Bruxelles, 14.5.2025

COM(2025) 236 final

2025/0236(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni

{SWD(2025) 236 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Contesto generale della proposta

Gli orientamenti politici della presidente von der Leyen per la Commissione 2024-2029 1 hanno definito un piano per una prosperità sostenibile. Il piano sottolinea la necessità di stimolare la competitività per aprire nuove opportunità, dare impulso all'innovazione e sostenere la crescita nell'Unione europea (UE). 

La relazione di Mario Draghi dal titolo "The future of European Competitiveness" 2 evidenzia oneri normativi costosi, che colpiscono in particolare le PMI con obblighi di comunicazione eccessivi, carenze di investimenti e condizioni sfavorevoli per incentivare gli investimenti privati. Per ridurre tali oneri normativi costosi, nella relazione si raccomandano sforzi coordinati, attraverso misure più contenute e cumulative, azioni coraggiose a livello dell'UE o una maggiore sussidiarietà.

La bussola per la competitività della Commissione 3 ha concretizzato le raccomandazioni della relazione in una tabella di marcia strategica in cui sono delineati cinque attivatori trasversali che interessano tutte le politiche e tutti i settori. La tabella di marcia contempla anche sforzi sistematici di semplificazione per razionalizzare gli oneri normativi, semplificando, accelerando e snellendo le procedure per accedere ai fondi dell'UE. La bussola pone l'accento sui legami stretti con la digitalizzazione per una migliore gestione dei dati, riducendo al minimo i costi amministrativi e di adeguamento alla normativa.

La comunicazione "Un'Europa più semplice e più rapida" 4 propone una nuova forma di collaborazione tra le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e i portatori di interessi in uno spirito di partenariato e cooperazione, per semplificare le norme dell'UE, ridurre gli oneri normativi e migliorare le modalità di elaborazione e attuazione delle norme. La comunicazione fissa l'obiettivo di alleggerire gli oneri amministrativi derivanti dalle norme dell'UE di almeno il 25 % per tutte le imprese e del 35 % per le PMI entro la fine del 2029.

Come sottolineato dalla Commissione nella strategia europea per l'Unione della preparazione 5 del 26 marzo 2025, la pandemia di COVID-19 e i recenti sviluppi geopolitici hanno dimostrato che l'economia dell'Unione e la società nel suo complesso possono essere perturbate profondamente da eventi critici di primaria rilevanza, come i conflitti armati o le minacce ibride, e che è necessario assicurarsi di essere preparati per scongiurare i rischi e reagire. In particolare la Commissione è consapevole delle gravi sfide che un conflitto armato nel territorio di uno Stato membro o un grave sabotaggio di infrastrutture riguardanti, ad esempio, l'approvvigionamento idrico potrebbero rappresentare per gli agricoltori che operano nella zona interessata. A tale riguardo la Commissione ricorda che, come spiegato nella comunicazione sulla forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune del 30 maggio 2024 6 , il concetto di forza maggiore potrebbe comprendere anche situazioni che non sono specificamente menzionate all'articolo 3 di tale regolamento, come un conflitto armato o il sabotaggio di un'infrastruttura nel territorio di uno Stato membro, purché siano soddisfatte le condizioni del caso. La forza maggiore può pertanto esonerare gli agricoltori che operano nella zona colpita da tali eventi dalle conseguenze giuridiche che, in base alle norme applicabili, deriverebbero per principio dall'inosservanza degli obblighi.

Un impegno e un dialogo assidui tra le istituzioni dell'UE, gli agricoltori e altri portatori di interessi del settore agroalimentare a tutti i livelli è uno dei principi fondamentali della visione per l'agricoltura e l'alimentazione6. Riconoscendo il ruolo essenziale che gli agricoltori svolgono nella società, la visione si prefigge di rafforzare la competitività e l'attrattiva del settore agroalimentare. Prendendo le mosse dal dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura dell'UE7, delinea le condizioni necessarie affinché il settore possa prosperare e continuare a offrire i suoi numerosi benefici alla società ora e fino al 2040. La semplificazione, la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione sono considerati i settori chiave per conseguire tali obiettivi.

Nella visione si afferma chiaramente che "[g]li agricoltori dovrebbero essere imprenditori e fornitori, senza oneri burocratici o normativi inutili", per stimolare l'innovazione e la sostenibilità nelle pratiche agricole. Dalla visione, come pure dalla diversità del settore, emerge la necessità di approcci su misura piuttosto che soluzioni universali, unitamente a verifiche fattuali della legislazione dell'Unione e semplificazioni agevolate dalle nuove tecnologie, come la comunicazione automatizzata per ridurre gli oneri amministrativi. Trovare un giusto equilibrio tra gli interventi normativi e le politiche basate sugli incentivi è altrettanto importante. Nella visione si riconoscono le esigenze specifiche delle aziende agricole più piccole, sottolineando la necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e di agevolare l'accesso al sostegno della politica agricola comune (PAC). Queste aziende, e con esse alcune altre, sono spesso svantaggiate nell'accesso ai finanziamenti e nel loro utilizzo; ciò ostacola la loro capacità di investire, innovare e svilupparsi.

Per il periodo 2023-2027 la PAC sostiene gli agricoltori attraverso i piani strategici nazionali della PAC (di seguito anche "piani della PAC" o "piani") redatti dagli Stati membri nell'ambito di un quadro comune dell'UE per affrontare le sfide economiche, ambientali e sociali. Tale approccio rafforza la sussidiarietà nella gestione della PAC e concentra l'attenzione della politica sull'efficacia dell'attuazione, permettendo di trovare risposte integrate e più mirate alle sfide del settore agricolo in tutti i territori degli Stati membri. In questo contesto gli Stati membri svolgono un ruolo importante nel mantenere limitati e proporzionati gli oneri amministrativi per gli agricoltori.

Approvati nel 2022 e in atto dal 2023, i 28 piani della PAC forniscono un sostegno diretto al reddito degli agricoltori, finanziamenti per regimi ambientali, assistenza per gli investimenti, l'innovazione, esigenze specifiche di alcuni settori agricoli e lo sviluppo rurale. I piani delineano una serie di requisiti, interventi e target finali per dieci obiettivi specifici della PAC, i cui progressi sono misurati mediante indicatori comuni. Svolgono un ruolo importante nel salvaguardare il reddito degli agricoltori, facilitando la transizione dell'agricoltura dell'UE verso un modello agricolo sostenibile e garantendo la sicurezza alimentare e la vitalità delle zone rurali.

La PAC è sostenuta da un quadro consolidato per la raccolta e la discussione dei riscontri dei portatori di interessi attraverso gruppi di esperti e gruppi di dialogo civile per forum trasversali, tematici e settoriali. La rete della PAC riunisce agricoltori e organizzazioni, amministrazioni, ricercatori, imprenditori e altri operatori perché possano scambiare conoscenze e informazioni, incoraggiando l'apprendimento tra pari e condividendo buone pratiche. Il quadro di governance nell'ambito dei piani della PAC, in cui sono compresi i comitati di monitoraggio, offre possibilità di coinvolgimento dei portatori di interessi a livello di Stati membri.

Contesto e obiettivi specifici

Il primo anno di attuazione dei piani ha coinciso con l'inizio della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, che da allora incide in modo considerevole sui mercati, e che ha modificato il contesto più ampio della politica agricola dell'UE. Allo stesso tempo le calamità naturali, le avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici hanno avuto un impatto rilevante sulla produzione di molti agricoltori in tutta l'UE.

A seguito delle diffuse proteste degli agricoltori all'inizio del 2024, delle discussioni in sede di Consiglio europeo sulle sfide che incombono sul settore agricolo e dei riscontri delle istituzioni dell'UE e dei portatori di interessi sul primo anno di attuazione dei piani della PAC, la Commissione ha presentato una serie di adeguamenti mirati del quadro giuridico della PAC 7 . Tali adeguamenti intendevano allineare meglio il quadro giuridico dell'UE alle realtà aziendali, migliorare la gestione dei piani da parte degli Stati membri e ridurre l'onere dei controlli per gli agricoltori.

Il dibattito sulla semplificazione della PAC è proseguito nel 2025 sfruttando gli spunti del 2024, ovvero il secondo anno di attuazione dei piani. I ministri dell'Agricoltura dell'UE si sono riuniti il 27 gennaio 2025 e hanno chiesto un'ulteriore semplificazione. Tali richieste hanno evidenziato nel complesso la necessità di migliorare la competitività delle aziende agricole dell'UE, ridurre l'onere sia per gli agricoltori che per le pubbliche amministrazioni e assegnare le risorse limitate in modo più efficace per soddisfare esigenze che sono mutevoli. Hanno inoltre dimostrato che alcune opportunità derivanti dalla PAC rimangono sottoutilizzate a causa delle complessità nell'attuazione e nella gestione. Anche le circostanze, le pratiche e le esigenze specifiche di determinati gruppi di agricoltori non sono sempre ben riconosciute, il che può comportare una sovrapposizione degli obblighi.

Con gli adeguamenti proposti alla normativa sulla PAC, la Commissione intende migliorarne l'attuazione dando una risposta rapida e solida alle questioni riscontrate e alle nuove sfide. La risposta dovrebbe aumentare la flessibilità degli Stati membri e ridurre l'onere a carico degli agricoltori affinché possano sfruttare tutte le opportunità della PAC, mantenendo nel contempo il ruolo della PAC di sostegno alla transizione dell'agricoltura europea.

Nella visione per l'agricoltura e l'alimentazione sono stati delineati i settori chiave dell'attuale quadro legislativo in ambito agricolo che devono essere adeguati (mentre altre questioni di più ampia portata sono state rimandate alle discussioni relative alla PAC dopo il 2027). La proposta affronta tali questioni attraverso:

·la semplificazione delle procedure nelle aziende agricole e dei requisiti per meglio adeguarsi alle diverse situazioni e a varie pratiche agricole, ad esempio adattando il quadro di condizionalità della PAC alle pratiche perseguite dagli agricoltori biologici, consentendo i pagamenti per bestiame e alveari per gli impegni agro-climatico-ambientali e i regimi ecologici, tenuto conto in particolare dell'agricoltura biologica, prevedendo una maggiore flessibilità nell'attuazione delle BCAA 1, 2 e 4, mantenendo allo stesso tempo il contributo ai loro obiettivi con l'introduzione della possibilità di erogare rapidamente il sostegno in caso di crisi e rendendo più flessibile la gestione del rischio per determinate colture e tipi di agricoltori;

·la razionalizzazione del sostegno alle aziende agricole di piccole e medie dimensioni, incoraggiando gli Stati membri e gli agricoltori a fare maggiormente ricorso ai pagamenti semplificati, ad esempio aumentando il limite del pagamento forfettario annuale per i piccoli agricoltori, sostenendone lo sviluppo imprenditoriale;

·la promozione della competitività, andando oltre una semplificazione generale, con la razionalizzazione delle norme sugli strumenti finanziari, le opzioni standard in materia di costi per gli investimenti e l'aiuto finanziario ampliato per il settore ortofrutticolo; 

·una maggiore flessibilità degli Stati membri per quanto riguarda la gestione dei piani strategici della PAC, ad esempio eliminando l'obbligo di revisione del piano della PAC derivante da modifiche di alcuni atti giuridici dell'UE, interrompendo il meccanismo di verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, semplificando la valutazione della qualità del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), offrendo maggiore flessibilità nella metodologia dei controlli di condizionalità, allineando meglio le norme per le modifiche tra il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), subordinando solo le modifiche di natura strategica all'approvazione della Commissione e prorogando i termini che si applicano alla valutazione annuale dell'efficacia dell'attuazione. 

Gli sforzi per un'attuazione semplice della normativa non si limiteranno ai piani strategici della PAC.

Occorre sottolineare anche il ruolo cruciale che gli Stati membri svolgeranno nel garantire una semplificazione rilevante basata sulla proposta. Gli sforzi della Commissione volti a fornire scelte di più ampio respiro per conseguire gli obiettivi strategici dovrebbero essere sfruttati anche dagli Stati membri, in modo che gli agricoltori possano beneficiare appieno degli obiettivi di semplificazione della proposta.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato 

Le modifiche proposte sono coerenti con la filosofia generale degli atti di base della PAC attualmente in vigore, vale a dire i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116. La proposta è pertanto coerente con la normativa vigente.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta adegua una serie di disposizioni dei regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 attualmente in vigore, ritenute coerenti con altre politiche dell'UE, e ne aggiunge di nuove, coerenti con la filosofia generale degli atti di base della PAC vigenti. La proposta è pertanto coerente con le altre politiche dell'UE in quanto non introduce elementi radicalmente nuovi nelle politiche in vigore.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto la proposta intende modificare sia il regolamento (UE) 2021/2115 che il regolamento (UE) 2021/2116.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il TFUE stabilisce che la competenza per la definizione della politica agricola dell'UE sia ripartita tra l'UE e gli Stati membri. L'UE esercita la propria competenza adottando vari atti legislativi che definiscono e attuano la PAC, come previsto dagli articoli da 38 a 44 TFUE. I regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 fanno parte del quadro legislativo dell'UE per la PAC. Per ovviare ad alcune difficoltà, semplificare e ridurre gli oneri amministrativi, tali regolamenti devono essere modificati; la modifica può avvenire solo a livello dell'UE.

Proporzionalità

La proposta modifica i regolamenti vigenti soltanto nella misura strettamente necessaria a conseguire gli obiettivi di cui sopra. Riduce gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e degli agricoltori e aggiunge nuovi elementi solo nella misura strettamente necessaria ad adeguare i regolamenti vigenti agli obiettivi di cui sopra.

Scelta dell'atto giuridico

Poiché gli atti legislativi originari sono regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, anche le modifiche devono essere apportate sotto forma di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio mediante procedura legislativa ordinaria.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile

Consultazioni dei portatori di interessi

La proposta risponde alle aspettative della comunità agricola e alle ripetute richieste del Consiglio e degli Stati membri di risolvere quanto prima le questioni sugli oneri amministrativi e le strozzature nel quadro legislativo della PAC.

Nel redigere la proposta, la Commissione ha esaminato i contributi delle amministrazioni nazionali, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo e dei rappresentanti degli agricoltori, trasmessi nel 2024 e che includevano oltre 500 suggerimenti individuali. Ha anche analizzato più di 400 suggerimenti proposti dagli Stati membri a seguito del dibattito del 27 gennaio 2025 in sede di Consiglio "Agricoltura e pesca". Tali suggerimenti riguardavano un'ampia gamma di questioni politiche, attuative, organizzative ed economiche riguardanti sia la normativa della PAC che quella non della PAC.

La Commissione ha inoltre tenuto conto dei riscontri seguiti alle discussioni sull'attuazione dei piani strategici della PAC nei gruppi di esperti della Commissione e nella rete della PAC, nonché i contributi spontanei di vari gruppi di portatori di interessi, tra cui le organizzazioni degli agricoltori e le ONG ambientaliste.

Il 24 marzo 2025 è stata convocata una riunione di un gruppo di dialogo civile sui piani strategici della PAC e sulle questioni orizzontali per discutere di possibili misure di semplificazione. Nella riunione i partecipanti hanno condiviso idee sulla semplificazione della normativa sulla PAC e, più in generale, della normativa dell'UE in settori pertinenti per gli agricoltori. Hanno anche condiviso idee sulla pertinenza e l'importanza delle scelte nazionali di attuazione per semplificare il quadro della PAC per gli agricoltori e altri beneficiari. Nelle riunioni e in diverse lettere indirizzate alla Commissione, alcuni portatori di interessi hanno sottolineato la necessità di semplificare senza compromettere gli obiettivi della politica ambientale o condizioni di lavoro eque. Alcuni hanno inoltre sottolineato l'importanza della certezza del diritto per gli agricoltori.

Il gruppo tematico sulla semplificazione della rete UE per la PAC si è riunito il 2 aprile 2025 per condividere opinioni sulle sfide in materia di attuazione che potrebbero essere affrontate con la semplificazione e per raccogliere esempi di azioni già intraprese a livello di Stati membri che potrebbero essere replicate come buone pratiche per le domande e per il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli della PAC.

Ulteriori elementi sono stati raccolti attraverso un questionario per gli agricoltori che nel 2024 ha ricevuto quasi 27 000 risposte sull'esperienza e le impressioni circa la presentazione della domanda di sostegno della PAC e sui rispettivi obblighi. Il questionario, a cui sono seguiti colloqui approfonditi con un campione dei partecipanti, come pure questionari e colloqui con altri beneficiari e portatori di interessi della PAC a livello dell'UE e degli Stati membri, ha portato all'elaborazione di uno studio sulla semplificazione e sugli oneri amministrativi per gli agricoltori e altri beneficiari nell'ambito della PAC.

 

Assunzione e uso di perizie

La proposta tiene conto delle conclusioni e dei risultati dello studio esterno sulla semplificazione e gli oneri amministrativi per gli agricoltori e altri beneficiari nell'ambito della PAC, condotto nel periodo 2024-2025 8 . Lo studio riflette e analizza il punto di vista dei beneficiari e dei servizi di consulenza sulle principali cause a cui si devono gli oneri amministrativi e sulle difficoltà connesse al rispetto dei requisiti relativi all'attuazione della PAC 2023-2027; valuta gli oneri per i beneficiari, e individua quelli che derivano dalla normativa della PAC a livello dell'UE e quelli connessi alle scelte di attuazione degli Stati membri e all'eventuale sovraregolamentazione; infine trae conclusioni sulle principali azioni/aree di semplificazione dal punto di vista dei beneficiari del sostegno della PAC.

Valutazione d'impatto

Data l'urgente necessità di presentare misure per affrontare i problemi individuati, non è stato possibile preparare una valutazione d'impatto completa. Tuttavia, a corredo della proposta, è stato elaborato un documento di lavoro dei servizi della Commissione che valuta la riduzione dei costi amministrativi.

Il pacchetto orienta la PAC lungo il percorso delineato nella visione per l'agricoltura e l'alimentazione, rendendo possibile una transizione equilibrata verso pratiche agricole migliori e sostenendo le opportunità di sviluppo imprenditoriale per gli agricoltori, in particolare per i giovani agricoltori. Offre una notevole flessibilità supplementare sia agli Stati membri che agli agricoltori e crea le condizioni per un maggiore utilizzo delle opportunità messe a disposizione dal quadro giuridico della PAC. Le modifiche proposte riconoscono inoltre che gli incentivi agli agricoltori possono essere più efficaci di modifiche imposte mediante requisiti obbligatori e garantirebbero in tal modo maggiore accettazione e rispetto dei miglioramenti in fatto di sostenibilità. La proposta di semplificazione mantiene tutte le componenti essenziali dell'architettura verde della PAC, comprese tutte le norme BCAA e gli strumenti di sostegno della PAC, che continueranno a essere sviluppati per andare oltre i requisiti obbligatori.

La valutazione indica che nel complesso il pacchetto offre l'opportunità di ridurre in modo incisivo gli oneri connessi alla PAC, in particolare per gli agricoltori. La portata della riduzione dei costi, dei benefici e della loro distribuzione dipenderà tuttavia in larga misura dalle scelte degli Stati membri. Il ruolo degli Stati membri nel cogliere le nuove opportunità e nel conseguire una semplificazione tangibile per gli agricoltori è fondamentale.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta mira specificamente a rendere possibile una semplificazione rilevante del quadro giuridico dell'UE per la PAC e a ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori e le amministrazioni nazionali.

Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta avrà un'incidenza sul bilancio dovuta alla modifica dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, che consente di aumentare l'aiuto finanziario dell'Unione per gli interventi di settore in quello degli ortofrutticoli.

