Bruxelles, 1.4.2025

COM(2025) 140 final

2025/0073(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'obiettivo della presente proposta è permettere al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro ("FEG") di sostenere non solo i lavoratori già espulsi dal lavoro, ma anche quelli la cui espulsione sia imminente.

I dipendenti di imprese in fase di ristrutturazione dovrebbero poter beneficiare di pacchetti di misure personalizzati nel caso in cui la loro espulsione dal lavoro sia imminente. Le imprese in fase di ristrutturazione, per consentire ai loro dipendenti di beneficiare di tale sostegno, possono chiedere al rispettivo Stato membro di presentare una domanda di assistenza del FEG se sono soddisfatti i criteri di intervento e se l'impresa desidera prestare assistenza cofinanziata dal FEG.

Gli eventi di ristrutturazione si articolano spesso in una serie di ondate di licenziamenti. Il FEG, dato il suo assetto attuale, permette di assistere soltanto i lavoratori che hanno già perso il loro lavoro. Tuttavia, qualora fosse già nota la data di licenziamento di un gruppo di lavoratori nel futuro, questi dovrebbero ricevere assistenza in risposta a una tale minaccia imminente, in modo da attenuarne le ripercussioni.

L'assistenza di carattere preventivo di lungo termine rientra nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), mentre il FEG è uno strumento di emergenza per far fronte a eventi di ristrutturazione. La presente proposta sostiene e rafforza la natura emergenziale del FEG. Nel breve termine è spesso impossibile riprogrammare i finanziamenti dell'FSE+, e le imprese in fase di ristrutturazione dispongono di risorse limitate per sostenere i lavoratori collocati in esubero. Il FEG potrebbe colmare tale divario permettendo di affrontare eventi di ristrutturazione che si verificano a medio termine.

Secondo le previsioni economiche d'autunno 2024, nel 2025 la crescita salirà all'1,5 % nell'UE, per effetto di un incremento dei consumi e di una ripresa prevista degli investimenti dopo la fase di contrazione del 2024. Su alcuni segmenti dell'economia, tra cui in particolare quello manifatturiero, peseranno però l'elevata incertezza e i cambiamenti strutturali. Negli ultimi anni l'UE ha attraversato una fase di straordinaria crescita dell'occupazione, ma i dati dell'Osservatorio sulla ristrutturazione in Europa di Eurofound indicano che a partire dal 2024 si è prodotta un'inversione di tendenza. Il numero di posti di lavoro di cui è stata annunciata la soppressione per il prossimo futuro in conseguenza di ristrutturazioni su vasta scala nell'UE supera ora di gran lunga il numero di posti di lavoro creati.

Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio sulla ristrutturazione in Europa, le ristrutturazioni su vasta scala in tutti i settori e in tutti i paesi analizzati hanno avuto una durata superiore a un anno (387 giorni). Quanto più vasta è la portata di un evento di ristrutturazione, maggiore ne è la durata. La durata media degli eventi di ristrutturazione che coinvolgono oltre 3 000 lavoratori è di quasi 1 000 giorni.

Le perturbazioni economiche, derivate ad esempio dalla duplice transizione o dalla globalizzazione, hanno effetti negativi sui lavoratori le cui competenze non sono più necessarie. La contrazione dei livelli di occupazione può però andare di pari passo con le carenze di manodopera e di competenze. È quindi necessario assistere i lavoratori interessati dando loro accesso a misure di politica attiva del mercato del lavoro, ad esempio opportunità di istruzione e riqualificazione, che consentano loro di acquisire le competenze necessarie per passare a svolgere nuove funzioni o cambiare lavoro.

Considerate la duplice transizione e le nuove sfide geopolitiche, è essenziale garantire una crescita della produttività e al tempo stesso assicurare l'inclusione sociale e preservare l'equità, per far sì che i lavoratori beneficino della solidarietà dell'UE.

La presente proposta è pertanto necessaria per attenuare gli effetti negativi delle perturbazioni economiche sulla forza lavoro e per stimolare la competitività economica dell'UE. Sottolinea che la natura del FEG è quella di uno strumento reattivo di risposta alle emergenze, volto ad assistere i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione.

Il sostegno prestato a tali lavoratori sarebbe costituito da pacchetti di servizi personalizzati volti a dotarli delle competenze loro necessarie per passare a svolgere funzioni diverse o cambiare lavoro. I regimi di riduzione dell'orario di lavoro non sono ammissibili, in quanto sono finanziati dai bilanci nazionali degli Stati membri. Per estendere la solidarietà dell'UE a tali lavoratori prestando loro una simile assistenza occorrerebbe tener conto del sostegno già a loro disposizione a livello nazionale.

I lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente o per i quali si prevedono simili espulsioni in imprese in fase di ristrutturazione possono beneficiare del sostegno del FEG in forza delle disposizioni che determinano il sostegno disponibile per i lavoratori espulsi dal lavoro.

Nel contesto delle attuali perturbazioni economiche è essenziale sostenere sia i lavoratori collocati in esubero sia quelli per i quali si prevede un'espulsione imminente dal lavoro accelerando la procedura per mobilitare il sostegno del FEG. A tal fine il regolamento (UE) 2021/691 potrebbe istituire una procedura che consenta alla Commissione, nel rispetto di condizioni rigorose, di chiedere al Parlamento europeo e al Consiglio di mobilitare l'intero importo annuo massimo all'inizio di ogni anno. In caso di approvazione di tale mobilitazione, la Commissione adotterebbe singole decisioni di finanziamento in relazione alle domande presentate dai paesi UE interessati. La Commissione informerà immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'adozione delle decisioni di finanziamento e alle condizioni che l'hanno portata a adottarle, comunicandone anche i relativi importi.

Se in un determinato anno la Commissione non utilizza l'intero importo annuo massimo, quest'ultimo decadrà alla fine dell'esercizio finanziario.

La proposta di modifica sarà pienamente coerente con le disposizioni vigenti del regolamento QFP (articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre (come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024)), nonché con le disposizioni vigenti dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, del 16 dicembre 2020 (punto 9).

