Bruxelles, 9.7.2025

COM(2025) 369 final

2025/0201(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo
di attuazione (2025-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca
tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea 1 , firmato il 30 ottobre 2007 ed entrato in vigore il 29 agosto 2011 per una durata di quattro anni, è tacitamente rinnovabile per periodi di quattro anni ed è pertanto ancora in vigore. Un precedente protocollo di attuazione dell'APP, della durata di cinque anni, è entrato in vigore il 19 dicembre 2019 ed è scaduto il 18 dicembre 2024.

Sulla base della decisione del Consiglio del 10 settembre 2024 che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e delle direttive di negoziato ivi contenute, la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe (di seguito denominata "Sao Tomé e Principe"). In esito a tali negoziati i negoziatori hanno siglato un protocollo il 9 aprile 2025. Il nuovo protocollo copre un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fissata all'articolo 19, vale a dire la data in cui è firmato dalle parti.

La proposta mira ad autorizzare la firma del protocollo di attuazione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'obiettivo principale del nuovo protocollo è offrire un quadro aggiornato, che tenga quindi conto delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna, al fine di proseguire e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e Sao Tomé e Principe nel settore della pesca.

Il protocollo assegna ai pescherecci dell'Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe in conformità dei migliori pareri scientifici disponibili e delle risoluzioni e raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in parte, sui risultati di una valutazione del precedente protocollo (2019-2024) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concluderne uno nuovo, entrambe effettuate da esperti esterni. L'obiettivo è anche quello di rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e Sao Tomé e Principe per promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe e nell'Oceano Atlantico, nell'interesse delle parti. Tale cooperazione contribuirà anche a promuovere condizioni di lavoro dignitose nelle attività di pesca.

Il nuovo protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

-    26 tonniere con reti a circuizione:

-    9 pescherecci con palangari di superficie;

-    navi d'appoggio conformemente alle risoluzioni dell'ICCAT pertinenti e ai limiti fissati dalla legislazione di Sao Tomé e Principe.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La negoziazione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con Sao Tomé e Principe rientra nell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP) e tiene conto in particolare degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita economica sostenibile, sviluppo umano e sociale, lotta ai cambiamenti climatici, gestione sostenibile delle risorse naturali e rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce la politica comune della pesca, e dall'articolo 218, paragrafo 5, TFUE relativo alla firma e alla possibilità di applicazione provvisoria di accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Proporzionalità

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento sulla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e a quelle in materia di sostegno finanziario ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2024 la Commissione ha effettuato una valutazione ex post del protocollo 2019-2024 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con Sao Tomé e Principe e una valutazione ex ante di un eventuale nuovo protocollo 2 . Le conclusioni delle valutazioni ex post ed ex ante sono riportate in un documento di lavoro dei servizi della Commissione 3 .

Secondo tali conclusioni, il settore della pesca dell'Unione è fortemente interessato a operare nelle acque di Sao Tomé e Principe ed entrambe le parti beneficerebbero di un nuovo protocollo. Il nuovo protocollo contribuirebbe inoltre a rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione.

Per l'Unione è importante mantenere uno strumento che permetta una stretta cooperazione settoriale con un attore di primo piano nella governance degli oceani a livello subregionale e alla cui giurisdizione è soggetta una zona di pesca molto estesa. Il rafforzamento delle relazioni con Sao Tomé e Principe è altresì funzionale alla costruzione di alleanze nel quadro dell'ICCAT. Per la flotta dell'Unione ciò significa anche mantenere l'accesso a un'importante zona di pesca in cui mettere in atto le strategie di sfruttamento previste da un quadro giuridico internazionale pluriennale. Per le autorità di Sao Tomé e Principe l'obiettivo è mantenere relazioni con l'Unione che consentano al paese di rafforzare la governance degli oceani, fruire di un sostegno settoriale specifico con possibilità di finanziamento pluriennali e avviare, grazie all'attività dei pescherecci, il processo di industrializzazione del settore della trasformazione, nel contesto della diversificazione dell'economia nazionale.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, rappresentanti del settore e organizzazioni internazionali della società civile, oltre all'amministrazione della pesca e a rappresentanti della società civile di Sao Tomé e Principe. Si sono svolte consultazioni anche nell'ambito del consiglio consultivo per la flotta oceanica.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

L'accordo negoziato comprende una clausola sulle conseguenze delle violazioni degli elementi essenziali dell'articolo 9 dell'accordo di Samoa 4 relativi ai diritti umani.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 825 000 EUR, si basa su:

a) un importo annuo di 325 000 EUR per l'accesso alle risorse alieutiche nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe, corrispondente a un quantitativo di riferimento per le specie altamente migratorie di 6 500 tonnellate all'anno;

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca di Sao Tomé e Principe di 500 000 EUR all'anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi del piano strategico per la pesca di Sao Tomé e Principe.

L'importo annuo degli stanziamenti di impegno e di pagamento è stabilito nel corso della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno 5 .

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le modalità di monitoraggio sono stabilite nell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e nel relativo protocollo di attuazione.

2025/0201 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo
di attuazione (2025-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca

tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 894/2007 6 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea 7 (di seguito denominato "accordo"). L'accordo è entrato in vigore il 29 agosto 2011.

(2)L'ultimo protocollo di attuazione dell'accordo è scaduto il 18 dicembre 2024.

(3)Il 10 settembre 2024 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe al fine di istituire un nuovo protocollo di attuazione (di seguito denominato "protocollo") dell'accordo.

(4)I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo il 9 aprile 2025.

(5)L'obiettivo del protocollo è consentire ai pescherecci dell'Unione di pescare nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe e all'Unione e alla Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe di collaborare più strettamente per sviluppare una politica della pesca sostenibile, promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe e nell'Oceano Atlantico e contribuire a creare condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

(6)È pertanto opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(7)Tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe e della necessità di limitare il più possibile l'interruzione di tali attività, il protocollo dovrebbe applicarsi in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

(8)In conformità dei trattati, spetta alla Commissione provvedere alla firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(9)Poiché il protocollo con Sao Tomé e Principe dura più di un esercizio finanziario, gli impegni di bilancio che esso stabilisce possono essere ripartiti sulla durata del protocollo in pagamenti annui, conformemente all'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 .

(10)Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il proprio parere in data [data], 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione (2025-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea (di seguito denominato "protocollo"), con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo da firmare è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

È opportuno applicare il protocollo in via provvisoria, conformemente al suo articolo 19, a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

1.3.2.Obiettivi specifici

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

1.3.4.Indicatori di risultato e di incidenza

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

4.DIMENSIONI DIGITALI

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

4.2.Dati

4.3.Soluzioni digitali

4.4Valutazione dell'interoperabilità

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione (2025-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea

1.2.Settore/settori interessati 

08 – Agricoltura e politica marittima

08 05 – Accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)

08 05 01 – Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

La negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con i paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di permettere l'accesso dei pescherecci dell'Unione europea alle zone di pesca di tali paesi e di sviluppare con essi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell'Unione.

Gli APPS garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale, contributo allo sviluppo sostenibile in tutti i suoi aspetti e miglior gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

1.3.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n. 1

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APPS con Stati costieri, in coerenza con le altre politiche europee.

Attività ABM/ABB interessate

08 05 01 – Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

La conclusione del protocollo di attuazione consente di proseguire e rafforzare il partenariato strategico nel settore della pesca tra l'Unione europea e Sao Tomé e Principe. La conclusione del protocollo creerà possibilità di pesca per i pescherecci dell'Unione nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe.

Il protocollo contribuirà inoltre a ottimizzare la gestione e la conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, in particolare il piano globale per la pesca, la sorveglianza e la lotta contro la pesca illegale e il sostegno al settore della pesca artigianale.

Esso, infine, contribuirà allo sfruttamento sostenibile, da parte di Sao Tomé e Principe, delle risorse marine e all'economia della pesca del paese, promuovendo la crescita nell'ambito delle attività economiche correlate alla pesca e la creazione di condizioni di lavoro dignitose.

1.3.4.Indicatori di risultato e di incidenza 

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (percentuale annua delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Dati relativi alle catture (raccolta e analisi) e valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione, alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca, alla creazione di valore aggiunto nell'Unione e alla stabilizzazione del mercato dell'Unione (a livello aggregato con altri APPS).

Contributo al miglioramento della ricerca, del monitoraggio e del controllo delle attività di pesca da parte del paese partner e allo sviluppo del settore della pesca, in particolare della pesca artigianale.

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione;

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 10 ;

 la proroga di un'azione esistente;

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

Per limitare il periodo in cui non è possibile effettuare operazioni di pesca è previsto che il nuovo protocollo di attuazione si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

Il nuovo protocollo consentirà di inquadrare le attività di pesca della flotta dell'Unione nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe e permetterà agli armatori dei pescherecci dell'Unione di chiedere autorizzazioni per l'esercizio della pesca in tale zona. Il nuovo protocollo rafforzerà inoltre la cooperazione tra l'Unione e Sao Tomé e Principe al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile in tutti i suoi aspetti. Il nuovo protocollo prevede in particolare la sorveglianza dei pescherecci tramite VMS e la comunicazione, per via elettronica, dei dati relativi alle catture. Il sostegno settoriale offerto dal protocollo assisterà Sao Tomé e Principe nel quadro della strategia nazionale in materia di pesca, compresa la lotta contro la pesca INN, promuovendo nel contempo condizioni di lavoro dignitose nel settore. L'attuazione inizierà al momento della firma e avrà una durata di 4 anni.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Se l'Unione non concludesse un nuovo protocollo, i suoi pescherecci non potrebbero operare, in quanto una clausola dell'accordo attuale esclude l'esercizio di attività di pesca al di fuori di un quadro definito da un protocollo dell'accordo. Esiste pertanto un chiaro valore aggiunto per la flotta d'altura dell'Unione. Il protocollo definisce inoltre un quadro di cooperazione rafforzata tra l'Unione e Sao Tomé e Principe.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le parti hanno fissato un quantitativo di riferimento di 6 500 tonnellate/anno per i tonnidi e le specie affini, con possibilità di pesca per 26 tonniere con reti a circuizione e 9 pescherecci con palangari di superficie, sulla base dell'analisi dello storico delle catture praticate nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe e delle valutazioni e dei pareri scientifici disponibili. Il sostegno settoriale è elevato per tener conto delle priorità della strategia nazionale in materia di pesca e di sfruttamento delle risorse naturali.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

I fondi assegnati a titolo di contropartita finanziaria per l'accesso nell'ambito dell'APPS costituiscono entrate fruibili nel bilancio nazionale di Sao Tomé e Principe. Tuttavia i fondi destinati al sostegno settoriale sono assegnati (generalmente mediante iscrizione nella legge finanziaria annuale) al ministero responsabile della pesca, il che costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APPS. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per la realizzazione di progetti e/o programmi da attuare a livello nazionale nel settore della pesca.

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

 Durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dalla data della firma nel 2025 per un periodo di 4 anni, fino al 2029

   Incidenza finanziaria dal 2025 al 2028

 Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 11   

 Gestione diretta a opera della Commissione:

 a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

 a paesi terzi o organismi da questi designati;

 a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

 agli organismi di cui agli articoli 211 e 212 del regolamento finanziario;

 a organismi di diritto pubblico;

 a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

 a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

 alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

[…]

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile della pesca per Sao Tomé e Principe e in coordinamento con i servizi della Commissione competenti) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo per quanto riguarda l'uso, da parte degli operatori, delle possibilità di pesca, i dati relativi alle catture e il rispetto della condizionalità del sostegno settoriale.

L'APPS prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e Sao Tomé e Principe facciano il punto sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apportino, se necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

I pagamenti sono effettuati in maniera disaccoppiata per quanto riguarda il contributo relativo all'accesso e il contributo relativo al sostegno settoriale.

I pagamenti relativi all'accesso sono effettuati annualmente alla data di ricorrenza anniversaria del protocollo, ad eccezione del primo anno, in cui il pagamento ha luogo entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria. L'accesso dei pescherecci è controllato tramite il rilascio delle autorizzazioni di pesca.

Il sostegno sarà erogato per la prima volta entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria, fatto salvo l'accordo sul programma di attuazione annuale e pluriennale; per gli anni successivi sarà subordinato ai risultati conseguiti. I risultati conseguiti e il tasso di esecuzione saranno monitorati conformemente agli orientamenti concernenti l'attuazione del sostegno settoriale alla politica di Sao Tomé e Principe in materia di pesca, che dovranno essere concordati tra le parti, sulla base di relazioni o prove documentali fornite dal paese partner e di valutazioni e verifiche effettuate dal responsabile della pesca.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il rischio individuato è che gli armatori dei pescherecci dell'Unione non facciano pieno utilizzo delle possibilità di pesca e che i fondi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca di Sao Tomé e Principe siano sottoutilizzati o utilizzati in ritardo. Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale prevista dall'accordo e dal protocollo. Anche la verifica congiunta dei risultati menzionata all'articolo 7 del protocollo rientra tra le modalità di controllo. L'accordo e il protocollo contengono inoltre clausole specifiche per la loro sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

I pagamenti relativi ai costi d'accesso previsti dagli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) sono oggetto di controlli volti a garantirne la conformità alle disposizioni degli accordi internazionali. I controlli riguardanti il sostegno settoriale mirano a sorvegliare l'attuazione di tale sostegno. Il monitoraggio sarà effettuato dal personale della Commissione in servizio presso le delegazioni dell'Unione e in occasione delle riunioni della commissione mista. Per valutare i progressi effettuati si farà uso di una matrice di programmazione pluriennale. In caso di progressi insufficienti, il pagamento della rata successiva sarà sospeso o il suo importo sarà eventualmente ridotto. Secondo le stime, il costo complessivo dei controlli attuati su tutti gli APPS è pari all'1,8 % circa (dei contributi totali del 2018). Le procedure di controllo degli APPS sono in gran parte connesse a obblighi normativi inderogabili. In assenza di carenze in grado di incidere significativamente sulla legalità e sulla regolarità delle operazioni finanziarie, i controlli sono ritenuti efficaci.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione regolare con Sao Tomé e Principe al fine di migliorare la gestione dell'accordo e del protocollo e rafforzare il contributo dell'Unione alla gestione sostenibile delle risorse. Tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APPS sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. In particolare, i conti bancari dei paesi terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria sono identificati in modo esaustivo. L'articolo 6 del protocollo stabilisce che la contropartita finanziaria relativa all'accesso e quella destinata allo sviluppo del settore siano versate, rispettivamente, su un conto della Tesoreria di Stato e sul conto del Fondo di sviluppo della pesca. Le disposizioni relative al recupero dei fondi indebitamente versati sono incluse nell'articolo 6 e nell'appendice 7.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.
( 12 )

di paesi EFTA 13

di paesi candidati e potenziali candidati 14

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

08.05.01

Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione europea nelle acque dei paesi terzi (APS)

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
[…] [Denominazione.....................................................]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati 15

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero 2

Crescita sostenibile: risorse naturali

DG MARE

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Anno
2028

TOTALE

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 08.05.01

Impegni

(1)

0,825

0,825

0,825

0,825

3,300

Pagamenti

(2)

0,825

0,825

0,825

0,825

3,300

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 16

TOTALE stanziamenti
per la DG
MARE

Impegni

=1+1a +3

0,825

0,825

0,825

0,825

3,300

Pagamenti

=2+2a

+3

0,825

0,825

0,825

0,825

3,300




TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,825

0,825

0,825

0,825

3,300

Pagamenti

(5)

0,825

0,825

0,825

0,825

3,300

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 2

del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

0,825

0,825

0,825

0,825

3,300

Pagamenti

=5+ 6

0,825

0,825

0,825

0,825

3,300

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche, ricopiare nella sezione sotto:

TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

0,825

0,825

0,825

0,825

3,300

Pagamenti

(5)

0,825

0,825

0,825

0,825

3,300

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 6

del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

0,825

0,825

0,825

0,825

3,300

Pagamenti

=5+ 6

0,825

0,825

0,825

0,825

3,300






Rubrica del quadro finanziario
pluriennale:

7

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

DG: <…….>

□ Risorse umane

□ Altre spese amministrative

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 7

del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Anno
2028

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7

del quadro finanziario pluriennale

Impegni

0,825

0,825

0,825

0,825

3,300

Pagamenti

0,825

0,825

0,825

0,825

3,300

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Anno
2028

TOTALE

RISULTATI

Tipo 17

Costo medio

N

Costo

N

Costo

N

Costo

N

Costo

N

Costo

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 18

- Accesso della flotta

0,325

0,325

0,325

0,325

0,325

1,300

- Sostegno settoriale

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

0,825

0,825

0,825

0,825

3,300

OBIETTIVO SPECIFICO 2

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

0,825

0,825

0,825

0,825

3,300

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi. 

