Bruxelles, 12.5.2025

COM(2025) 195 final

2025/0106(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), del regolamento (UE) 2018/975 che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO), del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, del regolamento (UE) 2021/56 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali, del regolamento (UE) 2022/2056 che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale, del regolamento (UE) 2022/2343 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e del regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Scopo della proposta è recepire nel diritto dell'Unione alcune misure adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) seguenti: la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, ICCAT), l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation, SPRFMO), l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (Northwest Atlantic Fisheries Organisation, NAFO), la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (Inter-American Tropical Tuna Commission, IATTC), la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (Western and Central Pacific Fisheries Commission, WCPFC) e la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (Indian Ocean Tuna Commission, IOTC).

L'ICCAT è l'ORGP responsabile della gestione delle risorse alieutiche costituite da tonnidi e specie affini nell'Atlantico e nel Mediterraneo. L'ICCAT ha l'autorità di adottare decisioni (raccomandazioni) vincolanti per le sue parti contraenti ai fini della conservazione e della gestione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. Tali raccomandazioni sono essenzialmente rivolte alle parti contraenti della convenzione, ma contengono anche obblighi per gli operatori privati (ad esempio per i comandanti dei pescherecci). Si applicano esclusivamente alla zona della convenzione ICCAT, che comprende l'alto mare e le zone economiche esclusive delle parti contraenti. A norma dell'articolo VIII.2 della convenzione ICCAT le raccomandazioni dell'ICCAT prendono effetto per tutte le parti contraenti sei mesi dopo la data di notifica da parte della commissione ICCAT e devono essere recepite dalle parti contraenti. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea l'UE contribuisce alla rigorosa osservanza del diritto internazionale. Le ultime raccomandazioni in materia di conservazione e di esecuzione dell'ICCAT sono state recepite nel diritto dell'Unione mediante modifiche dei regolamenti (UE) 2017/2107 1 , (UE) 2023/2053 2 e (UE) 2023/2833 3 del Parlamento europeo e del Consiglio. La proposta recepisce le raccomandazioni adottate dall'ICCAT in occasione delle sue riunioni annuali del 2023 e del 2024.

La SPRFMO è l'ORGP responsabile della gestione delle risorse alieutiche nell'Oceano Pacifico meridionale e nei mari adiacenti, ad esclusione dei tonnidi e delle specie affini. L'UE è parte contraente della SPRFMO dal 2010. La convenzione SPRFMO prevede che le decisioni adottate dalla SPRFMO siano vincolanti per le parti contraenti, le entità di pesca partecipanti, le parti non contraenti cooperanti e gli stessi operatori. Il regolamento (UE) 2018/975 4 ha recepito nel diritto dell'Unione le misure di gestione, conservazione e controllo adottate dalla SPRFMO tra il 2013 e il 2017. La proposta recepisce le misure di gestione, conservazione e controllo adottate dalla SPRFMO nelle sue riunioni annuali del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

La NAFO è l'ORGP responsabile della gestione delle risorse alieutiche nell'Atlantico nord-occidentale nel suo ambito di competenza. Le misure di conservazione e di gestione della NAFO si applicano unicamente alla sua zona di regolamentazione, in alto mare, definita come la zona situata oltre quella in cui gli Stati costieri esercitano la loro giurisdizione in materia di pesca. L'UE è parte contraente della NAFO dal 1979. La convenzione NAFO stabilisce che le misure di conservazione adottate dalla commissione NAFO sono vincolanti (articoli XIV, VI.8 e VI.9) e devono essere recepite dalle parti contraenti. Il regolamento (UE) 2019/833 ha recepito nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla NAFO fino al 2018 ed è stato modificato nel 2021 5 e nel 2022 6 per recepire le misure adottate dalla NAFO nel 2019, 2020, 2021 e 2022. La proposta recepisce le modifiche adottate dalla NAFO in occasione delle sue riunioni annuali del 2023 e del 2024. 

La Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) è l'ORGP responsabile della gestione delle risorse alieutiche costituite da tonnidi e specie affini nell'Oceano Pacifico orientale. La IATTC, che si basa sulla convenzione di Antigua firmata dall'UE nel 2004, ha l'autorità di adottare decisioni ("risoluzioni") per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile a lungo termine delle risorse alieutiche nella zona della convenzione. Le risoluzioni sono vincolanti per le parti contraenti. Le risoluzioni sono essenzialmente rivolte alle parti contraenti della convenzione, ma contengono anche obblighi per gli operatori privati (ad esempio per i comandanti dei pescherecci). Le risoluzioni entrano in vigore 45 giorni dopo la loro adozione. Il regolamento (UE) 2021/56 ha recepito nel diritto dell'Unione le risoluzioni della IATTC adottate fino al 2020. La proposta recepisce le modifiche e le nuove risoluzioni adottate dalla IATTC nelle sue riunioni annuali del 2021, 2022, 2023 e 2024.

La Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) è l'ORGP responsabile della gestione delle risorse alieutiche costituite da tonnidi e specie affini nell'Oceano Pacifico centro-occidentale. Le misure di conservazione e di gestione adottate dalla WCPFC sono vincolanti per i suoi membri, per i territori partecipanti e per le parti non contraenti cooperanti. Si applicano a tutta la zona della convenzione WCPFC, che comprende l'alto mare e le zone economiche esclusive delle parti non contraenti cooperanti. L'Unione ha aderito alla WCPFC con la decisione 2005/75/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale. Il regolamento (UE) 2022/2056 ha recepito nel diritto dell'Unione le risoluzioni della WCPFC adottate dal 2004 al 2021. La proposta recepisce le modifiche e le nuove risoluzioni adottate dalla WCPFC nelle sue riunioni annuali del 2022, 2023 e 2024.

La IOTC è l'ORGP responsabile della gestione delle risorse alieutiche costituite da tonnidi e specie affini nell'Oceano Indiano. Le misure di conservazione e di gestione della IOTC si applicano alla zona di competenza della IOTC, ossia l'Oceano Indiano (definito ai fini dell'accordo IOTC come le zone statistiche FAO 51 e 57) e i mari adiacenti, a nord della convergenza antartica. L'UE è parte contraente della IOTC dal 1995. L'accordo IOTC stabilisce che le risoluzioni adottate dalla IOTC sono vincolanti e devono essere recepite dalle parti contraenti. Il regolamento (UE) 2022/2343 ha recepito nel diritto dell'Unione le risoluzioni della IOTC adottate dal 2000 al 2021. La proposta recepisce le modifiche e le nuove risoluzioni adottate dalla IOTC nelle sue riunioni annuali del 2022, 2023 e 2024.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è coerente con i regolamenti (UE) 2017/2107, (UE) 2018/975, (UE) 2019/833, (UE) 2021/56, (UE) 2022/2056, (UE) 2022/2343 e (UE) 2023/2053.

La proposta è in linea con la parte VI (politica esterna) del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca, che prevede che l'Unione conduca le sue relazioni esterne in tale settore conformemente ai suoi obblighi internazionali e basi le attività alieutiche dell'UE sulla cooperazione regionale in materia di pesca.

La proposta integra sia il regolamento (UE) 2017/2403 7 relativo alla gestione delle flotte da pesca esterne, che prevede che i pescherecci dell'Unione siano soggetti alle autorizzazioni di pesca delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, sia il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio 8 riguardante la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che prevede l'inclusione dell'elenco NAFO delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nell'elenco dell'Unione delle navi INN.

La proposta non riguarda le possibilità di pesca dell'UE decise dall'ICCAT, dalla SPRFMO, dalla NAFO, dalla IATTC, dalla WCPFC e dalla IOTC. Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è prerogativa del Consiglio adottare misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con le altre normative dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in quanto stabilisce le disposizioni necessarie per perseguire gli obiettivi della politica comune della pesca.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE). Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

Proporzionalità

La proposta garantirà il rispetto da parte dell'UE degli obblighi stabiliti dall'ICCAT, dalla SPRFMO, dalla IATTC, dalla WCPFC e dalla IOTC senza andare al di là di quanto necessario per conseguire questo obiettivo.

Scelta dell'atto giuridico

Per modificare i regolamenti (UE) 2017/2107, (UE) 2018/975, (UE) 2019/833, (UE) 2021/56, (UE) 2022/2056, (UE) 2022/2343 e (UE) 2023/2053 vigenti è stato scelto un regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Gli esperti nazionali e i rappresentanti del settore degli Stati membri dell'UE sono stati consultati sia durante la fase preparatoria delle riunioni annuali pertinenti delle suddette organizzazioni che hanno portato all'adozione di tali misure sia nel corso dei negoziati.

Assunzione e uso di perizie

La proposta recepisce nel diritto dell'Unione le misure adottate dall'ICCAT, dalla SPRFMO, dalla NAFO, dalla IATTC, dalla WCFPC e dalla IOTC conformemente ai pareri delle rispettive commissioni permanenti di tali organizzazioni su questioni scientifiche e di controllo.

Valutazione d'impatto

Non pertinente. La proposta recepisce nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT, della SPRFMO, della NAFO, della IATTC, della WCPFC e della IOTC che sono vincolanti per l'Unione.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta non è collegata al programma di efficienza normativa e semplificazione (REFIT).

Diritti fondamentali

La proposta non pregiudica i diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Per quanto riguarda l'ICCAT, la proposta introduce nuove disposizioni nel regolamento (UE) 2017/2107 per la conservazione dello squalo balena e dei mobulidi, oltre a una limitazione geografica per l'applicabilità delle misure di conservazione delle tartarughe marine ai pescherecci operanti a nord di 55°N di latitudine o a sud di 35°S di latitudine nell'Atlantico sud-orientale e a sud di 40°S di latitudine nell'Atlantico sud-occidentale. Definisce inoltre il ruolo dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) in relazione all'avvistamento di pescherecci e all'ulteriore comunicazione al segretariato dell'ICCAT. La proposta modifica anche il regolamento (UE) 2023/2053, in particolare il capo V, Misure di controllo, per quanto riguarda le disposizioni relative allo scambio di contingenti tra operazioni di pesca congiunte, la notifica di sbarco preventiva, la videosorveglianza delle operazioni di trasferimento di tonno rosso, le operazioni di ingabbiamento e le attività di controllo nelle aziende in seguito all'ingabbiamento.

Per quanto riguarda la NAFO, la proposta introduce nel regolamento (UE) 2019/833 nuove disposizioni relative alla pesca del merluzzo bianco riaperta nelle divisioni 2J3KL, riguardanti anche la chiusura, le catture accessorie e la detenzione a bordo, la sorveglianza e la procedura supplementare pertinente per le infrazioni gravi. La proposta allinea inoltre il testo del regolamento (UE) 2019/833 alle misure della NAFO e alle sue disposizioni relative alle deroghe riguardanti i programmi di osservazione.

Per quanto riguarda la SPRFMO, la proposta modifica il regolamento (UE) 2018/975 al fine di includervi nuove misure di conservazione e di gestione e una modifica riguardante alcune misure già adottate. Le misure modificate della SPRFMO riguardano la pesca di fondo, il trasbordo, le reti da posta, i programmi e i dati di osservazione e i sistemi di monitoraggio dei pescherecci. La proposta comprende inoltre nuove misure concordate dalla SPRFMO, in particolare un protocollo per l'imbarco e le ispezioni in alto mare, che include le procedure da seguire per le presunte infrazioni, una misura sull'inquinamento marino e una misura relativa alla marcatura e all'identificazione dei pescherecci.

Per quanto riguarda la IATTC, la proposta modifica il regolamento (UE) 2021/56 al fine di inserirvi aggiornamenti sull'attivazione delle boe dei dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating devices, FAD), disposizioni riguardanti la riduzione dell'impigliamento nei FAD, l'uso di materiali biodegradabili e la comunicazione delle catture di tonno rosso del Pacifico, modifiche del sistema di monitoraggio dei pescherecci, l'introduzione di un sistema di monitoraggio elettronico, compresa la raccolta di dati sulla pesca, la protezione degli squali seta, il rilascio degli squali in condizioni di sicurezza, la raccolta di dati sulle specie di squali e aggiornamenti delle relazioni di conformità.

Per quanto riguarda la WCPFC, la proposta modifica il regolamento (UE) 2022/2056 al fine di introdurvi disposizioni relative alla protezione degli squali e all'uso di braccioli e leader metallici sui pescherecci con palangari dell'Unione, unitamente al divieto di trattenimento e all'obbligo di rilascio degli squali in mare, nonché la consegna alle autorità o il rigetto in mare degli esemplari di squalo alalunga e di squalo seta catturati involontariamente, oltre a modifiche redazionali riguardanti le disposizioni in materia di rifornimento.

Per quanto riguarda la IOTC, la proposta modifica il regolamento (UE) 2022/2343 al fine di includervi nuove misure di conservazione e di gestione e modifiche di misure adottate in precedenza. La proposta infine comprende, oltre a nuovi articoli relativi alla gestione dei dispositivi ancorati di concentrazione del pesce, alla chiusura volontaria delle attività di pesca e a norme di monitoraggio elettronico, anche misure rivedute volte a rafforzare la gestione dei dispositivi derivanti di concentrazione del pesce, misure di mitigazione per le specie non bersaglio e disposizioni riguardanti i programmi di osservazione.

2025/0106 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), del regolamento (UE) 2018/975 che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO), del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, del regolamento (UE) 2021/56 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali, del regolamento (UE) 2022/2056 che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale, del regolamento (UE) 2022/2343 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e del regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 9 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 ha recepito le misure di gestione, di conservazione e di controllo adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e applicabili alla zona della convenzione ICCAT fino alla sua riunione annuale del 2015 inclusa.

(2)Il regolamento (UE) 2017/2107 è stato successivamente modificato dai regolamenti (UE) 2019/1154 11 , (UE) 2023/205 12 e (UE) 2024/897 13 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di recepire ulteriori misure adottate dall'ICCAT in occasione della sua 28a riunione ordinaria del 2023. Tali misure riguardano la conservazione dello squalo balena e dei mobulidi oltre a una limitazione geografica per l'applicabilità delle misure di conservazione delle tartarughe marine. Il ruolo dell'Agenzia europea di controllo della pesca (European Fisheries Control Agency, EFCA) è inoltre ridefinito quale entità di avvistamento dei pescherecci e all'ulteriore comunicazione al segretariato dell'ICCAT.

(3)Il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 recepisce nel diritto dell'Unione, ai fini della gestione del tonno rosso, le misure adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.

(4)Nella sua 28a riunione ordinaria del 2023, l'ICCAT ha inoltre adottato misure di controllo per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza relative allo scambio di contingenti tra operazioni di pesca congiunte, alla notifica di sbarco preventiva, alla videosorveglianza delle operazioni di trasferimento di tonno rosso, alle operazioni di ingabbiamento e alle attività di controllo nelle aziende in seguito all'ingabbiamento.

(5)Tali misure sono vincolanti per l'Unione. È pertanto opportuno recepirle nel diritto dell'Unione.

(6)Il regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio 15  ha recepito le misure di gestione, conservazione e controllo adottate dall'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e applicabili alla zona della convenzione SPRFMO fino alla sua riunione annuale del 2017 inclusa.

(7)Nel corso delle sue riunioni annuali del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 la commissione SPRFMO ha adottato ulteriori misure per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza relative alla pesca di fondo, ai trasbordi, alle reti da posta, ai programmi e ai dati di osservazione e ai sistemi di monitoraggio dei pescherecci, nonché nuove misure, in particolare un nuovo protocollo per l'imbarco e le ispezioni in alto mare, comprese le procedure per presunte infrazioni, e misure relative all'inquinamento marino e alla marcatura e all'identificazione dei pescherecci.

(8)Tali misure sono vincolanti per l'Unione. È pertanto opportuno recepirle nel diritto dell'Unione.

(9)Il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 ha recepito nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di esecuzione adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) e applicabili alla zona di regolamentazione della NAFO fino alla sua riunione annuale del 2018 inclusa. Tale regolamento è stato successivamente modificato al fine di recepire ulteriori misure della NAFO adottate nelle sue riunioni annuali del 2019, del 2020, del 2021 e del 2022 17 .

(10)Nelle sue riunioni annuali del 2023 e del 2024 la NAFO ha adottato ulteriori misure per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza relative al merluzzo bianco nelle divisioni 2J3KL, anche per quanto riguarda la chiusura, le catture accessorie e la detenzione a bordo, gli osservatori, la sorveglianza e una procedura supplementare per le infrazioni gravi.

(11)Tali misure sono vincolanti per l'Unione. È pertanto opportuno recepirle nel diritto dell'Unione.

(12)Il regolamento (UE) 2021/56 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 ha recepito nel diritto dell'Unione le disposizioni adottate dalla Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) e applicabili nella zona della convenzione IATTC fino alla sua riunione annuale del 2019 inclusa.

(13)Nelle sue riunioni annuali del 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 la IATTC ha adottato misure per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza riguardanti l'attivazione delle boe dei dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating devices, FAD), la riduzione dell'impigliamento nei FAD e l'uso di materiali biodegradabili, la comunicazione delle catture di tonno rosso del Pacifico, i requisiti minimi in materia di dati sui pescherecci, modifiche del sistema di monitoraggio dei pescherecci, l'introduzione di un sistema di monitoraggio elettronico, compresa la raccolta di dati sulla pesca, la protezione degli squali seta, il rilascio degli squali in condizioni di sicurezza, la raccolta di dati sulle specie di squali e aggiornamenti delle relazioni di conformità.

(14)Tali misure sono vincolanti per l'Unione. È pertanto opportuno recepirle nel diritto dell'Unione.

(15)Il regolamento (UE) 2022/2056 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 ha recepito nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e applicabili alla zona della convenzione WCPFC fino alla sua riunione annuale del 2021 inclusa.

(16)Nelle sue riunioni annuali del 2022 e del 2023 la WCPFC ha adottato misure relative ai servizi di rifornimento, alla protezione degli squali e all'uso di braccioli, leader metallici e palangari per squali da parte dei pescherecci con palangari dell'Unione, unitamente al divieto di trattenimento degli squali e all'obbligo di rilascio, consegna o rigetto in mare degli esemplari di squalo alalunga e squalo seta catturati involontariamente.

(17)Tali misure sono vincolanti per l'Unione. È pertanto opportuno recepirle nel diritto dell'Unione.

(18)Il regolamento (UE) 2022/2343 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 ha recepito nel diritto dell'Unione le misure di gestione, conservazione e controllo adottate dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e applicabili alla zona di competenza della IOTC fino alla sua riunione annuale del 2021 inclusa.

(19)Successivamente, nelle sue riunioni annuali del 2022, 2023 e 2024 e nella sua 6a sessione speciale, la IOTC ha adottato misure per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza per quanto riguarda la gestione dei dispositivi di concentrazione del pesce ancorati e derivanti, la chiusura volontaria delle attività di pesca, i trasbordi, le misure di conservazione per i cetacei e gli uccelli marini, i programmi di osservazione regionali, i piani di monitoraggio dei pescherecci, le norme di monitoraggio elettronico e le ispezioni in porto.

(20)La risoluzione IOTC 24/06 ha attuato il divieto di rigetto in mare di esemplari di tonno obeso, tonnetto striato, tonno albacora e specie non bersaglio catturati da pescherecci che figurano nel registro delle autorizzazioni della IOTC e operano nella sua zona di competenza; i pescherecci dell'Unione che utilizzano altri tipi di attrezzi rispetto al quelli utilizzati dai pescherecci con reti a cianciolo sono incoraggiati a tenere a bordo e successivamente sbarcare tutti i pesci idonei al consumo umano, ad adottare tutte le misure ragionevoli per garantire il rilascio delle specie non bersaglio catturate vive in condizioni di sicurezza, nella misura del possibile, tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio, e a tenere a bordo e poi sbarcare tutti gli esemplari morti di specie non bersaglio, a eccezione di quelle considerate inadatte al consumo umano o che è vietato trattenere.

(21)Tali misure sono vincolanti per l'Unione. È pertanto opportuno recepirle nel diritto dell'Unione.

(22)Alcune disposizioni della SPRFMO, della NAFO, della IATTC, della IOTC e dell'ICCAT sono modificate con maggiore frequenza e saranno probabilmente modificate in occasione delle future riunioni annuali della SPRFMO, della NAFO, della IATTC, della IOTC e dell'ICCAT. Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione tali future modifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) come segue: i) per quanto riguarda la SPRFMO, sui limiti temporali, la distanza dalla zona di scoperta, le distanze connesse alla notifica di trasbordo, gli obblighi in materia di dati e informazioni e la fornitura delle registrazioni dei dati sul peschereccio; per quanto riguarda la NAFO, sulle misure relative agli obblighi degli Stati membri concernenti la presentazione di modifiche delle catture accessorie trattenute, i periodi di chiusura, le qualifiche, gli obblighi, la formazione degli osservatori, la convalida dei dati raccolti dagli osservatori, le attrezzature di sicurezza degli osservatori, i diritti e i doveri degli operatori e dei comandanti dei pescherecci dell'Unione e le procedure in caso di emergenza; ii) per quanto riguarda le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, le modifiche dei periodi di chiusura, della detenzione a bordo delle catture, degli obblighi del comandante relativi agli attrezzi abbandonati e al loro recupero, delle deroghe al programma di osservazione e del riferimento al documento di avvistamento delle navi che gli Stati membri devono utilizzare; iii) per quanto riguarda la IATTC, sulle misure relative ai riferimenti della IATTC agli orientamenti per il rilascio in condizioni di sicurezza degli squali e al questionario degli Stati membri sulla conformità; iv) per quanto riguarda la IOTC, sulle misure relative agli obblighi di comunicazione alla IOCT in materia di FAD e, v) per quanto riguarda l'ICCAT, sulle scadenze temporali concernenti gli obblighi di dichiarazione previsti dal regolamento sul tonno rosso, sui periodi per le campagne di pesca, sulla percentuale e sui punti di riferimento e sulle informazioni da trasmettere alla Commissione.

(23)È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 21 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2107

Il regolamento (UE) 2017/2107 è così modificato:

(1)Il capo V è così rinominato: "Elasmobranchi";

(2)è aggiunto l'articolo 30 bis:

"Articolo 30 bis

Squali balena (Rhincodon typus)

1.È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali balena catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.

2.È vietato calare una rete da circuizione a chiusura su un banco di tonni associato a uno squalo balena dopo l'avvistamento dello squalo balena in questione.

3.Gli Stati membri prescrivono che, quando uno squalo balena si trova ad essere accidentalmente racchiuso nella rete da circuizione a chiusura, il comandante adotti tutte le misure ragionevoli per garantirne il rilascio in condizioni di sicurezza.

4.Gli Stati membri provvedono affinché tali interazioni con gli squali balena durante le operazioni con reti da circuizione a chiusura siano registrate attraverso i loro programmi nazionali di osservazione e affinché siano raccolte le informazioni seguenti:

(a)le circostanze dettagliate all'origine dell'accerchiamento e relative a quest'ultimo;

(b)il numero di esemplari coinvolti nell'interazione;

(c)il luogo dell'interazione;

(d)le misure adottate per garantire la movimentazione e il rilascio in condizioni di sicurezza degli esemplari accerchiati nella rete da circuizione a chiusura;

(e)una valutazione dello stato vitale degli esemplari di squalo balena al momento del rilascio (vivo/morto/moribondo/incerto).

5.Gli Stati membri comunicano i dati e le informazioni raccolti a norma del paragrafo 4 nelle loro relazioni annuali. I dati raccolti attraverso i programmi di osservazione sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione conformemente agli obblighi di comunicazione dei dati ICCAT. La Commissione trasmette tali dati al segretariato dell'ICCAT.

6.Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 si applicano esclusivamente ai pescherecci che operano tra 40° N e 40° S.";

(3)all'articolo 33 bis sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:

"6. I pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri sono autorizzati a trattenere squali mako dell'Atlantico meridionale solo se catturati e issati morti e se il peschereccio dispone a bordo di un osservatore o di un sistema di monitoraggio elettronico (EMS) funzionante per verificare lo stato degli squali.

7. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 6, i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri non possono tenere a bordo più di un esemplare di squalo mako dell'Atlantico meridionale per bordata di pesca.";

(4)è aggiunto l'articolo 35 bis:

"Articolo 35 bis

Mobulidi

1.È vietato tenere a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie manta della barriera corallina (Manta alfredi), manta gigante (Manta birostris), diavolo di mare minore (Mobula hypostoma), diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica), diavolo di mare (Mobula mobular), diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana) o diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni), in seguito denominate mobulidi e catturate in associazione con attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.

2.Per quanto possibile le navi da cattura dell'Unione rilasciano prontamente, indenni, gli esemplari di mobulidi catturati involontariamente non appena sono individuati all'interno della rete, all'amo o sul peschereccio, in modo da arrecare loro il minor danno possibile.

3.Gli Stati membri registrano, attraverso i rispettivi programmi di osservazione nazionali, il numero di rigetti e di rilasci di mobulidi catturati nell'ambito delle attività di pesca regolamentate dall'ICCAT inserendo, ove possibile, un'indicazione dello stato (vivo o morto). Gli Stati membri comunicano tali dati alla Commissione. La Commissione li trasmette al segretariato dell'ICCAT.

4.Se, nell'ambito di un'operazione di un peschereccio con reti da circuizione a chiusura, sono catturati involontariamente e congelati mobulidi, la nave da cattura dell'Unione li consegna interi alle autorità governative responsabili o ad altre autorità competenti o li rigetta presso il punto di sbarco. I mobulidi così consegnati non possono essere oggetto di vendita né di baratto, ma possono essere donati a fini di consumo umano domestico.";

(5)all'articolo 41 è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

"7. Nell'Atlantico meridionale:

i paragrafi 2 bis, 4 e 5 non si applicano ai pescherecci che operano solo a nord di 55°N di latitudine o a sud di 35°S di latitudine nell'Atlantico sud-orientale e a sud di 40°S di latitudine nell'Atlantico sud-occidentale;

la linea di separazione tra l'Atlantico sud-orientale e l'Atlantico sud-occidentale è costituita dal meridiano 20° O.";

(6)all'articolo 66 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di avvistamento di un peschereccio ai sensi del paragrafo 1, lo Stato membro interessato o l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) ("entità di avvistamento") registra le risultanze dell'avvistamento e trasmette senza indugio, possibilmente per via elettronica, una relazione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o della PCC di bandiera o della parte non contraente cooperante di bandiera del peschereccio avvistato, con copia al segretariato dell'ICCAT, alla Commissione e all'EFCA. Se il peschereccio avvistato batte bandiera di uno Stato membro, lo Stato membro di bandiera adotta senza indugio le azioni appropriate nei confronti del peschereccio in questione; sia l'entità di avvistamento sia lo Stato membro di bandiera del peschereccio avvistato forniscono informazioni sull'avvistamento alla Commissione e all'EFCA, compresi i dettagli delle eventuali azioni conseguentemente intraprese.".

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2018/975

Il regolamento (UE) 2018/975 è così modificato:

(1)l'articolo 4 è così modificato:

(a) il punto 7) "pesca di fondo" è sostituito dal seguente:

"7) "pesca di fondo ": la pesca praticata con qualsiasi tipo di attrezzo che possa entrare in contatto con il fondo marino o con organismi bentonici durante il normale svolgimento delle operazioni, comprese le reti a strascico, le reti da traino pelagiche e le lenze di fondo;";

(b)sono inseriti i punti seguenti:

(a)"7 bis) "pesca con rete a strascico": la pesca effettuata con una rete da traino progettata per essere tirata attraverso l'acqua e per entrare in contatto con il fondo marino;

(b)7 ter) "pesca con rete da traino pelagica": la pesca di specie bentopelagiche effettuata con una rete da traino progettata per essere tirata attraverso l'acqua nei pressi del fondo marino senza un contatto prolungato con il fondo marino;

(c)7 quater) "pesca con lenza di fondo": la pesca effettuata con una lenza alla quale uno o più ami (innescati o meno) sono fissati e montati per essere calati e pescare sul fondo marino o in prossimità di esso, compresi, ma non solo, palangari, lenze a mano, e lenze del tipo dropline, trotline e dahnline;";

(c)il punto 11) "pesca sperimentale" è sostituito dal seguente:

"11) "pesca sperimentale": un'attività di pesca che:

(a)non è stata praticata negli ultimi 10 anni, si è limitata alla pesca mirata autorizzata dalla commissione SPRFMO sulla base del parere del comitato scientifico della SPRFMO e la cui specie bersaglio è stata definita come la percentuale massima in peso vivo delle catture totali di una retata, un traino o una cala determinati; o

(b)al fine di pescare con un particolare tipo di attrezzo o tecnica, non è stata praticata negli ultimi 10 anni con tale tipo di attrezzo o tecnica, si è limitata alla pesca mirata autorizzata dalla commissione SPRFMO sulla base del parere del comitato scientifico della SPRFMO e la cui specie bersaglio è stata definita come la percentuale massima in peso vivo delle catture totali di una retata, un traino o una cala determinati; o

(c)è stata praticata come attività di pesca sperimentale negli ultimi 10 anni e la commissione SPRFMO non ha ancora deciso se chiudere o gestire l'attività di pesca come attività di pesca consolidata; o

(d)costituisce attività di pesca di fondo conformemente alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2; o

(e)non è stata sottoposta a riesame o a monitoraggio scientifico da parte del comitato scientifico e quest'ultimo non ha formulato un parere sull'attività di pesca in questione, oppure tale parere non è stato preso in considerazione dalla commissione SPRFMO;";

(d)sono aggiunti i punti seguenti:

"19) "entità di pesca": qualsiasi entità di cui all'articolo 305, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), dell'UNCLOS che abbia espresso il suo fermo impegno a rispettare le disposizioni della convenzione SPRFMO e si conformi alle misure di conservazione e di gestione adottate in virtù della stessa, come previsto nell'allegato IV della convenzione SPRFMO;

20) "registro SPRFMO delle navi di ispezione autorizzate e delle autorità delle navi di ispezione": l'elenco, tenuto dal segretariato della SPRFMO, delle navi di ispezione e delle autorità autorizzate ad accedere a bordo ed effettuare ispezioni nella zona della convenzione SPRFMO come notificato dalle parti contraenti e dalle parti non contraenti cooperanti;

21) "autorità della nave di ispezione": le autorità della parte contraente della SPRFMO di cui la nave di ispezione batte bandiera;

22) "nave di ispezione autorizzata": qualsiasi nave iscritta nel registro SPRFMO delle navi di ispezione autorizzate e delle autorità delle navi di ispezione;

23) "ispettore autorizzato": un ispettore formato e designato dalle autorità responsabili dell'accesso a bordo e delle ispezioni, iscritto nel registro delle navi di ispezione autorizzate e delle autorità delle navi di ispezione;

24) "attrezzo da pesca abbandonato": attrezzo da pesca lasciato deliberatamente in mare dal peschereccio per causa di forza maggiore o per altri motivi imprevisti;

25) "attrezzo da pesca perso": attrezzo da pesca di cui il peschereccio ha accidentalmente perso il controllo e che non può essere localizzato e/o recuperato;

26) "attrezzo da pesca dismesso": attrezzo da pesca rilasciato in mare senza alcun tentativo di ulteriore controllo o recupero da parte del peschereccio; e

27) "plastica": materiale solido che contiene come componente essenziale uno o più polimeri ad alta massa molecolare e che si forma (è plasmato) durante la fabbricazione del polimero stesso o del prodotto finito, mediante calore e/o compressione.";

(2)l'articolo 7 è così modificato:

(a)sono inseriti i paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater seguenti:

"1 bis.    La Commissione notifica agli Stati membri quando il totale delle catture ha raggiunto il 70 % del limite concordato dalla commissione SPRFMO per lo stock in tutta l'area di distribuzione.

1 ter.    Fatto salvo il paragrafo 1, a seguito della notifica di cui al paragrafo 1 bis, gli Stati membri applicano periodi di riferimento di 15 giorni. A tal fine il mese civile è diviso in due periodi di riferimento: il primo dal 1° al 15 del mese, il secondo dal 16 all'ultimo giorno del mese.

1 quater.    Per la prima relazione quindicinale da presentare, gli Stati membri comunicano le loro catture alla Commissione entro 15 giorni dalla fine del primo periodo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro 20 giorni dalla fine di tale periodo. Gli Stati membri comunicano successivamente alla Commissione le loro catture entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro 10 giorni dalla fine di tale periodo.";

(3)al titolo III, il capo I è sostituito dal seguente:

"Capo I

Pesca di fondo

Articolo 12

Zone di gestione della pesca di fondo

1.La pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO a norma del presente capo è praticata esclusivamente nelle zone di gestione delle reti a strascico, delle reti da traino pelagiche e delle lenze di fondo di cui all'allegato XIV. In tali zone:

(a) la pesca a strascico è praticata solo in una zona di gestione delle reti a strascico;

(b)la pesca con reti da traino pelagiche è praticata solo in una zona di gestione delle reti da traino pelagiche o in una zona di gestione delle reti a strascico; e

(c)la pesca con lenze di fondo è praticata solo all'interno di una zona di gestione.

2.In deroga al paragrafo 1, le attività di pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO sono praticate conformemente alle disposizioni di cui al capo II per la pesca sperimentale se tali attività hanno luogo:

(a)al di fuori di una zona di gestione; o

(b)all'interno di una zona di gestione con metodi di pesca di fondo diversi dalla pesca a strascico, dalla pesca con reti da traino pelagiche o dalla pesca con lenze di fondo; o

(c)in una zona di gestione della pesca con reti da traino pelagiche utilizzando reti a strascico o in una zona di gestione della pesca con lenze di fondo utilizzando reti a strascico o reti da traino pelagiche; o

(d)all'interno di una zona di gestione per la pesca di specie precedentemente non bersaglio nella zona proposta la pesca, a meno che le specie non siano state regolarmente catturate nell'ambito di un'attività di pesca preesistente.

Articolo 13

Autorizzazione della pesca di fondo

1.Gli Stati membri autorizzano i pescherecci battenti la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca di fondo unicamente previa autorizzazione della SPRFMO.

2.Gli Stati membri i cui pescherecci intendono esercitare attività di pesca di fondo nelle zone di gestione di cui all'allegato XIV presentano domanda di autorizzazione alla Commissione almeno 75 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO in cui desiderano che la domanda sia esaminata. La Commissione trasmette la domanda al segretariato della SPRFMO almeno 60 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO. La domanda comprende una valutazione d'impatto della pesca di fondo delle attività di pesca proposte.

3.La valutazione d'impatto di cui al paragrafo 2 è effettuata conformemente alla norma per la valutazione dell'impatto della pesca di fondo della SPRFMO 22 con i migliori dati disponibili, è preparata a un livello non inferiore delle zone di gestione della pesca di cui all'allegato XV tenendo conto della storia della pesca di fondo nelle zone proposte e degli effetti cumulativi delle attività di pesca passate e di quelle proposte, tra cui eventuali effetti negativi significativi potenziali sugli EMV, e comprende proposte di misure di mitigazione per prevenire tali effetti.

4.La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l'autorizzazione a esercitare la pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO per la quale è stata realizzata la valutazione d'impatto, nonché le eventuali condizioni applicabili e le misure pertinenti intese a evitare effetti negativi significativi sugli EMV.

5.Gli Stati membri provvedono affinché le valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 2 siano aggiornate almeno ogni tre anni e ogniqualvolta l'attività di pesca subisca un cambiamento sostanziale in grado di incidere sul livello di rischio o di produrre un impatto e, non appena ne dispongono, comunicano alla Commissione tali informazioni. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 14

EMV nella pesca di fondo

1.Qualora in un qualsiasi traino si riscontrino taxa indicatori di EMV quali definiti nell'allegato XVI pari o superiori alle soglie di peso di cui all'allegato XVII, o tre o più taxa differenti indicatori di EMV pari o superiori alle soglie di peso di cui all'allegato XVIII, gli Stati membri impongono ai pescherecci battenti la loro bandiera di cessare immediatamente la pesca di fondo all'interno di una zona di scoperta di 1 miglio nautico calcolato da entrambi i lati della traiettoria della rete da traino estesa per 1 miglio nautico ad ogni estremità.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione la scoperta di EMV sulla base degli orientamenti di cui all'allegato IV, tra cui una descrizione dettagliata della scoperta, un confronto della scoperta con la previsione del modello esistente e le azioni di gestione proposte per prevenire effetti negativi significativi sugli EMV, al fine di verificare se è probabile che un EMV sia presente nella zona di scoperta e/o nell'area circostante, se si sia verificato un effetto negativo significativo e se vi sia il rischio che esso si verifichi in futuro. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

3.La Commissione informa gli Stati membri in merito a eventuali scoperte di EMV notificate al segretariato della SPRFMO da altri membri della SPRFMO e da parti non contraenti cooperanti.

4.Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera non pratichino la pesca di fondo nelle zone di scoperta di EMV notificate a norma dei paragrafi 2 e 3, a meno che e fino a quando la commissione SPRFMO non stabilisca azioni di gestione che consentano la ripresa delle attività di pesca di fondo nella zona.

Articolo 15

Copertura di osservazione nella pesca di fondo

Gli Stati membri impongono ai pescherecci battenti la loro bandiera che praticano la pesca di fondo di applicare i livelli minimi di copertura di osservazione scientifica di cui all'allegato XIX.

Articolo 16

Comunicazione dei dati relativi alla pesca di fondo

1.Entro il quindicesimo giorno di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione le catture di specie prelevate nella pesca di fondo nel mese precedente, in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.Gli Stati membri vietano ai pescherecci battenti la loro bandiera di partecipare alla pesca di fondo qualora non siano stati trasmessi i dati minimi prescritti riguardanti l'identificazione del peschereccio di cui all'allegato V.

3.In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca (CCP) trasmettano automaticamente e costantemente i dati del sistema di monitoraggio dei pescherecci (VMS) battenti la loro bandiera e impegnati in attività di pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO al segretariato della SPRFMO almeno una volta ogni 30 minuti per la durata di ciascuna bordata di pesca; una bordata inizia dal momento in cui il peschereccio esce dal porto, comprende tutto il tempo della sua permanenza nella zona della convenzione SPRFMO e termina una volta che esso è rientrato in porto.";

(4)l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Autorizzazione della pesca sperimentale

1.Gli Stati membri che intendono autorizzare un peschereccio battente la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca sperimentale presentano alla Commissione la documentazione necessaria stabilita nella presente disposizione:

(a)al più tardi 130 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, una breve descrizione a scopo informativo del piano delle operazioni di pesca previsto, utilizzando il modello apposito 23 . La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO al più tardi 120 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO.

(b)al più tardi 80 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, una copia della documentazione seguente:

i) una domanda di autorizzazione recante le informazioni di cui all'allegato V;

ii) un piano delle operazioni di pesca in conformità dell'allegato VI, in cui figuri l'impegno a rispettare il piano di raccolta dati della SPRFMO di cui all'articolo 18, paragrafi 3, 4 e 5.

2.La Commissione trasmette la domanda alla commissione SPRFMO e il piano delle operazioni di pesca al comitato scientifico della SPRFMO al più tardi 60 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO.

3.La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l'autorizzazione a esercitare la pesca sperimentale.";

(5)l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

Reti da posta

Gli Stati membri i cui pescherecci intendano transitare nella zona della convenzione SPRFMO con reti da posta a bordo:

(a)comunicano il loro ingresso nella zona della convenzione SPRFMO al segretariato della SPRFMO e alla Commissione con almeno 72 ore di anticipo, precisando le date previste di ingresso e di uscita nonché la lunghezza delle reti da posta a bordo;

(b)provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera utilizzino il sistema VMS per trasmettere dati almeno una volta all'ora mentre si trovano nella zona della convenzione SPRFMO;

(c)trasmettono automaticamente i rapporti di posizione VMS al proprio CCP durante il transito nella zona della convenzione SPRFMO;

(d)provvedono affinché il proprio CCP trasmetta automaticamente i rapporti VMS di cui alla lettera b) al segretariato della SPRFMO almeno una volta all'ora; e

(e)in caso di perdita accidentale o abbandono in mare della rete da posta, comunicano al segretariato della SPRFMO quanto prima, e in ogni caso entro 48 ore dalla perdita o dall'abbandono in mare dell'attrezzo, la data, l'ora, la posizione e la lunghezza (in metri) della rete da posta persa.";

(6)l'articolo 22 è così modificato:

(a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare nella zona della convenzione SPRFMO che non sono stati precedentemente iscritti nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di prima entrata di tali pescherecci nella zona della convenzione SPRFMO al fine di praticarvi la pesca delle risorse alieutiche regolamentate dalla SPRFMO. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di prima entrata nella zona della convenzione SPRFMO.";

(b)è inserito il paragrafo seguente:

"4 bis. Ai fini del paragrafo 4, una voce di autorizzazione figurante nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO cessa di essere valida quando viene modificata una delle informazioni seguenti finché le informazioni richieste non sono state aggiornate:

(a)bandiera del peschereccio;

(b)indicativo internazionale di chiamata (IRCS) (se del caso);

(c)data di inizio dell'autorizzazione;

(d)data di fine dell'autorizzazione;

(e)numero UVI (Unique Vessel Identifier - identificativo unico del peschereccio)/n. IMO.";

(7)l'articolo 23 è così modificato:

(a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I trasbordi in mare e in porto sono effettuati unicamente tra pescherecci autorizzati iscritti nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO.";

(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il trasferimento in mare di carburante, membri dell'equipaggio, attrezzi o altre forniture nella zona della convenzione SPRFMO è effettuato unicamente tra pescherecci autorizzati iscritti nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO.";

(c)sono aggiunti i paragrafi 5 e 6 seguenti:

"5. I pescherecci dell'Unione non possono operare né come cedenti né come riceventi nel corso della stessa bordata, tranne in casi di forza maggiore che esulino dal loro controllo, compresi gravi guasti meccanici o altri eventi che minaccino la sicurezza dell'equipaggio o comportino una perdita finanziaria significativa a causa del deterioramento del pesce. In tal caso lo Stato membro di bandiera notifica al segretariato della SPRFMO e alla Commissione il trasbordo e le circostanze che hanno portato al caso di forza maggiore entro un giorno lavorativo dal completamento del trasbordo.

6. Entro il 20 gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno praticato attivamente la pesca o hanno partecipato a trasbordi di specie diverse dal sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO nell'anno precedente. Entro il 30 gennaio di ogni anno la Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.";

(8)l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Articolo 24

Notifica di trasbordo

1.In caso di trasbordo di risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione SPRFMO, lo Stato membro di bandiera del peschereccio ricevente dell'Unione trasmette contemporaneamente alla Commissione e al segretariato della SPRFMO, al più tardi 36 ore prima dell'ora prevista di inizio del trasbordo, la notifica preventiva di trasbordo della SPRFMO conformemente all'allegato VII. Tale notifica è obbligatoria indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il trasbordo.

2.Se il trasbordo di cui al paragrafo 1 non inizia entro 72 ore dall'ora di inizio prevista notificata o entro 50 miglia nautiche dal luogo previsto indicato nella notifica preventiva di trasbordo, lo Stato membro di bandiera del peschereccio ricevente dell'Unione comunica quanto prima, simultaneamente alla Commissione e al segretariato della SPRFMO, le informazioni modificate della notifica preventiva di trasbordo della SPRFMO conformemente all'allegato VII.

3.Se il trasbordo notificato non avviene, lo Stato membro di bandiera del peschereccio ricevente dell'Unione ne dà simultaneamente notifica alla Commissione e al segretariato della SPRFMO nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi dall'ora notificata del trasbordo.";

(9)è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 24 bis

Obblighi di stivaggio per i pescherecci riceventi dell'Unione

Se un peschereccio ricevente dell'Unione effettua più di un trasbordo, lo Stato membro di bandiera gli impone di stivare separatamente le catture di ciascun trasbordo in modo da poterle facilmente identificare. Il peschereccio ricevente dell'Unione dispone a bordo di un piano di stivaggio che prevede tale separazione delle catture provenienti da pescherecci cedenti diversi.";

(10)l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Monitoraggio del trasbordo

1.I pescherecci riceventi dell'Unione che effettuano trasbordi in mare hanno a bordo un osservatore per monitorare il trasbordo e registrare le informazioni nel foglio del giornale di bordo della SPRFMO richiesto per i trasbordi, da compilare a cura dell'osservatore conformemente all'allegato VIII.

2.In aggiunta al paragrafo 1, se un peschereccio cedente dell'Unione ha a bordo un osservatore durante un trasbordo, tale osservatore monitora anche il trasbordo e registra le informazioni nel foglio del giornale di bordo della SPRFMO richiesto per i trasbordi, da compilare a sua cura conformemente all'allegato VIII.

3.Un peschereccio ricevente dell'Unione effettua un solo trasbordo alla volta per osservatore disponibile a monitorare e comunicare il trasbordo.

4.Ai fini della verifica della quantità e delle specie delle risorse alieutiche trasbordate, e onde garantire che tale verifica possa essere effettuata in modo corretto, l'osservatore presente a bordo ha pieno accesso al peschereccio dell'Unione sottoposto a osservazione, anche per quanto riguarda l'equipaggio, gli attrezzi, le apparecchiature, i registri (anche in formato elettronico) e le stive.

5.L'osservatore compila, conformemente all'allegato VIII, il foglio del giornale di bordo della SPRFMO per i trasbordi che gli compete e trasmette tali informazioni per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di cui il peschereccio ricevente dell'Unione batte bandiera entro 20 giorni dallo sbarco.

6.Lo Stato membro di cui il peschereccio ricevente dell'Unione batte bandiera trasmette alla Commissione per via elettronica, entro e non oltre 25 giorni dallo sbarco dell'osservatore, i dati inseriti da quest'ultimo nel foglio del giornale di bordo della SPRFMO per i trasbordi. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della SPRFMO non oltre 30 giorni dallo sbarco dell'osservatore.";

(11)l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Articolo 26

Informazioni da comunicare dopo il trasbordo

1.1. Gli Stati membri impongono ai pescherecci riceventi battenti la loro bandiera impegnati in operazioni di trasbordo di redigere una dichiarazione di trasbordo SPRFMO conformemente all'allegato IX e trasmetterla alla Commissione entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello in cui si è concluso il trasbordo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è concluso il trasbordo.

2.2. Gli Stati membri impongono ai pescherecci riceventi battenti la loro bandiera che effettuano operazioni di trasbordo di conservare a bordo una copia della dichiarazione di trasbordo SPRFMO per la durata della bordata di pesca e di presentarla, se necessario, a qualsiasi ispettore autorizzato.";

(12)l'articolo 27 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Oltre agli obblighi di comunicazione dei dati di cui agli articoli 7, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 bis, 28 duovicies, 29, 35 ter, 35 sexies, 40 e 41, gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO trasmettono alla Commissione i dati di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis del presente articolo.";

(b)è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis.    Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri i cui pescherecci praticano attività di pesca diverse dalla pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO comunicano alla Commissione l'elenco delle imbarcazioni che hanno praticato la pesca attiva o hanno effettuato operazioni di trasbordo nella zona della convenzione nel corso dell'anno civile precedente. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il 30 gennaio.";

(13)al capo IV, l'articolo 28 è sostituito dalle sezioni da 1 a 3 seguenti:

"SEZIONE 1

Procedura di riconoscimento del programma di osservazione e norme minime

Articolo 28

Programmi di osservazione

1.Gli Stati membri i cui pescherecci svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO istituiscono programmi di osservazione per raccogliere i dati di cui all'allegato X.

2.Gli Stati membri provvedono affinché i programmi di osservazione istituiti a norma del paragrafo 1 e gli eventuali fornitori di servizi utilizzino esclusivamente osservatori indipendenti e imparziali.

3.Per le attività di pesca per le quali è richiesto un livello minimo di copertura di osservazione, gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera provengano esclusivamente da programmi di osservazione e fornitori di servizi riconosciuti dalla commissione SPRFMO.

4.Per le attività di pesca per le quali non è richiesto il 100 % della copertura di osservazione, gli Stati membri provvedono affinché il metodo di assegnazione degli osservatori ai pescherecci battenti la loro bandiera sia rappresentativo per l'attività di pesca da monitorare e commisurato alle esigenze specifiche in termini di dati dell'intera attività di pesca.

5.Gli Stati membri documentano e forniscono informazioni sui metodi utilizzati per assegnare osservatori ai pescherecci battenti la loro bandiera al fine di soddisfare gli obblighi in materia di copertura di osservazione. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione nella loro relazione scientifica annuale relativa all'anno precedente.

6.Gli Stati membri che intendono utilizzare osservatori provenienti da un programma di osservazione di un altro Stato membro, di uno Stato membro della SPRFMO o di una parte non contraente cooperante informano la Commissione prima di farvi ricorso. La Commissione chiede il consenso del rispettivo Stato membro, dello Stato membro della SPRFMO o della parte non contraente cooperante e ne informa successivamente lo Stato membro interessato.

7.Le navi da ricerca scientifica dell'Unione che pescano a tali fini sono esentate dall'obbligo di avere a bordo osservatori riconosciuti, a meno che non pratichino una pesca sperimentale. Gli Stati membri di bandiera di tali navi rispettano gli obblighi in materia di raccolta dei dati e di comunicazione di cui all'allegato X e all'articolo 28 bis e garantiscono che il personale scientifico a bordo sia in grado di adempiere pienamente a tutte le responsabilità di osservazione e comunicazione previste da tali obblighi.

Articolo 28 bis

Comunicazione dei dati relativi agli osservatori

1.Entro il 15 settembre di ogni anno, gli Stati membri i cui pescherecci svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO trasmettono alla Commissione i dati applicabili all'osservatore di cui all'allegato X per l'anno civile precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il 30 settembre.

2.Al più tardi 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico SPRFMO, gli Stati membri i cui pescherecci svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO presentano una relazione annuale sull'attuazione del programma di osservazione relativo alla loro attività di pesca nel corso dell'anno precedente. La relazione descrive la formazione impartita agli osservatori, la struttura e la portata del programma e il tipo di dati raccolti, contiene informazioni sui fornitori di servizi di cui ci si è avvalsi e illustra gli eventuali problemi incontrati nel corso dell'anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO.

Articolo 28 ter

Riconoscimento del programma di osservazione

1.Gli Stati membri che intendono far riconoscere il proprio programma di osservazione presentano alla Commissione, al più tardi sette mesi prima della riunione annuale della commissione SPRFMO in cui desiderano che il riconoscimento sia preso in considerazione, tutte le informazioni e la documentazione pertinenti per soddisfare le norme di cui agli articoli da 28 quater a 28 sexdecies, compresi manuali, guide e materiali didattici e, se del caso, informazioni sui programmi nazionali e sui fornitori di servizi già riconosciuti da altre organizzazioni regionali di gestione della pesca. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della SPRFMO al più tardi sei mesi prima della riunione annuale della commissione SPRFMO.

2.Se necessario, gli Stati membri forniscono alla Commissione ulteriori informazioni e correzioni relative al loro programma di osservazione. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

3.La Commissione trasmette agli Stati membri il progetto di relazione di valutazione preliminare del loro programma di osservazione per eventuali commenti, che trasmette al segretariato della SPRFMO.

4.La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante il riconoscimento del programma di osservazione.

Articolo 28 quater

Imparzialità, indipendenza e integrità

1.Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione e fornitori di servizi utilizzino esclusivamente osservatori indipendenti e imparziali. Ciò significa che né il programma di osservazione o il fornitore di servizi, a seconda dei casi, né i singoli osservatori hanno un interesse finanziario diretto, detengono la proprietà o intrattengono legami commerciali con imbarcazioni, trasformatori, agenti e dettaglianti coinvolti nella cattura, nel prelievo, nella raccolta, nel trasporto, nella trasformazione o nella vendita di pesce o di prodotti ittici.

2.Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione, i fornitori di servizi e i singoli osservatori:

(a)non abbiano un interesse finanziario diretto, diverso dalla fornitura di servizi di osservazione, nelle attività di pesca di competenza della SPRFMO tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i) la proprietà, la titolarità di un'ipoteca o altro interesse garantito in un'imbarcazione o impresa di trasformazione che partecipa alla cattura, al prelievo, alla raccolta o alla trasformazione del pesce; ii) attività commerciali per la vendita di forniture o servizi a imbarcazioni o imprese di trasformazione nel settore della pesca; ii) attività commerciali per l'acquisto di prodotti primari o trasformati da imbarcazioni o imprese di trasformazione nel settore della pesca;

(b)non sollecitino né accettino, direttamente o indirettamente, gratifiche, doni, favori, opportunità di svago, agevolazioni eccessive, prestiti o dazioni monetarie di qualunque tipo da chiunque svolga attività regolamentate da un membro della SPRFMO o da una parte non contraente cooperante connesse ai suoi servizi o alla SPRFMO, o abbia interessi che potrebbero essere sostanzialmente lesi dall'esercizio o dall'inadempimento delle funzioni ufficiali dell'osservatore;

(c)non esercitino la funzione di osservatori su imbarcazioni o presso imprese di trasformazione possedute o gestite da una persona che li abbia precedentemente assunti a titolo diverso negli ultimi tre anni (ad esempio, in qualità di membri dell'equipaggio); e

(d)non sollecitino né accettino un impiego in qualità di membri dell'equipaggio o di dipendenti di un'imbarcazione o impresa di trasformazione mentre sono impiegati nell'ambito del programma di osservazione dello Stato membro o dal fornitore di servizi.

Articolo 28 quinques

Qualifiche degli osservatori

Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori assunti nell'ambito del rispettivo programma di osservazione o utilizzati dai loro fornitori di servizi soddisfino i criteri seguenti:

(a)abbiano ricevuto un'istruzione o una formazione tecnica apposite e/o vantino un'esperienza pertinente per le flotte interessate;

(b)abbiano la capacità di svolgere le funzioni di osservatori descritte nella presente sezione;

(c)non siano stati oggetto di condanne che ne mettano in discussione l'integrità o indichino una loro propensione alla violenza; e

(d)sappiano come ottenere tutta la documentazione necessaria, compresi passaporti e visti.

Articolo 28 sexies

Formazione degli osservatori

1.Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori dei loro programmi di osservazione o utilizzati dai loro fornitori di servizi siano adeguatamente formati prima della loro entrata in servizio. La formazione riguarda in particolare:

(a)il rapporto tra scienza della pesca e gestione della pesca e l'importanza della raccolta di dati in tale contesto;

(b)le disposizioni pertinenti della convenzione SPRFMO, il presente regolamento e le misure di conservazione e di gestione (CMM) della SPRFMO d'interesse per le funzioni e i compiti degli osservatori;

(c)l'importanza dei programmi di osservazione, compresa la comprensione dei doveri, dei diritti, dei poteri e delle responsabilità degli osservatori;

(d)la sicurezza in mare, comprese le emergenze in mare, la tuta di sopravvivenza da indossare, le attrezzature di sicurezza e le radio da utilizzare, la sopravvivenza in mare, la gestione dei conflitti e la sopravvivenza in acque fredde;

(e)le pratiche di primo soccorso, adeguate al lavoro in mare o da seguire in situazioni remote;

(f)l'identificazione delle specie e la registrazione delle specie individuate in mare, comprese le specie bersaglio e non bersaglio, le specie protette, gli uccelli marini, i mammiferi marini, le tartarughe marine, gli invertebrati indicatori di ecosistemi marini vulnerabili, ecc.;

(g)la conoscenza dei diversi tipi di dispositivi di mitigazione delle catture accessorie richiesti dalle misure di controllo e di gestione della SPRFMO e del loro funzionamento;

(h)i protocolli di movimentazione sicuri per il recupero e il rilascio degli uccelli marini, dei mammiferi marini e tartarughe marine;

(i)i pescherecci e i tipi di attrezzi da pesca pertinenti per la SPRFMO;

(j)le tecniche e le procedure per la stima delle catture e della composizione delle specie;

(k)l'utilizzo e la manutenzione delle apparecchiature di campionamento, tra cui bilance, calibri, ecc.;

(l)le metodologie di campionamento in mare, ossia tecniche di campionamento e determinazione del sesso dei pesci, misurazione e pesatura, raccolta e stoccaggio dei campioni e metodologie di campionamento;

(m)la comprensione di potenziali errori nel campionamento e del modo in cui si manifestano e potrebbero essere evitati;

(n)la conservazione dei campioni per le analisi;

(o)i codici e i formati per la raccolta dei dati;

(p)la familiarità con i giornali di pesca e la conoscenza degli obblighi di registrazione per agevolare la raccolta dei dati da parte degli osservatori come richiesto dalle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO;

(q)l'utilizzo di registratori digitali o di notebook elettronici;

(r)la conoscenza delle attrezzature elettroniche utilizzate per il lavoro degli osservatori e la comprensione del loro funzionamento;

(s)l'uso di sistemi di monitoraggio elettronico a complemento del loro lavoro, se del caso;

(t)la presentazione di resoconti verbali e la redazione di relazioni;

(u)gli aspetti pertinenti della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL).

2.Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi offrano corsi di aggiornamento continui in funzione delle qualifiche richieste. Gli aggiornamenti pertinenti delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO e i requisiti degli osservatori sono comunicati agli osservatori prima di ogni missione nell'ambito della procedura di informazione preliminare, ad esempio in un manuale aggiornato.

Articolo 28 septies

Formatori degli osservatori

Gli Stati membri provvedono affinché i formatori degli osservatori che partecipano ai loro programmi di osservazione o sono utilizzati dai fornitori di servizi possiedano competenze adeguate e siano stati autorizzati dal rispettivo programma o dal rispettivo fornitore di servizi a formare osservatori.

Articolo 28 octies

Briefing e debriefing

1.1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o i loro fornitori di servizi prevedano un'informativa pre e post-missione destinata agli osservatori e sistemi per comunicare in qualsiasi momento con i comandanti dei pescherecci.

2.2. Il processo di briefing e debriefing è svolto da personale adeguatamente formato e garantisce che gli osservatori e i comandanti dei pescherecci comprendano chiaramente i rispettivi ruoli e funzioni.

Articolo 28 nonies

Processo di convalida dei dati

1.Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o i fornitori di servizi dispongano di un processo di convalida dei dati degli osservatori.

2.Il processo di convalida dei dati è svolto da personale adeguatamente formato e garantisce che le informazioni e i dati raccolti dagli osservatori siano verificati in modo da correggere eventuali discrepanze o inesattezze prima che le informazioni siano inserite in una banca dati o siano utilizzate a fini di analisi. Tale processo include la garanzia che il programma di osservazione dello Stato membro o il fornitore di servizi disponga di un meccanismo per ricevere dati, relazioni e qualsiasi altra informazione pertinente dagli osservatori in modo da evitare interferenze di altre fonti nei dati stessi.

3.Il processo di convalida garantisce che nei dati:

(a)un apposito meccanismo consenta di conservare e trasferire i dati scientifici al programma di osservazione dello Stato membro (o al fornitore di servizi) in modo sicuro e riservato;

(b)le informazioni sul peschereccio identifichino in modo univoco il peschereccio che ha svolto l'attività di pesca;

(c)le date e gli orari dello sforzo di pesca siano inclusi e coerenti a livello interno (ad esempio, l'ora di fine deve essere successiva all'ora di inizio);

(d)sia inserito un luogo di pesca valido (ad esempio, con combinazioni logiche di latitudine/longitudine), che sia coerente a livello interno e sia espresso nelle unità corrette;

(e)i dati relativi allo sforzo consentano di quantificare l'entità dello sforzo dispiegato dal peschereccio, adeguato al metodo di pesca utilizzato, anch'esso identificato;

(f)le informazioni sulle catture identifichino la risorsa alieutica (a livello di specie, se possibile) e il quantitativo di tale specie trattenuto o rigettato in mare. Se utilizzati, i codici delle specie devono essere esatti;

(g)le informazioni biologiche di un pesce o relative alla sua lunghezza eventualmente raccolte, comprese quelle relative alla data e all'ora, al luogo e al metodo di pesca, siano direttamente collegate allo sforzo con cui è stato catturato e includano la metodologia di raccolta dei dati;

(h)se il programma di osservazione si estende ai trasbordi e/o agli sbarchi, i quantitativi e le specie delle risorse alieutiche trasbordate/sbarcate siano quantificati e registrati secondo una metodologia standard;

(i)i dati di interazione con i mammiferi marini, gli uccelli marini, i rettili marini e/o altre specie d'interesse identifichino le singole specie (se possibile), il numero di animali, la sorte subita da ogni esemplare (trattenuto o rilasciato/rigettato), le condizioni di ogni esemplare rilasciato (tonico, vivo, letargico, morto) e il tipo di interazione (amo/impigliamento nella lenza/collisione con le cime/cattura nella rete/altro).

Articolo 28 decies

Tessera di identificazione dell'osservatore

Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori presenti nei loro programmi di osservazione o utilizzati dai fornitori di servizi ricevano una tessera di identificazione contenente le informazioni seguenti:

(a)il nome completo dell'osservatore;

(b)le date di rilascio e scadenza;

(c)il nome del programma di osservazione dello Stato membro o del fornitore di servizi;

(d)un numero di identificazione unico (se la tessera è rilasciata dal programma di osservazione o dal fornitore di servizi);

(e)una fototessera dell'osservatore; e

(f)un numero telefonico di emergenza.

Articolo 28 undecies

Coordinamento del collocamento e delle missioni degli osservatori

1.Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi dispongano di capacità sufficienti per l'invio tempestivo di osservatori e affinché l'osservatore selezionato riceva tutta l'assistenza possibile per tutta la durata della missione.

2.Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi dispongano di un protocollo per sostituire un osservatore che non sia in grado di svolgere le proprie mansioni.

3.Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi cerchino, nella misura del possibile, di evitare l'invio dello stesso osservatore in più bordate consecutive sulla stessa imbarcazione.

4.Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi gestiscano anche le assegnazioni degli osservatori, al fine di mantenerne l'indipendenza e l'imparzialità a norma dell'articolo 28 quater e far sì che l'iter amministrativo di tutte le assegnazioni sia ultimato non appena possibile dopo il rientro in porto degli osservatori.

5.Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi comunichino con l'osservatore in merito ai suoi futuri impieghi, ne coordinino gli spostamenti e gli forniscano il necessario per svolgere i suoi compiti di osservazione.

Articolo 28 duodecies

Equipaggiamento di sicurezza degli osservatori

1.Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori utilizzati dai loro programmi di osservazione o fornitori di servizi dispongano di attrezzature adeguate, compreso un equipaggiamento di sicurezza, in buono stato di funzionamento, regolarmente controllato e rinnovato, per svolgere i loro compiti a bordo di un peschereccio.

2.Le attrezzature essenziali comprendono un giubbotto salvagente, un dispositivo di comunicazione bidirezionale indipendente in grado di inviare e ricevere comunicazioni vocali o testuali, localizzatori personali satellitari, una tuta di sopravvivenza, casco, stivali o scarpe adatti al lavoro sul ponte, guanti e occhiali protettivi (compresi degli occhiali da sole).

Articolo 28 terdecies

Procedure per presunta cattiva condotta degli osservatori

Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi prevedano procedure per prevenire, indagare e riferire in merito alla cattiva condotta degli osservatori, in coordinamento con gli osservatori, i comandanti dei pescherecci e i membri e le parti non contraenti cooperanti interessati.

Articolo 28 quaterdecies

Procedura di risoluzione delle controversie

Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi dispongano di un processo di risoluzione delle controversie equo per tutte le parti, che preveda un procedimento per risolvere le questioni con mezzi adeguati, tra cui la facilitazione e la mediazione.

Articolo 28 quindecies

Sicurezza degli osservatori

1.Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi dispongano di procedure che sostengano la capacità degli osservatori di svolgere i loro compiti senza ostacoli e in un ambiente di lavoro sicuro, compreso un piano di emergenza. Il piano d'emergenza deve fornire istruzioni sull'invio di segnalazioni al punto o ai punti di contatto del fornitore attivi 24 ore su 24 appositamente designati, al fine di denunciare condizioni di non sicurezza, compresi i casi di molestie, intimidazioni o aggressioni.

2.Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi dispongano anche di un delegato permanente o un supervisore a terra per comunicare con gli osservatori in qualsiasi momento durante la navigazione.

Articolo 28 sexdecies

Assicurazione e responsabilità

Gli Stati membri provvedono affinché, prima dell'imbarco, gli osservatori utilizzati dai loro programmi di osservazione o fornitori di servizi dispongano di una copertura sanitaria e di un'assicurazione infortuni e responsabilità civile adeguate alle norme nazionali in vigore nello Stato membro del programma di osservazione o del fornitore di servizi per tali assicurazioni, per tutta la durata della permanenza dell'osservatore a bordo del peschereccio.

SEZIONE 2

Diritti e doveri degli osservatori, degli operatori della pesca, dei comandanti dei pescherecci e dell'equipaggio

Articolo 28 septdecies

Diritti degli osservatori

1.Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera godano dei diritti di cui alla presente disposizione e affinché una copia di tali diritti sia fornita all'equipaggio di tali pescherecci o esposta in modo visibile a bordo.

2.Nell'adempimento dei loro compiti e delle loro funzioni, gli osservatori godono, a bordo dei pescherecci dell'Unione, dei diritti seguenti:

(a)la libertà di svolgere le loro mansioni senza subire aggressioni, impedimenti, rallentamenti, intimidazioni o ingerenze;

(b)il diritto di accesso e uso di tutte le strutture e attrezzature del peschereccio necessarie per svolgere le loro mansioni, compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il pieno accesso alla plancia, alle catture prima della cernita, alle catture trasformate e alle eventuali catture accessorie a bordo, nonché alle zone che possono essere utilizzate per stivare, trasformare, pesare e immagazzinare il pesce, senza mettere a rischio la sicurezza;

(c)il diritto di accesso ai registri del peschereccio, compresi i giornali di bordo, ila pianta del peschereccio e la documentazione utile per l'analisi dei registri, la valutazione e la riproduzione fotostatica, nonché il diritto di accesso agli strumenti di navigazione, alle carte e ad altre informazioni relative alle attività di pesca;

(d)il diritto di accesso e uso delle apparecchiature di comunicazione e di ricorso all'equipaggio, su richiesta, per l'inserimento, la trasmissione e la ricezione di dati o informazioni di lavoro;

(e)il diritto di uso ragionevole delle attrezzature di comunicazione a bordo per comunicare con il programma di osservazione a terra in qualsiasi momento, comprese le emergenze;

(f)il diritto di accesso a qualsiasi attrezzatura supplementare, se presente, per facilitare il loro lavoro durante la permanenza a bordo del peschereccio, quali binocoli ad alta risoluzione, mezzi di comunicazione elettronici, congelatori per conservare gli esemplari catturati, bilance;

(g)il diritto di accesso in sicurezza al ponte di lavoro o alla postazione di salpamento durante il recupero delle reti o delle lenze e di accesso agli esemplari (vivi o morti) sul ponte ai fini della raccolta di campioni;

(h)il diritto di accesso illimitato a vitto, alloggio e servizi igienici di livello equivalente a quelli normalmente a disposizione degli ufficiali di bordo e a strutture mediche conformi alle norme marittime internazionali;

(i)il diritto di accesso al peschereccio per verificare, prima della partenza dalla banchina, le attrezzature di sicurezza presenti a bordo (con un apposito giro di perlustrazione organizzato dagli ufficiali o dall'equipaggio);

(j)l'autorizzazione senza restrizioni a registrare qualsiasi informazione pertinente a fini scientifici e per la raccolta di dati;

(k)il diritto di avere, a terra, un contatto o un supervisore designato con cui poter comunicare in qualsiasi momento durante la navigazione;

(l)il diritto di rifiutare l'impiego a bordo di un peschereccio per motivi giustificati, anche qualora siano stati riscontrati problemi di sicurezza;

(m)la possibilità di comunicare in qualsiasi momento l'esistenza di problemi di sicurezza al comandante del peschereccio, alle autorità del programma di osservazione o del fornitore di servizi, al segretariato e allo Stato di bandiera, a seconda dei casi;

(n)il diritto di ricevere, su loro richiesta, un'assistenza ragionevole da parte dell'equipaggio per lo svolgimento delle loro mansioni, tra cui il campionamento, la movimentazione di esemplari di grandi dimensioni, il rilascio di esemplari catturati accidentalmente e le misurazioni;

(o)il diritto alla riservatezza negli spazi personali ad essi destinati;

(p)il diritto di rifiutarsi di svolgere compiti assegnati all'equipaggio, quali la manipolazione degli attrezzi (a fini di pesca) e lo scarico del pesce;

(q)il diritto di non rendere accessibili i loro dati, registri, documenti, attrezzature ed effetti personali, che non potranno essere danneggiati né distrutti.

3.Qualora un osservatore rifiuti di imbarcarsi a bordo di un peschereccio dell'Unione, le autorità competenti dello Stato membro il cui programma di osservazione o il cui fornitore di servizi avrebbe dovuto inviare l'osservatore interessato documentano i motivi del rifiuto e trasmettono tali informazioni alla Commissione. La Commissione, a sua volta, le trasmette al segretariato della SPRFMO.

Articolo 28 octodecies

Mansioni degli osservatori

1.Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori utilizzati dai loro programmi di osservazione o fornitori di servizi a bordo dei pescherecci svolgano le mansioni di cui alla presente disposizione.

2.Gli osservatori a bordo dei pescherecci svolgono le mansioni seguenti:

(a)sono muniti di documenti completi e validi prima dell'imbarco, compresi, se del caso, documenti di identificazione, passaporto, visti e certificati di formazione in materia di sicurezza in mare;

(b)presentano copie dei documenti sopra indicati ai responsabili del programma di osservazione o del fornitore di servizi, come richiesto;

(c)restano indipendenti e imparziali in ogni momento del loro servizio a bordo;

(d)rispettano le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera;

(e)rispettano la gerarchia e le norme generali di comportamento che si applicano a tutto l'equipaggio;

(f)svolgono le loro mansioni secondo modalità che non interferiscono indebitamente con le attività del peschereccio e, nell'espletare le loro funzioni, tengono in debita considerazione le esigenze operative del peschereccio e comunicano regolarmente con il comandante;

(g)hanno dimestichezza con le procedure di emergenza a bordo del peschereccio, compresa l'ubicazione delle zattere di salvataggio, degli estintori e dei kit di primo soccorso, e partecipano regolarmente alle simulazioni di emergenza per le quali sono stati appositamente formati;

(h)comunicano regolarmente con il comandante del peschereccio in merito alle questioni e alle mansioni di loro competenza;

(i)si astengono da azioni che potrebbero incidere negativamente sull'immagine del programma di osservazione;

(j)aderiscono a tutti i codici di condotta degli osservatori, comprese le norme e le procedure applicabili;

(k)comunicano con la frequenza richiesta con i responsabili del programma o con il coordinatore del programma di osservazione a terra;

(l)rispettano le disposizioni delle misure di controllo e di gestione della SPRFMO ad essi direttamente applicabili;

(m)rispettano la riservatezza degli spazi privati destinati al comandante e all'equipaggio.

SEZIONE 3

Diritti e doveri degli operatori e dei comandanti dei pescherecci dell'Unione

Articolo 28 novodecies

Diritti degli operatori e dei comandanti dei pescherecci dell'Unione

Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i comandanti dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera godano:

(a)del diritto di essere consultati e di concordare o proporre alternative per quanto riguarda i tempi e l'assegnazione degli osservatori, se necessario per imbarcare uno o più osservatori;

(b)del diritto di condurre le operazioni del peschereccio senza indebite interferenze dovute alla presenza dell'osservatore e all'esercizio delle sue funzioni;

(c)del diritto di incaricare, a loro discrezione, un membro dell'equipaggio del peschereccio di accompagnare l'osservatore quando quest'ultimo svolge mansioni in zone pericolose;

(d)del diritto di essere tempestivamente informati dal programma di osservazione o dal fornitore di servizi, al termine della visita dell'osservatore, di eventuali osservazioni relative alle operazioni del peschereccio. Il comandante ha la possibilità di esaminare e commentare il rapporto dell'osservatore e il diritto di inserirvi ulteriori informazioni ritenute pertinenti o una sua dichiarazione personale.

Articolo 28 vicies

Obblighi degli operatori e dei comandanti dei pescherecci dell'Unione

Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori di pesca e i comandanti dei pescherecci battenti la loro bandiera rispettino i diritti degli osservatori di cui all'articolo 28 septdecies e svolgano i compiti seguenti:

(a)accettare a bordo del peschereccio una o più persone identificate come osservatori dal programma di osservazione o dal fornitore di servizi, se richiesto dal rispettivo Stato membro di bandiera;

(b)garantire che l'equipaggio del peschereccio sia adeguatamente e preventivamente istruito e non aggredisca, molesti, intralci, opponga resistenza, intimidisca, influenzi l'osservatore o interferisca con lui, né ostacoli o ritardi l'esercizio delle sue funzioni;

(c)se richiesto dal presente regolamento o da una misura di conservazione e di gestione della SPRFMO come strumento di monitoraggio complementare, installare sistemi o dispositivi di monitoraggio elettronico funzionanti ed effettuarne la manutenzione per tutta la durata delle bordate di pesca selezionate;

(d)garantire che l'osservatore abbia accesso alle catture prima che venga effettuata qualsiasi cernita, classificazione o altra separazione degli esemplari catturati;

(e)garantire che i pescherecci che operano nella zona della convenzione SPRFMO dispongano di uno spazio sufficiente affinché l'osservatore possa effettuare il campionamento delle catture accessorie o altri tipi di campionamento, a seconda delle necessità, in modo sicuro, limitando le interferenze con le operazioni del peschereccio, in un'apposita postazione di campionamento e con altre attrezzature, ad esempio delle bilance;

(f)mantenere pulita e sicura la postazione di campionamento destinata all'osservatore;

(g)astenersi dal modificare la postazione di campionamento durante una bordata oggetto di osservazione senza aver prima consultato l'osservatore e senza previa notifica al proprio Stato membro di bandiera;

(h)informare l'equipaggio sulle tempistiche e gli obiettivi del programma di osservazione e sui tempi d'imbarco dell'osservatore, nonché sulle sue responsabilità nel momento in cui un osservatore del programma di osservazione si imbarca sul peschereccio;

(i)offrire assistenza all'osservatore affinché possa imbarcarsi e sbarcare in condizioni di sicurezza, nel luogo e all'ora concordati;

(j)consentire all'osservatore di svolgere tutte le sue mansioni in condizioni di sicurezza, assisterlo in tal senso e garantirgli di non essere indebitamente ostacolato nell'esercizio delle sue funzioni, a meno che non vi sia un problema di sicurezza che richieda un qualche intervento;

(k)consentire all'osservatore di prelevare i campioni dalle catture e conservarli, offrirgli appositamente assistenza e consentirgli l'accesso agli esemplari immagazzinati;

(l)fornire all'osservatore, durante la sua permanenza a bordo, senza spese per l'osservatore stesso, per il programma di osservazione o per il fornitore di servizi, vitto, alloggio, servizi igienici adeguati e strutture mediche di livello equivalente a quelli normalmente a disposizione degli ufficiali di bordo, conformemente alle norme internazionali generalmente accettate;

(m)consentire all'osservatore il pieno accesso e l'uso di tutte le strutture e attrezzature del peschereccio necessarie per svolgere le sue mansioni e offrirgli apposita assistenza, dandogli ad esempio pieno accesso alla plancia, alle catture prima della cernita, alle catture trasformate, alle eventuali catture accessorie a bordo e alle zone che possono essere utilizzate per stivare, trasformare, pesare e immagazzinare il pesce;

(n)seguire qualsiasi meccanismo istituito dalla commissione SPRFMO per la risoluzione dei conflitti che integri le procedure di risoluzione delle controversie stabilite dal programma di osservazione o dal fornitore di servizi;

(o)collaborare con l'osservatore al momento del campionamento delle catture;

(p)avvisare l'osservatore almeno quindici minuti prima delle procedure di salpamento o cala degli attrezzi da pesca, a meno che egli non abbia espressamente chiesto di non esserne informato;

(q)mettere a disposizione dell'osservatore uno spazio adeguato sulla plancia o in un'altra zona da destinare al suo lavoro amministrativo, nonché uno spazio adeguato sul ponte o nella zona di trasformazione per svolgere le sue mansioni;

(r)fornire dispositivi di protezione individuale e, se del caso, una muta subacquea;

(s)prestare tempestivamente assistenza medica all'osservatore in caso di malattia, ferimento o disturbo psicologico;

(t)predisporre e aggiornare un piano di emergenza per la sicurezza degli osservatori.

Articolo 28 unvicies

Istruzioni preliminari in materia di sicurezza

Al momento dell'imbarco sul peschereccio e prima che questo lasci la banchina, il comandante di un peschereccio dell'Unione o un membro dell'equipaggio da lui designato fornisce all'osservatore istruzioni preliminari un'informativa riguardanti la sicurezza a bordo. Tali istruzioni comprendono:

(a)la fornitura/ubicazione della documentazione di sicurezza del peschereccio;

(b)l'ubicazione delle zattere di salvataggio, la loro capacità, i compiti dell'osservatore, la scadenza, l'installazione e qualsiasi altra informazione pertinente in materia di sicurezza;

(c)l'ubicazione e le istruzioni per l'uso dei radiofari che indicano la posizione in caso di emergenza;

(d)l'ubicazione delle tute di sopravvivenza e dei dispositivi di galleggiamento individuali, la loro accessibilità e il loro numero per tutte le persone a bordo;

(e)l'ubicazione delle torce, i tipi, i numeri e le date di scadenza;

(f)l'ubicazione e il numero degli estintori, le date di scadenza e l'accessibilità;

(g)l'ubicazione dei salvagente;

(h)le procedure in caso di emergenza e le azioni essenziali dell'osservatore durante ogni tipo di emergenza, come un incendio a bordo o il salvataggio di una persona caduta in mare;

(i)l'ubicazione dei materiali di primo soccorso e la conoscenza dei membri dell'equipaggio appositamente incaricati;

(j)l'ubicazione delle radio, le procedure per effettuare una chiamata di emergenza e le modalità di funzionamento di una radio durante una chiamata;

(k)le esercitazioni di sicurezza;

(l)i luoghi sicuri per lavorare sul ponte e le attrezzature di sicurezza necessarie;

(m)le procedure in caso di malattia o incidente dell'osservatore o di qualsiasi altro membro dell'equipaggio.

Articolo 28 duovicies

Procedura in caso di emergenza

1.Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di decesso, scomparsa o presunta caduta in mare di un osservatore, i pescherecci battenti la loro bandiera:

(a)cessino immediatamente ogni operazione di pesca;

(b)avviino immediatamente un'operazione di ricerca e salvataggio se l'osservatore è disperso o presumibilmente caduto in mare ed effettuino le ricerche per almeno 72 ore, a meno che l'osservatore non sia trovato prima o lo Stato membro di bandiera non dia istruzioni per proseguirle oltre tale termine;

(c)informino immediatamente lo Stato membro di bandiera;

(d)informino immediatamente lo Stato membro, il membro della SPRFMO o la parte non contraente cooperante o il fornitore di servizi nell'ambito del cui programma di osservazione è utilizzato l'osservatore, se del caso;

(e)avvertano immediatamente le altre imbarcazioni nelle vicinanze, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione disponibili;

(f)offrano la loro totale collaborazione a tutte le operazioni di ricerca e salvataggio;

(g)indipendentemente dai risultati della ricerca, rientrino nel porto più vicino per ulteriori indagini, come convenuto dallo Stato membro di bandiera e dal membro della SPRFMO o dalla parte non contraente cooperante, dal programma di osservazione dello Stato membro o dal fornitore di servizi nell'ambito del cui programma di osservazione è utilizzato l'osservatore;

(h)presentino una relazione sull'incidente al loro Stato membro di bandiera, che la trasmette alla Commissione, all'entità che ha fornito gli osservatori e alle autorità in funzione a seconda dell'incidente; e

(i)offrano la loro totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali, conservino tutte le prove potenziali, custodiscano gli effetti personali e vigilino sull'alloggiamento destinato all'osservatore deceduto o disperso.