L'aiuto finanziario dell'Unione alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo autorizzate dagli Stati membri ai fini dell'attuazione dei programmi operativi è limitato a una determinata percentuale (dal 4,1 % al 5,5 %, a seconda del tipo di beneficiari e degli obiettivi perseguiti) del valore della produzione commercializzata di dette organizzazioni di produttori. La modifica proposta dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 comporta un possibile aumento di tali limiti di 0,5 punti percentuali per gli interventi del piano strategico della PAC, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni. A seconda della scelta dell'organizzazione di produttori, ciò può comportare un aumento della spesa. Dato che a partire dal 2026 tutti i programmi operativi saranno attuati nell'ambito del piano strategico della PAC e sulla base dell'esecuzione nel settore per l'esercizio finanziario 2024 (1,15 miliardi di EUR), la spesa supplementare annua stimata è di 5,75 milioni di EUR (1,15 miliardi di EUR x 0,05). Per poter utilizzare l'eventuale aumento, le organizzazioni di produttori dovranno modificare i propri programmi operativi, pertanto l'incidenza finanziaria interessa il 2026 e il 2027. Eventuali spese connesse rientreranno nel sottomassimale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

Inoltre la proposta ha un'incidenza sul bilancio non quantificabile che deriva dalla modifica dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116. La proposta di modifica di tale disposizione esclude dal finanziamento a titolo della riserva agricola le misure che forniscono sostegno agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. La proposta non modifica l'importo complessivo della riserva. Tuttavia la disposizione potrebbe comportare una riduzione della spesa nell'ambito della riserva nel caso in cui non sia utilizzata per misure per contrastare le turbative del mercato (articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013), per misure connesse a malattie degli animali, a organismi nocivi per le piante e alla perdita di fiducia dei consumatori (articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013), per altre misure necessarie per risolvere problemi specifici (articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013) o per accordi e decisioni durante i periodi di grave squilibrio dei mercati (articolo 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013) (questi ultimi sono subordinati all'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio e all'entrata in vigore della relativa disposizione nella proposta della Commissione di modifica del regolamento (UE) n. 1308/2013 (COM(2024) 577 final). Poiché non è possibile prevedere in anticipo il verificarsi di circostanze eccezionali che potrebbero beneficiare di un sostegno sotto forma di misure eccezionali, l'incidenza sul bilancio non può essere quantificata. La modifica proposta potrebbe avere effetto (se le modifiche proposte entreranno in vigore entro tale data) al più presto dal 16 ottobre 2025, quindi nell'esercizio finanziario 2026, dato che i fondi sono già stati assegnati a titolo della riserva 2025 per i settori colpiti da avversità atmosferiche e calamità naturali 9 . Eventuali spese connesse rientreranno nel sottomassimale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Come stabilito all'articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115, è stato istituito un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione sotto la responsabilità condivisa degli Stati membri e della Commissione. Il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione prevede la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dell'attuazione dei piani strategici della PAC nel corso della loro attuazione. Tale quadro è leggermente modificato dalla proposta visto l'adeguamento degli indicatori di output dovuto all'istituzione delle misure di crisi. È aggiunto anche un nuovo obbligo di comunicazione per gli Stati membri di cui al nuovo articolo 13 bis del regolamento (UE) 2021/2116.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile (il testo giuridico è un regolamento).

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La Commissione propone di modificare i due regolamenti sulla PAC come segue.

Definizioni quadro: l'esperienza acquisita con l'attuazione della definizione di prato permanente ha dimostrato che la sua applicazione è difficile nel caso di metodi colturali con lunghe rotazioni agronomiche, in particolare per combattere le erbe infestanti. La disposizione relativa a tale definizione è pertanto modificata in modo che gli Stati membri possano scegliere di estendere da cinque a sette anni la durata del termine dal quale la definizione di prato permanente si applica a una superficie a prato.

Sistema di condizionalità: l'esperienza acquisita con l'applicazione del sistema di condizionalità nel periodo 2023-2024 dimostra che è necessario un ulteriore adeguamento. I nessi tra le norme nazionali e i requisiti delle norme BCAA dovrebbero essere chiariti per dare maggiore flessibilità agli Stati membri nell'armonizzazione dei diversi requisiti. Alla luce dei requisiti del regolamento (UE) 2018/848 10 e delle pratiche agricole attuate nel settore biologico, gli agricoltori certificati a norma di tale regolamento dovrebbero essere ritenuti conformi a determinate norme BCAA, oltre alla norma BCAA 7. Secondo una recente meta-analisi condotta da Alvarez (2021) 11 , i sistemi biologici si affidano ampiamente a pratiche come le rotazioni delle colture, le colture in successione, il mantenimento dei residui colturali in campo, l'assenza o la riduzione al minimo della lavorazione, l'utilizzo di letame animale e del sovescio, il ricorso a rifiuti organici provenienti dal di fuori dall'azienda e gli aspetti legati al controllo biologico degli organismi nocivi per le piante per mantenere la produttività dei terreni, apportare nutrienti alle piante e controllare gli organismi nocivi. Queste pratiche sono vantaggiose sia per proteggere e conservare i terreni che per proteggere i corsi d'acqua dall'inquinamento e dal ruscellamento. La norma BCAA 1, che mira al mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale, dovrebbe essere applicata in modo più flessibile aumentando la diminuzione possibile dei prati permanenti che non fanno scattare la riconversione a prati permanenti dal 5 al 10 % per tenere conto dei cambiamenti strutturali nelle aziende agricole, in particolare nel settore zootecnico. È inoltre opportuno chiarire l'applicazione della norma BCAA 4, che mira a proteggere i corsi d'acqua dall'inquinamento e dal ruscellamento, in modo da dare agli Stati membri l'opportunità di allineare meglio la definizione di corso d'acqua alla definizione stabilita nella legislazione nazionale, a condizione che sia coerente con l'obiettivo principale di tale norma BCAA al fine, tra l'altro, di evitare di escludere dalla definizione i corsi d'acqua più piccoli che potrebbero portare l'inquinamento a valle e anche attraverso le frontiere di altri Stati membri. Anche il metodo di controllo sul rispetto dei requisiti di condizionalità è semplificato. Infine, considerando che la superficie agricola gestita dai piccoli agricoltori che ricevono pagamenti a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 è limitata, nonostante questi rappresentino una quota consistente degli agricoltori dell'Unione, i costi amministrativi dovrebbero essere ridotti sia per gli Stati membri che per i piccoli agricoltori, esentandoli dall'applicazione del sistema di condizionalità.

Pagamenti diretti: l'esperienza acquisita con l'attuazione dimostra che i pagamenti per i piccoli agricoltori (articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115), costituiti dal pagamento di una somma forfettaria e da una procedura di domanda più semplice, non sono stati utilizzati da molti Stati membri. Pertanto la proposta aumenta a 2 500 EUR la somma forfettaria massima possibile per gli agricoltori partecipanti. Si propone inoltre che gli Stati membri possano consentire agli agricoltori che beneficiano del pagamento della somma forfettaria di presentare domanda per ricevere pagamenti nell'ambito dei regimi ecologici.

Regimi ecologici e impegni agro-climatico-ambientali: per coprire i costi relativi all'attuazione della BCAA 2, che mira a proteggere le torbiere e le zone umide e che non è modificata dalla proposta, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di escludere tale BCAA dalla base dei regimi ecologici e degli impegni agro-climatico-ambientali. Allo stesso tempo, se gli Stati membri decidono in tal senso, i regimi ecologici possono continuare a dare sostegno alle pratiche di gestione nelle zone umide e nelle torbiere al di là della loro protezione, come il ripristino mediante la riumidificazione o l'attuazione della paludicoltura, al fine di migliorare, in particolare, il potenziale di sequestro del carbonio di tali zone.

Per consentire il sostegno ai metodi di agricoltura biologica, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di concedere un sostegno agli impegni relativi alla conversione a metodi e pratiche di produzione biologica o al mantenimento degli stessi sotto forma di pagamento annuale per le unità di bestiame adulto. Dovrebbe inoltre essere possibile concedere un sostegno per gli impegni volti a migliorare le pratiche agricole connesse all'apicoltura sotto forma di pagamento annuale per gli alveari, in quanto è necessario favorire pratiche sostenibili per i produttori dell'apicoltura e l'uso delle unità di bestiame adulto a tal fine non è appropriato.

Tipi di interventi settoriali: sulla base dell'esperienza degli Stati membri nell'attuazione di interventi settoriali nel settore ortofrutticolo, la possibilità di un sostegno rafforzato dovrebbe essere ampliata per potenziare la posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento in tali settori.

Pagamenti in caso di crisi: l'esperienza ha dimostrato che la riserva agricola è utilizzata prevalentemente per far fronte a calamità naturali e avversità atmosferiche, sebbene il suo obiettivo principale sia sostenere gli agricoltori in caso di turbative del mercato. Si propone pertanto di limitarne chiaramente l'utilizzo a tali eventi. D'altro canto, tenuto conto della crescente frequenza di tali avversità atmosferiche e delle notevoli perdite che causano, si propone di modificare le norme sui pagamenti diretti e sui tipi di intervento per lo sviluppo rurale al fine di istituire due pagamenti complementari in caso di crisi che gli Stati membri potrebbero mobilitare se si verificano calamità naturali ed eventi climatici avversi. Per evitare un impatto sproporzionato su altri interventi stabiliti nei piani della PAC, gli importi da destinare a tali interventi dovrebbero essere limitati a una percentuale massima del totale delle dotazioni annuali per i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale e i pagamenti non dovrebbero provocare distorsioni degli scambi. La proposta esclude dall'ambito di applicazione del sistema di condizionalità e del sistema di condizionalità sociale, che si applica ai pagamenti basati sulla superficie e sugli animali, i nuovi pagamenti complementari in caso di crisi nel quadro dei pagamenti diretti, in quanto hanno lo scopo di alleviare la difficile situazione degli agricoltori che sono colpiti da perdite ingenti. Infine per aumentare l'impatto potenziale di tali pagamenti, sono introdotte disposizioni per consentire il pagamento dei finanziamenti nazionali.

Gestione dei rischi: l'esperienza legata all'attuazione ha dimostrato che l'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/2115, che consente di utilizzare una parte dei pagamenti diretti degli agricoltori come contributi ai regimi di gestione del rischio, è stato poco adoperato. Inoltre le norme sul calcolo delle perdite per gli interventi di gestione del rischio sostenuti dalla PAC si sono rivelate inadeguate per determinati tipi di terreni e categorie di agricoltori. Si propone pertanto di modificare gli articoli 19 e 76 del regolamento (UE) 2021/2115 per contribuire ulteriormente all'adesione a tali regimi.

Altre modifiche riguardanti i tipi di intervento per lo sviluppo rurale sono riportate di seguito.

·Per allineare i principi di calcolo dei pagamenti per gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori alle modifiche apportate alla norma BCAA 2 e alle norme relative al calcolo dei pagamenti per i regimi ecologici e gli impegni agro-climatico-ambientali, gli Stati membri dovrebbero poter includere in quest'ultimo calcolo gli svantaggi derivanti dai requisiti della norma BCAA 2. Dovrebbe anche essere possibile effettuare pagamenti per unità di bestiame adulto e pagamenti per alveare per gli impegni di gestione agro-climatico-ambientale.

·È opportuno promuovere lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole per rafforzarne la competitività e la redditività, facendo allo stesso tempo in modo che i pagamenti rimangano semplici. Si propone pertanto di istituire un apposito pagamento per tale scopo. Il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, che presentano un importante potenziale di semplificazione, dovrebbe essere rafforzato introducendo la possibilità di utilizzare le opzioni semplificate in materia di costi stabilite a norma del regolamento (UE) 2021/1060 senza che siano necessarie ulteriori giustificazioni.

·Per quanto riguarda l'uso degli strumenti finanziari, l'esperienza legata all'attuazione ha dimostrato che vi sono sinergie da sfruttare nell'attuazione e nel controllo tra gli strumenti finanziari della PAC e gli altri strumenti finanziari disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060, in particolare per quanto riguarda la pista di controllo, le irregolarità e le rettifiche finanziarie o le regole di ammissibilità, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, che dovrebbero essere allineate. Il regime generale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione 12 è stato recentemente modificato e il massimale dell'equivalente sovvenzione lordo applicabile deve essere allineato di conseguenza.

·Per quanto riguarda i trasferimenti da parte degli Stati membri delle dotazioni dal FEASR a InvestEU, è necessario modificare la normativa vigente per consentire il pieno utilizzo delle nuove possibilità introdotte conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/523 13 .

Modifiche del piano strategico della PAC: l'esperienza acquisita ha dimostrato che le modifiche dei piani strategici della PAC contengono molteplici elementi tecnici e strategici che li rendono complessi per gli Stati membri. Per semplificare e migliorare l'efficienza delle procedure di modifica, in particolare per quanto riguarda gli elementi dei piani strategici della PAC che non sono di natura strategica, è opportuno chiedere l'approvazione della Commissione solo per le modifiche strategiche dei piani strategici della PAC. L'attuazione ha anche dimostrato che norme diverse applicabili agli interventi finanziati rispettivamente dal FEAGA e dal FEASR possono causare incertezza agli agricoltori e rendere più complesso agli Stati membri proporre modifiche dei piani della PAC. Per migliorare le sinergie tra il FEAGA e il FEASR, è necessario modificare l'articolo 86 e l'articolo 119, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2115 per consentire l'ammissibilità delle spese a un contributo del FEAGA dalla data di decorrenza degli effetti della modifica stabilita dallo Stato membro, che può fissare a una data successiva a quella di presentazione della domanda di modifica alla Commissione. La proposta di una data di decorrenza degli effetti per le modifiche relative al FEAGA dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle voci che richiedono il parere del comitato di monitoraggio per garantire che gli agricoltori e gli altri beneficiari dispongano di tempo sufficiente per prendere in considerazione la modifica del piano strategico della PAC. Altre disposizioni sono adeguate per rispecchiare le modifiche dell'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115.

Verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione: alla luce dell'esperienza acquisita dopo il primo esercizio annuale di verifica dell'efficacia dell'attuazione per l'esercizio finanziario 2023, la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione dovrebbe essere soppressa per alleggerire gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri. Tale semplificazione, pur salvaguardando l'efficacia dell'attuazione della PAC attraverso le condizioni di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116 e l'esame biennale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 135 del regolamento (UE) 2021/2115, porterà anche a semplificare la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, in quanto le informazioni richieste solo ai fini della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione non saranno più necessarie. La possibilità di prevedere un'applicazione retroattiva per quanto riguarda le modifiche relative alla soppressione della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione e le corrispondenti modifiche dell'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 a partire dall'esercizio finanziario 2025 dipenderà dal contenuto esatto e dalla data di entrata in vigore delle modifiche incluse nel presente regolamento. Al momento non è possibile decidere se tale applicazione retroattiva possa essere prevista. La fattibilità dovrebbe essere discussa dai colegislatori in considerazione del contenuto finale e della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione e altre disposizioni: per quanto riguarda la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, l'esperienza acquisita ha dimostrato che il suo legame con l'esame biennale dell'efficacia dell'attuazione deve essere rafforzato, chiarendo che le giustificazioni relative alle carenze rispetto ai target intermedi ai fini dell'esame biennale dell'efficacia dell'attuazione dovrebbero essere incluse nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione. Anche i termini per la valutazione della relazione sono rivisti alla luce dell'esperienza maturata con l'attuazione.

Aggiornamento del regolamento sui piani strategici ai nuovi atti legislativi: gli articoli 120 e 159 del regolamento (UE) 2021/2215 garantiscono che l'elenco degli atti legislativi dell'Unione di cui all'allegato XIII di tale regolamento in materia di ambiente e clima sia aggiornato e preso come base dagli Stati membri per valutare se i loro piani strategici della PAC debbano essere modificati. Tenuto conto che il periodo di attuazione dei piani strategici della PAC è in corso e che sono stati adottati o modificati pochissimi atti rilevanti ai fini di tali piani strategici della PAC, dette modifiche strategiche perturberebbero l'attuazione dei piani strategici della PAC. È pertanto opportuno sopprimere tali disposizioni per garantire la stabilità del quadro giuridico dell'Unione fino alla fine del periodo di programmazione.

Infine gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2021/2115 sono adattati alle modifiche di cui sopra per includere nuovi indicatori di output per i nuovi tipi di sostegno introdotti a norma dell'articolo 41 bis e dell'articolo 78 bis di tale regolamento aggiunti di recente e per uniformare l'elenco degli indicatori di output alla modifica dell'articolo 75 di tale regolamento e anche per indicare il paragrafo pertinente dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC per gli interventi stabiliti di recente e per le modifiche introdotte alle norme BCAA 1 e 4.

Governance dei dati della PAC e dell'interoperabilità: l'assenza di una struttura di coordinamento a livello di Stati membri e le differenze osservate nella transizione digitale tra gli Stati membri ostacolano l'efficace attuazione dell'interoperabilità, compreso lo scambio continuo di dati, tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC e dei benefici che ne derivano. Sono pertanto proposte disposizioni per garantire che ciascuno Stato membro designi un'autorità responsabile di elaborare e di attuare una tabella di marcia per conseguire e mantenere l'interoperabilità e lo scambio continuo di dati.

Uso della riserva agricola: l'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce le norme sulla riserva agricola. L'esperienza legata alla sua attuazione ha dimostrato che negli ultimi anni la riserva agricola è stata utilizzata in misura crescente per aiutare gli agricoltori che hanno subito perdite a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. La disposizione è modificata in modo che la riserva agricola si concentri sulla sua finalità originaria di attenuare gli effetti delle turbative del mercato.

Controlli e verifiche sugli agricoltori: per quanto riguarda i controlli sugli agricoltori, le modifiche si prefiggono di ridurre l'onere e la pressione dei controlli sugli agricoltori introducendo l'obiettivo di "un controllo all'anno", che prevede che gli Stati membri organizzino controlli in loco delle domande di aiuto, delle domande di pagamento o della condizionalità in modo da limitare, per quanto possibile, controlli molteplici su un beneficiario nel corso di un anno, tranne quando le circostanze esigono un secondo controllo per garantire la tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione.

L'esperienza acquisita con le valutazioni della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), del sistema di domanda geospaziale (GSA) e del sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) evidenzia la possibilità di sinergie che potrebbero essere sfruttate, semplificando nel contempo l'attuazione e riducendo la necessità di visite in loco. Si propone pertanto di accorpare tali sistemi.

Per quanto riguarda i controlli di condizionalità, l'esperienza acquisita nell'applicazione del sistema di controllo della condizionalità ha dimostrato che determinate condizioni sono inutilmente rigide e impongono un onere eccessivo agli Stati membri, senza rafforzare necessariamente la protezione dei fondi dell'Unione. Per razionalizzare il sistema di controllo è opportuno sopprimere l'obbligo di un riesame annuale del sistema di controllo e lasciare alla discrezione degli Stati membri i fattori da prendere in considerazione nell'analisi dei rischi. Inoltre i piccoli beneficiari diversi dagli agricoltori non possono beneficiare delle esenzioni dai controlli sulla condizionalità e dalle sanzioni introdotti dal regolamento (UE) 2024/1468. La superficie agricola gestita da tali beneficiari è limitata e le sanzioni sono generalmente ridotte. Considerando la superficie interessata e gli oneri amministrativi connessi ai controlli e all'applicazione di sanzioni per la condizionalità, è opportuno adottare disposizioni affinché anche i piccoli beneficiari diversi dagli agricoltori siano esentati dai controlli di condizionalità e dall'applicazione di sanzioni amministrative per i requisiti di condizionalità.

Infine gli articoli 102 e 103 del regolamento (UE) 2021/2116, che stabiliscono norme relative all'esercizio della delega di potere alla Commissione e la procedura di comitato, dovrebbero essere modificati per tenere conto delle modifiche di altre disposizioni del regolamento (UE) 2021/2116 introdotte dalla proposta.

2025/0236 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 14 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 15 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Nella comunicazione "Bussola per la competitività dell'UE" 16 e "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" 17 , la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare la competitività, promuovere l'innovazione e sostenere la crescita in tutta l'Unione; a tal fine la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi sono fattori fondamentali. È pertanto necessario affrontare i costosi oneri normativi, le complessità della legislazione e della sua attuazione, compreso l'eccesso di comunicazione, prestando nel contempo attenzione alle esigenze specifiche delle piccole e medie entità.

(2)La comunicazione della Commissione "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione" 18 sottolinea che, per stimolare l'innovazione e la sostenibilità nelle pratiche agricole, gli agricoltori dovrebbero essere imprenditori e fornitori, senza oneri burocratici o normativi inutili. Questa prospettiva e la diversità del settore richiedono approcci su misura piuttosto che soluzioni universali, unitamente a verifiche fattuali della legislazione dell'Unione e semplificazioni, tenendo conto anche dei benefici apportati dalle tecnologie digitali, come quelle che consentono la comunicazione automatizzata. Per guidare la transizione dell'agricoltura verso la sostenibilità e promuovere l'innovazione occorre un migliore equilibrio tra obblighi e incentivi. Le esigenze specifiche delle piccole aziende agricole, che alimentano la vitalità delle comunità rurali proteggendo la natura e i mezzi di sussistenza, richiedono un sostegno più adeguato e diretto nell'ambito della politica agricola comune (PAC), riducendo al minimo gli oneri amministrativi. Le piccole aziende agricole, e con esse alcune altre, sono spesso svantaggiate nell'accesso ai finanziamenti e nel loro utilizzo; ciò ostacola la loro capacità di investire, innovare e perseguire opportunità di sviluppo.

