Bruxelles, 13.5.2025

COM(2025) 245 final

2025/0117(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 18a riunione
del comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e
la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
in merito all'adozione di raccomandazioni e di conclusioni rivolte a dieci Stati parte e
relative all'attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni
attinenti alle istituzioni e all'amministrazione pubblica dell'Unione


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nella 18ª riunione, del 5-6 giugno 2025, del comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul" o "convenzione"), relativamente alla prevista adozione di otto progetti di raccomandazioni e di due progetti di conclusioni indirizzati a dieci parti in merito alla loro attuazione della convenzione2.

2.Contesto della proposta

2.1.La convenzione di Istanbul

La convenzione di Istanbul stabilisce un insieme completo e armonizzato di norme per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica in Europa e nel resto del mondo. La convenzione è entrata in vigore il 1º agosto 2014.

L'UE ha firmato la convenzione nel giugno 2017 e ha completato la procedura di adesione con il deposito di due strumenti di approvazione il 28 giugno 2023, dando così avvio all'entrata in vigore della convenzione per l'UE il 1º ottobre 2023. L'UE ha aderito alla convenzione per quanto riguarda le materie che rientrano nella sua competenza esclusiva, segnatamente le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione 1 e la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento 2 . Tutti gli Stati membri dell'UE hanno firmato la convenzione e 22 l'hanno ratificata 3 .

2.2.Il comitato delle parti

Il comitato delle parti 4 è composto dai rappresentanti delle parti della convenzione. Le parti devono impegnarsi a nominare, come loro rappresentanti, esperti del più alto livello possibile nel settore della prevenzione e della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 5 . I compiti affidati al comitato delle parti sono elencati all'articolo 1 del suo regolamento interno 6 . Il 1º ottobre 2023 l'UE è diventata parte della convenzione di Istanbul e così membro del comitato delle parti (articolo 67, paragrafo 1, della convenzione).

2.3.Il meccanismo di controllo della convenzione di Istanbul

La convenzione di Istambul istituisce un meccanismo di controllo per garantire un'efficace attuazione a opera delle parti 7 , con l'obiettivo di valutare le proprie modalità di attuazione pratica e di fornire orientamenti alle parti. Il meccanismo di controllo consiste in due organismi distinti che interagiscono fra loro: un organismo di esperti indipendente (il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica "GREVIO"), e il comitato delle parti.

Il GREVIO è un gruppo di esperti indipendente, incaricato di vigilare sull'attuazione della convenzione di Istanbul paese per paese, conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, della convenzione. La procedura di controllo è descritta all'articolo 68 della convenzione. A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, della convenzione, le parti nuove hanno l'obbligo di trasmettere un rapporto, basato su un questionario preparato dal GREVIO, che illustri nel dettaglio le misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alla convenzione. Il GREVIO prepara un rapporto sulle misure adottate dalla parte interessata per attuare la convenzione e formula suggerimenti e proposte sul modo in cui la parte può trattare i problemi individuati 8 .

Sulla base dei rapporti del GREVIO, il comitato delle parti può, conformemente all'articolo 68, paragrafo 12, della convenzione, adottare raccomandazioni rivolte alla parte interessata sull'attuazione della convenzione e fissare una data per la presentazione di una risposta, ad opera di detta parte, in merito a tale attuazione. Sulla base di detta disposizione, il comitato delle parti adotta raccomandazioni rivolte alle parti che distinguono tra le azioni che dovrebbero essere intraprese quanto prima, con l'obbligo di riferire in merito entro un periodo di tre anni, e le azioni che, pur essendo importanti, non presentano lo stesso livello di necessità immediata. Trascorso il periodo di tre anni, la parte deve riferire al comitato delle parti in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni che le sono state rivolte. Sulla base di tali informazioni, e di eventuali informazioni supplementari ottenute, il segretariato del comitato 9 elabora le conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relativamente a ciascuna parte interessata. Il comitato delle parti adotta tali conclusioni.

Poiché la procedura di valutazione di base è stata ultimata per quasi tutte le parti, alla fine del 2022 il GREVIO ha deciso di passare alla fase successiva della sua valutazione. A norma dell'articolo 68, paragrafo 3, della convenzione, la procedura di valutazione del GREVIO attuata a seguito della valutazione di base è divisa in cicli ("cicli di valutazione tematica"). Il primo ciclo di valutazione tematica, che si svolgerà dal 2023 al 2031, si intitola "Building Trust by Delivering Support, Protection and Justice" ("Rafforzare la fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia"). Mentre la valutazione di base ha riguardato circa 60 articoli della convenzione di Istanbul, la nuova procedura di valutazione tematica riguarda 20 articoli, vale a dire gli articoli 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 56. Tali articoli stabiliscono norme per le autorità di contrasto, gli attori della giustizia penale, la prestazione di servizi di assistenza generale e specialistica alle vittime e un approccio globale incentrato sulle vittime. L'obiettivo è fornire una valutazione più approfondita di tali settori, concentrandosi sui progressi compiuti nell'ambito di ciascun articolo.

Nel suo parere 1/19 (convenzione di Istanbul), del 6 ottobre 2021 (EU:C:2021:832, punto 305), la Corte di giustizia ha confermato che una parte significativa degli obblighi della convenzione è, in sostanza, vincolante per l'Unione anche nei confronti del personale della sua amministrazione e del pubblico che visita i locali e gli edifici delle sue istituzioni, organi e organismi. Per quanto riguarda le 20 specifiche disposizioni contemplate dal primo ciclo di valutazione tematica, la Corte ha confermato che 17 di tali disposizioni (ossia tutte quelle sopra menzionate tranne gli articoli 3, 31 e 48 della convenzione) si applicano anche nei confronti dell'Unione e della sua propria amministrazione pubblica. Al tempo stesso, la portata degli obblighi dell'Unione dovrebbe essere interpretata tenendo presenti la sua specifica natura e i suoi specifici poteri. In particolare, poiché all'amministrazione pubblica dell'UE non sono conferiti poteri di contrasto, le raccomandazioni relative alle questioni di contrasto, come la questione delle misure urgenti di allontanamento, dovrebbero essere interpretate nel senso di garantire la sicurezza delle vittime nei limiti dei suoi poteri, ad esempio rifiutando a presunti autori di reati l'accesso ai locali delle istituzioni.

Nella sua ultima riunione di dicembre 2024, il comitato delle parti ha adottato una "Decisione sulle raccomandazioni che il comitato delle parti è chiamato ad adottare sulla base dei rapporti elaborati dal GREVIO nell'ambito del primo ciclo di valutazione tematica", [IC‑CP(2024)10 rev].

Ad oggi, la prassi del comitato delle parti è stata quella di adottare raccomandazioni e conclusioni su base consensuale nelle riunioni, le quali si svolgono su richiesta 10  di almeno un terzo delle parti, del presidente del comitato delle parti o del segretario generale, e di norma due volte all'anno.

2.4.Gli atti previsti del comitato delle parti

Si prevede che il 5-6 giugno 2025, nella sua 18ª riunione, il comitato delle parti procederà all'adozione dei seguenti otto progetti di raccomandazioni basate sul primo ciclo di valutazione tematica, e tre progetti di conclusioni ("gli atti previsti" o "i progetti di raccomandazioni e di conclusioni"):

raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell'Albania [IC-CP (2025)2-prov];

raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell'Austria [IC-CP (2025)3-prov];

raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Danimarca [IC-CP (2025)4-prov];

raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Finlandia [IC-CP (2025)5-prov];

raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte di Monaco [IC-CP (2025)6-prov];

raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte del Montenegro [IC-CP (2025)7-prov];

raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Spagna [IC-CP (2025)8-prov];

raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Svezia [IC-CP (2025)9-prov];

conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative a San Marino adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2025)10-prov]; e

conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Slovenia adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2025)11-prov].

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

Gli atti previsti sono rivolti a dieci parti e comprendono raccomandazioni (basate sul primo ciclo di valutazione tematica) sulle misure da adottare per attuare la convenzione di Istanbul, nonché conclusioni sull'attuazione, ad opera delle parti, delle raccomandazioni precedenti. Gli atti previsti riguardano l'attuazione delle disposizioni della convenzione da parte delle istituzioni competenti e della pubblica amministrazione. L'Unione ha aderito alla convenzione nella misura in cui si applica alle sue istituzioni e alla sua pubblica amministrazione e ha competenza esclusiva per accettare gli obblighi stabiliti dalla convenzione nei confronti delle sue istituzioni e della sua pubblica amministrazione, nell'ambito di applicazione dell'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione, poiché gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in quanto potrebbero influire in futuro sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione.

I progetti di raccomandazioni e di conclusioni riguardanti questioni di competenza dell'Unione, relativamente alle sue istituzioni e alla sua pubblica amministrazione sono in linea con le politiche e con gli obiettivi dell'Unione e non destano preoccupazioni in relazione al diritto dell'Unione. Si propone pertanto che l'Unione non si opponga all'adozione dei progetti di raccomandazioni e di conclusioni in sede di 18ª riunione del comitato delle parti.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 11 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato delle parti è un organo istituito dalla convenzione di Istanbul. Gli atti previsti, che il comitato delle parti è chiamato ad adottare, costituiscono atti che hanno effetti giuridici. Gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in quanto potrebbero influire in futuro sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione di Istanbul. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui è adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

Per quanto concerne la base giuridica sostanziale, l'UE ha aderito alla convenzione di Istanbul per quanto riguarda le materie che rientrano nella sua competenza esclusiva, segnatamente le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione 12 e la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento 13 . L'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul è stata scissa in due decisioni distinte del Consiglio per tenere conto della posizione speciale della Danimarca e dell'Irlanda rispetto al titolo V TFUE. Di conseguenza, la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti deve essere anch'essa scissa in due decisioni, ove le pertinenti raccomandazioni o conclusioni riguardino entrambe le questioni. La decisione proposta riguarda materie legate alle istituzioni e all'amministrazione pubblica dell'Unione. Pertanto la base giuridica sostanziale della presente decisione è l'articolo 336 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 336 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2025/0117 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 18a riunione
del comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e

la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,

in merito all'adozione di raccomandazioni e di conclusioni rivolte a dieci Stati parte e

relative all'attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni

attinenti alle istituzioni e all'amministrazione pubblica dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 336, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione") è stata conclusa dall'Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio 14 per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio 15 per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento, nella misura in cui rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, ed è entrata in vigore per l'Unione il 1º ottobre 2023.

(2)A norma dell'articolo 66, paragrafo 1, della convenzione, il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("GREVIO") deve vigilare sull'attuazione della convenzione da parte delle parti. Conformemente all'articolo 68, paragrafo 11, della convenzione, il GREVIO deve adottare il proprio rapporto e le proprie conclusioni sulle misure adottate dalla parte interessata per attuare le disposizioni della convenzione.

(3)Il comitato delle parti della convenzione può adottare raccomandazioni rivolte alla parte interessata, conformemente all'articolo 68, paragrafo 12, della convenzione. Le raccomandazioni si basano sul rapporto del GREVIO e fanno la distinzione tra le misure che, ad avviso del comitato delle parti, la parte dovrebbe adottare quanto prima, con l'obbligo di riferirgli entro un periodo di tre anni, e le misure che, pur importanti, non presentano lo stesso livello di necessità immediata. Trascorso il periodo di tre anni, lo Stato parte deve riferire al comitato delle parti in merito alle misure intraprese in dieci settori specifici della convenzione. Sulla base di tali informazioni, e di eventuali informazioni supplementari ottenute, il comitato delle parti adotta le conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni elaborate dal segretariato del comitato.

(4)A norma dell'articolo 68, paragrafo 3, della convenzione, le procedure di valutazione attuate a seguito della procedura di valutazione di base iniziale del GREVIO sono divise in cicli ("cicli di valutazione tematica"). Il primo ciclo di valutazione tematica si intitola "Building Trust by Delivering Support, Protection and Justice" ("Rafforzare la fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia") e riguarda 20 specifici articoli della convenzione, vale a dire gli articoli 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 56. Nella sua ultima riunione del 17 dicembre 2024, il comitato delle parti ha adottato una "Decisione sulle raccomandazioni che il comitato delle parti è chiamato ad adottare sulla base dei rapporti elaborati dal GREVIO nell'ambito del primo ciclo di valutazione tematica", [IC-CP(2024)10 rev].

