COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 9.7.2025
COM(2025) 369 final
ALLEGATO
della
proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo
di attuazione (2025-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca
tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea
ALLEGATO
PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO
NEL SETTORE DELLA PESCA TRA LA REPUBBLICA DEMOCRATICA
DI SAO TOMÉ E PRINCIPE E LA COMUNITÀ EUROPEA
CONSIDERANDO la stretta cooperazione tra le parti, segnatamente nel quadro delle relazioni tra l'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP) e l'Unione europea, e il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,
CONSIDERANDO l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea,
le parti del presente protocollo convengono quanto segue:
Articolo
Definizioni applicabili al presente protocollo
Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea, di seguito denominate congiuntamente "parti". Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
"accordo": l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea;
"accordo di Samoa": l'accordo di partenariato tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), dall'altra;
"autorità dell'Unione": la Commissione europea, se del caso tramite la delegazione dell'Unione competente per Sao Tomé e Principe, equivalente all'espressione "autorità comunitarie" quali definite all'articolo 2 dell'accordo;
"autorità di Sao Tomé e Principe": il ministero della Pesca;
"sostegno settoriale": il sostegno finanziario dell'Unione per l'attuazione della politica settoriale della pesca e dell'acquacoltura di Sao Tomé e Principe;
"catture": specie acquatiche marine catturate da un attrezzo da pesca utilizzato da un peschereccio;
"sbarco": lo scarico a terra di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio;
"delegazione": la delegazione dell'UE competente per Sao Tomé e Principe;
"dispositivi di concentrazione del pesce": oggetti artificiali o naturali in superficie al di sotto dei quali si raggruppano varie specie da essi attratte, aumentando in tal modo le possibilità di catturarle;
"legislazione di Sao Tomé e Principe": la legislazione di Sao Tomé e Principe in materia di attività di pesca;
"autorizzazione di pesca": autorizzazione amministrativa rilasciata dalle autorità di Sao Tomé e Principe a un operatore per un peschereccio dell'Unione che gli conferisce il diritto di effettuare operazioni di pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe per un dato periodo; è equivalente all'espressione "permesso di pesca" ai sensi della legislazione di Sao Tomé e Principe;
"peschereccio dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione e immatricolato nell'Unione;
"nave d'appoggio": una nave, che non sia un'imbarcazione trasportata a bordo, che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l'uso progettati per catturare o attirare pesci e che facilita, assiste o prepara le operazioni di pesca;
"osservatore": persona autorizzata da un'autorità nazionale con il compito, conformemente all'allegato, di osservare l'attuazione delle norme applicabili alle operazioni di pesca o a osservare tali operazioni a fini scientifici;
"operatore": persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
"operazione di pesca": tutte le attività connesse alla ricerca del pesce, la cala, il traino e il recupero di attrezzi mobili, la posa, l'immersione, il ritiro o il riposizionamento di attrezzi fissi e il prelievo delle eventuali catture dall'attrezzo, dalla rete o da una gabbia di trasporto verso le gabbie per l'allevamento e l'ingrasso;
"pesca sostenibile": la pesca conforme agli obiettivi e ai principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 1995;
"pescatore": qualsiasi persona assunta o ingaggiata a qualunque titolo o che eserciti un'attività professionale a bordo di un peschereccio, comprese le persone che lavorano a bordo e sono remunerate a percentuale, ma esclusi i piloti, gli equipaggi delle flotte militari, le altre persone al servizio permanente del governo, il personale di terra incaricato di svolgere lavori a bordo di un peschereccio e gli osservatori della pesca. Per "marinai ACP" quali definiti nell'accordo si intendono i pescatori ai sensi della presente definizione;
"possibilità di pesca": diritto di pesca quantificato, espresso in catture o sforzo di pesca;
"protocollo": il presente protocollo di attuazione dell'accordo, il relativo allegato e le relative appendici;
"Sao Tomé e Principe": la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe;
"rigetti": catture non trattenute a bordo;
"trasbordo": il trasferimento diretto da un peschereccio a un altro di un qualsiasi quantitativo di pesce tenuto a bordo, indipendentemente dal luogo di manovra, senza che il pesce sia registrato come sbarcato;
"Unione": l'Unione europea, che sostituisce la Comunità europea e vi succede.
Articolo
Obiettivo
Obiettivo del presente protocollo è attuare l'accordo, precisando in particolare le condizioni di accesso dei pescherecci dell'Unione alla zona di pesca di Sao Tomé e Principe e le disposizioni relative al partenariato per una pesca sostenibile.
Articolo
Nessi tra il presente protocollo e l'accordo
Il presente protocollo è interpretato e applicato nel contesto dell'accordo e in modo coerente con esso.
Articolo
Principi
1.Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe sulla base del principio di non discriminazione. Sao Tomé e Principe si impegna ad applicare le medesime misure tecniche e di conservazione a tutte le flotte industriali straniere per la pesca dei tonnidi che operano nella sua zona di pesca, al fine di contribuire ad una buona gestione delle attività di pesca.
2.Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente protocollo conformemente agli articoli 8 e 9 dell'accordo di Samoa.
3.Esse si impegnano a promuovere lo sviluppo sostenibile e una sana gestione delle risorse naturali. Esse si adoperano per incoraggiare la creazione di valore aggiunto a Sao Tomé e Principe tramite le industrie del settore della pesca sostenibile e le attività connesse.
4.Le parti si impegnano a rendere pubbliche e a trasmettere le informazioni riguardanti qualsiasi accordo che autorizzi l'accesso di pescherecci stranieri alla loro zona di pesca e lo sforzo di pesca che ne deriva, il numero di autorizzazioni rilasciate e le catture effettuate.
5.Per quanto riguarda gli stock ittici transzonali o altamente migratori, ai fini della determinazione delle risorse accessibili le parti tengono debitamente conto delle valutazioni scientifiche condotte a livello regionale e delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) competenti.
6.Le condizioni d'impiego e di lavoro dei pescatori imbarcati sui pescherecci dell'Unione non devono essere in contrasto con gli strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) applicabili ai pescatori, in particolare la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), modificata nel 2022, e la convenzione n. 188 dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca. Ciò in particolare riguarda anche il rispetto della libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva, l'eliminazione del lavoro forzato e del lavoro minorile, l'eliminazione della discriminazione in materia d'impiego e professione, un ambiente di lavoro sicuro e sano e condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo dei pescherecci dell'Unione.
7.Le parti s'impegnano a promuovere la ratifica delle convenzioni dell'OIL e dell'IMO applicabili ai pescatori. S'impegnano inoltre a promuovere un'adeguata formazione dei pescatori, in particolare quella prevista dalla convenzione internazionale dell'IMO sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia (convenzione STCW-F).
8.Ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo, i pescherecci dell'Unione possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe solo se in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato.
9.Le autorità di São Tomé e Príncipe rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci dell'Unione esclusivamente nel quadro del presente protocollo. È vietato il rilascio di autorizzazioni di pesca ai pescherecci dell'Unione al di fuori del quadro del presente protocollo, in particolare sotto forma di autorizzazione di pesca diretta.
10.Il presente protocollo è interpretato e applicato nel rispetto degli atti seguenti e in modo coerente con essi:
–le raccomandazioni e risoluzioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) o di altre organizzazioni regionali per la pesca competenti, come il Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace);
–l'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici del 1995;
–il codice di condotta per una pesca responsabile della FAO del 1995;
–l'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo della FAO del 2009;
–le linee guida volontarie per garantire una pesca sostenibile su piccola scala nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà della FAO, pubblicate nel 2015.
Articolo
Periodo di applicazione e accesso dei pescherecci dell'Unione
alla zona di pesca di Sao Tomé e Principe
1.Sao Tomé e Principe autorizza l'accesso alla propria zona di pesca ai pescherecci dell'Unione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo per un periodo di quattro (4) anni a decorrere dalla data di inizio dell'applicazione provvisoria per consentire la cattura di specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato I della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare del 1982, in particolare tonnidi, pesci spada e squali alalunga), ad esclusione delle specie protette dall'ICCAT o di cui l'ICCAT vieta la cattura.
2.L'accesso alla zona di pesca è consentito a un massimo di:
–26 tonniere con reti a circuizione;
–9 pescherecci con palangari di superficie.
Questi pescherecci, come anche le navi d'appoggio, sono autorizzati alle condizioni stabilite nell'allegato e conformemente alle risoluzioni e raccomandazioni pertinenti dell'ICCAT.
3.I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 9 e 10 del presente protocollo.
Articolo
Contropartita finanziaria – modalità di pagamento
1.Per il periodo di cui all'articolo 5 del presente protocollo, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 3 300 000 EUR.
2.La contropartita finanziaria comprende:
(a)un importo annuo di 325 000 EUR, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 6 500 tonnellate/anno, per l'accesso alla zona di pesca di Sao Tomé e Principe; e
(b)un importo specifico annuo pari a 500 000 EUR destinato a sostenere l'attuazione della politica settoriale della pesca di Sao Tomé e Principe.
3.Gli operatori versano inoltre una contropartita finanziaria annua per l'accesso dei loro pescherecci alla zona di pesca di Sao Tomé e Principe conformemente alle disposizioni del capo II dell'allegato.
4.I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 9, 10, 12 e 18 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell'accordo.
5.Se il volume annuale delle catture per tutte le specie dei pescherecci dell'Unione nelle acque di Sao Tomé e Principe supera il quantitativo di riferimento annuale indicato al paragrafo 2, lettera a), è versato un importo di 50 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata.
6.Il pagamento delle catture eccedenti è effettuato dopo l'accordo tra le parti sui computi definitivi di cui al capo II, sezione 2, dell'allegato. Tuttavia, se i quantitativi catturati dai pescherecci europei superano il doppio del quantitativo di riferimento annuo, il pagamento dell'importo dovuto per le catture che superano tale soglia è rinviato di un anno.
7.Il pagamento della contropartita di cui al paragrafo 2, lettera a), è effettuato, per il primo anno, nei novanta (90) giorni successivi alla data di applicazione provvisoria del protocollo e, per gli anni successivi, entro la ricorrenza anniversaria del protocollo.
8.La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità di Sao Tomé e Principe conformemente ai principi di sana gestione finanziaria.
9.La contropartita finanziaria è versata su conti pubblici, con le modalità seguenti: il contributo di cui al paragrafo 2, lettera a), è versato su un conto della Tesoreria dello Stato presso la Banca centrale di Sao Tomé e Principe; il contributo di cui al paragrafo 2, lettera b), e il contributo di cui al paragrafo 5 sono versati sul conto del Fondo di sviluppo della pesca e sono iscritti in bilancio.
10.Le autorità di Sao Tomé e Principe comunicano ogni anno all'Unione gli estremi di detti conti bancari.
11.Se Sao Tomé e Principe non attua il programma di sostegno settoriale secondo le disposizioni previste e se la commissione mista non ha trovato un'intesa sulla conformità, la Commissione europea può recuperare la parte non giustificata della contropartita finanziaria in questione, applicando le disposizioni dell'appendice 7 del presente protocollo.
12.Sao Tomé e Principe fornisce tutta l'assistenza necessaria per l'individuazione e la restituzione dei fondi.
Articolo
Sostegno settoriale
1.Il sostegno settoriale contribuisce all'attuazione della strategia nazionale nel settore della pesca e allo sviluppo dell'economia marittima. Esso mira a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e uno sviluppo sostenibile del settore. Nell'ambito del presente protocollo è definito un programma di sostegno settoriale che comprende, in particolare, azioni per:
–il sostegno alle capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca, e misure volte a scoraggiare e sanzionare le infrazioni legate alla pesca INN;
–la valutazione scientifica delle risorse alieutiche di Sao Tomé e Principe e le misure di gestione basate su pareri scientifici;
–il sostegno al miglioramento delle catene del valore dei prodotti della pesca, compreso l'accompagnamento delle comunità di pescatori, in particolare attraverso aiuti all'occupazione e formazione professionale, con particolare attenzione alle donne e ai giovani.
