Bruxelles, 9.9.2025

COM(2025) 469 final

2025/0263(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
dell'Accordo internazionale sul caffè del 2022


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda la firma dell'Accordo internazionale sul caffè del 2022.

L'Accordo internazionale sul caffè del 2022 ("accordo") mira a rafforzare il settore mondiale del caffè e a promuoverne uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

L'Unione europea è parte dell'accordo internazionale sul caffè del 2007 1 e membro dell'Organizzazione internazionale del caffè (ICO).

Nella 133a sessione del 9 giugno 2022 il Consiglio internazionale del caffè ha adottato il testo del nuovo accordo del 2022 destinato a sostituire l'accordo internazionale sul caffè del 2007.

La Commissione ha negoziato l'accordo sulla base del mandato e delle direttive di negoziato proposti da essa stessa 2 e approvati dal Consiglio il 28 luglio 2021 3 .

Una revisione parziale volta a riformare l'accordo del 2007 era necessaria e andava chiaramente nell'interesse dell'Unione perseguendo l'obiettivo di allineare ulteriormente l'accordo alle pratiche promosse dall'Unione in altri organismi internazionali per i prodotti di base e tenendo conto degli sviluppi che hanno interessato il mercato mondiale del caffè dal 2007. Il nuovo accordo del 2022 aggiorna l'equilibrio del sistema di voto e del sistema di contribuzione e affronta la questione dell'integrazione del settore privato e della società civile nei lavori dell'ICO. Tiene conto degli obiettivi di semplificare e snellire pur mantenendo la natura intergovernativa dell'ICO.

Alla luce delle discussioni e del contenuto del nuovo strumento, la Commissione ritiene opportuna la firma dell'Accordo internazionale sul caffè del 2022.

Il 27 marzo 2025 il Consiglio internazionale del caffè ha approvato la proroga dell'accordo del 2007 fino al 1º febbraio 2028. L'accordo del 2022 entrerà tuttavia in vigore non appena saranno soddisfatte le condizioni per la sua entrata in vigore a titolo provvisorio o definitivo, determinando la fine della proroga dell'accordo del 2007.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'accordo è stato negoziato secondo le direttive di negoziato globali adottate dal Consiglio il 28 luglio 2021 sulla scorta della raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati di un nuovo accordo internazionale sul caffè tra l'Unione europea e gli altri membri dell'Organizzazione internazionale del caffè.

L'accordo è pienamente conforme al Green Deal europeo 4 .

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'accordo è pienamente conforme alla strategia Global Gateway 5 . La strategia Global Gateway mira infatti a realizzare connessioni sostenibili e affidabili per le persone e il pianeta e contribuisce ad affrontare le sfide globali più urgenti, dalla lotta ai cambiamenti climatici al miglioramento dei sistemi sanitari e al rafforzamento della competitività e della sicurezza delle catene di approvvigionamento globali.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica proposta è costituita dall'articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non applicabile.

Proporzionalità

La firma dell'accordo non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di decisioni che autorizzano la firma di accordi internazionali.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non applicabile.

Assunzione e uso di perizie

Non applicabile.

Valutazione d'impatto

Non applicabile.

Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile.

Diritti fondamentali

Non applicabile.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il contributo dell'Unione al bilancio amministrativo dell'Organizzazione internazionale del caffè per ogni esercizio finanziario sarà attinto allo strumento NDICI-Europa globale.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non applicabile.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

In conformità dei trattati, spetta alla Commissione provvedere alla firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione in data successiva.

2025/0263 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
dell'Accordo internazionale sul caffè del 2022

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La Commissione ha negoziato il nuovo accordo sulla base del mandato e delle direttive di negoziato proposti da essa stessa 6 e approvati dal Consiglio il 28 luglio 2021 7 .

(2)Il testo dell'Accordo internazionale sul caffè del 2022 ("accordo") è stato approvato dal Consiglio internazionale del caffè nella 133a sessione speciale del 9 giugno 2022.

(3)L'accordo è stato negoziato per sostituire l'accordo internazionale sul caffè del 2007 ("accordo del 2007"), che è stato prorogato fino al 1o febbraio 2028. L'Unione è parte dell'accordo del 2007 8 ed è pertanto suo interesse firmare e concludere l'accordo destinato a sostituirlo. Il nuovo accordo del 2022 aggiorna l'equilibrio del sistema di voto e del sistema di contribuzione e affronta la questione dell'integrazione del settore privato e della società civile nei lavori dell'Organizzazione internazionale del caffè (ICO). Tiene conto degli obiettivi di semplificare e snellire pur mantenendo la natura intergovernativa dell'ICO.

(4)È pertanto opportuno firmare l'accordo in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione europea, la firma dell'Accordo internazionale sul caffè del 2022 ("accordo"), con riserva della sua conclusione 9 .

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

(1)    2008/579/CE: Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo internazionale sul caffè del 2007 (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 12).    
(2)    COM(2021) 374 final.    
(3)    CM 4170/21.    
(4)     https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it .    
(5)     https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_it .    
(6)    COM(2021) 374 final.    
(7)    CM 4170/21.    
(8)    2008/579/CE: Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo internazionale sul caffè del 2007 (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 12).    
(9)    Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

Bruxelles, 9.9.2025

COM(2025) 469 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'Accordo internazionale sul caffè del 2022


ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE

DEL CAFFÈ

E

 

Copia del testo autenticato

   ACCORDO

   INTERNAZIONALE

SUL CAFFÈ
DEL 2022

   

   Giugno 2022

   Londra (Regno Unito)

Con la risoluzione n. 476 il Consiglio internazionale del caffè ha approvato il 9 giugno 2022 il testo dell'accordo internazionale sul caffè del 2022, contenuto nel documento ICC‑133-7. Con la stessa risoluzione il Consiglio ha chiesto alla direttrice esecutiva di preparare il testo definitivo dell'accordo e di autenticarlo per trasmetterlo al depositario. Il 9 giugno 2022 il Consiglio ha approvato la risoluzione n. 477, che designava l'Organizzazione internazionale del caffè quale depositario dell'accordo internazionale sul caffè del 2022.

Il presente documento contiene una copia del testo dell'accordo internazionale sul caffè del 2022, depositato presso l'Organizzazione internazionale del caffè per la firma a norma dell'articolo 44 del medesimo.

ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE

DEL CAFFÈ

222 Gray's Inn Road

London WC1X 8HB, United Kingdom

INDICE

Articolo    Pagina

       Preambolo    1

CAPITOLO I ─ OBIETTIVI

   1    Obiettivi    3

CAPITOLO II ─ DEFINIZIONI

   2    Definizioni    5

CAPITOLO III ─ IMPEGNI GENERALI DEI MEMBRI

   3    Impegni generali dei membri    8

CAPITOLO IV ─ APPARTENENZA E AFFILIAZIONE

   4    Membri dell'Organizzazione    9

   5    Partecipazione in gruppo    9

6    Affiliazione    9

CAPITOLO V ─ ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ

   7    Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del caffè    11

   8    Privilegi e immunità    11

CAPITOLO VI ─ CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ

   9    Composizione del Consiglio internazionale del caffè    13

   10    Poteri e funzioni del Consiglio    13

   11    Presidente e vicepresidente del Consiglio    14

   12    Sessioni del Consiglio    14

   13    Ripartizione dei voti    15

   14    Procedura di votazione del Consiglio    16

   15    Decisioni del Consiglio    16

   16    Cooperazione con altre organizzazioni    18

   17    Cooperazione con organizzazioni non governative    18

CAPITOLO VII ─ DIRETTORE ESECUTIVO E PERSONALE

   18    Direttore esecutivo e personale    19


CAPITOLO VIII ─ FINANZE E AMMINISTRAZIONE

   19    Comitato finanziario e amministrativo    20

   20    Disposizioni finanziarie    20

   21    Determinazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi    20

   22    Pagamento dei contributi    22

   23    Responsabilità    22

   24    Verifica e pubblicazione dei conti    23

CAPITOLO IX – ASPETTI ECONOMICI

   25    Comitato economico    24

   26    Eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali e al consumo    24

   27    Promozione e sviluppo del mercato    25

   28    Misure relative al caffè trasformato    26

   29    Miscele e succedanei    26

   30    Informazioni statistiche    26

   31    Certificati di origine    27

   32    Studi, indagini e relazioni    28

CAPITOLO X ─ ATTIVITÀ DI PROGETTO DELL'ORGANIZZAZIONE

   33    Sviluppo e finanziamento dei progetti    30

CAPITOLO XI ─ SETTORE CAFFEARIO PRIVATO

   34    Consiglio dei membri affiliati    31

   35    Gruppo di lavoro pubblico-privato sul caffè – CPPWP    32

   36    Partecipazione, integrazione e inclusività    33

   37    Conferenza mondiale sul caffè    34

   38    Finanziamento del settore caffeario    34

CAPO XII ─ DISPOSIZIONI GENERALI

   39    Preparazione di un nuovo accordo    35

CAPITOLO XIII ─ SVILUPPO SOSTENIBILE

   40    Settore caffeario sostenibile    36

   41    Tenore di vita e condizioni di lavoro    36

CAPITOLO XIV ─ CONSULTAZIONI, VERTENZE E RICORSI

   42    Consultazioni    37

   43    Vertenze e ricorsi    37

CAPITOLO XV ─ DISPOSIZIONI FINALI

   44    Firma, ratifica, accettazione o approvazione    38

   45    Applicazione provvisoria    38

   46    Entrata in vigore    38

   47    Adesione    39

   48    Riserve    40

   49    Recesso volontario    40

   50    Esclusione    40

   51    Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione    40

   52    Durata, proroga e risoluzione    41

   53    Modifiche    41

   54    Disposizioni supplementari e transitorie    42

   55    Testi dell'accordo facenti fede    43

ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CAFFÈ DEL 2022

Preambolo

   I governi parti del presente accordo,

   riconoscendo che il caffè riveste un'importanza eccezionale per le economie di numerosi paesi che ne dipendono in larga misura per i loro proventi da esportazione e per il raggiungimento dei loro obiettivi di sviluppo sociale ed economico, così come dei numerosi paesi in cui le importazioni di caffè svolgono un ruolo fondamentale;