(5)Si prevede che nella 18ª riunione del 5-6 giugno 2025 il comitato delle parti adotti otto progetti di raccomandazioni basati sul primo ciclo di valutazione tematica dal titolo "Rafforzare la fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia" e due progetti di conclusioni, sull'attuazione della convenzione ad opera di 10 parti (i "progetti di raccomandazioni e di conclusioni"):

raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell'Albania [IC-CP (2025)2-prov];

raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell'Austria [IC-CP (2025)3-prov];

raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Danimarca [IC-CP (2025)4-prov];

raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Finlandia [IC-CP (2025)5-prov];

raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte di Monaco [IC-CP (2025)6-prov];

raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte del Montenegro [IC-CP (2025)7-prov];

raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Spagna [IC-CP (2025)8-prov];

raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Svezia [IC-CP (2025)9-prov];

conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative a San Marino adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2025)10-prov], e

conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Slovenia adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2025)11-prov].

(6)L'Unione ha competenza esclusiva per accettare gli obblighi stabiliti dalla convenzione nei confronti delle sue istituzioni e della sua pubblica amministrazione, nell'ambito di applicazione dell'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel suo parere 1/19 (convenzione di Istanbul) del 6 ottobre 2021, EU:C:2021:832, punto 305, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sostenuto che una parte significativa degli obblighi della convenzione relativi all'adozione di misure preventive e di protezione è, in sostanza, vincolante per l'Unione anche nei confronti del personale della sua amministrazione e del pubblico che visita i locali e gli edifici delle sue istituzioni, organi e organismi. Inoltre, al punto 307 dello stesso parere, la Corte ha sostenuto che l'Unione non dovrebbe limitarsi a stabilire prescrizioni minime o misure di sostegno, ma dovrebbe garantire essa stessa il pieno rispetto di questi obblighi. Al tempo stesso, la portata degli obblighi dell'Unione dovrebbe essere interpretata tenendo presenti la sua specifica natura e i suoi specifici poteri. In particolare, poiché all'amministrazione pubblica dell'Unione non sono conferiti poteri di contrasto, le raccomandazioni relative alle questioni di contrasto, come la questione delle misure urgenti di allontanamento, dovrebbero essere interpretate nel senso di garantire la sicurezza delle vittime nei limiti dei suoi poteri, ad esempio rifiutando a presunti autori di reati l'accesso ai locali delle istituzioni.

(7)I progetti di raccomandazioni e di conclusioni riguardano l'attuazione delle disposizioni della convenzione che si applicano anche all'Unione per quanto riguarda le sue istituzioni e la sua amministrazione pubblica. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti per le questioni attinenti alle istituzioni e all'amministrazione pubblica dell'Unione, poiché gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in quanto potrebbero influire in futuro sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione.

(8)Per quanto riguarda l'Albania, il progetto di raccomandazioni sull'attuazione della convenzione rileva le seguenti necessità: garantire che le politiche e le misure rilevanti per prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne siano dotate di finanziamenti sufficienti e sostenibili, anche attraverso procedure trasparenti per garantire il finanziamento delle organizzazioni per i diritti delle donne (articolo 8 della convenzione); promuovere campagne o programmi di sensibilizzazione e valutarne periodicamente l'impatto (articolo 12 della convenzione); adottare misure per garantire l'efficacia della formazione, anche considerato l'avvicendamento del personale (articolo 15 della convenzione); ampliare i programmi esistenti riguardanti gli autori di reato e introdurre programmi rivolti specificamente agli autori di violenze sessuali (articolo 16 della convenzione); incrementare il finanziamento e il numero dei servizi disponibili per le donne vittime, soprattutto per le donne con necessità particolari (articolo 20 della convenzione); garantire che le vittime abbiano accesso a servizi sanitari globali (articolo 20 della convenzione); garantire l'erogazione di finanziamenti per le linee telefoniche di sostegno (articolo 22 della convenzione); garantire che le vittime di violenza sessuale abbiano accesso a una consulenza medico-legale gratuita (articolo 25 della convenzione); adottare misure per migliorare la questione della segnalazione da parte delle donne vittime e garantire, in tali casi, una risposta incentrata sulle vittime e che tenga conto delle questioni di genere (articoli 49 e 50); garantire che le procedure di valutazione e gestione dei rischi siano applicate nei casi riguardanti tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione (articolo 51 della convenzione); utilizzare meglio le misure urgenti di allontanamento (articolo 52 della convenzione); garantire che per tutte le vittime siano disponibili e accessibili ordinanze di protezione (articolo 53 della convenzione); valutare l'attuazione delle misure di protezione e garantire che siano in linea con la convenzione (articolo 56 della convenzione). Poiché le raccomandazioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione della raccomandazione rivolta all'Albania.

(9)Per quanto riguarda l'Austria, il progetto di raccomandazioni sull'attuazione della convenzione rileva le seguenti necessità: elaborare un piano d'azione globale/un documento politico strategico a lungo termine su tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione (articolo 7 della convenzione); raccogliere dati disaggregati sul numero di donne e ragazze che contattano i servizi sociali cercando aiuto in relazione alla loro esperienza di violenza nei confronti delle donne (articolo 11 della convenzione); informare le vittime della disponibilità di servizi di sostegno (articolo 12 della convenzione); controllare come i materiali didattici affrontino le questioni della violenza domestica e della violenza nei confronti delle donne (articolo 14 della convenzione); organizzare formazioni per il personale per i servizi di supporto generali (articolo 15 della convenzione); garantire che le vittime abbiano accesso a possibilità di alloggio sostenibili e a prezzi accessibili, e garantire l'elaborazione di relazioni medico-legali che documentano le lesioni (articolo 20 della convenzione); garantire che vi sia disponibilità di posti nelle case rifugio (articolo 22 della convenzione); istituire in tutto il paese altri centri di prima assistenza per le vittime di violenze sessuali, con professionisti qualificati che offrano supporto e orientamento in linea con la convenzione, e nel frattempo garantire che i servizi medici esistenti offrano adeguato sostegno alle vittime (articolo 25 della convenzione); garantire che le sanzioni siano proporzionate alla gravità del reato in tutti i casi riguardanti forme di violenza nei confronti delle donne contemplati dalla convenzione (articoli 49 e 50), e garantire il ricorso alle ordinanze di protezione ed evitare vuoti tra le misure di allontanamento e le ordinanze di protezione (articoli 52 e 53 della convenzione). Poiché le raccomandazioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione della raccomandazione rivolta all'Austria

(10)Per quanto riguarda la Danimarca, il progetto di raccomandazione sull'attuazione della convenzione rileva le seguenti necessità: garantire che la dimensione di genere di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica riceva la necessaria attenzione politica (articolo 7 della convenzione); portare avanti gli sforzi per attuare un'elaborazione del bilancio che tenga conto della dimensione di genere (articolo 8 della convenzione); assicurare la riservatezza nella raccolta dei dati (articolo 11 della convenzione); dare la priorità a un approccio sensibile alle questioni di genere nelle iniziative di prevenzione (articolo 12 della convenzione); massimizzare i risultati dell'impegno formativo avvalendosi della competenza delle organizzazioni per i diritti delle donne (articolo 15 della convenzione); creare strutture istituzionalizzate di collaborazione per garantire un'efficace cooperazione interorganismi (articolo 18 della convenzione); garantire che le vittime abbiano accesso a un sostegno psicologico nel lungo periodo (articoli 22 e 25 della convenzione); sensibilizzare gli operatori della giustizia penale in merito alla nuova legislazione penale (articoli 49 e 50 della convenzione); garantire che sia condotta una valutazione dei rischi in coordinamento con i soggetti rilevanti (articolo 51 della convenzione); aumentare il ricorso alle misure urgenti di allontanamento e alle ordinanze di protezione per garantire la tutela delle vittime (articoli 52 e 53 della convenzione); garantire la corretta attuazione delle misure di protezione delle vittime nelle indagini e nei procedimenti giudiziari (articolo 56 della convenzione). Poiché le raccomandazioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione della raccomandazione rivolta alla Danimarca.

(11)Per quanto riguarda la Finlandia, il progetto di raccomandazione sull'attuazione della convenzione rileva le seguenti necessità: sviluppare una strategia nazionale a lungo termine per garantire un approccio globale e coordinato (articolo 7 della convenzione); garantire meccanismi di finanziamento sostenibili per le organizzazioni non governative che forniscono sostegno specializzato alle vittime (articolo 8 della convenzione); stabilire categorie di dati standardizzate e armonizzare i sistemi di raccolta dei dati (articolo 11 della convenzione); organizzare regolarmente campagne di sensibilizzazione (articolo 12 della convenzione); valutare le attività di formazione e avvalersi della competenza delle organizzazioni per i diritti delle donne (articolo 15 della convenzione); istituire programmi per gli autori di atti di violenza domestica (articolo 16 della convenzione); istituire strutture istituzionalizzate di coordinamento interorganismi tra i soggetti rilevanti (articolo 18 della convenzione); istituire servizi di supporto per facilitare il recupero e l'indipendenza delle vittime (articolo 20 della convenzione); garantire la disponibilità dei servizi di supporto (articolo 22 della convenzione); garantire la distribuzione geografica dei centri per le vittime di stupro per garantire il sostegno a tutte le vittime di violenza sessuale (articolo 25 della convenzione); garantire indagini tempestive e la raccolta proattiva di prove al di là delle dichiarazioni delle vittime per consentire un efficace avvio del procedimento penale dei casi di violenza nei confronti delle donne (articoli 49 e 50 della convenzione); adottare misure per istituire un meccanismo standardizzato di valutazione dei rischi che venga applicato sistematicamente (articolo 51 della convenzione), aumentare il ricorso alle misure urgenti di allontanamento e rafforzare il ricorso alle ordinanze di ingiunzione o di protezione (articoli 52 e 53 della convenzione). Poiché le raccomandazioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione della raccomandazione rivolta alla Finlandia.

(12)Per quanto riguarda Monaco, il progetto di raccomandazione sull'attuazione della convenzione rileva le seguenti necessità: sviluppare una strategia generale a lungo termine per realizzare un approccio politico globale e coordinato (articolo 7 della convenzione); continuare a sviluppare la raccolta di dati su tutte le forme di violenza nei confronti delle donne contemplate dalla convenzione (articolo 11 della convenzione); ampliare le misure di prevenzione della violenza domestica per includervi altre forme di violenza contemplate dalla convenzione di Istanbul (articolo 12 della convenzione); elaborare materiale didattico sulla violenza nei confronti delle donne (articolo 14 della convenzione); istituire programmi per gli autori di violenze (articolo 16 della convenzione); istituire una linea telefonica di sostegno per le donne che sono vittime di violenza (articolo 22 della convenzione); istituire un centro di prima assistenza per le vittime di stupri e di violenze sessuali affinché queste possano ottenere sostegno psicologico e supporto (articolo 25 della convenzione); garantire che i professionisti che partecipano ai procedimenti penali dispongano di competenze sufficienti e ricevano una formazione sensibile alle questioni di genere (articoli 49 e 50 della convenzione); standardizzare la pratica della valutazione coordinata dei rischi per i servizi competenti su tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione (articolo 51 della convenzione); garantire che i diritti e gli interessi delle vittime siano tutelati durante le indagini e i procedimenti giudiziari (articolo 56 della convenzione). Poiché le raccomandazioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione della raccomandazione rivolta a Monaco.

