COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.7.2025
COM(2025) 398 final
ALLEGATO
della
Proposta di Decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale
PROTOCOLLO DI MODIFICA
dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale
L'UNIONE EUROPEA
e
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, in seguito denominata "San Marino",
in appresso denominate, individualmente, "parte contraente" e, congiuntamente, "parti contraenti",
CONSIDERANDO che le parti contraenti sono impegnate a migliorare le loro relazioni e rafforzare la loro collaborazione, come testimoniato dalla conclusione, nel dicembre 2023, dei negoziati sull'accordo di associazione che prevede il diritto di San Marino ad aderire al mercato interno dell'Unione europea, comprese le sue quattro libertà fondamentali, nonché la cooperazione in altri ambiti;
CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, che consisteva inizialmente nell'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio, e che successivamente si è sviluppata nell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale ("l'accordo"), quale modificato dal protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, basato sullo scambio automatico reciproco di informazioni mediante l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ("lo standard globale");
CONSIDERANDO che, a seguito della prima revisione completa dello standard globale da parte dell'OCSE, modifiche dello standard globale sono state approvate dal comitato per gli affari fiscali dell'OCSE nell'agosto 2022 e sono state adottate dal Consiglio dell'OCSE l'8 giugno 2023 mediante la raccomandazione riveduta sulle norme internazionali per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale ("l'aggiornamento dello standard globale");
CONSIDERANDO che la revisione completa dell'OCSE ha rilevato la crescente complessità degli strumenti finanziari nonché l'emergere e l'utilizzo di nuovi tipi di attività digitali e ha riconosciuto la necessità di adeguare lo standard globale per garantire un adempimento fiscale completo ed effettivo;
CONSIDERANDO che l'aggiornamento dello standard globale ha ampliato l'ambito di applicazione della comunicazione per includervi nuovi prodotti finanziari digitali, quali i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale, che offrono alternative credibili ai Conti Finanziari tradizionali, già soggetti a comunicazione ai sensi dello standard globale;
CONSIDERANDO che si è ritenuto indispensabile garantire un'interazione efficiente tra questi due quadri, in particolare per limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni, i) escludendo i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale dall'ambito di applicazione del CARF, in quanto essi sono già coperti nell'ambito dello standard globale aggiornato; ii) considerando le Cripto-attività nell'ambito di applicazione dello standard globale aggiornato come Attività Finanziarie ai fini della comunicazione di Conti di Custodia, Strumenti di Capitale o Partecipazioni a interessi di debito in Entità di Investimento (tranne nei casi di prestazione di servizi consistenti in operazioni di cambio per o per conto di clienti, che sono coperte dal CARF), investimenti indiretti in Cripto-attività attraverso altri prodotti finanziari tradizionali o prodotti finanziari tradizionali emessi in forma di cripto-attività; e iii) prevedendo una disposizione facoltativa che esenti le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione dalla comunicazione dei proventi lordi per le attività classificate come Cripto‑attività in conformità di entrambi i quadri, quando tali informazioni sono comunicate nell'ambito del CARF, continuando nel contempo a comunicare tutte le altre informazioni, come il saldo del conto, nell'ambito dello standard globale;
CONSIDERANDO che il CARF è stato attuato nell'Unione europea mediante la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, con applicazione delle relative disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026, e che San Marino si è impegnato ad attuare il CARF nella propria legislazione interna e ad applicare dette disposizioni a decorrere dalla stessa data;
CONSIDERANDO che, al fine di limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni, le parti contraenti dovrebbero applicare la delimitazione tra l'accordo, il CARF e la direttiva (UE) 2023/2226 in modo coerente con la delimitazione tra lo standard globale aggiornato e il CARF;
CONSIDERANDO che, al fine di migliorare l'affidabilità e l'uso delle informazioni scambiate, l'aggiornamento dello standard globale introduce obblighi di comunicazione più dettagliati e procedure rafforzate di adeguata verifica in materia fiscale;
CONSIDERANDO che l'aggiornamento dello standard globale aggiunge una nuova categoria "Conto Escluso" per i Conti dei Contributi in Conto Capitale e una soglia de minimis per la comunicazione dei Conti di Deposito che detengono Prodotti Specificati di Moneta Elettronica;
CONSIDERANDO che il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme specifiche in materia di protezione dei dati nell'Unione europea che si applicano anche agli scambi di informazioni contemplati dall'accordo;
CONSIDERANDO che la legge 21 dicembre 2018 n. 171 disciplina la protezione dei dati personali a San Marino;
CONSIDERANDO che, alla data della firma del presente protocollo di modifica, la Commissione europea non ha finora adottato una decisione conformemente all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 con cui constata che San Marino è un paese che garantisce un livello di protezione adeguato dei dati personali;
