Bruxelles, 17.7.2025

COM(2025) 407 final

2025/0225(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda la firma del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra (Andorra) sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale 1 ("l'accordo").

L'accordo costituisce la base giuridica dello scambio automatico reciproco di informazioni finanziarie fra gli Stati membri dell'UE e Andorra, conformemente allo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Il medesimo standard è attuato nell'Unione europea a norma della direttiva 2014/107/UE del Consiglio 2 (DAC2 - prima modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale 3 - DAC) 4 .

Il 26 agosto 2022 5 sono state approvate a livello internazionale modifiche importanti del CRS, che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026. La direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio 6  (DAC8) ha già attuato tali modifiche nell'Unione europea e si applicherà anch'essa a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Le modifiche ampliano l'ambito di applicazione del CRS al fine di coprire i prodotti di moneta elettronica e le valute digitali delle banche centrali. Migliorano inoltre le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e i risultati della comunicazione, al fine di incrementare l'utilizzabilità delle informazioni CRS per le amministrazioni fiscali e limitare gli oneri per le istituzioni finanziarie, ove possibile.

Per garantire che lo scambio automatico di informazioni finanziarie fra gli Stati membri dell'UE e Andorra sia allineato al CRS aggiornato e continui a svolgersi a norma di quest'ultimo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026, era necessario negoziare e concordare le corrispondenti modifiche dell'accordo.

Nel maggio 2018 ha iniziato ad applicarsi il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - "RGPD") 7 .

Per garantire che l'accordo rispecchi tali aggiornamenti, era necessario eliminare i riferimenti alla direttiva 95/46/CE abrogata e sostituirli con riferimenti al regolamento (UE) 2016/679. Contemporaneamente sono stati aggiornati anche i riferimenti alla legislazione nazionale andorrana in materia di protezione dei dati. Tali modifiche riflettono inoltre la continuazione dell'applicazione della decisione di adeguatezza dell'UE relativa ad Andorra 8 .

Il 21 maggio 2024 è stata adottata una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per la modifica dell'accordo relativo allo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale tra l'Unione europea e Andorra 9 .

Si sono svolti diversi cicli di negoziati e un accordo provvisorio è stato raggiunto nell'aprile 2025. In seguito il progetto di testo del protocollo di modifica è stato siglato dai capi negoziatori il 18 giugno 2025.

Il Consiglio è stato costantemente informato dei progressi dei negoziati in sede di gruppo "Questioni fiscali" e di gruppo ad alto livello. In particolare, il testo del progetto di protocollo di modifica è stato condiviso e discusso con gli Stati membri prima di essere siglato. Il testo siglato è stato altresì condiviso con il Parlamento europeo.

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato e che il testo negoziato sia accettabile per l'Unione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La modifica dell'accordo è stata negoziata in linea con le direttive di negoziato globali adottate dal Consiglio il 21 maggio 2024.

Il protocollo di modifica negoziato garantisce che l'accordo esistente tra l'Unione europea e Andorra rimanga allineato alla legislazione dell'Unione nello stesso settore, in particolare alla DAC quale modificata dalla DAC8.

Quest'ultima direttiva include fra l'altro le più recenti modifiche del CRS dell'OCSE. Alla luce della stretta relazione esistente fra l'Unione europea e Andorra in tale settore, è importante potenziare nello stesso modo la cooperazione amministrativa con le rispettive autorità fiscali nell'ambito dello scambio automatico di informazioni finanziarie. L'aggiornamento tempestivo dell'accordo garantisce un proseguimento efficace e senza soluzione di continuità di detta cooperazione amministrativa oltre il 1° gennaio 2026.

Le modifiche dell'accordo tengono anche conto delle politiche dell'Unione nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, in quanto le attività di adeguata verifica della clientela che devono essere eseguite dalle istituzioni finanziarie per raccogliere le informazioni finanziarie oggetto di scambio a norma dell'accordo saranno sostanzialmente allineate a quelle che le medesime istituzioni finanziarie sono tenute a svolgere in quanto soggetti obbligati nell'ambito del quadro giuridico dell'Unione europea istituito per lottare contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Il protocollo di modifica tiene inoltre conto delle politiche dell'Unione nel settore del rispetto dei diritti fondamentali, in particolare la protezione dei dati personali nel caso di trasferimento di tali dati verso paesi non UE e non SEE.

