COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.7.2025
COM(2025) 407 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale
PROTOCOLLO DI MODIFICA
dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale
L'UNIONE EUROPEA
e
IL PRINCIPATO DI ANDORRA, in seguito denominato "Andorra"
in appresso denominate, individualmente, "parte contraente" e, congiuntamente, "parti contraenti",
CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, che consisteva inizialmente nell'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio, e che successivamente si è sviluppata nell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale ("l'accordo"), quale modificato dal protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, basato sullo scambio automatico reciproco di informazioni mediante l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ("lo standard globale");
CONSIDERANDO che, a seguito della prima revisione completa dello standard globale da parte dell'OCSE, modifiche dello standard globale sono state approvate dal comitato per gli affari fiscali dell'OCSE nell'agosto 2022 e sono state adottate dal Consiglio dell'OCSE l'8 giugno 2023 mediante la raccomandazione riveduta sulle norme internazionali per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale ("l'aggiornamento dello standard globale"),
CONSIDERANDO che la revisione completa dell'OCSE ha rilevato la crescente complessità degli strumenti finanziari nonché l'emergere e l'utilizzo di nuovi tipi di attività digitali e ha riconosciuto la necessità di adeguare lo standard globale per garantire un adempimento fiscale completo ed effettivo,
CONSIDERANDO che l'aggiornamento dello standard globale ha ampliato l'ambito di applicazione della comunicazione per includervi nuovi prodotti finanziari digitali, quali i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale, che offrono alternative credibili ai Conti Finanziari tradizionali, già soggetti a comunicazione ai sensi dello standard globale,
CONSIDERANDO che il nuovo Quadro dell'OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività ("CARF"), introdotto parallelamente all'aggiornamento dello standard globale, funge da meccanismo complementare a livello globale ed è specificamente concepito per far fronte al rapido sviluppo e alla crescita del mercato delle Cripto-attività,
CONSIDERANDO che si è ritenuto indispensabile garantire un'interazione efficiente tra questi due quadri, in particolare per limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni: i) escludendo i Prodotti Specificati di Moneta elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale dall'ambito di applicazione del CARF, in quanto essi sono già coperti nell'ambito dello standard globale aggiornato; ii) considerando le cripto-attività nell'ambito di applicazione dello standard globale aggiornato come Attività finanziarie ai fini della comunicazione di Conti di Custodia, Strumenti di Capitale o Partecipazioni a interessi di debito in Entità di Investimento (tranne nei casi di prestazione di servizi consistenti in operazioni di cambio per o per conto di clienti, che sono coperte dal CARF, investimenti indiretti in cripto-attività attraverso altri prodotti finanziari tradizionali o prodotti finanziari tradizionali emessi in forma di cripto-attività); e iii) prevedendo una disposizione facoltativa che esenti le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione dalla comunicazione dei proventi lordi per le attività classificate come Cripto‑attività in conformità di entrambi i quadri, quando tali informazioni sono comunicate nell'ambito del CARF, continuando nel contempo a comunicare tutte le altre informazioni, come il saldo del conto, nell'ambito dello standard globale,
CONSIDERANDO che il CARF è stato attuato nell'Unione europea mediante la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, e che tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026,
CONSIDERANDO che in questa fase non è stato identificato come giurisdizione pertinente ai fini dell'attuazione del CARF dal Forum globale dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, il Principato di Andorra resta tuttavia disposto ad adottare tutte le azioni necessarie per attuare e applicare il CARF in tempi rapidi, qualora il Forum globale lo ritenesse una siffatta giurisdizione,
CONSIDERANDO che, al fine di limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni, se Andorra attua il CARF nei confronti degli Stati membri, le parti contraenti dovrebbero applicare la delimitazione tra l'accordo, il CARF e la direttiva (UE) 2023/2226 in modo coerente con la delimitazione tra lo standard globale aggiornato e il CARF;
CONSIDERANDO che, al fine di migliorare l'affidabilità e l'uso delle informazioni scambiate, l'aggiornamento dello standard globale introduce obblighi di comunicazione più dettagliati e procedure rafforzate di adeguata verifica in materia fiscale,
CONSIDERANDO che l'aggiornamento dello standard globale aggiunge una nuova categoria "Conto Escluso" per i Conti dei Contributi in Conto Capitale e una soglia de minimis per la comunicazione dei Conti di Deposito che detengono Prodotti Specificati di Moneta Elettronica,
CONSIDERANDO che le parti contraenti applicheranno le rispettive leggi e prassi in materia di protezione dei dati — in particolare, per Andorra la legge qualificata 29/2021 relativa alla protezione dei dati personali e, per l'Unione europea, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio — al trattamento dei dati personali scambiati in conformità dell'accordo e si impegnano a notificarsi reciprocamente senza indebito ritardo qualsiasi modifica sostanziale di tali leggi e prassi,
CONSIDERANDO che la decisione 2010/625/UE della Commissione ha stabilito che, per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si ritiene che Andorra garantisca un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea,
CONSIDERANDO che la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 gennaio 2024 sul primo riesame del funzionamento delle decisioni di adeguatezza adottate a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE conferma che Andorra continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea,
CONSIDERANDO che gli Stati membri e Andorra dispongono: i) di salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute a norma dell'accordo rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente ai fini e dalle persone o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle procedure o azioni concernenti le imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per le imposte o dei relativi controlli nonché per altri scopi autorizzati; e ii) infrastrutture per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati, sicuri e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo);
CONSIDERANDO che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, le Autorità Competenti di invio e le Autorità Competenti riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate conformemente all'accordo per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi del medesimo e che considerate le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri e quella di Andorra, il periodo massimo di conservazione delle informazioni dovrebbe essere fissato per ciascuna parte contraente con riferimento alla normativa in materia di prescrizione prevista dal diritto tributario interno di ciascun responsabile del trattamento dei dati;
CONSIDERANDO che il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e di Andorra di identificare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L'accordo è modificato come segue:
(1)
la frase introduttiva fra il titolo e l'articolo 1 è sostituita dalla seguente:
"L'UNIONE EUROPEA
e
IL PRINCIPATO DI ANDORRA, in seguito denominato "Andorra",
in appresso denominate, individualmente, "parte contraente" e, congiuntamente, "parti contraenti",
HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:";
(2)
all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
"m)
"Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività": il quadro internazionale per lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività (comprensivo dei commenti) elaborato dall'OCSE con i paesi del G20 e approvato dall'OCSE il 26 agosto 2022;";
(3)
l'articolo 2 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a)
le seguenti:
i)
il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha presentato un'autocertificazione valida;
ii)
nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata fornita un'autocertificazione valida; e
iii)
se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di Titolari di Conti congiunti;
b)
il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;";
ii)
il termine "e" alla fine della lettera f) è soppresso;
iii)
dopo la lettera f) è aggiunta la lettera seguente:
"f bis)
nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un istituto giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e";
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
"3.
Fatto salvo il paragrafo 2, lettera e), punto ii), e a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia scelto diversamente ai sensi dell'allegato I, sezione I, parte F, in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, i proventi lordi della vendita o del rimborso di un'Attività Finanziaria non devono essere scambiati nella misura in cui tali proventi lordi derivanti dalla vendita o dal rimborso di tale Attività Finanziaria siano scambiati dall'Autorità Competente di Andorra con l'Autorità Competente di uno Stato membro o dall'Autorità Competente di uno Stato membro con l'Autorità Competente di Andorra nell'ambito del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto‑attività.";
(4)
l'articolo 3 è così modificato:
a)
al paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:
"Fatto salvo il primo comma, per i conti considerati come Conto Oggetto di Comunicazione esclusivamente in virtù delle modifiche al presente accordo apportate dal protocollo di modifica del [data della firma], e, in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione, per le informazioni aggiuntive da scambiare a norma delle modifiche apportate all'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto protocollo di modifica, le informazioni devono essere scambiate con riguardo al primo anno a decorrere dall'entrata in vigore di tale protocollo di modifica e a tutti gli anni successivi.
Fatti salvi il primo e secondo comma, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre precedente l'entrata in vigore del protocollo di modifica del [data della firma] e per i periodi di riferimento che terminano entro il secondo anno solare successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di Quote nel Capitale di Rischio devono essere scambiate laddove comunicate dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità dell'allegato I, sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e parte A, punto 6 bis.";
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4.
Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno schema standard comune di comunicazione in linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language) utilizzando il sistema comune di trasmissione approvato dall'OCSE o qualsiasi altro sistema appropriato per la trasmissione dei dati che possa essere concordato in futuro.";
c)
il paragrafo 5 è soppresso;
(5)
l'allegato I è così modificato:
a)
la sezione I, parte A, è così modificata:
i)
la parte introduttiva e i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"Fatte salve le parti da C a F, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'Autorità Competente della propria giurisdizione (uno Stato membro o Andorra) relativamente a ogni Conto Oggetto di Comunicazione ivi registrato:
1.
le seguenti informazioni:
a)
il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o Andorra), il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha presentato un'autocertificazione valida;
b)
nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione) e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o Andorra), il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata fornita un'autocertificazione valida; e
c)
se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di Titolari di Conti congiunti;
2.
il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;";
ii)
il termine "e" alla fine del punto 6 è soppresso;
iii)
dopo il punto 6 è aggiunto il punto seguente:
"6 bis.
nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un istituto giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e";
b)
il testo della sezione I, parte C, è sostituito dal testo seguente:
"C.
