Bruxelles, 20.5.2025

COM(2025) 259 final

2025/0132(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese terzo sicuro"

{SWD(2025) 600 final}


RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Contesto e motivazione della proposta

L'articolo 77 del regolamento sulla procedura di asilo (2024/1348) impone alla Commissione di riesaminare il concetto di paese terzo sicuro e, se del caso, di proporre modifiche mirate entro il 12 giugno 2025. Sulla base di ciò la Commissione ha effettuato un riesame complessivo del concetto di paese terzo sicuro.

In tale contesto la Commissione ha esaminato se il diritto internazionale (la convenzione di Ginevra del 1951 e la convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950) e il diritto primario dell'UE, nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, consentano ulteriori revisioni delle condizioni di applicazione del concetto di paese terzo sicuro e delle sue garanzie giuridiche, al fine di facilitarne ulteriormente l'applicazione da parte degli Stati membri. La Commissione ha inoltre preso in considerazione le esperienze e le sfide riscontrate dagli Stati membri nell'applicazione del concetto di paese terzo sicuro, come espresso in varie sedi, e ha valutato se le modifiche introdotte nell'ambito del regolamento sulla procedura di asilo avessero già affrontato tali questioni o se permanessero lacune. Infine la Commissione ha analizzato la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'UE ("CGUE") e della Corte europea dei diritti dell'uomo ("CEDH").

Il concetto di paese terzo sicuro, attualmente disciplinato dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/32/UE sulle procedure d'asilo 1 , è stato rivisto nell'ambito del patto sulla migrazione e l'asilo adottato a maggio 2024.

Nell'applicare il concetto di "paese terzo sicuro", gli Stati membri possono respingere domande di asilo in quanto inammissibili senza esaminare se le persone soddisfano le condizioni per ottenere protezione nell'UE. Il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato nell'ambito della procedura di frontiera.

Il regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura di asilo 2 ha introdotto diverse modifiche alle norme del paese terzo sicuro, volte a consentire un'applicabilità più ampia e flessibile del concetto di paese terzo sicuro. Queste modifiche comprendono:

l'ampliamento dei criteri che consentono di designare un paese terzo come "sicuro", in particolare consentendo ai paesi che non sono parti della convenzione di Ginevra di essere anch'essi designati come tali, a condizione che possano offrire una "protezione effettiva" 3 ;

un riferimento esplicito ai legami familiari e al soggiorno nel paese terzo come possibile indicazione di un collegamento (considerando 48 del regolamento sulla procedura di asilo);

la possibilità di designare un paese terzo come "sicuro", con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili (considerando 46 e articolo 59, paragrafo 2, del regolamento sulle procedure di asilo);

l'introduzione di una presunzione di sicurezza per i paesi terzi con cui l'UE ha concluso un accordo di paese terzo sicuro a norma dell'articolo 218 TFUE (articolo 59, paragrafo 7, del regolamento sulla procedura di asilo);

l'introduzione della possibilità di adottare elenchi comuni di paesi terzi sicuri designati a livello dell'UE, senza precludere agli Stati membri la possibilità di designare ulteriori paesi terzi sicuri a livello nazionale (considerando 81 e articoli 60, 63 e 64 del regolamento sulle procedure di asilo).

Le nuove disposizioni si applicheranno a partire da giugno 2026. In relazione all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento sulla procedura di asilo che riguarda la possibilità di designare un paese terzo come "sicuro" con eccezioni territoriali e/o di categoria, la Commissione ha recentemente proposto di anticipare la sua applicazione 4 .

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ritenuto che potrebbero essere necessarie ulteriori modifiche legislative anche prima che il regolamento sulla procedura di asilo entri in vigore. Di conseguenza l'articolo 77 del regolamento sulla procedura di asilo affida alla Commissione il compito di riesaminare il concetto di paese terzo sicuro entro il 12 giugno 2025 e di proporre, se del caso, modifiche mirate.

Riesame del concetto di paese terzo sicuro

La Commissione ha adottato un approccio olistico al riesame in conformità con l'obbligo di cui all'articolo 77 del regolamento sulle procedure di asilo 5 .

Nell'ambito di tale riesame, la Commissione ha esaminato gli elementi relativi al concetto di paese terzo sicuro e alla sua applicazione nell'ambito del regolamento sulla procedura di asilo, tra cui:

(1)le condizioni che un paese terzo deve soddisfare per essere considerato "sicuro", come stabilito all'articolo 59 del regolamento sulle procedure di asilo. In sostanza non dovrebbe sussistere alcun rischio di persecuzione o di danno grave in tale paese terzo; deve essere possibile chiedere e, se sono soddisfatte le condizioni, ottenere una protezione effettiva ai sensi dell'articolo 57 del regolamento sulle procedure di asilo; e il principio di non respingimento deve essere rispettato;

(2)l'esistenza di un legame tra il richiedente e il paese terzo, nel senso che deve esistere un collegamento tra il richiedente e il paese terzo sicuro tale da rendere ragionevole il trasferimento del richiedente verso tale paese;

(3)garanzie di un giusto processo stabilite dal regolamento sulla procedura di asilo che gli Stati membri che applicano il concetto devono rispettare, in particolare una valutazione individuale, caso per caso, della sicurezza del paese per ciascun richiedente interessato, la possibilità per il richiedente di impugnare sia l'esistenza di un legame con il paese terzo in questione, sia l'effetto sospensivo automatico dell'impugnazione, nonché il fatto che il paese sarebbe sicuro date le circostanze specifiche del richiedente (possibilità di confutare la presunzione di sicurezza).

A seguito del riesame e dopo un'attenta analisi, la Commissione ha concluso che vi è margine per rivedere il criterio del legame, in quanto non rappresenta un requisito previsto dal diritto internazionale, nonché l'effetto sospensivo automatico dell'impugnazione. Tuttavia ha rilevato che non vi è alcun margine di revisione per quanto riguarda i criteri relativi alla "sicurezza" del paese terzo, in quanto già conformi alle norme minime previste dal diritto internazionale 6 . Altri aspetti connessi al giusto processo, compresa la valutazione individuale, costituiscono requisiti previsti dal diritto dell'UE e dal diritto internazionale, nonché dalla relativa giurisprudenza, in quanto essenziali per proteggere gli individui dal respingimento e tutelare i loro diritti fondamentali. Considerato il loro carattere vincolante ai sensi del diritto dell'UE e internazionale, tali garanzie devono essere mantenute 7 .

Pertanto sono stati individuati i due elementi seguenti per una modifica mirata del regolamento sulle procedure di asilo:

(a)il requisito di un collegamento tra il richiedente e il paese terzo (criterio del legame); e

(b)l'effetto sospensivo dell'impugnazione delle decisioni di rigetto della domanda per inammissibilità sulla base del motivo del paese terzo sicuro.

I portatori di interessi hanno segnalato vari benefici e rischi per ciascuna alternativa, come sintetizzato nella sezione "Consultazioni dei portatori di interessi" in appresso.

A. Criterio del legame

Dal riesame della Commissione è emerso che il carattere non vincolante del criterio del legame nel diritto internazionale lasciava spazio a una sua revisione. Inoltre una significativa maggioranza di Stati membri ha indicato che il criterio è l'elemento del concetto di paese terzo sicuro, nell'ambito del regolamento sulla procedura di asilo, che ha il maggiore impatto nel facilitare l'applicazione del concetto. Su tale base la Commissione ha individuato e valutato tre alternative per la revisione del criterio del legame nel contesto del regolamento sulla procedura di asilo 8 .

