Bruxelles, 13.6.2025

COM(2025) 312 final

2025/0164(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

(RED II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione di una decisione del Comitato misto relativa a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo SEE

L'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della legislazione dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, che comprende gli Stati membri dell'UE nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come politiche "orizzontali e di accompagnamento". L'accordo SEE è entrato in vigore il 1º gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte dell'accordo SEE.

2.2.Il Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. Costituisce un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE. Le sue decisioni sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE.

2.3.L'atto previsto del Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE sarà chiamato ad adottare la decisione del Comitato misto SEE ("l'atto previsto") relativa a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE.

La finalità dell'atto previsto è integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/759 della Commissione per quanto riguarda la metodologia di calcolo della quantità di energia rinnovabile usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento 1 e la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 2 .

L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La Commissione trasmette l'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio per adozione quale posizione dell'Unione. Una volta adottata, la posizione dovrebbe essere presentata quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

L'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE include adattamenti per gli Stati EFTA-SEE come indicato ai considerando e nei testi degli adattamenti che figurano nell'accluso progetto di decisione del Comitato misto, il che trascende quanto possa essere considerato mero adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio 3 . La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 4 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo SEE. L'atto che il Comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, dipende essenzialmente dalla base giuridica sostanziale dell'atto giuridico dell'UE da integrare nell'accordo SEE.

Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

Poiché la decisione del Comitato misto integra nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/759 della Commissione e la direttiva (UE) 2018/2001, è opportuno fondare la presente decisione del Consiglio sulla stessa base giuridica sostanziale degli atti che vengono integrati. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 194, paragrafo 2, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 194, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto del Comitato misto SEE apporterà modifiche all'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2025/0164 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

(RED II)


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 5 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo 6 ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.

(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE.

(3)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/759 della Commissione per quanto riguarda la metodologia di calcolo della quantità di energia rinnovabile usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento 7 e la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 8 .

(4)Diverse disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 richiedono adattamenti sostanziali che riflettano le specificità dell'accordo SEE e degli Stati EFTA.

(5)Poiché l'obiettivo vincolante in materia di energie rinnovabili dell'Unione non si applica agli Stati EFTA, l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della predetta direttiva non dovrebbe applicarsi agli Stati EFTA. Detto articolo è stato pertanto adattato di conseguenza. Gli Stati EFTA hanno tuttavia fissato su base volontaria i loro obiettivi indicativi in materia di energie rinnovabili, come stabilito nella dichiarazione degli Stati EFTA acclusa alla decisione del Comitato misto SEE. Di conseguenza gli Stati EFTA non dovrebbero far parte della piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili, né rientrare nei trasferimenti statistici tra Stati membri. L'articolo 8 della direttiva (UE) 2018/2001 non dovrebbe pertanto applicarsi agli Stati EFTA.

(6)Considerata la localizzazione geografica remota e le conseguenti sfide dell'Islanda per quanto riguarda il calcolo del consumo finale lordo di energia in relazione alla quantità di energia consumata per l'aviazione, si dovrebbe applicare all'Islanda la stessa soglia concessa a Cipro e a Malta all'articolo 7 della direttiva (UE) 2018/2001.

(7)Per quanto riguarda le procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2018/2001, la decisione del Comitato misto SEE tiene conto degli obblighi particolari della Norvegia di consultare la popolazione Sami, al fine di garantire che i periodi per le procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva (UE) 2018/2001 possano essere prorogati fino a un anno.

(8)Gli Stati EFTA dovrebbero seguire la politica dell'Unione per quanto attiene al rispetto reciproco delle garanzie di origine con i paesi terzi di cui all'articolo 19, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2018/2001. Di conseguenza, non dovrebbero riconoscere le garanzie di origine rilasciate da un paese terzo a meno che l'Unione abbia concluso un accordo con tale paese terzo e che siano soddisfatti i criteri stabiliti in detto articolo. L'articolo 19, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2018/2001 è stato pertanto adattato di conseguenza.

(9)Poiché la Norvegia e l'Islanda dispongono di quote elevate di energia elettrica rinnovabile e la Norvegia impiega tale energia elettrica principalmente a fini di riscaldamento mentre l'Islanda copre il fabbisogno di riscaldamento grazie a fonti geotermiche rinnovabili o all'energia elettrica rinnovabile, è appropriato adattare i metodi di calcolo relativi all'utilizzo del riscaldamento e del raffrescamento di cui all'articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001.

(10) Non è inoltre attualmente possibile per il Liechtenstein applicare gli articoli da 25 a 31 della direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili nel settore dei trasporti, né i requisiti di sostenibilità per i combustibili rinnovabili, poiché tale politica in materia è disciplinata a livello dell'unione regionale del Liechtenstein con la Svizzera. Si dovrebbe pertanto concedere una deroga temporanea al Liechtenstein, tenendo conto il paese applica nell'ambito di detta unione regionale un sistema di aumento dei biocarburanti sulla base di un meccanismo di compensazione del CO2 con l'obiettivo del 23 % applicabile dal 2024. La deroga dovrebbe applicarsi solo una volta che la direttiva (UE) 2018/2001, modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, sia stata integrata nell'accordo SEE.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE.

(12)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il Presidente

(1)    Regolamento delegato (UE) 2022/759 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che modifica l'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia di calcolo della quantità di energia rinnovabile usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento (GU L 139 del 18.5.2022, pag. 1).
(2)    Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, quale rettificata in GU L 311 del 25.9.2020, pag. 11, e in GU L 41 del 22.2.2022, pag. 37).
(3)    Regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6).
(4)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(5)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(6)    GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(7)    Regolamento delegato (UE) 2022/759 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che modifica l'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia di calcolo della quantità di energia rinnovabile usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento (GU L 139 del 18.5.2022, pag. 1)
(8)    Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, quale rettificata in GU L 311 del 25.9.2020, pag. 11, e in GU L 41 del 22.2.2022, pag. 37).