COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.7.2025
COM(2025) 376 final
2025/0199(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo
tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico
di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La presente proposta riguarda la conclusione del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera (Svizzera) sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale ("l'accordo").
L'accordo costituisce la base giuridica dello scambio automatico reciproco di informazioni finanziarie fra gli Stati membri dell'UE e la Svizzera, conformemente allo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Il medesimo standard è attuato nell'Unione europea a norma della direttiva 2014/107/UE del Consiglio (DAC2 - prima modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale - DAC).
Il 26 agosto 2022 sono state approvate a livello internazionale modifiche importanti del CRS, che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026. La direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio (DAC8) ha già attuato tali modifiche nell'Unione europea e si applicherà anch'essa a decorrere dal 1º gennaio 2026.
Le modifiche ampliano l'ambito di applicazione del CRS al fine di coprire i prodotti di moneta elettronica e le valute digitali delle banche centrali. Migliorano inoltre le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e i risultati della comunicazione, al fine di incrementare l'utilizzabilità delle informazioni CRS per le amministrazioni fiscali e limitare gli oneri per le istituzioni finanziarie, ove possibile.
Per garantire che lo scambio automatico di informazioni finanziarie fra gli Stati membri dell'UE e la Svizzera sia allineato al CRS aggiornato e continui a svolgersi a norma di quest'ultimo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026, era necessario negoziare e concordare le corrispondenti modifiche dell'accordo.
Nel maggio 2018 ha iniziato ad applicarsi il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - "RGPD").
Per garantire che l'accordo rispecchi tali aggiornamenti, era necessario eliminare i riferimenti alla direttiva 95/46/CE abrogata e sostituirli con riferimenti al regolamento (UE) 2016/679. Contemporaneamente sono stati aggiornati anche i riferimenti alla legislazione nazionale svizzera in materia di protezione dei dati. Tali modifiche riflettono inoltre la continuazione dell'applicazione della decisione di adeguatezza dell'UE relativa alla Svizzera e del parere sull'accordo pubblicato l'8 luglio 2015 dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).
Infine, in assenza di un quadro giuridico esistente che preveda la reciproca assistenza nella riscossione delle imposte dirette e indirette tra l'Unione europea e la Svizzera, gli Stati membri hanno chiesto l'inclusione di tali disposizioni mediante corrispondenti modifiche dell'accordo.
Le disposizioni negoziate garantiscono il recupero dei crediti IVA, al fine di evitare la non imposizione e combattere la frode fiscale con modalità strettamente allineate alle pertinenti disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e la Norvegia sulla cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di IVA (accordo UE-Norvegia). Quest'ultimo accordo si basa a sua volta sulla direttiva 2010/24/UE per l'assistenza in materia di recupero tra gli Stati membri dell'Unione europea (direttiva UE sul recupero dei crediti). Nel contempo l'accordo negoziato prevede l'impegno a valutare l'assistenza reciproca per il recupero di altri crediti fiscali entro un periodo di quattro anni a decorrere dal primo giorno di gennaio successivo alla firma del presente protocollo di modifica.
Il 21 maggio 2024 è stata adottata una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per la modifica dell'accordo relativo allo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera.
Si sono svolti diversi cicli di negoziati e un accordo provvisorio è stato raggiunto nel dicembre 2024. In seguito il progetto di testo del protocollo di modifica è stato siglato dai capi negoziatori il 1º aprile 2025.
Il Consiglio è stato costantemente informato dei progressi dei negoziati in sede di gruppo "Questioni fiscali" e di gruppo ad alto livello. In particolare, il testo del progetto di protocollo di modifica è stato condiviso e discusso con gli Stati membri prima di essere siglato. Il testo siglato è stato condiviso con il Parlamento europeo, unitamente a informazioni sulla prevista applicazione provvisoria.
La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato e che il testo negoziato sia accettabile per l'Unione.
La firma, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti al fine di migliorare l'adempimento fiscale internazionale ha avuto luogo il xxxx.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La modifica dell'accordo è stata negoziata in linea con le direttive di negoziato globali adottate dal Consiglio il 21 maggio 2024.
Il protocollo di modifica negoziato garantisce che l'accordo esistente tra l'Unione europea e la Svizzera rimanga allineato alla legislazione dell'Unione nello stesso settore, in particolare alla DAC quale modificata dalla DAC8.
Quest'ultima direttiva include fra l'altro le più recenti modifiche del CRS dell'OCSE. Alla luce della stretta relazione esistente fra l'Unione europea e la Svizzera in tale settore, è importante potenziare nello stesso modo la cooperazione amministrativa con le rispettive autorità fiscali nell'ambito dello scambio automatico di informazioni finanziarie. L'aggiornamento tempestivo dell'accordo garantisce un proseguimento efficace e senza soluzione di continuità di detta cooperazione amministrativa oltre il 1° gennaio 2026.
Le modifiche dell'accordo tengono anche conto delle politiche dell'Unione nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, in quanto le attività di adeguata verifica della clientela che devono essere eseguite dalle istituzioni finanziarie per raccogliere le informazioni finanziarie oggetto di scambio a norma dell'accordo saranno sostanzialmente allineate a quelle che le medesime istituzioni finanziarie sono tenute a svolgere in quanto soggetti obbligati nell'ambito del quadro giuridico dell'Unione europea istituito per lottare contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
Il protocollo di modifica negoziato fornisce un quadro legislativo per l'assistenza reciproca tra l'Unione europea e la Svizzera in materia di recupero dei crediti IVA. Tale quadro è strettamente allineato all'accordo UE-Norvegia, che a sua volta è simile alla direttiva UE sul recupero dei crediti. La presente iniziativa approfondisce pertanto la cooperazione degli Stati membri con la Svizzera in linea con l'acquis dell'UE.
Il protocollo di modifica tiene inoltre conto delle politiche dell'Unione nel settore del rispetto dei diritti fondamentali, in particolare la protezione dei dati personali nel caso di trasferimento di tali dati verso paesi non UE e non SEE.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La presente proposta al Consiglio è presentata a norma degli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, TFUE.
Dato che i principali obiettivi e componenti del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale consistono nel migliorare la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte dirette e indirette, compreso il recupero dei crediti IVA, la base giuridica sostanziale è costituita dagli articoli 113 e 115 TFUE.
L'articolo 3, paragrafo 2, TFUE dispone che, oltre ai settori di competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, TFUE, l'Unione "ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata".
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un accordo può incidere su norme comuni o modificarne la portata quando rientra in un settore già ampiamente disciplinato da tali norme.
Quanto alle parti riguardanti il CRS, l'accordo stesso contempla, all'articolo 8, una disposizione che impone alle parti contraenti di consultarsi ogniqualvolta sia adottata a livello dell'OCSE una modifica importante di uno degli elementi del CRS. L'articolo prevede inoltre che, a seguito di tali consultazioni, l'accordo possa essere modificato mediante un protocollo tra le parti contraenti. Poiché importanti modifiche del CRS sono state approvate in sede OCSE il 26 agosto 2022 e conformemente alla competenza esclusiva dell'Unione derivante dall'accordo vigente, il protocollo di modifica attua tutte le modifiche necessarie per rispecchiare le corrispondenti modifiche del CRS. L'attuazione di tali modifiche nell'Unione è stata disposta mediante la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio.
Anche l'inclusione di disposizioni sull'assistenza reciproca che garantiscono il recupero dei crediti IVA, al fine di evitare la non imposizione e combattere la frode fiscale, rientra nella competenza esclusiva dell'Unione, basata sulla direttiva UE sul recupero dei crediti.
Conformemente ai trattati, la Commissione presenta una proposta per la conclusione di un accordo a nome dell'Unione.