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 19

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 5 20
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
amministrative

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5

del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.    

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
N

Anno
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

□ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

XX 01 01 02 (delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno) 21

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 04 yy 22

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Le soluzioni digitali utilizzate per l'attuazione del protocollo esistono già e sono già in atto per il protocollo precedente, gli altri accordi di pesca e i regolamenti (CE) n. 1224/2009 23 e (CE) 2403/2017 24 . Gli investimenti per mantenere e migliorare le funzionalità di tali strumenti digitali non sono specifici del presente protocollo.

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale. L'utilizzo della linea di riserva 30.020200 è previsto per gli importi di cui al paragrafo 3.2.5.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento

   La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento

TOTALE stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie.

   su altre entrate.  

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 25

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[…]

4.DIMENSIONI DIGITALI

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

Prescrizioni di comunicazione

Descrizione

Uso della tecnologia digitale

Dati sulla posizione dei pescherecci (articolo 14, paragrafo 2, lettera b), capo IV, sezione 2, dell'allegato e appendice 5 del protocollo)

Il peschereccio deve essere dotato di un dispositivo di controllo e fornire a intervalli regolari le informazioni che identificano il peschereccio, la posizione, la rotta e la velocità (dati VMS).

Sì, tramite VMS

Giornali di pesca elettronici (articolo 14, paragrafo 2, lettera b), capo III, sezione 1, dell'allegato e appendice 5 del protocollo)

Il comandante deve registrare giornalmente i dati relativi alle catture in un giornale di pesca elettronico integrato a un sistema di registrazione e di comunicazione elettronica (ERS).

Sì, tramite l'ERS.

Domande di autorizzazione dei pescherecci (capo II, sezione 1, paragrafo 2, dell'allegato del protocollo)

Per richiedere l'autorizzazione di pesca al paese partner, si utilizza una banca dati delle autorizzazioni.

Sì, tramite LICENCE

Trasmissione giornaliera dei dati (capo III, sezione 1, dell'allegato e appendice 5 del protocollo)

I dati del giornale di pesca elettronico sono trasmessi automaticamente e giornalmente al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera.

Sì, tramite l'ERS.

Entrate e uscite dalla zona di pesca, notifiche preventive e dichiarazioni di sbarco e trasbordo (articolo 14, paragrafo 2, lettera b), e capo IV, sezioni 1 e 4, dell'allegato del protocollo)

Registrazione e trasmissione di ogni entrata e uscita dalla zona di pesca tramite l'ERS o altri mezzi elettronici di comunicazione.

Sì, tramite l'ERS.

Dati aggregati trimestrali

Lo Stato di bandiera trasmette trimestralmente alla Commissione europea i quantitativi aggregati delle catture e dei rigetti.

Non specificato nell'accordo bilaterale, ma i dati sono trasmessi a una banca dati digitale (ECR, Effort and catch reporting)

Protezione dei dati personali

I dati relativi alle attività di pesca sono trattati in modo riservato e sicuro.

Sì, richiede sistemi software sicuri

4.2.Dati

Le principali prescrizioni di comunicazione si basano sulla tecnologia digitale, in particolare tramite il sistema di controllo dei pescherecci (VMS, che trasmette le posizioni del peschereccio e i suoi dati di identificazione) e la trasmissione automatica giornaliera dei giornali di pesca elettronici (ERS, che trasmette le catture identificate, localizzate e quantificate).

I rapporti di cattura trimestrali e annuali aggregate utilizzano una banca dati digitale implicita per l'aggregazione dei dati (banca dati ECR) alimentata dagli Stati membri di bandiera.

Protezione e riservatezza dei dati

·L'accordo sottolinea l'importanza di proteggere i dati personali. Le misure specificate garantiscono che i dati condivisi per le attività di pesca siano trattati in modo sicuro, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e in conformità dell'obiettivo strategico di creare un'economia digitale sicura e competitiva.

Condivisione e trasparenza dei dati

·L'accordo incoraggia la condivisione dei dati tra Sao Tomé e Principe e l'UE, promuovendo la trasparenza e la responsabilità nelle attività di pesca. Ciò rispecchia l'obiettivo della strategia europea per i dati di migliorare l'accesso ai dati e il loro utilizzo, facilitando una migliore gestione dei processi decisionali e delle risorse.

Applicazione del principio "una tantum"

·Il principio "una tantum" non è menzionato, ma gli operatori trasmettono alle amministrazioni pubbliche le informazioni un'unica volta, conformemente al principio della responsabilità dello Stato di bandiera. Quest'ultimo raccoglie i dati dei pescherecci e li conserva nelle banche dati VMS e ERS, utilizzabili da vari soggetti, riduce al minimo la duplicazione e gli oneri amministrativi, consentendo alle varie autorità di utilizzare gli stessi dati per soddisfare diversi obblighi di comunicazione.

Principi FAIR: reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable)

Reperibilità

·L'introduzione di sistemi elettronici di comunicazione garantisce che i dati siano catalogati e ricercabili in modo sistematico, contribuendo a renderli facilmente reperibili. I sistemi automatizzati come l'ERS consentono l'archiviazione strutturata dei dati, conformemente alla componente "reperibilità" dei principi FAIR.

Accessibilità

·I dati devono essere accessibili alle entità autorizzate attraverso piattaforme digitali sicure, in modo da consentire la condivisione in tempo reale e ridurre al minimo gli ostacoli inutili. L'accessibilità controllata garantisce che i soggetti idonei abbiano accesso alle informazioni in funzione delle necessità, conformemente ai principi FAIR.

Interoperabilità

·L'uso del formato UN/FLUX per lo scambio di dati migliora l'interoperabilità. Tale standardizzazione consente ai diversi sistemi di condividere e utilizzare i dati in modo continuo, soddisfacendo uno degli obiettivi fondamentali dei principi FAIR.

Riutilizzabilità

·Grazie alle norme in materia di qualità e di gestione sicura dei dati specificate nell'accordo, è più probabile che i dati siano di qualità elevata e quindi riutilizzabili per diversi obiettivi come la ricerca scientifica, la definizione delle politiche e la gestione della pesca. Garantendo una qualità elevata dei dati e il rispetto delle norme internazionali si agevola il riutilizzo dei dati in vari contesti, rispettando in tal modo la componente "riutilizzabilità" dei principi FAIR.

·In sintesi, le disposizioni dell'accordo bilaterale sono in linea con la strategia europea per i dati in quanto prevedono una protezione maggiore dei dati, una maggiore condivisione e l'attuazione di sistemi digitali. Esse tengono conto del principio "una tantum" riducendo la duplicazione della trasmissione dei dati e si allineano ai principi FAIR per garantire che i dati siano gestiti correttamente per un'ampia gamma di finalità.

4.3.Soluzioni digitali

·Le principali soluzioni digitali utilizzate sono i sistemi VMS, ERS, LICENCE e ECR, che sono soluzioni digitali esistenti per il controllo della pesca attuate dalla Commissione europea e utilizzate dagli Stati membri di bandiera.

·Grazie a esse, i dati di cui al punto 4.1 sono generalmente scambiati tra un peschereccio (operatore dell'UE) e il suo Stato di bandiera, e successivamente tra l'UE e il paese partner (in particolare tra i centri di controllo della pesca, che sono organismi di controllo statali).

·I dati aggregati sono ricavati dalle dichiarazioni degli operatori trasmesse allo Stato membro di bandiera, che li tratta e li usa per alimentare una banca dati della Commissione europea (ECR, Effort and Catch reporting).

·Le domande di autorizzazione di pesca inviate al paese partner utilizzano dati provenienti da una banca dati Fleet (registro della flotta peschereccia dell'UE) e da una banca dati LICENCE, che la Commissione europea trasmette successivamente al paese partner.

Quali misure sono in atto per proteggere i dati trasmessi digitalmente?

L'accordo specifica la necessità di un trattamento sicuro e riservato dei dati (appendice 6).

Esiste un piano per affrontare i guasti dei sistemi digitali?

Sì, sono previste disposizioni per i metodi di comunicazione alternativi in caso di guasto del sistema per garantire la continuità delle comunicazioni (appendice 5).

Quando saranno attuati i sistemi digitali?

Il sistema ERS dovrebbe essere istituito entro 12 mesi dalla data della firma dell'accordo, con adeguamenti entro 6 mesi per le modifiche delle norme.

4.4Valutazione dell'interoperabilità

L'uso del formato UN/FLUX per lo scambio di dati migliora l'interoperabilità. Tale standardizzazione consente ai diversi sistemi di condividere e utilizzare i dati in modo continuo.

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Il sostegno all'attuazione è garantito dalla Commissione europea.

(1)    GU L 205 del 7.8.2007, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2007/894/oj .
(2)    Commissione europea: direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, F&S, POSEIDON, Defaux, V. e Caillart, B., Évaluation rétrospective du Protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l'Union européenne et la République de Sao Tomé-et-Principe et prospective d'un éventuel futur protocole – Rapport final, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024 ( https://data.europa.eu/doi/10.2771/264668 ).
(3)    DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE - VALUTAZIONE che accompagna il documento: Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea riguardanti un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe ed eventuali modifiche di tale accordo o un nuovo testo di accordo di partenariato per una pesca sostenibile ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52024SC0177&qid=1424957307348 ).
(4)    Accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra (GU L, 2023/2862, 28.12.2023, ELI http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj ).
(5)    Conformemente al punto 20 dell'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (GU L 433 I del 22.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj ).
(6)    GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2007/894/oj .
(7)    GU L 205 del 7.8.2007, pag. 36, ELI:  http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2007/894/oj
(8)    Regolamento (UE) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). 
(9)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ).
(10)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(11)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito: Regolamento finanziario dell'UE - Commissione europea .
(12)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(13)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(14)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(15)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(16)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(17)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(18)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici…"
(19)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(20)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(21)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED= giovane professionista in delegazione.
(22)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(23)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/2024-10-11 ).
(24)    Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2403/oj ).
(25)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.

Bruxelles, 9.7.2025

COM(2025) 369 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo

di attuazione (2025-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca

tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea


ALLEGATO
PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELL
'ACCORDO DI PARTENARIATO
NEL SETTORE DELLA PESCA TRA LA REPUBBLICA DEMOCRATICA
DI SAO TOMÉ E PRINCIPE E LA COMUNITÀ EUROPEA

CONSIDERANDO la stretta cooperazione tra le parti, segnatamente nel quadro delle relazioni tra l'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP) e l'Unione europea, e il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

CONSIDERANDO l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea,

le parti del presente protocollo convengono quanto segue:

Articolo
Definizioni applicabili al presente protocollo

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea 1 , di seguito denominate congiuntamente "parti". Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

"accordo": l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea;

"accordo di Samoa": l'accordo di partenariato tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), dall'altra 2 ;

"autorità dell'Unione": la Commissione europea, se del caso tramite la delegazione dell'Unione competente per Sao Tomé e Principe, equivalente all'espressione "autorità comunitarie" quali definite all'articolo 2 dell'accordo;

"autorità di Sao Tomé e Principe": il ministero della Pesca;

"sostegno settoriale": il sostegno finanziario dell'Unione per l'attuazione della politica settoriale della pesca e dell'acquacoltura di Sao Tomé e Principe;

"catture": specie acquatiche marine catturate da un attrezzo da pesca utilizzato da un peschereccio;

"sbarco": lo scarico a terra di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio;

"delegazione": la delegazione dell'UE competente per Sao Tomé e Principe;

"dispositivi di concentrazione del pesce": oggetti artificiali o naturali in superficie al di sotto dei quali si raggruppano varie specie da essi attratte, aumentando in tal modo le possibilità di catturarle;

"legislazione di Sao Tomé e Principe": la legislazione di Sao Tomé e Principe in materia di attività di pesca;

"autorizzazione di pesca": autorizzazione amministrativa rilasciata dalle autorità di Sao Tomé e Principe a un operatore per un peschereccio dell'Unione che gli conferisce il diritto di effettuare operazioni di pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe per un dato periodo; è equivalente all'espressione "permesso di pesca" ai sensi della legislazione di Sao Tomé e Principe;

"peschereccio dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione e immatricolato nell'Unione;

"nave d'appoggio": una nave, che non sia un'imbarcazione trasportata a bordo, che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l'uso progettati per catturare o attirare pesci e che facilita, assiste o prepara le operazioni di pesca;

"osservatore": persona autorizzata da un'autorità nazionale con il compito, conformemente all'allegato, di osservare l'attuazione delle norme applicabili alle operazioni di pesca o a osservare tali operazioni a fini scientifici;

"operatore": persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

"operazione di pesca": tutte le attività connesse alla ricerca del pesce, la cala, il traino e il recupero di attrezzi mobili, la posa, l'immersione, il ritiro o il riposizionamento di attrezzi fissi e il prelievo delle eventuali catture dall'attrezzo, dalla rete o da una gabbia di trasporto verso le gabbie per l'allevamento e l'ingrasso;

"pesca sostenibile": la pesca conforme agli obiettivi e ai principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 1995;

"pescatore": qualsiasi persona assunta o ingaggiata a qualunque titolo o che eserciti un'attività professionale a bordo di un peschereccio, comprese le persone che lavorano a bordo e sono remunerate a percentuale, ma esclusi i piloti, gli equipaggi delle flotte militari, le altre persone al servizio permanente del governo, il personale di terra incaricato di svolgere lavori a bordo di un peschereccio e gli osservatori della pesca. Per "marinai ACP" quali definiti nell'accordo si intendono i pescatori ai sensi della presente definizione;

"possibilità di pesca": diritto di pesca quantificato, espresso in catture o sforzo di pesca;

"protocollo": il presente protocollo di attuazione dell'accordo, il relativo allegato e le relative appendici;

"Sao Tomé e Principe": la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe;

"rigetti": catture non trattenute a bordo;

"trasbordo": il trasferimento diretto da un peschereccio a un altro di un qualsiasi quantitativo di pesce tenuto a bordo, indipendentemente dal luogo di manovra, senza che il pesce sia registrato come sbarcato;

"Unione": l'Unione europea, che sostituisce la Comunità europea e vi succede.

Articolo  
Obiettivo

Obiettivo del presente protocollo è attuare l'accordo, precisando in particolare le condizioni di accesso dei pescherecci dell'Unione alla zona di pesca di Sao Tomé e Principe e le disposizioni relative al partenariato per una pesca sostenibile.

Articolo  
Nessi tra il presente protocollo e l
'accordo

Il presente protocollo è interpretato e applicato nel contesto dell'accordo e in modo coerente con esso.

Articolo  
Principi

1.Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe sulla base del principio di non discriminazione. Sao Tomé e Principe si impegna ad applicare le medesime misure tecniche e di conservazione a tutte le flotte industriali straniere per la pesca dei tonnidi che operano nella sua zona di pesca, al fine di contribuire ad una buona gestione delle attività di pesca.

2.Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente protocollo conformemente agli articoli 8 e 9 dell'accordo di Samoa.

3.Esse si impegnano a promuovere lo sviluppo sostenibile e una sana gestione delle risorse naturali. Esse si adoperano per incoraggiare la creazione di valore aggiunto a Sao Tomé e Principe tramite le industrie del settore della pesca sostenibile e le attività connesse.

4.Le parti si impegnano a rendere pubbliche e a trasmettere le informazioni riguardanti qualsiasi accordo che autorizzi l'accesso di pescherecci stranieri alla loro zona di pesca e lo sforzo di pesca che ne deriva, il numero di autorizzazioni rilasciate e le catture effettuate.

5.Per quanto riguarda gli stock ittici transzonali o altamente migratori, ai fini della determinazione delle risorse accessibili le parti tengono debitamente conto delle valutazioni scientifiche condotte a livello regionale e delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) competenti.

6.Le condizioni d'impiego e di lavoro dei pescatori imbarcati sui pescherecci dell'Unione non devono essere in contrasto con gli strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) applicabili ai pescatori, in particolare la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), modificata nel 2022, e la convenzione n. 188 dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca. Ciò in particolare riguarda anche il rispetto della libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva, l'eliminazione del lavoro forzato e del lavoro minorile, l'eliminazione della discriminazione in materia d'impiego e professione, un ambiente di lavoro sicuro e sano e condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo dei pescherecci dell'Unione.

7.Le parti s'impegnano a promuovere la ratifica delle convenzioni dell'OIL e dell'IMO applicabili ai pescatori. S'impegnano inoltre a promuovere un'adeguata formazione dei pescatori, in particolare quella prevista dalla convenzione internazionale dell'IMO sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia (convenzione STCW-F).

8.Ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo, i pescherecci dell'Unione possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe solo se in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato.

9.Le autorità di São Tomé e Príncipe rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci dell'Unione esclusivamente nel quadro del presente protocollo. È vietato il rilascio di autorizzazioni di pesca ai pescherecci dell'Unione al di fuori del quadro del presente protocollo, in particolare sotto forma di autorizzazione di pesca diretta.

10.Il presente protocollo è interpretato e applicato nel rispetto degli atti seguenti e in modo coerente con essi:

le raccomandazioni e risoluzioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) o di altre organizzazioni regionali per la pesca competenti, come il Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace);

l'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici del 1995;

il codice di condotta per una pesca responsabile della FAO del 1995;

l'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo della FAO del 2009;

le linee guida volontarie per garantire una pesca sostenibile su piccola scala nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà della FAO, pubblicate nel 2015.

Articolo  
Periodo di applicazione e accesso dei pescherecci dell'Unione
alla zona di pesca di Sao Tomé e Principe

1.Sao Tomé e Principe autorizza l'accesso alla propria zona di pesca ai pescherecci dell'Unione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo per un periodo di quattro (4) anni a decorrere dalla data di inizio dell'applicazione provvisoria per consentire la cattura di specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato I della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare del 1982, in particolare tonnidi, pesci spada e squali alalunga), ad esclusione delle specie protette dall'ICCAT o di cui l'ICCAT vieta la cattura.

2.L'accesso alla zona di pesca è consentito a un massimo di:

26 tonniere con reti a circuizione;

9 pescherecci con palangari di superficie.

Questi pescherecci, come anche le navi d'appoggio, sono autorizzati alle condizioni stabilite nell'allegato e conformemente alle risoluzioni e raccomandazioni pertinenti dell'ICCAT.

3.I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 9 e 10 del presente protocollo.

Articolo  
Contropartita finanziaria – modalità di pagamento

1.Per il periodo di cui all'articolo 5 del presente protocollo, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 3 300 000 EUR.

2.La contropartita finanziaria comprende:

(a)un importo annuo di 325 000 EUR, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 6 500 tonnellate/anno, per l'accesso alla zona di pesca di Sao Tomé e Principe; e

(b)un importo specifico annuo pari a 500 000 EUR destinato a sostenere l'attuazione della politica settoriale della pesca di Sao Tomé e Principe.

3.Gli operatori versano inoltre una contropartita finanziaria annua per l'accesso dei loro pescherecci alla zona di pesca di Sao Tomé e Principe conformemente alle disposizioni del capo II dell'allegato.

4.I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 9, 10, 12 e 18 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell'accordo.

5.Se il volume annuale delle catture per tutte le specie dei pescherecci dell'Unione nelle acque di Sao Tomé e Principe supera il quantitativo di riferimento annuale indicato al paragrafo 2, lettera a), è versato un importo di 50 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata.

6.Il pagamento delle catture eccedenti è effettuato dopo l'accordo tra le parti sui computi definitivi di cui al capo II, sezione 2, dell'allegato. Tuttavia, se i quantitativi catturati dai pescherecci europei superano il doppio del quantitativo di riferimento annuo, il pagamento dell'importo dovuto per le catture che superano tale soglia è rinviato di un anno.

7.Il pagamento della contropartita di cui al paragrafo 2, lettera a), è effettuato, per il primo anno, nei novanta (90) giorni successivi alla data di applicazione provvisoria del protocollo e, per gli anni successivi, entro la ricorrenza anniversaria del protocollo.

8.La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità di Sao Tomé e Principe conformemente ai principi di sana gestione finanziaria.

9.La contropartita finanziaria è versata su conti pubblici, con le modalità seguenti: il contributo di cui al paragrafo 2, lettera a), è versato su un conto della Tesoreria dello Stato presso la Banca centrale di Sao Tomé e Principe; il contributo di cui al paragrafo 2, lettera b), e il contributo di cui al paragrafo 5 sono versati sul conto del Fondo di sviluppo della pesca e sono iscritti in bilancio.

10.Le autorità di Sao Tomé e Principe comunicano ogni anno all'Unione gli estremi di detti conti bancari.

11.Se Sao Tomé e Principe non attua il programma di sostegno settoriale secondo le disposizioni previste e se la commissione mista non ha trovato un'intesa sulla conformità, la Commissione europea può recuperare la parte non giustificata della contropartita finanziaria in questione, applicando le disposizioni dell'appendice 7 del presente protocollo.

12.Sao Tomé e Principe fornisce tutta l'assistenza necessaria per l'individuazione e la restituzione dei fondi.

Articolo 
Sostegno settoriale

1.Il sostegno settoriale contribuisce all'attuazione della strategia nazionale nel settore della pesca e allo sviluppo dell'economia marittima. Esso mira a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e uno sviluppo sostenibile del settore. Nell'ambito del presente protocollo è definito un programma di sostegno settoriale che comprende, in particolare, azioni per:

il sostegno alle capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca, e misure volte a scoraggiare e sanzionare le infrazioni legate alla pesca INN;

la valutazione scientifica delle risorse alieutiche di Sao Tomé e Principe e le misure di gestione basate su pareri scientifici;

il sostegno al miglioramento delle catene del valore dei prodotti della pesca, compreso l'accompagnamento delle comunità di pescatori, in particolare attraverso aiuti all'occupazione e formazione professionale, con particolare attenzione alle donne e ai giovani.

2.Entro tre (3) mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo, le parti concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, un programma di sostegno settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, in particolare:

(a)gli orientamenti in base ai quali è utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b);

(b)gli obiettivi da conseguire per contribuire a una pesca sostenibile e responsabile, attuando la strategia nazionale in materia di politica della pesca;

(c)i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti e le condizioni alle quali sono effettuati i pagamenti (orientamenti).

3.Il programma di sostegno settoriale pluriennale è oggetto di consultazioni con i portatori di interessi a Sao Tomé e Principe ed è reso pubblico.

4.È inoltre redatto un documento del programma di sostegno settoriale annuale che definisce ogni anno i progetti o le attività, in particolare:

(a)le esigenze che tali progetti o attività dovrebbero soddisfare;

(b)gli obiettivi;

(c)i risultati attesi e gli indicatori misurabili;

(d)le stime dei costi.

5.Le parti garantiscono la visibilità delle azioni finanziate dal sostegno settoriale e dell'azione dell'Unione nell'ambito del partenariato con Sao Tomé e Principe. Tale visibilità è uno degli obiettivi menzionati al paragrafo 4.

6.Eventuali modifiche degli obiettivi e delle azioni contenuti nel programma di sostegno settoriale annuale o pluriennale devono essere preventivamente notificate alla Commissione europea. In caso di obiezione di quest'ultima, la questione può essere sottoposta alla commissione mista per fare in modo che le parti concordino sulle modifiche.

7.Ogni anno Sao Tomé e Principe presenta alla commissione mista una relazione scritta sull'attuazione delle attività del programma di sostegno settoriale e un rapporto di esecuzione finanziaria che valuta i risultati dell'attuazione del programma.

8.Le parti valutano i risultati dell'attuazione del programma di sostegno settoriale annuale sulla base di tale relazione scritta. Nel caso in cui tale valutazione indichi che la realizzazione degli obiettivi non è conforme alla programmazione o qualora la commissione mista ne ritenga insufficiente l'esecuzione, il pagamento della contropartita finanziaria può essere rivisto o sospeso.

9.Il pagamento di tale contropartita finanziaria riprende, previ consultazione e accordo tra le due parti, non appena la commissione mista dichiara soddisfacente lo stato di avanzamento dell'attuazione, se del caso mediante scambio di lettere. Tuttavia la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata oltre un limite di sei (6) mesi dalla scadenza del presente protocollo.

10.Le parti convengono di stabilire orientamenti per le modalità di attuazione e monitoraggio del sostegno settoriale. Tali orientamenti sono convalidati durante la prima riunione della commissione mista e, se necessario, possono essere riveduti.

11.Le verifiche e i controlli sull'utilizzo dei fondi della contropartita di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), possono essere effettuati dagli organismi di revisione contabile e di controllo di ciascuna parte, compresi la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Essi comprendono il diritto di accesso alle informazioni, ai documenti, ai siti e alle strutture dei beneficiari.

12.    Dopo che la commissione mista ha approvato l'esecuzione di una rata del sostegno settoriale e della relazione di cui al paragrafo 7, che autorizza il pagamento della rata successiva, e a condizione che disponga degli estremi completi del conto bancario da utilizzare, l'Unione effettua il pagamento nei 30 giorni successivi a tale decisione.

Articolo  
Cooperazione tecnico-scientifica per una pesca responsabile

1.L'Unione e Sao Tomé e Principe si impegnano a instaurare una cooperazione tecnico-scientifica rispettando i principi e perseguendo gli obiettivi di cui all'articolo 4 dell'accordo.

2.Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di pesca responsabile, anche mediante attività volte a rafforzare le capacità di Sao Tomé e Principe nel settore scientifico, in particolare su richiesta specifica del paese.

3.Le due parti si impegnano a rispettare tutte le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

4.Ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT, e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito della commissione mista prevista dall'articolo 9 dell'accordo su eventuali misure atte a garantire una gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo che interessano le attività dei pescherecci dell'Unione.

5.Ai fini di una corretta gestione e conservazione degli squali, le parti convengono di garantire un attento monitoraggio delle catture di dette specie mediante lo scambio dei dati relativi a tali catture previsto al capo III dell'allegato. Ove necessario la commissione mista adotta ulteriori misure di gestione che consentano di inquadrare meglio l'attività di pesca della flotta operante con palangari.

6.Le due parti collaborano al fine di rafforzare i meccanismi di controllo, di ispezione e di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata a Sao Tomé e Principe.

7.A norma dell'articolo 4 dell'accordo le parti possono convocare una riunione scientifica per qualsiasi valutazione scientifica, per la raccomandazione di misure volte a una gestione sostenibile delle risorse alieutiche o per l'attuazione degli articoli 10 e 11 del presente protocollo.

Articolo  
Revisione delle possibilità di pesca e delle misure tecniche

1.La commissione mista può rivedere le possibilità di pesca di cui all'articolo 5 purché tale revisione sia conforme alla gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo.

2.In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), deve essere adeguata pro rata temporis e il presente protocollo e i relativi allegati devono essere modificati di conseguenza.

3.La commissione mista può esaminare e, se necessario, adattare o modificare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e le misure tecniche di applicazione del presente protocollo.

Articolo  
Nuove possibilità di pesca

1.Le autorità di Sao Tomé e Principe possono rivolgersi all'Unione per valutare la possibilità di autorizzare attività di pesca non contemplate dal presente protocollo. In assenza di dati sufficienti sullo stato degli stock, le parti concordano le condizioni di realizzazione di una campagna esplorativa, tenendo conto dei migliori pareri scientifici trasmessi ai rispettivi esperti scientifici.

2.In funzione dei risultati ottenuti, e se l'Unione si dichiara interessata alle attività di pesca in questione, le due parti si consultano in sede di commissione mista prima dell'eventuale concessione dell'autorizzazione da parte delle autorità di Sao Tomé e Principe. Se del caso esse concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

Articolo
Incentivi agli sbarchi e promozione della cooperazione fra operatori economici

1.Le parti cooperano per migliorare le possibilità di sbarco delle catture nei porti di Sao Tomé e Principe. Sao Tomé e Principe si adopera per creare rapidamente condizioni favorevoli affinché i pescherecci dell'UE possano sbarcare una parte delle loro catture. Sao Tomé e Principe informerà ufficialmente l'UE non appena saranno in atto tali condizioni nei porti designati da Sao Tomé e Principe. A partire da quel momento la flotta dell'Unione si adopererà per sbarcare una parte delle sue catture, in particolare quelle accessorie.

2.Le parti incoraggiano le relazioni tra le imprese in campo tecnico, economico e commerciale e un contesto favorevole allo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti.

3.Le parti cooperano al fine di sensibilizzare gli operatori privati dell'Unione alle opportunità commerciali e industriali del settore della pesca e dell'economia blu a Sao Tomé e Principe.

4.Le parti informano gli operatori dell'Unione delle condizioni logistiche attuate per incentivare i pescherecci dell'Unione a provvedere all'approvvigionamento di carburante, prodotti alimentari e altre forniture nei porti di Sao Tomé e Principe.

5.Le parti s'impegnano a cooperare per la promozione dell'economia blu, in particolare nei settori dell'acquacoltura, della pianificazione degli spazi marittimi, dell'energia, delle biotecnologie marine e della protezione degli ecosistemi marini.

6.Le parti incoraggiano gli investimenti nei settori della pesca e dell'economia blu conformemente agli obiettivi delle strategie di Sao Tomé e Principe in questi due settori.

Articolo
Sospensione dell
'applicazione del protocollo

1.L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle due parti se ricorrono una o più delle condizioni seguenti:

(a)circostanze anomale, quali definite all'articolo 2, lettera h), dell'accordo, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe;

(b)mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle parti che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;

(c)attivazione dei meccanismi di cui all'articolo 101, paragrafi 6 e 7, dell'accordo di Samoa in caso di violazione di elementi essenziali o nei casi gravi di corruzione quali definiti in tale accordo;

(d)mancato pagamento, da parte dell'Unione, della contropartita finanziaria prevista all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste dal presente articolo;

(e)controversia grave e non risolta tra le due parti in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente protocollo.

2.Quando la sospensione avviene per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera c), la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre (3) mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

3.In caso di sospensione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che le divide. Se esse raggiungono un'intesa, il protocollo riprende a essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione dell'applicazione del protocollo.

Articolo  
Legislazione applicabile

1.Le attività dei pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe sono disciplinate dalla legislazione applicabile a Sao Tomé e Principe, salvo diversamente disposto dall'accordo, dal presente protocollo e dal relativo allegato e dalle relative appendici.

2.Le autorità di Sao Tomé e Principe informano l'Unione in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca. Le modifiche sono applicabili nei confronti dei pescherecci dell'Unione entro sessanta (60) giorni a decorrere da tale notifica.

3.La Commissione europea informa le autorità di Sao Tomé e Principe in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti le attività di pesca della flotta d'altura dell'Unione.

Articolo  
Scambio elettronico di informazioni

1.Sao Tomé e Principe e l'Unione utilizzano e mantengono sistemi informatici per gli scambi elettronici connessi all'attuazione dell'accordo.

2.Tali scambi riguardano:

(a)le procedure di autorizzazione dei pescherecci dell'Unione da parte delle autorità di Sao Tomé e Principe;

(b)le attività dei pescherecci dell'Unione nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe, in particolare mettendo a disposizione:

le posizioni dei pescherecci dell'Unione, conformemente alle disposizioni previste per il sistema di controllo dei pescherecci (VMS);

le catture giornaliere dei pescherecci dell'Unione;

le notifiche di entrata e uscita dalla zona di pesca dei pescherecci dell'Unione;

le notifiche preventive di trasbordo e le dichiarazioni di trasbordo dei pescherecci dell'Unione nei porti di Sao Tomé e Principe;

le notifiche preventive di rientro in porto e le dichiarazioni di sbarco dei pescherecci dell'Unione nei porti di Sao Tomé e Principe.

3.I documenti in formato elettronico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

4.Sao Tomé e Principe e l'Unione si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico e attuano le procedure necessarie a garantire la continuità dello scambio d'informazioni. In tal caso le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono trasmessi mediante un'altra modalità di comunicazione per tutta la durata del malfunzionamento notificato.

5.Le modalità di trasmissione dei dati, comprese le disposizioni sulla continuità dello scambio d'informazioni, sono illustrate nell'allegato.

6.Le parti si adoperano per attuare la trasmissione dei dati ERS di cui al capo III dell'allegato in formato UN/FLUX entro un termine massimo di dodici mesi dalla firma del presente protocollo.

7.In caso di problemi tecnici, le parti convengono di consultarsi al fine di trovare una soluzione alternativa e di adottare misure per conseguire quanto prima tale obiettivo.

Articolo  
Protezione dei dati

1.Sao Tomé e Principe e l'Unione provvedono affinché i dati scambiati nell'ambito dell'accordo siano utilizzati dall'autorità competente esclusivamente per l'attuazione dell'accordo, in particolare a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca.

2.Le parti s'impegnano a garantire che tutti i dati sensibili sul piano commerciale e tutti i dati personali relativi ai pescherecci dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano trattati in maniera riservata, analogamente a tutte le informazioni sensibili sul piano commerciale relative ai sistemi di comunicazione utilizzati dall'Unione. Le parti provvedono affinché siano resi pubblici unicamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca dei pescherecci dell'Unione nella zona di pesca.

3.I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.

4.I dati personali scambiati nel quadro dell'accordo sono trattati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato, appendice 6, del presente protocollo. La commissione mista può stabilire ulteriori garanzie e mezzi di ricorso in relazione ai dati personali e ai diritti degli interessati.

5.I dati scambiati nel quadro dell'accordo continuano a essere trattati conformemente al presente articolo e all'appendice 6, anche dopo la scadenza del presente protocollo.

Articolo  
Prerogative della commissione mista

1.La commissione mista istituita dall'articolo 9 dell'accordo può deliberare o decidere mediante scambi di lettere o riunioni a distanza.

2.Conformemente alle procedure specifiche di ciascuna delle parti, la commissione mista adotta le modifiche del presente protocollo riguardanti:

(a)le possibilità di pesca a norma dell'articolo 5 e il quantitativo di riferimento fissato all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e di conseguenza la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), conformemente alle disposizioni degli articoli 9 e 10 del presente protocollo;

(a)le modalità di attuazione del sostegno settoriale di cui all'articolo 7 del presente protocollo;

(b)le condizioni e le modalità tecniche per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci dell'Unione;

(c)le garanzie supplementari per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

3.Le suddette modifiche del presente protocollo sono riportate in un verbale firmato dalle parti che indica la data in cui esse diventano applicabili.

Articolo  
Durata

Il presente protocollo si applica per un periodo di quattro (4) anni a decorrere dall'applicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 19, salvo denuncia ai sensi dell'articolo 18.

Articolo  
Denuncia

1.In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data in cui la denuncia prende effetto.

2.L'invio della notifica di cui al paragrafo precedente comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo  
Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma da parte delle parti.

Articolo  
Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo  
Testi autentici

Il protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per l'Unione europea        Per la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe



ALLEGATO  
Condizioni per l'esercizio della pesca nella zona di pesca
di Sao Tomé e Principe da parte dei pescherecci
dell'Unione

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI

1.Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione (UE) o a Sao Tomé e Principe in relazione a un'autorità competente designa:

per l'UE: la Commissione europea, se del caso tramite la delegazione dell'UE competente per Sao Tomé e Principe;

per Sao Tomé e Principe: la direzione pesca all'interno del ministero della Pesca.

2.Zona di pesca

I pescherecci dell'Unione operanti nel quadro del presente protocollo possono esercitare le loro attività nella zona economica esclusiva (ZEE) di Sao Tomé e Principe, ad esclusione delle zone riservate alla pesca artigianale e semi-industriale.

Le coordinate della ZEE sono quelle notificate alle Nazioni Unite il 7 maggio 1998.

Sao Tomé e Principe comunica senza indugio all'Unione eventuali modifiche della zona di pesca.

3.Zone vietate alla navigazione e alla pesca

È vietata, senza eccezioni, ogni attività di pesca nella zona destinata allo sfruttamento congiunto da parte di Sao Tomé e Principe e della Nigeria. Tale zona è delimitata dalle coordinate di cui all'appendice 1.

4.Conto bancario

Prima dell'entrata in vigore del protocollo, Sao Tomé e Principe comunica all'UE gli estremi del conto o dei conti bancari su cui dovranno essere versati gli importi finanziari a carico degli operatori dei pescherecci dell'Unione nell'ambito dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli operatori.

5.Recapiti

I recapiti necessari per le comunicazioni di cui al presente allegato figurano nell'appendice 2.

6.Raccomandatario

L'operatore di un peschereccio dell'Unione che intende effettuare sbarchi o trasbordi in un porto di Sao Tomé e Principe o imbarcare un pescatore di Sao Tomé e Principe può essere rappresentato da un agente residente nel paese, scelto dall'elenco dei raccomandatari autorizzati fornito dalle autorità di Sao Tomé e Principe.

7.Lingue di lavoro

Le parti convengono che, per quanto possibile, le lingue di lavoro da utilizzare nelle riunioni destinate all'attuazione del presente protocollo saranno il portoghese e il francese.

CAPO II 
AUTORIZZAZIONI DI PESCA

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, l'espressione "autorizzazione di pesca" è equivalente all'espressione "permesso di pesca" ai sensi della legislazione di Sao Tomé e Principe.

Sezione 1 - Procedure applicabili

1.Condizioni preliminari all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca

1.Possono ottenere un'autorizzazione di pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe soltanto i pescherecci che ne hanno diritto.

2.Un peschereccio detiene tale diritto se a esso, all'operatore e al comandante non è stato interdetto l'esercizio dell'attività di pesca a Sao Tomé e Principe. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione di Sao Tomé e Principe e cioè devono aver assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalle loro attività di pesca a Sao Tomé e Principe nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione. Devono inoltre rispettare il regolamento (UE) 2017/2403 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.

2.Domanda di autorizzazione di pesca

1.Le autorità competenti dell'Unione presentano per via elettronica al ministero della Pesca di Sao Tomé e Principe, almeno quindici (15) giorni lavorativi prima della data di inizio di validità richiesta, una domanda per ogni peschereccio che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo di partenariato nel settore della pesca.

2.Le domande sono presentate al ministero della Pesca con le informazioni riportate nell'appendice 3. La trasmissione elettronica delle domande di autorizzazione di pesca e la convalida della loro accettazione avvengono tramite il sistema LICENCE, vale a dire il sistema elettronico sicuro di gestione delle autorizzazioni di pesca messo a disposizione dalla Commissione europea.

3.Ogni domanda di autorizzazione di pesca contiene anche:

una prova di pagamento dell'anticipo forfettario e dei contributi forfettari per gli osservatori per il periodo di validità;

una fotografia recente a colori del peschereccio, presa di profilo;

una copia del certificato di immatricolazione del peschereccio;

se del caso, ogni altro documento richiesto in virtù delle disposizioni nazionali applicabili secondo il tipo di peschereccio, notificato da Sao Tomé e Principe in sede di commissione mista.

4.Le specie bersaglio devono essere indicate chiaramente o mediante il codice FAO corrispondente in ogni domanda di autorizzazione di pesca, come indicato nell'elenco di cui all'appendice 4.

5.La domanda di autorizzazione di pesca può includere una notifica dell'intenzione di procedere all'asportazione parziale delle pinne di squalo a bordo del peschereccio e, sempre a bordo, ad altre operazioni quale l'eviscerazione.

6.La domanda di rinnovo di un'autorizzazione ricadente nel protocollo in vigore per un peschereccio le cui caratteristiche tecniche non siano state modificate può essere corredata unicamente della prova di pagamento del canone.

3.Periodo di validità delle autorizzazioni di pesca

Il periodo di validità è un periodo annuale definito come segue:

per il primo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso tra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno;

in seguito, il periodo che va dal 1º gennaio al 31 dicembre;

per l'ultimo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso tra il 1º gennaio e la data di scadenza del protocollo stesso.

4.Canone forfettario

1.L'importo del canone forfettario per peschereccio per ciascuna categoria è indicato nella sezione 2.

2.Il canone è versato su un conto indicato da Sao Tomé e Principe a norma del capo I, punto 4, del presente allegato.

3.Per il primo e l'ultimo anno di applicazione del protocollo, i canoni forfettari e i relativi quantitativi per i pescherecci con reti a circuizione e per quelli con palangari di superficie sono ridotti pro rata temporis.

5.Rilascio dell'autorizzazione di pesca

1.Il ministero della Pesca di Sao Tomé e Principe rilascia le autorizzazioni di pesca entro quindici (15) giorni lavorativi dalla ricezione di tutta la documentazione di cui al punto 2 della presente sezione.

2.Gli originali sono consegnati all'Unione tramite la delegazione dell'Unione competente per Sao Tomé e Principe.

3.L'autorizzazione precisa le specie o le categorie per le quali è consentita la pesca (tonnidi, pesci spada e squali autorizzati).

4.Sao Tomé e Principe comunica se la domanda è accettata e carica una copia elettronica dell'originale firmato nel sistema LICENCE non appena questo sia divenuto pienamente operativo. Nel frattempo Sao Tomé e Principe invia per posta elettronica all'Unione una copia scannerizzata delle autorizzazioni rilasciate.

5.In caso di problemi nella trasmissione delle informazioni con il sistema LICENCE tra la Commissione europea e Sao Tomé e Principe, gli scambi elettronici delle autorizzazioni di pesca sono effettuati tramite posta elettronica fintantoché il sistema non torni a essere nuovamente operativo.

6.Dopo il ripristino del sistema LICENCE, ogni parte aggiorna le informazioni in tale sistema.

7.Al fine di non ritardare l'esercizio della pesca nella zona, tale copia può essere utilizzata per un periodo massimo di sessanta (60) giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione di pesca. Durante tale periodo essa sarà considerata equivalente all'originale.

8.Sao Tomé e Principe stabilisce l'elenco aggiornato dei pescherecci autorizzati a pescare nella zona di Sao Tomé e Principe. Tale elenco è comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE.

6.Sostituzione dell'autorizzazione di pesca in via eccezionale Annullamento della domanda

1.L'autorizzazione è rilasciata a nome di un peschereccio determinato e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta dell'Unione e in caso di forza maggiore comprovata, l'autorizzazione di pesca di un dato peschereccio può essere ritirata e, per il restante periodo di validità, può essere rilasciata una nuova autorizzazione di pesca a nome di un altro peschereccio della medesima categoria, secondo modalità da definire.

2.L'operatore restituisce l'autorizzazione di pesca iniziale al ministero della Pesca di Sao Tomé e Principe. L'autorizzazione per il peschereccio sostitutivo è valida a decorrere da tale data. Sao Tomé e Principe informa l'Unione del trasferimento dell'autorizzazione di pesca e della data di inizio della sua validità.

3.L'annullamento di una domanda di autorizzazione è possibile prima del rilascio dell'autorizzazione. Gli importi versati a tal fine sono rimborsati da Sao Tomé e Principe all'operatore interessato o accreditati all'associazione di operatori a copertura di un pagamento futuro a norma del presente protocollo.

7.Detenzione a bordo dell'autorizzazione di pesca

L'autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta a bordo del peschereccio, fatto salvo quanto previsto al punto 5, paragrafo 7, della presente sezione.

8.Navi d'appoggio

1.Su richiesta dell'Unione Sao Tomé e Principe, previo esame da parte delle sue autorità, autorizza i pescherecci dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi d'appoggio.

2.Le navi d'appoggio non possono essere attrezzate per la cattura del pesce. L'assistenza fornita non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.

3.Le navi d'appoggio sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca di cui al presente capo, nella misura ad esse applicabile. Sao Tomé e Principe redige un elenco delle navi d'appoggio autorizzate e lo trasmette immediatamente all'Unione.

Sezione 2 - Canoni e anticipi

1.Il canone a carico degli operatori per le catture di tutte le specie effettuate dai pescherecci dell'Unione nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe è fissato a 85 EUR per tonnellata.

2.Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento dei canoni forfettari seguenti:

per le tonniere con reti a circuizione: 11 050 EUR a peschereccio, corrispondenti ai canoni dovuti per 130 tonnellate;

per i pescherecci con palangari di superficie: 3 995 EUR a peschereccio, corrispondenti ai canoni dovuti per 47 tonnellate.

3.Per il primo e l'ultimo periodo annuale di cui al paragrafo 1, l'importo dei canoni forfettari di cui al paragrafo 2 e degli anticipi espressi in quantitativi sono calcolati pro rata temporis.