(1)Eliminazione del criterio del legame come requisito obbligatorio ai sensi del diritto dell'Unione

Poiché il criterio del legame non è prescritto dal diritto internazionale, un'alternativa presa in considerazione è stata quella di rimuoverne il carattere obbligatorio dal diritto dell'Unione, consentendo così agli Stati membri, nell'applicazione del concetto di paese terzo sicuro, di scegliere se applicare o meno il criterio e come definirlo nel diritto nazionale.

Tale alternativa faciliterebbe l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro da parte degli Stati membri estendendo potenzialmente il numero di richiedenti cui il concetto potrebbe essere applicato, ampliando il bacino di paesi terzi con cui collaborare per la sua applicazione ed eliminando la necessità di dimostrare l'esistenza di un legame con un determinato paese terzo sicuro. Ciò ridurrebbe gli oneri amministrativi e aumenterebbe l'efficacia del trattamento delle domande di asilo. Potrebbe inoltre favorire una maggiore condivisione delle responsabilità ed eventualmente ampliare lo spazio di protezione globale. Tale alternativa deve essere applicata in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, compresi i diritti dei minori.

L'alternativa ha previsto anche la possibilità di escludere specifici gruppi di richiedenti vulnerabili o di introdurre misure mirate per impedire la fuga (ad esempio la presunzione di rischio di fuga nell'applicazione del concetto di paese terzo sicuro o l'introduzione di un nuovo motivo di trattenimento nella direttiva sulle condizioni di accoglienza). L'alternativa ha incluso inoltre la possibilità di concludere accordi o intese con paesi terzi che richiedevano l'esame nel merito delle richieste di protezione effettiva presentate da richiedenti la cui domanda è stata respinta in quanto inammissibile in base al concetto di paese terzo sicuro.

Tali elementi fanno parte della presente proposta legislativa.

(2)Considerare il transito come criterio sufficiente

Una seconda alternativa consisteva nel considerare che il semplice transito del richiedente attraverso un paese terzo sicuro costituisse un criterio sufficiente per applicare il concetto di paese terzo sicuro alle persone interessate.

L'inclusione del transito come criterio fornirebbe un ulteriore legame oggettivo tra il richiedente e il paese terzo sicuro, in quanto è ragionevole presumere che una persona in cerca di protezione internazionale avrebbe potuto presentare domanda di protezione nel paese terzo sicuro attraverso il quale è transitata. Tale interpretazione è in linea con l'approccio adottato dalla Commissione nella sua proposta di regolamento sulla procedura di asilo del 2016 9 , nella quale si riconosceva che il transito attraverso un paese terzo sicuro potrebbe essere sufficiente per applicare il concetto di paese terzo sicuro. Il riconoscimento del transito come valido legame oggettivo facilita l'applicazione del concetto e potrebbe ampliare il numero di paesi terzi con cui gli Stati membri possono cooperare in materia di asilo. Spetterà alle autorità competenti in materia di asilo degli Stati membri dimostrare l'avvenuto transito.

È stata presa in considerazione la possibilità di introdurre una specifica presunzione relativa di transito secondo la quale si potrebbe presumere che una persona giunta irregolarmente nel territorio dell'UE e che non sia in grado di dimostrare di essere arrivata tramite un itinerario diretto abbia transitato attraverso almeno un paese terzo. Tuttavia si è concluso che l'introduzione di una simile presunzione relativa si aggiungerebbe ai motivi del contenzioso, andando contro l'auspicata semplificazione dell'applicazione del concetto di paese terzo sicuro. Per tale motivo la possibile introduzione della presunzione relativa è stata scartata.

(3)Definizione del criterio del legame nel regolamento sulla procedura di asilo, ma in una forma più flessibile (che includerebbe anche il transito)

Una terza alternativa consisteva nel definire il "legame" ai sensi del diritto dell'Unione per includere, oltre al transito, i vincoli culturali o la conoscenza della lingua come legami sufficienti, eventualmente accompagnati da un documento di orientamento.

Tale alternativa potrebbe ampliare il numero di potenziali paesi terzi sicuri, in quanto va oltre i paesi terzi lungo la rotta verso l'UE, agevolando nel contempo la cooperazione con il paese terzo interessato e contribuendo a una maggiore condivisione delle responsabilità. Inoltre potrebbe facilitare l'integrazione del richiedente una volta trasferito, rafforzando in tal modo la sostenibilità del trasferimento. Tuttavia l'onere della prova dell'esistenza di un legame ricadrebbe sempre sulle autorità competenti in materia di asilo degli Stati membri. Pertanto si è ritenuto che tale alternativa non comportasse l'effetto desiderato di semplificare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro.

B. Effetto sospensivo dell'impugnazione

La Commissione ha ulteriormente esaminato se sia possibile semplificare le procedure di impugnazione relative all'applicazione del concetto di paese terzo sicuro rendendo non automatico l'effetto sospensivo delle impugnazioni delle decisioni di inammissibilità.

Il fatto che un'impugnazione dell'applicazione del concetto di paese terzo sicuro abbia effetto sospensivo automatico è particolarmente rilevante nei casi di decisioni di inammissibilità basate su tale concetto, in cui la domanda non è esaminata nel merito. La natura dei diritti fondamentali a rischio, e in modo specifico il rischio di respingimento, rende la garanzia dell'effetto sospensivo dell'impugnazione prevista nel regolamento sulla procedura di asilo di particolare importanza. Tali rischi sono stati evidenziati durante il processo di consultazione da alcuni Stati membri, dall'UNHCR e dalla società civile.

Ciononostante l'eliminazione dell'effetto sospensivo automatico dell'impugnazione potrebbe contribuire a ridurre i ritardi procedurali nell'applicazione del concetto di paese terzo sicuro e a prevenire potenziali abusi delle possibilità di impugnazione da parte dei richiedenti, pur garantendo la tutela dei diritti fondamentali del richiedente, grazie alla possibilità di richiedere l'effetto sospensivo. Inoltre, al fine di garantire la tutela dei diritti dei richiedenti dal rischio di respingimento, è previsto un effetto sospensivo automatico avverso la decisione di rimpatrio adottata ai sensi dell'articolo 37 del regolamento sulle procedure di asilo, in relazione alla decisione di inammissibilità qualora sussista il rischio di violazione del principio di non respingimento. Ciò dovrebbe garantire che le persone non siano trasferite in un paese terzo in cui vi sia un rischio di respingimento, un rischio di danno grave o di trattamento inumano o degradante.

Conclusioni del riesame

La Commissione ha valutato attentamente i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna alternativa per la revisione delle disposizioni del regolamento sulla procedura di asilo riguardanti l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro. Nel complesso ritiene che una combinazione di misure sia la soluzione più idonea per conseguire la flessibilità auspicata e facilitare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro da parte degli Stati membri, mantenendo nel contempo le garanzie essenziali, tutelando i diritti fondamentali e rispondendo alle preoccupazioni espresse da alcuni portatori di interessi, come indicato nella presente proposta.

La presente proposta consentirebbe pertanto, ma non imporrebbe, agli Stati membri di applicare il concetto di paese terzo sicuro quando i) esiste un legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro in questione o ii) se il richiedente è transitato attraverso un paese terzo sicuro o iii) in assenza di legame o transito, quando esiste un accordo o un'intesa con un paese terzo sicuro che prevede l'esame nel merito delle richieste di protezione effettiva presentate dai richiedenti interessati da tale accordo o intesa. L'ultima opzione non dovrebbe applicarsi ai minori non accompagnati, per i quali il legame o il transito sarebbero sempre necessari. Inoltre gli Stati membri dovrebbero garantire che l'interesse superiore del minore costituisca una considerazione preminente in tutte le decisioni che lo riguardano.

La proposta semplifica inoltre le procedure di impugnazione relative all'applicazione del concetto di paese terzo sicuro, proponendo di rendere non automatico l'effetto sospensivo delle impugnazioni delle decisioni di inammissibilità adottate per il motivo del paese terzo sicuro.

Obiettivi della proposta

L'obiettivo principale della presente proposta è apportare una modifica mirata al regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura di asilo al fine di facilitare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta deriva dall'articolo 77 del regolamento sulla procedura di asilo, che incarica la Commissione di riesaminare il concetto di paese terzo sicuro entro il 12 giugno 2025 e di proporre, se del caso, modifiche mirate. Essa è pienamente coerente con gli obiettivi del regolamento sulla procedura di asilo, adottato il 14 maggio 2024. È inoltre in linea con gli altri strumenti legislativi adottati nel quadro del patto sulla migrazione e l'asilo, in particolare il regolamento qualifiche, la rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza, il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, il regolamento sugli accertamenti e il regolamento Eurodac.

Inoltre la proposta di revisione del concetto di paese terzo sicuro è coerente con la proposta di regolamento per il rimpatrio 10 nella misura in cui quest'ultima estende l'ambito di applicazione delle norme dell'UE sul rimpatrio per includervi anche i rimpatri effettuati sulla base del concetto di paese terzo sicuro e sostiene le garanzie (già) previste per i rimpatriandi ai sensi delle norme dell'UE sul rimpatrio, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della convenzione europea dei diritti dell'uomo in relazione al rispetto del principio di non respingimento.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è coerente con l'approccio globale a lungo termine per una gestione più efficace e coerente della migrazione, come stabilito nel patto sulla migrazione e l'asilo, che prevede, tra l'altro, di porre la migrazione al centro delle relazioni di partenariato e cooperazione con i paesi terzi. In quest'ottica e tenendo conto dell'obiettivo della proposta di garantire il diritto di chiedere asilo e di difendere i diritti fondamentali di rifugiati, richiedenti asilo e migranti, a prescindere dal loro status, la proposta è in linea con l'impegno dell'UE a favore degli obiettivi del patto globale sui rifugiati.

La proposta sostiene gli obiettivi generali del patto, in particolare l'obiettivo di rendere più efficiente il trattamento delle domande di asilo nell'UE e di trovare soluzioni per cooperare e condividere l'onere con i paesi terzi.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Geometria variabile

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE, l'Irlanda non partecipa all'adozione e non è vincolata da alcuna misura adottata a norma della parte terza, titolo V, TFUE, che comprende misure che istituiscono un sistema europeo comune di asilo. Tuttavia, a norma dell'articolo 3 di tale protocollo, l'Irlanda può decidere di partecipare all'adozione e all'applicazione di tali misure. L'Irlanda ha notificato che desidera partecipare al regolamento sulla procedura di asilo. Può inoltre scegliere di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente proposta, che modifica il regolamento sulla procedura di asilo, in linea con gli articoli 3 e 4 bis del protocollo n. 21.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Sussidiarietà

L'obiettivo della presente proposta è apportare una modifica mirata del regolamento sulla procedura di asilo al fine di rendere l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro più flessibile per gli Stati membri. La proposta mantiene il carattere facoltativo dell'applicazione del concetto di paese terzo sicuro.

Le nuove procedure dovrebbero essere disciplinate dalle stesse norme, quale che sia lo Stato membro in cui sono applicate, al fine di garantire parità di trattamento dei richiedenti, dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi soggetti alle procedure, nonché chiarezza e certezza del diritto per gli interessati. Inoltre, agendo singolarmente, gli Stati membri potrebbero incoraggiare spostamenti non autorizzati da uno Stato membro all'altro, a seconda di se e come applicano il concetto di paese terzo sicuro, oppure potrebbero ostacolare i trasferimenti Dublino a causa dell'applicazione divergente del concetto.

Gli obiettivi della presente proposta non possono essere realizzati dai singoli Stati membri. L'obiettivo di eliminare alcuni degli ostacoli all'efficace applicazione del concetto di paese terzo sicuro comporta la necessità di un quadro dell'UE per garantire un'applicazione uniforme e coerente del concetto in tutti gli Stati membri. L'Unione deve pertanto intervenire e può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, la presente proposta di modifica mirata del regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura di asilo si limita a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi, vale a dire consentire agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'applicazione del concetto di paese terzo sicuro in linea con il diritto internazionale e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Scelta dell'atto giuridico

Lo strumento scelto è una proposta di regolamento che modifica il regolamento sulla procedura di asilo.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Raccolta di conoscenze sull'attuazione e l'applicazione della legislazione vigente

Ai fini del riesame del concetto di paese terzo sicuro, la Commissione ha esaminato se il diritto internazionale (la convenzione di Ginevra del 1951 e la convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950) consenta ulteriori revisioni delle condizioni di applicazione del concetto di paese terzo sicuro e delle relative garanzie giuridiche, al fine di facilitarne l'applicazione negli Stati membri. La Commissione ha inoltre preso in considerazione l'esperienza finora acquisita dagli Stati membri nell'applicazione del concetto di paese terzo sicuro, comprese le sfide incontrate, come espresso in diverse sedi. Infine la Commissione ha analizzato la giurisprudenza pertinente della CGUE e della CEDH.

Per quanto riguarda le informazioni fattuali relative all'applicazione del concetto di paese terzo sicuro da parte degli Stati membri dell'UE fino a questo momento, i dati disponibili non sono molto accurati, ma vi sono indicazioni secondo cui le prassi sono risultate, nella migliore delle ipotesi, disomogenee 11 . In tre Stati membri il concetto di paese terzo sicuro non è contemplato dalla legislazione nazionale 12 . In tutti gli altri Stati membri il concetto è incluso nella legislazione nazionale, ma vi sono differenze in termini di applicazione: cinque Stati membri hanno adottato elenchi di paesi terzi sicuri 13 , in dodici Stati membri il concetto è applicato solo caso per caso 14 e sei Stati membri non lo applicano nella pratica 15 .

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha consultato gli Stati membri, il Parlamento europeo, le organizzazioni della società civile e l'UNHCR tra dicembre 2024 e febbraio 2025. Le discussioni si sono concentrate sul criterio del legame e sull'effetto sospensivo automatico delle impugnazioni delle decisioni di inammissibilità sulla base del motivo del paese terzo sicuro.

Le discussioni con gli Stati membri si sono svolte in varie sedi, tra cui il Coreper, il gruppo "Asilo", il comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo (CSIFA) e in occasione delle consultazioni informali organizzate dalla Commissione il 27 gennaio e il 27 febbraio 2025. Le discussioni con i deputati al Parlamento europeo si sono tenute il 18 febbraio e quelle con le organizzazioni della società civile il 19 febbraio 2025.

Nel corso di tali scambi, un'ampia maggioranza di Stati membri ha espresso sostegno alla revisione del concetto di paese terzo sicuro e si è detta favorevole a una modifica mirata del regolamento sulla procedura di asilo al fine di eliminare il criterio del legame e l'effetto sospensivo automatico delle impugnazioni; tali modifiche sono state viste come un mezzo per migliorare l'efficienza, offrire maggiore flessibilità nella gestione delle domande di asilo, in particolare in periodi di pressione migratoria sproporzionata, nonché ridurre gli oneri amministrativi. Una minoranza di Stati membri si è opposta all'eliminazione del requisito del criterio del legame, preferendo una definizione flessibile dello stesso.

