Bruxelles, 4.6.2025

COM(2025) 269 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e le Seychelles

{SWD(2025) 136 final} - {SWD(2025) 137 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La Commissione propone di negoziare un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con le Seychelles che risponda alle esigenze della flotta dell'Unione e sia in linea con gli articoli 28, 31 e 32 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca 1 (PCP) e con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'attuale accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e le Seychelles 2 è entrato in vigore il 24 febbraio 2020 per un periodo di sei anni ed è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di sei anni. L'attuale protocollo di attuazione sessennale 3 , che è entrato in vigore il 24 febbraio 2020 e scadrà il 23 febbraio 2026, fissa le possibilità di pesca per la flotta dell'Unione e la corrispondente contropartita finanziaria a carico dell'Unione e degli armatori. La presente raccomandazione riguarda la negoziazione di un nuovo protocollo di attuazione dell'attuale APPS con le Seychelles.

La contropartita finanziaria pubblica dell'Unione dovuta annualmente alle Seychelles per l'accesso ammonta a 2 500 000 EUR, cui si aggiungono 2 800 000 EUR quale importo specifico destinato al sostegno settoriale alla politica della pesca.

Il protocollo con le Seychelles prevede possibilità di pesca per il tonno e le specie altamente migratorie per le navi dell'Unione di quattro Stati membri (Spagna, Francia, Italia e Portogallo). L'Unione europea dispone di un'ampia rete di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) nelle acque dell'Oceano Indiano, segnatamente con Maurizio e il Madagascar.

Gli APPS contribuiscono a promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, garantendo che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle sue acque siano basate sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione. Essi favoriscono inoltre la collaborazione scientifica tra l'UE e i suoi partner, promuovono la trasparenza e la sostenibilità per una miglior gestione delle risorse ittiche e incoraggiano la governance, sostenendo il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività delle flotte nazionali e straniere e fornendo finanziamenti per lottare contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e contribuire allo sviluppo sostenibile dell'industria ittica locale. Gli APPS integrano altri strumenti dell'Unione, tra cui lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), nel rafforzare le capacità nazionali e regionali in materia di gestione della pesca. Essi, infine, rafforzano la posizione dell'Unione all'interno delle organizzazioni internazionali e regionali per la pesca: in particolare, nella Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) nel caso delle Seychelles.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

I negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo con le Seychelles sono in linea con l'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e, in particolare, con gli obiettivi dell'Unione riguardanti il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica procedurale della decisione è l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), parte V "Azione esterna dell'Unione", titolo V "Accordi internazionali", che definisce la procedura di negoziazione e conclusione degli accordi tra l'Unione e i paesi terzi. La base giuridica sostanziale è l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE in relazione alla politica comune della pesca.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non pertinente; competenza esclusiva.

Proporzionalità

La decisione è commisurata all'obiettivo di istituire un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, conformemente all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca.

Scelta dell'atto giuridico

L'atto è previsto dall'articolo 218, paragrafo 3, TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2024 la Commissione ha effettuato una valutazione ex-post dell'attuale protocollo dell'APPS con le Seychelles e una valutazione ex-ante di un eventuale rinnovo del protocollo. Le conclusioni di tale valutazione figurano in un documento di lavoro separato dei servizi della Commissione.

Secondo tali conclusioni, i settori della pesca dell'Unione sono fortemente interessati ad operare nelle acque delle Seychelles e il rinnovo del protocollo è nell'interesse di entrambe le parti. Il rinnovo del protocollo contribuirebbe inoltre a rafforzare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza e a migliorare la governance delle attività di pesca nella regione.

Per l'Unione è importante mantenere uno strumento che permetta una stretta cooperazione settoriale con le Seychelles, che sono un attore strategico a livello subregionale in ragione della zona di pesca soggetta alla loro giurisdizione e un importante alleato nell'ambito della IOTC. Per la flotta dell'Unione ciò significa inoltre poter continuare ad accedere a un'importante zona di pesca in cui mettere in atto strategie di sfruttamento inserite in un quadro giuridico internazionale pluriennale. L'importanza delle Seychelles nella trasformazione del tonno catturato nell'Oceano Indiano e nelle conseguenti esportazioni di prodotti a base di tonno verso l'Unione rende tra l'altro il nuovo protocollo ancor più rilevante sia per l'industria della pesca dell'Unione che per il paese partner. Per le autorità delle Seychelles l'obiettivo consiste nel proseguire le relazioni con l'Unione anche al fine di rafforzare la governance degli oceani, beneficiando nel contempo di un sostegno settoriale specifico che preveda opportunità di finanziamento pluriennali.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, i rappresentanti del settore, le organizzazioni internazionali della società civile, l'amministrazione delle Seychelles responsabile della pesca e i rappresentanti della società civile del paese. Sono state inoltre organizzate consultazioni nell'ambito delle riunioni del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

Assunzione e uso di perizie

Non applicabile.

Valutazione d'impatto

Non applicabile.

Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile.