•Proporzionalità
Il protocollo di modifica rispetta il principio di proporzionalità e non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di aggiornare l'accordo, vale a dire integrare le modifiche dello standard comune di comunicazione di informazioni che hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2026. Tali modifiche consentiranno agli Stati membri di proseguire lo scambio automatico di informazioni finanziarie con la Svizzera in modo ininterrotto e in linea con i nuovi requisiti del CRS, già integrati nella DAC8.
Nel contempo le modifiche dell'accordo non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di fornire un quadro comune per l'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti IVA tra l'Unione europea e la Svizzera. Tali modifiche consentiranno alle autorità degli Stati membri responsabili della riscossione dei crediti IVA di cooperare con le autorità fiscali svizzere secondo modalità analoghe a quelle con cui cooperano tra loro nell'UE sulla base dell'acquis dell'UE.
•Scelta dell'atto giuridico
L'articolo 218, paragrafo 6, TFUE prevede che la Commissione o l'Alto/Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presenti proposte al Consiglio, il quale adotta una decisione relativa alla conclusione di un accordo internazionale. Tenuto conto dell'oggetto dell'accordo previsto, è opportuno che la Commissione presenti una proposta in tal senso.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazione d'impatto
Secondo lo strumento n. 7 del pacchetto di strumenti "Legiferare meglio", non è necessaria una valutazione d'impatto, fra l'altro, quando la Commissione non dispone di margine di scelta in materia.
Questa condizione è soddisfatta nel caso di specie, in quanto le modifiche degli accordi esistenti per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni finanziarie sono pienamente in linea con le modifiche del CRS concordate a livello dell'OCSE e già integrate nel diritto dell'UE mediante la DAC8. Per quanto riguarda le modifiche relative all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti IVA, esse si allineano il più possibile alle pertinenti disposizioni dell'accordo UE-Norvegia, che, a sua volta, riproduce la direttiva UE sul recupero dei crediti. Infine, le modifiche relative alla protezione dei dati mirano semplicemente ad aggiornare i riferimenti alla legislazione dell'UE e della Svizzera in materia.
•Diritti fondamentali
Il previsto protocollo di modifica dell'accordo rispetta i valori fondamentali dell'Unione europea sanciti all'articolo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Le modifiche previste riguardano i seguenti punti:
1.Modifiche volte a garantire che lo scambio automatico di informazioni finanziarie fra gli Stati membri e la Svizzera nell'ambito dell'accordo vigente sia allineato al CRS aggiornato e continui a svolgersi a norma di quest'ultimo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026.
Le modifiche previste ampliano l'ambito di applicazione della comunicazione per includervi nuovi prodotti finanziari digitali, quali i Prodotti Specificati di Moneta elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale. Nel contempo, e al fine di migliorare l'affidabilità e l'uso delle informazioni scambiate, le modifiche introducono obblighi di comunicazione più dettagliati e procedure rafforzate di adeguata verifica in materia fiscale.
Le modifiche contengono inoltre disposizioni volte a garantire un'interazione efficiente tra il CRS e il Quadro distinto per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (CARF) elaborato dall'OCSE. Tali disposizioni consentono di limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni, mantenendo nel contempo la massima flessibilità operativa delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione altresì soggette agli obblighi previsti dal CARF.
Le modifiche tengono infine conto della nuova categoria facoltativa di Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione per le Entità Senza Scopo di Lucro autentiche che operano a fini di pubblica utilità (Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro), che è contemplata nei commenti all'aggiornamento del CRS. La Svizzera si è avvalsa di questa opzione ed è in procinto di istituire i meccanismi giuridici e amministrativi volti a garantire che qualsiasi Entità che rivendichi lo status di Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro soddisfi le pertinenti condizioni stabilite nei commenti di cui sopra. Al contrario, gli Stati membri dell'UE non si sono avvalsi di questa opzione, in linea con la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio. Tali requisiti modificati in materia di comunicazione e scambio automatico di informazioni sono previsti nel titolo 1 e nel titolo 4. Si applicheranno in via provvisoria a decorrere dal 1º gennaio 2026.
2.Modifiche volte a includere disposizioni giuridiche che prevedono assistenza nel recupero dei crediti IVA
Le modifiche previste istituiscono un nuovo quadro giuridico per l'assistenza reciproca al fine di garantire il recupero dei crediti IVA tra gli Stati membri e la Svizzera. Nel contempo, l'articolo 4 vicies stabilisce l'impegno delle parti a valutare l'ampliamento di tale assistenza reciproca ad altri crediti fiscali entro un periodo di quattro anni a decorrere dal primo giorno di gennaio successivo alla firma del presente protocollo di modifica.
Come indicato, il quadro negoziato rimane strettamente allineato alle corrispondenti disposizioni dell'accordo UE-Norvegia, che a sua volta si basa sulla direttiva dell'UE sul recupero dei crediti. Esso comprende, fra l'altro, disposizioni sulla notifica dei documenti, su misure cautelari e di recupero nonché sullo scambio di informazioni. Inoltre l'articolo 4 septdecies istituisce un comitato congiunto composto di rappresentanti delle parti contraenti, incaricato di garantire il corretto funzionamento e l'attuazione del titolo relativo al recupero delle imposte. Le deviazioni dall'accordo UE-Norvegia sono poche, in particolare all'articolo 4 octies (condizioni che disciplinano una richiesta di recupero), all'articolo 4 quaterdecies (limiti agli obblighi dell'autorità interpellata) e all'articolo 4 sexdecies (costi).
Tali modifiche figurano in un nuovo titolo 2. Questo nuovo quadro tra gli Stati membri e la Svizzera per il recupero dei crediti IVA si applicherà a decorrere dal primo giorno di gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del protocollo di modifica per quanto riguarda i crediti fiscali sorti dopo il primo giorno di gennaio successivo alla firma del protocollo di modifica. La disposizione relativa all'istituzione del comitato congiunto (articolo 4 septdecies) si applicherà in via provvisoria a decorrere dal 1º gennaio 2026.
3.Aggiornamento del riferimento giuridico alla legislazione in materia di protezione dei dati
Tutti i riferimenti alla direttiva 95/46/CE sono stati sostituiti da riferimenti al regolamento generale sulla protezione dei dati.
Nel contempo il riferimento giuridico alla legislazione nazionale svizzera in materia di protezione dei dati è stato aggiornato alla legge federale sulla protezione dei dati del 25 settembre 2020 e alla relativa ordinanza del 31 agosto 2022.
•Testo dell'accordo e notifiche
Il testo del protocollo di modifica dell'accordo è presentato al Consiglio unitamente alla presente proposta.
A norma dei trattati, spetta alla Commissione procedere, a nome dell'Unione, a effettuare la notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di modifica per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo.
2025/0199 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo
tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico
di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale ("l'accordo") ha rafforzato l'assistenza reciproca in materia fiscale tra le parti contraenti e migliorato l'adempimento fiscale internazionale.
(2)Importanti modifiche allo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) sono state approvate a livello internazionale il 26 agosto 2022 e sono state introdotte nella legislazione dell'Unione con la modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio mediante la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio.
(3)L'accordo deve pertanto essere modificato per garantire che lo scambio automatico di informazioni finanziarie fra gli Stati membri dell'UE e la Confederazione svizzera sia allineato al CRS aggiornato e continui a svolgersi a norma di quest'ultimo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026. L'accordo deve inoltre essere modificato allo scopo di fornire agli Stati membri nuove disposizioni in materia di assistenza reciproca per il recupero dei crediti d'imposta sul valore aggiunto.
(4)Il testo del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale ("il protocollo di modifica dell'accordo"), che è il risultato dei negoziati, tiene nel debito conto le direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
(5)Conformemente alla decisione (UE) XXXX del Consiglio, il protocollo di modifica dell'accordo sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale è stato firmato il XXXX, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, e sarà parzialmente applicato in via provvisoria a decorrere dal 1º gennaio 2026, in attesa della sua entrata in vigore.