Gli Stati membri favorevoli all'eliminazione del criterio del legame come requisito obbligatorio hanno sottolineato che tale modifica amplierebbe la portata potenziale di richiedenti cui può essere applicato il concetto di paese terzo sicuro, consentendo di considerare nell'ambito di tale quadro un maggior numero di richiedenti asilo. Hanno affermato che tale modifica offrirebbe una maggiore flessibilità nella cooperazione con i paesi terzi, facilitando la creazione di nuovi partenariati. Hanno inoltre sostenuto che, con la revoca di tale requisito, gli Stati membri si troverebbero in una posizione migliore per rispondere in modo più efficace alle pressioni e alle crisi migratorie. Infine hanno evidenziato i potenziali miglioramenti in termini di efficienza, sostenendo che l'eliminazione del criterio del legame semplificherebbe il trattamento delle domande, ridurrebbe gli oneri amministrativi a carico delle autorità nazionali (non essendo più necessario dimostrare l'esistenza di un collegamento) e accelererebbe il processo decisionale.

Gli Stati membri contrari all'eliminazione del requisito del criterio del legame hanno avvertito che ciò potrebbe ostacolare l'integrazione degli individui all'interno dei paesi terzi sicuri e l'istituzione di partenariati con i paesi terzi, nonché aumentare i rischi di migrazione irregolare dal paese terzo sicuro verso l'UE e il rischio che alcuni individui rimangano privi di legami o di una protezione garantita nel paese terzo sicuro. Nell'UE tale modifica potrebbe anche comportare un aumento del rischio di contenziosi giudiziari e di movimenti secondari verso Stati membri in cui il concetto di paese terzo sicuro non è applicato o oppure è applicato in presenza del requisito di collegamento. Alcuni Stati membri hanno avvertito che gli organi giurisdizionali nazionali potrebbero sospendere i trasferimenti Dublino verso gli Stati membri in cui si ritiene che il concetto di paese terzo sicuro sia applicato in maniera troppo indulgente o errata, dal momento che il requisito di collegamento offriva una garanzia. Alcuni Stati membri hanno inoltre evidenziato la necessità di garantire il rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, di proteggere i richiedenti vulnerabili, di evitare il trasferimento delle responsabilità verso i paesi terzi e di garantire un'attuazione realistica.

Diversi Stati membri hanno inoltre osservato che l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro può comportare un aumento del rischio di fuga dei richiedenti cui si applica tale concetto. Per far fronte a tale rischio, la maggioranza degli Stati membri ha ritenuto che le norme previste dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza, quali gli articoli 9 (restrizioni alla libera circolazione) e 10 (trattenimento) siano sufficienti, sebbene alcuni Stati membri abbiano suggerito di valutare eventuali modifiche e uno abbia proposto l'introduzione di un considerando.

Dalle consultazioni con i deputati al Parlamento europeo sono emerse importanti divergenze di opinioni. Alcuni deputati si sono detti favorevoli all'eliminazione del criterio del legame e dell'effetto sospensivo automatico delle impugnazioni, ritenendo che tali modifiche migliorerebbero l'efficienza e limiterebbero i movimenti secondari. Altri deputati si sono opposti a entrambe le proposte, sostenendo che l'assenza di un criterio del legame potrebbe ostacolare l'integrazione nel paese terzo, aumentare i movimenti secondari e lasciare le persone trasferite nel paese terzo senza protezione, sottolineando nel contempo l'importanza di tutelare il diritto individuale di asilo nell'UE e di garantire la sostenibilità a lungo termine dei trasferimenti. Sono state espresse ulteriori preoccupazioni circa il rischio di aumento dei contenziosi giudiziari e i potenziali rischi di respingimento in caso di eliminazione dell'effetto sospensivo delle impugnazioni. È stato inoltre osservato che si dovrebbe continuare a porre l'accento sull'attuazione del patto, piuttosto che sull'introduzione di modifiche che potrebbero perturbarne l'equilibrio accuratamente negoziato. Alcuni deputati hanno sottolineato che eventuali modifiche del concetto di paese terzo sicuro devono essere accompagnate da solidi accordi di cooperazione con i paesi terzi, il che garantirebbe anche che le persone trasferite abbiano accesso a una protezione effettiva.

Le organizzazioni della società civile si sono generalmente espresse contro la revisione del concetto di paese terzo sicuro e hanno evidenziato varie preoccupazioni importanti relative alla sua attuazione pratica. Hanno avvertito che ciò potrebbe comportare un aumento dei contenziosi, degli interventi giudiziari e degli oneri amministrativi, con ripercussioni negative sul sistema di Dublino e sulla cooperazione con i paesi terzi. Un'ulteriore preoccupazione importante riguarda l'impatto sui richiedenti vulnerabili, per i quali è stato chiesto che il criterio del legame rimanga obbligatorio.

Pur riconoscendo che il criterio del legame non è un requisito ai sensi del diritto internazionale, l'UNHCR ha ribadito le proprie riserve sulla sua eliminazione, tra cui le preoccupazioni circa la sostenibilità a lungo termine dei trasferimenti in assenza di legame e il rischio che le persone trasferite rimangano in una situazione giuridica incerta a causa di potenziali rigetti reiterati di domande di protezione anche nel paese terzo sicuro. L'UNHCR ha sottolineato la necessità di solide garanzie aggiuntive in caso di eliminazione del criterio del legame. Inoltre ha espresso alcune preoccupazioni in merito al concetto di paese terzo sicuro, sebbene non direttamente connesse alle proposte di revisione.

Per quanto riguarda l'effetto sospensivo delle impugnazioni, la maggioranza degli Stati membri e alcuni deputati al Parlamento europeo si sono espressi a favore dell'effetto sospensivo non automatico. Essi hanno sostenuto che l'eliminazione dell'effetto sospensivo automatico potrebbe ridurre i ritardi procedurali, osservando che ciò sarebbe anche in linea con la breve durata delle procedure accelerate e di frontiera previste nell'ambito dell'attuale regolamento sulle procedure di asilo. Inoltre l'eliminazione potrebbe ridurre gli oneri finanziari associati alla creazione di condizioni di accoglienza per i richiedenti le cui domande di protezione sono sotto esame. Hanno inoltre affermato che tale misura potrebbe prevenire l'abuso delle possibilità di impugnazione da parte dei richiedenti con lo scopo di ritardare il loro allontanamento e potrebbe contribuire ad attenuare i rischi di fuga e di movimenti secondari.

Alcuni Stati membri, alcuni deputati al Parlamento europeo, l'UNHCR e le organizzazioni della società civile hanno espresso preoccupazioni riguardo all'eliminazione dell'effetto sospensivo automatico. A loro avviso tale modifica potrebbe comportare un sostanziale aumento del carico di lavoro delle corti d'appello e potenziali rischi di respingimento. L'UNHCR ha osservato che l'eliminazione dell'effetto sospensivo automatico potrebbe aumentare i rischi di trattenimento durante le impugnazioni e che, anche laddove la decisione di rimpatrio conservi un effetto sospensivo, persiste un rischio significativo di trasferimenti erronei di richiedenti a rischio; inoltre, anche qualora una misura di allontanamento sia automaticamente sospesa, ciò potrebbe non garantire un ricorso effettivo avverso il rigetto delle domande di asilo sulla base del paese terzo sicuro.

Definizione delle politiche basata su elementi probanti

L'articolo 77 del regolamento sulla procedura di asilo invitava la Commissione a procedere a un riesame del concetto di paese terzo sicuro e, se necessario, a proporre modifiche legislative entro giugno 2025, quindi prima dell'applicazione del regolamento a giugno 2026.

Nel riesaminare il concetto di paese terzo sicuro, la Commissione ha tenuto conto dell'esperienza maturata finora dagli Stati membri nella sua applicazione, comprese le sfide incontrate, come espresso in varie sedi. La Commissione ha inoltre intrapreso ampie attività di consultazione dei portatori di interessi per raccogliere elementi probatori. Infine la Commissione ha analizzato la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'UE e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, così come gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

La proposta è coerente con l'articolo 18 della Carta dell'UE, che sancisce il diritto di asilo nell'UE. Il fatto che un accordo o un'intesa con un paese terzo richieda l'esame nel merito delle richieste di protezione effettiva presentate dai richiedenti soggetti a tale accordo o intesa garantisce che la persona trasferita riceva protezione nel paese terzo sicuro, se ammissibile. La proposta è inoltre coerente con l'articolo 24 della Carta dell'UE, che stabilisce il loro diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che in tutti gli atti relativi ai minori l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. La proposta garantisce inoltre che ciascun richiedente cui è applicato il concetto di paese terzo sicuro in uno Stato membro beneficerà pienamente di tutte le garanzie procedurali disponibili nel regolamento sulla procedura di asilo nel contesto delle procedure di inammissibilità e delle impugnazioni delle decisioni di inammissibilità, che a loro volta sono pienamente conformi agli articoli 3 e 4 del protocollo n. 4 della convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla giurisprudenza della CEDH in materia.

La proposta è inoltre coerente con l'obbligo di rispettare il principio di non respingimento, che è tutelato nell'ambito del regolamento sulla procedura di asilo e continuerà ad esserlo nell'ambito delle nuove norme sull'applicazione del concetto di paese terzo sicuro. I rischi di respingimento devono essere considerati nel contesto dell'esame dell'ammissibilità della domanda di asilo sulla base del concetto di paese terzo sicuro, sia nel valutare se un paese terzo sia "sicuro" in generale, sia per ciascun individuo in particolare. La proposta stabilisce che gli effetti di una decisione di rimpatrio collegata alla decisione di inammissibilità fondata sull'applicazione del concetto di paese terzo sicuro, emessa ai sensi dell'articolo 37 del regolamento sulle procedure di asilo, siano automaticamente sospesi fintantoché il richiedente abbia un'impugnazione pendente in cui siano sollevate obiezioni relative al rischio di respingimento. La proposta di regolamento sui rimpatri riafferma tale garanzia, già disponibile nell'ambito dell'attuale direttiva rimpatri.

La proposta tiene conto anche delle esigenze particolari dei minori non accompagnati e si allinea alle politiche dell'UE volte alla tutela dei loro diritti. Per i minori non accompagnati, l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro basato sull'esistenza di un collegamento o di un transito integra le garanzie già stabilite nel regolamento sulla procedura di asilo. Quando gli Stati membri applicano tale concetto ai minori non accompagnati, il regolamento sulla procedura di asilo prevede già una valutazione individuale basata sull'interesse superiore del minore. Nel contesto del concetto di paese terzo sicuro, tale valutazione comprende la verifica dell'esistenza di disposizioni adeguate nel paese terzo per proteggere il minore non accompagnato e garantirgli un sostegno adatto alle sue esigenze specifiche e un accesso immediato a una protezione effettiva. I minori non accompagnati si trovano in una condizione particolare di vulnerabilità e necessitano di un sostegno specifico, che spesso può essere fornito da soggetti privati nel paese ospitante.

Il diritto a un ricorso effettivo è adeguatamente garantito in caso di revoca dell'effetto sospensivo automatico dell'impugnazione della decisione di inammissibilità sulla base del concetto di paese terzo sicuro, in quanto i richiedenti sono legittimati a chiedere al giudice che sia loro riconosciuto il diritto di rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non comporta alcun onere finanziario o amministrativo per l'Unione europea e pertanto non incide sul suo bilancio. La presente proposta deriva dal regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura di asilo, che ha introdotto diverse modifiche alle norme sul paese terzo sicuro ed è pertanto parte del patto sulla migrazione e l'asilo adottato a maggio 2024, per il quale sono già previsti finanziamenti. L'applicazione del concetto di paese terzo sicuro non è nuova per gli Stati membri e il sostegno a eventuali investimenti necessario per l'applicazione di tale concetto è ammissibile nell'ambito del vigente Fondo Asilo, migrazione e integrazione. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) può fornire assistenza agli Stati membri con personale per lo stesso scopo, nell'ambito dei rispettivi mandati.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Ai sensi dell'articolo 75 del regolamento sulla procedura di asilo, gli Stati membri sono tenuti a elaborare piani di attuazione nazionali sulla base del piano di attuazione comune elaborato dalla Commissione. La Commissione deve monitorare attentamente l'attuazione di tali piani nazionali. Una volta che i testi legislativi nell'ambito del patto inizieranno ad essere applicati, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo monitorerà l'applicazione operativa e tecnica del sistema europeo comune di asilo, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2303 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. L'applicazione del concetto di paese terzo sicuro sarà inclusa nel monitoraggio condotto dall'EUAA. Inoltre le relazioni annuali che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 9 del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione devono includere i risultati del monitoraggio dell'EUAA.

La Commissione deve tenere conto di questi diversi elementi nel valutare se gli Stati membri siano soggetti a pressioni migratorie, rischino di esserlo o si trovino ad affrontare una situazione migratoria significativa. Sono altresì rilevanti per determinare se uno Stato membro presenti carenze sistemiche che potrebbero comportare conseguenze gravi negative per il funzionamento del sistema di Dublino.

La clausola di trasparenza aggiunta nella presente proposta, che impone agli Stati membri di informare la Commissione e gli altri Stati membri prima di concludere accordi o intese con paesi terzi, consentirebbe inoltre alla Commissione di disporre di una panoramica completa dell'attuazione del concetto di paese terzo sicuro.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Opzioni per l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro

L'applicazione del criterio del legame, che non è prescritto dal diritto internazionale, non sarà più obbligatoria ai sensi del diritto dell'Unione, il che significa che gli Stati membri potranno scegliere se applicarlo o meno.

Nell'applicare il concetto di paese terzo sicuro, gli Stati membri disporranno di tre opzioni:

1)applicare il concetto in presenza di un collegamento, come definito dal diritto nazionale, in linea con i parametri stabiliti dalla giurisprudenza della CGUE e dalle norme internazionali; oppure

2)applicare il concetto considerando il transito come criterio sufficiente; oppure

3)applicare il concetto sulla base di un accordo o di un'intesa con un paese terzo che richiede l'esame nel merito delle richieste di protezione effettiva presentate dai richiedenti soggetti a tale accordo o intesa. Ciò non vale per i minori non accompagnati.

Il requisito secondo cui, in assenza di collegamento o transito, il concetto di paese terzo sicuro dovrebbe essere applicato solo sulla base di un accordo o di un'intesa con un paese terzo significa che i richiedenti potrebbero avere accesso a una procedura in paesi terzi sicuri e ricevere protezione effettiva, se giustificata, senza pregiudicare il diritto del paese terzo di stabilire se la persona soddisfa le condizioni per ottenere tale protezione.

Quando il concetto di paese terzo sicuro è applicato ai minori non accompagnati, sarà obbligatoria l'esistenza di un collegamento o di un transito precedente, che stabilisca un legame con il paese terzo sicuro. Tale requisito riduce il rischio per i minori di ricevere una protezione inadeguata e di trovarsi in una condizione di isolamento sociale. I minori non accompagnati si trovano in una situazione di vulnerabilità e necessitano di ulteriore sostegno quando viene loro applicato il concetto di paese terzo sicuro. Ciò è riconosciuto dalle disposizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento sulle procedure di asilo, secondo cui un paese terzo può essere considerato sicuro per un minore non accompagnato soltanto se ciò non è contrario al suo interesse superiore e se vi sono garanzie che le autorità dei paesi terzi prenderanno in carico il minore non accompagnato e forniranno immediato sostegno e accesso a una protezione effettiva.

Il patto sulla migrazione e l'asilo stabilisce un sistema europeo comune più integrato, in cui le decisioni adottate da uno Stato membro incidono sugli altri Stati membri. Il sistema di asilo e migrazione del patto si basa sulla fiducia e comprende vari strumenti per garantire la trasparenza (ad esempio il monitoraggio degli accertamenti e della procedura di frontiera, il meccanismo di monitoraggio dell'EUAA) che dovrebbero applicarsi anche al concetto di paese terzo sicuro. Per questo motivo la proposta introduce una clausola di trasparenza che impone agli Stati membri di informare la Commissione e gli altri Stati membri prima di concludere accordi o intese con paesi terzi sicuri. Ciò aiuterebbe anche gli Stati membri e la Commissione a coordinare meglio gli sforzi nei confronti dei paesi terzi per la conclusione di accordi o intese e a sostenere l'approccio globale nella dimensione esterna della migrazione. La Commissione sarebbe così in grado di controllare che gli accordi o le intese con i paesi terzi soddisfino le condizioni stabilite dal regolamento sulla procedura di asilo.

Inoltre, per limitare i rischi associati alla fuga da Stati membri che applicano il concetto di paese terzo sicuro verso altri Stati membri che non lo applicano, gli Stati membri dovrebbero poter adottare le misure necessarie per impedire spostamenti non autorizzati dei richiedenti cui si applica il concetto di paese terzo sicuro. Tali misure possono includere le restrizioni alla libera circolazione a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1346 o il trattenimento del richiedente interessato a norma dell'articolo 10 della stessa, in attesa della valutazione sull'ammissibilità della domanda. In tale contesto l'applicazione del concetto può fondare l'esistenza di un rischio di fuga.

Effetto sospensivo non automatico dell'impugnazione delle decisioni di inammissibilità adottate per il motivo del paese terzo sicuro

Per migliorare l'efficienza procedurale, la Commissione propone inoltre di rendere non automatico l'effetto sospensivo delle impugnazioni delle decisioni di inammissibilità, fatte salve le impugnazioni delle relative decisioni di rimpatrio laddove vi sia il rischio di violazione del principio di non respingimento. A tal fine il motivo di verifica di inammissibilità basato sull'applicazione del concetto di paese terzo sicuro è aggiunto all'articolo 68, paragrafo 3, lettera b).

2025/0132 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese terzo sicuro"

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo,

visti i pareri del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 ha stabilito una procedura comune ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale nell'Unione. La Commissione ha riesaminato i vari aspetti del concetto di paese terzo sicuro, compresi i criteri attinenti alla sicurezza, il giusto processo, il criterio del legame e le disposizioni sul ricorso effettivo. Il riesame ha condotto alla conclusione che è possibile migliorare l'applicabilità del concetto di paese terzo sicuro pur mantenendo le garanzie giuridiche per i richiedenti e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali.

(2)L'esistenza di un legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro non è obbligatoria ai sensi del diritto internazionale dei rifugiati, in particolare della convenzione di Ginevra, né del diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter applicare il concetto di paese terzo sicuro anche qualora non sia possibile stabilire alcun legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro in questione, purché un accordo o un'intesa con quest'ultimo imponga di esaminare nel merito le domande di protezione effettiva presentate dai richiedenti soggetti a tale accordo o intesa.

(3)Gli Stati membri dovrebbero poter applicare il concetto di paese terzo sicuro a condizione che il richiedente abbia con il paese terzo in questione un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse.

(4)Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter applicare il concetto di paese terzo sicuro ai richiedenti che sono transitati per il territorio di un paese terzo prima di entrare nell'Unione, in quanto si può ragionevolmente supporre che una persona in cerca di protezione internazionale avrebbe potuto presentare domanda di protezione in un paese terzo sicuro per cui è transitata. Il precedente transito per un paese terzo sicuro costituisce un legame obiettivo tra il richiedente e il paese terzo in questione.

(5)Considerata la situazione di vulnerabilità dei minori non accompagnati e la loro necessità di un sostegno mirato, è opportuno applicare loro il concetto di paese terzo sicuro solo se è possibile stabilire un legame con il paese terzo in questione o constatare un transito per il medesimo, e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le decisioni riguardanti i minori.

(6)È necessario migliorare la trasparenza per quanto riguarda la conclusione di accordi e intese con paesi terzi sicuri da parte degli Stati membri, in modo da sostenere gli Stati membri e la Commissione nella definizione di un approccio globale alla dimensione esterna della migrazione e nel coordinamento degli sforzi da essi profusi nei confronti dei paesi terzi per applicare il concetto di paese terzo sicuro. Ciò permetterebbe anche di verificare se gli accordi o le intese con i paesi terzi soddisfino le condizioni stabilite dal presente regolamento. Dovrebbe inoltre permettere di applicare in modo più uniforme e coerente il concetto di paese terzo sicuro in tutta l'Unione e contribuire al buon funzionamento generale del sistema europeo comune di asilo. A tale scopo, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a informare la Commissione e gli altri Stati membri prima di concludere accordi o intese con paesi terzi.

(7)Gli Stati membri dovrebbero poter adottare le misure necessarie per far fronte al rischio di fuga dei richiedenti cui si applica il concetto di paese terzo sicuro, anche limitando la libertà di circolazione del richiedente interessato a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 , o trattenendolo a norma dell'articolo 10 della stessa, al fine di valutare l'ammissibilità delle domande.

(8)Per migliorare l'efficienza procedurale, è opportuno che il richiedente non abbia il diritto automatico di rimanere nel territorio di uno Stato membro ai fini dell'impugnazione delle decisioni di inammissibilità adottate sulla base del concetto di paese terzo sicuro. È tuttavia opportuno che l'esecuzione della corrispondente decisione di rimpatrio sia sospesa fino alla scadenza del termine entro il quale l'interessato può esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice di primo grado e, quando tale ricorso è stato presentato, laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.

(9)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia rivedere le condizioni di applicazione del concetto di paese terzo sicuro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)[A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato[, con lettera del ...,] che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

OPPURE    

[A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

(11)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(12)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(13)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1348,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2024/1348 è così modificato:

(1)l'articolo 59, paragrafo 5, è così modificato:

(a)la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) si verifichi una delle condizioni seguenti:

I)il richiedente ha con il paese terzo in questione un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse;

II)il richiedente è transitato per il paese terzo in questione;

III)esiste un accordo o un'intesa con il paese terzo in questione che obbliga a esaminare nel merito le domande di protezione effettiva presentate dai richiedenti soggetti a tale accordo o intesa.";

(b)sono aggiunti i due commi seguenti:

"Nell'applicazione del primo comma, lettera b), l'interesse superiore del minore è considerato preminente. Il primo comma, lettera b), punto iii), non si applica se il richiedente è un minore non accompagnato.

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri prima di concludere un accordo o un'intesa di cui al primo comma, lettera b), punto iii).";

(2)all'articolo 68, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) decisione di rigetto della domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), b), d) o e), o dell'articolo 38, paragrafo 2, tranne nel caso in cui il richiedente sia un minore non accompagnato soggetto alla procedura di frontiera;".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 4

1.1.Titolo della proposta/iniziativa4

1.2.Settore/settori interessati 4

1.3.Obiettivi4

1.3.1.Obiettivi generali4

1.3.2.Obiettivi specifici4

1.3.3.Risultati e incidenza previsti4

1.3.4.Indicatori di prestazione4

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 5

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 5

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa5

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.5

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe6

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti7

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione7

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria7

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 7

2.MISURE DI GESTIONE 9

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 9

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo 9

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti9

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli9

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 9

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 9

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 10

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 10

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 11

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 11

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato11

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne13

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)16

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 18

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato18

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti18

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane 18

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato19

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne19

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane20

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali20

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 21

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento 21

3.3.Incidenza prevista sulle entrate21

4.DIMENSIONI DIGITALI22

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale22

4.2.Dati22

4.3.Soluzioni digitali22

4.4.Valutazione dell'interoperabilità22

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale22

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro

1.2.Settore/settori interessati 

Asilo

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

La presente proposta risponde all'obbligo previsto dal regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura di asilo che impone alla Commissione di riesaminare il concetto di paese terzo sicuro e, se del caso, proporre modifiche mirate per agevolarne l'applicazione. Essa mira a migliorare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro nel quadro dell'UE in materia di asilo.

In linea con il patto sulla migrazione e l'asilo, la presente proposta rafforza la cooperazione basata sul partenariato con i paesi terzi, garantendo che gli accordi e le intese del paese terzo sicuro siano reciprocamente vantaggiosi, salvaguardino i principi di condivisione delle responsabilità e rispettino pienamente i diritti fondamentali. Affrontando le esigenze di protezione e garantendo la conformità agli obblighi internazionali, la proposta contribuisce altresì agli impegni dell'UE nell'ambito del patto globale sui rifugiati.

1.3.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n. 1

Il primo obiettivo della presente proposta è apportare modifiche mirate al regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura di asilo al fine di facilitare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro da parte degli Stati membri.

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

1.    Migliorare la chiarezza giuridica e la coerenza nell'applicazione del concetto di paese terzo sicuro.

2.    Offrire agli Stati membri maggiore flessibilità nell'applicazione del concetto, garantendo nel contempo la conformità agli obblighi internazionali e ai diritti fondamentali.

3.    Migliorare l'efficienza delle procedure di asilo e ridurre gli abusi dei sistemi di asilo dell'UE e la pressione su di essi.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Impatto delle modifiche sugli elementi seguenti:

1.    numero di Stati membri che utilizzano il concetto di paese terzo sicuro (utilizzando il criterio del legame, il criterio di transito o sulla base di accordi o intese con i paesi terzi sicuri);

2.    numero di domande di asilo respinte in quanto inammissibili per motivi del paese terzo sicuro e numero di impugnazioni;

3.    numero di accordi o intese del paese terzo sicuro a livello dell'Unione o dello Stato membro.

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione; 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 18 ; 

 la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

Ai sensi dell'articolo 75 del regolamento sulla procedura di asilo, gli Stati membri sono tenuti a elaborare piani di attuazione nazionali sulla base del piano di attuazione comune elaborato dalla Commissione. La Commissione deve monitorare attentamente l'attuazione dei piani di attuazione nazionali. Una volta che le disposizioni del patto inizieranno ad essere applicate a giugno 2026, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo monitorerà l'applicazione operativa e tecnica del sistema europeo comune di asilo a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2303 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. L'applicazione del concetto di paese terzo sicuro farà parte del monitoraggio da parte dell'EUAA. Inoltre le relazioni annuali che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 9 del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione devono includere i risultati del monitoraggio dell'EUAA. La Commissione deve tenere conto di tali elementi nel valutare se gli Stati membri sono soggetti a pressioni migratorie, sono a rischio di pressioni migratorie o si trovano ad affrontare una situazione migratoria significativa, nonché nel determinare se uno Stato membro presenti carenze sistemiche che potrebbero comportare conseguenze gravi negative per il funzionamento del sistema di Dublino.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante): il concetto di paese terzo sicuro e la procedura di asilo sono disciplinati dal diritto dell'UE ai sensi del regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura di asilo. In assenza di un intervento a livello dell'UE, gli Stati membri continuerebbero ad applicare il concetto di paese terzo sicuro in modo frammentato, generando incoerenze nell'interpretazione giuridica e nelle garanzie procedurali. Approcci nazionali divergenti creerebbero incertezza giuridica, aumenterebbero i rischi di contenzioso e comprometterebbero l'applicazione uniforme delle norme in materia di asilo in tutta l'Unione. La mancanza di un'azione coordinata ostacolerebbe inoltre un'equa ripartizione degli oneri tra gli Stati membri e indebolirebbe la capacità dell'UE di dialogare efficacemente con i paesi terzi in materia di migrazione. Agendo a livello dell'UE, la presente proposta garantisce l'armonizzazione, la certezza del diritto e le garanzie procedurali, offrendo nel contempo agli Stati membri maggiore flessibilità per attuare il concetto di paese terzo sicuro in modo giuridicamente solido ed efficace dal punto di vista operativo.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post): una volta attuata, la presente proposta migliorerà la certezza del diritto e l'efficienza procedurale garantendo un'applicazione coerente del concetto di paese terzo sicuro da parte di tutti gli Stati membri. L'eliminazione dell'effetto sospensivo automatico delle impugnazioni ridurrà i ritardi nel processo decisionale in materia di asilo, permettendo un trattamento più rapido delle domande inammissibili, pur mantenendo l'accesso a mezzi di ricorso effettivi.

La proposta rafforzerà anche la cooperazione con i paesi terzi fornendo un quadro giuridico chiaro per l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro, indipendentemente dall'esistenza di un collegamento, a condizione che siano in vigore accordi o intese. Inoltre la clausola di trasparenza consentirà alla Commissione di monitorare la conformità degli accordi o delle intese con il regolamento sulla procedura di asilo, salvaguardando la credibilità dell'UE nei partenariati in materia di migrazione.

A livello dell'UE il monitoraggio da parte dell'EUAA e della Commissione garantirà che gli Stati membri applichino le norme rivedute del paese terzo sicuro nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali. Pur limitando l'effetto sospensivo automatico delle impugnazioni, la proposta mantiene le tutele giuridiche essenziali imponendo che le decisioni di rimpatrio siano sospese al primo grado di impugnazione qualora vi sia il rischio di violazione del principio di non respingimento. Tali misure permettono di raggiungere un equilibrio tra efficienza ed equità, garantendo che il sistema di asilo dell'UE rimanga efficace, prevedibile e conforme agli obblighi internazionali in materia di diritti umani.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'applicazione del concetto di paese terzo sicuro varia tra gli Stati membri e non è adottata da tutti, rendendo difficile il confronto. La Commissione ha adottato un approccio olistico al riesame del concetto di paese terzo sicuro. Ha esaminato se il diritto internazionale (la convenzione di Ginevra del 1951 e la convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950) consenta ulteriori revisioni delle condizioni di applicazione del concetto di paese terzo sicuro e delle sue garanzie giuridiche, al fine di facilitarne l'applicazione negli Stati membri. La Commissione ha inoltre preso in considerazione le esperienze e le sfide degli Stati membri nell'applicazione del concetto di paese terzo sicuro, come espresso in diverse sedi, e ha valutato se le modifiche introdotte nell'ambito del regolamento sulla procedura di asilo avessero già affrontato tali questioni o se permanessero lacune. Infine la Commissione ha analizzato la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'UE e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

La presente proposta deriva dal regolamento sulla procedura di asilo, che ha introdotto diverse modifiche alle norme del paese terzo sicuro ed è pertanto parte del patto sulla migrazione e l'asilo adottato a maggio 2024, per il quale sono già previsti finanziamenti. La presente proposta non comporta alcun onere finanziario o amministrativo per l'Unione europea e pertanto non incide sul suo bilancio. L'applicazione del concetto di paese terzo sicuro non è nuova per gli Stati membri. Gli Stati membri potranno ricorrere ai fondi stanziati nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali nel quadro del vigente Fondo Asilo, migrazione e integrazione per sostenere gli investimenti necessari per l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro. L'EUAA può fornire assistenza agli Stati membri con personale per lo stesso scopo, nell'ambito dei rispettivi mandati.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Non applicabile.

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

Durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 19

 Gestione diretta a opera della Commissione:

   a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

   a paesi terzi o organismi da questi designati;

   a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

   alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

   agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

   a organismi di diritto pubblico;

   a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

   a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

A norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura di asilo, gli Stati membri devono elaborare piani di attuazione nazionali sulla base del piano di attuazione comune stabilito dalla Commissione, che ne monitorerà attentamente l'attuazione. Una volta che le disposizioni del patto inizieranno ad essere applicate a giugno 2026, l'EUAA monitorerà l'applicazione operativa e tecnica del sistema europeo comune di asilo a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2303, compresa l'attuazione del concetto di paese terzo sicuro.

Le relazioni annuali della Commissione a norma dell'articolo 9 del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione includeranno i risultati del monitoraggio intrapreso dall'EUAA, valutando se gli Stati membri sono soggetti a pressioni migratorie o si trovano ad affrontare carenze sistemiche che potrebbero incidere sul funzionamento del sistema di Dublino, anche in relazione all'applicazione del concetto di paese terzo sicuro. La clausola di trasparenza aggiunta consentirà alla Commissione di monitorare gli accordi e le intese con i paesi terzi alla luce dei requisiti previsti dal regolamento sulla procedura di asilo.

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Non applicabile.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Tra i rischi associati alla proposta figura la possibilità che gli Stati membri possano concludere accordi o intese con paesi terzi che non rispettano le norme necessarie. Al fine di attenuare tale rischio è stata introdotta una clausola di trasparenza che obbliga gli Stati membri a informare la Commissione e gli altri Stati membri prima della conclusione di accordi o intese.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Non applicabile

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Non applicabile

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

Sezione 3 non applicabile per assenza di implicazioni finanziarie o di personale.

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative" 20

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

   Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

   Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

   Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

   Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7

Impegni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 21

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <…….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Tabella obbligatoria:

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Tabella obbligatoria

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative" 22

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

   Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

   Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

   Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

   Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7

Impegni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 23

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO n. 1: 24

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti

TOTALE 
STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP) 25

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo 
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

[Considerando la situazione generale complessa della rubrica 7, in termini sia di personale che di livello degli stanziamenti, il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG o di altri servizi della Commissione.]

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Spese informatiche (istituzionali) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Non applicabile.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Non applicabile.

   comporta una revisione del QFP.

Non applicabile.

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 
3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie.

   su altre entrate.

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 26

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Non applicabile

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

Non applicabile

4.Dimensioni digitali

Non applicabile. La proposta costituisce una modifica mirata del regolamento sulla procedura di asilo, che fa parte del patto. Tutti gli elementi digitali sono pertanto trattati all'interno del patto.

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

Non applicabile

4.2.Dati

Non applicabile

4.3.Soluzioni digitali

Non applicabile

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

Non applicabile

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Non applicabile

(1)    Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).
(2)    Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).
(3)    L'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento sulla procedura di asilo definisce la "protezione effettiva" come comprendente: il diritto di rimanere in attesa dell'esame della domanda di protezione; un tenore di vita adeguato, corrispondente alla situazione generale del paese; l'accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione alle stesse condizioni previste per i cittadini; e una protezione effettiva fino all'individuazione di una soluzione duratura.
(4)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, COM(2025) 186 final del 16.4.2025.
(5)    SWD(2025) 600, DG HOME, documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta relativa ai paesi terzi sicuri.
(6)    Ai sensi del considerando 46 del regolamento sulla procedura di asilo, una protezione effettiva implica "l'accesso a mezzi di sussistenza sufficienti a mantenere un tenore di vita adeguato rispetto alla situazione generale del suddetto paese terzo di accoglienza, l'accesso alle prestazioni sanitarie e al trattamento essenziale delle malattie e l'accesso all'istruzione alle condizioni generalmente previste nel suddetto paese terzo". Inoltre, ai sensi del considerando 51, "l'accesso a mezzi di sussistenza sufficienti a mantenere un tenore di vita adeguato dovrebbe essere inteso come comprendente l'accesso ad alimenti, vestiario, alloggio o rifugio e il diritto di esercitare un'attività lavorativa retribuita, ad esempio attraverso l'accesso al mercato del lavoro, a condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili ai cittadini stranieri del paese terzo generalmente nelle stesse circostanze". Tali requisiti sono nel complesso equivalenti a quanto previsto dalla convenzione di Ginevra del 1951 per i rifugiati che soggiornano legalmente nel territorio: il diritto di esercitare un'attività retribuita (articolo 17 della convenzione di Ginevra), il diritto di alloggio (articolo 21) e il diritto di esercitare un'attività autonoma (articolo 18) dovrebbero essere riconosciuti a condizioni altrettanto favorevoli di quelle previste per i cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nel paese; il diritto all'istruzione (articolo 22) e il diritto alla sicurezza sociale e alle prestazioni sociali (articolo 24) dovrebbero essere garantiti alle stesse condizioni previste per i cittadini.
(7)    Cfr. la sezione 3 dello SWD(2025) 600, DG HOME, documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta relativa ai paesi terzi sicuri.
(8)    Cfr. la sezione 4 dello SWD(2025) 600, DG HOME, documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta relativa ai paesi terzi sicuri.
(9)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, COM/2016/0467 final - 2016/0224 (COD).
(10)    COM(2025) 101 final.
(11)    Cfr. ad esempio: EUAA, Applying the Concept of Safe Countries in the Asylum Procedure , 2022; Osso, B., "Unpacking the Safe Third Country Concept in the European Union: B/orders, Legal Spaces, and Asylum in the Shadow of Externalization", International Journal of Refugee Law, vol. 35(3), ottobre 2023; Thym, D., Expert Opinion on Legal Requirements for Safe Third Countries in Asylum Law and Practical Implementation Options, aprile 2024.
(12)    FR, IT, PL.
(13)    BG, EE, DE, EL, HU.
(14)    AT, BE, CY, DK, FI, HR, IE, LV, LT, MT, NL, SE.
(15)    CZ, PT, RO, SK, SI, ES.
(16)    Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).
(17)    Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).
(18)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(19)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(20)    The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.
(21)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(22)    The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.
(23)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(24)    Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici" 
(25)    Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.
(26)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.