COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 22.4.2025
COM(2025) 188 final
2025/0103(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica i regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153, (UE) 2023/1525 e (UE) 2024/795 per quanto riguarda l'incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell'ambito del bilancio dell'UE per attuare il piano "ReArm Europe"
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La presidente von der Leyen ha annunciato negli orientamenti politici che ci attende una nuova era della difesa. Nei prossimi cinque anni l'UE si adopererà per costruire un'autentica Unione europea della difesa. Negli ultimi decenni sono emerse una carenza cronica di investimenti e la mancanza di una spesa efficiente nelle nostre capacità militari, che hanno ripercussioni sulle capacità di produzione della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e sul suo potenziale di innovazione, frammentando nel contempo il mercato della difesa a livello nazionale. Per inquadrare il nuovo approccio e individuare le esigenze di investimento dell'UE, il 19 marzo 2025 la Commissione europea e l'Alta rappresentante hanno presentato un Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030.
Il Libro bianco sottolinea che gli Stati membri si trovano ad affrontare una minaccia grave e crescente, che richiede una risposta coordinata in uno spirito di solidarietà. Guerre, aggressioni e altri atti ostili colpiscono il continente. Essere pronti a scoraggiare tali azioni è l'unico modo per garantire la pace e far sì che l'UE possa decidere del proprio futuro. A tal fine è necessario rafforzare l'industria della difesa dell'Unione affinché possa produrre le attrezzature necessarie per dissuadere potenziali aggressori. L'UE dispone di una solida base in termini di ricchezza e potere produttivo per poter mettere a frutto le proprie risorse e la propria potenza tecnologica e industriale latente. Tuttavia l'attuale stato di prontezza alla difesa è compromesso da decenni di investimenti insufficienti nel settore, il che sottolinea la necessità di uno sforzo unitario per rafforzare la posizione dell'UE in materia di difesa.
Per sviluppare le capacità e la prontezza militare necessarie a scoraggiare in modo credibile eventuali aggressioni armate e salvaguardare il futuro dell'UE, è necessario aumentare massicciamente la spesa europea per la difesa per un periodo prolungato. Ciò richiede uno sforzo combinato e costante a livello dell'UE e degli Stati membri con l'obiettivo di investire collettivamente nella difesa dell'UE. In tal modo l'industria della difesa dell'Unione beneficerà della prevedibilità a lungo termine di cui ha bisogno per investire in nuove capacità di produzione.
Il regolamento sulla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) sostiene la competitività e il vantaggio tecnologico dell'UE. Il sostegno allo sviluppo e alla fabbricazione di determinate tecnologie di difesa, tra cui l'IA, le tecnologie di cibersicurezza o i droni, è attualmente possibile nell'ambito della STEP.
Tuttavia l'UE può fare di più per rispondere all'urgente necessità di aumentare gli investimenti europei nel settore della difesa con il bilancio dell'UE.
Facendo seguito alla lettera del 4 marzo indirizzata dalla presidente von der Leyen al Consiglio europeo, la presente proposta mira ad ampliare l'ambito di applicazione della STEP introducendo un quarto settore strategico che contempla tutte le tecnologie e i prodotti connessi alla difesa, compresi quelli che rientrano nei settori di capacità prioritari individuati nel Libro bianco.
La STEP potrebbe quindi essere sfruttata per dirigere risorse e investimenti aggiuntivi verso il settore della difesa, in particolare verso la sua base tecnologica e industriale.
A tal fine la presente proposta introduce modifiche del regolamento STEP e dei regolamenti relativi ad altri programmi contemplati dalla STEP: il Fondo europeo per la difesa (FED), il programma Europa digitale e Orizzonte Europa. Inoltre la presente proposta modificherà anche il regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) e il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) per convogliare ulteriori fondi dell'UE verso l'industria della difesa e le relative tecnologie.
La modifica del FED mira a consentire il cumulo tra i finanziamenti del FED e di altri programmi dell'Unione per la stessa azione e introduce la possibilità di trasferire al FED risorse assegnate agli Stati membri nell'ambito dei fondi della politica di coesione. Anche l'ASAP viene modificato per consentire trasferimenti analoghi dagli Stati membri e per prorogare l'applicabilità del regolamento oltre il 30 giugno 2025.
La modifica del programma Europa digitale dà risalto al sostegno alle azioni nel settore delle tecnologie a duplice uso quale obiettivo generale e specifico dello strumento e alla possibilità di utilizzare la flessibilità di bilancio per sostenere ulteriori investimenti ben mirati per la competitività e l'autonomia strategica dell'UE.
La modifica del programma Orizzonte Europa consentirà di sostenere le tecnologie con potenziali applicazioni a duplice uso nell'ambito dell'Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), nonché di sostenere con strumenti di capitale le tecnologie con applicazioni nel settore della difesa ai fini della loro espansione. Gli importi non utilizzati e i potenziali rendimenti degli investimenti effettuati dal Fondo CEI durante la fase pilota nell'ambito di Orizzonte 2020 dovrebbero essere resi disponibili per finanziare ulteriori progetti nei settori delle tecnologie a duplice uso e della difesa che beneficiano della modifica dell'ambito di applicazione.
Grazie alla presente proposta, la Commissione potrebbe anche assegnare marchi STEP nell'ambito di Orizzonte Europa, del FED e del programma Europa digitale a progetti ad alto potenziale nel settore della difesa, con l'obiettivo di attrarre finanziamenti da altre fonti (altri fondi dell'UE, fondi nazionali, investitori privati o istituzionali).
Il 1º aprile 2025 la Commissione ha proposto di modificare i regolamenti relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)/Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF) e al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) al fine di promuovere ulteriormente gli investimenti nel settore della difesa nell'ambito del riesame intermedio della politica di coesione.
La presente proposta integra il riesame intermedio della politica di coesione. L'estensione dell'ambito di applicazione della STEP consentirebbe di sostenere gli investimenti nello sviluppo e nella fabbricazione di tecnologie critiche nel settore della difesa nell'ambito degli obiettivi specifici STEP esistenti nel FESR e nel Fondo di coesione. Analogamente, le competenze pertinenti per lo sviluppo/la fabbricazione di tecnologie critiche nel settore della difesa potrebbero essere sostenute anche nell'ambito della STEP attraverso il FSE+.
È necessario un approccio coordinato a livello dell'UE per garantire una mobilità senza soluzione di continuità del personale e delle attrezzature militari in tutta Europa. L'MCE, in quanto programma gestito a livello centrale, può garantire la selezione di progetti di mobilità militare con un elevato valore aggiunto dell'UE e un'elevata maturità per un'attuazione rapida e coordinata tra gli Stati membri, sulla base dei corridoi di mobilità militare. L'MCE garantisce inoltre il coinvolgimento dello Stato maggiore dell'UE nella selezione dei progetti e la conformità dei progetti selezionati alle norme tecniche necessarie per le infrastrutture di trasporto a duplice uso.
La proposta per il riesame intermedio della politica di coesione consente agli Stati membri di utilizzare gli attuali finanziamenti per la coesione per investire nelle infrastrutture di difesa o a duplice uso con l'obiettivo di promuovere la mobilità militare, beneficiando di un prefinanziamento pari al 30 % degli importi programmati e della possibilità di chiedere un finanziamento dell'Unione fino a concorrenza del 100 %. Tali investimenti devono concentrarsi principalmente sui quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE. Per quanto riguarda gli investimenti nella mobilità militare, la comunicazione che accompagna il riesame intermedio della politica di coesione incoraggia gli Stati membri a sfruttare la possibilità di trasferire all'MCE risorse loro assegnate in regime di gestione concorrente, beneficiando nel contempo degli stessi tassi vantaggiosi di prefinanziamento e cofinanziamento dei finanziamenti per la coesione. Per agevolare tale processo si propone una modifica del regolamento MCE.