(6)È opportuno approvare il protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale oggetto della presente decisione.
(7)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato il protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.7.2025
COM(2025) 376 final
ALLEGATO
della Proposta
di Decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale
PROTOCOLLO DI MODIFICA
dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale
L'UNIONE EUROPEA
e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",
in appresso denominate, individualmente, "parte contraente" e, congiuntamente, "parti contraenti",
CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, che consisteva inizialmente nell'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio, e che successivamente si è sviluppata nell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale ("l'accordo"), quale modificato dal protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, basato sullo scambio automatico reciproco di informazioni mediante l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ("lo standard globale");
CONSIDERANDO che, a seguito della prima revisione completa dello standard globale da parte dell'OCSE, modifiche dello standard globale sono state approvate dal comitato per gli affari fiscali dell'OCSE nell'agosto 2022 e sono state adottate dal Consiglio dell'OCSE l'8 giugno 2023 mediante la raccomandazione riveduta sulle norme internazionali per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale ("l'aggiornamento dello standard globale");
CONSIDERANDO che la revisione completa dell'OCSE ha rilevato la crescente complessità degli strumenti finanziari nonché l'emergere e l'utilizzo di nuovi tipi di attività digitali e ha riconosciuto la necessità di adeguare lo standard globale per garantire un adempimento fiscale completo ed effettivo;
CONSIDERANDO che l'aggiornamento dello standard globale ha ampliato l'ambito di applicazione della comunicazione per includervi nuovi prodotti finanziari digitali, quali i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale, che offrono alternative credibili ai Conti Finanziari tradizionali, già soggetti a comunicazione ai sensi dello standard globale;
CONSIDERANDO che il nuovo Quadro dell'OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività ("CARF"), introdotto parallelamente all'aggiornamento dello standard globale, funge da meccanismo complementare a livello globale ed è specificamente concepito per far fronte al rapido sviluppo e alla crescita del mercato delle Cripto-attività;
CONSIDERANDO che si è ritenuto indispensabile garantire un'interazione efficiente tra questi due quadri, in particolare per limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni: i) escludendo i Prodotti Specificati di Moneta elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale dall'ambito di applicazione del CARF, in quanto essi sono già coperti nell'ambito dello standard globale aggiornato; ii) considerando le cripto-attività nell'ambito di applicazione dello standard globale aggiornato come Attività finanziarie ai fini della comunicazione di Conti di Custodia, Strumenti di Capitale o Partecipazioni a interessi di debito in Entità di Investimento (tranne nei casi di prestazione di servizi consistenti in operazioni di cambio per o per conto di clienti, che sono coperte dal CARF, investimenti indiretti in cripto-attività attraverso altri prodotti finanziari tradizionali o prodotti finanziari tradizionali emessi in forma di cripto-attività); e iii) prevedendo una disposizione facoltativa che esenti le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione dalla comunicazione dei proventi lordi per le attività classificate come Cripto-attività in conformità di entrambi i quadri, quando tali informazioni sono comunicate nell'ambito del CARF, continuando nel contempo a comunicare tutte le altre informazioni, come il saldo del conto, nell'ambito dello standard globale;
CONSIDERANDO che il CARF è stato attuato nell'Unione europea mediante la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, con applicazione delle relative disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026, e che la Svizzera
si è impegnata ad attuare il CARF nella propria legislazione interna e ad applicare dette disposizioni a decorrere dalla stessa data;
CONSIDERANDO che, al fine di limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni, le parti contraenti dovrebbero applicare la delimitazione tra l'accordo, il CARF e la direttiva (UE) 2023/2226 in modo coerente con la delimitazione tra lo standard globale aggiornato e il CARF;
CONSIDERANDO che, al fine di migliorare l'affidabilità e l'uso delle informazioni scambiate, l'aggiornamento dello standard globale introduce obblighi di comunicazione più dettagliati e procedure rafforzate di adeguata verifica in materia fiscale;
CONSIDERANDO che l'aggiornamento dello standard globale aggiunge una nuova categoria "Conto Escluso" per i Conti dei Contributi in Conto Capitale e una soglia de minimis per la comunicazione dei Conti di Deposito che detengono Prodotti Specificati di Moneta Elettronica;
CONSIDERANDO che i commenti all'aggiornamento dello standard globale includono una nuova categoria facoltativa di "Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione" per le Entità Senza Scopo di Lucro autentiche che operano a fini di pubblica utilità ("Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro") e impongono che, al fine di tener conto delle preoccupazioni relative alla potenziale elusione della comunicazione, l'applicazione di tale opzione dovrebbe essere soggetta ad adeguate procedure di verifica per ciascuna Entità da parte di un'autorità della giurisdizione in cui tale Entità è altrimenti soggetta a comunicazione;
CONSIDERANDO che la Svizzera vorrebbe avvalersi della facoltà di includere la nuova categoria di "Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro" e si accinge ad istituire i meccanismi giuridici e amministrativi per garantire che qualsiasi Entità che rivendichi lo status di "Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro" soddisfi le condizioni pertinenti prima che tale Entità sia trattata come un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione in Svizzera;
CONSIDERANDO che gli Stati membri, in linea con la direttiva (UE) 2023/2226, non si avvarranno della facoltà di includere la nuova categoria di "Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro" e che lo status di un'Entità come "Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro" in Svizzera non inciderà sullo status di tali Entità negli Stati membri, se tali Entità sono ivi considerate Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione;
CONSIDERANDO che gli Stati membri e la Svizzera intendono garantire la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e il recupero dei crediti IVA al fine di evitare la non imposizione e combattere le frodi in materia di IVA;
CONSIDERANDO che le parti contraenti applicheranno le rispettive leggi e prassi in materia di protezione dei dati — in particolare, per la Svizzera la legge federale sulla protezione dei dati del 25 settembre 2020 e la relativa ordinanza del 31 agosto 2022 e, per l'Unione europea, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio — al trattamento
dei dati personali scambiati in conformità dell'accordo e si impegnano a notificarsi reciprocamente senza indebito ritardo qualsiasi modifica sostanziale di tali leggi e prassi;
CONSIDERANDO che la decisione 2000/518/CE della Commissione ha stabilito che,
per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si ritiene che la Svizzera garantisca un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;
CONSIDERANDO che la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 gennaio 2024 sul primo riesame del funzionamento delle decisioni di adeguatezza adottate a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE conferma che la Svizzera continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;
CONSIDERANDO che gli Stati membri e la Svizzera hanno posto in essere: i) salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute conformemente all'accordo rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente ai fini e dalle persone o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle procedure o azioni concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte o dei relativi controlli nonché per altri scopi autorizzati; e ii) infrastrutture per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati, sicuri e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo);
CONSIDERANDO che il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e della Svizzera di identificare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L'accordo è modificato come segue:
(1)
Il titolo è sostituito dal seguente:
"Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti al fine di migliorare l'adempimento fiscale internazionale";
(2)
la frase introduttiva tra il titolo e la formulazione "HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:" è sostituita dalla seguente:
"L'UNIONE EUROPEA
e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito designata "Svizzera",
entrambe denominate di seguito, individualmente, "parte contraente" e, congiuntamente, "parti contraenti";
(3)
il seguente preambolo è inserito prima della formulazione "HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:":
"NELL'INTENTO DI applicare lo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali ("lo standard globale") nell'ambito di una cooperazione che tenga conto dei legittimi interessi di entrambe le parti contraenti;
CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, che consisteva inizialmente nell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera
che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, concluso a Lussemburgo il 26 ottobre 2004* ("accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio");
CONSIDERANDO che le parti contraenti hanno ulteriormente sviluppato tali relazioni concludendo il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, fatto a Bruxelles il 27 maggio 2015** ("il protocollo di modifica del 27 maggio 2015"), che ha istituito l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale ("l'accordo sullo standard globale") in base allo scambio automatico reciproco di informazioni, ferme restando una certa riservatezza e altre tutele, comprese disposizioni che limitino l'uso delle informazioni scambiate;