(3)Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 stabilisce norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 stabilisce norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (PAC). Nel 2024 è stato adottato il regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 con l'obiettivo di adeguare meglio il quadro di sostegno della PAC dell'Unione alle realtà aziendali, migliorare la gestione dei piani strategici della PAC da parte degli Stati membri e ridurre gli oneri connessi ai controlli. La Commissione ha inoltre adottato il regolamento delegato (UE) 2024/1235 22 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 23 per quanto riguarda le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), prevedendo in particolare la possibilità per gli Stati membri di adeguare la percentuale di riferimento per la norma BCAA 1 sulla base di cambiamenti strutturali nei sistemi agricoli e deroghe all'obbligo di imporre obblighi di riconversione agli agricoltori e ad altri beneficiari.

(4)I riscontri e l'esperienza dei due anni di attuazione dei piani strategici della PAC nell'ambito dell'attuale quadro giuridico dell'Unione relativo alla PAC indicano che sono necessari ulteriori adeguamenti limitati di tale normativa per affrontare le strozzature e le complessità individuate. Tra queste figura il fatto che le circostanze, le pratiche e le esigenze specifiche di determinati gruppi di agricoltori, quali gli agricoltori che praticano l'agricoltura biologica, i giovani, i piccoli agricoltori e gli allevatori, non sono ancora sufficientemente prese in considerazione nel quadro giuridico dell'Unione relativo alla PAC: ciò non consente agli Stati membri di adeguare i vari strumenti alle circostanze specifiche, alle esigenze e alle pratiche di tali agricoltori. Inoltre alcune opportunità di semplificazione nell'ambito della PAC, come il ricorso a importi forfettari o opzioni semplificate in materia di costi, sono sottoutilizzate a causa delle complessità nella loro attuazione e gestione. Ciò può determinare la sovrapposizione o l'ambiguità di requisiti per gli agricoltori, rendere complicato l'accesso degli agricoltori al sostegno e ostacolare le opportunità di sviluppo imprenditoriale per gli agricoltori, ad esempio per i giovani e i nuovi agricoltori. Le norme presentano inoltre alcune rigidità che incidono sul modo in cui gli Stati membri gestiscono e modificano i propri piani strategici della PAC e adempiono agli obblighi di comunicazione. Infine occorre alleggerire ulteriormente l'onere delle visite e dei controlli in azienda sia per gli agricoltori che per gli organismi amministrativi, in particolare introducendo metodologie più efficienti per la valutazione della qualità e i controlli di condizionalità del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC). Il superamento di tali strozzature e rigidità dovrebbe aiutare gli Stati membri a utilizzare i piani strategici della PAC per sfruttare al massimo le opportunità a vantaggio degli agricoltori e degli altri beneficiari della PAC, ridurre gli oneri amministrativi e la complessità e ottimizzare l'uso delle risorse scarse.

(5)L'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce che, quando una superficie agricola è utilizzata come prato e non è compresa nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più, essa deve essere considerata prato permanente. Tuttavia, alcuni metodi colturali comportano una rotazione delle colture su seminativi in cui l'erba o altre piante erbacee da foraggio non sono comprese nella rotazione delle colture per periodi superiori a cinque anni, durante i quali tuttavia tali superfici sono arate per restare seminativi. Di conseguenza, gli agricoltori degli Stati membri in cui sono applicati tali metodi colturali incontrano difficoltà a gestire le rotazioni agronomiche e a mantenerle sostenibili rispettando nel contempo i requisiti per l'attuazione della norma BCAA 1. L'uso di rotazioni delle colture più lunghe con prati può inoltre apportare benefici considerevoli in termini di biodiversità e servizi ecosistemici, consentendo nel contempo agli agricoltori una maggiore flessibilità nella gestione agronomica. Pertanto, al fine di promuovere tali pratiche agronomiche flessibili e sostenibili per la gestione dei prati, gli Stati membri dovrebbero poter prorogare da cinque a sette anni il periodo che determina la classificazione di una superficie come prato permanente. È pertanto opportuno modificare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115.

(6)Al fine di ridurre al minimo il rischio di effetti negativi sul mercato unico e sul commercio internazionale dei nuovi pagamenti in caso di crisi a favore degli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici a norma degli articoli 41 bis e 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno che gli interventi nell'ambito dei quali deve essere concesso il sostegno dell'Unione siano concepiti dagli Stati membri in modo da soddisfare i criteri di cui all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC ("scatola verde").

(7)L'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2115 prevede un meccanismo per l'attuazione del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi, che comprende disposizioni sugli aumenti degli output previsti e sui coefficienti di riduzione per evitare il superamento della superficie massima sovvenzionata per l'intera Unione. Tale disposizione deve essere adeguata per tenere conto delle modifiche dell'articolo 119 di detto regolamento introdotte dal presente regolamento.

(8)In considerazione del carattere eccezionale del pagamento che l'agricoltore riceverebbe in una situazione di crisi, avendo subito notevoli perdite di produzione a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici, e al fine di garantire la coerenza con i pagamenti di cui all'articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, il sistema di condizionalità di cui all'articolo 12 di tale regolamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti complementari agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici nell'ambito dei pagamenti diretti di cui all'articolo 41 bis del medesimo regolamento.

(9)Il sistema di condizionalità che comprende i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) mira a contribuire allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile attraverso una maggiore consapevolezza da parte dei beneficiari della necessità di rispettare tali norme e criteri. Mira inoltre ad aumentare la coerenza della PAC con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica e delle piante e benessere degli animali perseguiti dalla normativa dell'Unione. Tuttavia, considerando che la superficie agricola gestita dai piccoli agricoltori che beneficiano di pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 è limitata, l'applicazione del sistema di condizionalità a tali piccoli agricoltori, che gestiscono la maggior parte delle aziende agricole nell'Unione, produce benefici insufficienti rispetto ai costi elevati e impone un onere amministrativo notevole a tali agricoltori e alle amministrazioni nazionali. Per ridurre tali costi e alleggerire i relativi oneri amministrativi, è opportuno esentare i piccoli agricoltori dall'applicazione del sistema di condizionalità.

(10)Le norme BCAA di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115 fanno parte del sistema di condizionalità di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento. Contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi e alla protezione dell'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi. I principi generali su cui si basa la produzione biologica a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 comprendono la conservazione di elementi del paesaggio naturale, come i siti del patrimonio naturale e l'impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, la sostanza organica e l'aria.

(11)La norma BCAA 1, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira al mantenimento dei prati permanenti per preservare lo stock di carbonio. L'allegato II, punti 1.7.3 e 1.9.1.1, del regolamento (UE) 2018/848 sottolineano l'importanza di massimizzare l'uso dei pascoli, il che impedisce la conversione dei prati permanenti in altri usi del suolo e, in linea con l'obiettivo principale della norma BCAA 1, preserva lo stock di carbonio nei prati permanenti. Le norme BCAA 3, 5 e 6, elencate nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mirano rispettivamente a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, limitare l'erosione e proteggere i suoli nei periodi sensibili. Tali obiettivi sono già conseguiti attraverso le pratiche di lavorazione del terreno e di coltivazione applicate nella produzione biologica vegetale, in particolare quelle di cui all'allegato II, punto 1.9., del regolamento (UE) 2018/848. La norma BCAA 4, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira alla protezione dell'acqua dall'inquinamento. Analogamente, l'allegato II, punti 1.5, 1.7, 1.9 e 1.10, del regolamento (UE) 2018/848 mira a ridurre il rischio di inquinamento delle acque limitando l'uso di medicinali veterinari, limitando l'uso di concimi e pesticidi e la densità di allevamento. L'esperienza ha dimostrato che l'agricoltura biologica ha un impatto positivo per quanto riguarda la lisciviazione e il dilavamento dei nutrienti, rendendo meno probabile che un agricoltore biologico comprometta la qualità dell'acqua e conseguendo così l'obiettivo principale della norma BCAA 4. Pertanto, tenuto conto dei principi e delle norme di cui al regolamento (UE) 2018/848 e le pratiche esistenti nell'ambito dei sistemi di agricoltura biologica, gli agricoltori biologici la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 dovrebbero essere considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5 e 6, come già avviene per la norma BCAA 7.

(12)Al fine di migliorare la coerenza dei requisiti per gli agricoltori e semplificare la definizione delle norme BCAA da parte degli Stati membri, l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe essere modificato per chiarire che gli Stati membri possono stabilire le norme BCAA nei rispettivi piani strategici della PAC in modo coerente con i requisiti nazionali obbligatori, a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme BCAA elencate nell'allegato III di tale regolamento. È opportuno in particolare chiarire che non è necessario che le norme BCAA stabilite nei piani strategici della PAC vadano oltre i requisiti nazionali obbligatori esistenti, a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme BCAA elencate nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e più specificamente agli obiettivi principali di tali norme BCAA.

(13)In considerazione del carattere eccezionale del pagamento che l'agricoltore potrebbe ricevere in una situazione di crisi, avendo subito notevoli perdite di produzione a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici, e al fine di garantire la coerenza con i pagamenti di cui all'articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, il sistema di condizionalità di cui all'articolo 14 di tale regolamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti complementari agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici nell'ambito dei pagamenti diretti di cui all'articolo 41 bis del medesimo regolamento.

(14)Le calamità naturali, le avversità atmosferiche e gli eventi catastrofici stanno aumentando in termini di frequenza, intensità e durata, con un notevole impatto sul settore agricolo dell'Unione. Il regolamento (UE) 2021/2115 prevede già una serie di strumenti per gli agricoltori al fine di rafforzare la resilienza e rispondere alla crisi. La portata degli eventi e la loro natura improvvisa e straordinaria richiedono tuttavia un ampliamento degli strumenti a disposizione degli Stati membri. È pertanto opportuno prevedere pagamenti complementari in caso di crisi a favore degli agricoltori e includerli come nuovo tipo di intervento sotto forma di pagamenti diretti all'articolo 16 di tale regolamento.

(15)A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/2115 uno Stato membro può trattenere fino al 3 % dei pagamenti diretti da corrispondere a un agricoltore a sostegno del contributo dell'agricoltore a uno strumento di gestione del rischio. Uno Stato membro che decide di utilizzare tale opzione la applica a tutti i beneficiari di pagamenti diretti in un determinato anno. L'esperienza dimostra che solo pochissimi Stati membri si avvalgono di questa opzione. Le discussioni con gli Stati membri hanno dimostrato che un ostacolo all'attuazione di questa disposizione è rappresentato dalla mancanza di strumenti di gestione del rischio, istituiti dagli Stati membri o forniti mediante assicurazione privata, disponibili per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti. Al fine di aumentare la diffusione e l'uso della possibilità di cui all'articolo 19 di tale regolamento, è necessario renderne l'attuazione più flessibile e adattarla agli strumenti di gestione esistenti negli Stati membri. A seguito di tale modifica, gli Stati membri dovrebbero poter trattenere fino al 3 % dei pagamenti diretti da versare soltanto agli agricoltori per cui esistono regimi di gestione del rischio in un determinato anno. Gli Stati membri in cui esistono regimi di gestione del rischio per tutti i beneficiari di pagamenti diretti dovrebbero poter continuare a trattenere fino al 3 % dei pagamenti diretti di tutti i beneficiari.

(16)Il regime di pagamento semplificato elaborato dagli Stati membri per i piccoli agricoltori a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 riduce la complessità del processo di domanda di sostegno al reddito, sia per i piccoli agricoltori che per le amministrazioni. Al fine di accrescere l'attrattiva di tale regime e incoraggiare un maggior numero di piccoli agricoltori a beneficiarne, è opportuno aumentare l'importo massimo che può essere ricevuto nell'ambito di tale regime. Per promuovere la partecipazione dei piccoli agricoltori che beneficiano dei pagamenti di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 ai regimi ecologici di cui all'articolo 31 del medesimo regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di escludere i pagamenti ricevuti da tali agricoltori nell'ambito dei regimi ecologici dall'importo massimo del pagamento di cui al suddetto articolo 28.

(17)Se uno Stato membro decide, a norma dell'articolo 28, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, che il pagamento ai piccoli agricoltori di cui all'articolo 28, primo comma, di tale regolamento non deve sostituire il sostegno per i regimi ecologici istituiti a norma dell'articolo 31 di tale regolamento, i regimi ecologici dovrebbero continuare a rispettare tutti i requisiti di cui all'articolo 31, paragrafo 5, di tale regolamento. Tale principio dovrebbe essere rispettato anche per quanto riguarda gli interventi di cui all'articolo 70 di detto regolamento in relazione agli agricoltori che ricevono i pagamenti di cui all'articolo 28 del medesimo regolamento. Al fine di garantire il rispetto del principio generale secondo cui i pagamenti sono previsti solo per impegni che vanno al di là dei requisiti di condizionalità e di salvaguardare l'ambizione degli interventi che fanno parte dell'architettura ambientale e climatica della PAC, gli agricoltori che ricevono i pagamenti di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbero ricevere pagamenti nell'ambito dei regimi ecologici di cui all'articolo 31 di tale regolamento o pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 70 del medesimo regolamento soltanto se soddisfano le condizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 31, paragrafo 5, primo comma, lettera a), o di cui all'articolo 70, paragrafo 3, primo comma, lettera a), di detto regolamento.

(18)Al fine di garantire che, quando gli Stati membri conseguono obiettivi più ambiziosi in materia di ambiente, clima, benessere degli animali e resistenza antimicrobica, mantenendo o adottando una legislazione nazionale che vada al di là dei corrispondenti requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione, l'impatto di tali requisiti sulla situazione finanziaria ed economica degli agricoltori interessati possa restare limitato, l'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 deve essere modificato per consentire agli Stati membri di concedere un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto dei requisiti obbligatori imposti dal diritto nazionale che vanno oltre i requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione, indipendentemente dal fatto che essi siano stati imposti di recente o fossero già esistenti. Inoltre la revoca della limitazione del periodo durante il quale può essere concesso il sostegno per gli impegni nell'ambito dei regimi ecologici dovrebbe semplificare la gestione dei regimi ecologici per gli Stati membri, in quanto dovrebbe ridurre la necessità di modificare tali regimi nei piani strategici della PAC durante il periodo di programmazione in questione a causa di modifiche di tale legislazione nazionale o della scadenza del periodo di 24 mesi durante il quale può essere concesso il sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di detta legislazione nazionale.

(19)La norma BCAA 2, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira alla protezione dei suoli ricchi di carbonio. L'esperienza ha dimostrato che i requisiti stabiliti nei piani strategici della PAC nell'ambito della norma BCAA 2, pur garantendo la protezione dei suoli ricchi di carbonio, hanno comportato sfide per gli agricoltori e gli Stati membri, in particolare in merito alla redditività economica degli agricoltori interessati. Il rispetto di determinati requisiti stabiliti dalla norma BCAA 2, come quelli che comportano limitazioni della produzione, può essere costoso per gli agricoltori e condizionare in modo considerevole la loro capacità di modificare o adeguare l'uso dei suoli. Inoltre la norma BCAA 2 incide sugli agricoltori in alcuni Stati membri più che in altri date le diverse proporzioni di zone umide e torbiere all'interno dei loro territori. Pur mantenendo i requisiti esistenti nell'ambito della norma BCAA 2, ove opportuno, stabiliti coerentemente con i requisiti nazionali obbligatori, come previsto dal presente regolamento, dovrebbe essere possibile compensare gli agricoltori per il rispetto degli obblighi derivanti da tale norma. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter escludere la norma BCAA 2 dal requisito di cui all'articolo 31, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere nei loro piani strategici della PAC un sostegno nell'ambito dei regimi ecologici di cui all'articolo 31 di tale regolamento affinché gli agricoltori in attività soggetti alla norma BCAA 2 ne soddisfino i requisiti e mantengano nel contempo un elevato livello di protezione delle zone umide e delle torbiere, in particolare il potenziale di sequestro del carbonio di tali zone.

(20)Al fine di consentire il sostegno ai metodi di allevamento biologici nell'ambito dei regimi ecologici di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno che gli Stati membri possano decidere che il sostegno concesso per impegni per la conversione o il mantenimento di pratiche e metodi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848 possa assumere la forma di un pagamento annuale per le unità di bestiame adulto. È inoltre opportuno chiarire che il sostegno per gli impegni volti a migliorare le pratiche agricole relative all'apicoltura può essere concesso sotto forma di pagamento annuale per gli alveari, in quanto ciò semplificherà il calcolo dei pagamenti per tali impegni. Per garantire la coerenza delle definizioni utilizzate nei piani strategici della PAC, la nozione di alveare ai fini della concessione del sostegno nell'ambito dei regimi ecologici di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe essere quella definita dalla Commissione sulla base dell'articolo 56, lettera b), di tale regolamento.

(21)Nei primi anni di attuazione dei piani strategici della PAC, le calamità naturali, le avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici hanno inciso sulla produzione di molti agricoltori in tutta l'Unione. Tale tendenza dovrebbe continuare in futuro. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter offrire pagamenti in caso di crisi sotto forma di aumento del sostegno diretto al reddito per consentire agli agricoltori più colpiti di essere compensati rapidamente. Per continuare a incentivare gli agricoltori ad assicurare la loro produzione, gli Stati membri dovrebbero fissare un'aliquota di compensazione più elevata per gli agricoltori che sono coperti da un regime assicurativo o da un altro strumento di gestione del rischio. Per aumentare i fondi da mobilitare a sostegno degli agricoltori, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a cofinanziare tali pagamenti in caso di crisi con finanziamenti nazionali integrativi fino al 200 %. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia garantire che la compensazione totale ricevuta dall'agricoltore cumulata con altre forme di sostegno finanziato dall'Unione o a livello nazionale (compresi i finanziamenti nazionali integrativi), assicurazioni private o altri regimi di gestione del rischio non comporti sovracompensazioni o doppi finanziamenti.

(22)L'articolo 48 del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe essere modificato per sopprimere il riferimento alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, in vista dell'eliminazione di tale procedura dal regolamento (UE) 2021/2116 con il presente regolamento.

(23)Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo svolgono un ruolo importante nel rafforzare la posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento. Il sostegno della PAC a tali organizzazioni è di fondamentale importanza per affrontare questioni specifiche e conseguire obiettivi settoriali o premiare le pratiche benefiche. È pertanto opportuno consentire alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori che attuano nei programmi operativi uno o più interventi settoriali connessi a uno degli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) o j), del regolamento (UE) 2021/2115 di beneficiare dell'aumento del limite per l'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 52, paragrafo 2, di tale regolamento, a condizione che l'importo eccedente i limiti di cui all'articolo 52, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento sia speso unicamente per finanziare tali interventi settoriali.

(24)È opportuno modificare l'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2115 per allineare il titolo del tipo di intervento per lo sviluppo rurale di cui alla lettera e) di tale articolo alle modifiche dell'articolo 75 dello stesso regolamento e includere il titolo del nuovo tipo di intervento di cui all'articolo 78 bis di detto regolamento.

(25)Al fine di garantire che, quando gli Stati membri conseguono obiettivi più ambiziosi in materia di ambiente, clima, benessere degli animali e resistenza antimicrobica, mantenendo o adottando una legislazione nazionale che vada al di là dei corrispondenti requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione, l'impatto di tali requisiti sulla situazione finanziaria ed economica degli agricoltori interessati possa restare limitato, l'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 deve essere modificato per consentire agli Stati membri di concedere un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto dei requisiti obbligatori imposti dal diritto nazionale che vanno oltre i requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione, indipendentemente dal fatto che siano stati imposti di recente o fossero già esistenti. Inoltre la revoca della limitazione del periodo durante il quale può essere concesso il sostegno per gli impegni agro-climatico-ambientali dovrebbe semplificare la gestione di tali impegni per gli Stati membri, in quanto dovrebbe ridurre la necessità di modificare tali interventi nei piani strategici della PAC durante tale periodo di programmazione a causa di modifiche della legislazione nazionale o della scadenza del periodo di 24 mesi durante il quale può essere concesso il sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto della legislazione nazionale.