La presente proposta permette inoltre di aiutare le imprese in fase di ristrutturazione a gestire le transizioni economiche in modo attivo e socialmente responsabile.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato e con le altre normative dell'Unione

La presente proposta costituisce una delle iniziative faro del pilastro 4 del piano d'azione industriale dell'UE per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final). Sostiene gli obiettivi dell'Unione delle competenze e della bussola per la competitività dell'UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è costituita dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare dall'articolo 175, terzo comma.

Qualora siano necessarie azioni specifiche che esulano dall'ambito di applicazione dei Fondi strutturali dell'UE, l'articolo 175, terzo comma, TFUE autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio a intervenire secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato europeo delle regioni.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il finanziamento a titolo del bilancio UE si concentra sulle attività i cui obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri e per le quali un intervento a livello di UE può aggiungere valore rispetto a quanto potrebbero conseguire gli Stati membri se agissero da soli. La mobilitazione del FEG per finanziare misure volte ad aiutare i lavoratori espulsi dal lavoro e quelli la cui espulsione sia imminente a trovare un nuovo lavoro rispetta il principio di sussidiarietà e crea valore aggiunto europeo.

È prassi abituale che i programmi nazionali per il mercato del lavoro assistano i lavoratori espulsi dal lavoro, così come è buona prassi delle imprese formare i loro dipendenti. Il FEG non mira a sostituire tali programmi. Gli eventi di ristrutturazione che hanno un impatto rilevante sul mercato del lavoro mettono a dura prova i programmi nazionali per il mercato del lavoro. Le imprese in fase di ristrutturazione hanno spesso risorse limitate per aiutare i loro lavoratori in esubero a adattarsi alla nuova situazione. Di conseguenza, tenuto conto della portata e delle ripercussioni degli eventi di ristrutturazione su vasta scala e considerato che il FEG rappresenta un'espressione di solidarietà negli Stati membri, l'assistenza può essere prestata in maniera più efficace a livello di UE. Il sostegno del FEG renderà la solidarietà dell'UE più incisiva per i lavoratori colpiti da eventi di ristrutturazione e per gli europei in generale.

La mobilitazione del FEG crea valore aggiunto aumentando il numero complessivo di servizi prestati ai lavoratori colpiti da eventi di ristrutturazione, così come la varietà dei servizi offerti e il relativo livello di intensità. Il FEG può inoltre permettere di sperimentare idee innovative, individuare le migliori prassi e integrarle nei pacchetti di sostegno a livello nazionale. Le misure cofinanziate dal FEG contribuiscono in generale anche al miglioramento del sostegno disponibile ai lavoratori che si trovano ad affrontare l'espulsione dal lavoro.

Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta non va al di là di quanto è necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. L'onere amministrativo per l'UE e le autorità nazionali che chiedono il sostegno del FEG è stato limitato a quanto è necessario per consentire alla Commissione di esercitare la sua responsabilità nell'esecuzione del bilancio dell'UE. Poiché il contributo finanziario è erogato al paese UE in base al principio della gestione concorrente, tale paese sarà tenuto a rendere conto di come ha utilizzato i finanziamenti.

Scelta dell'atto giuridico

Poiché la presente proposta modifica il regolamento (UE) 2021/691, l'atto giuridico deve essere un regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La proposta è adottata in risposta all'aumento dell'incertezza e dei rischi economici e al fatto che il FEG non offre una soluzione adeguata agli eventi di ristrutturazione che si verificano su lunghi periodi di tempo. La Commissione ha analizzato le sfide e ha concluso che la presente proposta è necessaria per fare in modo che il FEG permetta di dare una risposta efficace per mostrare solidarietà con i lavoratori, le regioni e le imprese colpite.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il FEG è uno strumento speciale non incluso nei massimali di bilancio del quadro finanziario pluriennale. L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, stabilisce che il FEG non può superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), sulla base dell'articolo 312 TFUE. La presente proposta, basata sull'articolo 175 TFUE, non può modificare l'importo annuo massimo.

Il funzionamento del FEG è disciplinato dal punto 9 del progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria. La presente proposta è compatibile con tali disposizioni.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le proposte di modifica specificano che i casi di espulsione dal lavoro annunciati e destinati a verificarsi nel corso di un determinato periodo di tempo nel prossimo futuro rientrano nell'ambito di applicazione del FEG. L'obiettivo è prevedere un approccio maggiormente condiviso in relazione ai casi di espulsione dal lavoro derivanti da eventi di ristrutturazione su vasta scala. Le imprese in fase di ristrutturazione devono poter chiedere l'assistenza del FEG tramite le autorità nazionali. I finanziamenti devono essere utilizzati per offrire pacchetti personalizzati di misure di politica attiva del mercato del lavoro ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nel prossimo futuro.

Poiché il FEG è attuato in regime di gestione concorrente, ciascun paese dell'UE istituisce uno sportello unico per la gestione delle domande delle imprese. Il paese UE interessato presenta quindi una domanda di assistenza del FEG. Le spese sostenute dal paese UE richiedente per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione relative a tali domande devono essere cofinanziate al 100 % in tutta l'UE.

Al fine di agevolare le valutazioni future, dovrebbe essere condotta un'indagine presso i beneficiari dopo l'attuazione di ciascun contributo finanziario del FEG. L'indagine presso i beneficiari è preparata dalla Commissione. Poiché hanno accesso in via esclusiva ai recapiti dei beneficiari, le imprese dovrebbero assistere la Commissione inviando ai beneficiari l'invito a partecipare all'indagine. La Commissione dovrebbe utilizzare i dati raccolti a fini di valutazione.

Per l'attuazione del presente regolamento, in particolare delle misure di orientamento, valutazione e informazione, la Commissione ritiene necessario aumentare il massimale per l'assistenza tecnica all'1,5 % dell'importo annuo massimo del FEG.

2025/0073 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 2 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ha istituito il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. IL FEG è stato creato per permettere all'Unione di dimostrare la propria solidarietà nei confronti dei lavoratori che avevano perso il lavoro a seguito di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione.

(2)L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato nel 2009 nel quadro del piano europeo di ripresa economica per ricomprendervi il sostegno ai lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.

(3)Il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 ha istituito il FEG per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Ha inoltre esteso l'ambito di applicazione del FEG agli esuberi dovuti a qualsiasi nuova crisi economica e finanziaria globale. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1309/2013 è stato modificato per introdurre norme intese a consentire al FEG di coprire a titolo eccezionale le domande collettive che coinvolgono le piccole e medie imprese ubicate in una regione e operanti in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 5 , qualora lo Stato membro richiedente dimostri che le piccole e medie imprese sono il principale o l'unico tipo di impresa in tale regione.

(4)Il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito il FEG per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. Per rendere il FEG più reattivo alle sfide economiche in rapida evoluzione in un'economia globalizzata, l'ambito di applicazione del FEG è stato nuovamente ampliato al fine di ricomprendervi qualsiasi tipo di evento di ristrutturazione su vasta scala, indipendentemente dalla causa. L'abbassamento della soglia rispecchia meglio le realtà delle regioni meno popolate. Alla luce della duplice transizione verde e digitale, le misure intese a preparare i beneficiari alla duplice transizione sono state considerate elementi obbligatori di qualunque pacchetto coordinato di misure personalizzate offerto ai beneficiari. Inoltre, i tassi di cofinanziamento sono stati allineati al tasso di cofinanziamento più elevato previsto per il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 nello Stato membro interessato. È stata inoltre introdotta un'indagine obbligatoria presso i beneficiari.

(5)Il principale strumento dell'Unione per assistere i lavoratori interessati è l'FSE+, concepito per offrire assistenza in via preventiva. Anche il FEG è stato concepito per offrire assistenza in risposta ad eventi di ristrutturazione significativi. Tale impostazione non rispecchia però adeguatamente il fatto che gli eventi di ristrutturazione su vasta scala si verificano generalmente su lunghi periodi di tempo. Gli Stati membri possono utilizzare l'FSE+ per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori, ma l'FSE+ non offre sostegno al miglioramento delle competenze e alla riqualificazione dei lavoratori in situazioni di emergenza, come quelle in cui si trovano i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente. Le imprese in cui sono impiegati i lavoratori interessati versano spesso in difficoltà economiche e non sono quindi in grado di offrire una simile assistenza da sole.

(6)Il ruolo del FEG continua ad essere importante quale strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile nuove occupazioni. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico una tantum volto ad agevolare il reinserimento in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. L'UE deve ambire a una prosperità e una competitività sostenibili, e nel contempo salvaguardare la sua economia sociale di mercato, unica nel suo genere, realizzare la duplice transizione e proteggere la propria democrazia, la propria sicurezza economica e la propria posizione geopolitica. Per salvaguardare il futuro dell'UE come potenza economica e compiere progressi nella duplice transizione verde e digitale, è essenziale sostenere i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione, affinché possano acquisire le competenze utili a permettere loro di passare a svolgere funzioni diverse o cambiare lavoro.

(7)È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) 2021/691 affinché il FEG possa offrire assistenza anche ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione. Poiché tali lavoratori sono ancora in attività, il loro datore di lavoro può chiedere assistenza tramite le autorità competenti degli Stati membri. Essendo il FEG in regime di gestione concorrente, sono le autorità degli Stati membri a poter richiedere il cofinanziamento a titolo del FEG quando ricevono una domanda da un'impresa, a condizione che quest'ultima accetti di fornire il cofinanziamento nazionale. Se viene concesso il contributo finanziario del FEG, lo Stato membro interessato dovrebbe mettere i fondi richiesti a disposizione dell'impresa entro due settimane dal ricevimento degli stessi. In particolare, l'impresa dovrebbe fornire allo Stato membro, entro sei mesi dalla fine dell'attuazione dell'assistenza, tutte le informazioni necessarie per preparare la relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario in questione. La Commissione preparerà un'indagine presso i beneficiari e l'impresa dovrebbe dare ai lavoratori che hanno partecipato al programma l'accesso a tale indagine.

(8)Poiché l'obiettivo è sostenere i lavoratori, i pacchetti mirati al sostegno dei lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente devono essere concepiti in modo da eliminare qualunque discrezionalità in capo agli Stati membri quanto ai criteri di ammissibilità o alla selezione dei beneficiari. Se gli Stati membri avessero un potere discrezionale quanto all'uso delle risorse del FEG, in particolare per quanto concerne la selezione delle imprese i cui lavoratori possono beneficiare dei programmi mirati, le risorse del FEG sarebbero considerate risorse statali e dovrebbero pertanto essere soggette alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

(9)Ai fini del sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente in imprese in fase di ristrutturazione è opportuno tener conto delle forme di sostegno disponibili a livello nazionale. I regimi di riduzione dell'orario di lavoro non dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEG in quanto non riguardano l'espulsione dal lavoro, bensì la sospensione temporanea dell'attività lavorativa. Se le misure nazionali lo consentono, l'impresa richiedente può esternalizzare in tutto o in parte la fornitura del pacchetto coordinato di misure personalizzate.

(10)Il tasso di cofinanziamento per tali misure destinate ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione dovrebbe essere pari al tasso di cofinanziamento per l'assistenza del FEG ai lavoratori espulsi dal lavoro. Le imprese che chiedono il sostegno del FEG dovrebbero fornire il cofinanziamento nazionale.

(11)Il tasso di cofinanziamento delle spese sostenute dallo Stato membro in relazione alle domande di sostegno del FEG, anche ai fini della preparazione delle domande e del monitoraggio e controllo dell'assistenza concessa, e in relazione alle misure di informazione e pubblicità, dovrebbe essere pari al 100 %.

(12)Poiché i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente sono ancora in attività, dovrebbero essere ammissibili solo le misure di politica attiva del mercato del lavoro che li aiutino a riqualificarsi o a migliorare le loro competenze, che offrano orientamento o tutoraggio, comprese le misure destinate ai lavoratori che potrebbero prevedere di avviare un giorno una propria attività. Non dovrebbero pertanto essere ammissibili né le indennità né le sovvenzioni di avviamento.

(13)I lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente che ricevono assistenza a titolo del FEG dovrebbero rimanere ammissibili anche in caso di cessazione del loro rapporto di lavoro. Dovrebbero inoltre rimanere ammissibili nel contesto di eventuali domande successive da parte dei rispettivi Stati membri a sostegno dei lavoratori espulsi dal lavoro della stessa impresa.

(14)La Commissione, dato l'aumento dei suoi compiti di esecuzione del regolamento (UE) 2021/691, dovrebbe poter chiedere assistenza tecnica per un valore che può arrivare fino all'1,5 % dell'importo annuo massimo totale del FEG. L'aumento del tasso è giustificato anche dal fatto che l'importo annuo massimo del FEG è stato ridotto nel contesto della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale.

(15)Per fornire un sostegno più rapido ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione o ai lavoratori in esubero, consentendo loro di beneficiare della solidarietà dell'Unione nell'attuale contesto di perturbazioni economiche e rapidi cambiamenti, è necessario accelerare la prestazione di sostegno ai lavoratori. Un modo per provvedere in tal senso consiste nel prevedere che la Commissione chieda al Parlamento europeo e al Consiglio di mobilitare l'intero importo annuo massimo all'inizio di ogni anno, a condizione che siano rispettate determinate condizioni specifiche. La proposta della Commissione dovrebbe pertanto indicare le circostanze che l'hanno portata a concludere che sono soddisfatte le condizioni per chiedere la mobilitazione dell'intero importo annuo massimo. La proposta della Commissione dovrebbe basarsi sulle informazioni fornite dagli Stati membri alla fine di ogni anno. La proposta dovrebbe includere il numero di domande potenziali di ciascuno Stato membro interessato, i settori di attività interessati, il numero stimato di imprese che potrebbero chiedere agli Stati membri di presentare domanda di sostegno del FEG e il numero stimato di lavoratori espulsi dal lavoro o a rischio di espulsione imminente. L'identità delle imprese interessate non dovrebbe essere rivelata se le informazioni non sono ancora di dominio pubblico.

(16)Una volta che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la mobilitazione dell'intero importo annuo massimo, la Commissione dovrebbe adottare decisioni di finanziamento in relazione alle singole domande e dovrebbe essere tenuta a informare immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio dell'adozione di tali decisioni. Se in un determinato anno la Commissione non utilizza l'intero importo annuo massimo mobilitato, tale importo decadrà alla fine dell'esercizio finanziario.

(17)Le modifiche proposte saranno pienamente coerenti con l'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio 7 e con il punto 9 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 8 .

(18)Al fine di garantire un sostegno rapido ai lavoratori interessati, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/691 è così modificato:

(1)all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.    Ai sensi dell'articolo 4, il FEG offre sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro, ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di eventi di ristrutturazione significativi e ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione.";

(2)l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Missione e obiettivi

"1. Il FEG accompagna le trasformazioni socioeconomiche derivanti dalla globalizzazione e dai cambiamenti tecnologici e ambientali, aiutando i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata a adattarsi ai mutamenti strutturali. Il FEG costituisce un fondo di emergenza. In quanto tale, il FEG contribuisce ad attuare i principi di cui al pilastro europeo dei diritti sociali e accresce la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.

2. Gli obiettivi del FEG sono dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza in caso di eventi di ristrutturazione significativi, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, cambiamenti importanti nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e crisi economiche o finanziarie, nonché il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Il FEG sostiene i beneficiari affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile. Particolare rilievo è dato alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati. Il FEG sostiene inoltre i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente ad acquisire le competenze necessarie affinché possano passare a svolgere funzioni diverse o cambiare lavoro.";

(3)l'articolo 3 è così modificato:

(a)è inserito il seguente punto:

"1 bis)    "lavoratore la cui espulsione dal lavoro è imminente": un lavoratore, indipendentemente dal tipo o dalla durata del suo rapporto di lavoro, il cui contratto o rapporto di lavoro dovrebbe concludersi per collocamento in esubero a partire dalla data in cui il datore di lavoro notifica per iscritto all'autorità pubblica competente il progetto di licenziamento collettivo in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE;";

(b)è aggiunto il punto seguente:

"6) "impresa in fase di ristrutturazione": un'impresa in cui è in atto un processo che comporta licenziamenti collettivi ai sensi della direttiva 98/59/CE.";

(4)l'articolo 4 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri possono presentare domanda di contributi finanziari del FEG per misure a favore dei lavoratori espulsi dal lavoro, dei lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente e dei lavoratori autonomi in conformità delle disposizioni del presente articolo.";

(b)al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

"d)    l'imminente espulsione dal lavoro di almeno 200 lavoratori in un'impresa in fase di ristrutturazione in uno Stato membro.";

(5)l'articolo 5 è così modificato:

(a)al primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Lo Stato membro richiedente precisa il metodo seguito per calcolare, ai fini dell'articolo 4, il numero di lavoratori espulsi dal lavoro, di lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente e di lavoratori autonomi a una o più delle date seguenti:";

(b)il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, lo Stato membro richiedente fornisce alla Commissione ulteriori informazioni sul numero effettivo di lavoratori collocati in esubero conformemente all'articolo 4 prima del completamento della valutazione da parte della Commissione per tutte le domande riguardanti i beneficiari di cui all'articolo 6, primo comma, lettere a) e b).";

(6)all'articolo 6, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:

"c) i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in un'impresa in fase di ristrutturazione. I lavoratori rimangono ammissibili anche in caso di cessazione effettiva del rapporto di lavoro. Sono ammissibili solo gli eventi di ristrutturazione qualificabili come licenziamenti collettivi ai sensi della direttiva 98/59/CE.";

(7)l'articolo 7 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure di politica attiva del mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato volto ad agevolare il reinserimento nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra essi, o ad aiutare i lavoratori di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), ad acquisire le competenze loro necessarie per passare a svolgere funzioni diverse presso lo stesso datore di lavoro o trovare un lavoro presso un datore di lavoro diverso.";

(b)al paragrafo 2, secondo comma, è aggiunta la lettera seguente:

"c) Per i beneficiari di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), il pacchetto coordinato può comprendere attività di formazione e riqualificazione adattate alle esigenze di ciascun singolo lavoratore, anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività per gruppi mirati, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità e le attività di cooperazione. Non può includere regimi di riduzione dell'orario di lavoro.";

(8)l'articolo 8 è così modificato:

(a)Il titolo è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Domande di assistenza del FEG per i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata";

(b)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.    Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro richiedente, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa.

Qualora non sia in grado di rispettare tale termine, la Commissione ne informa lo Stato membro entro la scadenza di tale termine e fissa una nuova data per il completamento della sua valutazione. Tale nuova data non deve superare i 20 giorni lavorativi dal termine di cui al primo comma.";

(c)al paragrafo 7, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) una dichiarazione motivata che attesti che il sostegno del FEG richiesto è conforme alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché una dichiarazione che spieghi i motivi per cui il pacchetto coordinato non si sostituisce alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità dei datori di lavoro in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;";

(9)è inserito l'articolo 8 bis seguente:

"Articolo 8 bis

Domande di assistenza del FEG per i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente

1.    Le imprese in fase di ristrutturazione possono chiedere allo Stato membro interessato di presentare una domanda di contributo finanziario del FEG se sono soddisfatti i criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e se l'impresa intende offrire assistenza cofinanziata dal FEG ai membri della sua forza lavoro la cui espulsione dal lavoro sia imminente, in linea con l'articolo 6, primo comma, lettera c). L'impresa presenta tale richiesta entro due settimane dalla data in cui ha notificato per iscritto alle autorità pubbliche il progetto di licenziamento collettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE.

2.    Tutti gli Stati membri designano uno sportello unico al quale le imprese possono indirizzare le richieste di cui al paragrafo 1 e pubblicano modelli e orientamenti in materia. Le informazioni raccolte mediante tali modelli comprendono tutte le informazioni necessarie per una domanda di contributo finanziario del FEG come indicato di seguito.

3.    Gli Stati membri trattano tutte le richieste allo stesso modo nell'ordine in cui le hanno ricevute, senza esercitare alcuna discrezionalità quanto alla ricevibilità e all'ammissibilità di tali richieste, e presentano le domande di assistenza ricevute dalle imprese. Gli Stati membri non introducono obblighi supplementari né modificano quelli stabiliti dal presente regolamento.

4.    Lo Stato membro richiedente presenta alla Commissione una domanda di contributo finanziario del FEG entro una settimana dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di una impresa.

5.    Su richiesta dell'impresa, lo Stato membro interessato le fornisce orientamenti durante l'intera procedura di domanda.

6.    Su richiesta dello Stato membro richiedente, la Commissione fornisce a quest'ultimo orientamenti durante l'intera procedura di domanda.

7.    Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda o, se del caso, entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione dispone della traduzione della stessa, se posteriore, la Commissione notifica la ricezione della domanda e chiede allo Stato membro richiedente eventuali ulteriori informazioni necessarie per la valutazione della domanda.

8.    Qualora la Commissione richieda ulteriori informazioni, lo Stato membro risponde entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta. La Commissione proroga detto termine di 10 giorni lavorativi su richiesta dello Stato membro richiedente. Qualunque richiesta di proroga deve essere debitamente motivata.

9.    Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro richiedente, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa.

Qualora non sia in grado di rispettare tale termine, la Commissione ne informa lo Stato membro richiedente entro la scadenza di tale termine e fissa una nuova data per il completamento della sua valutazione. Tale nuova data non deve superare i 20 giorni lavorativi dal termine di cui al primo comma.

10.    La domanda contiene le informazioni seguenti: 

a)    l'identificazione dell'impresa interessata;

b)    una valutazione del numero di posti di lavoro interessati dall'espulsione a norma dell'articolo 6, primo comma lettera c);

c)    una breve descrizione delle circostanze che hanno portato alla ristrutturazione;

d)     la conferma che l'impresa ha rispettato e continua a rispettare gli obblighi giuridici o i contratti collettivi che disciplinano tali licenziamenti previsti e offre sostegno ai suoi lavoratori di conseguenza, e una descrizione delle procedure seguite dall'impresa per consultare i beneficiari interessati o i loro rappresentanti;

e)    una ripartizione stimata della composizione dei beneficiari interessati per genere, fascia di età e livello di istruzione, usata nel concepimento del pacchetto coordinato;

f)    una descrizione dettagliata del pacchetto coordinato e delle relative spese, comprese le eventuali misure a sostegno di iniziative per l'occupazione dei beneficiari svantaggiati, giovani e meno giovani;

g)    una stima dei costi per ciascuna delle componenti del pacchetto coordinato che sarà offerto dall'impresa a sostegno dei beneficiari interessati;

h)    le date di avvio, passate o previste, del pacchetto coordinato rivolto ai beneficiari interessati e delle attività per l'attuazione del FEG di cui all'articolo 7;

i)    una stima dei costi per qualunque attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione svolta dallo Stato membro richiedente in relazione a tale domanda;

j)    una dichiarazione motivata che attesti che il sostegno del FEG richiesto è conforme alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché una dichiarazione motivata che spieghi i motivi per cui il pacchetto coordinato non si sostituisce alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità dei datori di lavoro in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;

k)    la conferma che l'impresa interessata cofinanzierà le misure e rappresenta l'unica fonte di cofinanziamento nazionale.";

(10)all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Su iniziativa della Commissione, una percentuale non superiore all'1,5 % dell'importo annuo massimo del FEG può finanziare spese tecniche e amministrative necessarie per l'attuazione del FEG, quali le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, nonché di raccolta dati, inclusa quella relativa ai sistemi informatici istituzionali, attività di comunicazione e quelle che aumentano la visibilità del FEG come fondo o riguardo a progetti specifici, e altre misure di assistenza tecnica. Tali misure possono estendersi su periodi di programmazione successivi e precedenti.";

(11)l'articolo 13 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 8 o dell'articolo 8 bis e tenuto conto in particolare del numero di beneficiari interessati, delle misure proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e determina l'importo del contributo finanziario del FEG che è eventualmente possibile concedere nei limiti delle risorse disponibili.";

(b)è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. Il tasso di cofinanziamento delle spese sostenute dallo Stato membro per i beneficiari di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), in relazione alle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 6, è pari al 100 %.";

(c)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 8 o dell'articolo 8 bis, la Commissione giunge alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa adotta immediatamente una decisione relativa a un contributo finanziario come previsto all'articolo 15, paragrafo 6.";

(12)all'articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1.    Sono ammissibili a un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date, riportate nella domanda in conformità dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera j), o dell'articolo 8 bis, paragrafo 10, lettera h), in cui lo Stato membro interessato o l'impresa interessata inizia o dovrebbe iniziare a fornire il pacchetto coordinato ai beneficiari interessati o in cui lo Stato membro sostiene le spese amministrative per l'attuazione del FEG, a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 5.