   riconoscendo l'importanza del settore caffeario per la sussistenza di milioni di persone, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, e tenendo presente che in molti di questi paesi la produzione avviene in piccole aziende agricole a conduzione familiare;

considerata la necessità che i membri della catena del valore collaborino per creare le condizioni strutturali che consentiranno non solo ai coltivatori di caffè di conseguire una prosperità reale e migliorare costantemente i mezzi di sussistenza, ma anche di garantire il futuro delle successive generazioni di coltivatori di caffè e dell'industria mondiale del caffè;

   riconoscendo che un settore caffeario sostenibile contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli applicabili obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS);

   riconoscendo che occorre promuovere lo sviluppo sostenibile del settore caffeario al fine di potenziare l'occupazione e il reddito e di conseguire un tenore di vita più elevato e migliori condizioni di lavoro nei paesi membri;

   considerando che una stretta cooperazione internazionale sulle questioni attinenti al caffè, compreso nel commercio internazionale, può favorire un settore caffeario mondiale economicamente diversificato, lo sviluppo economico e sociale dei paesi produttori e l'espansione della produzione e del consumo di caffè, nonché il miglioramento delle relazioni tra i paesi esportatori e i paesi importatori di questo prodotto;

   considerando che la collaborazione tra i membri, le organizzazioni internazionali, il settore privato e tutte le altre parti interessate può contribuire allo sviluppo del settore caffeario;

   riconoscendo che il miglioramento dell'accesso alle informazioni inerenti al caffè e a strategie per la gestione dei rischi basate sul mercato, per le quali sono essenziali la trasparenza del mercato nella catena di approvvigionamento e l'attenuazione della volatilità dei prezzi, e l'agevolazione dell'adozione di normative adeguate possono contribuire a evitare distorsioni del mercato potenzialmente dannose sia per i produttori sia per i consumatori; e

prendendo atto dei vantaggi ottenuti attraverso la cooperazione internazionale scaturita dall'applicazione degli accordi internazionali sul caffè del 1962, del 1968, del 1976, del 1983, del 1994, del 2001 e del 2007,

   HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I – OBIETTIVI

Articolo 1

Obiettivi

Il presente accordo si prefigge di rafforzare il settore caffeario mondiale e di promuoverne uno sviluppo che sia sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale in un contesto di mercato a vantaggio di tutti i partecipanti del settore, mediante le seguenti misure:

(1)    promuovere la cooperazione internazionale sulle questioni inerenti al caffè per lo sviluppo di tutte le aree di coltivazione e la riduzione dei divari sociali, economici e tecnologici tra i paesi, tenendo conto nel contempo delle esigenze e delle priorità dei membri;

(2)favorire la partecipazione dei membri e dei portatori di interessi nella catena del valore del caffè, a livello nazionale, regionale e mondiale, sulle questioni inerenti al caffè;

(3)incoraggiare i membri a sviluppare un settore caffeario sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale;

(4)    mettere a disposizione una sede di consultazione idonea al raggiungimento di una comprensione comune della situazione strutturale sui mercati internazionali e delle tendenze di produzione e di consumo a lungo termine, che sia in grado di bilanciare l'offerta e la domanda e di regolamentare adeguatamente i mercati a pronti, fisici e finanziari del caffè al fine di parare i fenomeno di volatilità ed eccessiva speculazione che possono falsare i prezzi con effetti negativi sia sui produttori sia sui consumatori;

(5)    agevolare l'espansione e la trasparenza del commercio internazionale di tutti i tipi e di tutte le forme di caffè e promuovere l'eliminazione degli ostacoli al commercio;

(6)    raccogliere, diffondere e pubblicare informazioni economiche, tecniche e scientifiche, statistiche e studi, nonché i risultati della ricerca e sviluppo nelle questioni inerenti al caffè;

(7)    promuovere lo sviluppo del consumo e dei mercati per tutti i tipi e tutte le forme di caffè, compreso nei paesi produttori e sui mercati emergenti;

(8)    sviluppare progetti, sostenere la gestione delle risorse finanziarie per la realizzazione di iniziative e, ove possibile e opportuno, gestire l'attuazione di progetti a beneficio dei membri e dell'economia caffearia mondiale;

(9)    promuovere la qualità del caffè per accrescere la soddisfazione dei consumatori e i benefici per i produttori;

(10)incoraggiare lo sviluppo e l'attuazione di appropriate procedure di sicurezza degli alimenti nel settore caffeario nei paesi membri;

(11)    promuovere programmi di formazione e di informazione volti ad agevolare il trasferimento ai membri di pratiche e tecnologie innovative connesse al caffè;

(12)    incoraggiare e sostenere i membri nello sviluppo e nell'attuazione di strategie per aumentare la resilienza delle comunità locali e dei coltivatori di caffè, in particolare piccoli, in modo da consentire loro di beneficiare della produzione e del commercio di caffè e contribuire così all'eliminazione della povertà attraverso la garanzia di un reddito di sussistenza per le famiglie;

(13)agevolare la diffusione di informazioni, in particolare sugli strumenti e sui servizi finanziari in grado di aiutare i produttori di caffè nei paesi membri ad accedere a strumenti di credito e di gestione del rischio, consentendo una maggiore inclusività finanziaria e una migliore gestione del rischio, tenendo conto nel contempo dei cambiamenti climatici; 

(14)parare, ove opportuno attraverso la ricerca, le sfide cui deve far fronte il settore caffeario mondiale, tra cui, ad esempio, la volatilità dei prezzi, gli elevati costi di produzione, gli organismi nocivi e le malattie, i cambiamenti climatici e la tracciabilità del caffè; e

(15)promuovere soluzioni basate sul mercato che consentano ai produttori di generare un valore aggiunto maggiore.



CAPITOLO II – DEFINIZIONI

Articolo 2

Definizioni

   Ai fini del presente accordo:

(1)    per "caffè" s'intendono il seme e la ciliegia della pianta del caffè, che si tratti di caffè pergamenato, di caffè verde o di caffè torrefatto, compreso il caffè macinato, decaffeinato, liquido, solubile e premiscelato. Una volta entrato in vigore il presente accordo, il Consiglio riesamina quanto prima, e quindi a intervalli di tre anni, i fattori di conversione per i tipi di caffè elencati alle lettere d), e), f), g) e h). Dopo tali riesami, il Consiglio determina e pubblica i fattori di conversione appropriati. Prima del riesame iniziale, e qualora il Consiglio non sia in grado di deliberare in merito, si utilizzano i fattori di conversione propri dell'accordo internazionale sul caffè del 2007, elencati in allegato al presente accordo. Fatto salvo quanto precede, valgono le seguenti definizioni:

   a)    per "caffè verde" s'intende qualsiasi caffè in seme, crudo e non torrefatto;

b)    per "ciliegia di caffè essiccata" s'intende il frutto essiccato della pianta del caffè; l'equivalente in caffè verde delle ciliegie di caffè essiccate si ottiene moltiplicando per 0,50 il peso netto delle ciliegie essiccate;

c)    per "caffè pergamenato" s'intende il seme di caffè verde avvolto nel pergamino; l'equivalente in caffè verde del caffè pergamenato si ottiene moltiplicando per 0,80 il peso netto del caffè pergamenato;

d)    per "caffè torrefatto" s'intende il caffè verde torrefatto a un qualsiasi grado, compreso il caffè macinato;

e)    per "caffè decaffeinato" s'intende il caffè verde, torrefatto o solubile dal quale sia stata estratta la caffeina;

f)    per "caffè liquido" s'intendono i solidi solubili nell'acqua ottenuti a partire dal caffè torrefatto e presentati sotto forma liquida; 

g)    per "caffè solubile" s'intendono i solidi, disidratati e solubili nell'acqua, ottenuti a partire dal caffè torrefatto; e

h)    per "caffè premiscelato" s'intendono le miscele di caffè solubile o di caffè torrefatto e macinato con altri ingredienti alimentari, solitamente zucchero e/o latte liofilizzato, ed eventualmente altri ingredienti;

(2)    per "sacco" s'intende un quantitativo di 60 chilogrammi, pari a 132,276 libbre di caffè verde; per "tonnellata" s'intende una massa di 1 000 chilogrammi, pari a 2 204,6 libbre; la libbra equivale a 453,597 grammi;

(3)    per "annata caffearia" s'intende il periodo di dodici mesi che va dal 1o ottobre al 30 settembre;

(4)    per "Organizzazione" e "Consiglio" s'intendono, rispettivamente, l'Organizzazione internazionale del caffè e il Consiglio internazionale del caffè;

(5)    per "parte contraente" s'intende un governo, l'Unione europea o una delle organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4, paragrafo (3), che ha depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di notifica dell'applicazione provvisoria del presente accordo conformemente alle disposizioni degli articoli 44, 45 e 46, oppure che ha aderito all'accordo in conformità dell'articolo 47;

(6)    per "membro" s'intende una parte contraente;

(7)    per "membro esportatore" o "paese esportatore" s'intende, rispettivamente, un membro o un paese esportatore netto di caffè ossia un membro o un paese le cui esportazioni superano le importazioni;

(8)    per "membro importatore" o "paese importatore" s'intende, rispettivamente, un membro o un paese importatore netto di caffè ossia un membro o un paese le cui importazioni superano le esportazioni;

