Bruxelles, 29.7.2025

COM(2025) 427 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Ecuador


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Nella comunicazione relativa a una bussola per la competitività, del 29 gennaio 2025, si evidenzia la necessità per l'UE di "cercare nuovi modi di rafforzare i partenariati e creare vantaggi per le imprese", anche attraverso accordi sull'agevolazione degli investimenti sostenibili (di seguito "SIFA") 1 . Il primo SIFA dell'UE con l'Angola è entrato in vigore il 1º settembre 2024 2 . Il 12 giugno 2025 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati SIFA con la Costa d'Avorio 3 .

In occasione dell'8a riunione del meccanismo di consultazione politica bilaterale tra l'UE e l'Ecuador, tenutasi il 13 giugno 2024, l'Ecuador ha espresso il proprio interesse a negoziare un SIFA con l'UE. Successivamente, il 16 dicembre 2024 la ministra degli Affari esteri dell'Ecuador Gabriela Sommerfield, con lettere indirizzate al commissario europeo per il Commercio e la sicurezza economica Maroš Šefčovič e all'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea Kaja Kallas, ha ribadito l'interesse del suo paese a negoziare un SIFA con l'UE.

Nel 2023 il volume degli investimenti esteri diretti dell'UE in Ecuador ammontava a 8,2 miliardi di EUR, in aumento rispetto ai 7,1 miliardi di EUR del 2022. L'UE ha concluso un accordo commerciale multilaterale con i paesi andini, di cui l'Ecuador è parte. Tale accordo commerciale comprende disposizioni in materia di servizi e investimenti, compresi impegni in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale per gli investitori dell'UE. In questo contesto, il SIFA rappresenterebbe un'opportunità per approfondire le relazioni di investimento tra l'UE e l'Ecuador e sostenere gli investitori dell'UE, affinché traggano un ulteriore vantaggio dalle opportunità create dall'accordo commerciale, migliorando il quadro normativo e le procedure per gli investimenti. L'accordo previsto mirerebbe a conseguire detto obiettivo attraverso gli impegni in materia di agevolazione degli investimenti, quali una maggiore trasparenza e prevedibilità per le disposizioni legislative e regolamentari relative agli investimenti, la semplificazione delle procedure di autorizzazione degli investimenti e il miglioramento del dialogo pubblico-privato mediante punti focali per gli investitori e il coinvolgimento dei portatori di interessi. L'obiettivo ultimo sarebbe promuovere un clima degli investimenti più trasparente, efficiente e prevedibile e sostenere pertanto l'Ecuador nell'attrarre investimenti esteri diretti, rispettando nel contempo le norme in materia di ambiente, diritti dei lavoratori e clima. In tal modo l'accordo promuoverebbe lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. Alla luce di quanto precede, la Commissione raccomanda l'avvio di negoziati per un SIFA con l'Ecuador.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Gli obiettivi dell'accordo sono coerenti con il trattato sull'Unione europea (TUE) secondo il quale l'UE dovrebbe "incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali" 4 .

L'accordo promuove gli obiettivi della comunicazione relativa a una bussola per la competitività, del 29 gennaio 2025, in cui si indica la necessità per l'UE di "cercare nuovi modi di rafforzare i partenariati e creare vantaggi per le imprese", anche attraverso SIFA 5 . Fa inoltre seguito alla comunicazione del 2022 sul riesame in materia di commercio e sviluppo sostenibile 6 .

L'accordo sarebbe in linea con la comunicazione dal titolo "Una nuova agenda per le relazioni dell'UE con l'America latina e i Caraibi" 7 , in cui si afferma che "[l']UE continuerà a collaborare con i partner dell'ALC per contribuire a instaurare le condizioni per investimenti sostenibili, anche tramite il Global Gateway e il sostegno di quadri giuridici aperti, stabili e prevedibili, l'eliminazione degli ostacoli discriminatori e l'agevolazione degli investimenti". Pertanto l'accordo integrerebbe anche l'agenda per gli investimenti del Global Gateway UE-ALC, grazie alla quale "l'UE è in grado di mobilitare investimenti di qualità per concorrere a soddisfare i bisogni dell'ALC in termini di infrastrutture, sostenere lo sviluppo del capitale umano, compresa l'emancipazione delle persone e in particolare delle donne, dei giovani e dei più vulnerabili, e rafforzare un contesto imprenditoriale e normativo propizio, nell'intento di creare valore aggiunto, crescita e occupazione di qualità sul piano locale" 8 .