CONSIDERANDO che entrambe le parti contraenti si impegnano a osservare e rispettare specifiche salvaguardie in materia di protezione dei dati, come previsto dall'accordo, incluso l'allegato III;
CONSIDERANDO che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, le Autorità Competenti di invio e le Autorità Competenti riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate conformemente all'accordo per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi del medesimo e considerando che, date le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri e quella di San Marino, il periodo massimo di conservazione delle informazioni dovrebbe essere fissato con riferimento alla normativa in materia di prescrizione prevista dal diritto tributario interno di ciascun responsabile del trattamento dei dati;
CONSIDERANDO che il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e di San Marino di identificare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L'accordo è modificato come segue:
(1)
la frase introduttiva fra il titolo e l'articolo 1 è sostituita dalla seguente:
"L'UNIONE EUROPEA
e
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, in seguito denominata "San Marino",
entrambe denominate di seguito, individualmente, "parte contraente" e, congiuntamente, "parti contraenti",
HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:";
(2)
all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
"m)
"Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività": il quadro internazionale per lo scambio automatico di informazioni in materia di Cripto-attività (comprensivo dei commenti) elaborato dall'OCSE con i paesi del G20 e approvato dall'OCSE il 26 agosto 2022.";
(3)
l'articolo 2 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a)
le seguenti:
i)
il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha presentato un'autocertificazione valida;
ii)
nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata fornita un'autocertificazione valida; e
iii)
se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di Titolari di Conti congiunti;
b)
il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;";
ii)
il termine "e" alla fine della lettera f) è soppresso;
iii)
dopo la lettera f) è aggiunta la lettera seguente:
"f bis)
nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un istituto giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e";
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
"3.
Fatto salvo il paragrafo 2, lettera e), punto ii), e a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia scelto diversamente ai sensi dell'allegato I, sezione I, parte F, in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, i proventi lordi della vendita o del rimborso di un'Attività Finanziaria non devono essere scambiati nella misura in cui tali proventi lordi derivanti dalla vendita o dal rimborso di tale Attività Finanziaria siano scambiati dall'Autorità Competente di San Marino con l'Autorità Competente di uno Stato membro o dall'Autorità Competente di uno Stato membro con l'Autorità Competente di San Marino nell'ambito del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.";
(4)
l'articolo 3 è così modificato:
a)
al paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:
"Fatti salvi il primo e il secondo comma, per i conti considerati come Conto Oggetto di Comunicazione esclusivamente in virtù delle modifiche al presente accordo apportate dal protocollo di modifica del … [data della firma], e, in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione, per le informazioni aggiuntive da scambiare a norma delle modifiche apportate all'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto protocollo di modifica, le informazioni devono essere scambiate con riguardo al primo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale protocollo di modifica e a tutti gli anni successivi.
Fatti salvi i commi precedenti, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre 2025 e per i periodi di riferimento che terminano entro il secondo anno solare successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di Quote nel Capitale di Rischio devono essere scambiate laddove comunicate dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità dell'allegato I, sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e parte A, punto 6 bis).";
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4.
Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno standard comune di comunicazione in linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language) utilizzando il sistema comune di trasmissione approvato dall'OCSE o qualsiasi altro sistema appropriato per la trasmissione dei dati che possa essere concordato in futuro.";
c)
il paragrafo 5 è soppresso;
(5)
l'articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Oltre alle norme di riservatezza e altre salvaguardie di cui al presente accordo, comprese quelle di cui all'allegato III, il trattamento dei dati personali ai sensi del presente accordo è soggetto i) per gli Stati membri, al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio* e ii) per San Marino, alle disposizioni della legge 21 dicembre 2018 n. 171**.
Ai fini della corretta applicazione dell'articolo 5, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti all'articolo 13, all'articolo 14, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679 nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del medesimo. San Marino adotta misure equivalenti secondo la sua legislazione.
Ciascuno Stato membro e San Marino provvedono affinché ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sotto la loro giurisdizione informi ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione interessata del fatto che le informazioni di cui all'articolo 2 che la riguardano saranno raccolte e trasferite conformemente al presente accordo e assicurano che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione trasmetta a tale persona tutte le informazioni cui ha diritto ai sensi della legislazione nazionale in materia di protezione dei dati, comunicando almeno:
a)
la ragione del trattamento dei suoi dati personali;
b)
la base giuridica delle operazioni di trattamento dei dati;
c)
i destinatari dei suoi dati personali;
d)
l'identità dei responsabili del trattamento dei dati;
e)
i limiti temporali alla conservazione dei dati;
f)
l'esistenza del diritto di chiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali ai responsabili del trattamento dei dati;
g)
il diritto di ricorso amministrativo e/o giudiziario e la relativa procedura per avvalersene;
h)
il diritto di rivolgersi alla competente o alle competenti autorità di vigilanza per la protezione dei dati e le coordinate di contatto dettagliate.
Dette informazioni sono trasmesse in tempo utile per consentire alla persona interessata l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, in ogni caso, prima che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione interessata comunichi le informazioni di cui all'articolo 2 all'Autorità Competente della sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro o San Marino).
Gli Stati membri e San Marino provvedono affinché a ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione sia notificata una violazione della sicurezza relativa ai suoi dati personali qualora tale violazione rischi di pregiudicare la protezione dei dati personali dell'interessato o della sua vita privata.
__________
*
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
**
Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino [https://www.bollettinoufficiale.sm/on-line/RicercaBU?acm_lang=it_IT&acm_session=D41C8C128609A28C2FB7110E5375A6D1.tomcat1lb&operation=getDocBU&id=1da1d6f8c775533f025aaa32a4094d865ec68fb9].";
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Le informazioni trattate in conformità del presente accordo sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli scopi del presente accordo e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati.
Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e le Autorità Competenti di ogni Stato membro e di San Marino sono considerate responsabili del trattamento dei dati, ciascuna per i dati personali che tratta a norma del presente accordo. I responsabili del trattamento dei dati devono garantire il rispetto delle salvaguardie in materia di protezione dei dati personali stabilite nel presente accordo e il rispetto dei diritti dei soggetti interessati.";
c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5.
Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, le informazioni ricevute da una giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) possono essere utilizzate per altri fini se tali informazioni possono essere usate per questi altri fini a norma della legislazione, compresa quella in materia di protezione dei dati personali, della giurisdizione che fornisce le informazioni (rispettivamente San Marino o uno Stato membro) e previa autorizzazione all'uso dell'Autorità Competente di tale giurisdizione. Le informazioni fornite da una giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) a un'altra giurisdizione (rispettivamente San Marino o uno Stato membro) possono essere trasmesse da quest'ultima a una terza giurisdizione (un altro Stato membro), a condizione che siano rispettate le salvaguardie di cui al presente articolo e all'allegato III e previa autorizzazione dell'Autorità Competente della prima giurisdizione, vale a dire quella da cui provengono.
Le informazioni fornite da uno Stato membro a un altro Stato membro conformemente alla sua legislazione che attua la direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale possono essere trasmesse a San Marino previa autorizzazione dell'Autorità Competente dello Stato membro da cui provengono.";
(6)
all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Se la consultazione riguarda una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del presente accordo e la procedura di cui al paragrafo 1 non prevede modalità adeguate per risolverla, l'Autorità Competente di uno Stato membro o di San Marino può sospendere lo scambio di informazioni, rispettivamente con San Marino o con un dato Stato membro, nell'ambito del presente accordo mediante comunicazione scritta all'altra Autorità Competente interessata. La sospensione avrà effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, l'inosservanza delle disposizioni del presente accordo, compreso l'allegato III, relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati del regolamento (UE) 2016/679 e della legge 21 dicembre 2018 n. 171, a seconda del caso, la mancata comunicazione, da parte dell'Autorità Competente di uno Stato membro o di San Marino, di informazioni tempestive o adeguate conformemente al presente accordo oppure il fatto di definire lo status delle Entità come Istituzioni Finanziarie non Tenute alla Comunicazione o i conti come Conti Esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi del presente accordo.";
(7)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
Denuncia
Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica della denuncia. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente accordo rimarranno riservate e soggette i) per gli Stati membri, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e ii) per San Marino, alle disposizioni della legge 21 dicembre 2018 n. 171 e, in entrambi i casi, alle specifiche salvaguardie in materia di protezione dei dati stabilite nel presente accordo, comprese quelle contenute nell'allegato III.";
(8)
l'allegato I è così modificato:
a)
la sezione I, parte A, è così modificata:
i)
la frase introduttiva e i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"Fatte salve le parti da C a F, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'Autorità Competente della propria giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) relativamente a ogni Conto Oggetto di Comunicazione ivi registrato:
1.
le seguenti informazioni:
a)
il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o San Marino), il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha presentato un'autocertificazione valida;
b)
nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o San Marino), il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata fornita un'autocertificazione valida; e
c)
se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di Titolari di Conti congiunti;
2.
il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;";
ii)
il termine "e" alla fine del punto 6 è soppresso;
iii)
dopo il punto 6 è aggiunto il punto seguente:
"6 bis.
nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un istituto giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e";
b)
nella sezione I, la parte C è sostituita dal testo seguente:
"C.
Fatta salva la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione (se applicabili) ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione e ogniqualvolta tali dati siano necessari per aggiornare le informazioni relative al Conto Preesistente in conformità delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) nazionali.";
c)
nella sezione I è aggiunta la parte seguente:
"F.
Fatta salva la parte A, punto 5, lettera b), e a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione decida diversamente in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un'Attività Finanziaria non devono essere comunicati nella misura in cui detti introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di tale Attività Finanziaria sono comunicati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nell'ambito del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto‑attività.";
d)
nella sezione VI, parte A, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)
Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012. Se non è giuridicamente tenuta ad applicare Procedure AML/KYC conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare procedure sostanzialmente simili al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo.";
e)
nella sezione VII, dopo la parte A è inserita la parte seguente:
"A bis.
Mancanza temporanea di autocertificazione. In circostanze eccezionali in cui un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione in relazione a un Nuovo Conto in tempo utile per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione relativi al periodo di riferimento durante il quale il conto è stato aperto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Preesistenti fino a quando tale autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata.";
f)
nella sezione VIII, parte A, i punti da 5 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
"5.
Per "Istituzione di Deposito" si intende ogni Entità che:
a)
accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o
b)
detiene Prodotti Specificati di Moneta elettronica o Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti.
6.
Per "Entità di Investimento" si intende ogni Entità:
a)
che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:
i)
negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate;
ii)
gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
iii)
altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Pertinenti per conto di terzi; o
b)
il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Pertinenti, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).
Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Pertinenti ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Ai fini della parte A, punto 6), lettera a, punto iii), l'espressione "altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Pertinenti per conto di terzi" non comprende la prestazione di servizi consistenti in Operazioni di Cambio per i clienti o per conto di clienti. Il termine "Entità di Investimento" non include un'Entità che è un'Entità non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g).
La presente parte va interpretata conformemente alla definizione di "istituzione finanziaria" di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
7.
Il termine "Attività Finanziaria" include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in Cripto-attività Pertinenti, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. I termini "Attività Finanziaria" non includono un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.";
g)
nella sezione VIII, parte A, i seguenti punti sono aggiunti dopo il punto 8:
"9.
Per "Prodotto Specificato di Moneta Elettronica" si intende qualsiasi prodotto che sia:
a)
una rappresentazione digitale di un'unica Moneta Fiduciaria;
b)
emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;
c)
rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella stessa Moneta Fiduciaria;
d)
accettato in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente; e
e)
in virtù dei requisiti normativi cui è soggetto l'emittente, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa Moneta Fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.
I termini "Prodotto Specificato di Moneta Elettronica" non comprendono un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.
10.
Per "Valuta Digitale della Banca Centrale" si intende qualsiasi Moneta Fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da un'altra autorità monetaria.
11.
Per "Moneta Fiduciaria" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla Banca Centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le Valute Digitali della Banca Centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (compresi i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica).
12.
Per "Cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale del valore che si basa su un registro distribuito crittograficamente protetto o su una tecnologia analoga per la convalida e la sicurezza delle operazioni.
13.
Per "Cripto-attività Pertinenti" si intendono tutte le Cripto-attività diverse dalla Valuta Digitale della Banca Centrale, da un Prodotto Specificato di Moneta Elettronica o da qualsiasi Cripto-attività per la quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.
14.
Per "Operazione di Cambio" si intende:
a)
cambio tra Cripto-attività Pertinenti e Monete Fiduciarie; e
b)
cambio tra una o più forme di Cripto-attività Pertinenti.";
h)
nella sezione VIII, parte B, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)
un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda:
i)
un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito; o
ii)
l'attività di mantenimento di Valute Digitali della Banca Centrale per Titolari di Conti che non sono Istituzioni Finanziarie, Entità Statali, Organizzazioni Internazionali o Banche Centrali.";
i)
nella sezione VIII, parte C, il punto 2 è sostituito dal seguente:
"2.
L'espressione "Conto di Deposito" comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione di Deposito. Un Conto di Deposito include anche:
a)
un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;
b)
un conto o un conto nozionale che rappresenta tutti i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente; e
c)
un conto che detiene una o più Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio di un cliente.";
j)
nella sezione VIII, parte C, punto 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)
un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre 2015 o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche del presente accordo apportate dal protocollo di modifica del [data della firma], al 31 dicembre 2025;";
k)
nella sezione VIII, parte C, il punto 10 è sostituito dal seguente:
"10.
Per "Nuovo Conto" si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione aperto il 1° gennaio 2016 o successivamente, oppure, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche apportate al presente accordo dal protocollo di modifica del [data della firma], il 1° gennaio 2016 o successivamente, a meno che esso non sia considerato un Conto Preesistente ai sensi della definizione ampliata di Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9.";
l)
nella sezione VIII, parte C, punto 17, lettera e), il seguente punto è aggiunto dopo il punto iv):
"v)
la costituzione o l'aumento di capitale di una società a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:
–
il conto è utilizzato esclusivamente per depositare capitali destinati alla finalità della costituzione o dell'aumento di capitale di una società, come previsto dalla legge;
–
gli importi detenuti sul conto sono bloccati fino a quando l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non ottiene una conferma indipendente in merito alla costituzione o all'aumento di capitale;
–
il conto è chiuso o trasformato in un conto intestato alla società dopo la costituzione o l'aumento di capitale;
–
eventuali rimborsi derivanti dal fallimento della costituzione o dell'aumento di capitale, al netto del prestatore di servizi e di commissioni analoghe, sono versati esclusivamente alle persone che hanno contribuito gli importi; e
–
il conto non è stato costituito più di 12 mesi prima.";
m)
nella sezione VIII, parte C, punto 17, la seguente lettera è aggiunta dopo la lettera e):
"e bis)
un Conto di Deposito che rappresenta tutti Prodotti Specificati di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente, se la media mobile del saldo o del valore aggregato a 90 giorni di conto di fine giornata durante un qualsiasi periodo di 90 giorni consecutivi non ha superato i 10 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino in nessun giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di riferimento;";
n)
nella sezione VIII, parte D, il punto 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Per "Persona Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da: i) un'Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) un'Entità che è un'Entità Collegata di un'Entità di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale; o vi) un'Istituzione Finanziaria.";
o)
nella sezione VIII, parte D, punto 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c)
qualsiasi altra giurisdizione i) con cui lo Stato membro in questione o San Marino, a seconda dei casi, ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I; e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro o da San Marino.";
p)
nella sezione VIII, parte E, il seguente punto è aggiunto dopo il punto 6:
"7.
Per "Servizio di Verifica Statale" si intende un processo elettronico messo a disposizione di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione da una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale del Titolare del Conto o della Persona che Esercita il Controllo.";
q)
dopo la sezione X è aggiunta la sezione seguente:
"SEZIONE XI
MISURE TRANSITORIE
Fatti salvi la sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e la parte A, punto 6 bis, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre 2025 e per i periodi di riferimento che terminano il secondo anno solare successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di una Quota nel Capitale di Rischio dell'Entità devono essere comunicate solo se tali informazioni sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.";
(9)
l'allegato III è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
"SALVAGUARDIE SUPPLEMENTARI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI RELATIVE AI DATI TRATTATI NEL QUADRO DEL PRESENTE ACCORDO";
b)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3.
Minimizzazione dei dati
I dati personali trattati dalle parti contraenti nel quadro del presente accordo devono essere rilevanti e limitati a quanto è necessario e proporzionato agli scopi indicati nel presente accordo.
Le parti contraenti non possono scambiare dati personali che rivelino la razza, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici per identificare in modo univoco una persona fisica o dati relativi alla salute o alla vita sessuale della persona.
4.
Trasparenza, diritto di accesso, rettifica e cancellazione di dati
Nei casi in cui i dati personali ricevuti da un'altra giurisdizione ai sensi del presente accordo, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo, siano usati per altri scopi nella giurisdizione ricevente o siano trasmessi dalla giurisdizione ricevente a una giurisdizione terza (un altro Stato membro o San Marino), l'Autorità Competente della giurisdizione ricevente che usa le informazioni per altri fini o che le trasmette a una giurisdizione terza informa la persona fisica Oggetto di Comunicazione interessata. Tali informazioni sono fornite con tempestività sufficiente a consentire alla persona l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, in ogni caso, prima che la giurisdizione ricevente abbia usato i dati personali per altri fini o li abbia trasmessi alla giurisdizione terza.
Per quanto riguarda i dati personali trattati a norma del presente accordo, ogni persona ha il diritto di ottenere accesso ai dati personali che la riguardano e il diritto di ottenere una rettifica di dati personali inesatti che la riguardano. Nei casi in cui i dati personali sono trattati in modo illegale la persona interessata può ottenerne la cancellazione
Al fine di agevolare l'esercizio di tale diritto, ogni persona fisica deve avere la possibilità di presentare domande di accesso, rettifica e/o cancellazione dei propri dati rivolte all'altra Autorità Competente tramite la propria Autorità Competente.
L'Autorità Competente adita fornisce l'accesso ai dati pertinenti e, se del caso, aggiorna e/o corregge i dati inesatti o incompleti.";
c)
i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
"6.
Trattamento automatizzato
Le Autorità Competenti non possono prendere una decisione che comporti conseguenze giuridiche per una persona fisica o incida significativamente su di essa e sia basata unicamente su un trattamento automatizzato di dati.
7.
Trasferimenti ad autorità di paesi terzi
Un'Autorità Competente può occasionalmente trasferire dati personali ricevuti ai sensi del presente accordo alle autorità pubbliche di paesi terzi, esclusi gli Stati membri e San Marino, se si verificano tutte le seguenti circostanze:
a)
il trasferimento nel paese terzo ricevente è necessario per i fini specificati all'articolo 6, paragrafo 4, e i dati personali saranno utilizzati dal paese terzo ricevente soltanto per questi fini;
b)
i dati personali sono pertinenti e proporzionati ai fini per cui sono trasferiti;
c)
le competenze dell'autorità del paese terzo sono direttamente connesse ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4;
d)
il paese terzo ricevente garantisce un livello di protezione dei dati personali pari a quello stabilito dal presente accordo, e si impegna a non trasferire a terzi i dati ricevuti;
e)
l'Autorità Competente da cui sono pervenute le informazioni ha fornito il suo previo accordo; e
f)
la persona interessata è stata informata del trasferimento.
Eventuali altri trasferimenti di informazioni ricevute ai sensi del presente accordo a terzi sono vietati.";
d)
il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
"10.
Sorveglianza
Il trattamento dei dati personali da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e delle Autorità Competenti nel quadro del presente accordo è soggetto alla vigilanza indipendente i) per gli Stati membri, delle autorità di vigilanza preposte alla protezione dei dati istituite a norma del regolamento (UE) 2016/679 e ii) per San Marino, del Garante per la tutela della riservatezza dei dati personali, previsto dalla legge 21 dicembre 2018 n. 171.
Tali autorità negli Stati membri e a San Marino dispongono di un effettivo potere di controllo, indagine, intervento e riesame nonché del potere di segnalare le violazioni delle norme ai fini di un'azione legale, se del caso. In particolare, garantiscono che siano ricevute le denunce relative alla non conformità, siano eseguite le debite indagini, sia data loro una risposta e sia previsto un rimedio adeguato.";
(10)
nell'allegato IV, la lettera ac) è soppressa.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente protocollo di modifica richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure. Il protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del gennaio successivo alla notifica finale.
Articolo 3
Lingue
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente protocollo di modifica.
Fatto a ..., addì duemilaventicinque.
Per l'Unione europea
Per la Repubblica di San Marino
DICHIARAZIONI CONGIUNTE DELLE PARTI CONTRAENTI:
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ACCORDO E AGLI ALLEGATI
Le parti contraenti convengono, per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo e degli allegati I e II quali modificati dal protocollo di modifica del … [data della firma], che i commenti sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE, nonché i commenti all'addendum del 2023 al modello di accordo tra autorità competenti elaborato dall'OCSE e all'aggiornamento del 2023 dello standard comune di comunicazione di informazioni, dovrebbero essere una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e degli allegati.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono che l'articolo 5 dell'accordo è allineato al più recente standard dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale sancito all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE. Pertanto le parti contraenti convengono che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale, nella versione vigente all'atto della firma del protocollo di modifica, dovrebbe essere una fonte di interpretazione per l'applicazione dell'articolo 5.
Qualora in anni successivi l'OCSE adotti nuove versioni del commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale, qualsiasi Stato membro o la Repubblica di San Marino, quando agiscono in qualità di giurisdizione interpellata, può applicare tali versioni come fonte di interpretazione in sostituzione delle precedenti. Gli Stati membri notificano alla Repubblica di San Marino e la Repubblica di San Marino notifica alla Commissione europea quando applicano quanto indicato nella frase precedente. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della notifica dagli Stati membri alla Repubblica di San Marino e la Commissione europea trasmette la notifica dalla Repubblica di San Marino agli Stati membri. La suddetta applicazione produce effetti a partire dalla data della notifica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA AI RAPPORTI TRA SAN MARINO E L'UNIONE EUROPEA
L'Unione europea riconosce il ruolo attivo assunto dalla Repubblica di San Marino nel processo internazionale a favore della trasparenza e della cooperazione in materia fiscale tra paesi. San Marino si sta adoperando con costanza per raggiungere la piena convergenza con gli standard internazionali e dell'Unione europea nel settore della lotta al riciclaggio di denaro, fiscale e finanziario, come riconosciuto dal Moneyval, dall'OCSE e dal Fondo monetario internazionale.
In particolare, il processo di allineamento alle disposizioni pertinenti dell'Unione europea in materia bancaria, lotta al riciclaggio di denaro, sistemi di pagamento, statistiche, banconote e monete in euro, che sono importanti anche rispetto ai succitati standard di trasparenza, è regolamentato dalla Convenzione monetaria firmata nel 2012 tra l'Unione europea e San Marino ("la convenzione monetaria"). In tale convenzione San Marino si è impegnato a recepire nel suo ordinamento giuridico nazionale la serie di norme pertinenti dell'Unione europea.
Questo processo di convergenza è destinato a essere coadiuvato dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale ("l'accordo"), rispetto al quale San Marino ha evidenziato la necessità di garantire la sostenibilità finanziaria, tecnica e operativa.
L'Unione europea prende atto dell'intenzione di San Marino di raggiungere, tenuto conto dell'avvio dello scambio di informazioni nel quadro dell'accordo, un'efficace integrazione del suo sistema finanziario e bancario nel mercato dell'Unione, conformemente agli obblighi derivanti dalla convenzione monetaria.
Questioni correlate all'integrazione saranno trattate anche nel contesto dell'accordo di associazione con l'Unione europea, la cui negoziazione è stata ufficialmente avviata il 12 dicembre 2023.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DI "BANCA CENTRALE"
Le parti contraenti convengono, con riferimento ai criteri per identificare un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione (allegato I, sezione VIII, parte B), che l'espressione "Banca Centrale" (allegato I, sezione VIII, parte B, punto 4) deve essere interpretata come corrispondente, per San Marino, alla Banca centrale della Repubblica di San Marino.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA
Le parti contraenti si aspettano che i requisiti previsti dalla Costituzione di San Marino e dal diritto dell'Unione europea per quanto riguarda l'entrata in vigore degli accordi internazionali siano soddisfatti in tempo utile affinché il protocollo di modifica possa entrare in vigore il 1° gennaio 2026. Esse adotteranno tutte le misure in loro potere per conseguire tale obiettivo.