Bruxelles, 4.4.2025

COM(2025) 153 final

2025/0080(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica del Kazakhstan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei con un accordo a livello di Unione (in appresso "autorizzazione orizzontale").

L'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica del Kazakhstan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei ("accordo") si basa su tale autorizzazione orizzontale e ha l'obiettivo specifico di modificare i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei per renderli conformi al diritto dell'Unione, concedendo a tutti i vettori aerei dell'UE un accesso non discriminatorio alle rotte tra l'Unione europea e i paesi terzi.

I negoziati con il Kazakhstan sono iniziati nel 2007 e un primo progetto di accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica del Kazakhstan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei ("accordo del 2007") è stato siglato con il Kazakhstan. Nel 2008 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di tale primo accordo (COM(2008) 92). Successivamente il Kazakhstan ha tuttavia rifiutato di firmare l'accordo del 2007.

I negoziati con il Kazakhstan sono ripresi nel 2022 e i negoziatori hanno siglato un accordo riveduto nell'ottobre 2024.

La presente proposta sostituisce la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del primo accordo (COM(2008) 92), che è diventata obsoleta ed è ritirata. L'accordo attuale differisce notevolmente dall'accordo del 2007. Il nuovo progetto di accordo non prevede un'applicazione provvisoria e varie altre disposizioni sono state modificate per tenere conto delle migliori pratiche derivanti dall'esperienza acquisita con questo tipo di accordo durante i sedici anni trascorsi.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le disposizioni dell'accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti nei 17 accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra gli Stati membri e il Kazakhstan.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'accordo risponde a un obiettivo fondamentale della politica esterna dell'Unione in materia di aviazione, nella misura in cui è inteso a rendere conformi al diritto dell'Unione i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta si basa interamente sull'autorizzazione orizzontale concessa dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto dell'Unione e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei.

Proporzionalità

L'accordo intende modificare o integrare le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria a garantire la conformità al diritto dell'Unione.

Scelta dell'atto giuridico

L'accordo fra l'Unione e il Kazakhstan costituisce lo strumento più efficace per rendere conformi al diritto dell'Unione tutti i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e il Kazakhstan.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE, la Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con un comitato speciale. Anche gli operatori del settore sono stati consultati durante i negoziati. Sono state prese in considerazione le osservazioni formulate nel corso della procedura di consultazione. Gli Stati membri interessati hanno verificato l'esattezza dei riferimenti agli accordi bilaterali sui servizi aerei. Gli operatori del settore hanno sottolineato l'importanza di una solida base giuridica per le loro operazioni commerciali.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta prevede una semplificazione della legislazione. Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e il Kazakhstan saranno sostituite o integrate dalle disposizioni di un unico accordo.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le parti dell'accordo si notificano reciprocamente per iscritto, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le relazioni internazionali nel settore dell'aviazione tra gli Stati membri e i paesi terzi sono state generalmente disciplinate dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati di tali accordi e da altre intese bilaterali o multilaterali ad essi connesse.

Le tradizionali clausole di designazione contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei degli Stati membri violano tuttavia il diritto dell'Unione, dato che consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere i permessi o le autorizzazioni di un vettore aereo che è stato designato da uno Stato membro, ma non è essenzialmente di proprietà, né sotto l'effettivo controllo, di tale Stato membro o dei suoi cittadini. Ciò risulta costituire una discriminazione nei confronti dei vettori aerei dell'UE che sono stabiliti sul territorio di uno Stato membro, ma sono di proprietà e sotto il controllo di cittadini di altri Stati membri. Questa situazione è in contrasto con l'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che garantisce ai cittadini degli Stati membri che si sono avvalsi della loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini.

In conformità ai meccanismi e alle direttive dell'allegato dell'autorizzazione orizzontale, la Commissione ha negoziato un accordo con il Kazakhstan che sostituisce alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e il Kazakhstan. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione dell'UE che consente a tutti i vettori aerei dell'Unione di beneficiare del diritto di stabilimento.

Poiché i negoziati si sono conclusi positivamente, è opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione europea. Una decisione in tal senso è oggetto della presente proposta.

2025/0080 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica del Kazakhstan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali con un accordo a livello di Unione.

(2)Su tale base la Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo con il governo della Repubblica del Kazakhstan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei ("accordo"). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 14 ottobre 2024.

(3)L'obiettivo dell'accordo è rendere conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra 16 Stati membri e il Kazakhstan.

(4)È pertanto opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica del Kazakhstan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei ("accordo") è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo 1 .

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

Bruxelles, 4.4.2025

COM(2025) 153 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica del Kazakhstan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei


ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN E L'UNIONE EUROPEA SU ALCUNI ASPETTI RELATIVI AI SERVIZI AEREI



Il governo della Repubblica del Kazakhstan, da una parte, e l'Unione europea, dall'altra, di seguito denominati "parti contraenti",

CONSTATANDO che, in virtù del diritto dell'Unione europea, i vettori aerei dell'Unione europea stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi,

RICONOSCENDO che l'Unione europea ha chiesto che alcune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra il governo della Repubblica del Kazakhstan e gli Stati membri dell'Unione europea siano rese conformi al diritto dell'Unione europea, al fine di stabilire una solida base giuridica per i servizi aerei tra la Repubblica del Kazakhstan e l'Unione europea e di preservare la continuità di tali servizi aerei,

RICONOSCENDO che tutte le questioni relative agli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e gli Stati membri dell'Unione europea devono essere conformi alla legislazione applicabile delle parti contraenti,

CONSTATANDO che nel presente accordo l'Unione europea non ha l'obiettivo di aumentare il volume totale del traffico aereo tra la Repubblica del Kazakhstan e l'Unione europea, di compromettere l'equilibrio tra i vettori aerei della Repubblica del Kazakhstan e i vettori dell'Unione europea, né di negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei per quanto riguarda i diritti di traffico,

CONSTATANDO che gli accordi bilaterali sui servizi aerei di cui all'allegato I sono basati sul principio generale in base al quale i vettori aerei designati delle parti contraenti hanno eque e pari opportunità nell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate e che il presente accordo non è inteso a pregiudicare tale principio,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



Articolo 1 Disposizioni generali

1.Ai fini del presente accordo:

a)per "Stati membri" si intendono gli Stati membri dell'Unione europea e per "trattati UE" si intendono il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b)per "parte contraente" si intende una parte contraente del presente accordo;

c)per "parte" si intende una parte contraente del pertinente accordo bilaterale sui servizi aerei;

d)per "vettore aereo" si intende anche una compagnia aerea.

2.    In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

3.    In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori aerei o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori aerei designati da tale Stato membro.

4.    Il presente accordo non dà origine a diritti di traffico aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti negli accordi elencati nell'allegato I e non modifica il numero di vettori aerei che possono essere designati nell'ambito di intese bilaterali. La concessione di diritti di traffico continua ad essere effettuata mediante intese bilaterali.

Articolo 2. Designazione

1.    Le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato o da parte del governo della Repubblica del Kazakhstan, alle autorizzazioni e ai permessi ad esso rilasciati dal governo della Repubblica del Kazakhstan o dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.    Al ricevimento di una designazione da parte di uno Stato membro e delle domande del vettore aereo designato, nella forma e secondo le modalità prescritte, il governo della Repubblica del Kazakhstan rilascia le autorizzazioni e i permessi pertinenti con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)    il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel territorio dello Stato membro che ha effettuato la designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi del diritto dell'Unione europea; e

ii)    l'effettivo controllo regolamentare del vettore aereo sia esercitato e mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii)    il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III, e/o a cittadini di tali altri Stati e sia da questi effettivamente controllato.

3.    Al ricevimento di una designazione da parte del governo della Repubblica del Kazakhstan e delle domande del vettore aereo designato, nella forma e secondo le modalità prescritte, lo Stato membro dell'UE rilascia le autorizzazioni e i permessi pertinenti con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)    il vettore aereo sia stabilito nel territorio della Repubblica del Kazakhstan e sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata dalla Repubblica del Kazakhstan; e

ii)    l'effettivo controllo regolamentare del vettore aereo sia esercitato e mantenuto dal governo della Repubblica del Kazakhstan; e

iii)    il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, alla Repubblica del Kazakhstan e/o a cittadini della Repubblica del Kazakhstan e sia da questi effettivamente controllato.

4.    Il governo della Repubblica del Kazakhstan può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:

i)    il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel territorio dello Stato membro che ha effettuato la designazione o non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi del diritto dell'Unione europea; oppure

ii)    l'effettivo controllo regolamentare del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo, oppure l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure

iii)    il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; oppure

iv)    il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra il governo della Repubblica del Kazakhstan e un altro Stato membro dell'Unione europea e possa essere dimostrato che, esercitando diritti di traffico su una rotta che comprende un punto situato in tale altro Stato membro dell'Unione europea, compresa la prestazione di servizi commercializzati come servizi diretti o che costituiscono servizi diretti, il vettore aereo eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall'accordo bilaterale tra il governo della Repubblica del Kazakhstan e tale altro Stato membro, oppure

v)    il vettore sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro e non esista alcun accordo bilaterale sui servizi aerei né esistano altre intese tra il governo della Repubblica del Kazakhstan e tale Stato membro, e tale Stato membro abbia negato i diritti di traffico ai vettori aerei designati dal governo della Repubblica del Kazakhstan.

Il governo della Repubblica del Kazakhstan esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei dell'Unione europea in base alla loro nazionalità.

5. Lo Stato membro dell'UE può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato dal governo della Repubblica del Kazakhstan qualora:

i)    il vettore aereo non sia stabilito nel territorio della Repubblica del Kazakhstan o non sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata dalla Repubblica del Kazakhstan; oppure

ii)    l'effettivo controllo regolamentare del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dal governo della Repubblica del Kazakhstan; oppure

iii)     il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, alla Repubblica del Kazakhstan e/o a cittadini della Repubblica del Kazakhstan e non sia da questi effettivamente controllato.

Articolo 3. Sicurezza

1.    Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera c).

2.    Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti del governo della Repubblica del Kazakhstan in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e il governo della Repubblica del Kazakhstan si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e all'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4. Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 5. Consultazioni, revisione o modifica

1. Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento, mediante reciproco consenso.

2. Le parti contraenti controllano e riesaminano periodicamente l'attuazione del presente accordo. Tali riesami valutano in particolare gli eventuali effetti negativi imprevisti dell'accordo, osservati da ciascuna delle parti contraenti.

3. Su richiesta di una delle parti contraenti, le parti contraenti organizzano consultazioni al fine di concordare risposte adeguate a tali effetti negativi imprevisti, a seguito delle quali l'accordo può essere riveduto o modificato. Le consultazioni si svolgono entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una delle parti contraenti.

Articolo 6. Entrata in vigore

1.    Ciascuna parte contraente invia all'altra parte contraente, per via diplomatica, la notifica che conferma l'avvenuto espletamento delle proprie procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.

2.    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica.

3.    Le notifiche a norma del presente articolo sono inviate per via diplomatica all'ufficio "Trattati e accordi" del Consiglio dell'Unione europea e al ministero dei Trasporti della Repubblica del Kazakhstan o ai loro rispettivi successori.

4.    Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica del Kazakhstan che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono indicati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica all'insieme di detti accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 7. Denuncia

1.    Ciascuna parte contraente può in qualsiasi momento dare preavviso scritto, per via diplomatica, di aver deciso di denunciare il presente accordo. In tal caso l'accordo si estingue sei (6) mesi dopo la data in cui l'altra parte contraente ha ricevuto il preavviso, a meno che quest'ultimo non sia ritirato prima dello scadere del periodo in questione.

2.    In caso di denuncia di un accordo di cui all'allegato I, le disposizioni del presente accordo cessano di applicarsi a tale accordo a decorrere dalla data della denuncia. I riferimenti all'accordo denunciato contenuti nel presente accordo sono considerati nulli a decorrere da tale data.

3.    La denuncia di tutti gli accordi elencati nell'allegato I comporta l'estinzione del presente accordo alla data in cui è denunciato l'ultimo di tali accordi.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a [….] in duplice esemplare, il […] […. …] nelle lingue kazaka, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, russa, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

Per il governo della Repubblica del Kazakhstan

Per l'Unione europea



ALLEGATO I

Elenco degli accordi e delle altre intese di cui all'articolo 1 del presente accordo

a)Accordi ed altre intese sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore o oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo, come modificati

   Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo della Repubblica d'Austria firmato ad Almaty il 26 aprile 1993, denominato "accordo Kazakhstan - Austria" nell'allegato II

   Memorandum d'intesa tra le delegazioni che rappresentano le autorità aeronautiche della Repubblica del Kazakhstan e della Repubblica ceca, riunite a Nassau, Bahamas, il 6 dicembre 2016, denominato "Memorandum d'intesa Kazakhstan - Repubblica ceca" nell'allegato II

   Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo della Repubblica federale di Germania firmato a Bonn il 15 marzo 1996, denominato "accordo Kazakhstan - Germania" nell'allegato II

   Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo della Repubblica di Ungheria firmato ad Almaty il 9 marzo 1995, denominato "accordo Kazakhstan - Ungheria" nell'allegato II

   Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo della Repubblica di Lituania firmato a Vilnius il 21 luglio 1993, denominato "accordo Kazakhstan - Lituania" nell'allegato II

   Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo della Repubblica di Polonia firmato a Varsavia il 27 novembre 1997, denominato "accordo Kazakhstan - Polonia" nell'allegato II

Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo del Regno di Danimarca siglato ad Almaty il 26 aprile 1996, denominato "accordo Kazakhstan - Danimarca" nell'allegato II

Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo del Regno di Svezia siglato ad Almaty il 26 aprile 1996, denominato "accordo Kazakhstan - Svezia" nell'allegato II

Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica del Kazakhstan firmato ad Almaty il 7 febbraio 1996, denominato "accordo Kazakhstan - Finlandia (1996)" nell'allegato II



b)Accordi sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e Stati membri dell'Unione europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo, come modificati.

   Accordo fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo del Regno del Belgio in materia di servizi aerei firmato a Bruxelles il 27 giugno 2000, denominato "accordo Kazakhstan - Belgio" nell'allegato II

Accordo fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di servizi aerei firmato a Sofia il 15 settembre 1999, denominato "accordo Kazakhstan - Bulgaria" nell'allegato II

Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo della Repubblica di Finlandia firmato ad Astana il 16 maggio 2018, denominato "accordo Kazakhstan - Finlandia (2018)" nell'allegato II

Accordo fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo della Repubblica di Estonia in materia di servizi aerei siglato ad Astana il 26 aprile 2001, denominato "accordo Kazakhstan - Estonia" nell'allegato II

Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo della Repubblica francese firmato ad Astana il 21 giugno 2016, denominato "accordo Kazakhstan - Francia" nell'allegato II

Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo del Regno dei Paesi Bassi firmato all'Aia il 27 novembre 2002, denominato "accordo Kazakhstan - Paesi Bassi" nell'allegato II

Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo della Repubblica di Lettonia firmato ad Almaty il 19 maggio 1998, denominato "accordo Kazakhstan - Lettonia" nell'allegato II

Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo del Granducato di Lussemburgo firmato ad Astana il 21 maggio 2015, denominato "accordo Kazakhstan - Lussemburgo" nell'allegato II

_________________

ALLEGATO II

Elenco degli articoli degli accordi e delle altre intese elencati nell'allegato I e richiamati negli articoli da 2 a 3 del presente accordo

a)Designazione, autorizzazioni e permessi:

Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Austria;

Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Belgio;

Articolo 4 dell'accordo Kazakhstan – Bulgaria;

Punto 2 del memorandum d'intesa Kazakhstan – Repubblica ceca;

Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Danimarca;

Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Estonia;

Articolo 4 dell'accordo Kazakhstan – Francia;

Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Finlandia (1996);

Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Finlandia (2018);

Articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo Kazakhstan – Germania nonostante il riferimento alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3;

Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Ungheria;

Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Paesi Bassi;

Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Lettonia;

Articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo Kazakhstan – Lituania;

Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Lussemburgo;

Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Polonia;

Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Svezia.

b)    Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o dei permessi:

-        Articolo 3, paragrafi 3 e 5, e articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Austria;

   Articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Belgio;

   Articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Bulgaria;

   Articolo 4 dell'accordo Kazakhstan – Danimarca;

   Articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Estonia;

   Articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Francia;

   Articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Finlandia (1996);

   Articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Finlandia (2018);

   Articolo 4, prima frase, dell'accordo Kazakhstan – Germania solo nella misura delle condizioni per il rifiuto, la revoca, la sospensione o le limitazioni delle autorizzazioni o dei permessi di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5, del presente accordo;

   Articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Ungheria;

   Articolo 4, paragrafo 1 dell'accordo Kazakhstan – Paesi Bassi;

   Articolo 3, paragrafo 4, e articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Lettonia;

   Articolo 4, paragrafi 3 e 5, e articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Lituania;

Articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Lussemburgo;

   Articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Polonia;

   Articolo 4 dell'accordo Kazakhstan – Svezia.

c)    Sicurezza:

   Articolo 7 dell'accordo Kazakhstan – Belgio;

   Articolo 12 dell'accordo Kazakhstan – Estonia;

   Articolo 6 dell'accordo Kazakhstan – Finlandia (1996);

   Articolo 12 dell'accordo Kazakhstan – Finlandia (2018);

   Articolo 9 dell'accordo Kazakhstan – Francia;

   Articolo 7 dell'accordo Kazakhstan – Ungheria;

   Articolo 11 dell'accordo Kazakhstan – Paesi Bassi;

   Articolo 8 dell'accordo Kazakhstan – Lettonia;

   Articolo 8 dell'accordo Kazakhstan – Lituania;

Articolo 6 dell'accordo Kazakhstan – Lussemburgo.



ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

a)Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

b)Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

c)Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

d)Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo).

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