Bruxelles, 15.7.2025

COM(2025) 413 final

2025/0228(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla sospensione dell'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Guinea


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del codice dei visti 1 , la Commissione deve valutare, con cadenza almeno annuale, la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione e riferire al Consiglio in merito.

Sulla base di tali valutazioni e tenuto conto delle misure adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione del paese terzo interessato in materia di riammissione e delle relazioni generali dell'UE con tale paese terzo, anche nel settore della migrazione, la Commissione può concludere che il paese terzo non coopera a sufficienza e che pertanto occorre intervenire. In tal caso, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, la Commissione deve presentare una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che sospenda temporaneamente l'applicazione di alcune disposizioni del codice dei visti nei confronti dei cittadini di tale paese terzo. La Commissione deve continuare ad adoperarsi costantemente per migliorare la cooperazione con il paese terzo interessato.

   Il caso della Guinea

Nel luglio 2017 l'UE ha concluso un'intesa in materia di riammissione con la Guinea (Good practices for the efficient operation of the return procedure). Da allora si sono tenute sette riunioni del gruppo di lavoro congiunto, l'ultima delle quali il 19 dicembre 2024, per monitorare l'attuazione dell'intesa. A causa della situazione politica nel paese, il dialogo è stato sospeso nel settembre 2021 ed è stato ripreso nel dicembre 2023. Sebbene abbiano ribadito l'intenzione di cooperare in materia di riammissione, le autorità guineane non si sono mostrate pronte a impegnarsi a intraprendere la maggior parte delle azioni concrete proposte dall'UE per affrontare le sfide inerenti alla cooperazione operativa. La questione della cooperazione in materia di riammissione è stata affrontata a livello politico nel corso di un incontro avvenuto a Conakry tra l'ambasciatore dell'UE in Guinea e il ministro degli Affari esteri, il ministro dell'Interno e il primo ministro il 15 ottobre 2024, nonché durante diverse riunioni ad alto livello a Bruxelles, come la visita del ministro degli Affari esteri della Guinea il 23 ottobre 2023 e le riunioni della Commissione/del SEAE con l'ambasciatore della Guinea e il ministro degli Affari esteri, avvenute rispettivamente il 31 maggio e il 26 giugno 2024.

Nonostante l'intesa vigente in materia di riammissione e gli sforzi per intensificare l'impegno in tale settore, la cooperazione con la maggior parte degli Stati membri è rimasta insufficiente e si è notevolmente deteriorata dalla fine del 2023 e durante tutto il periodo di valutazione del 2024. In occasione della 6a e della 7a riunione del gruppo di lavoro congiunto di luglio e dicembre 2024, l'Unione europea ha trasmesso alla Guinea chiari messaggi sulla necessità di migliorare la cooperazione e di dare piena attuazione all'intesa in materia di riammissione, di attuare efficacemente le procedure concordate per l'identificazione dei cittadini guineani che non hanno il diritto di soggiornare nell'UE e di rilasciare rapidamente documenti di viaggio provvisori in caso di identificazione positiva per i rimpatri volontari e forzati entro i termini previsti dall'intesa. Alle autorità guineane è stato trasmesso un elenco di domande di riammissione pendenti presentate da 13 Stati membri e da un paese associato a Schengen. Tali misure non hanno portato a un miglioramento della cooperazione durante il periodo di riferimento.

La cooperazione della Guinea in materia di riammissione dei suoi cittadini trovati in situazione di soggiorno irregolare nel territorio degli Stati membri non è sufficiente, come dimostrato dal tasso di rimpatrio 2 del 2024 pari al 3 %, in calo rispetto al 5 % del 2023, dalla significativa diminuzione della qualità della cooperazione nella procedura di identificazione, dalla riduzione del tasso di rilascio dei documenti di viaggio provvisori 3 e dal chiaro deterioramento della cooperazione in materia di operazioni di rimpatrio. Durante il periodo di riferimento gli Stati membri hanno dovuto affrontare sfide crescenti e persistenti relativamente all'effettiva attuazione dell'intesa in materia di riammissione con la Guinea, in particolare per quanto riguarda i casi di persone prive di documenti. A causa del livello insufficiente di cooperazione della Guinea vengono spesso violate anche le disposizioni relative alla riammissione dell'accordo di Samoa 4 , applicabile in via provvisoria dal 1º gennaio 2024, anche per la Guinea, in particolare per quanto riguarda i tempi di rilascio dei documenti di viaggio provvisori a seguito della presentazione di una richiesta di identificazione.

Nel quadro delle valutazioni continue effettuate dalla Commissione dal 2020 e sulla base dei dati e delle informazioni forniti dagli Stati membri, delle discussioni in seno ai pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio e nelle riunioni dei gruppi di esperti, così come delle valutazioni effettuate da altre istituzioni e da altri organi e organismi dell'UE, gli Stati membri hanno segnalato una serie di difficoltà persistenti che ostacolano le varie fasi del processo di riammissione, tra cui l'identificazione dei cittadini guineani, il rilascio dei documenti di viaggio e le operazioni di rimpatrio. Ciò ha fatto sì che gli Stati membri si siano trovati a dover gestire un notevole arretrato giudiziario.

Sulla base di quanto precede, tenuto conto della mancanza di miglioramenti nonostante le misure adottate finora dall'UE e dai suoi Stati membri per migliorare la cooperazione in materia di riammissione, si ritiene che la cooperazione della Guinea con l'UE in materia di riammissione non sia sufficiente.

   Relazioni generali dell'Unione con la Guinea

La Guinea è uno dei principali paesi da cui partono migranti irregolari verso l'UE. Nonostante il notevole calo di arrivi irregolari nell'UE rispetto al 2023, nel 2024 la cittadinanza guineana era ancora all'ottavo posto per volumi tra le cittadinanze individuate dei paesi valutati, con 8 388 arrivi irregolari.

L'UE e la Guinea mantengono relazioni a livello politico, economico e commerciale nonché nell'ambito della cooperazione. Tali relazioni si basano ora sull'accordo di Samoa tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

L'UE è il principale mercato e fornitore della Guinea e resta un importante partner economico.

Nel settore degli scambi, la cooperazione tra la Guinea e l'UE è disciplinata dal sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE 5 . Occorre notare che l'accordo di partenariato economico (APE), adottato con i paesi dell'Africa occidentale nel luglio 2014, non è ancora entrato in vigore.

Dovrebbero inoltre essere presi in considerazione gli orientamenti geopolitici della Guinea in previsione di un possibile impatto sulle questioni migratorie.

Sulla base di quanto precede, tenuto conto della mancanza di miglioramenti nonostante le continue misure adottate dalla Commissione per migliorare la cooperazione e delle relazioni generali tra l'UE e la Guinea, si ritiene che la cooperazione della Guinea con l'UE in materia di riammissione non sia sufficiente e che occorra intervenire.

   Le misure in materia di visti

Ambito di applicazione delle misure

La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe sospendere temporaneamente l'applicazione di alcune disposizioni del codice dei visti nei confronti dei cittadini guineani. La sospensione tuttavia non dovrebbe applicarsi ai familiari guineani di cittadini (mobili) dell'UE soggetti alla direttiva 2004/38/CE 6 e ai familiari guineani di cittadini di paesi terzi che godono di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'UE in virtù di un accordo concluso tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il paese terzo interessato, dall'altro.

Contenuto delle misure in materia di visti

La mancata sufficiente cooperazione della Guinea in materia di riammissione giustifica la sospensione temporanea di tutti gli articoli indicati all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti: sospensione della possibilità di derogare ai requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare, di cui all'articolo 14, paragrafo 6; sospensione del periodo generale di 15 giorni di calendario per il trattamento delle domande di cui all'articolo 23, paragrafo 1 (che di conseguenza esclude anche l'applicazione della norma che autorizza la proroga di detto termine fino a un massimo di 45 giorni soltanto in singoli casi: il normale periodo di trattamento sale quindi a 45 giorni); sospensione del rilascio di visti per ingressi multipli di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater; e sospensione dell'esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio di cui all'articolo 16, paragrafo 5, lettera b).

Periodo di applicazione delle misure in materia di visti

Il codice dei visti stabilisce che le misure in materia di visti si applicano temporaneamente, ma non prevede alcun obbligo di indicare un periodo specifico di applicazione nella decisione di esecuzione. Tuttavia, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 6, del codice dei visti, la Commissione deve valutare continuamente i progressi nella cooperazione in materia di riammissione sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, anche per quanto riguarda l'assistenza fornita nell'identificazione di persone il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare, nel tempestivo rilascio di documenti di viaggio e nell'organizzazione delle operazioni di rimpatrio. La Commissione deve riferire se vi siano stati miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione con il paese terzo interessato in materia di riammissione e, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'UE con detto paese terzo, può ritirare le proposte non adottate dal Consiglio oppure presentare al Consiglio una proposta intesa ad abrogare o a modificare la decisione di esecuzione. Se invece la cooperazione in materia di riammissione rimane insufficiente, la Commissione prenderà in considerazione la possibilità di attivare la seconda fase del meccanismo, prevista all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), del codice dei visti.