La modifica del programma MCE per il settore digitale consentirà di sviluppare le capacità digitali connesse necessarie per lo sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa, compresa la connessione tra cloud, IA e gigafactory di IA.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta è coerente con gli obiettivi perseguiti dai programmi dell'UE sopra menzionati e dai fondi della politica di coesione. Essa apporta modifiche mirate ai regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153, (UE) 2023/1525 e (UE) 2024/795.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta si limita ad apportare modifiche mirate ai regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153, (UE) 2023/1525 e (UE) 2024/795 e mantiene la coerenza con le altre politiche dell'Unione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta si basa sugli articoli 114, 164, 172 e 173, sull'articolo 175, terzo comma, sugli articoli 176, 177, 178, 182, 183 e 188 e sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta mira a incoraggiare gli investimenti nel settore della difesa fornendo incentivi, eliminando potenziali ostacoli e garantendo maggiore flessibilità e semplificazione. Lo stesso risultato non può essere conseguito mediante azioni a livello nazionale.
•Proporzionalità
La proposta mira a mobilitare investimenti nel settore della difesa e a offrire maggiore flessibilità e semplificazione per accelerare gli investimenti. Le misure non vanno oltre quanto necessario per conseguire tali obiettivi.
•Scelta dell'atto giuridico
Un regolamento è lo strumento adatto in quanto prevede norme direttamente applicabili per il sostegno e perché devono essere apportate modifiche a regolamenti esistenti.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
La presente proposta non crea un nuovo strumento, ma è attuata mediante strumenti esistenti nell'ambito del bilancio dell'UE, che vengono modificati per poter mobilitare meglio risorse per gli investimenti nel settore della difesa. Tali strumenti esistenti, quali Orizzonte Europa, il programma Europa digitale, il Fondo europeo per la difesa o il meccanismo per collegare l'Europa, sono stati oggetto di una valutazione d'impatto. Tale analisi, effettuata nell'ambito di valutazioni d'impatto o documenti di lavoro analitici dei servizi della Commissione, riguarda gli impatti più significativi della presente proposta. Per questi motivi non è necessaria un'altra valutazione d'impatto. Inoltre le modifiche, limitate e mirate, non richiedono una valutazione d'impatto distinta.
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
L'iniziativa sarà finanziata dalle risorse esistenti, entro i limiti delle dotazioni concordate per i programmi interessati e delle risorse umane assegnate.
La proposta incrementerà la dotazione del CEI di 210 milioni di EUR, provenienti da importi non utilizzati e rientri del progetto pilota del CEI nell'ambito di Orizzonte 2020.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'attuazione della misura sarà oggetto di attività di monitoraggio e relazioni nel quadro generale dei meccanismi di rendicontazione stabiliti nell'ambito di ciascun programma e fondo.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
2025/0103 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica i regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153, (UE) 2023/1525 e (UE) 2024/795 per quanto riguarda l'incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell'ambito del bilancio dell'UE per attuare il piano "ReArm Europe"
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114, 164, 172 e 173, l'articolo 175, terzo comma, gli articoli 176, 177, 178, 182, 183 e 188 e l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)L'instabilità geopolitica senza precedenti e il rapido inasprimento delle minacce regionali e globali richiedono un aumento urgente e significativo della spesa dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo, le capacità industriali e lo sviluppo delle infrastrutture connesse alla sicurezza e alla difesa. Come indicato nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, l'Unione dovrebbe fare di più per rispondere all'urgente necessità di aumentare gli investimenti europei nel settore della difesa attraverso il bilancio dell'Unione.
(2)La piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), istituita dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, è un'iniziativa volta a rafforzare la competitività dell'Unione mobilitando fondi provenienti da 11 programmi dell'Unione esistenti a favore di tecnologie critiche in 3 settori strategici: le tecnologie digitali e l'innovazione delle tecnologie deep tech, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e le biotecnologie. Di conseguenza è un buon mezzo per mobilitare, in modo coordinato e sinergico, risorse dell'Unione a favore della difesa, comprese le tecnologie digitali chiave di frontiera necessarie per lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie di difesa.
(3)Sebbene sia attualmente possibile sostenere le tecnologie che hanno implicazioni nel settore della difesa nell'ambito dei 3 settori strategici esistenti individuati nella STEP, appare necessario aumentare le potenzialità di sviluppo della ricerca, dell'industria e dell'innovazione nel settore della difesa introducendo nella STEP un quarto settore strategico incentrato sulle tecnologie di difesa. Questo nuovo settore strategico dovrebbe garantire che gli incentivi della STEP vengano utilizzati per aumentare i finanziamenti dell'Unione a favore delle tecnologie di difesa e contribuire alla competitività europea conformemente agli obiettivi STEP. Con tecnologie di difesa si dovrebbero intendere quelle di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE, e dovrebbero essere incluse in particolare le tecnologie nei settori individuati dal Consiglio europeo il 6 marzo 2025, ossia: difesa aerea e missilistica, sistemi di artiglieria, tra cui capacità di attacco in profondità di precisione, missili e munizioni, droni e sistemi antidrone, abilitanti strategici, anche in relazione allo spazio e alla protezione delle infrastrutture critiche, mobilità militare, soluzioni per la cibersicurezza, intelligenza artificiale e guerra elettronica. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, le gigafactory di IA dovrebbero diventare infrastrutture fondamentali per espandere rapidamente il potere dell'IA nelle tecnologie di difesa.
(4)Inoltre, al fine di ottimizzare la capacità dei programmi contemplati dalla STEP di mobilitare risorse dell'Unione a favore della difesa, è necessario chiarire che tali programmi possono perseguire obiettivi e attività connessi al miglioramento della competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) nonché attività di ricerca e sviluppo nel settore della difesa.
(5)Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, è il principale programma dell'Unione per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione. L'Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) istituito da tale regolamento fornisce sostegno, in particolare, a innovazioni potenzialmente pioneristiche, dirompenti e con potenzialità di espansione che possono essere troppo rischiose per gli investitori privati. Le PMI che operano nel settore della difesa necessitano di finanziamenti per la commercializzazione di prodotti innovativi. Tuttavia tali imprese incontrano maggiori ostacoli all'accesso ai finanziamenti rispetto alle PMI di altri settori. Se da un lato la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa vengono sostenuti attraverso il Fondo europeo per la difesa (FED), che è un programma specifico di Orizzonte Europa, dall'altro è opportuno aprire l'Acceleratore del CEI ad azioni con potenziali applicazioni a duplice uso. Il sostegno all'espansione nell'ambito dell'Acceleratore del CEI dovrebbe essere esteso anche alle PMI non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up e le piccole imprese a media capitalizzazione non idonee al finanziamento bancario, ivi inclusi i soggetti che hanno già ricevuto sostegno dall'Acceleratore e che realizzano innovazioni pionieristiche e dirompenti non idonee al finanziamento bancario incentrate su applicazioni nel settore della difesa. Ciò giustifica una deroga mirata al principio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, in base al quale le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito di Orizzonte Europa riguardano esclusivamente le applicazioni civili, senza compromettere l'obiettivo di garantire inutili duplicazioni.
(6)Inoltre, al fine di garantire che risorse adeguate siano destinate al finanziamento di progetti nei settori delle tecnologie a duplice uso e della difesa nell'ambito di Orizzonte Europa, è opportuno derogare all'articolo 212, paragrafo 3, del regolamento finanziario per garantire che i rimborsi, compresi gli anticipi rimborsati, le entrate e gli importi non utilizzati, al netto delle commissioni e dei costi della componente di investimento dei finanziamenti misti del CEI per il progetto pilota del CEI nell'ambito di Orizzonte 2020, non siano destinati al bilancio dell'Unione, bensì siano reinvestiti nel Fondo CEI con l'obiettivo di finanziare ulteriori progetti nei settori delle tecnologie a duplice uso e della difesa che beneficiano della modifica dell'ambito di applicazione. Anche il termine di cui all'articolo 212, paragrafo 3, del regolamento finanziario dovrebbe essere adattato, inserendo una deroga, per tenere conto di tale possibilità.
(7)Il Fondo europeo per la difesa (FED), istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, è il principale programma per il miglioramento della competitività, dell'innovazione, dell'efficienza e dell'autonomia tecnologica dell'industria della difesa dell'Unione. Il FED punta inoltre a sostenere azioni che siano propizie allo sviluppo di tecnologie innovative per la difesa. Al fine di tenere meglio conto delle specificità di tali azioni, come la loro portata ridotta o la necessità di un sostegno rapido, è opportuno semplificare le procedure per l'adozione di decisioni in merito al sostegno di tali azioni, definendo nel contempo le condizioni per prendere decisioni in merito a tale sostegno nel programma di lavoro. .
(8)È inoltre necessario sfruttare le sinergie tra il FED e altri programmi dell'Unione. A tal fine gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, i paesi terzi, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi volontari al programma sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne. I trasferimenti volontari di risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente al FED e la combinazione dei contributi del FED con altri programmi dell'Unione per azioni specifiche dovrebbero essere possibili, a condizione che il sostegno cumulativo dell'Unione non superi i costi ammissibili totali dell'azione.
(9)Il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio mira a sostenere e accelerare la trasformazione digitale dell'economia, dell'industria e della società europee e a migliorare la competitività dell'Europa nell'economia digitale mondiale. In tale contesto il programma dovrebbe anche puntare a sostenere, in particolare, progetti, servizi e competenze con potenziali applicazioni a duplice uso nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici.
(10)Per rafforzare la sovranità tecnologica e la competitività, l'Unione ha bisogno delle infrastrutture di calcolo, cloud e di dati necessarie alla leadership in materia di IA. Nell'ambito della strategia sul continente dell'IA, le fabbriche e le gigafactory di IA sono essenziali affinché l'Unione sia in grado di competere a livello mondiale e garantire la propria autonomia strategica e la propria competitività nella scienza, nella ricerca legata al settore delle tecnologie a duplice uso e in settori industriali critici, tra cui l'industria della difesa. Tali modelli di prossima generazione richiedono un'ampia infrastruttura di calcolo connessa per realizzare innovazioni in settori specifici, tra cui la difesa. È pertanto opportuno aggiungere, nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 ("calcolo ad alte prestazioni") del programma Europa digitale, un obiettivo operativo supplementare dedicato all'implementazione e alla gestione di fabbriche di IA e gigafactory di IA di nuova generazione specializzate nello sviluppo, nell'addestramento e nella gestione dei più complessi modelli e applicazioni di IA di grandissime dimensioni, compresi l'hardware e il software necessari per tale implementazione.
(11)Per quanto riguarda l'obiettivo specifico 5 ("implementazione e impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità") del programma Europa digitale, è inoltre necessario inserire nell'obiettivo operativo definito per sostenere il settore pubblico e i settori di interesse pubblico un riferimento alla difesa, così da chiarire che il contributo finanziario dell'Unione nell'ambito del suddetto obiettivo può estendersi a tale settore.
(12)È inoltre necessario adattare le norme di ammissibilità che potrebbero essere stabilite nel programma di lavoro del programma Europa digitale affinché sia possibile prevedere che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni incentrate su tecnologie potenzialmente a duplice uso nell'ambito di qualsiasi obiettivo specifico. In tali casi, gli inviti a presentare proposte e i bandi d'appalto dovrebbero essere rivolti esclusivamente ai soggetti giuridici stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri o da cittadini di Stati membri.
(13)Il regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) è stato adottato per sostenere finanziariamente l'urgente rafforzamento della reattività dell'EDTIB e della sua capacità di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di munizioni terra-terra, munizioni di artiglieria e missili. I trasferimenti volontari di risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente allo strumento ASAP nonché i contributi volontari supplementari degli Stati membri o di altri portatori di interessi pertinenti dovrebbero contribuire a fornire sostegno al potenziamento delle capacità di produzione dell'Unione oltre il 30 giugno 2025. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2023/1525 per introdurre tale possibilità. Poiché tale regolamento ha dimostrato di essere utile per sviluppare nuove capacità di produzione di polveri/propellenti, esplosivi, gusci, capacità di prova e missili in tutta l'Unione, è opportuno garantire che la sua applicazione sia prorogata fino al 31 dicembre 2026.
(14)Il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) di cui al regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio mira ad accelerare gli investimenti nel settore delle reti transeuropee, consentendo sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale. Al fine di sostenere l'infrastruttura di calcolo connessa richiesta dai prodotti e dalle tecnologie di difesa e non solo, gli obiettivi dell'MCE nel settore digitale stabiliti nel regolamento dovrebbero essere estesi all'implementazione e alla fornitura di capacità digitali quali il cloud, l'IA e le gigafactory di IA.
(15)Anche la mobilità militare è uno degli obiettivi del programma MCE. Nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 si riconosce che la mobilità militare è un fattore essenziale per la sicurezza e la difesa europee e si sottolinea il valore aggiunto dell'Unione nel sostenere le infrastrutture a duplice uso per la mobilità. Il riesame intermedio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, entrambi istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha introdotto la possibilità di investire nelle infrastrutture di difesa o a duplice uso con l'obiettivo di promuovere la mobilità militare, beneficiando di un prefinanziamento pari al 30 % degli importi programmati e della possibilità di chiedere un finanziamento dell'Unione fino a concorrenza del 100 %. Nei casi in cui gli Stati membri trasferiscono all'MCE risorse loro assegnate in regime di gestione concorrente, essi dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni per il prefinanziamento e il cofinanziamento dei progetti di infrastrutture di trasporto a duplice uso introdotte nel FESR e nel Fondo di coesione. In tal caso, tali importi dovrebbero essere riservati a progetti che sviluppano i corridoi di mobilità militare individuati dagli Stati membri nei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'Unione, nonché la connettività e le capacità digitali.