Diritti fondamentali

Le direttive di negoziato proposte, figuranti nell'allegato della presente decisione, raccomandano di autorizzare l'avvio di negoziati e di includere una clausola sulle conseguenze di eventuali violazioni dei diritti umani e dei principi democratici.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Per quanto riguarda l'incidenza sul bilancio, il nuovo protocollo prevede il versamento di una contropartita finanziaria alle Seychelles. Le dotazioni di bilancio corrispondenti, in termini di stanziamenti d'impegno e di pagamento, devono essere incluse ogni anno nella linea di bilancio relativa agli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (11 03 01) e devono essere compatibili con la programmazione finanziaria del quadro finanziario pluriennale 4 2022-2027. Gli importi annuali degli impegni e dei pagamenti sono stabiliti nell'ambito della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno 5 .

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'avvio dei negoziati è previsto all'inizio dell'ultimo trimestre del 2025.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La Commissione raccomanda che:

- il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con le Seychelles;

- la Commissione sia nominata negoziatrice in materia, per conto dell'UE;

- la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale, come previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e le Seychelles

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando che è opportuno avviare negoziati al fine di concludere un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con le Seychelles,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con le Seychelles.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Politica esterna della pesca" del Consiglio.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(2)     EUR-Lex - 22023A0322(01) - IT - EUR-Lex
(3)     EUR-Lex - 22023A0322(01) - IT - EUR-Lex
(4)    Articolo 20 dell'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:433I:FULL
(5)    Capitolo 40 (linea di riserva 30 02 02), in linea con l'accordo interistituzionale sul QFP (2013/C 373/01).

Bruxelles, 4.6.2025

COM(2025) 269 final

ALLEGATO

della

raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione
di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile
tra l'Unione europea e le Seychelles




{SWD(2025) 136 final} - {SWD(2025) 137 final}


ALLEGATO

Direttive di negoziato

Obiettivo dei negoziati è la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e le Seychelles, in linea con gli articoli 28, 31 e 32 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca 1 e con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2011 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

Il protocollo di attuazione dovrebbe definire il quadro generale delle attività di pesca delle navi dell'Unione nelle acque delle Seychelles e le modalità della cooperazione con tale paese nel settore della pesca.

Per promuovere una pesca sostenibile e responsabile con benefici reciproci per l'Unione e le Seychelles mediante il nuovo protocollo di attuazione, la Commissione dovrebbe basare i suoi obiettivi di negoziato su quanto segue:

·garantire alle navi della flotta dell'Unione l'accesso alla zona di pesca delle Seychelles e le autorizzazioni necessarie affinché esse possano svolgervi le loro attività di pesca, sviluppando in tal modo anche la rete degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile di cui dispongono gli operatori dell'Unione nell'Oceano Indiano;

·tenere debitamente conto dei migliori pareri scientifici disponibili e dei piani di gestione pertinenti adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e promuovere la governance degli oceani su scala internazionale.
Le attività di pesca dovrebbero riguardare esclusivamente le risorse disponibili, tenendo conto della capacità di pesca della flotta locale e prestando nel contempo particolare attenzione alla natura altamente migratoria degli stock interessati;

·cercare di ottenere una quota appropriata di risorse della pesca che sia pienamente commisurata agli interessi delle flotte dell'Unione qualora tali risorse interessino anche altre flotte straniere e mirare all'applicazione delle stesse condizioni tecniche a tutte le flotte straniere;

·garantire che l'accesso alle attività di pesca si basi sui dati storici relativi alle operazioni della flotta dell'Unione nella regione e su quelli previsti per il futuro, alla luce delle valutazioni scientifiche migliori e più aggiornate
di cui si dispone e tenendo conto degli interessi delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

·instaurare un dialogo che rafforzi la politica settoriale al fine di incoraggiare l'attuazione di una politica della pesca responsabile collegata agli obiettivi di sviluppo delle Seychelles, in particolare in materia di governance della pesca, lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, controllo, monitoraggio e sorveglianza delle attività di pesca, consulenza scientifica, diritti dei lavoratori del comparto pesca, e di promuovere l'attività economica. Tali azioni andranno a integrare altri strumenti dell'Unione, tra cui lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), e si baseranno sulle opportunità esistenti, quali le formazioni offerte dal Centro comune di ricerca (JRC);

·garantire che il protocollo concorra a promuovere una crescita sostenibile e un'occupazione dignitosa in relazione alle attività di pesca, tenendo conto delle convenzioni pertinenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).
In particolare, la clausola sociale dovrebbe indicare che le condizioni d'impiego e di lavoro dei pescatori imbarcati sulle navi dell'Unione non devono essere in contrasto con gli strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) applicabili ai pescatori, segnatamente la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), modificata nel 2022, e la convenzione n. 188 dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca;

·promuovere un adeguato coinvolgimento dei portatori di interessi nella programmazione e nell'attuazione delle attività derivanti dall'accordo;

·includere una clausola riguardante le conseguenze di eventuali violazioni dei diritti umani (compresi i diritti dei lavoratori) e dei principi democratici;

·includere una clausola di non discriminazione tra le varie flotte e di trasparenza.

Il protocollo, in particolare, dovrebbe definire:

·le possibilità di pesca da assegnare alle navi dell'Unione;

·la contropartita finanziaria e le relative modalità di pagamento; e

·i meccanismi di attuazione del sostegno settoriale.

(1)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).