A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 7, del codice dei visti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione la Commissione deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La decisione proposta è coerente con il codice dei visti, che stabilisce le norme armonizzate della politica comune in materia di visti che disciplinano le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

L'UE promuove un approccio globale in materia di migrazione e sfollamenti forzati, basato su valori e responsabilità condivisi. Il patto sulla migrazione e l'asilo del maggio 2024 offre un approccio globale volto a rafforzare e integrare le principali politiche dell'UE in materia di migrazione, asilo, gestione delle frontiere e integrazione, e uno dei suoi pilastri consiste nell'integrare la migrazione nei partenariati internazionali per prevenire le partenze irregolari, contrastare il traffico di migranti, cooperare in materia di riammissione e promuovere percorsi legali.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è un elemento importante che riguarda le relazioni esterne dell'UE. Per rafforzare tali partenariati globali e garantire la piena cooperazione dei paesi terzi, il Consiglio europeo ha ripetutamente invitato l'UE a fare leva su tutti gli strumenti di cui dispone, anche in materia di cooperazione allo sviluppo, commercio e visti 7 . Nel valutare eventuali misure restrittive in materia di visti, l'articolo 25 bis del codice dei visti impone alla Commissione di tenere conto delle relazioni generali dell'UE con il paese terzo interessato, anche nel settore della migrazione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

n.a.

Proporzionalità

Le misure proposte, volte a migliorare la cooperazione della Guinea in materia di riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono proporzionate all'obiettivo perseguito. Tali misure non pregiudicano la possibilità di chiedere e ottenere un visto, ma riguardano alcuni aspetti della procedura di rilascio dei visti. Inoltre alcune categorie di persone sono escluse dall'ambito di applicazione della presente decisione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

n.a.

Consultazioni dei portatori di interessi

n.a.

Assunzione e uso di perizie

n.a.

Valutazione d'impatto

n.a.

Efficienza normativa e semplificazione

n.a.

Diritti fondamentali

Le misure proposte non pregiudicano la possibilità di chiedere e ottenere visti e rispettano i diritti fondamentali dei richiedenti, in particolare il rispetto della vita familiare.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

n.a.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

n.a.

Documenti esplicativi (per le direttive)

n.a.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della decisione di esecuzione proposta.

I paragrafi 1 e 2 specificano che essa si applica solo ai cittadini della Guinea soggetti all'obbligo del visto e non a quelli esenti da tale obbligo sulla base dell'articolo 4 o dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1806.

Il paragrafo 3 esclude dall'ambito di applicazione della decisione proposta i richiedenti che sono familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE e i familiari di un cittadino di un paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il paese terzo, dall'altra.

Il paragrafo 4 specifica che la decisione proposta lascia impregiudicati gli obblighi internazionali degli Stati membri.

L'articolo 2 stabilisce che per i cittadini della Guinea che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione proposta è temporaneamente sospesa l'applicazione delle seguenti disposizioni del codice dei visti:

la possibilità per gli Stati membri di derogare all'obbligo di presentare la serie completa dei documenti giustificativi; di conseguenza tutti i richiedenti dovranno presentare l'intera serie dei documenti giustificativi comprovanti il rispetto delle condizioni d'ingresso stabilite dal codice frontiere Schengen;

la possibilità per gli Stati membri di esentare dal pagamento dei diritti per i visti i titolari di passaporti diplomatici e di servizio; a questa categoria di richiedenti si applicheranno i normali diritti per i visti, pari a 90 EUR;

il termine ordinario di trattamento di 15 giorni per adottare una decisione su una domanda; gli Stati membri disporranno pertanto di 45 giorni per decidere;

le norme sul rilascio dei visti per ingressi multipli; di conseguenza, in linea di principio, saranno rilasciati soltanto visti per un solo ingresso.

L'articolo 3 contiene l'elenco dei destinatari della decisione proposta, ossia gli Stati membri interessati.

2025/0228 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla sospensione dell'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Guinea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) 8 , in particolare l'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il livello di cooperazione della Guinea con gli Stati membri in materia di riammissione dei migranti irregolari è stato valutato a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009 ed è stato ritenuto non sufficiente. Occorrono miglioramenti significativi della cooperazione in tutte le fasi del processo di riammissione, per garantire fra l'altro che la Guinea cooperi efficacemente, in modo tempestivo e prevedibile, nell'identificazione, nel rilascio di documenti di viaggio provvisori e nelle operazioni di rimpatrio, in linea con l'intesa in materia di riammissione.

(2)Permangono problemi nell'identificazione e nel rimpatrio dei cittadini della Guinea il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare, a causa della mancanza di risposte e di follow-up da parte delle autorità guineane alle richieste di riammissione in presenza o in mancanza di documenti e delle difficoltà nel rilascio di documenti di viaggio provvisori, che spesso non sono forniti nemmeno quando la cittadinanza è stata precedentemente confermata, e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio su voli di linea e voli charter. In relazione a tali problemi si dovrebbe inoltre considerare che la cittadinanza guineana è l'ottava per volumi di arrivi irregolari nell'Unione tra le cittadinanze individuate dei paesi valutati a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009 e che è stato accumulato un notevole arretrato per quanto riguarda i casi di riammissione.

(3)Tenuto conto delle varie misure finora adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione della Guinea in materia di riammissione, e delle relazioni generali tra l'Unione e tale paese terzo, la Commissione ritiene che la Guinea non cooperi a sufficienza e che pertanto occorra intervenire.

(4)Dovrebbe pertanto essere sospesa l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 per i cittadini della Guinea soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 . L'obiettivo è incoraggiare le autorità guineane a intraprendere le azioni necessarie per migliorare la cooperazione in materia di riammissione.

(5)Conformemente all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009, è opportuno stabilire una sospensione della possibilità di derogare ai requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare di cui all'articolo 14, paragrafo 6, una sospensione del periodo generale di 15 giorni di calendario per il trattamento delle domande di cui all'articolo 23, paragrafo 1 (e conseguente esclusione dell'applicazione della norma che autorizza una proroga di tale periodo fino a un massimo di 45 giorni soltanto in singoli casi, cosicché il normale periodo di trattamento dovrebbe diventare di 45 giorni), una sospensione del rilascio di visti per ingressi multipli di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, e una sospensione dell'esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio di cui all'articolo 16, paragrafo 5, lettera b).

(6)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 10 , che estende il diritto di libera circolazione ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, quando raggiungono o accompagnano il cittadino dell'Unione. La presente decisione non dovrebbe pertanto applicarsi ai familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e un paese terzo.

(7)Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero lasciare impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del diritto internazionale, anche in quanto paesi ospitanti organizzazioni intergovernative internazionali o conferenze internazionali convocate dalle Nazioni Unite o da altre organizzazioni intergovernative internazionali con sede negli Stati membri. Pertanto la sospensione non dovrebbe applicarsi ai cittadini della Guinea richiedenti il visto nella misura in cui ciò è necessario affinché gli Stati membri adempiano i loro obblighi in qualità di paesi ospitanti tali organizzazioni o conferenze.

(8)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(9)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 11 ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(10)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 12 , uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio 13 .

(11)Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 14 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio 15 .

(12)Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 16 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio 17 .

(13)Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.La presente decisione si applica ai cittadini della Guinea soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806.

2.La presente decisione non si applica ai cittadini della Guinea esentati dall'obbligo del visto a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1806.

3.La presente decisione non si applica ai cittadini della Guinea che presentano domanda di visto e che sono familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e il paese terzo.

4.La presente decisione lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:

a)in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b)in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o da altre organizzazioni intergovernative internazionali con sede in uno Stato membro, o sotto i loro auspici;

c)in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;

d)in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia, come modificato da ultimo.

Articolo 2

È temporaneamente sospesa l'applicazione delle disposizioni seguenti del regolamento (CE) n. 810/2009:

a)    articolo 14, paragrafo 6;

b)    articolo 16, paragrafo 5, lettera b);

c)    articolo 23, paragrafo 1;

d)    articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
(2)    Il tasso di rimpatrio corrisponde al numero di cittadini di paesi terzi effettivamente rimpatriati a seguito di un ordine di lasciare l'Unione, espresso in percentuale del numero di cittadini di paesi terzi per cui è stata emessa una decisione di rimpatrio.
(3)    Il tasso di rilascio di documenti di viaggio provvisori corrisponde al numero di documenti di viaggio rilasciati da paesi terzi, espresso in percentuale del numero di domande di riammissione presentate dagli Stati membri.
(4)    Accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra (GU L, 2023/2862, 28.12.2023).
(5)    Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).
(6)    Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(7)    EUCO 22/21, punto 17.
(8)    GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj .
(9)    Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/oj ).
(10)    Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj ).
(11)    Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj ).
(12)    GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI:  http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj .
(13)    Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj ).
(14)    GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(15)    Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj ).
(16)    GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(17)    Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj ).