Bruxelles, 23.7.2025

COM(2025) 447 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo quadro tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sullo scambio di informazioni ai fini dei controlli di sicurezza e delle verifiche dell'identità in relazione alle procedure di frontiera e alle domande di visto


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Nel 2022 gli Stati Uniti d'America hanno introdotto un nuovo requisito per tutti i paesi che sono stati ammessi o aspirano ad aderire al programma statunitense "Viaggio senza visto". Questo programma consente ai cittadini dei paesi partecipanti di recarsi negli Stati Uniti senza visto per un massimo di 90 giorni per turismo o affari. Il nuovo requisito consiste nell'obbligo di stipulare un "partenariato rafforzato per la sicurezza delle frontiere" con il dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti come condizione per essere ammessi o continuare a partecipare al programma "Viaggio senza visto", quale componente del requisito già esistente in materia di scambio di informazioni sui viaggiatori.

I partenariati del "Viaggio senza visto" sono un elemento cardine della cooperazione internazionale degli Stati Uniti in materia di sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione. Uno degli obiettivi è istituire solidi scambi bilaterali di informazioni per consentire alle autorità di autenticare efficacemente l'identità dei viaggiatori provenienti dai paesi partner e determinare se rappresentino una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti.

Nell'ambito dei partenariati gli Stati Uniti hanno concluso accordi bilaterali con gli Stati membri dell'UE, come gli accordi per il rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta contro le forme gravi di criminalità. Tali accordi hanno istituito lo scambio di informazioni, compresi dati biometrici, su persone sospettate o condannate per reati di terrorismo o reati gravi.

Nell'ambito del partenariato rafforzato per la sicurezza delle frontiere gli Stati Uniti intendono istituire uno scambio di informazioni relative:

·ai viaggiatori verso gli Stati Uniti che possono avere un collegamento con il paese partner del programma "Viaggio senza visto";

·alle persone che chiedono agevolazioni in materia di immigrazione o che chiedono protezione umanitaria negli Stati Uniti;

·alle persone individuate dalle autorità di contrasto del dipartimento per la sicurezza interna nel contesto dei controlli di frontiera e dell'immigrazione negli Stati Uniti.

Tali scambi riguarderebbero informazioni, compresi dati biometrici, conservate nelle banche dati nazionali degli Stati membri.

Gli accordi di partenariato rafforzato per la sicurezza delle frontiere dovrebbero essere conclusi entro il 31 dicembre 2026. Dopo tale termine il dipartimento per la sicurezza interna valuterà se ogni paese abbia rispettato l'obbligo di stipulare il partenariato nel valutare la partecipazione iniziale e il proseguimento della partecipazione al programma "Viaggio senza visto".

Considerando il legame con la competenza esclusiva dell'Unione in materia di politica comune dei visti, il 12 giugno 2024 i rappresentanti permanenti degli Stati membri in sede di Comitato del Consiglio dell'Unione europea (Coreper) hanno confermato l'ampio sostegno degli Stati membri a un quadro comune UE-USA per lo scambio di informazioni nel contesto del partenariato rafforzato per la sicurezza delle frontiere. Hanno inoltre invitato la Commissione a presentare una proposta di mandato per negoziare tale quadro a nome dell'Unione.

L'obiettivo della raccomandazione proposta è fornire alla Commissione le direttive di negoziato per un accordo quadro che definisca la struttura giuridica e le condizioni per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'UE e degli Stati Uniti, in base alle quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a concludere accordi bilaterali con gli Stati Uniti per lo scambio di informazioni provenienti dai rispettivi sistemi informatici nazionali.

Uno degli obiettivi principali dell'accordo quadro è garantire la reciprocità nello scambio di informazioni con gli Stati Uniti, il che contribuirebbe anche a rafforzare la protezione delle frontiere e la sicurezza dell'Unione nel suo complesso.

La portata dello scambio di informazioni (categorie e tipo di dati, tipo di persone e tipo di reati) sarà stabilita durante i negoziati per garantire uno scambio di informazioni equilibrato e reciproco. Come minimo i negoziati dovrebbero mirare a stabilire un livello adeguato di scambio di informazioni, che non superi il livello di informazioni che gli Stati membri condividono tra loro.

Sulla base del quadro per lo scambio di informazioni stabilito nell'accordo, gli Stati membri sarebbero in grado di negoziare e concludere accordi bilaterali che rendano operativo lo scambio di informazioni con gli Stati Uniti.

Tali accordi bilaterali fornirebbero dettagli in merito allo scambio di informazioni con le autorità statunitensi competenti tenendo conto dei requisiti giuridici nazionali, della creazione di banche dati nazionali e di altri requisiti o limitazioni tecnici.

L'accordo quadro stabilirebbe misure di salvaguardia per garantire la coerenza con le risorse degli Stati membri, muovendo dall'attuale assetto delle banche dati nazionali.

L'accordo quadro si applicherebbe agli Stati membri che godono dello status di esenzione dall'obbligo del visto per gli Stati Uniti o che desiderano aderire al programma "Viaggio senza visto". Gli Stati membri sarebbero autorizzati a interrompere lo scambio di informazioni previsto dall'accordo quadro in caso di modifica del proprio status all'interno del programma "Viaggio senza visto".

Sulla competenza dell'Unione a concludere un accordo internazionale

Politica comune dell'Unione in materia di visti

L'Unione ha sviluppato una politica comune in materia di visti per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) sulla base del regolamento (UE) 2018/1806 (di seguito "regolamento sui visti") 1 . Il regolamento sui visti elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Attualmente i cittadini statunitensi godono dello status di esenzione dall'obbligo del visto nello spazio Schengen. Parallelamente l'Unione ha concluso accordi di esenzione dal visto e di facilitazione del rilascio dei visti con diversi paesi terzi 2 .

Il principio di reciprocità è uno dei fondamenti della politica dell'Unione in materia di visti con i paesi terzi. La reciprocità significa che, qualora l'Unione abbia concesso ai cittadini di un paese terzo l'accesso senza obbligo di visto per visitare lo spazio Schengen, si aspetta che il paese terzo contraccambi consentendo ai cittadini dell'Unione di recarvisi senza bisogno di visto. L'Unione mira a conseguire la piena reciprocità in materia di visti con i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per entrare nello spazio Schengen. La piena reciprocità è stata effettivamente raggiunta con tutti i paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, salvo gli Stati Uniti. Ad eccezione di Bulgaria, Cipro e Romania, tutti gli Stati membri partecipano al programma statunitense "Viaggio senza visto". Il conseguimento della piena reciprocità con gli Stati Uniti rimane un obiettivo politico attivamente perseguito dall'Unione.

L'accordo quadro proposto garantirebbe un approccio coerente per tutti gli Stati membri che partecipano al programma "Viaggio senza visto" in relazione all'obbligo di stipulare il partenariato rafforzato per la sicurezza delle frontiere, anche per quanto riguarda le necessarie e adeguate misure di salvaguardia in materia di protezione dei dati per tale scambio di informazioni.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali nella misura in cui tale conclusione può incidere su norme comuni o modificarne la portata.

Il rilascio dei visti e il meccanismo per determinare la reciprocità dei visti rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione. Ciò vale anche per le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati.

Di conseguenza la conclusione di un accordo quadro con gli Stati Uniti sullo scambio di informazioni quale previsto dai requisiti del programma statunitense "Viaggio senza visto", in particolare affinché gli Stati membri istituiscano uno scambio di informazioni come parte del partenariato rafforzato, rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.

Quadro dell'Unione in materia di protezione dei dati

Lo scambio di informazioni previsto nell'ambito del partenariato rafforzato per la sicurezza delle frontiere differisce da quello previsto dagli accordi per il rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta delle forme gravi di criminalità. Laddove l'obiettivo di uno scambio di informazioni nell'ambito di tali accordi sia la lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità, lo scambio di informazioni nell'ambito del partenariato rafforzato è potenzialmente più ampio in quanto riguarda anche i settori della gestione delle frontiere e della politica in materia di visti.