Quanto alle parti riguardanti il CRS, l'accordo stesso contempla, all'articolo 8, una disposizione che impone alle parti contraenti di consultarsi ogniqualvolta sia adottata a livello dell'OCSE una modifica importante di uno degli elementi del CRS. L'articolo prevede inoltre che, a seguito di tali consultazioni, l'accordo possa essere modificato mediante un protocollo tra le parti contraenti. Poiché importanti modifiche del CRS sono state approvate in sede OCSE il 26 agosto 2022 e conformemente alla competenza esclusiva dell'Unione derivante dall'accordo vigente, il protocollo di modifica attua tutte le modifiche necessarie per rispecchiare le corrispondenti modifiche del CRS. L'attuazione di tali modifiche nell'Unione è stata disposta mediante la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Considerato che la finalità e le componenti principali dell'accordo sono il miglioramento della cooperazione amministrativa nel settore dell'imposizione diretta, la base giuridica sostanziale è costituita dall'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Poiché l'articolo 115 TFUE richiede l'unanimità per un atto dell'Unione, la base giuridica procedurale per la conclusione del presente protocollo di modifica dovrebbe includere l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE. La base giuridica procedurale della proposta di decisione di autorizzare la firma dell'accordo previsto è pertanto l'articolo 218, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE.

   Competenza dell'Unione

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'Unione ha competenza esclusiva quando un accordo può incidere su norme comuni o modificarne la portata 10 . Tale giurisprudenza è stata sancita dall'articolo 3, paragrafo 2, TFUE. L'articolo 3, paragrafo 2, TFUE dispone che, oltre ai settori di competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, TFUE, l'Unione "ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata".

Proporzionalità

Il protocollo di modifica rispetta il principio di proporzionalità e non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di aggiornare l'accordo, vale a dire integrare le modifiche dello standard comune di comunicazione di informazioni che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026. Tali modifiche consentiranno agli Stati membri di proseguire lo scambio automatico di informazioni finanziarie con Andorra in modo ininterrotto e in linea con i nuovi requisiti del CRS, già integrati nella DAC8.

Scelta dell'atto giuridico

L'articolo 218, paragrafo 5, TFUE prevede che la Commissione o l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presentino proposte al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza la firma e, se del caso, l'applicazione provvisoria di un accordo internazionale. Tenuto conto dell'oggetto dell'accordo previsto, è opportuno che la Commissione presenti una proposta in tal senso.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazione d'impatto

Secondo lo strumento n. 7 del pacchetto di strumenti "Legiferare meglio" 11 , non è necessaria una valutazione d'impatto, fra l'altro, quando la Commissione non dispone di margine di scelta in materia.

Questa condizione è soddisfatta nel caso di specie, in quanto le modifiche degli accordi esistenti per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni finanziarie sono pienamente in linea con le modifiche del CRS concordate a livello dell'OCSE e già integrate nel diritto dell'UE mediante la DAC8. Infine, le modifiche relative alla protezione dei dati mirano semplicemente ad aggiornare i riferimenti alla legislazione dell'UE e di Andorra in materia.

Diritti fondamentali

Il previsto protocollo di modifica dell'accordo rispetterà i valori fondamentali dell'Unione europea sanciti all'articolo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le modifiche previste riguardano i seguenti punti:

1. Modifiche volte a garantire che lo scambio automatico di informazioni finanziarie fra gli Stati membri e Andorra nell'ambito dell'accordo vigente sia allineato al CRS aggiornato e continui a svolgersi a norma di quest'ultimo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026.

Le modifiche previste ampliano l'ambito di applicazione della comunicazione per includervi nuovi prodotti finanziari digitali, quali i Prodotti Specificati di Moneta elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale. Nel contempo e al fine di migliorare l'affidabilità e l'uso delle informazioni scambiate, le modifiche introducono obblighi di comunicazione più dettagliati e procedure rafforzate di adeguata verifica in materia fiscale. Tali obblighi modificati in materia di comunicazione e scambio di informazioni sono previsti agli articoli 2-3 e all'allegato I. Si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Le modifiche contengono inoltre disposizioni volte a garantire un'interazione efficiente tra il CRS e il Quadro distinto per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (CARF) elaborato dall'OCSE 12 . Tali disposizioni consentono di limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni, mantenendo nel contempo la massima flessibilità operativa delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione altresì soggette agli obblighi previsti dal CARF. Tali disposizioni si applicano unicamente a decorrere dalla data in cui Andorra inizia ad applicare il CARF con tutti gli Stati membri.

2. Aggiornamento del riferimento giuridico alla legislazione in materia di protezione dei dati

Tutti i riferimenti alla direttiva 95/46/CE sono stati sostituiti da riferimenti al regolamento generale sulla protezione dei dati.

Nel contempo il riferimento giuridico alla legislazione nazionale di Andorra in materia di protezione dei dati è stato aggiornato mediante la legge qualificata 29/2021 relativa alla protezione dei dati personali (llei de protecció de dades personals).

Firma e testo del protocollo di modifica

Il testo del protocollo di modifica è presentato al Consiglio unitamente alla presente proposta. Il testo delle dichiarazioni congiunte è presentato unitamente alla presente proposta.

A norma dei trattati, spetta alla Commissione assicurare la firma del protocollo di modifica, con riserva della sua conclusione in data successiva.

2025/0225 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale 13 ("l'accordo") ha rafforzato l'assistenza reciproca in materia fiscale tra le parti contraenti e migliorato l'adempimento fiscale internazionale.

(2)Importanti modifiche allo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) sono state approvate a livello internazionale il 26 agosto 2022 14 e sono state introdotte nella legislazione dell'Unione con la modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio mediante la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio 15 .

(3)Il 21 maggio 2024 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Principato di Andorra per una modifica dell'accordo volta a rispecchiare le modifiche del CRS approvate a livello internazionale. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale ("il protocollo di modifica dell'accordo").

(4)Il protocollo di modifica dell'accordo amplia l'ambito di applicazione della comunicazione per il CRS per includervi nuovi prodotti finanziari digitali, quali i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale, introducendo nel contempo obblighi di comunicazione più dettagliati e procedure rafforzate di adeguata verifica in materia fiscale. Esso aggiorna altresì i riferimenti alla legislazione in materia di protezione dei dati delle parti contraenti.

(5)È pertanto opportuno che il protocollo di modifica dell'accordo sia firmato a nome dell'Unione e che siano approvate le dichiarazioni congiunte accluse.

(6)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale, con riserva della conclusione di tale protocollo di modifica 16 .

Articolo 2

Sono approvate la dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all'entrata in vigore del protocollo di modifica, la dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all'accordo e agli allegati e la dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all'articolo 5 dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38; GU L 268 dell'1.10.2016, pag. 38.
(2)    GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1.
(3)    GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.
(4)    GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1.
(5)     https://www.oecd.org/en/publications/international-standards-for-automatic-exchange-of-information-in-tax-matters_896d79d1-en.html , pagg. 62-102.
(6)    Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L, 2023/2226, 24.10.2023).
(7)    GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(8)    Decisione 2010/625/UE della Commissione, del 19 ottobre 2010, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali ad Andorra.
(9)    Decisione (UE) 2024/1489 del Consiglio, del 21 maggio 2024, che autorizza l'avvio dei negoziati intesi a modificare gli accordi relativi allo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale fra l'Unione europea e, rispettivamente, la Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino.
(10)    Parere 3/15 della Corte, ECLI:EU:C:2017:114, punto 118 e giurisprudenza ivi citata.
(11)    https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf
(12)     https://www.oecd.org/en/publications/international-standards-for-automatic-exchange-of-information-in-tax-matters_896d79d1-en.html , pagg. 8-61.
(13)    GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38; GU L 268 dell'1.10.2016, pag. 38.
(14)     https://www.oecd.org/en/publications/international-standards-for-automatic-exchange-of-information-in-tax-matters_896d79d1-en.html , pagg. 62-102.
(15)

   Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L, 2023/2226, 24.10.2023) http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj

(16)    Il testo del protocollo di modifica dell'accordo è pubblicato nella GU L, […]

Bruxelles, 17.7.2025

COM(2025) 407 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale


PROTOCOLLO DI MODIFICA

dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale

L'UNIONE EUROPEA

e

IL PRINCIPATO DI ANDORRA, in seguito denominato "Andorra"

in appresso denominate, individualmente, "parte contraente" e, congiuntamente, "parti contraenti",

CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, che consisteva inizialmente nell'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio 1 , e che successivamente si è sviluppata nell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale 2 ("l'accordo"), quale modificato dal protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi 3 , basato sullo scambio automatico reciproco di informazioni mediante l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ("lo standard globale");

CONSIDERANDO che, a seguito della prima revisione completa dello standard globale da parte dell'OCSE, modifiche dello standard globale sono state approvate dal comitato per gli affari fiscali dell'OCSE nell'agosto 2022 e sono state adottate dal Consiglio dell'OCSE l'8 giugno 2023 mediante la raccomandazione riveduta sulle norme internazionali per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale ("l'aggiornamento dello standard globale"),

CONSIDERANDO che la revisione completa dell'OCSE ha rilevato la crescente complessità degli strumenti finanziari nonché l'emergere e l'utilizzo di nuovi tipi di attività digitali e ha riconosciuto la necessità di adeguare lo standard globale per garantire un adempimento fiscale completo ed effettivo,

CONSIDERANDO che l'aggiornamento dello standard globale ha ampliato l'ambito di applicazione della comunicazione per includervi nuovi prodotti finanziari digitali, quali i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale, che offrono alternative credibili ai Conti Finanziari tradizionali, già soggetti a comunicazione ai sensi dello standard globale,

CONSIDERANDO che il nuovo Quadro dell'OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività ("CARF"), introdotto parallelamente all'aggiornamento dello standard globale, funge da meccanismo complementare a livello globale ed è specificamente concepito per far fronte al rapido sviluppo e alla crescita del mercato delle Cripto-attività,

CONSIDERANDO che si è ritenuto indispensabile garantire un'interazione efficiente tra questi due quadri, in particolare per limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni: i) escludendo i Prodotti Specificati di Moneta elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale dall'ambito di applicazione del CARF, in quanto essi sono già coperti nell'ambito dello standard globale aggiornato; ii) considerando le cripto-attività nell'ambito di applicazione dello standard globale aggiornato come Attività finanziarie ai fini della comunicazione di Conti di Custodia, Strumenti di Capitale o Partecipazioni a interessi di debito in Entità di Investimento (tranne nei casi di prestazione di servizi consistenti in operazioni di cambio per o per conto di clienti, che sono coperte dal CARF, investimenti indiretti in cripto-attività attraverso altri prodotti finanziari tradizionali o prodotti finanziari tradizionali emessi in forma di cripto-attività); e iii) prevedendo una disposizione facoltativa che esenti le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione dalla comunicazione dei proventi lordi per le attività classificate come Cripto‑attività in conformità di entrambi i quadri, quando tali informazioni sono comunicate nell'ambito del CARF, continuando nel contempo a comunicare tutte le altre informazioni, come il saldo del conto, nell'ambito dello standard globale,

CONSIDERANDO che il CARF è stato attuato nell'Unione europea mediante la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio 4 , recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio 5 , e che tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026,

CONSIDERANDO che in questa fase non è stato identificato come giurisdizione pertinente ai fini dell'attuazione del CARF dal Forum globale dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, il Principato di Andorra resta tuttavia disposto ad adottare tutte le azioni necessarie per attuare e applicare il CARF in tempi rapidi, qualora il Forum globale lo ritenesse una siffatta giurisdizione,

CONSIDERANDO che, al fine di limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni, se Andorra attua il CARF nei confronti degli Stati membri, le parti contraenti dovrebbero applicare la delimitazione tra l'accordo, il CARF e la direttiva (UE) 2023/2226 in modo coerente con la delimitazione tra lo standard globale aggiornato e il CARF;

CONSIDERANDO che, al fine di migliorare l'affidabilità e l'uso delle informazioni scambiate, l'aggiornamento dello standard globale introduce obblighi di comunicazione più dettagliati e procedure rafforzate di adeguata verifica in materia fiscale,

CONSIDERANDO che l'aggiornamento dello standard globale aggiunge una nuova categoria "Conto Escluso" per i Conti dei Contributi in Conto Capitale e una soglia de minimis per la comunicazione dei Conti di Deposito che detengono Prodotti Specificati di Moneta Elettronica,

CONSIDERANDO che le parti contraenti applicheranno le rispettive leggi e prassi in materia di protezione dei dati — in particolare, per Andorra la legge qualificata 29/2021 relativa alla protezione dei dati personali 6 e, per l'Unione europea, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 — al trattamento dei dati personali scambiati in conformità dell'accordo e si impegnano a notificarsi reciprocamente senza indebito ritardo qualsiasi modifica sostanziale di tali leggi e prassi,

CONSIDERANDO che la decisione 2010/625/UE della Commissione 8 ha stabilito che, per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 9 , si ritiene che Andorra garantisca un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea,

CONSIDERANDO che la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 gennaio 2024 sul primo riesame del funzionamento delle decisioni di adeguatezza adottate a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE 10 conferma che Andorra continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea,

CONSIDERANDO che gli Stati membri e Andorra dispongono: i) di salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute a norma dell'accordo rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente ai fini e dalle persone o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle procedure o azioni concernenti le imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per le imposte o dei relativi controlli nonché per altri scopi autorizzati; e ii) infrastrutture per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati, sicuri e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo);

CONSIDERANDO che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, le Autorità Competenti di invio e le Autorità Competenti riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate conformemente all'accordo per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi del medesimo e che considerate le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri e quella di Andorra, il periodo massimo di conservazione delle informazioni dovrebbe essere fissato per ciascuna parte contraente con riferimento alla normativa in materia di prescrizione prevista dal diritto tributario interno di ciascun responsabile del trattamento dei dati;

CONSIDERANDO che il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e di Andorra di identificare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo è modificato come segue:

(1)    la frase introduttiva fra il titolo e l'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

"L'UNIONE EUROPEA

e

IL PRINCIPATO DI ANDORRA, in seguito denominato "Andorra",

in appresso denominate, individualmente, "parte contraente" e, congiuntamente, "parti contraenti",

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:";

(2)    all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"m)    "Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività": il quadro internazionale per lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività (comprensivo dei commenti) elaborato dall'OCSE con i paesi del G20 e approvato dall'OCSE il 26 agosto 2022;";

(3)    l'articolo 2 è così modificato:

a)    il paragrafo 2 è così modificato:

i)    le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a)    le seguenti:

i)    il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha presentato un'autocertificazione valida;

ii)    nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata fornita un'autocertificazione valida; e

iii)    se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di Titolari di Conti congiunti;

b)    il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;";

ii)    il termine "e" alla fine della lettera f) è soppresso;

iii)    dopo la lettera f) è aggiunta la lettera seguente:

"f bis)    nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un istituto giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e";

b)    è aggiunto il paragrafo seguente:

"3.    Fatto salvo il paragrafo 2, lettera e), punto ii), e a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia scelto diversamente ai sensi dell'allegato I, sezione I, parte F, in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, i proventi lordi della vendita o del rimborso di un'Attività Finanziaria non devono essere scambiati nella misura in cui tali proventi lordi derivanti dalla vendita o dal rimborso di tale Attività Finanziaria siano scambiati dall'Autorità Competente di Andorra con l'Autorità Competente di uno Stato membro o dall'Autorità Competente di uno Stato membro con l'Autorità Competente di Andorra nell'ambito del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di criptoattività.";

(4)    l'articolo 3 è così modificato:

a)    al paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:

"Fatto salvo il primo comma, per i conti considerati come Conto Oggetto di Comunicazione esclusivamente in virtù delle modifiche al presente accordo apportate dal protocollo di modifica del [data della firma], e, in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione, per le informazioni aggiuntive da scambiare a norma delle modifiche apportate all'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto protocollo di modifica, le informazioni devono essere scambiate con riguardo al primo anno a decorrere dall'entrata in vigore di tale protocollo di modifica e a tutti gli anni successivi.

Fatti salvi il primo e secondo comma, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre precedente l'entrata in vigore del protocollo di modifica del [data della firma] e per i periodi di riferimento che terminano entro il secondo anno solare successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di Quote nel Capitale di Rischio devono essere scambiate laddove comunicate dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità dell'allegato I, sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e parte A, punto 6 bis.";

b)    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.    Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno schema standard comune di comunicazione in linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language) utilizzando il sistema comune di trasmissione approvato dall'OCSE o qualsiasi altro sistema appropriato per la trasmissione dei dati che possa essere concordato in futuro.";

c)    il paragrafo 5 è soppresso;

(5)    l'allegato I è così modificato:

a)    la sezione I, parte A, è così modificata:

i)    la parte introduttiva e i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"Fatte salve le parti da C a F, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'Autorità Competente della propria giurisdizione (uno Stato membro o Andorra) relativamente a ogni Conto Oggetto di Comunicazione ivi registrato:

1.    le seguenti informazioni:

a)    il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o Andorra), il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha presentato un'autocertificazione valida;

b)    nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione) e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o Andorra), il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata fornita un'autocertificazione valida; e

c)    se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di Titolari di Conti congiunti;

2.    il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;";

ii)    il termine "e" alla fine del punto 6 è soppresso;

iii)    dopo il punto 6 è aggiunto il punto seguente:

"6 bis.    nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un istituto giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e";

b)    il testo della sezione I, parte C, è sostituito dal testo seguente:

"C.    Nonostante la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione (se applicabili) ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione e ogniqualvolta tali dati siano necessari per aggiornare le informazioni relative al Conto Preesistente in conformità delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) nazionali.";

c)    nella sezione I è aggiunta la parte seguente:

"F.    Fatta salva la parte A, punto 5, lettera b), e a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione decida diversamente in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un'Attività Finanziaria non devono essere comunicati nella misura in cui detti introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di tale Attività Finanziaria sono comunicati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nell'ambito del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di criptoattività.";

d)    nella sezione VI, parte A, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)    Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012. Se non è giuridicamente tenuta ad applicare Procedure AML/KYC conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare procedure sostanzialmente simili al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo.";

e)    nella sezione VII, dopo la parte A è inserita la parte seguente:

"A bis.    Mancanza temporanea di autocertificazione. In circostanze eccezionali in cui un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione in relazione a un Nuovo Conto in tempo utile per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione relativi al periodo di riferimento durante il quale il conto è stato aperto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Preesistenti fino a quando tale autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata.";

f)    nella sezione VIII, parte A, i punti da 5 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

"5.    Per "Istituzione di Deposito" si intende ogni Entità che:

a)    accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o

b)    detiene Prodotti Specificati di Moneta elettronica o Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti.

6.    Per "Entità di Investimento" si intende ogni Entità:

a)    che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

i)    negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate;

ii)    gestione individuale e collettiva di portafoglio; o

iii)    altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Pertinenti per conto di terzi; o

b)    il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie o di Criptoattività Pertinenti, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto‑attività Pertinenti ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Ai fini della parte A, punto 6), lettera a), punto iii), l'espressione "altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Pertinenti per conto di terzi" non comprende la prestazione di servizi consistenti in Operazioni di Cambio per i clienti o per conto di clienti. Il termine "Entità di Investimento" non include un'Entità che è un'Entità non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g).

La presente parte va interpretata conformemente alla definizione di "istituzione finanziaria" di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

7.    Il termine "Attività Finanziaria" include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in Cripto-attività Pertinenti, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine "Attività Finanziaria" non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.";

g)    nella sezione VIII, parte A, i seguenti punti sono aggiunti dopo il punto 8:

"9.    Per "Prodotto Specificato di Moneta Elettronica" si intende qualsiasi prodotto che sia:

a)    una rappresentazione digitale di un'unica Moneta Fiduciaria;

b)    emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;

c)    rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella stessa Moneta Fiduciaria;

d)    accettato in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente; e

e)    in virtù dei requisiti normativi cui è soggetto l'emittente, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa Moneta Fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.

I termini "Prodotto Specificato di Moneta Elettronica" non comprendono un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

10.    Per "Valuta Digitale della Banca Centrale" si intende qualsiasi Moneta Fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da un'altra autorità monetaria.

11.    Per "Moneta Fiduciaria" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla Banca Centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le Valute Digitali della Banca Centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (compresi i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica).

12.    Per "Cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale del valore che si basa su un registro distribuito crittograficamente protetto o su una tecnologia analoga per la convalida e la sicurezza delle operazioni.

13.    Per "Cripto-attività Pertinenti" si intendono tutte le Cripto-attività diverse dalla Valuta Digitale della Banca Centrale, da un Prodotto Specificato di Moneta Elettronica o da qualsiasi Cripto-attività per la quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.

14.    Per "Operazione di Cambio" si intende:

a)    cambio tra Cripto-attività Pertinenti e Monete Fiduciarie; e

b)    cambio tra una o più forme di Cripto-attività Pertinenti.";

h)    nella sezione VIII, parte B, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)    un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda:

i)    un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito; o

ii)    l'attività di mantenimento di Valute Digitali della Banca Centrale per Titolari di Conti che non sono Istituzioni Finanziarie, Entità Statali, Organizzazioni Internazionali o Banche Centrali.";

i)    nella sezione VIII, parte C, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2.    L'espressione "Conto di Deposito" comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione di Deposito. Un Conto di Deposito include anche:

a)    un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;

b)    un conto o un conto nozionale che rappresenta tutti i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente; e

c)    un conto che detiene una o più Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio di un cliente.";

j)    nella sezione VIII, parte C, punto 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)    un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016 o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche al presente accordo apportate dal protocollo di modifica del [data della firma], al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del suddetto protocollo di modifica.";

k)    nella sezione VIII, parte C, il punto 10 è sostituito dal seguente:

"10.    Per "Nuovo Conto" si intende un Conto Finanziario gestito presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione aperto il o successivamente all'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, oppure, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche apportate al presente accordo dal protocollo di modifica del [data della firma], o successivamente all'entrata in vigore di detto protocollo di modifica, a meno che esso non sia considerato come un Conto Preesistente ai sensi della definizione ampliata di Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9.";

l)    nella sezione VIII, parte C, punto 17, lettera e), il seguente punto è aggiunto dopo il punto iv):

"v)    la costituzione o l'aumento di capitale di una società a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:

   il conto è utilizzato esclusivamente per depositare capitali destinati alla finalità della costituzione o dell'aumento di capitale di una società, come previsto dalla legge;

   gli importi detenuti sul conto sono bloccati fino a quando l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non ottiene una conferma indipendente in merito alla costituzione o all'aumento di capitale;

   il conto è chiuso o trasformato in un conto intestato alla società dopo la costituzione o l'aumento di capitale;

   eventuali rimborsi derivanti dal fallimento della costituzione o dell'aumento di capitale, al netto del prestatore di servizi e di commissioni analoghe, sono versati esclusivamente alle persone che hanno contribuito gli importi; e

   il conto non è stato costituito più di 12 mesi prima.";

m)    nella sezione VIII, parte C, punto 17, la seguente lettera è aggiunta dopo la lettera e):