(26)L'esperienza ha dimostrato che i requisiti stabiliti nei piani strategici della PAC nell'ambito della norma BCAA 2, garantendo nel contempo la protezione dei suoli ricchi di carbonio, hanno comportato sfide considerevoli per gli agricoltori e gli Stati membri, in particolare in merito alla redditività economica degli agricoltori interessati. Il rispetto di determinati requisiti stabiliti dalla norma BCAA 2, come quelli che comportano limitazioni della produzione, può essere costoso per gli agricoltori e condizionare in modo considerevole la loro capacità di modificare o adeguare l'uso dei suoli. Inoltre la norma BCAA 2 incide sugli agricoltori in alcuni Stati membri più che in altri date le diverse proporzioni di zone umide e torbiere all'interno dei loro territori. Pur mantenendo i requisiti esistenti nell'ambito della norma BCAA 2, ove opportuno, stabiliti coerentemente con i requisiti nazionali obbligatori, come previsto dal presente regolamento, dovrebbe essere possibile compensare gli agricoltori per il rispetto degli obblighi derivanti da tale norma. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter escludere la norma BCAA 2 dal requisito di cui all'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 per gli interventi basati sull'articolo 70 di tale regolamento. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere nei loro piani strategici della PAC un sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 70 di tale regolamento affinché gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla norma BCAA 2 ne soddisfino i requisiti e mantengano nel contempo un elevato livello di protezione delle zone umide e delle torbiere, in particolare il potenziale di sequestro del carbonio di tali zone.

(27)A norma dell'articolo 70, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2115 gli Stati membri devono stabilire pagamenti per gli impegni agro-climatico-ambientali e per gli impegni per la conversione o il mantenimento dell'agricoltura biologica unicamente come pagamenti per ettaro. Al fine di garantire la coerenza con il sostegno nell'ambito dei regimi ecologici di cui all'articolo 31 di tale regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter concedere, in casi debitamente giustificati, un sostegno per tali impegni sotto forma di pagamento per unità di bestiame adulto. Al fine di agevolare le attività benefiche per l'ambiente nel caso dell'apicoltura, dovrebbe essere possibile concedere un sostegno per gli impegni agro-climatico-ambientali o per gli impegni per la conversione o il mantenimento dell'agricoltura biologica sotto forma di pagamento per alveare. Per garantire la coerenza delle definizioni utilizzate nei piani strategici della PAC, la nozione di alveare ai fini della concessione del sostegno per tali impegni dovrebbe essere quella definita dalla Commissione sulla base dell'articolo 56, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.

(28)L'articolo 72, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce le norme relative al calcolo dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno per concedere pagamenti per svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori che vanno al di là delle norme BCAA pertinenti. Non concede pagamenti per svantaggi territoriali specifici derivanti dalle norme BCAA pertinenti. Tuttavia il rispetto di determinati requisiti stabiliti nell'ambito della norma BCAA 2 può essere costoso per gli agricoltori in quanto comporta limitazioni alla produzione dovute a restrizioni importanti dell'uso del suolo. Al fine di integrare i costi relativi al rispetto della norma BCAA 2 nei principi di calcolo dei pagamenti per gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori, gli Stati membri dovrebbero poter includere nel calcolo gli svantaggi derivanti dai requisiti della norma BCAA 2.

(29)Per garantire che gli agricoltori dispongano di più tempo e flessibilità per adeguarsi alla nuova normativa dell'Unione in un contesto sempre più complesso di tensioni geopolitiche, sfide strutturali e difficoltà economiche connesse anche ai prezzi elevati dell'energia e dei fattori di produzione, è opportuno modificare l'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 per estendere la durata del periodo nel quale può essere concesso il sostegno agli investimenti che contribuiscono al rispetto dei nuovi requisiti imposti dal diritto dell'Unione da 24 mesi a 36 mesi a decorrere dalla data in cui tali nuovi requisiti diventano obbligatori per l'azienda.

(30)Il settore agricolo dell'Unione si trova ad affrontare difficoltà demografiche, con una forza lavoro che invecchia. Se da un lato attrarre i giovani agricoltori è fondamentale per garantire un futuro sostenibile all'agricoltura, dall'altro la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo da parte dei giovani agricoltori incontrano difficoltà finanziarie. Al fine di agevolare ulteriormente il loro primo insediamento, è opportuno prorogare, per i giovani agricoltori, il periodo di ammissibilità degli investimenti per conformarsi alle nuove norme dell'Unione.

(31)Per rafforzare la competitività e la sostenibilità del sistema alimentare dell'Unione sono necessari notevoli investimenti e lo sviluppo delle imprese. In particolare è opportuno incoraggiare lo sviluppo delle piccole aziende agricole, che si trovano ad affrontare sfide peculiari e che sono potenzialmente redditizie dal punto di vista economico. Allo stesso tempo è necessario semplificare l'attuazione del sostegno alle piccole aziende agricole per ridurre al minimo gli oneri amministrativi. Per rispondere a tali esigenze, è opportuno modificare l'articolo 75 del regolamento (UE) 2021/2115 al fine di includere lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole tra gli interventi che gli Stati membri possono sostenere e prevedere un sostegno forfettario di 50 000 EUR per tale intervento. Per motivi di coerenza, gli Stati membri dovrebbero definire le piccole aziende agricole nello stesso modo ai fini degli investimenti a norma dell'articolo 73, paragrafo 4, lettera b), e ai fini dello sviluppo delle imprese a norma dell'articolo 75 di tale regolamento.

(32)Gli interventi di gestione del rischio sono molto utili per rendere gli agricoltori più resilienti e dovrebbero pertanto essere incoraggiati. Tuttavia l'esperienza ha dimostrato che le norme attuali sono troppo rigide per sfruttare appieno il potenziale di questo tipo di intervento. In particolare sembra che l'attuale formula per il calcolo delle perdite non sia adeguata alla situazione specifica di alcuni beneficiari, come i giovani agricoltori, alle superfici con colture permanenti o ad altri casi giustificati per i quali la formula di calcolo delle perdite non è appropriata. Per aumentare l'uso e la diffusione degli strumenti di gestione del rischio di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri dovrebbero disporre di maggiore flessibilità nel calcolo delle perdite per tali beneficiari o colture, al fine di tenere conto delle loro situazioni specifiche.

(33)Al fine di sostenere in modo efficiente gli agricoltori la cui produzione è stata danneggiata da calamità naturali, avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici, gli Stati membri dovrebbero poter pianificare i pagamenti in caso di crisi non solo attraverso interventi diretti di sostegno al reddito, ma anche attraverso interventi di sviluppo rurale. Tali tipi di sostegno dovrebbero offrire agli Stati membri sufficiente flessibilità nella pianificazione degli interventi. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza tra tali interventi. Di conseguenza le disposizioni relative all'orientamento del sostegno e all'effetto di incentivazione dovrebbero essere le stesse. Al fine di garantire una solida gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che la compensazione totale ricevuta dall'agricoltore cumulata con altre forme di sostegno finanziato dall'Unione o a livello nazionale (compresi i finanziamenti nazionali integrativi), assicurazioni private o altri regimi di gestione del rischio non comporti sovracompensazioni o doppi finanziamenti.

(34)L'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce le norme relative alla definizione, da parte delle autorità di gestione, dei criteri di selezione relativi a determinati tipi di interventi. L'elenco dei tipi di interventi per i quali gli Stati membri devono utilizzare i criteri di selezione dovrebbe essere modificato per tenere conto delle modifiche dei tipi di interventi di cui all'articolo 75 di tale regolamento.

(35)L'articolo 80 del regolamento (UE) 2021/2015 stabilisce le norme e i principi per l'attuazione degli strumenti finanziari nell'ambito della PAC. L'articolo 80, paragrafo 2, di tale regolamento garantisce la coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 relative agli strumenti finanziari. Per rafforzare ulteriormente la sinergia nell'attuazione e nel controllo tra gli strumenti finanziari della PAC e gli altri strumenti finanziari disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060, è opportuno modificare l'articolo 80 del regolamento (UE) 2021/2115 per garantire che i requisiti relativi alla pista di controllo per gli strumenti finanziari nel regolamento (UE) 2021/2115 e nel regolamento (UE) 2021/1060 siano gli stessi.

(36)L'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce il massimale dell'equivalente sovvenzione lordo applicabile quando gli strumenti finanziari sostengono attività che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato. Per garantire l'allineamento alle nuove modifiche introdotte nel regime generale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione 26 , il massimale deve essere aumentato di conseguenza. Inoltre il periodo di riferimento dovrebbe essere modificato sostituendo "esercizi finanziari" con "anni" per allinearsi all'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento. Per quanto riguarda il sostegno al capitale circolante per le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE continuano ad applicarsi le norme generali in materia di aiuti di Stato.

(37)L'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 definisce l'ammissibilità delle spese quando il sostegno è fornito mediante strumenti finanziari. Al fine di garantire chiarezza e parità di trattamento nell'ambito di tutti gli strumenti finanziari disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060, l'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe essere modificato per stabilire le norme di ammissibilità in merito all'imposta sul valore aggiunto ("IVA").

(38)L'articolo 81 del regolamento (UE) 2021/2015 stabilisce le norme e le condizioni per i trasferimenti da parte degli Stati membri delle dotazioni del FEASR al programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 . Per garantire la piena diffusione delle nuove possibilità introdotte a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/523, è opportuno modificare l'articolo 81 del regolamento (UE) 2021/2115.

(39)L'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce le norme per il calcolo e l'applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi. Per semplificare e promuovere l'attuazione degli investimenti e di altri interventi di sviluppo rurale e aumentare il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, dovrebbe essere possibile utilizzare i metodi di calcolo stabiliti a norma del regolamento (UE) 2021/1060 senza dover fornire ulteriori giustificazioni.

(40)L'articolo 86, paragrafi 2, e 3, del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce norme sull'ammissibilità delle spese derivanti dalle modifiche dei piani strategici della PAC al contributo rispettivamente del FEAGA e del FEASR. Al fine di semplificare le norme sull'ammissibilità delle spese, migliorare le sinergie tra il FEAGA e il FEASR e aumentare la flessibilità per gli Stati membri nel determinare le date di decorrenza degli effetti delle modifiche dei piani strategici della PAC relative al FEAGA, è opportuno consentire l'ammissibilità delle spese derivanti da una modifica strategica approvata di un piano strategico della PAC al contributo del FEAGA dalla data di decorrenza degli effetti della modifica fissata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 119, paragrafo 8, di tale regolamento, ma non prima della data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione. Per altre modifiche dei piani strategici della PAC relative al FEAGA, le spese dovrebbero essere ammissibili al contributo del FEAGA dalla data di notifica alla Commissione della modifica, come stabilito all'articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115, modificato dal presente regolamento. Per garantire la coerenza tra le norme sull'ammissibilità al contributo del FEAGA e del FEASR in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici o avversità atmosferiche, dovrebbe essere possibile stabilire nei piani strategici della PAC che l'ammissibilità delle spese finanziate dal FEAGA relative alle modifiche di tali piani concernenti pagamenti complementari in caso di crisi a favore degli agricoltori nell'ambito dei pagamenti diretti di cui all'articolo 41 bis di tale regolamento possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.

(41)Al fine di garantire finanziamenti adeguati per i nuovi tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui agli articoli 41 bis e 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri dovrebbero poter riservare a tali tipi di intervento una determinata quota sia dei pagamenti diretti che dei finanziamenti del FEASR. Tuttavia, al fine di garantire la disponibilità di finanziamenti sufficienti per realizzare le altre priorità della PAC, tale quota dovrebbe essere limitata a un importo annuo massimo disponibile per Stato membro pari al 3 % del totale dei pagamenti diretti e dei finanziamenti del FEASR all'anno. Al fine di incoraggiare gli Stati membri a privilegiare l'uso dello strumento di cui all'articolo 41 bis del suddetto regolamento, finanziato mediante pagamenti diretti, l'importo annuo massimo che uno Stato membro può riservare a questo tipo di intervento dovrebbe esser pari al 4 % del totale dei pagamenti diretti e dei finanziamenti del FEASR all'anno, se lo Stato membro decide di non fornire sostegno per i pagamenti in caso di crisi a norma dell'articolo 78 bis di tale regolamento.

(42)Data la loro natura particolare, i nuovi tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori nell'ambito dei pagamenti diretti di cui all'articolo 41 bis del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 78 bis di tale regolamento dovrebbero essere esentati dall'obbligo di contribuire agli indicatori di risultato elencati nell'allegato I di tale regolamento.

(43)I finanziamenti nazionali integrativi per i pagamenti complementari in caso di crisi erogati agli agricoltori a norma dell'articolo 41 bis del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbero essere inclusi nell'allegato V del piano strategico della PAC dello Stato membro.

(44)L'articolo 119, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede che la Commissione approvi le domande di modifica dei piani strategici della PAC presentate dagli Stati membri. L'articolo 119, paragrafo 9, di tale regolamento consente agli Stati membri di apportare e applicare modifiche ai piani strategici della PAC relative agli interventi di cui al titolo III, capo IV, di tale regolamento, che sono approvate dalla Commissione unitamente alla successiva domanda di modifica. L'esperienza ha dimostrato che le modifiche dei piani strategici della PAC contengono spesso numerosi elementi tecnici che le rendono complesse, onerose per gli Stati membri e comportano ritardi nelle procedure di approvazione, sebbene l'orientamento strategico dei piani rimanga invariato. Ciò interferisce con l'adattamento tempestivo ed efficace dei piani strategici della PAC all'evoluzione della realtà economica e alle esigenze degli agricoltori e degli altri beneficiari negli Stati membri e incide negativamente sulla loro attuazione. Per semplificare e migliorare l'efficienza delle procedure di modifica, in particolare per quanto riguarda gli elementi dei piani strategici della PAC che non sono di natura strategica, l'approvazione della Commissione dovrebbe essere chiesta solo per le modifiche strategiche dei piani strategici della PAC. A tal fine, le modifiche strategiche dovrebbero essere definite nel regolamento (UE) 2021/2115 come modifiche di elementi importanti dei piani strategici della PAC che incidono in modo decisivo sulla strategia e sulla logica di intervento di tali piani, compresi i trasferimenti delle dotazioni finanziarie tra il FEASR e il FEAGA, le dotazioni finanziarie massime e minime e le modifiche dei target finali e dei piani finanziari. È opportuno che gli Stati membri possano apportare e applicare tutte le altre modifiche ai propri piani strategici della PAC previa notifica alla Commissione, e che tali altre modifiche non siano soggette all'approvazione della Commissione.

(45)Per garantire la compatibilità dei piani strategici della PAC con il quadro giuridico dell'Unione relativo alla PAC, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di opporsi alle modifiche notificate qualora le ritenga incompatibili con i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 o con gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma degli stessi. Al fine di garantire la certezza del diritto per gli agricoltori e gli altri beneficiari, è opportuno che gli Stati membri, una volta ricevuta un'obiezione a una modifica notificata, non applichino tale modifica e la eliminino dal piano strategico della PAC modificato presentato alla Commissione. Le spese relative a tali modifiche non dovrebbero inoltre essere ammissibili a un contributo del FEAGA o del FEASR. L'esperienza dimostra che gli Stati membri possono notificare numerose modifiche complesse, dei propri piani strategici della PAC. La Commissione dovrebbe pertanto disporre di un periodo di tempo ragionevole per valutare le modifiche notificate e, se necessario, sollevare obiezioni agli Stati membri. È opportuno che gli Stati membri possano presentare modifiche alle quali la Commissione ha sollevato obiezioni per approvazione nell'ambito di una domanda di modifica strategica di cui all'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, come modificato dal presente regolamento, al fine di garantire che tali modifiche abbiano effetto giuridico solo se sono conformi ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 e agli atti delegati e di esecuzione basati su di essi.

(46)L'articolo 119, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede che gli Stati membri stabiliscano una data di decorrenza degli effetti per le modifiche dei piani strategici della PAC relative al FEAGA successiva alla data di approvazione della domanda di modifica da parte della Commissione. Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri nel fissare le date di decorrenza degli effetti per le modifiche strategiche dei piani strategici della PAC relative al FEAGA e ampliare le sinergie tra le norme applicabili alle modifiche strategiche dei piani strategici della PAC relative al FEAGA e le modifiche dei piani strategici della PAC relative al FEASR, gli Stati membri dovrebbero poter fissare la data di decorrenza degli effetti delle modifiche strategiche dei piani strategici della PAC tra la data di presentazione alla Commissione della domanda di approvazione delle modifiche strategiche di cui all'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, modificato dal presente regolamento, e la data di approvazione della domanda di modifica da parte della Commissione.

(47)L'articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115 garantisce che i piani strategici della PAC siano aggiornati per tenere conto delle modifiche apportate agli atti legislativi elencati nell'allegato XIII di tale regolamento riguardanti l'ambiente e il clima ai quali i piani strategici della PAC dovrebbero contribuire e con cui dovrebbero essere coerenti. A tal fine gli Stati membri devono valutare se i propri piani strategici della PAC debbano essere modificati e, se necessario, presentare una domanda di modifica, qualora uno qualsiasi degli atti legislativi sia stato modificato. Al fine di evitare inutili procedure amministrative nella fase avanzata di attuazione dei piani strategici della PAC, l'articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe essere soppresso.

(48)L'articolo 122 del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe essere adeguato per rispecchiare le modifiche dell'articolo 119 di tale regolamento introdotte dal presente regolamento.

(49)È opportuno modificare l'articolo 124, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 per consentire al comitato di monitoraggio di esprimere il proprio parere sulla data di decorrenza degli effetti di tutte le modifiche relative al FEAGA, affinché gli agricoltori e i beneficiari dispongano di tempo sufficiente per tenere conto delle modifiche proposte.

(50)L'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce i requisiti relativi al contenuto e alla procedura per le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, che costituiscono la base per la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116. Dato che il presente regolamento elimina la procedura annuale di verifica dell'efficacia dell'attuazione, tali requisiti dovrebbero essere modificati per sopprimere le informazioni richieste esclusivamente ai fini di tale procedura, quali le informazioni sugli importi unitari realizzati e le giustificazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire qualora gli importi unitari realizzati superino i corrispondenti importi unitari previsti stabiliti nei piani strategici della PAC.

(51)L'articolo 134, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115 deve essere chiarito al fine di rafforzare il legame tra la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione e l'esame biennale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 135 di tale regolamento, per quanto riguarda l'inserimento, nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, delle giustificazioni relative alle carenze rispetto ai target intermedi ai fini dell'esame biennale dell'efficacia dell'attuazione.

(52)A norma dell'articolo 134, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2021/2115 la Commissione può formulare osservazioni sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione ricevibili entro un mese dalla presentazione. L'esperienza ha dimostrato che non si possono effettuare in parallelo la valutazione dell'ammissibilità della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 134, paragrafo 3, di tale regolamento e una valutazione globale della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione presentata. È pertanto necessario modificare la data dalla quale è calcolato il termine per l'invio delle osservazioni, di cui all'articolo 134, paragrafo 13, del suddetto regolamento, sostituendola con la data in cui la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione diventa ammissibile conformemente all'articolo 134, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

(53)I finanziamenti nazionali integrativi per i pagamenti complementari in caso di crisi erogati agli agricoltori a norma dell'articolo 41 bis del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbero essere soggetti alle stesse norme dei finanziamenti nazionali integrativi nell'ambito dello sviluppo rurale.

(54)A norma dell'articolo 159 del regolamento (UE) 2021/2115 la Commissione è tenuta a riesaminare l'elenco degli atti legislativi di cui all'allegato XIII di tale regolamento e a presentare proposte legislative per aggiungere ulteriori atti legislativi a tale allegato. Tenuto conto della soppressione dell'articolo 120 di tale regolamento, è opportuno sopprimere l'articolo 159 del medesimo regolamento per garantire coerenza e stabilità ed evitare che le autorità nazionali, gli agricoltori e gli altri beneficiari perturbino l'attuazione dei piani strategici della PAC.

(55)L'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce gli indicatori di impatto, risultato e output a norma dell'articolo 7 di tale regolamento. La tabella "Verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione – OUTPUT" di cui all'allegato I di tale regolamento dovrebbe essere sostituita per introdurre indicatori di output collegati ai nuovi tipi di intervento introdotti e ai tipi di intervento modificati e per tenere conto della soppressione, con il presente regolamento, della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116.

(56)L'allegato II del regolamento (UE) 2021/2115 elenca i paragrafi pertinenti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC ("scatola verde") per ciascun tipo di intervento di tale regolamento. I nuovi tipi di intervento introdotti per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori nell'ambito dei pagamenti diretti di cui all'articolo 41 bis del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 78 bis di tale regolamento dovrebbero essere pertanto inseriti in tale allegato.

(57)La norma BCAA 1, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira a mantenere i prati permanenti per preservare lo stock di carbonio sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018, con una diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento. I cambiamenti strutturali nelle aziende agricole possono verificarsi durante il periodo di programmazione 2023-2027, in particolare nel settore zootecnico. Tali cambiamenti possono essere accompagnati da una rapida evoluzione nell'uso del suolo a livello di azienda agricola, in particolare per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità di mangimi e foraggi, che sono però visibili nei dati disponibili solo con un certo ritardo. Tale evoluzione dei cambiamenti strutturali nelle aziende agricole può comportare variazioni della percentuale annuale dei prati permanenti rispetto all'anno di riferimento 2018. Alla luce di tali variazioni e al fine di agevolare l'attuazione della norma BCAA 1, il valore massimo di diminuzione della percentuale di prati permanenti rispetto all'anno di riferimento 2018 dovrebbe essere portato al 10 %, per consentire agli Stati membri di tenere conto degli sviluppi durante il periodo di programmazione 2023-2027 e delle esigenze delle aziende agricole, in particolare nel settore zootecnico.

(58)La norma BCAA 4, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira a proteggere i corsi d'acqua dall'inquinamento e dal ruscellamento mediante l'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua. L'esperienza ha dimostrato che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di allineare la definizione di "corso d'acqua" ai fini di tale norma BCAA alla definizione di corso d'acqua stabilita dagli Stati membri nella legislazione nazionale, compresa quella di attuazione della normativa dell'Unione, che fa parte dei CGO elencati nell'allegato III di tale regolamento. La definizione di corso d'acqua utilizzata dagli Stati membri ai fini della norma BCAA 4 dovrebbe tuttavia essere in linea con l'obiettivo principale di tale norma, in particolare per ridurre il rischio di escludere dall'ambito di applicazione di tale norma i corsi d'acqua più piccoli, che potrebbero portare l'inquinamento a valle.

(59)Il miglioramento dell'interoperabilità, compreso lo scambio continuo di dati, tra i sistemi pubblici di informazione agricola offre una serie di vantaggi operativi, statistici e strategici, quali un onere minore per la raccolta dei dati e una maggiore efficienza, l'integrazione e la convalida automatizzate dei dati, una maggiore precisione e affidabilità dei dati, un maggiore monitoraggio delle politiche e una collaborazione più efficace all'interno degli Stati membri. Tuttavia l'assenza di una struttura coordinata a livello di Stati membri e le differenze osservate nei progressi della transizione digitale tra gli Stati membri ostacolano l'efficace attuazione dell'interoperabilità e dei suoi benefici. In linea con la comunicazione della Commissione "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione", che sottolinea il principio "una sola raccolta, tanti usi", gli Stati membri dovrebbero garantire che i dati siano raccolti una sola volta dalle autorità responsabili dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione della PAC e poi riutilizzati, senza chiedere più volte agli agricoltori di fornire gli stessi dati.

(60)Al fine di conseguire e mantenere l'interoperabilità tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC e lo scambio continuo di dati tra tali sistemi a vantaggio degli agricoltori, degli altri beneficiari della PAC e dell'amministrazione, e potenzialmente dell'economia in generale, e tenendo conto della strategia europea per i dati 28 e di altre iniziative pertinenti dell'UE e nazionali, quali lo spazio comune europeo di dati agricoli e il regolamento su un'Europa interoperabile 29 , ciascuno Stato membro dovrebbe designare un'autorità responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione di una tabella di marcia contenente misure e azioni. A tal fine l'autorità designata dovrebbe, se del caso, collaborare con altre autorità nazionali e con le istituzioni e gli organi dell'Unione. Per garantire un seguito tempestivo e adeguato da parte della Commissione, gli Stati membri dovrebbero presentarle le rispettive tabelle di marcia. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di formulare osservazioni sulle tabelle di marcia presentate dagli Stati membri al fine di garantire la coerenza e migliorare l'interoperabilità tra i sistemi pubblici di informazione agricola. Un approccio non armonizzato agli identificatori digitali o ai meccanismi di condivisione dei dati ostacola i progressi in materia di interoperabilità. A tal fine gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'istituzione di un quadro unico in materia di identità digitale e l'allineamento al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 , anche per quanto riguarda il portafoglio europeo di identità digitale per le persone fisiche e giuridiche. Gli Stati membri dovrebbero stabilire e attuare la tabella di marcia sulla base della loro situazione e delle loro esigenze specifiche e garantire che essa contenga le misure necessarie per conseguire e mantenere l'interoperabilità tra i sistemi pubblici di informazione agricola e rispettare il calendario entro il quale tali misure saranno attuate. La designazione dell'autorità e l'elaborazione e l'attuazione della tabella di marcia non dovrebbero essere considerate requisiti di base dell'Unione ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116.

(61)L'esperienza acquisita con l'attuazione della riserva agricola ne ha dimostrato l'importanza in caso di crisi per offrire sostegno agli agricoltori colpiti e contribuire al ripristino di un migliore equilibrio dei mercati. Tuttavia negli ultimi anni è stata utilizzata con maggiore frequenza per alleviare la situazione degli agricoltori che hanno subito perdite dirette a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, sebbene il suo scopo originario, in quanto strumento di finanziamento del mercato, fosse quello di concentrarsi sulla compensazione e sull'attenuazione degli effetti delle turbative del mercato. In considerazione delle crescenti sfide cui deve far fronte il settore agricolo dell'Unione, tra cui le tensioni commerciali, l'incertezza geopolitica e un maggiore impatto indiretto delle questioni di salute animale sull'equilibrio del mercato, sembra giustificato riorientare la riserva verso lo scopo originario. Le compensazioni agli agricoltori per gli effetti diretti di calamità naturali, eventi climatici avversi o eventi catastrofici, come quelli che comportano perdite fisiche di piante, di animali e dei relativi prodotti, dovrebbero essere applicate dagli Stati membri, cui spetta elaborare solide strategie di gestione dei rischi e delle crisi con il sostegno finanziario dei piani strategici della PAC, compresi i nuovi strumenti istituiti dal presente regolamento. Le misure volte a bilanciare l'impatto negativo sugli agricoltori generato dalle turbative del mercato, come quelle che incidono sui prezzi, sui costi o sulle vendite, anche quando sono generate dagli effetti indiretti di calamità naturali, eventi climatici avversi o eventi catastrofici, dovrebbero continuare a essere finanziate dalla riserva agricola.

(62)È opportuno modificare l'articolo 21, paragrafo 1, e l'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2116, che stabiliscono norme relative ai pagamenti mensili e ai pagamenti intermedi, per tenere conto della soppressione, con il presente regolamento, della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54 di tale regolamento. È inoltre opportuno modificare l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 per garantire che, a seguito delle modifiche introdotte dal presente regolamento all'articolo 86, paragrafo 2, e all'articolo 119, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2115, le spese che diventano ammissibili al contributo del FEAGA da una data di decorrenza degli effetti che precede l'approvazione della modifica da parte della Commissione ma segue la data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione siano dichiarate alla Commissione solo dopo l'approvazione della modifica da parte della Commissione a norma dell'articolo 119, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/2115. A tal fine dovrebbe essere possibile dichiarare le spese non dichiarabili nel mese in questione, in quanto in attesa dell'approvazione di una modifica, nei mesi successivi dello stesso esercizio finanziario o, al più tardi, nei conti annuali di tale esercizio finanziario da trasmettere alla Commissione entro il 15 febbraio dell'anno successivo a tale esercizio. Nel determinare la data di decorrenza degli effetti di una modifica e al fine di garantire che le spese derivanti dalla modifica già versate ai beneficiari possano ancora essere dichiarate entro l'esercizio finanziario corrispondente, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei termini per la procedura di approvazione di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115.

(63)È necessario modificare l'articolo 40 regolamento (UE) 2021/2116 sulla sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione per tenere conto della soppressione, con il presente regolamento, della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54 dello stesso.

(64)L'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116 prevede che in base alle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e d), del medesimo regolamento la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la sua decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti per le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6. È opportuno modificare l'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116 per tenere conto della soppressione, con il presente regolamento, della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54 dello stesso regolamento. 

(65)L'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 dispone che se alle spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6 di tale regolamento e corrispondenti agli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115 non corrisponde un output dichiarato nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 nonché all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione deve adottare atti di esecuzione anteriormente al 15 ottobre dell'anno successivo all'esercizio pertinente, che stabiliscono gli importi che devono essere dedotti dal finanziamento dell'Unione ("verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione"). L'esperienza acquisita nel primo anno di attuazione dell'esercizio di verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione e nella preparazione del secondo esercizio dimostra che sugli Stati membri incombe un onere amministrativo sproporzionato nella preparazione e nella trasmissione delle informazioni necessarie per la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione e durante la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione. Per ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri, è opportuno abolire la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116. Il requisito secondo cui le spese effettuate dagli organismi pagatori devono corrispondere agli output comunicati previsto all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), punto i), di tale regolamento, rientra nella procedura di conformità di cui all'articolo 55 del medesimo regolamento.

(66)Il requisito secondo cui le spese devono essere effettuate conformemente ai sistemi di governance applicabili di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2021/2116 è controllato dagli organismi pagatori e successivamente verificato dagli organismi di certificazione su base annuale e dalla Commissione attraverso l'esame dei pareri e delle relazioni dell'organismo di certificazione e nell'ambito del seguito dato alle risultanze, nonché durante le procedure di conformità di cui all'articolo 55 di tale regolamento. Tali procedure forniscono la garanzia necessaria che gli output realizzati siano conseguiti nel rispetto della normativa dell'Unione. Unitamente all'esame biennale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 135 del regolamento (UE) 2021/2115, tali procedure garantiscono anche che gli Stati membri conseguano i target intermedi e finali di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, che essi hanno stabilito nell'ambito dei loro sistemi di efficacia dell'attuazione nei piani strategici della PAC. È pertanto opportuno sopprimere l'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116.

(67)È necessario allineare ulteriormente gli strumenti finanziari della PAC e delle altre politiche in regime di gestione concorrente nel contesto delle irregolarità e delle rettifiche finanziarie, quando gli organismi che attuano gli strumenti finanziari dimostrano di aver realizzato un insieme cumulativo di azioni. È pertanto necessario modificare l'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/2116 per garantire la coerenza con l'articolo 103, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060.

(68)Gli agricoltori hanno ripetutamente segnalato la pressione di sottoporsi a molteplici controlli nel corso dell'anno. Gli Stati membri hanno già la possibilità di raggruppare diversi controlli in un'unica visita. Al fine di ridurre il numero di visite in loco per azienda e ridurre in tal modo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, ove possibile, gli Stati membri non dovrebbero selezionare un beneficiario che è già stato selezionato per un controllo in loco nello stesso anno, tranne nel caso in cui le circostanze richiedano un secondo controllo per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tale riduzione non dovrebbe tuttavia abbassare il livello dei controlli. A tal fine è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.

(69)L'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 dovrebbe essere modificato per eliminare il riferimento alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54 di tale regolamento.

(70)Sulla base dei primi anni di attuazione, sembra ridondante effettuare controlli in loco sugli interventi monitorati dai dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o da altri dati di valore almeno equivalente, in quanto ne deriva un onere ingiustificato per gli Stati membri e gli agricoltori. Per tali condizioni di ammissibilità gli Stati membri non dovrebbero pertanto essere tenuti a effettuare controlli in loco, compresi quelli eseguiti a distanza con l'uso della tecnologia. A tal fine è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 72 del regolamento (UE) n. 2021/2116.

(71)L'esperienza acquisita dimostra che le valutazioni della qualità, rispettivamente, del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), del sistema di domanda geospaziale (GSA) e del sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) dovrebbero essere accorpate. Poiché i sistemi sono intrinsecamente collegati, è difficile valutare la qualità di un sistema senza considerare l'impatto che ha sugli altri. Inoltre, accorpando queste valutazioni della qualità, le amministrazioni degli Stati membri trarrebbero vantaggio da una riduzione del carico di lavoro connesso alle procedure di ispezione e agli obblighi di comunicazione. Ove necessario, gli Stati membri avrebbero anche il vantaggio di proporre un'unica misura correttiva che comprenda tutti e tre i sistemi (SIPA, GSA e AMS), anziché attuare azioni distinte, aumentando l'efficienza. A tal fine, è opportuno introdurre nel regolamento (UE) 2021/2116 un nuovo articolo e modificare di conseguenza i riferimenti pertinenti.

(72)L'esperienza acquisita nell'applicazione del sistema di controllo della condizionalità, anche attraverso procedure di conformità, ha dimostrato che determinate condizioni sono inutilmente rigide e impongono agli Stati membri un onere eccessivo, senza rafforzare necessariamente la protezione dei fondi dell'Unione. Per razionalizzare il sistema di controllo e ridurre gli oneri amministrativi, mantenendo nel contempo l'efficacia nel verificare il rispetto dei requisiti di condizionalità, agli Stati membri dovrebbe essere concessa una maggiore flessibilità nella progettazione dei sistemi di controllo. A tal fine è opportuno sopprimere l'obbligo di un riesame annuale del sistema di controllo e lasciare alla discrezionalità degli Stati membri i fattori da prendere in considerazione nell'analisi dei rischi.

(73)Il regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 ha modificato gli articoli 83 e 84 del regolamento (UE) 2021/2216 per ridurre l'onere che gravava sui piccoli agricoltori e sulle amministrazioni nazionali in relazione ai controlli e alle sanzioni in materia di condizionalità. Nello specifico, esenta gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 dai controlli in materia di condizionalità e dall'applicazione di sanzioni amministrative in caso di inosservanza dei requisiti di condizionalità. Tuttavia la domanda geospaziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 comprende superfici diverse dalla superficie agricola e vi sono vincoli tecnici per calcolare le superfici agricole, dato che alcuni degli elementi, compresi quelli caratteristici del paesaggio, potrebbero non essere misurati e variare nel tempo in termini di dimensioni. Le esenzioni dovrebbero pertanto basarsi sulla superficie ammissibile ai pagamenti e sul sostegno pertinente per la condizionalità.

(74)I piccoli beneficiari diversi dagli agricoltori, come i gestori di terreni, non possono beneficiare delle esenzioni dai controlli sulla condizionalità e dalle sanzioni. Tuttavia l'onere amministrativo connesso ai controlli e all'applicazione di sanzioni per tali requisiti di condizionalità di cui al regolamento (UE) 2021/2116 può risultare sproporzionatamente elevato per tali beneficiari Analogamente, poiché la superficie agricola gestita da tali beneficiari è limitata e le sanzioni applicabili a questi ultimi sono generalmente ridotte, anche l'applicazione di sanzioni potrebbe comportare oneri sproporzionati per le amministrazioni degli Stati membri. Pertanto anche i piccoli beneficiari diversi dagli agricoltori dovrebbero essere esentati dai controlli di condizionalità e dall'applicazione di sanzioni amministrative per i requisiti di condizionalità. È tuttavia importante che la PAC continui a contribuire agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e), ed f), del regolamento (UE) 2021/2115 mediante i requisiti di condizionalità e a garantire la stabilità di tali requisiti quale base comune per gli Stati membri e i beneficiari. I requisiti di condizionalità dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi a tutti i beneficiari elencati all'articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.

(75)Gli articoli 102 e 103 del regolamento (UE) 2021/2116 che stabiliscono norme relative all'esercizio della delega del potere di adottare atti delegati e alla procedura di comitato dovrebbero essere modificati per tenere conto delle modifiche di altre disposizioni del regolamento (UE) 2021/2116 introdotte dal presente regolamento, in particolare la soppressione dell'articolo 54.

(76)Al fine di garantire la coerenza tra le varie disposizioni del regolamento (UE) 2021/2116, esso dovrebbe essere modificato per eliminare i riferimenti alla procedura annuale di verifica dell'efficacia dell'attuazione, in particolare all'articolo 54 e all'articolo 40, paragrafo 1. 

(77)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116.

(78)È opportuno stabilire disposizioni transitorie in relazione alle modifiche dell'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115, introdotte dal presente regolamento, al fine di garantire che le domande di modifica e le notifiche di modifiche dei piani strategici della PAC presentate dagli Stati membri alla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento siano approvate secondo le procedure applicabili al momento della presentazione di tali domande di modifica o notifiche.

(79)Al fine di garantire un'agevole attuazione delle misure introdotte dal presente regolamento e vista l'urgenza al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le autorità degli Stati membri coinvolte nella preparazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione per l'esercizio finanziario 2025, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(80)Dato che sono già stati assegnati fondi dalla riserva agricola 2025 ai settori colpiti da avversità atmosferiche e calamità naturali conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2025/441 della Commissione 32 , l'articolo 2, punto (5), del presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dall'esercizio finanziario agricolo 2026, ossia solo dal 16 ottobre 2025.

(81)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 e ha espresso un parere in data [...],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2021/2115

Il regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:

1)all'articolo 4, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più oppure, ove gli Stati membri decidano in tal senso, da sette anni o più e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più oppure da sette anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.";

2)all'articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In particolare, il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali e i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici nell'ambito dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale sono conformi ai criteri dei punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC elencati nell'allegato II del presente regolamento per tali interventi. Per gli altri interventi, i punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC elencati nell'allegato II del presente regolamento sono indicativi e tali interventi possono invece attenersi a un punto dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC che non è elencato nell'allegato II del presente regolamento, se precisato e spiegato nel piano strategico della PAC.";

3)l'articolo 11 è così modificato:

a)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Se intende aumentare gli output previsti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel suo piano strategico della PAC approvato dalla Commissione, uno Stato membro comunica alla Commissione gli output previsti riveduti, ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 9, prima del 1o gennaio dell'anno precedente l'anno di domanda in questione.";

b)al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ciascuno Stato membro interessato presenta una notifica a norma dell'articolo 119, paragrafo 9, con il coefficiente di riduzione di cui al secondo comma del presente paragrafo entro il 31 marzo dell'anno precedente l'anno di domanda in questione.";

4)l'articolo 12 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri includono nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II, ad eccezione dei pagamenti di cui all'articolo 41 bis, o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici: 

a) il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi; 

b) la salute pubblica e delle piante; 

c) il benessere degli animali."; 

b)è inserito il paragrafo seguente: 

"1 bis In deroga al paragrafo 1, il sistema di condizionalità non si applica ai beneficiari dei pagamenti di cui all'articolo 28.";

5)all'articolo 13, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti: 

"Gli agricoltori la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.

Nel definire le proprie norme gli Stati membri possono, se del caso, fissare gli elementi di cui all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), punto i), in modo che siano coerenti con i requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e non vadano al di là di questi, purché tali requisiti obbligatori nazionali esistenti siano conformi alle norme BCAA elencate nell'allegato III.

* Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).";

6)all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri indicano nei propri piani strategici della PAC che, al più tardi dal 1o gennaio 2025, una sanzione amministrativa è applicata agli agricoltori e agli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II, ad eccezione dei pagamenti di cui all'articolo 41 bis, o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV."; 

7)l'articolo 16 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I tipi di intervento di cui al presente capo possono assumere la forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati, e di pagamenti complementari in caso di crisi.";

b)è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. I pagamenti complementari in caso di crisi sono pagamenti diretti agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.";

8)all'articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente: 

"Gli Stati membri che decidono di utilizzare tale disposizione la applicano a tutti gli agricoltori per i quali esiste uno strumento di gestione del rischio in un determinato anno.";

9)l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Articolo 28

Pagamenti per i piccoli agricoltori

Gli Stati membri possono concedere un pagamento ai piccoli agricoltori, definiti dagli Stati membri, mediante una somma forfettaria o importi per ettaro, in sostituzione dei pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo. Gli Stati membri pianificano il corrispondente intervento nel piano strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori.

In deroga al primo comma, nel piano strategico della PAC gli Stati membri possono decidere che il pagamento ai piccoli agricoltori di cui al primo comma non sostituisce i pagamenti diretti effettuati per sostenere i regimi ecologici istituiti a norma dell'articolo 31. 

Il pagamento annuale per ciascun agricoltore di cui al primo comma non è superiore a 2 500 EUR.

Gli Stati membri possono decidere di fissare importi forfettari o importi per ettaro diversi in funzione di diverse soglie basate sulla superficie.";

10)l'articolo 31 è così modificato:

a)il paragrafo 5 è così modificato:

1)i) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.";

b)ii) è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di escludere dal requisito di cui al primo comma, lettera a), la norma BCAA 2 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.";

c)il paragrafo 7 è così modificato:

i) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In deroga al primo comma, i pagamenti concessi a norma della lettera b) del medesimo comma per impegni in materia di benessere degli animali, impegni in materia di contrasto alla resistenza antimicrobica, impegni per pratiche agricole benefiche per il clima e impegni ad adottare o mantenere le pratiche e i metodi di produzione biologica definiti al regolamento (UE) 2018/848 possono anche assumere la forma di un pagamento annuale per le unità di bestiame adulto.";

ii) è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, i pagamenti concessi a norma della lettera b) del medesimo comma possono, se del caso, assumere la forma di un pagamento annuale per gli alveari. Ai fini della presente deroga si applica la definizione di "alveare" figurante nell'atto delegato di cui all'articolo 56, lettera b).";

11)nel titolo III, capo II, è inserita la sezione seguente:

"Sezione 4

Pagamenti complementari in caso di crisi

Articolo 41 bis

Pagamenti complementari in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici nell'ambito dei pagamenti diretti

1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti complementari in caso di crisi per compensare i beneficiari dei pagamenti diretti di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola dei beneficiari e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e a quanto ulteriormente specificato dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC.

2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per controllare, prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione* o le misure adottate in relazione a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato agli agricoltori maggiormente colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, determinando le condizioni di ammissibilità sulla base degli elementi di prova disponibili.

4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori che sono coperti da un regime assicurativo o da un altro strumento di gestione del rischio. Per calcolare la perdita di produzione possono essere utilizzati indici. 

5. Gli Stati membri possono decidere di cofinanziare i pagamenti con finanziamenti nazionali integrativi fino al 200 % a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, e dell'articolo 146.

6. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli basati sull'articolo 78 bis e affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione di un intervento di cui al presente articolo con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o regimi assicurativi privati.

7. In deroga all'articolo 111, primo comma, le lettere h) e i) di tale comma non si applicano al sostegno nell'ambito di questo tipo di intervento.

* Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ).";

12)l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

"Articolo 48

Pianificazione e rendicontazione a livello di programma operativo

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 102, l'articolo 111, lettere g) e h) l'articolo 112, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 134 si applicano per i tipi di interventi nei settori di cui all'articolo 42, lettere a), d), e) e f), a livello dei programmi operativi, anziché a livello di intervento. La pianificazione e la rendicontazione per tali tipi di intervento sono altresì effettuate a livello dei programmi operativi."; 

13)all'articolo 52, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Detti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali se il programma operativo comprende uno o più interventi connessi a uno degli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) o j), a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale di cui al primo comma sia utilizzato unicamente per finanziare le spese derivanti dall'attuazione di tali interventi. Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.";

14)l'articolo 69 è così modificato:

a)la lettera e) è sostituita dalla seguente: 

"e) l'insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, l'avvio di imprese rurali e lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole;"; 

b)è aggiunta la lettera seguente:

"i) pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici nell'ambito dello sviluppo rurale.";

15)l'articolo 70 è così modificato:

a)il paragrafo 3 è così modificato:

b)i) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.";

ii) è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di escludere dal requisito di cui al primo comma, lettera a), la norma BCAA 2 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.";

c)il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8.   Se il sostegno a norma del presente articolo è concesso per impegni agro-climatico-ambientali o per impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica definiti nel regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri stabiliscono un pagamento per ettaro o, se del caso, per alveare, come definito nell'atto delegato di cui all'articolo 56, lettera b), del presente regolamento. Per gli altri impegni, gli Stati membri possono applicare unità di misura diverse dall'ettaro. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo sotto forma di importo forfettario.

In deroga al primo comma, il sostegno per impegni agro-climatico-ambientali o per impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica definiti nel regolamento (UE) 2018/848 può assumere la forma di un pagamento per le unità di bestiame adulto.";

16)all'articolo 72, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di includere nel calcolo i costi aggiuntivi e il mancato guadagno relativi agli svantaggi risultanti dal rispetto della norma BCAA 2 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo."; 

17)all'articolo 73, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora il diritto dell'Unione conduca all'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 36 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, il sostegno agli investimenti per ottemperare ai requisiti del diritto dell'Unione può essere concesso per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di insediamento o fino al completamento delle azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 75, paragrafo 3.";

18)l'articolo 75 è così modificato:

a)il titolo è sostituito dal seguente:

"Insediamento di giovani agricoltori e di nuovi agricoltori, e avvio di imprese rurali o sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole";

b)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

"1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori e per l'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, e per lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.";

c)al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente: 

"d) lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole, determinato dagli Stati membri a norma dell'articolo 73, paragrafo 4, secondo comma, lettera b).";

d)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: 

"4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato:

a) a un importo massimo di aiuto pari a 100 000 EUR per le attività di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c);

b) a un importo massimo di aiuto pari a 50 000 EUR per le attività di cui al paragrafo 2, lettera d).

Il sostegno può essere differenziato in base a criteri oggettivi.";

19)all'articolo 76, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite superiori a una soglia minima del 20% della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla superficie specifica assicurata.

Per le colture permanenti e in altri casi giustificati per i quali i metodi di calcolo di cui al primo comma non sono adeguati, gli Stati membri possono valutare le perdite sulla base della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore su un periodo non superiore a otto anni, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

Gli Stati membri possono applicare un'adeguata valutazione alternativa per calcolare le perdite per i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori.";

20)al titolo III, capo IV, sezione 1, è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 78 bis

Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici nell'ambito dello sviluppo rurale

1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori in attività colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC.

2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o le misure adottate in relazione a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato agli agricoltori maggiormente colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, determinando le condizioni di ammissibilità sulla base degli elementi di prova disponibili.

4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori che sono coperti da un regime assicurativo o da un altro strumento di gestione del rischio. Per calcolare la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.

5. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli basati sull'articolo 41 bis e affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione degli interventi di cui al presente articolo con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o regimi assicurativi privati.

6. In deroga all'articolo 111, primo comma, le lettere h) e i) di tale comma non si applicano al sostegno nell'ambito di questo tipo di intervento.";

21)all'articolo 79, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Previa consultazione del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 ("comitato di monitoraggio"), l'autorità di gestione nazionale, le autorità di gestione regionali, se del caso, o gli organismi intermedi designati definiscono i criteri di selezione per gli interventi con riguardo ai seguenti tipi di interventi: investimenti, insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, avvio di nuove imprese rurali, sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole, cooperazione, scambio di conoscenze e diffusione di informazioni. Tali criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi.";

22)l'articolo 80 è così modificato:

a)al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Se il sostegno è concesso sotto forma di strumenti finanziari, si applicano le definizioni di "strumento finanziario", "prodotto finanziario", "destinatario finale", "fondo di partecipazione", "fondo specifico", "effetto leva", "coefficiente di moltiplicazione", "costi di gestione" e "commissioni di gestione" di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 e le disposizioni di cui al titolo V, capo II, sezione II, e il punto II dell'allegato XIII di tale regolamento.";

b)al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE, l'importo totale del sostegno per il capitale circolante fornito a un destinatario finale non supera un equivalente sovvenzione lordo di 300 000 EUR nell'arco di tre anni.";

c)al paragrafo 5, è aggiunto il paragrafo seguente:

"L'imposta sul valore aggiunto ("IVA") è ammissibile per gli investimenti effettuati dai destinatari finali nel contesto di strumenti finanziari. Se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con il sostegno del programma sotto forma di sovvenzione di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, l'IVA non è ammissibile per la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzione, tranne nel caso in cui l'IVA sul costo dell'investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale in materia di IVA.";

23)l'articolo 81 è così modificato:

a)al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri possono assegnare, nella proposta di piano strategico della PAC di cui all'articolo 118 o nella domanda di modifica di un piano strategico della PAC di cui all'articolo 119, un importo fino a un massimo del 3 % della dotazione iniziale del FEASR al piano strategico della PAC da fornire a InvestEU e attuato tramite la garanzia dell'Unione o lo strumento finanziario InvestEU di cui all'articolo 10 bis del regolamento (UE) 2021/523 e il polo di consulenza InvestEU. Il piano strategico della PAC contiene una motivazione del ricorso a InvestEU e il suo contributo al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici indicati all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento e scelti nell'ambito del piano strategico della PAC.";

b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'importo di cui al paragrafo 1 è impiegato per creare la dotazione della parte della garanzia dell'Unione o per il finanziamento nell'ambito dello strumento finanziario InvestEU che si riferisce al comparto dello Stato membro e per il polo di consulenza InvestEU, una volta concluso l'accordo di contribuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, o all'articolo 10 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/523. Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun accordo di contribuzione possono essere assunti dalla Commissione in frazioni annue nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027.";

c)al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Se un accordo di contribuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, o all'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/523 per l'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo assegnato al piano strategico della CAP non è stato concluso dopo l'adozione della decisione di esecuzione della Commissione che approva tale piano strategico della PAC conformemente all'articolo 118 del presente regolamento, l'importo corrispondente è riassegnato nel piano strategico della PAC a seguito dell'approvazione di una domanda di modifica da parte dello Stato membro presentata conformemente all'articolo 119 del presente regolamento."; 

d)i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Se entro dodici mesi dall'approvazione dell'accordo di contribuzione non è stato concluso un accordo di garanzia di cui all'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, o all'articolo 10 bis, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/523, l'accordo di contribuzione è risolto o prorogato di comune accordo.

Laddove la partecipazione di uno Stato membro a InvestEU sia interrotta, gli importi in questione versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione o assegnati nel quadro dello strumento finanziario InvestEU sono recuperati sotto forma di entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e lo Stato membro presenta una domanda di modifica del suo piano strategico della PAC per utilizzare gli importi recuperati e gli importi assegnati agli anni civili futuri in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. 

La cessazione o la modifica dell'accordo di contribuzione è conclusa contestualmente all'adozione della decisione di esecuzione della Commissione che approva la pertinente modifica del piano strategico della PAC al più tardi il 31 dicembre 2026. 

6. Se un accordo di garanzia di cui all'articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, o all'articolo 10 bis, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/523, non è stato debitamente attuato nel periodo convenuto nell'accordo, ma è stato attuato non oltre quattro anni dalla firma dell'accordo stesso, esso è modificato. Lo Stato membro può chiedere che gli importi versati a titolo di contributo alla garanzia dell'Unione o allo strumento finanziario InvestEU ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e impegnati nell'accordo di garanzia, ma non riservati a copertura di prestiti, investimenti azionari o altri strumenti di rischio sottostanti siano trattati come indicato nel paragrafo 5 del presente articolo.

7. Le risorse generate dagli importi dei contributi alla garanzia dell'Unione o ad essi imputabili a norma del presente articolo sono messe a disposizione dello Stato membro in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/523 e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo od obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio. Le risorse generate dagli importi dei contributi allo strumento finanziario InvestEU o ad essi imputabili a norma del presente articolo sono messe a disposizione dello Stato membro conformemente all'accordo di contribuzione e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o degli stessi obiettivi sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio.";

24)all'articolo 83, paragrafo 2, dopo la lettera b), è inserita la lettera seguente:

"b bis) conformemente ai metodi di calcolo stabiliti a norma degli articoli 54 e 55, e dell'articolo 56, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2021/1060;";

25)all'articolo 86, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2.   Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano strategico della PAC sono ammissibili al contributo del FEAGA dalla data di decorrenza degli effetti della modifica stabilita dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 119, paragrafo 8, ma non prima della data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione o della data della notifica alla Commissione di cui all'articolo 119, paragrafo 9.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, il piano strategico della PAC può disporre che, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, l'ammissibilità delle spese finanziate dal FEAGA relative a modifiche del piano strategico della PAC connesse agli interventi di cui all'articolo 41 bis possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.

3. Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano strategico della PAC sono ammissibili al contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione ovvero dalla data di notifica di cui all'articolo 119, paragrafo 9.

In deroga al primo comma del presente paragrafo e al secondo comma del paragrafo 4, il piano strategico della PAC può disporre che in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, l'ammissibilità delle spese finanziate dal FEASR relative a modifiche del piano strategico della CAP possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.";

26)al titolo IV, è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 96 bis

Dotazioni finanziarie massime per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici

1. Per ciascuno Stato membro l'importo massimo che può essere riservato ai pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui agli articoli 41 bis e 78 bis è limitato agli importi annui che figurano nella tabella 1 dell'allegato XV.

Per gli anni civili 2025 e 2026 la spesa annua totale per i pagamenti complementari in caso di crisi di cui all'articolo 41 bis non supera la dotazione finanziaria indicativa per questo tipo di intervento per l'anno civile pertinente, stabilita dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.

La spesa totale del FEASR per i pagamenti in caso di crisi di cui all'articolo 78 bis non supera la somma delle dotazioni finanziarie indicative per tale tipo di intervento per gli esercizi finanziari 2026 e 2027, stabilite dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvate dalla Commissione a norma dell'articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.

2. In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro decide di non fornire sostegno per i pagamenti in caso di crisi di cui all'articolo 78 bis, l'importo annuo massimo che può essere riservato da tale Stato membro ai pagamenti complementari in caso di crisi di cui all'articolo 41 bis è limitato agli importi annui di cui all'allegato XV, tabella 2.

Per gli anni civili 2025 e 2026 la spesa annua totale per i pagamenti complementari in caso di crisi di cui all'articolo 41 bis non supera la dotazione finanziaria indicativa per questo tipo di intervento per l'anno civile pertinente, stabilita dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.";

27)all'articolo 111, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La lettera e) del primo comma non si applica agli interventi che rientrano nel tipo di intervento per i pagamenti complementari in caso di crisi agli agricoltori nell'ambito dei pagamenti diretti di cui all'articolo 41 bis, nel tipo di intervento nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), e da c) a g), agli interventi che rientrano nei tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere da h) a k), né alle azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità che rientrano nei tipi di intervento per la cooperazione di cui all'articolo 77 né agli interventi per i tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 78 bis.";

28)all'articolo 115, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) una breve descrizione dei finanziamenti nazionali integrativi per gli interventi nello sviluppo rurale stabiliti al titolo III, capo IV, e per gli interventi per i pagamenti complementari in caso di crisi agli agricoltori di cui all'articolo 41 bis, forniti nell'ambito del piano strategico della PAC, che indichi tra l'altro gli importi per intervento e la conformità ai requisiti del presente regolamento;";

29)l'articolo 119 è sostituito dal seguente:

"Articolo 119

Modifiche dei piani strategici della PAC

1. Gli Stati membri possono modificare i propri piani strategici della PAC presentando alla Commissione domande di modifica strategica a norma del paragrafo 2 o notificando la modifica alla Commissione a norma del paragrafo 9.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione domande di modifiche strategiche dei loro piani strategici della PAC. Sono strategiche le modifiche seguenti dei piani strategici della PAC:

a) le modifiche che introducono nuovi interventi o sopprimono interventi dai piani strategici della PAC;

b) le modifiche che comportano modifiche dei target intermedi o finali nell'ambito degli indicatori di risultato contrassegnati da "RE" nell'allegato I;

c) le modifiche relative all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 88, paragrafo 7, agli articoli da 92 a 98 o all'articolo 103, paragrafi 1 e 5;

d) le modifiche dei target finali e dei piani finanziari contenuti nel piano strategico della PAC di cui all'articolo 112, comprese le modifiche del contributo del FEASR a InvestEU di cui all'articolo 81, le modifiche del contributo totale del FEASR a ciascun tipo di intervento per l'intero periodo coperto dal piano strategico della PAC o le modifiche relative ai tassi di partecipazione del FEASR di cui all'articolo 91.

Le domande di modifiche strategiche dei piani strategici della PAC sono debitamente motivate e, in particolare, dichiarano l'impatto previsto delle modifiche al piano sul raggiungimento degli obiettivi specifici fissati all'articolo 6, paragrafi 1 e 2. Sono corredate del piano modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati.

3. La Commissione valuta la coerenza delle modifiche strategiche di cui al paragrafo 2 con il presente regolamento e con gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati a norma del medesimo nonché con il regolamento (UE) 2021/2116 e il loro effettivo contributo al conseguimento degli obiettivi specifici.

4. La Commissione approva la domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC richiesta, a condizione che siano state presentate le informazioni necessarie e che la modifica strategica sia compatibile con il presente regolamento e il regolamento (UE) 2021/2116, come pure con gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati a norma di tali regolamenti.

5. La Commissione formula osservazioni entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di modifica strategica di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.

6. L'approvazione della domanda di modifica strategica di un piano strategico della PAC avviene entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.

7. La domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC può essere presentata due volte per anno civile, fatte salve eventuali deroghe previste nel presente regolamento o definite dalla Commissione conformemente all'articolo 122. Possono inoltre essere presentate tre ulteriori domande di modifica strategica del piano strategico della PAC durante il periodo di validità del piano strategico della PAC. Il presente paragrafo non si applica alle domande di modifica intese a presentare gli elementi mancanti del piano strategico della PAC in conformità dell'articolo 118, paragrafo 5.

Una domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC relativa all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 88, paragrafo 7, o all'articolo 103, paragrafo 5, non rientra nella limitazione di cui al primo comma del presente paragrafo.

8. Una modifica del piano strategico della PAC relativa all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 88, paragrafo 7, o all'articolo 103, paragrafo 1, in relazione al FEAGA ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'approvazione della domanda di modifica strategica da parte della Commissione e a seguito della corrispondente modifica delle dotazioni conformemente all'articolo 87, paragrafo 2.

Una modifica del piano strategico della PAC relativa all'articolo 103, paragrafo 1, in relazione al FEASR ha effetto dopo l'approvazione della domanda di modifica strategica da parte della Commissione e a seguito della corrispondente modifica delle dotazioni conformemente all'articolo 89, paragrafo 4.

Una modifica strategica del piano strategico della PAC relativa al FEAGA, diversa dalle modifiche di cui al primo comma del presente paragrafo, ha effetto a decorrere da una data stabilita dallo Stato membro che non sia tuttavia antecedente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di modifica. Gli Stati membri possono fissare date di decorrenza degli effetti diverse per i diversi elementi della modifica strategica. Se la modifica strategica può porre gli agricoltori interessati in una situazione meno favorevole di quella di cui beneficiavano prima della modifica, gli Stati membri tengono conto, nello stabilire la data di decorrenza degli effetti della modifica, della necessità che gli agricoltori e gli altri beneficiari dispongano di tempo sufficiente per tenere conto della modifica. La data prevista di decorrenza degli effetti della modifica strategica in relazione al FEAGA è indicata dallo Stato membro nella domanda di modifica del piano strategico della PAC di cui al paragrafo 2 del presente articolo ed è soggetta all'approvazione della Commissione conformemente al paragrafo 10 del presente articolo.

9. Gli Stati membri possono apportare e applicare, in qualsiasi momento, ai propri piani strategici della PAC modifiche diverse dalle modifiche strategiche di cui al paragrafo 2. Essi notificano le altre modifiche alla Commissione entro il momento in cui iniziano ad applicarle e le aggiungono al piano strategico della PAC modificato presentato insieme alla successiva domanda di modifica a norma del paragrafo 2.

Qualora siano introdotte modifiche in relazione alle norme BCAA 1 e 4, gli Stati membri garantiscono che tali modifiche non mettono a rischio gli obiettivi ambientali e climatici relativi, se del caso, alla conservazione dei prati permanenti o alla protezione dei corsi d'acqua dall'inquinamento e forniscono una giustificazione specifica.

Se la Commissione non si oppone alle modifiche notificate entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della notifica, le modifiche hanno effetti giuridici a decorrere dalla data della notifica. La Commissione si oppone a una modifica notificata se ritiene che essa non sia compatibile con il presente regolamento e il regolamento (UE) 2021/2116, e con gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma degli stessi.

Le modifiche notificate alle quali la Commissione si è opposta non producono effetti giuridici e lo Stato membro le elimina dal piano strategico della PAC modificato presentato a norma del primo comma del presente paragrafo. Le spese risultanti da tali modifiche non sono ammissibili a un contributo del FEASR o del FEAGA. Lo Stato membro può presentare tali modifiche alla Commissione per approvazione in una richiesta di modifica strategica di cui al paragrafo 2. Le norme relative all'approvazione delle modifiche strategiche di cui ai paragrafi da 2 a 8 e ai paragrafi 10 e 11 relative alle modifiche strategiche si applicano mutatis mutandis all'approvazione delle modifiche alle quali la Commissione si è opposta in conformità del secondo comma del presente paragrafo. L'articolo 121 del presente regolamento sul calcolo dei termini per le azioni della Commissione si applica mutatis mutandis alle azioni a norma del presente paragrafo.