Il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 3 ("regolamento generale sulla protezione dei dati"), ad eccezione del trattamento dei dati da parte delle autorità di contrasto in materia penale a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, che è disciplinato dalla direttiva (UE) 2016/680 4 . Il capo V del regolamento generale sulla protezione dei dati e la direttiva (UE) 2016/680 prevedono condizioni rigorose per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi. Tale trasferimento deve basarsi su uno strumento di trasferimento, quale una decisione di adeguatezza in merito a tale paese terzo, su uno strumento che garantisca misure di salvaguardia adeguate (ad esempio un accordo internazionale) o, a norma della direttiva (UE) 2016/680, su una valutazione da parte dell'autorità di contrasto competente che tali garanzie siano fornite nel paese terzo o, in mancanza di quanto precede, su uno dei motivi statutari per i trasferimenti di dati (o su deroghe) disponibili in casi specifici e non sulla condivisione sistematica di dati personali.

Per i trasferimenti di dati tra autorità di contrasto in materia penale a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, compreso il terrorismo, l'accordo quadro UE-USA prevede un accordo internazionale che garantisca garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680 5 .

Data la portata e la finalità più ampie dello scambio di informazioni previsto dal partenariato rafforzato per la sicurezza delle frontiere, e nella misura in cui nel trasferimento sarebbero coinvolte autorità diverse dalle autorità di contrasto in materia penale, l'accordo quadro UE‑USA non è del tutto applicabile a tutti i tipi di trasferimenti previsti dagli Stati Uniti nell'ambito del partenariato rafforzato, il che accentua la necessità di un'azione dell'Unione volta a concludere un ulteriore accordo internazionale.

L'accordo quadro definirebbe le categorie di dati personali che potrebbero essere condivisi e le finalità specifiche della condivisione, tenendo conto in particolare del livello di reciprocità.

L'accordo quadro dovrebbe contenere disposizioni sui trasferimenti successivi di dati personali.

Sulle relazioni con gli accordi bilaterali esistenti o futuri degli Stati membri

Sebbene la conclusione dell'accordo quadro in oggetto con gli Stati Uniti rientri nella competenza esclusiva dell'Unione, l'accordo quadro conterrebbe una clausola che autorizza gli Stati membri a concludere accordi o intese bilaterali supplementari.

Per quanto riguarda gli accordi o le intese bilaterali già conclusi dagli Stati membri con gli Stati Uniti prima dell'entrata in vigore dell'accordo quadro, quest'ultimo potrebbe includere le condizioni alle quali tali accordi o intese rimarrebbero applicabili, in particolare per quanto riguarda gli accordi o le intese bilaterali conclusi dagli Stati membri che non fanno ancora parte del programma "Viaggio senza visto".

Con la presente proposta di raccomandazione del Consiglio, la Commissione raccomanda al Consiglio:

(a)di adottare una decisione che autorizzi la Commissione ad avviare negoziati per un accordo quadro tra l'Unione e gli Stati Uniti d'America;

(b)di nominare la Commissione negoziatrice dell'Unione per l'accordo quadro;

(c)di impartire direttive al negoziatore;

(d)di designare un comitato speciale in consultazione con il quale devono essere condotti i negoziati.

2.BASE GIURIDICA, NECESSITÀ E PROPORZIONALITÀ

La base giuridica della raccomandazione è costituita dall'articolo 16, paragrafo 2, dall'articolo 77, paragrafo 2, e dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'Unione è competente a concludere l'accordo quadro con gli Stati Uniti sullo scambio di informazioni in relazione all'attraversamento delle frontiere esterne tra l'UE e gli USA, comprese le procedure di frontiera e le domande di visto.

L'accordo quadro stabilisce un livello adeguato di scambio di informazioni tra l'UE e gli Stati Uniti, che non superi il livello di condivisione delle informazioni tra gli Stati membri in un contesto bilaterale o dell'UE, fatti salvi anche i principi di proporzionalità e necessità.

L'accordo quadro specifica le condizioni che giustifichino l'avvio di un'interrogazione su un viaggiatore. Tali condizioni dovrebbero impedire in tutti i casi di avviare interrogazioni sui viaggiatori se non vi sono sospetti precedenti. È opportuno escludere un'interrogazione sistematica e di routine su tutti i viaggiatori tra l'UE e gli Stati Uniti.

L'accordo quadro con gli Stati Uniti deve garantire l'obiettivo della politica comune in materia di visti per quanto riguarda la reciprocità dei visti e l'applicazione del quadro dell'UE in materia di protezione dei dati. Pertanto le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione per l'avvio di negoziati con gli Stati Uniti in merito a un accordo quadro si basano sulle prescrizioni del quadro giuridico dell'UE applicabile in materia di protezione dei dati (in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680).

L'accordo quadro previsto si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi in questione, che non possono essere conseguiti dagli Stati membri da soli.

Scelta dello strumento

L'articolo 218, paragrafo 3, TFUE prevede che la Commissione o l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presentino raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio di negoziati. Tenuto conto dell'oggetto dell'accordo previsto, è opportuno che la Commissione presenti una raccomandazione in tal senso.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

[Trattandosi di un nuovo accordo, non è stato possibile effettuare una valutazione o un vaglio di adeguatezza degli strumenti esistenti. Non è necessaria una valutazione d'impatto per la negoziazione del presente accordo quadro.]

4.PIANI ATTUATIVI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E INFORMAZIONE

La Commissione garantirà che l'attuazione dell'accordo quadro sia adeguatamente monitorata.

5.ALTRI ELEMENTI

Scelta del negoziatore

Poiché l'accordo previsto riguarda esclusivamente questioni diverse dalla politica estera e di sicurezza comune, la Commissione deve essere designata come negoziatrice ai sensi dell'articolo 218 paragrafo 3, TFUE.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo quadro tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sullo scambio di informazioni ai fini dei controlli di sicurezza e delle verifiche dell'identità in relazione alle procedure di frontiera e alle domande di visto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Gli Stati Uniti d'America hanno introdotto un nuovo requisito per essere ammessi o continuare a partecipare al programma statunitense "Viaggio senza visto", che consente ai cittadini dei paesi partecipanti di recarsi negli Stati Uniti senza visto per un massimo di 90 giorni per turismo o affari. Il nuovo requisito consiste nell'obbligo di stipulare un "partenariato rafforzato per la sicurezza delle frontiere" con il dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti. È necessario un quadro comune per lo scambio di informazioni nel contesto del partenariato rafforzato. È pertanto opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo quadro tra l'Unione e gli Stati Uniti d'America sullo scambio di informazioni ai fini dei controlli e delle verifiche dell'identità di alcuni viaggiatori che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri.

(2)L'accordo quadro dovrebbe rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, segnatamente il diritto alla libertà e alla sicurezza di cui all'articolo 6 della Carta, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 della Carta e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta. È opportuno che l'accordo quadro sia applicato in conformità di tali diritti e principi e nel debito rispetto del principio di proporzionalità conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

(3)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere in data [XX].

(4)L'accordo quadro dovrebbe consentire la conclusione di intese bilaterali tra gli Stati Uniti d'America e gli Stati membri sulle materie da esso disciplinate, a condizione che le disposizioni di tali intese bilaterali siano compatibili con quelle dell'accordo quadro e con il diritto dell'Unione.

(5)È opportuno designare la Commissione quale negoziatore dell'Unione.

(6)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(7)La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (8); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da essa né tenuta ad applicarla,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo quadro tra l'Unione e gli Stati Uniti d'America sullo scambio di informazioni ai fini dei controlli di sicurezza e delle verifiche dell'identità in relazione alle procedure di frontiera e alle domande di visto.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati dovrebbero essere condotti in consultazione con [il nome del comitato speciale sarà inserito dal Consiglio].

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).
(2)    L'elenco completo dei paesi è disponibile all'indirizzo seguente: https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen/visa-policy_it.
(3)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(4)    Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(5)    Accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 3).