4.Le navi d'appoggio sono soggette al pagamento di un canone annuo di 3 500 EUR.

5.I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

6.Sulla base delle dichiarazioni di cattura, l'Unione stabilisce per ogni peschereccio un computo delle catture e un computo dei canoni dovuti dal peschereccio per la campagna annuale condotta nell'anno civile precedente. Essa invia tali computi finali alle autorità di Sao Tomé e Principe e, tramite gli Stati membri dell'Unione, all'operatore prima del 30 giugno dell'anno in corso. Sao Tomé e Principe può contestare i computi finali, sulla base di elementi giustificativi, entro trenta (30) giorni dalla ricezione. In caso di disaccordo, le parti si consultano, se del caso nell'ambito della commissione mista. Se Sao Tomé e Principe non presenta obiezioni entro il suddetto termine di trenta (30) giorni, i computi finali si considerano adottati.

7.Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di pesca, l'operatore versa il saldo a Sao Tomé e Principe entro un termine di quarantacinque (45) giorni, salvo contestazione da parte dell'operatore stesso. Il saldo è versato sul conto del Fondo di sviluppo. Tuttavia, se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere recuperato dall'operatore.

CAPO III 
MONITORAGGIO E DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

Sezione 1 - Giornali di pesca elettronici

1.Il comandante di un peschereccio dell'Unione che esercita attività di pesca nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca elettronico integrato a un sistema di registrazione e di comunicazione elettronica (ERS).

2.I pescherecci non dotati di ERS non sono autorizzati a entrare nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe per svolgervi attività di pesca.

3.Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca elettronico. Il giornale di pesca è conforme alle risoluzioni e alle raccomandazioni dell'ICCAT pertinenti.

4.Per ogni operazione di pesca, il comandante registra quotidianamente i quantitativi stimati di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo o rigettata in mare. La registrazione dei quantitativi stimati di una specie catturata o rigettata in mare deve essere effettuata indipendentemente dal peso.

5.Se un peschereccio presente nella zona non esercita alcuna attività di pesca, la registrazione della posizione della nave è effettuata a mezzogiorno.

6.I dati del giornale di pesca sono trasmessi automaticamente e quotidianamente al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera. Fra i dati trasmessi figurano almeno:

(a)i numeri di identificazione e il nome del peschereccio dell'Unione;

(b)il codice FAO alfa-3 di ogni specie;

(c)la zona geografica in cui sono state effettuate le catture;

(d)la data e, se del caso, l'ora della cattura;

(e)la data e l'ora di partenza e di arrivo in porto e la durata della bordata di pesca;

(f)il tipo di attrezzo, le specifiche tecniche e le dimensioni;

(g)le stime dei quantitativi di ciascuna specie detenuti a bordo, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari;

(h)le stime dei quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

7.Lo Stato di bandiera garantisce la ricezione e la registrazione dei dati in una banca dati informatizzata che ne permette la conservazione in condizioni di sicurezza per almeno 36 mesi.

8.Lo Stato di bandiera e Sao Tomé e Principe si accertano di disporre dell'hardware e del software necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS. La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea per gli scambi in forma standardizzata dei dati relativi alla pesca. Le modifiche degli standard sono apportate entro un termine di sei (6) mesi.

9.Nel periodo di presenza del peschereccio nella zona di pesca, anche in assenza di catture, il CCP dello Stato di bandiera provvede quotidianamente alla trasmissione automatica dei giornali di pesca al CCP di Sao Tomé e Principe tramite ERS.

10.Le modalità di comunicazione delle catture tramite ERS e le procedure in caso di malfunzionamento sono definite nell'appendice 5.

11.Le autorità di Sao Tomé e Principe trattano i dati relativi alle attività di pesca dei singoli pescherecci in modo riservato e sicuro.

Sezione 2 - Dati aggregati relativi alle catture

1.Lo Stato di bandiera trasmette trimestralmente alla banca dati gestita dalla Commissione europea i quantitativi, aggregati su base mensile, delle catture e dei rigetti di ogni peschereccio. Per le specie soggette a un totale ammissibile di cattura in virtù del protocollo o delle raccomandazioni dell'ICCAT, i quantitativi sono trasmessi ogni mese per il mese precedente.

2.Lo Stato di bandiera verifica i dati mediante controlli incrociati con i dati relativi agli sbarchi, alle vendite, alle ispezioni o alle osservazioni e con qualunque informazione pertinente nota alle autorità. Gli aggiornamenti della banca dati necessari in seguito a tali verifiche sono effettuati il più rapidamente possibile. Per le verifiche si utilizzano le coordinate geografiche della zona di pesca definite nel presente protocollo.

3.Prima della fine di ogni trimestre, l'Unione trasmette alle autorità di Sao Tomé e Principe i dati aggregati relativi ai trimestri precedenti dell'anno in corso, con indicazione dei quantitativi catturati per peschereccio, per mese di cattura e per specie, estrapolati dalla banca dati. I dati sono provvisori e in evoluzione.

4.Le autorità di Sao Tomé e Principe li esaminano e segnalano eventuali discrepanze significative con i dati dei giornali di pesca elettronici trasmessi tramite ERS. Gli Stati di bandiera effettuano le indagini del caso e aggiornano i dati nella misura del necessario.

CAPO IV

MONITORAGGIO, CONTROLLO E SORVEGLIANZA
Sezione 1 - Controllo e ispezione

I pescherecci dell'Unione rispettano le misure e le raccomandazioni adottate dall'ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca e alle loro catture.

1.Entrata e uscita dalla zona di pesca

1.I pescherecci dell'Unione operanti nell'ambito del presente protocollo nelle acque di Sao Tomé e Principe notificano con almeno tre (3) ore di anticipo alle autorità competenti di Sao Tomé e Principe la propria intenzione di entrare o di uscire dalla ZEE di Sao Tomé e Principe.

2.Nel notificare l'entrata o l'uscita dalla ZEE di Sao Tomé e Principe, i pescherecci devono comunicare contestualmente anche la loro posizione e le catture già presenti a bordo identificate con il relativo codice FAO alfa-3, espresse in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

3.Tali comunicazioni devono essere effettuate tramite ERS o, in alternativa, mediante posta elettronica, all'indirizzo notificato dalle autorità di Sao Tomé e Principe.

4.Un peschereccio sorpreso a svolgere attività di pesca senza aver comunicato l'intenzione di entrare nelle acque di Sao Tomé e Principe è soggetto alle sanzioni previste dalla legislazione di Sao Tomé e Principe.

2.Procedure di ispezione

1.L'ispezione - in mare, in porto o in rada, nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe - dei pescherecci dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da ispettori di Sao Tomé e Principe chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca, utilizzando navi al servizio delle autorità del paese.

2.Prima di salire a bordo, gli ispettori di Sao Tomé e Principe comunicano al peschereccio dell'Unione che intendono effettuare un'ispezione. Quest'ultima è condotta al massimo da due ispettori che, prima di procedere all'ispezione, devono fornire prova della loro identità e della loro qualifica di ispettori.

3.Gli ispettori di Sao Tomé e Principe restano a bordo del peschereccio dell'Unione solo per il tempo necessario all'esecuzione dei compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzarne l'impatto per il peschereccio, la sua attività di pesca e il carico.

4.Le immagini (foto o video) ottenute durante le ispezioni sono destinate alle autorità incaricate del controllo e della sorveglianza della pesca. Non sono rese pubbliche, salvo diversa disposizione della legislazione di Sao Tomé e Principe.

5.Il comandante del peschereccio dell'Unione facilita l'accesso a bordo e il lavoro degli ispettori di Sao Tomé e Principe.

6.Al termine di ogni ispezione, gli ispettori di Sao Tomé e Principe redigono un rapporto di ispezione. Il comandante del peschereccio dell'Unione ha il diritto di annotarvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell'Unione.

7.La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'operatore nel corso di un'eventuale procedura di infrazione. Il comandante del peschereccio presta la propria collaborazione durante lo svolgimento della procedura di ispezione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante ne precisa le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura "rifiuto di firma". Prima di lasciare il peschereccio dell'Unione, gli ispettori di Sao Tomé e Principe consegnano al comandante una copia del rapporto di ispezione. Nelle ventiquattro (24) ore immediatamente successive alla loro conclusione, le autorità di Sao Tomé e Principe informano l'Unione delle ispezioni effettuate e delle infrazioni eventualmente constatate e le trasmettono il rapporto di ispezione. Se del caso, una copia del verbale che ne risulta è inviata all'Unione al massimo entro sette (7) giorni dal rientro in porto dell'ispettore.

3.Operazioni autorizzate a bordo

Le autorizzazioni di pesca rilasciate da Sao Tomé e Principe specificano il tipo di operazioni autorizzate a bordo, ad esempio l'eviscerazione e l'asportazione parziale delle pinne di squalo.

4.Trasbordi e sbarchi

1.I pescherecci dell'Unione operanti nell'ambito del presente protocollo nelle acque di Sao Tomé e Principe che effettuano un trasbordo all'interno delle acque di Sao Tomé e Principe devono svolgere tale operazione nella rada dei porti di Fernão Dias, Neves e Ana Chaves. È vietato il trasbordo in mare.

2.L'operatore del peschereccio comunica alle autorità di Sao Tomé e Principe, nei termini prescritti, le informazioni previste dall'ICCAT per:

la domanda preventiva d'ingresso in porto;

la notifica preventiva di trasbordo;

la dichiarazione di trasbordo.

3.Le dichiarazioni di sbarco nei porti di Sao Tomé e Principe sono trasmesse anche a Sao Tomé e Principe entro gli stessi termini e formati previsti per la loro comunicazione allo Stato di bandiera.

4.Sao Tomé e Principe controlla le operazioni di trasbordo e di sbarco nei propri porti conformemente agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'accordo sulle misure dello Stato di approdo.

5.Le notifiche e le dichiarazioni di cui alla presente sezione tra lo Stato di bandiera e le autorità di Sao Tomé e Principe sono trasmesse in via prioritaria tramite ERS conformemente alle prescrizioni di cui all'appendice 5. Tuttavia, se le informazioni previste in tali notifiche e dichiarazioni non sono tutte trasmesse tramite ERS, l'operatore trasmette per posta elettronica alle autorità di Sao Tomé e Principe tutte le informazioni relative all'evento in questione. In tal caso, queste ultime ne accusano ricevuta.

Sezione 2 - Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)

1.Le parti utilizzano un sistema di controllo dei pescherecci per monitorare la posizione e i movimenti dei pescherecci dell'Unione nelle acque di Sao Tomé e Principe, di seguito denominato VMS (Vessel Monitoring System).

2.Qualsiasi peschereccio dell'Unione autorizzato a norma del presente protocollo deve dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci pienamente operativo che consenta di localizzare e identificare il peschereccio automaticamente mediante un dispositivo di localizzazione, grazie alla trasmissione automatica dei suoi dati di posizione a intervalli regolari via satellite.

3.È vietato spostare, disconnettere, distruggere, danneggiare o disattivare il sistema di controllo o alterare volontariamente, utilizzare in modo improprio o falsificare i dati emessi o registrati da tale sistema.

4.I pescherecci dell'Unione comunicano la loro posizione in modo automatico e continuo, ogni due (2) ore, al CCP del proprio Stato di bandiera. Tale frequenza può essere aumentata nel quadro di misure di indagine concernenti le attività di un peschereccio.

5.Nel periodo di presenza del peschereccio nella zona di pesca, il CCP dello Stato di bandiera provvede alla trasmissione automatica dei dati relativi alle posizioni dei pescherecci.

6.Ogni messaggio di posizione deve contenere:

(a)gli estremi di identificazione del peschereccio;

(b)l'ultima posizione geografica del peschereccio (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;

(c)la data e l'ora di registrazione della posizione;

(d)la velocità e la rotta del peschereccio.

7.Le modalità di comunicazione delle posizioni dei pescherecci tramite VMS e le procedure in caso di malfunzionamento sono definite nell'appendice 5.

8.I CCP comunicano tra loro nel quadro della sorveglianza delle attività dei pescherecci.

CAPO V 
INGAGGIO DI PESCATORI ACP A BORDO DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE

1.Imbarco di pescatori ACP

1.L'operatore imbarca pescatori dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in appresso "ACP") per farli lavorare a bordo del suo peschereccio come membri dell'equipaggio per tutta la durata delle attività di pesca del peschereccio nell'ambito del protocollo.

2.Il numero minimo di pescatori di Sao Tomé e Principe da imbarcare per periodo annuale a norma del paragrafo 1 del presente punto, a condizione che vi sia un numero sufficiente di pescatori ammissibili a norma del protocollo, è il seguente:

10 per l'intera flotta delle tonniere con reti a circuizione;

3 per l'intera flotta delle tonniere con palangari di superficie.

3.I pescatori da imbarcare a norma del paragrafo 1 del presente punto soddisfano i requisiti della legislazione dello Stato di bandiera che recepisce la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio 3 , anche per quanto riguarda il passaporto, il libretto di navigazione, il certificato medico, il libretto internazionale delle vaccinazioni e il certificato di formazione di base. Lo Stato di bandiera comunica con sufficiente anticipo alle autorità di Sao Tomé e Principe l'elenco dei requisiti previsti da tale legislazione. I pescatori da imbarcare conformemente al paragrafo 1 del presente punto sono in grado di comprendere la lingua di lavoro che si è deciso di usare a bordo del peschereccio dell'Unione, di impartire ordini e istruzioni e di riferire in tale lingua.

4.Per agevolare l'imbarco di pescatori di Sao Tomé e Principe, le autorità competenti di Sao Tomé e Principe redigono, aggiornano regolarmente e comunicano agli operatori dei pescherecci dell'Unione un elenco dei pescatori qualificati.

5.Il padrone marittimo redige, data e firma il ruolo dell'equipaggio conformemente al formulario della convenzione IMO sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (convenzione FAL) e ne trasmette una copia alle autorità di Sao Tomé e Principe prima che il peschereccio lasci la zona portuale.

6.L'operatore o, per suo conto, il padrone marittimo rifiuta l'imbarco a bordo del peschereccio dell'Unione di un pescatore di Sao Tomé e Principe che non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 3 del presente punto.

2.Condizioni di lavoro

Le condizioni d'imbarco dei pescatori ACP sono conformi alla legislazione dello Stato di bandiera che recepisce la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, anche per quanto riguarda le ore di lavoro o di riposo, i diritti di rimpatrio e la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro.

3.Contratto di lavoro del pescatore

1.Per ogni pescatore ingaggiato a bordo di un peschereccio dell'Unione conformemente al punto 1, paragrafo 1, del presente capo il pescatore e il datore di lavoro negoziano e firmano un contratto di lavoro scritto.

2.Il contratto è conforme ai requisiti della legislazione dello Stato di bandiera che recepisce la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio (allegato I della direttiva).

4.Retribuzione dei pescatori

1.I costi delle retribuzioni e i costi di manodopera supplementari sono sostenuti direttamente o, se il datore di lavoro del pescatore è un servizio privato del mercato del lavoro, indirettamente dall'operatore.