Il SIFA previsto sarebbe pienamente coerente con il futuro accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo, che è stato negoziato nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio 9 , e ad esso complementare.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Gli obiettivi sono coerenti con le altre politiche dell'UE, in particolare con la politica di sviluppo dell'UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica procedurale

La base giuridica procedurale per la decisione proposta intesa ad autorizzare l'avvio di negoziati per l'accordo previsto è costituita dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 218, paragrafo 3, TFUE prevede che, quando l'accordo previsto non riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio. Il Consiglio adotta una decisione che autorizza l'avvio di negoziati e designa il negoziatore dell'Unione o il capo della squadra di negoziato dell'Unione.

L'articolo 218, paragrafo 4, TFUE dispone che il Consiglio possa impartire direttive di negoziato al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

La Commissione raccomanda di avviare negoziati tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Ecuador per un accordo internazionale sull'agevolazione degli investimenti. La Commissione deve essere designata quale negoziatore.

Base giuridica sostanziale

Il presente atto rientra nella politica commerciale comune e pertanto la base giuridica sostanziale è l'articolo 207, paragrafo 4, TFUE.

Scelta del negoziatore

Poiché l'accordo previsto riguarda esclusivamente questioni diverse dalla politica estera e di sicurezza comune, la Commissione deve essere designata quale negoziatore a norma dell'articolo 218, paragrafo 3, TFUE.

Competenza dell'Unione

Il presente atto rientra nella politica commerciale comune a norma dell'articolo 207 TFUE. Esso ricade pertanto nella competenza esclusiva dell'Unione conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'oggetto dei negoziati previsti riguarda la politica commerciale comune. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE. L'articolo 3, paragrafo 1, TFUE annovera la politica commerciale comune tra i settori in cui l'Unione ha competenza esclusiva. Tale politica comprende la negoziazione di accordi commerciali e di investimento a norma, tra l'altro, dell'articolo 207 TFUE.

Proporzionalità

La raccomandazione della Commissione rispetta il principio di proporzionalità, in quanto la conclusione di un accordo internazionale è lo strumento principale per assumere diritti e obblighi reciproci con un soggetto di diritto internazionale come un paese straniero.

Scelta dell'atto giuridico

La presente raccomandazione di decisione del Consiglio è presentata conformemente all'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati e designa il negoziatore dell'Unione. Il Consiglio può inoltre impartire direttive di negoziato al negoziatore. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente raccomandazione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nel 2021 la Commissione ha condotto una consultazione pubblica, nell'ambito della valutazione ex post dell'accordo commerciale multilaterale tra l'UE e la comunità andina, che comprendeva i pareri dei portatori di interessi sugli investimenti nei paesi interessati, compreso l'Ecuador. Inoltre la Commissione consulta regolarmente i portatori di interessi, ad esempio nel quadro del gruppo di esperti sugli accordi commerciali 10 e del dialogo con la società civile 11 .

Assunzione e uso di perizie

La presente proposta si basa su perizie esterne assunte nel contesto di un progetto realizzato dalla Banca mondiale e commissionato dalla Commissione europea. Dalla relazione è emerso in particolare che gli investitori 12 hanno indicato quali fattori critici che incidono sulle loro decisioni di investimento nei paesi in via di sviluppo la mancanza di trasparenza e prevedibilità nei rapporti con gli organismi pubblici, l'improvviso cambiamento delle disposizioni legislative e regolamentari e i ritardi nell'ottenimento di autorizzazioni e approvazioni da parte dei governi. Si tratta dei settori che sarebbero oggetto del SIFA proposto.

Valutazione d'impatto

Gli impegni in materia di agevolazione degli investimenti contenuti nel SIFA si concentrano sull'applicazione di buoni principi di governance e buone prassi regolamentari, comprese la trasparenza, la prevedibilità e l'efficienza amministrativa, nel quadro per gli investimenti di un paese partner (disposizioni legislative e regolamentari e procedure in materia di investimenti). L'impatto di tali misure di agevolazione degli investimenti riguarda in larga misura l'attuazione dell'accordo da parte di un paese partner e il miglioramento a lungo termine del suo contesto di investimento. L'impatto complessivo è influenzato anche dai singoli investimenti che tale quadro per gli investimenti migliorato può attrarre. Il SIFA codifica pratiche che sono già consolidate nell'UE.

Inoltre l'iniziativa si avvale di diverse valutazioni effettuate nel corso degli anni, tra cui una valutazione d'impatto sulla sostenibilità riguardante il commercio UE-Comunità andina (2009), una relazione di valutazione dell'impatto economico dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e l'Ecuador (2016) e la relazione di valutazione ex post dell'accordo commerciale UE-Comunità andina (2021).

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta mira a raccomandare l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per un SIFA con l'Ecuador. La proposta non comporta lo scambio di dati, l'automazione dei processi, l'uso di sistemi digitali o la fornitura di servizi pubblici. Di conseguenza non si applica il principio del "digitale per default", poiché la proposta non introduce requisiti digitali specifici.

Diritti fondamentali

L'iniziativa rispetta pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

I negoziati per il SIFA dovrebbero concludersi nel 2026.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le disposizioni mirano a raccomandare l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati e a nominare il negoziatore dell'Unione. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Ecuador

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

È opportuno avviare negoziati al fine di concludere un accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili con la Repubblica dell'Ecuador,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili con la Repubblica dell'Ecuador.

2.La Commissione è designata quale negoziatore dell'Unione.

Articolo 2

I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il [comitato speciale previsto all'articolo 207, paragrafo 3, terzo comma, TFUE].

Articolo 4

La presente decisione e il relativo allegato saranno resi pubblici subito dopo l'adozione.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Comunicazione della Commissione "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025) 30 final).
(2)    Cfr. la decisione (UE) 2024/829 del Consiglio, del 4 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola (GU L, 2024/829, 8.3.2024).
(3)    Decisione (UE) 2025/1209 del Consiglio, del 12 giugno 2025, che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica della Costa d'Avorio per un accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili (GU L, 2025/1209, 17.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1209/oj).
(4)    Articolo 21, paragrafo 2, lettera e), TUE.
(5)    Comunicazione della Commissione "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025) 30 final).
(6)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale: "Il potere dei partenariati commerciali: insieme per una crescita economica verde e giusta" (COM(2022) 409 final).
(7)    Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Una nuova agenda per le relazioni dell'UE con l'America latina e i Caraibi" (JOIN(2023) 17 final).
(8)    Ibidem.
(9)     https://www.wto.org/english/tratop_e/invfac_public_e/invfac_e.htm .
(10)     http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/expert-groups/ .
(11)     https://policy.trade.ec.europa.eu/analysis-and-assessment/eu-trade-meetings-civil-society_en?prefLang=it .
(12)    Cfr. Banca mondiale, Retention and Expansion of Foreign Direct Investment, Political Risk and Policy Responses, http://documents1.worldbank.org/curated/en/387801576142339003/pdf/Political-Risk-and-Policy-Responses.pdf .

Bruxelles, 29.7.2025

COM(2025) 427 final

ALLEGATO

della

raccomandazione di decisione del Consiglio

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Ecuador



ALLEGATO

Direttive di negoziato relative ai negoziati per un accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Ecuador

I.OBIETTIVI, AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI

1.L'obiettivo di un accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili (di seguito "accordo") con la Repubblica dell'Ecuador dovrebbe essere quello di creare un clima degli investimenti più attraente, trasparente e prevedibile al fine di agevolare, rafforzare e stimolare investimenti sostenibili reciprocamente vantaggiosi.