(13)Per quanto riguarda il Montenegro, il progetto di raccomandazione sull'attuazione della convenzione rileva le seguenti necessità: garantire le risorse umane e finanziarie appropriate per le politiche, le misure e la legislazione destinate a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne, e garantire finanziamenti sostenibili per le organizzazioni non governative (articolo 8 della convenzione); garantire la raccolta e la disaggregazione dei dati ad opera di tutte le parti interessate (articolo 11 della convenzione); intensificare gli sforzi per attuare regolarmente misure di prevenzione, organizzare campagne di sensibilizzazione ed evidenziare il maggiore rischio di violenza cui sono esposte le vittime di discriminazione intersezionale (articolo 12 della convenzione); incrementare gli sforzi per combattere gli stereotipi e i pregiudizi nei confronti delle donne nei settori dell'istruzione formale, della cultura e dei media (articolo 14 della convenzione); garantire una formazione in materia di violenza nei confronti delle donne per tutte le figure professionali che hanno contatti con le vittime (articolo 15 della convenzione); istituire e ampliare programmi per gli autori di atti di violenza domestica e per gli autori di violenze sessuali (articolo 16 della convenzione); incrementare gli sforzi per promuovere la cooperazione interorganismi (articolo 18 della convenzione); garantire che i prestatori di assistenza sanitaria diano priorità alle donne vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica e rispettino la loro vita privata (articolo 20 della convenzione); aumentare la disponibilità di servizi di supporto e di consulenza specializzati per le vittime (articolo 22 della convenzione); istituire centri di prima assistenza per le vittime di stupri e di violenze sessuali in tutto il paese per fornire supporto e per indirizzare le vittime verso servizi di sostegno psicologico (articolo 25 della convenzione); evitare che le vittime di violenza nei confronti delle donne siano sottoposte a ripetuti interrogatori (articoli 49 e 50 della convenzione); garantire che nei casi di violenza domestica siano effettuate sistematicamente valutazioni dei rischi (articolo 51 della convenzione); garantire la disponibilità delle misure urgenti di allontanamento e un controllo efficace sulle ordinanze di protezione (articoli 52 e 53 della convenzione); garantire un effettivo ricorso alle misure di protezione esistenti e introdurne di nuove in linea con la convenzione (articolo 56 della convenzione). Poiché le raccomandazioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione della raccomandazione rivolta al Montenegro.

(14)Per quanto riguarda la Spagna, il progetto di raccomandazione sull'attuazione della convenzione rileva le seguenti necessità: coinvolgere le organizzazioni non governative nell'elaborazione delle politiche e nella valutazione delle politiche e delle misure adottate (articolo 7 della convenzione); garantire che i dati raccolti siano disaggregati (articolo 11 della convenzione); insegnare ai minori il ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali (articolo 14 della convenzione); intensificare la formazione di tutte le figure professionali rilevanti che si occupano delle vittime e degli autori degli atti di violenza nei confronti delle donne (articolo 15 della convenzione); migliorare la conformità alla convenzione dei programmi per gli autori dei reati (articolo 16 della convenzione); istituire meccanismi di cooperazione interorganismi (articolo 18 della convenzione); garantire che le vittime di violenza sessuale abbiano accesso a servizi di supporto (articolo 25 della convenzione); affrontare i fattori che impediscono alle vittime di effettuare una segnalazione e che portano alla vittimizzazione secondaria (articoli 49 e 50 della convenzione); garantire che le autorità competenti abbiano accesso alle misure urgenti di allontanamento in linea con la convenzione e adottare misure per affrontare adeguatamente le violazioni delle ordinanze di protezione (articoli 52 e 53 della convenzione). Poiché le raccomandazioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione della raccomandazione rivolta alla Spagna.

(15)Per quanto riguarda la Svezia, il progetto di raccomandazione sull'attuazione della convenzione rileva le seguenti necessità: che si garantisca che le politiche riguardanti la violenza nei confronti delle donne prendano in considerazione le necessità delle vittime esposte alla discriminazione intersezionale e che vengano valutate strategie per capirne l'impatto (articolo 7 della convenzione); che si garantiscano livelli di finanziamento sostenibili per le organizzazioni per i diritti delle donne che gestiscono servizi specializzati di sostegno (articolo 8 della convenzione); che si garantiscano misure di prevenzione più ampie per tutte le forme di violenza nei confronti delle donne (articolo 12 della convenzione); che si garantisca che i temi e i principi elencati all'articolo 14 della convenzione siano insegnati nella pratica (articolo 14 della convenzione); che si introduca una formazione sistematica su tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione per le figure professionali rilevanti e se ne garantisca la valutazione (articolo 15 della convenzione); che si elaborino requisiti minimi per i programmi destinati agli autori di reati in linea con la convenzione e se ne garantisca la valutazione (articolo 16 della convenzione); che si adottino meccanismi di coordinamento e cooperazione tra gli organismi competenti (articolo 18 della convenzione); che si garantisca che l'accesso ai servizi sanitari per le vittime sia fornito senza alcuna discriminazione (articolo 20); che si garantisca a tutte le vittime l'accesso alle case rifugio (articolo 22 della convenzione); che si garantisca in tutto il paese la presenza di un numero sufficiente di centri per le vittime di stupro e/o di violenze sessuali (articolo 25 della convenzione); che si adottino misure per incoraggiare le segnalazioni da parte delle donne a rischio di discriminazione intersezionale (articoli 49 e 50 della convenzione); che si garantisca che per le vittime e i loro figli siano effettuate sistematicamente valutazioni dei rischi in modo coordinato (articolo 51 della convenzione) e si adottino misure per garantire che le misure urgenti di allontanamento, le ordinanze di ingiunzione e di protezione ("ordinanze di divieto di contatto per il domicilio comune") siano emesse rapidamente e con effetto immediato e siano efficacemente controllate (articolo 52 e 53 della convenzione). Poiché le raccomandazioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione della raccomandazione rivolta alla Svezia.