(16)I regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153, (UE) 2023/1525 e (UE) 2024/795 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
(17)Data l'urgente necessità di consentire investimenti cruciali nel settore della difesa in un contesto di pressanti sfide geopolitiche, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(18)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare le attività di ricerca e sviluppo nei settori delle tecnologie a duplice uso e della difesa, migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione e contribuire quindi alla difesa dell'Unione riorientando gli investimenti a favore di queste priorità critiche, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2021/694 [programma Europa digitale] è così modificato:
(1)all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la lettera seguente:
"c) sostenere progetti, servizi, competenze e applicazioni a duplice uso.";
(2)all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
"d) implementare e gestire fabbriche di IA e gigafactory di IA di nuova generazione specializzate nello sviluppo, nell'addestramento e nella gestione dei più complessi modelli e applicazioni di IA di grandissime dimensioni, compresi l'hardware e il software necessari per tale implementazione.";
(3)all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sostenere il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, le dogane, la difesa, i trasporti, la mobilità, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi, tra cui le pertinenti imprese stabilite all'interno dell'Unione, affinché implementino e accedano in modo efficace alle tecnologie digitali più avanzate, quali l'HPC, le tecnologie quantistiche, l'IA e la cibersicurezza;";
(4)all'articolo 12, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico 3 per ragioni di sicurezza debitamente giustificate né ad azioni incentrate su tecnologie potenzialmente a duplice uso nell'ambito di qualsiasi obiettivo specifico. In tali casi, gli inviti a presentare proposte e i bandi d'appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti giuridici stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri o da cittadini di Stati membri. Tali restrizioni possono essere applicate all'accesso alle capacità implementate nell'ambito di tali inviti e bandi.".
Articolo 2
Il regolamento (UE) 2021/695 [Orizzonte Europa] è così modificato:
(1)all'articolo 46 è inserito il paragrafo 4 bis seguente:
"4 bis. In deroga all'articolo 212, paragrafo 3, del regolamento finanziario, i rimborsi, compresi gli anticipi rimborsati, le entrate e gli importi non utilizzati, al netto delle commissioni e dei costi dei finanziamenti misti del CEI per il progetto pilota del CEI nell'ambito di Orizzonte 2020, sono considerati entrate con destinazione specifica interne, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), e dell'articolo 21, paragrafi 4 e 5, del regolamento finanziario, e il limite temporale di due anni di cui all'articolo 212, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento finanziario si applica a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].";
(2)all'articolo 48, paragrafo 1, il secondo comma è così modificato:
(a) alla lettera a) è aggiunta la frase seguente:
"In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere potenziali applicazioni a duplice uso.";
(b)alla lettera b) è aggiunta la frase seguente:
"In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere potenziali applicazioni a duplice uso.";
(c) alla lettera c) è aggiunta la frase seguente:
"In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere potenziali applicazioni a duplice uso.";
(d)alla lettera d) è aggiunta la frase seguente:
"In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, tale sostegno può includere l'innovazione nel settore delle tecnologie critiche incentrata sulle applicazioni per la difesa.".
Articolo 3
Il regolamento (UE) 2021/697 [Fondo europeo per la difesa] è così modificato:
(1)l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
Sostegno alle tecnologie innovative per la difesa
1.La Commissione sostiene azioni che sono propizie allo sviluppo di tecnologie innovative per la difesa nei settori di intervento definiti nei programmi di lavoro di cui all'articolo 24.
2.I programmi di lavoro stabiliscono le forme di finanziamento, i criteri e le procedure di selezione e di aggiudicazione e le modalità di attuazione più appropriati per le tecnologie innovative per la difesa.";
(2)è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 8 bis
Finanziamento cumulativo e trasferimento di risorse
1.Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche dal programma, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell'Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
2.Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo 2021-2027. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
Le risorse trasferite a norma del paragrafo 2 del presente articolo possono, in deroga all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento, essere utilizzate per contribuire al finanziamento di azioni ammissibili a norma dell'articolo 10 del presente regolamento fino a concorrenza del 100 % dei costi ammissibili.
3.Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 3 e al più tardi entro il 30 settembre 2027, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro interessato, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.
4.Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono fornire contributi finanziari supplementari al programma. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.".
Articolo 4
Il regolamento (UE) 2021/1153 [meccanismo per collegare l'Europa] è così modificato:
(1)l'articolo 3, paragrafo 2, è così modificato:
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) nel settore digitale: contribuire alla definizione di progetti di interesse comune connessi allo sviluppo di reti sicure ad altissima capacità e all'accesso alle medesime, compresi i sistemi 5G, alla creazione e implementazione di capacità digitali quali il cloud, l'IA e le gigafactory di IA, all'aumento della resilienza e della capacità delle reti dorsali digitali sui territori dell'Unione, collegandole ai territori vicini, e alla digitalizzazione delle reti dei trasporti e dell'energia.";
(2)all'articolo 8, paragrafo 4, è aggiunta la lettera f) seguente:
"f) ai progetti di interesse comune che contribuiscono alla creazione e all'implementazione o al significativo aggiornamento di capacità digitali, compresi il cloud, l'IA e le gigafactory di IA, è data priorità in funzione della misura in cui contribuiscono in modo significativo a migliorare le prestazioni, la resilienza e la sicurezza delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e digitali che sono fondamentali per l'attuazione del mercato interno.";
(3)all'articolo 9, paragrafo 4, è aggiunta la lettera f) seguente:
"f) azioni di sostegno alla creazione e all'implementazione di capacità digitali nei settori del cloud, dell'IA e delle gigafactory di IA.";
(4)all'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunta la lettera b bis) seguente:
"b bis) fatto salvo il trasferimento delle risorse necessarie all'MCE nel contesto del riesame intermedio dei programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione [aggiungere il riferimento giuridico al regolamento adottato di cui alla proposta COM(2025) 123, 2025/0084(COD)], a norma dell'articolo 4, paragrafo 13, per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), si applicano le condizioni seguenti:
i)i tassi di cofinanziamento possono essere aumentati fino a un massimo del 100 %;
ii)le azioni hanno diritto a un prefinanziamento pari ad almeno il 30 % dell'importo assegnato nella convenzione di sovvenzione;
iii)le azioni si svolgono su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'Unione, adottati dal Consiglio il [18 marzo 2025 e con riferimento ST 6728/25 ADD1], e rispettano i requisiti concernenti le infrastrutture di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1328 della Commissione;".
Articolo 5
Il regolamento (UE) 2023/1525 [ASAP] è così modificato:
(1)all'articolo 6 sono inseriti i paragrafi seguenti:
"3 bis. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono fornire contributi finanziari supplementari allo strumento. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
3 ter. Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta degli Stati membri interessati, allo strumento alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
3 quater. Le risorse trasferite a norma del paragrafo 3 ter del presente articolo possono, in deroga all'articolo 19 quater, paragrafo 6, del presente regolamento, essere utilizzate per contribuire al finanziamento di azioni ammissibili a norma dell'articolo 13 del presente regolamento fino a concorrenza del 100 % dei costi ammissibili.
3 quinquies. Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 3 e al più tardi entro il 30 settembre 2027, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro interessato, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.";
(2)all'articolo 24, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2026. Ciò lascia impregiudicati il proseguimento o la modifica delle azioni avviate a norma del presente regolamento o qualsiasi azione necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.".
Articolo 6
All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/795 [piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)] è aggiunto il punto seguente:
"iv)
le tecnologie di difesa;".
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
3
1.2.
Settore/settori interessati
3
1.3.
Obiettivi
3
1.3.1.
Obiettivi generali
3
1.3.2.
Obiettivi specifici
3
1.3.3.
Risultati e incidenza previsti
3
1.3.4.
Indicatori di prestazione
3
1.4.
La proposta/iniziativa riguarda:
4
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
4
1.5.1.
Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
4
1.5.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
4
1.5.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
4
1.5.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
5
1.5.5.
Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
5
1.6.
Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria
6
1.7.
Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti
6
2.
MISURE DI GESTIONE
8
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
8
2.2.
Sistema o sistemi di gestione e di controllo
8
2.2.1.
Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
8
2.2.2.
Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
8
2.2.3.
Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
8
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
9
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
10
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
10
3.2.
Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
12
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
12
3.2.1.1.
Stanziamenti dal bilancio votato
12
3.2.1.2.
Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne
17
3.2.2.
Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi
22
3.2.3.
Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
24
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato
24
3.2.3.2.
Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne
24
3.2.3.3.
Totale degli stanziamenti
24
3.2.4.
Fabbisogno previsto di risorse umane
25
3.2.4.1.
Finanziamento a titolo del bilancio votato
25
3.2.4.2.
Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne
26
3.2.4.3.
Fabbisogno totale di risorse umane
26
3.2.5.
Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali
28
3.2.6.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
28
3.2.7.
Partecipazione di terzi al finanziamento
28
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
29
4.
Dimensioni digitali
29
4.1.
Prescrizioni di rilevanza digitale
30
4.2.
Dati
30
4.3.
Soluzioni digitali
31
4.4.
Valutazione dell'interoperabilità
31
4.5.
Misure a sostegno dell'attuazione digitale
32
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153, (UE) 2023/1525 e (UE) 2024/795 per quanto riguarda l'incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell'ambito del bilancio dell'UE per attuare il piano "ReArm Europe".
1.2.
Settore/settori interessati
Una nuova era per la difesa e la sicurezza europee
1.3.
Obiettivi
1.3.1.
Obiettivi generali
Incentivare gli investimenti connessi alla difesa nel bilancio dell'UE e rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa dell'Unione, in linea con il piano "ReArm Europe".
1.3.2.
Obiettivi specifici
·Consentire l'estensione della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) alle tecnologie e ai prodotti connessi alla difesa e rafforzare l'autonomia strategica dell'UE nel settore della difesa.
·Modificare il Fondo europeo per la difesa (FED) per 1) sfruttare meglio le sinergie con altri programmi dell'Unione consentendo di combinare i contributi del FED con altri programmi dell'Unione per azioni specifiche; 2) consentire il trasferimento volontario di risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente al FES; 3) razionalizzare il processo di valutazione e finanziamento dello sviluppo di tecnologie innovative per la difesa.
·Modificare il regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) per 1) introdurre la possibilità di prevedere trasferimenti volontari di risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente all'ASAP e contributi volontari supplementari da parte degli Stati membri o di altri portatori di interessi pertinenti; 2) prorogare l'applicazione del regolamento ASAP fino al 31 dicembre 2026 per garantire il proseguimento del sostegno allo sviluppo di nuove capacità di produzione di munizioni e prodotti correlati.
·Modificare il programma Europa digitale per incentrarlo maggiormente sull'autonomia strategica e sulla competitività e sostenere meglio le tecnologie e le applicazioni a duplice uso. Ciò comprende l'implementazione di infrastrutture digitali quali l'intelligenza artificiale, il calcolo ad alte prestazioni e la cibersicurezza, ad esempio attraverso lo sviluppo di fabbriche e gigafactory di IA. La modifica garantirà inoltre che i finanziamenti del programma vengano utilizzati conformemente agli interessi strategici dell'UE, anche adeguando le norme di ammissibilità per le azioni nel settore delle tecnologie a duplice uso.
·Modificare Orizzonte Europa per consentire il sostegno a progetti con potenziali applicazioni a duplice uso nell'ambito dell'Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), nonché a progetti incentrati su applicazioni nel settore della difesa nell'ambito del regime di espansione STEP del CEI.
·Modificare il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) per ampliarne gli obiettivi nel settore digitale al fine di includervi l'implementazione e la fornitura di capacità digitali quali il cloud, l'IA e le gigafactory di IA e contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune relativi a reti e infrastrutture efficienti, interconnesse e multimodali per una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, inclusiva, accessibile e sicura, conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1315/2013.
1.3.3.
Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
Si prevede che il regolamento mini-omnibus proposto avrà gli effetti indicati di seguito sui beneficiari e sui gruppi interessati.
Aumento degli investimenti nella difesa: la proposta offrirà agli Stati membri maggiore flessibilità nell'utilizzare il bilancio dell'UE per far fronte alle loro esigenze in materia di difesa, con un conseguente aumento significativo degli investimenti nel settore della difesa, in linea con gli obiettivi del piano "ReArm Europe".
Rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB): sostenendo lo sviluppo di tecnologie di difesa e a duplice uso, la proposta consentirà all'UE di ridurre la sua dipendenza da fornitori di paesi terzi e di rafforzare la sua autonomia strategica, consolidando in ultima analisi l'EDTIB.
Miglioramento della prontezza, delle capacità e della mobilità militari: la proposta consentirà agli Stati membri di colmare le loro carenze di capacità di difesa, sviluppare la prontezza militare necessaria a scoraggiare in modo credibile le aggressioni armate e rafforzare la mobilità militare in tutto il continente, anche attraverso lo sviluppo di corridoi per la mobilità militare. I nuovi tassi di prefinanziamento e di cofinanziamento per i progetti di infrastrutture di trasporto a duplice uso dovrebbero incentivare gli Stati membri a trasferire risorse dalla gestione concorrente all'MCE, consentendo un approccio coordinato agli investimenti nella mobilità militare tra Stati membri e contribuendo agli obiettivi del Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030.
Sostegno alle PMI e alle start-up: aprendo l'Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) e il regime di espansione del CEI alle tecnologie a duplice uso e di difesa, la proposta promuoverà l'innovazione e la competitività nell'UE, rafforzerà l'EDTIB e offrirà alle PMI e alle start-up opportunità di sviluppo e crescita.
Maggiori sinergie con altri settori: la proposta favorirà l'aumento delle sinergie tra la difesa e altri settori, come il digitale, consentendo il finanziamento di iniziative quali le fabbriche di IA e le gigafactory di IA, nonché di progetti nel settore delle tecnologie a duplice uso con potenziali effetti di ricaduta sull'innovazione e la competitività in settori quali la ricerca, le tecnologie e l'industria.
Tali risultati e impatti attesi andranno a vantaggio di vari portatori di interessi, tra cui:
– gli Stati membri, offrendo maggiore flessibilità nell'utilizzo dei finanziamenti dell'UE a sostegno della sicurezza e della difesa;
– l'industria della difesa dell'UE, comprese le PMI e le start-up, offrendo opportunità di crescita e innovazione e rafforzando l'EDTIB;
– i cittadini dell'UE, contribuendo alla pace, alla sicurezza e all'autonomia strategica.
1.3.4.
Indicatori di prestazione
Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati
|
Obiettivo specifico
|
Indicatore
|
|
Rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e della resilienza della catena di approvvigionamento
|
Numero di progetti nel settore della difesa sostenuti dalla STEP
|
|
Miglioramento della mobilità militare
|
Numero di componenti delle infrastrutture di trasporto adeguate alle esigenze del duplice uso
|
|
Sostegno all'innovazione nel settore della difesa
Sostegno alle PMI e alle start-up che sviluppano tecnologie a duplice uso e di difesa
|
Riduzione dei tempi di valutazione e aggiudicazione dei progetti del FED relativi a tecnologie innovative per la difesa
Numero di PMI e start-up nei settori della difesa e delle tecnologie a duplice uso che ricevono finanziamenti attraverso l'Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) e il regime di espansione STEP del CEI
|
|
Maggiori sinergie con altri settori, come il digitale
|
Numero di progetti finanziati attraverso il programma Europa digitale che hanno una componente connessa alle tecnologie a duplice uso o alla difesa
|
1.4.
