazione.
2. Ogni membro è rappresentato alle riunioni del Consiglio da rappresentanti debitamente accreditati.
Articolo 7 Poteri e funzioni del Consiglio
1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esplica, o dispone l'espletamento di, tutte le funzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni esplicite del presente accordo.
2. Il Consiglio non è abilitato a contrarre obblighi che esulano dal campo di applicazione del presente accordo, né si può considerare che vi sia stato autorizzato dai membri; in particolare, esso non ha la facoltà di contrarre prestiti. Nell'esercitare la sua capacità contrattuale il Consiglio inserisce nei contratti le condizioni della presente disposizione e dell'articolo 23 al fine di informarne le altre parti; il mancato inserimento di tali condizioni, tuttavia, non rende nullo il contratto né si considera che il Consiglio abbia oltrepassato i poteri conferitigli.
3. Il Consiglio adotta i regolamenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo e compatibili con le medesime, in particolare il suo regolamento interno e quello dei suoi comitati, il regolamento finanziario e il regolamento del personale dell'Organizzazione. Nel suo regolamento interno può definire una procedura che gli consenta di prendere decisioni su questioni specifiche senza doversi riunire.
4. Il Consiglio tiene i registri necessari per l'espletamento delle funzioni assegnategli dal presente accordo e qualsiasi altro registro ritenuto utile.
5. Il Consiglio può creare tutti i gruppi di lavoro necessari per assisterlo nell'espletamento delle sue funzioni.
Articolo 8 Presidente e vicepresidente del Consiglio
1. Il Consiglio elegge, per ogni anno cacao, un presidente e un vicepresidente che non sono retribuiti dall'Organizzazione.
2. Quando il presidente è eletto tra i rappresentanti dei membri esportatori, il vicepresidente è eletto tra i rappresentanti dei membri importatori e viceversa. Le due categorie si alternano ogni anno cacao.
3. In caso di assenza temporanea e simultanea del presidente e del vicepresidente, o in caso di assenza permanente di uno dei due o di entrambi, il Consiglio può eleggere, tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti, a seconda dei casi.
4. Né il presidente né gli altri membri dell'Ufficio che presiedono una riunione del Consiglio prendono parte alla votazione. Un membro della delegazione può esercitare il diritto di voto del membro che rappresenta.
Articolo 9 Sessioni del Consiglio
1. Di norma il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno cacao.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria se lo decide o se gli è chiesto:
a) da cinque membri; oppure
b) da almeno due membri che detengono almeno 200 voti ciascuno; oppure
c) dal direttore esecutivo, ai fini degli articoli 22 e 60.
3. Le sessioni del Consiglio sono annunciate con un anticipo di almeno 30 giorni di calendario, salvo nei casi urgenti, nei quali l'anticipo è di almeno 15 giorni.
4. Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente. Se, su invito di un membro, il Consiglio decide di riunirsi in un luogo diverso dalla sede, le spese supplementari che ne derivano rispetto a quelle di norma sostenute dal segretariato sono a carico del membro suddetto.
5. Il Consiglio può riunirsi in sessioni virtuali o ibride ogniqualvolta decida in tal senso o su richiesta di almeno due membri che detengono almeno 200 voti ciascuno.
Articolo 10 Ripartizione dei voti
1. I membri esportatori detengono globalmente 1 000 voti; lo stesso vale per i membri importatori. I voti sono ripartiti all'interno di ciascuna categoria di membri, esportatori o importatori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti del presente articolo.
2. Per ogni anno cacao, i voti dei membri esportatori sono così ripartiti: ogni membro esportatore detiene cinque voti di base. I voti rimanenti sono ripartiti fra tutti i membri esportatori proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni di cacao nei tre precedenti anni cacao, i cui dati sono stati pubblicati dall'Organizzazione nell'ultimo numero del Bollettino trimestrale delle statistiche per il cacao. A tal fine le esportazioni sono calcolate sommando alle esportazioni nette di cacao in grani le esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani per mezzo dei coefficienti di conversione di cui all'articolo 34.
3. Per ogni anno cacao, i voti dei membri importatori sono ripartiti fra tutti i membri importatori proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni di cacao nei tre precedenti anni cacao, i cui dati sono stati pubblicati dall'Organizzazione nell'ultimo numero del Bollettino trimestrale delle statistiche per il cacao. A tal fine le importazioni sono calcolate sommando alle importazioni nette di cacao in grani le importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani per mezzo dei coefficienti di conversione di cui all'articolo 34. Nessun paese membro detiene meno di cinque voti. Di conseguenza i diritti di voto dei paesi membri che dispongono di un numero di voti superiore al minimo sono ridistribuiti fra i paesi membri che dispongono di un numero di voti inferiore al minimo.
4. Se, per un motivo qualunque, sorgono difficoltà nella determinazione o nell'aggiornamento della base statistica per il calcolo dei voti conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio può decidere di adottare un'altra base statistica per il calcolo dei voti.
5. Nessun membro ad eccezione di quelli citati nei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 4 può detenere più di 400 voti. I voti superiori a questa cifra risultanti dai calcoli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo sono ridistribuiti tra gli altri membri secondo le disposizioni dei suddetti paragrafi.
6. Quando è modificata la composizione dell'Organizzazione o quando il diritto di voto di un membro è sospeso o ripristinato in applicazione di una disposizione del presente accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti conformemente al presente articolo. L'Unione europea o qualunque organizzazione intergovernativa definita a norma dell'articolo 4 è titolare di diritti di voto in qualità di membro unico, conformemente alla procedura prevista ai paragrafi 2 o 3 del presente articolo.
7. I voti non possono essere frazionati.
Articolo 11 Procedura di votazione del Consiglio
1. Ciascun membro dispone per la votazione del numero di voti che detiene; nessun membro può dividere i suoi voti. I membri, tuttavia, non sono tenuti ad esprimere nello stesso senso dei propri i voti di cui sono autorizzati a disporre a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Previa notifica scritta al presidente del Consiglio, ogni membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore e ogni membro importatore può autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a utilizzare i suoi voti in qualsiasi riunione del Consiglio. In tal caso, non si applica il limite di cui all'articolo 10, paragrafo 5.
3. Un membro autorizzato da un altro membro a utilizzare i voti detenuti da quest'ultimo a norma dell'articolo 10 ne dispone conformemente alle istruzioni del membro suddetto.
Articolo 12 Decisioni del Consiglio
1. Il Consiglio si adopera per prendere tutte le sue decisioni e di formulare tutte le sue raccomandazioni mediante consenso. Se non è possibile raggiungere il consenso, il Consiglio prende le sue decisioni e formula le sue raccomandazioni mediante una votazione speciale, conformemente alle procedure seguenti:
a) se la proposta non ottiene la maggioranza richiesta dalla votazione speciale a causa del voto negativo di più di tre membri esportatori o di più di tre membri importatori, essa si considera respinta;
b) la proposta che non ottiene la maggioranza richiesta dalla votazione speciale a causa del voto negativo di tre o meno di tre membri esportatori ovvero di tre o meno di tre membri importatori è rimessa ai voti entro 48 ore; e
c) se la proposta non ottiene la maggioranza richiesta dalla votazione speciale, essa si considera respinta.
2. Nel computo dei voti necessari per una decisione o una raccomandazione del Consiglio non si tiene conto dei voti dei membri astenuti.
3. I membri si impegnano a considerarsi vincolati da tutte le decisioni prese dal Consiglio in applicazione delle disposizioni del presente accordo.
Articolo 13 Cooperazione con altre organizzazioni
1. Il Consiglio prende tutte le disposizioni necessarie per procedere a consultazioni o cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con i suoi organi, segnatamente la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, con l'Organizzazione mondiale del commercio e con le opportune organizzazioni intergovernative.
2. Considerato il ruolo particolare assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione sufficientemente informata delle sue attività e dei suoi programmi di lavoro.
3. Il Consiglio o il segretariato possono adottare le disposizioni necessarie per mantenere contatti effettivi con le organizzazioni nazionali degli agricoltori attraverso strutture nazionali di gestione settoriale e con i commercianti e i fabbricanti.
4. Il Consiglio cerca di associare ai suoi lavori sulla politica di produzione e di consumo del cacao le istituzioni finanziarie internazionali e le altre parti che si interessano all'economia mondiale del cacao.
5. Il Consiglio può decidere di cooperare con altri esperti competenti in materia di cacao.
6. Se del caso, il direttore esecutivo può concludere a nome dell'Organizzazione, previa approvazione del Consiglio, un protocollo d'intesa riguardante la collaborazione con altre organizzazioni.
Articolo 14 Invito e ammissione di osservatori
1. Il Consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatore.
2. Il Consiglio può inoltre invitare qualsiasi organizzazione di cui all'articolo 13 a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatrice.
3. Il Consiglio può invitare, in veste di osservatrici, organizzazioni non governative dotate della competenza richiesta in alcuni campi del settore del cacao.
4. Per ciascuna sessione, il Consiglio decide in merito alla partecipazione di osservatori, comprese, caso per caso, le organizzazioni non governative dotate della competenza richiesta in alcuni campi del settore del cacao, conformemente alle condizioni stabilite dal regolamento amministrativo dell'Organizzazione.
Articolo 15 Quorum
1. Il quorum richiesto per la seduta di apertura di una sessione del Consiglio è raggiunto con la presenza di almeno cinque membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che i membri presenti di ciascuna categoria detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei membri appartenenti alla rispettiva categoria.
2. Se il quorum di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è raggiunto il giorno stabilito per la seduta di apertura della sessione, a decorrere dal secondo giorno e per tutta la durata della sessione esso si considera raggiunto con la presenza dei membri esportatori e importatori che detengono la maggioranza semplice dei voti nella loro categoria.
3. Per le sedute successive alla seduta di apertura di una sessione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo è richiesto il quorum di cui al paragrafo 2 dello stesso.
4. Tutti i membri rappresentati conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, si considerano presenti.
Capitolo V Il segretariato dell'organizzazione
Articolo 16 Il direttore esecutivo e il personale dell'Organizzazione
1. Il segretariato comprende il direttore esecutivo e il personale.
2. Il Consiglio nomina il direttore esecutivo per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore mandato di cinque anni.
3. Il direttore esecutivo è il più alto funzionario dell'Organizzazione; egli è responsabile dinanzi al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente accordo conformemente alle decisioni del Consiglio stesso. In caso di posto vacante o in assenza del direttore esecutivo per un periodo superiore a sei mesi, il Consiglio nomina un direttore esecutivo ad interim dell'Organizzazione.
4. Il personale dell'Organizzazione è responsabile dinanzi al direttore esecutivo.
5. Il direttore esecutivo nomina il personale conformemente al regolamento stabilito dal Consiglio. Il Consiglio redige detto regolamento tenendo conto delle regole che si applicano al personale di organizzazioni intergovernative analoghe. Nei limiti del possibile i funzionari sono scelti tra i cittadini dei membri esportatori e importatori.
6. Né il direttore esecutivo né il personale devono avere interessi finanziari nell'industria, nel commercio, nel trasporto o nella pubblicità del cacao.
7. Nell'esercizio delle loro funzioni il direttore esecutivo e il personale non chiedono né accettano istruzioni da nessun membro né da nessuna autorità estranea all'Organizzazione. Essi si astengono da tutti gli atti incompatibili con la loro situazione di funzionari internazionali responsabili unicamente nei confronti dell'Organizzazione. Ciascun membro s'impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.
8. Né il direttore esecutivo né il personale dell'Organizzazione devono divulgare alcuna informazione sul funzionamento o sulla gestione del presente accordo, a meno che il Consiglio non li autorizzi o che non lo richieda il corretto espletamento delle loro funzioni a titolo del presente accordo.
Articolo 17 Programma di lavoro
1. In occasione della prima sessione del Consiglio successiva all'entrata in vigore dell'accordo, il direttore esecutivo sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio un piano strategico quinquennale. Un anno prima della scadenza del piano strategico quinquennale, il direttore esecutivo presenta al Consiglio un nuovo progetto di piano strategico quinquennale.
2. Nel corso dell'ultima sessione dell'anno cacao il Consiglio, su raccomandazione del comitato economico, adotta il programma di lavoro dell'Organizzazione stabilito dal direttore esecutivo per l'anno successivo. Il programma di lavoro comprende i progetti, le iniziative e le attività che devono essere intrapresi dall'Organizzazione. Il direttore esecutivo dà attuazione al programma di lavoro.
3. Nel corso dell'ultima riunione dell'anno cacao, il comitato economico valuta l'esecuzione del programma di lavoro dell'anno in corso, sulla base di un rapporto del direttore esecutivo. Il comitato economico presenta le proprie conclusioni al Consiglio.
Articolo 18 Relazione annuale
Il Consiglio pubblica una relazione annuale.
Capitolo VI Il comitato amministrativo e finanziario
Articolo 19 Istituzione del comitato amministrativo e finanziario
1. È istituito un comitato amministrativo e finanziario. Il comitato è incaricato di:
a) sovrintendere, sulla base di una proposta di bilancio presentata dal direttore esecutivo, all'elaborazione del progetto di bilancio amministrativo da sottoporre al Consiglio;
b) espletare tutti gli altri compiti amministrativi e finanziari che gli sono assegnati dal Consiglio, compresi il controllo delle entrate e delle spese e le questioni inerenti alla gestione dell'Organizzazione.
2. Il comitato amministrativo e finanziario presenta al Consiglio le proprie raccomandazioni sulle questioni suddette.
3. Il Consiglio stabilisce il regolamento del comitato amministrativo e finanziario.
Articolo 20 Composizione del comitato amministrativo e finanziario
1. Il comitato amministrativo e finanziario è composto da sei membri esportatori e da sei membri importatori.
2. Ciascun membro del comitato amministrativo e finanziario designa un rappresentante e, se lo desidera, uno o più supplenti. I membri di ciascuna categoria sono eletti dal Consiglio. Il loro mandato ha la durata di due anni rinnovabile.
3. Il Consiglio elegge un presidente e un vicepresidente fra i rappresentanti del comitato amministrativo e finanziario per un periodo di due anni. I membri esportatori e i membri importatori si alternano nell'esercizio delle funzioni di presidente e vicepresidente. Il presidente e il vicepresidente non sono retribuiti.
Articolo 21 Riunioni del comitato amministrativo e finanziario
1. Le riunioni del comitato amministrativo e finanziario sono aperte a tutti gli altri membri dell'Organizzazione in veste di osservatori.
2. Di regola il comitato amministrativo e finanziario si riunisce presso la sede dell'Organizzazione, a meno che esso non decida diversamente. Se, su invito di un membro, il comitato amministrativo e finanziario si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del membro suddetto, conformemente alle regole amministrative dell'Organizzazione.
3. Il comitato amministrativo e finanziario si riunisce di regola due volte all'anno e riferisce al Consiglio in merito ai suoi lavori.
4. Il comitato amministrativo e finanziario può riunirsi in sessioni virtuali o ibride ogniqualvolta decida in tal senso o su richiesta di almeno due membri che detengono almeno 200 voti ciascuno.
Capitolo VII Finanze
Articolo 22 Finanze
1. Per la gestione del presente accordo si tiene un conto amministrativo su cui sono imputate le spese di gestione dell'accordo, coperte dai contributi annui dei membri, fissati conformemente all'articolo 24. Se tuttavia un membro chiede servizi particolari, il Consiglio può decidere di approvare la domanda e far pagare al membro in questione i servizi richiesti.
2. Il Consiglio può autorizzare il direttore esecutivo ad aprire conti separati per scopi specifici conformemente agli obiettivi del presente accordo. Questi conti sono finanziati dai contributi volontari dei membri e di altri organismi.
3. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno cacao.
4. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, il comitato amministrativo e finanziario, il comitato economico e ogni altro comitato o gruppo di lavoro del Consiglio sono a carico dei membri interessati.
5. Se le finanze dell'Organizzazione sono o sembrano insufficienti per finanziare le spese del resto dell'anno cacao, il direttore esecutivo indice una sessione straordinaria del Consiglio entro quindici giorni, a meno che non sia già prevista una riunione del Consiglio entro trenta giorni di calendario.
Articolo 23 Responsabilità dei membri
Le responsabilità di un membro nei confronti del Consiglio e degli altri membri si limitano agli obblighi inerenti ai contributi espressamente previsti nel presente accordo. Si considera che i terzi che trattano con il Consiglio siano al corrente delle disposizioni del presente accordo relative ai poteri del Consiglio e agli obblighi dei membri, segnatamente l'articolo 7, paragrafo 2, e la prima frase del presente articolo.
Articolo 24 Adozione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi
1. Il Consiglio adotta il formato del bilancio amministrativo.
2. Nel secondo semestre di ogni esercizio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e fissa il contributo di ogni membro al bilancio.
3. Per ogni esercizio, il contributo di ciascun membro al bilancio amministrativo è proporzionale al rapporto esistente, al momento dell'adozione del bilancio amministrativo di tale esercizio, tra il numero di voti del membro in questione e il numero di voti dell'insieme dei membri. Per fissare i contributi, i voti di ciascun membro sono calcolati senza tener conto dell'eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro né della nuova ripartizione dei voti che ne deriva.
4. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che aderisce all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente accordo in base al numero di voti assegnatogli e al periodo complessivo coperto dall'esercizio in corso. I contributi fissati per gli altri membri per l'esercizio in corso rimangono tuttavia invariati.
5. Se il presente accordo entra in vigore prima dell'inizio del primo esercizio intero, il Consiglio adotta, nella sua prima sessione, un bilancio amministrativo per il periodo che va fino all'inizio di questo primo esercizio intero.
Articolo 25 Versamento dei contributi al bilancio amministrativo
1. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono esigibili il primo giorno dell'esercizio, sono pagabili in monete liberamente convertibili e non sono soggetti a restrizioni di cambio. I contributi dei membri per l'esercizio durante il quale aderiscono all'Organizzazione sono esigibili alla data dell'adesione.
2. I contributi al bilancio amministrativo adottato a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, sono esigibili entro tre mesi dalla data in cui sono stati fissati.
3. Se al termine dei primi due mesi dell'esercizio o, per i nuovi membri, un mese dopo che il Consiglio ha fissato il loro contributo, un membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo, il direttore esecutivo gli chiede di effettuare al più presto il pagamento. Se, trascorso un mese dalla data della richiesta del direttore esecutivo, il contributo non è stato versato, il membro è sospeso dal diritto di voto al consiglio, al comitato amministrativo e finanziario e al comitato economico fino al versamento integrale del contributo.
4. Un membro i cui diritti di voto siano stati sospesi conformemente al paragrafo 3 del presente articolo non può essere privato di altri diritti né dispensato dagli obblighi previsti dal presente accordo, a meno che il Consiglio non decida altrimenti. Il membro è comunque tenuto a versare il suo contributo e ad adempiere a tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dal presente accordo.