2.Gli Stati membri adottano e attuano tutte le misure necessarie, con la dovuta diligenza, per prevenire incidenti che arrechino grave pregiudizio o causino la morte degli osservatori a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera e per sanzionare o punire le persone coinvolte, anche attraverso indagini e azioni penali. A tal fine gli Stati membri cooperano con la Commissione, gli altri Stati membri, i membri della SPRFMO e le parti non contraenti cooperanti.";

(14)al titolo IV è inserito il capo seguente:

"CAPO IV bis

Identificazione dei pescherecci e sistemi di monitoraggio dei pescherecci

Articolo 29 bis

Marcatura e identificazione dei pescherecci

1.Oltre alle norme sulla marcatura dei pescherecci di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione 24 , gli Stati membri impongono ai pescherecci battenti la loro bandiera di rispettare, per la marcatura IRCS, le specifiche tecniche seguenti:

(a) utilizzare per l'intera marcatura lettere in stampatello e cifre;

(b)per lo scafo, la sovrastruttura e/o le superfici inclinate, l'altezza (h) delle lettere e dei numeri non deve essere inferiore a 1,0 m;

(c)la lunghezza del trattino è la metà dell'altezza delle lettere e delle cifre;

(d)lo spessore del tratto di tutte le lettere, delle cifre e del trattino è pari a h/6;

(e)spaziatura:

i. lo spazio tra le lettere e/o le cifre non è superiore a h/4 e non è inferiore a h/6;

ii. lo spazio tra lettere adiacenti che hanno linee oblique non è superiore a h/8 e non è inferiore a h/10;

(f)lo sfondo si estende in modo tale da ottenere un bordo intorno alla marcatura non inferiore a h/6;

(g)un'ulteriore marcatura ICRS apposta su un ponte, costituita da un piano orizzontale comprendente la parte superiore della timoneria, ha un'altezza non inferiore a 0,3 m.";

(15)l'articolo 31 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri di approdo dispongono che i pescherecci di paesi terzi che intendono utilizzare i loro porti per qualsiasi fine trasmettano, almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di cui all'allegato XI accompagnate da quanto seguente:

(a)una copia dell'autorizzazione di pesca o, se del caso, di qualsiasi altra autorizzazione posseduta dal peschereccio a sostegno di operazioni su prodotti della pesca regolamentati dalla SPRFMO o per il trasbordo di tali prodotti della pesca;

(b)l'elenco dei membri dell'equipaggio del peschereccio;

(c)le date della bordata di pesca.";

(b)è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis.    Gli Stati membri di approdo comunicano senza indugio ogni richiesta ricevuta a norma del paragrafo 1 di utilizzare i loro porti alla Commissione, che trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.";

(16)l'articolo 33 è così modificato:

(a)è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri possono consentire l'ingresso nei loro porti di un peschereccio esclusivamente al fine di ispezionarlo e di adottare altre misure appropriate, in conformità del diritto internazionale, volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e le attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN.";

(b)è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4. Se il peschereccio di cui al paragrafo 3 si trova già in un porto per qualsiasi motivo, lo Stato membro di approdo gli nega l'uso di tale suo porto per lo sbarco, il trasbordo, l'imballaggio e la trasformazione delle risorse della pesca e per altri servizi portuali, compresi, tra l'altro, il rifornimento di carburante, la manutenzione e il carenaggio.";

(17)l'articolo 35 è così modificato:

(a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono alla Commissione, quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dal completamento dell'ispezione, una copia del rapporto di ispezione e le prove raccolte durante l'ispezione e, nella misura del possibile, garantiscono la custodia delle prove. La Commissione trasmette senza indugio il rapporto e le eventuali prove al segretariato della SPRFMO e al punto di contatto della parte contraente o della PNCC di cui il peschereccio batte bandiera.";

(18)al titolo IV è inserito il capo seguente:

"CAPO V bis

Imbarco e ispezione in alto mare

Articolo 35 bis

Principi generali

1.I pescherecci dell'Unione operanti nella zona della convenzione SPRFMO accettano l'imbarco e l'ispezione da parte di navi di ispezione autorizzate con bandierina di ispezione e gagliardetto d'imbarco della SPRFMO di cui all'allegato XX e di ispettori autorizzati delle parti contraenti della convenzione SPRFMO.

2.La Commissione può notificare alla commissione SPRFMO l'applicabilità integrale, mutatis mutandi, delle disposizioni della SPRFMO in materia di imbarco e ispezione in alto mare applicabili tra l'Unione e un'entità di pesca.

3.La Commissione notifica agli Stati membri le navi di ispezione autorizzate e le autorità delle navi di ispezione iscritte nel corrispondente registro della SPRFMO, con i relativi aggiornamenti.

4.Gli Stati membri notificano le informazioni di cui al paragrafo 3 ai pescherecci battenti la loro bandiera che operano nella zona della convenzione SPRFMO.

Articolo 35 ter

Procedura di imbarco e ispezione in alto mare su pescherecci dell'Unione

1.Durante le operazioni di imbarco e ispezione i comandanti dei pescherecci dell'Unione:

(a)accettano e agevolano l'imbarco rapido e sicuro degli ispettori autorizzati;

(b)seguono i principi delle buone pratiche di navigazione internazionalmente riconosciuti, in modo da evitare rischi per la sicurezza delle navi di ispezione e degli ispettori autorizzati;

(c)offrono collaborazione e assistenza nel corso dell'ispezione del peschereccio;

(d)si astengono dall'aggredire, opporre resistenza, minacciare, ostacolare indebitamente gli ispettori autorizzati o ritardare o interferire con il loro operato;

(e)consentono agli ispettori autorizzati di comunicare con l'equipaggio e le autorità della nave di ispezione autorizzata, con gli osservatori a bordo e con l'equipaggio e lo Stato membro di bandiera;

(f)forniscono agli ispettori autorizzati a bordo una sistemazione adeguata, compresi, se del caso, vitto e alloggio; e

(g)facilitano lo sbarco degli ispettori autorizzati in condizioni di sicurezza.

2.Il comandante di un peschereccio dell'Unione che rifiuta di consentire a un ispettore autorizzato di accedere a bordo ed effettuare un'ispezione fornisce una spiegazione del motivo di tale rifiuto.

3.Lo Stato membro di bandiera ordina al comandante di accettare l'imbarco e l'ispezione, tranne nei casi in cui le misure, procedure e prassi internazionali in materia di sicurezza in mare rendano necessario ritardare l'imbarco e l'ispezione. Se il comandante non rispetta tale ordine, lo Stato membro di bandiera sospende l'autorizzazione di pesca del peschereccio e ordina a quest'ultimo di rientrare immediatamente in porto.

4.Lo Stato membro di bandiera notifica immediatamente alla Commissione l'azione intrapresa nelle circostanze descritte al paragrafo 3. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni alle autorità della nave di ispezione e alla commissione SPRFMO.

Articolo 35 quater

Infrazioni gravi

1.Ai fini del presente regolamento un'infrazione grave comprende le seguenti infrazioni al presente regolamento, alla convenzione SPRFMO o alle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO:

(a)pesca praticata senza un'autorizzazione valida rilasciata dallo Stato membro di bandiera;

(b)grave inadempienza nella registrazione delle catture e dei dati ad esse connessi, conformemente ai requisiti in materia di dichiarazioni, o presentazione di una dichiarazione delle catture e/o dei dati ad esse connessi contenente gravi inesattezze;

(c)pesca in una zona di chiusura;

(d)pesca in un periodo di chiusura;

(e)cattura o trattenimento intenzionali di specie in violazione del presente regolamento, della convenzione SPRFMO o di qualsiasi misura di conservazione e di gestione applicabile della SPRFMO;

(f)superamento significativo dei limiti di cattura o dei contingenti in vigore;

(g)utilizzo di attrezzi da pesca vietati;

(h)falsificazione o occultamento intenzionale della marcatura, dell'identità o dell'immatricolazione di un peschereccio;

(i)occultamento, manomissione o eliminazione degli elementi di prova relativi a un'indagine su un'infrazione;

(j)infrazioni multiple che, considerate nel loro insieme, configurino una grave inosservanza del presente regolamento, della convenzione SPRFMO o di qualsiasi misura di conservazione e di gestione della SPRFMO in vigore;

(k)rifiuto di accettare l'imbarco e l'ispezione, purché tale rifiuto non ricada nella situazione di cui all'articolo 35 ter, paragrafi 2 e 3;

(l)aggressione, resistenza, minacce, molestie sessuali nei confronti degli ispettori autorizzati o indebiti ostacoli, ritardi o interferenze con il loro operato; e

(m)manomissione o disattivazione intenzionali del sistema di monitoraggio dei pescherecci via satellite.

2.Non appena riceve la notifica di una presunta infrazione grave, lo Stato membro di bandiera del peschereccio dell'Unione:

(a)indaga e, se le prove lo giustificano, adotta misure coercitive nei confronti del peschereccio in questione e ne dà notifica alla Commissione, che a sua volta informa le autorità della nave di ispezione e il segretariato della SPRFMO; o

(b)autorizza le autorità della nave di ispezione a svolgere un'indagine sulla presunta infrazione grave e a informarne la Commissione, che a sua volta ne dà notifica al segretariato della SPRFMO.

3.Ai fini del presente regolamento gli Stati membri di bandiera considerano qualsiasi ingerenza nell'esercizio delle funzioni di un ispettore autorizzato o di una nave di ispezione autorizzata da parte di pescherecci battenti la loro bandiera, o dei comandanti e dell'equipaggio di tali pescherecci, alla stessa stregua di una qualsiasi interferenza di questo tipo che si verifichi nell'ambito della loro giurisdizione esclusiva.";

(19)al titolo IV è inserito il capo seguente:

"CAPO V ter

Inquinamento marino e recupero di attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare

Articolo 35 quinques

Inquinamento marino

1.Gli Stati membri vietano ai pescherecci battenti la loro bandiera di scaricare in mare qualsiasi tipo di plastica, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, corde sintetiche, reti da pesca sintetiche, sacchi di plastica per rifiuti e ceneri di prodotti di plastica provenienti da inceneritori.

2.Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera conservino tutta la plastica presente a bordo fino a quando non sia possibile scaricarla presso appositi impianti portuali di raccolta.

3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano allo scarico di plastica da un peschereccio necessario per garantire la sicurezza del peschereccio stesso e delle persone a bordo o per salvare vite in mare, né alla perdita accidentale di plastica, corde sintetiche e reti da pesca da un peschereccio, a condizione che siano state prese tutte le precauzioni ragionevoli per evitare tale perdita.

Articolo 35 sexies

Recupero di attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare

1.Lo Stato membro provvede affinché:

(a)i pescherecci battenti la loro bandiera che operano con qualunque tipo di attrezzo da pesca a bordo compiano ogni ragionevole sforzo per contrastare, ridurre al minimo e azzerare l'abbandono, la perdita o lo smaltimento in mare dei loro attrezzi da pesca;

(b)ai pescherecci battenti la loro bandiera sia vietato dismettere o abbandonare deliberatamente attrezzi da pesca ad essi collegati, salvo per motivi di sicurezza, in particolare se il peschereccio è in difficoltà e/o in caso di pericolo di vita;

(c)ai pescherecci battenti la loro bandiera che hanno perso attrezzi da pesca in mare sia vietato abbandonarli senza compiere, nel più breve tempo possibile, ogni ragionevole tentativo di recuperarli;

(d)i pescherecci battenti la loro bandiera che operano con qualunque tipo di attrezzo da pesca a bordo dispongano a bordo, se possibile, dell'attrezzatura per il recupero degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare ad essi collegati;

(e)qualora non sia in grado di recuperare gli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare ad esso collegati, il peschereccio notifichi allo Stato membro di cui batte bandiera e alla Commissione, entro 48 ore, le informazioni seguenti relative a tale attrezzo:

i) il nome, il numero IMO e l'indicativo di chiamata del peschereccio;

ii) il tipo di attrezzo/il materiale dell'attrezzo;

iii) il numero di attrezzi;

iv) il momento in cui l'attrezzo è stato perso, abbandonato o altrimenti dismesso;

v) la posizione (longitudine/latitudine) in cui l'attrezzo è stato perso, abbandonato o altrimenti dismesso;

vi) le misure adottate dal peschereccio per recuperare gli attrezzi. e

vii) se note, le circostanze che hanno portato alla perdita, all'abbandono o alla dismissione in altro modo in mare dell'attrezzo per motivi di sicurezza;

(f)qualora recuperi attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare ad esso non collegati, il peschereccio notifichi allo Stato membro di cui batte bandiera, entro 48 ore, le informazioni seguenti:

i) il nome e l'indicativo di chiamata del peschereccio che ha recuperato gli attrezzi;

ii) il nome, il numero IMO e l'indicativo di chiamata del peschereccio che ha abbandonato, perso o altrimenti dismesso gli attrezzi (se noti);

iii) il tipo di attrezzi recuperati;

iv) il numero degli attrezzi recuperati;

v) l'ora del recupero degli attrezzi;

vi) la posizione (longitudine/latitudine) in cui sono stati recuperati gli attrezzi e, se possibile, fotografie degli attrezzi recuperati.

2.Gli Stati membri trasmettono tempestivamente alla Commissione le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1, lettere e) e f). La Commissione trasmette tempestivamente tali informazioni al segretariato della SPRFMO.";

(20)l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"Articolo 40

Presunte violazioni di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO segnalate da una parte contraente, un'entità di pesca o da una PNCC

1.Gli Stati membri designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione trasmessi dalle parti contraenti, dalle entità di pesca e dalle PNCC.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche del punto di contatto designato almeno 20 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 14 giorni prima che le modifiche in questione prendano effetto.

3.Nel caso delle ispezioni in porto, se il punto di contatto designato da uno Stato membro riceve da una parte contraente, da un'entità di pesca o da una PNCC un rapporto di ispezione che fornisca la prova che un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro ha commesso una violazione delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, lo Stato membro di bandiera indaga immediatamente sulla presunta violazione e comunica alla Commissione lo stato di avanzamento dell'indagine e le azioni di contrasto eventualmente adottate, per consentire alla Commissione di informare il segretariato della SPRFMO entro tre mesi dal ricevimento della notifica. Lo Stato membro che non può fornire alla Commissione una relazione sullo stato dell'indagine entro tre mesi dal ricevimento del rapporto di ispezione comunica alla Commissione, entro lo stesso periodo di tre mesi, i motivi del ritardo e la data entro cui la relazione sarà presentata. La Commissione trasmette al segretariato della SPRFMO le informazioni relative allo stato o al ritardo dell'indagine.

4.In caso di imbarco e ispezione in alto mare, se il punto di contatto designato da uno Stato membro riceve da una parte contraente, un'entità di pesca o una PNCC un rapporto di ispezione comprovante che un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro ha commesso una violazione delle CMM della SPRFMO, lo Stato membro di bandiera riferisce alla Commissione in merito alle misure adottate in risposta a tale presunta violazione, compresi eventuali procedimenti avviati e sanzioni applicate, al più tardi 110 giorni prima della riunione annuale della commissione SPRFMO. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della SPRFMO al più tardi 90 giorni prima della riunione annuale.";

(21)all'articolo 41 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4. Al più tardi 110 giorni prima della riunione annuale, gli Stati membri i cui pescherecci svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO comunicano i metodi utilizzati dai pescherecci battenti la loro bandiera per impedire la manomissione del dispositivo di localizzazione via satellite. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della SPRFMO al più tardi 90 giorni prima della riunione annuale.";

(22)l'articolo 43 è così modificato:

(a)la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i termini di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 1 ter, 1 quater e 2, all'articolo 11, all'articolo 13, paragrafi 2 e 5, all'articolo 16, paragrafi 1 e 3, all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, all'articolo 21, all'articolo 22, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 23, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 25, paragrafi 5 e 6, all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 3 bis, all'articolo 28 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 28 ter, paragrafo 1, all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 28 unvicies, all'articolo 28 duovicies, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafi 1 e 1 bis, all'articolo 34, paragrafi 5 e 6, all'articolo 35, paragrafi 2 e 3, all'articolo 35 ter, paragrafo 4, all'articolo 35 sexies, paragrafo 1, all'articolo 36, all'articolo 37, paragrafo 1, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 41, paragrafi 1, 2 e 4;";

(b)la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la copertura di osservazione di cui all'articolo 6;";

(c)la lettera d) è soppressa;

(d)la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) il tipo di informazioni e di dati richiesti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 11, all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 21, all'articolo 22, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 23, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 3 bis, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 28 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 28 ter, paragrafo 1, all'articolo 28 decies, all'articolo 28 quindecies, paragrafo 1, all'articolo 28 unvicies, all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 4, all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 35 bis, paragrafo 3, e all'articolo 35 sexies, paragrafo 1;";

(e)sono aggiunte le lettere da g) a u) seguenti:

"g) la soglia di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis;

h) il tipo di zone di gestione e attività di pesca di cui all'articolo 12;

i) i criteri di scoperta di cui all'articolo 14, paragrafo 1;

j) le distanze di cui all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 29, paragrafi 1 e 3;

k) le informazioni sull'elenco delle imbarcazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 4 bis;

l) i criteri concernenti le qualifiche degli osservatori di cui all'articolo 28 quinquies;

m) l'elenco dei requisiti relativi alla formazione degli osservatori di cui all'articolo 28 sexies, paragrafo 1;

n) le norme di convalida dei dati di osservazione di cui all'articolo 28 nonies, paragrafo 3;

o) l'elenco dell'equipaggiamento essenziale di sicurezza degli osservatori di cui all'articolo 28 duodecies, paragrafo 2;

p) l'elenco dei diritti degli osservatori di cui all'articolo 28 septdecies, paragrafo 2;

q) l'elenco delle mansioni degli osservatori di cui all'articolo 28 octodecies, paragrafo 2;

r) l'elenco dei diritti degli operatori e dei comandanti dei pescherecci dell'Unione di cui all'articolo 28 novodecies;

s) l'elenco degli obblighi degli operatori e dei comandanti dei pescherecci dell'Unione di cui all'articolo 28 vicies;

t) la procedura da seguire in caso di emergenza di cui all'articolo 28 duovicies;

u) le prescrizioni in materia di identificazione e marcatura del peschereccio di cui all'articolo 29 bis.";

(23)al regolamento (UE) 2018/975 sono aggiunti gli allegati XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) 2019/833

Il regolamento (UE) 2019/833 è così modificato:

(1)all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), l'espressione "tutte le specie" è sostituita dal termine "catture";

(2)all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la lettera e bis) seguente:

"e bis) chiude le attività di pesca diretta del merluzzo bianco nella divisione 3L tra le ore 00:01 UTC del 15 aprile 2025 e le ore 23:59 UTC del 30 giugno 2025. Durante tale periodo gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci limitino le catture di questo stock tenute a bordo e in una qualunque retata in linea con l'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), e rispettino le disposizioni riguardanti lo spostamento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b);";

(3)all'articolo 7, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per il merluzzo bianco nelle divisioni 3L e 3M, lo scorfano nelle divisioni 3LN e la passera pianuzza nelle divisioni 3NO: 1 250 kg o 5 %, a seconda di quale valore sia superiore;";

(4)all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e), l'ora "24:00" è sostituita da "23:59";

(5)all'articolo 15, il titolo è sostituito dal seguente:

"Attrezzi da pesca perduti, abbandonati o dismessi in mare; recupero di attrezzi da pesca";

(6)all'articolo 15, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) non abbandona deliberatamente né dismette in mare attrezzi da pesca, salvo che per ragioni di sicurezza.";

(7)all'articolo 27, il paragrafo 3 è modificato come segue:

"3. In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può consentire ai pescherecci battenti la propria bandiera di avere a bordo un osservatore per meno del 100 %, ma non meno del 25 %, delle bordate di pesca effettuate dalla propria flotta o dei giorni di presenza dei pescherecci nella zona di regolamentazione calcolati per un periodo di un anno civile nei casi seguenti:

a. se uno Stato membro di bandiera ha provveduto affinché i pescherecci in questione pratichino la pesca mirata di specie in zone in cui ci si attende che le catture accessorie di altre specie avvengano in quantità trascurabili; o

b. se lo Stato membro di bandiera ha fornito informazioni che giustificano la mancata applicazione di una copertura del 100 %; o

c. qualora circostanze straordinarie e imprevedibili che impediscono la copertura di osservazione al 100 % siano debitamente documentate e giustificate dallo Stato membro di bandiera;

o

d. se un peschereccio utilizza un programma di osservazione elettronico approvato dallo Stato membro di bandiera; e

i) lo Stato membro presenta al segretario esecutivo della NAFO, con copia alla Commissione e all'EFCA, le proprie norme e i propri orientamenti per l'osservazione elettronica; e

ii) lo Stato membro trasmette una copia compilata dell'allegato II.M delle CEM di cui al punto 35 dell'allegato del presente regolamento entro tre mesi dalla bordata osservata per via elettronica.

a) Per ogni bordata di pesca dei suoi pescherecci senza osservatore a bordo, lo Stato membro di bandiera ispeziona fisicamente il peschereccio al momento dello sbarco nei propri porti oppure valuta ogni sbarco nei propri porti, a seguito di una valutazione dei rischi. Le ispezioni sono documentate nel formato prescritto all'allegato IV.C delle misure di conservazione e di esecuzione di cui al punto 9) dell'allegato del presente regolamento;";

(8)l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Articolo 30

Procedure di sorveglianza

1.Lo Stato membro di ispezione provvede affinché, per ogni avvistamento nella zona di regolamentazione di un peschereccio abilitato a battere la bandiera di una parte contraente della NAFO, i suoi ispettori registrino nel modulo del rapporto di sorveglianza, conformemente all'allegato IV.A delle CEM di cui al punto 38) dell'allegato del presente regolamento, le informazioni seguenti:

a) l'identificazione della parte contraente di ispezione e dell'ispettore o degli ispettori;

b) l'identificazione o l'indicativo di chiamata della piattaforma di ispezione;

c) lo Stato di bandiera, il nome e l'indicativo di chiamata del peschereccio avvistato;

d) l'attività del peschereccio avvistato conformemente all'allegato II.I.B delle CEM;

e) la data e l'ora dell'avvistamento;

f) la posizione del peschereccio al momento dell'avvistamento; e

g) le immagini o i filmati, se registrati, ed eventuali altre osservazioni pertinenti.

2.Lo Stato membro di ispezione provvede affinché, qualora un ispettore avvisti nella zona di regolamentazione un peschereccio battente la bandiera di una parte contraente per il quale vi sia motivo di sospettare una violazione palese del presente regolamento ma non sia possibile effettuare un'ispezione immediata, l'ispettore:

a. compili il modulo del rapporto di sorveglianza conformemente all'allegato IV.A delle CEM di cui al punto 38) dell'allegato del presente regolamento. Se l'ispettore ha effettuato una valutazione volumetrica o una valutazione della composizione delle catture di una retata, il rapporto di sorveglianza deve contenere tutte le informazioni pertinenti su tale composizione e indicare il metodo utilizzato per la valutazione volumetrica;

b. registri le immagini del peschereccio, indicando la posizione, la data e l'ora di registrazione; e

c. trasmetta sollecitamente per via elettronica il rapporto di sorveglianza e le immagini alla sua autorità competente.

3.L'autorità competente dello Stato membro che riceve il rapporto di sorveglianza provvede sollecitamente a:

a. inviare il rapporto di sorveglianza relativo a un avvistamento di cui al paragrafo 1 all'EFCA, che lo inoltra al segretario esecutivo della NAFO entro 15 giorni dal rientro in porto della nave di ispezione;

b. inviare il rapporto di sorveglianza relativo a un avvistamento di cui al paragrafo 2 all'EFCA, che lo inoltra senza indugio al segretario esecutivo della NAFO, che a sua volta lo trasmette alla parte contraente che è Stato di bandiera del peschereccio;

c. trasmettere, su richiesta, una copia delle immagini o dei filmati registrati e qualsiasi altra informazione disponibile relativa all'avvistamento all'EFCA, che a sua volta le invia alla parte contraente che è Stato di bandiera del peschereccio o allo Stato membro di bandiera, se diverso dallo Stato membro di ispezione;

d. garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova per successive ispezioni.

4.Quando riceve un rapporto di sorveglianza relativo a un avvistamento di cui al paragrafo 2 riguardante un peschereccio battente la sua bandiera, l'autorità competente di ciascuno Stato membro svolge ogni indagine necessaria per decidere il seguito da dare al caso.

5.Ogni Stato membro trasmette il rapporto di indagine di cui al paragrafo 4 all'EFCA, che lo invia al segretario esecutivo della NAFO e alla Commissione.";

(9)all'articolo 35, paragrafo 3, lettera c), è aggiunto il punto v):

"v) la pesca diretta durante un periodo di chiusura in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e bis), o la pesca con dimensioni di maglia non autorizzate, con griglie con distanza tra le sbarre non autorizzata o senza l'uso alcuno di griglie di selezione, in violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), quando non vi è alcun osservatore a bordo e il peschereccio si dirige nella divisione 3L per il merluzzo bianco.";

(10)all'articolo 50, paragrafo 2, è aggiunta la lettera o):

"o) le modifiche dei periodi di chiusura di cui all'articolo 6, paragrafo 1;";

(11)all'articolo 50, paragrafo 2, è aggiunta la lettera p):

"p) le catture accessorie detenute a bordo di cui all'articolo 7, paragrafo 3;";

(12)all'articolo 50, paragrafo 2, è aggiunta la lettera q):

"q) gli obblighi dei comandanti dei pescherecci e degli Stati membri in relazione agli attrezzi da pesca perduti o abbandonati e al loro recupero di cui all'articolo 15;";

(13)all'articolo 50, paragrafo 2, è aggiunta la lettera r):

"r) le deroghe al programma di osservazione di cui all'articolo 27, paragrafo 3;";

(14)all'articolo 50, paragrafo 2, è aggiunta la lettera s):

"s) le modifiche del riferimento al documento NAFO per l'elenco delle attività dei pescherecci utilizzato dagli Stati membri a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera d).".

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) 2021/56

Il regolamento (UE) 2021/56 è così modificato:

(1)all'articolo 4 sono inseriti i paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater seguenti:

"1 bis. I pescherecci con reti a circuizione che superano il loro limite di cattura annuale sono soggetti a un periodo di chiusura più lungo nel corso dell'anno successivo. Il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1 è prolungato di 10 giorni aggiuntivi per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 200 tonnellate metriche di tonno obeso nel corso dell'anno precedente. Per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 500 tonnellate metriche di tonno obeso, il periodo di chiusura è prolungato di 13 giorni. Per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 800 tonnellate metriche di tonno obeso, il periodo di chiusura è prolungato di 16 giorni; per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 2 100 tonnellate metriche, il periodo di chiusura è prolungato di 19 giorni; e per i pescherecci con reti a circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 2 400 tonnellate metriche, il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1 è prolungato di 22 giorni. I giorni aggiuntivi di chiusura di cui al presente paragrafo sono aggiunti, a seconda dei casi, all'inizio del periodo di chiusura per i pescherecci rientranti nel primo periodo e alla fine di tale periodo per i pescherecci rientranti nel secondo, in modo che il primo periodo di chiusura termini sempre l'8 ottobre e il secondo periodo inizi sempre il 9 novembre di ogni anno.

1 ter. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 bis, ogni Stato membro rafforza il sistema di monitoraggio e controllo delle catture di tonno anche tramite l'utilizzo dei dati degli osservatori a bordo, dei giornali di bordo, del campionamento in porto e delle informazioni provenienti dagli impianti di trasformazione del tonno. La Commissione compila e trasmette al segretariato dell'IATTC i dati definitivi sulle catture annuali di tonno obeso effettuate da singoli pescherecci battenti bandiera dell'Unione entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

1 quater. Gli Stati membri stimano le catture di tonno obeso di ciascun peschereccio battente la loro bandiera al termine di ogni bordata, nei giorni immediatamente successivi alla conclusione della bordata e dello scarico (sulla base, ad esempio, delle stime dell'osservatore, dei dati del giornale di bordo, del campionamento nel pozzo, dei dati dei conservifici.";

(2)è inserito l'articolo 4 bis seguente:

"Articolo 4 bis

Relazione annuale sulle catture di tonno rosso del Pacifico

Ogni Stato membro comunica annualmente alla Commissione le catture accessorie di tonno rosso del Pacifico, che non possono superare le 10 tonnellate metriche all'anno. La Commissione comunica annualmente tali informazioni al segretariato dell'IATTC.";

(3)all'articolo 6 sono aggiunti i paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 5 bis seguenti:

"2 bis. I pescherecci dell'Unione con reti a circuizione possono disattivare una boa satellitare attaccata a un FAD solo nei casi seguenti: perdita totale della ricezione del segnale; arenamento; appropriazione di un FAD da parte di terzi; temporaneamente durante un periodo di chiusura determinato; quando si trovano al di fuori: dell'area compresa tra i meridiani 150° O e 100° O e i paralleli 8° N e 10° S; dell'area compresa tra il meridiano 100° O e la costa del continente americano e i paralleli 5° N e 15° S; o in caso di trasferimento di proprietà.

2 ter. I pescherecci dell'Unione con reti a circuizione possono riattivare da remoto una boa satellitare attaccata a un FAD in mare solo nei casi seguenti: per contribuire al recupero di un FAD arenato; dopo una disattivazione temporanea durante il periodo di chiusura; o in caso di trasferimento di proprietà mentre il FAD si trova in mare.

2 quater. I pescherecci dell'Unione con reti a circuizione comunicano all'IATTC qualsiasi disattivazione o riattivazione da remoto di una boa satellitare conformemente agli allegati II e III. Le relazioni sono presentate a intervalli mensili dopo almeno 60 giorni, ma comunque non oltre 90 giorni dalla disattivazione o dalla riattivazione da remoto.

5 bis. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione informazioni sullo stato di attuazione dei paragrafi 4 e 5 per ogni anno civile, in un formato coerente con le norme IATTC per la comunicazione dei dati sulle catture e sullo sforzo di pesca, e tali informazioni sono messe a disposizione del personale scientifico dell'IATTC e del gruppo di lavoro ad hoc sui FAD a fini di analisi.";

(4)è aggiunto l'articolo 6 bis seguente:

"Articolo 6 bis

Progettazione e recupero dei FAD

1.Al fine di ridurre l'impigliamento di squali, tartarughe marine o altre specie, i pescherecci dell'Unione utilizzano o riutilizzano solo FAD costruiti con materiali privi di maglie o non impiglianti conformemente alle specifiche di cui all'allegato IV.

2.Per ridurre la quantità di rifiuti marini sintetici:

(a)dal 1º gennaio 2026 gli operatori dei pescherecci dell'Unione utilizzano o riutilizzano esclusivamente FAD derivanti appartenenti alle categorie di biodegradabilità I, II, III o IV, quali definite nell'allegato IV;

(b)dal 1º gennaio 2029 gli operatori dei pescherecci dell'Unione utilizzano o riutilizzano esclusivamente FAD derivanti appartenenti alle categorie di biodegradabilità I o II, quali definite nell'allegato IV.

3.L'uso di materiali non biodegradabili, in particolare corde di nylon, può essere previsto esclusivamente per rafforzare la struttura della componente galleggiante o sommersa dei FAD delle categorie di biodegradabilità I e II, come soluzione temporanea in assenza di un'alternativa biodegradabile disponibile.

4.Per evitare la perdita o l'arenamento dei FAD derivanti, gli Stati membri possono avviare programmi volontari di recupero dei FAD derivanti attraverso iniziative di cooperazione tra i pescherecci che operano nella zona della convenzione o tra i pescherecci che attuano progetti per il recupero di tali FAD. Senza limitare le normali operazioni di pesca dei pescherecci con reti a circuizione che utilizzano FAD, tali attività di recupero sono limitate alla raccolta dei FAD derivanti ai fini di un loro smaltimento finale senza effettuare alcun tipo di manutenzione o adeguamento. I pescherecci interessati non utilizzano FAD a meno che non siano pescherecci con reti a circuizione autorizzati. I FAD derivanti raccolti nell'ambito del programma di recupero volontario sono caricati a bordo e portati in porto per essere riciclati o smaltiti.";

(5)sono inseriti gli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater seguenti:

"Articolo 7 bis.

Misure di competenza dello Stato di approdo

1.Gli Stati membri che intendono concedere l'accesso ai loro porti a pescherecci di paesi terzi che hanno a bordo prodotti della pesca catturati nella zona della convenzione IATTC o prodotti della pesca ottenuti da tali risorse che non siano stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto o in mare provvedono a:

a. designare i porti ai quali i pescherecci di paesi terzi possono chiedere di accedere a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1005/2008;

b. designare un punto di contatto per la ricezione della notifica preventiva a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008;

c. designare un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei punti di contatto e dei porti designati almeno 20 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'IATTC almeno sette giorni prima che le modifiche prendano effetto.

3.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i comandanti agevolino l'accesso sicuro al peschereccio, collaborino con l'autorità competente della PCC portuale, agevolino l'ispezione e la comunicazione e non ostacolino, intimidiscano, interferiscano o inducano altre persone ad ostacolare, intimidire o interferire con gli ispettori della PCC portuale nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo7 ter.

Sistema di monitoraggio dei pescherecci

1.I pescherecci dell'Unione provvedono affinché le informazioni raccolte dal sistema di monitoraggio dei pescherecci comprendano:

a. l'identificazione del peschereccio;

b. la posizione geografica del peschereccio (latitudine e longitudine), con un margine di errore inferiore a 100 metri e un livello di confidenza del 98 %;

c. la data e l'ora (UTC) in cui è stata stabilita la posizione del peschereccio; e

d. la velocità e la rotta del peschereccio.

2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono raccolte almeno ogni quattro ore per i pescherecci con palangari e ogni due ore per gli altri pescherecci dal centro di controllo della pesca (CCP) a terra degli Stati membri.

3.Le apparecchiature VMS installate sui pescherecci sono almeno a prova di manomissione (ossia qualsiasi tentativo di manomissione dell'apparecchiatura deve essere rilevabile dal fornitore di servizi di monitoraggio elettronico/proprietario del peschereccio e deve essere comunicato alla rispettiva autorità di bandiera del peschereccio) e sono almeno completamente automatiche per la comunicazione periodica dei dati di posizione, sempre operative indipendentemente dalle condizioni ambientali e in grado di trasmettere manualmente rapporti e messaggi.

4.I pescherecci dell'Unione non sono autorizzati a iniziare una bordata di pesca con un dispositivo di localizzazione via satellite difettoso. Quando un dispositivo cessa di funzionare o ha un guasto tecnico nel corso di una bordata di pesca di durata superiore a 30 giorni, la sua riparazione o sostituzione deve avvenire non appena il peschereccio entra in porto.

5.In caso di individuazione di un guasto tecnico o di mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio che impedisca la ricezione di due trasmissioni consecutive, il comandante del peschereccio inizia la trasmissione manuale conformemente al paragrafo 5 e il dispositivo è riparato o sostituito entro 30 giorni. Tale disposizione è applicabile solo se le autorità competenti hanno esaurito tutte le misure ragionevoli per garantire la trasmissione e se non esiste a bordo un secondo dispositivo di localizzazione via satellite funzionante.

6.Il peschereccio dell'Unione con dispositivo di localizzazione via satellite difettoso comunica al CCP o all'autorità competente interessata, almeno ogni sei ore, rapporti contenenti le informazioni di cui al paragrafo 1 con mezzi di telecomunicazione adeguati (ad esempio via radio, trasmissione web, posta elettronica, telefax o telex).

Articolo 7 quater

Sistemi di monitoraggio elettronico e piani di monitoraggio dei pescherecci

1.Per "sistema di monitoraggio elettronico" o "EMS" si intende un sistema integrato di hardware e software che supporta l'acquisizione di riprese video dell'attività di pesca, di dati di posizione e/o di sensori e che consente l'analisi e la comunicazione delle registrazioni di monitoraggio elettronico.

2.Quando utilizzano un sistema di monitoraggio elettronico (EMS) nella zona della convenzione, i pescherecci dell'Unione applicano i requisiti tecnici minimi, gli standard di prestazione e i requisiti in materia di dati di cui agli allegati VI e VII.

3.I requisiti tecnici minimi, gli standard di prestazione e i requisiti in materia di dati di cui all'allegato VI sono rivisti periodicamente dalla Commissione per tener conto dei progressi tecnologici, dei cambiamenti di priorità e dei requisiti specifici dei pescherecci con dimensioni, attrezzi e pratiche di pesca diversi.

4.I requisiti tecnici minimi, gli standard di prestazione, le attività che dovrebbero essere coperte dall'EMS e che dovrebbero essere rilevate dalle telecamere e le raccomandazioni di ordine generale per le configurazioni delle apparecchiature EMS sono indicati nell'allegato VI. I pescherecci o gruppi di pescherecci progettati in modo simile che rispettano tali standard minimi dispongono di un piano di monitoraggio del peschereccio (VMP) basato sullo schema progettuale e sulle specifiche del peschereccio.

5.Le apparecchiature EMS raccolgono automaticamente e autonomamente le registrazioni EMS per generare i dati di monitoraggio elettronico (dati EMS) richiesti e sono in grado di rilevare eventuali manomissioni (qualsiasi tentativo di manomissione dell'apparecchiatura sarà in pratica rilevabile dal fornitore di servizi di monitoraggio elettronico/proprietario del peschereccio e sarà comunicato alla rispettiva autorità di bandiera). Sia i campi di dati minimi obbligatori che l'EMS deve raccogliere, sia i campi di dati facoltativi che l'EMS può raccogliere per ciascun tipo di peschereccio sono indicati nell'allegato VII.

6.Se intende effettuare la trasmissione dei dati sulla pesca tramite EMS, lo Stato membro elabora un piano di monitoraggio del peschereccio (VMP) EMS per ogni peschereccio o gruppo di pescherecci (ad esempio, tutti quelli con reti a circuizione o tutti quelli con palangari, o tutti quelli con palangari di una certa dimensione) che pescano tonnidi o specie affini, sulla base del quale devono essere utilizzate le apparecchiature EMS.

7.I pescherecci o gruppi di pescherecci progettati in modo simile che utilizzano l'EMS, nel rispetto degli standard minimi di cui all'allegato VI e che applicano le norme minime dell'IATTC per l'EMS, dispongono di un piano di monitoraggio del peschereccio (VMP) basato sullo schema progettuale e sulle specifiche del peschereccio di cui all'allegato VI.

8.Il piano di monitoraggio del peschereccio descrive la configurazione, i componenti e l'installazione delle apparecchiature EMS su ciascun peschereccio; tale configurazione consente di raccogliere registrazioni EMS coerenti con tutti gli standard minimi e tutte le specifiche tecniche obbligatorie pertinenti indicate nel presente documento. I contenuti obbligatori del piano di monitoraggio del peschereccio sono riportati nell'allegato VIII. Gli Stati membri possono scegliere un altro formato per il piano di controllo del peschereccio purché esso contenga i requisiti minimi di cui all'allegato VIII, punto 4.

9.Una copia del piano di monitoraggio del peschereccio approvato dallo Stato membro è tenuta a bordo di ogni peschereccio per tutto il tempo in cui sono utilizzate le apparecchiature EMS per monitorarne le attività.

10.Qualsiasi modifica del piano di controllo del peschereccio, anche in relazione alle apparecchiature EMS, deve essere comunicata all'autorità di bandiera del peschereccio per approvazione.

11.Le norme per l'archiviazione e la conservazione delle registrazioni EMS, il recupero, l'analisi e la comunicazione dei dati sono specificate nell'allegato IX.

12.I comandanti dei pescherecci dell'Unione dotati di un VMP provvedono affinché:

(a)in caso di malfunzionamento delle apparecchiature EMS, i malfunzionamenti siano segnalati quanto prima all'autorità di bandiera competente e, se del caso, al fornitore;

(b)sia consentito l'accesso fisico a bordo ai componenti delle apparecchiature EMS, se richiesto dall'autorità di bandiera o dal personale autorizzato;

(c)le telecamere, conformemente al piano di controllo del peschereccio e al loro campo visivo in grado di raccogliere i dati minimi indicati nel presente regolamento, in particolare nell'allegato VI, abbiano una visuale libera e si proceda, secondo necessità, alla pulizia delle lenti o delle coperture delle lenti;

(d)la movimentazione delle catture, anche accessorie, consenta per quanto possibile alle telecamere per il monitoraggio elettronico di visualizzare adeguatamente la raccolta dei campi di dati pertinenti specificati nell'allegato VI (riguardanti, ad esempio, l'identificazione delle specie, la composizione delle catture, ecc.);

(e)la trasmissione o il recupero delle registrazioni di monitoraggio elettronico avvengano conformemente alle norme di cui all'allegato IX;

(f)ad eccezione dei casi in cui è autorizzato e richiesto dallo Stato membro di bandiera o da personale autorizzato dallo Stato membro, le apparecchiature EMS non siano manomesse (ad esempio, con disconnessione del sistema, riorganizzazione o ostacolo del campo visivo delle telecamere, disconnessione delle telecamere o dei sensori, spegnimento manuale delle apparecchiature EMS, spegnimento intenzionale del sistema).

13.Gli Stati membri che decidono di implementare un EMS per raccogliere dati sulla pesca da presentare all'IATTC provvedono affinché, prima di trasmettere i dati EMS all'IATTC, i pescherecci battenti la loro bandiera soddisfino gli elementi obbligatori seguenti degli standard e dei requisiti minimi dell'EMS:

(a)i programmi di monitoraggio elettronico degli Stati membri devono essere sviluppati, progettati e attuati in modo da garantirne la trasparenza e che i dati risultanti siano verificabili conformemente all'allegato IX;

(b)l'analisi delle registrazioni EMS nella sintesi dei dati EM deve essere effettuata da imprese autorizzate dalla PCC o da istituzioni o autorità della PCC che abbiano la formazione, le conoscenze, le competenze e le capacità necessarie per garantire un'analisi efficace delle registrazioni di monitoraggio elettronico e la generazione di dati EMS, anche per quanto riguarda l'identificazione sufficientemente accurata delle specie;

(c)il rapporto sullo stato delle apparecchiature EMS a bordo di ogni peschereccio soggetto alla loro giurisdizione deve essere trasmesso dal fornitore di servizi EMS o dalle stesse apparecchiature EMS;

(d)sono stabilite, e seguite, norme e procedure in caso di guasto delle apparecchiature EMS.

14.Gli Stati membri forniscono alla Commissione una descrizione del programma EMS che specifichi almeno le informazioni seguenti:

(a)i VMP utilizzati nel programma;

(b)le responsabilità delle autorità di pesca e del proprietario/dell'equipaggio del peschereccio per quanto riguarda l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature, compresa la pulizia ordinaria delle telecamere, e gli interventi per riparare i guasti meccanici o tecnici dell'EMS;

(c)i protocolli per l'archiviazione, il recupero e il trasferimento dei dati in linea con l'allegato IX;

(d)i protocolli per la comunicazione interna e il seguito da dare ad azioni eventualmente rilevate non conformi a tali norme, comprese norme e procedure in caso di guasto delle apparecchiature EMS.

15.La Commissione presenta la descrizione del programma EMS al direttore dell'IATTC prima che il programma di monitoraggio elettronico inizi a trasmettere i dati all'IATTC. Gli Stati membri comunicano qualsiasi modifica del loro programma nazionale EMS alla Commissione, che ne informa il direttore dell'IATTC ogniqualvolta intervengano tali modifiche.

16.Gli Stati membri che decidono di implementare l'EMS per raccogliere dati sulla pesca da presentare all'IATTC comunicano al segretariato dell'IATTC i dati EMS per ogni anno, raccolti conformemente alle norme minime stabilite nel presente atto, preferibilmente in linea con le tempistiche per la comunicazione dei dati previste dalle risoluzioni applicabili o entro la fine dell'anno successivo, utilizzando i formati e gli orientamenti di cui agli allegati VI, VII e IX e nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza.

17.Gli Stati membri che decidono di implementare l'EMS per raccogliere dati sulla pesca da presentare all'IATTC trasmettono alla Commissione, entro il 30 marzo dell'anno successivo, una sintesi a livello di flotta dei piani di controllo dei pescherecci che descriva l'attuazione dei rispettivi programmi di monitoraggio elettronico nell'anno precedente, compreso, come minimo, il numero di pescherecci che utilizzano il monitoraggio elettronico per attrezzo e tipo di pesca; la gamma di configurazioni EMS utilizzate all'interno della flotta; una descrizione generale dei requisiti EMS imposti dagli Stati membri ai comandanti/agli equipaggi dei pescherecci; la percentuale dei livelli di copertura raggiunta per tipo di pesca e tipo di attrezzo; informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo di tali livelli di copertura; e, se del caso, informazioni sul controllo della conformità.";

(6)l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Squali seta

1.È vietato tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere o mettere in vendita parti o carcasse non sezionate di squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati da pescherecci con reti a circuizione nella zona della convenzione.

2.I pescherecci dell'Unione con reti a circuizione rilasciano, se possibile, gli squali seta vivi.

3.Se uno squalo seta è catturato involontariamente e congelato nell'ambito di un'operazione di pesca con rete a circuizione, esso è consegnato, intero, alle autorità governative presso il punto di sbarco, se presenti. Se dette autorità governative non sono presenti, lo squalo seta consegnato intero non può essere oggetto di vendita né di baratto, ma può essere donato a fini di consumo umano domestico. Gli esemplari di squalo seta così consegnati sono segnalati al segretariato dell'IATTC.

4.I pescherecci con palangari che catturano accidentalmente esemplari di squali limitano le catture accessorie di squali seta ad un massimo del 20 %, in peso, delle catture totali per bordata di pesca. Le attività di pesca multispecifica con palangari di superficie (nelle quali la maggior parte degli ami è a profondità minori di 100 metri e le specie bersaglio sono diverse dal pesce spada) limitano le catture di squali seta di lunghezza totale inferiore a 100 cm al 20 % del numero totale di squali seta catturati durante la bordata.

5.Per le attività di pesca multispecifica effettuate con palangari di superficie le cui catture accessorie di squali seta di lunghezza totale inferiore a 100 cm superano in media il 20 %, in peso, di squali seta in un anno, gli Stati membri vietano l'uso di leader d'acciaio per un periodo di tre mesi consecutivi ogni anno. La percentuale media di squali seta nelle catture è calcolata basandosi sui dati dell'anno civile precedente. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche ai nuovi pescherecci che iniziano le attività di pesca multispecifica e a quelli per i quali non sono disponibili dati relativi al periodo immediatamente precedente.

6.I pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che utilizzano attrezzi da pesca azionati manualmente (ossia senza verricelli meccanici o idraulici) e che non effettuano consegne alla nave madre in alcun momento durante la bordata di pesca sono esclusi dall'applicazione del presente articolo.

7.Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 15 settembre di ogni anno, il periodo unico di uso limitato dei leader d'acciaio di cui al paragrafo 5 che sarà rispettato per l'anno civile. La Commissione ne dà conseguentemente notifica al segretariato dell'IATTC.

8.Gli Stati membri impongono la raccolta e la trasmissione dei dati sulle catture di squali seta conformemente agli obblighi di comunicazione dei dati dell'IATTC. Gli Stati membri registrano inoltre, attraverso programmi di osservazione e altri mezzi, il numero e lo stato (vivo/morto) degli squali seta catturati e rilasciati da pescherecci con reti a circuizione di tutte le classi di capacità e li comunicano all'IATTC.

9.I pescherecci dell'Unione non svolgono attività di pesca nelle zone di riproduzione degli squali seta identificate dall'IATTC.";

(7)l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Rilascio degli squali in condizioni di sicurezza

10.I pescherecci dell'Unione rilasciano immediatamente gli squali (vivi o morti) catturati e non trattenuti, indenni, nella misura del possibile, non appena li avvistano sulla lenza, impigliati nella rete o nel coppo sul ponte, senza compromettere la sicurezza delle persone. Gli Stati membri impongono ai pescherecci con reti a circuizione di applicare la procedura seguente per salvaguardare la sicurezza delle persone che partecipano a tali operazioni:

(a)gli squali sono disimpigliati e rilasciati nell'oceano nel minor tempo possibile dopo essere stati visti impigliati nella rete;

(b)gli squali trasferiti nel coppo sul ponte devono essere reimmessi in acqua il prima possibile, utilizzando, dal ponte, uno scivolo collegato a un'apertura sulla fiancata del peschereccio o attraverso botole di evacuazione. Se non ci sono né scivoli né botole di evacuazione, gli squali sono calati in acqua con una braga o una rete da carico, usando un argano o attrezzature simili, o come indicato nell'allegato 3 della risoluzione C-24-05 25 ;

(c)è vietato l'uso di gaffe, rampini o strumenti analoghi per la movimentazione degli squali;

(d)è vietato sollevare gli squali dalla testa, dalla coda, dalle fenditure opercolari o dagli spiracoli o utilizzando cavi avvolti intorno al corpo o in esso inseriti. È vietato praticare fori nel corpo dello squalo (ad esempio per passarvi un cavo per sollevarlo);

(e)sono vietati il sollevamento di squali balena (Rhincodon typus) a bordo del peschereccio e il traino di squali balena all'esterno di una rete a circuizione, ad esempio utilizzando funi di traino.

11.Gli Stati membri impongono ai pescherecci con palangari di applicare la procedura seguente per salvaguardare la sicurezza delle persone che partecipano a tali operazioni:

(a)gli squali sono disimpigliati e rilasciati nell'oceano nel minor tempo possibile dopo essere stati visti impigliati nella rete;

(b)gli squali trasferiti nel coppo sul ponte devono essere reimmessi in acqua il prima possibile, utilizzando, dal ponte, uno scivolo collegato a un'apertura sulla fiancata del peschereccio o attraverso botole di evacuazione. Se non ci sono né scivoli né botole di evacuazione, gli squali sono calati in acqua con una braga o una rete da carico, usando un argano o attrezzature simili, o come indicato nell'allegato 3 della risoluzione C-24-05;

(c)è vietato l'uso di gaffe, rampini o strumenti analoghi per la movimentazione degli squali;

(d)è vietato sollevare gli squali dalla testa, dalla coda, dalle fenditure opercolari o dagli spiracoli o utilizzando cavi avvolti intorno al corpo o in esso inseriti. È vietato praticare fori nel corpo dello squalo (ad esempio per passarvi un cavo per sollevarlo);

(e)sono vietati il sollevamento di squali balena (Rhincodon typus) a bordo del peschereccio e il traino di squali balena all'esterno di una rete a circuizione, ad esempio utilizzando funi di traino;

(f)gli squali sono lasciati in acqua ove possibile;

(g)sono utilizzati taglialenze per tagliare il bracciolo il più vicino possibile all'amo, in modo che sull'animale ne rimanga, per quanto possibile, meno di 1 metro.

12.Oltre a quanto indicato all'articolo 12, paragrafo 1, i pescherecci dell'Unione applicano le migliori pratiche di movimentazione e rilascio in condizioni di sicurezza degli squali conformemente agli orientamenti di cui alla risoluzione C-24-05, allegati 3 e 3.1.";

(8)l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Raccolta di dati sulle specie di squali

1.I comandanti dei pescherecci dell'Unione raccolgono e trasmettono i dati relativi alle catture di squali seta e squali martello agli Stati membri, che a loro volta li trasmettono alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno. La Commissione inoltra tali dati al segretariato dell'IATTC.

2.Ciascuno Stato membro comunica annualmente alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle catture, allo sforzo per tipo di attrezzo, allo sbarco e al commercio degli squali, ove possibile per specie, conformemente alle procedure di comunicazione dell'IATTC, compresi i dati storici disponibili. La Commissione inoltra tali dati al segretariato dell'IATTC.

3.Gli osservatori presenti sui pescherecci dell'Unione registrano il numero e lo stato (vivo o morto) degli squali seta e degli squali martello catturati e rilasciati.

4.Gli Stati membri forniscono inoltre, attraverso programmi di osservazione, programmi di monitoraggio elettronico o altri mezzi, l'identificazione delle specie, il numero e lo stato (vivo/morto) di tutti gli squali catturati, conformemente ai requisiti di monitoraggio applicabili, compresi quelli catturati accidentalmente e/o rilasciati da pescherecci con reti a circuizione di tutte le classi di capacità e da pescherecci con palangari.";

(9)all'articolo 20, paragrafo 1, è aggiunta la lettera q) seguente:

"q) un'autorizzazione valida per pescare/trasbordare nella zona della convenzione.";

(10)all'articolo 25 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

"6. Gli Stati membri presentano alla Commissione i dati raccolti sui FAD conformemente all'articolo 14 per l'anno civile precedente almeno 75 giorni prima di ogni riunione ordinaria del comitato scientifico consultivo. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell'IATTC al più tardi 60 giorni prima della riunione del comitato scientifico consultivo.";

(11)l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Articolo 26

Procedura di conformità e segnalazione dell'IATTC relativa a una presunta inosservanza

1.Gli Stati membri compilano il questionario standard sulla conformità all'IATTC di cui alla risoluzione C-22-02 26 , allegato I, al più tardi 75 giorni prima della riunione annuale del comitato incaricato di esaminare l'attuazione delle misure adottate dalla commissione IATTC ("comitato di conformità"). La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell'IATTC al più tardi 60 giorni prima della riunione del comitato di conformità.

2.La Commissione trasmette senza ritardo allo Stato membro interessato le informazioni eventualmente ricevute dal direttore dell'IATTC relative a una presunta inosservanza della convenzione o delle risoluzioni da parte di tale Stato membro o di un peschereccio dell'Unione.

3.Lo Stato membro avvia un'indagine in relazione alla presunta inosservanza e comunica alla Commissione le risultanze di tale indagine nonché le azioni intraprese per risolvere eventuali problemi di non conformità al più tardi 75 giorni prima della riunione annuale del comitato di conformità.

4.La Commissione inoltra tali informazioni al direttore dell'IATTC al più tardi 60 giorni prima della riunione del comitato di conformità.";

(12)è inserito un nuovo articolo 27 bis:

"Articolo 27 bis

Orientamenti

La Commissione fornisce agli Stati membri che dispongono di possibilità di pesca nella zona regolamentata dalla convenzione gli orientamenti elaborati dall'IATTC, in particolare per quanto riguarda le migliori pratiche di movimentazione e rilascio degli squali in condizioni di sicurezza.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché tali orientamenti siano forniti ai comandanti dei loro pescherecci impegnati nelle attività di pesca in questione. I comandanti in questione adottano tutte le misure necessarie/possibili per applicarli.";

(13)all'articolo 28, paragrafo 1, è aggiunta la lettera p) seguente:

"p) il riferimento agli orientamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, e il riferimento agli atti internazionali di cui all'articolo 26, paragrafo 1.";

(14)nel titolo dell'allegato del regolamento (UE) 2021/56 "Tabella 1 Misure di mitigazione ", il termine "Allegato" è sostituito da "Allegato II";

(15)al regolamento (UE) 2021/56 sono aggiunti gli allegati II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) 2022/2056

Il regolamento (UE) 2022/2056 è così modificato:

(1)l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Misura generale per la protezione degli squali

1.I pescherecci dell'Unione con palangari che praticano la pesca mirata di tonnidi e istioforidi nella zona tra 20° N e 20° S non utilizzano come braccioli fili metallici né leader ed è fatto loro divieto di utilizzare palangari per squali o braccioli che pendano direttamente dai galleggianti dei palangari o lenze del tipo "dropline" note come "palangari per squali", quali descritti nell'allegato VI. I pescherecci che trasportano braccioli, fili metallici o leader devono stivarli.

2.I pescherecci dell'Unione provvedono affinché gli squali catturati che non devono essere trattenuti, siano trainati sottobordo prima di essere liberati, al fine di facilitare l'identificazione delle specie, nei casi in cui sia presente un osservatore o una telecamera di monitoraggio elettronico e tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio e dell'osservatore.

3.Gli squali catturati dai pescherecci con palangari dell'Unione e non trattenuti sono rilasciati quanto prima, tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio e dell'osservatore, nel modo seguente:

(a)lasciando lo squalo in acqua, se possibile; e

(b)utilizzando un taglialenze per tagliare il bracciolo il più vicino possibile all'amo.";

(2)all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo 5:

"5. Gli esemplari di squalo alalunga catturati involontariamente e congelati nell'ambito di un'operazione di pescherecci con reti a circuizione sono consegnati dal peschereccio alle autorità governative competenti o rigettati nel punto di sbarco o trasbordo. Gli esemplari di squalo alalunga così consegnati alle autorità governative responsabili non possono essere oggetto di vendita né di baratto, ma possono essere donati a fini di consumo umano domestico.";

(3)all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo 6:

"6. Gli esemplari di squalo seta catturati involontariamente e congelati nell'ambito di un'operazione di pescherecci con reti a circuizione sono consegnati dal peschereccio alle autorità governative competenti o rigettati nel punto di sbarco o trasbordo. Gli esemplari di squalo seta così consegnati non possono essere oggetto di vendita né di baratto da parte delle autorità governative responsabili, ma possono essere donati a fini di consumo umano domestico.";

(4)all'articolo 24, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) pescherecci battenti bandiera di parti non contraenti e gestiti da parti contraenti nell'ambito di contratti di nolo o locazione o accordi analoghi e conformi alle CMM.".

Articolo 6

Modifiche del regolamento (UE) 2022/2343

Il regolamento (UE) 2022/2343 è così modificato:

(1)all'articolo 3 è aggiunto il punto 18) seguente:

"18) "sistema di monitoraggio elettronico" o "EMS": sistema integrato di hardware e software che supporta l'acquisizione di riprese video dell'attività di pesca, dati e/o sensori di posizione, che consente l'analisi e la comunicazione di registrazioni di monitoraggio elettroniche.";

(2)all'articolo 4 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"1 bis. I pescherecci dell'Unione con reti a cianciolo non rigettano tonnidi tropicali dopo il momento dell'operazione di pesca in cui la rete è completamente chiusa e ne è stata recuperata più della metà. Se i malfunzionamenti dell'attrezzatura incidono sul processo di chiusura e recupero della rete in modo tale che la norma non possa essere rispettata, l'equipaggio deve adoperarsi per liberare quanto prima i tonnidi e le specie non bersaglio.

1 ter. I pescherecci dell'Unione con reti a cianciolo detengono a bordo e sbarcano, nella misura del possibile, tutte le catture di altri tonnidi, cometa, lampuga, pesce balestra oceanico maculato, istioforidi, maccarello striato e barracuda, a eccezione dei pesci inadatti al consumo umano.";

(3)È inserito l'articolo 5 bis seguente:

"Articolo 5 bis

Chiusura volontaria della pesca

"1. Gli Stati membri possono decidere di vietare ai pescherecci battenti la loro bandiera la pesca del tonno obeso, del tonno albacora e del tonnetto striato nella zona di competenza della IOTC per un periodo minimo di 31 giorni consecutivi. Possono essere esclusi i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che pescano all'interno della ZEE di uno Stato membro.

2. Gli Stati membri che decidono di applicare la chiusura delle attività di pesca comunicano alla Commissione, entro il 15 dicembre di ogni anno, il periodo scelto per tale chiusura. La Commissione inoltra le suddette informazioni al segretariato della IOTC entro il 31 dicembre.";

(4)è inserito l'articolo 8 bis seguente:

"Articolo 8 bis

Gestione dei DFAD

1.Solo i pescherecci con reti a cianciolo e le navi d'appoggio associate sono autorizzati a posare DFAD e boe strumentali.

2.I pescherecci con reti a cianciolo e le navi d'appoggio associate posano DFAD con boa strumentale attivata e registrata nel registro dei DFAD solo una volta che la IOTC avrà attivato tale registro. È vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.

3.I pescherecci con reti a cianciolo e le navi d'appoggio associate attivano boe strumentali solo quando queste sono fisicamente presenti a bordo e riattivano le boe strumentali solo dopo che sono state riportate in porto e autorizzate dai rispettivi Stati membri di bandiera.

4.I pescherecci con reti a cianciolo e le navi d'appoggio associate adottano tutte le precauzioni ragionevoli per evitare la perdita accidentale di DFAD e boe strumentali ed è fatto loro divieto di rigettare deliberatamente DFAD o boe strumentali associate, salvo in caso di forza maggiore.

5.Prima di comunicare la perdita di un DFAD, i pescherecci con reti a cianciolo e le navi d'appoggio associate tentano di localizzare e recuperare quanto prima tale DFAD.

6.Quando recuperano una boa strumentale attaccata a un DFAD, i pescherecci con reti a cianciolo e le navi d'appoggio associate non possono lasciare il DFAD in mare senza una boa strumentale attiva.

7.Gli Stati membri elaborano un piano nazionale di gestione per l'uso dei DFAD da parte dei loro pescherecci con reti a cianciolo. Il piano di gestione segue gli orientamenti di cui all'allegato 2.

8.Gli Stati membri presentano alla Commissione il piano di gestione di cui al paragrafo 7 almeno 75 giorni prima della riunione annuale 2025 della IOTC e, se necessario, presentano modifiche annuali.";

(5)è inserito l'articolo 8 ter seguente:

"Articolo 8 ter

Progettazione e costruzione di DFAD

1.I pescherecci con reti a cianciolo e le navi d'appoggio associate utilizzano esclusivamente DFAD la cui progettazione e costruzione sono conformi alle specifiche seguenti, come indicato a titolo di esempio nell'allegato 3 bis:

(a)è vietato l'uso di materiali di maglia per qualsiasi parte di un DFAD;

(b)sono utilizzati solo materiali e modelli non impiglianti; e

(c)la struttura al di sotto della superficie del DFAD non deve superare i 50 metri di lunghezza.

2.I pescherecci con reti a cianciolo e le navi d'appoggio associate:

(a)dal 1º gennaio 2026 non posano più DFAD di categoria V ma solo DFAD delle categorie di biodegradabilità I, II, III e IV, quali definite all'allegato III;

(b)dal 1º gennaio 2027 utilizzano solo DFAD delle categorie I e II, quali definite all'allegato III; e

(c)dal 1º gennaio 2029 utilizzano solo DFAD della categoria I, quale definita all'allegato III.

3.Le boe strumentali fissate a un DFAD in uso sono marcate in modo permanente e chiaro con il numero di riferimento unico (ID fornito dal fabbricante della boa strumentale) e il numero di identificazione unico del peschereccio della IOTC.

4.Dal 1º gennaio 2026 i DFAD sono contrassegnati in modo permanente con un identificatore unico specifico IOTC per DFAD fornito dal segretariato della IOTC. La marcatura deve essere separata dalla marcatura della boa strumentale.

5.I pescherecci con reti a cianciolo e le navi d'appoggio associate che individuano DFAD non conformi ai requisiti di progettazione e costruzione recuperano immediatamente, per quanto possibile, tali DFAD dall'acqua. I pescherecci con reti a cianciolo e le navi d'appoggio associate comunicano tali casi ai rispettivi Stati membri di bandiera. Gli Stati membri comunicano le informazioni alla Commissione, che a sua volta le trasmette al segretariato della IOTC.

6.Gli Stati membri trasmettono informazioni sullo stato di operatività dei FAD biodegradabili a norma dell'articolo 51, paragrafo 5.";

(6)è inserito l'articolo 8 quater seguente:

"Articolo 8 quater

Obblighi di comunicazione per i FAD derivanti

1.I pescherecci dell'Unione registrano tutte le attività di pesca associate a un oggetto galleggiante (DFAD o tronco) e/o a una boa strumentale, dalla posa alla fine dell'utilizzo, avvalendosi dei dati specifici di cui all'allegato 3 e del modello fornito dal segretariato della IOTC 27 . Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 2.

2.I pescherecci dell'Unione trasmettono ogni anno al proprio Stato membro di bandiera il numero di boe strumentali loro assegnate entro la fine di ogni anno civile, comprese le boe strumentali perse o abbandonate e/o dismesse in mare per griglia da 1° x 1°, per strati mensili e per tipo di DFAD. Le informazioni sono stratificate per flotta, anno, mese e griglia da 1° x 1° e sono espresse come numero medio giornaliero di boe strumentali attive in ciascuno strato. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 2.

3.Fino a quando la Commissione non notifica agli Stati membri l'entrata in vigore del registro dei DFAD della IOTC, gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera registrino nel giornale di bordo corrispondente la data, l'ora e le coordinate geografiche (gradi decimali) della posa di ciascuna boa strumentale, associate al numero di riferimento unico della boa strumentale.

4.Una volta che la Commissione avrà notificato agli Stati membri l'entrata in vigore del registro dei DFAD della IOTC, i proprietari delle boe inseriranno le informazioni seguenti relative alla posa di boe strumentali:

(a)il numero di riferimento unico della boa strumentale che consentirà l'identificazione del suo proprietario;

(b)il nome del proprietario della boa;

(c)il numero unico di registro dei pescherecci della IOTC del peschereccio con reti a cianciolo assegnato alla boa strumentale;

(d)lo Stato membro del peschereccio con reti a cianciolo cui è assegnata la boa strumentale;

(e)il fabbricante della boa strumentale;

(f)il nome del modello della boa strumentale;

(g)l'identificatore unico dei DFAD della IOTC, fornito dal segretariato della IOTC;

(h)la categoria di biodegradabilità del DFAD o del tronco, a seconda dei casi, con cui è stata calata la boa;

(i)la data e l'ora della posa;

(j)il luogo della posa.

5.I proprietari delle boe devono includere le boe posate prima dell'entrata in vigore del registro dei DFAD e ancora attive al 1º gennaio 2026, data di entrata in vigore del registro dei DFAD.

6.Il proprietario della boa notifica al segretariato della IOTC e allo Stato membro di cui batte bandiera l'attivazione di una boa strumentale tramite il registro dei DFAD ed entro 24 ore dalla medesima, unitamente all'identificatore unico dei DFAD della IOTC fornito dal segretariato della IOTC.

7.Gli Stati membri verificano le informazioni fornite dal proprietario della boa nel registro dei DFAD e le convalidano almeno una volta all'anno.

8.Il proprietario della boa notifica al segretariato della IOTC la disattivazione di una boa strumentale tramite il registro dei DFAD ed entro 72 ore dalla medesima, indicando se il DFAD e la boa strumentale sono stati recuperati. Se una boa attiva collegata a un DFAD è disattivata senza essere recuperata, il proprietario della boa inserisce nella notifica tramite il registro dei DFAD la data, l'ora, l'ultima ubicazione della boa e i motivi della sua disattivazione. Il proprietario della boa registra nel registro dei DFAD quando una boa strumentale è stata dismessa (ossia la boa è stata recuperata e non può essere posata nuovamente o riattivata).

9.Gli Stati membri trasmettono quotidianamente alla Commissione informazioni su tutti i FAD attivi, contenenti i dati seguenti:

(a)l'ubicazione geografica (gradi, minuti e secondi);

(b)la data;

(c)l'ora;

(d)il numero di riferimento unico della boa strumentale;

(e)il nome e il numero di immatricolazione IOTC dei pescherecci assegnati alla boa strumentale.

Le informazioni sono compilate a intervalli mensili e presentate non prima di 30 giorni ma non oltre 60 giorni dalla compilazione mensile delle informazioni in questione. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC.

10.Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una domanda motivata di accesso alle informazioni di cui al paragrafo 4, lettere c), d) e j), relative ai DFAD posati da altre PCC.

11.Nel caso in cui un'altra PCC chieda l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 4, lettere c), d) e j), relative ai DFAD posati da uno Stato membro, la Commissione trasmette tale richiesta allo Stato membro interessato dopo averne chiesto la motivazione alla PCC richiedente. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, entro 20 giorni, il suo consenso a fornire le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera j), o il suo rifiuto motivato.";

(7)l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

FAD ancorati

1.I pescherecci dell'Unione registrano le attività di pesca associate agli AFAD avvalendosi degli elementi di dati specifici di cui all'allegato 3. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 2.

2.Gli Stati membri elaborano un piano nazionale di gestione per l'uso degli AFAD da parte dei loro pescherecci. Il piano di gestione segue gli orientamenti di cui all'allegato 2.

3.Gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci utilizzino solo AFAD contrassegnati in modo permanente e chiaro con un numero unico di identificazione nazionale che identifichi gli Stati membri o il peschereccio o i pescherecci cui appartengono gli AFAD (a seconda di quale sia applicabile).

4.Gli Stati membri effettuano ispezioni in mare per garantire che gli AFAD in uso siano contrassegnati e costruiti conformemente all'articolo 9 bis.

5.Quando viene calato un nuovo AFAD nelle acque dell'Unione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla posa, le informazioni seguenti:

(a)la data della posa;

(b)la posizione GPS;

(c)il numero unico di identificazione nazionale di cui al paragrafo 4.

La Commissione inoltra le suddette informazioni al segretariato della IOTC senza indugio, al più tardi 21 giorni dopo l'utilizzo.

6.Al più tardi 75 giorni prima della riunione annuale della IOTC, gli Stati membri presentano una relazione sullo stato di attuazione del piano di gestione per l'utilizzo degli AFAD e, se necessario, un riesame del piano di gestione inizialmente presentato. La relazione sullo stato di avanzamento comprende un registro degli AFAD posati, smarriti, abbandonati e dismessi, oltre al numero e all'esito delle ispezioni di cui al paragrafo 3.

7.La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della IOTC al più tardi 60 giorni prima della riunione annuale della IOTC.";

(8)è inserito l'articolo 9 bis seguente:

"Articolo 9 bis

Progettazione e costruzione di un FAD ancorato

1.Gli Stati membri e i pescherecci dell'Unione utilizzano esclusivamente modelli e materiali non impiglianti per la costruzione degli aggregatori sotto la superficie degli AFAD. Gli aggregatori sotto la superficie fissati al cavo di ormeggio devono essere costruiti a partire da materiali biodegradabili.

2.Gli Stati membri e i pescherecci dell'Unione sono incoraggiati a costruire AFAD a partire da materiali che garantiscono una maggiore longevità.

3.Gli Stati membri e i pescherecci dell'Unione provvedono affinché nella scelta di un sito per la posa di AFAD o la sostituzione di quelli già posizionati siano presi in considerazione la natura e il profilo del fondo marino. Se possibile, dovrebbero essere evitati i siti con pendenze ripide per ridurre al minimo il rischio di perdite.

4.Gli Stati membri e i pescherecci dell'Unione provvedono affinché la parte galleggiante superiore degli AFAD sia adatta alla posa in mare aperto con forti correnti grazie a modelli razionalizzati per ridurre la resistenza, anche alle correnti e alle onde.";

(9)all'articolo 13 è inserito il paragrafo 3 seguente:

"3. Le navi da trasporto dell'Unione autorizzate a ricevere trasbordi di specie regolamentate dalla IOTC separano e stivano il pesce trasbordato per peschereccio ed elaborano un piano di stivaggio che indichi le ubicazioni nella stiva dei quantitativi per peschereccio e per specie principali e, se possibile, anche per le altre specie. Il comandante della nave da trasporto presenta il piano di stivaggio agli ispettori, se richiesto.";

(10)l'articolo 20 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) segnalano le interazioni con i cetacei allo Stato membro di bandiera del peschereccio, fornendo le informazioni seguenti:

la specie (se nota);

il numero di esemplari;

una breve descrizione dell'interazione, compresi se possibile il modo dettagliato e il motivo circostanziato per cui si è verificata l'interazione;

il luogo dell'accerchiamento;

le misure adottate per garantire il rilascio in condizioni di sicurezza; e

una valutazione delle condizioni dell'animale al momento del rilascio, segnalando anche se il cetaceo è stato rilasciato vivo ma è morto successivamente.";

b) è inserito il paragrafo 4 seguente:

"4. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci dell'Unione siano a conoscenza di tecniche adeguate di mitigazione, identificazione, manipolazione e rilascio, le utilizzino e conservino a bordo tutte le attrezzature necessarie per il rilascio in condizioni di sicurezza dei cetacei.";

(11)all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I pescherecci dell'Unione utilizzano misure di mitigazione per ridurre i livelli delle catture accessorie di uccelli marini in tutte le zone di pesca, stagioni e attività di pesca. Nella zona a sud di 25° di latitudine sud, tutti i pescherecci con palangari utilizzano almeno due delle tre misure di mitigazione di cui all'allegato 4 quale modificato dal presente regolamento o, in alternativa, utilizzano solo dispositivi di schermatura degli ami e rispettano le norme minime per tali misure. La progettazione e l'impiego di cavi scaccia-uccelli rispettano le specifiche supplementari di cui all'allegato 5.";

(12)all'articolo 30 sono aggiunti i paragrafi 4, 5 e 6 seguenti:

"4. A condizione che siano rispettate le norme minime obbligatorie in materia di comunicazione dei dati del programma di osservazione regionale 28 , gli Stati membri possono integrare o sostituire la copertura minima di osservazione umana di cui al paragrafo 1 mediante un sistema di monitoraggio elettronico (EMS). L'EMS è integrato da campionamenti in porto e/o da altri metodi di raccolta dei dati approvati dalla IOTC, se necessario.

5. Gli Stati membri che scelgono di implementare l'EMS per soddisfare interamente o parzialmente la copertura minima di cui al paragrafo 1 provvedono affinché il loro programma di monitoraggio elettronico, il loro sistema di monitoraggio elettronico e le norme in materia di dati siano conformi ai requisiti stabiliti al presente regolamento ai fini del programma regionale di monitoraggio elettronico. Tra di essi figurano i requisiti di cui all'allegato 11 stabiliti dal presente regolamento.

6. Gli Stati membri che scelgono di implementare l'EMS per soddisfare interamente o parzialmente la copertura minima di cui al paragrafo 1:

(a)provvedono affinché sia elaborato un piano di monitoraggio del peschereccio di cui all'allegato 11 per ogni peschereccio dotato di apparecchiature di monitoraggio elettronico e consegnato alle autorità competenti degli Stati membri;

(b)garantiscono che le apparecchiature di monitoraggio elettronico siano installate in tali pescherecci sulla base di un piano di monitoraggio del peschereccio al fine di raccogliere i dati richiesti e rispettare gli obiettivi di copertura concordati dalla Commissione;

(c)provvedono affinché l'implementazione dell'EMS sia coerente con il programma regionale di monitoraggio elettronico della IOTC e le sue norme minime;

(d)collaborano per garantire che i programmi nazionali di monitoraggio elettronico siano compatibili e armonizzati, ove necessario;

(e)documentano i ruoli e le responsabilità delle autorità governative responsabili della pesca, dei proprietari dei pescherecci e degli equipaggi anche per quanto riguarda l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature, la pulizia ordinaria delle telecamere, l'invio di dispositivi di archiviazione, l'accesso ai registri del monitoraggio elettronico e ai dati EM e le risposte a guasti meccanici o tecnici dell'EMS;

(f)forniscono al segretariato della IOTC i recapiti del coordinatore o dei coordinatori del programma di monitoraggio elettronico.";

(13)all'articolo 31 sono aggiunti i paragrafi 1 bis e 1 ter seguenti:

"1 bis. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli osservatori utilizzano i campi di dati delle norme minime del programma di osservazione regionale della IOTC, i moduli di raccolta dei dati della IOTC, le schede di identificazione delle specie della IOTC, il manuale degli osservatori della IOTC e i moduli di osservazione della IOTC forniti dalla Commissione 29 .

1 ter. Gli osservatori impegnati su pescherecci con reti a cianciolo raccolgono informazioni dettagliate sulla progettazione dei DFAD utilizzati e sulla conformità ai requisiti di cui all'allegato 3 bis prima dell'utilizzo di ciascun DFAD.";

(14)all'articolo 33 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4. Gli Stati membri che scelgono di implementare l'EMS trasmettono alla Commissione le informazioni seguenti:

(a)entro il 15 giugno di ogni anno, un piano di monitoraggio del peschereccio per ciascun peschereccio dotato di EMS che illustri la configurazione dell'EMS su ciascun peschereccio, secondo gli orientamenti di cui all'allegato 11;

(b)entro il 15 giugno di ogni anno, una tabella di raccolta dei dati del programma di osservazione regionale che specifichi i campi di dati seguenti:

i. il nome e la descrizione del campo di dati;

ii. il livello di obbligo di comunicazione del campo di dati (obbligatorio da raccogliere, obbligatorio da comunicare se raccolto, non obbligatorio);

iii. una breve descrizione del metodo di raccolta dei dati utilizzato per raccogliere i dati per ciascun campo di dati;

iv. nella relazione scientifica nazionale da presentare a norma dell'articolo 51, paragrafo 6, una sintesi del piano di monitoraggio del peschereccio che specifichi:

il numero di pescherecci battenti la loro bandiera che implementano l'EMS, per tipo di attrezzo e di pesca.

la gamma di configurazioni EMS implementate all'interno della flotta (compresi il numero e il posizionamento delle telecamere per ciascuna configurazione);

una descrizione generale dei requisiti EMS imposti dall'amministrazione all'equipaggio dei pescherecci.";

(15)all'articolo 44 sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:

"3. Gli Stati membri di approdo dovrebbero dare priorità all'ispezione in porto delle navi seguenti:

(a)navi da trasporto il cui segnale AIS/VMS scompare in circostanze sospette e senza spiegazione e/o indica movimenti dubbi;

(b)navi da trasporto non iscritte nel registro IOTC delle navi da trasporto.

4. L'ispezione delle attività di trasbordo in porto dovrebbe comportare il monitoraggio dell'intera operazione di trasbordo, compresa una verifica dell'autorizzazione preventiva di trasbordo in porto rilasciata dalla PCC di bandiera al peschereccio.";

(16)all'articolo 51, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri includono i seguenti dati sullo sforzo di pesca della flotta con reti a cianciolo che utilizza navi d'appoggio e FAD e dei pescherecci che utilizzano AFAD:";

(17)all'articolo 51, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere d) ed e) seguenti:

"d) tutte le attività di pesca associate a un oggetto galleggiante (DFAD o tronco) e/o a una boa strumentale, dalla posa alla fine dell'utilizzo, avvalendosi dei dati specifici di cui all'allegato 3;

e) tutte le attività di pesca associate a AFAD avvalendosi dei dati specifici di cui all'allegato 3.";

(18)all'articolo 51, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, 75 giorni prima della riunione annuale della IOTC, le informazioni relative all'anno civile precedente, comprendenti le informazioni sulle azioni intraprese per attuare i loro obblighi di comunicazione per tutte le attività di pesca regolamentate dalla IOTC, comprese le catture di specie di squali associate a tali attività di pesca, in particolare le misure adottate per migliorare la raccolta dei dati sulle catture dirette e accidentali e l'attuazione di DFAD biodegradabili come disposto dall'articolo 8 ter. La Commissione raccoglie le informazioni in una relazione di attuazione dell'Unione, che trasmette al segretariato della IOTC.";

(19)all'articolo 51, paragrafo 6, è aggiunta la lettera e) seguente:

"e) relazione sull'EMS di cui all'articolo 30, paragrafo 4.";

(20)all'articolo 54, paragrafo 1, è aggiunta la lettera k):

"k) le modifiche dell'obbligo di comunicazione e delle notifiche per i FAD derivanti di cui all'articolo 8 quater.".

(21)Gli allegati 2 e 3 del regolamento (UE) 2022/2343 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento.

(22)Nel regolamento (UE) 2022/2343 sono inseriti gli allegati 3 bis e 3 ter conformemente al testo di cui all'allegato IV del presente regolamento.

(23)L'allegato 4 del regolamento (UE) 2022/2343 è modificato conformemente al testo di cui all'allegato IV del presente regolamento.

(24)Nel regolamento (UE) 2022/2343 è aggiunto l'allegato 11 conformemente al testo di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 7

Modifiche del regolamento (UE) 2023/2053

(1)all'articolo 30, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di forza maggiore che impedisca di effettuare l'operazione di pesca congiunta, i tempi indicati al paragrafo 5 non si applicano alle informazioni riguardanti le aziende di destinazione. In tal caso, lo Stato membro interessato è autorizzato a trasferire i contingenti inutilizzati dei pescherecci che partecipano a un'operazione di pesca congiunta ai propri pescherecci o ai pescherecci di altri Stati membri che partecipano a un'altra operazione di pesca congiunta, a condizione che tale trasferimento sia necessario per cause di forza maggiore. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali trasferimenti non appena possibile, unitamente a una descrizione delle circostanze invocate come forza maggiore. Tali informazioni sono trasmesse alla Commissione prima dell'inizio dell'operazione di pesca congiunta a cui partecipano i pescherecci che ricevono il contingente non utilizzato. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.";

(2)l'articolo 34 è così modificato:

(a)i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri in cui il tonno rosso è sbarcato possono fissare un termine più breve per la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri figuranti nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 26 che catturano meno di tre esemplari di tonno rosso o meno di una tonnellata, tenendo conto del tipo di prodotti della pesca e della distanza tra le zone di pesca e il porto o il sito di sbarco, e a condizione che tale periodo di notifica preventiva più breve non pregiudichi la capacità di tale Stato membro di effettuare ispezioni.

4. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 3 forniscono tali informazioni, compresi i dettagli del periodo di notifica preventiva eventualmente abbreviato e le relative motivazioni, e le restanti condizioni per la notifica preventiva, prima della sua attuazione, nel loro piano di monitoraggio, controllo e ispezione di cui all'articolo 14. Alla Commissione sono notificate senza indugio, almeno 20 giorni prima della loro entrata in vigore, tutte le eventuali modifiche successive. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT almeno 14 giorni prima dell'entrata in vigore delle modifiche e le mette a disposizione su un sito web pubblico della Commissione. Gli Stati membri rendono inoltre disponibili le informazioni sui periodi di notifica preventiva più brevi su siti web pubblici.

5. Le autorità dello Stato membro di approdo conservano una registrazione di tutte le notifiche preventive per un periodo di un anno dalla data di entrata in porto.

5 bis. Tutti gli sbarchi nell'Unione sono controllati dalle autorità di controllo competenti dello Stato membro di approdo e una determinata percentuale è sottoposta a ispezione sulla base di un sistema di valutazione del rischio che tenga conto dei contingenti, delle dimensioni della flotta e dello sforzo di pesca. Il piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione di cui all'articolo 14 contiene informazioni dettagliate riguardanti questo sistema di controllo adottato da ogni Stato membro.";

b) è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

"7. Se il tonno rosso è sbarcato in porti o impianti di sbarco della PCC diversi dai porti o dalle strutture di sbarco dello Stato membro notificato, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione, indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto della nave, presentano, entro 48 ore dal completamento dello sbarco, una dichiarazione di sbarco alla PCC in cui il tonno rosso è sbarcato, contenente le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1224/2009, e i quantitativi e il peso del tonno rosso sbarcato.";

(3)all'articolo 42 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'originale dell'ITD accompagna il trasferimento all'azienda di destinazione in cui gli esemplari di tonno rosso saranno ingabbiati. Al primo trasferimento, l'originale dell'ITD è duplicato dall'operatore cedente se una singola cattura è trasferita dalla rete a circuizione o dalla tonnara a più di una gabbia da trasporto. In caso di ulteriore trasferimento, il comandante del rimorchiatore cedente aggiorna l'ITD compilando la sezione 3 (ulteriori trasferimenti) e trasmette l'ITD aggiornato al rimorchiatore ricevente. L'ITD aggiornato è duplicato dal comandante del rimorchiatore cedente se il pesce oggetto di un ulteriore trasferimento è suddiviso in più di un gabbia da trasporto. Una copia dell'ITD originale/aggiornato è tenuta a bordo della nave da cattura o del rimorchiatore cedente o dall'operatore della tonnara cedente o dell'azienda cedente ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo durante la campagna di pesca.";

(4)all'articolo 43, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per il primo trasferimento ed eventuali trasferimenti volontari o di controllo, all'osservatore regionale dell'ICCAT, al comandante del rimorchiatore ricevente e, al termine della bordata di pesca, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera o della tonnara dell'operatore cedente;

(5)all'articolo 46 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. All'arrivo del rimorchiatore in prossimità dell'azienda, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda provvede affinché tale rimorchiatore e la gabbia siano mantenuti a una distanza minima di 0,1 miglia nautiche da qualunque impianto dell'azienda fino a quando l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda non sia fisicamente presente. La posizione e l'attività di tale rimorchiatore sono costantemente monitorate.";

(6)all'articolo 46 bis, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'ingabbiamento è effettuato prima del 22 agosto di ogni anno, a meno che le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'azienda non forniscano motivazioni valide, anche di forza maggiore, indicate nel rapporto sull'operazione di ingabbiamento all'atto della sua presentazione. La scadenza di cui sopra non si applica in caso di trasferimenti tra aziende.";

(7)all'articolo 49 è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. In caso di condizioni di torbidità persistente nella zona dell'azienda, l'autorità competente della PCC dell'azienda può autorizzare l'ingabbiamento di controllo al di fuori dell'azienda, in una zona adiacente in cui vi sia sufficiente visibilità. Le PCC documentano la misurazione della torbidità secondo i metodi standard.";

(8)all'articolo 56 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I trasferimenti all'interno dell'azienda non vengono effettuati senza l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro dell'azienda. Ogni trasferimento è ripreso dalle fotocamere di controllo al fine di confermare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti. La videoregistrazione è conforme alle norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda monitora tali trasferimenti, anche verificando le riprese video, e provvede affinché ogni trasferimento all'interno dell'azienda sia registrato nel sistema eBCD. ";

(9)all'articolo 56 ter è inserito il paragrafo 1 bis:

"1 bis. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda può consentire un margine di errore fino al 5 % tra il numero di esemplari di tonno rosso risultante dalla valutazione del riporto e il numero di esemplari previsti nella gabbia. Se la differenza è superiore al 5 %, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda dispone il rilascio del numero corrispondente di esemplari di tonno rosso. L'operazione di rilascio è condotta conformemente all'allegato XII. Non è consentita la compensazione delle differenze tra le diverse gabbie dell'azienda.";

(10)all'articolo 66, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 32, paragrafi 2 e 3, all'articolo 35, paragrafi 5 e 6, all'articolo 36, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, all'articolo 57, paragrafo 5, lettera b), e all'articolo 58, paragrafo 6;";

(11)all'articolo 66, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

" c) i periodi previsti per le campagne di pesca di cui all'articolo 17, paragrafi 1, 2, 3 e 4;";

(12)all'articolo 66, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

" e) le percentuali e i parametri di riferimento fissati all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 38, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 50 e all'articolo 51, paragrafo 8;";

(13)all'articolo 66, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) le informazioni da presentare alla Commissione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 1, all'articolo 34, paragrafo 2, e all'articolo 40, paragrafo 1;";

(14)all'articolo 66, paragrafo 1, è aggiunta la lettera o) seguente:

"o) le informazioni contenute nelle dichiarazioni di cattura giornaliere di cui all'articolo 32, paragrafo 1, le informazioni sulla notifica di sbarco preventiva di cui all'articolo 34, paragrafo 2, le informazioni da includere in una notifica preventiva di trasferimento di cui all'articolo 40, paragrafo 1.".

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj ).
(2)    Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj ).
(3)    Regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010 (GU L, 2023/2833, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/
reg/2023/2833/oj).
(4)    Regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 30, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/975/oj ).
(5)    Regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 32, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1231/oj ).
(6)

   Regolamento (UE) 2022/2037 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 11, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2037/oj ) e regolamento (UE) 2023/2857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 2857, 20.12.2023, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2857/oj ).

(7)    Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2403/oj ).
(8)    Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/oj ).
(9)    GU C , , pag. .
(10)    Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj ).
(11)    Regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1154/oj ).
(12)    Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 29.9.2023, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj ).
(13)    Regolamento (UE) 2024/897 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (GU L, 2024/897, 19.3.2024, http://data.europa.eu/eli/reg/2024/897/oj).
(14)    Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj ).
(15)    Regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 30, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/975/oj ).
(16)    Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj ).
(17)

   Regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 32, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1231/oj ); regolamento (UE) 2022/2037 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 11, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1231/oj ); regolamento (UE) 2023/2857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 2857, 20.12.2023, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2857/oj ).

(18)    Regolamento (UE) 2021/56 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2021, che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 24 del 26.1.2021, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/56/oj ).
(19)    Regolamento (UE) 2022/2056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 276 del 26.10.2022, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2056/oj ).
(20)    Regolamento (UE) 2022/2343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 311 del 2.12.2022, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2343/oj ).
(21)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
(22)    Disponibile all'indirizzo seguente: https://www.sprfmo.int/science/benthic-impact-assessments/ .
(23)    Disponibile all'indirizzo seguente: https://www.sprfmo.int/science/ .
(24)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 113 del 30.4.2011, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj ).
(25)     https://www.iattc.org/GetAttachment/7101d6dd-24e2-428b-afe1-aab5f05726ae/C-24-05_Sharks%E2%80%93amends-and-replaces-Res.-C-23-07.pdf
(26)    https://www.iattc.org/GetAttachment/82979774-0873-498a-8416-67ca268e023a/C-22-02_Compliance.pdf
(27)    https://data.iotc.org/reference/latest/guidelines/#DFOB-related_activities
(28)    Campi di raccolta dei dati del programma di osservazione regionale della IOTC: https://iotc.org/sites/default/files/documents/2023/05/IOTC-ROS-DataStandards.pdf
(29)    https://iotc.org/science/regional-observer-scheme-science

Bruxelles, 12.5.2025

COM(2025) 195 final

ALLEGATO

della

proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), del regolamento (UE) 2018/975 che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO), del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, del regolamento (UE) 2021/56 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali, del regolamento (UE) 2022/2056 che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale, del regolamento (UE) 2022/2343 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e del regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo


ALLEGATO

Nel regolamento (UE) 2018/975 sono modificati gli allegati seguenti:

1) l'allegato IV è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IV
Orientamenti per la preparazione e la presentazione di notifiche in caso di rilevamento di potenziali ecosistemi marini vulnerabili (EMV)

1. Informazioni generali

a)    dati di contatto

b)    bandiera

c)    nome del peschereccio

d)    date dello sforzo di pesca e della notifica

e)    ora d'inizio del traino (UTC)

f)    ora di fine del traino (UTC)

g)    attrezzo da pesca utilizzato

2. Informazioni relative all'ubicazione

a)    rete a strascico o rete da traino pelagica

b)    posizione iniziale e finale della rete da traino (approssimata a 0,01 gradi decimali)

3. Informazioni relative all'EMV

a)    informazioni sintetiche:

i) numero dei taxa indicatori di EMV rilevati

ii) peso totale dei taxa indicatori di EMV rilevati

b)    informazioni dettagliate:

i) peso di ciascun taxon indicatore di EMV in un'operazione di traino (compresi quelli sotto il livello di soglia)";

2) l'allegato X è così modificato:

1.nella sezione A, punto 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g)    UVI (identificativo unico del peschereccio)/numero Lloyd's/numero IMO";

2.nella sezione B, punto 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c)    posizione all'inizio della cala (lat/long, approssimazione a 1/100 di grado per la pesca di fondo e a 1/10 di grado per il traino pelagico - in decimali)

d)    posizione alla fine della cala (lat/long, approssimazione a 1/100 di grado per la pesca di fondo e a 1/10 di grado per il traino pelagico - in decimali)";

3.nella sezione B, punto 2, le lettere n), o), p) e q) sono sostituite dalle seguenti:

"n)    se sono stati catturati mammiferi marini, uccelli marini, rettili marini o altre specie di interesse, comunicare i dati di cui alla sezione G

o)    se è stato rinvenuto materiale bentonico, tra cui taxa indicatori di EMV 1 , registrare i dati di cui alla sezione H

p)    stima delle catture di tutte le specie (codice FAO delle specie) rigettate in mare, suddivise per specie, in peso vivo (approssimato al kg più vicino), compresi tutti i taxa bentonici

q)    registrazione delle eventuali misure adottate per ridurre le catture accessorie, come indicato di seguito:

i) cavi tori – se utilizzati, registrare i dettagli di cui alla sezione L

ii) dissuasore/i a cortina per uccelli – se utilizzati, registrare i dettagli di cui alla sezione N

iii) gestione degli scarti – se attuata, registrare utilizzando le voci seguenti:

i) nessuno scarico nelle fasi di cala e salpamento della rete

ii) unicamente scarico di liquidi

iii) scarico dei rifiuti a intervalli ≥ 2 ore/altro/nessuno

iv) altro – se sì, fornirne una descrizione";

4.nella sezione C, punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)    posizione all'inizio della cala (lat/long, risoluzione approssimata a 1/100 di grado)";

5.nella sezione C, punto 2, le lettere j), k), l) e m) sono sostituite dalle seguenti:

"j)    se sono stati catturati mammiferi marini, uccelli marini, rettili marini o altre specie di interesse, comunicare i dati di cui alla sezione G

k)    se è stato rinvenuto materiale bentonico, tra cui taxa indicatori di EMV 2 , registrare i dati di cui alla sezione H

l)    stima delle catture di tutte le specie (codice FAO delle specie) rigettate in mare, suddivise per specie, in peso vivo (approssimato al kg più vicino), compresi tutti i taxa bentonici

m)    registrazione delle eventuali misure adottate per ridurre le catture accessorie, sulla base delle voci seguenti e fornendo i dettagli necessari:

i) cavi tori – se utilizzati, registrare i dettagli di cui alla sezione L

ii) dissuasore/i a cortina per uccelli – se utilizzati, registrare i dettagli di cui alla sezione N

iii) gestione degli scarti – se attuata, registrare utilizzando le voci seguenti:

i) nessuno scarico nelle fasi di cala e salpamento della rete

ii) unicamente scarico di liquidi

iii) scarico dei rifiuti a intervalli ≥ 2 ore/altro/nessuno

iv) cala notturna (se limitata alle ore comprese tra il crepuscolo nautico serale e il crepuscolo nautico mattutino)

v) altro – se sì, fornirne una descrizione";

6.nella sezione D, punto 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c)    posizione all'inizio della cala (lat/long, approssimazione a 1/100 di grado – in decimali)

d)    posizione alla conclusione della cala (lat/long, approssimazione a 1/100 di grado – in decimali)";

7.nella sezione D, punto 2, le lettere k), l), m) e n) sono sostituite dalle seguenti:

"k)    se sono stati catturati mammiferi marini, uccelli marini, rettili marini o altre specie di interesse, comunicare i dati di cui alla sezione G

l)    se è stato rinvenuto materiale bentonico, tra cui taxa indicatori di EMV, registrare i dati di cui alla sezione H

m)    stima delle catture di tutte le specie (codice FAO delle specie) rigettate in mare, suddivise per specie, in peso vivo (approssimato al kg più vicino), compresi tutti i taxa bentonici

n)    registrazione delle eventuali misure adottate per ridurre le catture accessorie e del tipo di esca, sulla base delle voci seguenti e fornendo i dettagli necessari:

i) cavi tori – se utilizzati, registrare i dettagli di cui alla sezione M

ii) dissuasore/i a cortina per uccelli – se utilizzati, registrare i dettagli di cui alla sezione O

iii) gestione degli scarti – se attuata, registrare utilizzando le voci seguenti:

i) nessuno scarico nelle fasi di cala e salpamento della rete

ii) unicamente scarico di liquidi

iii) scarico dei rifiuti a intervalli ≥ 2 ore/altro/nessuno

iv) cala notturna (se limitata alle ore comprese tra il crepuscolo nautico serale e il crepuscolo nautico mattutino)

v) zavorramento del palangaro – se utilizzato, registrare i dettagli di cui alla sezione M

vi) tipo di esca – pesce/calamaro/mista; viva/morta/mista; congelata/scongelata/mista; sintetica

vii) altro – se sì, fornirne una descrizione";

8.nella sezione D, punto 2, le lettere p), q) e r) sono soppresse;

9.la sezione E è sostituita dalla seguente:

"E. Dati da raccogliere sulla frequenza di lunghezza

Per le specie bersaglio e, in funzione del tempo disponibile, per le altre specie principali prelevate come catture accessorie devono essere raccolti, sulla base di un campione casuale, dati rappresentativi sulla frequenza di lunghezza. I dati relativi alla lunghezza devono essere raccolti e registrati al livello di precisione più appropriato in funzione della specie (cm o mm, approssimati all'unità più vicina o all'unità inferiore), con l'indicazione del tipo di misurazione effettuata (lunghezza totale, lunghezza alla forca o lunghezza standard). Se possibile, deve essere registrato il peso totale dei campioni di frequenza di lunghezza per ogni specie, o stimato precisando il metodo di stima utilizzato; agli osservatori può essere inoltre chiesto di determinare il sesso dei pesci misurati, per generare dati sulla frequenza di lunghezza stratificati in base al sesso.

1. Protocollo di campionamento commerciale

(a)Specie di pesci diverse da razze e squali:

i) per i pesci che raggiungono una lunghezza massima superiore a 40 cm deve essere misurata la lunghezza dell'esemplare conformemente alla sezione P, approssimandola al cm più vicino;

ii) per i pesci che raggiungono una lunghezza massima inferiore a 40 cm deve essere misurata la lunghezza dell'esemplare conformemente alla sezione P, approssimandola al mm più vicino;

(b)    calamaro:

deve essere misurata la lunghezza del mantello approssimata al cm più vicino;

(c)razze:

deve essere misurata la larghezza massima del disco;

(d)squali:

per ogni specie deve essere scelto il tipo di misurazione della lunghezza adeguato da utilizzare (cfr. sezione P); come opzione predefinita, deve essere misurata la lunghezza totale;

(e)mammiferi marini e rettili marini (se possibile):

deve essere misurata, se possibile, la lunghezza totale.

1. Protocollo di campionamento scientifico

Per il campionamento scientifico delle specie può essere necessario misurare la lunghezza con un grado di risoluzione superiore rispetto a quanto specificato al punto 1.

Per gli invertebrati (nella fattispecie, granchi/astici) devono essere definite, in funzione delle necessità, norme di misurazione in linea con lo sviluppo dell'attività di pesca sperimentale associata.";

10.nella sezione F, il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1.    I dati biologici seguenti devono essere raccolti per campioni rappresentativi delle principali specie bersaglio e, in funzione del tempo disponibile, per le altre specie principali presenti nelle catture e prelevate come catture accessorie:

(a)specie;

(b)lunghezza (mm o cm): la precisione e il tipo di misurazione devono essere stabiliti per ciascuna specie conformemente a quanto specificato nella precedente sezione E;

(c)tipo di misura della lunghezza utilizzato (e cioè lunghezza totale, lunghezza alla forca, ecc.);

(d)sesso (maschio, femmina, immaturo, asessuato);

(e)stadio di maturità (per gli squali, indicare se si tratta di femmine gravide e, se del caso, quante uova/piccoli sono stati trovati).";

11.nella sezione G, punto 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e)    se l'animale è morto, raccogliere informazioni o campioni 3 che ne consentano l'identificazione a terra in base a protocolli di campionamento predefiniti. Se ciò non è possibile, agli osservatori può essere chiesto di raccogliere sottocampioni di parti identificatrici, come specificato nei protocolli di campionamento.";

12.nella sezione G, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2.    Registrare il sesso di ogni individuo per i taxa in cui ciò è possibile mediante osservazione esterna, come nel caso di pinnipedi, piccoli cetacei o specie minacciate di Elasmobranchii.";

13.nella sezione G, il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3.    Registrare la lunghezza di ogni individuo (in cm), indicando il tipo di misurazione della lunghezza utilizzato. La precisione e il tipo di misurazione devono essere stabiliti specie per specie.";

14.nella sezione G è aggiunto il punto 4 seguente:

"4.    Registrare, se fattibile, la fase del ciclo vitale di ogni individuo (es.: giovanile/adulto).";

15.la sezione H è sostituita dalla seguente:

"H. Individuazione di attività di pesca associate a EMV

(1)Per tutte le operazioni di pesca di fondo, compresa la pesca a strascico, con palangaro di fondo e con nasse, devono essere raccolti i dati seguenti riguardanti tutti i taxa bentonici catturati:

(a)specie (o corredata di una fotografia se è difficile identificare il genere o la specie);

(b)una stima del quantitativo (approssimato al decimo di kg più vicino) di ciascun taxon bentonico elencato catturato nel corso dell'operazione di pesca;

(c)il metodo utilizzato per la stima del peso (ad esempio, stima visiva, pesata completa, conteggio accurato delle ceste moltiplicato per il numero delle ceste) (si noti che questa informazione non è raccolta dal segretariato della SPRFMO ma deve essere resa disponibile su richiesta);

(d)ove possibile, e in particolare per le specie bentoniche nuove o rare che non figurano nelle guide di identificazione delle specie, devono essere raccolti e adeguatamente conservati campioni interi per l'identificazione a terra;

(e)ove possibile, gli osservatori devono raccogliere campioni e immagini conformemente a programmi specifici di ricerca predefiniti attuati dal comitato scientifico della SPRFMO o da altri istituti nazionali di ricerca scientifica.

(2)Per tutte le operazioni di pesca di fondo devono essere raccolti i dati seguenti riguardanti tutti i taxa identificati come indicatori di EMV quali definiti nell'allegato XVII:

(a)una stima del quantitativo (approssimato al decimo di kg più vicino) di ciascun taxon indicatore di EMV catturato nel corso dell'operazione di pesca;

(b)ove possibile, la fotografia di un campione rappresentativo di ogni taxon indicatore di EMV catturato nel corso dell'operazione di pesca, archiviata dallo Stato membro di bandiera nel quadro del suo programma di osservazione, in modo che tale fotografia possa essere collegata al registro di pesatura specifico per detta operazione;

(c)ove possibile, la fotografia dell'intero quantitativo di ogni taxon indicatore di EMV catturato nel corso dell'operazione di pesca, archiviata dallo Stato membro di bandiera nel quadro del suo programma di osservazione, in modo che tale fotografia possa essere collegata al registro di pesatura specifico per detta operazione.

(3)Per ogni cala di reti da traino sottoposta a osservazione devono essere raccolti i dati seguenti per tutti i taxa identificati come indicatori di EMV nell'allegato XVII utilizzando l'apposito modulo di rilevamento di EMV:

(a)un'indicazione che precisi se il peso di un qualsiasi taxon indicatore di EMV presente tra le catture delle reti da traino abbia o meno superato le soglie di peso specifiche per i taxa di cui all'allegato XVIII;

(b)un'indicazione che precisi se tre o più taxa indicatori di EMV presenti nelle catture delle reti da traino abbiano o meno superato le soglie di peso specifiche per i taxa di cui all'allegato XVIII.";

16.nella sezione I, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

"j)    luogo di cattura (lat/long, approssimate al decimo di grado più vicino)";

17.nella sezione J, punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)    alle procedure di comunicazione delle catture e di campionamento biologico deve essere attribuita una priorità in funzione dei gruppi di specie come indicato nella tabella che segue:

Specie

Priorità (la priorità 1 è la più elevata)

Specie bersaglio primarie (ad esempio, sugarello cileno per la pesca pelagica, pesce specchio atlantico per la pesca demersale e calamaro, se bersaglio)

1

Uccelli marini, mammiferi, rettili (tartarughe) o altre specie di interesse

2

Tutti gli squali

3

Altre specie che fanno solitamente parte delle 5 specie principali dell'attività di pesca (ad esempio, sgombro maculato per la pesca pelagica, orei e berici per la pesca demersale)

4

Tutte le altre specie

5

La distribuzione dello sforzo di osservazione tra queste attività dipenderà dal tipo di operazione e di cala. La dimensione dei sottocampioni rispetto ai quantitativi non sottoposti a osservazione (ad esempio, il numero degli ami esaminati in funzione della composizione delle specie rispetto al numero di ami calati) deve essere espressamente registrata secondo quanto disposto dal programma di osservazione dello Stato membro.";

18.nella sezione O, punto 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e)    identificativo unico del peschereccio/numero IMO (se assegnato)";

19.nella sezione O, punto 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)    zona di pesca indicativa (lat/long, approssimate, per quanto possibile, al decimo di grado decimale più vicino)";

20.è aggiunta la sezione P seguente:

"P. Norme di misurazione della lunghezza

(1)Per le specie ittiche seguenti va misurata la lunghezza totale:

(a)cernie, spigole (Serranidae)

(b)orei (Oreosomatidae)

(c)granatieri, pesci ratti (Macrouridae)

(d)nasello (Merluccidae)

(e)dotto neozelandese (Polyprion spp.)

(f)abadechi, brotule (Ophidiidae)

(g)moridi (Moridae)

(h)pentaceri australi (Pseudopentaceros spp.)

(i)sebasti, nototenidi e scorfani dalla testa spinosa (Sebastidae spp.)

(j)scorpenidi (Scorpaenidae)

(k)pesci specchio (Trachichthyidae)

(l)austromerluzzi (Dissostichus spp.)

(m)tutte le specie di squali o chimere non altrimenti elencate (cfr. documento tecnico FAO sulla pesca n. 474 riguardante la misurazione degli squali)

(2)Per le specie ittiche seguenti va misurata la lunghezza alla forca:

(a)ricciole (Seriola spp.)

(b)tirsite (Gempylidae)

(c)ricciola di fondale australe (Hyperoglyphe antarctica)

(d)berici, ecc. (Berycidae)

(e)nomeidi (Nomeidae)

(f)apogonidi, ecc. (Apogonidae)

(g)sugarello cileno (Trachurus murphyi)

(h)sgombro occhione (Scomber japonicus)

(i)pseudosaraghi (Nemadactylus spp.)

(j)pesci imperatore (Lethrinidae)

(k)pesci castagna, bramidi (Bramidae)

(l)lutiani (Lutjanidae)

(m)ruvetti (Gempylidae)

(n)altre ricciole (tutte)

(3)Per la specie ittica seguente va misurata la lunghezza standard:

(a)pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus)

(4)Per la specie ittica seguente va misurata la lunghezza del mantello:

(a)calamaro (tutte le specie compreso il Dosidicus gigas)";

3.al regolamento (UE) 2018/975 sono aggiunti gli allegati XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX seguenti:

"Allegato XIV    
Zone di gestione (FMA) della pesca di fondo

Coordinate della zona di gestione della pesca a strascico

Nome del blocco

FMA

Metodo

Latitudine

Longitudine

Direzione ZEE

C. Lord Howe – ovest

C. Lord Howe

strascico

35°21.000′S

165°13.553′E

C. Lord Howe – ovest

C. Lord Howe

strascico

35°21.000′S

165°24.000′E

C. Lord Howe – ovest

C. Lord Howe

strascico

35°36.000′S

165°24.000′E

C. Lord Howe – ovest

C. Lord Howe

strascico

35°36.000′S

165°18.000′E

C. Lord Howe – ovest

C. Lord Howe

strascico

36°06.000′S

165°18.000′E

C. Lord Howe – ovest

C. Lord Howe

strascico

36°06.000′S

164°46.000′E

C. Lord Howe – ovest

C. Lord Howe

strascico

35°54.000′S

164°46.000′E

C. Lord Howe – ovest

C. Lord Howe

strascico

35°54.000′S

164°54.000′E

C. Lord Howe – ovest

C. Lord Howe

strascico

35°31.000′S

165°54.000′E

C. Lord Howe – ovest

C. Lord Howe

strascico

35°31.000′S

165°13.550′E

C. Lord Howe – est

C. Lord Howe

strascico

35°26.000′S

165°44.000′E

C. Lord Howe – est

C. Lord Howe

strascico

35°26.000′S

166°21.915′E

C. Lord Howe – est

C. Lord Howe

strascico

35°47.000′S

165°26.000′E

C. Lord Howe – est

C. Lord Howe

strascico

35°47.000′S

165°44.000′E

C. Lord Howe – est

C. Lord Howe

strascico

36°00.500′S

165°26.000′E

C. Lord Howe – est

C. Lord Howe

strascico

36°00.500′S

166°21.915′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

strascico

36°13.460′S

164°40.830′E

S. Lord Howe

S. Lord Howe

C. Lord Howe

strascico

36°13.460′S

165°06.050′E

S. Lord Howe

S. Lord Howe

C. Lord Howe

strascico

36°26.800′S

164°40.830′E

S. Lord Howe

S. Lord Howe

C. Lord Howe

strascico

36°26.800′S

165°06.050′E

S. Lord Howe

01

South Louisville

strascico

47°40.000′S

149°27.000′O

01

South Louisville

strascico

47°40.000′S

150°00.000′O

01

South Louisville

strascico

48°05.000′S

149°27.000′O

01

South Louisville

strascico

48°05.000′S

150°00.000′O

03

South Louisville

strascico

45°59.000′S

154°07.224′O

03

South Louisville

strascico

45°59.000′S

154°28.653′O

03

South Louisville

strascico

46°15.000′S

154°07.224′O

03

South Louisville

strascico

46°15.000′S

154°28.653′O

04

South Louisville

strascico

46°01.000′S

155°40.000′O

04

South Louisville

strascico

46°01.000′S

156°10.000′O

04

South Louisville

strascico

46°24.000′S

155°40.000′O

04

South Louisville

strascico

46°24.000′S

156°10.000′O

05

South Louisville

strascico

45°26.000′S

156°30.000′O

05

South Louisville

strascico

45°26.000′S

156°55.000′O

05

South Louisville

strascico

45°42.000′S

156°30.000′O

05

South Louisville

strascico

45°42.000′S

156°55.000′O

06

South Louisville

strascico

45°19.500′S

157°19.000′O

06

South Louisville

strascico

45°19.500′S

157°55.000′O

06

South Louisville

strascico

45°30.000′S

157°19.000′O

06

South Louisville

strascico

45°30.000′S

157°55.000′O

07

South Louisville

strascico

44°43.950′S

158°18.000′O

07

South Louisville

strascico

44°43.950′S

158°38.000′O

07

South Louisville

strascico

44°57.950′S

158°18.000′O

07

South Louisville

strascico

44°57.950′S

158°38.000′O

08

South Louisville

strascico

44°13.000′S

159°43.000′O

08

South Louisville

strascico

44°13.000′S

159°54.000′O

08

South Louisville

strascico

44°21.000′S

159°43.000′O

08

South Louisville

strascico

44°21.000′S

159°54.000′O

09

South Louisville

strascico

43°51.183′S

160°29.235′O

09

South Louisville

strascico

43°51.183′S

160°50.820′O

09

South Louisville

strascico

44°07.000′S

160°29.235′O

09

South Louisville

strascico

44°07.000′S

160°50.820′O

10

South Louisville

strascico

43°22.000′S

161°21.770′O

10

South Louisville

strascico

43°22.000′S

161°39.000′O

10

South Louisville

strascico

43°31.370′S

161°10.170′O

10

South Louisville

strascico

43°31.370′S

161°21.770′O

10

South Louisville

strascico

43°41.440′S

161°10.170′O

10

South Louisville

strascico

43°41.440′S

161°39.000′O

11

South Louisville

strascico

42°40.000′S

161°48.000′O

11

South Louisville

strascico

42°40.000′S

162°07.000′O

11

South Louisville

strascico

42°54.500′S

161°48.000′O

11

South Louisville

strascico

42°54.500′S

162°07.000′O

13

Central Louisville

strascico

41°45.000′S

163°29.500′O

13

Central Louisville

strascico

41°45.000′S

163°49.000′O

13

Central Louisville

strascico

42°00.000′S

163°29.500′O

13

Central Louisville

strascico

42°00.000′S

163°49.000′O

14

Central Louisville

strascico

41°17.000′S

164°00.000′O

14

Central Louisville

strascico

41°17.000′S

164°27.000′O

14

Central Louisville

strascico

41°40.000′S

164°00.000′O

14

Central Louisville

strascico

41°40.000′S

164°27.000′O

15

Central Louisville

strascico

40°32.897′S

165°12.000′O

15

Central Louisville

strascico

40°32.897′S

165°30.000′O

15

Central Louisville

strascico

40°42.000′S

164°56.400′O

15

Central Louisville

strascico

40°42.000′S

165°12.000′O

15

Central Louisville

strascico

40°48.000′S

165°24.000′O

15

Central Louisville

strascico

40°48.000′S

165°30.000′O

15

Central Louisville

strascico

40°54.000′S

165°12.000′O

15

Central Louisville

strascico

40°54.000′S

165°24.000′O

15

Central Louisville

strascico

41°06.000′S

164°56.400′O

15

Central Louisville

strascico

41°06.000′S

165°12.000′O

17

North Louisville

strascico

38°20.013′S

167°29.000′O

17

North Louisville

strascico

38°20.013′S

167°47.067′O

17

North Louisville

strascico

38°32.000′S

167°29.000′O

17

North Louisville

strascico

38°32.000′S

167°47.067′O

18

North Louisville

strascico

38°11.013′S

168°01.785′O

18

North Louisville

strascico

38°11.013′S

168°20.000′O

18

North Louisville

strascico

38°40.000′S

168°01.785′O

18

North Louisville

strascico

38°40.000′S

168°20.000′O

22

North Louisville

strascico

36°45.000′S

169°30.000′O

North Louisville

22

North Louisville

strascico

36°45.000′S

170°00.000′O

22

North Louisville

strascico

37°08.000′S

169°30.000′O

22

North Louisville

strascico

37°08.000′S

170°00.000′O

23

North Louisville

strascico

36°00.000′S

169°22.000′O

23

North Louisville

strascico

36°00.000′S

169°40.000′O

23

North Louisville

strascico

36°10.000′S

169°22.000′O

23

North Louisville

strascico

36°10.000′S

169°40.000′O

N. Lord Howe - sud

N. Lord Howe Rise

strascico

34°04.035′S

162°20.000′E

N. Lord Howe - sud

N. Lord Howe Rise

strascico

34°04.035′S

163°00.000′E

N. Lord Howe - sud

N. Lord Howe Rise

strascico

34°40.000′S

162°20.000′E

N. Lord Howe - sud

N. Lord Howe Rise

strascico

34°40.000′S

163°00.000′E

N. Lord Howe - est

N. Lord Howe Rise

strascico

32°54.650′S

163°16.615′E

N. Lord Howe - est

N. Lord Howe Rise

strascico

32°54.650′S

163°26.380′E

N. Lord Howe - est

N. Lord Howe Rise

strascico

33°04.400′S

163°16.615′E

N. Lord Howe - est

N. Lord Howe Rise

strascico

33°04.400′S

163°26.380′E

N. Lord Howe - ovest

N. Lord Howe Rise

strascico

33°16.400′S

162°52.540′E

N. Lord Howe - ovest

N. Lord Howe Rise

strascico

33°09.296′S

162°52.540′E

Nord-est lungo la ZEE australiana

N. Lord Howe - ovest

N. Lord Howe Rise

strascico

33°04.400′S

162°54.941′E

N. Lord Howe - ovest

N. Lord Howe Rise

strascico

33°04.400′S

163°10.540′E

N. Lord Howe - ovest

N. Lord Howe Rise

strascico

33°10.400′S

163°10.540′E

N. Lord Howe - ovest

N. Lord Howe Rise

strascico

33°10.400′S

163°04.540′E

N. Lord Howe - ovest

N. Lord Howe Rise

strascico

33°16.400′S

163°04.540′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

strascico

38°00.000′S

169°47.848′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

strascico

38°00.000′S

169°42.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

strascico

37°48.000′S

169°42.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

strascico

37°48.000′S

169°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

strascico

37°42.000′S

169°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

strascico

37°42.000′S

167°42.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

strascico

37°48.000′S

167°42.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

strascico

37°48.000′S

167°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

strascico

39°06.000′S

167°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

strascico

39°06.000′S

167°18.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

strascico

38°52.000′S

167°18.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

strascico

38°52.000′S

167°06.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

strascico

37°48.000′S

167°06.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

strascico

37°48.000′S

167°00.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

strascico

37°42.000′S

167°00.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

strascico

37°42.000′S

166°40.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

strascico

37°01.333′S

166°40.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

strascico

37°01.333′S

169°36.706′E

Sud-est lungo la ZEE neozelandese

Northwest Challenger

Northwest Challenger

strascico

37°29.902′S

170°00.000′E

Verso sud fino a un punto della ZEE neozelandese

Northwest Challenger

Northwest Challenger

strascico

37°41.589′S

170°00.000′E

Sud-ovest lungo la ZEE neozelandese

S. Tasman Rise Box 1

S. Tasman Rise 1

strascico

47°08.280′S

147°50.200′E

Inizio sulla ZEE australiana

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 1

strascico

47°17.370′S

147°50.200′E

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 1

strascico

47°17.370′S

147°32.300′E

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 1

strascico

47°10.197′S

147°32.300′E

Est lungo la ZEE australiana fino al punto d'inizio

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

strascico

47°05.160′S

148°24.165′E

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

strascico

47°05.160′S

148°50.670′E

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

strascico

47°13.780′S

148°24.165′E

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

strascico

47°13.780′S

148°50.670′E

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

strascico

47°21.000′S

148°45.610′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

strascico

47°21.000′S

149°03.200′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

strascico

47°24.015′S

148°37.235′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

strascico

47°24.015′S

148°45.610′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

strascico

47°24.800′S

149°03.200′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

strascico

47°30.320′S

148°44.390′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

strascico

47°30.320′S

148°57.650′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

strascico

47°35.205′S

148°37.235′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

strascico

47°35.205′S

148°44.390′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Lord Howe

strascico

35°31.000′S

164°54.000′E

S. Lord Howe - ovest

S. Lord Howe

strascico

36°13.460′S

164°40.830′E

S. Lord Howe - sud

S. Lord Howe

strascico

36°13.460′S

165°06.050′E

S. Lord Howe - sud

S. Lord Howe

strascico

36°26.800′S

164°40.830′E

S. Lord Howe - sud

S. Lord Howe

strascico

36°26.800′S

165°06.050′E

Wanganella

West Norfolk West Norfolk Ridge

strascico

33°28.000′S

167°42.000′E

Wanganella

West Norfolk West Norfolk Ridge

strascico

33°28.000′S

168°00.000′E

Wanganella

West Norfolk West Norfolk Ridge

strascico

33°52.000′S

167°13.000′E

Wanganella

West Norfolk West Norfolk Ridge

strascico

33°52.000′S

167°42.000′E

Wanganella

West Norfolk West Norfolk Ridge

strascico

34°12.000′S

167°13.000′E

Wanganella

West Norfolk West Norfolk Ridge

strascico

34°12.000′S

168°00.000′E

Westpac Bank

Westpac Bank

strascico

39°39.000′S

167°05.000′E

Westpac Bank

Westpac Bank

strascico

39°39.000′S

167°21.090′E

Westpac Bank

Westpac Bank

strascico

39°55.000′S

167°05.000′E

Westpac Bank

Westpac Bank

strascico

39°55.000′S

167°21.090′E



a)Coordinate della zona di gestione della pesca al traino pelagica

Nome del blocco

Luogo

Metodo

Latitudine

Longitudine

Direzione ZEE

CS. Lord Howe - est

C. Lord Howe

traino pelagico

35°26.000′S

165°44.000′E

C. Lord Howe - EastS. Lord Howe - est

C. Lord Howe

traino pelagico

35°26.000′S

166°21.915′E

C. Lord Howe - EastS. Lord Howe - est

C. Lord Howe

traino pelagico

35°47.000′S

165°26.000′E

C. Lord Howe - EastS. Lord Howe - est

C. Lord Howe

traino pelagico

35°47.000′S

165°44.000′E

C. Lord Howe - EastS. Lord Howe - est

C. Lord Howe

traino pelagico

36°00.500′S

165°26.000′E

C. Lord Howe - EastS. Lord Howe - est

C. Lord Howe

traino pelagico

36°00.500′S

166°21.915′E

C. Lord Howe - WestS. Lord Howe - ovest

C. Lord Howe

traino pelagico

35°21.000′S

165°13.550′E

C. Lord Howe - WestS. Lord Howe - ovest

C. Lord Howe

traino pelagico

35°21.000′S

165°24.000′E

C. Lord Howe - WestS. Lord Howe - ovest

C. Lord Howe

traino pelagico

35°31.000′S

164°54.000′E

C. Lord Howe - WestS. Lord Howe - ovest

C. Lord Howe

traino pelagico

35°31.000′S

165°13.550′E

C. Lord Howe - WestS. Lord Howe - ovest

C. Lord Howe

traino pelagico

35°40.383′S

165°18.000′E

C. Lord Howe - WestS. Lord Howe - ovest

C. Lord Howe

traino pelagico

35°40.383′S

165°24.000′E

C. Lord Howe - WestS. Lord Howe - ovest

C. Lord Howe

traino pelagico

35°54.000′S

164°46.000′E

C. Lord Howe - WestS. Lord Howe - ovest

C. Lord Howe

traino pelagico

35°54.000′S

164°54.000′E

C. Lord Howe - WestS. Lord Howe - ovest

C. Lord Howe

traino pelagico

36°06.000′S

164°46.000′E

CS. Lord Howe - ovest

C. Lord Howe

traino pelagico

36°06.000′S

165°18.000′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

traino pelagico

36°13.460′S

164°40.830′E

S. Lord Howe

S. Lord Howe

C. Lord Howe

traino pelagico

36°13.460′S

165°06.050′E

S. Lord Howe

S. Lord Howe

C. Lord Howe

traino pelagico

36°26.800′S

164°40.830′E

S. Lord Howe

S. Lord Howe

C. Lord Howe

traino pelagico

36°26.800′S

165°06.050′E

S. Lord Howe

1

South Louisville

traino pelagico

47°40.000′S

149°27.000′O

1

Louisville Ridge

traino pelagico

47°40.000′S

150°00.000′O

1

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

48°05.000′S

149°27.000′O

1

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

48°05.000′S

150°00.000′O

3

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

45°59.000′S

154°07.224′O

3

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

45°59.000′S

154°28.653′O

3

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

46°15.000′S

154°07.224′O

3

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

46°15.000′S

154°28.653′O

4

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

46°01.000′S

155°40.000′O

4

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

46°01.000′S

156°10.000′O

4

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

46°24.000′S

155°40.000′O

4

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

46°24.000′S

156°10.000′O

5

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

45°26.000′S

156°30.000′O

5

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

45°26.000′S

156°55.000′O

5

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

45°42.000′S

156°30.000′O

5

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

45°42.000′S

156°55.000′O

6

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

45°19.500′S

157°19.000′O

6

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

45°19.500′S

157°55.000′O

6

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

45°30.000′S

157°19.000′O

6

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

45°30.000′S

157°55.000′O

7

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

44°43.950′S

158°18.000′O

7

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

44°43.950′S

158°38.000′O

7

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

44°57.950′S

158°18.000′O

7

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

44°57.950′S

158°38.000′O

8

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

44°13.000′S

159°43.000′O

8

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

44°13.000′S

159°54.000′O

8

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

44°21.000′S

159°43.000′O

8

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

44°21.000′S

159°54.000′O

9

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

43°51.183′S

160°29.235′O

9

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

43°51.183′S

160°50.820′O

9

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

44°07.000′S

160°29.235′O

9

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

44°07.000′S

160°50.820′O

10

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

43°22.000′S

161°21.770′O

10

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

43°22.000′S

161°39.000′O

10

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

43°31.370′S

161°10.170′O

10

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

43°31.370′S

161°21.770′O

10

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

43°41.440′S

161°10.170′O

10

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

43°41.440′S

161°39.000′O

11

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

42°40.000′S

161°48.000′O

11

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

42°40.000′S

162°07.000′O

11

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

42°54.500′S

161°48.000′O

11

South Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

42°54.500′S

162°07.000′O

13

Central Louisville Ridge

traino pelagico

41°45.000′S

163°29.500′O

13

Central Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

41°45.000′S

163°49.000′O

13

Central Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

42°00.000′S

163°29.500′O

13

Central Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

42°00.000′S

163°49.000′O

14

Central Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

41°17.000′S

164°00.000′O

14

Central Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

41°17.000′S

164°27.000′O

14

Central Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

41°40.000′S

164°00.000′O

14

Central Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

41°40.000′S

164°27.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

40°32.897′S

165°12.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

40°32.897′S

165°30.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

40°42.000′S

164°56.400′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

40°42.000′S

165°12.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

40°48.000′S

165°24.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

40°48.000′S

165°30.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

40°54.000′S

165°12.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

40°54.000′S

165°24.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

41°06.000′S

164°56.400′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

41°06.000′S

165°12.000′O

17

North Louisville Ridge

traino pelagico

38°20.013′S

167°29.000′O

17

North Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

38°20.013′S

167°47.067′O

17

North Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

38°32.000′S

167°29.000′O

17

North Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

38°32.000′S

167°47.067′O

18

North Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

38°11.013′S

168°01.785′O

18

North Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

38°11.013′S

168°20.000′O

18

North Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

38°40.000′S

168°01.785′O

18

North Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

38°40.000′S

168°20.000′O

22

North Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

36°45.000′S

169°30.000′O

22

North Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

36°45.000′S

170°00.000′O

22

North Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

37°08.000′S

169°30.000′O

22

North Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

37°08.000′S

170°00.000′O

23

North Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

36°00.000′S

169°22.000′O

23

North Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

36°00.000′S

169°40.000′O

23

North Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

36°10.000′S

169°22.000′O

23

North Louisville Louisville Ridge

traino pelagico

36°10.000′S

169°40.000′O

N. Lord Howe - Central

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

traino pelagico

33°49.630′S

162°25.670′E

N. Lord Howe - Central

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

traino pelagico

33°48.622′S

162°25.670′E

Nord-est lungo la ZEE australiana

N. Lord Howe - Central

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

traino pelagico

33°32.530′S

162°38.450′E

N. Lord Howe - Central

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

traino pelagico

33°32.530′S

162°57.770′E

N. Lord Howe - Central

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

traino pelagico

33°49.630′S

162°57.770′E

N. Lord Howe - est

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

traino pelagico

32°54.650′S

163°16.615′E

N. Lord Howe - est

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

traino pelagico

32°54.650′S

163°26.380′E

N. Lord Howe - est

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

traino pelagico

33°04.400′S

163°16.615′E

N. Lord Howe - est

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

traino pelagico

33°04.400′S

163°26.380′E

N. Lord Howe - sud

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

traino pelagico

33°58.670′S

162°20.000′E

N. Lord Howe - sud

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

traino pelagico

33°58.670′S

163°00.000′E

N. Lord Howe - sud

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

traino pelagico

34°40.000′S

162°20.000′E

N. Lord Howe - sud

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

traino pelagico

34°40.000′S

163°00.000′E

N. Lord Howe - ovest

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

traino pelagico

33°16.400′S

162°52.540′E

N. Lord Howe - ovest

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

traino pelagico

33°09.296′S

162°52.540′E

Nord-est lungo la ZEE australiana

N. Lord Howe - ovest

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

traino pelagico

33°04.400′S

162°54.941′E

N. Lord Howe - ovest

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

traino pelagico

33°04.400′S

163°10.540′E

N. Lord Howe - ovest

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

traino pelagico

33°10.400′S

163°04.540′E

N. Lord Howe - ovest

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

traino pelagico

33°10.400′S

163°10.540′E

N. Lord Howe - ovest

N. Lord Howe RiseN. Lord Howe

traino pelagico

33°16.400′S

163°04.540′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

traino pelagico

37°01.333′S

166°40.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

traino pelagico

37°01.333′S

169°36.706′E

Sud-est lungo la ZEE neozelandese

Northwest Challenger

Northwest Challenger

traino pelagico

37°29.902′S

170°00.000′E

Verso sud fino a un punto della ZEE neozelandese

Northwest Challenger

Northwest Challenger

traino pelagico

37°41.589′S

170°00.000′E

Sud-ovest lungo la ZEE neozelandese

Northwest Challenger

Northwest Challenger

traino pelagico

38°00.000′S

169°47.848′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

traino pelagico

38°00.000′S

169°42.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

traino pelagico

37°48.000′S

169°42.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

traino pelagico

37°48.000′S

169°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

traino pelagico

37°42.000′S

169°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

traino pelagico

37°42.000′S

167°42.004′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

traino pelagico

37°48.000′S

167°42.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

traino pelagico

37°48.000′S

167°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

traino pelagico

39°06.000′S

167°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

traino pelagico

39°06.000′S

167°18.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

traino pelagico

38°52.000′S

167°18.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

traino pelagico

38°52.000′S

167°06.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

traino pelagico

37°48.000′S

167°06.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

traino pelagico

37°48.000′S

167°00.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

traino pelagico

37°42.000′S

167°00.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

traino pelagico

37°42.000′S

166°40.000′E

S. Lord Howe - sud

S. Lord Howe

traino pelagico

36°13.460′S

164°40.830′E

S. Lord Howe - sud

S. Lord Howe

traino pelagico

36°13.460′S

165°06.050′E

S. Lord Howe - sud

S. Lord Howe

traino pelagico

36°26.800′S

164°40.830′E

S. Lord Howe - sud

S. Lord Howe

traino pelagico

36°26.800′S

165°06.050′E

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman Rise 1

traino pelagico

47°08.280′S

147°50.200′E

Inizio sulla ZEE australiana

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 1

traino pelagico

47°17.370′S

147°50.200′E

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 1

traino pelagico

47°17.370′S

147°32.300′E

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 1

traino pelagico

47°10.197′S

147°32.300′E

Est lungo la ZEE australiana fino al punto d'inizio

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

traino pelagico

47°05.160′S

148°24.165′E

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

traino pelagico

47°05.160′S

148°50.670′E

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

traino pelagico

47°13.780′S

148°24.165′E

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

traino pelagico

47°13.780′S

148°50.670′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

traino pelagico

47°21.000′S

148°45.610′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

traino pelagico

47°21.000′S

149°03.200′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

traino pelagico

47°24.015′S

148°37.235′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

traino pelagico

47°24.015′S

148°45.610′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

traino pelagico

47°24.800′S

149°03.200′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

traino pelagico

47°30.320′S

148°44.390′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

traino pelagico

47°30.320′S

148°57.650′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

traino pelagico

47°35.205′S

148°37.235′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

traino pelagico

47°35.205′S

148°44.390′E

Wanganella

West Norfolk Ridge

traino pelagico

33°28.000′S

167°42.000′E

Wanganella

West Norfolk Ridge

traino pelagico

33°28.000′S

168°00.000′E

Wanganella

West Norfolk Ridge

traino pelagico

33°52.000′S

167°13.000′E

Wanganella

West Norfolk Ridge

traino pelagico

33°52.000′S

167°42.000′E

Wanganella

West Norfolk Ridge

traino pelagico

34°12.000′S

167°13.000′E

Wanganella

West Norfolk Ridge

traino pelagico

34°12.000′S

168°00.000′E

Westpac Bank

Westpac Bank

traino pelagico

39°39.000′S

167°05.000′E

Westpac Bank

Westpac Bank

traino pelagico

39°39.000′S

167°21.090′E

Westpac Bank

Westpac Bank

traino pelagico

39°55.000′S

167°05.000′E

Westpac Bank

Westpac Bank

traino pelagico

39°55.000′S

167°21.090′E



b)Coordinate della zona di gestione della pesca con palangaro di fondo

Nome del blocco

Luogo

Metodo

Latitudine

Longitudine

Direzione ZEE

Carpel bank

palangaro di fondo

25°14.950′S

159°00.285′E

Carpel bank

palangaro di fondo

25°14.950′S

160°00.000′E

Carpel bank

palangaro di fondo

25°59.640′S

159°00.285′E

Carpel bank

palangaro di fondo

25°59.640′S

160°00.000′E

Gascoyne

palangaro di fondo

36°19.950′S

155°53.630′E

Gascoyne

palangaro di fondo

36°19.950′S

156°43.770′E

Gascoyne

palangaro di fondo

36°59.440′S

155°53.630′E

Gascoyne

palangaro di fondo

36°59.440′S

156°43.770′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

palangaro di fondo

35°20.000′S

165°00.000′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

palangaro di fondo

35°20.000′S

166°21.915′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

palangaro di fondo

35°31.000′S

164°54.000′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

palangaro di fondo

35°31.000′S

165°00.000′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

palangaro di fondo

35°54.000′S

164°46.000′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

palangaro di fondo

35°54.000′S

164°54.000′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

palangaro di fondo

36°00.500′S

165°18.000′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

palangaro di fondo

36°00.500′S

166°21.915′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

palangaro di fondo

36°06.000′S

164°46.000′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

palangaro di fondo

36°06.000′S

165°18.000′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

palangaro di fondo

36°13.460′S

164°40.830′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

palangaro di fondo

36°13.460′S

165°06.050′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

palangaro di fondo

36°26.800′S

164°40.830′E

S. Lord Howe

C. Lord Howe

palangaro di fondo

36°26.800′S

165°06.050′E

North Lord Howe Rise

Capel bank

palangaro di fondo

25°14.950′S

159°00.285′E

North Lord Howe Rise

Capel bank

palangaro di fondo

25°14.950′S

160°00.000′E

North Lord Howe Rise

Capel bank

palangaro di fondo

25°59.640′S

159°00.285′E

North Lord Howe Rise

Capel bank

palangaro di fondo

25°59.640′S

160°00.000′E

Central Challenger

Central Challenger

palangaro di fondo

37°45.615′S

168°35.830′E

Central Challenger

Central Challenger

palangaro di fondo

37°55.230′S

168°35.830′E

Central Challenger

Central Challenger

palangaro di fondo

37°55.230′S

169°25.400′E

Central Challenger

Central Challenger

palangaro di fondo

38°13.830′S

169°25.400′E

Sud-ovest lungo la ZEE neozelandese

Central Challenger

Central Challenger

palangaro di fondo

38°23.165′S

169°11.967′E

Central Challenger

Central Challenger

palangaro di fondo

38°23.165′S

168°30.780′E

Central Challenger

Central Challenger

palangaro di fondo

38°32.750′S

168°30.780′E

Central Challenger

Central Challenger

palangaro di fondo

38°32.750′S

167°57.950′E

Central Challenger

Central Challenger

palangaro di fondo

39°17.180′S

167°57.950′E

Central Challenger

Central Challenger

palangaro di fondo

39°17.180′S

167°30.500′E

Central Challenger

Central Challenger

palangaro di fondo

38°06.430′S

167°30.500′E

Central Challenger

Central Challenger

palangaro di fondo

38°06.430′S

168°09.833′E

Central Challenger

Central Challenger

palangaro di fondo

37°45.615′S

168°09.833′E

Gascoyne

Gascoyne

palangaro di fondo

36°19.950′S

155°53.630′E

Gascoyne

Gascoyne

palangaro di fondo

36°19.950′S

156°43.770′E

Gascoyne

Gascoyne

palangaro di fondo

36°59.440′S

155°53.630′E

Gascoyne

Gascoyne

palangaro di fondo

36°59.440′S

156°43.770′E

1

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

47°40.000′S

149°27.000′O

1

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

47°40.000′S

150°00.000′O

1

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

48°05.000′S

149°27.000′O

1

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

48°05.000′S

150°00.000′O

3

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

45°59.000′S

154°07.224′O

3

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

45°59.000′S

154°28.653′O

3

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

46°15.000′S

154°07.224′O

3

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

46°15.000′S

154°28.653′O

4

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

46°01.000′S

155°40.000′O

4

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

46°01.000′S

156°10.000′O

4

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

46°24.000′S

155°40.000′O

4

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

46°24.000′S

156°10.000′O

5

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

45°26.000′S

156°30.000′O

5

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

45°26.000′S

156°55.000′O

5

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

45°42.000′S

156°30.000′O

5

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

45°42.000′S

156°55.000′O

6

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

45°19.500′S

157°19.000′O

6

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

45°19.500′S

157°55.000′O

6

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

45°30.000′S

157°19.000′O

6

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

45°30.000′S

157°55.000′O

7

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

44°43.950′S

158°18.000′O

7

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

44°43.950′S

158°38.000′O

7

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

44°57.950′S

158°18.000′O

7

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

44°57.950′S

158°38.000′O

8

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

44°13.000′S

159°43.000′O

8

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

44°13.000′S

159°54.000′O

8

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

44°21.000′S

159°43.000′O

8

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

44°21.000′S

159°54.000′O

9

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

43°51.183′S

160°29.235′O

9

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

43°51.183′S

160°50.820′O

9

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

44°07.000′S

160°29.235′O

9

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

44°07.000′S

160°50.820′O

10

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

43°22.000′S

161°21.770′O

10

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

43°22.000′S

161°39.000′O

10

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

43°31.370′S

161°10.170′O

10

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

43°31.370′S

161°21.770′O

10

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

43°41.440′S

161°10.170′O

10

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

43°41.440′S

161°39.000′O

11

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

42°40.000′S

161°48.000′O

11

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

42°40.000′S

162°07.000′O

11

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

42°54.500′S

161°48.000′O

11

South Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

42°54.500′S

162°07.000′O

13

Central Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

41°45.000′S

163°29.500′O

13

Central Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

41°45.000′S

163°49.000′O

13

Central Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

42°00.000′S

163°29.500′O

13

Central Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

42°00.000′S

163°49.000′O

14

Central Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

41°17.000′S

164°00.000′O

14

Central Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

41°17.000′S

164°27.000′O

14

Central Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

41°40.000′S

164°00.000′O

14

Central Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

41°40.000′S

164°27.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

40°32.897′S

165°12.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

40°32.897′S

165°30.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

40°42.000′S

164°56.400′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

40°42.000′S

165°12.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

40°48.000′S

165°24.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

40°48.000′S

165°30.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

40°54.000′S

165°12.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

40°54.000′S

165°24.000′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

41°06.000′S

164°56.400′O

15

Central Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

41°06.000′S

165°12.000′O

17

North Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

38°20.013′S

167°29.000′O

17

North Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

38°20.013′S

167°47.067′O

17

North Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

38°32.000′S

167°29.000′O

17

North Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

38°32.000′S

167°47.067′O

18

North Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

38°11.013′S

168°01.785′O

18

North Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

38°11.013′S

168°20.000′O

18

North Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

38°40.000′S

168°01.785′O

18

North Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

38°40.000′S

168°20.000′O

22

North Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

36°45.000′S

169°30.000′O

22

North Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

36°45.000′S

170°00.000′O

22

North Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

37°08.000′S

169°30.000′O

22

North Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

37°08.000′S

170°00.000′O

23

North Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

36°00.000′S

169°22.000′O

23

North Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

36°00.000′S

169°40.000′O

23

North Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

36°10.000′S

169°22.000′O

23

North Louisville Louisville Ridge

palangaro di fondo

36°10.000′S

169°40.000′O

N. Lord Howe

N. Lord Howe

palangaro di fondo

32°39.630′S

163°04.415′E

Inizio sulla ZEE australiana

N. Lord Howe

N. Lord Howe

palangaro di fondo

32°39.630′S

163°40.000′E

N. Lord Howe

N. Lord Howe

palangaro di fondo

33°20.000′S

163°40.000′E

N. Lord Howe

N. Lord Howe

palangaro di fondo

33°20.000′S

163°20.000′E

N. Lord Howe

N. Lord Howe

palangaro di fondo

34°40.000′S

162°20.000′E

N. Lord Howe

N. Lord Howe

palangaro di fondo

34°40.000′S

163°20.000′E

N. Lord Howe

N. Lord Howe

palangaro di fondo

33°54.773′S

162°20.000′E

Nord-est lungo la ZEE australiana fino al punto d'inizio

Central Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

37°45.615′S

168°35.830′E

Central Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

37°55.230′S

168°35.830′E

Central Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

37°55.230′S

169°25.400′E

Central Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

38°13.830′S

169°25.400′E

Central Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

38°23.165′S

169°11.967′E

Central Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

38°23.165′S

168°30.780′E

Central Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

38°32.750′S

168°30.780′E

Central Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

38°32.750′S

167°57.950′E

Central Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

39°17.180′S

167°57.950′E

Central Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

39°17.180′S

167°30.500′E

Central Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

38°06.430′S

167°30.500′E

Central Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

38°06.430′S

168°09.833′E

Central Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

37°45.615′S

168°09.833′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

37°01.333′S

169°36.706′E

Sud-est lungo la ZEE neozelandese

Northwest Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

37°29.902′S

170°00.000′E

Verso sud fino a un punto della ZEE neozelandese

Northwest Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

37°41.589′S

170°00.000′E

Sud-ovest lungo la ZEE neozelandese

Northwest Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

38°00.000′S

169°47.848′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

38°00.000′S

169°42.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

37°48.000′S

169°42.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

37°48.000′S

169°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

37°42.000′S

169°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

37°42.000′S

167°42.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

37°48.000′S

167°42.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

37°48.000′S

167°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

39°06.000′S

167°24.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

39°06.000′S

167°18.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

38°52.000′S

167°18.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

38°52.000′S

167°06.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

37°48.000′S

167°06.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

37°48.000′S

167°00.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

37°42.000′S

167°00.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

37°42.000′S

166°40.000′E

Northwest Challenger

Northwest Challenger

palangaro di fondo

37°01.333′S

166°40.000′E

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman Rise 1 S. Tasman Rise

palangaro di fondo

47°08.280′S

147°50.200′E

Inizio sulla ZEE australiana

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 1

palangaro di fondo

47°17.370′S

147°50.200′E

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 1

palangaro di fondo

47°17.370′S

147°32.300′E

S. Tasman Rise 1 Box 1

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 1

palangaro di fondo

47°10.197′S

147°32.300′E

Est lungo la ZEE australiana fino al punto d'inizio

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

palangaro di fondo

47°05.160′S

148°24.165′E

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

palangaro di fondo

47°05.160′S

148°50.670′E

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

palangaro di fondo

47°13.780′S

148°24.165′E

S. Tasman Rise 2 Box 2

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 2

palangaro di fondo

47°13.780′S

148°50.670′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

palangaro di fondo

47°21.000′S

148°45.610′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

palangaro di fondo

47°21.000′S

149°03.200′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

palangaro di fondo

47°24.015′S

148°37.235′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

palangaro di fondo

47°24.015′S

148°45.610′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

palangaro di fondo

47°24.800′S

149°03.200′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

palangaro di fondo

47°30.320′S

148°44.390′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

palangaro di fondo

47°30.320′S

148°57.650′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

palangaro di fondo

47°35.205′S

148°37.235′E

S. Tasman Rise 3 Box 3

S. Tasman RiseS. Tasman Rise 3

palangaro di fondo

47°35.205′S

148°44.390′E

Marion

Three Kings

palangaro di fondo

27°59.155′S

175°19.590′E

Marion

Three Kings

palangaro di fondo

27°59.155′S

175°40.370′E

Marion

Three Kings

palangaro di fondo

28°19.800′S

175°19.590′E

Marion

Three Kings

palangaro di fondo

28°19.800′S

175°40.370′E

Three Kings

Three Kings

palangaro di fondo

30°49.324′S

172°42.880′E

Inizio sulla ZEE neozelandese

Three Kings

Three Kings

palangaro di fondo

30°40.115′S

172°42.880′E

Three Kings

Three Kings

palangaro di fondo

30°40.115′S

172°53.295′E

Three Kings

Three Kings

palangaro di fondo

30°16.500′S

172°53.295′E

Three Kings

Three Kings

palangaro di fondo

30°16.500′S

174°20.000′E

Three Kings

Three Kings

palangaro di fondo

30°40.245′S

174°20.000′E

Three Kings

Three Kings

palangaro di fondo

30°40.245′S

174°00.200′E

Three Kings

Three Kings

palangaro di fondo

30°53.670′S

174°00.200′E

Three Kings

Three Kings

palangaro di fondo

30°53.670′S

173°08.819′E

Ovest lungo la ZEE neozelandese fino al punto d'inizio

West Norfolk Ridge

West Norfolk Ridge

palangaro di fondo

32°17.000′S

166°41.530′E

West Norfolk Ridge

West Norfolk Ridge

palangaro di fondo

32°17.000′S

166°41.921′E

Sud-est lungo la ZEE australiana

West Norfolk Ridge

West Norfolk Ridge

palangaro di fondo

32°28.633′S

168°00.000′E

West Norfolk Ridge

West Norfolk Ridge

palangaro di fondo

34°12.000′S

168°00.000′E

West Norfolk Ridge

West Norfolk Ridge

palangaro di fondo

34°12.000′S

167°13.000′E

West Norfolk Ridge

West Norfolk Ridge

palangaro di fondo

34°00.000′S

167°13.000′E

West Norfolk Ridge

West Norfolk Ridge

palangaro di fondo

34°00.000′S

166°41.530′E

Westpac Bank

Westpac Bank

palangaro di fondo

39°39.000′S

167°05.000′E

Westpac Bank

Westpac Bank

palangaro di fondo

39°39.000′S

167°21.090′E

Westpac Bank

Westpac Bank

palangaro di fondo

39°55.000′S

167°05.000′E

Westpac Bank

Westpac Bank

palangaro di fondo

39°55.000′S

167°21.090′E

Figura 1: Panoramica della zona di gestione della SPRFMO

Legenda:

- Zone di gestione della SPRFMO: carta panoramica

- Strascico (consentiti anche: traino pelagico e palangaro di fondo)

- Solo palangaro di fondo

- Traino pelagico (consentito anche: palangaro di fondo)

- Zona economica esclusiva

- Zona valutata



Figura 2: Zone di gestione della pesca di fondo della SPRFMO per Louisville Ridge

Legenda:

- Zone di gestione della SPRFMO: Louisville Ridge

- Strascico (consentiti anche: traino pelagico e palangaro di fondo)

- Solo palangaro di fondo

- Traino pelagico (consentito anche: palangaro di fondo)

- Zona economica esclusiva

- Zona valutata



Figura 3: Zone di gestione della pesca di fondo della SPRFMO per il Mar di Tasmania

Legenda:

- Zone di gestione della SPRFMO: Mar di Tasmania

- Strascico (consentiti anche: traino pelagico e palangaro di fondo)

- Solo palangaro di fondo

- Traino pelagico (consentito anche: palangaro di fondo)

- Zona economica esclusiva

- Zona valutata



Allegato XV

Zone di gestione della pesca (Fishery management areas, FMA) 

Coordinate per ciascuna zona di gestione della pesca

FMA

Punto

Latitudine

Longitudine

Direzione ZEE

Central Lord Howe Rise

1

35°00.000′S

164°00.000′E

Central Lord Howe Rise

2

35°00.000′S

167°00.000′E

Central Lord Howe Rise

3

36°45.000′S

167°00.000′E

Central Lord Howe Rise

4

36°45.000′S

164°00.000′E

Central Louisville

1

39°24.000′S

167°00.000′O

Central Louisville

2

39°24.000′S

162°30.000′O

Central Louisville

3

43°00.000′S

162°30.000′O

Central Louisville

4

43°00.000′S

167°00.000′O

North Lord Howe Rise

1

32°30.000′S

163°06.980′E

Inizio sulla ZEE australiana

North Lord Howe Rise

2

32°30.000′S

166°00.000′E

North Lord Howe Rise

3

35°00.000′S

166°00.000′E

North Lord Howe Rise

4

35°00.000′S

162°00.000′E

North Lord Howe Rise

5

34°13.064′S

162°00.000′E

Nord lungo la ZEE australiana fino al punto d'inizio

North Louisville

1

35°00.000′S

172°00.000′O

North Louisville

2

35°00.000′S

165°00.000′O

North Louisville

3

39°24.000′S

165°00.000′O

North Louisville

4

39°24.000′S

167°00.000′O

North Louisville

5

39°30.000′S

167°00.000′O

North Louisville

6

39°30.000′S

172°00.000′O

Northwest Challenger

1

36°50.000′S

166°00.000′E

Northwest Challenger

2

36°50.000′S

169°28.474′E

Sud-est lungo la ZEE neozelandese

Northwest Challenger

3

37°29.902′S

170°00.000′E

Verso sud fino a un punto della ZEE neozelandese

Northwest Challenger

4

37°41.589′S

170°00.000′E

Sud-ovest lungo la ZEE neozelandese

Northwest Challenger

5

39°30.000′S

168°08.799′E

Northwest Challenger

6

39°30.000′S

166°00.000′E

South Louisville

1

41°30.000′S

162°26.000′O

South Louisville

2

41°30.000′S

148°00.000′O

South Louisville

3

50°00.000′S

148°00.000′O

South Louisville

4

50°00.000′S

162°26.000′O

South Tasman Rise

1

46°25.979′S

150°00.000′E

Inizio sulla ZEE australiana

South Tasman Rise

2

50°00.000′S

150°00.000′E

South Tasman Rise

3

50°00.000′S

145°00.000′E

South Tasman Rise

4

46°55.906′S

145°00.000′E

Est lungo la ZEE australiana fino al punto d'inizio

Three Kings

1

28°00.000′S

172°20.000′E

Three Kings

2

28°00.000′S

175°40.000′E

Three Kings

3

31°00.000′S

175°40.000′E

Three Kings

4

31°00.000′S

173°32.686′E

Ovest lungo la ZEE neozelandese

Three Kings

5

30°47.558′S

172°20.000′E

West Norfolk

1

34°30.000′S

168°01.318′E

Inizio sulla ZEE neozelandese

West Norfolk

2

34°30.000′S

166°30.000′E

West Norfolk

3

32°30.000′S

166°30.000′E

West Norfolk

4

32°30.000′S

168°10.000′E

West Norfolk

5

33°19.412′S

168°10.000′E

Sud lungo la ZEE neozelandese fino al punto d'inizio

Westpac Bank

1

39°31.000′S

166°30.000′E

Westpac Bank

2

39°31.000′S

168°08.176′E

Sud-ovest lungo la ZEE neozelandese

Westpac Bank

3

40°30.000′S

167°21.903′E

Westpac Bank

4

40°30.000′S

166°30.000′E

Figura 1: Zone di gestione della pesca per Louisville Ridge

Legenda:

- Zone di gestione della SPRFMO: Louisville Ridge

- Zona economica esclusiva

- Zona valutata

- Zone di gestione della pesca (FMA)

- Strascico (consentiti anche: traino pelagico e palangaro di fondo)

- Traino pelagico (consentito anche: palangaro di fondo)

- Solo palangaro di fondo



Figura 2: Zone di gestione della pesca per il Mar di Tasmania

Legenda:

- Zone di gestione della SPRFMO: Mar di Tasmania

- Zona economica esclusiva

- Zona valutata

- Zone di gestione della pesca (FMA)

- Strascico (consentiti anche: traino pelagico e palangaro di fondo)

- Traino pelagico (consentito anche: palangaro di fondo)

- Solo palangaro di fondo



Allegato XVI

Elenco dei taxa indicatori di EMV

Livello tassonomico

Nome comune

Taxa pertinenti

Taxa vulnerabili

Phylum Porifera

Spugne

Tutti i taxa delle classi delle Demospongiae e delle Hexactinellidae

Phylum Cnidaria

Classe Anthozoa

Ordine Scleractinia

Madrepore

Tutti i taxa rientranti nei generi seguenti: Solenosmilia; Goniocorella; Oculina; Enallopsammia; Madrepora; Lophelia

Ordine Antipatharia

Coralli neri

Tutti i taxa

Ordine Alcyonacea

Coralli molli veri

Tutti i taxa tranne gli Alcyonacea gorgoniacei

Gruppo informale degli Alcyonacea gorgoniacei

Octocoralli a ventaglio

Tutti i taxa rientranti nei sottordini seguenti: Holaxonia; Calcaxonia; Scleraxonia

Ordine Pennatulacea

Penne di mare

Tutti i taxa

Ordine Actiniaria

Anemoni

Tutti i taxa

Ordine Zoantharia

Esacoralli

Tutti i taxa

Classe Hydrozoa

Idrozoi

Tutti i taxa rientranti negli ordini degli Anthoathecata e Leptothecata, tranne le Stylasteridae

Ordine Anthoathecatae

Famiglia Stylasteridae

Idrocoralli

Tutti i taxa

Phylum Bryozoa

Briozoi

Tutti i taxa rientranti negli ordini dei Cheilostomatida e Ctenostomatida

Indicatori di habitat

Phylum Echinodermata

Classe Asteroidea

Ordine Brisingida

Stelle marine senza punte

Tutti i taxa

Classe Crinoidea

Gigli di mare

Tutti i taxa

Allegato XVII

Pesi soglia per l'attivazione del protocollo di rilevamento di EMV in una qualsiasi operazione di traino per un unico taxon indicatore di EMV

Livello tassonomico

Nome comune

Peso
soglia (kg)

Taxa vulnerabili

Phylum Porifera

Spugne

25

Phylum Cnidaria

Classe Anthozoa

Ordine Scleractinia

Madrepore

60

Ordine Antipatharia

Coralli neri

5

Gruppo informale degli Alcyonacea gorgoniacei

Ottocoralli "ventagli di mare"

15

Ordine Actiniaria

Anemoni

35

Ordine Zoantharia

Esacoralli

10

Allegato XVIII

Pesi soglia per l'attivazione del protocollo di rilevamento di EMV in una qualsiasi operazione di traino per tre o più taxa indicatori di EMV differenti

Livello tassonomico

Nome comune

Peso
soglia (kg)

Taxa vulnerabili

Phylum Porifera

Spugne

5

Phylum Cnidaria

Classe Anthozoa

Ordine Scleractinia

Madrepore

5

Ordine Antipatharia

Coralli neri

1

Ordine Alcyonacea

Coralli molli veri

1

Gruppo informale degli Alcyonacea gorgoniacei

Ottocoralli "ventagli di mare"

1

Ordine Pennatulacea

Penne di mare

1

Ordine Actiniaria

Anemoni

5

Ordine Zoantharia

Esacoralli

1

Classe Hydrozoa

Idrozoi

1

Ordine Anthoathecatae

Famiglia Stylasteridae

Idrocoralli

1

Phylum Bryozoa

Briozoi

1

Phylum Echinodermata

Classe Asteroidea

Ordine Brisingida

Stelle marine senza punte

1

Classe Crinoidea

Gigli di mare

1

Allegato XIX

Livelli di copertura dell'attività di osservazione nella pesca di fondo

Tipo di attrezzo

Livello minimo di copertura dell'osservazione

Rete a strascico e rete da traino pelagica

Copertura del 100 %

Palangaro di fondo

Copertura almeno del 10 % per la campagna di pesca annuale 4

Allegato XX

Bandierina d'ispezione e gagliardetto d'imbarco della SPRFMO

Figura 1: Bandierina d'ispezione della SPRFMO



Figura 2: Gagliardetto d'imbarco della SPRFMO

".

ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento (UE) 2019/833 il punto 38) è sostituito dal seguente:

"38) Modulo del rapporto di sorveglianza dell'allegato IV.A delle CEM, di cui all'articolo 30, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 45, lettera a);".

ALLEGATO III

Al regolamento (UE) 2021/56 sono aggiunti gli allegati II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX:

"Allegato II

Rapporto di disattivazione di una boa satellitare

Gli Stati membri comunicano o impongono ai loro pescherecci di comunicare al segretariato l'eventuale disattivazione di una boa satellitare utilizzando i campi di dati seguenti relativi alla prima comunicazione della boa dopo l'attivazione:

data (AAAA/MM/GG);

ora (hh:mm);

codice identificativo della boa;

latitudine (espressa in gradi e minuti decimali);

longitudine (espressa in gradi e minuti decimali);

velocità (in nodi); e

motivo della disattivazione: perdita di segnale, furto del FAD, arenamento, disattivazione temporanea nei periodi di chiusura, trasferimento di proprietà, FAD fuori dalle zone specificate all'articolo 6, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2021/56.

Allegato III

Rapporto di riattivazione da remoto di una boa satellitare

Gli Stati membri comunicano o impongono ai loro pescherecci di comunicare al segretariato l'eventuale riattivazione da remoto di una boa satellitare utilizzando i campi di dati seguenti relativi all'ultima comunicazione della boa prima della disattivazione:

data (AAAA/MM/GG);

ora (hh:mm);

codice identificativo della boa;

latitudine (espressa in gradi e minuti decimali);

longitudine (espressa in gradi e minuti decimali);

velocità (in nodi); e

motivo della riattivazione da remoto: recupero di un segnale perso, riattivazione successiva a una disattivazione temporanea durante il periodo di chiusura o trasferimento di proprietà mentre il FAD è in mare, altro (specificare).

Allegato IV

Norme di progettazione dei dispositivi derivanti di concentrazione del pesce (DFAD) non impiglianti e biodegradabili

 

Figura: esempio di FAD non impigliante e biodegradabile

Legenda:

Copertura non impigliante e biodegradabile

Zattera di bambù

Corda

Bambù

Attrattori in tessuto

Piombi

I FAD derivanti sono costruiti senza pezze di rete o materiale impigliante né nella struttura di superficie (zattera) né nella struttura sommersa.

Ai fini del presente regolamento sono definite le categorie seguenti di FAD derivanti, in base al loro grado di biodegradabilità (da non biodegradabile a biodegradabile al 100 %), fermo restando che le rispettive definizioni non si applicano alle boe elettroniche collegate a tali FAD a fini di tracciamento.

Categoria I: il FAD derivante è costruito con materiali interamente biodegradabili.

Categoria II: il FAD derivante è costruito con materiali interamente biodegradabili, ad eccezione dei componenti di galleggiamento a base di plastica (es. boe di plastica, schiuma, sugheri di rete a circuizione a chiusura).

Categoria III: la parte del FAD derivante sotto la superficie è costruita con materiali interamente biodegradabili, mentre la parte in superficie e tutti i componenti di galleggiamento contengono materiali non biodegradabili (es. rafia sintetica, telaio metallico, galleggianti di plastica, corde di nylon).

Categoria IV: la parte del FAD sotto la superficie contiene materiali non biodegradabili, mentre la parte in superficie è costruita con materiali interamente biodegradabili, ad eccezione, eventualmente, dei componenti di galleggiamento,

Categoria V: la parti in superficie e sotto la superficie del FAD contengono materiali non biodegradabili.

Allegato V

Definizioni

1.EM (controllo elettronico): l'uso di apparecchiature EM per registrare le attività di un peschereccio.

2.EMS (sistema di controllo elettronico, Electronic Monitoring System): un sistema per l'attuazione dell'EM a bordo di un peschereccio e per la raccolta, il trattamento e l'analisi delle registrazioni EM risultanti.

3.Standard EM: le norme, le regole e le procedure concordate che disciplinano l'introduzione e il funzionamento di un EMS, applicabili a tutti i componenti del sistema, in quanto utilizzabili per pescherecci specifici in una zona specifica e/o per un tipo di attività di pesca specifico.

4.Programma EMS: un programma nazionale o regionale istituito per l'implementazione di un EMS.

5.Apparecchiature EM: una rete di telecamere elettroniche, sensori e/o dispositivi di archiviazione dei dati installata su un peschereccio e utilizzata per registrarne le attività.

6.Registrazioni EM: immagini e altri dati registrati dalle apparecchiature EM.

7.Dati EM: i dati risultanti dall'analisi delle registrazioni EM.

8.Analisi EM: l'analisi delle registrazioni EM per produrre i dati EM.

9.Analista EM: una persona abilitata all'analisi delle registrazioni EM e alla produzione di dati EM.

10.Centro di analisi EM: una struttura in cui sono analizzate le registrazioni EM ai fini della produzione di dati EM.

11.Copertura EM: la percentuale di pescherecci o attività di pesca effettivamente coperta dall'EMS.

12.Tasso di analisi EM: la percentuale delle registrazioni EM che sono analizzate ai fini della produzione di dati EM.

13.Fornitore di servizi EM: fornitore di apparecchiature EM e/o di servizi tecnici e logistici.

Allegato VI

Requisiti tecnici minimi, standard di prestazione, campo visivo delle telecamere relativamente alle attività di pesca coperte dall'EMS e configurazioni raccomandate delle apparecchiature EM per ciascun tipo di peschereccio

Apparecchiature EM

·Le apparecchiature EM sono protette da eventuali interruzioni di energia elettrica a bordo mediante un gruppo elettrogeno di emergenza che ne garantisce la continuità operativa fino al ripristino del sistema di alimentazione principale del peschereccio (es. per 30 minuti). Sono inoltre in grado di salvare le registrazioni EM nel caso in cui l'interruzione di energia elettrica a bordo si protragga oltre il limite temporale coperto dal gruppo elettrogeno di emergenza.

·È di norma preferibile utilizzare riprese video digitali per registrare informazioni durante le diverse fasi dell'attività del peschereccio, ma un'altra valida opzione, soprattutto a causa della limitata capacità di archiviazione, può essere il ricorso a immagini fisse. Una configurazione ottimale può consistere nell'impostare le telecamere in modo da effettuare riprese video per zone, telecamere o momenti specifici e scattare fotografie in altri casi.

·Le registrazioni EM comprendono almeno il luogo, la data e la marcatura temporale e, per quanto possibile, l'identificativo del peschereccio e sono integrate da altri strumenti di raccolta e monitoraggio dei dati (es. sensori).

·L'interfaccia di bordo include uno schermo o un'interfaccia equivalente, che consente al capopesca/all'equipaggio di verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature EM.

·Il fornitore di apparecchiature EM garantisce che eventuali interferenze di radiofrequenza delle apparecchiature EM con altri dispositivi di comunicazione, navigazione, sicurezza, geolocalizzazione o altre apparecchiature per la pesca installati a bordo siano evitate.

·Le apparecchiature EM raccolgono automaticamente e autonomamente le registrazioni EM per generare i dati EM richiesti e sono in grado di rilevare/resistere a eventuali manomissioni; registrano messaggi d'allarme automatici che sono inviati al coordinatore EM e al fornitore EM competenti in tempo quasi reale in caso di malfunzionamento, attivazione/arresto manuale, inserimento manuale di dati, manipolazione esterna di dati o tentativi di manomissione delle apparecchiature o delle registrazioni EM. Se l'invio in tempo quasi reale al coordinatore del programma EM e al fornitore EM non è possibile, i messaggi d'allarme automatici registrati sono trasmessi quanto prima, insieme ad altre registrazioni EM, alla fine della bordata corrispondente. Deve essere inoltre possibile controllare manualmente la registrazione dei dati, ma solo nel caso in cui le apparecchiature EM non si attivino o si arrestino automaticamente; qualsiasi attivazione manuale deve innescare un allarme automatico. L'arresto manuale non è consentito.

Telecamere

·Le telecamere devono essere numericamente e qualitativamente sufficienti a soddisfare i requisiti EMS in materia di dati e devono fornire immagini ad alta risoluzione che consentano di identificare le specie e le attività di pesca specifiche e di monitorare la zona d'acqua circostante il peschereccio.

·I componenti hardware EM a bordo devono essere sufficientemente resistenti alla polvere e all'acqua e sufficientemente solidi da poter funzionare in modo affidabile in tutte le condizioni previste nei punti del peschereccio in cui sono posizionati.

·Le telecamere devono essere in grado di registrare filmati e/o immagini fisse, a seconda dello scopo che esse si prefiggono singolarmente. Per le telecamere utilizzate per l'identificazione delle specie, le immagini video devono avere una risoluzione non inferiore a 720 p, con una cadenza di quadro minima di 5-10 fotogrammi al secondo (FPS). Le immagini fisse devono avere un intervallo di scatto minimo non superiore a 1 secondo e una risoluzione non inferiore a 2 MP.

·L'ubicazione delle telecamere deve garantire una visuale delle zone da riprendere chiara e libera da ostacoli.

·Sui pescherecci con reti a circuizione, le telecamere devono coprire almeno il ponte di lavoro (sul lato sia di babordo che di tribordo), il sacco della rete e il coppo, il ponte di prua o la parte maestra e (se del caso) il ponte dei pozzi e il nastro trasportatore. Nella tabella 1 e nella figura 1 sono riportate alcune descrizioni e un'immagine esemplificativa del posizionamento delle telecamere su pescherecci con reti a circuizione a chiusura delle classi 2-6.

·Per i pescherecci con palangari, le telecamere devono consentire di vedere almeno tutti gli esemplari all'amo, sia quelli issati a bordo sia, se possibile, quelli rigettati o rilasciati in mare senza prima averli issati a bordo. Nella tabella 2 e nella figura 2 sono riportate alcune descrizioni e un'immagine esemplificativa del posizionamento delle telecamere su pescherecci con palangari in grado di fornire queste visuali.