2.    Lo Stato membro o l'impresa inizia ad attuare le misure ammissibili di cui all'articolo 7 senza indebito ritardo e le realizza quanto prima e comunque entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario.";

(13)l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Procedura ed esecuzione del bilancio

"1. Per fare in modo che l'assistenza sia fornita appena possibile ai beneficiari ammissibili, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di mobilitazione del FEG a norma dei paragrafi 2 o 3.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la sua proposta di decisione di mobilitazione del FEG qualora abbia ricevuto una domanda di sostegno del FEG e sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a)    a seguito di una domanda o di informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione determina che è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4;

b)    la Commissione è stata informata della cessazione di attività da cui deriva la perdita di posti di lavoro per oltre 1 000 lavoratori;

c)    la Commissione è stata informata di eventi di ristrutturazione su vasta scala che comportano un'imminente espulsione dal lavoro per oltre 1 000 lavoratori.

3. Entro la fine di febbraio di ogni anno la Commissione può chiedere la mobilitazione integrale dell'importo annuo massimo del FEG. La proposta della Commissione comprende gli elementi seguenti, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri:

i) il numero di domande potenziali di ciascuno Stato membro interessato;

ii) i settori di attività interessati;

iii) il numero stimato di imprese che potrebbero chiedere agli Stati membri di presentare domanda di assistenza del FEG;

iv) il numero stimato di lavoratori espulsi dal lavoro o a rischio di espulsione imminente.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di mobilitazione del FEG, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno dell'importo annuo massimo verso le pertinenti linee di bilancio.

Qualora l'importo annuo massimo non sia stato mobilitato a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione chiede la mobilitazione del FEG per ciascuna domanda ricevuta. La proposta di decisione della Commissione relativa alla mobilitazione del FEG per ciascuna domanda comprende la valutazione realizzata conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, o all'articolo 8 bis, paragrafo 9, accompagnata da una sintesi delle informazioni su cui si basa tale valutazione e dai motivi che giustificano gli importi proposti. Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di mobilitazione del FEG, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le pertinenti linee di bilancio.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2 ogni anno entro la fine di dicembre.

5. La decisione di mobilitazione del FEG è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Gli storni di bilancio relativi al FEG sono effettuati conformemente all'articolo 31 del regolamento finanziario.

6. Se ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per concedere un contributo finanziario del FEG a norma dell'articolo 4, la Commissione adotta una decisione di concessione di un contributo finanziario. Tale decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento finanziario.

7. Quando l'importo annuo massimo è stato mobilitato a norma del paragrafo 3, primo comma, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio immediatamente dopo l'adozione di ciascuna decisione di concessione di un contributo finanziario.";

(14)l'articolo 16 è sostituito dal seguente: 

"Articolo 16

Insufficienza di fondi

Se i residui stanziamenti di impegno disponibili nel FEG non sono sufficienti a coprire l'importo dell'assistenza necessario per un contributo finanziario, la Commissione può rinviare l'adozione della decisione di concessione di un contributo finanziario fino a quando gli stanziamenti di impegno non siano disponibili nell'anno successivo. Il massimale annuo di bilancio del FEG è rispettato in ogni circostanza.";

(1)all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. Entro una settimana dal ricevimento del prefinanziamento della Commissione, lo Stato membro interessato mette a disposizione dell'impresa interessata la parte del prefinanziamento relativa al pacchetto coordinato di misure attuato dall'impresa. Lo Stato membro trattiene la parte del prefinanziamento relativa alle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 5.";

(2)all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Nel caso in cui un'impresa attui un contributo finanziario del FEG per i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente, l'impresa fornisce allo Stato membro interessato, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del periodo di attuazione, tutte le informazioni rilevanti di cui al paragrafo 1.";

(3)all'articolo 22, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'indagine presso i beneficiari è avviata durante il sesto mese successivo alla fine di ciascun periodo di attuazione. L'indagine presso i beneficiari è aperta alla partecipazione per almeno quattro settimane. Gli Stati membri distribuiscono l'indagine presso i beneficiari ai beneficiari, inviano almeno un sollecito e informano la Commissione della distribuzione e del sollecito. Nei casi di assistenza fornita da un'impresa ai beneficiari a norma dell'articolo 6, primo comma, lettera c), tale impresa è responsabile della distribuzione dell'indagine preparata dalla Commissione tra i lavoratori che hanno partecipato alle misure. Le risposte all'indagine presso i beneficiari sono raccolte e analizzate dalla Commissione per essere utilizzate in future valutazioni.";

(4)è inserito il nuovo articolo seguente:

"Articolo 28 bis

Misure transitorie

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, la Commissione può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di mobilitazione della parte restante dell'importo annuo massimo del FEG per il 2025, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 15, a decorrere dal... [data di entrata in vigore del presente regolamento].".

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3

1.1.Titolo della proposta/iniziativa3

1.2.Settore interessato3

1.3.Obiettivi 3

1.3.1.Obiettivi generali3

1.3.2.Obiettivi specifici3

1.3.3.Risultati e incidenza previsti3

1.3.4.Indicatori di prestazione3

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.4

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe5

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti5

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione5

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria6

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti6

2.MISURE DI GESTIONE 7

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni7

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo7

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti7

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli7

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)8

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità8

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA9

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate9

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti10

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi10

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato11

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne12

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi13

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi13

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato13

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane13

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato14

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali14

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale15

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento15

3.3.Incidenza prevista sulle entrate15

4.Dimensioni digitali16

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale16

4.2.Dati16

4.3.Soluzioni digitali16

4.4.Valutazione dell'interoperabilità16

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale16

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013

1.2.Settore interessato

Occupazione (competitività ed equità sociale)

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

Il FEG è uno strumento flessibile che consente all'UE di rispondere a eventi imprevisti. Sin dalla sua istituzione nel 2007, il FEG aiuta i lavoratori che hanno perso il lavoro a causa di perturbazioni economiche.

Con il FEG l'Unione fornisce un sostegno specifico una tantum sotto forma di misure di politica attiva del mercato del lavoro volte ad agevolare il reinserimento in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile. Tale sostegno integra l'assistenza, di carattere maggiormente preventivo, offerta dall'FSE+.

