Bruxelles, 3.7.2025

COM(2025) 353 final

2025/0190(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relsui disegni e modelli dell’Unione europea (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che numerose disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa dell'Unione sia chiara e trasparente.

2.Il 1° aprile 1987 la Commissione decise 1 di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.

3.Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) ribadirono questa necessità 2 , sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione conclusero un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4.Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli dell’Unione europea 3 . Il nuovo regolamento sostituisce i vari atti che esso incorpora 4 , preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente gli adattamenti formali necessari ai fini dell’opera di codificazione.

5.La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base della consolidazione preliminare, in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 6/2002 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuata dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III del regolamento codificato.

2025/0190 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relsui disegni e modelli dell’Unione europea (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

🡻 6/2002 (adattato)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato Ö sul funzionamento dell'Unione europea Õ , in particolare l'articolo Ö 118, primo comma Õ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 5 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

ê

(1)Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio 6 , ha subito [varie e] sostanziali modifiche 7 . A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.

ê 2024/2822 considerando 1 (adattato)

(2)Il regolamento (CE) n. 6/2002 ha creato un sistema di protezione dei disegni e modelli specifico per la Comunità europea Ö , ora Unione europea, Õ che ha da allora previsto la protezione dei disegni e modelli a livello di Unione parallelamente alla protezione dei disegni e modelli disponibile a livello nazionale negli Stati membri conformemente alla loro legislazione nazionale in materia di protezione dei disegni e modelli, armonizzata a norma della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 8 .

ê 6/2002 considerando 7 (adattato)

(3)Ö La Õ protezione dei disegni e modelli non solo promuove la contribuzione dei singoli Ö autori Õ all'eccellenza della produzione Ö dell’Unione Õ in questo campo, ma incoraggia anche i processi innovativi e l'emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi.

ê 6/2002 considerando 8 (adattato)

(4)Di conseguenza un sistema di protezione dei disegni e dei modelli accessibile e adeguato alle esigenze del mercato interno risulta di fondamentale importanza per l'industria Ö dell’Unione Õ.

ê 2024/2822 considerando 4 (adattato)

(5)L’esperienza acquisita a partire dalla creazione del sistema dei disegni e modelli comunitari Ö , ora sistema dei disegni e modelli dell’Unione europea («disegni e modelli dell’UE»), Õ ha dimostrato che i singoli autori e le imprese dell’Unione e dei paesi terzi hanno accettato il sistema, ed esso è diventato un’integrazione o un’alternativa valida ed efficace alla protezione dei disegni e modelli a livello nazionale degli Stati membri.

ê 2024/2822 considerando 6 (adattato)

(6)I sistemi nazionali di protezione dei disegni e modelli restano tuttavia necessari per i singoli autori e le imprese che non intendono far proteggere i loro disegni e modelli a livello dell’Unione o che non sono in grado di ottenere tale protezione in tutta l’Unione sebbene non incontrino ostacoli all’ottenimento della protezione a livello nazionale. È opportuno lasciare a ogni soggetto la libertà di decidere quale tipo di protezione desideri ottenere, che si tratti del disegno o modello nazionale in uno o più Stati membri, del solo disegno o modello dell’UE, o di entrambi.

ê 2024/2822 considerando 8 (adattato)

(7)È opportuno Ö che Õ la normativa e le pratiche nazionali in materia di disegni e modelli Ö siano in linea con il Õ sistema dei disegni e modelli dell’UE nella misura idonea per assicurare, per quanto possibile, parità di condizioni in materia di registrazione e di protezione dei disegni e modelli in tutta l’Unione. Tale iniziativa dovrebbe essere integrata da sforzi dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale («Ufficio»), degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e dell’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di disegni e modelli nell’ambito del quadro di cooperazione stabilito nel regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 .

ê 2024/2822 considerando 10

(8)A integrazione dell’amministrazione del sistema dei disegni e modelli dell’UE, è essenziale che l’Ufficio promuova adeguatamente tale sistema al fine di sensibilizzare e migliorare la comprensione in merito alla possibilità, al valore e ai benefici dell’ottenimento e dell’utilizzo della protezione dei disegni e modelli.

ê 2024/2822 considerando 11 (adattato)

(9)Dalla creazione del sistema dei disegni e modelli comunitari, lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione ha comportato l’avvento di nuovi disegni e modelli che non sono incorporati in prodotti fisici. Ö La Õ definizione dei prodotti che sono ammessi a beneficiare della protezione dei disegni e modelli Ö dovrebbe Õ includere chiaramente quelli incorporati in un oggetto fisico, o visualizzati in una grafica o che risultano dalla disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno. In tale contesto è opportuno riconoscere che le animazioni, quali il movimento o le transizioni, delle caratteristiche di un prodotto possono contribuire all’aspetto dei disegni e modelli, in particolare dei disegni e modelli non incorporati in un oggetto fisico.

ê 2024/2822 considerando 12 (adattato)

(10)Per garantire la certezza del diritto è opportuno Ö prevedere Õ che tale protezione Ö sia Õ attribuita al titolare, mediante la registrazione di un disegno o modello dell’UE, per quelle caratteristiche del disegno o modello di un prodotto intero o di una parte di esso che sono visibilmente illustrate in una domanda di registrazione per tale disegno o modello e divulgate mediante pubblicazione.

ê 2024/2822 considerando 13 (adattato)

(11)A parte il fatto di essere visibilmente illustrate in una domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE, le caratteristiche del disegno o modello di un prodotto non devono necessariamente essere visibili in un momento particolare o in una situazione d’uso particolare per beneficiare della protezione dei disegni e modelli. Ö Si dovrebbe applicare Õ un’eccezione a tale principio per quanto riguarda la protezione dei disegni e modelli delle componenti di un prodotto complesso che devono rimanere visibili durante l’utilizzazione normale di tale prodotto.

ê 6/2002 considerando 14

(12)Per valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità si dovrebbe stabilire se l'impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il disegno o modello in questione differisce o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall'insieme dei disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell'autore nell'elaborare il disegno o modello.

ê 6/2002 considerando 10

(13)Non si dovrebbe intralciare l'innovazione tecnologica accordando a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione riservata a disegni e modelli, restando inteso che tale principio non comporta la necessità che disegni e modelli possiedano un valore estetico. Allo stesso modo, non si dovrebbe ostacolare l'interfunzionalità di prodotti di differente fabbricazione estendendo la protezione al disegno o modello dei particolari meccanici. Di conseguenza le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali motivi non dovrebbero essere prese in considerazione al fine di determinare se altre caratteristiche del disegno o modello presentino i requisiti per godere della protezione.

ê 6/2002 considerando 11

(14)I particolari meccanici dei prodotti modulari possono peraltro costituire un elemento importante delle loro caratteristiche innovative nonché un loro punto di forza sotto il profilo commerciale e dovrebbero quindi essere ammesse ad usufruire della protezione.

ê 6/2002 considerando 15 (adattato)

(15)Un disegno o modello Ö dell’UE Õ dovrebbe nei limiti del possibile rispondere alle esigenze di tutti i settori economici Ö dell’Unione Õ.

ê 6/2002 considerando 16

(16)Alcuni dei summenzionati settori industriali realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un'importanza secondaria. Per contro altri settori apprezzano i vantaggi offerti dalla registrazione in funzione della superiore certezza del diritto che fornisce, e chiedono quindi che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più lungo, correlato alla loro vita commerciale prevedibile.

ê 6/2002 considerando 17 (adattato)

(17)Da quanto precede scaturisce l'esigenza Ö di prevedere Õ due forme di protezione, la prima delle quali consiste in una protezione di breve periodo accordata ai disegni e modelli non registrati, mentre la seconda Ö è Õ concessa per un periodo più lungo ai disegni e modelli registrati.

ê 6/2002 considerando 18 (adattato)

(18)Un disegno o modello Ö dell’UE Õ registrato esige la tenuta di un registro nel quale saranno iscritte tutte le domande di disegno o modello che possiedano i requisiti formali prescritti dal regolamento, ed alle quali sia stata assegnata una data di deposito. In linea di massima tale sistema di registrazione non dovrebbe basarsi su un esame approfondito, da compiersi prima della registrazione e volto a stabilire la sussistenza dei requisiti di protezione, così da ridurre al minimo le formalità di registrazione e gli altri adempimenti procedurali per i richiedenti.

ê 6/2002 considerando 19 (adattato)

(19)Un disegno o modello Ö dell’UE Õ dovrebbe essere protetto soltanto qualora risulti nuovo, e presenti una propria individualità rispetto ad altri disegni o modelli.

ê 6/2002 considerando 20 (adattato)

(20)Occorre altresì permettere all'autore o al suo avente causa di sottoporre alla prova del mercato i prodotti in cui il disegno o il modello è attuato prima di decidere se chiedere o no la protezione del disegno o modello Ö dell’UE Õ registrato. A questo fine risulta necessario disporre che la divulgazione del disegno o modello fatta dall'autore o dal suo avente causa, o qualsiasi divulgazione non autorizzata effettuata nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di disegno o modello Ö dell’UE Õ registrato, non pregiudichi la valutazione delle caratteristiche di novità e d'individualità del disegno o modello in questione.

ê 2024/2822 considerando 14

(21)In considerazione della crescente diffusione delle tecnologie di stampa 3D in diversi settori dell’industria, anche con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, nonché delle sfide che ne derivano per i titolari dei disegni e modelli per quanto riguarda la prevenzione efficace della copiatura illegittima dei loro disegni e modelli protetti, è opportuno prevedere che la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la messa a disposizione di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello ai fini della riproduzione di un prodotto che implica la contraffazione del disegno o modello protetto costituiscano un uso del disegno o modello che dovrebbe essere soggetto all’autorizzazione del titolare.

ê 2024/2822 considerando 15 (adattato)

(22)Al fine di assicurare la protezione dei disegni e modelli e combattere efficacemente la contraffazione, e in linea con gli obblighi internazionali dell’Unione nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare l’articolo V dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) riguardante la libertà di transito, e, per quanto riguarda i farmaci generici, la dichiarazione di Doha sull’accordo TRIPS e la salute pubblica, adottata dalla conferenza ministeriale dell’OMC il 14 novembre 2001, è opportuno che il titolare di un disegno o modello dell’UE registrato abbia il diritto di vietare a terzi di introdurre nell’Unione, nel corso di scambi commerciali, prodotti provenienti da paesi terzi senza la loro immissione in libera pratica nell’Unione se, senza l’autorizzazione del titolare, in tali prodotti è incorporato o ad essi è applicato un disegno o modello identico o sostanzialmente identico al disegno o modello dell’UE registrato.

ê 2024/2822 considerando 16

(23)A tal fine, dovrebbe essere consentito ai titolari di disegni e modelli dell’UE registrati di impedire l’ingresso di prodotti contraffatti e l’immissione di tali prodotti in tutte le situazioni doganali, anche quando tali prodotti non sono destinati all’immissione sul mercato dell’Unione. Nell’effettuare i controlli doganali è opportuno che le autorità doganali si avvalgano dei poteri e delle procedure di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 , anche a richiesta dei titolari dei diritti. In particolare, le autorità doganali dovrebbero svolgere i controlli pertinenti in base a criteri di analisi del rischio.

ê 2024/2822 considerando 17

(24)Al fine di conciliare la necessità di garantire l’effettivo esercizio dei diritti sui disegni e modelli con la necessità di evitare di ostacolare il libero flusso degli scambi commerciali di prodotti legali, il diritto del titolare del disegno o modello dovrebbe estinguersi qualora, nel corso del procedimento avviato dinanzi al tribunale dei disegni e modelli dell’Unione europea («tribunale dei disegni e modelli dell’UE») competente a decidere nel merito circa l’eventuale contraffazione del disegno o modello dell’UE, il dichiarante o il detentore dei prodotti sia in grado di dimostrare che il titolare del disegno o modello dell’UE registrato non ha il diritto di vietare l’immissione sul mercato dei prodotti nel paese di destinazione finale.

ê 6/2002 considerando 21 (adattato)

(25)La natura di diritto esclusivo conferita dal disegno o modello Ö dell’UE Õ registrato è coerente con la maggiore certezza del diritto che ne deriva. La protezione del disegno o modello Ö dell’UE Õ non registrato dovrebbe tuttavia concretarsi unicamente nel diritto di vietare la riproduzione del disegno o modello. Pertanto la protezione non può estendersi a prodotti a cui sono applicati disegni o modelli che sono il risultato di un disegno o modello concepito in modo indipendente da un secondo Ö autore Õ . Questo diritto dovrebbe estendersi anche al commercio dei prodotti a cui sono applicati disegni o modelli contraffatti.

ê 6/2002 considerando 22

(26)Compete alla legge nazionale garantire l'esercizio di questi diritti ed occorre dunque disporre alcuni meccanismi sanzionatori uniformi in tutti gli Stati membri. Tali sanzioni dovrebbero permettere d'inibire dovunque gli atti di contraffazione, indipendentemente dall'organo giurisdizionale adito.

ê 2024/2822 considerando 18

(27)I diritti esclusivi conferiti da un disegno o modello dell’UE registrato dovrebbero essere soggetti a un’adeguata serie di limitazioni. Oltre agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali e a quelli compiuti a fini di sperimentazione, le utilizzazioni ammissibili dovrebbero includere gli atti di riproduzione a fini didattici o di citazione, l’uso a scopo di riferimento nel contesto della pubblicità comparativa e l’uso a fini di critica, commento o parodia, purché tali atti siano compatibili con le corrette prassi commerciali e non pregiudichino indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello. L’uso di un disegno o modello dell’UE registrato da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere conforme alle consuetudini di lealtà in ambito industriale e commerciale. Inoltre le norme in materia di disegni e modelli dell’UE dovrebbero essere applicate in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione.

ê 2024/2822 considerando 19 (adattato)

(28)La direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio 11  Ö ha armonizzato Õ le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda l’uso di disegni e modelli protetti allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto originario, qualora il disegno o modello sia applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipende il disegno o modello protetto della componente. Di conseguenza, Ö si è ritenuto che la Õ clausola transitoria di riparazione Ö precedentemente disposta dal Õ regolamento (CE) n. 6/2002 Ö dovesse Õ diventare una disposizione permanente. Poiché l’effetto atteso di tale clausola di riparazione è rendere inapplicabili i diritti sui disegni e modelli dell’UE registrati e non registrati quando il disegno o modello della componente di un prodotto complesso è utilizzato ai fini della riparazione del prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto originario, la clausola di riparazione dovrebbe essere una delle difese previste nelle azioni per contraffazione di disegni e modelli dell’UE a norma del Ö presente Õ regolamento. In aggiunta, a fini di coerenza con la clausola di riparazione di cui alla direttiva (UE) 2024/2823, e allo scopo di garantire che l’ambito della protezione dei disegni e modelli sia limitato solo per evitare che ai titolari dei diritti sui disegni e modelli siano effettivamente concessi monopoli sui prodotti, è necessario limitare esplicitamente l’applicazione della clausola di riparazione di cui al Ö presente Õ regolamento alle componenti di un prodotto complesso dal cui aspetto dipende il disegno o modello protetto. Inoltre, al fine di garantire che i consumatori non siano indotti in errore e siano in grado di scegliere con cognizione di causa tra prodotti concorrenti utilizzabili per la riparazione, dovrebbe essere esplicitamente previsto che la clausola di riparazione non può essere invocata da un fabbricante o da un venditore di una componente che non abbia debitamente informato i consumatori in merito all’origine commerciale, e all’identità del fabbricante, del prodotto da utilizzare ai fini della riparazione del prodotto complesso. Tali informazioni dettagliate dovrebbero essere fornite mediante un’indicazione chiara e visibile sul prodotto o, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto e dovrebbero includere almeno il marchio con cui il prodotto è commercializzato e il nome del fabbricante.

ê 2024/2822 considerando 20

(29)Al fine di preservare l’efficacia della liberalizzazione del mercato postvendita dei pezzi di ricambio prescritta dal presente regolamento e in linea con la giurisprudenza 12 della Corte di giustizia dell’Unione europea, per poter beneficiare dell’esenzione dalla protezione dei disegni e modelli della clausola di riparazione, il fabbricante o il venditore di una componente di un prodotto complesso soggiacciono ad un obbligo di diligenza di garantire, con mezzi adeguati, in particolare contrattuali, che gli utilizzatori situati a valle non intendano utilizzare le componenti in questione per fini diversi da quello della riparazione per ripristinare l’aspetto originario del prodotto complesso. Ciò non dovrebbe tuttavia imporre al fabbricante o al venditore di una componente di un prodotto complesso di garantire, in modo oggettivo e in ogni circostanza, che le parti da esso fabbricate o vendute siano, in ultima analisi, effettivamente utilizzate dai consumatori finali al solo scopo di riparazione per ripristinare l’aspetto originario di tale prodotto complesso.

ê 6/2002 considerando 23 (adattato)

(30)A chiunque possa provare di aver cominciato ad utilizzare in buona fede, anche a fini commerciali, all'interno Ö dell’Unione Õ un disegno o modello che benefici della protezione in quanto disegno o modello Ö dell’UE Õ registrato senza averlo copiato, ovvero di aver compiuto seri e validi preparativi a tale scopo, può venir riconosciuto il diritto ad un impiego limitato del disegno o modello in questione.

ê 2024/2822 considerando 21 (adattato)

(31)Al fine di agevolare la commercializzazione di prodotti i cui disegni e modelli sono protetti, in particolare da parte delle Ö imprese di piccole e medie dimensioni («PMI») Õ e dei singoli autori, e di sensibilizzare maggiormente in merito ai regimi di registrazione dei disegni e modelli vigenti a livello sia di Unione sia nazionale, un avviso comunemente accettato costituito dal simbolo dovrebbe poter essere utilizzato dai titolari dei diritti sui disegni e modelli e da altri con il loro consenso.

ê 6/2002 considerando 24 (adattato)

(32)Uno degli obiettivi fondamentali del presente regolamento è Ö prevedere Õ una procedura di concessione del disegno o modello Ö dell’UE Õ registrato che riduca al minimo costi ed adempimenti amministrativi per i richiedenti, rendendola in tal modo più facilmente accessibile alle Ö PMI Õ e ai singoli Ö autori Õ .

ê 2024/2822 considerando 22 (adattato)

(33)Dovrebbe essere possibile depositare una domanda di disegno o modello dell’UE registrati esclusivamente presso l’Ufficio. Al fine di agevolare la fornitura di informazioni e orientamenti amministrativi ai richiedenti in merito alla procedura di registrazione dei disegni e modelli dell’UE, è opportuno che l’Ufficio, gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale cooperino a tal fine nell’ambito del quadro di cooperazione stabilito nel regolamento (UE) 2017/1001.

ê 2024/2822 considerando 24 (adattato)

(34)È di fondamentale importanza fornire i mezzi adeguati per consentire una rappresentazione chiara e precisa di tutti i disegni e modelli, che sia adattabile ai progressi tecnici per quanto riguarda la visualizzazione dei disegni e modelli nonché alle esigenze dell’industria dell’Unione. Al fine di garantire che la stessa rappresentazione grafica possa essere utilizzata per le domande di disegni e modelli in uno o più Stati membri e per le domande di registrazione di disegni e modelli dell’UE, l’Ufficio, gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale dovrebbero essere tenuti a cooperare tra loro al fine di stabilire norme comuni per i requisiti formali che la rappresentazione deve soddisfare.

ê 6/2002 considerando 25 (adattato)

(35)I settori industriali che in un breve spazio di tempo producono molti disegni la cui vita commerciale ha buone probabilità di rivelarsi effimera, cosicché in definitiva solo alcuni di essi verranno commercializzati, usufruiranno dei vantaggi del disegno o modello Ö dell’UE Õ registrato. Per questi settori sussiste anche l'esigenza di un ricorso più agevole al disegno o modello Ö dell’UE Õregistrato, esigenza che la possibilità di combinare più disegni in una domanda multipla renderà possibile soddisfare. I disegni o modelli contenuti in una domanda multipla tuttavia possono essere considerati indipendenti l'uno dall'altro per quanto riguarda le licenze, i diritti reali, le esecuzioni forzate, le procedure d'insolvenza, la rinuncia, il rinnovo, la cessione, la pubblicazione differita o la dichiarazione di nullità.

ê 2024/2822 considerando 25 (adattato)

(36)Ai fini di una maggiore efficienza è inoltre opportuno Ö rendere agevole Õ il deposito di domande multiple di registrazione di disegni e modelli dell’UE consentendo ai richiedenti di riunire disegni e modelli in un’unica domanda senza essere soggetti alla condizione che i prodotti in cui i disegni e modelli sono destinati ad essere incorporati o cui sono destinati ad essere applicati appartengano tutti alla stessa classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali stabilita dall’accordo di Locarno (1968). È tuttavia opportuno prevedere un limite massimo per evitare potenziali abusi di depositi multipli.

ê 6/2002 considerando 26 (adattato)

(37)L'usuale pubblicazione successiva alla registrazione di un disegno o modello Ö dell’UE Õ potrebbe talora vanificare o pregiudicare il successo di un'operazione commerciale che implichi il disegno o modello in questione, cosicché la possibilità di differire la data della pubblicazione per un lasso di tempo ragionevole rappresenta una soluzione in tali casi.

ê 6/2002 considerando 27 (adattato)

(38)Regole procedurali che impongano di proporre in un'unica località le Ö domande Õ in materia di validità di un disegno o modello Ö dell’UE Õ registrato Ö dovrebbero consentire Õ di risparmiare tempo e denaro rispetto a procedure nelle quali vengano aditi più organi giudiziali nazionali.

ê 6/2002 considerando 28 (adattato)

(39)Occorre pertanto Ö prevedere Õ difese in sede giurisdizionale, quali la possibilità di appello dinanzi a una commissione dei ricorsi e, in ultima istanza, il ricorso davanti alla Corte di giustizia. Siffatta procedura Ö dovrebbe contribuire Õ allo sviluppo di un'interpretazione uniforme dei requisiti di validità dei disegni e modelli Ö dell’UE Õ.

ê 2024/2822 considerando 26

(40)Per motivi di efficienza e di razionalizzazione dei procedimenti, gli strumenti utilizzati per le notifiche e le comunicazioni dovrebbero essere esclusivamente elettronici. È tuttavia importante che l’Ufficio fornisca assistenza e orientamenti tecnici adeguati, sia online che offline, al fine di agevolare l’uso di mezzi elettronici e prevenire il divario digitale.

ê 6/2002 considerando 29 (adattato)

(41)È di fondamentale importanza che i diritti conferiti dai disegni o modelli comunitari vengano fatti osservare efficacemente in tutto il territorio Ö dell’Unione Õ.