·Le telecamere devono essere in grado di registrare le attività in condizioni di luce naturale sia fioca che molto accecante (basso e alto contrasto). Le attività di pesca notturna durante le quali si effettuano catture devono essere illuminate con luce sufficiente (ad esempio, i palangari). In questi casi, il fornitore di servizi EM verifica la qualità dell'immagine per garantire che non vi sia un abbagliamento eccessivo.

Sensori

·Le apparecchiature EM possono comprendere anche sensori per la registrazione di dati non visivi (ad esempio, il movimento del peschereccio, la pressione idraulica, informazioni ambientali) ed eventualmente dispositivi di accensione/spegnimento delle telecamere che consentano di concentrare la raccolta dei dati visivi durante le attività d'interesse.

·Un sensore GPS o equivalente è in grado di registrare automaticamente la posizione e, a meno che l'apparecchiatura EM non utilizzi telecamere a registrazione continua, anche la velocità e la rotta del peschereccio.

Archiviazione dei dati

·Le apparecchiature EM hanno una capacità sufficiente per archiviare tutte le registrazioni EM richieste, tra cui i dati GPS (o equivalenti), la posizione, la data, l'ora, il nome del peschereccio e, se del caso, informazioni minime sul sensore, per tutta la durata di una bordata.

·I pescherecci hanno a bordo un numero sufficiente di dispositivi vuoti di archiviazione dati (di preferenza, unità a stato solido, SSD) nel caso in cui sia necessario sostituirli in mare. Un membro dell'equipaggio appositamente formato può dover sostituire tali dispositivi nel corso di una bordata di pesca se la capacità di archiviazione dei dati è esaurita, sempre in coordinamento con il fornitore di servizi EM.

·Le apparecchiature EM comprendono dispositivi gemelli di backup distinti per far sì che i dati non vadano persi in caso di guasto di un dispositivo.

Compatibilità

·I dati EM sono trasmessi all'IATTC in un formato compatibile con le sue banche dati e con le sue risorse informatiche (es. struttura dei dati, unità, codici di identificazione delle specie/altri codici delle attività di pesca, ecc.).

·Le immagini sono registrate in un formato di file video o immagine ampiamente utilizzato e accessibile, come MP4 o JPEG.

·Tutte le registrazioni EM generate dal sistema EMS sono compatibili con il software di analisi EM utilizzato dal centro di analisi EM al quale sono inviate le registrazioni EM per generare i dati EM.

Manutenzione delle apparecchiature EM

·In mare, tutte le attività di manutenzione, riparazione e sostituzione delle apparecchiature EM sono svolte da uno o più membri dell'equipaggio del peschereccio appositamente formati, solo in coordinamento con il fornitore di servizi EM e dietro sue istruzioni da remoto.

·A terra, tutte le attività di manutenzione, riparazione e sostituzione delle apparecchiature EM sono svolte da un tecnico in coordinamento con il fornitore di servizi EM.

·Su ogni peschereccio, un membro dell'equipaggio appositamente designato è responsabile della pulizia ordinaria delle lenti delle telecamere, da effettuarsi secondo un protocollo specifico, al fine di garantire la nitidezza delle registrazioni EM, conformemente a un protocollo predisposto dal personale scientifico dell'IATTC. Per evitare di danneggiare le lenti è obbligatorio utilizzare materiali di pulizia appropriati che devono essere sempre disponibili a bordo.

TABELLA 1. Esempio di posizionamento delle telecamere su pescherecci con reti a circuizione delle classi 2-6.

Pescherecci di classe 6 con 6 o più file di pozzi

Due telecamere panoramiche (es. 180°) sulla coffa di vedetta che coprano il lato di babordo (presenza/assenza di oggetti galleggianti per determinare il tipo di cala, interazioni con FAD, tempi di cala) e il lato di tribordo (numero di motoscafi utilizzati nella cala, utilizzo di FAD, identificazione di catture accessorie di grossa taglia, rigetti, tempi di cala).

Una telecamera (es. 105°) sul retro della coffa di vedetta che copra il ponte principale e la zona del sacco (identificazione delle specie oggetto delle catture e delle catture accessorie, rigetti).

Una telecamera (es. 105°) sul tetto del ponte di comando che copra la zona prodiera (posa e recupero di FAD).

Una telecamera (es. 105°) sul tetto dei comandi del picco che copra la zona del coppo (stima delle catture totali, identificazione delle catture accessorie, rigetti).

Tre telecamere (es. 105°) che coprano ciascuna lo stesso numero di file di pozzi (identificazione delle catture e delle catture accessorie, stima per specie, rigetti).

Pescherecci di classe 5 con meno di 6 file di pozzi

·Due telecamere panoramiche (es. 180°) sulla coffa di vedetta che coprano i lati di tribordo e di babordo.

·Una telecamera (es. 105°) sul retro della coffa di vedetta che copra il ponte principale e la zona del sacco (posa e recupero di FAD).

·Una telecamera (es. 105°) sul tetto dei comandi del picco che copra la zona del coppo.

·Due telecamere (es. 105°) che coprano lo stesso numero di file di pozzi.

Pescherecci di classe 2 senza accesso al ponte scoperto

·Una telecamera panoramica (es. 180°) sulla coffa di vedetta che copra il lato di babordo.

·Una telecamera (es. 105°) sul retro della coffa di vedetta che copra il ponte principale.

·Una telecamera (es. 105°) sul tetto del ponte di comando che copra la zona prodiera.

·Una telecamera (es. 105°) sul tetto dei comandi del picco che copra la zona del coppo.

TABELLA 2. Primo esempio di posizionamento delle telecamere su pescherecci con palangari.

Di seguito sono riportati esempi di progetti di installazione di telecamere basati su informazioni raccolte dai fornitori di servizi EM e da iniziative internazionali (es. Carnes et al., 2019).

Pescherecci con palangari di piccole dimensioni (lunghezza fuori tutto < 20 m)

·Una telecamera (es. 105°) sul ponte di lavoro per identificare le specie.

·Una telecamera (es. 105°) montata all'esterno della murata laterale per coprire il varco da cui le catture sono issate a bordo.

Pescherecci con palangari di medie dimensioni (lunghezza fuori tutto 20-24 m) e di grandi dimensioni (lunghezza fuori tutto > 24 m)

·Una telecamera (es. 105°) a poppa per registrare il numero di galleggianti, ami ed esche utilizzati nella cala.

·Una telecamera (es. 105°) nella parte maestra del peschereccio che copra il totale delle catture e dei rigetti per specie, taglia e sorte subita.

·Una telecamera (es. 105°) a prua che copra le catture detenute, per specie, taglia e sorte subita, durante il salpamento (facoltativa, se necessaria per ottenere le visuali richieste).

·Una telecamera (es. 105°) montata sul buttafuori, all'esterno del parapetto da cui è salpato il trave, per registrare l'eventuale distacco dall'amo dei pesci catturati, eventuali rotture del trave, ecc. (facoltativa per pescherecci di lunghezza fuori tutto 20-24 m)

Legenda:

A

oC1: 105° Posa/recupero di FAD -

oC2: 105° Tasso di catture accessorie, rigetti, identificativo preliminare della specie, composizione preliminare della specie per taglia -

oC3: 180° Presenza/assenza di oggetti galleggianti per la determinazione del tipo di cala, posa di FAD, avvicinamento di FAD -

oC4: 105° Tonnellaggio coppo, identificativo specie, composizione della specie per taglia -

oC5: 180º N. motoscafi utilizzati nella cala, posa di FAD, sorte delle catture accessorie, rigetti -

B

oC6-C8:105° identificativo dei pozzi caricati, identificativo specie, composizione della specie per taglia -

oC4: 105° Posa di FAD, controllo dei FAD -

C:

oC1: 180° Presenza/assenza di oggetti galleggianti per la determinazione del tipo di cala, posa di FAD -

oC2: 105° Identificativo specie, sorte delle catture accessorie, rigetti, composizione della specie per taglia, n. motoscafi utilizzati in mare -

oC3: 105° Posa di FAD, tonnellaggio del coppo, identificativo specie, composizione della specie per taglia, sorte delle catture accessorie, rigetti -

oC4: 105° Posa di FAD, controllo dei FAD -

FIGURA 1. Configurazione delle telecamere e attività di pesca da registrare sul ponte principale (A) e sul ponte dei pozzi (B) di una tonniera con rete a circuizione di classe 6 e di un peschereccio di classe 2 (C).

Legenda:

-A:

o1: inizio e fine della cala, numero di ami utilizzati per cala e cesta -

o2: inizio e fine del salpamento, numero di ami utilizzati per cala e cesta, enumerazione delle catture e ubicazione dell'amo, identificazione della specie delle catture e delle catture accessorie e sorte delle catture accessorie -

o3: identificazione della specie delle catture e delle catture accessorie, sorte delle catture accessorie -

o4: identificazione della specie delle catture e delle catture accessorie e sorte delle catture accessorie, elaborazione delle catture -

-B:

otelecamera montata sul ponte di trasformazione per l'identificativo della specie -

otelecamera montata all'esterno della murata, montata sul picco per visualizzare l'esterno della nave -

otrave -

orullo -

oporta per il pesce -

oponte -

oghiacciaia -

omurata -

Figura 2. Configurazione provvisoria delle telecamere e attività di pesca da registrare a bordo di un peschereccio con palangari di grandi dimensioni (A) e configurazione delle telecamere EM su pescherecci con palangaro hawaiano di piccole dimensioni. Disegno in basso tratto da Carnes et al. (2019).

Allegato VII

Requisiti minimi in materia di dati per tipo di peschereccio

·Campi di dati minimi da raccogliere e trasmettere per le attività di pesca con rete a circuizione a chiusura (cfr. tabella 1).

·Campi di dati minimi da raccogliere e trasmettere per le attività di pesca con palangaro (cfr. tabella 2).

Tabella 1. Campi di dati minimi da raccogliere per le attività di pesca con rete a circuizione a chiusura

DATI RELATIVI ALLA BORDATA

Porto di partenza

Nome e paese del porto, data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in gradi decimali)

Porto di arrivo

Nome e paese del porto, data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in gradi decimali)

ATTIVITÀ DEL PESCHERECCIO

Posizione e velocità

Ogni 2 secondi (in funzione della capacità delle apparecchiature EM), ma per almeno 60 minuti

DATI RELATIVI ALLA CALA

Tipo di cala

Inizio della cala

Data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in gradi decimali)

Chiusura anelli

Data/ora

Fine della cala

Data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in

gradi decimali)

Velocità del vento

In scala Beaufort

Malfunzionamenti

Data/ora, descrizione di eventuali gravi malfunzionamenti che interrompano o ritardino le manovre di cala

CATTURE E RIGETTI

Specie bersaglio

Specie non bersaglio

Identificativo della specie

Catture e rigetti totali, se la tecnologia EM lo consente.    Se non è possibile identificare la specie, possono essere comunicate le catture combinate.

Squali, lamnidi, squali balena, mobulidi, istioforidi, scombridi, carangidi, balistidi, tartarughe marine, uccelli marini e mammiferi marini: ogni esemplare va identificato in base alla categoria tassonomica più bassa possibile (ovvero la specie), sempreché la tecnologia EM lo consenta. Qualora non sia possibile identificare la specie, l'animale può essere identificato in base a una categoria tassonomica superiore (es. genere, famiglia).

Taglia

Le categorie di peso devono essere utilizzate ogniqualvolta possibile (ad esempio: piccola taglia 2,5 kg. - 15 kg).

Ove possibile, gli esemplari sono misurati come segue, al cm più vicino: gli squali in lunghezza totale, gli istioforidi in lunghezza postorbitale alla forca, i pesci in lunghezza alla forca, le razze in larghezza del disco, le tartarughe in lunghezza curvilinea del carapace. Qualora non sia possibile effettuare la misurazione specifica, l'animale può essere classificato in base alla categoria di taglia (e cioè: taglia piccola, media, grande) secondo le prassi di osservazione dell'IATTC.

Condizione

Ove possibile, le condizioni stimate dell'esemplare al momento della cattura, del caricamento sul ponte e del rilascio.

Marche di identificazione

Ove possibile, recupero della marca di identificazione

informazioni registrate.

Sorte subita

Catture tenute e rigettate in mare, per specie, in tonnellate metriche.

Ove possibile, la sorte subita dall'esemplare issato sul ponte (ad esempio, tenuto, rigettato in mare, ecc.).

Oggetti galleggianti/FAD

Posa

Data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in

gradi decimali)

Recupero

Data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in gradi decimali)

Ispezioni

Ove possibile - Data/ora, posizione (latitudine e

longitudine, in gradi decimali)

Identificativo (ID) della boa

Ove possibile - codice alfanumerico della boa satellitare

collegata

Tabella 2. Campi di dati minimi da raccogliere per le attività di pesca con palangaro

DATI RELATIVI ALLA BORDATA

Porto di partenza

Nome e paese del porto, data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in gradi decimali)

Porto di arrivo

Nome e paese del porto, data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in gradi decimali)

ATTIVITÀ DEL PESCHERECCIO

Posizione e velocità

Data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in

gradi decimali)

Fine della cala

Data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in

gradi decimali)

Inizio del salpamento

Data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in

gradi decimali)

Fine del salpamento

Data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in

gradi decimali)

Direzione del salpamento

Dall'inizio alla fine; dalla fine all'inizio

Esca blu

utilizzata

Sì/No, se la tecnologia EM lo consente

Ceste o galleggianti

Numero totale utilizzato nella cala

Ami

Numero totale utilizzato nella cala

Fili metallici su

braccioli

Sì/No, se la tecnologia EM lo consente

Palangaro per squali

Numero di braccioli che pendono direttamente dai galleggianti o dalle lenze in verticale, se la tecnologia EM lo consente

CATTURE E RIGETTI DI SPECIE BERSAGLIO E NON BERSAGLIO

Identificativo della specie

Identificazione della specie di ogni esemplare catturato, effettuata in base alla categoria tassonomica più bassa possibile (ovvero la specie), se la tecnologia EM lo consente.

Taglia

Taglia di ogni esemplare catturato, utilizzando il tipo di misurazione raccomandato e il codice di misurazione appropriato (standard, alla forca, postorbitale, larghezza del disco, ecc.) per la specie interessata, se la tecnologia EM lo consente.

Condizione

Ove possibile, le condizioni stimate dell'esemplare al momento della cattura, del caricamento sul ponte e del rilascio.

Sorte subita

Sorte subita dall'esemplare issato sul ponte (es. tenuto,

rigettato in mare, ecc.)

Marche di identificazione

Registrazione delle informazioni relative alle marche di identificazione, se la tecnologia EM lo consente

Interazione con le catture

Tipo di interazione con le catture (es.: esemplare impigliato, agganciato all'interno, agganciato all'esterno, interazione solo con il peschereccio)

Allegato VIII

Contenuto del piano di monitoraggio del peschereccio con sistemi elettronici (Vessel Monitoring Plan, VMP)

Il VMP deve soddisfare le condizioni seguenti.

Deve essere redatto per ogni peschereccio o gruppo di pescherecci su cui si prevede di installare apparecchiature EM e consegnato alle autorità competenti della PCC di bandiera.

Il VMP deve essere redatto in collaborazione con il fornitore di servizi EM, il proprietario del peschereccio e le autorità di pesca competenti della PCC di bandiera.

Il fornitore EM o le autorità di pesca dello Stato membro di bandiera ispezionano ogni peschereccio o il peschereccio campione del gruppo di pescherecci su cui si vogliono installare apparecchiature EM. Nel corso dell'ispezione, ai fini dell'elaborazione del VMP si tiene conto degli aspetti seguenti così da garantire che il sistema soddisfi i requisiti minimi per la raccolta dei dati di cui all'allegato 2:

posizionamento e impostazioni delle telecamere;

numero di telecamere da installare per garantire una visualizzazione ottimale della zona di movimentazione delle catture;

le zone principali da ispezionare sono le zone di movimentazione delle catture per l'identificazione delle specie e lo stoccaggio degli esemplari catturati e le zone da cui sono effettuati i rigetti o i rilasci in mare.

Il VMP deve contenere almeno le informazioni seguenti.

Informazioni di contatto: i recapiti aggiornati del proprietario del peschereccio, dell'operatore del peschereccio e del fornitore di servizi EM per tutta la durata del contratto.

Informazioni generali sul peschereccio: informazioni di base sul peschereccio e sulle sue attività e operazioni di pesca (es. nome del peschereccio, numero di immatricolazione, specie bersaglio, zone di pesca, attrezzi da pesca, lunghezza fuori tutto).

Tipo di attrezzi da pesca e configurazione.

Disposizione interna del peschereccio: attrezzature del peschereccio con informazioni dettagliate, pianta della disposizione interna del peschereccio e delle sue diverse zone (ad esempio ponte, zona di lavorazione, stoccaggio, compreso il numero dei pozzi).

Configurazione delle apparecchiature EM: descrizione delle impostazioni delle apparecchiature EM, quali i tempi di funzionamento, il numero e le impostazioni delle telecamere (cadenza di quadro e risoluzione), le zone coperte, la registrazione dell'ora per ogni telecamera, se del caso il numero di sensori, il software utilizzato, l'ubicazione del pannello di controllo, ecc.

Procedure di movimentazione delle catture: descrizione dell'equipaggio e delle operazioni.

Immagine esemplificativa del campo visivo richiesto per ogni telecamera.

Qualsiasi modifica materiale del peschereccio, della sua categoria (segmentazione della flotta) o del ponte di movimentazione delle catture, tra cui le modifiche o gli adeguamenti che rendono il peschereccio non più appartenente al gruppo originario, è comunicata alle autorità della PCC di bandiera. In tal caso il VMP è aggiornato di conseguenza prima dell'inizio della successiva bordata di pesca.

Il VMP è convalidato dal proprietario del peschereccio e approvato dall'autorità competente della PCC di bandiera o dalle sue istituzioni appositamente designate.

Le apparecchiature EM non devono compromettere la stabilità del peschereccio, né comportare rischi per le sue operazioni, per la sicurezza dell'equipaggio o per l'ambiente. Non devono inoltre ostacolare la sicurezza della navigazione del peschereccio.

Di seguito è riportato un esempio di modello di VMP. Piano di monitoraggio del peschereccio per sistema EMS, parte A

Il proprietario del peschereccio fornisce all'autorità competente della PCC di bandiera o alle sue istituzioni appositamente designate le informazioni seguenti.

1. Informazioni fornite dal proprietario del peschereccio

Immatricolazione esterna:

Principale/i attività di pesca:

Nome del peschereccio:

Tipo/i di attrezzo/i:

Numero nel registro delle navi IATTC:

Numero di membri dell'equipaggio:

IRCS:

Possibilità di avere un osservatore a bordo:

Base portuale:

Rappresentante del proprietario/dei proprietari:

Lunghezza del peschereccio (m):

Numero di telefono:

Tipo di peschereccio:

Email:

Lunghezza della rete (braccia):

Lunghezza del trave (braccia):

Profondità della rete (pezze di rete):

Tipo di amo:

Capacità di stivaggio (tm):

Materiale del bracciolo:

Descrizione delle operazioni di movimentazione del pesce da parte dell'equipaggio ed eventuali altri dettagli utili



(1)Se disponibile, copia o immagine del piano generale del peschereccio

(2)Planimetria e disposizione generale (non necessariamente in scala)

(3)Osservazioni di carattere generale



Parte B

Da compilare e convalidare a cura dell'autorità competente della PCC di bandiera

(4)Immagine del peschereccio

(5)Configurazione delle apparecchiature EM

(6)Funzionamento del sistema – Descrizione generale

Registrazione mediante sensore, se del caso:

Descrizione delle impostazioni:

Videoregistrazione:

Descrizione delle impostazioni:

(7)Ubicazione dei componenti del sistema

Pannello di controllo:

Interfaccia utente:

Immagine dell'ubicazione del pannello di controllo

GPS o equivalente:

Dettagli del GPS:

Immagine dell'ubicazione del GPS o equivalente

Sensore di rotazione a cilindro:

Dettagli del sensore di rotazione a cilindro:

Immagine dell'ubicazione del sensore a cilindro

Sensore di pressione idraulica:

Dettagli del sensore di pressione idraulica:

Immagine dell'ubicazione del sensore di pressione idraulica

Sensore XX:

Dettagli del sensore XX:

Immagine dell'ubicazione del sensore XX

Sensore XX:

Dettagli del sensore XX:

Immagine dell'ubicazione del sensore XX

Sensore XX:

Dettagli del sensore XX:

Immagine dell'ubicazione del sensore XX

Sensore XX:

Dettagli del sensore XX:

Immagine dell'ubicazione del sensore XX

Telecamera 1 - Telecamera ponte

Immagine dell'ubicazione della telecamera 1

Campo visivo e zone da monitorare:

Immagine dell'ubicazione della telecamera ponte

Impostazioni della telecamera:

Telecamera 2 - Telecamera catture/visuale d'insieme

Immagine dell'ubicazione della telecamera 2

Campo visivo e zone da monitorare:

Immagine della telecamera catture/visuale d'insieme

Impostazioni della telecamera:

Telecamera 3 - Telecamera nastro di cernita

Immagine dell'ubicazione della telecamera 3

Campo visivo e zone da monitorare:

Immagine della telecamera nastro di cernita

Impostazioni della telecamera:

Telecamera 4 - Telecamera rigetti

Immagine dell'ubicazione della telecamera 4

Campo visivo e zone da monitorare:

Immagine della telecamera rigetti

Impostazioni della telecamera:

Telecamera XX - Telecamera XX

Immagine dell'ubicazione della telecamera XX

Campo visivo e zone da monitorare:

Immagine della telecamera XX

Impostazioni della telecamera:

Telecamera XX - Telecamera XX

Immagine dell'ubicazione della telecamera XX

Campo visivo e zone da monitorare:

Immagine della telecamera XX

Impostazioni della telecamera:

Telecamera XX - Telecamera XX

Immagine dell'ubicazione della telecamera XX

Campo visivo e zone da monitorare:

Immagine della telecamera XX

Impostazioni della telecamera:

Telecamera XX - Telecamera XX

Immagine dell'ubicazione della telecamera XX

Campo visivo e zone da monitorare:

Immagine della telecamera XX

Impostazioni della telecamera:

Sintesi delle impostazioni del pannello di controllo:

Sintesi delle impostazioni della telecamera:

Schermata di configurazione principale

Dettagli relativi alla misurazione della zona di cernita:

Parte C

(Da compilare a cura del fornitore di servizi EM)

(8)Manuale d'uso EM

(9)Descrizione delle modalità di recupero delle unità di memoria

(10)Descrizione delle modalità di alimentazione del sistema

(11)Descrizione delle modalità di esecuzione di un test funzionale

(12)Protocolli di movimentazione specifici del peschereccio

Descrizione di eventuali protocolli speciali applicabili al peschereccio di cui al VMP.

(13)Descrizione e diagrammi dei punti di controllo e procedure specifiche eseguite. Per ogni descrizione della zona, occorre un protocollo su come garantire che le catture rimangano nel campo visivo della telecamera.

Parte D

(Da compilare a cura del fornitore di servizi EM)

Elenco delle informazioni di contatto dei fornitori di servizi EMS:

Nome e cognome

Telefono

Email

Indirizzo della sede

Parte E

(Da compilare a cura del proprietario del peschereccio e del fornitore di servizi EM)

Questa parte certifica che il proprietario/gli operatori del peschereccio hanno ricevuto una formazione specifica sul sistema EMS installato a bordo e ne comprendono la funzione e il funzionamento e che l'operatore accetta di conformarsi al VMP.

Proprietario/operatore del peschereccio

Fornitore di servizi EM

Nome e cognome:

Denominazione completa:

Firma:

Firma:

Data e ora:

Data e ora:

Allegato IX

Norme logistiche e di analisi e comunicazione dei dati

Trasferimento dei dati

·L'autorità dello Stato membro di bandiera del peschereccio autorizza il recupero e la trasmissione sicura delle registrazioni EM al termine di ogni bordata.

·Nel VMP sia i proprietari del peschereccio che l'autorità cui esso fa capo stabiliscono e concordano un protocollo dettagliato su come richiamare i dati dal peschereccio e trasmetterli alle autorità o al centro di analisi EM.

·Quando sono trasmesse le registrazioni EMS (tramite WI-FI, rete mobile di dati, rete satellitare o hard disk), la trasmissione dei dati avviene, se possibile, alla fine della bordata. Se ciò non è possibile, i dati sono conservati in modo sicuro e trasmessi quanto prima/non appena possibile.

·Indipendentemente dal metodo di trasferimento dei dati utilizzato per le registrazioni EM, la trasmissione garantisce che le informazioni siano opportunamente criptate. A bordo deve inoltre rimanere come backup un dispositivo di archiviazione criptato contenente le stesse informazioni delle registrazioni EM. Le registrazioni EM sono cancellate dai dispositivi di backup del peschereccio solo dopo essere state convertite in dati EM presso il centro di analisi EM.

Analisi dei dati

·I dati EM sono generati dal programma che ha monitorato la bordata di pesca. A condizione che siano seguiti protocolli e procedure standard, le autorità dello Stato membro possono scegliere se appaltare il lavoro a un fornitore commerciale di servizi di analisi EM o a un contraente autorizzato o se farsene carico.

·Le apparecchiature EM comprendono dispositivi di backup distinti, per far sì che i dati non vadano persi in caso di guasto di un dispositivo.

Archiviazione e conservazione dei dati EM

·Tutte le informazioni relative alle operazioni di pesca del peschereccio sono trattate dall'IATTC in maniera riservata e sono soggette alle norme di quest'ultima in materia di riservatezza.

·Lo Stato membro di bandiera specifica le procedure da seguire per stabilire dove, come e per quanto tempo occorre conservare le registrazioni EM dopo l'analisi EM. Le decisioni in materia di archiviazione sono prese in base agli obiettivi del programma EM e ai membri del personale che dovranno accedere ai registri di monitoraggio, alla frequenza e allo scopo.

Norme di analisi e comunicazione dei dati

Formazione

·Gli Stati membri progettano e organizzano corsi di formazione per gli analisti EM con l'aiuto del personale dell'IATTC, dei fornitori di servizi EM e di altri esperti, se necessario.

·Le analisi EM sono effettuate solo da analisti EM qualificati, preferibilmente in possesso di una certa esperienza nelle attività di pesca, con competenze relative alle modalità di utilizzo del software di analisi specifico e di osservazione e registrazione accurata dei dati da raccogliere nell'ambito del programma. Gli analisti EM non sono dipendenti di una società di pescherecci impegnata nelle attività di pesca osservate né hanno altri conflitti d'interesse diretti.

Automazione

·Se possibile, la generazione dei dati EM deve essere automatizzata e resa di facile utilizzo così da poter accelerare l'analisi EM e includere direttamente le informazioni nei dati o nei rapporti EM.

·Le registrazioni EM soggette ad analisi EM contengono almeno il nome e l'identificativo del peschereccio, l'identificativo della bordata, il numero della telecamera, i dati di geolocalizzazione (data, ora (UTC), latitudine e longitudine), se del caso i dati dei sensori, lo stato di registrazione della telecamera e lo stato delle apparecchiature EM, se disponibili, e le immagini.

Qualità dei dati    

·L'analisi EM è effettuata con un apposito software che consente l'analisi sincronica di tutti i dati, di tutte le immagini e, se del caso, di tutti i dati dei sensori che sono stati archiviati. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di analisi dei dati garantiscano la tracciabilità e l'analisi efficace dei dati e delle routine per segnalare potenziali errori e strumenti di misurazione digitali.

·Il software di analisi EM deve permettere di comunicare i requisiti minimi obbligatori relativi ai campi di dati di cui all'allegato 11, parte 3, tabelle 1 e 2 (Zone di attività di pesca coperte dall'EMS e requisiti minimi in materia di dati per tipo di peschereccio). Può anche consentire la comunicazione dei campi di dati facoltativi.

Coefficienti di conversione

·I coefficienti di conversione standard lunghezza-peso e peso-numero specifici per ogni specie, basati sui risultati di ricerche sottoposte a valutazione inter pares e/o su dati empirici, sono definiti dal segretariato dell'IATTC, approvati dal comitato scientifico consultivo per la pesca, adottati dalla Commissione e se necessario aggiornati.

Formato

·Per i rapporti presentati dagli osservatori si utilizzano formati standard per generare i campi di dati EM (es. date in GGMMAA, latitudine e longitudine in unità decimali, velocità in nodi, pesi in kg, lunghezze in cm) e per creare i dati EM risultanti (es. csv, accdb, xlsx).

Procedura di comunicazione

·I dati EM sono trasmessi tramite un apposito portale cloud che può essere sviluppato dal segretariato dell'IATTC o tramite altri mezzi appropriati. Il portale è il più intuitivo possibile per l'utente e il più possibile automatizzato e comprende, oltre a procedure di controllo della qualità (es. verifica del formato, segnalazione di errori), anche solleciti automatici per la trasmissione tempestiva dei dati EM.".

ALLEGATO IV

Modifiche del regolamento (UE) 2022/2343

Gli allegati del regolamento (UE) 2022/2343 sono modificati come segue.

1.L'allegato 2 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO 2

Orientamenti per la preparazione dei piani di gestione dei dispositivi derivanti di concentrazione del pesce (DFAD)

Il piano di gestione dei dispositivi derivanti di concentrazione del pesce (DFAD) che gli Stati membri con flotte operanti nella zona di competenza della IOTC con DFAD sono tenuti a presentare alla Commissione comprende quanto segue.

(1)Obiettivo

(2)Ambito di applicazione

Descrizione della sua applicazione per quanto riguarda:

i tipi di pescherecci e le navi d'appoggio e ausiliarie

il numero di DFAD derivanti e il numero di segnalatori dei DFAD da posare

le procedure di comunicazione della posa di DFAD

la riduzione delle catture accessorie accidentali e la politica d'uso

l'esame dell'interazione con altri tipi di attrezzi

i piani di monitoraggio e recupero dei DFAD persi

la dichiarazione o la politica in materia di "proprietà dei DFAD"

(3)Disposizioni istituzionali per la gestione dei piani di gestione dei DFAD:

responsabilità istituzionali

procedure di domanda per l'approvazione della posa di DFAD e/o di segnalatori di DFAD

obblighi dei proprietari e dei comandanti dei pescherecci per quanto riguarda la posa e l'uso di DFAD e/o di segnalatori di DFAD

politica di sostituzione dei DFAD e/o dei segnalatori di DFAD

obblighi di comunicazione

(4)Specifiche e requisiti di costruzione dei DFAD:

caratteristiche progettuali dei DFAD (descrizione)

contrassegni e identificatori dei DFAD, compresi i segnalatori di DFAD

requisiti in materia di illuminazione

riflettori radar

distanza di visibilità

boe di radiosegnalazione (obbligo del numero di serie)

ricetrasmettitori satellitari (obbligo del numero di serie)

sonar (marca e specifiche tecniche)

(5)Zone di applicazione:

dettagli relativi alle zone o ai periodi di chiusura della pesca, ad esempio acque territoriali, rotte di navigazione, prossimità alla pesca artigianale, ecc.

(6)Periodo di validità del piano di gestione del DFAD

(7)Strumenti di monitoraggio e analisi dell'attuazione del piano di gestione del DFAD

(8)Modello di giornale di pesca per il DFAD (i dati da raccogliere sono specificati nell'allegato 3)

Orientamenti per la preparazione dei piani di gestione dei dispositivi ancorati di concentrazione del pesce (AFAD)

Il piano di gestione degli AFAD che gli Stati membri con flotte operanti nella zona di competenza della IOTC con AFAD sono tenuti a presentare alla Commissione comprende quanto segue.

(9)Obiettivo

(10)Ambito di applicazione

Descrizione della sua applicazione per quanto riguarda:

(1)i tipi di pescherecci

(2)il numero di AFAD e/o il numero di segnalatori AFAD da posare (per tipo di AFAD)

(3)le procedure di comunicazione e/o registrazione della posa di AFAD

(4)i piani per il monitoraggio e il recupero degli AFAD persi

(5)la dichiarazione o politica in materia di "proprietà degli AFAD"

(6)Disposizioni istituzionali per la gestione dei piani di gestione degli AFAD:

(7)responsabilità istituzionali

(8)disposizioni applicabili alla cala e all'uso degli AFAD

(9)riparazioni in mare, norme in materia di manutenzione e politica di sostituzione dell'AFAD

(10)sistema di raccolta dei dati

(11)obblighi di comunicazione

(12)Specifiche e requisiti di costruzione degli AFAD:

(13)caratteristiche di progettazione dell'FAD (descrizione)

(14)contrassegni e identificatori degli AFAD, compresi eventuali segnalatori di AFAD

(15)eventuali requisiti in materia di illuminazione

(16)eventuali riflettori radar

(17)eventuali boe di radiosegnalazione (obbligo del numero di serie)

(18)eventuali ricetrasmettitori satellitari (obbligo del numero di serie)

(19)eventuale ecoscandaglio

(20)Zone di applicazione: dettagli relativi alle eventuali zone di chiusura della pesca, ad esempio rotte di navigazione, aree marine protette, riserve ecc.

(21)Strumenti di monitoraggio e analisi dell'attuazione del piano di gestione degli AFAD

(22)Metodi di registrazione e comunicazione dei dati di cui all'allegato 3.";

2.l'allegato 3 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO 3

Raccolta di dati per i dispositivi derivanti di concentrazione del pesce (DFAD) e le relative boe strumentali

(1)Per ogni attività svolta su un DFAD, su un oggetto galleggiante e/o su una boa strumentale, seguita o meno da una cala, ogni peschereccio e nave d'appoggio comunica le informazioni seguenti:

Categoria

Elemento

Tipo di dati relativi all'elemento

Obbligatorio

Note

Nave

Identificativo IOTC della nave

Identificativo della nave

Tipo

Voce dizionario

Desumibile

Data

Anno

Numero intero

Mese

Numero intero

Giorno

Numero intero

Posizione dell'oggetto galleggiante e/o della boa strumentale al momento dell'operazione

Longitudine

Decimale

Latitudine

Decimale

Posizione della nave se diversa da quella dell'oggetto galleggiante o della boa

Longitudine

Decimale

Latitudine

Decimale

Oggetto galleggiante

Identificativo

Identificativo

Sì (se

presente)

In caso di ispezione del DFAD, l'identificativo deve essere fornito nella misura del possibile, vale a dire senza dover sollevare il DFAD fuori dall'acqua

Tipo

Voce dizionario

Come definito al punto 3 del presente allegato

Categoria di biodegradabilità (se l'oggetto galleggiante è un DFAD)

Voce dizionario

Come definito nell'allegato 3 bis.

Tipo di attività

Voce dizionario

Come definita al punto 4 del presente allegato

Parte emersa

C'è plastica?

Booleano

Sì (se chiaramente visibile)

C'è metallo?

Booleano

Lunghezza

Decimale

In cm

Larghezza

Decimale

In cm

Altezza

Decimale

In cm

Ci sono maglie?

Booleano

Dimensione di maglia

Decimale

In mm

Parte sommersa

C'è plastica?

Booleano

Sì (se chiaramente visibile)

C'è metallo?

Booleano

Lunghezza

Decimale

In cm

Larghezza

Decimale

In cm

Altezza

Decimale

In cm

Ci sono maglie?

Booleano

Dimensione di maglia

Decimale

In mm

Boa

Identificativo

Identificativo

Sì (se la boa è presente)

Posizione nota

Booleano

Tipo di attività

Voce dizionario

Come definita al punto 5 del presente allegato;

in caso di disattivazione della boa, indicarne il motivo (DFAD recuperato dall'acqua, abbandonato o perso) e specificare la posizione della nave

(2)Se l'ispezione è seguita da una cala, i risultati della cala riguardanti le catture e le catture accessorie, tenute o rigettate in mare vive o morte, sono registrati conformemente alla tabella seguente. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati aggregati seguenti per peschereccio a 1 grado di latitudine per 1 grado di longitudine (se del caso).

Categoria

Elemento

Tipo di dati relativi all'elemento

Obbligatorio

Note

Peschereccio/nave

Identificativo IOTC del peschereccio/della nave

Identificativo del peschereccio/della nave

Tipo

Voce dizionario

Desumibile

Data

Anno

Numero intero

Mese

Numero intero

Posizione

Griglia 1x1

Identificativo della griglia CWP

Oggetto galleggiante

Tipo

Voce dizionario

Come definito al punto 3 del presente allegato

Tipo di attività

Voce dizionario

Come definito al punto 4 del presente allegato

Sforzo

Numero di attività

Numero intero

Numero di cale

Numero intero

Può essere 0

Dati raccolti?

Booleano

Numero catture 1

Codice specie

Identificativo ASFIS

Sì (attività seguita da cala)

Singole specie

Sorte subita

Voce dizionario

Tenute/rigettate

Catture/rigetti

Decimale

Quantità

Unità di misura

Voce dizionario

Peso o

numero di esemplari

Numero catture N

Codice specie

Identificativo ASFIS

Sì (attività seguita da cala)

Singole specie

Sorte subita

Voce dizionario

Tenute/rigettate

Catture/rigetti

Decimale

Quantità

Unità di misura

Voce dizionario

Peso o numero di esemplari

(3)Classificazione degli oggetti galleggianti:

Codice

Descrizione

ANLOG

Tronco naturale o detrito galleggiante di origine animale

DFAD

FAD derivante

AFAD

FAD ancorato

FALOG

Tronco artificiale o detrito galleggiante derivanti da attività antropica (e ricollegabili ad

attività di pesca)

HALOG

Tronco artificiale o detrito galleggiante derivanti da attività antropica (e ricollegabili ad

attività di pesca)

VNLOG

Tronco naturale di origine vegetale

(4)Classificazione delle attività con un oggetto galleggiante:

Codice

Attività

Descrizione

DE

Posa

Posa di un DFAD in mare

CO

Consolidamento

Posa di un DFAD su un oggetto galleggiante (es. per migliorare la galleggiabilità)

VF

Ispezione con attività di pesca

Ispezione di un oggetto galleggiante con successiva cala

VI

Ispezione senza attività di pesca

Ispezione di un oggetto galleggiante senza attività di pesca

LO

Perdita

Fine non intenzionale dell'uso dell'oggetto galleggiante (fine della trasmissione della boa)

AB

Abbandono

Fine intenzionale dell'uso dell'oggetto galleggiante per forza maggiore o per irraggiungibilità dell'oggetto (boa ancora presente e in grado di trasmettere)

ST

Incaglio

Abbandono dovuto a oggetto galleggiante incagliato su habitat marini poco profondi, e quindi non più derivante

RE

Recupero

Recupero dell'oggetto galleggiante

(5)Classificazione delle attività con una boa strumentale

Codice

Attività

Descrizione

DE

Posa

Posa (marcatura) di una boa su un oggetto galleggiante senza boa già derivante in mare o posa di un DFAD dotato di boa

LO

Perdita

Fine non intenzionale dell'uso di una boa (perdita della boa o fine della trasmissione della boa)

AB

Abbandono

Fine intenzionale dell'uso di una boa (boa ancora in grado di trasmettere)

RE

Recupero

Recupero di una boa su un oggetto galleggiante derivante in mare

TR

Trasferimento

Sostituzione della boa di proprietà di un altro peschereccio con una boa del peschereccio

(6)Classificazione dei risultati dei FAD derivanti posati

Il FAD derivante è attivato e la boa è attivata

La boa è attiva

La boa sta trasmettendo e può essere localizzata

La boa non sta trasmettendo e non può essere localizzata

Il DFAD può essere recuperato

Il DFAD non può essere recuperato

Il DFAD non può essere localizzato e quindi non è recuperabile

Motivo della disattivazione della boa

Il DFAD e la boa sono estratti dall'acqua

Il proprietario della boa

decide di non recuperare il DFAD

La boa non è raggiungibile (es. perché si trova nella ZEE di un altro paese)

La boa è stata rubata ma sta trasmettendo

Il DFAD è stato rubato

La boa si è rotta/ha un problema tecnico/è affondata

Stato finale del DFAD

recuperato

dismesso

abbandonato

perso

Raccolta di dati per i dispositivi ancorati di concentrazione del pesce (AFAD)

(7)Qualsiasi attività di pesca intorno a un AFAD, comprese le catture e le catture accessorie, tenute o rigettate in mare vive o morte.