CONSIDERANDO che il protocollo di modifica del 27 maggio 2015 ha sostituito le disposizioni dell'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio pur mantenendo le disposizioni dell'articolo 15 dello stesso sui pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra società, rinumerandolo come articolo 9 dell'accordo sullo standard globale;
CONSIDERANDO che, a seguito della prima revisione completa dello standard globale da parte dell'OCSE, quest'ultimo è stato aggiornato dalla raccomandazione riveduta del Consiglio dell'OCSE sulle norme internazionali per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale dell'8 giugno 2023 ("aggiornamento dello standard globale"), tra l'altro integrando taluni prodotti di moneta elettronica e valute digitali delle banche centrali nell'ambito di applicazione della comunicazione ai sensi dello standard globale, considerando le cripto-attività come attività finanziarie, evitando nel contempo la duplicazione delle comunicazioni con il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e introducendo obblighi di comunicazione più dettagliati e procedure rafforzate di adeguata verifica in materia fiscale;
CONSIDERANDO che, a seguito dell'aggiornamento dello standard globale, l'accordo sullo standard globale è stato modificato dal protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale, fatto a … [luogo della firma] il … [data della firma] ("il protocollo di modifica del … [data della firma]"), alcune disposizioni del quale si applicano
in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2026 e che ha modificato il titolo dell'accordo sullo standard globale in "Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti al fine di migliorare l'adempimento fiscale internazionale" ("l'accordo");
CONSIDERANDO che l'Unione europea e la Svizzera, con il protocollo di modifica del... … [data della firma], hanno inteso rafforzare la loro collaborazione nel settore della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e del recupero dei crediti IVA al fine di evitare la non imposizione e combattere le frodi in materia di IVA;
CONSIDERANDO che le parti contraenti applicheranno le rispettive leggi e prassi in materia di protezione dei dati — in particolare, per la Svizzera la legge federale sulla protezione dei dati del 25 settembre 2020*** e la relativa ordinanza del 31 agosto 2022**** e, per l'Unione europea, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio***** — al trattamento dei dati personali scambiati in conformità dell'accordo e si impegnano a notificarsi reciprocamente senza indebito ritardo qualsiasi modifica sostanziale di tali leggi e prassi;
CONSIDERANDO che la decisione 2000/518/CE****** della Commissione ha stabilito che, per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*******, si ritiene che la Svizzera garantisca un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;
CONSIDERANDO che la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 gennaio 2024 sul primo riesame del funzionamento delle decisioni di adeguatezza adottate a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE******** conferma che la Svizzera continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;
CONSIDERANDO che gli Stati membri e la Svizzera hanno posto in essere: i) salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute conformemente all'accordo rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente ai fini e dalle persone o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle procedure o azioni concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte o dei relativi controlli nonché per altri scopi autorizzati; e ii) infrastrutture per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati, sicuri e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo);
CONSIDERANDO che le categorie di Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e di Conti Oggetto di Comunicazione contemplate dall'accordo sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione trasferendo le attività ad Istituzioni Finanziarie o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo;
CONSIDERANDO che talune Istituzioni Finanziarie e taluni conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione delle categorie di Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e Conto Oggetto di Comunicazione contemplate dall'accordo;
CONSIDERANDO che le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto tutti i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi), ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di Attività Finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto di evasione fiscale;
CONSIDERANDO che il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo è pertanto necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e della Svizzera di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini;
__________
*
GU UE L 385 del 29.12.2004, pag. 30.
**
GU UE L 333 del 19.12.2015, pag. 12.
***
RS 235.1.
****
RS 235.11.
*****
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
******
Decisione 2000/518/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera (GU UE L 215 del 25.8.2000, pag. 1).
*******
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU UE L 281 del 28.11.1995, pag. 31).
********
COM(2024) 7 final.";
(4)
all'articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
"m)
"Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività": il quadro internazionale per lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività (comprensivo dei commenti) elaborato dall'OCSE con i paesi del G20 e approvato dall'OCSE il 26 agosto 2022;
n)
"IVA": per l'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio* o, per la Svizzera, l'imposta sul valore aggiunto ai sensi della legge federale del 12 giugno 2009 sull'imposta sul valore aggiunto**;
o)
"Stato": uno Stato membro o la Svizzera;
p)
"Stati: gli Stati membri e la Svizzera;
q)
"ufficio centrale di collegamento": l'ufficio designato a norma dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, responsabile dei contatti per l'applicazione del titolo 2;
r)
"autorità richiedente": l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato che presenta una domanda ai sensi del titolo 2;
s)
"autorità interpellata": l'ufficio centrale di collegamento che riceve una domanda ai sensi del titolo 2;
t)
"persona": ai fini dell'applicazione del titolo 2:
i)
una persona fisica;
ii)
una persona giuridica;
iii)
dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica; o
iv)
qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica, soggetto all'IVA o tenuto al pagamento dei crediti di cui all'articolo 4 ter;
u)
"comitato congiunto": il comitato responsabile del buon funzionamento e della corretta attuazione del titolo 2 a norma dell'articolo 4 septdecies;
v)
"con mezzi elettronici": mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
__________
*
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU UE L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
**
RS 641.20.";
(5)
dopo l'articolo 1 è inserito il titolo seguente:
"TITOLO 1
SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI";
(6)
l'articolo 2 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a)
le seguenti:
i)
il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha presentato un'autocertificazione valida;
ii)
nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna
Persona Oggetto di Comunicazione è stata fornita un'autocertificazione valida; e
iii)
se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di Titolari di Conti congiunti;
b)
il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;";
ii)
il termine "e" alla fine della lettera f) è soppresso;
iii)
dopo la lettera f) è aggiunta la lettera seguente:
"f bis)
nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un istituto giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e";
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
"3.
Fatto salvo il paragrafo 2, lettera e), punto ii), e a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia scelto diversamente ai sensi dell'allegato I, sezione I, parte F, in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, i proventi lordi della vendita o del rimborso di un'Attività Finanziaria non devono essere scambiati nella misura in cui tali proventi lordi derivanti dalla vendita o dal rimborso di tale Attività Finanziaria siano scambiati dall'Autorità Competente della Svizzera con l'Autorità Competente di uno Stato membro o dall'Autorità Competente di uno Stato membro con l'Autorità Competente della Svizzera nell'ambito del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.";
(7)
l'articolo 3 è così modificato:
a)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
"3 bis.
Fatto salvo il paragrafo 3, per i conti considerati come Conto Oggetto di Comunicazione esclusivamente in virtù delle modifiche al presente accordo apportate dal protocollo di modifica del … [data della firma], e, in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione, per le informazioni aggiuntive da scambiare a norma delle modifiche apportate all'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto protocollo di modifica, le informazioni devono essere scambiate con riguardo al primo anno a decorrere dalla data di applicazione provvisoria di tale protocollo di modifica e a tutti gli anni successivi.
3 ter.
Fatti salvi i paragrafi 3 e 3 bis, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre precedente la data di applicazione provvisoria del protocollo di modifica del... … [data della firma] e per i periodi di riferimento che terminano entro il secondo anno solare successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di Quote nel Capitale di Rischio devono essere scambiate laddove comunicate dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità dell'allegato I, sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e parte A, punto 6 bis.";
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4.
Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno schema standard comune di comunicazione in linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language) utilizzando il sistema comune di trasmissione approvato dall'OCSE o qualsiasi altro sistema appropriato per la trasmissione dei dati che possa essere concordato in futuro.";
c)
il paragrafo 5 è soppresso;
(8)
il seguente titolo è inserito dopo l'articolo 4:
"TITOLO 2
ASSISTENZA IN MATERIA DI RECUPERO
Capitolo 1
Disposizioni generali
Articolo 4 bis
Obiettivo
Obiettivo del presente titolo è istituire un quadro per l'assistenza in materia di recupero tra gli Stati membri e la Svizzera onde consentire alle autorità incaricate dell'applicazione della legislazione sull'IVA di prestarsi reciproca assistenza per garantire il rispetto di tale legislazione e tutelare il gettito IVA.
Articolo 4 ter
Ambito di applicazione
1.
Il presente titolo stabilisce le norme e le procedure di cooperazione per il recupero dei seguenti crediti:
a)
crediti relativi all'IVA;
b)
penali, comprese ammende, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti di cui alla lettera a), irrogate dalle autorità amministrative competenti per la riscossione dell'IVA o lo svolgimento di indagini amministrative al riguardo, o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta di tali autorità amministrative; e
c)
interessi e spese relativi ai crediti di cui alle lettere a) e b).
2.
Il presente titolo non pregiudica l'applicazione delle norme sull'assistenza per il recupero dei crediti in materia di IVA in vigore tra gli Stati membri.
Articolo 4 quater
Organizzazione
1.
Ciascuno Stato designa un ufficio centrale di collegamento responsabile dell'applicazione del presente titolo dell'accordo. Fino a nuovo avviso, gli uffici centrali di collegamento per gli Stati membri sono gli uffici centrali di collegamento designati per l'assistenza in materia di recupero tra gli Stati membri. La Svizzera comunica il proprio ufficio centrale di collegamento al comitato congiunto.
2.
Ciascuno Stato informa il comitato congiunto di qualsiasi modifica pertinente riguardante l'ufficio centrale di collegamento designato. Il comitato congiunto comunica le informazioni ricevute agli Stati membri e alla Svizzera.
Capitolo 2
Scambio di informazioni
Articolo 4 quinquies
Richiesta di informazioni
1.
Ai fini del presente titolo si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4.
2.
Una richiesta di informazioni è effettuata utilizzando il sistema comune di trasmissione approvato dall'OCSE o qualsiasi altro sistema appropriato per la trasmissione dei dati che possa essere concordato in futuro.
Capitolo 3
Notifica di documenti
Articolo 4 sexies
Modalità di notifica
Un'autorità competente stabilita in uno Stato può notificare qualsiasi documento relativo a un credito di cui all'articolo 4 ter o al suo recupero direttamente, per posta, posta raccomandata o mezzi elettronici, a una persona stabilita in un altro Stato nel cui territorio si applica il presente titolo.
Capitolo 4
Misure di recupero o misure cautelari
Articolo 4 septies
Domanda di recupero
1.
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata procede al recupero dei crediti di cui all'articolo 4 ter oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente. La domanda di recupero è effettuata utilizzando il sistema comune di trasmissione approvato dall'OCSE o qualsiasi altro sistema appropriato per la trasmissione dei dati che possa essere concordato in futuro.
2.
L'autorità richiedente invia all'autorità interpellata, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.
Articolo 4 octies
Condizioni che disciplinano le domande di recupero
1.
L'autorità richiedente non può presentare una domanda di recupero se e finché il credito o il titolo che ne consente l'esecuzione sono contestati nel proprio Stato, tranne nei casi in cui si applica l'articolo 4 undecies, paragrafo 4, terzo comma.
2.
Prima che l'autorità richiedente presenti una domanda di recupero:
a)
si applicano le opportune procedure di recupero disponibili nello Stato dell'autorità richiedente, a meno che non sia ovvio che non vi sono beni utili al recupero in tale Stato o che tali procedure non porteranno al pagamento integrale del credito e l'autorità richiedente è in possesso di informazioni indicanti che l'interessato dispone di beni nello Stato dell'autorità interpellata; e
b)
assistenza adeguata in materia di recupero disponibile nello Stato dell'autorità richiedente è richiesta dalle giurisdizioni che sono tenute a fornire un'assistenza in materia di recupero analoga a quella di cui al presente titolo, se esiste una chiara indicazione dei beni disponibili in tale giurisdizione e l'assistenza in materia di recupero comporterà probabilmente il pagamento integrale del credito.
Il ricorso a tali procedure di recupero e l'assistenza disponibile nello Stato dell'autorità richiedente non sono necessari nella misura in cui ciò comporterebbe difficoltà sproporzionate.
Articolo 4 nonies
Titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata e altri documenti di accompagnamento
1.
Le domande di recupero sono accompagnate da un titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata. Esso costituisce l'unico fondamento per le misure di recupero nello Stato dell'autorità interpellata e in tale Stato non è richiesto alcun atto di riconoscimento, integrazione o sostituzione.
Il comitato congiunto stabilisce le informazioni da fornire nel titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata.
2.
La domanda di recupero di un credito è accompagnata da una scansione o da una copia del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato richiedente. Essa può essere accompagnata da altri documenti.
Articolo 4 decies
Esecuzione della domanda di recupero
1.
Ai fini del recupero nello Stato dell'autorità interpellata, ogni credito per cui è stata presentata una domanda di recupero è trattato come un credito di tale Stato, salvo diversa disposizione del presente titolo. L'autorità interpellata si avvale dei poteri e delle procedure previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato, salvo diversa disposizione del presente titolo.
2.
Lo Stato dell'autorità interpellata non è tenuto a concedere ai crediti dei quali si chiede il recupero le preferenze accordate per crediti analoghi sorti nello Stato dell'autorità interpellata, salvo diverso accordo o diversa disposizione nella legislazione di tale Stato. Lo Stato che, nell'eseguire il presente titolo, conceda preferenze ai crediti sorti in un altro Stato non può, alle stesse condizioni, rifiutare di accordare le stesse preferenze ai medesimi crediti o a crediti analoghi di altri Stati membri.
3.
Lo Stato dell'autorità interpellata recupera il credito nella propria valuta.
Articolo 4 undecies
Controversie
1.
Le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata nonché le controversie riguardanti la validità di una notifica effettuata da un'autorità richiedente rientrano nella competenza degli organismi competenti dello Stato dell'autorità richiedente. Se nel corso della procedura di recupero un soggetto interessato contesta il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata, quest'ultima informa tale soggetto che l'azione deve essere da esso promossa dinanzi all'organo competente dello Stato dell'autorità richiedente in conformità delle norme di legge in esso vigenti.
2.
Le controversie relative alle misure di esecuzione adottate nello Stato dell'autorità interpellata, compreso il rispetto delle condizioni per l'invio di una domanda di recupero ai sensi del presente accordo, sono promosse dinanzi all'organo competente di tale Stato in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.
3.
Se è stata promossa un'azione di cui al paragrafo 1, l'autorità richiedente ne informa l'autorità interpellata e indica gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione.
4.
Non appena riceve le informazioni di cui al paragrafo 3 dall'autorità richiedente o dal soggetto interessato, l'autorità interpellata sospende la procedura di esecuzione per quanto riguarda la parte contestata del credito in attesa della decisione dell'organo competente in materia, salvo domanda contraria formulata dall'autorità richiedente ai sensi del terzo comma del presente paragrafo.
Su domanda dell'autorità richiedente, o se lo ritiene altrimenti necessario, e fatto salvo l'articolo 4 terdecies, l'autorità interpellata può adottare misure cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari applicabili lo consentono.
