COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 6.6.2025
COM(2025) 297 final
2025/0157(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2025
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 6.6.2025
COM(2025) 297 final
2025/0157(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2025
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La proposta riguarda una decisione del Consiglio relativa alla seconda quota dei contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) sono tenute a versare all'11° FES nel 2025.
L'11° FES e gli altri FES ancora aperti (il 9° e il 10° FES) sono gestiti applicando la seguente serie di norme:
1.l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014‑2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 1 1) ("accordo interno dell'11° FES");
2.il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo 2 2) ("regolamento finanziario per l'11° FES");
3.la decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9°, 10° e 11° Fondo europeo di sviluppo 3 3);
4.la decisione (UE) 2022/1223 del Consiglio 4 4) relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° e dell'11° Fondo europeo di sviluppo al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a seguito della guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia.
I documenti di cui alle lettere da a) a d) contengono gli impegni pluriennali delle parti per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario per l'11° FES prevede che le parti eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari decisi in precedenza.
Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili alle richieste di contributi ordinari quale la presente.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Non applicabile
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Non applicabile
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento finanziario per l'11° FES, il Consiglio è tenuto a decidere sulla presente proposta entro 21 giorni di calendario dalla presentazione della stessa da parte della Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione europea.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Non applicabile
•Proporzionalità
Non applicabile
•Scelta dell'atto giuridico
Non applicabile
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Non applicabile
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non applicabile
•Assunzione e uso di perizie
Non applicabile
•Valutazione d'impatto
Non applicabile
•Efficienza normativa e semplificazione
Non applicabile
•Diritti fondamentali
Non applicabile
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Non applicabile
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Non applicabile
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Non applicabile
2025/0157 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2025
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE( 51), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 62), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 1 dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, è stabilito il criterio di ripartizione per ciascun FES parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) 7 3).
(2)Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(3)A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, entro il 15 giugno 2024 la Commissione presenta una proposta che fissa l'importo della seconda quota del contributo per il 2024.
(4)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.
(5)La decisione (UE) 2024/2906 del Consiglio 8 4) fissa l'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2024 a 800 000 000 EUR per la Commissione e a 9 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti. La BEI ha provveduto a fornire la totalità dei suoi contributi all'11° FES con la prima quota del 2025.
(6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2025 è fissato a 250 000 000 EUR per la Commissione.
Articolo 2
I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo sono versati alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti dalle parti del Fondo europeo di sviluppo a titolo di seconda quota per il 2025, conformemente all'allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
[...].
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 6.6.2025
COM(2025) 297 final
ALLEGATO
della
proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2025
Allegato
Seconda quota dei contributi al FES per il 2025 (in EUR)
|
STATI MEMBRI E REGNO UNITO |
Ripartizione 11° FES (%) |
Commissione 11° FES |
BEI 11° FES |
Totale |
|
BELGIO |
3,24927 |
8 123 175 |
0 |
8 123 175 |
|
BULGARIA |
0,21853 |
546 325 |
0 |
546 325 |
|
CECHIA |
0,79745 |
1 993 625 |
0 |
1 993 625 |
|
DANIMARCA |
1,98045 |
4 951 125 |
0 |
4 951 125 |
|
GERMANIA |
20,57980 |
51 449 500 |
0 |
51 449 500 |
|
ESTONIA |
0,08635 |
215 875 |
0 |
215 875 |
|
IRLANDA |
0,94006 |
2 350 150 |
0 |
2 350 150 |
|
GRECIA |
1,50735 |
3 768 375 |
0 |
3 768 375 |
|
SPAGNA |
7,93248 |
19 831 200 |
0 |
19 831 200 |
|
FRANCIA |
17,81269 |
44 531 725 |
0 |
44 531 725 |
|
CROAZIA |
0,22518 |
562 950 |
0 |
562 950 |
|
ITALIA |
12,53009 |
31 325 225 |
0 |
31 325 225 |
|
CIPRO |
0,11162 |
279 050 |
0 |
279 050 |
|
LETTONIA |
0,11612 |
290 300 |
0 |
290 300 |
|
LITUANIA |
0,18077 |
451 925 |
0 |
451 925 |
|
LUSSEMBURGO |
0,25509 |
637 725 |
0 |
637 725 |
|
UNGHERIA |
0,61456 |
1 536 400 |
0 |
1 536 400 |
|
MALTA |
0,03801 |
95 025 |
0 |
95 025 |
|
PAESI BASSI |
4,77678 |
11 941 950 |
0 |
11 941 950 |
|
AUSTRIA |
2,39757 |
5 993 925 |
0 |
5 993 925 |
|
POLONIA |
2,00734 |
5 018 350 |
0 |
5 018 350 |
|
PORTOGALLO |
1,19679 |
2 991 975 |
0 |
2 991 975 |
|
ROMANIA |
0,71815 |
1 795 375 |
0 |
1 795 375 |
|
SLOVENIA |
0,22452 |
561 300 |
0 |
561 300 |
|
SLOVACCHIA |
0,37616 |
940 400 |
0 |
940 400 |
|
FINLANDIA |
1,50909 |
3 772 725 |
0 |
3 772 725 |
|
SVEZIA |
2,93911 |
7 347 775 |
0 |
7 347 775 |
|
REGNO UNITO 1(1) |
14,67862 |
36 696 550 |
0 |
36 696 550 |
|
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO |
100,00 |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |