Bruxelles, 24.4.2025

COM(2025) 173 final

2025/0090(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina
delle zone non soggette a giurisdizione nazionale


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La lotta contro la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi marini è stata riconosciuta a livello internazionale come priorità assoluta. La conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale ("BBNJ") costituiscono anch'essi una priorità fondamentale per l'Unione europea (UE). In linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e della comunicazione congiunta sull'agenda dell'UE per la governance internazionale degli oceani, l'UE ha svolto un ruolo attivo nella negoziazione dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale ("accordo BBNJ" o "accordo"). I negoziati si sono conclusi nel giugno 2023.

L'accordo BBNJ è aperto alla firma degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica a decorrere dal 20 settembre 2023 fino al 20 settembre 2025 ed è stato firmato dall'UE e da tutti i suoi Stati membri. L'UE ha adottato la decisione (UE) 2024/1830 del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo nel giugno 2024 1 , ma al momento dell'adozione della presente proposta non ha ancora depositato il suo strumento di approvazione. Ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, dell'accordo, quest'ultimo entrerà in vigore 120 giorni dopo la data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione. Attraverso la presente proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, l'UE assolverà il suo obbligo giuridico di attuare efficacemente l'accordo BBNJ.

L'accordo BBNJ è un accordo di attuazione nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 2 ("UNCLOS"), che costituisce il quadro giuridico che disciplina tutte le attività negli oceani e nei mari e di cui l'UE e tutti i suoi Stati membri sono parti. L'accordo consentirà all'UNCLOS di stare al passo con le problematiche e gli sviluppi connessi alla biodiversità marina che si sono susseguiti dal 1982, anno dell'adozione della Convenzione, ad oggi. Sosterrà inoltre iniziative miranti al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 14 ("Vita sott'acqua").

L'Unione e i suoi Stati membri sono anche parti della Convenzione sulla diversità biologica 3 , secondo cui la biodiversità deve essere valorizzata, conservata, ripristinata e usata con saggezza, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo benefici essenziali per qualunque individuo. L'accordo BBNJ contribuirà al raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità, adottato in occasione della quindicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica tenutasi dal 7 al 19 dicembre 2022. In particolare, sosterrà iniziative volte a conseguire l'obiettivo di garantire, entro il 2030, una conservazione e una gestione efficaci di almeno il 30 % delle terre, delle acque interne, delle zone costiere e degli oceani del pianeta e quello di incrementare la ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche e dalle informazioni digitali sul sequenziamento. L'UE ha adottato la sua strategia sulla biodiversità per il 2030 che persegue diversi obiettivi, tra cui quello di ripristinare il buono stato ecologico degli ecosistemi marini.

L'accordo BBNJ sosterrà inoltre l'attuazione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) 4 e dell'accordo di Parigi 5 .

L'accordo BBNJ si applica alle zone non soggette a giurisdizione nazionale quali definite all'articolo 1, punto 1), dello stesso. Il suo obiettivo generale è garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, nell'immediato e a lungo termine, attuando efficacemente le disposizioni pertinenti dell'UNCLOS e impegnandosi nella cooperazione e nel coordinamento a livello internazionale.

A tal fine l'accordo BBNJ:

1) consente alle parti di concordare strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale;

2) prevede per la prima volta un processo globale di valutazione dell'impatto ambientale per le attività nuove e non regolamentate in alto mare ad opera di tutte le parti, al fine di garantire la trasparenza, la rendicontazione e un'ampia partecipazione del pubblico;

3) stabilisce disposizioni per una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalle attività relative alle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (e alle informazioni digitali sul loro sequenziamento), compreso un meccanismo per la ripartizione dei benefici monetari e non monetari; e

4) stabilisce le condizioni per aiutare i paesi in via di sviluppo a partecipare all'accordo e ad attuarlo, mediante una forte componente di creazione di capacità e trasferimento di tecnologia marina, finanziata tramite varie fonti pubbliche e private, e attraverso un meccanismo equo per la ripartizione dei potenziali benefici derivanti dalle risorse genetiche marine raccolte in alto mare.

La presente proposta legislativa ha lo scopo di attuare le disposizioni dell'accordo BBNJ relative alla tutela dell'ambiente e alle risorse genetiche marine.

Il Consiglio ha adottato la sua decisione (UE) 2024/1830 relativa alla conclusione dell'accordo BBNJ a nome dell'Unione ma, al momento dell'adozione della presente proposta, l'Unione non ha ancora depositato il proprio strumento di approvazione dell'accordo. Ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, l'accordo entrerà in vigore 120 giorni dopo la data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica. È pertanto necessario che le disposizioni dell'accordo BBNJ che dovranno essere successivamente recepite nel diritto dell'UE siano già state definite al momento dell'entrata in vigore dell'accordo. La presente proposta mira quindi ad attuare l'accordo BBNJ nell'UE in modo uniforme, recependo nel diritto dell'UE gli obblighi derivanti dall'accordo nei settori connessi alla tutela dell'ambiente e alle risorse genetiche marine.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Gli obiettivi della presente proposta sono coerenti con le disposizioni politiche e legislative di cui in appresso.

La Commissione ha garantito che l'esito dei negoziati sul testo dell'accordo BBNJ sia pienamente coerente con le norme e le politiche dell'UE in materia ambientale. In particolare, essa garantisce che l'accordo BBNJ non comprometta e sia coerente con il quadro per le valutazioni ambientali a livello dell'UE e con gli accordi multilaterali in materia ambientale di cui l'UE e i suoi Stati membri sono parti, tra cui la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo) 6 e la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) 7 . Con le disposizioni relative alle valutazioni dell'impatto ambientale contenute nell'accordo BBNJ si intende creare un quadro coerente di valutazione dell'impatto ambientale per le attività che si svolgono nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Tali disposizioni istituiscono un sistema di collaborazione globale in materia di valutazioni dell'impatto ambientale con gli strumenti giuridici, i quadri e gli organismi corrispondenti e, in linea con l'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ, mirano a garantire l'equivalenza tra tali valutazioni. Sono inoltre coerenti con il diritto dell'UE in tale settore e integrano e sono in linea con altri impegni internazionali assunti dall'UE, ad esempio in materia di ambiente, pesca e trasporto marittimo. La proposta di direttiva che recepisce l'accordo BBNJ nel diritto dell'UE non comporterà pertanto alcun onere aggiuntivo.

Le norme e gli obblighi stabiliti dall'accordo BBJN per quanto riguarda la ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche marine e dalle informazioni digitali sul sequenziamento ricavate da tali risorse si applicano alle risorse genetiche raccolte in zone non soggette a giurisdizione nazionale. Non si sovrappongono alle norme e agli obblighi in materia di ripartizione dei benefici che discendono dal protocollo di Nagoya relativo alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche e dalla Convenzione sulla diversità biologica, in quanto questi due strumenti si applicano alle risorse genetiche di zone soggette a giurisdizione nazionale. Ciò implica che non vi sarà alcuna duplicazione di obblighi tra le misure dell'UE necessarie ad attuare le disposizioni dell'accordo BBNJ relative alla ripartizione dei benefici e il regolamento (UE) n. 511/2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori di risorse genetiche nell'UE (che attua il protocollo di Nagoya).

Le disposizioni dell'accordo BBNJ relative alla ripartizione dei benefici sono coerenti con il diritto dell'UE in materia. Esse integrano e sono coerenti con altri impegni internazionali assunti dall'UE in tale settore (ad esempio quelli assunti nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica). L'accordo BBNJ prevede tuttavia l'applicazione retroattiva degli obblighi di ripartizione dei benefici. Ai sensi dell'articolo 70, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, l'UE ha presentato un'eccezione [2024/1833] 8 riguardante gli effetti retroattivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, seconda frase. Di conseguenza, le disposizioni dell'accordo si applicheranno, per l'UE, soltanto alle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale raccolte e generate dopo l'entrata in vigore di tale accordo nell'UE. In tal modo si garantirà la coerenza con l'approccio previsto dal protocollo di Nagoya e dal regolamento dell'UE relativo all'accesso e alla ripartizione dei benefici, che si applicano al momento della loro entrata in vigore.

L'accordo BBNJ è in linea con le norme e le politiche dell'UE nel settore della politica comune della pesca (PCP) e non pregiudica il lavoro svolto nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e di altri quadri e organismi internazionali pertinenti. La presente proposta è anch'essa coerente sia con la PCP che con gli impegni assunti dall'UE nell'ambito delle ORGP.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La Commissione ha garantito che l'esito dei negoziati sul testo dell'accordo BBNJ sia pienamente coerente con le norme e le politiche dell'UE in settori correlati, quali la politica dei trasporti marittimi, la sicurezza marittima, la politica energetica, la politica del mercato interno, la politica commerciale comune, la politica in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, la politica in materia di clima e altre politiche. Le disposizioni dell'accordo BBNJ sono inoltre coerenti con gli accordi bilaterali e multilaterali correlati di cui l'UE è parte.

Poiché l'accordo BBNJ è un accordo di attuazione nel quadro dell'UNCLOS e poiché tale Convenzione è già parte integrante del diritto dell'UE, l'accordo BBNJ è coerente anche con i diritti e gli obblighi in essa sanciti e richiamati dal diritto dell'UE. La presente proposta è pertanto coerente anche con l'UNCLOS.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica dell'iniziativa è l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE. La stessa base giuridica ha inoltre sotteso l'adozione della decisione (UE) 2024/1830 del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo BBNJ.

Ai sensi dell'articolo 191, in combinato disposto con l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, l'UE deve contribuire a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Tenuto conto delle disposizioni sostanziali dell'accordo BBNJ, compresi i suoi obiettivi, la base giuridica ambientale costituisce il fondamento appropriato per l'attuazione delle disposizioni pertinenti dell'accordo.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) 

L'accordo BBNJ prevede l'obbligo di effettuare un'analisi preliminare e una valutazione degli effetti delle attività pianificate nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Definisce inoltre un quadro per disciplinare le attività relative alle risorse genetiche marine, nonché disposizioni per la condivisione delle informazioni e la ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche marine.

In entrambi questi settori un approccio armonizzato a livello dell'UE è fondamentale per creare pari condizioni tra i portatori di interessi che operano dall'UE. L'obiettivo della direttiva proposta è definire un quadro per l'attuazione uniforme dell'accordo BBNJ nell'UE ed evitare qualsiasi scelta opportunistica del regime di competenza giurisdizionale più vantaggioso (forum shopping) nell'UE, determinando uno snellimento delle procedure di autorizzazione e una semplificazione amministrativa. È fondamentale garantire che le disposizioni riguardanti le valutazioni ambientali di attività pianificate in zone non soggette a giurisdizione nazionale siano coerenti in tutta l'UE. È inoltre essenziale far sì che i ricercatori dell'UE, in particolare le équipe di ricerca che lavorano in tutta l'UE e si occupano di risorse genetiche marine di zone non soggette a giurisdizione nazionale, non incorrano in oneri giuridici superflui che potrebbero derivare da un'attuazione disomogenea degli obblighi internazionali che discendono dall'accordo BBNJ nell'UE. È infine importante garantire la coerenza tra l'attuazione del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica e le disposizioni dell'accordo BBNJ relative alle risorse genetiche marine e assicurare parità di condizioni nel mercato unico.

Per quanto riguarda l'attuazione, sarà tra l'altro importante adottare un approccio a livello dell'UE che renda coerenti gli obblighi in materia di valutazioni dell'impatto ambientale delle attività svolte nelle acque UE previsti dalla direttiva 2011/92/UE 9 ("direttiva VIA") e da altre normative pertinenti dell'UE contenenti disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali di attività pianificate e gli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ. L'iniziativa, inoltre, garantirà la coerenza tra l'accordo BBNJ e il diritto ambientale dell'UE. Le attività svolte in zone non soggette a giurisdizione nazionale potrebbero anche incidere sulla gestione delle risorse biologiche marine e avere un impatto sulla politica comune della pesca. In questi casi saranno rispettate le competenze dell'UE di cui all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 4, lettera d), TFUE. Le attività svolte in zone non soggette a giurisdizione nazionale, infine, potrebbero avere effetti transfrontalieri nelle acque dell'UE (causati, ad esempio, da inquinamento o perturbazioni del traffico marittimo).

Poiché gli obiettivi della proposta, e cioè prevedere disposizioni comuni riguardanti le risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, la realizzazione di valutazioni dell'impatto ambientale delle attività svolte in dette zone e talune misure relative agli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, data la natura transfrontaliera delle attività e dei benefici derivanti da norme comuni dell'UE, possono essere meglio conseguiti a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Secondo il principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

Proporzionalità

La proposta recepisce nella legislazione dell'UE gli obblighi dell'UE derivanti dall'accordo BBNJ. Nella maggior parte dei casi gli obblighi sono lineari e non impongono al legislatore di operare una scelta politica quanto alle modalità della loro attuazione. Le misure risultano quindi proporzionate.

Scelta dell'atto giuridico

Con una direttiva si definirà un quadro di attuazione uniforme dell'accordo BBNJ nell'UE, evitando così qualsiasi scelta opportunistica del regime di competenza giurisdizionale più vantaggioso nell'UE (forum shopping). Si giungerà in tal modo a uno snellimento delle procedure di autorizzazione e a una semplificazione amministrativa e si garantiranno nel contempo pari condizioni.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha collaborato strettamente con gli Stati membri durante i negoziati sull'accordo BBNJ. Si sono inoltre svolte regolari consultazioni su tali negoziati con i portatori di interessi, in particolare con le organizzazioni della società civile e altre organizzazioni rappresentate nell'ambito delle Nazioni Unite.

Assunzione e uso di perizie

Non applicabile.

Valutazione d'impatto

La proposta legislativa si limita al recepimento rigoroso degli obblighi internazionali dell'UE derivanti dall'accordo BBNJ per quanto riguarda le valutazioni dell'impatto ambientale, le risorse genetiche marine e taluni aspetti degli obblighi relativi alle aree marine protette. Non esistono opzioni strategiche alternative ("margine di manovra") che, in base alla componente 7 del pacchetto di strumenti per "Legiferare meglio", giustifichino il ricorso a una valutazione d'impatto. Gli effetti non sono di per sé ritenuti significativi, giacché riguarderanno in larga misura una maggior coerenza a livello di applicazione. Per tale ragione la Commissione non propone di effettuare una valutazione d'impatto né una consultazione pubblica online.

Analogamente la Commissione non pubblicherà un invito a presentare contributi, in quanto non vi è alcuna intenzione di discostarsi dall'accordo BBNJ e, pertanto, la consultazione dei portatori di interessi e la raccolta dei loro pareri non apporterebbero alcun valore aggiunto. I portatori di interessi sono stati coinvolti in una fase precoce del processo, iniziato nel 2016 con l'avvio dei lavori del comitato preparatorio.

Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile.

Diritti fondamentali

La presente direttiva è in linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e attua la Convenzione di Aarhus per quanto riguarda l'accesso alla giustizia. Il pubblico interessato, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale, dovrebbe avere accesso a procedure di ricorso avverso le decisioni adottate dagli Stati membri a norma della presente direttiva.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta si limita al recepimento rigoroso degli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ per quanto riguarda le valutazioni dell'impatto ambientale, le risorse genetiche marine e taluni elementi degli obblighi relativi agli strumenti di gestione per zona e alle aree marine protette che rispecchiano gli obblighi esistenti imposti agli Stati membri dalle normative dell'UE o da altre normative internazionali. In particolare, gli Stati membri dispongono già di un quadro consolidato che disciplina le valutazioni dell'impatto ambientale e che deriva dagli obblighi loro imposti dalla direttiva VIA e dalle convenzioni di Espoo e di Aarhus.

Si stima pertanto che l'impatto amministrativo e i costi saranno trascurabili o modesti, in quanto la maggior parte delle strutture e delle norme necessarie è già stata predisposta. I costi a carico degli Stati membri saranno limitati a quelli connessi all'adozione di misure giuridiche, politiche o amministrative volte a garantire il rispetto dell'obbligo di notificare le informazioni sulle risorse genetiche marine al meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e di chiedere agli utilizzatori di depositare campioni e informazioni digitali sul sequenziamento in archivi e banche dati accessibili al pubblico. Gli Stati membri potrebbero dover sostenere altri costi amministrativi qualora scegliessero di istituire strumenti informatici specificamente concepiti per trasferire le informazioni al meccanismo di scambio di informazioni. In alternativa, tutti i portatori di interessi potrebbero utilizzare direttamente il sistema centrale di scambio di informazioni delle Nazioni Unite oppure, se necessario, si potrebbe valutare ulteriormente la possibilità di riutilizzare a tal fine una piattaforma informatica già esistente nell'UE. Questa soluzione, se praticabile, consentirebbe potenzialmente di ridurre al minimo i costi. Infine, per quanto riguarda le risorse umane gli Stati membri hanno istituito autorità nazionali competenti per l'accesso e la ripartizione dei benefici alle quali potrebbero essere affidati anche i compiti necessari all'esecuzione delle misure relative alle risorse genetiche marine. Secondo le previsioni, tali costi non costituiranno alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli già derivanti dall'adesione all'accordo BBNJ.

Il recepimento della direttiva e la sua attuazione da parte degli Stati membri saranno monitorati da due servizi della Commissione: la DG Ambiente e la DG Affari marittimi e pesca.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Dopo l'adozione della presente direttiva da parte dei colegislatori, in fase di trasposizione la Commissione faciliterà il recepimento mediante:

l'organizzazione di riunioni con gli esperti degli Stati membri incaricati di recepire i diversi capi della direttiva al fine di discutere le modalità del recepimento e dissipare eventuali dubbi, in sede di gruppi di esperti nazionali della Commissione o in altre forme ad hoc e appropriate;

la disponibilità a partecipare a incontri bilaterali e chiamate con gli Stati membri per discutere di eventuali domande specifiche sul recepimento della direttiva.

Una volta concluso il recepimento, la Commissione effettuerà una valutazione globale per verificare se gli Stati membri avranno recepito completamente e correttamente la direttiva.

Documenti esplicativi (per le direttive)

A seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Commissione europea contro Regno del Belgio (C-543/17), gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare le misure nazionali di recepimento fornendo informazioni sufficientemente chiare e precise e indicando, per ciascuna disposizione di una data direttiva, quale sia la disposizione di diritto nazionale che la recepisce. Tali informazioni devono essere fornite per ciascun obbligo e non solo per ciascun articolo.

A condizione che rispettino tale obbligo, in linea di principio gli Stati membri non saranno tenuti ad inviare alla Commissione ulteriori documenti esplicativi sul recepimento.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta contiene norme comuni per gli Stati membri sull'attuazione della parte II dell'accordo BBNJ relativa alle risorse genetiche marine, della parte III relativa agli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, e della parte IV concernente le valutazioni dell'impatto ambientale (VIA).

Ai sensi della parte dell'accordo relativa alle risorse genetiche marine, gli obblighi degli Stati membri dell'UE riguardano le notifiche al meccanismo di scambio di informazioni, il deposito di campioni e dati in archivi e banche dati accessibili al pubblico e la ripartizione dei benefici monetari e non monetari. La direttiva impone agli Stati membri di designare un'autorità nazionale competente incaricata di verificare il rispetto degli obblighi di notifica e di deposito. La direttiva chiarisce inoltre l'ambito di applicazione per l'UE e i suoi Stati membri in modo da escludere l'applicazione retroattiva alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento raccolte e/o generate prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

Ai sensi della parte dell'accordo relativa agli strumenti di gestione per zona, gli obblighi degli Stati membri riguardano la condivisione di informazioni e la cooperazione con la Commissione e gli altri Stati membri sulle proposte relative agli strumenti di gestione per zona. Gli obblighi sono specificati nel codice di condotta del 14 marzo 2024 che stabilisce le disposizioni relative all'esercizio dei diritti e degli obblighi dell'Unione europea e degli Stati membri ai sensi dell'accordo BBNJ.

Ai sensi della parte dell'accordo relativa alle valutazioni dell'impatto ambientale, gli obblighi degli Stati membri riguardano le attività pianificate rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale. Per quanto riguarda le attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone soggette a giurisdizione nazionale e che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale, l'unico obbligo è quello di rendere disponibili le informazioni pertinenti attraverso il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ durante la procedura attuata a norma della direttiva VIA e di altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Capo 1 - Disposizioni generali

Articolo 1: Oggetto

Questa disposizione definisce lo scopo della direttiva, e cioè l'attuazione degli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ, in particolare l'obiettivo generale di garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, nell'immediato e a lungo termine.

Articolo 2: Definizioni

Questa disposizione contiene le definizioni dei termini utilizzati nella direttiva.

Articolo 3: Ambito di applicazione

Questa disposizione illustra i casi in cui si applica la presente direttiva e specifica quali attività ne sono escluse.

Capo 2 - Risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale e informazioni digitali sul loro sequenziamento

Articolo 4: Disposizioni generali

L'articolo illustra le attività alle quali si applicano le disposizioni del capo 2 e specifica quali attività ne sono escluse.

Articolo 5: Attività relative alle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

Questa disposizione definisce l'approccio per la raccolta in situ di risorse genetiche marine in zone non soggette a giurisdizione nazionale, salvaguardando i diritti e gli interessi di altri Stati e garantendo la cooperazione e il coordinamento.

Articolo 6: Notifiche sulle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento delle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

Questa disposizione fa riferimento alla necessità di notificare sistematicamente al meccanismo di scambio di informazioni BBNJ informazioni sulla raccolta in situ di risorse genetiche marine in zone non soggette a giurisdizione nazionale, nonché informazioni relative all'ubicazione dei risultati dell'utilizzo. Essa impone agli Stati membri di adottare le misure legislative, amministrative o politiche necessarie a garantire la notifica di tali informazioni al meccanismo di scambio di informazioni BBNJ.

Articolo 7: Deposito delle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale e delle informazioni digitali sul loro sequenziamento

Questa disposizione intende rispondere alla necessità degli Stati membri di richiedere in modo esplicito alle persone fisiche o giuridiche rientranti nella loro giurisdizione che utilizzano risorse genetiche marine di depositare campioni e informazioni digitali sul sequenziamento delle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, insieme ai rispettivi identificatori standardizzati dei lotti BBNJ, in archivi e banche dati accessibili al pubblico, tenuti a livello nazionale o internazionale. Tali campioni e informazioni devono essere depositati entro e non oltre tre anni dall'inizio di tale utilizzo o non appena disponibili, tenendo conto della prassi internazionale in vigore.

L'articolo dispone che gli Stati membri confermino all'autorità competente che il deposito è stato effettuato. Tale modalità di condivisione delle informazioni è indispensabile per assicurare pari condizioni ai fini dei controlli di conformità e per garantire il rispetto degli obblighi internazionali dell'UE nel quadro dell'accordo BBNJ. L'articolo tiene inoltre conto del fatto che, ad oggi, la ricerca sull'ambiente marino nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale è condotta da consorzi di ricerca internazionali. In tali casi se la persona individuata per la condivisione delle informazioni è stabilita in uno Stato situato al di fuori dell'UE, i consorzi devono individuare, nell'ambito del progetto di ricerca, una persona stabilita o residente in uno Stato membro che confermi all'autorità competente l'avvenuto deposito.

Capo 3 - Valutazioni ambientali

Articolo 8: Disposizioni generali

Questa disposizione impone agli Stati membri di far sì che gli effetti potenziali sull'ambiente marino delle attività pianificate rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale siano valutati prima che tali attività siano autorizzate. La disposizione mira anche a specificare quali elementi gli Stati membri devono includere in tali valutazioni e come coordinarle. Essa indica gli obblighi relativi alle attività che si svolgono in zone soggette a giurisdizione nazionale e che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente marino nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

Articolo 9: Analisi preliminare

L'articolo illustra le disposizioni relative alla procedura di analisi preliminare, in particolare nel caso in cui uno Stato membro sia obbligato ad effettuarla per un'attività pianificata. Esso stabilisce il livello di dettaglio richiesto, i fattori da prendere in considerazione nella decisione finale e le informazioni che devono essere messe a disposizione del pubblico e del meccanismo di scambio di informazioni istituito a norma dell'accordo BBNJ.

Articolo 10: Definizione dell'ambito di valutazione e relazione

Questa disposizione precisa le modalità di elaborazione della relazione di valutazione dell'impatto ambientale e le informazioni da includervi. Essa impone agli Stati membri di garantire che tali relazioni siano di qualità sufficiente a soddisfare i requisiti della presente direttiva.

Articolo 11: Consultazioni

Questa disposizione garantisce che gli Stati membri offrano al pubblico e a qualsiasi altra parte dell'accordo BBNJ l'opportunità di partecipare alle procedure di autorizzazione per le attività pianificate. Essa impone agli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico informazioni specifiche tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e il Segretariato BBNJ e di adottare modalità di dettagliate per informare e consultare i portatori di interessi, garantendo che i loro contributi siano presi debitamente in considerazione e ad essi venga dato opportunamente seguito nel processo decisionale.

Articolo 12: Processo decisionale

Questa disposizione garantisce che gli Stati membri autorizzino soltanto le attività che possono essere realizzate in modo coerente con la necessità di prevenire effetti negativi significativi sull'ambiente marino, sulla base dei risultati delle consultazioni di cui all'articolo 10. Essa assicura che la decisione sia messa a disposizione del pubblico e tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e il Segretariato BBNJ.

Articolo 13: Monitoraggio

Questo articolo illustra le disposizioni che disciplinano il monitoraggio periodico degli effetti delle attività autorizzate nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale al fine di stabilire se tali attività possano o meno causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino. Specifica la necessità della pubblicazione, anche attraverso il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ. Impone agli Stati membri di riesaminare le loro decisioni in caso di effetti nocivi rilevanti o in risposta a preoccupazioni sollevate o raccomandazioni formulate da una parte dell'accordo BBNJ o dall'Organismo scientifico e tecnico da esso istituito.

Articolo 14: Accesso alla giustizia

Con questa disposizione si garantisce ai portatori di interessi il diritto di accedere a una procedura di ricorso per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni ai sensi del capo 3, conformemente alla convenzione di Aarhus.

Articolo 15: Valutazione ambientale strategica di piani e programmi

Questa disposizione incoraggia gli Stati membri ad effettuare valutazioni ambientali strategiche per piani e programmi relativi ad attività pianificate rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo, da intraprendere in zone non soggette a giurisdizione nazionale, al fine di valutare i potenziali effetti sull'ambiente marino di tali piani o programmi.

Capo 4 - Misure, come strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette

Articolo 16: Proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona

L'articolo illustra i requisiti che gli Stati membri devono rispettare per la presentazione di proposte di istituzione di strumenti di gestione per zona.

Articolo 17: Contenuto delle proposte

L'articolo illustra il contenuto delle proposte di istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, presentate dagli Stati membri. Specifica quali portatori di interessi devono essere consultati e quali sono gli elementi essenziali che le proposte devono comprendere.

Articolo 18: Attuazione

Questa disposizione impone agli Stati membri di garantire che le attività rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale siano condotte in linea con le decisioni adottate a norma della parte III dell'accordo BBNJ. Impone inoltre agli Stati membri di sostenere l'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni formulate dalla Conferenza delle parti a norma della parte III dell'accordo BBNJ.

Articolo 19: Partecipazione del pubblico

Secondo questa disposizione gli Stati membri devono consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione di proposte di istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette.

Capo 5 - Disposizioni finali

Articolo 20: Autorità competenti

Questa disposizione impone agli Stati membri di individuare le autorità competenti cui affidare lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente direttiva.

Articoli da 21 a 24

Questi articoli contengono ulteriori disposizioni relative al recepimento da parte degli Stati membri, alle comunicazioni da parte degli Stati membri, all'attività di valutazione e rendicontazione da parte della Commissione e all'entrata in vigore della direttiva.

2025/0090 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina
delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 10 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 11 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)È necessario affrontare il problema della perdita di biodiversità e del degrado degli ecosistemi oceanici dovuti, in particolare, agli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini, come il riscaldamento, la deossigenazione e l'acidificazione degli oceani, l'inquinamento (compreso quello da plastica) e l'uso non sostenibile degli oceani. In tal senso occorre stabilire norme a livello dell'UE al fine di attuare gli impegni internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri.

(2)L'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale 12 ("accordo BBNJ" o "accordo") si prefigge di garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina di dette zone, nell'immediato e a lungo termine, attraverso l'attuazione efficace delle disposizioni pertinenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di cui l'Unione e i suoi Stati membri sono parti, e un'ulteriore cooperazione e coordinamento a livello internazionale.

(3)È opportuno che la presente direttiva recepisca nel diritto dell'UE gli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ nel settore della protezione dell'ambiente, riconoscendo che la sua ulteriore attuazione dipenderà anche dalla cooperazione e dal coordinamento internazionali, in particolare come previsto da tale accordo.

(4)L'UE ha firmato l'accordo BBNJ il 20 settembre 2023. Il 17 giugno 2024 il Consiglio ha adottato la sua decisione (UE) 2024/1830 13 relativa alla conclusione dell'accordo BBNJ a nome dell'Unione. L'Unione non ha ancora depositato il suo strumento di approvazione dell'accordo BBNJ. Ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, dell'accordo BBNJ, quest'ultimo entrerà in vigore 120 giorni dopo la data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione.

(5)L'Unione è impegnata ad intensificare la sua azione di contrasto ai cambiamenti climatici e a dar seguito all'attuazione dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("accordo di Parigi"), ispirandosi ai suoi principi e basandosi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, nel contesto dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall'accordo di Parigi.

(6)La Convenzione sulla diversità biologica è stata approvata a nome dell'Unione conformemente alla decisione 93/626/CEE del Consiglio 14 . Il protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione è stato approvato a nome dell'Unione conformemente alla decisione 2014/283/UE del Consiglio 15 e al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Convenzione istituisce il quadro necessario affinché le misure possano essere conformi, nell'Unione, al protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione.

(7)In quanto parti della Convenzione sulla diversità biologica, l'Unione e i suoi Stati membri si impegnano a realizzare gli obiettivi e i traguardi del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità adottato in occasione della quindicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica del 719 dicembre 2022 e la visione strategica a lungo termine secondo la quale occorrerà valorizzare, conservare, ripristinare e usare con saggezza la biodiversità entro il 2050, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo benefici essenziali per qualunque individuo. La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 illustrata nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2023 – Riportare la natura nella nostra vita" stabilisce numerosi obiettivi, tra cui quello di ripristinare il buono stato ecologico degli ecosistemi marini.

(8)La direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 incoraggia gli enti pubblici e le imprese pubbliche a produrre e mettere a disposizione dati di ricerca secondo il principio dell'"apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita" e ai principi FAIR. Impone inoltre la condivisione di determinati dati di ricerca ai fini di un loro riutilizzo.

(9)Ai sensi dell'accordo BBNJ, le attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale sono nell'interesse di tutti gli Stati e a vantaggio di tutte le persone, in particolare favoriscono il miglioramento delle conoscenze scientifiche dell'umanità e promuovono la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina, tenendo conto in particolare degli interessi e delle esigenze dei paesi in via di sviluppo.

(10)In linea con l'articolo 9 dell'accordo BBNJ, è necessario promuovere una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale ai fini della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità marina di tali zone.

(11)L'UE ha presentato, a norma dell'articolo 70 dell'accordo BBNJ, in combinato disposto con il suo articolo 10, paragrafo 1, l'eccezione 2024/1833 riguardante gli effetti retroattivi di cui alla seconda frase di tale ultimo articolo. Le disposizioni dell'accordo, pertanto, si applicheranno, per l'Unione, soltanto alle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale raccolte e generate dopo l'entrata in vigore dell'accordo BBNJ per l'Unione.

(12)L'accesso alle conoscenze tradizionali connesse alle risorse genetiche marine raccolte nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale e di cui le popolazioni autoctone e le comunità locali sono depositarie dovrebbe avvenire, come stabilito all'articolo 13 dell'accordo BBNJ, con il consenso libero, previo e informato o l'approvazione e il coinvolgimento di tali popolazioni e comunità. In questi casi è opportuno applicare qualsiasi normativa nazionale pertinente che consenta alle popolazioni autoctone e alle comunità locali in possesso di tali conoscenze tradizionali di rilasciare il loro consenso libero, previo e informato.

(13)Per ridurre gli oneri amministrativi e i costi di attuazione, gli Stati membri possono utilizzare, se disponibile, una piattaforma digitale fornita dalla Commissione ai fini del conseguimento dell'obiettivo della presente direttiva.

(14)L'accordo BBNJ consente di istituire, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, strumenti di gestione per zona, tra cui le aree marine protette. Le misure adottate dalla Conferenza delle parti nel quadro dell'accordo BBNJ dovrebbero essere attuate e, se necessario, recepite nella legislazione dell'UE. In attesa di tale recepimento, gli Stati membri non dovrebbero compromettere l'efficacia delle misure adottate. Occorre stabilire le procedure necessarie per garantire un coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione prima della presentazione al Segretariato della BBNJ di qualsiasi proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona o riguardante una misura di emergenza.

(15)A norma della presente direttiva, per qualsiasi proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona o riguardante una misura di emergenza ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo BBNJ, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione giuridica preliminare. La valutazione dovrebbe anche verificare la necessità che l'Unione presenti tale proposta al Segretariato BBNJ.

(16)L'accordo BBNJ stabilisce disposizioni relative alla valutazione dell'impatto ambientale nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale per tener conto degli sviluppi a livello internazionale. È necessario prevedere norme minime riguardanti le modalità di attuazione di detti obblighi nell'Unione alla luce degli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ, garantendo in tal modo pari condizioni tra gli Stati membri ed evitando conflitti normativi. Gli effetti sull'ambiente marino delle attività pianificate che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale dovrebbero essere valutati per poter tener conto delle preoccupazioni relative alla protezione della salute umana, migliorare la qualità della vita attraverso la creazione di un ambiente migliore, mantenere la diversità delle specie e mantenere la capacità riproduttiva dell'ecosistema quale risorsa fondamentale per la vita.

(17)L'Unione è parte contraente della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e ratificata il 17 febbraio 2005. È inoltre parte contraente della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata ad Espoo il 25 febbraio 1991 e ratificata il 24 giugno 1997. Gli obblighi derivanti da tali Convenzioni dovrebbero continuare ad applicarsi agli elementi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La Convenzione di Espoo mira a rafforzare la cooperazione internazionale nella valutazione dell'impatto ambientale, in particolare in un contesto transfrontaliero. La Convenzione di Aarhus ha tra i suoi obiettivi quello di garantire il diritto di partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale al fine di contribuire a salvaguardare il diritto di vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere delle persone. I diritti di partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale dovrebbero essere esercitati, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, secondo gli stessi principi stabiliti dalla Convenzione di Aarhus.

(18)Sebbene lo scopo della presente direttiva sia fornire un quadro giuridico che disciplini le attività che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, è opportuno che qualsiasi attività da svolgere in zone soggette a giurisdizione nazionale che potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale sia oggetto di una valutazione conformemente alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 , ad altre normative pertinenti dell'UE contenenti disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate 18 e alle normative nazionali di recepimento della legislazione dell'UE. Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, dell'accordo BBNJ, nell'UE tali attività svolte in zone soggette a giurisdizione nazionale dovrebbero essere valutate in base alle norme consolidate dell'UE. In detti casi, è opportuno che gli Stati membri garantiscano il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ.

(19)Poiché altri strumenti o quadri giuridici applicabili o altri organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali forniscono un quadro per la valutazione degli effetti delle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo nazionali che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri non dovrebbero esser tenuti a effettuare alcuna analisi preliminare o valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla presente direttiva alle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ. In detti casi, è opportuno che lo Stato membro interessato garantisca che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni istituito dall'accordo BBNJ.

(20)È opportuno che qualsiasi piano o programma elaborato o adottato dalle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri che potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente marino nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale sia oggetto di una valutazione conformemente alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 19  e alle normative nazionali di recepimento di tale direttiva.

(21)È opportuno che, nel determinare la probabilità che le attività pianificate abbiano effetti significativi, gli Stati membri tengano conto di quanto tali effetti siano degni di nota o importanti. Nel determinare tale probabilità, essi dovrebbero inoltre tener conto dei criteri stabiliti nella direttiva 2011/92/UE.

(22)Per stabilire se un'attività pianificata rischia o meno di causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino, l'analisi preliminare o la valutazione dell'impatto ambientale di tale attività dovrebbe essere effettuata, in linea di principio, nella fase più precoce possibile del processo decisionale in modo da individuare e valutare tutti i probabili effetti che l'attività in questione potrebbe avere sull'ambiente marino. Ciò è particolarmente importante per individuare e valutare gli effetti sconosciuti o scarsamente noti delle attività pianificate.

(23)Le decisioni dell'autorità o delle autorità competenti di concedere l'autorizzazione allo svolgimento di attività pianificate in zone non soggette a giurisdizione nazionale possono assumere la forma di un'ampia gamma di atti giuridici (ad esempio, permessi per progetti, decisioni, concessioni e altre modalità di autorizzazione), a seconda delle procedure nazionali applicabili negli Stati membri. È opportuno che, indipendentemente dalla forma, dal titolo o dalla procedura di adozione di tali decisioni a norma del diritto nazionale, gli Stati membri garantiscano che, prima di essere autorizzate, le attività pianificate che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale che rischiano di causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino siano subordinate a una valutazione.

(24)La presente direttiva è in linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e adempie l'obbligo di garantire l'accesso alla giustizia in materia ambientale previsto dalla Convenzione di Aarhus. È opportuno che il pubblico interessato, comprese le organizzazioni non governative promotrici della protezione dell'ambiente e rispondenti a tutti i requisiti di diritto nazionale, possa avere accesso a una procedura di ricorso avverso le decisioni adottate dagli Stati membri a norma della presente direttiva.

(25)Onde assicurare l'efficacia della presente direttiva, occorre far sì che le persone fisiche o giuridiche, o le loro organizzazioni debitamente costituite, possano richiamarsi alla presente direttiva in sede di procedimenti giudiziari e che gli organi giurisdizionali nazionali possano considerarla un elemento del diritto dell'Unione, ad esempio in sede di riesame delle decisioni di un'autorità nazionale. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, inoltre, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell'ambito del diritto dell'Unione. L'articolo 19, paragrafo 1, TUE prevede che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. A norma della Convenzione di Aarhus, infine, i cittadini dovrebbero avere accesso alla giustizia per tutelare il loro diritto a vivere in un ambiente adeguato alla loro salute e al loro benessere. 

(26)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta, compresi la libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i principi di legalità e proporzionalità. La presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e dovrebbe essere attuata di conseguenza.

(27)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 20 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare la notifica delle loro misure di recepimento, in casi debitamente motivati, con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Nel caso della presente direttiva, i legislatori ritengono che la trasmissione di tali documenti sia motivata, in particolare alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Commissione europea contro Regno del Belgio 21 (causa C-543/17),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime relative all'attuazione nell'Unione europea dell'accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (di seguito, "accordo BBNJ" o "accordo").

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

a) "zone non soggette a giurisdizione nazionale": l'alto mare e l'Area secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

b) "raccolta in situ": in relazione alle risorse genetiche marine, la raccolta o il campionamento di risorse genetiche marine in zone non soggette a giurisdizione nazionale;

c) "Conferenza delle parti": la Conferenza delle parti istituita a norma dell'articolo 47 dell'accordo BBNJ;

d) "risorse genetiche marine": qualsiasi materiale di origine marina, vegetale, animale, microbica o di altro tipo, contenente unità funzionali di ereditarietà di valore reale o potenziale;

e) "uso delle risorse genetiche marine": le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica e/o biochimica delle risorse genetiche marine, anche attraverso l'applicazione della biotecnologia;

f) "meccanismo di scambio di informazioni BBNJ": la piattaforma istituita ai sensi dell'articolo 51 dell'accordo BBNJ;

g) "Organismo scientifico e tecnico BBNJ": l'organismo istituito ai sensi dell'articolo 49 dell'accordo BBNJ;

h) "Segretariato BBNJ": il segretariato istituito ai sensi dell'articolo 50 dell'accordo BBNJ;

i) "attività pianificata": un'attività che comporta la realizzazione di opere edili, impianti, progetti o altri interventi nell'ambiente marino, comprese le normali attività finalizzate all'utilizzo delle risorse naturali;

j) "attività rientranti nella giurisdizione o nel controllo": le attività svolte da soggetti sia pubblici che privati su cui lo Stato membro può esercitare, conformemente al diritto internazionale, la sua competenza o autorità;

k) "piani e programmi": i piani e i programmi definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE e le loro modifiche, elaborati e/o adottati da un'autorità a livello mondiale, nazionale, regionale, subregionale o locale, oppure predisposti da un'autorità ai fini della loro approvazione da parte del parlamento o del governo mediante una procedura legislativa e previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

l) "decisione di autorizzare": una decisione adottata dall'autorità o dalle autorità competenti che autorizza la realizzazione di un'attività pianificata;

m) "pubblico interessato": le persone fisiche e giuridiche che subiscono o potrebbero subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui al capo 3 della presente direttiva o aventi un interesse da far valere in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative promotrici della protezione dell'ambiente e rispondenti a tutti i requisiti di diritto nazionale;

n) "pubblico": il pubblico interessato, nonché le popolazioni autoctone e le comunità locali con conoscenze tradizionali pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e la comunità scientifica;

o) "l'autorità o le autorità competenti": la o le autorità designate dagli Stati membri per l'adempimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva;

p) "valutazione dell'impatto ambientale": il processo messo in atto per elaborare una relazione di valutazione dell'impatto ambientale, svolgere consultazioni, tener conto di tale relazione e dei risultati delle consultazioni nel processo decisionale e fornire informazioni sulla decisione conformemente al capo 3 della presente direttiva;

q) "relazione di valutazione dell'impatto ambientale": la documentazione contenente le informazioni richieste all'articolo 10, paragrafo 4, della presente direttiva;

r) "effetti cumulativi": gli effetti combinati e incrementali derivanti da diverse attività, comprese le attività note passate e presenti e ragionevolmente prevedibili, o dalla ripetizione di attività analoghe nel corso del tempo, e le conseguenze dei cambiamenti climatici, dell'acidificazione degli oceani e dei relativi effetti;

s) "effetti minori o transitori": gli effetti che non hanno un impatto nocivo significativo sull'ambiente marino.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale.

2. La presente direttiva non si applica alle navi da guerra, agli aeromobili militari o alle navi ausiliarie. Fatta eccezione per il capo 2, la presente direttiva non si applica ad altre navi o aeromobili di proprietà dello Stato o da esso condotti e impiegati, all'epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali.

3. La presente direttiva non si applica alle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone soggette a giurisdizione nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6.

4. La presente direttiva non pregiudica l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni stabilite nel quadro delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e delle prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico.

CAPO 2

Risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale e informazioni digitali sul loro sequenziamento

Articolo 4

Disposizioni generali

1. Il presente capo si applica solo alle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento delle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale raccolte e generate a partire dal XX [dopo l'entrata in vigore dell'accordo BBNJ per l'UE e i suoi Stati membri – OP: si prega di inserire la data].

2. Il presente capo non si applica:

a) alle attività di pesca disciplinate dal diritto internazionale applicabile e alle attività connesse alla pesca; e

b) ai pesci o alle altre risorse marine vive che sono stati notoriamente catturati nel corso di attività di pesca o connesse alla pesca in zone non soggette a giurisdizione nazionale, a meno che tali pesci o risorse non rientrino nel regime di utilizzo stabilito dalla parte II dell'accordo BBNJ.

Articolo 5

Attività relative alle risorse genetiche marine delle zone non soggette
a giurisdizione nazionale

Gli Stati membri provvedono affinché la raccolta in situ di risorse genetiche marine di zone non soggette a giurisdizione nazionale sia effettuata tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi degli Stati costieri nelle zone soggette alla loro giurisdizione nazionale e degli interessi di altri Stati nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, conformemente alla Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare. In tal senso gli Stati membri cooperano, se necessario, anche utilizzando il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ al fine di attuare le disposizioni del presente capo.

Articolo 6

Notifiche sulle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento delle risorse genetiche marine delle zone non soggette
a giurisdizione nazionale

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 2 e gli eventuali aggiornamenti di cui al paragrafo 3 siano notificati al meccanismo di scambio di informazioni BBNJ. Gli Stati membri garantiscono un coordinamento tra il sistema utilizzato per la notifica di cui al paragrafo 2 e gli altri sistemi di notifica previsti da altre normative dell'Unione.

2. Al meccanismo di scambio di informazioni BBNJ sono notificate, sei mesi prima della raccolta in situ delle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, le informazioni seguenti:

a) la natura della raccolta e gli obiettivi in base ai quali è realizzata, compresi, se del caso, i programmi di cui essa fa parte;

b) l'oggetto della ricerca o, se note, le risorse genetiche marine di cui trattasi o che si intende raccogliere e le finalità della raccolta stessa;

c) le zone geografiche in cui sarà effettuata la raccolta;

d) una sintesi del metodo e dei mezzi da utilizzare per la raccolta, compresi il nome, la stazza, il tipo e la classe delle navi, le attrezzature scientifiche e/o i metodi di studio utilizzati;

e) le informazioni su eventuali altri contributi ai principali programmi proposti;

f) le date previste del primo arrivo e della partenza definitiva delle navi da ricerca o, a seconda dei casi, dell'installazione e della rimozione delle apparecchiature;

g) il nome/i nomi dell'ente o degli enti patrocinatori del progetto e del responsabile del progetto di ricerca;

h) le possibilità per gli scienziati di tutti gli Stati, in particolare dei paesi in via di sviluppo, di partecipare o associarsi al progetto di ricerca;

i) la misura in cui si ritiene che gli Stati che sono parti dell'accordo BBNJ che possono necessitare di assistenza tecnica e richiederla, in particolare i paesi in via di sviluppo, siano in grado di partecipare al progetto di ricerca o di esservi rappresentati;

j) un piano di gestione dei dati elaborato secondo una governance dei dati aperta e responsabile, tenendo conto delle attuali prassi internazionali.

3. In caso di modifica sostanziale delle informazioni trasmesse al meccanismo di scambio di informazioni BBNJ prima della raccolta prevista, le informazioni aggiornate sono notificate a tale meccanismo entro un lasso di tempo ragionevole e, ove possibile, non oltre l'inizio della raccolta in situ.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, insieme all'identificativo standardizzato del lotto "BBNJ", siano notificate al meccanismo di scambio di informazioni BBNJ, non appena disponibili e comunque entro e non oltre un anno dalla raccolta in situ delle risorse genetiche marine di zone non soggette a giurisdizione nazionale, le informazioni seguenti:

a) l'archivio o la banca dati in cui sono o saranno depositate le informazioni digitali sul sequenziamento delle risorse genetiche marine;

b) il luogo in cui tutte le risorse genetiche marine raccolte in situ sono o saranno depositate o conservate;

c) una relazione che specifichi la zona geografica da cui sono state raccolte le risorse genetiche marine, comprese informazioni sulla latitudine, la longitudine e la profondità in cui è avvenuta la raccolta e, se disponibili, i risultati dell'attività svolta;

d) tutti gli aggiornamenti necessari del piano di gestione dei dati di cui al paragrafo 2, lettera j).

5. Gli Stati membri provvedono affinché i campioni delle risorse genetiche marine e le informazioni digitali sul sequenziamento delle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale che si trovano in archivi o banche dati rientranti nella loro giurisdizione possano essere identificati come provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale, conformemente alla prassi scientifica internazionale vigente e nella misura del possibile.

6. Gli Stati membri provvedono affinché gli archivi, per quanto possibile, e le banche dati rientranti nella loro giurisdizione preparino, con cadenza biennale, una relazione aggregata sull'accesso alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento connesse al loro identificatore standardizzato del lotto BBNJ e la mettano a disposizione del Comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici istituito a norma dell'articolo 15 dell'accordo BBNJ.

7. Qualora le risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale e, ove possibile, le informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse siano oggetto di utilizzo, compresa la commercializzazione, da parte di persone fisiche o giuridiche rientranti nella loro giurisdizione, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni seguenti, compreso l'identificativo standardizzato del lotto BBNJ, se disponibile, siano notificate al meccanismo di scambio di informazioni BBNJ non appena disponibili:

a) l'ubicazione dei risultati di tale utilizzo, quali pubblicazioni, brevetti concessi, se disponibili e nella misura del possibile, e prodotti sviluppati;

b) se disponibili, i dettagli della notifica al meccanismo di scambio di informazioni BBNJ successiva alla raccolta in merito alle risorse genetiche marine che sono state utilizzate;

c) il luogo di conservazione del campione originario oggetto di utilizzo;

d) le modalità previste per l'accesso alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse oggetto di utilizzo, nonché un piano di gestione dei dati;

e) le informazioni eventualmente disponibili sulle vendite dei prodotti interessati, una volta commercializzati, e su eventuali ulteriori sviluppi.

8. Per preparare e trasmettere le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 gli Stati membri possono utilizzare, ove opportuno e se disponibile, una piattaforma digitale fornita dalla Commissione.

Articolo 7

Deposito delle risorse genetiche marine e delle informazioni digitali
sul loro sequenziamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche o giuridiche rientranti nella loro giurisdizione che utilizzano risorse genetiche marine e informazioni digitali sul sequenziamento delle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale depositino tali risorse e informazioni in archivi e banche dati accessibili al pubblico tenuti a livello nazionale o internazionale, unitamente ai relativi identificatori standardizzati dei lotti BBNJ, entro e non oltre tre anni dall'inizio di tale utilizzo o non appena disponibili.

2. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 forniscano all'autorità competente una conferma di tali depositi.

Se più persone fisiche o giuridiche sono coinvolte nell'utilizzo, la persona responsabile della supervisione del progetto di ricerca fornisce la conferma dei depositi all'autorità competente dello Stato membro in cui essa è stabilita o risiede.

Se la persona responsabile della supervisione del progetto di ricerca non è stabilita o non risiede nell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche o giuridiche rientranti nella loro giurisdizione e coinvolte nel progetto di ricerca identifichino una persona, nel progetto di ricerca, che sia stabilita o risieda in uno Stato membro e che sarà incaricata di fornire la conferma dei depositi all'autorità competente.

3. Gli Stati membri provvedono, anche attraverso il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni pertinenti, affinché le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano condivise in modo semplificato, senza aumentare indebitamente gli oneri amministrativi a carico dell'autorità o delle autorità competenti o delle persone fisiche o giuridiche che forniscono la conferma dei depositi.

CAPO 3

Valutazioni ambientali

Articolo 8

Disposizioni generali

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli effetti potenziali sull'ambiente marino delle attività pianificate rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale siano valutati prima che l'autorità o le autorità competenti adottino una decisione che le autorizza (permesso per progetti) conformemente alla presente direttiva.

2. La valutazione di cui al paragrafo 1 può essere inclusa nelle procedure di autorizzazione delle attività pianificate vigenti negli Stati membri.

3. Al fine di coordinare e agevolare le procedure di valutazione per le attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale e, in particolare, per condurre consultazioni conformemente all'articolo 11, gli Stati membri interessati possono istituire un organismo paritetico comune.

4. Nel caso in cui si debba effettuare una valutazione dell'impatto ambientale per un'attività pianificata, gli Stati membri tengono conto, ove disponibili, dei risultati di valutazioni ambientali strategiche pertinenti, in particolare quelle realizzate a norma dell'articolo 15.

5. Il presente capo non si applica alle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale e che hanno un effetto minore o transitorio sull'ambiente marino.

6. Il presente capo non si applica alle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale per le quali sia stata effettuata un'analisi preliminare o una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici internazionali pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti. Per le attività per le quali sia stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti, gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ. In tali casi, lo Stato membro interessato garantisce che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e che l'attività sia monitorata.

7. Per le attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone soggette a giurisdizione nazionale e che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri applicano la direttiva 2011/92/UE e altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate. Per tali attività, gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione le informazioni pertinenti tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ durante il processo previsto dalla direttiva 2011/92/UE e da altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate e garantiscono che l'attività sia monitorata in modo coerente con le prescrizioni di tale direttiva e con la legislazione nazionale.

Articolo 9

Analisi preliminare

1. Se un'attività pianificata può avere più di un effetto minore o transitorio sull'ambiente marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale, o se gli effetti di tale attività sono sconosciuti o scarsamente noti, lo Stato membro che esercita la giurisdizione o il controllo sull'attività in questione effettua un'analisi preliminare allo scopo di stabilire se essa rischia di causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino e debba quindi essere oggetto di una valutazione.

2. L'analisi preliminare è effettuata in un lasso di tempo ragionevole ed è sufficientemente dettagliata da consentire allo Stato membro di verificare se vi siano fondati motivi per stabilire che l'attività pianificata rischia di causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino.

3. Nell'effettuare l'analisi preliminare, gli Stati membri prendono in considerazione almeno la descrizione dell'attività pianificata, tra cui lo scopo, la durata, l'intensità e il sito previsto per la sua realizzazione, l'analisi iniziale dei suoi effetti potenziali, compresi quelli cumulativi, e se del caso le alternative a tale attività.

4. Ai fini dell'analisi preliminare, gli Stati membri tengono conto almeno degli elementi seguenti:

a) il tipo di attività pianificata, la tecnologia utilizzata e il modo in cui si prevede di effettuare l'attività;

b) la durata dell'attività pianificata;

c) il sito in cui si svolgerà l'attività pianificata;

d) le caratteristiche e l'ecosistema del sito (comprese le zone di particolare rilevanza o vulnerabilità ecologica o biologica) in cui si svolgerà l'attività pianificata;

e) gli effetti potenziali dell'attività pianificata, compresi quelli cumulativi e le eventuali ripercussioni nelle zone soggette a giurisdizione nazionale;

f) la misura in cui gli effetti dell'attività pianificata sono sconosciuti o scarsamente noti;

g) altri fattori ecologici o biologici pertinenti.

5. Se, a seguito dell'analisi preliminare, si accerta che l'attività pianificata rischia di causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino, si procede a una valutazione dell'impatto ambientale conformemente al presente capo.

6. L'autorità competente decide di effettuare un'analisi preliminare sulla base degli elementi di cui al paragrafo 4. La decisione di effettuare l'analisi preliminare, compresi i motivi principali per richiedere o meno una valutazione in relazione agli elementi pertinenti di cui al paragrafo 4, è messa a disposizione del pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ.

7. Se, a seguito della pubblicazione della decisione di effettuare un'analisi preliminare di cui al paragrafo 6, una parte dell'accordo BBNJ o l'organismo scientifico e tecnico BBNJ, entro 40 giorni da tale pubblicazione, solleva preoccupazioni o formula raccomandazioni in merito alla constatazione dell'insussistenza del rischio che l'attività pianificata possa causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino, lo Stato membro che ha stabilito tale insussistenza tiene conto di dette preoccupazioni. Di conseguenza, lo Stato membro può rivedere la sua conclusione.

Articolo 10

Definizione dell'ambito della valutazione e relazione

1. Nel caso in cui si debba effettuare una valutazione dell'impatto ambientale per un'attività pianificata, gli Stati membri provvedono affinché sia predisposta una relazione di valutazione dell'impatto ambientale.

2. La relazione di valutazione dell'impatto ambientale si basa su un parere riguardante l'ambito di tale valutazione formulato da un'autorità competente.

3. L'autorità competente formula il parere di cui al paragrafo 2 tenendo conto delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e, se esistenti, delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali, nonché delle informazioni sui principali effetti ambientali e sugli eventuali effetti correlati dell'attività pianificata, ad esempio economici, sociali, culturali e sulla salute umana, compresi gli effetti cumulativi potenziali e le ripercussioni nelle zone soggette a giurisdizione nazionale, e delle eventuali alternative ragionevoli all'attività pianificata.

4. La relazione di valutazione dell'impatto ambientale di cui al paragrafo 1 contiene almeno le informazioni seguenti:

a) una descrizione dell'attività pianificata, compreso il sito in cui sarà realizzata;

b) il parere formulato a norma del paragrafo 3;

c) una prima valutazione dell'ambiente marino su cui l'attività pianificata potrebbe incidere negativamente;

d) una descrizione degli effetti potenziali dell'attività pianificata, compresi quelli cumulativi e le eventuali ripercussioni dell'attività in zone soggette a giurisdizione nazionale;

e) una descrizione delle misure di prevenzione, mitigazione e gestione;

f) una descrizione delle incertezze e delle lacune a livello di conoscenze;

g) informazioni sull'iter di consultazione pubblica;

h) una descrizione delle alternative ragionevoli all'attività pianificata prese in considerazione;

i) una descrizione delle azioni di follow-up, compreso un piano di gestione ambientale da attuare durante l'esecuzione e la conduzione dell'attività;

j) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a i).

5. Al fine di garantire la completezza e la qualità delle relazioni di valutazione dell'impatto ambientale, gli Stati membri provvedono affinché le relazioni siano elaborate da esperti competenti e le autorità competenti dispongano o, se necessario, abbiano accesso a competenze sufficienti per esaminare tali relazioni.

Articolo 11

Consultazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in tempi ragionevoli, le informazioni seguenti siano messe a disposizione del pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e il Segretariato BBNJ:

a) la relazione di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 10, paragrafo 1;

b) la richiesta di autorizzazione dell'attività pianificata;

c) il fatto che l'attività prevista sia soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale;

d) informazioni riguardanti le autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione di autorizzare l'attività, quelle da cui possono essere ottenute informazioni pertinenti e quelle a cui possono essere presentati osservazioni o quesiti e indicazioni sulle tempistiche di presentazione di tali osservazioni o quesiti;

e) un'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni pertinenti e le modalità alle quali esse saranno rese disponibili;

f) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 4.

2. Alle parti dell'accordo BBNJ, in particolare le parti costiere adiacenti all'attività pianificata e qualsiasi altra parte ad essa adiacente, e al pubblico interessato sono offerte tempestive e reali opportunità di partecipazione alle procedure di autorizzazione delle attività pianificate di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e a tal fine è conferito il diritto di formulare osservazioni e pareri all'autorità o alle autorità competenti quando sono ancora aperte tutte le opzioni prima che venga adottata la decisione di autorizzare l'attività pianificata.

3. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri individuano le parti su cui l'attività pianificata potrebbe incidere in misura maggiore tenendo conto della sua natura e dei suoi effetti potenziali sull'ambiente marino. Tali parti includono:

a) le parti costiere il cui esercizio di diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione o della gestione delle risorse naturali può ragionevolmente ritenersi compromesso dall'attività pianificata;

b) le parti che, nella zona dell'attività pianificata, svolgono attività umane, anche economiche, che possono ragionevolmente ritenersi compromesse da tale attività.

4. Gli Stati membri stabiliscono modalità dettagliate per informare i portatori di interessi di cui al paragrafo 2 e tempistiche ragionevoli, non inferiori a 30 giorni ma non superiori a 85, per consultarli. A tal fine gli Stati membri possono avvalersi delle modalità già esistenti previste dalla direttiva 2011/92/UE e da altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati della consultazione, comprese le osservazioni e i pareri pertinenti formulati dalle parti e dal pubblico interessato, nonché quelli formulati dall'Organismo scientifico e tecnico BBNJ, siano presi debitamente in considerazione e ad essi venga dato opportunamente seguito nel processo decisionale.

Articolo 12

Processo decisionale

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti adottino la decisione di autorizzare un'attività pianificata laddove esse, tenendo conto delle misure di mitigazione o di gestione, abbiano concluso che è stato compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che tale attività può essere svolta in modo coerente con la prevenzione di effetti negativi significativi sull'ambiente marino.

2. La decisione di autorizzare l'attività pianificata si basa sui risultati delle consultazioni di cui all'articolo 11 e comprende almeno quanto segue:

a) una conclusione dell'autorità competente sui probabili effetti significativi dell'attività pianificata sull'ambiente marino e sui principali motivi dell'autorizzazione;

b) le eventuali condizioni cui è subordinata la decisione, una descrizione di tutte le caratteristiche dell'attività pianificata e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre qualsiasi inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino ed eventuali misure di monitoraggio. Se del caso, tali misure possono essere incluse in un piano di gestione ambientale.

3. La decisione di non autorizzare un'attività pianificata indica i motivi principali della mancata autorizzazione.

4. Gli Stati membri provvedono tempestivamente affinché, una volta adottata, la decisione di autorizzare o di non autorizzare un'attività pianificata sia messa a disposizione del pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e il Segretariato BBNJ. A tal fine, gli Stati membri mettono a disposizione le osservazioni e i pareri ricevuti durante le consultazioni di cui all'articolo 11 e una descrizione del modo in cui tali osservazioni e pareri sono stati presi in considerazione o ad essi è stato dato altrimenti seguito.

Articolo 13

Monitoraggio

1. Avvalendosi delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e, se esistenti, delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali, gli Stati membri monitorano gli effetti delle attività autorizzate in zone non soggette a giurisdizione nazionale al fine di stabilire se tali attività possano o meno causare inquinamento o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino. In particolare, ogni Stato membro monitora gli effetti ambientali e gli eventuali effetti correlati, ad esempio economici, sociali, culturali e sulla salute umana, di un'attività autorizzata rientrante nella sua giurisdizione o nel suo controllo conformemente alle condizioni cui è subordinata la decisione di autorizzare tale attività pianificata.

2. Qualora uno Stato membro avente giurisdizione o controllo su un'attività autorizzata rilevi modifiche significative e dannose per l'ambiente marino la cui natura o gravità non era stata prevista nella valutazione dell'impatto ambientale o derivanti da una violazione di una delle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), o se una parte dell'accordo BBNJ o l'organismo scientifico e tecnico BBNJ solleva preoccupazioni o formula raccomandazioni, lo Stato membro interessato riesamina la sua decisione. A tal fine, esso:

a) esige che siano proposte e attuate misure miranti a prevenire, mitigare e/o gestire tali effetti o intraprende qualsiasi altra azione necessaria e/o interrompe l'attività, a seconda dei casi; e

b) valuta tempestivamente le misure attuate o le azioni intraprese ai sensi della lettera a).

In tal caso, gli Stati membri ne danno tempestiva notifica alla Conferenza delle parti BBNJ, alle altre parti dell'accordo BBNJ e al pubblico interessato, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ.

3. Gli Stati membri pubblicano periodicamente, ma almeno con cadenza triennale, una relazione sugli effetti delle attività autorizzate e sui risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 1.

4. Gli Stati membri provvedono affinché quanto segue sia messo a disposizione del pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ:

a) le relazioni di monitoraggio;

b) le relazioni riguardanti il riesame degli effetti dell'attività autorizzata;

c) nel caso in cui la decisione di autorizzare l'attività sia stata modificata, le nuove decisioni adottate, comprese le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 14

Accesso alla giustizia

Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente all'ordinamento giuridico nazionale pertinente, esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito per legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni ai sensi degli articoli da 8 a 13.

Articolo 15

Valutazione ambientale strategica di piani e programmi

Gli Stati membri, individualmente o in collaborazione con altri Stati membri o altre parti dell'accordo BBNJ, effettuano valutazioni ambientali strategiche per piani e programmi relativi ad attività pianificate rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo, da intraprendere in zone non soggette a giurisdizione nazionale, al fine di valutare i potenziali effetti sull'ambiente marino di tali piani o programmi. Laddove la direttiva 2001/42/CE prevede l'obbligo di effettuare una valutazione ambientale strategica, gli Stati membri si conformano alle disposizioni di tale direttiva nell'effettuare le suddette valutazioni.

CAPO 4

Misure, come strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette

Articolo 16

Proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona

1. Prima della presentazione al Segretariato BBNJ di un progetto di proposta a norma dell'articolo 19 dell'accordo BBNJ o di un progetto di misura di emergenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, di tale accordo, gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che agiscano individualmente o collettivamente, lo inviano alla Commissione. Non appena riceve il progetto di proposta, la Commissione ne informa tutti gli Stati membri e lo condivide. Se altri Stati membri hanno osservazioni da fare, le trasmettono alla Commissione entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di proposta, o prima, se giustificato dalla misura di emergenza. La Commissione trasmette agli altri Stati membri le osservazioni ricevute.

2. La Commissione presenta una valutazione preliminare del progetto di proposta o del progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo 1 prima che gli Stati membri presentino qualunque proposta o progetto al Segretariato BBNJ. Scopo della valutazione preliminare è aiutare a stabilire se la proposta o la misura di emergenza debba essere o meno presentata a nome dell'Unione, o dell'Unione e dei suoi Stati membri.

3. La Commissione presenta una valutazione preliminare in cui stabilisce se essa debba presentare o meno al Segretariato BBNJ, a nome dell'Unione, il progetto di proposta o il progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo 1. In attesa di tale valutazione preliminare e se questa conclude che la presentazione deve essere effettuata a nome dell'Unione, gli Stati membri si astengono dal presentare al Segretariato BBNJ la proposta o la misura di emergenza di cui al paragrafo 1.

Articolo 17

Contenuto delle proposte

1. Le proposte a norma dell'articolo 19 dell'accordo BBNJ relative all'istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, o la misura di emergenza di cui all'articolo 24, paragrafo 3, di tale accordo sono predisposte sulla base delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e, se esistenti, delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali e seguono l'approccio precauzionale e un approccio ecosistemico.

2. I portatori di interessi, compresi gli Stati e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali, la società civile, la comunità scientifica, il settore privato, le popolazioni autoctone e le comunità locali, sono consultati, se del caso, in merito all'elaborazione delle proposte di cui al presente capo.

3. La proposta comprende gli elementi essenziali seguenti relativi alla zona individuata che ne è oggetto:

a) una descrizione geografica o spaziale della zona individuata con riferimento ai criteri indicativi di cui all'allegato I dell'accordo BBNJ;

b) informazioni su uno qualsiasi dei criteri di cui all'allegato I dell'accordo BBNJ;

c) le attività antropiche che si svolgono nella zona, compresi gli usi da parte delle popolazioni autoctone e delle comunità locali e, se del caso, il loro possibile impatto;

d) una descrizione dello stato dell'ambiente marino e della biodiversità;

e) una descrizione degli obiettivi di conservazione e, se del caso, di uso sostenibile da applicare alla zona;

f) un progetto di piano di gestione che comprenda le misure proposte e delinei le attività di monitoraggio, ricerca e riesame proposte per conseguire gli obiettivi specificati;

g) la durata della protezione della zona e delle misure proposte, se del caso;

h) le informazioni su eventuali consultazioni avviate con gli Stati, compresi gli Stati costieri adiacenti e/o gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, se del caso;

i) le informazioni sugli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, attuati nell'ambito degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti;

j) i contributi scientifici pertinenti e, se esistenti, le conoscenze tradizionali delle popolazioni autoctone e delle comunità locali.

4. Gli Stati membri si adoperano per collaborare e condividere informazioni sulle proposte, compresi gli elementi elencati al paragrafo 3.

Articolo 18

Attuazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale siano condotte in linea con le decisioni della Conferenza delle parti adottate a norma della parte III dell'accordo BBNJ.

2. Gli Stati membri promuovono, se del caso, l'adozione di misure nell'ambito degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti di cui fanno parte, al fine di sostenere l'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni formulate dalla Conferenza delle parti a norma della parte III dell'accordo BBNJ.

Articolo 19

Partecipazione del pubblico

Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico sia data la possibilità di partecipare all'elaborazione di proposte di istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, a norma dell'articolo 15, conformemente a quanto prescritto dagli articoli 6 e 7 della direttiva 2001/42/CE.

Capo 5

Disposizioni finali

Articolo 20

Autorità competenti

1. Entro il xx [termine di recepimento meno quattro mesi – OP: si prega di inserire la data] gli Stati membri individuano le autorità competenti che svolgeranno i compiti di cui ai capi da 2 a 5 della presente direttiva e ne danno notifica alla Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti che svolgono funzioni ai sensi della presente direttiva dispongano di personale qualificato in numero sufficiente e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche sufficienti per svolgere efficacemente i loro compiti.

Articolo 21

Valutazione, rendicontazione e riesame

1. Entro [cinque anni dalla data di entrata in vigore – OP: si prega di inserire la data] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri avranno adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

2. Entro [tre anni dopo il termine di cui al paragrafo 1 – OP: si prega di inserire la data] la Commissione effettua una valutazione dell'impatto della presente direttiva [tenendo conto anche di eventuali sviluppi nel quadro dell'accordo BBNJ] e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per preparare tale relazione, tra cui una sintesi dell'attuazione della presente direttiva e delle azioni intraprese e dati statistici, con particolare attenzione alle valutazioni dell'impatto ambientale effettuate a norma del capo 3. Se necessario, tale relazione è accompagnata da una proposta legislativa.

Articolo 22

Recepimento

1. Entro e non oltre [sei mesi dall'entrata in vigore – OP: si prega di inserire la data] gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal […].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento alla data della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 24

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

INDICE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

1.3.2.Obiettivi specifici

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

1.3.4.Indicatori di prestazione

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

4.2.Dati

4.3.Soluzioni digitali

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di direttiva che attua gli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ al fine di garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

1.2.Settore/settori interessati 

Protezione ambientale

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

L'obiettivo dell'iniziativa è garantire l'attuazione uniforme dell'accordo BBNJ nell'UE attraverso il recepimento, nell'ordinamento giuridico dell'UE, degli obblighi derivanti dall'accordo nei settori connessi alla tutela dell'ambiente e alle risorse genetiche marine, evitando in tal modo qualsiasi scelta opportunistica del regime di competenza giurisdizionale più vantaggioso nell'UE e determinando uno snellimento delle procedure di autorizzazione e una semplificazione amministrativa.

1.3.2.Obiettivi specifici

Garantire che i ricercatori dell'UE, in particolare le équipe di ricerca che lavorano in tutta l'UE e si occupano di risorse genetiche marine di zone non soggette a giurisdizione nazionale, non incorrano in oneri giuridici superflui che potrebbero derivare da un'attuazione disomogenea degli obblighi internazionali che discendono dall'accordo BBNJ nell'UE.

Far sì che i potenziali effetti sull'ambiente marino delle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale siano valutati prima che tali attività siano autorizzate dall'autorità competente.

Garantire che le proposte relative all'istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, siano formulate sulla base delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e, se esistenti, delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali, tenendo conto dell'approccio precauzionale e di un approccio ecosistemico e solo previa consultazione dei portatori di interessi.

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

La presente proposta, che attua in maniera uniforme l'accordo BBNJ nell'UE, mira a garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (biodiversity of areas beyond national jurisdiction, "BBNJ"). Si tratta di una priorità fondamentale per l'UE, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e della comunicazione congiunta sull'agenda dell'UE per la governance internazionale degli oceani.

L'attuazione degli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ contribuirà inoltre al raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità (adottato nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica), in particolare l'obiettivo di garantire, entro il 2030, una conservazione e una gestione efficaci di almeno il 30 % delle terre, delle acque interne, delle zone costiere e degli oceani del pianeta. Contribuirà inoltre al conseguimento degli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, che mira tra l'altro a ripristinare il buono stato ecologico degli ecosistemi marini.

Attraverso l'attuazione dell'accordo BBNJ, la presente proposta creerà parità di condizioni nell'UE sia per gli operatori che svolgono attività in zone non soggette a giurisdizione nazionale per le quali deve essere effettuata una valutazione dell'impatto ambientale, sia per i ricercatori e i soggetti giuridici che lavorano con risorse genetiche marine e informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Recepimento nella legislazione nazionale, da parte degli Stati membri dell'UE, degli obblighi previsti dalla presente proposta.

La presente proposta individua gli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ che potrebbero avere un impatto sul mercato unico dell'UE (specificamente per gli operatori che svolgono attività in zone non soggette a giurisdizione nazionale per le quali deve essere effettuata una valutazione dell'impatto ambientale e gli scienziati che lavorano con le risorse genetiche marine e le informazioni digitali sul loro sequenziamento) al fine di garantire parità di condizioni. Il primo modo per valutare i risultati consisterà quindi nel verificare se gli Stati membri dell'UE avranno attuato la direttiva entro il termine ivi indicato (entro sei mesi dalla sua entrata in vigore).

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione; 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 22 ; 

 la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

Esistono tre tipi di necessità, che corrispondono a obiettivi a breve, medio e lungo termine.

Necessità nel breve termine

Entro e non oltre quattro mesi prima della scadenza del termine di recepimento, gli Stati membri dovranno individuare le autorità competenti alle quali affidare i compiti di cui ai capi da 2 a 5 della direttiva e darne notifica alla Commissione. Gli Stati membri dovranno garantire che le autorità competenti incaricate di espletare i compiti previsti dalla direttiva dispongano di personale qualificato in numero sufficiente e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche sufficienti per l'efficace svolgimento dei loro compiti.

Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi. Essi dovranno comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Gli Stati membri comunicheranno alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che avranno adottato nel settore disciplinato dalla direttiva.

Necessità nel medio termine

Gli Stati membri dovranno fornire alla Commissione le informazioni necessarie all'elaborazione di una relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio in cui si valuterà in quale misura gli Stati membri avranno adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva.

Gli Stati membri dovranno fornire alla Commissione le informazioni necessarie all'elaborazione di una relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio in cui, oltre a una valutazione dell'impatto della direttiva, saranno inclusi anche una sintesi dell'attuazione della direttiva stessa e delle azioni intraprese e dati statistici, con particolare attenzione alle valutazioni dell'impatto ambientale effettuate a norma del capo 3.

Necessità nel lungo termine

Entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuterà in quale misura gli Stati membri avranno adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva.

Entro e non oltre otto anni dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione dovrà effettuare una valutazione dell'impatto della direttiva [tenendo conto anche di eventuali sviluppi nel quadro dell'accordo BBNJ] e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Se necessario, tale relazione dovrà essere accompagnata da una proposta legislativa.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

L'accordo BBNJ prevede l'obbligo di effettuare un'analisi preliminare e di valutare gli effetti delle attività pianificate nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Definisce inoltre un quadro per disciplinare le attività relative alle risorse genetiche marine, nonché disposizioni per la condivisione delle informazioni e la ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche marine. Un approccio armonizzato a livello dell'UE è fondamentale per creare pari condizioni tra i portatori di interessi che operano dall'UE. L'obiettivo della direttiva è definire un quadro per l'attuazione uniforme dell'accordo BBNJ nell'UE ed evitare qualsiasi scelta opportunistica del regime di competenza giurisdizionale più vantaggioso (forum shopping) nell'UE, determinando uno snellimento delle procedure di autorizzazione e una semplificazione amministrativa.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post):

garantire che i ricercatori dell'UE, in particolare le équipe di ricerca che lavorano in tutta l'UE e si occupano di risorse genetiche marine di zone non soggette a giurisdizione nazionale, non incorrano in oneri giuridici superflui che potrebbero derivare da un'attuazione disomogenea degli obblighi internazionali che discendono dall'accordo BBNJ;

garantire la coerenza tra l'attuazione del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica e le disposizioni dell'accordo BBNJ relative alle risorse genetiche marine;

garantire la coerenza tra gli obblighi in materia di valutazioni dell'impatto ambientale delle attività svolte nelle acque dell'UE previsti dalla direttiva VIA e da altre normative pertinenti dell'UE e gli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ; e

garantire la coerenza tra l'accordo di attuazione BBNJ e il diritto ambientale dell'UE.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Non applicabile

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

La proposta di direttiva sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale è coerente con la comunicazione sul Green Deal europeo in cui, nell'ambito dell'obiettivo "Conservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità", si afferma chiaramente che "Un'"economia blu" sostenibile dovrà svolgere un ruolo centrale nell'alleviare la domanda pressante di risorse terrestri dell'UE e nell'affrontare i cambiamenti climatici." È inoltre coerente con la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, che mira tra l'altro a ripristinare il buono stato ecologico degli ecosistemi marini.

Inoltre, secondo gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (2024-2029), la sostenibilità degli oceani è una pietra angolare della priorità "Mantenere la qualità della vita: sicurezza alimentare, acqua e natura". La direttiva proposta farà inoltre parte del patto europeo per gli oceani, che sarà incentrato anche sulla necessità di garantire la buona gestione e la sostenibilità degli oceani.

Gli obiettivi della presente proposta sono sostenuti dal quadro finanziario pluriennale, che dà particolare rilievo al finanziamento delle attività a tutela dell'ambiente.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

La presente proposta si limita al recepimento rigoroso degli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale, le risorse genetiche marine e taluni elementi degli obblighi relativi alle aree marine protette che rispecchiano gli obblighi imposti agli Stati membri dalla normativa dell'UE o da altre normative internazionali.

In particolare, per disciplinare le valutazioni dell'impatto ambientale gli Stati membri dispongono già di un quadro consolidato derivante dagli obblighi loro imposti dalla direttiva VIA, dalla Convenzione di Espoo e dalla Convenzione di Aarhus. Si stima pertanto che l'impatto amministrativo e i costi saranno trascurabili o modesti, in quanto la maggior parte delle strutture e delle norme necessarie è già stata predisposta.

I costi a carico degli Stati membri saranno limitati a quelli connessi all'adozione di misure giuridiche, politiche o amministrative per l'attuazione dei nuovi obblighi in materia di risorse genetiche marine al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di notificare le informazioni sulle risorse genetiche marine al meccanismo di scambio di informazioni e di chiedere agli utilizzatori di depositare campioni e informazioni digitali sul sequenziamento in archivi e banche dati accessibili al pubblico. Poiché dipenderanno in gran parte dal tipo di misure che gli Stati membri adotteranno, in questa fase tali costi sono di difficile quantificazione. Per quanto riguarda le risorse umane, gli Stati membri hanno istituito autorità nazionali competenti per l'accesso e la ripartizione dei benefici alle quali potrebbero essere affidati anche i compiti necessari all'esecuzione delle misure relative alle risorse genetiche marine. Qualora la direttiva, nella sua versione definitiva, preveda ulteriori compiti di monitoraggio, negli Stati membri potrebbero rendersi necessarie risorse aggiuntive (ad esempio, per la formazione del personale delle autorità competenti o per nuove assunzioni). Per quanto riguarda la dimensione digitale, gli Stati membri potrebbero dover sostenere altri costi amministrativi qualora scegliessero di istituire strumenti informatici specificamente concepiti per trasferire le informazioni al meccanismo di scambio di informazioni. In alternativa, si potrebbe sondare la possibilità di utilizzare una piattaforma informatica dell'UE già esistente.

I costi a carico della Commissione per l'attuazione degli obblighi derivanti dalla presente proposta sono descritti di seguito.

Se a norma della direttiva non sono istituiti gruppi o comitati tecnici, le riunioni con le autorità competenti e gli esperti degli Stati membri, la raccolta di informazioni e tutte le altre attività necessarie a monitorare i progressi compiuti nell'attuazione della direttiva potrebbero svolgersi nell'ambito dei lavori effettuati per il gruppo di esperti ABS dell'UE istituito a norma del regolamento relativo all'accesso e alla ripartizione dei benefici (regolamento ABS). Per quanto riguarda le risorse umane, il monitoraggio potrebbe essere effettuato dal personale che già si occupa di ABS o BBNJ.

Per quanto riguarda la dimensione digitale, qualora il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ non supportasse lo scambio completo dei dati tra i portatori di interessi come previsto dalle legislazioni nazionali, gli Stati membri potrebbero aver bisogno di un sistema locale, o la Commissione potrebbe avere l'esigenza di sviluppare o ampliare una piattaforma informatica o uno strumento di comunicazione già esistente: in tal caso la Commissione potrebbe dover sostenere costi per effettuare gli adeguamenti necessari a garantire l'idoneità di tale piattaforma (o strumento) agli scopi della presente direttiva. In questa fase non è possibile valutare i costi. Sarà effettuata un'ulteriore valutazione con gli esperti informatici quando saranno forniti maggiori dettagli sul meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e sugli obblighi di comunicazione e nel caso in cui gli Stati membri manifestino interesse per una piattaforma o uno strumento comune.

L'attuazione della proposta sarà monitorata da due servizi della Commissione: la direzione generale dell'Ambiente e la direzione generale degli Affari marittimi e della pesca.

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

 Durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2025

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 23  

 Gestione diretta a opera della Commissione:

 a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuterà in quale misura gli Stati membri avranno adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva.

Entro e non oltre otto anni dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione dovrà effettuare una valutazione dell'impatto della direttiva [tenendo conto anche di eventuali sviluppi nel quadro dell'accordo BBNJ] e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Se necessario, tale relazione dovrà essere accompagnata da una proposta legislativa.

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Non applicabile

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

In questa fase non sono stati individuati rischi specifici.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Non applicabile

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Non applicabile

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./
Non diss 24 .

di paesi EFTA 25

di paesi candidati e potenziali candidati 26

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

Diss.

NO

NO

NO

NO

7

Pubblica amministrazione europea

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./
Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

0,000

Pagamenti

(2a)

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

0,000

Pagamenti

(2b)

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 27

Linea di bilancio

(3)

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <…….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2 a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

================================================================================================

Mandatory table

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi 

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

====================================================================================================

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per le rubriche
da 1 a 6

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative" 28

DG: MARE

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,188

0,188

0,188

0,564

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG MARE

Stanziamenti

0,000

0,188

0,188

0,188

0,564

DG: ENV

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,188

0,188

0,188

0,564

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG ENV

Stanziamenti

0,000

0,188

0,188

0,188

0,564

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,000

0,376

0,376

0,376

1,128

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7

Impegni

0,000

0,376

0, 376

0,376

1,128

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

0,000

0,376

0,376

0,376

1,128

=================================================================================================

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 29

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 30

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE
2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,376

0,376

0,376

1,128

Altre spese amministrative

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,376

0,376

0,376

1,128

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE

0,000

0,376

0,376

0,376

1,128

===================================================================

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP) 31

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

2

2

2

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo 
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

2

2

2

===================================================================

[Considerando la situazione generale complessa della rubrica 7, in termini sia di personale che di livello degli stanziamenti, il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG o di altri servizi della Commissione.]

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione

Personale supplementare eccezionale*

Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico

2

N/D

Personale esterno (AC, END, INT)

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei

I funzionari e gli agenti temporanei seguiranno l'attuazione della direttiva e si coordineranno pertanto con le autorità competenti degli Stati membri dell'UE.

Personale esterno

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Spese informatiche (istituzionali) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 
3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie.

   su altre entrate.

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 32

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Articolo ………….

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

Riferimento alla prescrizione

Descrizione della prescrizione

Soggetto interessato dalla prescrizione

Processi di alto livello

Categoria

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono affinché la raccolta in situ di risorse genetiche marine sia effettuata tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi degli Stati costieri nelle zone soggette alla loro giurisdizione nazionale e degli interessi di altri Stati nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, conformemente alla Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare. In tal senso gli Stati membri cooperano, se necessario, anche utilizzando il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ al fine di attuare le disposizioni del presente capo. Essi cooperano, se del caso, anche utilizzando il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ, al fine di attuare le disposizioni del presente capo.

Stati membri

Raccolta di dati

Dati; soluzione digitale

Articolo 6

Obbligo di notificare al meccanismo di scambio di informazioni BBNJ talune informazioni/taluni dati. Per tale notifica gli Stati membri dell'UE dovranno individuare i soggetti competenti, che saranno molto probabilmente i responsabili scientifici a capo del progetto di ricerca.

Autorità competenti degli Stati membri

Meccanismo di scambio di informazioni BBNJ

Stati membri

Notifica

Dati; soluzioni digitali, servizio pubblico digitale

Articolo 7

Obbligo, per le persone fisiche e giuridiche che utilizzano risorse genetiche marine di zone non soggette a giurisdizione nazionale, di comunicare all'autorità competente la conferma del deposito di campioni e dati.

Persone fisiche e giuridiche

Autorità competenti degli Stati membri

Stati membri

Notifica

Dati; soluzioni digitali

Nell'ambito di applicazione del meccanismo di scambio di informazioni BBNJ

Articolo 8

Per le attività per le quali è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale conformemente ai requisiti di altri strumenti o quadri giuridici pertinenti o da parte di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti, obbligo per gli Stati membri di pubblicare una relazione di valutazione dell'impatto ambientale tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e di mettere a disposizione le informazioni pertinenti.

Grande pubblico

Stati membri

Pubblica-zione, gestione dei dati

Dati; soluzione digitale, servizio pubblico digitale

Articolo 9

Obbligo di pubblicare la decisione di effettuare l'analisi preliminare.

Autorità competente
Grande pubblico

Pubblica-zione

Dati; soluzione digitale, servizio pubblico digitale

Articolo 10

Valutazione dell'impatto ambientale: definizione dell'ambito di valutazione e relazione.

Autorità competente

Stati membri

Raccolta di dati

Dati

Articolo 11

Obbligo di informare e consultare il grande pubblico in merito alle attività pianificate e alla valutazione dell'impatto ambientale.

Stati membri

Grande pubblico

Pubblica-zione

Dati

Articolo 12

Obbligo di informare il grande pubblico in merito alle decisioni di autorizzare o meno le attività pianificate.

Stati membri

Grande pubblico

Pubblica-zione

Dati

Articolo 13

Obbligo di informazione su eventuali modifiche significative e dannose per l'ambiente marino causate dalle attività autorizzate e non precedentemente previste in sede di valutazione dell'impatto ambientale.

Stati membri

Grande pubblico

Pubblica-zione

Dati

4.2.Dati

Tipo di dati

Riferimento alle prescrizioni

Norma e/o specifica (se del caso)

Informazioni sui progetti di ricerca

Articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Risorse genetiche marine e informazioni digitali sul loro sequenziamento

Articolo 6, paragrafi 5 e 6

Informazioni sull'utilizzo delle risorse genetiche marine

Articolo 6, paragrafo 7

Conferma del deposito di campioni e dati

Articolo 7

Relazione di valutazione dell'impatto ambientale, attività pianificate e decisioni

Articoli 8, 9, 10 e 11

Risultato delle consultazioni

Articolo 12

Danni ambientali causati dalle attività autorizzate

Articolo 13

Allineamento con la strategia europea per i dati

Spiegare in che modo le prescrizioni sono allineate alla strategia europea per i dati

La proposta stabilisce l'obbligo di pubblicare le informazioni pertinenti come dati aperti nel quadro della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove l'utilizzo di dati aperti provenienti da enti pubblici e imprese pubbliche. Le informazioni riservate, comprese quelle riguardanti i diritti di proprietà intellettuale, sono raccolte rispettando clausole di riservatezza.

Allineamento con il principio "una tantum"

Spiegare in che modo si è tenuto conto del principio "una tantum" e come si è valutata la possibilità di riutilizzare i dati esistenti

L'articolo 6, paragrafo 1, dispone che le informazioni raccolte a norma del medesimo siano coordinate con altri sistemi di notifica previsti da altre normative dell'Unione.

Spiegare in che modo i nuovi dati sono reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e soddisfano standard di elevata qualità

Poiché la proposta si basa sul meccanismo BBJN, si presume che ciò sarà garantito da tale meccanismo.

Flussi di dati

Tipo di dati

Riferimenti alle prescrizioni

Chi fornisce i dati

Chi riceve i dati

Motivo dello scambio di dati

Frequenza (se del caso)

Informazioni sui progetti di ricerca, tra cui:

·identificatore standardizzato del lotto BBNJ,

·risorse genetiche marine e informazioni digitali sul sequenziamento, e

·informazioni sul loro ulteriore utilizzo

Articolo 6

Stati membri

Meccanismo di scambio di informa-zioni BBJN

Sei mesi prima della raccolta in situ delle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, o appena possibile

Deposito dell'identificatore standardizzato del lotto BBNJ,

risorse genetiche marine e informazioni digitali sul sequenziamento

Articolo 7, paragrafo 1

Persone fisiche o giuridiche

Grande pubblico

Entro e non oltre tre anni dall'inizio di tale utilizzo o non appena disponibili

Conferma del deposito di campioni e dati

Articolo 7, paragrafo 2

Persone fisiche o giuridiche

Autorità competen-te

Entro e non oltre tre anni dall'inizio di tale utilizzo o non appena disponibili

Condivisione delle informazioni relative all'identificatore standardizzato del lotto BBNJ depositato e conferma della risorsa depositata

Risorsa genetica marina

Articolo 7, paragrafo 3

Stati membri

Stati membri

Relazione di valutazione dell'impatto ambientale
comprendente:

·decisione di effettuare l'analisi preliminare, se del caso

·valutazione dell'impatto ambientale

Articoli 8, 9,

10 e

11

Stati membri

Grande pubblico

Non specificato

Risultati delle consultazioni

Articolo 11

Stati membri

Parti interessate

Le consultazioni hanno una durata non inferiore a 30 giorni e non superiore a 85 giorni

Decisioni

Articolo 12

Stati membri

Grande pubblico

Non specificato

Danni ambientali causati dalle attività autorizzate

Articolo 13

Stati membri

Grande pubblico

Cadenza di almeno tre anni

4.3.Soluzioni digitali

Per ogni soluzione digitale, indicare il riferimento alle prescrizioni pertinenti di rilevanza digitale, una descrizione della funzionalità obbligatoria della soluzione digitale, l'organismo che ne sarà responsabile e altri aspetti pertinenti quali la riutilizzabilità e l'accessibilità. Infine spiegare se la soluzione digitale intende utilizzare le tecnologie di IA.

Soluzione digitale

Riferi-menti alle prescri-zioni

Principali funzionalità prescritte

Organismo responsabile

Come si provvede all'accessi-bilità?

Come viene presa in considerazio-ne l'esigenza della riutilizzabi-lità?

Uso di tecnologie di IA (se del caso)

Mecca-nismo di scambio di informa-zioni BBNJ

Articoli 6 e 7

Preparazione e trasmissione delle informazioni.

Controllo delle informazioni trasmesse.

Elenco delle informazioni trasmesse.

Nazioni Unite

N/D

N/D

N/D

Piatta-forma digitale qualora siano necessari dati supple-mentari a livello nazionale/dell'UE

Articoli 6 e 7

Preparazione e trasmissione delle informazioni

Stati membri e/o Commissione

Infrastrut-tura esistente

Da approfondire e valutare

Per ogni soluzione digitale, spiegare in che modo la soluzione digitale è conforme ai requisiti e agli obblighi del quadro dell'UE in materia di cibersicurezza e ad altre politiche digitali e disposizioni legislative applicabili (quali eIDAS, sportello digitale unico ecc.).

Soluzione digitale n. 2

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)

Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione

Regolamento sull'IA

Non pertinente

Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza

Riutilizza infrastrutture esistenti

eIDAS

Riutilizza infrastrutture esistenti

Sportello digitale unico e IMI

Non pertinente

Altro

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

Descrivere i servizi pubblici digitali interessati dalle prescrizioni

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali

Descrizione

Riferimenti alle prescrizioni

Soluzioni per un'Europa interoperabile

(NON APPLICABILE)

Altre soluzioni di interoperabilità

Monitoraggio dei progetti di ricerca nel settore della biologia marina e delle attività pianificate e diffusione delle relative informazioni

Rilascio delle autorizzazioni pertinenti nel rispetto del principio del "non arrecare danni all'ambiente"

Tutte

//

Da approfondire

Valutare l'impatto delle prescrizioni sull'interoperabilità transfrontaliera

Monitoraggio dei progetti di ricerca nel settore della biologia marina e diffusione delle relative informazioni

Valutazione

Misure

Potenziali ostacoli residui

Valutare l'allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore

Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate

-La proposta è in linea con la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove l'utilizzo di dati aperti provenienti da enti pubblici e imprese pubbliche

Valutare le misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri

Elencare le misure di governance previste

-L'articolo 6 stabilisce misure relative alla governance dei dati

-L'articolo 19 impone agli Stati membri di assicurare che le relazioni di valutazione dell'impatto ambientale siano di qualità sufficiente

-I criteri atti a garantire che tali relazioni siano di qualità sufficiente dovrebbero essere armonizzati e concordati tra gli Stati membri, qualora il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ non fornisca modelli adeguati

Valutare le misure adottate per assicurare un'interpretazione condivisa dei dati

Elencare tali misure

Le misure di attuazione dovranno prendere in considerazione la possibilità di armonizzare i dati gestiti dalle autorità nazionali e dagli organismi istituiti conformemente agli accordi interistituzionali, oltre agli orientamenti esistenti in materia di accordi internazionali

Valutare l'uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate

Elencare tali misure

Le misure di attuazione dovranno prendere in considerazione l'interoperabilità tecnica dei sistemi gestiti dalle autorità nazionali e dagli organismi istituiti conformemente agli accordi interistituzionali

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Poiché gli aspetti digitali della proposta di direttiva si basano su una piattaforma informatica esistente o su una piattaforma informatica in fase di progettazione, non sono previste misure, fatta eccezione per le iniziative di sensibilizzazione riguardo alla possibilità di utilizzare tali piattaforme informatiche.

(1)

    Decisione (UE) 2024/1830 - IT - EUR-Lex . 

(2)    Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata il 10 dicembre 1982, entrata in vigore il 16 novembre 1994, 1833 UNTS 396:      https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en .
(3)     GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3 .
(4)    La convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) ("accordo di Parigi"), è entrata in vigore il 4 novembre 2016.
(5)    L'accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) ("accordo di Parigi"), è entrato in vigore il 4 novembre 2016.
(6)     Testo della convenzione | UNECE .
(7)     Testo della convenzione | UNECE .
(8)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202401833 .
(9)     Direttiva 2011/92/UE - IT - VIA - EUR-Lex .
(10)    GU C […], […], pag. […] .
(11)    GU C […], […], pag. […] .
(12)    Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, adottato il 19 giugno 2023:      https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-10&chapter=21&clang=_en  
(13)    Decisione (UE) 2024/1830 del Consiglio, del 17 giugno 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (GU L 2024/1830, 19.7.2024).
(14)    Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica ( GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1 ).
(15)    Decisione 2014/283/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione.
(16)    Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
(17)    GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.
(18)    Quali la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 e il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
(19)    GU 197 del 21.7.2001, pag. 30.
(20)    GU L 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(21)    Sentenza della Corte di giustizia dell'8 luglio 2019, Commissione europea contro Regno del Belgio, C543/17, ECLI:EU: C:2019:573.
(22)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(23)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(24)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(25)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(26)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(27)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(28)    Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali riportati nella pagina web specifica di BUDGpedia.
(29)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(30)    Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici"
(31)    Specificare al di sotto della tabella quanti degli ETP contenuti nel numero indicato sono già assegnati alla gestione dell'azione e/o possono essere riassegnati all'interno della vostra DG, e quali sono le vostre esigenze nette.
(32)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.