COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 19.8.2025
COM(2025) 457 final
2025/0252(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. La proposta modifica tali possibilità di pesca per tenere conto dei più recenti pareri scientifici e di altri sviluppi.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (PCP) ("regolamento di base"), che devono essere applicati, tra l'altro, al momento di stabilire le possibilità di pesca, vale a dire i limiti di cattura e di sforzo di pesca, al fine di garantire la sostenibilità ecologica, economica e sociale delle attività di pesca dell'UE. Ove pertinente, le misure proposte sono anche coerenti con il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per le acque occidentali ("piano pluriennale per le acque occidentali"), specificando per alcuni stock le modalità di conseguimento di tali obiettivi al momento di fissare le possibilità di pesca.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Le misure proposte sono coerenti con altre politiche dell'Unione, in particolare la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino"), e mirano a contribuire al conseguimento di un buono stato ecologico (BSE) in particolare per quanto riguarda il descrittore 3, secondo cui tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali devono restare entro limiti biologicamente sicuri.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
•Sussidiarietà
La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'UE di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.
•Proporzionalità
La proposta assegna possibilità di pesca agli Stati membri conformemente agli obiettivi stabiliti nel regolamento di base e alle norme del piano pluriennale per le acque occidentali, nonché all'esito delle consultazioni multilaterali con i paesi terzi, nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Le possibilità di pesca dovrebbero pertanto essere fissate tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili. Oltre che di considerazioni biologiche, la ripartizione delle possibilità di pesca dovrebbe tenere conto di considerazioni socioeconomiche, in particolare della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica, rispettando nel contempo il rendimento massimo sostenibile (MSY - maximum sustainable yield).
A norma dell'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 17 del regolamento di base, gli Stati membri sono tenuti a decidere, per le navi battenti la loro bandiera, come ripartire le possibilità di pesca loro assegnate conformemente a determinati criteri stabiliti nei suddetti articoli. Al momento di distribuire i contingenti ad essi assegnati secondo il modello socioeconomico di loro scelta, gli Stati membri si avvalgono quindi del margine di discrezionalità necessario per utilizzare le possibilità di pesca a loro disposizione.
•Scelta dell'atto giuridico
Trattandosi di una proposta di modifica di un regolamento in vigore, l'atto giuridico più appropriato è un regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
La Commissione ha consultato i portatori di interessi, in particolare tramite i consigli consultivi, sulla base della sua comunicazione annuale intitolata "Una pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2025" (COM(2024) 235 final).
Nel rispondere a tale comunicazione annuale, essi hanno esposto i loro pareri sulla valutazione dello stato delle risorse effettuata dalla Commissione e sulle soluzioni adeguate da predisporre a livello di gestione. La Commissione ha tenuto conto di tali risposte nel formulare la presente proposta.
•Assunzione e uso di perizie
I pareri scientifici formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) si basano su un quadro elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali dello stesso CIEM. Tale quadro si basa sui migliori pareri scientifici disponibili e sulla revisione inter pares condotta da esperti indipendenti. I pareri scientifici del CIEM sono formulati sulla base di tale quadro e in linea con gli obiettivi e le norme del regolamento di base e del piano pluriennale per le acque occidentali, come richiesto dalla Commissione.
•Valutazione d'impatto
L'ambito di applicazione della proposta è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.
La presente proposta mira ad evitare approcci a breve termine per promuovere invece una sostenibilità a lungo termine. Essa tiene conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi su cui il CIEM ha espresso un parere positivo. La proposta di riforma della PCP presentata dalla Commissione si basava su una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891) in cui si riteneva che, sebbene il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY fosse una condizione necessaria ai fini della sostenibilità ambientale, economica e sociale, queste tre finalità non potessero essere conseguite isolatamente.
Per quanto riguarda le possibilità di pesca per gli stock gestiti dalle ORGP, la presente proposta attua essenzialmente misure concordate a livello internazionale. Tutti gli aspetti pertinenti ai fini della valutazione delle potenziali ripercussioni delle possibilità di pesca sono esaminati nelle fasi di preparazione e realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nel corso dei quali le possibilità di pesca dell'UE vengono fissate d'intesa con paesi terzi.
•Efficienza normativa e semplificazione
Non pertinente.
•Diritti fondamentali
La presente proposta rispetta i diritti fondamentali, in particolare quelli riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
5.ALTRI ELEMENTI
•
Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La proposta è intesa a modificare il regolamento (UE) 2025/202 come descritto di seguito.
Acciuga nelle acque iberiche occidentali dell'Atlantico
Il regolamento (UE) 2025/202 fissa provvisoriamente al livello di 7 182 tonnellate il totale ammissibile di cattura (TAC) per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nella parte occidentale della sottozona 9 e nella sottozona 10 (parte occidentale delle acque iberiche dell'Atlantico e acque delle Azzorre) del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per il periodo dal 1º luglio al 30 settembre 2025, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per l'acciuga nella parte occidentale della divisione CIEM 9a (parte occidentale delle acque iberiche dell'Atlantico) per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026.
A seguito della pubblicazione di tale parere il 20 giugno 2025, è opportuno fissare il TAC definitivo per l'acciuga nella parte occidentale della sottozona CIEM 9 e nella sottozona CIEM 10 per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026. Il CIEM fornisce un parere sul rendimento massimo sostenibile per tale stock. Di conseguenza, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, si propone di fissare il TAC definitivo per tale periodo sulla base del parere del CIEM, ossia al livello di 22 871 tonnellate.
Inoltre, al fine di mantenere il periodo di riferimento per tale TAC, che si applica a decorrere dal 1º luglio 2025, anche il TAC definitivo dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º luglio 2025.
Scampo nel Golfo di Biscaglia
Il 31 ottobre 2024 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico per lo scampo (Nephrops norvegicus) nelle divisioni CIEM 8a e 8b (Golfo di Biscaglia) per il 2025. Il CIEM aveva inizialmente raccomandato che le catture di tale stock in quel periodo non dovessero superare le 3 502 tonnellate. Il 6 maggio 2025 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico riveduto per lo scampo nelle divisioni CIEM 8a e 8b per il 2025. In tale parere riveduto, che sostituisce il parere del 31 ottobre 2024, il CIEM ha raccomandato di ridurre a 2 601 tonnellate le catture per tale stock nel periodo in questione, a seguito di una correzione nel calcolo dell'indice di biomassa risultante da indagini.
Il regolamento (UE) 2025/202 fissa il TAC per lo scampo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e per il 2025 a 3 502 tonnellate sulla base del parere del CIEM del 31 ottobre 2024. Pertanto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del piano pluriennale per le acque occidentali, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 5, del medesimo, si propone di modificare il livello di tale TAC per il periodo in questione sulla base del parere riveduto del CIEM del 6 maggio 2025.
Inoltre, al fine di mantenere il periodo di riferimento del TAC per lo scampo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e per il 2025, in applicazione dal 1º gennaio 2025, anche il TAC modificato dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2025. L'applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto i contingenti previsti da tale TAC non sono stati ancora esauriti.
Il contingente dell'UE per lo scampo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e dovrebbe tenere conto dei rigetti che interessano tale specie nella zona in questione sulla base dell'esenzione dall'obbligo di sbarco legata all'alto tasso di sopravvivenza, di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2023/2623 della Commissione. Tali quantitativi non possono essere sbarcati né imputati ai contingenti e sono pertanto detratti dal contingente dell'UE. La detrazione per l'esenzione dall'obbligo di sbarco applicata al contingente dell'UE per il 2025 è pari a - 14,85 %.
Nell'ambito della proposta di modifica del regolamento (UE) 2025/202 (COM(2025) 257 final), adottata il 26 maggio 2025 e aggiornata mediante diversi documenti informali dei suoi servizi, la Commissione aveva già proposto di modificare il livello del TAC per il 2025.
Tale elemento non era stato tuttavia incluso nella modifica del regolamento (UE) 2025/202 adottata dal Consiglio.
Tonno rosso dell'ICCAT
Il 3 maggio 2025 è entrato in vigore il regolamento delegato (UE) 2025/837 della Commissione, che modifica il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione del tonno rosso (Thunnus thynnus) in parte della zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mediterraneo.
Il regolamento delegato (UE) 2025/837 della Commissione modifica l'allegato I, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/2053 inserendo deroghe: i) al numero massimo di flotte costiere artigianali degli Stati membri autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm, consentendo un aumento per il Golfo del Leone; e ii) ai contingenti massimi di tonno rosso assegnati agli Stati membri per tali navi, anche in questo caso consentendo un aumento per il Golfo del Leone.
Per il 2025 il regolamento (UE) 2025/202 fissa: i) il numero massimo di pescherecci francesi adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo; e ii) il contingente francese di tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo, assegnato a tali pescherecci.
Si propone pertanto di aumentare il numero massimo di pescherecci e il contingente loro assegnato per tenere conto delle deroghe concesse dal regolamento delegato (UE) 2025/837 alla flotta artigianale autorizzata a pescare nel Golfo del Leone.
Inoltre, al fine di mantenere il periodo di riferimento del TAC per il tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo, anche il TAC modificato dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2025.
2025/0252 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. È opportuno modificare tali possibilità di pesca, incluse alcune misure ad esse funzionalmente collegate, per tenere conto dei pareri scientifici pubblicati e dell'esito delle riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
(2)Il regolamento (UE) 2025/202 fissa provvisoriamente al livello di 7 182 tonnellate il totale ammissibile di cattura (TAC) per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nella parte occidentale della sottozona 9 e nella sottozona 10 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 settembre 2025, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per l'acciuga nella parte occidentale della divisione CIEM 9a per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026. A seguito della pubblicazione di tale parere il 20 giugno 2025, è opportuno fissare il TAC definitivo per l'acciuga nella parte occidentale della sottozona CIEM 9 e nella sottozona CIEM 10 per il periodo dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026.
(3)Il 31 ottobre 2024 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico per lo scampo (Nephrops norvegicus) nelle divisioni CIEM 8a e 8b per il 2025. Il CIEM aveva inizialmente raccomandato che le catture di tale stock in quel periodo non dovessero superare le 3 502 tonnellate. Il 6 maggio 2025 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico riveduto per lo scampo nelle divisioni CIEM 8a e 8b per il 2025. In tale parere riveduto, che sostituisce il parere del 31 ottobre 2024, il CIEM ha raccomandato di ridurre a 2 601 tonnellate le catture per tale stock nel periodo in questione. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 5, del medesimo, il livello del TAC fissato per lo scampo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e per il 2025 dovrebbe pertanto essere modificato sulla base del parere riveduto del CIEM.
(4)Il 3 maggio 2025 è entrato in vigore il regolamento delegato (UE) 2025/837 della Commissione, che modifica il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione del tonno rosso (Thunnus thynnus) in parte della zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mediterraneo. Le modifiche riguardano l'allegato I, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/2053 e consistono nell'inserimento di deroghe per il Golfo del Leone. Per tenere conto di tali deroghe è quindi opportuno modificare gli elementi seguenti nel regolamento (UE) 2025/202: i) il numero massimo di pescherecci francesi adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo; e ii) il contingente francese di tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo, assegnato ai suddetti pescherecci.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2025/202.
(6)Al fine di mantenere i periodi di riferimento dei TAC modificati dal presente regolamento, che si applicano dal 1º gennaio o dal 1º luglio 2025, anche i TAC modificati dovrebbero applicarsi retroattivamente a decorrere da tali date. L'applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto i contingenti previsti da tali TAC non sono stati ancora esauriti o sono aumentati.
(7)Vista l'urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2025/202
L'allegato IA, parte A, e gli allegati ID e VI del regolamento (UE) 2025/202 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 19.8.2025
COM(2025) 457 final
ALLEGATO
della
proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
ALLEGATO
Modifiche degli allegati del regolamento (UE) 2025/202
1)
Nell'allegato IA, parte A, la tabella 2(1) è sostituita dalla seguente:
"
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Tabella
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2(1)
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Specie:
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Acciuga
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Zona:
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9W(1) e 10
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Engraulis encrasicolus
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(ANE/9WX10)
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Spagna
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2 287
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(2)
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TAC analitico
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Portogallo
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20 584
|
(2)
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Unione
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22 871
|
(2)
|
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TAC
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|
22 871
|
(2)
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(1)
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Parte della sottozona 9 a ovest della linea che collega i punti seguenti:
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Punto
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Latitudine
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Longitudine
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1
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36°00'00"N
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11°00'00"W
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2
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37°01'20"N
|
8°59'47"W
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(2)
|
Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026.
|
".
2)
Nell'allegato IA, parte A, la tabella 9 è sostituita dalla seguente:
"
|
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Tabella
|
9
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Specie:
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Scampo
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Zona:
|
8a, 8b, 8d e 8e
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Nephrops norvegicus
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(NEP/8ABDE.)
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Spagna
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133
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|
TAC analitico
|
|
|
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Francia
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|
2 082
|
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Unione
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|
2 215
|
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|
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|
TAC
|
|
2 601
|
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".
3)
Nell'allegato ID, la tabella 12 è sostituita dalla seguente:
"
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Tabella
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12
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Specie:
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Tonno rosso
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Zona:
|
Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo
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Thunnus thynnus
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|
|
(BFT/AE45WM)
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Cipro
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195,17
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(4)
|
TAC analitico
|
|
Grecia
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|
350,95
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|
Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.
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Spagna
|
|
7 161,64
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(2) (4)
|
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
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|
Francia
|
|
7 132,06
|
(2) (3) (4)
|
|
|
|
|
|
Croazia
|
|
1 127,25
|
(6)
|
|
|
|
|
|
Italia
|
|
5 628,97
|
(4) (5)
|
|
|
|
|
|
Malta
|
|
450,68
|
(4)
|
|
|
|
|
|
Portogallo
|
|
650,83
|
|
|
|
|
|
|
Altri Stati membri
|
80,60
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(1)
|
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|
Unione
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22 778,15
|
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
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TAC
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40 570,00
|
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(1)
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Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).
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(2)
|
Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):
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Spagna
|
1 088,70
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|
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Francia
|
505,77
|
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|
|
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|
Unione
|
1 594,47
|
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|
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(3)
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Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):
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Francia
|
100,00
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|
Unione
|
100,00
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(4)
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Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):
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|
Spagna
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143,23
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|
Francia
|
285,28
|
*
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|
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|
|
Italia
|
112,58
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|
|
|
Cipro
|
3,90
|
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|
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|
Malta
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9,01
|
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|
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|
Unione
|
554,00
|
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* Di cui il 50 % può essere pescato soltanto nel Golfo del Leone.
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(5)
|
Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):
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|
Italia
|
112,58
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|
Unione
|
112,58
|
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(6)
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Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):
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Croazia
|
1 014,53
|
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|
|
|
|
Unione
|
1 014,53
|
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(7)
|
Dopo il trasferimento di 200 tonnellate dall'Islanda all'Unione.
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|
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|
|
|
|
".
4)
Nell'allegato VI, il punto 2 è sostituito dal seguente:
"
2.Numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo
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Spagna
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364
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Francia
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149(1) (2)
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Italia
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30
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Cipro
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20(1)
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Malta
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54(1)
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Unione
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693
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(1)
Questo numero può essere aumentato nel caso in cui un peschereccio a cianciolo sia sostituito da più pescherecci con palangaro (fino ad un massimo di 10) conformemente al punto 4, tabella A, del presente allegato.
(2)
Di cui almeno 9 devono essere pescherecci operanti nel Golfo del Leone.
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".