Nonostante la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione (se applicabili) ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione e ogniqualvolta tali dati siano necessari per aggiornare le informazioni relative al Conto Preesistente in conformità delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) nazionali.";
c)
nella sezione I è aggiunta la parte seguente:
"F.
Fatta salva la parte A, punto 5, lettera b), e a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione decida diversamente in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un'Attività Finanziaria non devono essere comunicati nella misura in cui detti introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di tale Attività Finanziaria sono comunicati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nell'ambito del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto‑attività.";
d)
nella sezione VI, parte A, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)
Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012. Se non è giuridicamente tenuta ad applicare Procedure AML/KYC conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare procedure sostanzialmente simili al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo.";
e)
nella sezione VII, dopo la parte A è inserita la parte seguente:
"A bis.
Mancanza temporanea di autocertificazione. In circostanze eccezionali in cui un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione in relazione a un Nuovo Conto in tempo utile per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione relativi al periodo di riferimento durante il quale il conto è stato aperto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Preesistenti fino a quando tale autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata.";
f)
nella sezione VIII, parte A, i punti da 5 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
"5.
Per "Istituzione di Deposito" si intende ogni Entità che:
a)
accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o
b)
detiene Prodotti Specificati di Moneta elettronica o Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti.
6.
Per "Entità di Investimento" si intende ogni Entità:
a)
che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:
i)
negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate;
ii)
gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
iii)
altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Pertinenti per conto di terzi; o
b)
il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto‑attività Pertinenti, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).
Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto‑attività Pertinenti ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Ai fini della parte A, punto 6), lettera a), punto iii), l'espressione "altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Pertinenti per conto di terzi" non comprende la prestazione di servizi consistenti in Operazioni di Cambio per i clienti o per conto di clienti. Il termine "Entità di Investimento" non include un'Entità che è un'Entità non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g).
La presente parte va interpretata conformemente alla definizione di "istituzione finanziaria" di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
7.
Il termine "Attività Finanziaria" include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in Cripto-attività Pertinenti, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine "Attività Finanziaria" non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.";
g)
nella sezione VIII, parte A, i seguenti punti sono aggiunti dopo il punto 8:
"9.
Per "Prodotto Specificato di Moneta Elettronica" si intende qualsiasi prodotto che sia:
a)
una rappresentazione digitale di un'unica Moneta Fiduciaria;
b)
emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;
c)
rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella stessa Moneta Fiduciaria;
d)
accettato in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente; e
e)
in virtù dei requisiti normativi cui è soggetto l'emittente, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa Moneta Fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.
I termini "Prodotto Specificato di Moneta Elettronica" non comprendono un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.
10.
Per "Valuta Digitale della Banca Centrale" si intende qualsiasi Moneta Fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da un'altra autorità monetaria.
11.
Per "Moneta Fiduciaria" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla Banca Centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le Valute Digitali della Banca Centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (compresi i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica).
12.
Per "Cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale del valore che si basa su un registro distribuito crittograficamente protetto o su una tecnologia analoga per la convalida e la sicurezza delle operazioni.
13.
Per "Cripto-attività Pertinenti" si intendono tutte le Cripto-attività diverse dalla Valuta Digitale della Banca Centrale, da un Prodotto Specificato di Moneta Elettronica o da qualsiasi Cripto-attività per la quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.
14.
Per "Operazione di Cambio" si intende:
a)
cambio tra Cripto-attività Pertinenti e Monete Fiduciarie; e
b)
cambio tra una o più forme di Cripto-attività Pertinenti.";
h)
nella sezione VIII, parte B, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)
un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda:
i)
un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito; o
ii)
l'attività di mantenimento di Valute Digitali della Banca Centrale per Titolari di Conti che non sono Istituzioni Finanziarie, Entità Statali, Organizzazioni Internazionali o Banche Centrali.";
i)
nella sezione VIII, parte C, il punto 2 è sostituito dal seguente:
"2.
L'espressione "Conto di Deposito" comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione di Deposito. Un Conto di Deposito include anche:
a)
un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;
b)
un conto o un conto nozionale che rappresenta tutti i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente; e
c)
un conto che detiene una o più Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio di un cliente.";
j)
nella sezione VIII, parte C, punto 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)
un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016 o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche al presente accordo apportate dal protocollo di modifica del [data della firma], al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del suddetto protocollo di modifica.";
k)
nella sezione VIII, parte C, il punto 10 è sostituito dal seguente:
"10.
Per "Nuovo Conto" si intende un Conto Finanziario gestito presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione aperto il o successivamente all'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, oppure, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche apportate al presente accordo dal protocollo di modifica del [data della firma], o successivamente all'entrata in vigore di detto protocollo di modifica, a meno che esso non sia considerato come un Conto Preesistente ai sensi della definizione ampliata di Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9.";
l)
nella sezione VIII, parte C, punto 17, lettera e), il seguente punto è aggiunto dopo il punto iv):
"v)
la costituzione o l'aumento di capitale di una società a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:
–
il conto è utilizzato esclusivamente per depositare capitali destinati alla finalità della costituzione o dell'aumento di capitale di una società, come previsto dalla legge;
–
gli importi detenuti sul conto sono bloccati fino a quando l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non ottiene una conferma indipendente in merito alla costituzione o all'aumento di capitale;
–
il conto è chiuso o trasformato in un conto intestato alla società dopo la costituzione o l'aumento di capitale;
–
eventuali rimborsi derivanti dal fallimento della costituzione o dell'aumento di capitale, al netto del prestatore di servizi e di commissioni analoghe, sono versati esclusivamente alle persone che hanno contribuito gli importi; e
–
il conto non è stato costituito più di 12 mesi prima.";
m)
nella sezione VIII, parte C, punto 17, la seguente lettera è aggiunta dopo la lettera e):
"e bis)
un Conto di Deposito che rappresenta tutti Prodotti Specificati di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente, se la media mobile del saldo o del valore aggregato a 90 giorni di conto di fine giornata durante un qualsiasi periodo di 90 giorni consecutivi non ha superato i 10 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra in nessun giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di riferimento;";
n)
nella sezione VIII, parte D, il punto 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Per "Persona Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da: i) un'Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) un'Entità che è un'Entità Collegata di un'Entità di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale; o vi) un'Istituzione Finanziaria.";
o)
nella sezione VIII, parte D, punto 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c)
qualsiasi altra giurisdizione i) con cui lo Stato membro in questione o Andorra, a seconda dei casi, ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I; e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro o da Andorra.";
p)
nella sezione VIII, parte E, il seguente punto è aggiunto dopo il punto 6:
"7.
Per "Servizio di Verifica Statale" si intende un processo elettronico messo a disposizione di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione da una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale del Titolare del Conto o della Persona che Esercita il Controllo.";
q)
dopo la sezione IX è aggiunta la sezione seguente:
"Sezione X
MISURE TRANSITORIE
Fatta salva la sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e parte A, punto 6 bis, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica del [data della firma] e per i periodi di riferimento che terminano il secondo anno solare successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di una Quota nel Capitale di Rischio dell'Entità devono essere comunicate solo se tali informazioni sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.";
(6)
nell'allegato III, la lettera ac) è soppressa.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
1.
Il presente protocollo di modifica richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure. Il protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del gennaio successivo alla notifica finale.
2.
Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, l'articolo 1, paragrafo 2, l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 1, paragrafo 5, lettera c), del presente protocollo di modifica si applicano a decorrere dalla data in cui il Principato di Andorra inizia ad applicare il CARF con tutti gli Stati membri.
Articolo 3
Lingue
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e catalana, ciascun testo facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.
Fatto a..., addì duemilaventicinque.
Per l'Unione europea
Per il Principato di Andorra
DICHIARAZIONI DELLE PARTI CONTRAENTI:
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA
Le parti contraenti si aspettano che i requisiti previsti dalla Costituzione di Andorra e dal diritto dell'Unione europea per quanto riguarda l'entrata in vigore degli accordi internazionali siano soddisfatti in tempo utile affinché il protocollo di modifica possa entrare in vigore il 1° gennaio 2026. Esse adotteranno tutte le misure in loro potere per conseguire tale obiettivo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ACCORDO E AGLI ALLEGATI
Le parti contraenti convengono, per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo e degli allegati quali modificati dal protocollo di modifica del [data della firma], che i commenti sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE, nonché i commenti all'addendum del 2023 al modello di accordo tra autorità competenti elaborato dall'OCSE e all'aggiornamento del 2023 dello standard comune di comunicazione di informazioni, dovrebbero essere una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e degli allegati.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono che l'articolo 5 dell'accordo è allineato al più recente standard dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale sancito all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE. Le parti contraenti convengono pertanto, per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 5, che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE sui redditi e sul patrimonio dovrebbe essere una fonte di interpretazione.