ê 6/2002 considerando 30 (adattato)

(42)Le disposizioni sulla competenza giurisdizionale Ö dovrebbero Õ per quanto possibile escludere la possibilità di una scelta opportunistica del foro ad opera delle parti. Occorre pertanto stabilire chiare norme in tema di competenza giurisdizionale internazionale.

ê 6/2002 considerando 31 (adattato)

(43)Il presente regolamento non esclude che ai disegni e modelli Ö protetti come disegni o modelli dell’UE Õ possano applicarsi altre norme nazionali in tema di proprietà industriale o comunque pertinenti, quali la legge sulla protezione dei disegni e modelli mediante registrazione o la disciplina dei disegni o modelli non registrati, il diritto dei marchi, dei brevetti per invenzioni, dei modelli di utilità, le norme sulla concorrenza sleale e sulla responsabilità civile.

ê 2024/2822 considerando 36 (adattato)

(44)Data l’avanzata armonizzazione della normativa in materia di diritto d’autore nell’Unione, è opportuno Ö prevedere Õ il principio della cumulabilità della protezione a norma del Ö presente Õ regolamento con quella a norma della normativa in materia di diritto d’autore consentendo che i disegni e modelli protetti dai diritti sui disegni e modelli dell’UE siano protetti in quanto opere tutelate dal diritto d’autore, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di diritto d’autore.

ê 2024/2822 considerando 27 (adattato)

(45)Data l’importanza fondamentale degli importi delle tasse da pagare all’Ufficio ai fini del funzionamento del sistema di protezione dei disegni e modelli dell’UE nonché la complementarietà di quest’ultimo ai sistemi nazionali dei disegni e modelli, è opportuno stabilire gli importi di dette tasse direttamente nel Ö presente Õ regolamento, in un allegato. Gli importi delle tasse dovrebbero essere fissati a un livello tale da assicurare che le entrate da esse generate siano di regola sufficienti a equilibrare il bilancio dell’Ufficio e che il sistema dei disegni e modelli dell’UE e i sistemi nazionali coesistano e si integrino, tenendo conto, tra l’altro, delle dimensioni del mercato interessato dai disegni e modelli dell’UE nonché delle esigenze delle PMI.

ê 2024/2822 considerando 29 (adattato)

(46)Al fine di assicurare l’efficacia, l’efficienza e la rapidità dell’esame e della registrazione delle domande di disegni e modelli dell’UE da parte dell’Ufficio secondo procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il Ö presente Õ regolamento specificando i dettagli della procedura di modifica di una domanda.

ê 2024/2822 considerando 30 (adattato)

(47)Al fine di assicurare che un disegno o modello dell’UE registrato possa essere dichiarato nullo in modo efficace ed efficiente secondo una procedura trasparente, rigorosa, corretta ed equa, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il Ö presente Õ regolamento specificando la procedura per la dichiarazione di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato.

ê 2024/2822 considerando 31 (adattato)

(48)Al fine di permettere un esame efficiente, efficace e completo delle decisioni dell’Ufficio da parte delle commissioni di ricorso secondo una procedura trasparente, rigorosa, corretta ed equa, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il Ö presente Õ regolamento specificando i dettagli del procedimento di ricorso qualora i procedimenti relativi ai disegni e modelli dell’UE rendano necessario derogare alle disposizioni di cui agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 73 del regolamento (UE) 2017/1001.

ê 2024/2822 considerando 32 (adattato)

(49)Al fine di assicurare il funzionamento corretto, efficace ed efficiente del sistema dei disegni e modelli dell’UE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il Ö presente Õ regolamento specificando i requisiti in materia di procedimento orale e di istruttoria, i meccanismi dettagliati previsti per la notifica, i mezzi di comunicazione e i moduli che devono utilizzare le parti nel procedimento, le modalità di calcolo e la durata dei termini, la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un’iscrizione nel registro dei disegni e modelli dell’UE, le modalità di ripresa del procedimento e le modalità di rappresentanza dinanzi l’Ufficio.

ê 2024/2822 considerando 33 (adattato)

(50)Al fine di garantire l’organizzazione efficace ed efficiente delle commissioni di ricorso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il Ö presente Õ regolamento specificando le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso qualora i procedimenti relativi ai disegni e modelli dell’UE rendano necessario derogare agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 168 del regolamento (UE) 2017/1001.

ê 2024/2822 considerando 34

(51)È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 13 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

ê 2024/2822 considerando 35 (adattato)

(52)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del Ö presente Õ regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per specificare informazioni dettagliate riguardanti domande, richieste, certificati, rivendicazioni, regolamenti, notifiche e qualsiasi altro documento conformemente ai pertinenti requisiti procedurali stabiliti dal Ö presente Õ regolamento nonché per stabilire gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini del procedimento effettivamente sostenute, informazioni dettagliate riguardanti le pubblicazioni nel bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea e nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio, modalità dettagliate per lo scambio di informazioni tra l’Ufficio e le autorità nazionali, disposizioni dettagliate in merito alle traduzioni dei documenti giustificativi nei procedimenti scritti e i tipi esatti di decisioni che devono essere adottate da un solo membro delle divisioni d’annullamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 .

ê 2024/2822 considerando 39

(53)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere autonomo del sistema dei disegni e modelli dell’UE, che è indipendente dai sistemi nazionali, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

🡻 6/2002

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 3

Disegni o modelli dell’UE

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 2 (adattato)

1. Sono di seguito denominati «disegni Ö o Õ modelli dell’Unione europea» («disegni Ö o Õ modelli dell’UE») i disegni Ö o Õ modelli che soddisfano le condizioni contemplate dal presente regolamento.

🡻 6/2002 (adattato)

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

🡺2 2024/2822 Articolo 1, punto 5

2. Un è1 disegno o modello dell’UE ç è protetto:

a)come «è1 disegno o modello dell’UE ç non registrato» se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate dal presente regolamento;

b)come «è1 disegno o modello dell’UE ç registrato» se è registrato secondo le modalità Ö contemplate Õ dal presente regolamento.

3. Il è1 disegno o modello dell’UE ç ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti nella totalità 🡺2 dell’Unione 🡸 . Non può essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia né di una decisione di nullità, né può esserne vietata l'utilizzazione, se non per la totalità 🡺2 dell’Unione 🡸 . Tale principio e le sue implicazioni si applicano salvo disposizione contraria del presente regolamento.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 7

Articolo 2

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale («Ufficio»), istituito dal regolamento (UE) 2017/1001, provvede a svolgere i compiti affidatigli dal presente regolamento.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 8

Articolo 3

Capacità di agire

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento sono assimilate a persone giuridiche le società e gli altri enti giuridici che, a norma della legislazione loro applicabile, hanno la capacità, in nome proprio, di essere titolari di diritti e di obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio.

ê 6/2002

TITOLO II

DIRITTO DEI DISEGNI E MODELLI

Sezione 1

Requisiti per la protezione

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 9

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)«disegno o modello»: l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche, in particolare le linee, i contorni, i colori, la forma, la struttura superficiale e/o i materiali, del prodotto stesso e/o della sua decorazione, compresi il movimento, le transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche;

2)«prodotto»: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, diverso dai programmi per elaboratori, indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o sia reso in forma non fisica, compresi:

a)gli imballaggi, gli assortimenti di articoli, la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno e le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso;

b)le opere o i simboli grafici, i loghi, i motivi decorativi per superfici, i caratteri tipografici e le interfacce grafiche utente;

3)«prodotto complesso»: un prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

ê 6/2002

Articolo 5

Requisiti per la protezione

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 10

1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello dell’UE se è nuovo e possiede un carattere individuale.

🡻 6/2002

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

🡺2 2024/2822 Articolo 1, punto 5

2. Il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se:

a)la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo. e

b)le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità.

3. Per «normale utilizzazione» a termini del paragrafo 2, lettera a), s'intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.

Articolo 6

Novità

1. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico:

a)per i 🡺1 disegni o modelli dell’UE 🡸 non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

b)per i è1 disegni o modelli dell’UE ç registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

2. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Articolo 7

Carattere individuale

1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico:

a)per i è1 disegni o modelli dell’UE ç non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

b)per i è1 disegni o modelli dell’UE ç registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

2. Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello.

Articolo 8

Divulgazione

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 7, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), ed all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), oppure, a seconda delle circostanze, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), ed all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti 🡺2 nell’Unione 🡸 . Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 11

2. Non costituisce divulgazione ai fini dell’applicazione degli articoli 6 e 7 il fatto che il disegno o modello divulgato, identico o simile nella sua impressione generale al disegno o modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello dell’UE registrato, sia stato divulgato al pubblico:

ê 6/2002 (adattato)

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

🡺2 2024/2822 Articolo 1, punto 5

a)dall'autore o dal suo avente diritto oppure da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall'autore o dal suo avente diritto; e

b)nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi una priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

3. Il paragrafo 2 si applica anche quando il disegno o modello è stato divulgato al pubblico in seguito ad un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente diritto.

Articolo 9

Disegni o modelli di aspetto dettato dalla sua funzione tecnica e Ö disegni o modelli Õ d'interconnessione

1. Un 🡺1 disegno o modello dell’UE 🡸 non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

2. Un è1 disegno o modello dell’UE ç non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

3. In deroga al paragrafo 2, un è1 disegno o modello dell’UE ç conferisce diritti su un disegno o modello per cui ricorrono le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 che ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare.

Articolo 10

Disegni o modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume

Un è1 disegno o modello dell’UE ç non conferisce diritti quando il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

Sezione 2

Estensione e durata della protezione

Articolo 11

Estensione della protezione

1. La protezione conferita da un è1 disegno o modello dell’UE ç si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa.

2. Nell'accertare l'estensione della protezione si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello.

Articolo 12

Durata della protezione di è1 disegni o modelli dell’UE ç non registrati

1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come è1 disegno o modello dell’UE ç non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta 🡺2 nell’Unione 🡸 .

2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico Ö nell’Unione Õ se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti Ö nell’Unione Õ. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 12

Articolo 13

Decorrenza e durata della protezione di disegni e modelli dell’UE registrati

1. La protezione come disegno o modello dell’UE registrato ha inizio all’atto della registrazione presso l’Ufficio.

2. La durata di registrazione di un disegno o modello dell’UE registrato è di cinque anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione. Il titolare del diritto può rinnovare la registrazione, conformemente all’articolo 66, per uno o più periodi di cinque anni fino ad una durata massima della protezione pari a venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione.

🡻 6/2002 (adattato)

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

Sezione 3

Diritto al 🡺1 disegno o modello dell’UE 🡸 

Articolo 14

Diritto al 🡺1 disegno o modello dell’UE 🡸 

1. Il diritto al è1 disegno o modello dell’UE ç spetta all'autore o ai suoi aventi causa.

2. Se il disegno o il modello è stato realizzato da due o più persone il diritto al è1 disegno o modello dell’UE ç spetta ad esse congiuntamente.

3. Qualora tuttavia un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente, nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto al disegno o modello Ö dell’UE Õ spetta al datore di lavoro salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 14

Articolo 15

Rivendicazione del diritto su un disegno o modello dell’UE

1. Quando il disegno o modello dell’UE non registrato è divulgato o rivendicato da una persona che non ne ha diritto a norma dell’articolo 14 o quando il disegno o modello dell’UE registrato è stato depositato o registrato a nome di tale persona, l’avente diritto in forza di tale articolo può, fatta salva la facoltà di esperire altri mezzi di ricorso, chiedere all’organo giurisdizionale o all’autorità competente dello Stato membro interessato il riconoscimento come legittimo titolare del disegno o modello dell’UE.

2. La persona che ha diritto al disegno o modello dell’UE congiuntamente ad altre persone può chiedere, a norma di quanto disposto dal paragrafo 1, il riconoscimento come contitolare.

3. Le azioni di cui al paragrafo 1 o 2 si prescrivono dopo tre anni dalla data di pubblicazione per il disegno o modello dell’UE registrato o dalla data di divulgazione per il disegno o modello dell’UE non registrato. La presente disposizione non si applica se la persona che non ha diritto al disegno o modello dell’UE era in mala fede al momento in cui il disegno o modello in questione è stato depositato, divulgato o acquisito.

4. La persona che ha diritto a un disegno o modello dell’UE a norma dell’articolo 14 può presentare all’Ufficio, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, una richiesta di cambiamento di titolarità corredata di una decisione definitiva dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente dello Stato membro interessato in merito al diritto sul disegno o modello dell’UE.

5. Nel caso di un disegno o modello dell’UE registrato, nel registro dei disegni e modelli dell’UE di cui all’articolo 104 («registro») è iscritto quanto segue:

a)la menzione della proposizione di una domanda ai sensi del paragrafo 1 dinanzi all’organo giurisdizionale o all’autorità competente dello Stato membro interessato;

b)la data e gli estremi della decisione finale dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente dello Stato membro interessato in merito al diritto sul disegno o modello dell’UE o di ogni altro provvedimento che conclude il procedimento;

c)ogni cambiamento di titolarità del disegno o modello dell’UE registrato risultante dalla decisione definitiva dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente dello Stato membro interessato in merito al diritto sul disegno o modello dell’UE.

Articolo 16

Effetti di una decisione finale sul diritto su un disegno o modello dell’UE registrato

1. Qualora in esito a un procedimento di cui all’articolo 15, paragrafo 1, si verifichi un cambiamento integrale della titolarità del disegno o modello dell’UE registrato, le licenze e gli altri diritti si estinguono in seguito all’iscrizione nel registro del nuovo titolare del disegno o modello dell’UE registrato.

2. Il titolare o il licenziatario del disegno o modello dell’UE registrato che abbiano sfruttato il disegno o modello nell’Unione o abbiano compiuto preparativi seri ed effettivi a tale scopo prima dell’iscrizione nel registro della proposizione della domanda di cui all’articolo 15, paragrafo 1, possono continuare a sfruttare il disegno o modello purché chiedano, entro tre mesi dalla data di iscrizione del nuovo titolare nel registro, una licenza non esclusiva al nuovo titolare iscritto nel registro. La licenza è concessa per un periodo congruo e a condizioni ragionevoli.

3. Il paragrafo 2 non si applica se il titolare del disegno o modello dell’UE registrato o il licenziatario hanno agito in malafede al momento in cui hanno iniziato a sfruttare il disegno o modello o a compiere preparativi a tale fine.

ê 6/2002

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

Articolo 17

Presunzione a favore del titolare registrato

Si presume titolare del disegno o modello in qualsiasi procedimento dinanzi all'Ufficio come pure in ogni altro procedimento la persona al cui nome è registrato il 🡺1 disegno o modello dell’UE 🡸 ovvero, anteriormente alla registrazione, la persona al cui nome è stata presentata la relativa domanda.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 15

Articolo 18

Diritto dell’autore ad essere menzionato

Al pari del richiedente o del titolare di un disegno o modello dell’UE registrato l’autore ha diritto di essere menzionato come tale dinanzi all’Ufficio e nel registro. Se il disegno o modello è frutto del lavoro di un collettivo, la menzione di quest’ultimo può sostituire l’indicazione dei singoli autori. Tale diritto comprende il diritto di iscrivere nel registro la modifica del nome dell’autore o del collettivo.

🡻 6/2002

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

Sezione 4

Effetti del 🡺1 disegno o modello dell’UE 🡸 

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 16

Articolo 19

Oggetto della protezione

Sono protette le caratteristiche dell’aspetto di un disegno o modello dell’UE registrato che sono visibilmente illustrate nella domanda di registrazione.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 17

Articolo 20

Diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE

1. Il disegno o modello dell’UE registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietarne l’utilizzo a terzi senza il consenso del titolare.

2. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1:

a)la fabbricazione, l’offerta, l’immissione sul mercato o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato;

b)l’importazione o l’esportazione di un prodotto di cui alla lettera a);

c)la detenzione di un prodotto di cui alla lettera a) per i fini di cui alle lettere a) e b);

d)la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la condivisione o la distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello al fine di consentire la fabbricazione di un prodotto di cui alla lettera a).

3. Il titolare di un disegno o modello dell’UE registrato ha il diritto di vietare a terzi di introdurre nell’Unione, nel corso di scambi commerciali, prodotti provenienti da paesi terzi che non sono immessi in libera pratica nell’Unione, se il disegno o modello è incorporato in tali prodotti o ad essi applicato in modo identico o se il disegno o modello non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tali prodotti e non è stata rilasciata l’autorizzazione del titolare del diritto.

Il diritto di cui al primo comma si estingue qualora, durante il procedimento per determinare l’eventuale contraffazione del disegno o modello dell’UE, avviato conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del disegno o modello dell’UE registrato non ha il diritto di vietare l’immissione sul mercato dei prodotti nel paese di destinazione finale.

4. Il titolare di un disegno o modello dell’UE non registrato ha il diritto di vietare gli atti di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto se l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura del disegno o modello protetto.

L’utilizzazione contestata di cui al primo comma non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello dell’UE non registrato se risulta da un’opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare.

5. Il paragrafo 4 del presente articolo si applica anche al disegno o modello dell’UE registrato soggetto a differimento della pubblicazione sino a quando le pertinenti iscrizioni nel registro ed il fascicolo non sono stati divulgati al pubblico a norma dell’articolo 62, paragrafo 4.

Articolo 21

Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE

1. I diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE non possono essere esercitati riguardo:

a)agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;

b)agli atti compiuti a fini di sperimentazione;

c)agli atti di riproduzione a fini didattici o di citazione;

d)agli atti compiuti al fine di identificare o fare riferimento a un prodotto come prodotto del titolare del diritto sul disegno o modello;

e)agli atti compiuti a fini di critica, commento o parodia;

f)all’arredo e alle installazioni a bordo di navi e aeromobili immatricolati in un paese terzo che entrino temporaneamente nel territorio dell’Unione;

g)all’importazione nell’Unione di pezzi di ricambio ed accessori destinati alla riparazione delle navi e degli aeromobili di cui alla lettera f);

h)all’esecuzione delle riparazioni sulle navi e sugli aeromobili di cui alla lettera f).

2. Il paragrafo 1, lettere c), d) ed e), si applica solo se gli atti sono compatibili con le corrette prassi commerciali e non pregiudicano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello e, nel caso di cui alla lettera c), se comportano l’indicazione della fonte del prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 18

Articolo 22

Clausola di riparazione

1. Non è protetto il disegno o modello dell’UE che costituisce una componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipende il disegno o modello della componente e che è utilizzato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, al solo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto originario.

2. Il paragrafo 1 non può essere invocato dal fabbricante o dal venditore di una componente di un prodotto complesso che non abbia debitamente informato i consumatori, mediante un’indicazione chiara e visibile sul prodotto o in un’altra forma appropriata, in merito all’origine commerciale, e all’identità del fabbricante, del prodotto da utilizzare ai fini della riparazione del prodotto complesso, in modo da consentire ai consumatori di scegliere con cognizione di causa tra prodotti concorrenti utilizzabili per la riparazione.

3. Il fabbricante o il venditore di una componente di un prodotto complesso non è tenuto a garantire che le componenti da esso fabbricate o vendute siano, in ultima analisi, effettivamente utilizzate dai consumatori finali al solo scopo di riparazione per ripristinare l’aspetto originario di tale prodotto complesso.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 19

Articolo 23

Esaurimento dei diritti

I diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE non si estendono agli atti riguardanti un prodotto nel quale è incorporato o al quale è applicato un disegno o modello che rientra nell’ambito della protezione offerta dal disegno o modello dell’UE quando il prodotto sia stato immesso sul mercato nello Spazio economico europeo (SEE) dal titolare del disegno o modello dell’UE o con il suo consenso.

🡻 6/2002

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

🡺2 2024/2822 Articolo 1, punto 5

🡺3 2024/2822 Articolo 1, punto 4

Articolo 24

Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione al 🡺1 disegno o modello dell’UE 🡸 registrato

1. Può avvalersi di un diritto derivante da una precedente utilizzazione qualunque terzo il quale fornisca la prova di aver, prima della data di deposito della domanda ovvero, se viene rivendicata la priorità, prima della data cui risale la priorità, iniziato in buona fede ad impiegare 🡺2 nell’Unione 🡸 — o compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine — un disegno o modello rientrante nell'ambito della protezione del è1 disegno o modello dell’UE ç registrato e non costituente una copia di quest'ultimo.

2. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione conferisce al terzo la facoltà di utilizzare il disegno o modello per gli scopi per i quali aveva iniziato a utilizzarlo o aveva compiuto seri ed effettivi preparativi prima della data di deposito o di priorità del è1 disegno o modello dell’UE ç registrato.

3. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione non conferisce la facoltà di concedere ad altre persone licenze per l'utilizzazione del disegno o modello.

4. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione può esser trasferito, se il terzo interessato è un'impresa, soltanto unitamente alla parte dell'attività di tale impresa nell'ambito della quale è stata posta in essere l'utilizzazione o sono stati compiuti i preparativi.

Articolo 25

Utilizzazione da parte del governo

La legislazione degli Stati membri che autorizza l'utilizzazione di disegni e modelli nazionali da parte del governo o per suo conto è applicabile ai è1 disegni o modelli dell’UE ç, ma soltanto nella misura in cui tale utilizzazione è necessaria per esigenze fondamentali di difesa o di sicurezza.

Sezione 5

Nullità

Articolo 26

Dichiarazione di nullità

1. Un è1 disegno o modello dell’UE ç registrato è dichiarato nullo in seguito ad una domanda rivolta all'Ufficio conformemente alla procedura di cui ai titoli VI e VII, ovvero da un 🡺3 tribunale dei disegni o modelli dell’UE 🡸 in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento per contraffazione.

🡻 2024/2822 Articolo 1, punto 20

2. Un disegno o modello dell’UE può essere dichiarato nullo anche dopo che esso si è estinto o è stato oggetto di rinuncia, se il richiedente dimostra un interesse legittimo ad ottenere una decisione nel merito.

🡻 6/2002

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

🡺2 2024/2822 Articolo 1, punto 4

3. Un 🡺1 disegno o modello dell’UE 🡸 non registrato è dichiarato nullo da un 🡺2 tribunale dei disegni o modelli dell’UE 🡸 in seguito ad una domanda rivoltagli in tal senso ovvero in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento per contraffazione.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 21

Articolo 27

Cause di nullità

1. Il disegno o modello dell’UE può essere dichiarato nullo solo nei casi seguenti:

a)se il disegno o modello dell’UE non corrisponde alla definizione di cui all’articolo 4, punto 1;

b)se il disegno o modello dell’UE non possiede i requisiti di cui agli articoli da 5 a 10;

c)se, alla luce di una decisione dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente, il titolare non ha diritto al disegno o modello dell’UE a norma dell’articolo 14;

d)se il disegno o modello dell’UE è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico prima o dopo la data di deposito della domanda o, se è rivendicata una priorità, la data di priorità del disegno o modello dell’UE, e che è protetto a decorrere da una data anteriore alla data di deposito della domanda o, se è rivendicata una priorità, la data di priorità del disegno o modello dell’UE mediante:

i)un disegno o modello dell’UE registrato, o una domanda relativa a un simile disegno o modello, fatta salva la sua registrazione;

ii)un disegno o modello registrato di uno Stato membro o una domanda relativa a un simile disegno o modello, fatta salva la sua registrazione; o

iii)la registrazione di un disegno o modello a titolo dell’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, del 1999 («atto di Ginevra»), che ha effetto nell’Unione, o una domanda volta a ottenere il relativo diritto, fatta salva la sua registrazione;

e)se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto dell’Unione o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l’uso;

f)se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d’autore di uno Stato membro;

g)se il disegno o modello costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale («convenzione di Parigi»), ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro, e la registrazione non è stata autorizzata dalle autorità competenti.

2. Le cause di nullità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere invocate da:

a)qualsiasi persona fisica o giuridica; o

b)qualsiasi gruppo o organismo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori, se tale gruppo o organismo ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio a norma della legislazione ad esso applicabile.

3. La causa di nullità di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo può essere invocata esclusivamente dalla persona che ha diritto al disegno o modello dell’UE a norma dell’articolo 14.

4. Le cause di nullità di cui al paragrafo 1, lettere d), e) ed f), possono essere invocate esclusivamente:

a)dal richiedente o dal titolare del diritto anteriore;

b)dalle persone legittimate secondo il diritto dell’Unione o il diritto dello Stato membro interessato a esercitare i diritti; o

c)da un licenziatario autorizzato dal titolare del diritto anteriore.

5. La causa di nullità di cui al paragrafo 1, lettera g), può essere invocata esclusivamente dalla persona o dall’ente interessati dall’utilizzazione abusiva.

6. In deroga ai paragrafi 4 e 5, gli Stati membri possono stabilire che i motivi di cui al paragrafo 1, lettere d) e g), possano essere invocati d’ufficio anche da un’autorità competente dello Stato membro in questione.

7. Un disegno o modello dell’UE registrato non è dichiarato nullo se il richiedente o il titolare di uno dei diritti di cui al paragrafo 1, lettere d), e) e f), ha dato espressamente il suo consenso alla registrazione del disegno o modello dell’UE prima della presentazione della domanda di dichiarazione di nullità o della domanda riconvenzionale.

8. Il richiedente o il titolare di uno dei diritti di cui al paragrafo 1, lettere d), e) e f), che abbia preliminarmente domandato la nullità di un disegno o modello dell’UE o introdotto una domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione non presenta un’altra domanda di nullità né introduce un’altra domanda riconvenzionale fondata su un altro dei diritti di cui al paragrafo 1, lettere da d) a g), che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda o domanda riconvenzionale.

ê 6/2002

Articolo 28

Effetti della nullità

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 22

1. Un disegno o modello dell’UE dichiarato nullo è considerato fin dall’inizio privo degli effetti contemplati dal presente regolamento.

🡻 6/2002

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o mala fede del titolare del è1 disegno o modello dell’UE ç o all'arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo della nullità del è1 disegno o modello dell’UE ç non pregiudica:

a)le decisioni in tema di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla declaratoria di nullità;

b)i contratti conclusi anteriormente alla declaratoria di nullità, se ed in quanto siano stati eseguiti anteriormente ad essa; per ragioni di equità può tuttavia venir chiesto, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso d'importi versati in virtù del contratto.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 23

Sezione 6

Avviso di registrazione

Articolo 29

Simbolo di un disegno o modello registrato

Il titolare di un disegno o modello dell’UE registrato può informare il pubblico che il disegno o modello è registrato riportando sul prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato la lettera D inserita in un cerchio. Tale avviso può essere accompagnato dal numero di registrazione del disegno o modello o da un collegamento ipertestuale all’iscrizione del disegno o modello nel registro.

🡻 6/2002

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

🡺2 2024/2822 Articolo 1, punto 5

TITOLO III

IL 🡺1 DISEGNO O MODELLO DELL’UE 🡸 COME OGGETTO DI PROPRIETÀ

Articolo 30

Assimilazione del è1 disegno o modello dell’UE ç al disegno o modello nazionale

1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie degli articoli 31, 33, 34, 35 e 36, il è1 disegno o modello dell’UE ç in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua interezza e su tutto il territorio 🡺2 dell’Unione 🡸 , al disegno o modello nazionale dello Stato membro nel cui territorio il titolare:

a)aveva la sede o il domicilio alla data di riferimento; ovvero

b)quando la lettera a) non sia applicabile, aveva una stabile organizzazione alla data di riferimento.

2. Nel caso di è1 disegni o modelli dell’UE ç registrati, il paragrafo 1 si applica in base alle iscrizioni fatte nel registro.

3. Nei casi di pluralità di titolari, se per uno o per più di essi ricorre la condizione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di cui al detto paragrafo è determinato:

a)per i è1 disegni o modelli dell’UE ç non registrati, mediante riferimento al contitolare designato di comune accordo dai contitolari;

b)per i è1 disegni o modelli dell’UE ç registrati, mediante riferimento al contitolare iscritto al primo posto dell'elenco che figura nel registro.

4. Quando non si applicano i paragrafi 1, 2 e 3, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 è quello in cui ha sede l'Ufficio.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 24

Articolo 31

Trasferimento del disegno o modello dell’UE registrato

1. La cessione di un disegno o modello dell’UE registrato deve avvenire per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, tranne ove risulti da una sentenza.

È nulla la cessione di un disegno o modello dell’UE registrato non conforme ai requisiti di cui al primo comma.

2. Su istanza di una delle parti il trasferimento di un disegno o modello dell’UE registrato è iscritto nel registro e pubblicato.

3. La domanda di iscrizione di un trasferimento nel registro contiene informazioni atte a identificare il disegno o modello dell’UE registrato, il nuovo titolare e, se del caso, il rappresentante del nuovo titolare. Contiene inoltre i documenti dai quali risulta il trasferimento ai sensi del paragrafo 1.

4. L’Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni prescritte per la registrazione del trasferimento dal paragrafo 1 del presente articolo o dagli atti di esecuzione di cui all’articolo 32. Se le irregolarità riscontrate non sono sanate entro il termine stabilito dall’Ufficio, questo respinge la domanda di registrazione del trasferimento.

5. Può essere presentata un’unica domanda di registrazione del trasferimento per due o più disegni e modelli dell’UE registrati, purché il titolare registrato e l’avente causa siano gli stessi per tutti i disegni e modelli dell’UE registrati.

6. Finché il trasferimento non è iscritto nel registro, l’avente causa non può far valere i diritti derivanti dalla registrazione del disegno o modello dell’UE registrato.

7. Qualora vi siano termini da rispettare nei rapporti con l’Ufficio, l’avente causa può fare a quest’ultimo le dichiarazioni previste a tal fine non appena l’Ufficio abbia ricevuto la domanda di registrazione del trasferimento.

8. Tutti i documenti che devono essere notificati al titolare del disegno o modello dell’UE registrato a norma dell’articolo 85 sono inviati alla persona iscritta come titolare nel registro.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 25

Articolo 32

Conferimento di competenze di esecuzione in materia di trasferimento

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano:

a)le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella richiesta di registrazione di un trasferimento di cui all’articolo 31, paragrafo 3;

b)il tipo di documentazione necessaria per accertare un trasferimento come previsto all’articolo 31, paragrafo 3, tenendo conto dell’accordo espresso dal titolare registrato e dall’avente causa.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 159, paragrafo 2.

🡻 6/2002 (adattato)

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

Articolo 33

Diritti reali sul 🡺1 disegno o modello dell’UE 🡸 registrato

1. Il è1 disegno o modello dell’UE ç registrato può essere costituito in pegno o essere oggetto di diritti reali.

2. Su istanza di una delle parti i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro e pubblicati.

Articolo 34

Esecuzione forzata

1. Il è1 disegno o modello dell’UE ç registrato può essere oggetto di una misura di esecuzione forzata.

2. Nei procedimenti di esecuzione forzata su è1 disegni o modelli dell’UE ç registrati la competenza esclusiva spetta ai giudici ed alle autorità dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 30.

3. Su istanza di una delle parti, l'esecuzione forzata è iscritta nel registro e pubblicata.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 26 (adattato)

Articolo 35

Procedura di insolvenza

1. La sola procedura di insolvenza nella quale i disegni e modelli dell’UE possono essere inclusi è quella avviata nello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore.

2. Per le imprese di assicurazione quali definite all’articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 e gli enti creditizi quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 , il centro degli interessi principali di cui al paragrafo 1 Ö del presente articolo Õ è lo Stato membro in cui l’impresa o l’ente sono stati autorizzati.

3. In caso di contitolarità di un disegno o modello dell’UE, il paragrafo 1 si applica alla quota del contitolare.

4. Quando un disegno o modello dell’UE è incluso in una procedura di insolvenza, su richiesta dell’autorità nazionale competente questo fatto è iscritto nel registro e pubblicato.

Articolo 36

Licenza

1. Un disegno o modello dell’UE può essere concesso in licenza per l’intera Unione o parte di essa. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva.

2. Il titolare può far valere i diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE contro un licenziatario il quale contravvenga a qualsiasi disposizione del contratto di licenza per quanto attiene:

a)alla durata della licenza;

b)alla forma in cui il disegno o modello può essere utilizzato;

c)alla gamma di prodotti per i quali è rilasciata la licenza;

d)alla qualità dei prodotti fabbricati dal licenziatario nell’ambito della licenza.

3. Salvo diversa indicazione nel contratto di licenza, il licenziatario può avviare un’azione per contraffazione di un disegno o modello dell’UE soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Tuttavia, il titolare di una licenza esclusiva può avviare una siffatta azione se il titolare del disegno o modello dell’UE, previa messa in mora, non avvia un’azione per contraffazione entro termini appropriati.

4. Per ottenere il risarcimento del danno subito il licenziatario è legittimato ad intervenire nell’azione per contraffazione promossa dal titolare del disegno o modello dell’UE.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 27

Articolo 37

Procedura di iscrizione nel registro di licenze o altri diritti

1. L’articolo 31, paragrafo 3, le norme adottate in forza dell’articolo 32, e l’articolo 31, paragrafo 5, si applicano, mutatis mutandis, alla registrazione di un diritto reale o del trasferimento di un diritto reale ai sensi dell’articolo 33, all’esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 34, all’inclusione in una procedura di insolvenza ai sensi dell’articolo 35, nonché alla registrazione di una licenza o del trasferimento di una licenza ai sensi dell’articolo 36. Tuttavia, il requisito relativo alla documentazione che accerta debitamente il trasferimento di cui all’articolo 31, paragrafo 3, non si applica quando la richiesta è effettuata dal titolare del disegno o modello dell’UE.

2. La domanda di registrazione dei diritti di cui al paragrafo 1 non si considera depositata fino all’avvenuto pagamento della tassa prescritta.

3. La domanda di registrazione di una licenza può contenere una richiesta di iscrizione di tale licenza nel registro in una o più delle forme seguenti:

a)licenza esclusiva;

b)sub-licenza, nel caso in cui tale sub-licenza sia concessa da un licenziatario la cui licenza sia iscritta nel registro;

c)licenza limitata a una gamma specifica di prodotti;

d)licenza limitata a una parte dell’Unione;

e)licenza temporanea.

Se la richiesta è presentata per registrare la licenza nelle forme di cui al primo comma, lettere c), d) o e), la domanda di registrazione indica la gamma specifica di prodotti, la parte dell’Unione o il periodo per i quali la licenza è concessa.

4. L’Ufficio informa il richiedente delle carenze nei casi in cui non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione delle licenze e degli altri diritti previste dal presente regolamento. Se le carenze constatate non sono sanate entro il termine indicato dall’Ufficio, quest’ultimo respinge la domanda di registrazione.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 28

Articolo 38

Opponibilità ai terzi

1. Gli atti giuridici di cui agli articoli 31, 33 e 36, riguardanti un disegno o modello dell’UE, sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo la loro iscrizione nel registro. Prima della loro iscrizione gli atti suddetti sono tuttavia opponibili ai terzi che abbiano acquistato diritti sul disegno o modello dell’UE registrato dopo la data dell’atto, ma che erano a conoscenza di tale atto al momento dell’acquisto dei diritti.

2. Il paragrafo 1 non si applica nei confronti di chi abbia acquisito il disegno o modello dell’UE registrato o un diritto sul disegno o modello dell’UE registrato mediante trasferimento dell’impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale.

3. L’opponibilità ai terzi degli atti giuridici di cui all’articolo 34 è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro determinato in conformità dell’articolo 30.

4. L’opponibilità ai terzi del fallimento o di procedure analoghe è disciplinata dalla legislazione del primo Stato membro in cui tale procedura è stata avviata ai sensi della legislazione nazionale o delle convenzioni applicabili in materia.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 29

Articolo 39

Procedura di cancellazione o di modifica della registrazione di licenze e altri diritti

1. La registrazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, è cancellata o modificata su domanda di una delle parti interessate.

2. La domanda di cancellazione o modifica della registrazione contiene il numero di registrazione del disegno o modello dell’UE registrato o, in caso di registrazione multipla, il numero di ciascun disegno o modello, e indicazioni del diritto per il quale è chiesta la cancellazione o la modifica della registrazione.

3. La domanda di cancellazione o modifica della registrazione è corredata dei necessari documenti che dimostrino l’avvenuta estinzione del diritto registrato o provino che il licenziatario o il titolare di un altro diritto consentono alla cancellazione o alla modifica della registrazione.

4. Nei casi in cui le condizioni per la cancellazione o la modifica della registrazione non siano soddisfatte, l’Ufficio informa il richiedente delle carenze. Se le carenze non sono sanate entro il termine indicato dall’Ufficio, quest’ultimo respinge la domanda di cancellazione o modifica della registrazione.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 30

Articolo 40

La domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE in quanto oggetto di proprietà

Alle domande di registrazione di un disegno o modello dell’UE si applicano gli articoli da 30 a 39. Se gli effetti di una di tali disposizioni dipendono dall’iscrizione nel registro, tale formalità deve essere adempiuta all’atto dell’iscrizione nel registro del disegno o modello dell’UE registrato.

🡻 6/2002 (adattato)

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

TITOLO IV

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UN 🡺1 DISEGNO O MODELLO DELL’UE 🡸 

Sezione 1

Deposito e requisiti della domanda

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 31

Articolo 41

Deposito della domanda

1. La domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE è depositata presso l’Ufficio.

2. L’Ufficio rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta, da cui risultino almeno il numero del fascicolo, una rappresentazione, descrizione o altra forma di individuazione del disegno o modello, la natura e il numero dei documenti e la data di ricezione. In caso di domanda multipla, la ricevuta rilasciata dall’Ufficio deve indicare il primo disegno o modello nonché il numero complessivo dei disegni e modelli depositati.

ê 6/2002

Articolo 42

Requisiti della domanda

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 32, lettera a) (adattato)

1. La domanda di registrazione del disegno o modello dell’UE contiene:

a)una richiesta di registrazione;

b)indicazioni che permettano di identificare il richiedente;

c)una rappresentazione sufficientemente chiara del disegno o modello, che permetta di determinare l’oggetto per il quale si chiede la protezione.

2. La domanda contiene inoltre un’indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato.

3. La domanda può altresì contenere:

a)una descrizione esplicativa della rappresentazione;

b)una richiesta di differimento della pubblicazione della registrazione a norma dell’articolo 62;

c)indicazioni che permettano di identificare il rappresentante, qualora il richiedente ne abbia nominato uno;

d)la classificazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato, in funzione della classe e della sottoclasse della Ö classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali («classificazione di Locarno») stabilita dall’accordo di Locarno (1968) Õ, quale modificata e in vigore alla data di deposito della domanda;

e)la menzione dell’autore o del collettivo d’autori, ovvero una dichiarazione fatta sotto la responsabilità del richiedente che attesti che l’autore o il collettivo d’autori hanno rinunciato al diritto di essere menzionati.

4. La domanda è soggetta al pagamento della tassa di deposito. Se è presentata una richiesta di differimento a norma del paragrafo 3, lettera b), la domanda è soggetta a una soprattassa per il differimento della pubblicazione.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 32, lettera b)

5. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, la domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE soddisfa i requisiti formali stabiliti nel presente regolamento e negli atti di esecuzione adottati in forza dello stesso. Nella misura in cui tali requisiti riguardano la rappresentazione del disegno o modello di cui al paragrafo 1, lettera c), e i mezzi di rappresentazione, il direttore esecutivo stabilisce le modalità di numerazione delle diverse prospettive, in caso di rappresentazione mediante prospettive statiche, nonché i formati e le dimensioni del file elettronico e qualsiasi altra specifica tecnica pertinente. Se tali requisiti prevedono l’uso di determinati tipi di rinunce visive per individuare un oggetto per il quale non è chiesta alcuna protezione, o se prevedono il deposito di alcuni tipi specifici di prospettive, il direttore esecutivo può stabilire che ulteriori tipi di rinunce visive e tipi specifici di prospettive siano consentiti.

ê 6/2002

6. Le informazioni di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettere a) e d), non influiscono sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 33

Articolo 43

Conferimento di competenze di esecuzione per quanto riguarda la domanda

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 159, paragrafo 2.

ê 6/2002

Articolo 44

Domanda multipla

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 34, lettera a)

1. Al massimo 50 disegni e modelli possono essere riuniti in una domanda multipla di registrazione di disegni e modelli dell’UE. Ogni disegno o modello di una domanda multipla è numerato dall’Ufficio secondo un sistema che deve essere stabilito dal direttore esecutivo.

2. Oltre che al pagamento delle tasse di cui all’articolo 42, paragrafo 4, la domanda multipla è soggetta al pagamento di una tassa di deposito per ciascun disegno o modello addizionale incluso nella domanda multipla e, se la domanda contiene una richiesta di differimento della pubblicazione, al pagamento di una tassa per il differimento della pubblicazione per ciascun disegno o modello incluso nella domanda multipla per il quale è chiesto il differimento.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 34, lettera b)

3. La domanda multipla deve soddisfare i requisiti formali previsti dagli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 45.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 34, lettera c)

4. Ogni disegno o modello incluso in una domanda multipla o in una registrazione basata su una simile domanda può essere trattato indipendentemente dagli altri. Tale disegno o modello può, indipendentemente dagli altri, essere attuato, costituire oggetto di licenze, di diritti reali, di esecuzioni forzate, essere incluso in una procedura di insolvenza, essere oggetto di rinuncia, rinnovo, cessione, differimento della pubblicazione o essere dichiarato nullo.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 35

Articolo 45

Conferimento di competenze di esecuzione in materia di domande multiple

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una domanda multipla. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 159, paragrafo 2.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 36 (adattato)

Articolo 46

Data di deposito

La data di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE è quella in cui la documentazione contenente le informazioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, è depositata dal richiedente presso l’Ufficio, sempre che il pagamento delle tasse di deposito di cui all’articolo 42, paragrafo 4, e all’articolo 44, paragrafo 2, avvenga entro un mese dal deposito di tale documentazione.

Articolo 47

Equiparazione del deposito Ö unionale Õ a quello nazionale

La domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE alla quale sia stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati membri, l’efficacia di un regolare deposito nazionale, compreso all’occorrenza il diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di disegno o modello dell’UE.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 37

Articolo 48

Classificazione e indicazioni di prodotto

1. I prodotti nei quali un disegno o modello dell’UE è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato sono classificati in base alla classificazione di Locarno, quale modificata e in vigore alla data di deposito della domanda.

2. L’indicazione del prodotto, di cui all’articolo 42, paragrafo 2, identifica in modo chiaro e preciso la natura dei prodotti e consente di classificare ciascun prodotto in una sola classe e sottoclasse della classificazione di Locarno, se possibile utilizzando la banca dati armonizzata delle indicazioni di prodotto messa a disposizione dall’Ufficio. L’indicazione del prodotto concorda con la rappresentazione del disegno o modello.

3. I prodotti sono raggruppati per classi in base alla classificazione di Locarno, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene e indicando i gruppi nell’ordine delle classi e sottoclassi.

4. Se il richiedente utilizza indicazioni di prodotto che non figurano nella banca dati di cui al paragrafo 2, o che non concordano con la rappresentazione del disegno o modello, l’Ufficio può proporre indicazioni di prodotto figuranti in tale banca dati. Se il richiedente non risponde entro il termine stabilito dall’Ufficio, quest’ultimo può procedere all’esame sulla base delle indicazioni di prodotto proposte.

ê 6/2002

Sezione 2

Priorità

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 37

Articolo 49

Diritto di priorità

1. Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di registrazione di un disegno o modello o di un modello di utilità in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla convenzione di Parigi o all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero il suo avente causa, fruisce, per un periodo di sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di disegno o modello dell’UE per il medesimo disegno o modello o per il medesimo modello di utilità.

2. È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualunque deposito che offra elementi sufficienti, a norma della legislazione dello Stato nel quale è stato effettuato o in forza di accordi bilaterali o multilaterali, per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dall’esito della domanda.

3. Ai fini della determinazione della priorità si considera prima domanda una domanda successiva di registrazione di un disegno o modello che è stato oggetto di una prima domanda anteriore depositata nel medesimo o per il medesimo Stato, a condizione che, alla data di deposito della domanda successiva, la domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta senza essere stata sottoposta a consultazione pubblica e senza aver lasciato sussistere diritti, e non sia servita per rivendicare il diritto di priorità. In tal caso la domanda anteriore non costituisce più il presupposto per rivendicare il diritto di priorità.

4. Se il primo deposito è stato effettuato in uno Stato che non è parte contraente della convenzione di Parigi o dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, i paragrafi da 1 a 3 si applicano soltanto qualora tale Stato, secondo constatazioni pubblicate, conceda, in base a un primo deposito effettuato presso l’Ufficio e soggetto a condizioni equivalenti a quelle previste dal presente regolamento, un diritto di priorità avente effetti equivalenti. Il direttore esecutivo, se necessario, chiede alla Commissione di verificare eventualmente se tale Stato accordi detto trattamento di reciprocità. Se constata che è concessa la reciprocità, la Commissione pubblica una comunicazione in tal senso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5. Il diritto di priorità di cui al paragrafo 4 si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della comunicazione in cui si constata che è concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore. Il suo effetto cessa a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una comunicazione della Commissione in cui si constata che non è più concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore.

6. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 sono pubblicate anche nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.

Articolo 50

Rivendicazione di priorità

1. Il richiedente la registrazione di un disegno o modello dell’UE che intenda far valere la priorità di una domanda anteriore presenta una dichiarazione di priorità insieme alla domanda oppure entro due mesi dalla data di deposito. Tale dichiarazione di priorità indica la data e il paese della domanda anteriore. Il numero di fascicolo della domanda anteriore e la documentazione a sostegno della rivendicazione di priorità sono presentati entro tre mesi dalla data di deposito della dichiarazione di priorità.

2. Il direttore esecutivo può stabilire che il richiedente non sia tenuto a presentare a sostegno della rivendicazione di priorità tutta la documentazione prevista dagli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 51, purché sia rispettato il principio della parità di trattamento tra i richiedenti e l’Ufficio possa ottenere le informazioni richieste da altre fonti.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 38

Articolo 51

Conferimento di competenze di esecuzione in materia di rivendicazione di priorità

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo di documentazione da depositare a sostegno della rivendicazione di priorità di una domanda anteriore ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 159, paragrafo 2.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 39

Articolo 52

Effetto del diritto di priorità

Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità è considerata data di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE ai fini degli articoli 6, 7, 8 e 24, dell’articolo 27, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), e dell’articolo 62, paragrafo 1.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 40 (adattato)

Articolo 53

Priorità di esposizione

1. Il richiedente la registrazione di un disegno o modello dell’UE che abbia esposto i prodotti nei quali il disegno o modello è incorporato o ai quali esso è applicato in un’esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della convenzione Ö concernente le Õ esposizioni internazionali Ö firmata a Parigi il 22 novembre Õ 1928 Ö e Õ riveduta da ultimo il 30 novembre 1972, può, se deposita la domanda entro un termine di sei mesi dalla prima presentazione di tali prodotti, far valere un diritto di priorità a decorrere da tale data.

2. Il richiedente che intenda rivendicare la priorità a norma del paragrafo 1 presenta una dichiarazione di priorità insieme alla domanda oppure entro due mesi dalla data di deposito. Entro tre mesi dalla dichiarazione di priorità, il richiedente fornisce la prova che i prodotti nei quali il disegno o modello è incorporato o ai quali è applicato sono stati esposti ai sensi del paragrafo 1.

3. Una priorità di esposizione accordata in uno Stato membro o in un paese terzo non proroga i termini di priorità di cui all’articolo 49.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 41

Articolo 54

Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo e le caratteristiche delle prove a sostegno della rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 159, paragrafo 2.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 42

TITOLO V

PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE, RINNOVO E MODIFICA

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 43 (adattato)

Articolo 55

Esame dei requisiti formali per il deposito

1. L’Ufficio esamina se la domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 46 per l’assegnazione di una data di deposito.

2. L’Ufficio esamina se:

a)la domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE soddisfa i requisiti di cui all’articolo 42, paragrafi 2, 3 e 5, nonché, in caso di domanda multipla, all’articolo 44, paragrafo 3;

b)la soprattassa per il differimento della pubblicazione a norma dell’articolo 42, paragrafo 4, è stata pagata, ove opportuno, entro il termine prescritto;

c)la soprattassa per il differimento della pubblicazione per ciascun disegno o modello incluso in una domanda multipla a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, è stata pagata, ove opportuno, entro il termine prescritto.

3. Se la domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 o 2, l’Ufficio chiede al richiedente di sanare le irregolarità o Ö il Õ mancato pagamento entro due mesi dalla notifica di tale richiesta.

4. Se il richiedente non ottempera alla richiesta dell’Ufficio di cui al paragrafo 3 Ö di Õ rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1, la domanda non è trattata come domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE. Se il richiedente ottempera a tale richiesta in relazione a tali requisiti, l’Ufficio assegna come data di deposito della domanda la data alla quale è stato posto rimedio alle irregolarità o al mancato pagamento.

5. Se il richiedente non ottempera alla richiesta dell’Ufficio di cui al paragrafo 3 di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), l’Ufficio respinge la domanda.

6. Se il richiedente non ottempera alla richiesta dell’Ufficio di cui al paragrafo 3 di conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 2, lettera c), la domanda è respinta in relazione ai disegni e modelli addizionali, a meno che non risulti chiaramente a quali disegni e modelli si riferisce l’importo pagato. In mancanza di altri criteri per determinare a quali disegni e modelli si riferisce l’importo pagato, l’Ufficio considera i disegni e modelli nell’ordine numerico progressivo in cui sono contenuti nella domanda multipla. La domanda è respinta in relazione ai disegni e modelli per i quali la soprattassa per il differimento della pubblicazione non è stata pagata o è stata pagata solo in parte.

7. L’inosservanza delle disposizioni concernenti la rivendicazione di priorità comporta la perdita del diritto di priorità per la domanda.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 45

Articolo 56

Impedimenti alla registrazione

1. L’Ufficio, qualora nello svolgimento dell’esame di cui all’articolo 55 del presente regolamento rilevi che il disegno o modello per il quale si richiede la protezione non corrisponde alla definizione di cui all’articolo 4, punto 1), del presente regolamento, è contrario all’ordine pubblico o al buon costume o, non avendo le autorità competenti autorizzato la registrazione, costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati dall’articolo 6 ter di tale convenzione e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro, notifica al richiedente che il disegno o modello non può essere registrato e ne indica i motivi.

2. Nella notifica di cui al paragrafo 1, l’Ufficio fissa un termine entro il quale il richiedente può presentare osservazioni, ritirare la domanda o le prospettive contestate o presentare una rappresentazione modificata del disegno o modello che differisca dalla rappresentazione originariamente depositata solo per dettagli irrilevanti.

3. Se il richiedente non elimina gli impedimenti alla registrazione, l’Ufficio respinge la domanda. Se gli impedimenti riguardano unicamente alcuni dei disegni e modelli contenuti in una domanda multipla, l’Ufficio respinge la domanda soltanto per i disegni e modelli di cui trattasi.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 46

Articolo 57

Ritiro e modifica della domanda

1. Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la domanda di disegno o modello dell’UE o, in caso di domanda multipla, di alcuni dei disegni e modelli contenuti nella domanda.

2. Il richiedente può in qualsiasi momento modificare, in relazione a dettagli irrilevanti, la rappresentazione del disegno o modello dell’UE di cui ha depositato la domanda.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 47

Articolo 58

Delega di potere in materia di modifica della domanda

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 160, al fine di integrare il presente regolamento specificando i dettagli della procedura di modifica della domanda di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 48

Articolo 59

Registrazione

1. Se la domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE possiede i requisiti prescritti e non è stata respinta a norma dell’articolo 56, l’Ufficio iscrive nel registro il disegno o modello contenuto nella domanda e le indicazioni di cui all’articolo 104, paragrafo 2.

2. Sono altresì iscritte nel registro l’eventuale richiesta di differimento della pubblicazione ai sensi dell’articolo 62 nonché la data di scadenza del relativo periodo.

3. La data della registrazione è quella del deposito della domanda di cui all’articolo 46.

4. La mancata registrazione del disegno o modello non dà luogo al rimborso delle tasse dovute in forza dell’articolo 42, paragrafo 4, e dell’articolo 44, paragrafo 2.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 49 (adattato)

Articolo 60

Pubblicazione

A seguito della registrazione l’Ufficio pubblica il disegno o modello dell’UE registrato nel bollettino dei disegni e modelli Ö dell’Unione europea Õ di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera a).

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 50

Articolo 61

Conferimento di competenze di esecuzione in materia di pubblicazione

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione di cui all’articolo 60. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 159, paragrafo 2.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 51 (adattato)

Articolo 62

Differimento della pubblicazione

1. Il richiedente la registrazione di un disegno o modello dell’UE può chiedere, all’atto del deposito della domanda, che la pubblicazione del disegno o modello dell’UE registrato sia differita per un periodo fino a trenta mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda oppure, in caso di rivendicazione di una priorità, dalla data di priorità.

2. In seguito alla richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 59, si effettua la registrazione del disegno o modello dell’UE registrato, ma la rappresentazione del disegno o modello e il fascicolo relativo alla domanda non possono essere oggetto di consultazione pubblica, fatto salvo l’articolo 109, paragrafo 2.

3. L’Ufficio pubblica nel bollettino dei disegni e modelli Ö dell’Unione europea Õ una menzione della richiesta di cui al paragrafo 1. Tale menzione è accompagnata da informazioni che permettano di identificare il titolare del disegno o modello registrato, il nome dell’eventuale rappresentante, la data di deposito della domanda e di registrazione del disegno o modello nonché il numero di fascicolo della domanda. Non sono pubblicati né la rappresentazione del disegno o modello né particolari che potrebbero rivelarne l’aspetto.

4. Alla scadenza del periodo di differimento, o a una data anteriore richiesta dal titolare, l’Ufficio consente la consultazione pubblica di tutte le iscrizioni riportate nel registro e del fascicolo relativo alla domanda e pubblica il disegno o modello dell’UE registrato nel bollettino dei disegni e modelli Ö dell’Unione europea Õ.

5. Il titolare del diritto può impedire la pubblicazione del disegno o modello dell’UE registrato di cui al paragrafo 4 del presente articolo presentando una richiesta di rinuncia al disegno o modello dell’UE conformemente all’articolo 71 al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo di differimento. È respinta qualsiasi richiesta di iscrizione della rinuncia nel registro che non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 71 e agli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 72, o che sia stata presentata dopo il termine di tre mesi di cui al presente paragrafo.

6. In caso di registrazione sulla base di una domanda multipla a norma dell’articolo 44, il titolare, oltre a presentare la richiesta di pubblicazione anticipata di cui al paragrafo 4 o la richiesta di rinuncia di cui al paragrafo 5, indica chiaramente quali disegni e modelli contenuti in tale domanda devono essere pubblicati anticipatamente o per quali disegni e modelli è fatta rinuncia o deve continuare il differimento della pubblicazione.

7. Se non risulta soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 6, l’Ufficio invita il titolare a sanare l’irregolarità entro un preciso termine la cui scadenza non può essere posteriore al periodo di differimento di trenta mesi.

8. Se entro il termine stabilito non è sanata l’irregolarità di cui al paragrafo 7, la richiesta di pubblicazione anticipata è considerata non presentata e la richiesta di rinuncia è respinta.

9. Durante il periodo di differimento della pubblicazione le azioni giudiziarie fondate su un disegno o modello dell’UE registrato sono proponibili solo a condizione che le informazioni contenute nel registro e nel fascicolo relativo alla domanda siano state comunicate alla parte contro la quale l’azione è diretta.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 52 (adattato)

Articolo 63

Pubblicazione successiva al periodo di differimento

Alla scadenza del periodo di differimento di cui all’articolo 62 o, in caso di richiesta di pubblicazione anticipata, appena ciò sia tecnicamente possibile, l’Ufficio:

a)pubblica il disegno o modello dell’UE registrato nel bollettino dei disegni e modelli Ö dell’Unione europea Õ, unitamente ai dettagli richiesti ai sensi delle norme adottate a norma dell’articolo 61, indicando che la domanda conteneva una richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell’articolo 62;

b)permette la consultazione pubblica di ogni fascicolo relativo al disegno o modello;

c)permette la consultazione pubblica di tutte le iscrizioni nel registro, comprese quelle escluse dalla consultazione a norma dell’articolo 109, paragrafo 5.

Articolo 64

Certificati di registrazione

Dopo la pubblicazione del disegno o modello dell’UE registrato, l’Ufficio rilascia al titolare un certificato di registrazione. Su richiesta, l’Ufficio fornisce copie autenticate o non autenticate del certificato. I certificati e le copie sono rilasciati mediante mezzi elettronici.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 53

Articolo 65

Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare la forma del certificato di registrazione di cui all’articolo 64 e le informazioni dettagliate che tale certificato deve contenere. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 159, paragrafo 2.

Articolo 66

Rinnovo

1. La registrazione del disegno o modello dell’UE è rinnovata su richiesta del titolare del disegno o modello dell’UE registrato o di qualsiasi persona da questi esplicitamente autorizzata a richiedere il rinnovo, purché siano state pagate le tasse di rinnovo.

2. L’Ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del disegno o modello dell’UE registrato e qualsiasi titolare di un diritto registrato sul disegno o modello dell’UE almeno sei mesi prima di tale scadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilità dell’Ufficio e non incide sulla scadenza della registrazione.

3. La richiesta di rinnovo è presentata entro sei mesi precedenti la scadenza della registrazione. Anche la tassa di rinnovo è pagata entro tale termine.

In caso contrario, la presentazione della richiesta e il pagamento della tassa possono essere effettuati entro un termine supplementare di sei mesi a decorrere dalla scadenza della registrazione, purché nel corso di tale ulteriore termine si proceda al pagamento di una soprattassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della richiesta di rinnovo.

4. La richiesta di rinnovo di cui al paragrafo 1 deve comprendere:

a)il nome della persona che chiede il rinnovo;

b)il numero di registrazione del disegno o modello dell’UE da rinnovare;

c)in caso di registrazione sulla base di una domanda multipla, l’indicazione dei disegni e modelli per i quali è chiesto il rinnovo.

Il pagamento della tassa di rinnovo è considerato una richiesta di rinnovo purché contenga tutte le indicazioni necessarie per stabilire la causale del pagamento.

5. In caso di registrazione sulla base di una domanda multipla a norma dell’articolo 44, qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutti i disegni e modelli per i quali si chiede il rinnovo, la registrazione è rinnovata per i disegni e modelli che l’importo pagato è chiaramente destinato a coprire. In mancanza di altri criteri per determinare a quali disegni e modelli si riferisce l’importo pagato, l’Ufficio considera i disegni e modelli nell’ordine numerico progressivo in cui compaiono nella domanda multipla.

6. Il rinnovo ha effetto dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. Il rinnovo è iscritto nel registro.

7. Se la richiesta di rinnovo è presentata entro i termini di cui al paragrafo 3, ma le altre condizioni per il rinnovo previste nel presente articolo non sono soddisfatte, l’Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate.

8. Se una richiesta di rinnovo non è presentata o è presentata dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 3 o se le tasse non sono pagate o sono pagate solo dopo la scadenza del termine in questione, oppure se le irregolarità di cui al paragrafo 7 non sono sanate entro tale termine, l’Ufficio constata che la registrazione è scaduta e, di conseguenza, ne dà comunicazione al titolare del disegno o modello dell’UE. Se la constatazione è definitiva, l’Ufficio cancella il disegno o modello dal registro. La cancellazione ha effetto dal giorno successivo alla data in cui è scaduta la registrazione. Se la registrazione non è rinnovata, le tasse di rinnovo eventualmente versate sono rimborsate.

9. Può essere presentata un’unica richiesta di rinnovo per due o più disegni e modelli, purché il titolare o il rappresentante sia lo stesso per tutti i disegni e modelli oggetto della richiesta. La tassa di rinnovo è dovuta per ogni disegno o modello per i quali si chiede il rinnovo.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 54

Articolo 67

Modifiche

1. Nessuna modifica della rappresentazione del disegno o modello dell’UE registrato è ammessa nel registro durante il periodo di registrazione né all’atto del suo rinnovo, salvo in relazione a dettagli irrilevanti.

2. La richiesta di modifica presentata dal titolare comprende la rappresentazione del disegno o modello dell’UE registrato nella sua versione modificata.

3. La richiesta di modifica non si considera depositata fino all’avvenuto pagamento della tassa prevista. Se la tassa non è stata pagata o non è stata interamente pagata, l’Ufficio ne dà comunicazione al titolare. Può essere presentata un’unica richiesta di modifica dello stesso elemento in due o più registrazioni, purché il titolare sia lo stesso per tutti i disegni e modelli. La tassa di modifica è dovuta per ogni registrazione da modificare. Nei casi in cui non siano rispettate le condizioni per la modifica della registrazione stabilite dal presente articolo e dagli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 68, l’Ufficio informa il titolare dell’irregolarità riscontrata. Se l’irregolarità non è sanata entro il termine indicato dall’Ufficio, quest’ultimo respinge la richiesta di modifica.

4. La pubblicazione della registrazione della modifica contiene una rappresentazione del disegno o modello dell’UE registrato, come modificato.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 55

Articolo 68

Conferimento di competenze di esecuzione in materia di modifica

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella richiesta di modifica di cui all’articolo 67, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 159, paragrafo 2.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 56

Articolo 69

Modifica del nome o dell’indirizzo

1. Il titolare di un disegno o modello dell’UE registrato informa l’Ufficio di qualunque modifica del nome o dell’indirizzo del titolare che non sia conseguenza di un trasferimento o di un cambiamento di titolarità del disegno o modello dell’UE registrato.

2. Può essere presentata una richiesta unica per la modifica del nome o dell’indirizzo in due o più registrazioni dello stesso titolare.

3. Nei casi in cui non siano rispettate le condizioni per la modifica del nome o dell’indirizzo stabilite dal presente articolo e dagli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 70, l’Ufficio informa dell’irregolarità il titolare del disegno o modello dell’UE registrato. Se l’irregolarità non è sanata entro il termine indicato dall’Ufficio, quest’ultimo respinge la richiesta.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche alla modifica del nome o dell’indirizzo del rappresentante registrato.

5. L’Ufficio iscrive nel registro le indicazioni di cui all’articolo 104, paragrafo 3, lettere a) e b).

6. I paragrafi da 1 a 4 si applicano alle domande di disegni e modelli dell’UE registrati. La modifica è annotata nel fascicolo tenuto dall’Ufficio in merito alla domanda di disegno o modello dell’UE.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 57

Articolo 70

Conferimento di competenze di esecuzione per quanto riguarda la modifica del nome o dell’indirizzo

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella richiesta di modifica del nome o dell’indirizzo a norma dell’articolo 69, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 159, paragrafo 2.

🡻 6/2002

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

TITOLO VI

RINUNCIA E NULLITÀ DEL 🡺1 DISEGNO O MODELLO DELL’UE 🡸 REGISTRATO

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 58

Articolo 71

Rinuncia

1. La rinuncia al disegno o modello dell’UE registrato è dichiarata per iscritto all’Ufficio dal titolare. Essa non ha efficacia fino alla data in cui è iscritta nel registro.

2. Quando oggetto della rinuncia è un disegno o modello dell’UE per il quale è stato concesso un differimento della pubblicazione, esso è considerato fin dall’inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento.

3. La rinuncia è iscritta nel registro soltanto con il consenso del titolare di un diritto iscritto nel registro. Quando nel registro è iscritta una licenza, la rinuncia è iscritta nel registro unicamente se il titolare del disegno o modello dell’UE registrato dimostra di avere informato il licenziatario della propria intenzione di rinunciare. L’iscrizione della rinuncia avviene alla scadenza del termine di tre mesi decorrenti dalla data in cui il titolare dimostra all’Ufficio di avere informato il licenziatario della propria intenzione di rinunciare, o prima della scadenza di tale termine, appena il titolare fornisce la prova del consenso del licenziatario.

4. Qualora dinanzi all’organo giurisdizionale o all’autorità competente sia stata proposta un’azione ai sensi dell’articolo 15 inerente al diritto su un disegno o modello dell’UE registrato, l’Ufficio non iscrive la rinuncia nel registro senza il consenso di chi ha promosso l’azione.

5. Nei casi in cui non siano rispettate le condizioni per la rinuncia stabilite dal presente articolo e dagli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 72, l’Ufficio informa delle carenze riscontrate il titolare che dichiara la rinuncia. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall’Ufficio, quest’ultimo non iscrive la rinuncia nel registro.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 59

Articolo 72

Conferimento di competenze di esecuzione in materia di rinuncia

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano:

a)le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di rinuncia a norma dell’articolo 71, paragrafo 1;

b)il tipo di documentazione necessaria per determinare l’accordo di un terzo a norma dell’articolo 71, paragrafo 3, e l’accordo di chi ha promosso l’azione a norma dell’articolo 71, paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 159, paragrafo 2.

ê 6/2002

Articolo 73

Domanda di nullità

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 60, lettera a)

1. Fatto salvo l’articolo 27, paragrafi da 2 a 5, qualsiasi persona fisica o giuridica, così come un’autorità pubblica a tal fine abilitata, può presentare all’Ufficio una domanda di nullità del disegno o modello dell’UE registrato.

ê 6/2002

2. La domanda è presentata per iscritto e motivata. Essa si considera presentata solo una volta che sia stata pagata la tassa relativa alla domanda di nullità.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 60, lettera b)

3. La domanda di nullità è inammissibile se una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa è stata decisa nei confronti delle stesse parti dall’Ufficio o da un tribunale dei disegni e modelli dell’UE di cui all’articolo 119 e tale decisione è divenuta definitiva.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 61

Articolo 74

Esame della domanda

1. L’Ufficio, se ritiene ammissibile la domanda di nullità, accerta se le cause di nullità di cui all’articolo 27 ostano al mantenimento del disegno o modello dell’UE registrato.

2. Nell’esame della domanda di nullità, l’Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da esso disposto, le loro deduzioni sulle proprie notifiche o sulle comunicazioni delle altre parti.

3. Su richiesta del titolare del disegno o modello dell’UE registrato, il richiedente la nullità che invochi un marchio UE o nazionale anteriore come segno distintivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento fornisce la prova dell’uso effettivo di tale marchio conformemente all’articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 e alle norme adottate in forza dell’articolo 75 del presente regolamento.

4. La decisione dell’Ufficio riguardante la domanda di nullità, una volta divenuta definitiva, è iscritta nel registro.

5. L’Ufficio può invitare le parti a concludere una conciliazione.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 62

Articolo 75

Delega di potere in materia di dichiarazione di nullità

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 160 al fine di integrare il presente regolamento specificando i dettagli della procedura per la dichiarazione di nullità di un disegno o modello dell’UE di cui agli articoli 73 e 74, compresa la possibilità di esaminare in via prioritaria una domanda di nullità qualora il titolare del disegno o modello dell’UE registrato non contesti le cause di nullità o le richieste presentate.

🡻 6/2002

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

Articolo 76

Partecipazione ai procedimenti di nullità del presunto contraffattore

1. Qualora venga depositata una domanda di nullità del 🡺1 disegno o modello dell’UE 🡸 registrato e fino a quando l'Ufficio non ha preso una decisione definitiva, qualunque terzo che fornisca la prova di essere stato convenuto in un procedimento per contraffazione dello stesso disegno o modello può partecipare al procedimento di nullità, purché presenti richiesta in tal senso nel termine di tre mesi dalla data in cui l'azione per contraffazione è stata promossa.

Lo stesso vale per qualunque terzo che fornisca la prova che il titolare del è1 disegno o modello dell’UE ç ha chiesto nei suoi confronti la cessazione degli atti di presunta contraffazione del disegno o modello, nonché la prova di aver chiesto ad un tribunale di dichiarare che tali atti non costituiscono contraffazione del è1 disegno o modello dell’UE ç.

2. L'istanza di partecipazione è presentata con atto scritto e motivato. Essa non si considera presentata fintantoché non sia stata pagata la tassa relativa alla domanda di nullità, di cui all'articolo 73, paragrafo 2. La domanda è assimilata a una domanda di nullità, con riserva delle eccezioni previste dal regolamento di esecuzione.

TITOLO VII

RICORSI

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 63

Articolo 77

Decisioni soggette a ricorso

1. Contro le decisioni dell’Ufficio di cui all’articolo 141, lettere a), b) e c), può essere presentato ricorso.

2. Gli articoli da 66 a 72 del regolamento (UE) 2017/1001 si applicano ai ricorsi trattati dalle commissioni di ricorso a norma del presente regolamento, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 64

Articolo 78

Delega di potere in materia di procedimento di ricorso

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 160 al fine di integrare il presente regolamento specificando:

a)il contenuto formale del ricorso di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2017/1001 e la procedura per la presentazione e l’esame del ricorso;

b)il contenuto formale e la forma delle decisioni della commissione di ricorso di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2017/1001;

c)il rimborso della tassa di ricorso di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2017/1001.

ê 6/2002

TITOLO VIII

PROCEDIMENTO DINANZI ALL'UFFICIO

Sezione 1

Disposizioni generali

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 66

Articolo 79

Decisioni e comunicazioni dell’Ufficio

1. Le decisioni dell’Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Qualora il procedimento si svolga oralmente dinanzi all’Ufficio, le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Esse sono successivamente notificate per iscritto alle parti.

2. Qualsiasi decisione, notificazione o comunicazione dell’Ufficio reca l’indicazione dell’organo o della divisione dell’Ufficio e i nomi dei funzionari responsabili. Detti documenti devono essere firmati dai suddetti funzionari responsabili o, in mancanza di firma, recare il bollo dell’Ufficio apposto o prestampato. Il direttore esecutivo può consentire che si usino altri mezzi per indicare il dipartimento o la divisione dell’Ufficio e il nome dei funzionari responsabili, ovvero un contrassegno diverso dal bollo per le decisioni, le notificazioni e le comunicazioni trasmesse con altri mezzi tecnici di comunicazione.

3. Le decisioni dell’Ufficio oggetto di ricorso contengono l’avvertenza scritta che il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla data della notifica della decisione impugnata in questione. L’avvertenza deve inoltre richiamare l’attenzione delle parti sulle disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68, 71 e 72 del regolamento (UE) 2017/1001, che si applicano anche ai ricorsi a norma del presente regolamento in forza dell’articolo 77, paragrafo 2, del presente regolamento. Le parti non possono opporre l’omissione da parte dell’Ufficio dell’avvertenza relativa alla facoltà di presentare ricorso.

ê 6/2002

Articolo 80

Esame d'ufficio dei fatti

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 67

1. Nel corso del procedimento, l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità l’esame dell’Ufficio si limita ai motivi, ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate.

ê 6/2002

2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti o delle prove che le parti non hanno addotto in tempo utile.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 68

Articolo 81

Procedura orale

1. Quando ne ravvisi l’opportunità, l’Ufficio ricorre alla procedura orale d’ufficio o su istanza di una delle parti del procedimento.

2. La procedura orale dinanzi agli esaminatori e al dipartimento incaricato della tenuta del registro non è pubblica.

3. La procedura orale dinanzi alle divisioni d’annullamento e alle commissioni di ricorso, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblica, salvo decisione contraria adottata dall’organo adito qualora la pubblicità possa presentare, in particolare per una delle parti nel procedimento stesso, inconvenienti gravi e ingiustificati.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 69

Articolo 82

Delega di potere in materia di procedura orale

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 160 per integrare il presente regolamento specificando le modalità dettagliate per la procedura orale di cui all’articolo 81, comprese quelle relative all’uso delle lingue ai sensi dell’articolo 137.

ê 6/2002

Articolo 83

Istruzione

1. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:

a)l'audizione delle parti;

b)la richiesta d'informazioni;

c)la produzione di documenti e mezzi di prova;

d)l'audizione di testimoni;

e)la perizia;

f)le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento o in forma solenne o aventi pari valore probatorio nell'ordinamento dello Stato in cui sono rese.

2. L'organo competente dell'Ufficio può affidare ad uno dei propri membri l'assunzione di mezzi istruttori.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 70, lettera a)

3. L’Ufficio, se ritiene necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona interessata a comparire dinanzi a sé. Il termine concesso per la citazione non è inferiore a un mese, salvo accordo della parte, del testimone o del perito su un termine più breve.

ê 6/2002

4. Le parti vengono informate dell'audizione di un testimone o di un perito dinanzi all'Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande al testimone o al perito.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 70, lettera b)

5. Il direttore esecutivo determina gli importi delle spese da pagare, compresi gli acconti, per quanto riguarda i costi di istruzione di cui al presente articolo.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 71

Articolo 84

Delega di potere in materia di istruzione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 160 per integrare il presente regolamento specificando le modalità dettagliate dell’istruzione di cui all’articolo 83.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 72

Articolo 85

Notifica

1. L’Ufficio notifica d’ufficio agli interessati tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento o da atti adottati ai sensi del presente regolamento o è prescritta dal direttore esecutivo.

2. La notifica è effettuata mediante mezzi elettronici. Le modalità di utilizzo di questi ultimi sono determinate dal direttore esecutivo.

3. Se l’Ufficio è impossibilitato ad effettuare la notifica, quest’ultima è realizzata mediante affissione di avviso. Il direttore esecutivo stabilisce le modalità di affissione e fissa la data di inizio del termine di un mese alla scadenza del quale il documento si considera notificato.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 73

Articolo 86

Delega di potere in materia di notifica

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 160 per integrare il presente regolamento specificando le modalità dettagliate della notifica di cui all’articolo 85.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 74

Articolo 87

Notifica della perdita di un diritto

L’Ufficio informa gli interessati conformemente all’articolo 85 nei casi in cui constati che in base al presente regolamento o agli atti adottati ai sensi del presente regolamento si è verificata la perdita di un diritto senza che sia stata pronunciata una decisione. Gli interessati possono chiedere che sia adottata una decisione in merito entro due mesi dalla comunicazione, se ritengono che la constatazione dell’Ufficio non sia fondata. L’Ufficio adotta una tale decisione solo se non condivide il parere dei richiedenti. In caso contrario l’Ufficio rettifica la propria constatazione e ne informa i richiedenti.

Articolo 88

Comunicazioni all’Ufficio

Le comunicazioni indirizzate all’Ufficio sono effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo stabilisce i mezzi elettronici da utilizzare e le modalità e le condizioni tecniche in base alle quali tali mezzi elettronici devono essere utilizzati.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 75

Articolo 89

Delega di potere in materia di comunicazioni all’Ufficio

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 160 per integrare il presente regolamento specificando le norme sulle comunicazioni indirizzate all’Ufficio di cui all’articolo 88 e i moduli che l’Ufficio deve mettere a disposizione per tali comunicazioni.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 76

Articolo 90

Termini

1. I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni completi. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza. La durata dei termini non può essere inferiore a un mese né superiore a sei mesi, salvo diversa disposizione del presente regolamento o di qualsiasi atto adottato a norma del presente regolamento.

2. Prima dell’inizio di ciascun anno civile il direttore esecutivo stabilisce i giorni in cui l’Ufficio non è aperto per il ricevimento dei documenti.

3. Il direttore esecutivo stabilisce la durata del periodo di interruzione in caso di interruzione effettiva del collegamento dell’Ufficio con i mezzi elettronici di comunicazione autorizzati.

4. Se circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi interrompono o perturbano le normali comunicazioni tra le parti nel procedimento e l’Ufficio o viceversa, il direttore esecutivo può stabilire che, per le parti nel procedimento che hanno la loro residenza o la loro sede nella zona geografica interessata dalla circostanza eccezionale o che hanno nominato un rappresentante con indirizzo in tale zona, tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data d’inizio di tale circostanza siano prorogati sino a una determinata data. Nel determinare tale data, il direttore esecutivo valuta il momento in cui le circostanze eccezionali hanno fine. Se la circostanza eccezionale riguarda la sede dell’Ufficio, la decisione del direttore esecutivo specifica che essa si applica a tutte le parti nel procedimento.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 77

Articolo 91

Delega di potere in materia di calcolo e durata dei termini

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 160 per integrare il presente regolamento specificando i dettagli relativi al calcolo e alla durata dei termini di cui all’articolo 90.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 78

Articolo 92

Correzione di errori e di sviste manifeste

1. Di propria iniziativa o su richiesta di una parte, l’Ufficio provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle sue decisioni o gli errori commessi nella registrazione di un disegno o modello dell’UE o nella pubblicazione della registrazione.

2. Se la correzione di errori contenuti nella registrazione di un disegno o modello dell’UE o nella pubblicazione della registrazione è richiesta dal titolare, si applica l’articolo 69, mutatis mutandis.

3. Le correzioni di errori nella registrazione di un disegno o modello dell’UE e nella pubblicazione della registrazione sono pubblicate dall’Ufficio.

Articolo 93

Cancellazione delle iscrizioni nel registro e revoca delle decisioni

1. Qualora l’Ufficio effettui un’iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiate da un errore evidente che gli sia imputabile, l’Ufficio provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione. Qualora nel procedimento vi sia una sola parte e l’iscrizione o l’atto ne ledano i diritti, la cancellazione o la revoca sono disposte anche se l’errore non era evidente alla parte.

2. La cancellazione dell’iscrizione o la revoca della decisione di cui al paragrafo 1 sono disposte, d’ufficio o su richiesta di una delle parti nel procedimento, dall’organo che ha effettuato l’iscrizione o adottato la decisione. La cancellazione dell’iscrizione nel registro o la revoca della decisione sono disposte entro un anno dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti nel procedimento e gli eventuali titolari di diritti sul disegno o modello dell’UE in questione che siano iscritti nel registro. L’Ufficio tiene un registro delle cancellazioni e delle revoche.

3. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli articoli 77 e 78 né la possibilità di correggere gli errori e le sviste manifeste ai sensi dell’articolo 92. Qualora sia stato promosso ricorso contro una decisione dell’Ufficio contenente un errore, il procedimento di ricorso diviene privo di oggetto a seguito della revoca della decisione da parte dell’Ufficio ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In tal caso, la tassa di ricorso è rimborsata al ricorrente.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 79

Articolo 94

Delega di potere in materia di cancellazione delle iscrizioni e revoca delle decisioni

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 160 per integrare il presente regolamento specificando la procedura di cancellazione delle iscrizioni nel registro o di revoca di una decisione di cui all’articolo 93.

🡻 6/2002

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

Articolo 95

Restitutio in integrum

1. Il richiedente o il titolare del è1 disegno o modello dell’UE ç registrato o ogni altra parte di un procedimento dinanzi all'Ufficio che, pur avendo usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio è, a richiesta, reintegrato nei suoi diritti, se a norma del presente regolamento l'inosservanza ha per conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza dalla facoltà di proporre ricorso.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 80, lettera a)

2. Il richiedente presenta la richiesta per iscritto nel termine di due mesi dalla cessazione dell’impedimento. L’atto omesso deve essere compiuto entro lo stesso termine. La richiesta non è ammissibile quando sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato deposito della richiesta di rinnovo della registrazione o di mancato pagamento della relativa tassa, dal periodo di un anno non è detratto il periodo supplementare di sei mesi a decorrere dalla scadenza della registrazione previsto all’articolo 66, paragrafo 3.

3. La richiesta è motivata e indica i fatti e le giustificazioni su cui si fonda. Essa non si considera presentata fino a quando non sia stata pagata la relativa tassa. Se la restitutio in integrum è concessa, la tassa è rimborsata.

ê 6/2002

4. L'organo competente a pronunciarsi sull'atto omesso decide in merito alla richiesta.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 80, lettera b)

5. Il mancato rispetto dei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 96 impedisce la reintegrazione nei diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

🡻 6/2002 (adattato)

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

6. Il richiedente o il titolare del è1 disegno o modello dell’UE ç registrato reintegrato nei diritti non può invocarli contro un terzo che, nel periodo compreso tra la perdita del diritto alla domanda o alla registrazione del è1 disegno o modello dell’UE ç e la pubblicazione dell'avvenuta reintegrazione nel diritto, abbia in buona fede commercializzato prodotti in cui è incorporato o cui è applicato un disegno o modello che rientri nell'ambito della protezione del è1 disegno o modello dell’UE ç registrato.

7. Il terzo che può avvalersi del paragrafo 6 può ricorrere contro la decisione che reintegra nei diritti il richiedente o il titolare del è1 disegno o modello dell’UE ç registrato, nel termine di due mesi dalla data di pubblicazione della reintegrazione nel diritto.

8. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto di uno Stato membro di concedere la restitutio in integrum riguardo ai termini previsti dal presente regolamento, che devono essere osservati dinanzi alle autorità di detto Stato.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 81 (adattato)

Articolo 96

Prosecuzione del procedimento

1. Il richiedente o il titolare di un disegno o modello dell’UE registrato o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all’Ufficio che non abbia rispettato un termine fissato nei confronti dell’Ufficio può ottenere, facendone richiesta, la prosecuzione del procedimento a condizione che al momento della richiesta l’atto omesso sia stato compiuto. La richiesta di prosecuzione del procedimento è ammissibile solo se presentata entro due mesi dalla data di scadenza del termine non osservato. La richiesta non si considera presentata fino all’avvenuto pagamento della tassa di prosecuzione del procedimento.

2. La prosecuzione del procedimento non è accordata in caso di mancato rispetto dei termini previsti:

a)dall’articolo 46, dall’articolo 49, paragrafo 1, dall’articolo 53, paragrafo 1, dall’articolo 55, paragrafo 3, dall’articolo 66, paragrafo 3, e dall’articolo 95, paragrafo 2;

b)dall’articolo 68 e dall’articolo 72, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 in combinato disposto con l’articolo 77, paragrafo 2, del presente regolamento;

c)dal paragrafo 1 del presente articolo.

3. L’organo competente a statuire sull’atto omesso decide in merito alla richiesta di prosecuzione.

4. Se l’Ufficio accoglie la richiesta di prosecuzione, si considera che le conseguenze del mancato rispetto del termine non si siano verificate. Se fra la scadenza di detto termine e la richiesta di prosecuzione del procedimento è stata adottata una decisione, l’organo competente a decidere sull’atto omesso riesamina la decisione e, se il compimento dell’atto omesso è di per sé sufficiente, adotta una decisione diversa. L’Ufficio, se a seguito del riesame conclude che la decisione originaria non deve essere modificata, conferma per iscritto tale decisione.

5. Se l’Ufficio respinge la richiesta di prosecuzione, la tassa è rimborsata.

Articolo 97

Interruzione del procedimento

1. Il procedimento dinanzi all’Ufficio è interrotto nei casi seguenti:

a)in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o del titolare di un disegno o modello dell’UE registrato ovvero della persona autorizzata, in forza del diritto nazionale, a rappresentare il richiedente o il titolare;

b)se il richiedente o il titolare di un disegno o modello dell’UE registrato si trova nell’impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all’Ufficio a causa di un’azione intentata contro i suoi beni;

c)in caso di decesso o di incapacità di agire del rappresentante del richiedente o del titolare di un disegno o modello dell’UE registrato o se tale rappresentante si trova nell’impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all’Ufficio a causa di un’azione intentata contro i beni del rappresentante.

Nella misura in cui il decesso o l’incapacità di cui al primo comma, lettera a), non abbiano effetto sui poteri del rappresentante nominato in Ö conformità Õ dell’articolo 116, il procedimento è interrotto soltanto su richiesta di detto rappresentante.

2. Il procedimento dinanzi all’Ufficio può essere ripreso non appena sia accertata l’identità della persona che ha titolo per proseguirlo o quando l’Ufficio abbia compiuto ogni ragionevole tentativo di accertarne l’identità.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 82

Articolo 98

Delega di potere in materia di ripresa del procedimento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 160 per integrare il presente regolamento specificando le modalità dettagliate per la ripresa del procedimento dinanzi all’Ufficio come previsto all’articolo 97, paragrafo 2.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 83

Articolo 99

Rinvio ai principi generali

In assenza di disposizioni procedurali nel presente regolamento o negli atti adottati a norma del presente regolamento, l’Ufficio prende in considerazione i principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri.

ê 6/2002

Articolo 100

Cessazione degli obblighi pecuniari

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 84

1. Il diritto dell’Ufficio di esigere il pagamento di tasse si prescrive dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile.

2. I diritti esercitabili nei confronti dell’Ufficio in materia di rimborso di tasse o di somme pagate in eccedenza rispetto all’ammontare di una tassa si prescrivono dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale il diritto è sorto.

ê 6/2002

3. Il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 è interrotto, nel caso previsto dal paragrafo 1, da un invito a pagare la tassa e, in quello previsto nel paragrafo 2, da una istanza in forma scritta presentata da chi fa valere il diritto. Il termine interrotto riprende a decorrere dal momento della sua interruzione. Esso scade al più tardi sei anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale aveva avuto inizio la decorrenza iniziale, a meno che sia stata promossa un'azione in giudizio per far valere il diritto. In tal caso, il termine scade non prima di un anno dopo la data in cui la decisione è passata in giudicato.

Sezione 2

Spese

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 85

Articolo 101

Ripartizione delle spese

1. La parte soccombente nel procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato o nel procedimento di ricorso sopporta l’onere delle tasse versate dall’altra parte per la domanda di nullità e per il ricorso. La parte soccombente sopporta inoltre le spese sostenute dall’altra parte che siano indispensabili ai fini del procedimento, comprese le spese di viaggio e di soggiorno e la remunerazione di un rappresentante, ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 1, entro i limiti degli importi massimi fissati, per ciascuna categoria di spese, nell’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 102.

2. Ove ciascuna delle parti soccomba su una o più statuizioni, o quando sia necessario per ragioni di equità, la divisione d’annullamento o la commissione di ricorso decide una ripartizione delle spese diversa da quella di cui al paragrafo 1.

3. La parte che pone fine al procedimento ritirando la domanda di disegno o modello dell’UE, la domanda di nullità o il ricorso, non rinnovando la registrazione del disegno o modello dell’UE o rinunciando al disegno o modello dell’UE registrato sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte conformemente a quanto disposto dai paragrafi 1 e 2.

4. In caso di non luogo a provvedere la divisione d’annullamento o la commissione di ricorso decide sulle spese in via equitativa.

5. Quando le parti concludono dinanzi alla divisione d’annullamento o alla commissione di ricorso un accordo sulle spese diverso da quello previsto ai paragrafi da 1 a 4, l’organo interessato prende atto di tale accordo.

6. La divisione d’annullamento o la commissione di ricorso fissa d’ufficio l’importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all’Ufficio e alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi, il cancelliere della commissione di ricorso o della divisione d’annullamento fissa, su richiesta di parte, l’importo delle spese da rimborsare. La richiesta è ammissibile solo entro il periodo di due mesi successivi alla data in cui è divenuta definitiva la decisione relativa alla richiesta di fissazione delle spese ed è accompagnata da un calcolo delle spese e dai relativi documenti giustificativi. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza di cui all’articolo 116, paragrafo 1, è sufficiente l’assicurazione fornita dal rappresentante che le spese sono state sostenute. Per le altre spese, è sufficiente stabilirne l’attendibilità.

Quando l’importo delle spese è fissato ai sensi del primo comma del presente paragrafo, le spese di rappresentanza sono liquidate ai livelli stabiliti nell’atto di esecuzione adottato conformemente all’articolo 102 e indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente sostenute.

7. Le decisioni sulla fissazione delle spese adottate conformemente al paragrafo 6 devono esporre i motivi su cui sono basate e possono essere rivedute dalla divisione d’annullamento o dalla commissione di ricorso in seguito a una richiesta presentata entro un mese dalla data di notifica della decisione. Essa non si considera presentata fino all’avvenuto pagamento della tassa per la revisione. La divisione d’annullamento o la commissione di ricorso, a seconda dei casi, adotta una decisione in merito alla richiesta di revisione della decisione sulla fissazione delle spese senza procedimento orale.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 86

Articolo 102

Conferimento di competenze di esecuzione in materia di importi massimi delle spese

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini del procedimento effettivamente sostenute dalla parte vincente, di cui all’articolo 101, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 159, paragrafo 2.

Nel precisare gli importi massimi delle spese di viaggio e di soggiorno, la Commissione tiene conto della distanza tra il luogo di residenza o di lavoro di una parte, un rappresentante, un testimone o un perito e il luogo della procedura orale, così come della fase procedurale in cui i costi sono stati sostenuti, e, per quanto riguarda le spese di rappresentanza ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 1, della necessità di assicurare che l’obbligo di sostenere le spese non possa essere utilizzato abusivamente per motivi tattici dall’altra parte. Le spese di soggiorno sono inoltre calcolate conformemente allo statuto dei funzionari dell’Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, quale stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio 17 . La parte soccombente sostiene le spese per una sola parte nel procedimento e, se del caso, per un solo rappresentante.

ê 6/2002

Articolo 103

Esecuzione delle decisioni che stabiliscono l'ammontare delle spese

1. Ogni decisione definitiva dell'Ufficio che stabilisce l'ammontare delle spese costituisce titolo esecutivo.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 87

2. L’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro nel cui territorio essa ha luogo. Ogni Stato membro designa un’autorità responsabile della verifica dell’autenticità della decisione di cui al paragrafo 1 e ne comunica le coordinate all’Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione. La formula esecutiva è apposta alla decisione da detta autorità, previa verifica dell’autenticità della decisione come unica formalità.

ê 6/2002

3. Espletate queste formalità a richiesta della parte interessata, questa può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'autorità competente a norma della legge nazionale.

4. L'esecuzione forzata può essere sospesa solo in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia il controllo della regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato.