(9)    per "maggioranza ripartita" s'intende una votazione che richiede il 70 per cento o più dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti e il 70 per cento o più dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente;

(10)    per "depositario" s'intende l'organizzazione intergovernativa o la parte contraente dell'accordo internazionale sul caffè del 2007 designata con decisione adottata mediante consensus dal Consiglio entro il 6 ottobre 2022 nell'ambito dell'accordo internazionale sul caffè del 2007. Tale decisione costituisce parte integrante del presente accordo;

(11)    per "settore privato" s'intende il segmento dell'economia posseduto, controllato e gestito da imprese o soggetti privati oppure da imprese statali le cui attività principali appartengono al settore caffeario o sono ad esso collegate e che operano in modo analogo nell'ambito di un sistema aperto basato sul mercato, tra cui figurano ad esempio:

a)    gli agricoltori, le organizzazioni e cooperative di agricoltori e altri produttori;

b)    le micro, piccole e medie imprese (MPMI);

c)    le imprese sociali;

d)    le grandi società nazionali o multinazionali;

e)    gli enti finanziari; e

f)    le associazioni industriali e commerciali;

(12)    per "società civile" s'intende l'ampia gamma di organizzazioni non governative e senza scopo di lucro presenti nella vita pubblica, che esprimono gli interessi e i valori dei relativi membri e di altri soggetti sulla base di considerazioni etiche, culturali, politiche, scientifiche, accademiche o filantropiche;

(13)    per "membro affiliato" s'intende un soggetto del settore privato o della società civile impegnato nel lavoro dell'Organizzazione o collegato ad essa;

(14)    per "forum degli amministratori delegati e dei leader globali (CGLF)" s'intende il forum dei membri di alto livello con funzioni esecutive in enti del settore privato firmatari della dichiarazione di Londra del 2019 riguardante i livelli dei prezzi, la volatilità dei prezzi e la sostenibilità a lungo termine del settore caffeario, istituito per rappresentare il settore privato in risposta alla risoluzione n. 465 del Consiglio internazionale del caffè del 20 settembre 2018. Il forum si riunisce annualmente con i membri dell'Organizzazione internazionale del caffè, i portatori di interessi nel settore caffeario e i partner per lo sviluppo al fine di esaminare i risultati delle attività svolte dal gruppo di lavoro pubblico-privato sul caffè (CPPWP) di cui all'articolo 35.



CAPITOLO III – IMPEGNI GENERALI DEI MEMBRI

Articolo 3

Impegni generali dei membri

(1)    I membri si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per adempiere ai loro obblighi a norma del presente accordo e a collaborare pienamente per il conseguimento dei suoi obiettivi; in particolare, i membri si impegnano a fornire, ove possibile, le informazioni necessarie per agevolare il funzionamento del presente accordo, a condizione che tali informazioni non violino la riservatezza.

(2)    I membri riconoscono che i certificati di origine costituiscono una fonte importante di informazioni statistiche sul commercio di caffè. I membri esportatori si assumono pertanto la responsabilità di provvedere al corretto rilascio dei certificati di origine.

(3)    I membri riconoscono altresì l'importanza delle informazioni sulle riesportazioni ai fini di un'accurata analisi dell'economia caffearia mondiale. I membri importatori si impegnano pertanto a fornire regolarmente informazioni esaurienti sulle riesportazioni, nella forma e secondo le modalità stabilite dal Consiglio.


CAPITOLO IV ─ APPARTENENZA E AFFILIAZIONE

Articolo 4

Membri dell'Organizzazione

(1)    Ciascuna parte contraente costituisce un unico membro dell'Organizzazione.

(2)    Un membro può cambiare categoria secondo le condizioni stabilite dal Consiglio.

(3)    Qualsiasi riferimento a un "governo" contenuto nel presente accordo vale altresì per l'Unione europea e qualsiasi altra organizzazione intergovernativa avente la competenza esclusiva ai fini del negoziato, della conclusione e dell'applicazione del presente accordo.

Articolo 5

Partecipazione in gruppo

   Due o più parti contraenti possono, mediante adeguata notifica al Consiglio e al depositario che ha effetto dalla data indicata dalle parti contraenti interessate e alle condizioni fissate dal Consiglio, obblighi finanziari compresi, partecipare all'Organizzazione come gruppo di membri.

Articolo 6

Affiliazione

(1)    Un soggetto del settore privato o della società civile può essere preso in considerazione per l'affiliazione mediante decisione del Consiglio.

(2)    I soggetti che desiderano l'affiliazione all'Organizzazione ne fanno domanda alla presidenza del Consiglio previo ottenimento di una convalidata da parte di un membro.

(3)    Il Consiglio accetta o respinge le domande di affiliazione.

(4)    Il Consiglio esamina lo status dei membri affiliati ogni annata caffearia.

(5)    Il Consiglio stabilisce le procedure per la valutazione delle domande di affiliazione, che tengono conto del grado di collegamento o coinvolgimento dell'attività del richiedente con il lavoro svolto dall'Organizzazione e della sua pertinenza diretta rispetto agli obiettivi del presente accordo.

(6)    L'Organizzazione può avvalersi della consulenza di esperti dei membri affiliati, i quali a loro volta possono esprimere le proprie opinioni e partecipare ai lavori dell'Organizzazione.

(7)    Il Consiglio stabilisce il calendario dei contributi annuali a carico dei membri affiliati. Il meccanismo e la gestione dei contributi versati sono conformi alle norme finanziarie e al regolamento finanziario dell'Organizzazione.



CAPITOLO V – ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ

Articolo 7

Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del caffè

(1)    L'Organizzazione internazionale del caffè istituita dall'accordo internazionale sul caffè del 1962 continua ad esistere al fine di gestire le disposizioni e sorvegliare il funzionamento del presente accordo.

(2)    L'Organizzazione ha sede a Londra (Regno Unito) salvo altrimenti stabilito dal Consiglio.

(3)    L'autorità suprema dell'Organizzazione è il Consiglio. Il Consiglio è assistito secondo il caso dal comitato finanziario e amministrativo e dal comitato economico. Il Consiglio si avvale della consulenza del consiglio dei membri affiliati, della Conferenza mondiale sul caffè e del gruppo di lavoro pubblico-privato sul caffè.

(4)    Il Consiglio funziona col supporto del direttore esecutivo e del personale dell'Organizzazione.

Articolo 8

Privilegi e immunità

(1)    L'Organizzazione è dotata di capacità giuridica. Essa dispone in particolare della capacità di stipulare contratti, acquistare e alienare beni mobili e immobili, nonché di stare in giudizio.

(2)    Lo status, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del direttore esecutivo, del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei membri durante i soggiorni che effettuano, per l'esercizio delle loro funzioni, nel territorio del paese ospitante, sono disciplinati da un accordo di sede concluso tra il governo ospitante e l'Organizzazione.

(3)    L'accordo di sede di cui al paragrafo (2) del presente articolo è indipendente dal presente accordo. Esso può tuttavia estinguersi:

a)    previo accordo tra il governo ospitante e l'Organizzazione;

b)    qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del governo ospitante; o

c)    qualora l'Organizzazione cessi di esistere.

(4)    L'Organizzazione può concludere con uno o più membri gli accordi in materia di privilegi e immunità eventualmente necessari per il corretto funzionamento del presente accordo, che devono essere approvati dal Consiglio.

(5)    I governi dei paesi membri diversi dal governo ospitante concedono all'Organizzazione le agevolazioni di cui beneficiano le agenzie specializzate delle Nazioni Unite per quanto riguarda le restrizioni valutarie e di cambio, la gestione dei conti bancari e il trasferimento di fondi.



CAPITOLO VI – CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ

Articolo 9

Composizione del Consiglio internazionale del caffè

(1)    Il Consiglio è composto da tutti i membri dell'Organizzazione.

(2)    Ogni membro nomina un suo rappresentante al Consiglio e, se lo desidera, uno o più supplenti. Ciascun membro può inoltre far assistere il rappresentante o i supplenti da uno o più consiglieri.

Articolo 10

Poteri e funzioni del Consiglio

(1)    Il Consiglio, investito di tutti i poteri espressamente conferiti dal presente accordo, esercita le funzioni necessarie per attuarne le disposizioni.

(2)    Il Consiglio può, se del caso, istituire e sciogliere altri comitati e organi ausiliari diversi da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo (3).

(3)    Il Consiglio stabilisce le norme e i regolamenti necessari per l'esecuzione dell'accordo e conformi alle sue disposizioni, compreso il proprio regolamento interno e i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell'Organizzazione e al suo personale. Nel regolamento interno il Consiglio può prevedere una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni specifiche.

(4)    Il Consiglio elabora periodicamente un piano di azione strategico per orientare la sua attività e indicarne le priorità, comprese quelle inerenti alle attività di progetto intraprese ai sensi dell'articolo 33 e gli studi, le indagini e le relazioni svolti ai sensi dell'articolo 32. Le priorità individuate nel piano d'azione si riflettono nel programma delle attività e nel bilancio amministrativo approvati dal Consiglio. 

(5)    Il Consiglio conserva inoltre una documentazione necessaria per l'espletamento delle sue funzioni a norma del presente accordo e qualsiasi altro documento ritenuto utile.



Articolo 11

Presidente e vicepresidente del Consiglio

(1)    Il Consiglio elegge, per ogni annata caffearia, il presidente e il vicepresidente, i quali non sono retribuiti dall'Organizzazione.

(2)    Il presidente è eletto tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, e il vicepresidente è eletto tra i rappresentanti dell'altra categoria. Le due categorie di membri si alternano ogni annata caffearia.

