COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.7.2025
COM(2025) 447 final
ALLEGATO
della
raccomandazione di decisione del Consiglio
che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo quadro tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sullo scambio di informazioni ai fini dei controlli di sicurezza e delle verifiche dell'identità in relazione alle procedure di frontiera e alle domande di visto
ALLEGATO
DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER UN ACCORDO QUADRO TRA
l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sullo scambio di informazioni ai fini dei controlli di sicurezza e delle verifiche dell'identità in relazione alle procedure di frontiera e alle domande di visto
Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe cercare di conseguire gli obiettivi esposti dettagliatamente qui di seguito.
I. OBIETTIVI E AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO
1.Scopo dell'accordo quadro è fornire una struttura giuridica per lo scambio bilaterale di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti degli Stati Uniti d'America ("Stati Uniti") nell'ambito del partenariato rafforzato per la sicurezza delle frontiere degli Stati Uniti.
2.L'accordo quadro definisce norme chiare e precise sullo scambio di informazioni tra gli Stati membri e gli Stati Uniti in relazione ai viaggiatori che attraversano le rispettive frontiere esterne, per sostenere i controlli e le verifiche dell'identità dei viaggiatori necessari per stabilire se il loro ingresso o soggiorno rappresenti un rischio per la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico e per sostenere le autorità competenti nella prevenzione, nell'accertamento, nell'indagine e nel perseguimento di reati di terrorismo e di altro tipo.
3.L'obiettivo dell'accordo quadro è stabilire la base giuridica e le condizioni per il trasferimento e lo scambio di dati personali tra le autorità competenti rispettivamente degli Stati membri e degli Stati Uniti. In particolare, l'accordo quadro definisce norme e procedure chiare e precise che giustifichino l'avvio di un'interrogazione su un viaggiatore, al fine di impedire un trattamento dei dati sistematico, generalizzato e non mirato per tutti i viaggiatori.
4.L'accordo quadro contiene definizioni dei termini chiave, in particolare una definizione dei dati personali.
5.Lo scambio di informazioni nell'ambito dell'accordo quadro è guidato dal principio di reciprocità.
6.Lo scambio di informazioni nell'ambito dell'accordo quadro si basa sullo scambio delle informazioni sull'identità incluse nel documento di viaggio e delle impronte digitali di un viaggiatore. Se del caso e in base a garanzie adeguate, le parti dovrebbero anche potersi scambiare informazioni supplementari pertinenti in merito alla persona in questione.
7.Lo scambio di informazioni nell'ambito dell'accordo quadro si applica ai cittadini di paesi terzi in relazione all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e degli Stati Uniti e nel contesto della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento di reati di terrorismo e di altro tipo.
8.Lo scambio di informazioni può comprendere scambi di informazioni sui cittadini e sui loro familiari e sui residenti permanenti, nei casi in cui tale scambio di informazioni sia strettamente necessario e proporzionato a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di terrorismo e di altro tipo e nella misura in cui tale scambio di informazioni sia reciproco.
II. CONTENUTO DELL'ACCORDO QUADRO
QUESTIONI SPECIFICHE
9.L'accordo quadro stabilisce definizioni dei termini chiave, compresa una definizione dei dati personali conforme alle definizioni di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680.
10.L'accordo quadro individua i tipi di banche dati e il tipo o i tipi di dati che rientrano nell'ambito di applicazione, che saranno accessibili nel contesto del partenariato rafforzato per la sicurezza delle frontiere.
11.L'accordo quadro specifica in modo chiaro e preciso le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per la protezione dei dati personali e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, indipendentemente dalla cittadinanza e dal luogo di residenza, nello scambio di dati personali con gli Stati Uniti nel contesto del partenariato rafforzato. In particolare, si applicano le disposizioni seguenti:
(a)le finalità del trattamento dei dati personali nel contesto dell'accordo quadro sono definite chiaramente e precisamente dalle parti. Qualsiasi trattamento di dati personali è limitato a quanto necessario e proporzionato in casi specifici per individuare i rischi per la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico e contribuire alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine e al perseguimento di reati, compresi quelli di terrorismo;
(b)i dati personali trasferiti agli Stati Uniti dagli Stati membri sono trattati secondo il principio di lealtà, su un fondamento legittimo e unicamente per le finalità per le quali sono stati trasferiti. È vietato qualsiasi ulteriore trattamento di dati incompatibile con le finalità iniziali (limitazione delle finalità). L'accordo quadro è corredato di un allegato contenente un elenco esaustivo delle autorità competenti negli Stati Uniti alle quali gli Stati membri possono trasferire i dati personali, come anche una breve descrizione delle loro competenze;
(c)i dati personali trasferiti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per la finalità per la quale sono stati trasferiti. Sono esatti e aggiornati e conservati solo per il tempo necessario e per la finalità per la quale sono stati trasferiti; in ogni caso, l'accordo quadro stabilisce norme sulla conservazione, compresa la limitazione della conservazione, sulla revisione, rettifica e cancellazione dei dati personali. In particolare, l'accordo quadro limita la conservazione dei dati personali dei viaggiatori, una volta usciti dalla giurisdizione, a quella dei viaggiatori per i quali esistono elementi oggettivi dai quali si può dedurre che sussiste un rischio persistente per la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico e la necessità di conservare i dati per contribuire alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine e al perseguimento di reati di terrorismo e di altro tipo;
(d)l'accordo quadro specifica i criteri in base ai quali indicare l'affidabilità della fonte e l'esattezza delle informazioni;
(e)il trasferimento di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, e il trasferimento di dati genetici, di dati biometrici ai fini dell'identificazione univoca di una persona fisica, e di dati relativi alla salute e alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di un individuo, è consentito solo se strettamente necessario e proporzionato in casi specifici per prevenire o combattere reati di terrorismo e di altro tipo contemplati dall'accordo quadro e sulla base di misure di salvaguardia adeguate a far fronte ai rischi specifici del trattamento dei dati. L'accordo quadro contiene misure di salvaguardia specifiche per disciplinare il trasferimento dei dati personali di minori e vittime di reati, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati;
(f)l'accordo quadro stabilisce norme sulle informazioni da mettere a disposizione delle persone fisiche e garantire diritti azionabili alle persone i cui dati personali sono trattati, sotto forma di norme sul diritto di informazione, accesso, rettifica e cancellazione, compresi i motivi specifici che possono autorizzare eventuali restrizioni necessarie e proporzionate di tali diritti. L'accordo quadro stabilisce inoltre diritti azionabili di ricorso in sede amministrativa o giudiziale per ogni persona i cui dati siano trattati in conformità dell'accordo stesso, e garantisce ricorsi effettivi;
(g)l'accordo quadro stabilisce norme sulla tenuta di registri a fini di registrazione e di documentazione e sulle informazioni da mettere a disposizione delle persone;
(h)l'accordo quadro prevede misure di salvaguardia per quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati personali, compresa l'analisi del profilo, e vieta le decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato di dati personali senza coinvolgimento umano;
(i)l'accordo quadro comprende l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati personali tramite misure tecniche e organizzative adeguate, fra l'altro consentendo l'accesso ai dati personali solo a persone autorizzate. Prevede inoltre l'obbligo di informare le autorità competenti e, ove necessario e possibile, gli interessati in caso di una violazione dei dati personali che incida sui dati trasferiti ai sensi dell'accordo stesso. L'accordo quadro include inoltre l'obbligo di attuare misure di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, per attuare i principi di protezione dei dati in modo efficace;
(j)i trasferimenti successivi di dati personali dalle autorità competenti degli Stati Uniti ad altre autorità statunitensi sono consentiti solo ai fini dell'accordo quadro, soggetti a condizioni adeguate, compresa l'esplicita autorizzazione del fornitore delle informazioni, e sono consentiti solo nei confronti delle autorità che assicurino un livello di protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello garantito dall'accordo quadro, a meno che il trasferimento successivo non sia necessario per prevenire e indagare una minaccia grave e imminente alla sicurezza pubblica o per salvaguardare gli interessi vitali di una persona fisica. I trasferimenti successivi di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali dovrebbero essere vietati;
(k)l'accordo quadro garantisce un sistema di sorveglianza del modo in cui saranno utilizzati tali dati personali, gestito da uno o più organismi indipendenti responsabili della protezione dei dati negli Stati Uniti con poteri di indagine e di intervento effettivi. In particolare, tali organismi dovrebbero essere competenti a trattare i reclami di singoli individui in relazione all'uso dei loro dati personali. L'accordo quadro prevede il dovere di cooperazione tra questi organismi di sorveglianza, da un lato, e le autorità di controllo dell'Unione competenti, dall'altro.
Quadro per lo scambio di informazioni
12.L'accordo quadro definisce le condizioni generali, i criteri, le banche dati e le categorie di dati nell'ambito dello scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e degli Stati Uniti nel quadro di accordi bilaterali. Tale scambio di informazioni consiste nella conferma di informazioni sull'identità o impronte digitali, e ulteriori informazioni associate alla persona oggetto dell'interrogazione, ed è limitato a quanto strettamente necessario e proporzionato per conseguire il risultato richiesto.
13.Nell'ambito dell'accordo quadro, le parti garantiscono il rispetto delle limitazioni tecniche delle parti per quanto riguarda lo scambio di informazioni.
14.L'accordo quadro delinea le conseguenze della sospensione dell'adesione al programma "Viaggio senza visto", o della limitazione della validità dell'ESTA, sullo scambio di informazioni nell'ambito dell'accordo quadro.
15.L'accordo quadro prevede un modello di risposta all'interrogazione stratificato, che distingua tra le informazioni recuperate automaticamente al momento dell'interrogazione e le ulteriori informazioni che potrebbero essere condivise con la parte richiedente solo previa esplicita autorizzazione di quest'ultima.
16.L'accordo quadro include una clausola che autorizza gli Stati membri a concludere accordi o intese bilaterali per attuare lo scambio di informazioni nell'ambito del partenariato rafforzato per la sicurezza delle frontiere quale requisito previsto dal programma "Viaggio senza visto". L'accordo quadro specifica gli elementi che devono figurare negli accordi o nelle intese bilaterali che rendono operativo lo scambio di informazioni e le condizioni procedurali e sostanziali che tali accordi o intese bilaterali devono soddisfare.
17.L'accordo quadro stabilisce le circostanze in cui gli Stati membri possono mantenere gli accordi o le intese bilaterali conclusi con gli Stati Uniti prima dell'entrata in vigore dell'accordo quadro stesso.
Disposizioni istituzionali
18.L'accordo quadro istituisce un organo direttivo incaricato di gestirne e supervisionarne l'attuazione e il funzionamento, agevolando la risoluzione delle controversie.
19.L'accordo quadro prevede un efficace meccanismo di risoluzione delle controversie relative alla sua interpretazione e applicazione, che assicuri il rispetto ad opera delle parti delle norme fra di esse concordate.
20.L'accordo quadro include disposizioni sul monitoraggio e sulla valutazione periodica dell'accordo stesso.
21.L'accordo quadro include una disposizione sulla sua entrata in vigore e validità e una disposizione in base alla quale ciascuna parte può denunciarlo o sospenderlo, in particolare qualora gli Stati Uniti non garantiscano più efficacemente il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali richiesto dall'accordo stesso. In caso di denuncia o sospensione, l'accordo quadro specifica inoltre se i dati personali rientranti nel suo ambito di applicazione e trasferiti prima della denuncia o sospensione possano continuare a essere trattati. La prosecuzione del trattamento dei dati personali, ove consentita, dovrebbe in ogni caso essere conforme alle disposizioni dell'accordo quadro applicabili al momento della denuncia o sospensione.
22.L'accordo quadro può includere una clausola sulla sua applicazione territoriale, se necessario.
23.L'accordo quadro prevede un meccanismo che permetta di adeguarlo, se necessario, in funzione della futura evoluzione del diritto dell'Unione. L'accordo quadro include inoltre una disposizione in base alla quale l'Unione denuncerebbe l'accordo quadro in caso di mancata realizzazione di tali adeguamenti.
24.L'accordo quadro prevede un meccanismo che permetta di valutarne l'attuazione.
25.L'accordo quadro fa ugualmente fede in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e comprende una clausola linguistica a tale scopo.