Sezione 3

Informazione del pubblico e delle autorità degli Stati membri

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 88

Articolo 104

Registro dei disegni e modelli dell’UE

1. L’Ufficio tiene un registro dei disegni e modelli dell’UE registrati e lo mantiene aggiornato.

2. Il registro contiene le seguenti iscrizioni relative alle registrazioni di disegni e modelli dell’UE:

a)la data di deposito e di registrazione della domanda, a norma dell’articolo 59, paragrafo 3;

b)il numero di fascicolo della domanda e il numero di fascicolo dei singoli disegni e modelli in caso di domanda multipla;

c)la data di pubblicazione della registrazione;

d)il nome, la città e il paese del richiedente;

e)il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all’articolo 115, paragrafo 3, primo comma;

f)la rappresentazione del disegno o modello;

g)le denominazioni dei prodotti, precedute dai numeri delle classi e sottoclassi della classificazione di Locarno;

h)le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità ai sensi dell’articolo 50;

i)le indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi dell’articolo 53;

j)la menzione dell’autore o del collettivo di autori a norma dell’articolo 18, ovvero una dichiarazione secondo cui l’autore o il collettivo di autori hanno rinunciato al diritto di essere menzionati;

k)la lingua in cui è stata depositata la domanda e la seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda, ai sensi dell’articolo 137, paragrafo 3;

l)la data di iscrizione del disegno o modello nel registro e il numero della registrazione a norma dell’articolo 59, paragrafo 1;

m)la menzione di qualsiasi richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell’articolo 62, paragrafo 3, con indicazione della data di scadenza del periodo di differimento;

n)l’indicazione che è stata presentata una descrizione a norma dell’articolo 42, paragrafo 3, lettera a).

3. Il registro contiene inoltre, con la relativa data di annotazione:

a)le modifiche del nome o della città e del paese del titolare a norma dell’articolo 69;

b)le modifiche del nome o dell’indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all’articolo 115, paragrafo 3, primo comma;

c)in caso di nomina di un nuovo rappresentante, il nome e indirizzo professionale dello stesso;

d)le modifiche del nome dell’autore o del collettivo di autori a norma dell’articolo 18;

e)le correzioni di errori e di sviste manifeste a norma dell’articolo 92;

f)le modifiche della rappresentazione del disegno o modello a norma dell’articolo 67;

g)la menzione della proposizione di una domanda giudiziale per la rivendicazione del diritto dinanzi all’organo giurisdizionale o all’autorità competente a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, lettera a);

h)la data e gli estremi della decisione definitiva dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente o di ogni altro provvedimento che conclude il procedimento a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, lettera b);

i)ogni cambiamento di titolarità a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, lettera c);

j)il trasferimento a norma dell’articolo 31;

k)la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ai sensi dell’articolo 33, e il tipo di diritto reale;

l)gli atti di esecuzione forzata a norma dell’articolo 34 e le procedure di insolvenza ai sensi dell’articolo 35;

m)la concessione o il trasferimento di una licenza ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, o dell’articolo 36, ed eventualmente il tipo di licenza di cui all’articolo 37, paragrafo 3;

n)il rinnovo di una registrazione a norma dell’articolo 66 e la data da cui tale rinnovo ha effetto;

o)la constatazione della scadenza della registrazione a norma dell’articolo 66, paragrafo 8;

p)la dichiarazione di rinuncia da parte del titolare a norma dell’articolo 71, paragrafo 1;

q)la data di presentazione e gli estremi di una domanda di nullità a norma dell’articolo 73, di una domanda riconvenzionale di nullità a norma dell’articolo 123, paragrafo 5, o di un ricorso presentato a norma dell’articolo 77;

r)la data e gli estremi della decisione definitiva sulla domanda di nullità a norma dell’articolo 74, della decisione definitiva sulla domanda riconvenzionale di nullità a norma dell’articolo 125, paragrafo 3, della decisione definitiva su un ricorso a norma dell’articolo 77, o di ogni altro provvedimento che conclude il procedimento a norma di tali articoli;

s)la cancellazione dell’iscrizione riguardante il rappresentante iscritto nel registro a norma del paragrafo 2, lettera e);

t)la modifica o la cancellazione dei dati registrati a norma del paragrafo 3, lettere l), m) e n);

u)la revoca di una decisione o la cancellazione di un’iscrizione nel registro a norma dell’articolo 93, se la revoca riguarda una decisione o se la cancellazione riguarda un’iscrizione che sono state pubblicate.

4. Il direttore esecutivo può stabilire che debbano essere registrati altri dati oltre a quelli elencati ai paragrafi 2 e 3.

5. Il registro può essere tenuto in forma elettronica. L’Ufficio raccoglie, organizza, rende pubblici e conserva i dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, compresi i dati personali, ai fini previsti al paragrafo 8. L’Ufficio rende il registro facilmente accessibile al pubblico.

6. Ogni variazione del registro è comunicata al titolare di un disegno o modello dell’UE registrato.

7. Se l’accesso al registro non è limitato a norma dell’articolo 109, paragrafo 5, l’Ufficio fornisce, con mezzi elettronici, estratti del registro autenticati o non autenticati su richiesta.

8. Il trattamento dei dati relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, è effettuato ai fini seguenti:

a)gestire le domande, le registrazioni, o entrambe, come previsto dal presente regolamento e dagli atti adottati a norma dello stesso;

b)tenere un registro pubblico a fini di consultazione da parte delle autorità pubbliche e degli operatori economici e di informazione degli stessi, al fine di consentire loro di esercitare i diritti conferiti loro dal presente regolamento ed essere informati dell’esistenza di diritti anteriori appartenenti a terzi;

c)presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all’Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema di registrazione dei disegni e modelli dell’UE.

9. Tutti i dati, compresi i dati personali, relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono considerati di interesse pubblico e accessibili a terzi salvo diversa disposizione dell’articolo 62, paragrafo 2. I dati del registro sono conservati per un periodo indeterminato.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 89 (adattato)

Articolo 105

Banca dati

1. In aggiunta all’obbligo di tenere un registro a norma dell’articolo 104, l’Ufficio raccoglie e conserva in una banca dati elettronica tutte le informazioni dettagliate fornite dai titolari o da qualsiasi altra parte nei procedimenti a norma del presente regolamento o di atti adottati in forza dello stesso.

2. La banca dati elettronica può comprendere dati personali, oltre a quelli inseriti nel registro a norma dell’articolo 104, nella misura in cui tali dati sono prescritti dal presente regolamento o da atti adottati in forza dello stesso. La raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali è effettuata ai fini seguenti:

a)gestire le domande, le registrazioni, o entrambe, nei modi previsti dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;

b)accedere alle informazioni necessarie per svolgere il relativo procedimento in modo più semplice ed efficiente;

c)comunicare con i richiedenti e le altre parti nel procedimento;

d)presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all’Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.

3. Il direttore esecutivo stabilisce le condizioni di accesso alla banca dati e il modo in cui il relativo contenuto, diverso dai dati personali di cui al paragrafo 2 del presente articolo ma comprendente i dati elencati all’articolo 104, può essere messo a disposizione.

4. L’accesso ai dati personali di cui al paragrafo 2 è limitato e tali dati non sono messi a disposizione del pubblico, salvo che la parte interessata abbia espressamente prestato il consenso.

5. Tutti i dati sono conservati a tempo indeterminato. La parte interessata può tuttavia chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale dalla banca dati dopo 18 mesi dalla scadenza del disegno o modello dell’UE registrato o dalla chiusura della relativa procedura in contraddittorio. La parte interessata ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento la rettifica di dati inesatti o errati.

Articolo 106

Accesso online alle decisioni

1. Le decisioni dell’Ufficio relative ai disegni e modelli dell’UE registrati sono rese disponibili online a fini di consultazione e informazione del pubblico. Qualsiasi parte del procedimento che ha portato all’adozione della decisione può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale contenuto nella decisione.

2. L’Ufficio può fornire accesso online alle sentenze di organi giurisdizionali nazionali e dell’Unione attinenti ai suoi compiti al fine di sensibilizzare il pubblico alle questioni di proprietà intellettuale e promuovere la convergenza delle pratiche. L’Ufficio rispetta le condizioni della pubblicazione iniziale per quanto riguarda i dati personali.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 90

Articolo 107

Pubblicazioni periodiche

1. L’Ufficio pubblica periodicamente:

a)un bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea contenente la pubblicazione delle iscrizioni annotate nel registro, nonché tutte le altre indicazioni relative alle registrazioni di disegni e modelli dell’UE la cui pubblicazione è richiesta dal presente regolamento o da atti adottati in forza dello stesso;

b)una Gazzetta ufficiale dell’Ufficio contenente le comunicazioni e informazioni di carattere generale emanate dal direttore esecutivo nonché ogni altra informazione relativa al presente regolamento o alla sua applicazione.

Le pubblicazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), possono essere effettuate mediante mezzi elettronici.

2. Il bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea è pubblicato secondo modalità e con una frequenza che devono essere stabilite dal direttore esecutivo.

3. La Gazzetta ufficiale dell’Ufficio è pubblicata nelle lingue dell’Ufficio. Il direttore esecutivo può tuttavia stabilire che taluni elementi debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio nelle lingue ufficiali dell’Unione.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 91

Articolo 108

Conferimento di competenze di esecuzione in materia di pubblicazioni periodiche

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano:

a)la data da considerare come data di pubblicazione nel bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea;

b)le modalità di pubblicazione delle iscrizioni concernenti la registrazione di un disegno o modello che non contengono modifiche rispetto alla pubblicazione della domanda;

c)le forme in cui possono essere messe a disposizione del pubblico le edizioni della Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 159, paragrafo 2.

🡻 6/2002 (adattato)

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

Articolo 109

Consultazione pubblica

1. I fascicoli relativi a domande di 🡺1 disegni o modelli dell’UE 🡸 registrati non ancora pubblicate ed i fascicoli relativi a è1 disegni o modelli dell’UE ç registrati per i quali è stato disposto il differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 62 o che, essendo soggetti a differimento della pubblicazione, sono stati oggetto di rinuncia durante il periodo di differimento o alla sua scadenza, possono essere aperti alla consultazione pubblica solo con il consenso del richiedente o del titolare del è1 disegno o modello dell’UE ç registrato.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, chiunque provi di avervi un interesse legittimo può consultare il fascicolo senza il consenso del richiedente o del titolare del è1 disegno o modello dell’UE ç registrato prima della pubblicazione della domanda o dopo la rinuncia.

Questa disposizione si applica segnatamente se l'interessato prova che il richiedente o il titolare del è1 disegno o modello dell’UE ç registrato hanno compiuto atti intesi a far valere contro di lui i diritti conferiti dal è1 disegno o modello dell’UE ç registrato.

3. Dopo la pubblicazione del è1 disegno o modello dell’UE ç registrato il fascicolo è aperto alla consultazione pubblica su richiesta.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 92, lettera a) (adattato)

4. Se i fascicoli sono consultati a norma dei paragrafi 2 o 3, sono escluse dalla consultazione le parti del fascicolo seguenti:

a)i documenti concernenti Ö una Õ astensione o ricusazione a norma dell’articolo 169 del regolamento (UE) 2017/1001;

b)i progetti di decisioni e di pareri, così come tutti gli altri documenti interni destinati alla preparazione di decisioni e pareri;

c)le parti del fascicolo per la cui riservatezza l’interessato abbia manifestato uno speciale interesse prima della presentazione della richiesta di consultazione, a meno che la consultazione di tali parti del fascicolo non sia giustificata da prevalenti interessi legittimi di chi chiede la consultazione.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 92, lettera b)

5. Se la registrazione è soggetta a differimento della pubblicazione a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, l’accesso al registro da parte di persone diverse dal titolare del disegno o modello dell’UE registrato è limitato al nome del titolare, al nome di eventuali rappresentanti, alla data di deposito e di registrazione, al numero di fascicolo della domanda e alla menzione del differimento della pubblicazione. In tali casi gli estratti del registro, autenticati o non autenticati, contengono unicamente il nome del titolare, il nome di eventuali rappresentanti, la data di deposito e di registrazione, il numero di fascicolo della domanda e la menzione del differimento della pubblicazione, a meno che la richiesta di estratti non sia stata presentata dal titolare o dal suo rappresentante.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 93 (adattato)

Articolo 110

Procedure per la consultazione dei fascicoli

1. La consultazione dei fascicoli di disegni e modelli dell’UE registrati richiesta a norma dell’articolo 109, paragrafo 3, avviene tramite i mezzi tecnici di memorizzazione dei fascicoli. Tale consultazione è effettuata online. Il direttore esecutivo stabilisce i mezzi di consultazione.

2. Se la richiesta di consultazione dei fascicoli riguarda una domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE o un disegno o modello dell’UE registrato che è soggetto a differimento della pubblicazione in conformità dell’articolo 62 o che, essendo soggetto a tale differimento, è stato oggetto di rinuncia anteriormente o alla data di scadenza di tale periodo, la richiesta deve contenere elementi di prova atti a dimostrare che:

a)il richiedente o il titolare del disegno o modello dell’UE ha acconsentito alla consultazione; o

b)il richiedente la consultazione ha dimostrato un interesse legittimo alla consultazione del fascicolo.

3. Su richiesta, la consultazione è effettuata mediante il rilascio di copie elettroniche dei documenti dei fascicoli. L’Ufficio rilascia inoltre, su richiesta, copie autenticate o non autenticate della domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE registrato mediante mezzi elettronici.

Articolo 111

Comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli

Ferme restando le limitazioni di cui all’articolo 109, su richiesta l’Ufficio può comunicare informazioni contenute nei fascicoli di qualunque procedura relativa alla domanda di disegno o modello dell’UE o a un disegno o modello dell’UE registrato.

Articolo 112

Conservazione dei fascicoli

1. L’Ufficio conserva i fascicoli di tutte le procedure relative alle domande di disegni e modelli dell’UE e ai disegni e modelli dell’UE registrati. Il direttore esecutivo stabilisce la forma in cui i fascicoli devono essere conservati.

2. Quando i fascicoli sono conservati in formato elettronico, i fascicoli elettronici, o le relative copie di riserva, sono conservati a tempo indeterminato. I documenti originali depositati dalle parti della procedura che costituiscono la base di tali fascicoli elettronici sono eliminati dopo un periodo successivo al ricevimento da parte dell’Ufficio, che è stabilito dal direttore esecutivo.

3. Se e nella misura in cui fascicoli o parti di essi sono conservati in formato diverso da quello elettronico, i documenti o gli elementi di prova che costituiscono parte di tali fascicoli sono conservati per almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui:

a)la domanda è stata respinta o ritirata;

b)la registrazione del disegno o modello dell’UE è giunta a definitiva scadenza;

c)la rinuncia al disegno o modello dell’UE registrato è stata iscritta nel registro a norma dell’articolo 71;

d)il disegno o modello dell’UE registrato risulta definitivamente cancellato dal registro.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 94

Articolo 113

Cooperazione amministrativa

1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento o del diritto nazionale, l’Ufficio e gli organi giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o mettendo a disposizione i fascicoli a fini di consultazione. Quando l’Ufficio autorizza organi giurisdizionali, magistrati del pubblico ministero o uffici centrali della proprietà industriale a consultare fascicoli, tale consultazione non è soggetta alle limitazioni di cui all’articolo 109.

2. L’Ufficio non può imporre il pagamento di tasse per la comunicazione di informazioni o per la messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 95

Articolo 114

Conferimento di competenze di esecuzione in materia di cooperazione amministrativa

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le modalità dettagliate per lo scambio di informazioni tra l’Ufficio e le autorità degli Stati membri e per la messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione come previsto all’articolo 113, tenendo conto delle limitazioni cui è soggetta la consultazione dei fascicoli relativi alle domande o alle registrazioni di disegni e modelli dell’UE, a norma dell’articolo 109, nei casi in cui i fascicoli sono messi a disposizione di terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 159, paragrafo 2.

ê 6/2002

Sezione 4

Rappresentanza

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 97

Articolo 115

Principi generali in tema di rappresentanza

1. Fatto salvo il paragrafo 2, nessuno ha l’obbligo di farsi rappresentare dinanzi all’Ufficio.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, secondo comma, le persone fisiche o giuridiche che non hanno domicilio né sede né uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nel SEE devono farsi rappresentare dinanzi all’Ufficio, conformemente all’articolo 116, paragrafo 1, in ogni procedimento previsto dal presente regolamento, salvo per quanto riguarda il deposito di una domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE.

3. Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nel SEE possono farsi rappresentare dinanzi all’Ufficio da un loro dipendente.

Il dipendente di una persona giuridica contemplato nel presente paragrafo può rappresentare anche altre persone giuridiche che abbiano con la prima legami di natura economica, anche se non hanno domicilio né sede né uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nel SEE.

I dipendenti rappresentanti altre persone ai sensi del presente paragrafo forniscono all’Ufficio, su richiesta di quest’ultimo o, se del caso, della parte nel procedimento, una procura firmata da inserire nel fascicolo.

4. Se agiscono in comune più di un richiedente o più di un terzo, è nominato un rappresentante comune.

ê 6/2002

Articolo 116

Rappresentanza professionale

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 98, lettera a)

1. La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche nei procedimenti dinanzi all’Ufficio ai sensi del presente regolamento può essere assunta soltanto da uno dei soggetti seguenti:

a)avvocati abilitati in uno Stato membro parte dell’accordo SEE ed aventi domicilio professionale nel SEE, purché siano abilitati ad agire in tale Stato quali rappresentanti in tema di proprietà industriale;

b)mandatari abilitati iscritti nell’apposito elenco di cui all’articolo 120, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001;

c)mandatari abilitati iscritti nell’elenco speciale di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli di cui al paragrafo 4.

2. I mandatari abilitati di cui al paragrafo 1, lettera c), hanno unicamente il diritto di rappresentare terzi nell’ambito di procedimenti dinanzi all’Ufficio pertinenti a disegni e modelli.

3. I rappresentanti operanti dinanzi all’Ufficio, su richiesta di quest’ultimo o, se del caso, di un’altra parte del procedimento, forniscono all’Ufficio una procura firmata da inserire nel fascicolo.

4. L’Ufficio istituisce e mantiene aggiornato un elenco speciale di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli. Può essere iscritta in tale elenco ogni persona fisica in possesso di tutti i requisiti seguenti:

a)cittadinanza di uno degli Stati membri parte dell’accordo SEE;

b)domicilio professionale o impiego nel SEE;

c)abilitazione a rappresentare, in tema di disegni e modelli, persone fisiche o giuridiche dinanzi all’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o all’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro parte dell’accordo SEE.

Quando l’abilitazione di cui al primo comma, lettera c), non è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale, la persona che chiede di essere iscritta nell’elenco e che agisce in tema di disegni e modelli dinanzi all’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o a un ufficio centrale della proprietà industriale deve aver esercitato regolarmente la professione per almeno cinque anni.

Non sono invece tenute ad avere esercitato la professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in tema di disegni e modelli, persone fisiche o giuridiche dinanzi all’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o a un ufficio centrale della proprietà industriale è riconosciuta ufficialmente in base alla normativa dello Stato in questione.

5. L’iscrizione nell’elenco di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli è effettuata su richiesta accompagnata da un attestato dell’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o dell’ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato, dal quale risulti il possesso dei requisiti stabiliti al paragrafo 4. Le iscrizioni nell’elenco di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.

6. Il direttore esecutivo può concedere una deroga:

a)al requisito di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), nel caso di professionisti altamente qualificati, purché siano soddisfatti i requisiti stabiliti al paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c);

b)al requisito di cui al paragrafo 4, secondo comma, se la persona che chiede di essere iscritta nell’elenco fornisce la prova di aver acquisito in altro modo le qualifiche richieste.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 98, lettera b)

7. Una persona può essere cancellata dall’elenco dei mandatari abilitati in tema di disegni e modelli su richiesta di tale persona o se non ha più la capacità di agire in qualità di mandatario abilitato. Le modifiche dell’elenco dei mandatari abilitati in tema di disegni e modelli sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 98, lettera c)

8. I nominativi dei rappresentanti operanti dinanzi all’Ufficio sono inseriti nella banca dati di cui all’articolo 105 e ad essi è assegnato un numero di identificazione. L’Ufficio può chiedere al rappresentante di dimostrare la natura reale ed effettiva del suo stabilimento o impiego presso uno degli indirizzi identificati. Il direttore esecutivo può stabilire i requisiti formali per ottenere un numero di identificazione, in particolare per le associazioni di rappresentanti, e per l’inserimento dei rappresentanti nella banca dati.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 99

Articolo 117

Delega di potere in materia di rappresentanza professionale

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 160 al fine di integrare il presente regolamento specificando:

a)le condizioni e la procedura per la nomina di un rappresentante comune di cui all’articolo 115, paragrafo 4;

b)le condizioni alle quali i dipendenti di cui all’articolo 115, paragrafo 3, e i mandatari abilitati di cui all’articolo 116, paragrafo 1, depositano presso l’Ufficio una procura firmata per assumere rappresentanza e il contenuto di detta procura;

c)le circostanze in cui una persona può essere cancellata dall’elenco di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli di cui all’articolo 116, paragrafo 7.

🡻 6/2002

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

TITOLO IX

COMPETENZA E PROCEDURA NELLE AZIONI GIUDIZIARIE RELATIVE A 🡺1 DISEGNI O MODELLI DELL’UE 🡸

Sezione 1

Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 100

Articolo 118

Applicazione della normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai procedimenti concernenti i disegni e modelli dell’UE e le domande di registrazione di un disegno o modello dell’UE, nonché ai procedimenti concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di disegni e modelli dell’UE e di disegni e modelli nazionali, si applica la normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

2. Per quanto riguarda i procedimenti derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 120del presente regolamento:

a)non si applicano gli articoli 4 e 6, l’articolo 7, punti 1, 2, 3 e 5, né l’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 ;

b)si applicano gli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1215/2012 entro i limiti previsti dall’articolo 121, paragrafo 4, del presente regolamento;

c)le disposizioni del capo II del regolamento (UE) n. 1215/2012 che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione.

3. I riferimenti al regolamento (UE) n. 1215/2012 contenuti nel presente regolamento includono, se del caso, l’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, concluso il 19 ottobre 2005.

🡻 6/2002

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

Sezione 2

Controversie in tema di contraffazione e validità dei 🡺1 disegni o modelli dell’UE 🡸 

Articolo 119

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 4

Tribunali dei disegni e modelli dell’UE

🡻 6/2002 (adattato)

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 4

1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di organi giurisdizionali nazionali di primo e di secondo grado (🡺1 tribunali dei disegni e modelli dell’UE 🡸), che Ö svolgono Õ le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento.

2. Ogni cambiamento Ö relativo al Õ numero, Ö alla Õ denominazione o Ö alla Õ competenza territoriale Ö dei Õ tribunali Ö indicati nell’elenco dei tribunali dei disegni e modelli dell’UE trasmesso alla Commissione da uno Stato membro conformemente all'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 è comunicato immediatamente dallo Stato membro interessato alla Commissione Õ.

3. Le informazioni di cui Ö al paragrafo 2 Õ sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale Ö dell’Unione europea Õ.