10. Ciascuna modifica strategica del piano strategico della PAC di cui al paragrafo 2 è approvata dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 153.

11. Fatto salvo l'articolo 86, le modifiche strategiche dei piani strategici della PAC di cui al paragrafo 2 hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.

12. Le correzioni puramente materiali o di errori palesi o puramente redazionali che non incidono sull'attuazione della politica né sull'intervento non sono considerate domande di modifica o notifiche ai sensi del presente articolo. Gli Stati membri informano la Commissione di tali correzioni.";

30)l'articolo 120 è soppresso;

31)all'articolo 122, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le procedure e i termini per la presentazione delle domande di modifica e per le notifiche delle modifiche;";

32)all'articolo 124, paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) eventuali proposte dell'autorità di gestione per la modifica di un piano strategico della PAC e, per quanto riguarda una proposta di modifica di un piano strategico della PAC relativo al FEAGA, la data di decorrenza degli effetti della modifica proposta dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 119, paragrafo 8.";

33)l'articolo 134 è così modificato:

a)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per essere ricevibile, la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione contiene tutte le informazioni previste ai paragrafi 4, 5, 7 e 10. Ove la Commissione non comunichi agli Stati membri interessati che la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, tale relazione si considera ricevibile.";

b)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le informazioni quantitative di cui al paragrafo 4 includono:

a) gli output realizzati conseguiti entro la fine dell'esercizio finanziario precedente;

b) la spesa lorda alla fine dell'esercizio finanziario pertinente per gli output di cui alla lettera a), prima dell'applicazione di eventuali sanzioni o altre riduzioni e, nel caso del FEASR, tenendo conto della riassegnazione di fondi esclusi o recuperati a norma dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/2116;

c) il rapporto tra la spesa lorda di cui alla lettera b) e i pertinenti output realizzati di cui alla lettera a) ("importo unitario realizzato");

d) i risultati e la distanza dai corrispondenti target intermedi fissati in conformità dell'articolo 109, paragrafo 1, lettera a).

Le informazioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c) sono ripartite per importo unitario come illustrato nel piano strategico della PAC a norma dell'articolo 111, lettera h). Per gli indicatori di output che sono indicati nell'allegato I come utilizzati esclusivamente a fini di monitoraggio, sono incluse solo le informazioni di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo.";

c)il paragrafo 6 è soppresso;

d)al paragrafo 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le deviazioni dai target intermedi, fornendo le giustificazioni di cui all'articolo 135 o, ove opportuno, illustrando le ragioni e, se del caso, le misure adottate.";

e)i paragrafi 8 e 9 sono soppressi;

f)al paragrafo 10, il secondo comma è soppresso;

g)il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

"13. La Commissione può formulare osservazioni sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione ricevibili entro un mese dal giorno in cui la Commissione informa gli Stati membri della loro ricevibilità. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s'intende accettata. L'articolo 121 sul calcolo dei termini per le azioni della Commissione si applica mutatis mutandis.";

34) all'articolo 146, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il sostegno fornito dagli Stati membri in relazione alle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE inteso a offrire finanziamenti integrativi a favore di interventi di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento e per gli interventi per i pagamenti complementari in caso di crisi agli agricoltori di cui all'articolo 41 bis del presente regolamento per cui è concesso il sostegno dell'Unione, in qualsiasi momento nel periodo di validità del piano strategico della PAC, può essere erogato solo se è conforme al presente regolamento e incluso nell'allegato V dei piani strategici della PAC approvati dalla Commissione.";

35)l'articolo 159 è soppresso;

36)gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento;

37)il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XV.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2021/2116

Il regolamento (UE) 2021/2116 è così modificato:

1)all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che indica che le spese sono state effettuate conformemente all'articolo 37 del presente regolamento;";

2)all'articolo 10, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) fornire alla Commissione la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115;";

3)all'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output e la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115, che dimostrano il rispetto dell'articolo 37 del presente regolamento, sono corrette;";

4)al titolo II è aggiunto il capo seguente:

"Capo III

Governance dei dati della PAC e dell'interoperabilità

Articolo 13 bis

Autorità responsabile della governance dei dati nell'ambito della PAC

1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità responsabile dell'adozione o del coordinamento delle azioni volte a conseguire e mantenere l'interoperabilità nazionale e transfrontaliera tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, l'amministrazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC a beneficio degli agricoltori e degli altri beneficiari della PAC. Ai fini del presente articolo per interoperabilità si intende la capacità dei sistemi di informazione di interagire tra loro condividendo dati mediante comunicazioni elettroniche.

2. L'autorità designata svolge in particolare i compiti seguenti:

a) elabora e presenta alla Commissione una tabella di marcia a livello di Stato membro per conseguire e mantenere l'interoperabilità (di seguito la "tabella di marcia");

b) coordina l'attuazione o, secondo quanto deciso dallo Stato membro, attua la tabella di marcia in modo efficiente, efficace e tempestivo.

Gli Stati membri notificano alla Commissione la designazione dell'autorità al più tardi entro il [...] [OPOCE: entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

3. La tabella di marcia contiene in particolare gli elementi seguenti:

a) la valutazione dello stato attuale dell'interoperabilità di cui al paragrafo 1 e la valutazione dei sistemi di identificazione digitale e dei meccanismi di condivisione dei dati attualmente utilizzati;

b) l'individuazione delle esigenze per conseguire e mantenere l'interoperabilità di cui al paragrafo 1 e la progettazione delle misure per affrontarle, nonché il calendario con i target intermedi e finali per la loro attuazione;

c) l'individuazione di possibili sinergie con altre iniziative nazionali e dell'UE in materia di interoperabilità.

Nella misura del possibile, gli Stati membri basano la propria valutazione delle esigenze e la progettazione delle misure sul principio secondo cui i dati sono raccolti una sola volta e riutilizzati.

4. Gli Stati membri presentano alla Commissione la tabella di marcia di cui al paragrafo 3 al più tardi entro il 16 settembre 2026.

La Commissione valuta le tabelle di marcia degli Stati membri e comunica agli Stati membri le proprie osservazioni sulle tabelle di marcia al più tardi entro il 16 novembre 2026. Gli Stati membri tengono nella massima considerazione le osservazioni della Commissione e, se necessario, presentano alla Commissione una versione riveduta della tabella di marcia entro il 16 dicembre 2026.

Gli Stati membri presentano alla Commissione eventuali modifiche delle proprie tabelle di marcia. La Commissione valuta le modifiche della tabella di marcia e comunica le proprie osservazioni in proposito agli Stati membri entro due mesi dalla presentazione delle modifiche. Gli Stati membri tengono nella massima considerazione le osservazioni della Commissione.

5. La definizione di cui all'articolo 2, lettera c), del presente regolamento non si applica al presente articolo.";

5)all'articolo 16, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"La riserva non può essere utilizzata per misure di sostegno agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tuttavia la riserva può essere utilizzata per le misure volte a rispondere alle turbative del mercato causate da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, comprese le misure adottate a norma degli articoli 219 e 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013.";

6)all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatti salvi gli articoli 53 e 55, la Commissione procede ai pagamenti mensili delle spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso del mese di riferimento.";

7)all'articolo 21, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Tuttavia, se le spese di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del medesimo regolamento non possono essere dichiarate alla Commissione nel mese in questione perché si attende che essa approvi una modifica del piano strategico della PAC a norma dell'articolo 119, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/2115, tali spese possono essere dichiarate nei mesi successivi dello stesso esercizio finanziario o, al più tardi, nei conti annuali di tale esercizio finanziario da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del presente regolamento.";

8)all'articolo 32, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Fatti salvi gli articoli 53 e 55, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 45 giorni dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo.";

9)l'articolo 40 è così modificato:

a)il paragrafo 2 è soppresso;

b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo la Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie intenzioni e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni.";

10)all'articolo 45, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per le spese del FEAGA e del FEASR, gli importi di cui agli articoli 38 e 55 del presente regolamento e all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 applicabili conformemente all'articolo 104 del presente regolamento; per le spese del FEAGA, gli importi di cui agli articoli 53 e 56 del presente regolamento che devono essere pagati al bilancio dell'Unione, interessi compresi;";

11)all'articolo 53, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tali atti di esecuzione riguardano la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi e non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma dell'articolo 55.";

12)l'articolo 54 è soppresso;

13)all'articolo 57 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari rimborsano agli Stati membri i contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e a qualsiasi altra plusvalenza generata da tali contributi.

In deroga al paragrafo 1, gli organismi che attuano gli strumenti finanziari non rimborsano agli Stati membri gli importi di cui al primo comma del presente paragrafo, a condizione che tali organismi dimostrino, per una determinata irregolarità, che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'irregolarità si è verificata a livello dei destinatari finali o, nel caso di un fondo di partecipazione, a livello degli organismi che attuano fondi specifici o dei destinatari finali;

b) gli organismi che attuano gli strumenti finanziari hanno adempiuto i propri obblighi in relazione ai contributi del programma viziati dall'irregolarità, in conformità del diritto applicabile, e hanno agito con il livello di professionalità, trasparenza e diligenza atteso da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari; e

c) non è stato possibile recuperare gli importi viziati da irregolarità, sebbene gli organismi che attuano gli strumenti finanziari abbiano fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.";

14)all'articolo 60, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo in loco su una domanda di aiuto, su una domanda di pagamento o sulla condizionalità a norma dell'articolo 83, gli Stati membri, nella misura del possibile e tenendo conto dei rischi associati, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell'anno, tranne quando le circostanze richiedono un secondo controllo al fine di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.";

15)all'articolo 67, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri registrano e conservano i dati e la documentazione relativa agli output comunicati nel quadro dei progressi compiuti in direzione dei target finali fissati nel piano strategico della PAC e monitorati in conformità dell'articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115.";

16)all'articolo 68, il paragrafo 3 è soppresso;

17)all'articolo 69, il paragrafo 6 è soppresso;

18)all'articolo 70, il paragrafo 2 è soppresso;

19)è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 70 bis

Valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici

Gli Stati membri valutano annualmente la qualità degli elementi di cui agli articoli 68, 69 e 70 in conformità della metodologia stabilita a livello dell'Unione. Se la valutazione evidenzia carenze nei sistemi, gli Stati membri adottano misure correttive adeguate o, in mancanza, la Commissione invita gli Stati membri a elaborare un piano d'azione conformemente all'articolo 42.

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione entro il 15 febbraio successivo all'anno civile in questione.";

20)l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

"Articolo 72

Sistema di controllo e di sanzioni

Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e di sanzioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera e). Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a). Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.

Tuttavia gli Stati membri possono scegliere di non effettuare controlli in loco se le condizioni di ammissibilità degli interventi sono monitorate nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 70.";

21)all'articolo 74, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) norme sulla valutazione della qualità di cui all'articolo 70 bis;";

22)l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

"Articolo 75

Competenze di esecuzione relative agli articoli 68 e 70 bis

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

a) forma, contenuto e modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:

i) le relazioni di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici;

ii) le misure correttive di cui all'articolo 70 bis;

b) caratteristiche di base e norme del sistema delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 69 e del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 70, compresi i parametri dell'aumento graduale del numero di interventi nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.";

23)l'articolo 83 è modificato come segue:

a)al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i beneficiari che ricevono pagamenti diretti come previsto al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, ad eccezione dei pagamenti di cui all'articolo 41 bis del medesimo regolamento;";

b)è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis In deroga al paragrafo 1, il sistema di controllo per la condizionalità non si applica ai beneficiari dei pagamenti di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115.";

c)i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I beneficiari elencati al paragrafo 1 del presente articolo sono esentati dai controlli nell'ambito del sistema istituito a norma di tale paragrafo se la superficie ammissibile ai pagamenti e al sostegno di cui al medesimo paragrafo, quale dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, non supera i 10 ettari.

3. Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di controllo e gestione in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme di condizionalità.

I sistemi suddetti sono compatibili con i sistemi di controllo di cui al paragrafo 1.";

d)il paragrafo 4 è soppresso;

e)il paragrafo 6 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"6. Per adempiere ai propri obblighi in materia di controllo stabiliti ai paragrafi 1 e 3, gli Stati membri:";

ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) stabiliscono i campioni per i controlli in loco di cui alla lettera a) da eseguire ogni anno in base a un'analisi dei rischi annuale che includa una componente casuale e copra almeno l'1 % dei beneficiari elencati al paragrafo 1 del presente articolo. Se, a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, terzo comma, lo Stato membro non seleziona un beneficiario per un controllo o un campione di controllo, esso garantisce il rispetto della percentuale minima di controllo;";

24)l'articolo 84 è modificato come segue:

a)è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis In deroga al paragrafo 1, il sistema di sanzioni amministrative per la condizionalità non si applica ai beneficiari dei pagamenti di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115.";

b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I beneficiari elencati all'articolo 83, paragrafo 1, sono esentati dalle sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo se la superficie ammissibile ai pagamenti e al sostegno di cui all'articolo 83, paragrafo 1, quale dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, non supera i 10 ettari.";

25)l'articolo 102 è modificato come segue:

a)i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 38, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafo 3, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafi 4 e 5, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 55, paragrafo 6, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 3, all'articolo 74, all'articolo 76, paragrafo 2, all'articolo 85, paragrafo 7, all'articolo 89, paragrafo 2, all'articolo 94, paragrafi 5 e 6, all'articolo 95, paragrafo 2, e all'articolo 105 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 7 dicembre 2021. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 38, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafo 3, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafi 4 e 5, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 55, paragrafo 6, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 3, all'articolo 74, all'articolo 76, paragrafo 2, all'articolo 85, paragrafo 7, all'articolo 89, paragrafo 2, all'articolo 94, paragrafi 5 e 6, all'articolo 95, paragrafo 2, e all'articolo 105 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. I suoi effetti decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Tale decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

b)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 17, paragrafo 5, dell'articolo 23, paragrafo 2, dell'articolo 38, paragrafo 2, dell'articolo 40, paragrafo 3, dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 44, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 52, paragrafo 1, dell'articolo 55, paragrafo 6, dell'articolo 60, paragrafo 3, dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'articolo 74, dell'articolo 76, paragrafo 2, dell'articolo 85, paragrafo 7, dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'articolo 94, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 105 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

26) all'articolo 103, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini degli articoli 11, 12, 17, 18, 23, 26, 32, dal 39 al 44, 47, dal 51 al 53, 55, 58, 59, 60, 64, 75, 82, 92, 95 e 100, per quanto riguarda le questioni concernenti interventi sotto forma di pagamento diretto, gli interventi in taluni settori, gli interventi di sviluppo rurale e l'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli, dal comitato della politica agricola comune istituito dal regolamento (UE) 2021/2115. e dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 rispettivamente.".

Articolo 3

Disposizioni e misure transitorie

1. Le approvazioni delle domande di modifica dei piani strategici della PAC presentate alla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinate dall'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115, quale applicabile al momento della presentazione di tali domande.

2. Le modifiche dei piani strategici della PAC notificate alla Commissione a norma dell'articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115 ma non approvate dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono incluse nella domanda successiva di modifica strategica del piano strategico della PAC presentata a norma dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, come modificato dal presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, l'articolo 2, punto 5), si applica a decorrere dal 16 ottobre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3

1.1.Titolo della proposta/iniziativa3

1.2.Settore/settori interessati3

1.3.Obiettivi3

1.3.1.Obiettivi generali3

1.3.2.Obiettivi specifici3

1.3.3.Risultati e incidenza previsti3

1.3.4.Indicatori di prestazione4

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.4

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe5

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti5

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione5

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria6

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti6

2.MISURE DI GESTIONE8

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni8

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo8

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti8

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli8

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)8

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità8

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA9

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate9

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti11

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi11

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato11

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne12

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi13

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi14

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato14

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne14

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti14

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane14

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato14

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne14

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane14

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali15

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale16

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento16

3.3.Incidenza prevista sulle entrate17

4.Dimensioni digitali17

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale17

4.2.Dati17

4.3.Soluzioni digitali18

4.4.Valutazione dell'interoperabilità18

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale18

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni

1.2.Settore/settori interessati 

Cluster di programmi 8 - Agricoltura e politica marittima a titolo della rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 – Risorse naturali e ambiente

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

Per affrontare le sfide con cui si deve attualmente confrontare il settore agricolo europeo, l'obiettivo generale della presente proposta è semplificare la legislazione e l'attuazione dei piani strategici della PAC, contribuendo in tal modo alla riduzione degli oneri amministrativi e all'aumento della competitività.

1.3.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n.

L'iniziativa mira a razionalizzare la legislazione e l'attuazione dei piani strategici della PAC al fine di:

- riconoscere meglio le diverse situazioni delle aziende agricole;

- preparare meglio gli agricoltori per il ruolo di imprenditori;

- migliorare la competitività

- e fornire agli Stati membri maggiore flessibilità nella gestione dei loro piani.

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'iniziativa dovrebbe semplificare per gli agricoltori la presentazione e l'attuazione dei regimi di sostegno dei piani strategici della PAC volti ad aumentarne la sostenibilità e la competitività:

- evitando la duplicazione degli obblighi,

- riducendo la pressione dei controlli con la diminuzione del numero di visite in loco che le autorità nazionali devono eseguire,

- semplificando le procedure di domanda,

- aumentando la flessibilità per gli agricoltori nella gestione dei loro terreni,

- consentendo agli agricoltori di compensare meglio i costi sostenuti e la rinuncia al reddito in relazione all'attuazione di determinati obblighi,

- ampliando e indirizzando meglio le opportunità di finanziamento, ad esempio per gli apicoltori o gli allevatori,

- predisponendo un metodo di calcolo delle perdite più adattato per determinati gruppi di agricoltori o zone con esigenze particolari impegnati nella gestione del rischio,

- dando un maggiore sostegno agli agricoltori che subiscono perdite a causa di calamità naturali o eventi climatici avversi,

- estendendo le possibilità di chiedere un sostegno forfettario al reddito e un sostegno forfettario allo sviluppo imprenditoriale per i piccoli agricoltori,

- semplificando l'attuazione degli investimenti attraverso un maggiore ricorso alle opzioni standard in materia di costi.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Sono proposti nuovi indicatori per interventi modificati o nuovi. Oltre a ciò, gli indicatori esistenti sono utilizzati per misurare l'efficacia dell'attuazione

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione; 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 34 ; 

 la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

Dando seguito alla visione annunciata nel programma di lavoro della Commissione, l'iniziativa mira ad apportare modifiche che gli Stati membri e gli agricoltori dovranno applicare a partire dal 2026.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

La natura transfrontaliera e globale delle principali sfide cui deve far fronte l'agricoltura dell'UE richiede una risposta comune a livello dell'UE, garantendo il funzionamento del mercato unico e le condizioni di parità già stabilite dalla politica agricola comune. Di conseguenza, l'iniziativa modifica la normativa dell'UE che disciplina l'attuazione da parte degli Stati membri degli interventi finanziati dai fondi dell'UE.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Un'iniziativa di semplificazione portata avanti lo scorso anno ha consentito un notevole risparmio in termini di oneri amministrativi. La presente iniziativa si basa sull'esperienza dell'iniziativa dello scorso anno. Ulteriori informazioni sono disponibili nella relazione che accompagna la proposta.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

L'iniziativa è compatibile con il QFP.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Eventuali spese connesse rientreranno nel sottomassimale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

 Durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 

 Gestione diretta a opera della Commissione:

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni



Non applicabile

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

L'iniziativa si basa sulle norme vigenti in materia di monitoraggio e comunicazione per i piani strategici della PAC.

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

L'iniziativa si basa sui sistemi esistenti di gestione e controllo per i piani strategici della PAC.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

L'iniziativa si basa sulle norme vigenti in materia di monitoraggio e comunicazione per i piani strategici della PAC e le semplifica.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

L'iniziativa si basa sulle norme di controllo esistenti per i piani strategici della PAC.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

L'iniziativa si basa sulle norme esistenti in materia di prevenzione delle frodi e delle irregolarità per i piani strategici della PAC.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

La proposta avrà un'incidenza sul bilancio dovuta alla modifica dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, che consente di aumentare l'aiuto finanziario dell'Unione per gli interventi di settore in quello degli ortofrutticoli.

