Bruxelles, 6.6.2025

COM(2025) 297 final

2025/0157(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2025


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta riguarda una decisione del Consiglio relativa alla seconda quota dei contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) sono tenute a versare all'11° FES nel 2025.

L'11° FES e gli altri FES ancora aperti (il 9° e il 10° FES) sono gestiti applicando la seguente serie di norme:

1.l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 20142020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 1 1) ("accordo interno dell'11° FES");

2.il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo 2 2) ("regolamento finanziario per l'11° FES");

3.la decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9°, 10° e 11° Fondo europeo di sviluppo 3 3);

4.la decisione (UE) 2022/1223 del Consiglio 4 4) relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° e dell'11° Fondo europeo di sviluppo al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a seguito della guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia.

I documenti di cui alle lettere da a) a d) contengono gli impegni pluriennali delle parti per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario per l'11° FES prevede che le parti eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari decisi in precedenza.

Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili alle richieste di contributi ordinari quale la presente.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Non applicabile

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Non applicabile

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento finanziario per l'11° FES, il Consiglio è tenuto a decidere sulla presente proposta entro 21 giorni di calendario dalla presentazione della stessa da parte della Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione europea.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non applicabile

Proporzionalità

Non applicabile

Scelta dell'atto giuridico

Non applicabile

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile

Consultazioni dei portatori di interessi

Non applicabile

Assunzione e uso di perizie

Non applicabile

Valutazione d'impatto

Non applicabile

Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile

Diritti fondamentali

Non applicabile

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Non applicabile

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non applicabile

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Non applicabile

2025/0157 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2025

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE( 51), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 62), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all'articolo 1 dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, è stabilito il criterio di ripartizione per ciascun FES parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) 7 3).

(2)Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, entro il 15 giugno 2024 la Commissione presenta una proposta che fissa l'importo della seconda quota del contributo per il 2024.

(4)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.

(5)La decisione (UE) 2024/2906 del Consiglio 8 4) fissa l'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2024 a 800 000 000 EUR per la Commissione e a 9 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti. La BEI ha provveduto a fornire la totalità dei suoi contributi all'11° FES con la prima quota del 2025.

(6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2025 è fissato a 250 000 000 EUR per la Commissione.

Articolo 2

I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo sono versati alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti dalle parti del Fondo europeo di sviluppo a titolo di seconda quota per il 2025, conformemente all'allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

[...].

(1) 1)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(2) 2)    GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
(3) 3)    GU L 437 del 28.12.2020, pag. 188.
(4) 4)    GU L 188 del 15.7.2022, pag. 147.
(5) 1)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/sign.
(6) 2)    GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1877/oj.
(7) 3)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/sign.
(8) 4)    Decisione (UE) 2024/2906 del Consiglio, del 14 novembre 2024, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2026, l'importo annuo per il 2025, l'importo della prima quota per il 2025 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2027 e 2028 (GU L, 2024/2906, 19.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2906/oj.)

Bruxelles, 6.6.2025

COM(2025) 297 final

ALLEGATO

della

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2025


Allegato

Seconda quota dei contributi al FES per il 2025 (in EUR)

STATI MEMBRI E REGNO UNITO

Ripartizione 11°

FES (%)

Commissione

11° FES

BEI 

11° FES

Totale

BELGIO

3,24927

8 123 175

0

8 123 175

BULGARIA

0,21853

546 325

0

546 325

CECHIA

0,79745

1 993 625

0

1 993 625

DANIMARCA

1,98045

4 951 125

0

4 951 125

GERMANIA

20,57980

51 449 500

0

51 449 500

ESTONIA

0,08635

215 875

0

215 875

IRLANDA

0,94006

2 350 150

0

2 350 150

GRECIA

1,50735

3 768 375

0

3 768 375

SPAGNA

7,93248

19 831 200

0

19 831 200

FRANCIA

17,81269

44 531 725

0

44 531 725

CROAZIA

0,22518

562 950

0

562 950

ITALIA

12,53009

31 325 225

0

31 325 225

CIPRO

0,11162

279 050

0

279 050

LETTONIA

0,11612

290 300

0

290 300

LITUANIA

0,18077

451 925

0

451 925

LUSSEMBURGO

0,25509

637 725

0

637 725

UNGHERIA

0,61456

1 536 400

0

1 536 400

MALTA

0,03801

95 025

0

95 025

PAESI BASSI

4,77678

11 941 950

0

11 941 950

AUSTRIA

2,39757

5 993 925

0

5 993 925

POLONIA

2,00734

5 018 350

0

5 018 350

PORTOGALLO

1,19679

2 991 975

0

2 991 975

ROMANIA

0,71815

1 795 375

0

1 795 375

SLOVENIA

0,22452

561 300

0

561 300

SLOVACCHIA

0,37616

940 400

0

940 400

FINLANDIA

1,50909

3 772 725

0

3 772 725

SVEZIA

2,93911

7 347 775

0

7 347 775

REGNO UNITO 1(1)

14,67862

36 696 550

0

36 696 550

TOTALE UE-27 E REGNO UNITO

100,00

250 000 000

0

250 000 000

(1) (1)    A norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi la sua quota residua della riserva del 10° e dell'11° FES attraverso un calcolo su base netta del suo contributo residuo al FES. Di tale calcolo su base netta si terrà conto nelle rispettive istruzioni di pagamento.