🡻 6/2002 (adattato)

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 4

🡺2 2024/2822 Articolo 1, punto 3

Articolo 120

Competenza in tema di contraffazione e nullità

I è1 tribunali dei disegni e modelli dell’UE ç hanno competenza esclusiva Ö per Õ:

a)le azioni in tema di contraffazione e, qualora siano ammesse dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di 🡺2 disegni o modelli dell’UE 🡸 ;

b)le azioni di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione del è2 disegno o modello dell’UE ç, qualora siano ammesse dalla legge nazionale;

c)le azioni di nullità di è2 disegni o modelli dell’UE ç non registrati;

d)le domande riconvenzionali di nullità di è2 disegni o modelli dell’UE ç proposte nei procedimenti di cui alla lettera a).

Articolo 121

Competenza internazionale

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 102, lettera a)

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (UE) n. 1215/2012 applicabili in forza dell’articolo 118del presente regolamento, i procedimenti derivanti dalle azioni e dalle domande giudiziali di cui all’articolo 120del presente regolamento si propongono dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest’ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui il convenuto ha una stabile organizzazione.

ê 6/2002

2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, tali procedimenti sono proposti dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

3. Se né il convenuto né l'attore hanno domicilio o stabile organizzazione in uno Stato membro, tali procedimenti sono proposti dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 102, lettera b) (adattato)

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo:

a)si applica l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 se le parti Ö convengono Õ che debba essere competente un altro tribunale dei disegni e modelli dell’UE;

b)si applica l’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1215/2012 se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei disegni e modelli dell’UE.

🡻 6/2002 (adattato)

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 4

🡺2 2024/2822 Articolo 1, punto 3

5. I procedimenti derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 120, lettere a) e d), possono parimenti essere Ö avviati Õ dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso.

Articolo 122

Sfera di competenza in materia di contraffazione

1. Un è1 tribunale dei disegni e modelli dell’UE ç competente a norma dell'articolo 121, paragrafi 1, 2, 3 o 4, può pronunciarsi in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di qualsiasi Stato membro.

2. Un è1 tribunale dei disegni e modelli dell’UE ç Ö competente Õ a norma dell'articolo 121, paragrafo 5, può pronunciarsi soltanto in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio dello Stato membro in cui tale tribunale è situato.

Articolo 123

Azione o domanda riconvenzionale di nullità di un è2 disegno o modello dell’UE ç

1. Le azioni di nullità o le domande riconvenzionali di nullità di un è2 disegno o modello dell’UE ç possono essere fondate soltanto sulle cause di nullità di cui all'articolo 27.

2. Nei casi di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3, 4 e 5, l'azione o la domanda rinconvenzionale può essere proposta unicamente dalla persona legittimata in virtù di tali disposizioni.

3. Se la domanda riconvenzionale è proposta in una controversia nella quale il titolare del è2 disegno o modello dell’UE ç non sia già parte, questi ne viene informato e può essere ammesso ad intervenire nel procedimento alle condizioni stabilite dalla legge dello Stato membro in cui ha sede il tribunale.

4. La validità del è2 disegno o modello dell’UE ç non può essere contestata con l'azione diretta a fare accertare l'insussistenza di contraffazioni.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 103

5. Il tribunale dei disegni e modelli dell’UE presso il quale è proposta una domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato non procede all’esame della domanda riconvenzionale fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l’Ufficio della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata. L’Ufficio iscrive tali informazioni nel registro conformemente all’articolo 104, paragrafo 3, lettera q). Se una domanda di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato era già stata presentata dinanzi all’Ufficio prima del deposito della domanda riconvenzionale, l’Ufficio ne informa il tribunale, il quale sospende il procedimento in conformità all’articolo 130, paragrafo 1, fino all’adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda.

6. Il tribunale dei disegni e modelli dell’UE investito di una domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato può, su domanda del titolare del disegno o modello dell’UE registrato e sentite le altre parti, sospendere il procedimento e invitare il convenuto a presentare una domanda di nullità dinanzi all’Ufficio entro il termine che il tribunale stabilisce. Se la domanda non è proposta entro tale termine, il procedimento prosegue e la domanda riconvenzionale si considera ritirata. Si applica l’articolo 130, paragrafo 3.

🡻 6/2002

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

🡺2 2024/2822 Articolo 1, punto 4

Articolo 124

Presunzione di validità — difesa nel merito

1. Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un 🡺1 disegno o modello dell’UE 🡸 registrato i 🡺2 tribunali dei disegni e modelli dell’UE 🡸 considerano valido il è1 disegno o modello dell’UE ç. La validità può essere contestata unicamente mediante domanda riconvenzionale di nullità. Tuttavia, l'eccezione di nullità del è1 disegno o modello dell’UE ç sollevata in forma diversa dalla domanda riconvenzionale è ammissibile solo se ed in quanto il convenuto chieda la dichiarazione di nullità del è1 disegno o modello dell’UE ç facendo valere l'esistenza di un proprio diritto nazionale anteriore a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera d).

2. Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un è1 disegno o modello dell’UE ç non registrato, il è2 tribunale dei disegni e modelli dell’UE ç considera valido il è1 disegno o modello dell’UE ç se il titolare del disegno o modello fornisce la prova che sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 12e se indica in che cosa il suo è1 disegno o modello dell’UE ç presenta il requisito dell'individualità. Il convenuto può tuttavia contestarne la validità mediante eccezione o domanda riconvenzionale di nullità.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 104

Articolo 125

Sentenze in materia di nullità

1. Quando la validità del disegno o modello dell’UE è contestata in un procedimento dinanzi a un tribunale dei disegni e modelli dell’UE mediante domanda riconvenzionale di nullità:

a)il tribunale dichiara nullo il disegno o modello dell’UE se accerta che una delle cause di nullità di cui all’articolo 27 osta al mantenimento del disegno o modello dell’UE;

b)il tribunale respinge la domanda riconvenzionale se accerta che nessuna delle cause di nullità di cui all’articolo 27 osta al mantenimento del disegno o modello dell’UE.

2. Il tribunale dei disegni e modelli dell’UE respinge una domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato se una decisione pronunciata dall’Ufficio, nei confronti delle stesse parti, su una domanda con il medesimo oggetto e il medesimo titolo, è già divenuta definitiva.

3. Se un tribunale dei disegni e modelli dell’UE ha pronunciato una sentenza, successivamente passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato, il tribunale o una qualsiasi delle parti del procedimento nazionale ne trasmette immediatamente copia all’Ufficio. L’Ufficio o ogni altra parte interessata possono chiedere informazioni in merito a tale sentenza. L’Ufficio iscrive la sentenza nel registro conformemente all’articolo 104, paragrafo 3, lettera r).

🡻 6/2002 (adattato)

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 4

🡺2 2024/2822 Articolo 1, punto 3

Articolo 126

Effetti della sentenza in materia di nullità

Una volta diventata definitiva, la sentenza di un 🡺1 tribunale dei disegni e modelli dell’UE 🡸 che dichiara la nullità del 🡺2 disegno o modello dell’UE 🡸 produce in tutti gli Stati membri gli effetti Ö previsti Õ all'articolo 28.

Articolo 127

Diritto applicabile

1. I è1 tribunali dei disegni o modelli dell’UE ç applicano le disposizioni del presente regolamento.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 105

2. Per tutte le questioni relative a disegni e modelli che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento il tribunale dei disegni e modelli dell’UE applica il diritto nazionale applicabile.

🡻 6/2002

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 4

3. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento, il è1 tribunale dei disegni e modelli dell’UE ç applica le norme di procedura che disciplinano i procedimenti dello stesso tipo pertinenti ai disegni o modelli nazionali nello Stato membro in cui il tribunale stesso è situato.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 106

Articolo 128

Sanzioni nei procedimenti relativi a contraffazioni del disegno o modello

1. Se un tribunale dei disegni e modelli dell’UE accerta che il convenuto ha contraffatto un disegno o modello dell’UE o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, emette un’ordinanza vietandogli di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione del disegno o modello dell’UE, a meno che non vi si oppongano motivi particolari. Prende anche, in conformità del diritto nazionale, le misure dirette a garantire l’osservanza del divieto.

2. Il tribunale dei disegni e modelli dell’UE può anche applicare le misure o ordinanze ai sensi del diritto applicabile che ritiene opportune nelle circostanze del caso.

🡻 6/2002 (adattato)

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 4

🡺2 2024/2822 Articolo 1, punto 3

Articolo 129

Misure provvisorie e cautelari

1. In relazione a un 🡺2 disegno o modello dell’UE 🡸 può essere chiesta alle autorità giudiziarie di uno Stato membro, compresi i 🡺1 tribunali dei disegni e modelli dell’UE 🡸 , l'applicazione di misure provvisorie, anche di natura cautelare, Ö contemplate Õ dalla legge di detto Stato in relazione al disegno o modello nazionale, anche quando in forza del presente regolamento sia riconosciuta a un 🡺1 tribunale dei disegni e modelli dell’UE 🡸 di un altro Stato membro la competenza a conoscere nel merito.

2. Nei procedimenti in cui si chiedono misure provvisorie e cautelari, sono ammissibili le eccezioni di nullità del 🡺2 disegno o modello dell’UE 🡸 sollevate dal convenuto in forma diversa dalla domanda riconvenzionale di nullità. Si applica tuttavia per quanto di ragione l'articolo 124, paragrafo 2.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 107

3. Un tribunale dei disegni e modelli dell’UE la cui competenza è fondata sull’articolo 121, paragrafi 1, 2, 3 o 4, del presente regolamento è competente a ordinare misure provvisorie e cautelari che, fatte salve le procedure di riconoscimento e di esecuzione prescritte dal capo III del regolamento (UE) n. 1215/2012, sono applicabili nel territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.

🡻 6/2002

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 4

🡺2 2024/2822 Articolo 1, punto 3

Articolo 130

Norme specifiche in tema di connessione

1. Se non vi sono motivi particolari per proseguire il procedimento un 🡺1 tribunale dei disegni e modelli dell’UE 🡸 adito per un'azione di cui all'articolo 120, diversa da una domanda di accertamento dell'insussistenza di contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa, dopo aver sentito le parti, o a richiesta di una delle parti e sentite le altre, qualora la nullità del 🡺2 disegno o modello dell’UE 🡸 sia già stata eccepita con una domanda riconvenzionale dinanzi ad un altro è1 tribunale dei disegni e modelli dell’UE ç ovvero, nel caso in cui si tratti di un è2 disegno o modello dell’UE ç registrato, quando sia già stata presentata una domanda di nullità dinanzi all'Ufficio.

2. Se non vi sono motivi particolari per proseguire il procedimento l'Ufficio, quando sia adito con una domanda di nullità del è2 disegno o modello dell’UE ç registrato, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, o a richiesta di una delle parti o sentite le altre qualora la nullità del è2 disegno o modello dell’UE ç sia già stata eccepita con una domanda riconvenzionale dinanzi ad un è1 tribunale dei disegni e modelli dell’UE ç. Su istanza di una delle parti nel procedimento dinanzi al è1 tribunale dei disegni e modelli dell’UE ç quest'ultimo può tuttavia, sentite le altre parti, sospendere il procedimento. In tal caso l'Ufficio prosegue il procedimento pendente dinanzi a sé.

3. In caso di sospensione del procedimento il è1 tribunale dei disegni e modelli dell’UE ç può ordinare misure provvisorie e cautelari, per la durata della sospensione.

Articolo 131

Competenza dei è1 tribunali dei disegni e modelli dell’UE ç di secondo grado — ricorso per cassazione

1. Le sentenze dei è1 tribunali dei disegni e modelli dell’UE ç di primo grado, pronunciate nei procedimenti relativi alle azioni e domande di cui all'articolo 120, sono impugnabili mediante ricorso davanti ai è1 tribunali dei disegni e modelli dell’UE ç di secondo grado.

2. Le condizioni alle quali si può esperire il ricorso dinanzi a un è1 tribunale dei disegni e modelli dell’UE ç di secondo grado sono determinate dalla legge dello Stato membro in cui ha sede tale tribunale.

3. Alle sentenze dei è1 tribunali dei disegni e modelli dell’UE ç di secondo grado sono applicabili le norme nazionali in fatto di ricorso per cassazione.

Sezione 3

Altre controversie relative ai 🡺2 disegni o modelli dell’UE 🡸 

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 108

Articolo 132

Disposizioni complementari sulla competenza degli organi giurisdizionali nazionali diversi dai tribunali dei disegni e modelli dell’UE

1. Nello Stato membro i cui organi giurisdizionali hanno competenza a norma dell’articolo 118, paragrafo 1, gli organi giurisdizionali che sarebbero competenti per territorio e per materia in ordine alle azioni riguardanti un disegno o modello nazionale in tale Stato membro sono competenti in ordine alle azioni riguardanti un disegno o modello dell’UE diverse dalle azioni di cui all’articolo 120.

2. Qualora nessun organo giurisdizionale abbia competenza a norma dell’articolo 118, paragrafo 1, e del paragrafo 1 del presente articolo in ordine ad azioni riguardanti un disegno o modello dell’UE diverse da quelle di cui all’articolo 120, tali azioni possono essere proposte dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui l’Ufficio ha sede.

🡻 6/2002 (adattato)

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

🡺2 2024/2822 Articolo 1, punto 4

🡺3 2024/2822 Articolo 1, punto 5

Articolo 133

Obbligo dell'autorità giudiziaria nazionale

L'autorità giudiziaria nazionale adita con un'azione relativa ad un 🡺1 disegno o modello dell’UE 🡸 diversa da quelle contemplate all'articolo 120 considera valido il disegno o modello. Si applicano tuttavia, per quanto di ragione, l'articolo 124, paragrafo 2, e l'articolo 129, paragrafo 2.

TITOLO X

EFFETTI SUL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 134

Azioni intentate parallelamente sulla base di è1 disegni o modelli dell’UE ç e di disegni o modelli nazionali

1. Qualora siano promosse azioni per contraffazione o relative a una minaccia di contraffazione per le stesse ragioni e tra le stesse parti davanti ai giudici di Stati membri diversi, aditi rispettivamente sulla base di un è1 disegno o modello dell’UE ç e di un disegno o modello nazionale che dia adito a un cumulo di protezione, il giudice adito in secondo luogo deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice adito in primo luogo. Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il procedimento pendente dinanzi a sé se la competenza dell'altro giudice è contestata.

2. Il 🡺2 tribunale dei disegni e modelli dell’UE 🡸 adito in un'azione per contraffazione o Ö relativa Õ a una minaccia di contraffazione sulla base di un è1 disegno o modello dell’UE ç respinge l'azione quando per le stesse ragioni sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le medesime parti in base ad un disegno o modello che dia adito a un cumulo di protezione.

3. Il giudice adito in un'azione per contraffazione o Ö relativa Õ a una minaccia di contraffazione di un disegno o modello nazionale respinge l'azione quando per le stesse ragioni sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le medesime parti in relazione a un è1 disegno o modello dell’UE ç che dia adito a un cumulo di protezione.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle misure provvisorie e cautelari.

Articolo 135

Relazioni con altre forme di protezione previste dal diritto nazionale

1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di diritto 🡺3 dell’Unione 🡸 o del diritto degli Stati membri applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 109

2. I disegni e modelli protetti in quanto disegni e modelli dell’UE sono ammessi a beneficiare altresì della protezione offerta dal diritto d’autore fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di diritto d’autore.

ê 6/2002

TITOLO XI

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI RIGUARDANTI L'UFFICIO

Sezione 1

Disposizioni generali

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 110

Articolo 136

Applicazione del regolamento (UE) 2017/1001

Fatte salve le disposizioni del presente titolo, per quanto riguarda i compiti dell’Ufficio nell’ambito del presente regolamento si applicano gli articoli da 142 a 146 e da 148 a 158, l’articolo 162 e gli articoli da 165 a 177 del regolamento (UE) 2017/1001.

🡻 6/2002

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

🡺2 2024/2822 Articolo 1, punto 5

Articolo 137

Lingua procedurale

1. La domanda di è1 disegno o modello dell’UE ç registrato è depositata in una delle lingue ufficiali 🡺2 dell’Unione 🡸 europea.

2. Il richiedente deve indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa dinanzi all'Ufficio.

Se la domanda è stata fatta in una lingua che non è una lingua dell'Ufficio, quest'ultimo provvede alla traduzione della domanda nella lingua indicata dal richiedente.

3. Laddove il richiedente di un è1 disegno o modello dell’UE ç registrato sia parte unica in procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua procedurale è quella in cui è stata presentata la domanda. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quella dell'Ufficio, l'Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda.

4. In caso di procedimenti di nullità, la lingua procedurale è la lingua in cui è stata presentata la domanda di è1 disegno o modello dell’UE ç registrato, se si tratta di una delle lingue dell'Ufficio. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, la lingua procedurale è la seconda lingua indicata nella domanda.

La domanda di nullità è presentata nella lingua procedurale.

Se la lingua procedurale non è la lingua in cui è stata presentata la domanda di è1 disegno o modello dell’UE ç registrato, il titolare del è1 disegno o modello dell’UE ç può presentare osservazioni nella lingua in cui è stata presentata la domanda. L'Ufficio provvede alla traduzione di tali osservazioni nella lingua procedurale.

Il regolamento di esecuzione può prevedere che le spese di traduzione a carico dell'Ufficio non possano, tranne deroga concessa dall'Ufficio qualora la complessità della questione lo giustifichi, superare un importo fissato per ogni tipo di procedura in funzione della dimensione media delle memorie ricevute dall'Ufficio. Le spese superiori a tale importo possono essere poste a carico della parte soccombente conformemente all'articolo 101.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 111, lettera a)

5. Fatto salvo il paragrafo 4:

a)ogni domanda o dichiarazione relativa ad una domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE può essere redatta nella lingua in cui è stata depositata la domanda di registrazione o nella seconda lingua indicata dal richiedente in tale domanda;

b)ogni domanda o dichiarazione relativa a una domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE registrato diversa da una domanda di nullità ai sensi dell’articolo 73 o da una dichiarazione di rinuncia ai sensi dell’articolo 71 può essere presentata in una delle lingue dell’Ufficio.

Tuttavia, se è utilizzato uno dei moduli messi a disposizione dall’Ufficio di cui all’articolo 89, può esserne usata una versione in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione, purché il modulo sia compilato in una delle lingue dell’Ufficio per quanto attiene agli elementi testuali.

🡻 6/2002 (adattato)

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 5

6. Le parti nei procedimenti di nullità possono convenire che un'altra lingua ufficiale 🡺1 dell’Unione 🡸 sia la lingua procedurale.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 111, lettera b)

7. Fatti salvi i paragrafi 3 e 6, e salvo indicazione contraria, nel procedimento scritto dinanzi all’Ufficio le parti possono usare una delle lingue dell’Ufficio. Se la lingua scelta non è la lingua della procedura, le parti forniscono una traduzione nella lingua della procedura entro un mese dalla data di presentazione del documento originario. Se il richiedente la registrazione di un disegno o modello dell’UE è l’unica parte del procedimento dinanzi all’Ufficio e se la lingua in cui è redatta la domanda di registrazione non è una delle lingue dell’Ufficio, la traduzione può essere fornita anche nella seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda.

8. Il direttore esecutivo stabilisce le modalità con cui le traduzioni devono essere certificate.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 112

Articolo 138

Conferimento di competenze di esecuzione per quanto riguarda la necessità di fornire traduzioni e i relativi standard

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano:

a)la misura in cui i documenti giustificativi da utilizzare nel procedimento scritto dinanzi all’Ufficio possono essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione e la necessità di fornire una traduzione;

b)gli standard richiesti delle traduzioni da depositare presso l’Ufficio.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 159, paragrafo 2.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 113

Articolo 139

Pubblicazione e registrazione

1. Tutte le informazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o da atti adottati a norma del presente regolamento sono pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

2. Tutte le iscrizioni nel registro sono effettuate in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

3. In caso di dubbio fa fede il testo nella lingua dell’Ufficio nella quale è stata depositata la domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE. Se il deposito è avvenuto in una lingua ufficiale dell’Unione diversa da una delle lingue dell’Ufficio, fa fede il testo redatto nella seconda lingua indicata dal richiedente.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 114

Articolo 140

Poteri supplementari del direttore esecutivo

Oltre a esercitare i poteri conferitigli dall’articolo 157, paragrafo 4, lettera o), del regolamento (UE) 2017/1001, il direttore esecutivo esercita i poteri conferitigli dall’articolo 42, paragrafo 5, dall’articolo 44, paragrafo 1, dall’articolo 49, paragrafo 5, dall’articolo 50, paragrafo 2, dall’articolo 79, paragrafo 2, dall’articolo 83, paragrafo 5, dagli articoli 85, 88 e 90, dall’articolo 104, paragrafo 4, dall’articolo 105, paragrafo 3, dall’articolo 107, dall’articolo 110, paragrafo 1, dagli articoli 112 e 116, dall’articolo 137, paragrafo 8, dall’articolo 148, dall’articolo 149, paragrafo 1, e dagli articoli 150 e 151 del presente regolamento conformemente ai criteri stabiliti dal presente regolamento e dagli atti adottati a norma del presente regolamento.

ê 6/2002

Sezione 2

Procedure

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 116 (adattato)

Articolo 141

Competenza

Sono competenti a prendere decisioni nelle procedure istituite dal presente regolamento:

a)gli esaminatori;

b)il dipartimento incaricato della tenuta del registro;

c)le divisioni d’annullamento;

d)le commissioni di ricorso.

Articolo 142

Esaminatori

Gli esaminatori sono competenti a prendere decisioni in nome dell’Ufficio in merito a una domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE.

Articolo 143

Dipartimento incaricato della tenuta del registro

1. Oltre ai poteri ad Ö esso Õ conferiti dal regolamento (UE) 2017/1001, il dipartimento incaricato della tenuta del registro è competente per le decisioni relative alle iscrizioni nel registro a norma del presente regolamento e per le altre decisioni prescritte dal presente regolamento che non sono di competenza degli esaminatori o di una divisione d’annullamento.

2. Il dipartimento incaricato della tenuta del registro è responsabile anche della tenuta dell’elenco di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli.

🡻 6/2002 (adattato)

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

Articolo 144

Divisioni d'annullamento

1. Le divisioni d'annullamento sono competenti a prendere decisioni in merito alle domande di nullità dei 🡺1 disegni o modelli dell’UE 🡸 registrati.

2. Una divisione d'annullamento è costituita da tre membri. Almeno uno dei membri deve avere formazione giuridica.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 117

3. Le decisioni relative ai costi o alle procedure sono adottate da un solo membro della divisione d’annullamento.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 118

Articolo 145

Conferimento di competenze di esecuzione per quanto riguarda le decisioni adottate da un solo membro

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i tipi esatti di decisioni che devono essere adottate da un solo membro come previsto all’articolo 144, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 159, paragrafo 2.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 119

Articolo 146

Commissioni di ricorso

Oltre ai poteri ad esse conferiti dall’articolo 165 del regolamento (UE) 2017/1001, le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui ricorsi proposti contro le decisioni degli organi dell’Ufficio di cui all’articolo 141, lettere a), b) e c), del presente regolamento, in relazione alle procedure stabilite dal medesimo.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 120 (adattato)

Articolo 147

Delega di potere per quanto riguarda le commissioni di ricorso

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 160 al fine di integrare il presente regolamento specificando le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso nei procedimenti relativi a disegni e modelli a norma del presente regolamento qualora tali procedimenti richiedano che le commissioni di ricorso siano organizzate diversamente da Ö quanto stabilito Õ negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 168 del regolamento (UE) 2017/1001.

🡻 2024/2822 Articolo 1, punto 121 (adattato)

Sezione 3

Tasse e relativo pagamento

Articolo 148

Tasse e tariffe e termine di pagamento

1. Il direttore esecutivo fissa l’importo da applicare per qualsiasi servizio prestato dall’Ufficio diverso da quelli di cui all’allegato, nonché l’importo da applicare per le pubblicazioni dell’Ufficio. Gli importi delle tariffe sono stabiliti in euro e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Essi non superano l’importo necessario per coprire i costi dello specifico servizio fornito dall’Ufficio.

2. Le tasse e le tariffe il cui termine di pagamento non è Ö previsto Õ nel presente regolamento sono versate alla data di ricevimento della richiesta relativa al servizio che dà luogo al loro pagamento.

Con l’assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può stabilire quali dei servizi di cui al primo comma non devono dipendere dal pagamento anticipato delle corrispondenti tasse o tariffe.

Articolo 149

Pagamento di tasse e tariffe

1. Le tasse e tariffe dovute all’Ufficio sono pagate secondo le modalità di pagamento stabilite dal direttore esecutivo con l’assenso del comitato del bilancio.

Le modalità di pagamento stabilite a norma del primo comma sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Tutti i pagamenti sono effettuati in euro.

2. I pagamenti effettuati con mezzi di pagamento diversi da quelli di cui al paragrafo 1 si considerano non effettuati e l’importo versato è rimborsato.

3. I pagamenti contengono le informazioni necessarie per consentire all’Ufficio di identificare immediatamente la causale del pagamento.

4. Quando la causale del pagamento di cui al paragrafo 2 non è immediatamente identificabile, l’Ufficio invita la persona che effettua il pagamento a notificarla per iscritto entro un determinato termine. Se la persona non ottempera all’invito entro tale termine, il pagamento si considera non avvenuto e l’importo già versato deve essere rimborsato.

Articolo 150

Data alla quale si considera effettuato il pagamento

Il direttore esecutivo stabilisce la data alla quale deve considerarsi effettuato il pagamento.

Articolo 151

Pagamenti insufficienti e rimborso di pagamenti in eccesso

1. Il termine di pagamento si considera rispettato solo se la tassa o tariffa è stata interamente pagata entro il termine stesso. Se ciò non avviene, l’importo già versato è restituito non appena scaduto il termine di pagamento.

2. Se tuttavia il tempo residuo fino alla scadenza del termine di pagamento lo consente, l’Ufficio permette alla persona che effettua il pagamento di versare la differenza ancora dovuta.

3. Con l’assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può rinunciare all’azione di recupero forzato di una somma dovuta quando questa è esigua o quando il recupero è troppo incerto.

4. Quando per tasse o tariffe sia versata una somma superiore al dovuto, l’importo in eccesso è rimborsato.

🡻 1891/2006 Articolo 2, punto 2 (adattato)

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 5

🡺2 2024/2822 Articolo 1, punto 3

TITOLO XII

REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI DISEGNI E MODELLI

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 152

Applicazione delle disposizioni

1. Salvo diversamente Ö previsto Õ nel presente titolo, il presente regolamento e i relativi regolamenti di attuazione adottati in virtù dell’articolo 159 si applicano, mutatis mutandis, alle registrazioni dei disegni e modelli industriali nel registro internazionale tenuto dall’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Ö rispettivamente, Õ «registrazione internazionale» e «Ufficio internazionale») che designano 🡺1 l’Unione 🡸 in virtù dell’atto di Ginevra.

2. Qualsiasi iscrizione effettuata nel registro internazionale riguardante una registrazione internazionale che 🡺2 designa l’Unione 🡸 produce gli stessi effetti di un'iscrizione effettuata nel registro dei disegni e modelli 🡺1 dell’UE 🡸 dell'Ufficio e qualsiasi pubblicazione nel bollettino dell’Ufficio internazionale relativa a una registrazione internazionale che 🡺2 designa l’Unione 🡸 sortisce gli stessi effetti di una pubblicazione nel bollettino dei disegni e modelli Ö dell’Unione europea Õ.

Sezione 2

Registrazioni internazionali che designano Ö l’unione Õ

Articolo 153

Procedura di deposito della domanda internazionale

Le domande internazionali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di Ginevra sono depositate direttamente presso l’Ufficio internazionale.

Articolo 154

Tasse di designazione

Le tasse di designazione prescritte, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto di Ginevra, sono sostituite da tasse di designazione individuali.

Articolo 155

Effetti di una registrazione internazionale che designa Ö l’Unione Õ

1. Una registrazione internazionale che designa 🡺1 l’Unione 🡸 produce, dalla data della registrazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra, gli stessi effetti di una domanda relativa ad un 🡺2 disegno o modello dell’UE 🡸 registrato.

2. Se non è stato notificato un rifiuto, o se un eventuale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un disegno o modello che designa è2 l’Unione ç produce, a partire dalla data di cui al paragrafo 1, gli stessi effetti di una registrazione di un 🡺2 disegno o modello dell’UE 🡸 registrato.

🡻 2024/2822 Articolo 1, punto 122

3. L’Ufficio fornisce informazioni sulle registrazioni internazionali di cui al paragrafo 2 sotto forma di un collegamento elettronico alla banca dati consultabile delle registrazioni internazionali di disegni e modelli gestita dall’Ufficio internazionale.

🡻 2024/2822 Articolo 1, punto 123

Articolo 156

Esame dei motivi di rifiuto

1. L’Ufficio, qualora nel corso dell’esame di una registrazione internazionale riscontri che il disegno o modello per il quale si richiede la protezione non corrisponde alla definizione di cui all’articolo 4, punto 1, del presente regolamento, è contrario all’ordine pubblico o al buon costume, o costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 ter e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro, trasmette all’Ufficio internazionale una notifica di rifiuto entro sei mesi dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale, specificando i motivi di rifiuto a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’atto di Ginevra.

2. Quando il titolare della registrazione internazionale è tenuto a essere rappresentato dinanzi all’Ufficio conformemente all’articolo 115, paragrafo 2, la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene un riferimento all’obbligo del titolare di nominare un rappresentante ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 1.

3. L’Ufficio indica il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può rinunciare alla registrazione internazionale nei confronti dell’Unione, limitare la registrazione internazionale nei confronti dell’Unione a uno o più disegni e modelli industriali o presentare osservazioni, nonché il termine entro il quale il titolare, ove opportuno, deve nominare un rappresentante. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui l’Ufficio emette la notifica di rifiuto.

4. Se il titolare non provvede a nominare un rappresentante entro il termine di cui al paragrafo 3, l’Ufficio rifiuta gli effetti della registrazione internazionale.

5. Se il titolare presenta, entro il termine stabilito, osservazioni atte a soddisfare l’Ufficio, quest’ultimo ritira il rifiuto e ne dà notifica all’Ufficio internazionale a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, dell’atto di Ginevra. Se, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’atto di Ginevra, il titolare non presenta, entro il termine stabilito, osservazioni atte a soddisfare l’Ufficio, quest’ultimo conferma la decisione che rifiuta la protezione della registrazione internazionale. Tale decisione è soggetta a ricorso a norma degli articoli da 66 a 72 del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 77, paragrafo 2, del presente regolamento.

6. Il titolare, se rinuncia alla registrazione internazionale o limita la registrazione internazionale a uno o più disegni e modelli industriali nei confronti dell’Unione, ne informa l’Ufficio internazionale tramite la procedura di iscrizione delle modifiche prevista dall’articolo 16, paragrafo 1, punti iv) e v), dell’atto di Ginevra.

🡻 1891/2006 Articolo 2, punto 2 (adattato)

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 4

Articolo 157

Annullamento degli effetti di una registrazione internazionale

1. Gli effetti di una registrazione internazionale Ö nell’Unione Õ possono essere dichiarati totalmente o parzialmente nulli secondo la procedura di cui ai titoli VI e VII o da un 🡺1 tribunale dei disegni e modelli dell’UE 🡸 sulla base di una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione.

2. Se l’Ufficio è al corrente dell'invalidazione, la notifica all’Ufficio internazionale.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 124

Articolo 158

Rinnovi

La registrazione internazionale è rinnovata direttamente presso l’Ufficio internazionale come prescritto dall’articolo 17 dell’atto di Ginevra.

ê 6/2002

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 126

Articolo 159

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le questioni relative alle norme di esecuzione istituito dal regolamento (UE) 2017/1001. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 127

Articolo 160

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 58, 75, 78, 82, 84, 86, 89, 91, 94, 98, 117 e 147 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall’8 dicembre 2024.

3. La delega di potere di cui agli articoli 58, 75, 78, 82, 84, 86, 89, 91, 94, 98, 117 e 147 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta esperti, compresi gli esperti designati da ciascuno Stato membro, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 58, 75, 78, 82, 84, 86, 89, 91, 94, 98, 117 o 147 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

ê Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 4, lettera C), punto III) (adattato)

Articolo 161

Disposizioni connesse con l'allargamento Ö dell’Unione Õ

🡻 Atto di adesione del 2012, allegato III, punto 2, punto III)

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

🡺2 2024/2822 Articolo 1, punto 5

1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell’Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia [«i(l) nuovi(o) Stati(o) membri(o)»], i 🡺1 disegni o modelli dell’UE 🡸 protetti o depositati a norma del presente regolamento prima della rispettiva data di adesione si estendono al loro territorio al fine di produrre gli stessi effetti in tutta 🡺2 l’Unione 🡸 .

🡻 Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 4, lettera C), punto III) (adattato)

🡺1 2024/2822 Articolo 1, punto 3

🡺2 2024/2822 Articolo 1, punto 129

2. La domanda di è1 disegno o modello dell’UE ç registrato non può essere respinta sulla base degli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 56, paragrafo 1, se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro.

3. I è1 disegni o modelli dell’UE ç di cui al paragrafo 1 Ö del presente articolo Õ non possono essere dichiarati nulli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, se le cause di nullità insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro.

4. Il richiedente o il titolare del diritto anteriore in un nuovo Stato membro può opporsi all'utilizzazione di un è1 disegno o modello dell’UE ç rientrante nell'ambito dell'articolo 27, paragrafo 1, lettere d), e) o f), nel territorio in cui il diritto anteriore è protetto. Ai fini della presente disposizione per «diritto anteriore» si intende un diritto acquisito o depositato in buona fede prima dell'adozione.

5. I paragrafi 1, 3 e 4 si applicano altresì ai è1 disegni o modelli dell’UE ç non registrati. 🡺2 --- 🡸

ê 2024/2822 Articolo 1, punto 130

Articolo 162

Valutazione

1. Entro il 1o gennaio 2030, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l’attuazione del presente regolamento.

2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, accompagnata dalle sue conclusioni tratte sulla base di tale relazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

ê 

Articolo 163

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 6/2002 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

ê 6/2002 (adattato)

Articolo 164

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il Ö 1° luglio 2026 Õ.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    COM(87) 868 PV.
(2)    Si veda l’allegato 3 della parte A delle conclusioni.
(3)    Iscritta nel programma legislativo per il 2025.
(4)    Allegato II della presente proposta.
(5)    GU C […] el […].
(6)    Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli dell’Unione europea (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2002/6/oj ).
(7)    Si veda l’allegato II.
(8)    Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/1998/71/oj ).
(9)    Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj ).
(10)    Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/608/oj ).
(11)    Direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L, 2024/2823, 18.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2823/oj).
(12)    Sentenza della Corte di giustizia (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017, Acacia Srl/Pneusgarda Srl e Audi AG e Acacia Srl e Rolando D’Amato/Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, cause riunite C-397/16 e C-435/16, ECLI:EU:C:2017:992.
(13)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(14)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).
(15)    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj ).
(16)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj ).
(17)    GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj.
(18)    Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1215/oj ).

Bruxelles, 3.7.2025

COM(2025) 353 final

ALLEGATI

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relsui disegni e modelli dell’Unione europea (codificazione)


🡻 2024/2822 Articolo 1, punto 132 e allegato I (adattato)

ALLEGATO I

Importi delle tasse di cui all’articolo 148, paragrafo 1

Le tasse da pagare all’Ufficio a norma del presente regolamento sono le seguenti (in EUR):

1.Tassa di deposito di cui all’articolo 42, paragrafo 4:

350 EUR.

2.Tassa di designazione individuale per una registrazione internazionale di cui all’articolo 154:

62 EUR per ciascun disegno o modello.

3.Tassa per il differimento della pubblicazione di cui all’articolo 42, paragrafo 4:

40 EUR.

4.Tassa di deposito aggiuntiva per ciascun disegno o modello addizionale incluso in una domanda multipla di cui all’articolo 44, paragrafo 2:

125 EUR.

5.Tassa aggiuntiva per il differimento della pubblicazione per ciascun disegno o modello addizionale incluso in una domanda multipla e soggetto a differimento della pubblicazione come previsto all’articolo 44, paragrafo 2:

20 EUR.

6.Tassa di rinnovo di cui all’articolo 66, paragrafi 1, 3 e 9:

a)per il primo periodo di rinnovo: 150 EUR per ciascun disegno o modello;

b)per il secondo periodo di rinnovo: 250 EUR per ciascun disegno o modello;

c)per il terzo periodo di rinnovo: 400 EUR per ciascun disegno o modello;

d)per il quarto periodo di rinnovo: 700 EUR per ciascun disegno o modello.

7.Tassa di rinnovo individuale per una registrazione internazionale di cui all’articolo 154:

a)per il primo periodo di rinnovo: 62 EUR per ciascun disegno o modello;

b)per il secondo periodo di rinnovo: 62 EUR per ciascun disegno o modello;

c)per il terzo periodo di rinnovo: 62 EUR per ciascun disegno o modello;

d)per il quarto periodo di rinnovo: 62 EUR per ciascun disegno o modello.

8.Tassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo di cui all’articolo 66, paragrafo 3:

25 % della tassa di rinnovo.

9.Tassa per la domanda di nullità di cui all’articolo 73, paragrafo 2:

320 EUR.

10.Tassa di prosecuzione del procedimento di cui all’articolo 96, paragrafo 1:

400 EUR.

11.Tassa di restitutio in integrum di cui all’articolo 95, paragrafo 3:

200 EUR.

12.Tassa per la registrazione di una licenza o di un altro diritto in relazione a un disegno o modello dell’UE registrato di cui all’articolo 37, paragrafi 1 e 2, o per la registrazione di una licenza o di un altro diritto in relazione a una domanda di disegno o modello dell’UE di cui all’articolo 37, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 40:

a)per il rilascio di una licenza: 200 EUR per ciascun disegno o modello;

b)per il trasferimento di una licenza: 200 EUR per ciascun disegno o modello;

c)per la costituzione di un diritto reale: 200 EUR per ciascun disegno o modello;

d)per il trasferimento di un diritto reale: 200 EUR per ciascun disegno o modello;

e)per l’esecuzione forzata: 200 EUR per ciascun disegno o modello.

 La tassa è fino a  un massimo di 1 000 EUR qualora vengano chieste registrazioni multiple di una licenza o di un altro diritto con un’unica domanda o allo stesso tempo.

13.Tassa per la modifica della rappresentazione di un disegno o modello dell’UE registrato di cui all’articolo 67, paragrafo 3:

200 EUR.

14.Tassa per la revisione della fissazione delle spese procedurali da rimborsare di cui all’articolo 101, paragrafo 7:

100 EUR.

15.Tassa di ricorso di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, che si applica anche ai ricorsi presentati a norma del presente regolamento in forza dell’articolo 77, paragrafo 2:

720 EUR.

_____________

🡹

ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive

Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio
(GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1,
ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2002/6/oj )

Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 4, lettera C), punto III)

Atto di adesione del 2005, allegato III, punto 1.III)

Regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio
(GU L 386 del 29.12.2006, pag. 14,
ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1891/oj )

unicamente l’articolo 2

Atto di adesione del 2012, allegato III, punto 2.III)

Regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L
, 2024/2822, 18.11.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2822/oj )

_____________

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 6/2002

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 2 bis

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articoli da 14 a 18

Articoli da 14 a 18

Articolo 18 bis

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 20 bis

Articolo 22

Articolo 21

Articolo 23

Articolo 22

Articolo 24

Articolo 23

Articolo 25

Articolo 24

Articolo 26

Articolo 25

Articolo 27

Articolo 26

Articolo 28

Articolo 26 bis

Articolo 29

Articolo 27

Articolo 30

Articolo 28

Articolo 31

Articolo 28 bis

Articolo 32

Articolo 29

Articolo 33

Articolo 30

Articolo 34

Articolo 31

Articolo 35

Articolo 32

Articolo 36

Articolo 32 bis

Articolo 37

Articolo 33

Articolo 38

Articolo 33 bis

Articolo 39

Articolo 34

Articolo 40

Articolo 35

Articolo 41

Articolo 36

Articolo 42

Articolo 36 bis

Articolo 43

Articolo 37

Articolo 44

Articolo 37 bis

Articolo 45

Articolo 38

Articolo 46

Articolo 39

Articolo 47

Articolo 40

Articolo 48

Articolo 41

Articolo 49

Articolo 42

Articolo 50

Articolo 42 bis

Articolo 51

Articolo 43

Articolo 52

Articolo 44

Articolo 53

Articolo 44 bis

Articolo 54

Articolo 45

Articolo 55

Articolo 47

Articolo 56

Articolo 47 bis

Articolo 57

Articolo 47 ter

Articolo 58

Articolo 48

Articolo 59

Articolo 49

Articolo 60

Articolo 49 bis

Articolo 61

Articolo 50

Articolo 62

Articolo 50 bis

Articolo 63

Articolo 50 ter

Articolo 64

Articolo 50 quater

Articolo 65

Articolo 50 quinquies

Articolo 66

Articolo 50 sexies

Articolo 67

Articolo 50 septies

Articolo 68

Articolo 50 octies

Articolo 69

Articolo 50 nonies

Articolo 70

Articolo 51

Articolo 71

Articolo 51 bis

Articolo 72

Articolo 52

Articolo 73

Articolo 53

Articolo 74

Articolo 53 bis

Articolo 75

Articolo 54

Articolo 76

Articolo 55

Articolo 77

Articolo 55 bis

Articolo 78

Articolo 62

Articolo 79

Articolo 63

Articolo 80

Articolo 64

Articolo 81

Articolo 64 bis

Articolo 82

Articolo 65

Articolo 83

Articolo 65 bis

Articolo 84

Articolo 66

Articolo 85

Articolo 66 bis

Articolo 86

Articolo 66 ter

Articolo 87

Articolo 66 quater

Articolo 88

Articolo 66 quinquies

Articolo 89

Articolo 66 sexies

Articolo 90

Articolo 66 septies

Articolo 91

Articolo 66 octies

Articolo 92

Articolo 66 nonies

Articolo 93

Articolo 66 decies

Articolo 94

Articolo 67

Articolo 95

Articolo 67 bis

Articolo 96

Articolo 67 ter

Articolo 97

Articolo 67 quater

Articolo 98

Articolo 68

Articolo 99

Articolo 69

Articolo 100

Articolo 70

Articolo 101

Articolo 70 bis

Articolo 102

Articolo 71

Articolo 103

Articolo 72

Articolo 104

Articolo 72 bis

Articolo 105

Articolo 72 ter

Articolo 106

Articolo 73

Articolo 107

Articolo 73 bis

Articolo 108

Articolo 74

Articolo 109

Articolo 74 bis

Articolo 110

Articolo 74 ter

Articolo 111

Articolo 74 quater

Articolo 112

Articolo 75

Articolo 113

Articolo 75 bis

Articolo 114

Articolo 77

Articolo 115

Articolo 78

Articolo 116

Articolo 78 bis

Articolo 117

Articolo 79

Articolo 118

Articolo 80, paragrafo 1

Articolo 119, paragrafo 1

Articolo 80, paragrafo 2

-

Articolo 80, paragrafo 3

Articolo 119, paragrafo 2

Articolo 80, paragrafo 4

Articolo 119, paragrafo 3

Articolo 81

Articolo 120

Articolo 82

Articolo 121

Articolo 83

Articolo 122

Articolo 84

Articolo 123

Articolo 85

Articolo 124

Articolo 86

Articolo 125

Articolo 87

Articolo 126

Articolo 88

Articolo 127

Articolo 89

Articolo 128

Articolo 90

Articolo 129

Articolo 91

Articolo 130

Articolo 92

Articolo 131

Articolo 93

Articolo 132

Articolo 94

Articolo 133

Articolo 95

Articolo 134

Articolo 96

Articolo 135

Articolo 97

Articolo 136

Articolo 98, paragrafi da 1 a 4

Articolo 137, paragrafi da 1 a 4

Articolo 98, paragrafo 4 bis

Articolo 137, paragrafo 5

Articolo 98, paragrafo 5

Articolo 137, paragrafo 6

Articolo 98, paragrafo 6

Articolo 137, paragrafo 7

Articolo 98, paragrafo 7

Articolo 137, paragrafo 8

Articolo 98 bis

Articolo 138

Articolo 99

Articolo 139

Articolo 100

Articolo 140

Articolo 102

Articolo 141

Articolo 103

Articolo 142

Articolo 104

Articolo 143

Articolo 105

Articolo 144

Articolo 105 bis

Articolo 145

Articolo 106

Articolo 146

Articolo -106 bis

Articolo 147

Articolo -106 bis bis

Articolo 148

Articolo -106 bis ter

Articolo 149

Articolo -106 bis quater

Articolo 150

Articolo -106 bis quinquies

Articolo 151

Articolo 106 bis

Articolo 152

Articolo 106 ter

Articolo 153

Articolo 106 quater

Articolo 154

Articolo 106 quinquies

Articolo 155

Articolo 106 sexies

Articolo 156

Articolo 106 septies

Articolo 157

Articolo 106 octies

Articolo 158

Articolo 109

Articolo 159

Articolo 109 bis

Articolo 160

Articolo 110 bis

Articolo 161

Articolo 110 ter

Articolo 162

-

Articolo 163

Articolo 111, paragrafo 1

Articolo 164

Articolo 111, paragrafi 2 e 3

-

Allegato

Allegato I

-

Allegato II

-

Allegato III

_____________