Bruxelles, 30.6.2025

COM(2025) 372 final/2 DOWNGRADED ON 9.7.2025

2025/0197(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione dell'euro in Bulgaria


RELAZIONE

1.Contesto della proposta

Il 4 giugno 2025 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La proposta è giunta alla conclusione che la Bulgaria soddisfa le condizioni necessarie per adottare l'euro e che la deroga del paese dovrebbe essere abrogata a decorrere dal 1º gennaio 2026.

Se si deciderà di abrogare la deroga, il Consiglio dovrà successivamente adottare il tasso di conversione tra l'euro e il lev bulgaro, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

Il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro( 1 ) fissa i tassi di conversione irrevocabili per i 20 Stati membri che partecipano attualmente all'euro (Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia). Per estendere l'ambito di applicazione del regolamento al lev bulgaro, occorre introdurre nel regolamento un riferimento a detta moneta. Questo è l'oggetto della presente proposta.

2.Risultati delle consultazioni delle parti interessate e della valutazione d'impatto

Le questioni di politica economica cui gli Stati membri sono confrontati costituiscono regolarmente oggetto di discussioni nell'ambito del comitato economico e finanziario (nel seguito "CEF"), del Consiglio dell'UE (ECOFIN) e dell'Eurogruppo. Si tratta di discussioni informali su questioni specificamente connesse alla preparazione di un paese alla futura adesione alla zona euro (comprese le politiche del tasso di cambio).

Gli sviluppi economici nella zona euro e negli Stati membri sono oggetto di valutazione attraverso le diverse procedure di coordinamento e di controllo delle politiche economiche (nello specifico ai sensi dell'articolo 121 TFUE) e il monitoraggio e l'analisi degli sviluppi che la Commissione conduce regolarmente, sia per un paese determinato che per l'insieme della zona (in particolare previsioni, pubblicazioni periodiche e contributi per il CEF, l'ECOFIN e l'Eurogruppo). In conformità con il principio di proporzionalità e in sintonia con le precedenti prassi, non si ritiene necessaria alcuna valutazione formale dell'impatto.

3.Elementi giuridici della proposta

3.1.Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 140, paragrafo 3, TFUE, in base al quale il Consiglio adotta il tasso di conversione al quale l'euro subentra alla moneta dello Stato membro che adotta l'euro.

Il Consiglio delibera all'unanimità degli Stati membri che hanno come valuta l'euro e dello Stato membro interessato, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea.

3.2.Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione, pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

La proposta si limita a quanto necessario per conseguire il suo obiettivo e rispetta pertanto il principio di proporzionalità.

3.3.Scelta dello strumento giuridico

Il regolamento è lo strumento giuridico appropriato per modificare il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro.

4.Incidenza sul bilancio

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5.Commenti sui singoli articoli

5.1.Articolo 1

Il tasso proposto è l'attuale tasso centrale del lev bulgaro nel meccanismo di cambio (ERM II).

Come per le altre monete, conformemente al regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro( 2 ), il tasso si compone di sei cifre significative.

5.2.Articolo 2

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entrerà in vigore il 1º gennaio 2026, garantendo la coerenza con il calendario degli altri atti del Consiglio relativi all'adozione dell'euro da parte della Bulgaria, compresa la data di abrogazione della deroga e la data di entrata in vigore delle altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro in Bulgaria.

2025/0197 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione dell'euro in Bulgaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 140, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea( 3 ),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio( 4 ) fissa i tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro a decorrere dal 1° gennaio 1999.

(2)A norma dell'articolo 5 dell'atto di adesione del 2005( 5 ), la Bulgaria partecipa all'Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quale Stato membro con deroga ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(3)Ai sensi della decisione (UE) 2025/[...] del Consiglio( 6 ) relativa all'adozione dell'euro da parte della Bulgaria il 1° gennaio 2026, la Bulgaria soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la deroga nei suoi confronti è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2026.

(4)L'introduzione dell'euro in Bulgaria rende necessaria l'adozione del tasso di conversione tra l'euro e il lev bulgaro. Tale tasso di conversione dovrebbe essere fissato a 1,95583 lev per 1 EUR, corrispondente all'attuale tasso centrale del lev nel meccanismo di cambio (ERM II).

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2866/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2866/98, tra i tassi di conversione applicabili al franco belga e al marco tedesco, è inserita la riga seguente:

"= 1,95583 lev bulgari".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) ()    GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1.
(2) ()    GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.
(3) ()    Parere del [...] […] […].
(4) ()    Regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1).
(5) ()    Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).
(6) ()    Decisione (UE) 2025/[...] del Consiglio, del [...], relativa all'adozione dell'euro da parte della Bulgaria il 1° gennaio 2026.