Bruxelles, 23.7.2025

COM(2025) 447 final

ALLEGATO

della

raccomandazione di decisione del Consiglio

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo quadro tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sullo scambio di informazioni ai fini dei controlli di sicurezza e delle verifiche dell'identità in relazione alle procedure di frontiera e alle domande di visto


ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER UN ACCORDO QUADRO TRA

l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sullo scambio di informazioni ai fini dei controlli di sicurezza e delle verifiche dell'identità in relazione alle procedure di frontiera e alle domande di visto

Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe cercare di conseguire gli obiettivi esposti dettagliatamente qui di seguito.

I. OBIETTIVI E AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO

1.Scopo dell'accordo quadro è fornire una struttura giuridica per lo scambio bilaterale di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti degli Stati Uniti d'America ("Stati Uniti") nell'ambito del partenariato rafforzato per la sicurezza delle frontiere degli Stati Uniti.

2.L'accordo quadro definisce norme chiare e precise sullo scambio di informazioni tra gli Stati membri e gli Stati Uniti in relazione ai viaggiatori che attraversano le rispettive frontiere esterne, per sostenere i controlli e le verifiche dell'identità dei viaggiatori necessari per stabilire se il loro ingresso o soggiorno rappresenti un rischio per la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico e per sostenere le autorità competenti nella prevenzione, nell'accertamento, nell'indagine e nel perseguimento di reati di terrorismo e di altro tipo.

3.L'obiettivo dell'accordo quadro è stabilire la base giuridica e le condizioni per il trasferimento e lo scambio di dati personali tra le autorità competenti rispettivamente degli Stati membri e degli Stati Uniti. In particolare, l'accordo quadro definisce norme e procedure chiare e precise che giustifichino l'avvio di un'interrogazione su un viaggiatore, al fine di impedire un trattamento dei dati sistematico, generalizzato e non mirato per tutti i viaggiatori.

4.L'accordo quadro contiene definizioni dei termini chiave, in particolare una definizione dei dati personali.

5.Lo scambio di informazioni nell'ambito dell'accordo quadro è guidato dal principio di reciprocità.

6.Lo scambio di informazioni nell'ambito dell'accordo quadro si basa sullo scambio delle informazioni sull'identità incluse nel documento di viaggio e delle impronte digitali di un viaggiatore. Se del caso e in base a garanzie adeguate, le parti dovrebbero anche potersi scambiare informazioni supplementari pertinenti in merito alla persona in questione.

7.Lo scambio di informazioni nell'ambito dell'accordo quadro si applica ai cittadini di paesi terzi in relazione all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e degli Stati Uniti e nel contesto della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento di reati di terrorismo e di altro tipo.

8.Lo scambio di informazioni può comprendere scambi di informazioni sui cittadini e sui loro familiari e sui residenti permanenti, nei casi in cui tale scambio di informazioni sia strettamente necessario e proporzionato a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di terrorismo e di altro tipo e nella misura in cui tale scambio di informazioni sia reciproco.

II. CONTENUTO DELL'ACCORDO QUADRO

QUESTIONI SPECIFICHE

9.L'accordo quadro stabilisce definizioni dei termini chiave, compresa una definizione dei dati personali conforme alle definizioni di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 1 e alla direttiva (UE) 2016/680 2 .

10.L'accordo quadro individua i tipi di banche dati e il tipo o i tipi di dati che rientrano nell'ambito di applicazione, che saranno accessibili nel contesto del partenariato rafforzato per la sicurezza delle frontiere.

11.L'accordo quadro specifica in modo chiaro e preciso le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per la protezione dei dati personali e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, indipendentemente dalla cittadinanza e dal luogo di residenza, nello scambio di dati personali con gli Stati Uniti nel contesto del partenariato rafforzato. In particolare, si applicano le disposizioni seguenti:

(a)le finalità del trattamento dei dati personali nel contesto dell'accordo quadro sono definite chiaramente e precisamente dalle parti. Qualsiasi trattamento di dati personali è limitato a quanto necessario e proporzionato in casi specifici per individuare i rischi per la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico e contribuire alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine e al perseguimento di reati, compresi quelli di terrorismo;

(b)i dati personali trasferiti agli Stati Uniti dagli Stati membri sono trattati secondo il principio di lealtà, su un fondamento legittimo e unicamente per le finalità per le quali sono stati trasferiti. È vietato qualsiasi ulteriore trattamento di dati incompatibile con le finalità iniziali (limitazione delle finalità). L'accordo quadro è corredato di un allegato contenente un elenco esaustivo delle autorità competenti negli Stati Uniti alle quali gli Stati membri possono trasferire i dati personali, come anche una breve descrizione delle loro competenze;

(c)i dati personali trasferiti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per la finalità per la quale sono stati trasferiti. Sono esatti e aggiornati e conservati solo per il tempo necessario e per la finalità per la quale sono stati trasferiti; in ogni caso, l'accordo quadro stabilisce norme sulla conservazione, compresa la limitazione della conservazione, sulla revisione, rettifica e cancellazione dei dati personali. In particolare, l'accordo quadro limita la conservazione dei dati personali dei viaggiatori, una volta usciti dalla giurisdizione, a quella dei viaggiatori per i quali esistono elementi oggettivi dai quali si può dedurre che sussiste un rischio persistente per la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico e la necessità di conservare i dati per contribuire alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine e al perseguimento di reati di terrorismo e di altro tipo;

(d)l'accordo quadro specifica i criteri in base ai quali indicare l'affidabilità della fonte e l'esattezza delle informazioni;

(e)il trasferimento di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, e il trasferimento di dati genetici, di dati biometrici ai fini dell'identificazione univoca di una persona fisica, e di dati relativi alla salute e alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di un individuo, è consentito solo se strettamente necessario e proporzionato in casi specifici per prevenire o combattere reati di terrorismo e di altro tipo contemplati dall'accordo quadro e sulla base di misure di salvaguardia adeguate a far fronte ai rischi specifici del trattamento dei dati. L'accordo quadro contiene misure di salvaguardia specifiche per disciplinare il trasferimento dei dati personali di minori e vittime di reati, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati;

(f)l'accordo quadro stabilisce norme sulle informazioni da mettere a disposizione delle persone fisiche e garantire diritti azionabili alle persone i cui dati personali sono trattati, sotto forma di norme sul diritto di informazione, accesso, rettifica e cancellazione, compresi i motivi specifici che possono autorizzare eventuali restrizioni necessarie e proporzionate di tali diritti. L'accordo quadro stabilisce inoltre diritti azionabili di ricorso in sede amministrativa o giudiziale per ogni persona i cui dati siano trattati in conformità dell'accordo stesso, e garantisce ricorsi effettivi;

(g)l'accordo quadro stabilisce norme sulla tenuta di registri a fini di registrazione e di documentazione e sulle informazioni da mettere a disposizione delle persone;

(h)l'accordo quadro prevede misure di salvaguardia per quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati personali, compresa l'analisi del profilo, e vieta le decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato di dati personali senza coinvolgimento umano;

(i)l'accordo quadro comprende l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati personali tramite misure tecniche e organizzative adeguate, fra l'altro consentendo l'accesso ai dati personali solo a persone autorizzate. Prevede inoltre l'obbligo di informare le autorità competenti e, ove necessario e possibile, gli interessati in caso di una violazione dei dati personali che incida sui dati trasferiti ai sensi dell'accordo stesso. L'accordo quadro include inoltre l'obbligo di attuare misure di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, per attuare i principi di protezione dei dati in modo efficace;

(j)i trasferimenti successivi di dati personali dalle autorità competenti degli Stati Uniti ad altre autorità statunitensi sono consentiti solo ai fini dell'accordo quadro, soggetti a condizioni adeguate, compresa l'esplicita autorizzazione del fornitore delle informazioni, e sono consentiti solo nei confronti delle autorità che assicurino un livello di protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello garantito dall'accordo quadro, a meno che il trasferimento successivo non sia necessario per prevenire e indagare una minaccia grave e imminente alla sicurezza pubblica o per salvaguardare gli interessi vitali di una persona fisica. I trasferimenti successivi di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali dovrebbero essere vietati;

(k)l'accordo quadro garantisce un sistema di sorveglianza del modo in cui saranno utilizzati tali dati personali, gestito da uno o più organismi indipendenti responsabili della protezione dei dati negli Stati Uniti con poteri di indagine e di intervento effettivi. In particolare, tali organismi dovrebbero essere competenti a trattare i reclami di singoli individui in relazione all'uso dei loro dati personali. L'accordo quadro prevede il dovere di cooperazione tra questi organismi di sorveglianza, da un lato, e le autorità di controllo dell'Unione competenti, dall'altro.

Quadro per lo scambio di informazioni

12.L'accordo quadro definisce le condizioni generali, i criteri, le banche dati e le categorie di dati nell'ambito dello scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e degli Stati Uniti nel quadro di accordi bilaterali. Tale scambio di informazioni consiste nella conferma di informazioni sull'identità o impronte digitali, e ulteriori informazioni associate alla persona oggetto dell'interrogazione, ed è limitato a quanto strettamente necessario e proporzionato per conseguire il risultato richiesto.

13.Nell'ambito dell'accordo quadro, le parti garantiscono il rispetto delle limitazioni tecniche delle parti per quanto riguarda lo scambio di informazioni.

14.L'accordo quadro delinea le conseguenze della sospensione dell'adesione al programma "Viaggio senza visto", o della limitazione della validità dell'ESTA, sullo scambio di informazioni nell'ambito dell'accordo quadro.

15.L'accordo quadro prevede un modello di risposta all'interrogazione stratificato, che distingua tra le informazioni recuperate automaticamente al momento dell'interrogazione e le ulteriori informazioni che potrebbero essere condivise con la parte richiedente solo previa esplicita autorizzazione di quest'ultima.

16.L'accordo quadro include una clausola che autorizza gli Stati membri a concludere accordi o intese bilaterali per attuare lo scambio di informazioni nell'ambito del partenariato rafforzato per la sicurezza delle frontiere quale requisito previsto dal programma "Viaggio senza visto". L'accordo quadro specifica gli elementi che devono figurare negli accordi o nelle intese bilaterali che rendono operativo lo scambio di informazioni e le condizioni procedurali e sostanziali che tali accordi o intese bilaterali devono soddisfare.

17.L'accordo quadro stabilisce le circostanze in cui gli Stati membri possono mantenere gli accordi o le intese bilaterali conclusi con gli Stati Uniti prima dell'entrata in vigore dell'accordo quadro stesso.

Disposizioni istituzionali

18.L'accordo quadro istituisce un organo direttivo incaricato di gestirne e supervisionarne l'attuazione e il funzionamento, agevolando la risoluzione delle controversie.

19.L'accordo quadro prevede un efficace meccanismo di risoluzione delle controversie relative alla sua interpretazione e applicazione, che assicuri il rispetto ad opera delle parti delle norme fra di esse concordate.

20.L'accordo quadro include disposizioni sul monitoraggio e sulla valutazione periodica dell'accordo stesso.

21.L'accordo quadro include una disposizione sulla sua entrata in vigore e validità e una disposizione in base alla quale ciascuna parte può denunciarlo o sospenderlo, in particolare qualora gli Stati Uniti non garantiscano più efficacemente il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali richiesto dall'accordo stesso. In caso di denuncia o sospensione, l'accordo quadro specifica inoltre se i dati personali rientranti nel suo ambito di applicazione e trasferiti prima della denuncia o sospensione possano continuare a essere trattati. La prosecuzione del trattamento dei dati personali, ove consentita, dovrebbe in ogni caso essere conforme alle disposizioni dell'accordo quadro applicabili al momento della denuncia o sospensione.

22.L'accordo quadro può includere una clausola sulla sua applicazione territoriale, se necessario.

23.L'accordo quadro prevede un meccanismo che permetta di adeguarlo, se necessario, in funzione della futura evoluzione del diritto dell'Unione. L'accordo quadro include inoltre una disposizione in base alla quale l'Unione denuncerebbe l'accordo quadro in caso di mancata realizzazione di tali adeguamenti.

24.L'accordo quadro prevede un meccanismo che permetta di valutarne l'attuazione.

25.L'accordo quadro fa ugualmente fede in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e comprende una clausola linguistica a tale scopo.

(1)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(2)    Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).