2.Entro tre (3) mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo, le parti concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, un programma di sostegno settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, in particolare:
(a)gli orientamenti in base ai quali è utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b);
(b)gli obiettivi da conseguire per contribuire a una pesca sostenibile e responsabile, attuando la strategia nazionale in materia di politica della pesca;
(c)i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti e le condizioni alle quali sono effettuati i pagamenti (orientamenti).
3.Il programma di sostegno settoriale pluriennale è oggetto di consultazioni con i portatori di interessi a Sao Tomé e Principe ed è reso pubblico.
4.È inoltre redatto un documento del programma di sostegno settoriale annuale che definisce ogni anno i progetti o le attività, in particolare:
(a)le esigenze che tali progetti o attività dovrebbero soddisfare;
(b)gli obiettivi;
(c)i risultati attesi e gli indicatori misurabili;
(d)le stime dei costi.
5.Le parti garantiscono la visibilità delle azioni finanziate dal sostegno settoriale e dell'azione dell'Unione nell'ambito del partenariato con Sao Tomé e Principe. Tale visibilità è uno degli obiettivi menzionati al paragrafo 4.
6.Eventuali modifiche degli obiettivi e delle azioni contenuti nel programma di sostegno settoriale annuale o pluriennale devono essere preventivamente notificate alla Commissione europea. In caso di obiezione di quest'ultima, la questione può essere sottoposta alla commissione mista per fare in modo che le parti concordino sulle modifiche.
7.Ogni anno Sao Tomé e Principe presenta alla commissione mista una relazione scritta sull'attuazione delle attività del programma di sostegno settoriale e un rapporto di esecuzione finanziaria che valuta i risultati dell'attuazione del programma.
8.Le parti valutano i risultati dell'attuazione del programma di sostegno settoriale annuale sulla base di tale relazione scritta. Nel caso in cui tale valutazione indichi che la realizzazione degli obiettivi non è conforme alla programmazione o qualora la commissione mista ne ritenga insufficiente l'esecuzione, il pagamento della contropartita finanziaria può essere rivisto o sospeso.
9.Il pagamento di tale contropartita finanziaria riprende, previ consultazione e accordo tra le due parti, non appena la commissione mista dichiara soddisfacente lo stato di avanzamento dell'attuazione, se del caso mediante scambio di lettere. Tuttavia la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata oltre un limite di sei (6) mesi dalla scadenza del presente protocollo.
10.Le parti convengono di stabilire orientamenti per le modalità di attuazione e monitoraggio del sostegno settoriale. Tali orientamenti sono convalidati durante la prima riunione della commissione mista e, se necessario, possono essere riveduti.
11.Le verifiche e i controlli sull'utilizzo dei fondi della contropartita di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), possono essere effettuati dagli organismi di revisione contabile e di controllo di ciascuna parte, compresi la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Essi comprendono il diritto di accesso alle informazioni, ai documenti, ai siti e alle strutture dei beneficiari.
12.
Dopo che la commissione mista ha approvato l'esecuzione di una rata del sostegno settoriale e della relazione di cui al paragrafo 7, che autorizza il pagamento della rata successiva, e a condizione che disponga degli estremi completi del conto bancario da utilizzare, l'Unione effettua il pagamento nei 30 giorni successivi a tale decisione.
Articolo
Cooperazione tecnico-scientifica per una pesca responsabile
1.L'Unione e Sao Tomé e Principe si impegnano a instaurare una cooperazione tecnico-scientifica rispettando i principi e perseguendo gli obiettivi di cui all'articolo 4 dell'accordo.
2.Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di pesca responsabile, anche mediante attività volte a rafforzare le capacità di Sao Tomé e Principe nel settore scientifico, in particolare su richiesta specifica del paese.
3.Le due parti si impegnano a rispettare tutte le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).
4.Ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT, e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito della commissione mista prevista dall'articolo 9 dell'accordo su eventuali misure atte a garantire una gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo che interessano le attività dei pescherecci dell'Unione.
5.Ai fini di una corretta gestione e conservazione degli squali, le parti convengono di garantire un attento monitoraggio delle catture di dette specie mediante lo scambio dei dati relativi a tali catture previsto al capo III dell'allegato. Ove necessario la commissione mista adotta ulteriori misure di gestione che consentano di inquadrare meglio l'attività di pesca della flotta operante con palangari.
6.Le due parti collaborano al fine di rafforzare i meccanismi di controllo, di ispezione e di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata a Sao Tomé e Principe.
7.A norma dell'articolo 4 dell'accordo le parti possono convocare una riunione scientifica per qualsiasi valutazione scientifica, per la raccomandazione di misure volte a una gestione sostenibile delle risorse alieutiche o per l'attuazione degli articoli 10 e 11 del presente protocollo.
Articolo
Revisione delle possibilità di pesca e delle misure tecniche
1.La commissione mista può rivedere le possibilità di pesca di cui all'articolo 5 purché tale revisione sia conforme alla gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo.
2.In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), deve essere adeguata pro rata temporis e il presente protocollo e i relativi allegati devono essere modificati di conseguenza.
3.La commissione mista può esaminare e, se necessario, adattare o modificare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e le misure tecniche di applicazione del presente protocollo.
Articolo
Nuove possibilità di pesca
1.Le autorità di Sao Tomé e Principe possono rivolgersi all'Unione per valutare la possibilità di autorizzare attività di pesca non contemplate dal presente protocollo. In assenza di dati sufficienti sullo stato degli stock, le parti concordano le condizioni di realizzazione di una campagna esplorativa, tenendo conto dei migliori pareri scientifici trasmessi ai rispettivi esperti scientifici.
2.In funzione dei risultati ottenuti, e se l'Unione si dichiara interessata alle attività di pesca in questione, le due parti si consultano in sede di commissione mista prima dell'eventuale concessione dell'autorizzazione da parte delle autorità di Sao Tomé e Principe. Se del caso esse concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.
Articolo
Incentivi agli sbarchi e promozione della cooperazione fra operatori economici
1.Le parti cooperano per migliorare le possibilità di sbarco delle catture nei porti di Sao Tomé e Principe. Sao Tomé e Principe si adopera per creare rapidamente condizioni favorevoli affinché i pescherecci dell'UE possano sbarcare una parte delle loro catture. Sao Tomé e Principe informerà ufficialmente l'UE non appena saranno in atto tali condizioni nei porti designati da Sao Tomé e Principe. A partire da quel momento la flotta dell'Unione si adopererà per sbarcare una parte delle sue catture, in particolare quelle accessorie.
2.Le parti incoraggiano le relazioni tra le imprese in campo tecnico, economico e commerciale e un contesto favorevole allo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti.
3.Le parti cooperano al fine di sensibilizzare gli operatori privati dell'Unione alle opportunità commerciali e industriali del settore della pesca e dell'economia blu a Sao Tomé e Principe.
4.Le parti informano gli operatori dell'Unione delle condizioni logistiche attuate per incentivare i pescherecci dell'Unione a provvedere all'approvvigionamento di carburante, prodotti alimentari e altre forniture nei porti di Sao Tomé e Principe.
5.Le parti s'impegnano a cooperare per la promozione dell'economia blu, in particolare nei settori dell'acquacoltura, della pianificazione degli spazi marittimi, dell'energia, delle biotecnologie marine e della protezione degli ecosistemi marini.
6.Le parti incoraggiano gli investimenti nei settori della pesca e dell'economia blu conformemente agli obiettivi delle strategie di Sao Tomé e Principe in questi due settori.
Articolo
Sospensione dell'applicazione del protocollo
1.L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle due parti se ricorrono una o più delle condizioni seguenti:
(a)circostanze anomale, quali definite all'articolo 2, lettera h), dell'accordo, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe;
(b)mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle parti che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;
(c)attivazione dei meccanismi di cui all'articolo 101, paragrafi 6 e 7, dell'accordo di Samoa in caso di violazione di elementi essenziali o nei casi gravi di corruzione quali definiti in tale accordo;
(d)mancato pagamento, da parte dell'Unione, della contropartita finanziaria prevista all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste dal presente articolo;
(e)controversia grave e non risolta tra le due parti in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente protocollo.
2.Quando la sospensione avviene per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera c), la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre (3) mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.
3.In caso di sospensione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che le divide. Se esse raggiungono un'intesa, il protocollo riprende a essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione dell'applicazione del protocollo.
Articolo
Legislazione applicabile
1.Le attività dei pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe sono disciplinate dalla legislazione applicabile a Sao Tomé e Principe, salvo diversamente disposto dall'accordo, dal presente protocollo e dal relativo allegato e dalle relative appendici.
2.Le autorità di Sao Tomé e Principe informano l'Unione in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca. Le modifiche sono applicabili nei confronti dei pescherecci dell'Unione entro sessanta (60) giorni a decorrere da tale notifica.
3.La Commissione europea informa le autorità di Sao Tomé e Principe in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti le attività di pesca della flotta d'altura dell'Unione.
Articolo
Scambio elettronico di informazioni
1.Sao Tomé e Principe e l'Unione utilizzano e mantengono sistemi informatici per gli scambi elettronici connessi all'attuazione dell'accordo.
2.Tali scambi riguardano:
(a)le procedure di autorizzazione dei pescherecci dell'Unione da parte delle autorità di Sao Tomé e Principe;
(b)le attività dei pescherecci dell'Unione nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe, in particolare mettendo a disposizione:
–le posizioni dei pescherecci dell'Unione, conformemente alle disposizioni previste per il sistema di controllo dei pescherecci (VMS);
–le catture giornaliere dei pescherecci dell'Unione;
–le notifiche di entrata e uscita dalla zona di pesca dei pescherecci dell'Unione;
–le notifiche preventive di trasbordo e le dichiarazioni di trasbordo dei pescherecci dell'Unione nei porti di Sao Tomé e Principe;
–le notifiche preventive di rientro in porto e le dichiarazioni di sbarco dei pescherecci dell'Unione nei porti di Sao Tomé e Principe.
3.I documenti in formato elettronico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.
4.Sao Tomé e Principe e l'Unione si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico e attuano le procedure necessarie a garantire la continuità dello scambio d'informazioni. In tal caso le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono trasmessi mediante un'altra modalità di comunicazione per tutta la durata del malfunzionamento notificato.
5.Le modalità di trasmissione dei dati, comprese le disposizioni sulla continuità dello scambio d'informazioni, sono illustrate nell'allegato.
6.Le parti si adoperano per attuare la trasmissione dei dati ERS di cui al capo III dell'allegato in formato UN/FLUX entro un termine massimo di dodici mesi dalla firma del presente protocollo.
7.In caso di problemi tecnici, le parti convengono di consultarsi al fine di trovare una soluzione alternativa e di adottare misure per conseguire quanto prima tale obiettivo.
Articolo
Protezione dei dati
1.Sao Tomé e Principe e l'Unione provvedono affinché i dati scambiati nell'ambito dell'accordo siano utilizzati dall'autorità competente esclusivamente per l'attuazione dell'accordo, in particolare a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca.
2.Le parti s'impegnano a garantire che tutti i dati sensibili sul piano commerciale e tutti i dati personali relativi ai pescherecci dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano trattati in maniera riservata, analogamente a tutte le informazioni sensibili sul piano commerciale relative ai sistemi di comunicazione utilizzati dall'Unione. Le parti provvedono affinché siano resi pubblici unicamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca dei pescherecci dell'Unione nella zona di pesca.
3.I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.
4.I dati personali scambiati nel quadro dell'accordo sono trattati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato, appendice 6, del presente protocollo. La commissione mista può stabilire ulteriori garanzie e mezzi di ricorso in relazione ai dati personali e ai diritti degli interessati.
5.I dati scambiati nel quadro dell'accordo continuano a essere trattati conformemente al presente articolo e all'appendice 6, anche dopo la scadenza del presente protocollo.
Articolo
Prerogative della commissione mista
1.La commissione mista istituita dall'articolo 9 dell'accordo può deliberare o decidere mediante scambi di lettere o riunioni a distanza.
2.Conformemente alle procedure specifiche di ciascuna delle parti, la commissione mista adotta le modifiche del presente protocollo riguardanti:
(a)le possibilità di pesca a norma dell'articolo 5 e il quantitativo di riferimento fissato all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e di conseguenza la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), conformemente alle disposizioni degli articoli 9 e 10 del presente protocollo;
(a)le modalità di attuazione del sostegno settoriale di cui all'articolo 7 del presente protocollo;
(b)le condizioni e le modalità tecniche per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci dell'Unione;
(c)le garanzie supplementari per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 15, paragrafo 4.
3.Le suddette modifiche del presente protocollo sono riportate in un verbale firmato dalle parti che indica la data in cui esse diventano applicabili.
Articolo
Durata
Il presente protocollo si applica per un periodo di quattro (4) anni a decorrere dall'applicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 19, salvo denuncia ai sensi dell'articolo 18.
Articolo
Denuncia
1.In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data in cui la denuncia prende effetto.
2.L'invio della notifica di cui al paragrafo precedente comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.
Articolo
Applicazione provvisoria
Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma da parte delle parti.
Articolo
Entrata in vigore
Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
Articolo
Testi autentici
Il protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Per l'Unione europea
Per la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe
ALLEGATO
Condizioni per l'esercizio della pesca nella zona di pesca
di Sao Tomé e Principe da parte dei pescherecci dell'Unione
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1.Designazione dell'autorità competente
Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione (UE) o a Sao Tomé e Principe in relazione a un'autorità competente designa:
–per l'UE: la Commissione europea, se del caso tramite la delegazione dell'UE competente per Sao Tomé e Principe;
–per Sao Tomé e Principe: la direzione pesca all'interno del ministero della Pesca.
2.Zona di pesca
I pescherecci dell'Unione operanti nel quadro del presente protocollo possono esercitare le loro attività nella zona economica esclusiva (ZEE) di Sao Tomé e Principe, ad esclusione delle zone riservate alla pesca artigianale e semi-industriale.
Le coordinate della ZEE sono quelle notificate alle Nazioni Unite il 7 maggio 1998.
Sao Tomé e Principe comunica senza indugio all'Unione eventuali modifiche della zona di pesca.
3.Zone vietate alla navigazione e alla pesca
È vietata, senza eccezioni, ogni attività di pesca nella zona destinata allo sfruttamento congiunto da parte di Sao Tomé e Principe e della Nigeria. Tale zona è delimitata dalle coordinate di cui all'appendice 1.
4.Conto bancario
Prima dell'entrata in vigore del protocollo, Sao Tomé e Principe comunica all'UE gli estremi del conto o dei conti bancari su cui dovranno essere versati gli importi finanziari a carico degli operatori dei pescherecci dell'Unione nell'ambito dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli operatori.
5.Recapiti
I recapiti necessari per le comunicazioni di cui al presente allegato figurano nell'appendice 2.
6.Raccomandatario
L'operatore di un peschereccio dell'Unione che intende effettuare sbarchi o trasbordi in un porto di Sao Tomé e Principe o imbarcare un pescatore di Sao Tomé e Principe può essere rappresentato da un agente residente nel paese, scelto dall'elenco dei raccomandatari autorizzati fornito dalle autorità di Sao Tomé e Principe.
7.Lingue di lavoro
Le parti convengono che, per quanto possibile, le lingue di lavoro da utilizzare nelle riunioni destinate all'attuazione del presente protocollo saranno il portoghese e il francese.
CAPO II
AUTORIZZAZIONI DI PESCA
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, l'espressione "autorizzazione di pesca" è equivalente all'espressione "permesso di pesca" ai sensi della legislazione di Sao Tomé e Principe.
Sezione 1 - Procedure applicabili
1.Condizioni preliminari all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca
1.Possono ottenere un'autorizzazione di pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe soltanto i pescherecci che ne hanno diritto.
2.Un peschereccio detiene tale diritto se a esso, all'operatore e al comandante non è stato interdetto l'esercizio dell'attività di pesca a Sao Tomé e Principe. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione di Sao Tomé e Principe e cioè devono aver assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalle loro attività di pesca a Sao Tomé e Principe nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione. Devono inoltre rispettare il regolamento (UE) 2017/2403 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.
2.Domanda di autorizzazione di pesca
1.Le autorità competenti dell'Unione presentano per via elettronica al ministero della Pesca di Sao Tomé e Principe, almeno quindici (15) giorni lavorativi prima della data di inizio di validità richiesta, una domanda per ogni peschereccio che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo di partenariato nel settore della pesca.
2.Le domande sono presentate al ministero della Pesca con le informazioni riportate nell'appendice 3. La trasmissione elettronica delle domande di autorizzazione di pesca e la convalida della loro accettazione avvengono tramite il sistema LICENCE, vale a dire il sistema elettronico sicuro di gestione delle autorizzazioni di pesca messo a disposizione dalla Commissione europea.
3.Ogni domanda di autorizzazione di pesca contiene anche:
–una prova di pagamento dell'anticipo forfettario e dei contributi forfettari per gli osservatori per il periodo di validità;
–una fotografia recente a colori del peschereccio, presa di profilo;
–una copia del certificato di immatricolazione del peschereccio;
–se del caso, ogni altro documento richiesto in virtù delle disposizioni nazionali applicabili secondo il tipo di peschereccio, notificato da Sao Tomé e Principe in sede di commissione mista.
4.Le specie bersaglio devono essere indicate chiaramente o mediante il codice FAO corrispondente in ogni domanda di autorizzazione di pesca, come indicato nell'elenco di cui all'appendice 4.
5.La domanda di autorizzazione di pesca può includere una notifica dell'intenzione di procedere all'asportazione parziale delle pinne di squalo a bordo del peschereccio e, sempre a bordo, ad altre operazioni quale l'eviscerazione.
6.La domanda di rinnovo di un'autorizzazione ricadente nel protocollo in vigore per un peschereccio le cui caratteristiche tecniche non siano state modificate può essere corredata unicamente della prova di pagamento del canone.
3.Periodo di validità delle autorizzazioni di pesca
Il periodo di validità è un periodo annuale definito come segue:
–per il primo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso tra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno;
–in seguito, il periodo che va dal 1º gennaio al 31 dicembre;
–per l'ultimo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso tra il 1º gennaio e la data di scadenza del protocollo stesso.
4.Canone forfettario
1.L'importo del canone forfettario per peschereccio per ciascuna categoria è indicato nella sezione 2.
2.Il canone è versato su un conto indicato da Sao Tomé e Principe a norma del capo I, punto 4, del presente allegato.
3.Per il primo e l'ultimo anno di applicazione del protocollo, i canoni forfettari e i relativi quantitativi per i pescherecci con reti a circuizione e per quelli con palangari di superficie sono ridotti pro rata temporis.
5.Rilascio dell'autorizzazione di pesca
1.Il ministero della Pesca di Sao Tomé e Principe rilascia le autorizzazioni di pesca entro quindici (15) giorni lavorativi dalla ricezione di tutta la documentazione di cui al punto 2 della presente sezione.
2.Gli originali sono consegnati all'Unione tramite la delegazione dell'Unione competente per Sao Tomé e Principe.
3.L'autorizzazione precisa le specie o le categorie per le quali è consentita la pesca (tonnidi, pesci spada e squali autorizzati).
4.Sao Tomé e Principe comunica se la domanda è accettata e carica una copia elettronica dell'originale firmato nel sistema LICENCE non appena questo sia divenuto pienamente operativo. Nel frattempo Sao Tomé e Principe invia per posta elettronica all'Unione una copia scannerizzata delle autorizzazioni rilasciate.
5.In caso di problemi nella trasmissione delle informazioni con il sistema LICENCE tra la Commissione europea e Sao Tomé e Principe, gli scambi elettronici delle autorizzazioni di pesca sono effettuati tramite posta elettronica fintantoché il sistema non torni a essere nuovamente operativo.
6.Dopo il ripristino del sistema LICENCE, ogni parte aggiorna le informazioni in tale sistema.
7.Al fine di non ritardare l'esercizio della pesca nella zona, tale copia può essere utilizzata per un periodo massimo di sessanta (60) giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione di pesca. Durante tale periodo essa sarà considerata equivalente all'originale.
8.Sao Tomé e Principe stabilisce l'elenco aggiornato dei pescherecci autorizzati a pescare nella zona di Sao Tomé e Principe. Tale elenco è comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE.
6.Sostituzione dell'autorizzazione di pesca in via eccezionale Annullamento della domanda
1.L'autorizzazione è rilasciata a nome di un peschereccio determinato e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta dell'Unione e in caso di forza maggiore comprovata, l'autorizzazione di pesca di un dato peschereccio può essere ritirata e, per il restante periodo di validità, può essere rilasciata una nuova autorizzazione di pesca a nome di un altro peschereccio della medesima categoria, secondo modalità da definire.
2.L'operatore restituisce l'autorizzazione di pesca iniziale al ministero della Pesca di Sao Tomé e Principe. L'autorizzazione per il peschereccio sostitutivo è valida a decorrere da tale data. Sao Tomé e Principe informa l'Unione del trasferimento dell'autorizzazione di pesca e della data di inizio della sua validità.
3.L'annullamento di una domanda di autorizzazione è possibile prima del rilascio dell'autorizzazione. Gli importi versati a tal fine sono rimborsati da Sao Tomé e Principe all'operatore interessato o accreditati all'associazione di operatori a copertura di un pagamento futuro a norma del presente protocollo.
7.Detenzione a bordo dell'autorizzazione di pesca
L'autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta a bordo del peschereccio, fatto salvo quanto previsto al punto 5, paragrafo 7, della presente sezione.
8.Navi d'appoggio
1.Su richiesta dell'Unione Sao Tomé e Principe, previo esame da parte delle sue autorità, autorizza i pescherecci dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi d'appoggio.
2.Le navi d'appoggio non possono essere attrezzate per la cattura del pesce. L'assistenza fornita non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.
3.Le navi d'appoggio sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca di cui al presente capo, nella misura ad esse applicabile. Sao Tomé e Principe redige un elenco delle navi d'appoggio autorizzate e lo trasmette immediatamente all'Unione.
Sezione 2 - Canoni e anticipi
1.Il canone a carico degli operatori per le catture di tutte le specie effettuate dai pescherecci dell'Unione nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe è fissato a 85 EUR per tonnellata.
2.Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento dei canoni forfettari seguenti:
–per le tonniere con reti a circuizione: 11 050 EUR a peschereccio, corrispondenti ai canoni dovuti per 130 tonnellate;
–per i pescherecci con palangari di superficie: 3 995 EUR a peschereccio, corrispondenti ai canoni dovuti per 47 tonnellate.
3.Per il primo e l'ultimo periodo annuale di cui al paragrafo 1, l'importo dei canoni forfettari di cui al paragrafo 2 e degli anticipi espressi in quantitativi sono calcolati pro rata temporis.
4.Le navi d'appoggio sono soggette al pagamento di un canone annuo di 3 500 EUR.
5.I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.
6.Sulla base delle dichiarazioni di cattura, l'Unione stabilisce per ogni peschereccio un computo delle catture e un computo dei canoni dovuti dal peschereccio per la campagna annuale condotta nell'anno civile precedente. Essa invia tali computi finali alle autorità di Sao Tomé e Principe e, tramite gli Stati membri dell'Unione, all'operatore prima del 30 giugno dell'anno in corso. Sao Tomé e Principe può contestare i computi finali, sulla base di elementi giustificativi, entro trenta (30) giorni dalla ricezione. In caso di disaccordo, le parti si consultano, se del caso nell'ambito della commissione mista. Se Sao Tomé e Principe non presenta obiezioni entro il suddetto termine di trenta (30) giorni, i computi finali si considerano adottati.
7.Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di pesca, l'operatore versa il saldo a Sao Tomé e Principe entro un termine di quarantacinque (45) giorni, salvo contestazione da parte dell'operatore stesso. Il saldo è versato sul conto del Fondo di sviluppo. Tuttavia, se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere recuperato dall'operatore.
CAPO III
MONITORAGGIO E DICHIARAZIONE DELLE CATTURE
Sezione 1 - Giornali di pesca elettronici
1.Il comandante di un peschereccio dell'Unione che esercita attività di pesca nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca elettronico integrato a un sistema di registrazione e di comunicazione elettronica (ERS).
