COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.6.2025
COM(2025) 328 final
2025/0178(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito alla concessione reciproca, da parte dell'Unione europea e dell'Ucraina, del trattamento "mercato interno" per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" ("comitato per il commercio") in riferimento alla prevista adozione di una decisione di concessione reciproca del trattamento "mercato interno" per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili. La presente proposta è presentata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII (ravvicinamento normativo) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("accordo").
Sulla base del monitoraggio e della valutazione formale dell'Unione, in conformità all'appendice XVII-6 dell'allegato XVII dell'accordo, e della valutazione dell'Unione compiuta ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato XVII dell'accordo, presentata dalla Commissione e approvata dal Consiglio, l'atto proposto è finalizzato a inserire l'Ucraina nel mercato interno dell'Unione per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili. L'atto proposto permetterà agli utenti finali dei servizi di comunicazioni mobili di godere, fatte salve alcune limitazioni eccezionali, di servizi di roaming regolamentati ai prezzi al dettaglio dei mercati nazionali.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo di associazione
L'accordo è inteso a: i) creare le condizioni di un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali per una graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'Unione, anche con l'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito secondo quanto previsto dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo; e ii) sostenere gli sforzi dell'Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un'economia di mercato funzionante, mediante tra l'altro il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione. L'accordo è entrato in vigore il 1º settembre 2017. Successivamente, l'Ucraina ha chiesto un'ulteriore integrazione nell'Unione per quanto riguarda il roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, in particolare mediante il trattamento "mercato interno" ai fini del roaming in questione. La concessione del trattamento "mercato interno" richiede il ravvicinamento all'acquis dell'Unione in materia di roaming, nonché la sua adozione integrale e piena e completa attuazione nel diritto ucraino. L'Unione ha ritenuto soddisfatte tali condizioni e dovrebbe, su tale base, informarne il comitato per il commercio e proporgli di decidere che le Parti si concedano reciprocamente il trattamento "mercato interno" per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.
2.2.Il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"
A norma dell'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo sono affrontate in sede di comitato per il commercio. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII dell'accordo, il detto comitato può decidere che le Parti si concedano reciprocamente il trattamento "mercato interno" nel settore dei servizi interessato dal ravvicinamento normativo. A norma dell'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo, tali decisioni sono vincolanti per le Parti, le quali adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato per il commercio adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti.
2.3.L'atto previsto del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"
Il comitato per il commercio sarà chiamato ad adottare una decisione sulla concessione reciproca del trattamento "mercato interno" per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili ("atto previsto").
La finalità dell'atto previsto è che le Parti dell'accordo si concedano reciprocamente il trattamento "mercato interno" di cui all'articolo 4, paragrafi da 3 a 7, dell'allegato XVII dell'accordo.
Ciò è coerente con l'obiettivo del graduale ravvicinamento normativo dell'Ucraina all'acquis dell'Unione enunciato nel preambolo e nell'articolo 124 dell'accordo, concernente nello specifico il ravvicinamento normativo nelle comunicazioni elettroniche.
L'atto previsto vincolerà le Parti in forza dell'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo, il quale così recita: "Il comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti".
A decorrere dalla data stabilita dall'atto previsto, l'acquis dell'Unione in materia di roaming, come specificato all'appendice XVII-3 dell'allegato XVII dell'accordo, sarà inteso in conformità ai punti da 1 a 6 dell'appendice XVII-1 dell'allegato XVII dell'accordo, salvo diversa disposizione nell'appendice XVII-3 dell'allegato XVII dell'accordo.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
La posizione da adottare a nome dell'Unione consiste nel sostenere l'adozione dell'atto previsto dal comitato per il commercio.
L'allegato XVII dell'accordo prevede il ravvicinamento normativo delle Parti in diversi settori, tra cui i servizi di telecomunicazione. Una volta completato il ravvicinamento gradualmente esteso a tutti gli elementi dell'acquis dell'Unione di cui all'appendice XVII-3 dell'allegato XVII dell'accordo, il ravvicinamento può portare alla graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'Unione mediante la reciproca concessione del trattamento "mercato interno", a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII dell'accordo. L'Ucraina ha chiesto un'ulteriore integrazione nel settore del roaming. La decisione n. 1/2023 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione "Commercio" ha integrato l'appendice XVII-3 dell'allegato XVII dell'accordo con i pertinenti atti relativi al roaming. Il 7 novembre 2024 l'Ucraina ha notificato all'Unione di ritenere che le condizioni per l'adozione e l'attuazione dell'acquis dell'Unione per quanto riguarda il roaming fossero soddisfatte e ha chiesto una valutazione globale. La decisione n. 1/2025 del Comitato di associazione UE-Ucraina nella formazione "Commercio" ha introdotto ulteriori adattamenti specifici della parte A dell'appendice XVII-3 dell'allegato XVII dell'accordo. Il 6 giugno 2025 l'Ucraina ha integrato la propria notifica iniziale dopo la promulgazione dell'ultima misura di recepimento rimanente.
A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato XVII dell'accordo, l'Unione ha effettuato una valutazione globale e stabilito, sulla base di tale valutazione, che l'Ucraina soddisfa le condizioni per l'adozione e l'attuazione dell'acquis dell'Unione nel settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII dell'accordo, l'Unione ha informato il comitato per il commercio dell'esito positivo della sua valutazione globale.
Su tale base, l'Unione dovrebbe proporre al comitato per il commercio di decidere che le Parti si concedano reciprocamente il trattamento "mercato interno" in relazione al settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII dell'accordo.
La presente decisione attua la politica commerciale comune dell'Unione nei confronti di un paese partner orientale e candidato, sulla base delle disposizioni dell'accordo. È coerente con l'obiettivo del graduale ravvicinamento normativo dell'Ucraina all'acquis dell'Unione enunciato nel preambolo dell'accordo.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato per il commercio è un organo istituito dall'accordo. La decisione che il comitato per il commercio è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo. A decorrere dalla data stabilita dalle Parti nell'atto previsto, l'acquis dell'Unione in materia di roaming, come specificato all'appendice XVII-3 dell'allegato XVII dell'accordo, sarà applicato nell'Unione in conformità ai punti da 1 a 6 dell'appendice XVII-1 dell'allegato XVII dell'accordo, salvo diversa disposizione nell'appendice XVII-3 dell'allegato XVII dell'accordo. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione del Consiglio proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'articolo 207 TFUE è la base giuridica della politica commerciale comune dell'Unione. L'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE in particolare fornisce la base giuridica per gli scambi di servizi, ad eccezione dei servizi di trasporto, in relazione ai paesi non appartenenti all'UE, compreso quanto stipulato sulle condizioni del quadro normativo per la prestazione di tali servizi.
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune dell'Unione, poiché l'atto riguarda gli scambi nei servizi di telecomunicazione con l'Ucraina. La base giuridica sostanziale della decisione del Consiglio proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione del Consiglio proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
La decisione del comitato per il commercio sulla concessione reciproca del trattamento "mercato interno" per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili produrrà diritti e obblighi nell'Unione e in Ucraina. È pertanto opportuno pubblicarla nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo l'adozione.
2025/0178 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito alla concessione reciproca, da parte dell'Unione europea e dell'Ucraina, del trattamento "mercato interno" per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("accordo"), è entrato in vigore il 1° settembre 2017.
(2)A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII dell'accordo, il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" ("comitato per il commercio") può decidere che le Parti si concedano reciprocamente il trattamento "mercato interno" nel settore dei servizi interessato dal ravvicinamento normativo.
(3)Nel corso del 2025 il comitato per il commercio dovrebbe adottare un progetto di decisione sulla concessione reciproca, da parte dell'Unione europea e dell'Ucraina, del trattamento "mercato interno" per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.
(4)Come indicato nel preambolo dell'accordo e in conformità all'articolo 124 del medesimo, le Parti dell'accordo riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione europea, il che significa che l'Ucraina deve provvedere affinché la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l'acquis dell'Unione.
(5)L’Ucraina ha chiesto un'ulteriore integrazione nell'Unione per quanto riguarda il settore del roaming, in particolare attraverso il trattamento "mercato interno" ai fini dei servizi di roaming.
(6)La decisione n. 1/2023 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione "Commercio" ha integrato l'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII dell'accordo con i pertinenti atti dell'Unione in materia di roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.
(7)A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato XVII dell'accordo, il 7 novembre 2024 l'Ucraina ha notificato all'Unione di ritenere che le condizioni per l'adozione e l'attuazione dell'acquis dell'Unione per quanto riguarda il roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili fossero soddisfatte e ha chiesto a quest'ultima di procedere ad una valutazione globale.
(8)Il 6 giugno 2025 l'Ucraina ha integrato la propria notifica iniziale dopo la promulgazione dell'ultima misura di recepimento rimanente.
(9)La decisione n. 1/2025 del Comitato di associazione UE-Ucraina nella formazione "Commercio" ha introdotto ulteriori adattamenti specifici della parte A dell'appendice XVII-3 dell'allegato XVII dell'accordo.
(10)A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato XVII dell'accordo, l'Unione ha effettuato una valutazione globale e stabilito, sulla base di tale valutazione, che l'Ucraina soddisfa le condizioni per l'adozione e l'attuazione dell'acquis dell'Unione nel settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.
(11)A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII dell'accordo, l'Unione ha informato il comitato per il commercio dell'esito positivo della sua valutazione globale.
(12)In tale contesto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII dell'accordo, l'Unione e l'Ucraina dovrebbero concedersi reciprocamente il trattamento "mercato interno" per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.
(13)È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio, poiché la decisione sulla concessione reciproca, da parte dell'Unione europea e dell'Ucraina, del trattamento "mercato interno" per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili sarà vincolante per l'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nel corso del 2025 in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" ("comitato per il commercio") istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito alla concessione reciproca, da parte dell'Unione europea e dell'Ucraina, del trattamento "mercato interno" per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.6.2025
COM(2025) 328 final
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito alla concessione reciproca, da parte dell'Unione europea e dell'Ucraina, del trattamento "mercato interno" per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili
ALLEGATO
PROGETTO di
DECISIONE N. .../2025
DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO"
del ...
sulla concessione reciproca, da parte dell'Unione europea e dell'Ucraina, del trattamento "mercato interno" per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili
IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO" ("comitato per il commercio"),
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in particolare l'articolo 465, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("accordo"), è entrato in vigore il 1° settembre 2017.
(2)Il preambolo dell'accordo riconosce l'impegno dell'Ucraina ad attuare efficacemente il graduale ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione in linea con quanto previsto dall'accordo, contribuendo in tal modo alla graduale integrazione economica e all'approfondimento dell'associazione politica dell'Ucraina all'Unione.
(3)Come stabilito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo, quest'ultimo è finalizzato, tra l'altro, a sostenere gli sforzi dell'Ucraina per portare a termine il passaggio a un'economia di mercato funzionante, anche mediante il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione.
(4)In conformità all'articolo 124 dell'accordo, le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni. L'Ucraina si è impegnata a fare in modo che la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l'acquis dell'Unione. Si prevede che l'Ucraina estenderà progressivamente tale ravvicinamento a tutti gli elementi dell'acquis dell'Unione di cui alle appendici da XVII-2 a XVII-5 dell'allegato XVII dell'accordo. Una volta che saranno rispettate tutte le relative condizioni, si confida che il riavvicinamento porti alla graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'Unione, in particolare mediante la reciproca concessione del trattamento "mercato interno" a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII dell'accordo.
(5)L'Ucraina ha chiesto un'ulteriore integrazione per quanto riguarda il roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili nell'Unione. In particolare, l'Ucraina ha chiesto il trattamento "mercato interno" ai fini del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.
(6)Al fine di consentire all'Ucraina una transizione graduale verso la piena adozione e la piena e completa attuazione delle disposizioni applicabili al settore delle telecomunicazioni, in particolare quelle relative al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, la decisione n. 1/2023 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione "Commercio" ha integrato l'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII dell'accordo con i pertinenti atti dell'Unione in materia di roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.
(7)A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato XVII dell'accordo, il 7 novembre 2024 l'Ucraina ha notificato all'Unione di ritenere che le condizioni per l'adozione e l'attuazione dell'acquis dell'Unione per quanto riguarda il roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili fossero soddisfatte e ha chiesto a quest'ultima di procedere ad una valutazione globale. Il 6 giugno 2025 l'Ucraina ha integrato la propria notifica iniziale dopo la promulgazione dell'ultima misura di recepimento rimanente.
(8)Sulla base di valutazioni e di un monitoraggio periodici, a norma dell'appendice XVII-6 dell'allegato XVII dell'accordo e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato XVII dell'accordo, nonché tenendo conto dell'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina in corso, la decisione n. 1/2025 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione "Commercio" ha introdotto determinati adattamenti specifici della parte A dell'appendice XVII-3 dell'allegato XVII dell'accordo. In particolare, la detta decisione ha concesso all'Ucraina un periodo di tempo supplementare per la piena attuazione di determinate disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, che costituisce parte dell'acquis dell'Unione per il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, senza posticipare l'eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento "mercato interno" per quanto riguarda il roaming a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII dell'accordo.
(9)A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato XVII dell'accordo, l'Unione europea ha effettuato una valutazione globale, in base alla quale ha stabilito che le condizioni sono soddisfatte. Ha informato di conseguenza il comitato per il commercio e gli ha proposto di decidere che le Parti si concedano reciprocamente il trattamento "mercato interno" in relazione al settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.
(10)Una volta che tale decisione sarà divenuta applicabile, l'acquis in materia di roaming interessato, come specificato all'appendice XVII-3 dell'allegato XVII dell'accordo, sarà applicato in conformità ai punti da 1 a 6 dell'appendice XVII-1 dell'allegato XVII dell'accordo, salvo diversa disposizione nell'appendice XVII-3 dell'allegato XVII dell'accordo. Ciò implica che l'acquis dell'Unione in materia di roaming, come specificato all'appendice XVII-3 dell'allegato XVII dell'accordo, sia inteso in conformità agli adattamenti contenuti nell'appendice XVII-1 dell'allegato XVII dell'accordo, e pertanto che tutti i diritti e doveri che i fornitori e gli operatori di servizi di roaming nell'Unione sono tenuti ad applicare gli uni nei confronti degli altri dovranno essere estesi ai fornitori e agli operatori di servizi di roaming in Ucraina. Analogamente, i fornitori e gli operatori di servizi di roaming in Ucraina saranno tenuti all'applicazione degli stessi diritti e doveri ai fornitori e agli operatori di servizi di roaming nell'Unione. Gli utenti finali dei servizi di comunicazioni mobili dell'Ucraina e dell'Unione godranno da allora, fatte salve alcune limitazioni eccezionali, di servizi di roaming regolamentati ai prezzi al dettaglio dei mercati nazionali.
(11)Al fine di concedere alle imprese che forniscono roaming sulle reti di comunicazioni pubbliche nell'Unione e in Ucraina il tempo necessario ad implementare tutte le prescrizioni tecniche e giuridiche conseguenti alla decisione del comitato per il commercio, è stabilita una data di applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'Unione europea e l'Ucraina si concedono reciprocamente il trattamento "mercato interno" per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.
Articolo 2
La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal 1 gennaio 2026.
Per il comitato di associazione
riunito nella formazione "Commercio"
Il presidente
I segretari