La proposta/iniziativa riguarda:
una nuova azione;
una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria;
la proroga di un'azione esistente;
la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
La proposta mira a rispondere alla necessità di investire di più e rapidamente nel settore della difesa e di sviluppare un'EDTIB forte e competitiva, in linea con il piano "ReArm Europe". Essa mira ad apportare modifiche a programmi dell'UE esistenti, tra cui la STEP, Orizzonte Europa, il FED, l'ASAP, il programma Europa digitale e l'MCE, per sostenere iniziative nei settori della difesa e delle tecnologie a duplice uso. Le modifiche mirate dei regolamenti dell'UE entreranno in vigore immediatamente dopo l'adozione del regolamento proposto. Se del caso, dovrebbero essere prese in considerazione ai fini della preparazione e/o della modifica dei programmi di lavoro esistenti di iniziative pertinenti (Orizzonte Europa, MCE, programma Europa digitale, STEP, FED). Ciò consentirà la pubblicazione di nuovi inviti a presentare proposte e la selezione di progetti in linea con gli obiettivi dell'UE e degli Stati membri in materia di difesa e sicurezza.
Calendario di attuazione
Il calendario di attuazione del regolamento mini-omnibus sarà influenzato dai cicli dei programmi esistenti e dalla necessità di integrare le modifiche nei rispettivi programmi di lavoro. Per la maggior parte dei programmi, si prevede che le modifiche verranno introdotte nel prossimo programma di lavoro disponibile e che la pubblicazione dei primi inviti a presentare proposte avverrà poco dopo.
Per quanto riguarda le modifiche che introducono la possibilità per gli Stati membri di convogliare fondi della politica di coesione verso investimenti nel settore della difesa (compresi MCE, STEP, FED, ASAP), al fine di beneficiare del prefinanziamento supplementare del 30 % degli importi programmati, gli Stati membri dovrebbero presentare le modifiche del loro programma entro la fine del 2025.
1.5.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Il valore aggiunto dell'intervento dell'UE risiede nella sua capacità di coordinare gli investimenti, massimizzare l'efficienza di bilancio e conseguire una maggiore efficacia nel sostenere gli investimenti nel settore della difesa rispetto a quanto sarebbe possibile per qualsiasi Stato membro che agisca da solo. Il ruolo dell'UE nel promuovere un approccio coordinato agli investimenti nel settore della difesa consente agli Stati membri di rispondere alle loro esigenze in materia di difesa, il che è essenziale per garantire la sicurezza e la stabilità dell'UE e dei suoi Stati membri.
Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante):
–la necessità di investimenti coordinati nel settore della difesa per affrontare le sfide e le minacce comuni in materia di sicurezza, che non possono essere affrontate efficacemente dai singoli Stati membri da soli;
–l'importanza di massimizzare l'efficienza di bilancio, massimizzare la complementarità dei diversi programmi di finanziamento e ridurre la duplicazione degli sforzi, obiettivi che possono essere conseguiti attraverso il coordinamento e la cooperazione a livello di UE.
Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante):
–il sostegno alla prontezza alla difesa e il rafforzamento della mobilità militare, aumentando così la capacità degli Stati membri di rispondere alle sfide e alle minacce comuni in materia di sicurezza;
–l'aumento della competitività e dell'innovazione dell'industria europea della difesa grazie all'approccio coordinato dell'UE agli investimenti nel settore della difesa e allo sviluppo di una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) forte e competitiva;
–la massimizzazione delle sinergie tra i diversi strumenti finanziari dell'UE e l'aumento delle loro dimensioni e della loro portata, che consentiranno all'UE di sfruttare le sue risorse in modo più efficace e di ottenere un maggiore impatto con i suoi investimenti rispetto ai singoli Stati membri, in particolare nei progetti su larga scala;
–un miglior rapporto qualità/prezzo, grazie all'uso efficiente delle risorse e alla riduzione della duplicazione degli sforzi, che consentirà all'UE di ottenere maggiori risultati con le risorse disponibili. Combinando le risorse e le competenze di diversi programmi dell'UE, l'Unione può sviluppare un approccio più globale e integrato agli investimenti nel settore della difesa, che genererà benefici e rendimenti maggiori di quelli che i singoli programmi potrebbero ottenere da soli.
1.5.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
L'UE vanta una comprovata esperienza per quanto riguarda l'efficace adattamento dei suoi strumenti di finanziamento al fine di rispondere alle sfide e alle priorità emergenti. Ad esempio, durante la pandemia di COVID-19 l'UE ha introdotto diversi strumenti a sostegno della ripresa e della resilienza delle regioni e delle comunità colpite, tra cui l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) e la CRII+, nonché il programma REACT-EU (assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa). Inoltre, in risposta alla guerra tra Russia e Ucraina e alla conseguente crisi dei prezzi dell'energia, l'UE ha proposto un uso più flessibile dei suoi strumenti di finanziamento per aiutare gli Stati membri ad affrontare varie sfide.
Tali esperienze hanno dimostrato che l'adattamento degli strumenti di finanziamento dell'UE può essere un modo efficace per rispondere all'evoluzione delle sfide e delle priorità strategiche. Hanno inoltre messo in luce l'importanza di un solido coordinamento e di una stretta cooperazione tra la Commissione europea, gli Stati membri e le autorità competenti per garantire che i fondi siano utilizzati in modo efficace ed efficiente.
Nel contesto degli investimenti nel settore della difesa, l'UE può sfruttare detti insegnamenti per garantire che l'adattamento dei suoi strumenti di finanziamento venga effettuato in modo trasparente, responsabile ed efficace. Basandosi sulle esperienze passate, l'UE può creare un quadro più flessibile e reattivo che sia maggiormente in grado di affrontare le complesse e mutevoli sfide in materia di sicurezza alle quali l'UE e i suoi Stati membri si trovano a far fronte.
1.5.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
Le modifiche mirate dei pertinenti regolamenti dell'UE che vengono proposte sono pienamente compatibili con l'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027. Le modifiche non richiedono finanziamenti supplementari a carico del bilancio dell'UE né alterano la dotazione di bilancio complessiva della maggior parte dei programmi, in quanto sono concepite per ottimizzare l'uso delle risorse esistenti nell'ambito dei programmi attuali. Anche le flessibilità e le sinergie proposte tra i diversi strumenti finanziari dell'UE, quali la STEP, il FED, l'ASAP, l'MCE e il programma Europa digitale, sono pienamente coerenti con l'attuale QFP. Tuttavia, per conseguire gli obiettivi della proposta mini-omnibus, le risorse aggiuntive generate nel precedente QFP dai rientri del progetto pilota del CEI nell'ambito di Orizzonte 2020 saranno assegnate a Orizzonte Europa, in particolare al Consiglio europeo per l'innovazione. Tale rafforzamento mirato sosterrà lo sviluppo di tecnologie innovative di difesa e a duplice uso e sarà attuato nell'ambito dell'attuale QFP.
Le modifiche proposte potrebbero contribuire a orientare il futuro QFP fornendo preziose informazioni e insegnamenti tratti dall'attuazione dei programmi attuali. L'esperienza acquisita con la flessibilità dei fondi di coesione e la creazione di sinergie tra i diversi strumenti finanziari dell'UE potrebbe essere tenuta in considerazione in sede di definizione dei futuri programmi dell'UE e delle future dotazioni di bilancio. Ciò potrebbe contribuire a garantire che i futuri finanziamenti dell'UE siano più efficaci, efficienti e più in linea con le priorità strategiche dell'UE, anche per quanto riguarda la difesa e la sicurezza.
1.5.5.
Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
Le modifiche mirate dei pertinenti regolamenti dell'UE che vengono proposte offrono una varietà di opzioni di finanziamento e possibilità di riassegnazione, che potrebbero contribuire a ottimizzare l'uso delle risorse esistenti e sostenere lo sviluppo di capacità e tecnologie di difesa nell'UE.
Una delle opzioni di finanziamento è la possibilità di convogliare i fondi di coesione a sostegno degli investimenti e delle attività nel settore della difesa, ad esempio attraverso la STEP.
La modifica del Fondo europeo per la difesa (FED) mira a consentire il cumulo dei finanziamenti tra il FED e altri programmi dell'Unione per la stessa azione, consentendo un approccio più globale e integrato al sostegno degli investimenti nel settore della difesa. La modifica prevede inoltre la possibilità di trasferire al FED risorse assegnate agli Stati membri nell'ambito dei fondi della politica di coesione, il che consentirebbe agli Stati membri di riorientare i loro fondi della politica di coesione a sostegno degli investimenti connessi alla difesa. La modifica dell'ASAP consentirà inoltre il trasferimento volontario di risorse assegnate agli Stati membri nell'ambito dei fondi della politica di coesione allo strumento ASAP, nonché l'erogazione di ulteriori contributi volontari da parte degli Stati membri.
La modifica del programma Europa digitale prevede la possibilità di utilizzare la flessibilità di bilancio per sostenere ulteriori investimenti ben mirati a favore della competitività e dell'autonomia strategica dell'UE, anche in relazione alle tecnologie a duplice uso.
La modifica del programma Orizzonte Europa consentirà di sostenere progetti con potenziali applicazioni a duplice uso nell'ambito dell'Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) (sovvenzioni + strumenti di capitale), nonché progetti incentrati su applicazioni nel settore della difesa nell'ambito del regime di espansione dell'Acceleratore del CEI (solo strumenti di capitale).
La modifica dell'MCE consentirà di sviluppare le capacità digitali connesse necessarie per lo sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa, compresa la connessione tra cloud, IA e gigafactory di IA, nonché la mobilità militare. Ciò favorirà lo sviluppo di infrastrutture e tecnologie essenziali per la sicurezza e la difesa. Nell'ambito dell'MCE, nel 2024 la dotazione per la mobilità militare (1,7 miliardi di EUR) è stata interamente assegnata a progetti a seguito di tre inviti a presentare proposte. I trasferimenti di risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente rappresentano pertanto un'opzione per sostenere ulteriori progetti di mobilità militare nell'ambito dell'MCE.
1.6.
Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria
Durata limitata
–in vigore a decorrere dall'aprile 2025 fino al 31.12.2028;
– incidenza finanziaria dal 2025 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2025 al 2030 per gli stanziamenti di pagamento.
Durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.
Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti
Gestione diretta a opera della Commissione:
– a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
–
a opera delle agenzie esecutive.
Gestione concorrente con gli Stati membri.
Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
– a paesi terzi o organismi da questi designati;
– a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
– alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
– agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
– a organismi di diritto pubblico;
– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
–a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.
Osservazioni
Il metodo di esecuzione del bilancio dipenderà dallo specifico programma interessato dalla modifica. In particolare si osserva quanto segue.
Per Orizzonte Europa/l'Acceleratore del CEI, l'esecuzione dovrebbe avvenire per mezzo di agenzie esecutive (in particolare l'Eismea); il Fondo CEI è gestito dalla Banca europea per gli investimenti.
Per la STEP, l'MCE, il programma Europa digitale, il FED e l'ASAP è prevista la gestione diretta.
Per quanto riguarda l'MCE, il programma è attuato in regime di gestione diretta ed è interamente delegato all'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA). Alcune azioni a sostegno del programma sono gestite direttamente dalla Commissione.
Alla politica di coesione si applicherà la gestione concorrente con gli Stati membri.
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Le modifiche mirate del regolamento saranno monitorate e valutate conformemente alle norme e alle procedure stabilite nei programmi pertinenti, in particolare Orizzonte Europa, l'MCE, il programma Europa digitale, il FED, l'ASAP e la STEP. La frequenza e le condizioni del monitoraggio e delle relazioni saranno specificate nei rispettivi regolamenti e accordi relativi ai programmi.
Inoltre, per le disposizioni relative alla politica di coesione, le valutazioni e le relazioni periodiche saranno realizzate nel rispetto dei pertinenti obblighi della politica di coesione, compresi quelli relativi alle valutazioni ex ante, alle valutazioni intermedie e alle valutazioni ex post, nonché degli obblighi di rendicontazione stabiliti nei regolamenti e negli accordi di finanziamento applicabili.
In generale, le attività di monitoraggio e le relazioni saranno realizzate periodicamente, con la frequenza e alle condizioni specifiche stabilite dalle autorità competenti per il programma e conformemente alle norme e ai regolamenti applicabili.
2.2.
Sistema o sistemi di gestione e di controllo
2.2.1.
Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
I metodi di esecuzione del bilancio, i meccanismi di attuazione del finanziamento, le modalità di pagamento e la strategia di controllo proposti si basano sulle strutture esistenti e sui meccanismi già predisposti per i programmi pertinenti (Orizzonte Europa, MCE, programma Europa digitale, FED, ASAP, STEP).
Le modifiche apportate dal presente regolamento non introducono alcun cambiamento al riguardo. Si basano infatti sui quadri esistenti, concepiti per garantire un'attuazione efficace, efficiente ed economica dei programmi.
Il ricorso alla gestione diretta, alla gestione concorrente e alle agenzie esecutive, nonché i meccanismi di attuazione dei finanziamenti e le strategie di controllo sono stati stabiliti e testati nel contesto dei programmi esistenti. Le modifiche proposte non richiedono alterazioni significative delle strutture esistenti. La Commissione si avvarrà delle competenze, dei sistemi e delle procedure esistenti per attuare i programmi modificati.
La strategia di controllo, che comprende l'approccio basato sul rischio, controlli ex ante, intermedi ed ex post, audit e valutazioni, continuerà ad essere applicata conformemente alle norme e ai regolamenti applicabili ai programmi pertinenti. La Commissione continuerà a monitorare l'attuazione dei programmi, anche per quanto riguarda le disposizioni modificate, e a riferire in merito nel rispetto degli obblighi e delle procedure esistenti.
2.2.2.
Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
I sistemi di controllo interno in atto per i programmi esistenti (Orizzonte Europa, MCE, programma Europa digitale, FED, ASAP, STEP) sono stati concepiti per individuare e attenuare i rischi, compreso il rischio di errori e irregolarità.
Le modifiche introdotte dal presente regolamento non alterano sostanzialmente il panorama dei rischi connessi ai programmi esistenti. La Commissione continuerà ad avvalersi dei sistemi di controllo interno esistenti, istituiti per garantire l'attuazione efficace ed efficiente dei programmi.
2.2.3.
Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Si prevede che il rapporto costo/efficacia dei controlli relativi ai programmi modificati sarà in linea con quello dei programmi esistenti. La Commissione continuerà ad avvalersi dei sistemi di controllo esistenti, istituiti per garantire l'attuazione efficace ed efficiente dei programmi, in quanto le modifiche non introducono alterazioni significative dei programmi.
La Commissione continuerà a monitorare l'attuazione dei programmi, anche per quanto riguarda le disposizioni modificate, e a riferire in merito nel rispetto degli obblighi e delle procedure esistenti.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
La Commissione continuerà ad applicare le misure previste nell'ambito dei programmi interessati dalla proposta di regolamento per prevenire frodi e irregolarità, comprese le misure delineate nella strategia antifrode della Commissione.
I programmi modificati saranno inoltre soggetti al quadro generale antifrode della Commissione, che prevede il monitoraggio e la segnalazione periodici dei rischi di frode e di episodi pertinenti. La Commissione continuerà a collaborare strettamente con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e con altre autorità competenti per prevenire frodi e irregolarità ed effettuare indagini al riguardo.
In questa fase non sono previste misure supplementari, in quanto le misure esistenti sono considerate adeguate per prevenire frodi e irregolarità nell'ambito dei programmi modificati.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
1
|
01.02.03.01 Consiglio europeo per l'innovazione (Orizzonte Europa)
|
Diss.
|
SÌ
|
SÌ
|
SÌ
|
SÌ
|
|
5
|
13.04.01.00 – Mobilità militare
|
Diss.
|
NO
|
SÌ
|
NO
|
NO
|
|
5
|
13.01.03.01 – Spese di sostegno per la mobilità militare
|
Non diss.
|
NO
|
SÌ
|
NO
|
NO
|
|
5
|
13.01.03.74 – Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente – Contributo del meccanismo per collegare l'Europa (Trasporti) per la mobilità militare
|
Non diss.
|
NO
|
SÌ
|
NO
|
NO
|
3.2.
Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.
3.2.1.1.
Stanziamenti dal bilancio votato
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Numero
|
5 Sicurezza e difesa
|
|
Orizzonte Europa
|
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
|
Stima degli stanziamenti operativi derivanti dai rimborsi del progetto pilota del Consiglio europeo per l'innovazione nell'ambito di Orizzonte 2020*
|
|
01.02.03.01 Consiglio europeo per l'innovazione
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
Totale degli stanziamenti per Orizzonte Europa
|
|
01.02.03.01 Consiglio europeo per l'innovazione
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
DG: MOVE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2025
|
2026
|
2027
|
Post-2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
Linea di bilancio – Mobilità militare
|
Impegni
|
(1a)
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
P.M.
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio 13.01.03.01 – Spese di sostegno per la mobilità militare
|
|
(3)
|
P.M.*
|
P.M.
|
P.M.
|
|
P.M.
|
|
Linea di bilancio 13.01.03.74 – Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente – Contributo del meccanismo per collegare l'Europa (Trasporti) per la mobilità militare
|
|
|
P.M.**
|
P.M.
|
P.M.
|
|
P.M.
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG MOVE
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2025
|
2026
|
2027
|
Post-2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
0,000
|
P.M.
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
0,000
|
P.M.
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 5
|
Impegni
|
=4+6
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
|
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
|
|
|
2025
|
2026
|
2027
|
Post-2027
|
|
|
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)
|
Impegni
|
(4)
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
0,000
|
P.M.
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)
|
(6)
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
0,000
|
P.M.
|
|
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6
|
Impegni
|
=4+6
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)
|
Pagamenti
|
=5+6
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
|
DG: MOVE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2025
|
2026
|
2027
|
POST-2027
|
|
|
Risorse umane
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre spese amministrative
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
TOTALE DG MOVE
|
Stanziamenti
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2025
|
2026
|
2027
|
POST-2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7
|
Impegni
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2025
|
2026
|
2027
|
POST-2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
0,000
|
P.M.
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
0,000
|
P.M.
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 5
|
Impegni
|
=4+6
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
0,000
|
P.M.
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
|
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
|
|
|
2025
|
2026
|
2027
|
POST-2027
|
|
|
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)
|
Impegni
|
(4)
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
0,000
|
P.M.
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)
|
(6)
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6
|
Impegni
|
=4+6
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
0,000
|
P.M.
|
|
del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)
|
Pagamenti
|
=5+6
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
Mio EUR (al terzo decimale)
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2025
|
2026
|
2027
|
POST-2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7
|
Impegni
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
3.2.3.
Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2021-2027
|
|
|
2025
|
2026
|
2027
|
POST-2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre spese amministrative
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Risorse umane – 13.01.03.74 – Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente – Contributo del meccanismo per collegare l'Europa (Trasporti) per la mobilità militare*
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
Altre spese di natura amministrativa 13.01.03.01 – Spese di sostegno per la mobilità militare**
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
|
|
TOTALE
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
3.2.4.
Fabbisogno previsto di risorse umane
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.
3.2.5.
Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali
Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.
Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.
The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as “Policy IT expenditure on operational programmes”. This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 “Digital dimensions”.
|
TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2025
|
2026
|
2027
|
POST-2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Spese informatiche (istituzionali)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi*
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
|
*Spese informatiche istituzionali per i programmi operativi finanziati da 13.01.03.01 – Spese di sostegno per la mobilità militare
|
|
TOTALE
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
P.M.
|
3.2.6.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–
può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
L'iniziativa sarà finanziata dalle risorse esistenti, entro i limiti delle dotazioni concordate per i programmi interessati e delle risorse umane assegnate. La proposta incrementerà la dotazione del CEI di 210 milioni di EUR, provenienti da importi non utilizzati e rientri del progetto pilota del CEI nell'ambito di Orizzonte 2020. La riprogrammazione richiederà una riassegnazione tra rubriche del QFP, come previsto dai regolamenti del programma di coesione e del meccanismo per collegare l'Europa e dal riesame intermedio del programma di coesione.
3.2.7.
Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–
sulle risorse proprie.
–
su altre entrate.
–
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate:
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Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
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Incidenza della proposta/iniziativa
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Anno 2024
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Anno 2025
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Anno 2026
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Anno 2027
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–Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.
L'iniziativa sarà finanziata dalle risorse esistenti, entro i limiti delle dotazioni concordate per i programmi interessati e delle risorse umane assegnate. La proposta incrementerà la dotazione del CEI di 210 milioni di EUR, provenienti da importi non utilizzati e rientri del progetto pilota del CEI nell'ambito di Orizzonte 2020.
–4.
Dimensioni digitali
4.1.
Prescrizioni di rilevanza digitale
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Le modifiche proposte non stabiliscono nuove prescrizioni di rilevanza digitale. La valutazione della rilevanza digitale è già stata effettuata per ciascuno dei programmi interessati dalle modifiche e le modifiche proposte non introducono obblighi o disposizioni supplementari in relazione alla raccolta, al trattamento, alla generazione, allo scambio o alla condivisione dei dati, all'automazione o alla digitalizzazione dei processi dei portatori di interessi, all'uso di soluzioni digitali nuove o esistenti o ai servizi pubblici digitali. Nella presente proposta non vengono pertanto individuate prescrizioni di rilevanza digitale supplementari.
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