(16)Per quanto riguarda San Marino, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva le seguenti necessità: garantire che l'organismo di coordinamento nazionale cooperi con le organizzazioni della società civile (articolo 10 della convenzione); condurre regolarmente indagini sulla vittimizzazione e promuovere attività di ricerca (articolo 11 della convenzione). Poiché le conclusioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione della conclusione rivolta a San Marino.

(17)Per quanto riguarda la Slovenia, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva le seguenti necessità: assegnare il ruolo di organismo di coordinamento a soggetti pienamente istituzionalizzati e garantire le necessarie risorse umane e finanziarie (articolo 10 della convenzione); garantire una raccolta completa di dati su ogni forma di violenza contemplata dalla convenzione (articolo 11 della convenzione); adottare misure per incoraggiare le segnalazioni di ogni forma di violenza nei confronti delle donne (articoli 49 e 50 della convenzione). Poiché le conclusioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione della conclusione rivolta alla Slovenia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 18ª riunione del comitato delle parti, istituito a norma dell'articolo 67 della convenzione, è di non opporsi all'adozione dei seguenti atti:

(1)raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell'Albania [IC-CP (2025)2-prov];

(2)raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell'Austria [IC-CP (2025)3-prov];

(3)raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Danimarca [IC-CP (2025)4-prov];

(4)raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Finlandia [IC-CP (2025)5-prov];

(5)raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte di Monaco [IC-CP (2025)6-prov];

(6)raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte del Montenegro [IC-CP (2025)7-prov];

(7)raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Spagna [IC-CP (2025)8-prov];

(8)raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Svezia [IC-CP (2025)9-prov];

(9)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative a San Marino adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2025)10-prov], e

(10)conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Slovenia adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2025)11-prov].

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1º giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1, ELI:  https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj ).
(2)    Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1º giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj ).
(3)    Stato delle ratifiche al 24 aprile 2025: AT (2013); BE (2016); CY (2017); DE (2017); DK (2014); IE (2019); EL (2018); ES (2014); EE (2017) FI (2015); FR (2014); HR (2018); IT (2013); LU (2018); MT (2014); NL (2015); PL (2015); PT (2013); RO (2016); SI (2015); SV (2014); LV (2023).
(4)     Committee of the Parties - Istanbul Convention Action against violence against women and domestic violence (coe.int)
(5)    Articolo 2.1.b del regolamento interno del comitato delle parti.
(6)    Documento IC-CP(2015)2, adottato il 4 maggio 2015.
(7)    Articolo 1, paragrafo 2, della convenzione di Istanbul.
(8)    Articolo 68, paragrafo 10, della convenzione di Istanbul.
(9)    La procedura per la supervisione dell'attuazione e della rendicontazione è definita nel "Quadro per la supervisione dell'attuazione delle raccomandazioni rivolte agli Stati parte", adottato dal comitato delle parti il 13 aprile 2021, IC-CP/Inf (2021)2.
(10)    Articolo 67, paragrafo 2, della convenzione.
(11)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(12)    Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1° giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1, ELI:  https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj ).
(13)    Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1° giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4, ELI:  https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj ).
(14)    Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1° giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1), decisione - 2023/1075 - IT - EUR-Lex .
(15)    Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1° giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4 ), decisione - 2023/1076 - IT- EUR-Lex .