L'aiuto finanziario dell'Unione alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo autorizzate dagli Stati membri ai fini dell'attuazione dei programmi operativi è limitato a una determinata percentuale (dal 4,1 % al 5,5 %, a seconda del tipo di beneficiari e degli obiettivi perseguiti) del valore della produzione commercializzata di dette organizzazioni di produttori. La modifica proposta dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 comporta un possibile aumento di tali limiti di 0,5 punti percentuali per gli interventi del piano strategico della PAC, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni. A seconda della scelta dell'organizzazione di produttori, ciò può comportare un aumento della spesa. Dato che a partire dal 2026 tutti i programmi operativi saranno attuati nell'ambito del piano strategico della PAC e sulla base dell'esecuzione nel settore per l'esercizio finanziario 2024 (1,15 miliardi di EUR), la spesa supplementare annua stimata è di 5,75 milioni di EUR (1,15 miliardi di EUR x 0,05). Per poter utilizzare l'eventuale aumento, le organizzazioni di produttori dovranno modificare i propri programmi operativi, pertanto l'incidenza finanziaria interessa il 2026 e il 2027. Eventuali spese connesse rientreranno nel sottomassimale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

Inoltre la proposta ha un'incidenza sul bilancio non quantificabile che deriva dalla modifica dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116. La proposta di modifica di tale disposizione esclude dal finanziamento a titolo della riserva agricola le misure che forniscono sostegno agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. La proposta non modifica l'importo complessivo della riserva. Tuttavia la disposizione potrebbe comportare una riduzione della spesa nell'ambito della riserva nel caso in cui non sia utilizzata per misure per contrastare le turbative del mercato (articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013), per misure connesse a malattie degli animali, a organismi nocivi per le piante e alla perdita di fiducia dei consumatori (articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013), per altre misure necessarie per risolvere problemi specifici (articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013) o per accordi e decisioni durante i periodi di grave squilibrio dei mercati (articolo 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013) (quest'ultima proposta è subordinata all'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio e all'entrata in vigore (proposta della Commissione di modifica del regolamento (UE) n. 1308/2013 (COM(2024) 577 final)). Poiché non è possibile prevedere in anticipo il verificarsi di circostanze eccezionali che potrebbero beneficiare di un sostegno sotto forma di misure eccezionali, l'incidenza sul bilancio non può essere quantificata. La modifica proposta potrebbe avere effetto (se le modifiche proposte entreranno in vigore entro tale data) al più presto dal 16 ottobre 2025, quindi nell'esercizio finanziario 2026, dato che i fondi sono già stati assegnati a titolo della riserva 2025 per i settori colpiti da avversità atmosferiche e calamità naturali. Eventuali spese connesse rientreranno nel sottomassimale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 35

di paesi EFTA 36

di paesi candidati e potenziali candidati 37

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

3

08.02.01 Riserva agricola

Non diss.

NO

NO

NO

NO

3

08.02.02.01 Settore dei prodotti ortofrutticoli

Non diss.

NO

NO

NO

NO

3

08.02.04.01 Sostegno di base al reddito per la sostenibilità

Non diss.

/NO

/NO

/NO

SÌ/NO

3

08.02.04.02 Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

/Non diss.

NO

NO

NO

NO

3

08.02.04.03 Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

Non diss.

NO

NO

NO

NO

3

08.02.04.04 Regimi per il clima e l'ambiente

Non diss.

NO

NO

NO

NO

3

08.02.04.05 Sostegno accoppiato al reddito

Non diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

3

08.02.04.07 Pagamenti complementari in caso di crisi

Non diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <AGRI>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

08.02.02.01 Settore dei prodotti ortofrutticoli

Impegni

(1a)

 

 

5,750 

5,750 

11,500

Pagamenti

(2a)

 

 

5,750 

5,750

11,500

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 38

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <AGRI>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

5,750

5,750

11,500

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

5,750

5,750

11,500

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,000

0,000

5,750

5,750

11,500

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

5,750

5,750

11,500

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <3>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

5,750

5,750

11,500

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

5,750

5,750

11,500

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

0,000

0,000

5,750

5,750

11,500

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

5,750

5,750

11,500

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6

Impegni

=4+6

0,000

0,000

5,750

5,750

11,500

del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

5,750

5,750

11,500

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7

Impegni

0,000

0,000

5,750

5,750

11,500

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

0,000

0,000

5,750

5,750

11,500

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 39

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 40

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP) 41

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

Considering the overall strained situation in Heading 7, in terms of both staffing and the level of appropriations, the human resources required will be met by staff from the DG who are already assigned to the management of the action and/or have been redeployed within the DG or other Commission services.

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione

Personale supplementare eccezionale*

Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico

N/D

Personale esterno (AC, END, INT)

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Spese informatiche (istituzionali) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati



3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie.

   su altre entrate.

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 42

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

La proposta non include prescrizioni di rilevanza digitale, in quanto l'eliminazione dell'esercizio annuale di verifica dell'efficacia dell'attuazione ha portato alla soppressione dei relativi obblighi di comunicazione senza nuovi obblighi in materia di flussi di dati. Tuttavia, tale semplificazione non è una conseguenza diretta della razionalizzazione degli obblighi di comunicazione attraverso l'uso di strumenti digitali, ma piuttosto una conseguenza della soppressione della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione. Sebbene gli Stati membri utilizzino le tecnologie digitali per l'attuazione della PAC, le modifiche proposte agli obblighi di comunicazione non sono collegate a tali tecnologie digitali.

Considerando il principio "digitale per default", che privilegia l'uso di soluzioni digitali per la fornitura di servizi pubblici, nel regolamento (UE) 2021/2116 è introdotto un nuovo articolo, l'articolo 13 bis, per valutare lo stato di avanzamento dell'interoperabilità dei sistemi di informazione per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC a livello nazionale e transfrontaliero. Questo nuovo articolo rafforzerà ulteriormente la digitalizzazione dei servizi pubblici, garantendo un flusso continuo di dati e politiche a prova di futuro. La proposta è pertanto in linea con il principio "digitale per default", che promuove l'uso delle tecnologie digitali per migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'accessibilità dei servizi pubblici. Essa rafforzerà inoltre la futura attuazione del principio "una tantum". In particolare, il riferimento, contenuto nell'articolo 13 bis proposto, ai sistemi di identificazione digitale utilizzati negli insiemi di dati e nei sistemi di informazione per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC fornisce indicazioni alle autorità degli Stati membri su come raccogliere una sola volta e utilizzare più volte i dati nei sistemi dotati di identificatori unici.

4.2.Dati

Non applicabile

Allineamento con la strategia europea per i dati

Non applicabile

Allineamento con il principio "una tantum"

Promuovere l'attuazione del principio "una tantum" è una delle forze trainanti alla base dei requisiti di cui all'articolo 13 bis proposto del regolamento (UE) 2021/2116. In particolare, il riferimento ai sistemi di identificazione digitale fornisce indicazioni concrete alle autorità degli Stati membri su come raccogliere una sola volta e utilizzare più volte i dati nei sistemi dotati di identificatori univoci.

Explain how newly created data is findable, accessible, interoperable and reusable, and meets high-quality standards.

Non applicabile, in quanto l'articolo 2, paragrafo 3, comprende tipi specifici di dati.

4.3.Soluzioni digitali

Non applicabile, in quanto i requisiti non impongono una soluzione specifica. Tuttavia, nella loro valutazione gli Stati membri prendono in considerazione l'allineamento al regolamento (UE) n. 910/2014, anche per quanto riguarda il portafoglio europeo di identità digitale per le persone fisiche e giuridiche.

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

Non applicabile, in quanto i requisiti non impongono una soluzione specifica. Tuttavia, nell'ambito della loro tabella di marcia, gli Stati membri dovrebbero valutare gli aspetti relativi all'interoperabilità, compresa la dimensione transfrontaliera.

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Non applicabile

(1)     "La scelta dell'Europa – Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029" .
(2)    Draghi, M.,  The future of European competitiveness , settembre 2024.
(3)

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2025) 30 final: Bussola per la competitività dell'UE .

(4)

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2025) 47 final: Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione la semplificazione.

(5)     Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia europea per l'Unione della preparazione, 26.3.2025 JOIN(2025) 130 final .
(6)     30.5.2024 COM(2024) 225 final EUR-Lex .
(7)     Regolamento (UE) 2024/1468 - IT - EUR-Lex .
(8)    Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea (2025): Studio sulla semplificazione e sugli oneri amministrativi per gli agricoltori e altri beneficiari nell'ambito della PAC, https://eu-cap-network.ec.europa.eu/publications/study-simplification-and-administrative-burden-farmers-and-other-beneficiaries-under .
(9)    Regolamento di esecuzione (UE) 2025/441 della Commissione, del 6 marzo 2025, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da condizioni climatiche avverse e calamità naturali in Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/441, 10.3.2025, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/441/oj ).
(10)     Regolamento (UE) 2018/848 - IT - EUR-Lex .
(11)    Alvarez, R., (2021) Comparing Productivity of Organic and Conventional Farming Systems: A Quantitative Review: https://doi.org/10.1080/03650340.2021.1946040.
(12)     Regolamento (UE) 2023/2831 - IT - EUR-Lex .
(13)     Regolamento (UE) 2021/523 - IT - EUR-Lex .
(14)    GU C, […], pag. […].
(15)    GU C, […], pag. […].
(16)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – "Bussola per la competitività dell'UE", del 29.1.2025 (COM(2025) 30 final).
(17)    "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione", Commissione europea 2024-2029, 8556fc33-48a3-4a96-94e8-8ecacef1ea18_en .    
(18)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione – Realizzare insieme un settore agricolo e alimentare dell'UE attrattivo per le generazioni future" del 19.2.2025 (COM (2025) 75 final).
(19)    Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj ).
(20)    Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj ).
(21)    Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni (GU L, 2024/1468, 24.5.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1468/oj ).
(22)    Regolamento delegato (UE) 2024/1235 della Commissione, del 12 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L, 2024/1235, 26.4.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1235/oj ).
(23)    Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/126/oj ).
(24)    Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj ).
(25)    Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj ).
(26)    Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis (GU L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj ).
(27)    Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj ).
(28)    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI – Una strategia europea per i dati (COM(2020) 66 final).
(29)    Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj ).
(30)    Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj ).
(31)    Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni (GU L, 2024/1468, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1468/oj ).
(32)    Regolamento di esecuzione (UE) 2025/441 della Commissione, del 6 marzo 2025, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da condizioni climatiche avverse e calamità naturali in Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(33)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ).
(34)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(35)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(36)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(37)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(38)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(39)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(40)    Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".
(41)    Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.
(42)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Bruxelles, 14.5.2025

COM(2025) 236 final

ALLEGATI

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni















{SWD(2025) 236 final}


ALLEGATO I

(1)Nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115, la tabella "Verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione – OUTPUT Tipi di intervento e relativi indicatori di output" è sostituita dalla seguente:

                   "Monitoraggio – OUTPUT

           Tipi di intervento e relativi indicatori di output*

Tipi di intervento 

Indicatori di output 

Cooperazione (articolo 77)

O.1 Numero di progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI)

Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni (articolo 78)

O.2 Numero di azioni o unità di consulenza destinate a fornire sostegno all'innovazione per la preparazione o l'attuazione dei progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI)

Indicatore orizzontale

O.3 Numero di beneficiari del sostegno della PAC

Sostegno di base al reddito (articolo 21)

O.4 Numero di ettari che beneficiano del sostegno di base al reddito

Pagamenti per i piccoli agricoltori (articolo 28)

O.5 Numero di beneficiari o ettari che beneficiano dei pagamenti per i piccoli agricoltori

Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (articolo 30)

O.6 Numero di ettari che beneficiano del sostegno complementare al reddito per giovani agricoltori

Sostegno ridistributivo al reddito (articolo 29)

O.7 Numero di ettari che beneficiano del sostegno ridistributivo al reddito

Regimi ecologici (articolo 31)

O.8 Numero di ettari o unità di bestiame adulto che beneficiano dei regimi ecologici

Strumenti di gestione del rischio (articolo 76)

O.9 Numero di unità interessate da strumenti di gestione del rischio finanziati dalla PAC

Pagamenti complementari in caso di crisi agli agricoltori nell'ambito dei pagamenti diretti (articolo 41 bis)

O.9 bis Numero di agricoltori che beneficiano di pagamenti complementari in caso di crisi nell'ambito dei pagamenti diretti 

Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori nell'ambito dello sviluppo rurale (articolo 78 bis)

O.9 ter Numero di agricoltori che beneficiano di pagamenti complementari in caso di crisi nell'ambito dello sviluppo rurale

Sostegno accoppiato al reddito (articolo 32)

O.10

Numero di ettari che beneficiano del sostegno accoppiato al reddito

O.11 Numero di capi che beneficiano del sostegno accoppiato al reddito

Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (articolo 71)

O.12 Numero di ettari che beneficiano del sostegno per zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, compresa una riduzione per tipo di zona

Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (articolo 72)

O.13 Numero di ettari che beneficiano di sostegno nell'ambito di Natura 2000 o della direttiva 2000/60/CE

Impegni in materia di ambiente e di clima, e altri impegni in materia di gestione (articolo 70)

O.14 Numero di ettari (esclusi i terreni forestali) o numero di altre unità interessati da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori

O.15 Numero di ettari (terreni forestali) o numero di altre unità interessati da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori

O.16 Numero di ettari o numero di altre unità oggetto di impegni di manutenzione per la forestazione e l'agroforestazione

O.17 Numero di ettari o numero di altre unità che beneficiano del sostegno all'agricoltura biologica

O.18 Numero delle unità di bestiame adulto (UBA) che beneficiano del sostegno al benessere e alla salute degli animali o al miglioramento delle misure di biosicurezza

O.19 Numero di operazioni o unità a sostegno delle risorse genetiche

Investimenti (articoli 73 e 74)

O.20 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi nell'azienda

O.21 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti non produttivi nell'azienda

O.22 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti in infrastrutture

O.23 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti non produttivi al di fuori dell'azienda

O.24 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi al di fuori dell'azienda

Insediamento di giovani agricoltori e di nuovi agricoltori, avvio di imprese rurali o sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole (articolo 75)

O.25 Numero di giovani agricoltori che ricevono sostegno per l'insediamento

O.26 Numero di nuovi agricoltori che ricevono sostegno per l'insediamento (diversi dai giovani agricoltori di cui al punto O.25)

O.27 Numero di imprese rurali che ricevono un sostegno all'avvio di nuove imprese

O.27 bis Numero di piccole aziende agricole che ricevono un sostegno per lo sviluppo imprenditoriale

Cooperazione (articolo 77)

O.28 Numero di gruppi e organizzazioni di produttori sovvenzionati

O.29 Numero di beneficiari che ricevono un sostegno per partecipare ai regimi di qualità ufficiali

O.30 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per il ricambio generazionale (escluso il sostegno per l'insediamento)

O.31 Numero di strategie di sviluppo locale (iniziativa LEADER) o di azioni preparatorie sovvenzionate

O.32 Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sovvenzionate (escluso il PEI di cui al punto O.1)

Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni (articolo 78)

O.33 Numero di operazioni o di unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate

Indicatore orizzontale

O.34 Numero di ettari che rientrano nelle pratiche ambientali (indicatore sintetico sulla superficie fisica interessata da condizionalità, regimi ecologici, impegni in materia di gestione agro-silvo-climatico-ambientale)

Tipi di intervento in taluni settori (articolo 47)

O.35 Numero di programmi operativi sovvenzionati

Tipi di intervento in taluni settori (articolo 47)

O.36 Numero di programmi operativi sovvenzionati

Tipi di intervento nel settore vitivinicolo (articolo 58)

O.37 Numero di azioni o di unità sovvenzionate nel settore vitivinicolo

Tipi di intervento nel settore dell'apicoltura (articolo 55)

O.38 Numero di azioni o unità per il mantenimento o miglioramento dell'apicoltura

* Dati notificati con cadenza annuale relativi alla loro spesa dichiarata.";

(2)nell'allegato II del regolamento (UE) 2021/2115, la tabella "SOSTEGNO INTERNO DELL'OMC A NORMA DELL'ARTICOLO 10" è così modificata:

(a)dopo la voce "Sistemi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (regimi ecologici)" è aggiunta la voce seguente:

"Pagamenti complementari in caso di crisi agli agricoltori nell'ambito dei pagamenti diretti 

Articolo 41 bis 

8" 

;

(b)dopo la voce "Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni" è aggiunta la voce seguente: 

"Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori nell'ambito dello sviluppo rurale 

Articolo 78 bis 

8" 

;

(3)l'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:

(a)la voce "BCAA 1" è sostituita dalla seguente:

"BCAA 1

Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018.

 

Diminuzione massima del 10 % rispetto all'anno di riferimento.

Misure di salvaguardia generale contro la conversione ad altri usi agricoli per preservare lo stock di carbonio"

;

(b)la voce "BCAA 4" è sostituita dalla seguente:

"BCAA 4

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua*

Protezione dei corsi d'acqua dall'inquinamento e dal ruscellamento

*    Nell'ambito della norma BCAA, le fasce tampone lungo i corsi d'acqua prevedono, in linea generale e in conformità del diritto dell'Unione, uno spazio largo minimo 3 metri in cui non sono utilizzati pesticidi e fertilizzanti.

Nelle zone con una notevole quantità di pozzi di disidratazione e irrigazione, gli Stati membri possono adeguare per tali zone, se debitamente giustificato, la larghezza minima in funzione delle specifiche circostanze locali.

Ai fini della presente norma BCAA gli Stati membri possono utilizzare la definizione di corso d'acqua stabilita nella legislazione nazionale, a condizione che sia coerente con l'obiettivo principale di tale norma BCAA.".

 

ALLEGATO II

"ALLEGATO XV

Tabella 1

IMPORTO MASSIMO PER STATO MEMBRO CHE PUÒ ESSERE RISERVATO PER I PAGAMENTI IN CASO DI CRISI AGLI AGRICOLTORI di cui all'ARTICOLO 96 BIS, PARAGRAFO 1

Stato membro

Anno civile 2025

Esercizio finanziario 2026

Anno civile 2026

Esercizio finanziario 2027

Belgio

17 331 805

17 331 805

Bulgaria

33 153 681

33 412 568

Cechia

33 122 850

33 122 850

Danimarca

28 149 040

28 149 040

Germania

180 241 656

180 241 656

Estonia

8 705 240

8 791 062

Irlanda

44 937 679

44 937 679

Grecia

73 458 409

73 458 409

Spagna

177 305 135

177 524 124

Francia

261 562 218

261 394 218

Croazia

20 162 329

20 162 329

Italia

149 173 516

149 173 516

Cipro

2 142 542

2 142 542

Lettonia

14 276 793

14 429 368

Lituania

23 989 755

24 246 239

Lussemburgo

1 351 754

1 351 754

Ungheria

49 801 629

49 801 629

Malta

737 356

737 356

Paesi Bassi

23 719 521

23 719 521

Austria

35 928 198

35 928 198

Polonia

134 243 576

135 179 090

Portogallo

35 146 807

35 410 328

Romania

89 072 611

89 899 353

Slovenia

7 251 007

7 251 007

Slovacchia

20 090 491

20 146 020

Finlandia

26 326 118

26 380 675

Svezia

26 954 340

26 961 185

Tabella 2

IMPORTO MASSIMO PER STATO MEMBRO CHE PUÒ ESSERE RISERVATO PER I PAGAMENTI COMPLEMENTARI IN CASO DI CRISI AGLI AGRICOLTORI di cui all'ARTICOLO 96 BIS, PARAGRAFO 2

Stato membro

Anno civile 2025

Esercizio finanziario 2026

Anno civile 2026

Esercizio finanziario 2027

Belgio

23 109 073

23 109 073

Bulgaria

44 204 908

44 550 091

Cechia

44 163 800

44 163 800

Danimarca

37 532 053

37 532 053

Germania

240 322 208

240 322 208

Estonia

11 606 987

11 721 416

Irlanda

59 916 905

59 916 905

Grecia

97 944 546

97 944 546

Spagna

236 406 847

236 698 831

Francia

348 749 624

348 525 624

Croazia

26 883 106

26 883 106

Italia

198 898 021

198 898 021

Cipro

2 856 722

2 856 722

Lettonia

19 035 724

19 239 157

Lituania

31 986 340

32 328 319

Lussemburgo

1 802 339

1 802 339

Ungheria

66 402 173

66 402 173

Malta

983 141

983 141

Paesi Bassi

31 626 028

31 626 028

Austria

47 904 264

47 904 264

Polonia

178 991 434

180 238 787

Portogallo

46 862 409

47 213 771

Romania

118 763 481

119 865 804

Slovenia

9 668 010

9 668 010

Slovacchia

26 787 322

26 861 360

Finlandia

35 101 491

35 174 233

Svezia

35 939 120

35 948 246"