Bruxelles, 3.7.2025

COM(2025) 388 final

2023/0234(COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (revisione mirata della direttiva quadro sui rifiuti)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


2023/0234 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell
'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell
'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (revisione mirata della direttiva quadro sui rifiuti)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.Iter procedurale

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
(documento COM(
2023) 420 final – 2023/0234 (COD)):

5 luglio 2023.

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

25 ottobre 2023.

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:

13 marzo 2024.

Data di trasmissione della proposta modificata:

non disponibile.

Data di adozione della posizione del Consiglio:

23 giugno 2025.

2.Finalità della proposta della Commissione

L'obiettivo della proposta della Commissione è rivedere la direttiva quadro sui rifiuti per introdurre misure volte a ridurre gli impatti ambientali e climatici correlati alla produzione di rifiuti alimentari e alla gestione dei rifiuti tessili, in linea con la gerarchia dei rifiuti.

Per quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti alimentari, la proposta mira specificamente a definire obiettivi vincolanti affinché gli Stati membri riducano le quantità di rifiuti alimentari entro la fine del 2030 a livello nazionale rispetto alla quantità prodotta nel 2020, al fine di contribuire al raggiungimento del terzo traguardo dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 12 (OSS 12.3) "dimezzare i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento, comprese le perdite post raccolto, entro il 2030" 1 .

Per quanto riguarda i prodotti tessili, la proposta mira specificamente a: i) introdurre una responsabilità estesa del produttore obbligatoria per i prodotti tessili, ii) introdurre norme generali per la gestione dei prodotti tessili usati e di scarto; e iii) contrastare le spedizioni illegali di rifiuti tessili.

3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio adottata in prima lettura riflette pienamente l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 18 febbraio 2025. La Commissione sostiene tale accordo, i cui punti principali sono riportati di seguito.

Riduzione dei rifiuti alimentari

·Per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari (articolo 9 bis, paragrafo 4, lettere a) e b)), il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accettato i livelli proposti dalla Commissione.

·Per quanto riguarda l'anno di riferimento (articolo 9 bis, paragrafo 4, lettere a) e b), e articolo 9 bis, paragrafo 5), il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di utilizzare una media annuale tra il 2021 e il 2023 come punto di riferimento per la riduzione dei rifiuti alimentari, con la possibilità per gli Stati membri di utilizzare un anno di riferimento precedente al 2021.

·Per quanto riguarda il fattore di correzione per il turismo (articolo 9 bis, paragrafo 5 bis), i colegislatori hanno convenuto di istituire un fattore di correzione per tenere conto delle variazioni dei flussi turistici.

·Per quanto riguarda la clausola di riesame entro il 31 dicembre 2027 (articolo 9 bis, paragrafo 7), il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di ampliare l'ambito di applicazione della clausola di riesame sugli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari, per includervi una valutazione a) della fattibilità di fissare obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari per il 2035; b) delle leve adeguate per ridurre i rifiuti e le perdite alimentari nella produzione primaria e c) dell'impatto delle variazioni dei livelli di produzione alimentare sul conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari.

·Per quanto riguarda le donazioni alimentari (articolo 9 bis, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase), il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di mantenere un approccio volontario, imponendo nel contempo agli Stati membri di prendere misure tese a che gli operatori economici (individuati da ciascuno Stato membro) con un ruolo significativo nella prevenzione e nella produzione di rifiuti alimentari propongano accordi di donazione ai banchi alimentari e ad altre organizzazioni di ridistribuzione.

Prodotti tessili

·Per quanto riguarda l'inclusione delle microimprese nella definizione di "produttori", il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di includere le microimprese nell'ambito di applicazione della responsabilità estesa del produttore modificando la definizione di produttori inizialmente proposta dalla Commissione. In linea con le priorità della Commissione, sono state introdotte importanti misure di mitigazione per evitare di creare ulteriori oneri amministrativi eccessivi per i piccoli operatori economici. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto che l'introduzione delle microimprese dovrà avvenire gradualmente, decidendo di includerle solo in una fase successiva nella definizione di "produttori", e hanno fissato un termine di 12 mesi successivo alla scadenza per l'istituzione dei regimi di responsabilità estesa del produttore (complessivamente entro 42 mesi dall'entrata in vigore della direttiva modificativa).    
I colegislatori hanno altresì convenuto di ridurre e semplificare gli obblighi di comunicazione per le microimprese, ad esempio richiedendo loro di comunicare su base annuale solo i prodotti che hanno messo a disposizione per la prima volta sul mercato di uno Stato membro. Infine è stato aggiunto un considerando in cui si specifica che il contributo finanziario per tali organizzazioni dovrebbe tenere conto del volume dei prodotti tessili messi a disposizione sul mercato. Questo compromesso amplia l'ambito di applicazione della responsabilità estesa del produttore e assicura alle microimprese obblighi di comunicazione e contributi finanziari proporzionati per mantenere condizioni di mercato eque ed evitare ostacoli involontari all'ingresso di tali operatori più piccoli.

·Per quanto riguarda l'ecomodulazione delle tariffe nel contesto della responsabilità estesa del produttore, i colegislatori hanno convenuto di offrire agli Stati membri la possibilità di modulare tali tariffe sulla base di pratiche di moda rapida e ultrarapida, in aggiunta ai criteri di sostenibilità da definire a norma del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto che i criteri per modulare i contributi finanziari sulla base delle pratiche dei produttori, quali la moda rapida e ultrarapida, saranno stabiliti negli atti di esecuzione della Commissione già previsti per definire i criteri di ecomodulazione conformemente agli atti delegati del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.

·Per quanto riguarda la modifica della definizione di "messa a disposizione sul mercato", il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di sostituire la definizione originaria di "messa a disposizione sul mercato dell'Unione" con la definizione di "messa a disposizione sul mercato di uno Stato membro". Hanno convenuto di includere un considerando, che fa riferimento al mercato dell'Unione (UE), per precisare che si dovrebbe evitare di pagare tariffe di responsabilità estesa del produttore in più di uno Stato membro per uno stesso prodotto.

·Per quanto riguarda il termine di recepimento della direttiva, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno concordato un recepimento entro 20 mesi (anziché 18 mesi, come previsto nella proposta della Commissione) dall'entrata in vigore della direttiva modificativa. Quanto all'istituzione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, i colegislatori hanno mantenuto il termine di 30 mesi dall'entrata in vigore della direttiva modificativa. Tale periodo mira a garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per recepire la direttiva modificativa senza posticipare l'istituzione dei regimi in questione.

·Per quanto riguarda le piattaforme online e gli obblighi di responsabilità estesa del produttore, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di includere un considerando che specifichi gli obblighi applicabili ai fornitori di piattaforme online a norma del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) in relazione agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. Il testo di compromesso precisa altresì che gli obblighi previsti dalla direttiva quadro sui rifiuti devono essere coerenti con il regolamento sui servizi digitali.

·Per quanto riguarda l'inclusione di valutazioni e clausole di riesame, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di includere entro il 31 dicembre 2029 valutazioni sia della direttiva quadro sui rifiuti che della direttiva relativa alle discariche di rifiuti, comprese tre clausole di riesame per valutare: 1) la capacità finanziaria dei regimi di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili; 2) la possibilità di fissare obiettivi di raccolta, riutilizzo e riciclaggio per i prodotti tessili; e 3) la possibilità di introdurre la cernita preliminare dei rifiuti urbani misti prima dello smaltimento. Il testo di compromesso fornisce alla Commissione tempo sufficiente per raccogliere dati relativi ai regimi di responsabilità estesa del produttore da valutare nelle clausole di riesame.

4.Conclusioni

La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.

(1)     https://sdgs.un.org/2030agenda  (cfr. traguardo OSS 12.3).