2.I pescherecci non dotati di ERS non sono autorizzati a entrare nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe per svolgervi attività di pesca.
3.Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca elettronico. Il giornale di pesca è conforme alle risoluzioni e alle raccomandazioni dell'ICCAT pertinenti.
4.Per ogni operazione di pesca, il comandante registra quotidianamente i quantitativi stimati di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo o rigettata in mare. La registrazione dei quantitativi stimati di una specie catturata o rigettata in mare deve essere effettuata indipendentemente dal peso.
5.Se un peschereccio presente nella zona non esercita alcuna attività di pesca, la registrazione della posizione della nave è effettuata a mezzogiorno.
6.I dati del giornale di pesca sono trasmessi automaticamente e quotidianamente al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera. Fra i dati trasmessi figurano almeno:
(a)i numeri di identificazione e il nome del peschereccio dell'Unione;
(b)il codice FAO alfa-3 di ogni specie;
(c)la zona geografica in cui sono state effettuate le catture;
(d)la data e, se del caso, l'ora della cattura;
(e)la data e l'ora di partenza e di arrivo in porto e la durata della bordata di pesca;
(f)il tipo di attrezzo, le specifiche tecniche e le dimensioni;
(g)le stime dei quantitativi di ciascuna specie detenuti a bordo, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari;
(h)le stime dei quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.
7.Lo Stato di bandiera garantisce la ricezione e la registrazione dei dati in una banca dati informatizzata che ne permette la conservazione in condizioni di sicurezza per almeno 36 mesi.
8.Lo Stato di bandiera e Sao Tomé e Principe si accertano di disporre dell'hardware e del software necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS. La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea per gli scambi in forma standardizzata dei dati relativi alla pesca. Le modifiche degli standard sono apportate entro un termine di sei (6) mesi.
9.Nel periodo di presenza del peschereccio nella zona di pesca, anche in assenza di catture, il CCP dello Stato di bandiera provvede quotidianamente alla trasmissione automatica dei giornali di pesca al CCP di Sao Tomé e Principe tramite ERS.
10.Le modalità di comunicazione delle catture tramite ERS e le procedure in caso di malfunzionamento sono definite nell'appendice 5.
11.Le autorità di Sao Tomé e Principe trattano i dati relativi alle attività di pesca dei singoli pescherecci in modo riservato e sicuro.
Sezione 2 - Dati aggregati relativi alle catture
1.Lo Stato di bandiera trasmette trimestralmente alla banca dati gestita dalla Commissione europea i quantitativi, aggregati su base mensile, delle catture e dei rigetti di ogni peschereccio. Per le specie soggette a un totale ammissibile di cattura in virtù del protocollo o delle raccomandazioni dell'ICCAT, i quantitativi sono trasmessi ogni mese per il mese precedente.
2.Lo Stato di bandiera verifica i dati mediante controlli incrociati con i dati relativi agli sbarchi, alle vendite, alle ispezioni o alle osservazioni e con qualunque informazione pertinente nota alle autorità. Gli aggiornamenti della banca dati necessari in seguito a tali verifiche sono effettuati il più rapidamente possibile. Per le verifiche si utilizzano le coordinate geografiche della zona di pesca definite nel presente protocollo.
3.Prima della fine di ogni trimestre, l'Unione trasmette alle autorità di Sao Tomé e Principe i dati aggregati relativi ai trimestri precedenti dell'anno in corso, con indicazione dei quantitativi catturati per peschereccio, per mese di cattura e per specie, estrapolati dalla banca dati. I dati sono provvisori e in evoluzione.
4.Le autorità di Sao Tomé e Principe li esaminano e segnalano eventuali discrepanze significative con i dati dei giornali di pesca elettronici trasmessi tramite ERS. Gli Stati di bandiera effettuano le indagini del caso e aggiornano i dati nella misura del necessario.
CAPO IV
MONITORAGGIO, CONTROLLO E SORVEGLIANZA
Sezione 1 - Controllo e ispezione
I pescherecci dell'Unione rispettano le misure e le raccomandazioni adottate dall'ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca e alle loro catture.
1.Entrata e uscita dalla zona di pesca
1.I pescherecci dell'Unione operanti nell'ambito del presente protocollo nelle acque di Sao Tomé e Principe notificano con almeno tre (3) ore di anticipo alle autorità competenti di Sao Tomé e Principe la propria intenzione di entrare o di uscire dalla ZEE di Sao Tomé e Principe.
2.Nel notificare l'entrata o l'uscita dalla ZEE di Sao Tomé e Principe, i pescherecci devono comunicare contestualmente anche la loro posizione e le catture già presenti a bordo identificate con il relativo codice FAO alfa-3, espresse in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.
3.Tali comunicazioni devono essere effettuate tramite ERS o, in alternativa, mediante posta elettronica, all'indirizzo notificato dalle autorità di Sao Tomé e Principe.
4.Un peschereccio sorpreso a svolgere attività di pesca senza aver comunicato l'intenzione di entrare nelle acque di Sao Tomé e Principe è soggetto alle sanzioni previste dalla legislazione di Sao Tomé e Principe.
2.Procedure di ispezione
1.L'ispezione - in mare, in porto o in rada, nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe - dei pescherecci dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da ispettori di Sao Tomé e Principe chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca, utilizzando navi al servizio delle autorità del paese.
2.Prima di salire a bordo, gli ispettori di Sao Tomé e Principe comunicano al peschereccio dell'Unione che intendono effettuare un'ispezione. Quest'ultima è condotta al massimo da due ispettori che, prima di procedere all'ispezione, devono fornire prova della loro identità e della loro qualifica di ispettori.
3.Gli ispettori di Sao Tomé e Principe restano a bordo del peschereccio dell'Unione solo per il tempo necessario all'esecuzione dei compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzarne l'impatto per il peschereccio, la sua attività di pesca e il carico.
4.Le immagini (foto o video) ottenute durante le ispezioni sono destinate alle autorità incaricate del controllo e della sorveglianza della pesca. Non sono rese pubbliche, salvo diversa disposizione della legislazione di Sao Tomé e Principe.
5.Il comandante del peschereccio dell'Unione facilita l'accesso a bordo e il lavoro degli ispettori di Sao Tomé e Principe.
6.Al termine di ogni ispezione, gli ispettori di Sao Tomé e Principe redigono un rapporto di ispezione. Il comandante del peschereccio dell'Unione ha il diritto di annotarvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell'Unione.
7.La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'operatore nel corso di un'eventuale procedura di infrazione. Il comandante del peschereccio presta la propria collaborazione durante lo svolgimento della procedura di ispezione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante ne precisa le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura "rifiuto di firma". Prima di lasciare il peschereccio dell'Unione, gli ispettori di Sao Tomé e Principe consegnano al comandante una copia del rapporto di ispezione. Nelle ventiquattro (24) ore immediatamente successive alla loro conclusione, le autorità di Sao Tomé e Principe informano l'Unione delle ispezioni effettuate e delle infrazioni eventualmente constatate e le trasmettono il rapporto di ispezione. Se del caso, una copia del verbale che ne risulta è inviata all'Unione al massimo entro sette (7) giorni dal rientro in porto dell'ispettore.
3.Operazioni autorizzate a bordo
Le autorizzazioni di pesca rilasciate da Sao Tomé e Principe specificano il tipo di operazioni autorizzate a bordo, ad esempio l'eviscerazione e l'asportazione parziale delle pinne di squalo.
4.Trasbordi e sbarchi
1.I pescherecci dell'Unione operanti nell'ambito del presente protocollo nelle acque di Sao Tomé e Principe che effettuano un trasbordo all'interno delle acque di Sao Tomé e Principe devono svolgere tale operazione nella rada dei porti di Fernão Dias, Neves e Ana Chaves. È vietato il trasbordo in mare.
2.L'operatore del peschereccio comunica alle autorità di Sao Tomé e Principe, nei termini prescritti, le informazioni previste dall'ICCAT per:
–la domanda preventiva d'ingresso in porto;
–la notifica preventiva di trasbordo;
–la dichiarazione di trasbordo.
3.Le dichiarazioni di sbarco nei porti di Sao Tomé e Principe sono trasmesse anche a Sao Tomé e Principe entro gli stessi termini e formati previsti per la loro comunicazione allo Stato di bandiera.
4.Sao Tomé e Principe controlla le operazioni di trasbordo e di sbarco nei propri porti conformemente agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'accordo sulle misure dello Stato di approdo.
5.Le notifiche e le dichiarazioni di cui alla presente sezione tra lo Stato di bandiera e le autorità di Sao Tomé e Principe sono trasmesse in via prioritaria tramite ERS conformemente alle prescrizioni di cui all'appendice 5. Tuttavia, se le informazioni previste in tali notifiche e dichiarazioni non sono tutte trasmesse tramite ERS, l'operatore trasmette per posta elettronica alle autorità di Sao Tomé e Principe tutte le informazioni relative all'evento in questione. In tal caso, queste ultime ne accusano ricevuta.
Sezione 2 - Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)
1.Le parti utilizzano un sistema di controllo dei pescherecci per monitorare la posizione e i movimenti dei pescherecci dell'Unione nelle acque di Sao Tomé e Principe, di seguito denominato VMS (Vessel Monitoring System).
2.Qualsiasi peschereccio dell'Unione autorizzato a norma del presente protocollo deve dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci pienamente operativo che consenta di localizzare e identificare il peschereccio automaticamente mediante un dispositivo di localizzazione, grazie alla trasmissione automatica dei suoi dati di posizione a intervalli regolari via satellite.
3.È vietato spostare, disconnettere, distruggere, danneggiare o disattivare il sistema di controllo o alterare volontariamente, utilizzare in modo improprio o falsificare i dati emessi o registrati da tale sistema.
4.I pescherecci dell'Unione comunicano la loro posizione in modo automatico e continuo, ogni due (2) ore, al CCP del proprio Stato di bandiera. Tale frequenza può essere aumentata nel quadro di misure di indagine concernenti le attività di un peschereccio.
5.Nel periodo di presenza del peschereccio nella zona di pesca, il CCP dello Stato di bandiera provvede alla trasmissione automatica dei dati relativi alle posizioni dei pescherecci.
6.Ogni messaggio di posizione deve contenere:
(a)gli estremi di identificazione del peschereccio;
(b)l'ultima posizione geografica del peschereccio (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;
(c)la data e l'ora di registrazione della posizione;
(d)la velocità e la rotta del peschereccio.
7.Le modalità di comunicazione delle posizioni dei pescherecci tramite VMS e le procedure in caso di malfunzionamento sono definite nell'appendice 5.
8.I CCP comunicano tra loro nel quadro della sorveglianza delle attività dei pescherecci.
CAPO V
INGAGGIO DI PESCATORI ACP A BORDO DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE
1.Imbarco di pescatori ACP
1.L'operatore imbarca pescatori dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in appresso "ACP") per farli lavorare a bordo del suo peschereccio come membri dell'equipaggio per tutta la durata delle attività di pesca del peschereccio nell'ambito del protocollo.
2.Il numero minimo di pescatori di Sao Tomé e Principe da imbarcare per periodo annuale a norma del paragrafo 1 del presente punto, a condizione che vi sia un numero sufficiente di pescatori ammissibili a norma del protocollo, è il seguente:
–10 per l'intera flotta delle tonniere con reti a circuizione;
–3 per l'intera flotta delle tonniere con palangari di superficie.
3.I pescatori da imbarcare a norma del paragrafo 1 del presente punto soddisfano i requisiti della legislazione dello Stato di bandiera che recepisce la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, anche per quanto riguarda il passaporto, il libretto di navigazione, il certificato medico, il libretto internazionale delle vaccinazioni e il certificato di formazione di base. Lo Stato di bandiera comunica con sufficiente anticipo alle autorità di Sao Tomé e Principe l'elenco dei requisiti previsti da tale legislazione. I pescatori da imbarcare conformemente al paragrafo 1 del presente punto sono in grado di comprendere la lingua di lavoro che si è deciso di usare a bordo del peschereccio dell'Unione, di impartire ordini e istruzioni e di riferire in tale lingua.
4.Per agevolare l'imbarco di pescatori di Sao Tomé e Principe, le autorità competenti di Sao Tomé e Principe redigono, aggiornano regolarmente e comunicano agli operatori dei pescherecci dell'Unione un elenco dei pescatori qualificati.
5.Il padrone marittimo redige, data e firma il ruolo dell'equipaggio conformemente al formulario della convenzione IMO sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (convenzione FAL) e ne trasmette una copia alle autorità di Sao Tomé e Principe prima che il peschereccio lasci la zona portuale.
6.L'operatore o, per suo conto, il padrone marittimo rifiuta l'imbarco a bordo del peschereccio dell'Unione di un pescatore di Sao Tomé e Principe che non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 3 del presente punto.
2.Condizioni di lavoro
Le condizioni d'imbarco dei pescatori ACP sono conformi alla legislazione dello Stato di bandiera che recepisce la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, anche per quanto riguarda le ore di lavoro o di riposo, i diritti di rimpatrio e la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro.
3.Contratto di lavoro del pescatore
1.Per ogni pescatore ingaggiato a bordo di un peschereccio dell'Unione conformemente al punto 1, paragrafo 1, del presente capo il pescatore e il datore di lavoro negoziano e firmano un contratto di lavoro scritto.
2.Il contratto è conforme ai requisiti della legislazione dello Stato di bandiera che recepisce la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio (allegato I della direttiva).
4.Retribuzione dei pescatori
1.I costi delle retribuzioni e i costi di manodopera supplementari sono sostenuti direttamente o, se il datore di lavoro del pescatore è un servizio privato del mercato del lavoro, indirettamente dall'operatore.
2.Ai pescatori ACP dovrebbe essere corrisposta una retribuzione mensile o regolare garantita, preferibilmente mediante bonifico bancario, indipendentemente dalle catture e/o dalle vendite effettive di pesce. La retribuzione è stabilita di comune accordo tra gli operatori o i loro agenti e i pescatori e/o i loro sindacati o rappresentanti. Qualora non siano stati conclusi contratti collettivi, le condizioni salariali concesse ai pescatori ACP non possono essere inferiori a quelle applicate ai pescatori dei rispettivi paesi ACP e, in nessun caso, a quelle stabilite dalla sottocommissione per i salari dei marittimi della commissione paritaria marittima dell'OIL, il cui scopo è istituire una rete di sicurezza internazionale mirante a tutelare e contribuire a garantire la dignità del lavoro dei pescatori, in assenza di una norma di questo tipo per questi ultimi.
3.I pescatori non sono tenuti a sostenere i costi potenzialmente associati ai pagamenti ricevuti. I pescatori dispongono dei mezzi per inviare gratuitamente alle loro famiglie la totalità o una parte dei pagamenti ricevuti, compresi gli anticipi.
4.I pescatori ricevono una busta paga per ogni pagamento della loro retribuzione e, se lo richiedono, una prova di versamento di tale retribuzione.
5.Sicurezza sociale
Sao Tomé e Principe provvede affinché i pescatori che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio e le persone a loro carico, nella misura prevista dal diritto nazionale, abbiano diritto a una protezione sociale a condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili agli altri lavoratori, in particolare quelli subordinati e autonomi, che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio.
6.Servizi privati del mercato del lavoro
1.Si configura come "servizio privato del mercato del lavoro":
(a)un servizio di reclutamento e di collocamento, vale a dire qualsiasi persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore pubblico o privato che svolga attività di reclutamento di pescatori per conto di operatori o di collocamento di pescatori presso questi ultimi;
(b)un'agenzia di collocamento privata, vale a dire qualsiasi persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore privato che svolga attività relative all'assunzione o al reclutamento di pescatori al fine di metterli a disposizione di operatori che affidino loro dei compiti e ne controllino l'esecuzione.
2.Le autorità competenti di Sao Tomé e Principe provvedono affinché gli agenti di Sao Tomé e Principe che forniscono servizi privati del mercato del lavoro sia ai pescatori che agli operatori dei pescherecci dell'Unione:
(a)non si avvalgano di mezzi, meccanismi o elenchi volti a impedire o dissuadere i pescatori dall'ottenere un ingaggio;
(b)non addebitino ai pescatori, in denaro o in natura, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, onorari o altri costi per i servizi del mercato del lavoro che forniscono;
(c)non concedano prestiti né forniscano beni o servizi ai pescatori che questi siano tenuti a rimborsare o pagare;
(d)non detraggano dalla retribuzione dei pescatori il pagamento o il rimborso di prestiti, beni o servizi forniti prima del loro ingaggio; e
(e)facciano in modo che:
–il contratto di lavoro del pescatore sia conforme al presente capo, alle leggi, ai regolamenti e ai contratti collettivi che disciplinano tale contratto di lavoro;
–il contratto di lavoro del pescatore sia redatto in una lingua compresa dal pescatore e nella lingua ufficiale o di lavoro del peschereccio dell'Unione interessato;
–i pescatori ingaggiati siano informati, prima della firma del contratto di lavoro, dei loro diritti e obblighi;
–siano adottate le misure necessarie per consentire ai pescatori ingaggiati di esaminare le clausole del loro contratto di lavoro e di chiedere consulenze in proposito prima di firmarlo;
–i pescatori ingaggiati ricevano una copia firmata del loro contratto di lavoro;
–i pescatori rispettino gli obblighi ad essi incombenti in virtù del presente capo; e
–l'operatore del peschereccio dell'Unione riceva in tempo utile una copia di ogni busta paga e, nel caso in cui il versamento della retribuzione sia gestito dall'agente, la prova relativa a ogni versamento effettuato.
3.Le autorità competenti di Sao Tomé e Principe fanno sì che gli agenti di Sao Tomé e Principe che assumono pescatori per distaccarli a bordo di pescherecci dell'Unione provvedano affinché i contratti di lavoro da essi firmati con tali pescatori indichino chiaramente che il pescatore interessato è assunto dall'agente per esser messo a disposizione di operatori di pescherecci dell'Unione che gli affidino dei compiti e ne controllino l'esecuzione.
4.In deroga al punto 6, paragrafo 2, lettera b), le spese per ottenere un libretto di navigazione, un certificato medico e un passaporto sono a carico del pescatore o di un'altra persona o organizzazione stabilita dalla legislazione applicabile, dal contratto di lavoro del pescatore o dal contratto collettivo, a seconda dei casi. Le spese per l'ottenimento di un visto e di un permesso di lavoro, a seconda dei casi, sono a carico del datore di lavoro.
7.Rispetto del presente capo
1.Le autorità competenti delle parti provvedono affinché i pescatori abbiano facilmente e gratuitamente accesso alla legislazione ad essi applicabile, in modo integrale e trasparente.
2.Le autorità competenti di Sao Tomé e Principe garantiscono la corretta attuazione del presente capo conformemente agli obblighi ad esse incombenti in virtù del diritto internazionale e agli obblighi di cui al presente capo.
3.Le autorità dello Stato di bandiera garantiscono la corretta applicazione dei punti da 1 a 3 del presente capo a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera. Esse esercitano le loro responsabilità conformemente agli orientamenti dell'OIL per l'ispezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo dei pescherecci da parte dello Stato di bandiera.
4.Se il numero richiesto di pescatori di Sao Tomé e Principe quale definito al punto 1, paragrafo 2, del presente capo non è raggiunto, gli operatori dei pescherecci su cui non è imbarcato nessun pescatore di São Tomé e Príncipe pagano un importo forfettario calcolato per peschereccio come segue:
25 EUR x (numero di pescatori non imbarcati nella categoria) / (numero di pescherecci senza pescatori imbarcati, autorizzati nella categoria) x numero di giorni di presenza del peschereccio nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe durante il periodo annuale.
5.Entro il 1º aprile le parti concordano gli importi delle sanzioni per l'attività dei pescherecci nel corso dell'anno precedente. Le sanzioni pagate sono utilizzate da Sao Tomé e Principe per formare i pescatori al fine di favorirne l'assunzione.
6.I giorni di presenza nella zona di pesca delle tonniere con reti a circuizione e dei pescherecci con palangari di superficie sono calcolati dalle autorità dell'Unione sulla base dei dati VMS forniti da Sao Tomé e Principe o dallo Stato di bandiera prima del 15 marzo per il periodo annuale precedente. In caso di divergenza rilevata da uno Stato di bandiera o da Sao Tomé e Principe sulla base dei dati VMS forniti dal CCP di Sao Tomé e Principe, il CCP delle parti interessate fornisce, per i pescherecci coinvolti, le date e le ore di entrata e di uscita dalla zona di pesca definita nel presente protocollo, al fine di comunicare alle autorità dell'Unione una dichiarazione concordata.
7.L'operatore è esentato dal pagamento di cui al paragrafo 4 del presente punto se non ha imbarcato un marinaio:
– a norma del punto 1, paragrafo 6, del presente capo;
– se il pescatore che aveva firmato un contratto di lavoro in applicazione del punto 3 del presente capo non si presenta al padrone marittimo alla data e all'ora indicate nel contratto di lavoro;
– se le autorità di Sao Tomé e Principe non hanno fornito all'operatore o al suo rappresentante l'elenco di cui al punto 1, paragrafo 4, del presente capo;
– se l'elenco non contiene un numero sufficiente di pescatori da imbarcare alla luce degli obblighi di cui al punto 1, paragrafo 2, del presente capo.
8.La commissione mista redige regolarmente un resoconto degli imbarchi di pescatori di Sao Tomé e Principe effettuati.
CAPO VI
OSSERVATORI
1.Osservazione delle attività di pesca
In attesa dell'attuazione di un sistema di osservatori regionali, i pescherecci autorizzati a pescare nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe nell'ambito dell'accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità di Sao Tomé e Principe conformemente a quanto disposto nel presente capo.
2.Pescherecci e osservatori designati
I pescherecci dell'Unione operanti nell'ambito del presente protocollo nelle acque di Sao Tomé e Principe imbarcano osservatori designati dal ministero della Pesca di Sao Tomé e Principe alle condizioni seguenti:
(a)su richiesta delle autorità di Sao Tomé e Principe, i pescherecci dell'Unione prendono a bordo un osservatore da queste designato per controllare le catture effettuate nelle acque di Sao Tomé e Principe;
(b)le autorità di Sao Tomé e Principe stilano l'elenco dei pescherecci designati per imbarcare un osservatore, nonché l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. Essi sono trasmessi alla Commissione europea al momento dell'elaborazione e, successivamente, ogni tre (3) mesi, con gli eventuali aggiornamenti;
(c)all'atto del rilascio dell'autorizzazione di pesca o almeno quindici (15) giorni prima della data prevista dell'imbarco dell'osservatore, le autorità di Sao Tomé e Principe comunicano all'Unione e agli operatori interessati, preferibilmente mediante posta elettronica, il nome dell'osservatore designato per l'imbarco;
(d)la durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità di Sao Tomé e Principe, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per un determinato peschereccio. La richiesta è formulata dall'autorità competente all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per l'imbarco sul peschereccio in questione.
3.Condizioni di imbarco e di sbarco
1.Le condizioni di imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'operatore o dal suo rappresentante e dall'autorità competente.
2.L'imbarco e lo sbarco dell'osservatore avvengono nel porto scelto dall'operatore. L'imbarco viene effettuato all'inizio della prima bordata nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe successiva alla notifica dell'elenco dei pescherecci designati.
3.Gli operatori interessati comunicano, entro due (2) settimane e con un preavviso di dieci (10) giorni, le date e i porti della subregione previsti per l'imbarco e lo sbarco degli osservatori.
4.In caso di imbarco in un paese diverso da Sao Tomé e Principe le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'operatore. Se un peschereccio avente a bordo un osservatore lascia la zona di pesca di Sao Tomé e Principe, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'operatore.
5.Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici (12) ore successive, l'operatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.
6.Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.
7.L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante gli dà accesso ai mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, ai documenti direttamente inerenti alle attività di pesca del peschereccio, compresi il giornale di pesca e il libro di navigazione, e alle varie parti del peschereccio nella misura necessaria all'espletamento delle sue mansioni.
8.Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'operatore a condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, nei limiti delle possibilità concretamente offerte dal peschereccio.
9.La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico di Sao Tomé e Principe.
4.Contributo finanziario forfettario
Per contribuire ai costi di attuazione connessi all'imbarco degli osservatori, l'operatore versa, all'atto del pagamento dell'anticipo forfettario, un importo pari a 250 EUR all'anno per ciascun peschereccio sullo stesso conto utilizzato per gli anticipi forfettari.
5.Compiti dell'osservatore
All'osservatore è riservato, a bordo, lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando il peschereccio dell'Unione opera nelle acque di Sao Tomé e Principe, l'osservatore assolve i compiti seguenti:
(a)osserva le attività di pesca del peschereccio;
(b)verifica la posizione dei pescherecci impegnati in operazioni di pesca;
(c)redige un inventario degli attrezzi da pesca utilizzati;
(d)verifica i dati relativi alle catture effettuate nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe riportati nel giornale di pesca;
(e)verifica le percentuali delle catture accessorie e stima il volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;
(f)comunica alla sua autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all'attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie tenute a bordo.
6.Obblighi dell'osservatore
Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:
(a)prende tutti i provvedimenti necessari affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
(b)rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza di tutti i documenti appartenenti al peschereccio;
(c)al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco, redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti di Sao Tomé e Principe con copia alla Commissione europea. Firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante al momento dello sbarco dell'osservatore.
CAPO VII
INFRAZIONI
1.Trattamento delle infrazioni
Ogni infrazione commessa da un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca conformemente alle disposizioni del presente allegato è oggetto di un verbale di imputazione, da trasmettere senza indugio all'Unione e allo Stato di bandiera.
2.Fermo / dirottamento del peschereccio - riunione di informazione
1.Se la legislazione di Sao Tomé e Principe lo prevede per l'infrazione denunciata, i pescherecci dell'Unione in situazione di infrazione possono essere costretti a cessare l'attività di pesca e, se si trovano in mare, a rientrare in un porto di Sao Tomé e Principe.
2.Sao Tomé e Principe notifica all'Unione, entro un termine di ventiquattro (24) ore, ogni fermo di peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all'infrazione denunciata.
3.Prima di adottare misure nei confronti del peschereccio, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, Sao Tomé e Principe organizza su richiesta dell'Unione, entro un (1) giorno dalla notifica del fermo del peschereccio, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno portato al fermo e illustrare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera del peschereccio può assistere a questa riunione di informazione.
3.Sanzione dell'infrazione - procedimento transattivo
1.La sanzione dell'infrazione denunciata è stabilita da Sao Tomé e Principe secondo le disposizioni della legislazione di Sao Tomé e Principe.
2.Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, viene avviato un procedimento transattivo fra Sao Tomé e Principe e l'Unione volto a determinare i termini e il livello della sanzione. Al procedimento transattivo possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera del peschereccio e dell'Unione. Il procedimento transattivo si conclude entro e non oltre tre (3) giorni dalla notifica del fermo del peschereccio.
4.Procedimento giudiziario - cauzione bancaria
1.Se il procedimento transattivo non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'operatore del peschereccio dell'Unione in infrazione deposita, presso una banca designata da Sao Tomé e Principe, una cauzione bancaria il cui importo, fissato da Sao Tomé e Principe, copra i costi connessi al fermo del peschereccio, l'ammenda stimata e le eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.
2.La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'operatore subito dopo la pronuncia della sentenza:
(a)integralmente, se non è irrogata alcuna sanzione;
(b)a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.
3.Sao Tomé e Principe comunica all'Unione l'esito del procedimento giudiziario entro un termine di sette (7) giorni a decorrere dalla pronuncia della sentenza.
5.Rilascio del peschereccio e dell'equipaggio
Il peschereccio e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia provveduto al pagamento della sanzione prevista dal procedimento transattivo o al deposito della cauzione bancaria.
APPENDICI
Appendice 1
Coordinate della zona di sfruttamento congiunto da parte di Sao Tomé e Principe e della Nigeria
Appendice 2
Recapiti
Appendice 3
Informazioni da comunicare per l'autorizzazione di un peschereccio dell'Unione
Appendice 4
Scheda tecnica
Appendice 5
Requisiti tecnici per l'implementazione del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) e del sistema di registrazione delle attività di pesca (ERS)
Appendice 6
Trattamento dei dati personali
Appendice 7
Recupero dei fondi indebitamente versati
Appendice 1
Coordinate della zona di sfruttamento congiunto
da parte di Sao Tomé e Principe e della Nigeria.
Latitudine
Longitudine
(gradi, minuti, secondi)
03 02 22 N
07 07 31 E
02 50 00 N
07 25 52 E
02 42 38 N
07 36 25 E
02 20 59 N
06 52 45 E
01 40 12 N
05 57 54 E
01 09 17 N
04 51 38 E
01 13 15 N
04 41 27 E
01 21 29 N
04 24 14 E
01 31 39 N
04 06 55 E
01 42 50 N
03 50 23 E
01 55 18 N
03 34 33 E
01 58 53 N
03 53 40 E
02 02 59 N
04 15 11 E
02 05 10 N
04 24 56 E
02 10 44 N
04 47 58 E
02 15 53 N
05 06 03 E
02 19 30 N
05 17 11 E
02 22 49 N
05 26 57 E
02 26 21 N
05 36 20 E
02 30 08 N
05 45 22 E
02 33 37 N
05 52 58 E
02 36 38 N
05 59 00 E
02 45 18 N
06 15 57 E
02 50 18 N
06 26 41 E
02 51 29 N
06 29 27 E
02 52 23 N
06 31 46 E
02 54 46 N
06 38 07 E
03 00 24 N
06 56 58 E
03 01 19 N
07 01 07 E
03 01 27 N
07 01 46 E
03 01 44 N
07 03 07 E
03 02 22 N
07 07 31 E
Appendice 2 Recapiti per le comunicazioni ai sensi del presente protocollo
Per l'Unione:
autorizzazioni di pesca:
applicazione LICENCE:
https://webgate.ec.europa.eu/licence
MARE-LICENCES@ec.europa.eu
catture aggregate:
MARE-CATCHES@ec.europa.eu
Helpdesk UN /FLUX:
MARE-FISH-IT-SUPPORT@ec.europa.eu
Per Sao Tomé e Principe: da comunicare prima dell'applicazione provvisoria del protocollo
Appendice 3 Domanda di autorizzazione di pesca per la zona di pesca di Sao Tomé e Principe
Salvo diversa indicazione, devono essere fornite obbligatoriamente le informazioni seguenti relative al richiedente, al proprietario del peschereccio, all'identificazione del peschereccio, ai suoi dati tecnici e al periodo interessato.
Categoria di pesca:
Nome del richiedente:
Numero di telefono del richiedente:
Email del richiedente:
Nome del proprietario del peschereccio:
Città, codice postale e paese di residenza del proprietario del peschereccio:
Nome di un massimo di cinque proprietari principali beneficiari del peschereccio:
Città, codice postale e paese di residenza di un massimo di cinque proprietari principali beneficiari del peschereccio:
Nome del comandante:
Cittadinanza del comandante:
Email del peschereccio:
Nome e indirizzo dell'agente locale:
Nome del peschereccio:
Stato di bandiera:
Porto di immatricolazione:
IRCS:
Marcatura esterna:
N. MMSI:
N. IMO:
N. ICCAT:
Data di registrazione della bandiera attuale:
Bandiera precedente (se del caso):
Luogo di costruzione:
Data di costruzione:
Frequenza di chiamata:
Numero di telefono satellitare:
Lunghezza fuori tutto (m):
Stazza (in GT, secondo la convenzione di Londra):
Tipo di motore:
Potenza del motore (in kW):
Numero dei membri dell'equipaggio:
Sistema di conservazione a bordo:
Capacità di trasformazione giornaliera (24 h) in tonnellate:
Numero di stive per il pesce:
Capacità totale delle stive per il pesce (in m3):
Fabbricante del VMS:
Modello del VMS:
Numero di serie del VMS:
Versione software del VMS:
Operatore satellitare:
Attrezzo da pesca autorizzato:
Luogo di sbarco delle catture:
Data d'inizio dell'autorizzazione richiesta:
Data di fine dell'autorizzazione richiesta:
Specie bersaglio (codici FAO):
Domanda di autorizzazione per la trasformazione a bordo: eviscerazione/asportazione parziale delle pinne degli squali autorizzati / altro da specificare
Appendice 4
Scheda tecnica
Tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie
SPECIE VIETATE
Conformemente alla Convenzione sulle specie migratorie e alle risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca della manta gigante (Manta birostris), dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus) e dello squalo seta (Carcharhinus falciformis). È inoltre vietata la pesca dello squalo balena (Rhincodon typus).
Conformemente alla normativa europea (regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003), è vietato asportare pinne di squalo a bordo dei pescherecci, nonché detenerle a bordo, trasbordarle o sbarcarle. Fatto salvo quanto precede, per facilitare lo stivaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ma non asportate dalla carcassa prima dello sbarco.
Conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT, le parti si adoperano per ridurre l'impatto accidentale delle attività di pesca sulle tartarughe e sugli uccelli marini, attuando misure che massimizzino le possibilità di sopravvivenza degli esemplari catturati accidentalmente.
TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE
Attrezzi autorizzati: rete a circuizione;
specie bersaglio: tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus), tonnetto striato (Katsuwonus pelamis);
catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.
PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE
Attrezzi autorizzati: palangaro di superficie;
specie bersaglio: pesce spada (Xiphias gladius), verdesca (Prionace glauca), tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus);
catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.
L'autorizzazione per la trasformazione a bordo deve essere richiesta al momento della domanda di autorizzazione (cfr. elenco nell'appendice 3).
Canoni a carico degli operatori – numero di navi
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Canone aggiuntivo per tonnellata catturata
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85 EUR/tonnellata per l'intera durata del protocollo
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Canone forfettario annuo
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Per le tonniere con reti a circuizione: 11 050 EUR per 130 t
Per i pescherecci con palangari di superficie: 3 995 EUR per 47 t
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Canone forfettario per gli osservatori
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250 EUR per peschereccio all'anno
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Canone per le navi d'appoggio
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3 500 EUR per nave all'anno
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Numero di pescherecci
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26 tonniere con reti a circuizione
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autorizzati a pescare
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9 pescherecci con palangari di superficie
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Appendice 5 Requisiti tecnici per l'implementazione del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) e del sistema di registrazione delle attività di pesca (ERS)
Sezione 1 - Disposizioni comuni per la trasmissione dei dati di posizione dei pescherecci e per l'implementazione del sistema ERS ad opera delle parti; continuità operativa
Se si verifica un guasto tecnico che ostacola la trasmissione dei dati di posizione dei pescherecci o dei dati relativi alle attività di pesca ("dati ERS") tra i CCP delle parti, i pescherecci dell'Unione interessati dal guasto non sono considerati inadempienti.
Le parti stabiliscono una connessione utilizzando il software FLUX Transportation Layer fornito dalla Commissione europea e applicano il formato UN/FLUX. Sao Tomé e Principe garantisce la compatibilità tra le sue apparecchiature elettroniche e il sistema dell'Unione.
Prima di utilizzare l'ambiente di produzione, le parti configurano un ambiente di test a fini di collaudo. L'Unione invia messaggi di prova al CCP di Sao Tomé e Principe nell'ambiente di test. Una volta superati i test, le due parti concordano la data a partire dalla quale i dati di posizione dei pescherecci e i dati ERS saranno inviati automaticamente tramite il software FLUX Transportation Layer nel formato UN/FLUX.
Fino a tale data, i dati di posizione dei pescherecci dell'Unione e i dati ERS sono inviati utilizzando i formati e le modalità già in vigore al momento dell'entrata in applicazione del presente protocollo.
I CCP dello Stato di bandiera e di Sao Tomé e Principe e la Commissione europea si scambiano i rispettivi recapiti elettronici e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di tali recapiti.
I CCP dello Stato di bandiera e di Sao Tomé e Principe e la Commissione europea si informano reciprocamente, nel più breve tempo possibile, di qualsiasi interruzione delle comunicazioni automatiche o di eventuali operazioni di manutenzione di durata superiore alle 48 ore, esercitano la dovuta diligenza per ripristinare le comunicazioni automatiche e ne notificano il ripristino alla controparte. In caso di controversia viene adita la commissione mista.
Se l'interruzione dura più di 48 ore, i dati sono trasmessi nel frattempo dal CCP dello Stato di bandiera per posta elettronica ogni 24 ore, finché le comunicazioni automatiche non vengono ripristinate. Il CCP di Sao Tomé e Principe può chiedere tale scambio al CCP dello Stato di bandiera se il malfunzionamento riguarda il suo sistema e se, nonostante gli sforzi compiuti per porvi rimedio, il malfunzionamento si protrae oltre le 48 ore.
Una volta ripristinati i sistemi di comunicazione automatica, i dati interessati dall'interruzione sono rinviati anche tramite tali sistemi.
Le autorità di Sao Tomé e Principe informano i servizi di controllo competenti affinché i pescherecci dell'Unione non siano considerati in infrazione per omessa trasmissione dei dati.
Le parti garantiscono la coerenza dei dati e, in particolare, provvedono affinché i rispettivi sistemi siano dotati di filtri adeguati da applicare ai dati, in modo che siano presi in considerazione solo i dati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe.
Sezione 2 - Requisiti tecnici per la trasmissione dei dati VMS
1.
Dati di posizione dei pescherecci - sistema di controllo dei pescherecci
Il CCP dello Stato di bandiera provvede al trattamento automatico e alla trasmissione elettronica dei dati di posizione dei pescherecci utilizzando la connessione centralizzata fornita dalla Commissione europea. I dati di posizione dei pescherecci devono essere registrati in modo sicuro e conservati dalle parti per un periodo di tre anni.
La prima posizione registrata dopo l'entrata nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe è identificata con il codice "ENT" (NAF) o "ENTRY" (UN/FLUX). Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS", ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona di pesca di Sao Tomé e Principe, che viene identificata con il codice "EXI" (NAF) o "EXIT" (UN/FLUX).
2.
Trasmissione da parte del peschereccio in caso di guasto del sistema di controllo
I pescherecci dell'Unione che operano nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe con un sistema di controllo del peschereccio difettoso sono tenuti a comunicare i loro messaggi di posizione per posta elettronica al CCP dello Stato di bandiera almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP di Sao Tomé e Principe di tale cambiamento. I dati di posizione sono quindi trasmessi con tale frequenza.
Il CCP di Sao Tomé e Principe informa il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione di ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione di un peschereccio titolare di un'autorizzazione di pesca che non abbia notificato la propria uscita dalla zona di pesca di Sao Tomé e Principe.
Struttura di un messaggio in formato NAF per trasmettere i dati sulla posizione del peschereccio a Sao Tomé e Principe
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Dato
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Codice
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Obbligatorio (O) / Facoltativo (F)
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Contenuto
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Inizio della registrazione
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SR
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O
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Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione
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Destinatario
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AD
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O
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Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
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Mittente
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FR
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O
|
Dato relativo al messaggio – Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
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Stato di bandiera:
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FS
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O
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Dato relativo al messaggio – Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)
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Tipo di messaggio
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TM
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O
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Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI, MAN)
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Indicativo di chiamata (IRCS)
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RC
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O
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Dato relativo al peschereccio – Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio (IRCS)
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Numero di riferimento interno della parte
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IR
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F
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Dato relativo al peschereccio – Numero unico assegnato dalla parte che identifica il peschereccio
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Identificativo unico del peschereccio (n. IMO)
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IM
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O
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Dato relativo al peschereccio – n. IMO
Obbligatorio se il peschereccio dispone di tale numero
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Numero di immatricolazione esterno
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XR
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O
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Dato relativo al peschereccio – Numero indicato sulla fiancata del peschereccio (ISO 8859.1)
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Latitudine
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LT
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O
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Dati relativi alla posizione del peschereccio – Latitudine della posizione espressa in gradi decimali (WGS84) +/- DD.ddd. Numeri positivi per l'emisfero nord; valori negativi per l'emisfero sud. Il segno (+) non deve essere trasmesso. Gli zeri non significativi possono essere omessi. Il valore deve essere compreso tra -90 e +90.
|
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Longitudine
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LG
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O
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Dati relativi alla posizione del peschereccio – Longitudine della posizione espressa in gradi decimali (WGS84) +/- DDD.ddd. Numeri positivi per l'emisfero nord; valori negativi per l'emisfero sud. Il segno (+) non deve essere trasmesso. Gli zeri non significativi possono essere omessi. Il valore deve essere compreso tra -180 e +180.
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Rotta
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CO
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O
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Rotta del peschereccio su scala di 360°
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Velocità
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SP
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O
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Velocità del peschereccio in decimi di nodi
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Data
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DA
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O
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Dato relativo alla posizione del peschereccio – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
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Ora
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TI
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O
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Dato relativo alla posizione del peschereccio – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
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Fine della registrazione
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ER
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O
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Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione
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A decorrere dall'implementazione effettiva del nuovo formato UN/FLUX e dalla trasmissione tramite FLUX Transportation Layer, i dati VMS sono trasmessi secondo il formato e i processi descritti nel documento di implementazione disponibile sul sito web della Commissione europea.
PROTEZIONE DEI DATI VMS
Tutti i dati di sorveglianza comunicati da una parte all'altra secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente:
- al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza esercitati dalle autorità di Sao Tomé e Principe sulla flotta dell'Unione operante nell'ambito del presente protocollo; e
- agli studi di ricerca condotti da Sao Tomé e Principe nel quadro della gestione e dell'organizzazione delle attività di pesca.
5.2. A prescindere dalla ragione, in nessun caso tali dati potranno essere comunicati a terzi.
Sezione 3 – Requisiti tecnici per l'implementazione del sistema di registrazione delle attività di pesca e per la comunicazione dei dati ERS
1.
Quando un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione rilasciata in virtù del presente protocollo si trova nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe, il comandante deve:
a) registrare ogni entrata e uscita dalla zona di pesca mediante un messaggio specifico che indichi i quantitativi di ciascuna specie tenuta a bordo al momento di tale entrata o uscita dalla zona e la data, l'ora e la posizione in cui sarà effettuata l'entrata o l'uscita. Il messaggio è inviato al CCP di Sao Tomé e Principe almeno due ore prima dell'entrata o dell'uscita, tramite il sistema ERS o altro mezzo di comunicazione;
b) registrare ogni giorno la posizione del peschereccio, a mezzogiorno, se non è stata svolta alcuna attività di pesca;
c) registrare, per ogni operazione di pesca, la posizione in cui essa ha luogo, il tipo di attrezzo e i quantitativi di ciascuna specie catturata, distinguendo fra catture tenute a bordo e rigetti. Ogni specie è identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3; i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso vivo equivalente e, se necessario, in numero di esemplari;
d) trasmettere giornalmente al proprio Stato di bandiera, al più tardi alle ore 24:00, i dati registrati nel giornale di pesca elettronico; tale trasmissione è effettuata per ogni giorno trascorso nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe, anche in assenza di catture. È inoltre effettuata prima di ogni uscita dalla zona di pesca.
2. Il CCP dello Stato di bandiera mette i dati ERS a disposizione del CCP di Sao Tomé e Principe. Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e senza indugio i messaggi istantanei (notifica di entrata nella zona, notifica di uscita dalla zona, notifica di arrivo in porto) dell'ERS al CCP di Sao Tomé e Principe. Trasmette automaticamente, una volta al giorno, gli altri messaggi ERS provenienti dal peschereccio.
3. Fino al termine delle fasi di test di cui alla sezione 1:
- i dati sono trasmessi tramite DEH (Data Exchange Highway) nel formato EU-ERS (versione 3.1);
- le notifiche di trasbordo sono inviate all'autorità competente di Sao Tomé e Principe per email;
- solo i messaggi istantanei ("notifica di entrata in zona" - COE, "notifica di uscita dalla zona" - COX, "notifica di arrivo in porto" - PNO) sono trasmessi automaticamente e senza indugio. Gli altri tipi di messaggi sono messi a disposizione su richiesta automatica del CCP di Sao Tomé e Principe.
4. A decorrere dall'implementazione effettiva del formato UN/FLUX e dalla trasmissione tramite FLUX Transportation Layer:
- la modalità di messa a disposizione su richiesta riguarderà solo richieste specifiche relative a dati storici;
- i dati ERS saranno trasmessi nel formato e secondo i processi descritti nel documento di implementazione disponibile sul sito web della Commissione europea.
5. Il CCP di Sao Tomé e Principe conferma la ricezione dei dati ERS di tipo istantaneo ad esso inviati, mediante un messaggio di avvenuta ricezione che attesti anche la validità del messaggio ricevuto. Per lo scambio di dati ERS tramite DEH non sono trasmessi messaggi di avvenuta ricezione per i dati che il CCP di Sao Tomé e Principe riceve in risposta a una sua richiesta.
6. In caso di guasto nella trasmissione tra il peschereccio e il CCP dello Stato di bandiera, quest'ultimo ne informa senza indugio il comandante o l'operatore del peschereccio, oppure il loro rappresentante o i loro rappresentanti. Appena riceve la notifica, il comandante del peschereccio invia i dati mancanti alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, con qualunque mezzo di telecomunicazione adeguato, ogni giorno, al più tardi alle ore 24:00.
7. In caso di malfunzionamento del sistema di trasmissione elettronica installato a bordo del peschereccio, il comandante, o l'operatore del peschereccio, provvede affinché il sistema ERS sia riparato o sostituito entro 10 giorni dal momento in cui il malfunzionamento è stato rilevato. Trascorso tale termine, il peschereccio non è più autorizzato a pescare nella zona di pesca e deve uscirne o fare scalo in un porto di Sao Tomé e Principe entro 24 ore. Il peschereccio è autorizzato a lasciare il porto o a rientrare nella zona di pesca solo dopo che il CCP del proprio Stato di bandiera avrà accertato che il sistema ERS ha ripreso a funzionare correttamente.
Appendice 6 Trattamento dei dati personali
1.
Definizioni e ambito di applicazione
1.1 Definizioni
Ai fini della presente appendice si applicano, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 dell'accordo e all'articolo 1 del presente protocollo, anche le definizioni seguenti:
"dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile una persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un identificativo quale il nome, un numero di identificazione o dati di localizzazione;
"trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali o serie di dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o la combinazione, la limitazione dell'accesso, la cancellazione o la distruzione;
"autorità trasferente": l'autorità pubblica che invia i dati personali;
"autorità destinataria": l'autorità pubblica che riceve comunicazioni di dati personali;
"violazione dei dati": una violazione della sicurezza che comporta, in modo accidentale o illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata dei dati personali trasmessi, conservati o trattati in qualsiasi altro modo o l'accesso non autorizzato a tali dati;
"ulteriore trasferimento": il trasferimento di dati personali da una parte destinataria a un'entità che non sia parte firmataria del presente protocollo ("terzo");
"autorità di controllo": l'autorità pubblica indipendente incaricata di vigilare sull'applicazione del presente articolo al fine di tutelare le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
1.2 Campo di applicazione
Le persone interessate dal presente protocollo sono in particolare le persone fisiche proprietarie dei pescherecci dell'Unione, i loro rappresentanti, il comandante e l'equipaggio in servizio a bordo dei pescherecci dell'Unione operanti nell'ambito del presente protocollo.
Per quanto riguarda l'attuazione del presente protocollo, in particolare per le domande di rilascio delle autorizzazioni, il controllo delle attività di pesca e la lotta contro la pesca illegale, potrebbero essere scambiati e ulteriormente trattati:
- i dati di identificazione e le coordinate del peschereccio;
- i dati raccolti attraverso controlli, ispezioni o osservazioni riguardanti le attività di un peschereccio o relative a un peschereccio, la sua posizione e i suoi spostamenti, la sua attività di pesca o connessa alla pesca;
- i dati relativi al proprietario o ai proprietari del peschereccio, oppure al suo rappresentante, quali il nome, la cittadinanza, il recapito professionale e il conto bancario professionale;
- i dati relativi all'agente locale, quali il nome, la cittadinanza e il recapito professionale;
- i dati relativi ai comandanti e ai membri dell'equipaggio, quali il nome, la cittadinanza, la funzione e, nel caso del comandante, il recapito;
- i dati relativi ai pescatori imbarcati, quali il nome, il recapito, la formazione, il certificato sanitario.
1.3 Autorità responsabili
Le autorità responsabili del trattamento dei dati sono la Commissione europea e l'autorità dello Stato di bandiera per l'Unione e, per Sao Tomé e Principe, l'agenzia nazionale per la protezione dei dati personali (ANPDP) di São Tomé e Príncipe.
2.
Garanzie in materia di protezione dei dati personali
2.1 Limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati
I dati personali richiesti e trasferiti a norma del presente protocollo sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per l'attuazione del protocollo, vale a dire per il trattamento delle autorizzazioni di pesca e per il controllo e la sorveglianza delle attività svolte dai pescherecci dell'Unione. Le parti si scambiano i dati personali a norma del presente protocollo solo per le finalità specifiche ivi indicate.
I dati ricevuti non devono essere trattati per finalità diverse da quelle di cui al presente paragrafo e, nel caso in cui ciò avvenisse, devono essere resi anonimi.
Su richiesta, l'autorità destinataria informa senza indugio l'autorità trasferente dell'uso dei dati comunicati.
2.2 Esattezza
Le parti provvedono affinché i dati personali trasferiti in virtù del presente protocollo siano esatti, attualizzati e, se del caso, regolarmente aggiornati in base a quanto noto all'autorità trasferente. Se una delle parti rileva che i dati personali trasferiti o ricevuti sono inesatti, ne informa senza indugio l'altra parte e procede alle correzioni e agli aggiornamenti necessari.
2.3 Limitazione della conservazione
I dati personali sono conservati solo per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati scambiati e per un periodo massimo di un anno dalla scadenza del presente protocollo, salvo se necessari per dar seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo. In tal caso, i dati possono essere conservati per tutto il tempo necessario a dar seguito all'infrazione o all'ispezione o fino alla chiusura definitiva del procedimento giudiziario o amministrativo.
Se conservati più a lungo, i dati personali sono resi anonimi.
2.4 Sicurezza e riservatezza
I dati personali sono trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza, tenendo conto dei rischi specifici del trattamento, tra cui la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali. Le autorità incaricate del trattamento sono tenute a contrastare eventuali violazioni dei dati e ad adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio agli eventuali effetti negativi di una violazione dei dati personali e attenuarne le possibili ripercussioni. L'autorità destinataria notifica senza indugio tale violazione all'autorità trasferente; entrambe le autorità si garantiscono reciprocamente e tempestivamente la cooperazione necessaria al fine di consentire a ciascuna di esse di adempiere gli obblighi derivanti dal rispettivo quadro giuridico nazionale in caso di violazione dei dati personali.
Le parti si impegnano ad attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia conforme alle disposizioni del presente protocollo.
2.5 Rettifica o cancellazione
Le parti provvedono affinché l'autorità trasferente e l'autorità destinataria adottino tutte le misure ragionevoli per garantire senza indugio la rettifica o la cancellazione, a seconda dei casi, dei dati personali, qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente protocollo, in particolare perché tali dati non sono adeguati, pertinenti o esatti o risultano eccessivi rispetto alla finalità del trattamento.
Le parti sono tenute a notificarsi reciprocamente qualsiasi rettifica o cancellazione.
2.6 Trasparenza
Le parti provvedono affinché gli interessati siano informati, con una notifica individuale e mediante la pubblicazione del presente protocollo sui loro siti web, delle categorie dei dati trasferiti e successivamente trattati, delle modalità di trattamento dei dati personali, dello strumento utilizzato per il trasferimento, della finalità del trattamento, dei terzi o delle categorie di terzi cui le informazioni possono essere ulteriormente trasferite, dei diritti individuali e dei meccanismi disponibili per esercitare i loro diritti e ottenere un indennizzo e dei recapiti degli uffici presso i quali aprire un contenzioso o presentare un reclamo.
2.7 Ulteriore trasferimento
L'autorità destinataria non trasferisce i dati personali ricevuti a norma del presente protocollo a terzi stabiliti in un paese diverso dagli Stati membri di bandiera eccetto nei casi in cui:
–il trasferimento è giustificato da un importante obiettivo di pubblico interesse, riconosciuto anche nel quadro giuridico applicabile all'autorità trasferente;
–sono soddisfatti gli altri requisiti della presente appendice (in particolare per quanto riguarda la limitazione delle finalità e la minimizzazione dei dati); e
–il paese in cui sono ubicati il terzo o l'organizzazione internazionale è destinatario di una decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione europea a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (decisione di adeguatezza) che riguardi l'ulteriore trasferimento; o
–in casi specifici, qualora tale trasferimento sia necessario affinché l'autorità trasferente adempia i propri obblighi nei confronti delle ORGP o delle organizzazioni regionali per la pesca; o
–in via eccezionale e ove ritenuto necessario, purché il terzo s'impegni a trattare i dati solo per le finalità specifiche per le quali essi sono ulteriormente trasferiti e a cancellarli immediatamente una volta che il trattamento non sia più necessario per tali finalità.
3.
Diritti degli interessati
3.1 Accesso ai dati personali
Su richiesta dell'interessato, l'autorità destinataria deve:
–confermare all'interessato se sono o meno in corso trattamenti di dati personali che lo riguardano;
–fornire informazioni sulla finalità del trattamento, sulle categorie di dati personali, sul periodo di conservazione dei dati (se possibile), sul diritto di chiederne la rettifica/cancellazione, sul diritto di presentare un reclamo ecc.;
–fornire una copia dei dati personali;
–fornire informazioni generali sulle garanzie applicabili.
3.2 Rettifica dei dati personali
L'autorità destinataria rettifica, su richiesta dell'interessato, i dati personali incompleti, inesatti o obsoleti.
3.3 Cancellazione dei dati personali
Su richiesta dell'interessato, l'autorità destinataria deve:
–cancellare i dati personali che lo riguardano nel caso in cui essi siano stati trattati in modo non conforme alle garanzie previste dal presente protocollo;
–cancellare i dati personali che lo riguardano e che non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati lecitamente trattati;
–interrompere il trattamento dei dati personali se l'interessato vi si oppone per motivi connessi alla sua situazione specifica, a meno che non sussistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato.
3.4 Modalità
Entro un lasso di tempo ragionevole e in tempo utile, e in ogni caso entro un mese dalla richiesta, l'autorità destinataria risponde a una richiesta dell'interessato riguardante l'accesso ai suoi dati personali, la loro rettifica e la loro cancellazione. L'autorità destinataria può adottare misure appropriate, come l'addebito di costi ragionevoli per coprire gli oneri amministrativi o il rifiuto di dar seguito a una richiesta manifestamente infondata o eccessiva.
In caso di risposta negativa alla richiesta dell'interessato, quest'ultimo deve essere informato dall'autorità destinataria dei motivi del rifiuto.
3.5 Limitazioni
I diritti di cui al punto 3 possono essere limitati se tale limitazione è prevista dalla legge ed è necessaria e proporzionata in una società democratica a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.
Tali diritti possono essere limitati anche al fine di garantire una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
La limitazione può essere applicata alle stesse condizioni anche per tutelare l'interessato o i diritti e le libertà altrui.
4.
Ricorso e controllo indipendente
4.1 Controllo indipendente
La conformità del trattamento dei dati personali al presente protocollo deve essere oggetto di un controllo indipendente ad opera di un organismo esterno o interno che eserciti un controllo indipendente e disponga di poteri d'indagine e di ricorso.
4.2 Autorità di controllo
Per l'Unione, tale controllo è esercitato dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), nel caso in cui il trattamento rientri nelle competenze della Commissione, o dalle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati degli Stati membri dell'Unione, nel caso in cui il trattamento rientri nelle competenze dello Stato membro di bandiera.
Per Sao Tomé e Principe è competente l'agenzia nazionale per la protezione dei dati personali (ANPDP).
A seconda dei casi, la Commissione europea o le autorità menzionate al secondo comma trattano e risolvono in modo efficace e in tempo utile i reclami degli interessati riguardanti il trattamento dei loro dati personali nell'ambito del presente protocollo.
4.3 Diritto di ricorso
Ciascuna parte provvede affinché, nel proprio ordinamento giuridico, l'interessato che ritenga che un'autorità non abbia rispettato le garanzie di cui all'articolo 15 e alla presente appendice o che i suoi dati personali siano stati violati possa presentare una domanda di indennizzo contro tale autorità, nella misura consentita dalle disposizioni giuridiche applicabili, dinanzi a un organo giurisdizionale o equivalente.
In particolare qualsiasi reclamo avverso una delle due autorità può essere indirizzato al GEPD, nel caso della Commissione europea, e all'[autorità del paese terzo], nel caso di Sao Tomé e Principe. Per determinati reclami avverso una delle due autorità è inoltre possibile adire la Corte di giustizia dell'Unione, nel caso della Commissione europea e, nel caso di Sao Tomé e Principe, gli organi giurisdizionali di Sao Tomé e Principe.
In caso di controversia o reclamo presentato da un interessato avverso l'autorità trasferente, l'autorità destinataria o entrambe, a seguito del trattamento dei suoi dati personali, le autorità s'informano reciprocamente di tali controversie o reclami e si adoperano per dirimere la controversia o risolvere il reclamo in via amichevole nel più breve tempo possibile.
4.4 Scambio di informazioni tra le parti
Le parti si tengono reciprocamente informate dei reclami ricevuti riguardo al trattamento dei dati personali in virtù del presente protocollo e della loro risoluzione.
5.
Riesame
Le parti s'informano reciprocamente delle modifiche apportate alle rispettive legislazioni che incidono sul trattamento dei dati personali. Ciascuna parte effettua riesami periodici delle proprie politiche e procedure di attuazione dell'articolo 15 e della presente appendice e della loro efficacia e, su richiesta ragionevole di una parte, l'altra parte riesamina le proprie politiche e procedure riguardanti il trattamento dei dati personali al fine di verificare e confermare l'efficace attuazione delle garanzie previste dall'articolo 15 e dalla presente appendice. I risultati del riesame sono comunicati alla parte che ne ha fatto richiesta.
Se necessario, le parti concordano in sede di commissione mista le modifiche necessarie della presente appendice.
6.
Sospensione del trasferimento
La parte trasferente può sospendere o porre fine al trasferimento dei dati personali qualora le parti non risolvano in via amichevole le controversie relative al trattamento dei dati personali conformemente alla presente appendice fintantoché essa non ritenga che la questione sia stata risolta in modo soddisfacente dalla parte destinataria. I dati già trasferiti continuano a essere trattati conformemente alla presente appendice.
Appendice 7 Recupero dei fondi indebitamente versati
La procedura di recupero degli importi indebitamente versati è la seguente.
La Commissione europea notifica formalmente a Sao Tomé e Principe l'intenzione di recuperare una parte del pagamento non giustificato nell'ambito del sostegno settoriale:
indicando l'importo esatto e gli elementi di prova che dimostrano che i motivi del recupero di cui all'articolo 6, paragrafo 11, sono fondati, e
invitando Sao Tomé e Principe a presentare eventuali osservazioni entro 45 giorni dalla data di ricezione della notifica.
Se decide di proseguire la procedura di recupero, la Commissione europea notifica formalmente a Sao Tomé e Principe tale decisione ed emette una nota di addebito ufficiale che dovrà essere pagata entro trenta (30) giorni.
Solo in casi eccezionali e debitamente giustificati o in caso di errore la Commissione europea può modificare l'importo, il termine di pagamento o rinunciare al recupero, conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e di proporzionalità.