5. Il Consiglio riconsidera la questione della partecipazione di qualsiasi membro in ritardo di due anni nel pagamento dei contributi e può decidere di revocargli i diritti conferiti dalla qualità di membro e/o di non prenderlo più in considerazione a scopi di bilancio. Il membro in questione deve però far fronte a tutti gli altri obblighi finanziari previsti dal presente accordo. Se versa gli arretrati, recupera i diritti conferiti dalla qualità di membro. Tutti i versamenti effettuati da un membro che abbia accumulato arretrati sono destinati in primo luogo al pagamento di detti arretrati e non al pagamento dei contributi per l'esercizio in corso.
Articolo 26 Verifica e pubblicazione dei conti
1. Prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, si procede alla verifica del prospetto dei conti dell'Organizzazione per tale esercizio e del rispettivo bilancio di chiusura a titolo dei conti di cui all'articolo 22. La verifica è effettuata da un revisore dei conti indipendente di provata competenza, eletto dal Consiglio per ogni esercizio finanziario.
2. Le condizioni di assunzione del revisore indipendente di provata competenza nonché le intenzioni e gli obiettivi della verifica sono definiti nel regolamento finanziario dell'Organizzazione. Il prospetto dei conti e il bilancio verificati dell'Organizzazione sono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione ordinaria successiva.
3. Il prospetto dei conti verificato approvato dal Consiglio è pubblicato entro un mese dalla riunione in cui è stato approvato.
Capitolo VIII Il comitato economico
Articolo 27 Istituzione del comitato economico
1. È istituito un comitato economico. Il comitato economico è incaricato di:
a) esaminare le statistiche sul cacao e svolgere l'analisi statistica della produzione, del consumo, delle scorte, delle frantumazioni, del commercio internazionale e dei prezzi del cacao;
b) esaminare le analisi delle tendenze del mercato e degli altri fattori che influenzano dette tendenze, segnatamente l'offerta e la domanda di cacao, compresi l'effetto dell'utilizzazione di succedanei del burro di cacao sul consumo e sul commercio internazionale del cacao;
c) analizzare le informazioni sull'accesso al mercato del cacao e dei prodotti derivati dal cacao nei paesi produttori e consumatori, comprese le informazioni sugli ostacoli tariffari e non tariffari nonché le attività intraprese dai membri allo scopo di favorire l'eliminazione degli ostacoli al commercio;
d) esaminare e raccomandare al Consiglio progetti destinati a essere finanziati da donatori multilaterali e bilaterali;
e) esaminare le questioni relative agli aspetti economici dello sviluppo sostenibile dell'economia del cacao;
f) esaminare il progetto di programma di lavoro annuale dell'Organizzazione, eventualmente in collaborazione con il comitato amministrativo e finanziario;
g) preparare, su richiesta del Consiglio, conferenze e seminari internazionali sul cacao;
h) rivedere i Bollettini trimestrali delle statistiche per il cacao preparati dal segretariato;
i) esaminare ogni altro punto approvato dal Consiglio.
2. Il comitato economico presenta al Consiglio raccomandazioni sulle questioni suddette.
3. Il Consiglio stabilisce il regolamento del comitato economico.
Articolo 28 Composizione del comitato economico
1. Il comitato economico è aperto a tutti i membri dell'Organizzazione.
2. Il comitato economico elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente per un periodo non rinnovabile di due anni. I membri esportatori e i membri importatori si alternano nell'esercizio delle funzioni di presidente e vicepresidente. Il presidente e il vicepresidente non sono retribuiti.
Articolo 29 Riunioni del comitato economico
1. Di regola il comitato economico si riunisce presso la sede dell'Organizzazione, a meno che esso non decida diversamente. Se, su invito di un membro, il comitato economico si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del membro suddetto, conformemente alle regole amministrative dell'Organizzazione.
2. Il comitato economico si riunisce di regola due volte all'anno, contemporaneamente alle sessioni del Consiglio. Il comitato economico riferisce al Consiglio sui suoi lavori.
3. Il comitato economico può riunirsi in sessioni virtuali o ibride ogniqualvolta decida in tal senso o su richiesta di almeno due membri che detengono almeno 200 voti ciascuno.
Capitolo IX Trasparenza del mercato
Articolo 30 Informazione e trasparenza del mercato
1. L'Organizzazione funge da centro mondiale d'informazione per la raccolta, il raggruppamento, lo scambio e la divulgazione efficaci di dati statistici e studi in tutti i settori relativi al cacao e ai prodotti derivati del cacao. A tal fine l'Organizzazione:
a) mantiene dati statistici aggiornati riguardanti la produzione, le frantumazioni, il consumo, le esportazioni, le riesportazioni, le importazioni, i prezzi e le scorte di cacao e di prodotti derivati dal cacao;
b) chiede, se lo ritiene necessario, informazioni tecniche sulla coltivazione, sulla commercializzazione, sul trasporto, sulla trasformazione, sull'utilizzazione e sul consumo del cacao.
2. Il Consiglio può chiedere ai membri di fornire le informazioni sul cacao che ritiene necessarie per il suo funzionamento, comprese informazioni sulle politiche governative, sulle imposte, nonché sulle norme, sulle leggi e sui regolamenti nazionali applicabili al cacao.
3. Per promuovere la trasparenza del mercato, i membri comunicano al direttore esecutivo, nei limiti del possibile ed entro termini ragionevoli, statistiche pertinenti per quanto possibile particolareggiate e attendibili.
4. Se un membro non fornisce o ha difficoltà a fornire entro termini ragionevoli i dati statistici richiesti dal Consiglio per assicurare il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio gliene chiede la ragione. Qualora risulti necessaria un'assistenza in questo settore, il Consiglio può offrire il debito sostegno per sormontare le difficoltà incontrate.
5. Alle date opportune, e comunque almeno due volte l'anno cacao, il segretariato pubblica proiezioni della produzione, delle frantumazioni e delle scorte di cacao. Il segretariato non può pubblicare informazioni atte a rivelare l'attività di persone fisiche o di entità commerciali che producono, trasformano o distribuiscono cacao o ne tengono scorte. Il segretariato può utilizzare informazioni pertinenti di altre fonti ufficiali allo scopo di seguire l'andamento del mercato e valutare i livelli di produzione e di consumo di cacao effettivi e potenziali.
Articolo 31 Scorte
1. Per agevolare la valutazione del volume delle scorte mondiali al fine di garantire una maggiore trasparenza del mercato, ciascun membro fornisce al segretariato informazioni sul livello delle scorte di cacao in grani e di prodotti derivati dal cacao detenute nel rispettivo paese.
2. Il direttore esecutivo prende le misure necessarie affinché il settore privato collabori attivamente a tali lavori, garantendo nel contempo la riservatezza delle informazioni fornite. Il direttore esecutivo coopera con il governo del caso per ottenere i dati.
3. In base a tali informazioni il direttore esecutivo sottopone al comitato economico una relazione annuale sulla situazione delle scorte mondiali di cacao in grani e di prodotti derivati dal cacao.
Articolo 32 Succedanei del cacao
1. I membri riconoscono che l'impiego di succedanei può frenare l'incremento del consumo di cacao e lo sviluppo di un'economia del cacao sostenibile. A tale riguardo tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni degli organismi internazionali competenti, quali le disposizioni del Codex Alimentarius.
2. Il direttore esecutivo presenta annualmente al comitato economico rapporti sull'andamento della situazione. In base a tali rapporti il comitato economico fa il punto della situazione e, se necessario, presenta raccomandazioni al Consiglio in vista dell'adozione di decisioni adeguate.
Articolo 33 Prezzo indicativo
1. Ai fini del presente accordo, e in particolare per la sorveglianza dell'andamento del mercato del cacao, il direttore esecutivo calcola e pubblica il prezzo giornaliero indicativo ICCO del cacao in grani. Tale prezzo è espresso in dollari statunitensi/tonnellata, in euro/tonnellata e in sterline/tonnellata.
2. Il prezzo indicativo ICCO è la media delle quotazioni giornaliere del cacao in grani registrate, nei tre mesi attivi più vicini, nel mercato a termine degli strumenti finanziari di Londra (ICE Futures Europe) e nel mercato di New York (ICE Futures US) al momento della chiusura del mercato di Londra. Le quotazioni di Londra sono convertite in dollari statunitensi/tonnellata al tasso di cambio giornaliero a sei mesi stabilito a Londra alla chiusura. La media delle quotazioni di Londra e di New York, espressa in dollari statunitensi, è convertita nell'equivalente in euro e in sterline al tasso di cambio a pronti di Londra alla chiusura. Il Consiglio stabilisce quale metodo di calcolo debba applicarsi qualora siano disponibili soltanto le quotazioni di uno dei due mercati del cacao o qualora il mercato dei cambi di Londra sia chiuso. Il passaggio al trimestre successivo avviene il quindicesimo giorno del mese immediatamente precedente al mese attivo più vicino in cui scadono i contratti.
3. Il Consiglio può decidere di utilizzare un qualsiasi altro metodo per calcolare il prezzo indicatore ICCO, se lo ritiene più soddisfacente di quello descritto nel presente articolo.
Articolo 34 Coefficienti di conversione
1. Per determinare l'equivalente cacao in grani dei prodotti derivati dal cacao si applicano i seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per i panelli e il cacao in polvere; 1,25 per la pasta e il liquore di cacao e per le mandorle decorticate. Il Consiglio può decidere, all'occorrenza, che altri prodotti contenenti cacao debbano considerarsi prodotti derivati dal cacao. I coefficienti di conversione applicabili ai prodotti derivati dal cacao diversi da quelli i cui coefficienti di conversione sono indicati nel presente articolo sono fissati dal Consiglio.
2. Ogniqualvolta necessario e almeno ogni tre anni il Consiglio rivede i coefficienti di conversione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 35 Ricerca scientifica e sviluppo
Il Consiglio incoraggia e favorisce la ricerca e lo sviluppo scientifici in materia di produzione di cacao, mezzi di sostentamento degli agricoltori, sicurezza degli alimentari, qualità degli alimenti, nutrizione, tracciabilità, cambiamenti climatici, trasporto, stoccaggio, trasformazione, commercializzazione e consumo di cacao, nonché la divulgazione e l'applicazione concreta dei risultati. A tale scopo, l'Organizzazione può collaborare con organizzazioni internazionali, con istituti di ricerca e con il settore privato.
Capitolo X Sviluppo del mercato
Articolo 36 Analisi del mercato
1. Il comitato economico analizza le tendenze e le prospettive di sviluppo nei settori della produzione e del consumo del cacao nonché l'evoluzione delle scorte e dei prezzi, e individua gli squilibri del mercato a uno stadio precoce.
2. Nel corso della sua prima sessione, all'inizio del nuovo anno cacao, il comitato economico esamina le previsioni annue di produzione e di consumo mondiali per i cinque anni cacao successivi. Le previsioni fissate sono studiate e rivedute ogni anno se necessario.
3. Il comitato economico presenta rapporti particolareggiati a ciascuna sessione ordinaria del Consiglio. In caso di squilibrio previsto il Consiglio adotta raccomandazioni volte a ripristinare l'equilibrio del mercato. Le misure adottate non devono tuttavia andare a scapito della concorrenza.
Articolo 37 Promozione della trasformazione all'origine e del consumo
1. I membri incoraggiano la trasformazione locale del cacao all'origine, anche in termini di prodotti finiti, e promuovono i mercati locali, subregionali e regionali di tali prodotti.
2. I membri si impegnano a incoraggiare il consumo di cioccolato e dei prodotti derivati dal cacao e a sviluppare i mercati del cacao, anche nei paesi membri esportatori. Ogni membro è responsabile dei mezzi e dei metodi che utilizza a tal fine.
3. I membri si impegnano a migliorare la qualità e la sicurezza del cacao, provvedendo nel contempo a che le misure adottate a tal fine siano coerenti con l'accordo sull'applicazione delle norme sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio e con l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi.
4. Tutti i membri si adoperano per eliminare o ridurre notevolmente gli ostacoli interni alla crescita del consumo di cacao. A tale riguardo i membri notificano al Consiglio tutte le norme e le misure applicabili.
5. Il comitato economico stabilisce il programma delle attività di promozione dell'Organizzazione, che può comprendere lancio di campagne d'informazione, premi, concorsi artistici, ricerca, rafforzamento di capacità, assistenza tecnica e realizzazione di studi sulla produzione e il consumo di cacao. Il comitato si adopera per ottenere la collaborazione del settore privato per l'esecuzione delle sue attività.
6. Le attività di promozione sono incluse nel programma di lavoro annuale dell'Organizzazione e possono essere finanziate mediante risorse notificate da membri e non membri, da altre organizzazioni e dal settore privato.
7. I membri si impegnano ad attuare strategie per garantire la tracciabilità dei grani di cacao e per assicurare la qualità del cacao.
8. I membri si impegnano a sviluppare strumenti volti a promuovere il consumo e a valorizzare il mercato, mettendo in evidenza caratteristiche distintive quali, tra l'altro, il profilo aromatico, la sostenibilità e l'origine.
Articolo 38 Studi, indagini e rapporti
1. Per aiutare i suoi membri, il Consiglio incoraggia l'elaborazione di studi, indagini, rapporti tecnici e altri documenti sull'economia della produzione e della distribuzione del cacao. Tali elaborazioni hanno segnatamente per oggetto le tendenze e le proiezioni, l'incidenza delle misure adottate dai governi dei paesi esportatori e importatori sulla produzione e sul consumo di cacao, l'analisi della catena del valore del cacao, gli approcci alla gestione dei rischi finanziari e d'altra natura, i metodi per promuovere l'innovazione mediante strumenti finanziari, soluzioni digitali e trasferimenti di tecnologia, gli aspetti legati alla sostenibilità del settore del cacao, l'analisi dell'impatto della procedura di certificazione sui piccoli produttori, le possibilità di aumentare il consumo di cacao tanto per gli usi tradizionali quanto per nuovi usi e nuovi mercati, i nessi fra il cacao e la salute, nonché gli effetti dell'applicazione del presente accordo sugli esportatori e sugli importatori di cacao, specialmente per quanto concerne le ragioni di scambio.
2. Il Consiglio può altresì incoraggiare gli studi in grado di contribuire ad aumentare la trasparenza del mercato e di facilitare lo sviluppo di un'economia mondiale del cacao equilibrata e sostenibile.
3. Per attuare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il Consiglio, su raccomandazione del comitato economico, adotta l'elenco di studi, indagini e rapporti da includere nel programma di lavoro annuale conformemente alle disposizioni dell'articolo 17 del presente accordo. Tali attività possono venire finanziate con risorse del bilancio amministrativo o con altre risorse.
Capitolo XI Cacao fine ("fine flavour")
Articolo 39 Cacao fine ("fine flavour")
1. Nella prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio riesamina l'allegato C del medesimo e, se del caso, lo rivede determinando le proporzioni delle esportazioni di grani di cacao fine ("fine flavour") in funzione delle esportazioni totali di grani di cacao in cui i paesi esportatori ivi elencati esportano esclusivamente o parzialmente grani di cacao fine ("fine flavour"). Il Consiglio può in seguito, in qualsiasi momento dell'applicazione del presente accordo, riesaminare e, all'occorrenza, modificare l'allegato C. In caso di necessità, il Consiglio consulta esperti del settore. In questi casi, la composizione del gruppo di esperti deve garantire, nella misura del possibile, l'equilibrio fra gli esperti dei paesi consumatori e quelli dei paesi produttori. Il Consiglio decide la composizione e le procedure che devono essere applicate dal gruppo di esperti.
2. Il comitato economico presenta all'Organizzazione proposte di elaborazione e di applicazione di un sistema di statistiche sulla produzione e il commercio del cacao fine ("fine flavour").
3. Tenuto debitamente conto dell'importanza del cacao fine ("fine flavour"), i membri esaminano e adottano, in caso di necessità, progetti pertinenti conformemente alle disposizioni degli articoli 35, 37, 40, 42, 43, 44 e 45.
Capitolo XII Progetti
Articolo 40 Progetti
1. I membri possono presentare proposte di progetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo e degli ambiti prioritari di attività individuati nel piano strategico quinquennale di cui all'articolo 17, paragrafo 1.
2. Il comitato economico esamina le proposte di progetto e presenta le sue raccomandazioni al Consiglio, conformemente ai meccanismi e alle procedure di presentazione, valutazione, approvazione, decisione delle priorità e di finanziamento dei progetti, stabiliti dal Consiglio. Il Consiglio può, se del caso, fissare i meccanismi e le procedure per l'attuazione e il controllo dei progetti, nonché per la più ampia diffusione possibile dei rispettivi risultati.
3. In ogni riunione del comitato economico il direttore esecutivo presenta un rapporto sullo stato di avanzamento di tutti progetti approvati dal Consiglio, compresi quelli in attesa di finanziamento, in fase di esecuzione o completati. È presentata una sintesi al Consiglio, conformemente all'articolo 27, paragrafo 2.
4. Di regola l'Organizzazione svolge la funzione di organo di controllo durante l'esecuzione dei progetti. Le spese generali sostenute dall'Organizzazione nell'elaborare, gestire, controllare e valutare i progetti devono essere incluse nel costo totale dei suddetti progetti. Tali spese generali non devono superare il 10 % del costo totale di ciascun progetto.
Articolo 41 Relazioni con i donatori multilaterali e bilaterali
1. L'Organizzazione cerca di cooperare con organizzazioni internazionali nonché con istituti di finanziamento multilaterali e bilaterali al fine di ottenere il finanziamento dei programmi e dei progetti che rivestono interesse per l'economia del cacao, a seconda delle necessità.
2. In nessun caso l'Organizzazione assume obblighi finanziari legati ai progetti, né a nome proprio né a nome dei suoi membri. Nessun membro dell'Organizzazione può essere considerato responsabile, in virtù della sua appartenenza alla stessa, di debiti contratti o prestiti concessi da un altro membro o da qualsiasi altro organo in relazione a tali progetti.
Capitolo XIII Sviluppo sostenibile
Articolo 42 Economia del cacao sostenibile
1. I membri si adoperano al massimo per realizzare un'economia del cacao sostenibile, tenendo conto dei principi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile affermati, tra l'altro, in tutti gli accordi e i programmi o nelle dichiarazioni internazionali d'interesse cui aderiscono.
2. L'Organizzazione aiuta i membri che ne fanno domanda a raggiungere i loro obiettivi di sviluppo di un'economia del cacao sostenibile, conformemente all'articolo 1, lettera f), all'articolo 2, paragrafo 15, e agli articoli 43, 44 e 45.
3. L'Organizzazione costituisce il punto di riferimento per un dialogo permanente fra tutti gli attori, se necessario, volto a favorire lo sviluppo di un'economia del cacao sostenibile.
4. Il Consiglio adotta e valuta periodicamente programmi e progetti relativi a un'economia del cacao sostenibile conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
5. L'Organizzazione cerca l'assistenza e l'appoggio di donatori multilaterali e bilaterali per l'esecuzione di programmi, progetti e attività volti a realizzare un'economia del cacao sostenibile.
6. Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica i diritti e gli obblighi dei membri dell'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio.
Articolo 43 Sostenibilità economica
1. I membri elaborano politiche e programmi efficaci per migliorare la produttività, potenziare l'accesso al mercato e aumentare la trasparenza del mercato, al fine di garantire un reddito di sussistenza ai coltivatori di cacao.
2. I membri provvedono a che dette politiche e detti programmi permettano ai coltivatori di ottenere per il loro cacao prezzi remunerativi sui mercati locali, nazionali e internazionali del cacao.
3. In caso di calo significativo dei prezzi del cacao, i membri si impegnano a collaborare per porre rimedio ai fattori che hanno determinato tale calo, conformemente all'articolo 36.
4. I membri definiscono e sostengono un quadro istituzionale volto al rafforzamento delle capacità umane che sia in grado di favorire la diversificazione delle attività dei produttori di cacao all'interno e all'esterno delle aziende agricole, al fine di migliorarne la resilienza finanziaria e di garantire un reddito più adeguato.
5. I membri incoraggiano e sostengono i coltivatori di cacao a formare organizzazioni di coltivatori forti ed efficienti che ne migliorino il potere di contrattazione commerciale e sviluppino mercati di nicchia per i prodotti di alta qualità, in modo da consentire loro di ottenere il massimo valore per il cacao venduto.
Articolo 44 Sostenibilità sociale
1. I membri si impegnano a migliorare il tenore di vita dei produttori di cacao, in particolare il reddito di sussistenza e le condizioni di lavoro delle popolazioni attive nel settore del cacao.
2. I membri si impegnano a combattere il lavoro minorile, tenendo conto dei principi riconosciuti e delle norme internazionali applicabili in materia di lavoro. Questo include l'impegno a eliminare le forme peggiori di lavoro minorile.
3. I membri si impegnano a contribuire al conseguimento della parità di genere e dell'inclusione giovanile incoraggiando e sostenendo la partecipazione delle donne e delle giovani generazioni di agricoltori alla produzione e al commercio di cacao.
Articolo 45 Sostenibilità ambientale
1. I membri si impegnano a combattere la deforestazione nell'ambito di un approccio a livello paesaggistico che combini la gestione delle risorse naturali con considerazioni ambientali e relative ai mezzi di sussistenza.
2. Riconoscendo il ruolo svolto dal cacao nello sviluppo e nella conservazione degli ecosistemi, l'Organizzazione sostiene il rimboschimento, l'imboschimento e l'agrosilvicoltura, al fine di aumentare gli stock e gli assorbimenti di carbonio delle foreste e di rafforzare la risposta globale ai cambiamenti climatici, offrendo al contempo agli agricoltori la possibilità di fornire servizi ecologici e di beneficiare delle compensazioni corrispondenti, in particolare di crediti di carbonio commisurati.
Capitolo XIV La commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao
Articolo 46 Istituzione della commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao
1. È istituita la commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao (in prosieguo "la commissione") al fine di incoraggiare gli esperti del settore privato e della società civile a partecipare attivamente ai lavori dell'Organizzazione e di promuovere un dialogo permanente fra esperti del settore pubblico ed esperti del settore privato.
2. La commissione è un organo consultivo che presenta pareri al Consiglio su questioni di interesse generale e strategico per il settore del cacao, segnatamente:
a) l'evoluzione strutturale a lungo termine dell'offerta e della domanda;
b) i mezzi atti a rafforzare la posizione dei coltivatori di cacao, al fine di accrescerne i redditi;
c) le proposte volte a incoraggiare la produzione, il commercio e l'utilizzazione sostenibili del cacao;
d) lo sviluppo di un'economia del cacao sostenibile;
e) l'elaborazione di modalità e di ambiti di promozione del consumo;
f) il miglioramento della sicurezza del cacao commercializzabile; e
g) qualsiasi altra questione relativa al cacao attinente al presente accordo.
3. La commissione aiuta il Consiglio a raccogliere informazioni sulla produzione, il consumo e le scorte.
4. La commissione sottopone all'esame del Consiglio raccomandazioni sulle questioni suddette.
5. La commissione può creare gruppi di lavoro speciali che la aiutino a svolgere il proprio mandato, a condizione che i loro costi di funzionamento non abbiano incidenze sul bilancio dell'Organizzazione.
6. Al momento della costituzione, la commissione stabilisce i propri regolamento interno e programma di lavoro e ne raccomanda l'adozione al Consiglio.
Articolo 47 Membri e riunioni della commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao
1. La commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao è composta da esperti di tutti i settori dell'economia del cacao, scelti tra i paesi membri esportatori e importatori dell'Organizzazione.
2. Gli esperti sono nominati dal Consiglio ogni due anni. La composizione della commissione deve essere il più equilibrata possibile: almeno tre esperti rappresentanti di paesi membri esportatori diversi e tre esperti rappresentanti di paesi membri importatori diversi dell'Organizzazione. Ciascun membro della commissione può designare un supplente.
3. I membri della commissione ne scelgono il presidente e il vicepresidente. La presidenza è assunta alternativamente, per una durata corrispondente a due anni cacao, dai membri esportatori e dai membri importatori.
4. Di regola la commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao si riunisce presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente. Se, su invito di un membro, la commissione consultiva si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione le spese supplementari che ne derivano sono a carico del membro suddetto, conformemente alle regole amministrative dell'Organizzazione.
5. La commissione si riunisce di regola due volte all'anno in concomitanza con le sessioni ordinarie del Consiglio. La commissione riferisce regolarmente al comitato economico e/o al Consiglio, secondo il caso, sui suoi lavori.
6. Le riunioni della commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao sono aperte a tutti i membri del Consiglio in veste di osservatori.
7. La commissione può altresì invitare a partecipare a una data riunione eminenti esperti o personalità autorevoli in determinati campi, appartenenti al settore privato o a quello pubblico, dotati della perizia richiesta in ambiti del settore del cacao.
8. La commissione si riunisce di norma in concomitanza con le riunioni del Consiglio ICCO, anche quando il Consiglio decide di tenere una sessione virtuale o ibrida.
Capitolo XV Esonero dagli obblighi e misure differenziate e correttive
Articolo 48 Esonero dagli obblighi in circostanze eccezionali
1. Il Consiglio può esonerare un membro da un obbligo a motivo di circostanze eccezionali o critiche, di un caso di forza maggiore o di obblighi internazionali previsti dalla Carta delle Nazioni Unite nei confronti dei territori in amministrazione fiduciaria.
2. Nel concedere un esonero a un membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio specifica espressamente secondo quali modalità, a quali condizioni e per quanto tempo il membro è dispensato dal suddetto obbligo, nonché i motivi dell'esonero.
3. Fatte salve le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non dispensa i membri dagli obblighi, previsti all'articolo 25, di versare i contributi o dalle conseguenze del mancato versamento.
4. Il calcolo della ripartizione dei voti dei membri esportatori, per i quali il Consiglio ha riconosciuto un caso di forza maggiore, deve essere basato sul volume effettivo delle esportazioni dell'anno nel corso del quale si verifica il caso di forza maggiore e dei tre anni successivi.
Articolo 49 Misure differenziate e correttive
I paesi in via di sviluppo e i paesi meno avanzati che sono membri possono chiedere al Consiglio, se i loro interessi sono lesi da misure adottate in applicazione del presente accordo, di prendere le opportune misure differenziate e correttive. Il Consiglio prende le misure suddette in conformità della risoluzione 93 (IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.
Capitolo XVI Consultazioni, vertenze e denunce
Articolo 50 Consultazioni
Ogni membro tiene pienamente conto delle osservazioni formulate da un altro membro in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e gli fornisce adeguate possibilità di consultazione. Durante dette consultazioni, su richiesta di una delle parti e con l'assenso dell'altra, il direttore esecutivo stabilisce una procedura di conciliazione appropriata. I costi di tale procedura non sono imputabili sul bilancio dell'Organizzazione Se la procedura conduce ad una soluzione, se ne informa il direttore esecutivo. In caso contrario, la questione può essere deferita al Consiglio, su richiesta di una delle parti, conformemente all'articolo 51.
Articolo 51 Vertenze
1. Le vertenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo non risolte dalle parti in causa sono deferite per decisione al Consiglio su richiesta di una delle parti.
2. Quando una vertenza è deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 del presente articolo ed è stata oggetto di un dibattito, un numero di membri che detenga almeno un terzo del totale dei voti o cinque membri qualsiasi possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di pronunciarsi, il parere sui punti controversi di un gruppo consultivo ad hoc costituito conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
3. a) A meno che il Consiglio non decida diversamente, il gruppo consultivo ad hoc è composto da:
i) due persone, designate dai membri esportatori, una delle quali possiede una grande esperienza di problemi analoghi a quelli in causa e l'altra è un giurista qualificato di provata esperienza;
ii) due persone, designate dai membri importatori, una delle quali possiede una grande esperienza di problemi analoghi a quelli in causa e l'altra è un giurista qualificato di provata esperienza; e
iii) un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone designate conformemente ai precedenti punti i) e ii) o, in caso di disaccordo fra di esse, dal presidente del Consiglio.
b) I cittadini dei membri possono far parte del gruppo consultivo ad hoc.
c) I membri del gruppo consultivo ad hoc agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da parte di alcun governo.
d) Le spese del gruppo consultivo ad hoc sono a carico dell'Organizzazione.
4. Il parere motivato del gruppo consultivo ad hoc è sottoposto al Consiglio, che compone la vertenza in conformità dell'articolo 12 dopo avere esaminato tutti i dati pertinenti.
Articolo 52 Azione del Consiglio in caso di denuncia
1. Qualora rilevi un'inadempienza nell'attuazione del presente accordo, il Consiglio può agire d'ufficio e prendere una decisione sulle carenze constatate.
2. Su richiesta del membro che le ha presentate, le denunce per inadempienza, da parte di un membro, degli obblighi previsti dal presente accordo sono deferite al Consiglio, che le esamina e delibera in merito.
3. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che un membro viene meno agli obblighi previsti dal presente accordo è presa a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell'infrazione.
4. Ogniqualvolta conclude, in seguito a una denuncia o in altro modo, che un membro viene meno agli obblighi che gli impone il presente accordo, fatte salve le altre misure espressamente previste in altri articoli del presente accordo, compreso l'articolo 61, il Consiglio può:
a) sospendere i diritti di voto del membro al Consiglio; e
b) se lo ritiene necessario, sospendere altri diritti di questo membro, in particolare l'eleggibilità ad una funzione nel Consiglio o in uno qualunque dei suoi comitati, oppure il diritto di esercitare tale funzione fintantoché non avrà adempiuto ai suoi obblighi.
5. Un membro i cui diritti di voto siano stati sospesi conformemente al paragrafo 3 del presente articolo deve adempiere ai suoi obblighi finanziari e agli altri obblighi previsti dal presente accordo.
Capitolo XVII Disposizioni finali
Articolo 53 Depositario
Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario del presente accordo.
Articolo 54 Firma
Dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2012 compreso, il presente accordo sarà aperto, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alla firma delle parti dell'accordo internazionale sul cacao del 2001 e dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 2010. Tuttavia il Consiglio istituito a norma dell'accordo internazionale sul cacao del 2001 o il Consiglio istituito a norma del presente accordo possono prorogare una sola volta il termine per la firma del presente accordo, dandone immediata notifica al depositario.
Articolo 55 Ratifica, accettazione e approvazione
1. Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari conformemente alla loro procedura costituzionale. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il depositario.
2. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o non appena diviene possibile dopo la data del deposito, ciascuna parte contraente dichiara al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite se è membro esportatore o importatore.
Articolo 56 Adesione
1. Al presente accordo possono aderire i governi di tutti gli Stati abilitati a firmarlo.
2. Il Consiglio determina l'allegato del presente accordo in cui deve considerarsi compreso lo Stato che aderisce all'accordo stesso, a meno che non figuri già in uno di questi allegati.
3. L'adesione avviene con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.
Articolo 57 Notifica dell'applicazione a titolo provvisorio
1. Il governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo o il governo che ha l'intenzione di aderirvi ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento possono notificare in qualsiasi momento al depositario che, conformemente alla rispettiva procedura costituzionale e/o alle rispettive leggi e normative nazionali, applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore conformemente all'articolo 58 oppure, se è già in vigore, ad una data specificata. Tutti i governi che effettuano questa notifica dichiarano al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, al momento della stessa o non appena diviene successivamente possibile, se saranno membri esportatori o importatori.
2. Un governo che abbia notificato, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, che applicherà il presente accordo quando entrerà in vigore oppure a una data specificata, è membro a titolo provvisorio e lo rimane fino alla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Articolo 58 Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore a titolo definitivo il 1o ottobre 2012 o in data successiva, se, a tale data, hanno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario i governi di almeno cinque paesi esportatori che rappresentano almeno l'80 % delle esportazioni totali dei paesi elencati nell'allegato A e i governi di paesi importatori che rappresentano almeno il 60 % delle importazioni totali indicate nell'allegato B. Esso entra in vigore a titolo definitivo dopo la vigenza a titolo provvisorio una volta raggiunte le succitate percentuali in seguito al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio il 1o gennaio 2011 se, a tale data, hanno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario i governi di almeno 5 paesi esportatori che rappresentano almeno l'80 % delle esportazioni totali dei paesi elencati nell'allegato A, e i governi di paesi importatori che rappresentano almeno il 60 % delle importazioni totali indicate nell'allegato B, oppure se i medesimi avranno notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore. Questi governi sono membri a titolo provvisorio.
3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte entro il 1o settembre 2011, il segretario generale della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo convoca, non appena lo ritiene possibile, una riunione dei governi che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o che hanno notificato al depositario che applicano il presente accordo a titolo provvisorio. Questi governi possono decidere di applicare il presente accordo tra di essi, a titolo provvisorio o definitivo, interamente o in parte, alla data che stabiliscono, o adottare tutte le altre disposizioni ritenute necessarie.
4. Per tutti i governi a nome dei quali sono stati depositati uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o una notifica di applicazione a titolo provvisorio dopo l'entrata in vigore del presente accordo conformemente al paragrafo 1, al paragrafo 2 o al paragrafo 3, del presente articolo, lo strumento o la notifica valgono a decorrere dalla data del deposito e, per quanto concerne la notifica di applicazione provvisoria, conformemente alle disposizioni dell'articolo 57, paragrafo 1.
Articolo 59 Riserve
Nessuna disposizione del presente accordo può essere oggetto di riserve.
Articolo 60 Recesso
1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo un membro può recedere dal medesimo previa notifica scritta al depositario. Il membro informa immediatamente il Consiglio della sua decisione.
2. Il recesso entra in vigore novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica dal membro interessato. Se, in seguito a un recesso, il numero dei membri è insufficiente per soddisfare le condizioni previste all'articolo 58, paragrafo 1, per l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per vagliare la situazione e prendere le decisioni del caso.
Articolo 61 Esclusione
Se il Consiglio conclude, conformemente alle disposizioni dell'articolo 52, paragrafo 3, che un membro viene meno agli obblighi che gli impone il presente accordo e che questa inadempienza ostacola seriamente il funzionamento dell'accordo, esso può escluderlo dall'Organizzazione. Il membro in questione cessa di far parte dell'Organizzazione dopo novanta giorni dalla data della decisione del Consiglio. Il Consiglio notifica immediatamente l'esclusione al membro interessato e al depositario.
Articolo 62 Liquidazione dei conti in caso di recesso o d'esclusione
In caso di recesso o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti del medesimo. L'Organizzazione conserva le somme già versate da detto membro, che deve inoltre pagarle tutte le somme dovute alla data effettiva del recesso o dell'esclusione. Nondimeno, se si tratta di una parte contraente che non può accettare una modifica e che cessa quindi di partecipare all'accordo a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, il Consiglio liquida il conto in modo equo.
Articolo 63 Durata e cessazione
1. Il presente accordo rimane in vigore a tempo indeterminato fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.
2. Il Consiglio riesamina l'accordo ogni cinque anni e adotta le opportune decisioni.
3. Su richiesta di uno o più membri il Consiglio può riesaminare il presente accordo in qualsiasi momento.
4. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento di mettere fine al presente accordo, che cessa di applicarsi alla data stabilita dal Consiglio. Rimane inteso che gli obblighi assunti dai membri a norma dell'articolo 25 sussistono fintantoché non sono stati adempiuti gli impegni finanziari relativi al funzionamento del presente accordo. Il Consiglio notifica la decisione al depositario.
5. Nonostante la cessazione del presente accordo, indipendentemente dalle modalità, il Consiglio continua a esistere per il tempo necessario a liquidare l'Organizzazione e i suoi conti e ripartirne gli averi. In questo periodo il Consiglio ha i poteri necessari per portare a termine tutte le questioni amministrative e finanziarie.
Articolo 64 Modifiche
1. Il Consiglio può raccomandare alle parti contraenti una modifica del presente accordo. La modifica entra in vigore cento giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione di parti contraenti che rappresentano almeno il 75 % dei membri esportatori che detengono almeno l'85 % dei voti dei membri esportatori e di parti contraenti che rappresentano almeno il 75 % dei membri importatori che detengono almeno l'85 % dei voti dei membri importatori, oppure ad una data successiva fissata dal Consiglio. Il Consiglio può stabilire un termine entro il quale le parti contraenti devono notificare al depositario l'accettazione della modifica; se allo scadere del termine la modifica non è entrata in vigore, essa si considera ritirata.
2. I membri a nome dei quali non è stata presentata alcuna notifica di accettazione di una modifica alla data di entrata in vigore della suddetta cessano, alla stessa data, di partecipare al presente accordo, a meno che il Consiglio non decida di prorogare il termine fissato per ricevere l'accettazione dei membri suddetti, affinché questi ultimi possano espletare le loro procedure interne. I membri in questione non sono vincolati dalla modifica fintantoché non ne hanno notificato l'accettazione.
3. All'atto dell'adozione di una raccomandazione di modifica, il Consiglio trasmette immediatamente copia del testo della modifica al depositario. Il Consiglio fornisce le informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute sia sufficiente affinché la modifica abbia effetto.
Capitolo XVIII Disposizioni supplementari e transitorie
Articolo 65 Fondo di riserva speciale
1. È istituito un Fondo di riserva speciale, che serve unicamente a far fronte alle spese di liquidazione dell'Organizzazione eventualmente necessarie. Il Consiglio decide sull'impiego degli interessi percepiti su tale Fondo.
2. L'importo del Fondo di riserva speciale, fissato dal Consiglio ai sensi dell'accordo internazionale sul cacao del 1993, sarà trasferito al presente accordo in virtù del paragrafo 1.
3. I membri che non hanno aderito agli accordi internazionali sul cacao del 1993 e del 2001 e che aderiscono al presente accordo devono fornire un contributo al Fondo di riserva speciale. Il contributo di tali membri è fissato dal Consiglio in funzione del numero di voti che essi detengono.
Articolo 66 Altre disposizioni supplementari e transitorie
1. Il presente accordo è considerato sostitutivo dell'accordo internazionale sul cacao del 2001.
2. Tutte le disposizioni adottate in virtù dell'accordo internazionale sul cacao del 2001 dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi o a loro nome, che sono in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo e per le quali non sia precisato che scadono a tale data, rimangono applicabili a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente accordo.
3. FATTO a Ginevra, addì 25 giugno 2010, i testi del presente accordo in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo facenti ugualmente fede.
Allegati
Allegato A Esportazioni di cacao a/ calcolate ai fini dell'articolo 58 (entrata in vigore)
|
Paese |
b/ |
2005/06 |
2006/07 |
2007/08 |
Media
|
|
|
(tonnellate) |
(quota) |
|||||
|
Costa d'Avorio |
m |
1 349 639 |
1 200 154 |
1 191 377 |
1 247 057 |
38,75% |
|
Ghana |
m |
648 687 |
702 784 |
673 403 |
674 958 |
20,98% |
|
Indonesia |
|
592 960 |
520 479 |
465 863 |
526 434 |
16,36% |
|
Nigeria |
m |
207 215 |
207 075 |
232 715 |
215 668 |
6,70% |
|
Camerun |
m |
169 214 |
162 770 |
178 844 |
170 276 |
5,29% |
|
Ecuador |
m |
108 678 |
110 308 |
115 264 |
111 417 |
3,46% |
|
Togo |
m |
73 064 |
77 764 |
110 952 |
87 260 |
2,71% |
|
Papua Nuova Guinea |
m |
50 840 |
47 285 |
51 588 |
49 904 |
1,55% |
|
Repubblica dominicana |
m |
31 629 |
42 999 |
34 106 |
36 245 |
1,13% |
|
Guinea |
|
18 880 |
17 620 |
17 070 |
17 857 |
0,55% |
|
Perù |
|
15 414 |
11 931 |
11 178 |
12 841 |
0,40% |
|
Brasile |
m |
57 518 |
10 558 |
- 32 512 |
11 855 |
0,37% |
|
Venezuela (Repubblica bolivariana del) |
m |
11 488 |
12 540 |
4 688 |
9 572 |
0,30% |
|
Sierra Leone |
|
4 736 |
8 910 |
14 838 |
9 495 |
0,30% |
|
Uganda |
|
8 270 |
8 880 |
8 450 |
8 533 |
0,27% |
|
Repubblica unita della Tanzania |
|
6 930 |
4 370 |
3 210 |
4 837 |
0,15% |
|
Isole Salomone |
|
4 378 |
4 075 |
4 426 |
4 293 |
0,13% |
|
Haiti |
|
3 460 |
3 900 |
4 660 |
4 007 |
0,12% |
|
Madagascar |
|
2 960 |
3 593 |
3 609 |
3 387 |
0,11% |
|
Sao Tomé e Principe |
|
2 250 |
2 650 |
1 500 |
2 133 |
0,07% |
|
Liberia |
|
650 |
1 640 |
3 930 |
2 073 |
0,06% |
|
Guinea equatoriale |
|
1 870 |
2 260 |
1 990 |
2 040 |
0,06% |
|
Vanuatu |
|
1 790 |
1 450 |
1 260 |
1 500 |
0,05% |
|
Nicaragua |
|
892 |
750 |
1 128 |
923 |
0,03% |
|
Repubblica democratica del Congo |
|
900 |
870 |
930 |
900 |
0,03% |
|
Honduras |
|
1 230 |
806 |
- 100 |
645 |
0,02% |
|
Congo |
|
90 |
300 |
1 400 |
597 |
0,02% |
|
Panama |
|
391 |
280 |
193 |
288 |
0,01% |
|
Vietnam |
|
240 |
70 |
460 |
257 |
0,01% |
|
Grenada |
|
80 |
218 |
343 |
214 |
0,01% |
|
Gabon |
m |
160 |
99 |
160 |
140 |
- |
|
Trinidad e Tobago |
m |
193 |
195 |
- 15 |
124 |
- |
|
Belize |
|
60 |
30 |
20 |
37 |
- |
|
Dominica |
|
60 |
20 |
0 |
27 |
- |
|
Figi |
|
20 |
10 |
10 |
13 |
- |
|
Totale |
c/ |
3 376 836 |
3 169 643 |
3 106 938 |
3 217 806 |
100,00% |
Note
a/ Media su tre anni, 2005/06-2007/08, delle esportazioni nette di cacao in grani, più le esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao convertite in equivalente grani per mezzo dei fattori di conversione seguenti: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per la polvere e i panelli di cacao; 1,25 per la pasta e il liquore di cacao.
b/ Elenco limitato ai paesi che hanno esportato singolarmente cacao nel corso del triennio 2005/06-2007/08, in base alle informazioni di cui disponeva il segretariato dell'ICCO.
c/ Dato che le cifre sono arrotondate, il loro totale non corrisponde sempre alla somma esatta degli elementi.
m Membro dell'accordo internazionale sul cacao del 2001, al 9 novembre 2009.
- Quantità nulla, trascurabile o inferiore all'unità utilizzata.
Fonte: Organizzazione internazionale del cacao, Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao, vol. XXXV, n. 3, anno cacao 2008/09.
Allegato B
Importazioni di cacao a/ calcolate ai fini dell'articolo 58 (entrata in vigore)
|
Paese |
|
b/ |
2005/06 |
2006/07 |
2007/08 |
Media
|
|
|
(tonnellate) |
(quota) |
||||||
|
Unione europea |
m |
2 484 235 |
2 698 016 |
2 686 041 |
2 622 764 |
53,24% |
|
|
Austria |
20 119 |
26 576 |
24 609 |
23 768 |
0,48% |
||
|
Belgio/Lussemburgo |
199 058 |
224 761 |
218 852 |
214 224 |
4,35% |
||
|
Bulgaria |
12 770 |
14 968 |
12 474 |
13 404 |
0,27% |
||
|
Cipro |
282 |
257 |
277 |
272 |
0,01% |
||
|
Cechia |
12 762 |
14 880 |
16 907 |
14 850 |
0,30% |
||
|
Danimarca |
15 232 |
15 493 |
17 033 |
15 919 |
0,32% |
||
|
Estonia |
37 141 |
14 986 |
- 1 880 |
16 749 |
0,34% |
||
|
Finlandia |
10 954 |
10 609 |
11 311 |
10 958 |
0,22% |
||
|
Francia |
388 153 |
421 822 |
379 239 |
396 405 |
8,05% |
||
|
Germania |
487 696 |
558 357 |
548 279 |
531 444 |
10,79% |
||
|
Grecia |
16 451 |
17 012 |
17 014 |
16 826 |
0,34% |
||
|
Ungheria |
10 564 |
10 814 |
10 496 |
10 625 |
0,22% |
||
|
Irlanda |
22 172 |
19 383 |
17 218 |
19 591 |
0,40% |
||
|
Italia |
126 949 |
142 128 |
156 277 |
141 785 |
2,88% |
||
|
Lettonia |
2 286 |
2 540 |
2 434 |
2 420 |
0,05% |
||
|
Lituania |
5 396 |
4 326 |
4 522 |
4 748 |
0,10% |
||
|
Malta |
34 |
46 |
81 |
54 |
- |
||
|
Paesi Bassi |
581 459 |
653 451 |
681 693 |
638 868 |
12,97% |
||
|
Polonia |
103 382 |
108 275 |
113 175 |
108 277 |
2,20% |
||
|
Portogallo |
3 643 |
4 179 |
3 926 |
3 916 |
0,08% |
||
|
Romania |
11 791 |
13 337 |
12 494 |
12 541 |
0,25% |
||
|
Slovacchia |
15 282 |
16 200 |
13 592 |
15 025 |
0,30% |
||
|
Slovenia |
1 802 |
2 353 |
2 185 |
2 113 |
0,04% |
||
|
Spagna |
150 239 |
153 367 |
172 619 |
158 742 |
3,22% |
||
|
Svezia |
15 761 |
13 517 |
14 579 |
14 619 |
0,30% |
||
|
Regno Unito |
232 857 |
234 379 |
236 635 |
234 624 |
4,76% |
||
|
|
|
|
|
||||
|
Stati Uniti d'America |
822 314 |
686 939 |
648 711 |
719 321 |
14,60% |
||
|
Malaysia |
c/ |
m |
290 623 |
327 825 |
341 462 |
319 970 |
6,49% |
|
Federazione russa |
m |
163 637 |
176 700 |
197 720 |
179 352 |
3,64% |
|
|
Canada |
159 783 |
135 164 |
136 967 |
143 971 |
2,92% |
||
|
Giappone |
112 823 |
145 512 |
88 403 |
115 579 |
2,35% |
||
|
Singapore |
88 536 |
110 130 |
113 145 |
103 937 |
2,11% |
||
|
Cina |
77 942 |
72 532 |
101 671 |
84 048 |
1,71% |
||
|
Svizzera |
m |
74 272 |
81 135 |
90 411 |
81 939 |
1,66% |
|
|
Turchia |
73 112 |
84 262 |
87 921 |
81 765 |
1,66% |
||
|
Ucraina |
63 408 |
74 344 |
86 741 |
74 831 |
1,52% |
||
|
Australia |
52 950 |
55 133 |
52 202 |
53 428 |
1,08% |
||
|
Argentina |
33 793 |
38 793 |
39 531 |
37 372 |
0,76% |
||
|
Thailandia |
26 737 |
31 246 |
29 432 |
29 138 |
0,59% |
||
|
Filippine |
18 549 |
21 260 |
21 906 |
20 572 |
0,42% |
||
|
Messico |
c/ |
19 229 |
15 434 |
25 049 |
19 904 |
0,40% |
|
|
Repubblica di Corea |
17 079 |
24 454 |
15 972 |
19 168 |
0,39% |
||
|
Sud Africa |
15 056 |
17 605 |
16 651 |
16 437 |
0,33% |
||
|
Iran (Repubblica islamica dell') |
10 666 |
14 920 |
22 056 |
15 881 |
0,32% |
||
|
Colombia |
c/ |
16 828 |
19 306 |
9 806 |
15 313 |
0,31% |
|
|
Cile |
13 518 |
15 287 |
15 338 |
14 714 |
0,30% |
||
|
India |
9 410 |
10 632 |
17 475 |
12 506 |
0,25% |
||
|
Israele |
11 437 |
11 908 |
13 721 |
12 355 |
0,25% |
||
|
Nuova Zelanda |
11 372 |
12 388 |
11 821 |
11 860 |
0,24% |
||
|
Serbia |
10 864 |
11 640 |
12 505 |
11 670 |
0,24% |
||
|
Norvegia |
10 694 |
11 512 |
12 238 |
11 481 |
0,23% |
||
|
Egitto |
6 026 |
10 085 |
14 036 |
10 049 |
0,20% |
||
|
Algeria |
9 062 |
7 475 |
12 631 |
9 723 |
0,20% |
||
|
Croazia |
8 846 |
8 904 |
8 974 |
8 908 |
0,18% |
||
|
Repubblica araba siriana |
7 334 |
7 229 |
8 056 |
7 540 |
0,15% |
||
|
Tunisia |
6 019 |
7 596 |
8 167 |
7 261 |
0,15% |
||
|
Kazakhstan |
6 653 |
7 848 |
7 154 |
7 218 |
0,15% |
||
|
Arabia Saudita |
6 680 |
6 259 |
6 772 |
6 570 |
0,13% |
||
|
Bielorussia |
8 343 |
3 867 |
5 961 |
6 057 |
0,12% |
||
|
Marocco |
4 407 |
4 699 |
5 071 |
4 726 |
0,10% |
||
|
Pakistan |
2 123 |
2 974 |
2 501 |
2 533 |
0,05% |
||
|
Costa Rica |
1 965 |
3 948 |
1 644 |
2 519 |
0,05% |
||
|
Uruguay |
2 367 |
2 206 |
2 737 |
2 437 |
0,05% |
||
|
Libano |
2 059 |
2 905 |
2 028 |
2 331 |
0,05% |
||
|
Guatemala |
1 251 |
2 207 |
1 995 |
1 818 |
0,04% |
||
|
Bolivia (Stato plurinazionale di) |
c/ |
1 282 |
1 624 |
1 927 |
1 611 |
0,03% |
|
|
Sri Lanka |
1 472 |
1 648 |
1 706 |
1 609 |
0,03% |
||
|
El Salvador |
1 248 |
1 357 |
1 422 |
1 342 |
0,03% |
||
|
Azerbaigian |
569 |
2 068 |
1 376 |
1 338 |
0,03% |
||
|
Giordania |
1 263 |
1 203 |
1 339 |
1 268 |
0,03% |
||
|
Kenya |
1 073 |
1 254 |
1 385 |
1 237 |
0,03% |
||
|
Uzbekistan |
684 |
1 228 |
1 605 |
1 172 |
0,02% |
||
|
Hong Kong (Cina) |
2 018 |
870 |
613 |
1 167 |
0,02% |
||
|
Repubblica di Moldova |
700 |
1 043 |
1 298 |
1 014 |
0,02% |
||
|
Islanda |
|
863 |
1 045 |
1 061 |
990 |
0,02% |
|
|
Macedonia del Nord |
|
628 |
961 |
1 065 |
885 |
0,02% |
|
|
Bosnia-Erzegovina |
|
841 |
832 |
947 |
873 |
0,02% |
|
|
Cuba |
c/ |
|
2 162 |
- 170 |
107 |
700 |
0,01% |
|
Kuwait |
|
427 |
684 |
631 |
581 |
0,01% |
|
|
Senegal |
|
248 |
685 |
767 |
567 |
0,01% |
|
|
Libia |
|
224 |
814 |
248 |
429 |
0,01% |
|
|
Paraguay |
|
128 |
214 |
248 |
197 |
- |
|
|
Albania |
|
170 |
217 |
196 |
194 |
- |
|
|
Giamaica |
c/ |
|
479 |
- 67 |
89 |
167 |
- |
|
Oman |
|
176 |
118 |
118 |
137 |
- |
|
|
Zambia |
|
95 |
60 |
118 |
91 |
- |
|
|
Zimbabwe |
|
111 |
86 |
62 |
86 |
- |
|
|
Santa Lucia |
c/ |
|
26 |
20 |
25 |
24 |
- |
|
Samoa |
|
48 |
15 |
0 |
21 |
- |
|
|
Saint Vincent e Grenadine |
|
|
6 |
0 |
0 |
2 |
- |
|
Totale |
|
d/ |
4 778 943 |
5 000 088 |
5 000 976 |
4 926 669 |
100,00% |
Note
a/ Media su tre anni, 2005/06-2007/08, delle importazioni nette di cacao in grani, più le importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao convertite in equivalente grani per mezzo dei fattori di conversione seguenti: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per la polvere e i panelli di cacao; 1,25 per la pasta e il liquore di cacao.
b/ Elenco limitato ai paesi che hanno importato singolarmente cacao nel corso del triennio 2005/06-2007/08, in base alle informazioni di cui disponeva il segretariato dell'ICCO.
c/ Paesi che possono anche essere considerati esportatori.
d/ Dato che le cifre sono arrotondate, il loro totale non corrisponde sempre alla somma esatta degli elementi.
m Membro dell'accordo internazionale sul cacao del 2001, al 9 novembre 2009.
- Quantità nulla, trascurabile o inferiore all'unità utilizzata.
Fonte: Organizzazione internazionale del cacao, Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao, vol. XXXV, n. 3, anno cacao 2008/09.
Allegato C Paesi produttori che esportano esclusivamente o parzialmente cacao fine ("fine flavour")
|
Paese |
Decisione del Consiglio Dicembre 2020 (% delle esportazioni totali di cacao in grani) |
|
Belize |
a/ |
|
Bolivia (Stato plurinazionale di) |
a/ |
|
Brasile |
100 |
|
Colombia |
95 |
|
Costa Rica |
100 |
|
Dominica |
100 |
|
Repubblica dominicana |
60 |
|
Ecuador |
75 |
|
Grenada |
100 |
|
Guatemala |
75 |
|
Haiti |
4 |
|
Honduras |
a/ |
|
Indonesia |
10 |
|
Giamaica |
100 |
|
Madagascar |
100 |
|
Messico |
a/ |
|
Nicaragua |
80 |
|
Panama |
50 |
|
Papua Nuova Guinea |
70 |
|
Perù |
75 |
|
Santa Lucia |
100 |
|
Sao Tomé e Principe |
a/ |
|
Trinidad e Tobago |
100 |
|
Venezuela (Repubblica bolivariana del) |
a/ |
|
Vietnam |
a/ |
a/ Sebbene si registrino esportazioni di cacao fine ("fine flavour") in grani, al momento il gruppo di esperti non è in grado né di valutare né di determinare una percentuale.
Allegato D Appartenenza e ripartizione dei voti al 1º ottobre 2021 ai fini dell'articolo 64
|
Membri esportatori |
Ripartizione dei voti a norma dell'articolo 10, paragrafi 1, 2, 5 |
Membri importatori |
Ripartizione dei voti a norma dell'articolo 10, paragrafi 1, 2, 5 |
|
|
Brasile Camerun Repubblica democratica del Congo Costa Rica Costa d'Avorio Repubblica dominicana Ecuador Gabon Ghana Guinea Indonesia Liberia Madagascar Malaysia Nicaragua Nigeria Papua Nuova Guinea Perù Sierra Leone Togo Trinidad e Tobago Venezuela (Repubblica bolivariana del) |
5 75
8
5 400 22 79 5 202 7 37 7 8 5 6 68 12 23 8 6 5 7 |
Unione europea Austria Belgio Bulgaria Croazia Cipro Cechia Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Ungheria Irlanda Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Federazione russa Svizzera |
929 10 86 9 5 5 5 5 20 5 95 189 5 5 5 51 5 5 5 5 290 39 5 5 5 5 55 5 47 24 |
|
|
TOTALE |
1 000 |
TOTALE |
1 000 |
Dichiarazioni
Dichiarazioni delle parti contraenti sull'articolo 16
La selezione del direttore esecutivo dovrebbe basarsi principalmente sul merito. Tra candidati di pari merito la posizione di direttore esecutivo è occupata a rotazione da un candidato di un membro esportatore e da un candidato di un membro importatore, tenendo conto del principio della parità di genere.