(3)    Né il presidente né il vicepresidente facente funzione di presidente hanno diritto di voto. In tal caso, il loro supplente esercita il diritto di voto del membro.

Articolo 12

Sessioni del Consiglio

(1)    Il Consiglio si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria e può indire sessioni straordinarie di propria iniziativa o su richiesta di dieci membri. Le sessioni del Consiglio sono indette con almeno 30 giorni di anticipo, che diventano 10 giorni nei casi più urgenti.

(2)    Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente. Se un membro invita il Consiglio a riunirsi sul suo territorio, e se il Consiglio dà il proprio consenso, le spese supplementari che comporta per l'Organizzazione la convocazione della sessione in una sede diversa dalla propria sono a carico del membro suddetto.

(3)    Il Consiglio può invitare qualsiasi paese non membro o ogni organizzazione di cui agli articoli 16 e 17 ad assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. Il Consiglio decide in ogni singola sessione in merito all'ammissione di osservatori.

(4)    Il quorum necessario affinché una sessione del Consiglio possa prendere decisioni è raggiunto con la presenza di oltre metà dei membri esportatori e di oltre la metà dei membri importatori che detengono almeno i due terzi del totale dei voti per ogni categoria. Se il quorum non è stato raggiunto all'inizio di una sessione del Consiglio o di una riunione plenaria, il presidente ritarda di almeno due ore l'apertura della sessione o della riunione plenaria. Qualora non si raggiunga il quorum neanche dopo il rinvio, il presidente può differire ulteriormente, di almeno due ore, l'apertura della sessione o della riunione plenaria. Se non è raggiunto il quorum nemmeno dopo questo ulteriore rinvio, si rimanda la questione su cui occorre adottare decisioni alla successiva sessione del Consiglio.



Articolo 13

Ripartizione dei voti

(1)    I membri esportatori e i membri importatori detengono rispettivamente un totale di 1 000 voti per categoria, ripartiti all'interno di ciascuna categoria di membri come indicato nei paragrafi seguenti del presente articolo.

(2)    Ogni membro detiene cinque voti di base.

(3)    I voti rimanenti dei membri esportatori sono ripartiti fra di essi come segue: il 50 % in proporzione al volume medio delle rispettive esportazioni di caffè e il 50 % in proporzione al valore medio delle rispettive esportazioni di caffè.

(4)    I voti rimanenti dei membri importatori sono ripartiti fra di essi come segue: il 50 % in proporzione al volume medio delle rispettive importazioni di caffè e il 50 % in proporzione al valore medio delle rispettive importazioni di caffè.

(5)    L'Unione europea o ogni organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4, paragrafo (3), votano come singoli membri; dispongono di cinque voti di base e di un numero di voti aggiuntivi secondo il volume e il valore medi delle loro importazioni o esportazioni di caffè. In caso di classificazione come membro esportatore, in conformità dell'articolo 2, paragrafo (7), i relativi voti sono calcolati ai sensi del paragrafo (3) del presente articolo. In caso di classificazione come membro importatore, in conformità dell'articolo 2, paragrafo (8), i relativi voti sono calcolati ai sensi del paragrafo (4) del presente articolo.

(6)    Ai fini del presente articolo, le esportazioni e le importazioni di caffè s'intendono riferite alle spedizioni aventi, rispettivamente, qualsiasi origine e destinazione nei quattro anni civili precedenti.

(7)    Ai fini del presente articolo, nel caso dell'Unione europea o di qualsiasi organizzazione intergovernativa quale definita all'articolo 4, paragrafo (3), per esportazioni s'intende la somma delle esportazioni verso qualsiasi destinazione, anche interna, e per importazioni la somma delle importazioni aventi qualsiasi origine, anche interna.

(8)    Il Consiglio ripartisce i voti all'inizio di ogni annata caffearia conformemente alle disposizioni del presente articolo. La ripartizione così fissata rimane in vigore per tutto l'anno in questione, salvo nei casi previsti al paragrafo (9) del presente articolo.

(9)    Qualora vi sia un cambiamento nella partecipazione all'Organizzazione o qualora il diritto di voto di un membro sia sospeso o ripristinato a norma dell'articolo 22, il Consiglio ridistribuisce i voti conformemente al disposto del presente articolo.

(10)    Nessun membro può disporre di due terzi o più dei voti nella sua categoria.

(11)    I voti non possono essere frazionati.

Articolo 14

Procedura di votazione del Consiglio

(1)    Ciascun membro dispone per la votazione del numero di voti che detiene e non è autorizzato a frazionarli. Esso può tuttavia disporre diversamente dei voti che gli sono conferiti per procura conformemente al paragrafo (2) del presente articolo.

(2)    Ogni membro esportatore può autorizzare per iscritto un altro membro esportatore e ogni membro importatore può autorizzare per iscritto un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a esercitare il suo diritto di voto in una o più riunioni del Consiglio.

Articolo 15

Decisioni del Consiglio

(1)    Il Consiglio si impegna ad adottare tutte le decisioni e raccomandazioni mediante consensus. Se non si ottiene il consensus, il Consiglio adotta le decisioni e formula raccomandazioni a maggioranza ripartita di almeno il 70 per cento dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti e di almeno il 70 per cento dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente.

(2)    La seguente procedura si applica a tutte le decisioni che il Consiglio adotta a maggioranza ripartita dei voti:

(a)la proposta che non ottiene la maggioranza ripartita dei voti a causa del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori o di uno, due o tre membri importatori è rimessa ai voti entro 48 ore se il Consiglio lo decide a maggioranza dei membri presenti; e

b)    se ancora una volta non si raggiunge la maggioranza ripartita, la proposta è considerata non approvata.

(3)    I membri si impegnano a considerare vincolanti tutte le decisioni prese dal Consiglio in applicazione del presente accordo.



Articolo 16

Cooperazione con altre organizzazioni

(1)    Il Consiglio può prendere le disposizioni necessarie per procedere a consultazioni e cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con le sue agenzie specializzate, con altre organizzazioni intergovernative appropriate e con le organizzazioni internazionali e regionali d'interesse. Esso si avvale pienamente delle varie fonti di finanziamento. Tra queste disposizioni possono rientrare le misure di ordine finanziario che il Consiglio giudica necessarie per conseguire gli obiettivi del presente accordo. L'Organizzazione, tuttavia, non si assume alcun obbligo finanziario per le garanzie fornite dai singoli membri o da altri organismi per l'esecuzione di progetti a norma di queste disposizioni. Il fatto di far parte dell'Organizzazione non obbliga nessun membro ad assumere responsabilità inerenti a prestiti attivi o passivi contratti da altri membri o organismi in relazione a questi progetti.

(2)    Nei limiti del possibile, l'Organizzazione è autorizzata a chiedere ai membri, ai non membri, ai donatori e ad altri organismi informazioni sui progetti e programmi di sviluppo nel settore del caffè. Se del caso, e con l'accordo delle parti interessate, l'Organizzazione può trasmettere queste informazioni alle altre organizzazioni e ai membri.

Articolo 17

Cooperazione con

le organizzazioni non governative

   Nel perseguire gli obiettivi del presente accordo, fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 34, 35 e 37, l'Organizzazione può avviare e rafforzare attività di cooperazione con appropriate organizzazioni non governative e appropriate organizzazioni senza scopo di lucro che vantano un'esperienza negli ambiti relativi al settore caffeario e con altri esperti in materia.



CAPITOLO VII – DIRETTORE ESECUTIVO E PERSONALE

Articolo 18

Direttore esecutivo e personale

(1)    Il Consiglio nomina il direttore esecutivo. Il Consiglio stabilisce le condizioni di nomina del direttore esecutivo basandosi su quelle dei funzionari di livello corrispondente di organizzazioni intergovernative analoghe.

(2)    Il direttore esecutivo è il capo dei servizi amministrativi dell'Organizzazione ed è responsabile dell'espletamento delle funzioni che gli competono nel quadro della gestione del presente accordo.

(3)    Il direttore esecutivo nomina il personale dell'Organizzazione conformemente al regolamento stabilito dal Consiglio.

(4)    Il direttore esecutivo e gli altri membri del personale non devono avere interessi finanziari nell'industria, nel commercio o nel trasporto del caffè.

(5)Nell'adempimento delle loro mansioni il direttore esecutivo e il personale non chiedono né ricevono istruzioni da alcun membro né da alcuna altra autorità esterna all'Organizzazione. Essi evitano tutte le iniziative incompatibili con la loro posizione di funzionari internazionali e sono responsabili solo nei confronti dell'Organizzazione. Tutti i membri si impegnano a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.



CAPITOLO VIII – FINANZE E AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

Comitato finanziario e amministrativo

   È istituito un comitato finanziario e amministrativo, la cui composizione e il cui mandato sono stabiliti dal Consiglio. Il comitato è incaricato di sopraintendere all'elaborazione del bilancio amministrativo dell'Organizzazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio e dell'esecuzione di altri compiti assegnatigli dal Consiglio, tra cui il controllo delle entrate e delle spese e le questioni connesse all'amministrazione dell'Organizzazione. Il comitato finanziario e amministrativo riferisce al Consiglio in merito alle proprie attività.

Articolo 20

Disposizioni finanziarie

(1)    Le spese delle delegazioni al Consiglio e dei rappresentanti presso i suoi comitati sono a carico dei governi rappresentati.

(2)    Le altre spese derivanti dalla gestione del presente accordo sono coperte dai contributi annuali versati dai membri, calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 21, e dal ricavato della vendita di servizi specifici ai membri nonché della vendita di informazioni e di studi a norma degli articoli 30 e 32.

(3)    L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'annata caffearia.