La presente proposta mira ad estendere tale assistenza ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente in conseguenza di procedure di esubero collettivo.

Mira inoltre a razionalizzare e accelerare la procedura di mobilitazione.

1.3.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n.

1)    L'obiettivo del FEG è sostenere i lavoratori collocati in esubero a seguito di eventi di ristrutturazione significativi che, per la loro portata e i loro effetti, hanno un impatto rilevante, facilitandone il reinserimento in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile. Con la presente proposta verrà aggiunto l'obiettivo di fornire assistenza anche ai lavoratori a rischio di esubero in imprese in fase di ristrutturazione, perché siano meglio preparati a portare a termine una transizione professionale in tempi più brevi e possano più agevolmente passare a svolgere nuove funzioni o iniziare una nuova carriera.

2)    L'assistenza del FEG deve essere resa disponibile con maggiore rapidità.

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Consentire una transizione rapida e sostenibile verso nuovi posti di lavoro dignitosi.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Indicatore 1: totale dei beneficiari del FEG in un determinato caso

Indicatore 2: beneficiari per genere (femminile/maschile/non binario)

Indicatore 3: beneficiari per fascia di età (di età inferiore a 30 anni/superiore a 54 anni)

Indicatore 4: beneficiari per livello di istruzione (istruzione secondaria inferiore o di livello più basso / istruzione secondaria superiore o post-secondaria / istruzione terziaria)

Indicatore 5: percentuale di beneficiari del FEG che partecipano a corsi di istruzione o formazione

Indicatore 6: beneficiari in base alla posizione professionale (disoccupati/inattivi/occupati (lavoratori autonomi/dipendenti)).

Gli indicatori non fissano valori di riferimento né obiettivi o traguardi. Il numero di beneficiari interessati specificato dallo Stato membro di cui trattasi non è considerato un valore di riferimento. Ciò è dovuto al fatto che alcuni Stati membri prevedono misure unicamente a favore dei lavoratori in esubero che hanno scarse possibilità di trovare un altro lavoro senza un sostegno mirato, mentre altri Stati membri prevedono misure a favore di tutti i lavoratori collocati in esubero.

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione;

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 9 ;

 la proroga di un'azione esistente;

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

La presente proposta consentirà al FEG di rispondere a eventi di ristrutturazione su vasta scala aiutando i lavoratori che perdono immediatamente il lavoro. Offrirà inoltre un aiuto preventivo ai lavoratori il cui collocamento in esubero sia imminente.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE

L'intervento dell'UE attraverso il FEG consente di integrare le misure nazionali (pubbliche e private) volte a reinserire i lavoratori che sono stati o che saranno collocati in esubero in conseguenza di eventi di ristrutturazione significativi. L'esperienza acquisita finora dimostra che il coinvolgimento dell'UE consente di fornire maggiore sostegno su misura per un periodo di tempo più lungo, spesso con misure che non sarebbe stato possibile mettere in atto senza il coinvolgimento dell'UE.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

Il raggiungimento di un tasso di reinserimento dei lavoratori espulsi dal lavoro superiore a quello ottenuto attraverso il sostegno prestato a livello nazionale ha ripercussioni in termini di volume. Ciò significa che i finanziamenti hanno permesso di aumentare non solo il numero e la varietà dei servizi offerti, ma anche il relativo livello di intensità.

Migliorare la percezione che i cittadini hanno dell'UE.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Si veda l'esperienza maturata nel quadro del regolamento (UE) 2021/691, descritta nella relazione della proposta di regolamento.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

Il sostegno del FEG integra l'assistenza, di carattere maggiormente preventivo, offerta dall'FSE+.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

La conclusione principale della valutazione d'impatto (SWD/2018/289 final) è che il FEG, essendo un fondo per l'aiuto di emergenza, dovrebbe rimanere al di fuori dei massimali di bilancio dell'UE.

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

 Durata limitata

In vigore fino alla scadenza del regolamento (UE) 2021/691

 Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 10

 Gestione diretta a opera della Commissione:

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'UE;

a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'UE stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'UE o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'UE.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

L'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/691 prevede che la Commissione presenti ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa sulle attività svolte nell'ambito di tale regolamento. Tale relazione verte sui risultati ottenuti dal FEG e contiene in particolare informazioni riguardanti le domande presentate, i tempi di trattamento, le decisioni adottate, le misure finanziate, compresi i dati statistici sugli indicatori di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2021/691, e la complementarità di tali misure con le misure finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare l'FSE+, e informazioni sulla chiusura dei contributi finanziari concessi.

In linea con l'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/691, la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, effettuerà una valutazione intermedia entro il 30 giugno 2025 e una valutazione entro il 31 dicembre 2029. Le valutazioni conterranno raccomandazioni che devono essere prese in considerazione nell'elaborazione di nuovi programmi nel settore dell'occupazione e degli affari sociali o per lo sviluppo dei programmi esistenti.

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Le disposizioni applicabili alla gestione e al controllo finanziario sono stabilite all'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/691.

Il FEG è in regime di gestione concorrente. L'esperienza ha mostrato che i pacchetti su misura di servizi personalizzati devono essere definiti dall'autorità più vicina alle persone interessate. A seconda dello Stato membro e del tipo di evento di ristrutturazione, si tratterà in genere di un'autorità locale, regionale o nazionale. I compiti di esecuzione sono pertanto delegati alle autorità dello Stato membro. L'assistenza ai lavoratori collocati in esubero richiederà inoltre il coinvolgimento dell'impresa in fase di ristrutturazione. L'intervento dell'UE è reso necessario dalla portata dell'impatto degli esuberi, ma in ossequio al principio di sussidiarietà è limitato a quanto necessario per conseguire l'obiettivo di dimostrare la solidarietà dell'UE ai lavoratori espulsi dal lavoro.

Dato il suo scopo, che è quello di fornire sostegno in situazioni di emergenza in via preventiva o in modo reattivo, il FEG rimane uno strumento flessibile che non rientra nei massimali del bilancio UE.

Il meccanismo di mobilitazione è stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/691. La Commissione deve versare il contributo finanziario allo Stato membro interessato in un unico pagamento di prefinanziamento pari al 100 %.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

I rischi sono quelli collegati alla gestione concorrente di fondi dell'Unione. Le disposizioni applicabili alla gestione e al controllo finanziario sono stabilite all'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/691.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

In termini di tassi di errore attesi, l'obiettivo è mantenere il tasso di errore al di sotto della soglia del 2 %.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Gli Stati membri dovrebbero prevenire, individuare e gestire efficacemente ogni irregolarità commessa dai beneficiari, comprese le frodi. Inoltre, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per far sì che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e provvedano affinché i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le irregolarità riscontrate, comprese le frodi, e il seguito dato a tali irregolarità e alle indagini dell'OLAF. Gli Stati membri devono cooperare con la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO, in conformità all'articolo 63, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, su tutte le questioni relative a frodi presunte o accertate.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss 11 .

di paesi EFTA 12

di paesi candidati e potenziali candidati 13

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

S - Meccanismi di solidarietà all'interno e all'esterno dell'Unione (strumenti speciali)

30.0402

Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG)

Diss.

NO

NO

NO

NO

S - Meccanismi di solidarietà all'interno e all'esterno dell'Unione (strumenti speciali)

16.0202

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG)

Diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro
finanziario pluriennale

<…>

Strumento speciale al di fuori dei massimali del QFP

Il totale degli stanziamenti d'impegno e di pagamento per il FEG non può superare l'importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018). La presente proposta non modifica tale importo annuo massimo del FEG. Le stime degli stanziamenti di pagamento riportate di seguito si riferiscono specificamente ai livelli stimati dei pagamenti per azioni specifiche nell'ambito della presente proposta, entro i limiti dell'importo annuo massimo del FEG.

La proposta di modifica sarà pienamente coerente con le disposizioni vigenti del regolamento QFP (articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre (come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024), nonché con le disposizioni vigenti dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 (punto 9).

2025

2026

2027

TOTALE

16.02.02 Linea operativa per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Impegni

(1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pagamenti

(2)

7 460

30 775

38 235

30.04.02 Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 14

Impegni

(1)

Pagamenti

(2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione del programma 15  

Impegni = pagamenti

(3)

p.m.

p.m.

p.m.

n.a.

TOTALE stanziamenti

Impegni

= 1+3

Pagamenti

= 2+3

7 460

30 775

38 235



Rubrica del quadro
finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

2025

2026

2027

TOTALE

Risorse umane

1 431

1 431

1 431

4 293

Altre spese amministrative

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

1 431

1 431

1 431

4 293

Mio EUR (al terzo decimale)

2025

2026

2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti  
per tutte le RUBRICHE  
del quadro finanziario pluriennale per i pagamenti e al di fuori del quadro finanziario pluriennale per gli impegni

Impegni

Pagamenti

7 460

30 775

38 235

Per le altre spese amministrative, l'intera dotazione globale è indicata nella scheda finanziaria legislativa dell'FSE+.

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 16

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 17

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

n/a

1 431

1 431

1 431

4 293

Altre spese amministrative

n/a

0 000

0 000

0 000

0 000

Totale parziale RUBRICA 7

n/a

1 431

1 431

1 431

4 293

Risorse umane

n/a

0 000

0 000

0 000

0 000

Altre spese amministrative

n/a

0 000

0 000

0 000

0 000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

n/a

0 000

0 000

0 000

0 000

TOTALE

n/a

1 431

1 431

1 431

4 293

===================================================================

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della direzione generale (DG) della Commissione già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Analizzare e discutere le domande di contributo del FEG presentate dagli Stati membri; preparare la documentazione per le domande di contributo del FEG in corso di presentazione alla Commissione e all'autorità di bilancio; consultare e dialogare con la DG competente della Commissione per l'intera durata del flusso di lavoro; sorvegliare l'attuazione dei contributi finanziari; preparare e/o discutere le modifiche relative alle domande presentate.

Personale esterno

Analizzare e discutere le domande di contributo del FEG presentate dagli Stati membri; preparare la documentazione per le domande di contributo del FEG in corso di presentazione alla Commissione e all'autorità di bilancio; consultare e dialogare con la DG competente della Commissione per l'intera durata del flusso di lavoro; sorvegliare l'attuazione dei contributi finanziari; preparare e/o discutere le modifiche relative alle domande presentate.

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP) 18

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

6

6

6

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

3

3

3

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo 
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

9

9

9

Considering the overall strained situation in Heading 7, in terms of both staffing and the level of appropriations, the human resources required will be met by staff from the DG who are already assigned to the management of the action and/or have been redeployed within the DG or other Commission DG.

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Da coprire con il personale attualmente disponibile presso la DG della Commissione

Personale supplementare eccezionale*

Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico

6

N/D

Personale esterno (AC, END, INT)

3

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP) per i pagamenti e per le spese del personale.

   comporta l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 
3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie.

   su altre entrate.

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

   Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 19

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Articolo …………

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

[…]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[…]

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

La modifica proposta non introduce nuove prescrizioni di rilevanza digitale.

4.2.Dati

La modifica proposta non introduce nuove risorse di dati da gestire.

4.3.Soluzioni digitali

La modifica proposta non introduce nuove soluzioni digitali; il FEG si avvale delle soluzioni digitali di cui al regolamento (UE) 2021/1060.

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

La modifica proposta non cambia le modalità attualmente previste per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione, che si basano sulle misure definite nel regolamento (UE) 2021/1060.

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

La modifica proposta non ha alcun impatto digitale sul panorama digitale consolidato e pertanto non introduce misure a sostegno dell'attuazione digitale.

NB: qualora la proposta della Commissione si evolva considerevolmente durante i negoziati legislativi, è possibile che le informazioni fornite nella scheda finanziaria e digitale legislativa in ordine ai diversi aspetti finanziari e/o digitali debbano essere aggiornate a sostegno del processo negoziale e a fini di chiarezza per tutte le parti interessate.

(1)    GU C del , pag. .
(2)    GU C del , pag. .
(3)    Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ( GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1 ).
(4)    Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855 ).
(5)    Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ( GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1 ).
(6)    Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj ).
(7)    GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(8)    GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(9)    Articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(10)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(11)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(12)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(13)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(14)    Le cifre di cui sopra indicano soltanto l'impatto previsto della proposta sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro.
(15)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(16)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(17)    Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".
(18)    Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.
(19)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.