"e bis)    un Conto di Deposito che rappresenta tutti Prodotti Specificati di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente, se la media mobile del saldo o del valore aggregato a 90 giorni di conto di fine giornata durante un qualsiasi periodo di 90 giorni consecutivi non ha superato i 10 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra in nessun giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di riferimento;";

n)    nella sezione VIII, parte D, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2.    Per "Persona Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da: i) un'Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) un'Entità che è un'Entità Collegata di un'Entità di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale; o vi) un'Istituzione Finanziaria.";

o)    nella sezione VIII, parte D, punto 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)    qualsiasi altra giurisdizione i) con cui lo Stato membro in questione o Andorra, a seconda dei casi, ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I; e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro o da Andorra.";

p)    nella sezione VIII, parte E, il seguente punto è aggiunto dopo il punto 6:

"7.    Per "Servizio di Verifica Statale" si intende un processo elettronico messo a disposizione di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione da una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale del Titolare del Conto o della Persona che Esercita il Controllo.";

q)    dopo la sezione IX è aggiunta la sezione seguente:

"Sezione X

MISURE TRANSITORIE

Fatta salva la sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e parte A, punto 6 bis, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica del [data della firma] e per i periodi di riferimento che terminano il secondo anno solare successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di una Quota nel Capitale di Rischio dell'Entità devono essere comunicate solo se tali informazioni sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.";

(6)    nell'allegato III, la lettera ac) è soppressa.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

1.    Il presente protocollo di modifica richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure. Il protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del gennaio successivo alla notifica finale.

2.    Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, l'articolo 1, paragrafo 2, l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 1, paragrafo 5, lettera c), del presente protocollo di modifica si applicano a decorrere dalla data in cui il Principato di Andorra inizia ad applicare il CARF con tutti gli Stati membri.

Articolo 3

Lingue

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e catalana, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Fatto a..., addì duemilaventicinque.

Per l'Unione europea

Per il Principato di Andorra

DICHIARAZIONI DELLE PARTI CONTRAENTI:

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA

Le parti contraenti si aspettano che i requisiti previsti dalla Costituzione di Andorra e dal diritto dell'Unione europea per quanto riguarda l'entrata in vigore degli accordi internazionali siano soddisfatti in tempo utile affinché il protocollo di modifica possa entrare in vigore il 1° gennaio 2026. Esse adotteranno tutte le misure in loro potere per conseguire tale obiettivo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ACCORDO E AGLI ALLEGATI

Le parti contraenti convengono, per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo e degli allegati quali modificati dal protocollo di modifica del [data della firma], che i commenti sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE, nonché i commenti all'addendum del 2023 al modello di accordo tra autorità competenti elaborato dall'OCSE e all'aggiornamento del 2023 dello standard comune di comunicazione di informazioni, dovrebbero essere una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e degli allegati.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che l'articolo 5 dell'accordo è allineato al più recente standard dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale sancito all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE. Le parti contraenti convengono pertanto, per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 5, che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE sui redditi e sul patrimonio dovrebbe essere una fonte di interpretazione.

(1)

   Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU UE L 157 del 26.6.2003, pag. 38).

(2)

   GU UE L 359 del 4.12.2004, pag. 33.

(3)

   GU UE L 268 dell'1.10.2016, pag. 40.

(4)

   Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L, 2023/2226, 24.10.2023), http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj.

(5)

   Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(6)

   Legge qualificata 29/2021, del 28 ottobre, relativa alla protezione dei dati personali (BOPA n. 119 anno 2021 (17 novembre 2021)), modificata dalla legge qualificata 12/2024, del 15 luglio, di modifica della legge qualificata 29/2021, del 28 ottobre, relativa alla protezione dei dati personali (BOPA n. 87 anno 2024 (7 agosto 2024)).

(7)

   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(8)

   Decisione 2010/625/UE della Commissione, del 19 ottobre 2010, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali ad Andorra (GU UE L 277 del 21.10.2010, pag. 27).

(9)

   Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU UE L 281 del 28.11.1995, pag. 31).

(10)

   52024DC0007- COM/2024/7 final.