Articolo 21

Determinazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi

(1)    Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio finanziario successivo e fissa il contributo di ciascun membro al bilancio. Il progetto di bilancio amministrativo è preparato dal direttore esecutivo e controllato dal comitato finanziario e amministrativo in conformità dell'articolo 19.



(2)    Il contributo di ciascun membro al bilancio amministrativo di ogni esercizio finanziario è calcolato come segue: i) il 50 % in base al valore medio degli scambi complessivi e ii) il 50 % in base al volume medio degli scambi complessivi dei quattro anni civili precedenti. Ai fini del presente articolo per "scambi complessivi" s'intende la somma delle importazioni e delle esportazioni totali al momento dell'approvazione del bilancio amministrativo per l'esercizio finanziario in questione. Per la fissazione dei contributi, il contributo di ciascun membro è conteggiato senza tener conto dell'eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro né della nuova ripartizione dei voti che ne deriva. Il suddetto calcolo non si applica tuttavia ai membri la cui partecipazione è stata sospesa in conformità dell'articolo 22, paragrafo (4); i rispettivi contributi sono ridistribuiti tra i restanti membri solo per l'esercizio finanziario in questione.

(3)    A norma del paragrafo (2) del presente articolo, il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che aderisce all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, come previsto all'articolo 46, in base al numero di voti assegnatogli e al periodo rimanente dell'esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri membri per il medesimo esercizio rimangono invariati.

(4)    Ciascun membro versa un contributo minimo pari allo 0,25 % del bilancio amministrativo totale di ciascun esercizio finanziario.

(5)    I membri i cui scambi complessivi medi di caffè rappresentano una quota inferiore allo 0,25 % della somma degli scambi complessivi medi di tutti i membri in termini di volume e di valore sono soggetti unicamente al contributo minimo di cui al paragrafo (4).

(6)    Il contributo residuo dei membri è ripartito tra tutti i membri, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo (5), come di seguito riportato: il 50 % in proporzione al volume medio dei rispettivi scambi complessivi di caffè e il 50 % in proporzione al valore medio dei rispettivi scambi complessivi di caffè.

(7)    Ai fini del presente articolo le esportazioni e le importazioni di caffè si intendono riferite alle spedizioni aventi, rispettivamente, qualsiasi origine e destinazione nei quattro anni civili precedenti.

(8)    Ai fini del presente articolo, nel caso dell'Unione europea o di qualsiasi organizzazione intergovernativa quale definita all'articolo 4, paragrafo (3), per esportazioni s'intende la somma delle esportazioni verso qualsiasi destinazione, anche interna, e per importazioni la somma delle importazioni aventi qualsiasi origine, anche interna.



Articolo 22

Pagamento dei contributi

(1)    I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario possono essere pagati in monete liberamente convertibili e sono esigibili il primo giorno dell'esercizio.

(2)    Qualora un membro non abbia versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo entro sei mesi dalla data in cui è esigibile, esso perde, fino a quando non estingue il debito, i propri diritti di voto e di partecipazione alle riunioni dei comitati specializzati. Tuttavia, salvo decisione contraria del Consiglio, il membro in questione non è privato di nessun altro diritto né esentato da nessuno degli obblighi previsti dal presente accordo.

(3)    Un membro il cui diritto di voto sia sospeso in applicazione del paragrafo (2) del presente articolo è ugualmente tenuto a versare il suo contributo.

(4)    Il Consiglio sospende temporaneamente, mediante decisione, la partecipazione del membro in ritardo di oltre 21 mesi nel versamento dei contributi dovuti. Il membro temporaneamente sospeso è esonerato dall'obbligo di contribuzione al bilancio amministrativo dell'Organizzazione, ma è tenuto comunque ad adempiere tutti gli altri obblighi finanziari previsti dal presente accordo. Al momento del versamento integrale dei contributi in sospeso o al momento dell'approvazione di un piano di rimborso da parte del Consiglio, tale membro riacquista il diritto di partecipazione. I versamenti effettuati dal membro che ha accumulato arretrati sono destinati in primo luogo al pagamento del contributo in sospeso da più tempo.

Articolo 23

Responsabilità

(1)    L'Organizzazione, funzionante nel modo specificato all'articolo 7, paragrafo (3), non ha il diritto di assumere obblighi che esulino dal campo di applicazione del presente accordo né può ritenere di essere stata autorizzata a farlo dai membri; in particolare non ha la facoltà di prendere in prestito denaro. Nell'esercitare la sua capacità contrattuale, l'Organizzazione inserisce nei contratti le condizioni del presente articolo in modo da farne prendere atto alle altre parti che stipulano contratti con essa; il mancato inserimento di tali condizioni, tuttavia, non rende il contratto nullo o ultra vires.

(2)    La responsabilità dei membri è limitata agli obblighi in materia di contributi espressamente previsti nel presente accordo. Si considera che i terzi che trattano con l'Organizzazione abbiano preso atto delle disposizioni del presente accordo relative alle responsabilità dei membri.

Articolo 24

Verifica e pubblicazione dei conti

   Prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, è elaborato un rendiconto, verificato da un revisore indipendente, delle entrate e delle spese dell'Organizzazione durante l'esercizio finanziario in questione, il quale è presentato al Consiglio affinché lo approvi in occasione della sessione successiva.



CAPITOLO IX – ASPETTI ECONOMICI

Articolo 25

Comitato economico

È istituito un comitato economico, competente in materia di: promozione e sviluppo del mercato; trasparenza del mercato, informazioni statistiche, studi e indagini; progetti; sviluppo sostenibile; finanziamento del settore caffeario. Il Consiglio determina la composizione e il mandato del comitato economico oltre a quanto previsto dagli articoli 33 e 38. 

Articolo 26

Eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali e al consumo

(1)    I membri riconoscono la necessità di migliorare l'efficienza della catena di approvvigionamento, rimuovere gli ostacoli correnti ed evitare nuovi ostacoli che possano intralciare la produzione, il commercio e il consumo di caffè.

(2)    Ciascun membro dovrebbe regolamentare il proprio settore caffeario in modo da conseguire gli obiettivi politici nazionali in materia di salute, ambiente e reddito di sussistenza, coerentemente con gli impegni e gli obblighi assunti con accordi internazionali e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, inclusi quelli relativi al commercio internazionale e regionale.

(3)    I membri riconoscono che attualmente alcune misure possono intralciare, in misura più o meno rilevante, l'aumento del consumo di caffè, in particolare:

a)    alcuni regimi di importazione applicabili al caffè, compresi i dazi preferenziali e di altro tipo, i contingenti, le operazioni dei monopoli governativi e gli organismi ufficiali di acquisto, nonché altre regole amministrative e pratiche commerciali;

b)    alcuni regimi di esportazione relativi alle sovvenzioni dirette o indirette e altre regole amministrative o pratiche commerciali; e

c)    alcune condizioni interne di commercializzazione e disposizioni interne a carattere giuridico e amministrativo che possono incidere sul consumo o determinare l'inefficienza della catena di approvvigionamento.

(4)    Considerati gli obiettivi di cui sopra e le disposizioni del paragrafo (5) del presente articolo, i membri si adoperano per far ridurre i dazi applicati al caffè e per prendere altre misure intese a rimuovere gli ostacoli all'incremento del consumo.

(5)    In considerazione del loro comune interesse, i membri si impegnano a cercare il modo migliore di ridurre progressivamente e, ove possibile, di eliminare gli ostacoli allo sviluppo del commercio e del consumo di cui al paragrafo (3) del presente articolo o di diminuirne sostanzialmente gli effetti.

(6)    In considerazione del loro comune interesse, i membri si impegnano a cercare il modo di attenuare la volatilità dei prezzi attraverso normative adeguate.

(7)    Tenendo conto degli impegni assunti a norma del paragrafo (5) del presente articolo, i membri informano ogni anno il Consiglio di tutte le misure adottate per applicare le disposizioni del presente articolo.

(8)    Il direttore esecutivo prepara e distribuisce ogni anno a tutti i membri un'indagine sugli ostacoli al commercio e al consumo di caffè e sulle distorsioni del mercato che causano la volatilità dei prezzi e incidono sul reddito di sussistenza e sulla prosperità economica o sulla distribuzione del valore, in particolare per i coltivatori di caffè e altri produttori, che sarà esaminata dal Consiglio.

(9)    Per conseguire gli obiettivi del presente articolo, il Consiglio può formulare raccomandazioni ai membri, che gli riferiscono appena possibile sulle misure prese per attuare tali raccomandazioni.

Articolo 27

Promozione e sviluppo del mercato

(1)    I membri riconoscono i benefici che i membri esportatori e importatori traggono dalle attività svolte per promuovere il consumo, migliorare la qualità del prodotto e sviluppare mercati per il caffè, anche nei paesi esportatori.

(2)    Le attività di promozione e di sviluppo dei mercati comprendono le campagne di informazione e di promozione, la ricerca, lo sviluppo delle capacità e gli studi relativi alla produzione e al consumo di caffè, compresa la Giornata internazionale del caffè.

(3)    Tali attività possono essere inserite nel programma delle attività o tra le attività di progetto dell'Organizzazione di cui all'articolo 33 e possono essere finanziate da contributi volontari dei membri, dei non membri, di altre organizzazioni e del settore privato.

Articolo 28

Misure relative al caffè trasformato

   I membri riconoscono che i paesi in via di sviluppo devono ampliare le basi delle loro economie ricorrendo, tra l'altro, all'industrializzazione e all'esportazione di manufatti, comprese la trasformazione del caffè e l'esportazione del caffè trasformato, di cui all'articolo 2, paragrafo (1), lettere d), e), f), g) e h). A tale riguardo i membri evitano di adottare misure governative tali da perturbare il settore caffeario di altri membri.

Articolo 29

Miscele e succedanei

(1)    I membri evitano di mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che stabilisca che altri prodotti possono essere mescolati, trasformati o utilizzati insieme al caffè ai fini della rivendita in commercio come caffè. I membri si adoperano per vietare la vendita e la pubblicità, con la denominazione di caffè, dei prodotti contenenti meno dell'equivalente del 95 per cento di caffè verde come materia prima di base. Il presente paragrafo non si applica tuttavia al caffè premiscelato di cui all'articolo 2, paragrafo (1), lettera h).

(2)    Il direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 30

Informazioni statistiche

(1)    L'Organizzazione funge da centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione:

a)    di informazioni statistiche sulla produzione mondiale, su prezzi, esportazioni, importazioni e riesportazioni, sulla distribuzione e sul consumo di caffè, oltre a informazioni sulla produzione, sul consumo, sugli scambi commerciali e sui prezzi del caffè in diverse categorie del mercato, ove fattibile per tipo di caffè, e sui prodotti contenenti caffè; e

b)    nella misura ritenuta appropriata, di informazioni tecniche sulla coltivazione, i costi di produzione, la trasformazione e l'utilizzo del caffè.

(2)    Il Consiglio può chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari per l'espletamento della sua attività, segnatamente relazioni statistiche periodiche sulla produzione, sulle tendenze della produzione, su esportazioni, importazioni e riesportazioni, sulla distribuzione, sul consumo, sulle scorte, sui prezzi e sull'imposizione; non possono tuttavia essere pubblicate informazioni che permettano di identificare le operazioni di persone o società che producono, trasformano o commercializzano caffè. I membri forniscono le informazioni richieste nella forma più dettagliata, tempestiva e precisa possibile.

(3)    Il Consiglio stabilisce un sistema di prezzi indice e garantisce la pubblicazione quotidiana di un prezzo indice composito, il quale dovrebbe rispecchiare le effettive condizioni di mercato.

(4)    Se un membro non fornisce o ha difficoltà a fornire entro i termini stabiliti dal Consiglio le informazioni statistiche o gli altri dati necessari all'Organizzazione per il suo corretto funzionamento, il Consiglio può chiedergli di spiegare i motivi dell'inadempienza. Tale membro può inoltre informare il Consiglio delle difficoltà incontrate e chiedere assistenza tecnica.

(5)    Se si ritiene che occorra assistenza tecnica in tale ambito, o se un membro non ha fornito, per due anni consecutivi, le informazioni statistiche chieste a norma del paragrafo (2) del presente articolo, non ha chiesto assistenza al Consiglio o non ha spiegato i motivi dell'inadempienza, il Consiglio può prendere iniziative affinché tale membro fornisca le informazioni richieste.

Articolo 31

Certificati di origine

(1)    Per agevolare la raccolta di dati statistici sul commercio internazionale del caffè e determinare con esattezza i quantitativi di caffè esportati da ciascun membro esportatore, l'Organizzazione può instaurare un sistema di certificati di origine secondo le regole approvate dal Consiglio.

(2)    Tutte le esportazioni di caffè di un membro esportatore devono essere corredate di un certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati, conformemente alle regole stabilite dal Consiglio, da organismi qualificati scelti dal membro e approvati dall'Organizzazione. L'Organizzazione riesamina periodicamente le informazioni riportate nel certificato di origine alla luce dell'evoluzione della situazione del consumo e del commercio internazionale.

(3)    Ciascun membro esportatore comunica all'Organizzazione il nome degli organismi governativi o non governativi competenti a svolgere le funzioni di cui al paragrafo (2) del presente articolo. L'Organizzazione approva nominativamente un organismo non governativo secondo le regole stabilite dal Consiglio.

(4)    Un membro esportatore può presentare in via eccezionale, fatta salva l'approvazione del Consiglio, una richiesta debitamente giustificata affinché i dati contenuti nei certificati di origine riguardanti le sue esportazioni di caffè siano trasmessi all'Organizzazione in forma diversa.

Articolo 32

Studi, indagini e relazioni

(1)Al fine di assistere i membri, l'Organizzazione promuove la preparazione di studi, indagini, relazioni tecniche e altri documenti relativi ad aspetti pertinenti del settore caffeario.

(2)Ciò può comprendere lo studio delle condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffè, l'analisi della catena del valore del caffè, l'impatto dei cambiamenti climatici, le strategie di gestione dei rischi finanziari o di altra natura, l'impatto delle politiche governative sulla produzione e sul consumo di caffè, gli aspetti relativi alla sostenibilità del settore del caffè, i legami tra il caffè e la salute e le opportunità di espansione dei mercati del caffè per usi tradizionali e non tradizionali, e qualsiasi altro tema che il Consiglio consideri d'interesse.

(3)    Le informazioni raccolte, analizzate e divulgate possono includere, se tecnicamente fattibile, anche:

a)    le quantità e il prezzo del caffè in base a diversi fattori, quali le diverse zone geografiche, famiglie e comunità locali e le condizioni di produzione legate alla qualità;

b)    informazioni sulle strutture di mercato, sui mercati di nicchia e sulle tendenze emergenti nella produzione e nel consumo; e

c)    studi relativi ai progressi riguardanti il reddito di sussistenza e la prosperità economica.

(4)    Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo (1) del presente articolo, il Consiglio vaglia gli studi, indagini e relazioni da includere nel programma annuale delle attività, con una stima del fabbisogno di risorse, prestando particolare attenzione alle piccole e medie aziende agricole e agli altri produttori. Queste attività sono finanziate o attraverso disposizioni all'interno del bilancio amministrativo o da fondi fuori bilancio.

(5)    L'Organizzazione pone in particolare l'accento sull'importanza di facilitare l'accesso alle informazioni per i coltivatori di piccola-media scala e per altri produttori, affinché migliorino le prestazioni in termini di sostenibilità, produttività e capacità finanziaria, comprese quelle che riguardano la gestione del credito e dei rischi.



CAPITOLO X – ATTIVITÀ DI PROGETTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 33

Sviluppo e finanziamento dei progetti

(1)    I membri e il direttore esecutivo possono presentare al Consiglio proposte di progetto tramite il comitato economico. Le proposte dovrebbero concorrere alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo nonché a uno o più settori prioritari d'azione individuati nel piano d'azione strategico e nel programma annuale delle attività approvati dal Consiglio a norma dell'articolo 10.

(2)    Il Consiglio stabilisce e tiene aggiornati le procedure e i meccanismi necessari per la presentazione, la valutazione, l'approvazione e la classificazione in ordine di priorità e il finanziamento dei progetti, nonché per la loro esecuzione, per il controllo, per la valutazione e per un'ampia diffusione dei risultati. Il comitato economico è competente dell'attuazione di tali procedure e meccanismi e della formulazione di raccomandazioni al Consiglio.

(3)Durante ciascuna sessione del Consiglio, il direttore esecutivo riferisce in merito all'andamento dei progetti approvati dal Consiglio, compresi quelli in attesa di finanziamento, quelli in fase di attuazione o quelli completati dopo l'ultima sessione del Consiglio.

(4)    L'Organizzazione si adopera per cooperare, secondo il caso, con altre organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie, agenzie di sviluppo multilaterali e bilaterali e donatori pubblici e privati al fine di ottenere assistenza finanziaria e sostegno per l'esecuzione di programmi, progetti e attività di interesse per l'economia caffearia.



CAPITOLO XI – SETTORE CAFFEARIO PRIVATO

Articolo 34

Consiglio dei membri affiliati

(1)    Il consiglio dei membri affiliati (CMA) è un organo consultivo che può formulare raccomandazioni su richiesta del Consiglio e invitare quest'ultimo e i suoi organi ausiliari a mettere all'ordine del giorno questioni relative al presente accordo e alla situazione del settore caffeario mondiale e a decidere al riguardo.

(2)    Il CMA è composto da tutti i membri affiliati.

(3)    Fra i membri del CMA sono eletti per un anno un presidente e un vicepresidente, che possono essere riconfermati. Il presidente e il vicepresidente non sono retribuiti dall'Organizzazione.

(4)    Il presidente e il vicepresidente del CMA sono invitati dal Consiglio a partecipare alle sue riunioni e hanno diritto di parola.

(5)    Il presidente e il vicepresidente del CMA rappresentano il Consiglio in seno al gruppo di lavoro pubblico-privato sul caffè (CPPWP).

(6)    Il CMA si riunisce di norma presso la sede dell'Organizzazione, prima delle sessioni ordinarie del Consiglio e senza conflitti di orario con esse. Se il Consiglio accetta l'invito a tenere una sessione sul territorio di un membro, anche la riunione del CMA può svolgersi su detto territorio. In tal caso, le spese supplementari che comporta per l'Organizzazione il cambiamento di sede per la riunione sono a carico del paese ospitante o dell'organizzazione del settore privato ospitante.

(7)    Il CMA può tenere riunioni speciali previa approvazione del Consiglio.

(8)    Il CMA stabilisce il proprio regolamento interno in conformità del presente accordo.



Articolo 35

Gruppo di lavoro pubblico-privato sul caffè – CPPWP

(1)    Il gruppo di lavoro pubblico-privato sul caffè (di seguito "CPPWP") è un meccanismo di partenariato multipartecipativo pubblico-privato il cui obiettivo è quello di individuare e attuare azioni concrete e tempestive per affrontare questioni relative ai livelli dei prezzi, alla volatilità dei prezzi e alla sostenibilità a lungo termine del settore caffeario.

(2)    Il CPPWP:

a)    costruisce un consenso sulle questioni e le azioni prioritarie da sottoporre all'esame del Consiglio e da condividere con il forum degli amministratori delegati e dei leader globali (CGLF);

b)    conduce il dialogo pubblico-privato e monitora l'andamento degli impegni assunti sulle questioni dei livelli dei prezzi, della volatilità dei prezzi e della sostenibilità a lungo termine del settore caffeario;

c)    promuove l'ulteriore sviluppo e l'attuazione delle iniziative e degli impegni approvati dal Consiglio riguardanti la questione dei livelli dei prezzi e della sostenibilità a lungo termine del settore caffeario; e

d)    lavora costantemente alla formazione di una visione condivisa e a un programma per il dialogo pubblico-privato, affrontando le questioni urgenti relative al settore caffeario, precisando le aspettative e individuando le possibilità e le risorse per un'azione comune.

(3)    Il CPPWP è composto da delegati nominati dal Consiglio e da rappresentanti del settore privato in numero uguale. I rappresentanti della società civile e delle organizzazioni internazionali possono aderire al CPPWP alle condizioni stabilite dal Consiglio.

(4)    Il direttore esecutivo esercita le funzioni di segretario d'ufficio del CPPWP; un membro del personale designato funge da supplente e agisce per suo conto ogniqualvolta sia necessario.

(5)    Il CPPWP stabilisce il proprio regolamento interno in conformità del presente accordo e del mandato approvato dal Consiglio.

(6)    Il CPPWP istituisce meccanismi propri per coinvolgere i portatori di interessi pubblici e privati del settore caffeario, i partner per lo sviluppo e la società civile nella valutazione delle questioni prioritarie e nell'individuazione delle migliori pratiche e soluzioni.

(7)    Il CPPWP presenta periodicamente al Consiglio relazioni, deliberazioni e raccomandazioni affinché siano esaminate.

Articolo 36

Partecipazione, integrazione e inclusività

(1)    Il Consiglio e i suoi organi ausiliari, compreso il CPPWP, consentono secondo il caso ai membri affiliati e alle organizzazioni internazionali di:

a)    fornire analisi specialistiche su questioni derivanti direttamente dalla propria esperienza sul campo;

b)    fungere da agente di allerta precoce;

c)    contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni pertinenti;

d)    contribuire al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo; e

e)    contribuire con informazioni d'interesse in occasione degli eventi dell'Organizzazione.

(2)    Riconoscendo che l'Organizzazione offre ai membri affiliati la possibilità di essere ascoltati da un ampio pubblico e di contribuire al suo programma, i membri affiliati possono:

a)    partecipare alle attività dell'Organizzazione con l'approvazione del Consiglio o a quelle riportate nel programma delle attività;

b)    ottenere informazioni, conoscenze e buone pratiche e condividerle con i membri e gli altri membri affiliati attraverso gli strumenti collaborativi messi a loro disposizione dall'Organizzazione o con altri mezzi;

c)    partecipare a conferenze ed eventi internazionali affiliati all'Organizzazione;

d)    formulare dichiarazioni scritte e orali in occasione di tali eventi;

e)    organizzare eventi collaterali;

f)    accedere a informazioni e dati; e

g)    usufruire di occasione volte a creare reti e a esercitare influenza al fine di ampliare la propria rete di contatti e la propria base di conoscenze per sondare i possibili partenariati con vari portatori di interessi.



Articolo 37

Conferenza mondiale sul caffè

(1)    Il Consiglio dispone l'organizzazione, a scadenze periodiche, di una Conferenza mondiale sul caffè (di seguito "Conferenza"), composta di membri esportatori e importatori, di rappresentanti del settore privato e di altri partecipanti interessati, compresi quelli di paesi non membri. Il Consiglio si adopera, in coordinamento con il presidente della Conferenza, affinché quest'ultima contribuisca a conseguire gli obiettivi del presente accordo.

(2)    La Conferenza è presieduta da un presidente, non retribuito dall'Organizzazione, il quale è nominato dal Consiglio per un periodo appropriato e invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio in veste di osservatore.

(3)    Il Consiglio decide la forma, il titolo, l'oggetto e il calendario della Conferenza, informandone il consiglio dei membri affiliati e il gruppo di lavoro pubblico-privato sul caffè. Di norma, la Conferenza si riunisce presso la sede dell'Organizzazione, durante una sessione del Consiglio. Se il Consiglio decide di accettare l'invito a tenere una sessione sul territorio di un membro, anche la Conferenza può svolgersi su detto territorio. In tal caso, le spese supplementari che comporta per l'Organizzazione il cambiamento di sede per la sessione sono a carico del paese ospitante.

(4)    Salvo altrimenti deciso dal Consiglio, la Conferenza si autofinanzia.

(5)    Il presidente riferisce al Consiglio in merito alle conclusioni della Conferenza.

Articolo 38

Finanziamento del settore caffeario

   Il comitato economico agevola le consultazioni su questioni relative ai meccanismi finanziari e di gestione del rischio nel settore caffeario, con particolare attenzione alle esigenze dei piccoli e medi produttori, degli agricoltori e delle comunità locali nelle zone di produzione del caffè.



CAPO XII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 39

Preparazione di un nuovo accordo

(1)    Il Consiglio può esaminare la possibilità di negoziare un nuovo accordo internazionale sul caffè.

(2)    Al fine di attuare la presente disposizione, il Consiglio esamina i progressi compiuti dall'Organizzazione nel conseguire gli obiettivi del presente accordo, specificati all'articolo 1.



CAPITOLO XIII – SVILUPPO SOSTENIBILE

Articolo 40

Settore caffeario sostenibile

(1)    I membri attribuiscono la dovuta priorità alla gestione sostenibile delle risorse caffearie e alla trasformazione del caffè, tenendo presenti, in modo equilibrato e integrato, i principi e gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni - economica, sociale e ambientale - affermati negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e in altre iniziative globali collegate avallate dai membri.

(2)    L'Organizzazione può, su richiesta, assistere i membri nello sviluppo sostenibile del settore caffeario al fine di promuovere la prosperità dei coltivatori di caffè e di tutti i portatori di interessi del settore, migliorando nel contempo la produttività, la qualità, la resilienza e la redditività nella catena del valore del caffè, in particolare per le piccole aziende agricole e altri piccoli produttori di caffè.

Articolo 41

Tenore di vita e condizioni di lavoro

I membri riflettono sul modo in cui migliorare il tenore di vita e le condizioni di lavoro di coloro che lavorano nel settore caffeario, in funzione del loro livello di sviluppo, tenendo presenti i principi riconosciuti a livello internazionale e le norme applicabili in questo settore. I membri convengono che le norme sul lavoro non possono essere utilizzate a fini protezionistici.



CAPITOLO XIV – CONSULTAZIONI, VERTENZE E RICORSI

Articolo 42

Consultazioni

   Ogni membro esamina con attenzione le eventuali osservazioni di un altro membro su qualsiasi questione relativa al presente accordo e accetta consultazioni al riguardo. Durante le consultazioni, su richiesta di una delle parti e con l'accordo dell'altra, il direttore esecutivo istituisce una commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici per giungere a una conciliazione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell'Organizzazione. Se una parte non accetta che il direttore esecutivo istituisca detta commissione, o se le consultazioni non hanno esito positivo, la questione può essere sottoposta al Consiglio in conformità dell'articolo 43. Se le consultazioni portano a una soluzione, è presentata una relazione al direttore esecutivo che la distribuisce a tutti i membri.

Articolo 43

Vertenze e ricorsi

(1)    Le vertenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo non risolte in sede negoziale sono deferite per decisione al Consiglio su richiesta di una delle parti.

(2)    Il Consiglio stabilisce una procedura di composizione delle vertenze e dei ricorsi.



CAPITOLO XV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

Firma, ratifica, accettazione o approvazione

(1)    Salvo disposizioni contrarie, il presente accordo è depositato, dal 6 ottobre 2022 al 30 aprile 2023 compreso, presso la sede del depositario affinché sia firmato dalle parti contraenti dell'accordo internazionale sul caffè del 2007 e dai governi invitati alla sessione del Consiglio durante la quale il presente accordo è stato adottato.

(2)    Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari conformemente alle rispettive procedure giuridiche.

(3)    Fatto salvo l'articolo 46, gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il depositario entro il 31 luglio 2023. Tuttavia il Consiglio può concedere proroghe ai governi firmatari che non abbiano potuto depositare i loro strumenti entro tale data. Il Consiglio comunica tali decisioni al depositario.

(4)    All'atto della firma e della ratifica, dell'accettazione o approvazione o della notifica dell'applicazione provvisoria, l'Unione europea deposita una dichiarazione presso il depositario in cui conferma la propria competenza esclusiva sulle materie disciplinate dal presente accordo. Gli Stati membri dell'Unione europea non possono diventare parti contraenti dell'accordo.

Articolo 45

Applicazione provvisoria

   Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo può notificare in qualsiasi momento al depositario che applicherà il presente accordo a titolo provvisorio conformemente alle sue procedure giuridiche.

Articolo 46

Entrata in vigore

(1)    Il presente accordo entra in vigore a titolo definitivo quando hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione governi firmatari che detengono almeno due terzi dei voti dei membri esportatori e governi firmatari che detengono almeno due terzi dei voti dei membri importatori, calcolati al 6 giugno 2022, senza alcun riferimento ad un'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 22. Altrimenti l'accordo entra in vigore a titolo definitivo in qualsiasi momento qualora sia in vigore a titolo provvisorio, a norma del paragrafo (2) del presente articolo, e purché siano raggiunte le succitate percentuali in seguito al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.

(2)    Se il presente accordo non è entrato in vigore a titolo definitivo entro il 31 luglio 2023, esso entra in vigore a titolo provvisorio alla stessa data o ad una data successiva nei dodici mesi che seguono, a condizione che i governi firmatari detentori dei voti come descritto al paragrafo (1) del presente articolo abbiano depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione o abbiano notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio, in conformità dell'articolo 45.

(3)    Qualora l'accordo sia entrato in vigore provvisoriamente, ma non definitivamente, entro il 31 luglio 2024, esso cessa di applicarsi provvisoriamente, a meno che i governi firmatari che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione o che hanno inviato una notifica al depositario conformemente all'articolo 45 decidano, di comune accordo, che l'accordo rimarrà in vigore provvisoriamente per una durata specifica. Questi governi firmatari possono anche decidere, di comune accordo, che l'accordo entrerà definitivamente in vigore fra di loro.

(4)    Qualora l'accordo non sia entrato in vigore, definitivamente o provvisoriamente, entro il 31 luglio 2024 a norma del paragrafo (1) o (2) del presente articolo, i governi firmatari che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione conformemente alle loro leggi e normative possono decidere, di comune accordo, che l'accordo entrerà in vigore definitivamente fra di loro.

Articolo 47

Adesione

(1)    Salvo diversa disposizione del presente accordo, il governo di qualsiasi Stato membro delle Nazioni Unite o di una qualsiasi delle loro agenzie specializzate o qualsiasi organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4, paragrafo (3), può aderire al presente accordo in conformità delle procedure stabilite dal Consiglio.

(2)    Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. L'adesione ha effetto a decorrere dal deposito dello strumento.

(3)    Dopo che è stato depositato uno strumento di adesione, le organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4, paragrafo (3), depositano una dichiarazione in cui confermano la loro competenza esclusiva sulle materie disciplinate dal presente accordo. Gli Stati membri di tali organizzazioni non possono diventare parti contraenti del presente accordo.

Articolo 48

Riserve

   Nessuna disposizione del presente accordo può essere oggetto di riserve.

Articolo 49

Recesso volontario

   Ogni parte contraente può recedere dal presente accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta al depositario. Il recesso ha effetto dopo novanta giorni dalla data in cui è stata ricevuta la notifica.

Articolo 50

Esclusione

   Se il Consiglio ritiene che un membro sia venuto meno agli obblighi che gli impone il presente accordo e decide che questa inadempienza ostacola seriamente il funzionamento dell'accordo, può escludere il membro in questione dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente questa decisione al depositario. Dopo novanta giorni dalla data della decisione del Consiglio, il membro in questione cessa di far parte dell'Organizzazione e di essere parte contraente dell'accordo.

Articolo 51

Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione

(1)    In caso di recesso o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti. L'Organizzazione conserva le somme già versate da detto membro, che deve inoltre pagarle tutte le somme dovute alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; nondimeno, se si tratta di una parte contraente che non può accettare una modifica e che di conseguenza cessa di partecipare all'accordo a norma dell'articolo 53, paragrafo (2), il Consiglio può liquidare i conti nel modo che gli sembra più equo.

(2)    Un membro che abbia cessato di far parte dell'accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavato della liquidazione o degli altri averi dell'Organizzazione; ad esso non può neanche essere chiesto di pagare una quota del disavanzo eventuale dell'Organizzazione alla cessazione dell'accordo.

Articolo 52

Durata, proroga e risoluzione

(1)    Il presente accordo rimane in vigore fino alla sua risoluzione da parte del Consiglio ai sensi delle disposizioni del paragrafo (3) del presente articolo.

(2)    Il Consiglio riesamina il presente accordo ogni cinque anni dopo la data di sua entrata in vigore, se necessario o ogniqualvolta se ne presenti la necessità, in particolare per adeguarsi e far fronte a nuove sfide e possibilità e per adottare le decisioni del caso.

(3)    Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento la risoluzione del presente accordo, che cessa di applicarsi alla data stabilita dal Consiglio.

(4)    Nonostante la risoluzione del presente accordo il Consiglio rimane in carica il tempo necessario per prendere le decisioni volte a liquidare l'Organizzazione, chiudere la contabilità e prendere le opportune disposizioni relative agli averi.

(5)    Le decisioni prese in merito alla risoluzione del presente accordo e le notifiche ricevute dal Consiglio a norma del presente articolo sono debitamente trasmesse dal Consiglio al depositario.

Articolo 53

Modifiche

(1)    Il Consiglio può proporre modifiche dell'accordo che comunica a tutte le parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore per tutti i membri dell'Organizzazione cento giorni dopo che le parti contraenti aventi almeno due terzi dei voti dei membri esportatori e le parti contraenti aventi almeno due terzi dei voti dei membri importatori hanno notificato la loro accettazione al depositario. I suddetti due terzi sono calcolati in base al numero delle parti contraenti dell'accordo al momento in cui la proposta di modifica è comunicata alle parti contraenti interessate dal processo di accettazione. Il Consiglio fissa un termine entro il quale le parti contraenti notificano al depositario che accettano la modifica e comunica tale termine a tutte le parti contraenti e al depositario. Se, allo scadere del termine, non sono state raggiunte le percentuali necessarie per l'entrata in vigore della modifica, quest'ultima si considera ritirata.

(2)    Salvo altrimenti deciso dal Consiglio, la parte contraente che, entro il termine fissato dal Consiglio, non ha notificato al depositario la sua accettazione della modifica in conformità del paragrafo (1) cessa di far parte dell'accordo a decorrere dalla data in cui la modifica entra in vigore.

(3)    Il Consiglio notifica al depositario tutte le modifiche divulgate alle parti contraenti a norma del presente articolo.

Articolo 54

Disposizioni supplementari e transitorie

   Tutte le misure prese dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi in virtù dell'accordo internazionale sul caffè del 2007 sono applicabili fino all'entrata in vigore del presente accordo.



Articolo 55

Testi dell'accordo facenti fede

   I testi del presente accordo in lingua francese, inglese, portoghese e spagnola fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il depositario.

   IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente accordo alle date indicate a fronte della loro firma.



ALLEGATO I

FATTORI DI CONVERSIONE PER IL CAFFÈ TORREFATTO, DECAFFEINATO,

LIQUIDO E SOLUBILE DEFINITO NELL'

ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CAFFÈ DEL 2007

Caffè torrefatto

Per convertire il caffè torrefatto in equivalente caffè verde in seme, moltiplicare il peso netto del caffè torrefatto per 1,19.

Caffè decaffeinato

Per convertire il caffè verde decaffeinato in equivalente caffè verde in seme, moltiplicare il peso netto del caffè verde decaffeinato per 1,05. Per convertire il caffè decaffeinato torrefatto e decaffeinato solubile in equivalente caffè verde in seme, moltiplicare il loro peso netto rispettivamente per 1,25 o 2,73.

Caffè liquido

Per convertire il caffè liquido in equivalente caffè verde in seme moltiplicare per 2,6 il peso netto dei solidi essiccati di caffè contenuti nel caffè liquido.

Caffè solubile

Per convertire il caffè solubile in equivalente caffè verde in seme, moltiplicare il peso netto del caffè solubile per 2,6.

Caffè premiscelato

Da determinare, conformemente alla risoluzione n. 476 approvata dal Consiglio internazionale del caffè il 9 giugno 2022.

Consiglio internazionale del caffè    Risoluzione 477

del 9 giugno 2022

Originale: inglese

E

ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE

DEL CAFFÈ

Consiglio internazionale del caffè

133a sessione (speciale)

Sessione virtuale

8 e 9 giugno 2022

Londra (Regno Unito)

Risoluzione n. 477

Approvata nella seconda riunione plenaria del 9 giugno 2022

Depositario per l'

ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CAFFÈ DEL 2022

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

L'articolo 2, paragrafo (10), dell'accordo internazionale sul caffè del 2022 prevede che il Consiglio designi il depositario mediante consensus entro il 6 ottobre 2022 e stipula che la decisione in tal senso costituisce parte integrante dell'accordo del 2022 stesso,

IL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ

DECIDE:

1.di designare l'Organizzazione internazionale del caffè quale depositario dell'accordo internazionale sul caffè del 2022;

2.di chiedere alla direttrice esecutiva, in qualità di funzionaria amministrativa più elevata in grado dell'Organizzazione internazionale del caffè, di adottare le misure necessarie affinché l'Organizzazione svolga le funzioni di depositario dell'accordo del 2022 coerentemente con la convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, provvedendo tra l'altro a:

a)    assicurare la custodia del testo originale dell'accordo e dei pieni poteri conferiti al depositario;

b)    redigere e diffondere le copie certificate conformi dell'accordo originale;

c)    ricevere le firme dell'accordo e assicurare la ricezione e la custodia di qualsiasi strumento, notifica e comunicazione ad esso relativi;

d)    verificare la regolarità formale della firma o di qualsiasi strumento, notifica o comunicazione relativi all'accordo;

e)    diffondere atti, notifiche e comunicazioni relativi all'accordo;

f)    inviare una notifica quando è stato depositato il numero di strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, o di notifiche di applicazione provvisoria, necessario per l'entrata in vigore o l'entrata in vigore provvisoria dell'accordo, conformemente a quanto previsto all'articolo 46 del medesimo;

g)    provvedere alla registrazione dell'accordo presso il segretario generale delle Nazioni Unite;

h)    in caso di domande sull'esercizio delle funzioni del depositario, sottoporre la questione all'attenzione dei firmatari e delle parti contraenti o, se del caso, del Consiglio internazionale del caffè.

Con la presente certifico che quanto sopra è una copia conforme dell'accordo internazionale sul caffè del 2022, adottato con risoluzione n. 476 dal Consiglio internazionale del caffè il 9 giugno 2022 in occasione della 133a sessione, il cui originale è depositato presso l'Organizzazione internazionale del caffè.

Vanúsia Nogueira

Direttrice esecutiva

Organizzazione internazionale del caffè

Londra (Regno Unito), 29 luglio 2022