2.Ai pescatori ACP dovrebbe essere corrisposta una retribuzione mensile o regolare garantita, preferibilmente mediante bonifico bancario, indipendentemente dalle catture e/o dalle vendite effettive di pesce. La retribuzione è stabilita di comune accordo tra gli operatori o i loro agenti e i pescatori e/o i loro sindacati o rappresentanti. Qualora non siano stati conclusi contratti collettivi, le condizioni salariali concesse ai pescatori ACP non possono essere inferiori a quelle applicate ai pescatori dei rispettivi paesi ACP e, in nessun caso, a quelle stabilite dalla sottocommissione per i salari dei marittimi della commissione paritaria marittima dell'OIL, il cui scopo è istituire una rete di sicurezza internazionale mirante a tutelare e contribuire a garantire la dignità del lavoro dei pescatori, in assenza di una norma di questo tipo per questi ultimi.

3.I pescatori non sono tenuti a sostenere i costi potenzialmente associati ai pagamenti ricevuti. I pescatori dispongono dei mezzi per inviare gratuitamente alle loro famiglie la totalità o una parte dei pagamenti ricevuti, compresi gli anticipi.

4.I pescatori ricevono una busta paga per ogni pagamento della loro retribuzione e, se lo richiedono, una prova di versamento di tale retribuzione.

5.Sicurezza sociale

Sao Tomé e Principe provvede affinché i pescatori che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio e le persone a loro carico, nella misura prevista dal diritto nazionale, abbiano diritto a una protezione sociale a condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili agli altri lavoratori, in particolare quelli subordinati e autonomi, che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio.

6.Servizi privati del mercato del lavoro

1.Si configura come "servizio privato del mercato del lavoro":

(a)un servizio di reclutamento e di collocamento, vale a dire qualsiasi persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore pubblico o privato che svolga attività di reclutamento di pescatori per conto di operatori o di collocamento di pescatori presso questi ultimi;

(b)un'agenzia di collocamento privata, vale a dire qualsiasi persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore privato che svolga attività relative all'assunzione o al reclutamento di pescatori al fine di metterli a disposizione di operatori che affidino loro dei compiti e ne controllino l'esecuzione.

2.Le autorità competenti di Sao Tomé e Principe provvedono affinché gli agenti di Sao Tomé e Principe che forniscono servizi privati del mercato del lavoro sia ai pescatori che agli operatori dei pescherecci dell'Unione:

(a)non si avvalgano di mezzi, meccanismi o elenchi volti a impedire o dissuadere i pescatori dall'ottenere un ingaggio;

(b)non addebitino ai pescatori, in denaro o in natura, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, onorari o altri costi per i servizi del mercato del lavoro che forniscono;

(c)non concedano prestiti né forniscano beni o servizi ai pescatori che questi siano tenuti a rimborsare o pagare;

(d)non detraggano dalla retribuzione dei pescatori il pagamento o il rimborso di prestiti, beni o servizi forniti prima del loro ingaggio; e

(e)facciano in modo che:

il contratto di lavoro del pescatore sia conforme al presente capo, alle leggi, ai regolamenti e ai contratti collettivi che disciplinano tale contratto di lavoro;

il contratto di lavoro del pescatore sia redatto in una lingua compresa dal pescatore e nella lingua ufficiale o di lavoro del peschereccio dell'Unione interessato;

i pescatori ingaggiati siano informati, prima della firma del contratto di lavoro, dei loro diritti e obblighi;

siano adottate le misure necessarie per consentire ai pescatori ingaggiati di esaminare le clausole del loro contratto di lavoro e di chiedere consulenze in proposito prima di firmarlo;

i pescatori ingaggiati ricevano una copia firmata del loro contratto di lavoro;

i pescatori rispettino gli obblighi ad essi incombenti in virtù del presente capo; e

l'operatore del peschereccio dell'Unione riceva in tempo utile una copia di ogni busta paga e, nel caso in cui il versamento della retribuzione sia gestito dall'agente, la prova relativa a ogni versamento effettuato.

3.Le autorità competenti di Sao Tomé e Principe fanno sì che gli agenti di Sao Tomé e Principe che assumono pescatori per distaccarli a bordo di pescherecci dell'Unione provvedano affinché i contratti di lavoro da essi firmati con tali pescatori indichino chiaramente che il pescatore interessato è assunto dall'agente per esser messo a disposizione di operatori di pescherecci dell'Unione che gli affidino dei compiti e ne controllino l'esecuzione.

4.In deroga al punto 6, paragrafo 2, lettera b), le spese per ottenere un libretto di navigazione, un certificato medico e un passaporto sono a carico del pescatore o di un'altra persona o organizzazione stabilita dalla legislazione applicabile, dal contratto di lavoro del pescatore o dal contratto collettivo, a seconda dei casi. Le spese per l'ottenimento di un visto e di un permesso di lavoro, a seconda dei casi, sono a carico del datore di lavoro.

7.Rispetto del presente capo

1.Le autorità competenti delle parti provvedono affinché i pescatori abbiano facilmente e gratuitamente accesso alla legislazione ad essi applicabile, in modo integrale e trasparente.

2.Le autorità competenti di Sao Tomé e Principe garantiscono la corretta attuazione del presente capo conformemente agli obblighi ad esse incombenti in virtù del diritto internazionale e agli obblighi di cui al presente capo.

3.Le autorità dello Stato di bandiera garantiscono la corretta applicazione dei punti da 1 a 3 del presente capo a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera. Esse esercitano le loro responsabilità conformemente agli orientamenti dell'OIL per l'ispezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo dei pescherecci da parte dello Stato di bandiera.

4.Se il numero richiesto di pescatori di Sao Tomé e Principe quale definito al punto 1, paragrafo 2, del presente capo non è raggiunto, gli operatori dei pescherecci su cui non è imbarcato nessun pescatore di São Tomé e Príncipe pagano un importo forfettario calcolato per peschereccio come segue:

25 EUR x (numero di pescatori non imbarcati nella categoria) / (numero di pescherecci senza pescatori imbarcati, autorizzati nella categoria) x numero di giorni di presenza del peschereccio nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe durante il periodo annuale.

5.Entro il 1º aprile le parti concordano gli importi delle sanzioni per l'attività dei pescherecci nel corso dell'anno precedente. Le sanzioni pagate sono utilizzate da Sao Tomé e Principe per formare i pescatori al fine di favorirne l'assunzione.

6.I giorni di presenza nella zona di pesca delle tonniere con reti a circuizione e dei pescherecci con palangari di superficie sono calcolati dalle autorità dell'Unione sulla base dei dati VMS forniti da Sao Tomé e Principe o dallo Stato di bandiera prima del 15 marzo per il periodo annuale precedente. In caso di divergenza rilevata da uno Stato di bandiera o da Sao Tomé e Principe sulla base dei dati VMS forniti dal CCP di Sao Tomé e Principe, il CCP delle parti interessate fornisce, per i pescherecci coinvolti, le date e le ore di entrata e di uscita dalla zona di pesca definita nel presente protocollo, al fine di comunicare alle autorità dell'Unione una dichiarazione concordata.

7.L'operatore è esentato dal pagamento di cui al paragrafo 4 del presente punto se non ha imbarcato un marinaio:

– a norma del punto 1, paragrafo 6, del presente capo;

– se il pescatore che aveva firmato un contratto di lavoro in applicazione del punto 3 del presente capo non si presenta al padrone marittimo alla data e all'ora indicate nel contratto di lavoro;

– se le autorità di Sao Tomé e Principe non hanno fornito all'operatore o al suo rappresentante l'elenco di cui al punto 1, paragrafo 4, del presente capo;

– se l'elenco non contiene un numero sufficiente di pescatori da imbarcare alla luce degli obblighi di cui al punto 1, paragrafo 2, del presente capo.

8.La commissione mista redige regolarmente un resoconto degli imbarchi di pescatori di Sao Tomé e Principe effettuati.

CAPO VI 
OSSERVATORI

1.Osservazione delle attività di pesca

In attesa dell'attuazione di un sistema di osservatori regionali, i pescherecci autorizzati a pescare nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe nell'ambito dell'accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità di Sao Tomé e Principe conformemente a quanto disposto nel presente capo.

2.Pescherecci e osservatori designati

I pescherecci dell'Unione operanti nell'ambito del presente protocollo nelle acque di Sao Tomé e Principe imbarcano osservatori designati dal ministero della Pesca di Sao Tomé e Principe alle condizioni seguenti:

(a)su richiesta delle autorità di Sao Tomé e Principe, i pescherecci dell'Unione prendono a bordo un osservatore da queste designato per controllare le catture effettuate nelle acque di Sao Tomé e Principe;

(b)le autorità di Sao Tomé e Principe stilano l'elenco dei pescherecci designati per imbarcare un osservatore, nonché l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. Essi sono trasmessi alla Commissione europea al momento dell'elaborazione e, successivamente, ogni tre (3) mesi, con gli eventuali aggiornamenti;

(c)all'atto del rilascio dell'autorizzazione di pesca o almeno quindici (15) giorni prima della data prevista dell'imbarco dell'osservatore, le autorità di Sao Tomé e Principe comunicano all'Unione e agli operatori interessati, preferibilmente mediante posta elettronica, il nome dell'osservatore designato per l'imbarco;

(d)la durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità di Sao Tomé e Principe, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per un determinato peschereccio. La richiesta è formulata dall'autorità competente all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per l'imbarco sul peschereccio in questione.

3.Condizioni di imbarco e di sbarco

1.Le condizioni di imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'operatore o dal suo rappresentante e dall'autorità competente.

2.L'imbarco e lo sbarco dell'osservatore avvengono nel porto scelto dall'operatore. L'imbarco viene effettuato all'inizio della prima bordata nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe successiva alla notifica dell'elenco dei pescherecci designati.

3.Gli operatori interessati comunicano, entro due (2) settimane e con un preavviso di dieci (10) giorni, le date e i porti della subregione previsti per l'imbarco e lo sbarco degli osservatori.

4.In caso di imbarco in un paese diverso da Sao Tomé e Principe le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'operatore. Se un peschereccio avente a bordo un osservatore lascia la zona di pesca di Sao Tomé e Principe, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'operatore.

5.Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici (12) ore successive, l'operatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

6.Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.

7.L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante gli dà accesso ai mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, ai documenti direttamente inerenti alle attività di pesca del peschereccio, compresi il giornale di pesca e il libro di navigazione, e alle varie parti del peschereccio nella misura necessaria all'espletamento delle sue mansioni.

8.Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'operatore a condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, nei limiti delle possibilità concretamente offerte dal peschereccio.

9.La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico di Sao Tomé e Principe.

4.Contributo finanziario forfettario

Per contribuire ai costi di attuazione connessi all'imbarco degli osservatori, l'operatore versa, all'atto del pagamento dell'anticipo forfettario, un importo pari a 250 EUR all'anno per ciascun peschereccio sullo stesso conto utilizzato per gli anticipi forfettari.

5.Compiti dell'osservatore

All'osservatore è riservato, a bordo, lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando il peschereccio dell'Unione opera nelle acque di Sao Tomé e Principe, l'osservatore assolve i compiti seguenti:

(a)osserva le attività di pesca del peschereccio;

(b)verifica la posizione dei pescherecci impegnati in operazioni di pesca;

(c)redige un inventario degli attrezzi da pesca utilizzati;

(d)verifica i dati relativi alle catture effettuate nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe riportati nel giornale di pesca;

(e)verifica le percentuali delle catture accessorie e stima il volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;

(f)comunica alla sua autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all'attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie tenute a bordo.

6.Obblighi dell'osservatore

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

(a)prende tutti i provvedimenti necessari affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

(b)rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza di tutti i documenti appartenenti al peschereccio;

(c)al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco, redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti di Sao Tomé e Principe con copia alla Commissione europea. Firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante al momento dello sbarco dell'osservatore.

CAPO VII 
INFRAZIONI

1.Trattamento delle infrazioni

Ogni infrazione commessa da un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca conformemente alle disposizioni del presente allegato è oggetto di un verbale di imputazione, da trasmettere senza indugio all'Unione e allo Stato di bandiera.

2.Fermo / dirottamento del peschereccio - riunione di informazione

1.Se la legislazione di Sao Tomé e Principe lo prevede per l'infrazione denunciata, i pescherecci dell'Unione in situazione di infrazione possono essere costretti a cessare l'attività di pesca e, se si trovano in mare, a rientrare in un porto di Sao Tomé e Principe.

2.Sao Tomé e Principe notifica all'Unione, entro un termine di ventiquattro (24) ore, ogni fermo di peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all'infrazione denunciata.

3.Prima di adottare misure nei confronti del peschereccio, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, Sao Tomé e Principe organizza su richiesta dell'Unione, entro un (1) giorno dalla notifica del fermo del peschereccio, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno portato al fermo e illustrare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera del peschereccio può assistere a questa riunione di informazione.

3.Sanzione dell'infrazione - procedimento transattivo

1.La sanzione dell'infrazione denunciata è stabilita da Sao Tomé e Principe secondo le disposizioni della legislazione di Sao Tomé e Principe.

2.Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, viene avviato un procedimento transattivo fra Sao Tomé e Principe e l'Unione volto a determinare i termini e il livello della sanzione. Al procedimento transattivo possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera del peschereccio e dell'Unione. Il procedimento transattivo si conclude entro e non oltre tre (3) giorni dalla notifica del fermo del peschereccio.

4.Procedimento giudiziario - cauzione bancaria

1.Se il procedimento transattivo non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'operatore del peschereccio dell'Unione in infrazione deposita, presso una banca designata da Sao Tomé e Principe, una cauzione bancaria il cui importo, fissato da Sao Tomé e Principe, copra i costi connessi al fermo del peschereccio, l'ammenda stimata e le eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

2.La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'operatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

(a)integralmente, se non è irrogata alcuna sanzione;

(b)a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

3.Sao Tomé e Principe comunica all'Unione l'esito del procedimento giudiziario entro un termine di sette (7) giorni a decorrere dalla pronuncia della sentenza.

5.Rilascio del peschereccio e dell'equipaggio

Il peschereccio e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia provveduto al pagamento della sanzione prevista dal procedimento transattivo o al deposito della cauzione bancaria.

APPENDICI

Appendice 1    Coordinate della zona di sfruttamento congiunto da parte di Sao Tomé e Principe e della Nigeria

Appendice 2    Recapiti

Appendice 3    Informazioni da comunicare per l'autorizzazione di un peschereccio dell'Unione

Appendice 4    Scheda tecnica

Appendice 5    Requisiti tecnici per l'implementazione del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) e del sistema di registrazione delle attività di pesca (ERS)

Appendice 6    Trattamento dei dati personali

Appendice 7    Recupero dei fondi indebitamente versati



Appendice 1 
Coordinate della zona di sfruttamento congiunto
da parte di Sao Tomé e Principe e della Nigeria.

Latitudine    Longitudine

(gradi, minuti, secondi)

03 02 22 N    07 07 31 E

02 50 00 N    07 25 52 E

02 42 38 N    07 36 25 E

02 20 59 N    06 52 45 E

01 40 12 N    05 57 54 E

01 09 17 N    04 51 38 E

01 13 15 N    04 41 27 E

01 21 29 N    04 24 14 E

01 31 39 N    04 06 55 E

01 42 50 N    03 50 23 E

01 55 18 N    03 34 33 E

01 58 53 N    03 53 40 E

02 02 59 N    04 15 11 E

02 05 10 N    04 24 56 E

02 10 44 N    04 47 58 E

02 15 53 N    05 06 03 E

02 19 30 N    05 17 11 E

02 22 49 N    05 26 57 E

02 26 21 N    05 36 20 E

02 30 08 N    05 45 22 E

02 33 37 N    05 52 58 E

02 36 38 N    05 59 00 E

02 45 18 N    06 15 57 E

02 50 18 N    06 26 41 E

02 51 29 N    06 29 27 E

02 52 23 N    06 31 46 E

02 54 46 N    06 38 07 E

03 00 24 N    06 56 58 E

03 01 19 N    07 01 07 E

03 01 27 N    07 01 46 E

03 01 44 N    07 03 07 E

03 02 22 N    07 07 31 E



Appendice 2 Recapiti per le comunicazioni ai sensi del presente protocollo

Per l'Unione:

autorizzazioni di pesca:

applicazione LICENCE: https://webgate.ec.europa.eu/licence

MARE-LICENCES@ec.europa.eu

catture aggregate:

MARE-CATCHES@ec.europa.eu

Helpdesk UN /FLUX: MARE-FISH-IT-SUPPORT@ec.europa.eu

Per Sao Tomé e Principe: da comunicare prima dell'applicazione provvisoria del protocollo

Appendice 3 Domanda di autorizzazione di pesca per la zona di pesca di Sao Tomé e Principe 

Salvo diversa indicazione, devono essere fornite obbligatoriamente le informazioni seguenti relative al richiedente, al proprietario del peschereccio, all'identificazione del peschereccio, ai suoi dati tecnici e al periodo interessato.

Categoria di pesca:

Nome del richiedente: 

Numero di telefono del richiedente: 

Email del richiedente: 

Nome del proprietario del peschereccio: 

Città, codice postale e paese di residenza del proprietario del peschereccio: 

Nome di un massimo di cinque proprietari principali beneficiari del peschereccio:

Città, codice postale e paese di residenza di un massimo di cinque proprietari principali beneficiari del peschereccio: 

Nome del comandante: 

Cittadinanza del comandante: 

Email del peschereccio: 

Nome e indirizzo dell'agente locale: 

Nome del peschereccio: 

Stato di bandiera: 

Porto di immatricolazione: 

IRCS: 

Marcatura esterna: 

N. MMSI: 

N. IMO:

N. ICCAT:

Data di registrazione della bandiera attuale: 

Bandiera precedente (se del caso): 

Luogo di costruzione: 

Data di costruzione: 

Frequenza di chiamata: 

Numero di telefono satellitare: 

Lunghezza fuori tutto (m): 

Stazza (in GT, secondo la convenzione di Londra): 

Tipo di motore: 

Potenza del motore (in kW): 

Numero dei membri dell'equipaggio: 

Sistema di conservazione a bordo: 

Capacità di trasformazione giornaliera (24 h) in tonnellate: 

Numero di stive per il pesce: 

Capacità totale delle stive per il pesce (in m3): 

Fabbricante del VMS:

Modello del VMS:

Numero di serie del VMS:

Versione software del VMS:

Operatore satellitare:

Attrezzo da pesca autorizzato: 

Luogo di sbarco delle catture: 

Data d'inizio dell'autorizzazione richiesta: 

Data di fine dell'autorizzazione richiesta: 

Specie bersaglio (codici FAO):

Domanda di autorizzazione per la trasformazione a bordo: eviscerazione/asportazione parziale delle pinne degli squali autorizzati / altro da specificare



Appendice 4 
Scheda tecnica 
Tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie

SPECIE VIETATE

Conformemente alla Convenzione sulle specie migratorie e alle risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca della manta gigante (Manta birostris), dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus) e dello squalo seta (Carcharhinus falciformis). È inoltre vietata la pesca dello squalo balena (Rhincodon typus).

Conformemente alla normativa europea (regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003), è vietato asportare pinne di squalo a bordo dei pescherecci, nonché detenerle a bordo, trasbordarle o sbarcarle. Fatto salvo quanto precede, per facilitare lo stivaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ma non asportate dalla carcassa prima dello sbarco.

Conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT, le parti si adoperano per ridurre l'impatto accidentale delle attività di pesca sulle tartarughe e sugli uccelli marini, attuando misure che massimizzino le possibilità di sopravvivenza degli esemplari catturati accidentalmente.

TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE

Attrezzi autorizzati: rete a circuizione;

specie bersaglio: tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus), tonnetto striato (Katsuwonus pelamis);

catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.

PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

Attrezzi autorizzati: palangaro di superficie;

specie bersaglio: pesce spada (Xiphias gladius), verdesca (Prionace glauca), tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus);

catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.

L'autorizzazione per la trasformazione a bordo deve essere richiesta al momento della domanda di autorizzazione (cfr. elenco nell'appendice 3).

Canoni a carico degli operatori – numero di navi

Canone aggiuntivo per tonnellata catturata

85 EUR/tonnellata per l'intera durata del protocollo

Canone forfettario annuo

Per le tonniere con reti a circuizione: 11 050 EUR per 130 t

Per i pescherecci con palangari di superficie: 3 995 EUR per 47 t

Canone forfettario per gli osservatori

250 EUR per peschereccio all'anno

Canone per le navi d'appoggio

3 500 EUR per nave all'anno

Numero di pescherecci

26 tonniere con reti a circuizione

autorizzati a pescare

9 pescherecci con palangari di superficie



Appendice 5 Requisiti tecnici per l'implementazione del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) e del sistema di registrazione delle attività di pesca (ERS)

Sezione 1 - Disposizioni comuni per la trasmissione dei dati di posizione dei pescherecci e per l'implementazione del sistema ERS ad opera delle parti; continuità operativa

Se si verifica un guasto tecnico che ostacola la trasmissione dei dati di posizione dei pescherecci o dei dati relativi alle attività di pesca ("dati ERS") tra i CCP delle parti, i pescherecci dell'Unione interessati dal guasto non sono considerati inadempienti.

Le parti stabiliscono una connessione utilizzando il software FLUX Transportation Layer fornito dalla Commissione europea e applicano il formato UN/FLUX. Sao Tomé e Principe garantisce la compatibilità tra le sue apparecchiature elettroniche e il sistema dell'Unione.

Prima di utilizzare l'ambiente di produzione, le parti configurano un ambiente di test a fini di collaudo. L'Unione invia messaggi di prova al CCP di Sao Tomé e Principe nell'ambiente di test. Una volta superati i test, le due parti concordano la data a partire dalla quale i dati di posizione dei pescherecci e i dati ERS saranno inviati automaticamente tramite il software FLUX Transportation Layer nel formato UN/FLUX.

Fino a tale data, i dati di posizione dei pescherecci dell'Unione e i dati ERS sono inviati utilizzando i formati e le modalità già in vigore al momento dell'entrata in applicazione del presente protocollo.

I CCP dello Stato di bandiera e di Sao Tomé e Principe e la Commissione europea si scambiano i rispettivi recapiti elettronici e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di tali recapiti.

I CCP dello Stato di bandiera e di Sao Tomé e Principe e la Commissione europea si informano reciprocamente, nel più breve tempo possibile, di qualsiasi interruzione delle comunicazioni automatiche o di eventuali operazioni di manutenzione di durata superiore alle 48 ore, esercitano la dovuta diligenza per ripristinare le comunicazioni automatiche e ne notificano il ripristino alla controparte. In caso di controversia viene adita la commissione mista.

Se l'interruzione dura più di 48 ore, i dati sono trasmessi nel frattempo dal CCP dello Stato di bandiera per posta elettronica ogni 24 ore, finché le comunicazioni automatiche non vengono ripristinate. Il CCP di Sao Tomé e Principe può chiedere tale scambio al CCP dello Stato di bandiera se il malfunzionamento riguarda il suo sistema e se, nonostante gli sforzi compiuti per porvi rimedio, il malfunzionamento si protrae oltre le 48 ore.

Una volta ripristinati i sistemi di comunicazione automatica, i dati interessati dall'interruzione sono rinviati anche tramite tali sistemi.

Le autorità di Sao Tomé e Principe informano i servizi di controllo competenti affinché i pescherecci dell'Unione non siano considerati in infrazione per omessa trasmissione dei dati.

Le parti garantiscono la coerenza dei dati e, in particolare, provvedono affinché i rispettivi sistemi siano dotati di filtri adeguati da applicare ai dati, in modo che siano presi in considerazione solo i dati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe.

Sezione 2 - Requisiti tecnici per la trasmissione dei dati VMS

1.    Dati di posizione dei pescherecci - sistema di controllo dei pescherecci

Il CCP dello Stato di bandiera provvede al trattamento automatico e alla trasmissione elettronica dei dati di posizione dei pescherecci utilizzando la connessione centralizzata fornita dalla Commissione europea. I dati di posizione dei pescherecci devono essere registrati in modo sicuro e conservati dalle parti per un periodo di tre anni.

La prima posizione registrata dopo l'entrata nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe è identificata con il codice "ENT" (NAF) o "ENTRY" (UN/FLUX). Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS", ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona di pesca di Sao Tomé e Principe, che viene identificata con il codice "EXI" (NAF) o "EXIT" (UN/FLUX).

2.    Trasmissione da parte del peschereccio in caso di guasto del sistema di controllo

I pescherecci dell'Unione che operano nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe con un sistema di controllo del peschereccio difettoso sono tenuti a comunicare i loro messaggi di posizione per posta elettronica al CCP dello Stato di bandiera almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP di Sao Tomé e Principe di tale cambiamento. I dati di posizione sono quindi trasmessi con tale frequenza.

Il CCP di Sao Tomé e Principe informa il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione di ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione di un peschereccio titolare di un'autorizzazione di pesca che non abbia notificato la propria uscita dalla zona di pesca di Sao Tomé e Principe.

Struttura di un messaggio in formato NAF per trasmettere i dati sulla posizione del peschereccio a Sao Tomé e Principe

Dato 

Codice 

Obbligatorio (O) / Facoltativo (F) 

Contenuto 

Inizio della registrazione 

SR 

Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione 

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166) 

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio – Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166) 

Stato di bandiera:

FS

O

Dato relativo al messaggio – Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166) 

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI, MAN) 

Indicativo di chiamata (IRCS)

RC

O

Dato relativo al peschereccio – Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio (IRCS) 

Numero di riferimento interno della parte

IR

F

Dato relativo al peschereccio – Numero unico assegnato dalla parte che identifica il peschereccio

Identificativo unico del peschereccio (n. IMO) 

IM

O

Dato relativo al peschereccio – n. IMO 

Obbligatorio se il peschereccio dispone di tale numero 

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo al peschereccio – Numero indicato sulla fiancata del peschereccio (ISO 8859.1) 

Latitudine

LT

O

 Dati relativi alla posizione del peschereccio – Latitudine della posizione espressa in gradi decimali (WGS84) +/- DD.ddd. Numeri positivi per l'emisfero nord; valori negativi per l'emisfero sud. Il segno (+) non deve essere trasmesso. Gli zeri non significativi possono essere omessi. Il valore deve essere compreso tra -90 e +90.

Longitudine

LG

O

Dati relativi alla posizione del peschereccio – Longitudine della posizione espressa in gradi decimali (WGS84) +/- DDD.ddd. Numeri positivi per l'emisfero nord; valori negativi per l'emisfero sud. Il segno (+) non deve essere trasmesso. Gli zeri non significativi possono essere omessi. Il valore deve essere compreso tra -180 e +180.

Rotta

CO

O

Rotta del peschereccio su scala di 360° 

Velocità

SP

O

Velocità del peschereccio in decimi di nodi 

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione del peschereccio – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) 

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione del peschereccio – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) 

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione 

A decorrere dall'implementazione effettiva del nuovo formato UN/FLUX e dalla trasmissione tramite FLUX Transportation Layer, i dati VMS sono trasmessi secondo il formato e i processi descritti nel documento di implementazione disponibile sul sito web della Commissione europea.

PROTEZIONE DEI DATI VMS

Tutti i dati di sorveglianza comunicati da una parte all'altra secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente:

- al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza esercitati dalle autorità di Sao Tomé e Principe sulla flotta dell'Unione operante nell'ambito del presente protocollo; e

- agli studi di ricerca condotti da Sao Tomé e Principe nel quadro della gestione e dell'organizzazione delle attività di pesca.

5.2. A prescindere dalla ragione, in nessun caso tali dati potranno essere comunicati a terzi.

Sezione 3 – Requisiti tecnici per l'implementazione del sistema di registrazione delle attività di pesca e per la comunicazione dei dati ERS

1.    Quando un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione rilasciata in virtù del presente protocollo si trova nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe, il comandante deve:

a) registrare ogni entrata e uscita dalla zona di pesca mediante un messaggio specifico che indichi i quantitativi di ciascuna specie tenuta a bordo al momento di tale entrata o uscita dalla zona e la data, l'ora e la posizione in cui sarà effettuata l'entrata o l'uscita. Il messaggio è inviato al CCP di Sao Tomé e Principe almeno due ore prima dell'entrata o dell'uscita, tramite il sistema ERS o altro mezzo di comunicazione;

b) registrare ogni giorno la posizione del peschereccio, a mezzogiorno, se non è stata svolta alcuna attività di pesca;

c) registrare, per ogni operazione di pesca, la posizione in cui essa ha luogo, il tipo di attrezzo e i quantitativi di ciascuna specie catturata, distinguendo fra catture tenute a bordo e rigetti. Ogni specie è identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3; i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso vivo equivalente e, se necessario, in numero di esemplari;

d) trasmettere giornalmente al proprio Stato di bandiera, al più tardi alle ore 24:00, i dati registrati nel giornale di pesca elettronico; tale trasmissione è effettuata per ogni giorno trascorso nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe, anche in assenza di catture. È inoltre effettuata prima di ogni uscita dalla zona di pesca.

2. Il CCP dello Stato di bandiera mette i dati ERS a disposizione del CCP di Sao Tomé e Principe. Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e senza indugio i messaggi istantanei (notifica di entrata nella zona, notifica di uscita dalla zona, notifica di arrivo in porto) dell'ERS al CCP di Sao Tomé e Principe. Trasmette automaticamente, una volta al giorno, gli altri messaggi ERS provenienti dal peschereccio.

3. Fino al termine delle fasi di test di cui alla sezione 1:

- i dati sono trasmessi tramite DEH (Data Exchange Highway) nel formato EU-ERS (versione 3.1) 4 ;

- le notifiche di trasbordo sono inviate all'autorità competente di Sao Tomé e Principe per email;

- solo i messaggi istantanei ("notifica di entrata in zona" - COE, "notifica di uscita dalla zona" - COX, "notifica di arrivo in porto" - PNO) sono trasmessi automaticamente e senza indugio. Gli altri tipi di messaggi sono messi a disposizione su richiesta automatica del CCP di Sao Tomé e Principe.

4. A decorrere dall'implementazione effettiva del formato UN/FLUX e dalla trasmissione tramite FLUX Transportation Layer:

- la modalità di messa a disposizione su richiesta riguarderà solo richieste specifiche relative a dati storici;

- i dati ERS saranno trasmessi nel formato e secondo i processi descritti nel documento di implementazione disponibile sul sito web della Commissione europea.

5. Il CCP di Sao Tomé e Principe conferma la ricezione dei dati ERS di tipo istantaneo ad esso inviati, mediante un messaggio di avvenuta ricezione che attesti anche la validità del messaggio ricevuto. Per lo scambio di dati ERS tramite DEH non sono trasmessi messaggi di avvenuta ricezione per i dati che il CCP di Sao Tomé e Principe riceve in risposta a una sua richiesta.

6. In caso di guasto nella trasmissione tra il peschereccio e il CCP dello Stato di bandiera, quest'ultimo ne informa senza indugio il comandante o l'operatore del peschereccio, oppure il loro rappresentante o i loro rappresentanti. Appena riceve la notifica, il comandante del peschereccio invia i dati mancanti alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, con qualunque mezzo di telecomunicazione adeguato, ogni giorno, al più tardi alle ore 24:00.

7. In caso di malfunzionamento del sistema di trasmissione elettronica installato a bordo del peschereccio, il comandante, o l'operatore del peschereccio, provvede affinché il sistema ERS sia riparato o sostituito entro 10 giorni dal momento in cui il malfunzionamento è stato rilevato. Trascorso tale termine, il peschereccio non è più autorizzato a pescare nella zona di pesca e deve uscirne o fare scalo in un porto di Sao Tomé e Principe entro 24 ore. Il peschereccio è autorizzato a lasciare il porto o a rientrare nella zona di pesca solo dopo che il CCP del proprio Stato di bandiera avrà accertato che il sistema ERS ha ripreso a funzionare correttamente.


Appendice 6 Trattamento dei dati personali

1.    Definizioni e ambito di applicazione

1.1 Definizioni

Ai fini della presente appendice si applicano, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 dell'accordo e all'articolo 1 del presente protocollo, anche le definizioni seguenti:

"dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile una persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un identificativo quale il nome, un numero di identificazione o dati di localizzazione;

"trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali o serie di dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o la combinazione, la limitazione dell'accesso, la cancellazione o la distruzione;

"autorità trasferente": l'autorità pubblica che invia i dati personali;

"autorità destinataria": l'autorità pubblica che riceve comunicazioni di dati personali;

"violazione dei dati": una violazione della sicurezza che comporta, in modo accidentale o illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata dei dati personali trasmessi, conservati o trattati in qualsiasi altro modo o l'accesso non autorizzato a tali dati;

"ulteriore trasferimento": il trasferimento di dati personali da una parte destinataria a un'entità che non sia parte firmataria del presente protocollo ("terzo");

"autorità di controllo": l'autorità pubblica indipendente incaricata di vigilare sull'applicazione del presente articolo al fine di tutelare le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

1.2 Campo di applicazione

Le persone interessate dal presente protocollo sono in particolare le persone fisiche proprietarie dei pescherecci dell'Unione, i loro rappresentanti, il comandante e l'equipaggio in servizio a bordo dei pescherecci dell'Unione operanti nell'ambito del presente protocollo.

Per quanto riguarda l'attuazione del presente protocollo, in particolare per le domande di rilascio delle autorizzazioni, il controllo delle attività di pesca e la lotta contro la pesca illegale, potrebbero essere scambiati e ulteriormente trattati:

- i dati di identificazione e le coordinate del peschereccio;

- i dati raccolti attraverso controlli, ispezioni o osservazioni riguardanti le attività di un peschereccio o relative a un peschereccio, la sua posizione e i suoi spostamenti, la sua attività di pesca o connessa alla pesca;

- i dati relativi al proprietario o ai proprietari del peschereccio, oppure al suo rappresentante, quali il nome, la cittadinanza, il recapito professionale e il conto bancario professionale;

- i dati relativi all'agente locale, quali il nome, la cittadinanza e il recapito professionale;

- i dati relativi ai comandanti e ai membri dell'equipaggio, quali il nome, la cittadinanza, la funzione e, nel caso del comandante, il recapito;

- i dati relativi ai pescatori imbarcati, quali il nome, il recapito, la formazione, il certificato sanitario.

1.3 Autorità responsabili

Le autorità responsabili del trattamento dei dati sono la Commissione europea e l'autorità dello Stato di bandiera per l'Unione e, per Sao Tomé e Principe, l'agenzia nazionale per la protezione dei dati personali (ANPDP) di São Tomé e Príncipe.

2.    Garanzie in materia di protezione dei dati personali

2.1 Limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati

I dati personali richiesti e trasferiti a norma del presente protocollo sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per l'attuazione del protocollo, vale a dire per il trattamento delle autorizzazioni di pesca e per il controllo e la sorveglianza delle attività svolte dai pescherecci dell'Unione. Le parti si scambiano i dati personali a norma del presente protocollo solo per le finalità specifiche ivi indicate.

I dati ricevuti non devono essere trattati per finalità diverse da quelle di cui al presente paragrafo e, nel caso in cui ciò avvenisse, devono essere resi anonimi.

Su richiesta, l'autorità destinataria informa senza indugio l'autorità trasferente dell'uso dei dati comunicati.

2.2 Esattezza

Le parti provvedono affinché i dati personali trasferiti in virtù del presente protocollo siano esatti, attualizzati e, se del caso, regolarmente aggiornati in base a quanto noto all'autorità trasferente. Se una delle parti rileva che i dati personali trasferiti o ricevuti sono inesatti, ne informa senza indugio l'altra parte e procede alle correzioni e agli aggiornamenti necessari.

2.3 Limitazione della conservazione

I dati personali sono conservati solo per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati scambiati e per un periodo massimo di un anno dalla scadenza del presente protocollo, salvo se necessari per dar seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo. In tal caso, i dati possono essere conservati per tutto il tempo necessario a dar seguito all'infrazione o all'ispezione o fino alla chiusura definitiva del procedimento giudiziario o amministrativo.

Se conservati più a lungo, i dati personali sono resi anonimi.

2.4 Sicurezza e riservatezza

I dati personali sono trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza, tenendo conto dei rischi specifici del trattamento, tra cui la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali. Le autorità incaricate del trattamento sono tenute a contrastare eventuali violazioni dei dati e ad adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio agli eventuali effetti negativi di una violazione dei dati personali e attenuarne le possibili ripercussioni. L'autorità destinataria notifica senza indugio tale violazione all'autorità trasferente; entrambe le autorità si garantiscono reciprocamente e tempestivamente la cooperazione necessaria al fine di consentire a ciascuna di esse di adempiere gli obblighi derivanti dal rispettivo quadro giuridico nazionale in caso di violazione dei dati personali.

Le parti si impegnano ad attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia conforme alle disposizioni del presente protocollo.

2.5 Rettifica o cancellazione

Le parti provvedono affinché l'autorità trasferente e l'autorità destinataria adottino tutte le misure ragionevoli per garantire senza indugio la rettifica o la cancellazione, a seconda dei casi, dei dati personali, qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente protocollo, in particolare perché tali dati non sono adeguati, pertinenti o esatti o risultano eccessivi rispetto alla finalità del trattamento.

Le parti sono tenute a notificarsi reciprocamente qualsiasi rettifica o cancellazione.

2.6 Trasparenza

Le parti provvedono affinché gli interessati siano informati, con una notifica individuale e mediante la pubblicazione del presente protocollo sui loro siti web, delle categorie dei dati trasferiti e successivamente trattati, delle modalità di trattamento dei dati personali, dello strumento utilizzato per il trasferimento, della finalità del trattamento, dei terzi o delle categorie di terzi cui le informazioni possono essere ulteriormente trasferite, dei diritti individuali e dei meccanismi disponibili per esercitare i loro diritti e ottenere un indennizzo e dei recapiti degli uffici presso i quali aprire un contenzioso o presentare un reclamo.

2.7 Ulteriore trasferimento

L'autorità destinataria non trasferisce i dati personali ricevuti a norma del presente protocollo a terzi stabiliti in un paese diverso dagli Stati membri di bandiera eccetto nei casi in cui:

il trasferimento è giustificato da un importante obiettivo di pubblico interesse, riconosciuto anche nel quadro giuridico applicabile all'autorità trasferente;

sono soddisfatti gli altri requisiti della presente appendice (in particolare per quanto riguarda la limitazione delle finalità e la minimizzazione dei dati); e

il paese in cui sono ubicati il terzo o l'organizzazione internazionale è destinatario di una decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione europea a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 (decisione di adeguatezza) che riguardi l'ulteriore trasferimento; o

in casi specifici, qualora tale trasferimento sia necessario affinché l'autorità trasferente adempia i propri obblighi nei confronti delle ORGP o delle organizzazioni regionali per la pesca; o

in via eccezionale e ove ritenuto necessario, purché il terzo s'impegni a trattare i dati solo per le finalità specifiche per le quali essi sono ulteriormente trasferiti e a cancellarli immediatamente una volta che il trattamento non sia più necessario per tali finalità.

3.    Diritti degli interessati

3.1 Accesso ai dati personali

Su richiesta dell'interessato, l'autorità destinataria deve:

confermare all'interessato se sono o meno in corso trattamenti di dati personali che lo riguardano;

fornire informazioni sulla finalità del trattamento, sulle categorie di dati personali, sul periodo di conservazione dei dati (se possibile), sul diritto di chiederne la rettifica/cancellazione, sul diritto di presentare un reclamo ecc.;

fornire una copia dei dati personali;

fornire informazioni generali sulle garanzie applicabili.

3.2 Rettifica dei dati personali

L'autorità destinataria rettifica, su richiesta dell'interessato, i dati personali incompleti, inesatti o obsoleti.

3.3 Cancellazione dei dati personali

Su richiesta dell'interessato, l'autorità destinataria deve:

cancellare i dati personali che lo riguardano nel caso in cui essi siano stati trattati in modo non conforme alle garanzie previste dal presente protocollo;

cancellare i dati personali che lo riguardano e che non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati lecitamente trattati;

interrompere il trattamento dei dati personali se l'interessato vi si oppone per motivi connessi alla sua situazione specifica, a meno che non sussistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato.

3.4 Modalità

Entro un lasso di tempo ragionevole e in tempo utile, e in ogni caso entro un mese dalla richiesta, l'autorità destinataria risponde a una richiesta dell'interessato riguardante l'accesso ai suoi dati personali, la loro rettifica e la loro cancellazione. L'autorità destinataria può adottare misure appropriate, come l'addebito di costi ragionevoli per coprire gli oneri amministrativi o il rifiuto di dar seguito a una richiesta manifestamente infondata o eccessiva.

In caso di risposta negativa alla richiesta dell'interessato, quest'ultimo deve essere informato dall'autorità destinataria dei motivi del rifiuto.

3.5 Limitazioni

I diritti di cui al punto 3 possono essere limitati se tale limitazione è prevista dalla legge ed è necessaria e proporzionata in una società democratica a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.

Tali diritti possono essere limitati anche al fine di garantire una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

La limitazione può essere applicata alle stesse condizioni anche per tutelare l'interessato o i diritti e le libertà altrui.

4.    Ricorso e controllo indipendente

4.1 Controllo indipendente

La conformità del trattamento dei dati personali al presente protocollo deve essere oggetto di un controllo indipendente ad opera di un organismo esterno o interno che eserciti un controllo indipendente e disponga di poteri d'indagine e di ricorso.

4.2 Autorità di controllo

Per l'Unione, tale controllo è esercitato dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), nel caso in cui il trattamento rientri nelle competenze della Commissione, o dalle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati degli Stati membri dell'Unione, nel caso in cui il trattamento rientri nelle competenze dello Stato membro di bandiera.

Per Sao Tomé e Principe è competente l'agenzia nazionale per la protezione dei dati personali (ANPDP).

A seconda dei casi, la Commissione europea o le autorità menzionate al secondo comma trattano e risolvono in modo efficace e in tempo utile i reclami degli interessati riguardanti il trattamento dei loro dati personali nell'ambito del presente protocollo.

4.3 Diritto di ricorso

Ciascuna parte provvede affinché, nel proprio ordinamento giuridico, l'interessato che ritenga che un'autorità non abbia rispettato le garanzie di cui all'articolo 15 e alla presente appendice o che i suoi dati personali siano stati violati possa presentare una domanda di indennizzo contro tale autorità, nella misura consentita dalle disposizioni giuridiche applicabili, dinanzi a un organo giurisdizionale o equivalente.

In particolare qualsiasi reclamo avverso una delle due autorità può essere indirizzato al GEPD, nel caso della Commissione europea, e all'[autorità del paese terzo], nel caso di Sao Tomé e Principe. Per determinati reclami avverso una delle due autorità è inoltre possibile adire la Corte di giustizia dell'Unione, nel caso della Commissione europea e, nel caso di Sao Tomé e Principe, gli organi giurisdizionali di Sao Tomé e Principe.

In caso di controversia o reclamo presentato da un interessato avverso l'autorità trasferente, l'autorità destinataria o entrambe, a seguito del trattamento dei suoi dati personali, le autorità s'informano reciprocamente di tali controversie o reclami e si adoperano per dirimere la controversia o risolvere il reclamo in via amichevole nel più breve tempo possibile.

4.4 Scambio di informazioni tra le parti

Le parti si tengono reciprocamente informate dei reclami ricevuti riguardo al trattamento dei dati personali in virtù del presente protocollo e della loro risoluzione.

5.    Riesame

Le parti s'informano reciprocamente delle modifiche apportate alle rispettive legislazioni che incidono sul trattamento dei dati personali. Ciascuna parte effettua riesami periodici delle proprie politiche e procedure di attuazione dell'articolo 15 e della presente appendice e della loro efficacia e, su richiesta ragionevole di una parte, l'altra parte riesamina le proprie politiche e procedure riguardanti il trattamento dei dati personali al fine di verificare e confermare l'efficace attuazione delle garanzie previste dall'articolo 15 e dalla presente appendice. I risultati del riesame sono comunicati alla parte che ne ha fatto richiesta.

Se necessario, le parti concordano in sede di commissione mista le modifiche necessarie della presente appendice.

6.    Sospensione del trasferimento

La parte trasferente può sospendere o porre fine al trasferimento dei dati personali qualora le parti non risolvano in via amichevole le controversie relative al trattamento dei dati personali conformemente alla presente appendice fintantoché essa non ritenga che la questione sia stata risolta in modo soddisfacente dalla parte destinataria. I dati già trasferiti continuano a essere trattati conformemente alla presente appendice.

Appendice 7 Recupero dei fondi indebitamente versati 

La procedura di recupero degli importi indebitamente versati è la seguente.

La Commissione europea notifica formalmente a Sao Tomé e Principe l'intenzione di recuperare una parte del pagamento non giustificato nell'ambito del sostegno settoriale:

indicando l'importo esatto e gli elementi di prova che dimostrano che i motivi del recupero di cui all'articolo 6, paragrafo 11, sono fondati, e

invitando Sao Tomé e Principe a presentare eventuali osservazioni entro 45 giorni dalla data di ricezione della notifica.

Se decide di proseguire la procedura di recupero, la Commissione europea notifica formalmente a Sao Tomé e Principe tale decisione ed emette una nota di addebito ufficiale che dovrà essere pagata entro trenta (30) giorni.

Solo in casi eccezionali e debitamente giustificati o in caso di errore la Commissione europea può modificare l'importo, il termine di pagamento o rinunciare al recupero, conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e di proporzionalità.

(1)    GU L 205 del 7.8.2007, pag. 36, ELI:  http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2007/894/oj .
(2)    GU L 2862 del 28.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj .
(3)    Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Testo rilevante ai fini del SEE).
(4)

   Documentazione tecnica sul sito Europa.eu: https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp .

(5)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ).