Bruxelles, 17.7.2025

COM(2025) 398 final

2025/0215(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo
tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico
di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda la conclusione del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino (San Marino) sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale 1 ("l'accordo").

L'accordo costituisce la base giuridica dello scambio automatico reciproco di informazioni finanziarie fra gli Stati membri dell'UE e San Marino, conformemente allo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Il medesimo standard è attuato nell'Unione europea a norma della direttiva 2014/107/UE del Consiglio 2 (DAC2 - prima modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale 3 - DAC).

Il 26 agosto 2022 4 sono state approvate a livello internazionale modifiche importanti del CRS, che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026. La direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio 5 (DAC8) ha già attuato tali modifiche nell'Unione europea e si applicherà anch'essa a decorrere dal 1º gennaio 2026.

Le modifiche ampliano l'ambito di applicazione del CRS al fine di coprire i prodotti di moneta elettronica e le valute digitali delle banche centrali. Migliorano inoltre le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e i risultati della comunicazione, al fine di incrementare l'utilizzabilità delle informazioni CRS per le amministrazioni fiscali e limitare gli oneri per le istituzioni finanziarie, ove possibile.

Per garantire che lo scambio automatico di informazioni finanziarie fra gli Stati membri dell'UE e San Marino sia allineato al CRS aggiornato e continui a svolgersi a norma di quest'ultimo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026, era necessario negoziare e concordare le corrispondenti modifiche dell'accordo.

Nel maggio 2018 ha iniziato ad applicarsi il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - "RGPD") 6 .

Per garantire che l'accordo rispecchi tali aggiornamenti, era necessario eliminare i riferimenti alla direttiva 95/46/CE abrogata e sostituirli con riferimenti al regolamento (UE) 2016/679. Contemporaneamente sono stati aggiornati anche i riferimenti alla legislazione nazionale di San Marino in materia di protezione dei dati. Infine l'articolo 6 dell'accordo e le salvaguardie supplementari in materia di protezione dei dati per quanto riguarda i dati trattati nell'ambito del presente accordo (allegato III) sono stati leggermente adeguati per allineare pienamente la formulazione e garantire la costante conformità al GDPR.

Il 21 maggio 2024 è stata adottata una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per la modifica dell'accordo relativo allo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino 7 .

Si sono svolti diversi cicli di negoziati e un accordo provvisorio è stato raggiunto nel marzo 2025. In seguito il progetto di testo del protocollo di modifica è stato siglato dai capi negoziatori il 15 maggio 2025.

Il Consiglio è stato costantemente informato dei progressi dei negoziati in sede di gruppo "Questioni fiscali" e di gruppo ad alto livello. In particolare, il testo del progetto di protocollo di modifica è stato condiviso e discusso con gli Stati membri prima di essere siglato.

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato e che il testo negoziato sia accettabile per l'Unione.

La firma, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale ha avuto luogo il xxxx.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La modifica dell'accordo è stata negoziata in linea con le direttive di negoziato globali adottate dal Consiglio il 21 maggio 2024.

Il protocollo di modifica negoziato garantisce che l'accordo esistente tra l'Unione europea e San Marino rimanga allineato alla legislazione dell'Unione nello stesso settore, in particolare alla DAC quale modificata dalla DAC8.

Quest'ultima direttiva include fra l'altro le più recenti modifiche al CRS dell'OCSE. Alla luce della stretta relazione esistente fra l'Unione europea e San Marino in tale settore, è importante potenziare nello stesso modo la cooperazione amministrativa con le rispettive autorità fiscali nell'ambito dello scambio automatico di informazioni finanziarie. L'aggiornamento tempestivo dell'accordo garantisce un proseguimento efficace e senza soluzione di continuità di detta cooperazione amministrativa oltre il 1° gennaio 2026.

Le modifiche dell'accordo tengono anche conto delle politiche dell'Unione nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, in quanto le attività di adeguata verifica della clientela che devono essere eseguite dalle istituzioni finanziarie per raccogliere le informazioni finanziarie oggetto di scambio a norma dell'accordo saranno sostanzialmente allineate a quelle che le medesime istituzioni finanziarie sono tenute a svolgere in quanto soggetti obbligati nell'ambito del quadro giuridico dell'Unione europea istituito per lottare contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Il protocollo di modifica tiene inoltre conto delle politiche dell'Unione nel settore del rispetto dei diritti fondamentali, in particolare la protezione dei dati personali nel caso di trasferimento di tali dati verso paesi non UE e non SEE.

Quanto alle parti riguardanti il CRS, l'accordo stesso contempla, all'articolo 8, una disposizione che impone alle parti contraenti di consultarsi ogniqualvolta sia adottata a livello dell'OCSE una modifica importante di uno degli elementi del CRS. L'articolo prevede inoltre che, a seguito di tali consultazioni, l'accordo possa essere modificato mediante un protocollo tra le parti contraenti. Poiché importanti modifiche del CRS sono state approvate in sede OCSE il 26 agosto 2022 e conformemente alla competenza esclusiva dell'Unione derivante dall'accordo vigente, il protocollo di modifica attua tutte le modifiche necessarie per rispecchiare le corrispondenti modifiche del CRS. L'attuazione di tali modifiche nell'Unione è stata prevista mediante la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Tenuto conto della finalità e delle componenti principali dell'accordo, la base giuridica sostanziale della presente proposta al Consiglio è costituita dall'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il Consiglio è chiamato ad adottare la decisione relativa alla conclusione del protocollo di modifica previa consultazione del Parlamento europeo. Dato che l'articolo 115 del TFUE è la base giuridica sostanziale, il Parlamento europeo dovrebbe esprimere il suo parere. La base giuridica procedurale della decisione di conclusione del protocollo di modifica è pertanto l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera (b), TFUE. Poiché l'articolo 115 TFUE richiede l'unanimità per l'atto dell'Unione, la base giuridica procedurale per la conclusione del protocollo di modifica dovrebbe includere l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFEU.

Competenza dell'Unione

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'Unione ha competenza esclusiva quando un accordo può incidere su norme comuni o modificarne la portata 8 . Tale giurisprudenza della Corte di giustizia è stata sancita dall'articolo 3, paragrafo 2, TFUE.

L'articolo 3, paragrafo 2, TFUE dispone che, oltre ai settori di competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, TFUE, l'Unione "ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata".

Proporzionalità

Il protocollo di modifica rispetta il principio di proporzionalità e non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di aggiornare l'accordo al fine di integrare le modifiche dello standard comune di comunicazione di informazioni che hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2026. Tali modifiche consentiranno agli Stati membri di proseguire lo scambio automatico di informazioni finanziarie con San Marino in modo ininterrotto e in linea con i nuovi requisiti del CRS, già integrati nella DAC8.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta di decisione del Consiglio è presentata conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di una decisione relativa alla conclusione di un accordo internazionale. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta. Tenuto conto dell'oggetto dell'accordo previsto, è opportuno che la Commissione presenti una proposta in tal senso.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazione d'impatto

Secondo lo strumento n. 7 del pacchetto di strumenti "Legiferare meglio" 9 , non è necessaria una valutazione d'impatto, fra l'altro, quando la Commissione non dispone di margine di scelta in materia.

Questa condizione è soddisfatta nel caso di specie, in quanto le modifiche degli accordi esistenti per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni finanziarie sono pienamente in linea con le modifiche del CRS concordate a livello dell'OCSE e già integrate nel diritto dell'UE mediante la DAC8. Infine, le modifiche in materia di protezione dei dati mirano semplicemente ad aggiornare i riferimenti alla legislazione dell'UE e di San Marino in materia di protezione dei dati e ad adeguare leggermente l'articolo 6 e le salvaguardie supplementari in materia di protezione dei dati incluse nell'allegato III dell'accordo per allineare pienamente la formulazione e garantire la costante conformità al GDPR.

Diritti fondamentali

Il previsto protocollo di modifica dell'accordo rispetta i valori fondamentali dell'Unione europea sanciti all'articolo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le modifiche previste riguardano i seguenti punti:

1. Modifiche volte a garantire che lo scambio automatico di informazioni finanziarie fra gli Stati membri e San Marino nell'ambito dell'accordo vigente sia allineato al CRS aggiornato e continui a svolgersi a norma di quest'ultimo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026.

Le modifiche previste ampliano l'ambito di applicazione della comunicazione per includervi nuovi prodotti finanziari digitali, quali i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale. Nel contempo e al fine di migliorare l'affidabilità e l'uso delle informazioni scambiate, le modifiche introducono obblighi di comunicazione più dettagliati e procedure rafforzate di adeguata verifica in materia fiscale.

Le modifiche contengono inoltre disposizioni volte a garantire un'interazione efficiente tra il CRS e il Quadro distinto per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (CARF) elaborato dall'OCSE 10 . Tali disposizioni consentono di limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni, mantenendo nel contempo la massima flessibilità operativa delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione altresì soggette agli obblighi previsti dal CARF.

Tali obblighi modificati in materia di comunicazione e scambio automatico di informazioni sono previsti agli articoli 1 - 3 e all'allegato I. Essi si applicheranno a decorrere dal 1º gennaio 2026.

2. Aggiornamento del riferimento giuridico alla legislazione in materia di protezione dei dati e specificazione delle salvaguardie supplementari in materia di protezione dei dati

Tutti i riferimenti alla direttiva 95/46/CE sono stati sostituiti da riferimenti al regolamento generale sulla protezione dei dati.

Nel contempo il riferimento giuridico alla legislazione nazionale in materia di protezione dei dati di San Marino è stato aggiornato alla legge 21 dicembre 2018 n. 171. Infine l'articolo 6 e le salvaguardie supplementari in materia di protezione dei dati di cui all'allegato III sono stati leggermente adeguati per allineare la formulazione e garantire la costante conformità al GDPR.

Testo del protocollo di modifica, delle dichiarazioni congiunte e delle notifiche

Il testo del protocollo di modifica è presentato al Consiglio unitamente alla presente proposta. Il testo delle dichiarazioni congiunte è presentato unitamente alla presente proposta.

A norma dei trattati, spetta alla Commissione procedere, a nome dell'Unione, a effettuare la notifica di cui all'articolo 2 del protocollo di modifica per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata da tale protocollo di modifica.

2025/0215 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo
tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico

di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo 11 ,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale 12 ("l'accordo") ha rafforzato l'assistenza reciproca in materia fiscale tra le parti contraenti e migliorato l'adempimento fiscale internazionale.

(2)Importanti modifiche allo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) sono state approvate a livello internazionale il 26 agosto 2022 13 e sono state introdotte nella legislazione dell'Unione con la modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio mediante la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio 14 .

(3)L'accordo deve pertanto essere modificato per garantire che lo scambio automatico di informazioni finanziarie fra gli Stati membri dell'UE e la Repubblica di San Marino sia allineato al CRS aggiornato e continui a svolgersi a norma di quest'ultimo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026. 

(4)Il testo del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale ("il protocollo di modifica dell'accordo"), che è il risultato dei negoziati, tiene nel debito conto le direttive di negoziato emanate dal Consiglio.

(5)In conformità alla decisione (UE) XXXX del Consiglio 15 , il protocollo di modifica dell'accordo è stato firmato il XXXX con riserva della sua conclusione in data successiva.

(6)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 .

(7)È opportuno approvare, a nome dell'Unione, il protocollo di modifica dell'accordo e le dichiarazioni comuni ad esso accluse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale.

Il testo del protocollo di modifica dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Sono approvate la dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all'accordo e agli allegati, la dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all'articolo 5 dell'accordo, la dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alle relazioni tra San Marino e l'Unione europea, la dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alla definizione di Banca Centrale e la dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all'entrata in vigore del protocollo di modifica.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 381 del 28.12.2004, pag. 33.
(2)    GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1.
(3)    GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.
(4)     https://www.oecd.org/en/publications/international-standards-for-automatic-exchange-of-information-in-tax-matters_896d79d1-en.html , pagg. 62 - 102.
(5)    Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L, 2023/2226, 24.10.2023).
(6)    GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(7)    Decisione (UE) 2024/1489 del Consiglio, del 21 maggio 2024, che autorizza l'avvio dei negoziati intesi a modificare gli accordi relativi allo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale fra l'Unione europea e, rispettivamente, la Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino.
(8)    Parere 3/15 della Corte, ECLI:EU:C:2017:114, punto 118 e giurisprudenza ivi citata.
(9)

    https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf

(10)     https://www.oecd.org/en/publications/international-standards-for-automatic-exchange-of-information-in-tax-matters_896d79d1-en.html , pagg. 8 - 61.
(11)    Parere del XXX (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(12)    GU L 346 del 31.12.2015, pag. 1; GU L 140 del 27.5.2016, pag. 1.
(13)     https://www.oecd.org/en/publications/international-standards-for-automatic-exchange-of-information-in-tax-matters_896d79d1-en.html , pagg. 62 - 102.
(14)    Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L, 2023/2226, 24.10.2023).
(15)

   Decisione (UE) xxxx del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale (GU L XXXX).

(16)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Bruxelles, 17.7.2025

COM(2025) 398 final

ALLEGATO

della

Proposta di Decisione del Consiglio

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale


PROTOCOLLO DI MODIFICA

dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale

L'UNIONE EUROPEA

e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, in seguito denominata "San Marino",

in appresso denominate, individualmente, "parte contraente" e, congiuntamente, "parti contraenti",

CONSIDERANDO che le parti contraenti sono impegnate a migliorare le loro relazioni e rafforzare la loro collaborazione, come testimoniato dalla conclusione, nel dicembre 2023, dei negoziati sull'accordo di associazione che prevede il diritto di San Marino ad aderire al mercato interno dell'Unione europea, comprese le sue quattro libertà fondamentali, nonché la cooperazione in altri ambiti;

CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, che consisteva inizialmente nell'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio 1 , e che successivamente si è sviluppata nell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale 2 ("l'accordo"), quale modificato dal protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi 3 , basato sullo scambio automatico reciproco di informazioni mediante l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ("lo standard globale");

CONSIDERANDO che, a seguito della prima revisione completa dello standard globale da parte dell'OCSE, modifiche dello standard globale sono state approvate dal comitato per gli affari fiscali dell'OCSE nell'agosto 2022 e sono state adottate dal Consiglio dell'OCSE l'8 giugno 2023 mediante la raccomandazione riveduta sulle norme internazionali per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale ("l'aggiornamento dello standard globale");

CONSIDERANDO che la revisione completa dell'OCSE ha rilevato la crescente complessità degli strumenti finanziari nonché l'emergere e l'utilizzo di nuovi tipi di attività digitali e ha riconosciuto la necessità di adeguare lo standard globale per garantire un adempimento fiscale completo ed effettivo;

CONSIDERANDO che l'aggiornamento dello standard globale ha ampliato l'ambito di applicazione della comunicazione per includervi nuovi prodotti finanziari digitali, quali i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale, che offrono alternative credibili ai Conti Finanziari tradizionali, già soggetti a comunicazione ai sensi dello standard globale;

CONSIDERANDO che il nuovo Quadro dell'OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività ("CARF"), introdotto parallelamente all'aggiornamento dello standard globale, funge da meccanismo complementare a livello globale ed è specificamente concepito per far fronte al rapido sviluppo e alla crescita del mercato delle Cripto-attività;

CONSIDERANDO che si è ritenuto indispensabile garantire un'interazione efficiente tra questi due quadri, in particolare per limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni, i) escludendo i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale dall'ambito di applicazione del CARF, in quanto essi sono già coperti nell'ambito dello standard globale aggiornato; ii) considerando le Cripto-attività nell'ambito di applicazione dello standard globale aggiornato come Attività Finanziarie ai fini della comunicazione di Conti di Custodia, Strumenti di Capitale o Partecipazioni a interessi di debito in Entità di Investimento (tranne nei casi di prestazione di servizi consistenti in operazioni di cambio per o per conto di clienti, che sono coperte dal CARF), investimenti indiretti in Cripto-attività attraverso altri prodotti finanziari tradizionali o prodotti finanziari tradizionali emessi in forma di cripto-attività; e iii) prevedendo una disposizione facoltativa che esenti le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione dalla comunicazione dei proventi lordi per le attività classificate come Cripto‑attività in conformità di entrambi i quadri, quando tali informazioni sono comunicate nell'ambito del CARF, continuando nel contempo a comunicare tutte le altre informazioni, come il saldo del conto, nell'ambito dello standard globale;

CONSIDERANDO che il CARF è stato attuato nell'Unione europea mediante la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio 4 , che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio 5 , con applicazione delle relative disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026, e che San Marino si è impegnato ad attuare il CARF nella propria legislazione interna e ad applicare dette disposizioni a decorrere dalla stessa data;

CONSIDERANDO che, al fine di limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni, le parti contraenti dovrebbero applicare la delimitazione tra l'accordo, il CARF e la direttiva (UE) 2023/2226 in modo coerente con la delimitazione tra lo standard globale aggiornato e il CARF;

CONSIDERANDO che, al fine di migliorare l'affidabilità e l'uso delle informazioni scambiate, l'aggiornamento dello standard globale introduce obblighi di comunicazione più dettagliati e procedure rafforzate di adeguata verifica in materia fiscale;

CONSIDERANDO che l'aggiornamento dello standard globale aggiunge una nuova categoria "Conto Escluso" per i Conti dei Contributi in Conto Capitale e una soglia de minimis per la comunicazione dei Conti di Deposito che detengono Prodotti Specificati di Moneta Elettronica;

CONSIDERANDO che il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 stabilisce norme specifiche in materia di protezione dei dati nell'Unione europea che si applicano anche agli scambi di informazioni contemplati dall'accordo;

CONSIDERANDO che la legge 21 dicembre 2018 n. 171 7 disciplina la protezione dei dati personali a San Marino;

CONSIDERANDO che, alla data della firma del presente protocollo di modifica, la Commissione europea non ha finora adottato una decisione conformemente all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 con cui constata che San Marino è un paese che garantisce un livello di protezione adeguato dei dati personali;

CONSIDERANDO che entrambe le parti contraenti si impegnano a osservare e rispettare specifiche salvaguardie in materia di protezione dei dati, come previsto dall'accordo, incluso l'allegato III;

CONSIDERANDO che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, le Autorità Competenti di invio e le Autorità Competenti riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate conformemente all'accordo per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi del medesimo e considerando che, date le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri e quella di San Marino, il periodo massimo di conservazione delle informazioni dovrebbe essere fissato con riferimento alla normativa in materia di prescrizione prevista dal diritto tributario interno di ciascun responsabile del trattamento dei dati;

CONSIDERANDO che il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e di San Marino di identificare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo è modificato come segue:

(1)    la frase introduttiva fra il titolo e l'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

"L'UNIONE EUROPEA

e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, in seguito denominata "San Marino",

entrambe denominate di seguito, individualmente, "parte contraente" e, congiuntamente, "parti contraenti",

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:";

(2)    all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"m)    "Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività": il quadro internazionale per lo scambio automatico di informazioni in materia di Cripto-attività (comprensivo dei commenti) elaborato dall'OCSE con i paesi del G20 e approvato dall'OCSE il 26 agosto 2022.";

(3)    l'articolo 2 è così modificato:

a)    il paragrafo 2 è così modificato:

i)    le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a)    le seguenti:

i)    il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha presentato un'autocertificazione valida;

ii)    nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata fornita un'autocertificazione valida; e

iii)    se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di Titolari di Conti congiunti;

b)    il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;";

ii)    il termine "e" alla fine della lettera f) è soppresso;

iii)    dopo la lettera f) è aggiunta la lettera seguente:

"f bis)    nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un istituto giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e";

b)    è aggiunto il paragrafo seguente:

"3.    Fatto salvo il paragrafo 2, lettera e), punto ii), e a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia scelto diversamente ai sensi dell'allegato I, sezione I, parte F, in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, i proventi lordi della vendita o del rimborso di un'Attività Finanziaria non devono essere scambiati nella misura in cui tali proventi lordi derivanti dalla vendita o dal rimborso di tale Attività Finanziaria siano scambiati dall'Autorità Competente di San Marino con l'Autorità Competente di uno Stato membro o dall'Autorità Competente di uno Stato membro con l'Autorità Competente di San Marino nell'ambito del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.";

(4)    l'articolo 3 è così modificato:

a)    al paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:

"Fatti salvi il primo e il secondo comma, per i conti considerati come Conto Oggetto di Comunicazione esclusivamente in virtù delle modifiche al presente accordo apportate dal protocollo di modifica del … [data della firma], e, in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione, per le informazioni aggiuntive da scambiare a norma delle modifiche apportate all'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto protocollo di modifica, le informazioni devono essere scambiate con riguardo al primo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale protocollo di modifica e a tutti gli anni successivi.

Fatti salvi i commi precedenti, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre 2025 e per i periodi di riferimento che terminano entro il secondo anno solare successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di Quote nel Capitale di Rischio devono essere scambiate laddove comunicate dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità dell'allegato I, sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e parte A, punto 6 bis).";

b)    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.    Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno standard comune di comunicazione in linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language) utilizzando il sistema comune di trasmissione approvato dall'OCSE o qualsiasi altro sistema appropriato per la trasmissione dei dati che possa essere concordato in futuro.";

c)    il paragrafo 5 è soppresso;

(5)    l'articolo 6 è così modificato:

a)    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    Oltre alle norme di riservatezza e altre salvaguardie di cui al presente accordo, comprese quelle di cui all'allegato III, il trattamento dei dati personali ai sensi del presente accordo è soggetto i) per gli Stati membri, al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio* e ii) per San Marino, alle disposizioni della legge 21 dicembre 2018 n. 171**.

Ai fini della corretta applicazione dell'articolo 5, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti all'articolo 13, all'articolo 14, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679 nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del medesimo. San Marino adotta misure equivalenti secondo la sua legislazione.

Ciascuno Stato membro e San Marino provvedono affinché ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sotto la loro giurisdizione informi ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione interessata del fatto che le informazioni di cui all'articolo 2 che la riguardano saranno raccolte e trasferite conformemente al presente accordo e assicurano che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione trasmetta a tale persona tutte le informazioni cui ha diritto ai sensi della legislazione nazionale in materia di protezione dei dati, comunicando almeno:

a)    la ragione del trattamento dei suoi dati personali;

b)    la base giuridica delle operazioni di trattamento dei dati;

c)    i destinatari dei suoi dati personali;

d)    l'identità dei responsabili del trattamento dei dati;

e)    i limiti temporali alla conservazione dei dati;

f)    l'esistenza del diritto di chiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali ai responsabili del trattamento dei dati;

g)    il diritto di ricorso amministrativo e/o giudiziario e la relativa procedura per avvalersene;

h)    il diritto di rivolgersi alla competente o alle competenti autorità di vigilanza per la protezione dei dati e le coordinate di contatto dettagliate.

Dette informazioni sono trasmesse in tempo utile per consentire alla persona interessata l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, in ogni caso, prima che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione interessata comunichi le informazioni di cui all'articolo 2 all'Autorità Competente della sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro o San Marino).

Gli Stati membri e San Marino provvedono affinché a ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione sia notificata una violazione della sicurezza relativa ai suoi dati personali qualora tale violazione rischi di pregiudicare la protezione dei dati personali dell'interessato o della sua vita privata.

__________

*    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

**    Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino [https://www.bollettinoufficiale.sm/on-line/RicercaBU?acm_lang=it_IT&acm_session=D41C8C128609A28C2FB7110E5375A6D1.tomcat1lb&operation=getDocBU&id=1da1d6f8c775533f025aaa32a4094d865ec68fb9].";

b)    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.    Le informazioni trattate in conformità del presente accordo sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli scopi del presente accordo e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati.

Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e le Autorità Competenti di ogni Stato membro e di San Marino sono considerate responsabili del trattamento dei dati, ciascuna per i dati personali che tratta a norma del presente accordo. I responsabili del trattamento dei dati devono garantire il rispetto delle salvaguardie in materia di protezione dei dati personali stabilite nel presente accordo e il rispetto dei diritti dei soggetti interessati.";

c)    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.    Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, le informazioni ricevute da una giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) possono essere utilizzate per altri fini se tali informazioni possono essere usate per questi altri fini a norma della legislazione, compresa quella in materia di protezione dei dati personali, della giurisdizione che fornisce le informazioni (rispettivamente San Marino o uno Stato membro) e previa autorizzazione all'uso dell'Autorità Competente di tale giurisdizione. Le informazioni fornite da una giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) a un'altra giurisdizione (rispettivamente San Marino o uno Stato membro) possono essere trasmesse da quest'ultima a una terza giurisdizione (un altro Stato membro), a condizione che siano rispettate le salvaguardie di cui al presente articolo e all'allegato III e previa autorizzazione dell'Autorità Competente della prima giurisdizione, vale a dire quella da cui provengono.

Le informazioni fornite da uno Stato membro a un altro Stato membro conformemente alla sua legislazione che attua la direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale possono essere trasmesse a San Marino previa autorizzazione dell'Autorità Competente dello Stato membro da cui provengono.";

(6)    all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.    Se la consultazione riguarda una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del presente accordo e la procedura di cui al paragrafo 1 non prevede modalità adeguate per risolverla, l'Autorità Competente di uno Stato membro o di San Marino può sospendere lo scambio di informazioni, rispettivamente con San Marino o con un dato Stato membro, nell'ambito del presente accordo mediante comunicazione scritta all'altra Autorità Competente interessata. La sospensione avrà effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, l'inosservanza delle disposizioni del presente accordo, compreso l'allegato III, relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati del regolamento (UE) 2016/679 e della legge 21 dicembre 2018 n. 171, a seconda del caso, la mancata comunicazione, da parte dell'Autorità Competente di uno Stato membro o di San Marino, di informazioni tempestive o adeguate conformemente al presente accordo oppure il fatto di definire lo status delle Entità come Istituzioni Finanziarie non Tenute alla Comunicazione o i conti come Conti Esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi del presente accordo.";

(7)    l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Denuncia

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica della denuncia. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente accordo rimarranno riservate e soggette i) per gli Stati membri, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e ii) per San Marino, alle disposizioni della legge 21 dicembre 2018 n. 171 e, in entrambi i casi, alle specifiche salvaguardie in materia di protezione dei dati stabilite nel presente accordo, comprese quelle contenute nell'allegato III.";

(8)    l'allegato I è così modificato:

a)    la sezione I, parte A, è così modificata:

i)    la frase introduttiva e i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"Fatte salve le parti da C a F, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'Autorità Competente della propria giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) relativamente a ogni Conto Oggetto di Comunicazione ivi registrato:

1.    le seguenti informazioni:

a)    il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o San Marino), il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha presentato un'autocertificazione valida;

b)    nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o San Marino), il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata fornita un'autocertificazione valida; e

c)    se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di Titolari di Conti congiunti;

2.    il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;";

ii)    il termine "e" alla fine del punto 6 è soppresso;

iii)    dopo il punto 6 è aggiunto il punto seguente:

"6 bis.    nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un istituto giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e";

b)    nella sezione I, la parte C è sostituita dal testo seguente:

"C.    Fatta salva la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione (se applicabili) ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione e ogniqualvolta tali dati siano necessari per aggiornare le informazioni relative al Conto Preesistente in conformità delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) nazionali.";

c)    nella sezione I è aggiunta la parte seguente:

"F.    Fatta salva la parte A, punto 5, lettera b), e a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione decida diversamente in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un'Attività Finanziaria non devono essere comunicati nella misura in cui detti introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di tale Attività Finanziaria sono comunicati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nell'ambito del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di criptoattività.";

d)    nella sezione VI, parte A, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)    Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012. Se non è giuridicamente tenuta ad applicare Procedure AML/KYC conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare procedure sostanzialmente simili al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo.";

e)    nella sezione VII, dopo la parte A è inserita la parte seguente:

"A bis.    Mancanza temporanea di autocertificazione. In circostanze eccezionali in cui un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione in relazione a un Nuovo Conto in tempo utile per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione relativi al periodo di riferimento durante il quale il conto è stato aperto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Preesistenti fino a quando tale autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata.";

f)    nella sezione VIII, parte A, i punti da 5 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

"5.    Per "Istituzione di Deposito" si intende ogni Entità che:

a)    accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o

b)    detiene Prodotti Specificati di Moneta elettronica o Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti.

6.    Per "Entità di Investimento" si intende ogni Entità:

a)    che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

i)    negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate;

ii)    gestione individuale e collettiva di portafoglio; o

iii)    altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Pertinenti per conto di terzi; o

b)    il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Pertinenti, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Pertinenti ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Ai fini della parte A, punto 6), lettera a, punto iii), l'espressione "altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Pertinenti per conto di terzi" non comprende la prestazione di servizi consistenti in Operazioni di Cambio per i clienti o per conto di clienti. Il termine "Entità di Investimento" non include un'Entità che è un'Entità non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g).

La presente parte va interpretata conformemente alla definizione di "istituzione finanziaria" di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

7.    Il termine "Attività Finanziaria" include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in Cripto-attività Pertinenti, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. I termini "Attività Finanziaria" non includono un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.";

g)    nella sezione VIII, parte A, i seguenti punti sono aggiunti dopo il punto 8:

"9.    Per "Prodotto Specificato di Moneta Elettronica" si intende qualsiasi prodotto che sia:

a)    una rappresentazione digitale di un'unica Moneta Fiduciaria;

b)    emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;

c)    rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella stessa Moneta Fiduciaria;

d)    accettato in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente; e

e)    in virtù dei requisiti normativi cui è soggetto l'emittente, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa Moneta Fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.

I termini "Prodotto Specificato di Moneta Elettronica" non comprendono un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

10.    Per "Valuta Digitale della Banca Centrale" si intende qualsiasi Moneta Fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da un'altra autorità monetaria.

11.    Per "Moneta Fiduciaria" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla Banca Centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le Valute Digitali della Banca Centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (compresi i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica).

12.    Per "Cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale del valore che si basa su un registro distribuito crittograficamente protetto o su una tecnologia analoga per la convalida e la sicurezza delle operazioni.

13.    Per "Cripto-attività Pertinenti" si intendono tutte le Cripto-attività diverse dalla Valuta Digitale della Banca Centrale, da un Prodotto Specificato di Moneta Elettronica o da qualsiasi Cripto-attività per la quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.

14.    Per "Operazione di Cambio" si intende:

a)    cambio tra Cripto-attività Pertinenti e Monete Fiduciarie; e

b)    cambio tra una o più forme di Cripto-attività Pertinenti.";

h)    nella sezione VIII, parte B, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)    un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda:

i)    un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito; o

ii)    l'attività di mantenimento di Valute Digitali della Banca Centrale per Titolari di Conti che non sono Istituzioni Finanziarie, Entità Statali, Organizzazioni Internazionali o Banche Centrali.";

i)    nella sezione VIII, parte C, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2.    L'espressione "Conto di Deposito" comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione di Deposito. Un Conto di Deposito include anche:

a)    un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;

b)    un conto o un conto nozionale che rappresenta tutti i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente; e

c)    un conto che detiene una o più Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio di un cliente.";

j)    nella sezione VIII, parte C, punto 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)    un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre 2015 o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche del presente accordo apportate dal protocollo di modifica del [data della firma], al 31 dicembre 2025;";

k)    nella sezione VIII, parte C, il punto 10 è sostituito dal seguente:

"10.    Per "Nuovo Conto" si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione aperto il 1° gennaio 2016 o successivamente, oppure, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche apportate al presente accordo dal protocollo di modifica del [data della firma], il 1° gennaio 2016 o successivamente, a meno che esso non sia considerato un Conto Preesistente ai sensi della definizione ampliata di Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9.";

l)    nella sezione VIII, parte C, punto 17, lettera e), il seguente punto è aggiunto dopo il punto iv):

"v)    la costituzione o l'aumento di capitale di una società a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:

   il conto è utilizzato esclusivamente per depositare capitali destinati alla finalità della costituzione o dell'aumento di capitale di una società, come previsto dalla legge;

   gli importi detenuti sul conto sono bloccati fino a quando l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non ottiene una conferma indipendente in merito alla costituzione o all'aumento di capitale;

   il conto è chiuso o trasformato in un conto intestato alla società dopo la costituzione o l'aumento di capitale;

   eventuali rimborsi derivanti dal fallimento della costituzione o dell'aumento di capitale, al netto del prestatore di servizi e di commissioni analoghe, sono versati esclusivamente alle persone che hanno contribuito gli importi; e

   il conto non è stato costituito più di 12 mesi prima.";

m)    nella sezione VIII, parte C, punto 17, la seguente lettera è aggiunta dopo la lettera e):

"e bis)    un Conto di Deposito che rappresenta tutti Prodotti Specificati di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente, se la media mobile del saldo o del valore aggregato a 90 giorni di conto di fine giornata durante un qualsiasi periodo di 90 giorni consecutivi non ha superato i 10 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino in nessun giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di riferimento;";

n)    nella sezione VIII, parte D, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2.    Per "Persona Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da: i) un'Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) un'Entità che è un'Entità Collegata di un'Entità di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale; o vi) un'Istituzione Finanziaria.";

o)    nella sezione VIII, parte D, punto 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)    qualsiasi altra giurisdizione i) con cui lo Stato membro in questione o San Marino, a seconda dei casi, ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I; e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro o da San Marino.";

p)    nella sezione VIII, parte E, il seguente punto è aggiunto dopo il punto 6:

"7.    Per "Servizio di Verifica Statale" si intende un processo elettronico messo a disposizione di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione da una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale del Titolare del Conto o della Persona che Esercita il Controllo.";

q)    dopo la sezione X è aggiunta la sezione seguente:

"SEZIONE XI

MISURE TRANSITORIE

Fatti salvi la sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e la parte A, punto 6 bis, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre 2025 e per i periodi di riferimento che terminano il secondo anno solare successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di una Quota nel Capitale di Rischio dell'Entità devono essere comunicate solo se tali informazioni sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.";

(9)    l'allegato III è così modificato:

a)    il titolo è sostituito dal seguente:

"SALVAGUARDIE SUPPLEMENTARI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI RELATIVE AI DATI TRATTATI NEL QUADRO DEL PRESENTE ACCORDO";

b)    i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3.    Minimizzazione dei dati

I dati personali trattati dalle parti contraenti nel quadro del presente accordo devono essere rilevanti e limitati a quanto è necessario e proporzionato agli scopi indicati nel presente accordo.

Le parti contraenti non possono scambiare dati personali che rivelino la razza, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici per identificare in modo univoco una persona fisica o dati relativi alla salute o alla vita sessuale della persona.

4.    Trasparenza, diritto di accesso, rettifica e cancellazione di dati

Nei casi in cui i dati personali ricevuti da un'altra giurisdizione ai sensi del presente accordo, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo, siano usati per altri scopi nella giurisdizione ricevente o siano trasmessi dalla giurisdizione ricevente a una giurisdizione terza (un altro Stato membro o San Marino), l'Autorità Competente della giurisdizione ricevente che usa le informazioni per altri fini o che le trasmette a una giurisdizione terza informa la persona fisica Oggetto di Comunicazione interessata. Tali informazioni sono fornite con tempestività sufficiente a consentire alla persona l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, in ogni caso, prima che la giurisdizione ricevente abbia usato i dati personali per altri fini o li abbia trasmessi alla giurisdizione terza.

Per quanto riguarda i dati personali trattati a norma del presente accordo, ogni persona ha il diritto di ottenere accesso ai dati personali che la riguardano e il diritto di ottenere una rettifica di dati personali inesatti che la riguardano. Nei casi in cui i dati personali sono trattati in modo illegale la persona interessata può ottenerne la cancellazione

Al fine di agevolare l'esercizio di tale diritto, ogni persona fisica deve avere la possibilità di presentare domande di accesso, rettifica e/o cancellazione dei propri dati rivolte all'altra Autorità Competente tramite la propria Autorità Competente.

L'Autorità Competente adita fornisce l'accesso ai dati pertinenti e, se del caso, aggiorna e/o corregge i dati inesatti o incompleti.";

c)    i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"6.    Trattamento automatizzato

Le Autorità Competenti non possono prendere una decisione che comporti conseguenze giuridiche per una persona fisica o incida significativamente su di essa e sia basata unicamente su un trattamento automatizzato di dati.

7.    Trasferimenti ad autorità di paesi terzi

Un'Autorità Competente può occasionalmente trasferire dati personali ricevuti ai sensi del presente accordo alle autorità pubbliche di paesi terzi, esclusi gli Stati membri e San Marino, se si verificano tutte le seguenti circostanze:

a)    il trasferimento nel paese terzo ricevente è necessario per i fini specificati all'articolo 6, paragrafo 4, e i dati personali saranno utilizzati dal paese terzo ricevente soltanto per questi fini;

b)    i dati personali sono pertinenti e proporzionati ai fini per cui sono trasferiti;

c)    le competenze dell'autorità del paese terzo sono direttamente connesse ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4;

d)    il paese terzo ricevente garantisce un livello di protezione dei dati personali pari a quello stabilito dal presente accordo, e si impegna a non trasferire a terzi i dati ricevuti;

e)    l'Autorità Competente da cui sono pervenute le informazioni ha fornito il suo previo accordo; e

f)    la persona interessata è stata informata del trasferimento.

Eventuali altri trasferimenti di informazioni ricevute ai sensi del presente accordo a terzi sono vietati.";

d)    il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10.    Sorveglianza

Il trattamento dei dati personali da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e delle Autorità Competenti nel quadro del presente accordo è soggetto alla vigilanza indipendente i) per gli Stati membri, delle autorità di vigilanza preposte alla protezione dei dati istituite a norma del regolamento (UE) 2016/679 e ii) per San Marino, del Garante per la tutela della riservatezza dei dati personali, previsto dalla legge 21 dicembre 2018 n. 171.

Tali autorità negli Stati membri e a San Marino dispongono di un effettivo potere di controllo, indagine, intervento e riesame nonché del potere di segnalare le violazioni delle norme ai fini di un'azione legale, se del caso. In particolare, garantiscono che siano ricevute le denunce relative alla non conformità, siano eseguite le debite indagini, sia data loro una risposta e sia previsto un rimedio adeguato.";

(10)    nell'allegato IV, la lettera ac) è soppressa.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente protocollo di modifica richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure. Il protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del gennaio successivo alla notifica finale.

Articolo 3

Lingue

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente protocollo di modifica.

Fatto a ..., addì duemilaventicinque.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica di San Marino



DICHIARAZIONI CONGIUNTE DELLE PARTI CONTRAENTI:

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ACCORDO E AGLI ALLEGATI

Le parti contraenti convengono, per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo e degli allegati I e II quali modificati dal protocollo di modifica del … [data della firma], che i commenti sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE, nonché i commenti all'addendum del 2023 al modello di accordo tra autorità competenti elaborato dall'OCSE e all'aggiornamento del 2023 dello standard comune di comunicazione di informazioni, dovrebbero essere una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e degli allegati.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che l'articolo 5 dell'accordo è allineato al più recente standard dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale sancito all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE. Pertanto le parti contraenti convengono che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale, nella versione vigente all'atto della firma del protocollo di modifica, dovrebbe essere una fonte di interpretazione per l'applicazione dell'articolo 5.

Qualora in anni successivi l'OCSE adotti nuove versioni del commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale, qualsiasi Stato membro o la Repubblica di San Marino, quando agiscono in qualità di giurisdizione interpellata, può applicare tali versioni come fonte di interpretazione in sostituzione delle precedenti. Gli Stati membri notificano alla Repubblica di San Marino e la Repubblica di San Marino notifica alla Commissione europea quando applicano quanto indicato nella frase precedente. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della notifica dagli Stati membri alla Repubblica di San Marino e la Commissione europea trasmette la notifica dalla Repubblica di San Marino agli Stati membri. La suddetta applicazione produce effetti a partire dalla data della notifica.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA AI RAPPORTI TRA SAN MARINO E L'UNIONE EUROPEA

L'Unione europea riconosce il ruolo attivo assunto dalla Repubblica di San Marino nel processo internazionale a favore della trasparenza e della cooperazione in materia fiscale tra paesi. San Marino si sta adoperando con costanza per raggiungere la piena convergenza con gli standard internazionali e dell'Unione europea nel settore della lotta al riciclaggio di denaro, fiscale e finanziario, come riconosciuto dal Moneyval, dall'OCSE e dal Fondo monetario internazionale.

In particolare, il processo di allineamento alle disposizioni pertinenti dell'Unione europea in materia bancaria, lotta al riciclaggio di denaro, sistemi di pagamento, statistiche, banconote e monete in euro, che sono importanti anche rispetto ai succitati standard di trasparenza, è regolamentato dalla Convenzione monetaria firmata nel 2012 tra l'Unione europea e San Marino ("la convenzione monetaria"). In tale convenzione San Marino si è impegnato a recepire nel suo ordinamento giuridico nazionale la serie di norme pertinenti dell'Unione europea.

Questo processo di convergenza è destinato a essere coadiuvato dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale ("l'accordo"), rispetto al quale San Marino ha evidenziato la necessità di garantire la sostenibilità finanziaria, tecnica e operativa.

L'Unione europea prende atto dell'intenzione di San Marino di raggiungere, tenuto conto dell'avvio dello scambio di informazioni nel quadro dell'accordo, un'efficace integrazione del suo sistema finanziario e bancario nel mercato dell'Unione, conformemente agli obblighi derivanti dalla convenzione monetaria.

Questioni correlate all'integrazione saranno trattate anche nel contesto dell'accordo di associazione con l'Unione europea, la cui negoziazione è stata ufficialmente avviata il 12 dicembre 2023.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DI "BANCA CENTRALE"

Le parti contraenti convengono, con riferimento ai criteri per identificare un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione (allegato I, sezione VIII, parte B), che l'espressione "Banca Centrale" (allegato I, sezione VIII, parte B, punto 4) deve essere interpretata come corrispondente, per San Marino, alla Banca centrale della Repubblica di San Marino.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA

Le parti contraenti si aspettano che i requisiti previsti dalla Costituzione di San Marino e dal diritto dell'Unione europea per quanto riguarda l'entrata in vigore degli accordi internazionali siano soddisfatti in tempo utile affinché il protocollo di modifica possa entrare in vigore il 1° gennaio 2026. Esse adotteranno tutte le misure in loro potere per conseguire tale obiettivo.

(1)

   Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU UE L 157 del 26.6.2003, pag. 38).

(2)

     GU UE L 381 del 28.12.2004, pag. 33.

(3)

   GU UE L 346 del 31.12.2015, pag. 3.

(4)

   Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU UE L, 2023/2226, 24.10.2023).

(5)

   Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU UE L 64 dell’11.3.2011, pag. 1). 

(6)

   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(7)

   Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino [ https://www.bollettinoufficiale.sm/on-line/RicercaBU?acm_lang=it_IT&acm_session=D41C8C128609A28C2FB7110E5375A6D1.tomcat1lb&operation=getDocBU&id=1da1d6f8c775533f025aaa32a4094d865ec68fb9 ].