2.L'obiettivo generale dell'accordo dovrebbe essere quello di migliorare la mobilitazione, l'attrazione, l'espansione e il mantenimento degli investimenti esteri diretti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Ecuador, in particolare per le micro, piccole e medie imprese, mediante norme, misure e procedure moderne e semplificate basate sui principi di imparzialità, apertura, trasparenza e stabilità.

3.L'accordo dovrebbe essere globale e ambizioso, e tenere conto dell'esito dei negoziati dell'OMC relativi all'accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo e delle specifiche sfide in materia di sviluppo cui deve far fronte la Repubblica dell'Ecuador. In linea di principio, esso dovrebbe applicarsi a tutti i settori economici e abbracciare l'intero ciclo di vita degli investimenti, comprese le attività che si svolgono prima, durante e dopo lo stabilimento.

4.L'accordo dovrebbe mirare a garantire le giuste condizioni affinché gli investimenti esteri diretti favoriscano lo sviluppo sostenibile, preservando nel contempo la capacità delle parti di regolamentare l'attività degli investitori nei rispettivi territori.

5.L'accordo dovrebbe concentrarsi sugli investimenti esteri diretti escludendo altre forme di investimento, come i movimenti di capitali a breve termine o gli investimenti di portafoglio. Non dovrebbe creare nuovi obblighi o modificare gli obblighi esistenti in materia di protezione degli investimenti, risoluzione delle controversie investitore-Stato o condizioni preferenziali di accesso al mercato, né dovrebbe includere prescrizioni procedurali per l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali.

II. CONTENUTO PROPOSTO DELLE NORME E DEGLI IMPEGNI

6.L'accordo dovrebbe includere disposizioni specifiche su questioni quali:

il miglioramento della trasparenza, della prevedibilità e della coerenza delle misure relative agli investimenti (comprese, tra l'altro, la pubblicazione e la disponibilità in formato elettronico di misure di applicazione generale e del quadro giuridico applicabile agli investimenti, l'opportunità di formulare osservazioni sui progetti di misure di regolamentazione e la disponibilità di informazioni sugli incentivi agli investimenti);

la razionalizzazione e l'accelerazione di procedure e prescrizioni amministrative, nonché la garanzia di buona governance nelle procedure di autorizzazione (compresi, tra l'altro, procedure amministrative e prescrizioni in materia di documentazione, l'utilizzo di applicazioni in formato elettronico, termini e periodi per la presentazione e la gestione delle domande, norme di buona governance nel trattamento delle domande, trasparenza sul pagamento degli oneri e meccanismi di tipo sportello unico per le domande di autorizzazione);

il miglioramento della partecipazione dei portatori di interessi (compresi, tra l'altro, punti focali che fungano da primo punto di contatto per le domande degli investitori, relazioni con i portatori di interessi, meccanismi di prevenzione delle controversie e di risoluzione dei problemi, valutazioni d'impatto, coordinamento tra servizi nazionali e collegamenti tra investitori esteri e l'economia ospitante);

il contributo allo sviluppo sostenibile e agli investimenti responsabili (compresi, tra l'altro, la promozione e l'applicazione delle norme, delle regole e degli impegni concordati a livello internazionale in materia di lavoro, ambiente e clima, l'impegno a favore dei pertinenti strumenti di condotta responsabile delle imprese riconosciuti a livello internazionale, il dialogo e la cooperazione su questioni di reciproco interesse in materia di lavoro, ambiente e clima connesse agli investimenti e l'attuazione delle principali convenzioni e dei principi fondamentali internazionali per prevenire e combattere il riciclaggio del denaro, il finanziamento del terrorismo e la frode e l'evasione fiscali);

l'agevolazione della sostenibilità degli investimenti nelle catene del valore e nei settori di reciproco interesse;

il rafforzamento della cooperazione bilaterale sulle modalità per agevolare gli investimenti e garantire l'attuazione dell'accordo (compresi, tra l'altro, lo sviluppo di capacità volte a migliorare il clima degli investimenti e a contribuire all'attuazione dell'accordo, comprese le disposizioni in materia di sviluppo sostenibile, disposizioni istituzionali per vigilare sull'attuazione e condividere informazioni e migliori pratiche e meccanismi di mediazione e di risoluzione delle controversie tra Stati).