L'autorità richiedente può chiedere, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel proprio Stato, all'autorità interpellata di recuperare un credito contestato o la parte contestata di un credito se le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato dell'autorità interpellata lo consentono. Le domande di questo tipo devono essere motivate. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente a ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato dell'autorità interpellata.
Se lo Stato dell'autorità richiedente e lo Stato dell'autorità interpellata hanno avviato una procedura amichevole, e l'esito della procedura può incidere sul credito per il quale è stata richiesta l'assistenza, le misure di recupero sono sospese o interrotte fino alla conclusione della procedura, a meno che si tratti di un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza. Se le misure di recupero sono sospese o interrotte, si applica il secondo comma.
Articolo 4 duodecies
Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero
1.
L'autorità richiedente informa immediatamente l'autorità interpellata di qualsiasi modifica apportata alla propria domanda di recupero o del ritiro della stessa, precisando i motivi della modifica o del ritiro.
2.
Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione dell'organo competente di cui all'articolo 4 undecies, paragrafo 1, l'autorità richiedente trasmette tale decisione corredata di un titolo uniforme modificato che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata. L'autorità interpellata prosegue quindi la procedura di recupero sulla base del titolo uniforme modificato.
Le misure di recupero o le misure cautelari già adottate sulla base del titolo uniforme originale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata possono continuare sulla base del titolo uniforme modificato, a meno che la modifica della domanda sia dovuta all'invalidità del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente o del titolo uniforme originale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata.
Gli articoli 4 nonies e 4 undecies si applicano in relazione allo strumento uniforme modificato.
Articolo 4 terdecies
Domanda di misure cautelari
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata procede all'adozione di misure cautelari, se consentito dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente, purché l'adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, in base alla legislazione e alle prassi amministrative dello Stato dell'autorità richiedente.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 4 septies, paragrafo 2, e gli articoli 4 decies, 4 undecies e 4 duodecies.
Articolo 4 quaterdecies
Limitazioni agli obblighi dell'autorità interpellata
1.
L'autorità interpellata non è tenuta a concedere l'assistenza di cui agli articoli da 4 septies a 4 terdecies se la domanda iniziale di assistenza a norma degli articoli 4 quinquies, 4 septies o 4 terdecies è presentata per crediti risalenti a più di cinque anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito in questione non può più essere contestato nello Stato dell'autorità richiedente. Per i crediti contestati tale periodo è calcolato a decorrere dalla data in cui la controversia è decisa con la decisione finale.
Inoltre, nei casi in cui una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale è stato concesso dallo Stato dell'autorità richiedente, si considera che il periodo di cinque anni non decorre prima dalla data di scadenza dell'intero termine di pagamento. Tuttavia, in tali casi l'autorità interpellata non è tenuta a concedere assistenza per i crediti che risalgono a più di dieci anni prima, a decorrere dalla data di cui al primo comma del presente paragrafo.
2.
Uno Stato non è tenuto a concedere assistenza se l'importo totale dei crediti di cui al presente titolo, per i quali è richiesta assistenza in materia di recupero, è inferiore a un importo determinato in EUR dal comitato congiunto.
3.
A condizione che il comitato congiunto non abbia adottato o modificato tale soglia, l'importo di cui al paragrafo 2 è fissato a:
a)
10 000 EUR a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente titolo;
b)
5 000 EUR, a condizione che, su una media annuale di cinque anni a decorrere dal 1º gennaio di ogni anno solare, nessuno Stato abbia ricevuto più di 200 domande di recupero ai sensi dell'articolo 4 septies, paragrafo 1; negli altri casi la soglia rimane a 10 000 EUR.
La soglia di 5 000 EUR sarà riportata a 10 000 EUR se, su una media annuale di cinque anni a decorrere dal 1º gennaio di ogni anno solare, uno Stato ha ricevuto più di 250 domande di recupero ai sensi dell'articolo 4 septies, paragrafo 1. La lettera b) del presente paragrafo può essere nuovamente applicata in seguito.
Il comitato congiunto informa gli Stati membri e la Svizzera di qualsiasi modifica della soglia annuale applicabile.
4.
L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.
Articolo 4 quindecies
Problemi concernenti la prescrizione
1.
I problemi concernenti i termini di prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nello Stato richiedente.
2.
Qualsiasi domanda di recupero o di adozione di misure cautelari a norma del presente titolo sospende il termine di prescrizione per i crediti in questione fino a quando l'autorità interpellata non abbia dato esecuzione alla domanda.
La sospensione di cui al primo comma non supera i cinque anni dalla data di invio della domanda di recupero o di adozione di misure cautelari.
3.
Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto dello Stato dell'autorità richiedente di prendere provvedimenti che hanno l'effetto di sospendere, interrompere o prorogare i termini di prescrizione secondo le norme di legge vigenti in tale Stato.
Articolo 4 sexdecies
Spese
1.
L'autorità interpellata tenta di recuperare dalla persona interessata e trattiene le spese da essa sostenute in connessione con il recupero conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del suo Stato.
Inoltre l'autorità interpellata può trattenere il 5 % dell'importo recuperato, ma non inferiore a 500 EUR e non superiore a 5 000 EUR.
2.
Gli Stati rinunciano tra loro a qualsiasi ulteriore rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca che si prestino in applicazione del presente titolo.
Tuttavia, qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, riguardi spese molto elevate o si ricolleghi alla lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.
3.
Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, lo Stato dell'autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato dell'autorità interpellata, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo che consente l'esecuzione e/o l'adozione di misure cautelari emesso dall'autorità richiedente.
Capitolo 5
Attuazione e applicazione
Articolo 4 septdecies
Comitato congiunto
1.
Le parti contraenti istituiscono un comitato congiunto composto da rappresentanti delle parti contraenti. Il comitato congiunto assicura il corretto funzionamento e la corretta attuazione del presente titolo.
2.
Il comitato congiunto formula raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente titolo e adotta decisioni:
a)
relative all'adozione di moduli standard per la comunicazione relativa alle domande a norma del presente titolo e per gli strumenti uniformi di cui all'articolo 4 nonies, paragrafo 1, e all'articolo 4 duodecies, paragrafo 2;
b)
sull'uso delle lingue nelle domande, negli strumenti uniformi e in altri moduli standard utilizzati per l'assistenza a norma del presente titolo e in altri documenti di accompagnamento di cui all'articolo 4 nonies e all'articolo 4 duodecies, paragrafo 2;
c)
che istituiscono i mezzi di trasmissione delle domande e delle comunicazioni, qualora il comitato congiunto ritenga che il sistema comune di trasmissione approvato dall'OCSE non debba più essere utilizzato per la comunicazione relativa alle domande di cui al presente titolo;
d)
che adottano le norme di attuazione relative alle modalità pratiche e alle procedure amministrative relative all'organizzazione dei contatti di cui all'articolo 4 quater;
e)
che adottano le norme relative alla conversione delle somme da recuperare e al trasferimento delle somme recuperate;
f)
che modificano i riferimenti agli atti giuridici dell'Unione europea e della Svizzera contenuti nel presente titolo;
g)
che stabiliscono e adottano norme di attuazione relative all'importo
per il quale uno Stato non è tenuto a concedere l'assistenza di cui all'articolo 4 quaterdecies, paragrafo 2;
h)
che stabiliscono e adottano norme sui dati statistici che gli Stati devono raccogliere per quanto riguarda l'applicazione del presente titolo e sulla data entro la quale le parti contraenti devono comunicare per via elettronica al comitato congiunto un elenco di tali dati statistici;
i)
che stabiliscono e adottano norme di attuazione in merito alle modalità pratiche e alle procedure amministrative relative all'esecuzione della domanda di recupero, comprese disposizioni sugli interessi di mora e sulle modalità di rateizzazione per i debitori;
j)
che stabiliscono e adottano norme di attuazione relative alle modalità pratiche e alle procedure amministrative per le controversie di cui all'articolo 4 undecies;
k)
che stabiliscono e adottano norme di attuazione relative alle modalità pratiche e alle procedure amministrative per le modifiche o i ritiri delle domande di assistenza in materia di recupero;
l)
che stabiliscono una procedura per la conclusione di un accordo sul livello dei servizi, garantendo la qualità tecnica e la quantità dei servizi per il funzionamento dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, e concludono, se necessario, un accordo sul livello dei servizi.
3.
Il comitato congiunto delibera all'unanimità delle parti contraenti. Le decisioni del comitato congiunto sono vincolanti per le parti contraenti. Il comitato congiunto adotta il proprio regolamento interno.
Le parti contraenti si impegnano a far adottare le decisioni di cui al paragrafo 2 dal comitato congiunto entro un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente titolo.
Qualora le parti contraenti non riescano a raggiungere un accordo per adottare le decisioni di cui al paragrafo 2, ciascuna parte nomina un rappresentante e avvia discussioni bilaterali per risolvere in via amichevole le questioni in sospeso entro 12 mesi.
4.
Il comitato congiunto si riunisce almeno una volta all'anno e riesamina il funzionamento e l'efficacia del presente titolo ogni cinque anni. Ciascuna parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione. Le mansioni di presidente vengono espletate a turno da ciascuna delle parti contraenti. La data, il luogo e l'ordine del giorno delle riunioni sono stabiliti di comune intesa tra le parti contraenti.
5.
Se una parte contraente desidera che il presente titolo sia riveduto, ne informa il comitato congiunto. Le modifiche del presente titolo entrano in vigore dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne.
Articolo 4 octodecies
Utilizzo dei moduli standard per l'assistenza in materia di recupero nell'ambito di altri accordi
I moduli standard per le domande di cui al presente titolo e per i documenti di accompagnamento di cui all'articolo 4 nonies e all'articolo 4 duodecies, paragrafo 2, adottati dal comitato congiunto, possono essere utilizzati anche per l'assistenza in materia di recupero tra uno Stato membro e la Svizzera in relazione ad altri crediti per i quali l'assistenza in materia di recupero è possibile ai sensi dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, concluso a Lussemburgo il 26 ottobre 2004*, e per l'assistenza in materia di recupero tra uno Stato membro e la Svizzera per quanto riguarda i crediti diversi da quelli di cui all'articolo 4 ter, se tale assistenza è possibile nell'ambito di altri strumenti giuridicamente vincolanti in materia di assistenza al recupero. L'uso e l'accettazione di tali moduli standard per l'assistenza in materia di recupero relativa ad altri crediti, come specificato nel presente paragrafo, non dipendono dalla conferma di tale possibilità negli altri accordi interessati.
Articolo 4 novodecies
Scambio di informazioni senza preventiva richiesta
Qualora un rimborso di dazi o imposte riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato nel cui territorio si applica il presente titolo, lo Stato cui spetta effettuare il rimborso può informare lo Stato di stabilimento o di residenza del rimborso pendente.
Articolo 4 vicies
Cooperazione su altre questioni
Le parti contraenti valutano l'assistenza reciproca per il recupero di altri crediti fiscali entro un periodo di quattro anni a decorrere dal primo giorno di gennaio successivo alla firma del presente protocollo di modifica del … [data della firma].
__________
*
GU UE L 46 del 17.2.2009, pag. 8.";
(9)
prima dell'articolo 5 è inserito il titolo seguente:
"TITOLO 3
DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TITOLO 1 E AL TITOLO 2";
(10)
dopo l'articolo 6 è inserito il titolo seguente:
"TITOLO 4
ALTRE DISPOSIZIONI";
(11)
l'allegato I è così modificato:
a)
la sezione I, parte A, è così modificata:
i)
la frase introduttiva e i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"Fatte salve le parti da C a F, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'Autorità Competente della propria giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) relativamente a ogni Conto Oggetto di Comunicazione ivi registrato:
1.
le seguenti informazioni:
a)
il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o la Svizzera), il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha presentato un'autocertificazione valida;
b)
nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o la Svizzera), il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata fornita un'autocertificazione valida; e
c)
se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di Titolari di Conti congiunti;
2.
il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;";
ii)
il termine "e" alla fine del punto 6 è soppresso;
iii)
dopo il punto 6 è aggiunto il punto seguente:
"6 bis.
nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un istituto giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e";
b)
il testo della sezione I, parte C, è sostituito dal testo seguente:
"C.
Nonostante la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione (se applicabili) ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione e ogniqualvolta tali dati siano necessari per aggiornare le informazioni relative al Conto Preesistente in conformità delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) nazionali.";
c)
nella sezione I è aggiunta la parte seguente:
"F.
Fatta salva la parte A, punto 5, lettera b), e a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione decida diversamente in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un'Attività Finanziaria non devono essere comunicati nella misura in cui detti introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di tale Attività Finanziaria sono comunicati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nell'ambito del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.";
d)
nella sezione VI, parte A, il punto 2, lettera b), è sostituito dal seguente:
"b)
Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo
su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012. Se non è giuridicamente tenuta ad applicare Procedure AML/KYC conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare procedure sostanzialmente simili al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo.";
e)
nella sezione VII, dopo la parte A è inserita la parte seguente:
"A bis.
Mancanza temporanea di autocertificazione. In circostanze eccezionali in cui un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione in relazione a un Nuovo Conto in tempo utile per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione relativi al periodo di riferimento durante il quale il conto è stato aperto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Preesistenti fino a quando tale autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata.";
f)
nella sezione VIII, parte A, i punti da 5 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
"5.
Per "Istituzione di Deposito" si intende ogni Entità che:
a)
accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o
b)
detiene Prodotti Specificati di Moneta elettronica o Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti.
6.
Per "Entità di Investimento" si intende ogni Entità:
a)
che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:
i)
negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate;
ii)
gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
iii)
altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Pertinenti per conto di terzi; o
b)
il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Pertinenti, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).
Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Pertinenti ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Ai fini della parte A, punto 6), lettera a, punto iii), l'espressione "altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Pertinenti per conto di terzi" non comprende la prestazione di servizi consistenti in Operazioni di Cambio per i clienti o per conto di clienti. Il termine "Entità di Investimento" non include un'Entità che è un'Entità non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g).
La presente parte va interpretata conformemente alla definizione di "istituzione finanziaria" di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
7.
Il termine "Attività Finanziaria" include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in Cripto-attività Pertinenti, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine "Attività Finanziaria" non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.";
g)
nella sezione VIII, parte A, i seguenti punti sono aggiunti dopo il punto 8:
"9.
Per "Prodotto Specificato di Moneta Elettronica" si intende qualsiasi prodotto che sia:
a)
una rappresentazione digitale di un'unica Moneta Fiduciaria;
b)
emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;
c)
rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella stessa Moneta Fiduciaria;
d)
accettato in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente; e
e)
in virtù dei requisiti normativi cui è soggetto l'emittente, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa Moneta Fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.
I termini "Prodotto Specificato di Moneta Elettronica" non comprendono un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.
10.
Per "Valuta Digitale della Banca Centrale" si intende qualsiasi Moneta Fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da un'altra autorità monetaria.
11.
Per "Moneta Fiduciaria" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla Banca Centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le Valute Digitali della Banca Centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (compresi i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica).
12.
Per "Cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale del valore che si basa su un registro distribuito crittograficamente protetto o su una tecnologia analoga per la convalida e la sicurezza delle operazioni.
13.
Per "Cripto-attività Pertinenti" si intendono tutte le Cripto-attività diverse dalla Valuta Digitale della Banca Centrale, da un Prodotto Specificato di Moneta Elettronica o da qualsiasi Cripto-attività per la quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.
14.
Per "Operazione di Cambio" si intende:
a)
cambio tra Cripto-attività Pertinenti e Monete Fiduciarie; e
b)
cambio tra una o più forme di Cripto-attività Pertinenti.";
h)
nella sezione VIII, parte B, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)
un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda:
i)
un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'Impresa
di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito; o
ii)
l'attività di mantenimento di Valute Digitali della Banca Centrale per Titolari di Conti che non sono Istituzioni Finanziarie, Entità Statali, Organizzazioni Internazionali o Banche Centrali.";
i)
nella sezione VIII, parte B, punto 1, il termine "o" alla fine della lettera d) è soppresso;
j)
nella sezione VIII, parte B, punto 1, il punto fermo alla fine della lettera e) è sostituito da un punto e virgola e successivamente è aggiunto il termine "o";
k)
nella sezione VIII, parte B, punto 1, la seguente lettera è aggiunta dopo la lettera e):
"f)
un'Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro Svizzera.";
l)
nella sezione VIII, parte B, il seguente punto è aggiunto dopo il punto 9:
"10.
Per "Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro Svizzera" si intende un'Entità residente in Svizzera che ha ottenuto conferma da un'autorità competente svizzera che tale Entità soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a)
è costituita e gestita in Svizzera esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, artistici, culturali, atletici o educativi;
o è costituita e gestita in Svizzera ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'associazione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
b)
è esente dall'imposta sul reddito in Svizzera;
c)
non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
d)
le leggi applicabili della Svizzera o gli atti costitutivi dell'Entità non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua
per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità; e
e)
le leggi applicabili della Svizzera o gli atti costitutivi dell'Entità prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'Entità Statale o altra Entità che soddisfi le condizioni di cui ai punti da i) a v),
o sia devoluto al governo della Svizzera o a una sua suddivisione politica.";
m)
nella sezione VIII, parte C, il punto 2 è sostituito dal seguente:
"2.
L'espressione "Conto di Deposito" comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato
da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione di Deposito. Un Conto di Deposito include anche:
a)
un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base
di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;
b)
un conto o un conto nozionale che rappresenta tutti i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente; e
c)
un conto che detiene una o più Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio di un cliente.";
n)
nella sezione VIII, parte C, punto 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)
un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica del 27 maggio 2015 o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche al presente accordo apportate dal protocollo di modifica del … [data della firma], al 31 dicembre che precede la data di applicazione provvisoria del suddetto protocollo di modifica.";
o)
nella sezione VIII, parte C, il punto 10 è sostituito dal seguente:
"10.
Per "Nuovo Conto" si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione aperto alla data
di entrata in vigore del protocollo di modifica del 27 maggio 2015 o successivamente, oppure, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche apportate al presente accordo dal protocollo di modifica del … [data della firma], alla data di applicazione provvisoria del suddetto protocollo di modifica o successivamente, a meno che esso non sia considerato un Conto Preesistente ai sensi della definizione ampliata di Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9.";
p)
nella sezione VIII, parte C, punto 17, lettera e), il seguente punto è aggiunto dopo il punto iv):
"v)
la costituzione o l'aumento di capitale di una società a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:
–
il conto è utilizzato esclusivamente per depositare capitali destinati alla finalità della costituzione o dell'aumento di capitale di una società, come previsto dalla legge;
–
gli importi detenuti sul conto sono bloccati fino a quando l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non ottiene una conferma indipendente in merito alla costituzione o all'aumento di capitale;
–
il conto è chiuso o trasformato in un conto intestato alla società dopo la costituzione o l'aumento di capitale;
–
eventuali rimborsi derivanti dal fallimento della costituzione o dell'aumento di capitale, al netto del prestatore di servizi e di commissioni analoghe, sono versati esclusivamente alle persone che hanno contribuito gli importi; e
–
il conto non è stato costituito più di 12 mesi prima.";
q)
nella sezione VIII, parte C, punto 17, la seguente lettera è aggiunta dopo la lettera e):
"e bis)
un Conto di Deposito che rappresenta tutti Prodotti Specificati di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente, se la media mobile del saldo o del valore aggregato a 90 giorni di conto di fine giornata durante un qualsiasi periodo di 90 giorni consecutivi non ha superato i 10 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera in nessun giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di riferimento;";
r)
nella sezione VIII, parte D, il punto 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Per "Persona Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da: i) un'Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) un'Entità che è un'Entità Collegata di un'Entità di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale; o vi) un'Istituzione Finanziaria.";
s)
nella sezione VIII, parte D, punto 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c)
qualsiasi altra giurisdizione: i) con cui lo Stato membro in questione o la Svizzera, a seconda dei casi, ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I; e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro o dalla Svizzera.";
t)
nella sezione VIII, parte E, il seguente punto è aggiunto dopo il punto 6:
"7.
Per "Servizio di Verifica Statale" si intende un processo elettronico messo a disposizione di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione da una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale del Titolare del Conto o della Persona che Esercita il Controllo.";
u)
dopo la sezione IX è aggiunta la sezione seguente:
"Sezione X
MISURE TRANSITORIE
Fatta salva la sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e parte A, punto 6 bis,
in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre che precede la data di applicazione provvisoria del protocollo di modifica del … [data della firma] e per i periodi di riferimento che terminano il secondo anno solare successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di una Quota nel Capitale di Rischio dell'Entità devono essere comunicate solo se tali informazioni sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.";
(12)
nell'allegato III, la lettera ac) è soppressa;
(13)
la dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all'accordo e ai suoi allegati è sostituita dalla seguente:
"DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ACCORDO E AGLI ALLEGATI
Le parti contraenti convengono, per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo e degli allegati quali modificati dal protocollo di modifica del … [data della firma], che i commenti sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE, nonché i commenti all'addendum del 2023 al modello di accordo tra autorità competenti elaborato dall'OCSE e all'aggiornamento del 2023 dello standard comune di comunicazione di informazioni, dovrebbero essere una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e degli allegati.";
(14)
la dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all'articolo 5 dell'accordo è sostituita dalla seguente:
"DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono che l'articolo 5 dell'accordo è allineato al più recente standard dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale sancito all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE. Le parti contraenti convengono pertanto, per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 5, che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE sui redditi e sul patrimonio dovrebbe essere una fonte di interpretazione.".
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
1.
Il presente protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica, ad opera delle parti contraenti, dell'espletamento delle rispettive procedure interne.
2.
In deroga al paragrafo 1, le parti contraenti applicano in via provvisoria a decorrere dal 1º gennaio 2026, subordinatamente alla notifica da parte di ciascuna delle parti contraenti all'altra entro il 31 dicembre 2025 dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per tale applicazione provvisoria, le modifiche di cui all'articolo 1 del presente protocollo di modifica riguardanti i seguenti articoli dell'accordo, gli allegati dell'accordo e le dichiarazioni, in attesa dell'entrata in vigore del presente protocollo di modifica:
–
articolo 1, paragrafo 1, lettere m) e u);
–
articolo 2;
–
articolo 3;
–
articolo 4 septdecies;
–
allegato I;
–
allegato III;
–
le dichiarazioni congiunte delle parti contraenti.
3.
Fatto salvo il paragrafo 1, il titolo 2, ad eccezione dell'articolo 4 septdecies, dell'accordo quale modificato dal presente protocollo di modifica si applica a decorrere dal primo giorno di gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente protocollo di modifica per quanto riguarda i crediti fiscali sorti dopo il primo giorno di gennaio successivo alla firma del presente protocollo di modifica.
Articolo 3
Lingue
Il presente protocollo di modifica è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo di modifica.
Fatto a ..., addì duemilaventicinque.
Per l'Unione europea
Per la Confederazione svizzera