(8)Per ogni attività su AFAD (riparazione, intervento, consolidamento, ecc.), seguita o meno da una cala o da altre attività di pesca:

(9)posizione (ubicazione geografica dell'evento (latitudine e longitudine) in gradi e minuti);

(10)data (in formato GG/MM/AAAA, giorno/mese/anno);

(11)identificativo dell'AFAD (vale a dire il numero di identificazione nazionale del dispositivo, l'identificativo del segnalatore o qualsiasi informazione che consenta di identificare il proprietario).";

3.è aggiunto l'allegato 3 bis seguente:

"Allegato 3 bis

Progettazione e costruzione di un FAD derivante

Esempi di progettazione e di posa di un DFAD

(1)La struttura di superficie del DFAD non deve essere coperta, o deve essere coperta solo da materiale privo di maglie. Per costruire la zattera non devono essere utilizzati panni parasole o altri materiali impiglianti, ad esempio pezze di rete. La struttura del DFAD sotto la superficie non deve superare i 50 metri di lunghezza.

(2)In caso di utilizzo di una componente sotto la superficie, questa non è costituita da pezze di rete, ma da materiali privi di maglie, es. corde o teli.

Legenda:

Boa strumentale

Zattera di superficie

Telaio biodegradabile

Galleggiante

Corda principale biodegradabile

Attrattori senza maglie e biodegradabili

Piombi

Zattera sotto la superficie

Boa GPS ed ecoscandaglio

Copertura senza maglie e biodegradabile

Cubo

Galleggianti

Corda biodegradabile

FAD medusa (Jelly-FAD)

Galleggiante di superficie

Telo biodegradabile senza maglie

Galleggiante sommerso

Attrattore sotto la superficie

Struttura sommersa

Struttura verticale

Struttura sotto la superficie

Legenda:

Copertura non impigliante e biodegradabile

Zattera di bambù

Corda

Bambù

Attrattori in tessuto

Piombi";

4.è aggiunto l'allegato 3 ter seguente:

"Allegato 3 ter

Categorizzazione dei DFAD in base al grado di biodegradabilità

Ai fini del presente regolamento sono definite, in base al loro grado di biodegradabilità (da non biodegradabile a biodegradabile al 100 %), le categorie seguenti di DFAD, fermo restando che le definizioni corrispondenti non si applicano, a fini di tracciamento, alle boe elettroniche ad essi collegate.

Categoria I: il DFAD è costruito con materiali interamente biodegradabili.

Categoria II: il DFAD è costruito con materiali interamente biodegradabili, ad eccezione dei componenti di galleggiamento (es. boe, schiuma, sugheri di rete a circuizione).

Categoria III: la parte del DFAD sotto la superficie è costruita con materiali interamente biodegradabili, mentre la parte in superficie e tutti i componenti di galleggiamento contengono materiali non biodegradabili (es. rafia sintetica, telaio metallico, galleggianti di plastica, corde di nylon).

Categoria IV: la parte del DFAD sotto la superficie contiene materiali non biodegradabili, mentre la parte in superficie è costruita con materiali interamente biodegradabili, ad eccezione, eventualmente, dei componenti di galleggiamento.

Categoria V: la parti sotto la superficie e in superficie del DFAD contengono materiali non biodegradabili.";

5.nella tabella dell'allegato 4 è aggiunta la riga seguente:

"Mitigazione

Descrizione

Specifiche

Dispositivi di schermatura degli ami

Devono essere utilizzati dispositivi di schermatura degli ami, come quelli descritti, quale parere sulle migliori prassi, nelle parti dell'accordo per la conservazione degli albatros e delle procellarie, che incapsulino la punta e l'ardiglione degli ami innescati per impedire la cattura accessoria di uccelli marini durante la cala.

I dispositivi di schermatura degli ami sono conformi alle caratteristiche prestazionali seguenti e devono cioè:

incapsulare la punta e l'ardiglione finché l'amo non abbia raggiunto almeno 10 m di profondità o non sia rimasto immerso per almeno 10 minuti;

soddisfare i requisiti minimi vigenti riguardanti il peso del bracciolo, in particolare: peso totale superiore a 45 g se fissati a non più di 1 m dall'amo, oppure peso totale superiore a 60 g se fissati a non più di 3,5 m dall'amo, oppure peso totale superiore a 98 g se fissati a non più di 4 m dall'amo;

essere progettati per rimanere sull'attrezzo da pesca e non essere persi in mare.

";

6.è aggiunto l'allegato 11:

"Allegato 11

Norme di monitoraggio elettronico per le attività di pesca di competenza della IOTC

PARTE 1: Norme riguardanti il programma di monitoraggio elettronico della IOTC

Principi generali

Nel programma di monitoraggio elettronico regionale (Regional Electronic Monitoring Program, REMP) della IOTC possono essere inclusi anche programmi nazionali/regionali di raccolta dei dati che utilizzino sistemi di monitoraggio elettronico (EMS) certificati dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera come conformi alle norme minime del programma di monitoraggio elettronico (Electronic Monitoring Program, EMP) adottate dalla IOTC.

Obiettivo generale

L'obiettivo del programma REMP è raccogliere, tramite EMS, dati verificati sulle catture e altri dati scientifici riguardanti la pesca di tonnidi e specie affini nella zona di competenza della IOTC e raggiungere la copertura di osservazione/analisi EM al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla IOTC nella sua risoluzione relativa a un programma di osservazione regionale (Regional Observer Scheme, ROS).

Obiettivo specifico 

Scopo del programma REMP della IOTC è consentire agli Stati membri di utilizzare sistemi EMS per raccogliere dati utili affinché l'UE possa soddisfare i requisiti previsti dalla IOTC nella sua risoluzione relativa a un programma di osservazione regionale, anche in situazioni in cui, a bordo, la copertura di osservazione sia modesta o inesistente.

Il REMP mira a migliorare la quantità e la qualità dei dati sulla pesca e il monitoraggio delle attività di pesca della IOTC e a colmare le lacune nella raccolta e nella verifica dei dati sulla pesca. In futuro potrebbe inoltre aiutare gli Stati membri ad adempiere altri obblighi.

Ambito di applicazione 

Il REMP della IOTC fornisce un quadro per lo sviluppo di sistemi EMS nelle attività di pesca seguenti di competenza della IOTC:

·pescherecci con reti a circuizione di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e, se operanti fuori dalla loro ZEE di riferimento, di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;

·pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e, se operanti fuori dalla loro ZEE di riferimento, di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;

·pescherecci con reti da imbrocco di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e, se operanti fuori dalla loro ZEE di riferimento, di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;

·pescherecci con lenze a canna di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e, se operanti fuori dalla loro ZEE di riferimento, di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;

·pescherecci che utilizzano altri tipi di attrezzi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri (se operanti in alto mare).

Il REMP della IOTC, o qualsiasi programma di monitoraggio elettronico nazionale che vi rientri, garantisce che i dati raccolti tramite EMS siano documentati e che tutti i requisiti minimi del programma di osservazione regionale in materia di dati (ad esempio "comunicazione obbligatoria"), se necessario integrati da eventuali programmi di monitoraggio supplementari (ad esempio campionamento in porto, campionamento biologico, ecc.), siano raccolti tramite EMS.

Definizioni

Tecnologie elettroniche: qualsiasi strumento elettronico utilizzato per contribuire alla raccolta di dati connessi alla pesca, sia a terra che in mare, compresi la comunicazione elettronica e il monitoraggio elettronico (EM).

Comunicazione elettronica: l'uso di sistemi elettronici (applicazioni, software, moduli o file) per registrare, archiviare, ricevere e trasmettere dati sulla pesca.

Monitoraggio: l'obbligo di raccolta continua di dati riguardanti la pesca.

Monitoraggio elettronico (EM): l'uso di dispositivi elettronici per registrare le attività di un peschereccio utilizzando tecnologie video, collegati a un sistema di posizionamento globale (GPS) ed eventualmente dotati di sensori.

Programma EM: un processo gestito da un'amministrazione nazionale o regionale che disciplina l'uso dell'EMS sui pescherecci per raccogliere e verificare dati e informazioni sulla pesca, responsabile dell'attuazione dell'EMS in una data zona e/o attività di pesca.

Standard del programma EM: le norme, le specifiche e le procedure concordate che disciplinano l'istituzione e il funzionamento di un programma EM, applicabili a tutti i componenti dell'EMS.

Standard dei dati EM: il sottoinsieme concordato dei requisiti in materia di dati previsti dal programma di osservazione regionale della IOTC che potrebbero essere raccolti tramite l'EMS.

Registrazioni EM: immagini ed eventualmente sensori o dati grezzi collegati ai dati di posizione raccolti da un'apparecchiatura EM, che possono essere analizzati per produrre dati EM.

Dati EM: dati elaborati/analizzati prodotti mediante l'esame delle registrazioni EM conformi agli standard dei dati EM.

Apparecchiature EM: rete di telecamere elettroniche, sensori e/o dispositivi di archiviazione dei dati installata su un peschereccio e utilizzata per registrarne le attività.

Piano di monitoraggio del peschereccio (VMP): le caratteristiche delle apparecchiature EM del peschereccio e le modalità di installazione e configurazione di tali apparecchiature ai fini del monitoraggio delle attività di pesca e della conformità al programma EM e agli standard dei dati EM come richiesto dal programma di monitoraggio elettronico regionale della IOTC.

Analisi EM: l'analisi delle registrazioni EM da parte di osservatori/analisti EM per produrre dati EM.

Osservatore/analista EM: persona qualificata in grado di analizzare le registrazioni EM e di archiviare e produrre dati EM conformemente agli standard e alla procedura di analisi dei dati EM.

Sistema di analisi EM: software applicativo utilizzato dall'osservatore EM per analizzare le registrazioni EM e produrre i dati EM elaborati secondo gli standard dei dati EM.

Centro di analisi EM: ufficio locale, nazionale o regionale in cui sono inviate e analizzate le registrazioni EM per produrre e archiviare i dati EM.

Fornitore di servizi di analisi EM: fornitore terzo di servizi di analisi EM incaricato di analizzare le registrazioni EM per produrre dati EM. Le apparecchiature EM e i servizi di analisi EM possono essere forniti dalla stessa entità oppure da fornitori diversi.

Copertura di installazione EM: la percentuale di pescherecci per flotta su cui sono installate apparecchiature EM funzionanti.

Copertura di registrazione EM: la percentuale dello sforzo di pesca per la quale le apparecchiature EM installate raccolgono registrazioni EM.

Copertura di osservazione/analisi EM: la percentuale dello sforzo di pesca per la quale le registrazioni EM sono analizzate per produrre dati EM e presentate alla IOTC.

Fornitore di servizi EM: un fornitore terzo di apparecchiature (e/o sistemi) EM e di servizi tecnici e logistici per la manutenzione delle apparecchiature EM e il controllo del loro corretto funzionamento.

Sistemi EMS

Il sistema di monitoraggio elettronico (EMS) è approvato e riconosciuto da un organismo competente della IOTC (ad esempio il gruppo di lavoro ad hoc per l'elaborazione delle norme del programma di monitoraggio elettronico o il gruppo di lavoro per la raccolta dei dati e le statistiche (Working Party on Data Collection and Statistics, WPDCS)) o dagli Stati membri al fine di garantire il rispetto delle norme minime del REMP (e del programma di osservazione regionale), tra cui quelle riguardanti l'installazione di apparecchiature EM (attraverso un piano di monitoraggio elettronico del peschereccio), la raccolta di dati coerenti con le norme minime del programma di osservazione regionale in materia di dati, l'analisi delle registrazioni EM da parte di società/enti accreditati e il mantenimento dell'indipendenza dell'EMS. Se la IOTC approva l'EMS, lo Stato membro trasmette alla Commissione copia del VMP di ciascun peschereccio e, a sua volta, la Commissione presenta al comitato scientifico una panoramica dei piani di monitoraggio dei pescherecci dell'UE a livello di flotta, in allegato alle relazioni dell'UE trasmesse a detto comitato.

Dati

I dati EM presentati tramite i programmi di monitoraggio elettronico regionali o nazionali sono soggetti alla risoluzione 12/02 della IOTC sulla politica e le procedure in materia di riservatezza dei dati per quanto concerne le norme di condivisione dei dati di pubblico dominio (ad esempio il livello di stratificazione da applicare per evitare che l'attività di un dato peschereccio sia chiaramente desumibile dai dati pubblicati) e le procedure di protezione delle registrazioni.

I dati EM raccolti tramite monitoraggio elettronico sono forniti nel rispetto delle norme stabilite dalla IOTC nella risoluzione 15/01 sulla registrazione dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca da parte dei pescherecci nella zona di competenza della IOTC, nella risoluzione 15/02 sugli obblighi di comunicazione statistica per le parti contraenti e le parti non contraenti cooperanti della IOTC e nella risoluzione relativa a un programma di osservazione regionale.

I dati EM sono trasmessi alla IOTC conformemente alle specifiche del formato elettronico dei dati fornite dal segretariato della IOTC e adottate dalla IOTC, ai fini del loro inserimento nella banca dati del programma di osservazione regionale della IOTC. Nella banca dati, i dati EM sono opportunamente contrassegnati per poterli distinguere da quelli raccolti dagli osservatori a bordo.

Operatività del programma di monitoraggio elettronico regionale della IOTC (REMP) – Riconoscimento e audit dei programmi di monitoraggio elettronico (EMP) nazionali

Gli Stati membri chiedono alla Commissione di sollecitare al segretariato della IOTC il riconoscimento dei loro programmi EM nazionali come rientranti nel REMP in modo da conformarsi agli standard minimi in materia di dati del programma di osservazione regionale.

La IOTC verifica che i programmi di monitoraggio elettronico nazionali rispettino gli standard minimi di monitoraggio elettronico.

I programmi nazionali di monitoraggio elettronico sono analizzati e sottoposti a verifica regolare e periodica secondo quanto convenuto dalla IOTC.

La IOTC potrebbe autorizzare programmi nazionali di monitoraggio elettronico approvati da altre ORGP riguardanti i tonnidi.

PARTE 2: Standard della IOTC riguardanti il sistema e i dati di monitoraggio elettronico

1. NORME TECNICHE MINIME PER IL MONITORAGGIO ELETTRONICO

Le norme tecniche minime descrivono i requisiti necessari per il monitoraggio elettronico. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le apparecchiature EM installate nel quadro dei loro programmi nazionali o subregionali siano conformi alle specifiche tecniche descritte di seguito.

Personalizzazione a livello di peschereccio: poiché non esiste una configurazione standard che copra tutti i pescherecci delle flotte operanti nella regione dell'Oceano Indiano, ogni installazione di apparecchiature EM deve essere personalizzata a livello di singolo peschereccio. Le apparecchiature EM da installare a bordo consistono in un sistema di controllo che collega tra loro una serie di telecamere e, facoltativamente, una serie di sensori diversi, per la raccolta e la registrazione di immagini ai fini del conseguimento degli obiettivi del programma EM. Per conseguire gli obiettivi generali del programma, il numero delle telecamere e dei sensori non è stabilito a priori, ma è adattato alle esigenze del singolo peschereccio sulla base del suo piano di monitoraggio specifico e prevede l'installazione di un numero sufficiente di telecamere a bordo. Sebbene la loro installazione dipenda dalla configurazione del singolo peschereccio, in generale le telecamere devono riprendere le zone e le attività di cui alle tabelle 1 e 2 e alle figure da 1 a 3 della parte 3 del presente allegato 11 5 . Ogni peschereccio elabora un "piano di monitoraggio del peschereccio" che specifica il numero, la posizione e le impostazioni delle telecamere ai fini della raccolta dei campi di dati minimi "obbligatori" del programma di osservazione regionale. La raccolta di alcuni degli standard di dati minimi richiesti dal programma di osservazione regionale può essere integrata dal campionamento in porto e/o da altri metodi di raccolta dei dati come descritto nel campo di raccolta dei dati del programma di osservazione regionale della IOTC 6 . Nell'ambito di un determinato programma EM può anche essere necessario garantire un certo livello di armonizzazione tra un peschereccio e l'altro (per quanto riguarda il posizionamento e le impostazioni delle telecamere).

Inclusione di sensori/dispositivi automatici: poiché le registrazioni EM richiedono grandi capacità di archiviazione, la maggior parte dei sistemi EMS non registrano le attività del peschereccio 24 ore su 24. Alcune telecamere possono cominciare a registrare nel momento in cui rilevano l'uso di un attrezzo o l'inizio dell'attività di pesca. L'EMS, pertanto, può prevedere sensori e altre procedure (visione artificiale, intelligenza artificiale) in grado di rilevare le attività di pesca o altre attività d'interesse a partire dal momento in cui iniziano a svolgersi a bordo. In tal modo si garantisce un'adeguata acquisizione di registrazioni EM (la videoregistrazione, ad esempio, scatta non appena l'operazione di pesca ha inizio) e se ne facilita l'analisi.

Inclusione di un sistema di posizionamento globale (GPS): il GPS è necessario per monitorare la posizione, la rotta e la velocità del peschereccio e fornire informazioni sulla data, sull'ora e sul luogo in cui avvengono le attività di pesca. La posizione del peschereccio e le validazioni temporali (data/ora) sono incorporate direttamente nelle immagini o nei relativi metadati.

Compatibilità: l'EMS dovrebbe essere idealmente in grado di integrarsi con altri strumenti di monitoraggio, controllo e sorveglianza (MCS) (es. con il sistema di controllo dei pescherecci, VMS).

Solidità del sistema: i componenti delle apparecchiature EM installati all'aperto (es. corpo della telecamera/alloggiamento della telecamera e sensori) devono essere in grado di resistere a fenomeni atmosferici violenti in mare e a condizioni ambientali difficili a bordo.

 

Sicurezza del sistema: i componenti e i dati delle apparecchiature EM devono essere in grado di evitare e di evidenziare eventuali manomissioni, preferibilmente mediante l'utilizzo di dati criptati, in modo che non sia possibile alcun tentativo di modifica non autorizzata.

 

Telecamere: si raccomanda l'utilizzo di telecamere digitali, se possibile ad alta risoluzione, che coprano tutte le zone d'interesse a bordo a seconda del peschereccio e delle operazioni di pesca. Il posizionamento, le impostazioni e le registrazioni della telecamera devono garantire il rilevamento delle attività del peschereccio e delle specie oggetto delle catture e delle catture accessorie e permetterne un'esatta identificazione (almeno per tutte le specie rientranti nel mandato della IOTC). Il sistema deve essere in grado di registrare le attività in condizioni di luce naturale sia fioca che molto accecante (basso e alto contrasto). Le telecamere devono essere resistenti all'acqua ed essere alloggiate in scatole singole resistenti alle intemperie.

Registrazioni EM: le registrazioni EM contengono le informazioni seguenti: il nome del file di registrazione EM, comprendente almeno il nome e l'identificativo del peschereccio, l'identificativo della telecamera, l'identificativo della bordata, i dati di geolocalizzazione (data, ora (UTC), latitudine e longitudine), lo stato di registrazione della telecamera, lo stato operativo del monitoraggio elettronico (se disponibile), le immagini e i dati dei sensori, se utilizzati.

Indipendenza: il sistema deve essere autonomo, ad eccezione della manutenzione minima a cura dell'equipaggio (ad esempio pulizia dei sensori e delle telecamere). Il sistema può comprendere la verifica da remoto della capacità di raccogliere tutte le informazioni in tempo reale. Basandosi su un protocollo appositamente predisposto (lista di controllo), una persona incaricata si accerta che il sistema funzioni correttamente prima che il peschereccio lasci il porto e inizi la navigazione.

Nessuna interferenza: le apparecchiature EM non generano né causano interferenze di radiofrequenza con altri dispositivi di comunicazione, navigazione, sicurezza e geolocalizzazione (es. VMS) o attrezzature di pesca a bordo.

Autonomia: l'apparecchiatura EM dispone di un suo gruppo statico di continuità o è collegata a quello del peschereccio così da poter funzionare anche in caso di interruzione dell'alimentazione a bordo. Le apparecchiature EM includono dispositivi gemelli di backup distinti per far sì che i dati non vadano persi in caso di guasto di un dispositivo di archiviazione.

 

Autonomia di archiviazione dei dati EM: l'apparecchiatura EM ha una capacità di archiviazione sufficiente per conservare tutte le registrazioni EM per un certo periodo di tempo, corrispondente almeno a una bordata completa. La durata di tale periodo dipende dalle caratteristiche operative del peschereccio e varia da 4 mesi (per i pescherecci con reti a circuizione) a 12 o più mesi (per i pescherecci con palangari).

Interoperabilità: l'EMS genera preferibilmente registrazioni EM interoperabili tra i diversi fornitori di servizi EM e di servizi di analisi EM e si integra, ove possibile, con altri strumenti di raccolta e monitoraggio dei dati.

 

Manutenzione: a bordo (e/o a terra), una persona appositamente designata si occupa della manutenzione dell'apparecchiatura (es. pulizia delle lenti, ecc.), informa il fornitore di apparecchiature EM e l'autorità competente (es. IOTC o Stato di bandiera) in caso di malfunzionamento del sistema in porto o in mare, così che si provveda quanto prima alla sua riparazione, e registra su un apposito modulo eventuali guasti dell'apparecchiatura EM. 

2. NORME LOGISTICHE MINIME PER IL MONITORAGGIO ELETTRONICO

Recupero delle registrazioni EM: le registrazioni EM sono trasmesse tramite reti mobili, Wi-Fi o satellitari o tramite scambio di dispositivi di archiviazione (SSD o HDD). In quest'ultimo caso occorre inoltre seguire un protocollo per il recupero e l'invio dei dispositivi di archiviazione al centro di analisi EM designato.

Conservazione delle registrazioni EM: le registrazioni EM sono conservate dal peschereccio/dalla società/dal fornitore di servizi EM/dal fornitore di servizi di analisi EM/dall'amministratore del programma EM per almeno un anno o per il periodo stabilito nei programmi di monitoraggio elettronico nazionali/regionali.

Backup delle registrazioni EM: se le registrazioni EM sono trasmesse automaticamente per via elettronica, per il loro ricevimento e il loro backup vanno attuate procedure operative che tengano conto di tutte le disposizioni necessarie relative alla catena di custodia.

Catena di custodia del dispositivo di archiviazione: l'EMS deve garantire la tracciabilità di ogni dispositivo di archiviazione e di ogni registrazione EM. La catena di custodia dei dispositivi di archiviazione EMS deve essere garantita.

Frequenza: relativamente al metodo e alla frequenza (es. dopo ogni bordata) della trasmissione dei dati EM ai centri di analisi EM, i programmi EM comprendono requisiti che devono essere coerenti con le norme minime stabilite dallo Stato membro, dall'UE o dalla IOTC.

3. NORME MINIME PER L'ANALISI DEI DATI EM

Software di analisi EM: per facilitare l'analisi delle registrazioni EM e produrre dati EM, l'EMS comprende un software che consente la compilazione e la comunicazione in un formato di esportazione comune della IOTC da utilizzare per lo scambio/la trasmissione alla IOTC. Il software di analisi EM può essere utilizzato in teoria anche per analizzare le registrazioni EM raccolte da diversi fornitori di apparecchiature EM.

Analisi EM e comunicazione dei dati EM: l'analisi delle registrazioni EM e la comunicazione dei dati EM sono effettuate da istituzioni, organizzazioni e società indipendenti di comprovata competenza ed esperienza (ad esempio esperienza operativa con osservatori a bordo). Tali compiti possono essere centralizzati in un "centro regionale di analisi EM" nell'ambito dell'attuazione di un programma regionale e/o possono essere svolti da organizzazioni nazionali o indipendenti.

Controllo di qualità delle registrazioni EM e dei dati EM: il processo di analisi delle registrazioni EM comprende controlli di qualità mediante la verifica qualitativa delle registrazioni EM, verifiche relative all'inserimento dei dati EM, l'eventuale identificazione automatica di errori nei dati EM (es. posizioni errate delle operazioni di pesca ecc.) e resoconti degli osservatori EM. I dati EM prodotti vengono controllati prima di essere comunicati al segretariato della IOTC.

Dati EM: l'EMS consente la raccolta e la comunicazione, almeno, dei campi di dati standard minimi del programma di osservazione regionale. I dati EM sono trasmessi al segretariato della IOTC utilizzando moduli standard della IOTC secondo il calendario specificato nella risoluzione 22/04 o in qualsiasi risoluzione successiva che la sostituisca. A tutti i dati EM trasmessi al segretariato della IOTC si applicano i requisiti in materia di riservatezza dei dati previsti dalla risoluzione 12/02 sulla politica e le procedure in materia di riservatezza dei dati o da qualsiasi risoluzione successiva che la sostituisca.

Formazione dell'osservatore EM: l'osservatore EM deve possedere qualifiche specifiche relative all'analisi delle registrazioni EM da includere tra le norme dei programmi di monitoraggio elettronico regionali o nazionali. L'osservatore EM partecipa a corsi di formazione specializzati che sono aggiornati in caso di modifica del protocollo di analisi EM per garantire che i dati EM rispondano a standard di qualità elevata.

Qualifiche dell'osservatore EM: l'osservatore EM deve essere in grado di esaminare le registrazioni EM e di produrre dati EM conformemente ai requisiti della IOTC. L'osservatore EM conosce le attività di pesca ed è in grado di identificare i) le specie IOTC e le specie di particolare interesse, ii) i metodi di pesca della IOTC e iii) i metodi di mitigazione della IOTC.

Compatibilità con il flusso esistente dei dati standardizzati e con le banche dati: per lo scambio delle informazioni raccolte con il formato e gli standard vigenti della IOTC relativi alla comunicazione dei dati, i dati EM devono avere un formato di esportazione compatibile (compreso l'uso di elenchi di codici standardizzati e consolidati) e devono essere coerenti con le norme della IOTC in materia di dati. I dati EM sono trasmessi al segretariato della IOTC in un formato elettronico di comunicazione dei dati approvato, utilizzando i codici e le unità standard della IOTC.

 

Archiviazione e conservazione dei dati: sono elaborate e concordate norme giuridiche riguardanti la protezione, l'archiviazione e la conservazione dei dati da parte della IOTC, che si tratti di un programma di monitoraggio elettronico regionale o di programmi nazionali EM.

 

Proprietà delle registrazioni EM: la proprietà delle registrazioni EM è in capo al proprietario/allo Stato di bandiera del peschereccio, ma i dati EM prodotti sono messi a disposizione della IOTC per essere inseriti nella banca dati della IOTC ed esservi utilizzati, analizzati ed eliminati come previsto dalla risoluzione della IOTC relativa al programma di osservazione regionale.

 

Proprietà dell'hardware e del software: indipendentemente dall'ambito di applicazione del programma di monitoraggio elettronico, si raccomanda che la proprietà (e la manutenzione) delle licenze di hardware e software sia in capo al proprietario/allo Stato di bandiera del peschereccio.

Parte 3: Piano di monitoraggio del peschereccio (VMP)

Ogni peschereccio elabora un suo piano di monitoraggio del peschereccio che indica il numero, l'ubicazione e le impostazioni delle telecamere installate per raccogliere i campi minimi di dati richiesti dal programma di osservazione regionale e descrive le aree principali in cui monitorare le attività di pesca, la movimentazione delle catture, l'identificazione delle specie e la sorte e lo stoccaggio degli esemplari. Il VMP è redatto in collaborazione con il fornitore di servizi EM, il proprietario del peschereccio e le autorità di pesca competenti.

Il VMP è convalidato dal proprietario e infine approvato dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera, dopodiché è presentato al WGEMS/WPDCS per garantirne la conformità al programma di monitoraggio elettronico regionale e agli standard della IOTC relativi al sistema di monitoraggio elettronico e ai dati EM.

Il VMP contiene le informazioni seguenti:

·informazioni di contatto: i recapiti del proprietario del peschereccio, dell'operatore del peschereccio e del fornitore di servizi EM per tutta la durata del contratto;

·informazioni generali sul peschereccio: informazioni di base sul peschereccio e sulle sue attività e operazioni di pesca (es. nome del peschereccio, numero di immatricolazione, specie bersaglio, zone di pesca, attrezzi da pesca, lunghezza fuori tutto, ecc.);

·disposizione interna del peschereccio: attrezzature del peschereccio con informazioni dettagliate, pianta della sua disposizione interna e delle sue diverse zone (ponti, zona di lavorazione, stoccaggio, ecc.);

·configurazione delle apparecchiature EM: descrizione delle impostazioni delle apparecchiature EM, quali i tempi di funzionamento, il numero di telecamere e le zone coperte, la registrazione dell'ora per ogni telecamera, il numero e la posizione dei sensori (se del caso), il software utilizzato, l'ubicazione del pannello di controllo, le procedure per verificare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura EM installata a bordo, ecc.;

·uno snapshot di ogni telecamera;

·su ogni peschereccio, un registro delle caratteristiche delle sue apparecchiature EM e del modo in cui esse sono ottimizzate per soddisfare gli standard relativi al sistema e ai dati EM.

Per i pescherecci con reti a circuizione si raccomanda di coprire con le telecamere almeno le zone seguenti:

·il ponte di lavoro (lato sia di babordo che di tribordo),

·il sacco della rete e il coppo,

·il ponte di prua o la parte maestra (es. attività del FAD),

·il ponte dei pozzi e il nastro trasportatore (Murua et al., 2022; Restrepo et al., 2018): per quanto riguarda il nastro trasportatore, le telecamere devono coprire più punti (es. almeno l'inizio e la fine del nastro); la copertura delle telecamere deve riguardare anche il nastro trasportatore per i rigetti, se presente.

·le telecamere devono obbligatoriamente monitorare le operazioni e i dati seguenti: cala, trasferimento nel coppo, salpamento della rete, attività dei FAD, catture totali, cernita delle catture in fase di stivaggio (processo di trasferimento delle catture nella stiva o nei pozzi), movimentazione e rilascio delle catture accessorie e rigetti di tonni (figura 1 e tabella 1);

·se la rete a circuizione è di grandi dimensioni sono necessarie almeno 6 telecamere per le operazioni di pesca e di movimentazione del pesce; se è invece di minori dimensioni (se, ad esempio, ha una capacità di 300-400 tonnellate), l'attività di raccolta dei dati richiesti potrebbe essere coperta da un minor numero di telecamere (es. 4).

La configurazione dell'apparecchiatura EM da preferire è quella che consente un maggior numero di riprese (fotogrammi) di qualità/risoluzione più elevata. Anche se i sistemi videodigitali sono generalmente preferibili, le immagini fisse possono comunque essere una valida opzione per registrare informazioni nelle varie fasi di attività del peschereccio. Tuttavia, considerando che la capacità di archiviazione è limitata, la configurazione ottimale potrebbe prevedere riprese video per determinate aree/telecamere/momenti e fotografie in altri casi. Per le fotografie il requisito minimo è che l'apparecchio fotografico abbia un angolo di campo atto a coprire interamente le aree di gestione delle catture almeno ogni 2 secondi, nel momento in cui si svolge un'operazione di pesca (Restrepo et al., 2018). Inoltre la qualità dell'immagine deve essere sufficientemente adeguata da consentire la raccolta accurata di tutti i campi di dati richiesti, quali l'identificativo delle specie, i materiali e lo schema di progettazione dei FAD o le esche utilizzate, e raggiungere di conseguenza gli obiettivi del monitoraggio.

Qualsiasi modifica materiale a bordo del peschereccio tale da incidere sull'EMS è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Il VMP è aggiornato e nuovamente approvato dall'autorità competente nel più breve tempo possibile.

Qualsiasi modifica dell'apparecchiatura EM (come l'installazione di una nuova generazione di telecamere) è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Il VMP è aggiornato e nuovamente approvato dall'autorità competente nel più breve tempo possibile.

A

B

Legenda:

Telecamera panoramica: attività nella zona d'acqua circostante

Telecamera coffa di vedetta: ponte di lavoro

Telecamera di prua: attività della gru, vista parziale della rete

Telecamera di tribordo: catture accessorie e rigetti

Telecamera coppo: trasferimento nel coppo e rete a circuizione

Metodo di rilascio delle catture accessorie

Identificazione dei rigetti

Catture e sorte subita

Verifica delle buone pratiche

Campionamento delle catture

Misurazione delle specie di grandi dimensioni

Descrizione delle catture e rilascio delle catture accessorie dal coppo

Rilascio delle specie presenti nella rete

Visione ravvicinata della rete a circuizione che consente di rilevare le condizioni delle specie non sbarcate al momento del rilascio e/o dei rigetti



B2

B1

B4

B3

B7

B6

B5

Figura 1. (A) Esempio di sistema di monitoraggio elettronico a 6 telecamere installato su un peschereccio con rete a circuizione che copre le principali zone delle operazioni di pesca e di movimentazione delle catture (da Murua et al., 2020b) e (B) sistema di monitoraggio elettronico a 7 telecamere (4 sul ponte di coperta e 3 sul ponte dei pozzi) installato su un peschereccio con rete a circuizione che copre le principali zone delle operazioni di pesca e di movimentazione delle catture, inclusa un'ulteriore telecamera sul nastro trasportatore: (B1) telecamera panoramica 360° (es. con vista del lato di babordo), (B2) telecamera coffa di vedetta con vista della zona poppiera, (B3) telecamera ponte di lavoro con vista della gru, (B4) telecamera con vista del ponte prodiero, (B5) telecamera a poppa con vista del nastro trasportatore, (B6) telecamera parte maestra con vista del nastro trasportatore e (B7) telecamera a prua con vista del nastro trasportatore (fonte: Digital Observer Services).



Tabella 1. Zone e operazioni minime da monitorare

Zona coperta

Operazione coperta

Finalità

Dati minimi da monitorare

Ponte di lavoro (lato di babordo)

Trasferimento nel coppo

Catture totali per cala Composizione per specie

Numero di coppi e livello di riempimento per coppo. Peso, taglia e specie dei tonnidi tenuti

Rigetti di tonnidi

Rigetti totali di tonnidi per cala

Peso, taglia e specie dei tonnidi tenuti

Movimentazione delle catture accessorie

Stima delle catture accessorie

Numero di esemplari modalità di movimentazione.

Identificativo delle specie

Ponte di lavoro

(lato di tribordo)

Movimentazione delle catture accessorie

Stima delle catture accessorie

Modalità di movimentazione

Rilascio delle catture accessorie

Totale catture accessorie per cala

Numero di esemplari e identificativo delle specie

Zona in acqua della rete a circuizione

Trasferimento nel coppo

Totale catture per cala

Numero di coppi e livello di riempimento per coppo

Movimentazione delle catture accessorie e rilascio dei singoli esemplari in condizioni di sicurezza

(squali balena, mante giganti, ecc.)

Totale catture accessorie per cala;

applicazione delle migliori pratiche di movimentazione e rilascio in condizioni di sicurezza

Modalità di movimentazione

Rilascio delle catture accessorie di specie di grandi dimensioni (squali balena, mante giganti, ecc.)

Totale catture accessorie per cala

Applicazione delle migliori pratiche di movimentazione e rilascio in condizioni di sicurezza

Numero di esemplari e identificativo delle specie

Ponte di prua o parte maestra del peschereccio

Attività dei FAD (posa, sostituzione, riparazione, ecc.)

Numero totale dei FAD posati, caratteristiche progettuali dei FAD e loro attività per bordata

Numero, materiale (naturale o artificiale) e caratteristiche dei FAD (impiglianti o non impiglianti)

Ponte dei pozzi e nastro trasportatore

Cernita delle catture in fase di stivaggio

Composizione per specie

Peso, taglia e specie dei tonni tenuti

Movimentazione delle catture accessorie

Migliori pratiche

Modalità di movimentazione

Stima delle catture accessorie rigettate, rilasciate o tenute

Totale catture accessorie per cala

Composizione per specie

Applicazione delle migliori pratiche di movimentazione e rilascio in condizioni di sicurezza

Numero, taglia o peso degli esemplari, identificazione delle specie e sorte subita



Zone e attività minime che si raccomanda di monitorare con telecamere nei pescherecci con palangari (tabella 2, figura 2):

·zona di cala del palangaro (solitamente con telecamera a poppa),

·zona di salpamento del palangaro,

·ponte di lavoro in cui sono movimentate le catture,

·e zona d'acqua circostante per le specie rigettate in mare e non issate a bordo.

·Le telecamere devono obbligatoriamente monitorare quanto segue: cala del palangaro, informazioni sul tipo di esca, utilizzo o meno di tecniche di mitigazione (es. cavi tori per l'allontanamento degli uccelli marini), salpamento del palangaro, tutte le specie all'amo (sia tenute che rigettate in mare), sorte subita dalle catture e taglia degli esemplari catturati.

·Sulla maggior parte delle tonniere con palangari sono necessarie almeno 3 telecamere per monitorare le attività di pesca e le operazioni di movimentazione delle catture: la prima deve riprendere l'operazione di posa del palangaro, la seconda deve registrare il salpamento e il caricamento delle catture a bordo e la terza, montata sul ponte di lavorazione, deve registrare le specie, le dimensioni degli esemplari e la sorte subita. È inoltre raccomandata l'installazione di una telecamera supplementare che copra la zona d'acqua circostante per monitorare le specie rigettate in mare e non issate a bordo.

Legenda:

Telecamera 3: catture trattenute; specie, taglia e sorte subita

Telecamera 2: catture e rigetti; specie, taglia e sorte subita

Telecamera 1: galleggianti, ami calati ed esche

C1: telecamera a poppa

C2: ponte di lavoro 1

C3: ponte di lavoro 2

Figura 2. Esempio di sistema di monitoraggio elettronico a 3 telecamere installato su un peschereccio con palangaro che copre le principali zone delle operazioni di pesca e di movimentazione delle catture. Vista delle 3 telecamere: (foto di sinistra) telecamera a poppa - posa del palangaro e informazioni su ami, galleggianti, tecniche di mitigazione ed esche; (foto in mezzo) ponte di lavoro 1 - informazioni su salpamento, catture e rigetti, identificativi delle specie, taglia e sorte subita; (foto di destra) ponte di lavoro 2 - sorte subita, taglia e identificativo delle specie catturate (fonte: Digital Observer Services).

Tabella 2 – Configurazione generale e zone/attività coperte dal sistema di monitoraggio elettronico a bordo di tonniere con palangari per specie tropicali

Zona coperta

Operazione coperta

Dati minimi da monitorare

Telecamera a poppa

Inizio e fine della cala

Posizione, data e ora

Numero totale degli ami calati e tra i galleggianti

Numero totale dei galleggianti calati

Tipo di esca

Specie utilizzata come esca

Rapporto esche (%)

Misure di mitigazione/inquinamento marino

Ponte di lavoro

Catture a bordo

Lunghezza e peso 7 per specie/esemplare catturato

Condizione

Sorte subita

Predatore osservato

Catture accessorie rigettate, rilasciate o tenute

Catture totali per cala e composizione di specie

Zona di lavorazione

Catture

Totale catture per cala

Lunghezza e peso per

specie/esemplare catturato

Sesso

Sorte subita

Zona d'acqua circostante

Inizio e fine del salpamento

Posizione, ora e data

Stima delle catture accessorie rigettate, rilasciate o tenute

Catture totali per cala e composizione di specie

Condizione delle specie e sorte subita

Sui pescherecci con lenze a canna si raccomanda di monitorare almeno la zona di pesca delle esche, la zona della cala e della pesca con lenze a canna (con telecamera a poppa) e il ponte di lavoro in cui sono movimentate le catture. A tal fine, sui pescherecci con lenze a canna tipici dell'Oceano Indiano sono necessarie almeno 2 o 3 telecamere che coprano le zone principali dell'attività di pesca, le operazioni di movimentazione del pesce e la pesca delle esche.".

(1)    I taxa indicatori di EMV sono elencati nell'allegato XVII.
(2)    I taxa indicatori di EMV sono elencati nell'allegato XVII.
(3)    Le opzioni possibili includono: la restituzione delle carcasse per effettuare una necroscopia, fotografie effettuate utilizzando protocolli adeguati o campioni di tessuto o di piume a fini di determinazione genetica.
(4)    Espressa in percentuale del numero totale di ami osservati.
(5)    L'allegato 3, che contiene esempi di installazioni EMS già esistenti, dovrebbe fungere da guida generale. La configurazione EM (numero e ubicazione delle telecamere e, per ciascuna di esse, obiettivi del monitoraggio) dovrebbe quindi essere adattata a ciascun tipo di attività di pesca/peschereccio attraverso il piano di monitoraggio del peschereccio.
(6)    Le capacità di monitoraggio elettronico di raccolta dei campi di dati minimi richiesti dal programma di osservazione regionale (https://iotc.org/documents/ROS/DataStandards) possono variare da una flotta all'altra nel caso in cui le operazioni di movimentazione delle catture e le manovre di cala/salpamento siano diverse. Tali valori, di conseguenza, dovrebbero essere intesi come guida generale ed essere costantemente rivisti.
(7)    Stima in base al rapporto lunghezza-peso