COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 25.3.2025
COM(2025) 134 final
2023/0288(COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1.Contesto
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Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2023) 459 final – 2023/0288 COD):
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28 luglio 2023
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Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:
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N/D
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Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:
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24 aprile 2024
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Data di trasmissione della proposta modificata:
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21 ottobre 2024
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Data di adozione della posizione del Consiglio:
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24 marzo 2025
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2.Finalità della proposta della Commissione
La proposta è finalizzata a modernizzare il quadro giuridico esistente in materia di statistiche europee del mercato del lavoro relative alle imprese. Gli obiettivi principali perseguiti sono adattare il quadro normativo per consentire una maggiore flessibilità che soddisfi le nuove esigenze in materia di dati, migliorare la tempestività delle statistiche ed estenderne la copertura all'economia nella sua interezza, promuovere l'uso di fonti di dati e metodi innovativi e garantire che i dati sul divario retributivo di genere siano forniti da tutti gli Stati membri.
Tali obiettivi saranno conseguiti mediante i seguenti elementi chiave della proposta: i) alla Commissione è conferito il potere, con atti delegati e di esecuzione, di modificare l'elenco delle tematiche dettagliate e le specifiche per la trasmissione dei dati, oltre che definire i dati ad hoc; ii) la copertura delle rilevazioni di dati sulla struttura delle retribuzioni e sul costo del lavoro è estesa alla sezione "Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria" della classificazione statistica delle attività economiche (NACE) e alle statistiche sui posti di lavoro vacanti per ricomprendere l'economia nella sua interezza in tutti i paesi (le microimprese sono tuttavia esonerate dalla rilevazione di dati sulla struttura del costo del lavoro per limitare l'onere di comunicazione a loro carico); iii) è migliorata la tempestività dell'indice trimestrale del costo del lavoro e dei dati sulla struttura delle retribuzioni rilevati a cadenza quadriennale; sono introdotte stime rapide iniziali dell'indice del costo del lavoro. Tra gli elementi della proposta rientra anche l'introduzione di una rilevazione obbligatoria di dati sul divario retributivo di genere.
3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio
La posizione del Consiglio adottata in prima lettura riflette pienamente l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 12 dicembre 2024. La Commissione accetta l'accordo globale. Gli elementi principali dell'accordo sono indicati di seguito.
Come disposto dal regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee riveduto, segnatamente dall'articolo 17 quater, le categorie di dati personali che possono essere messe a disposizione da titolari di dati privati sono definite da una legislazione settoriale. Per facilitare l'accesso ai dati personali ai fini dell'elaborazione di statistiche del mercato del lavoro, all'articolo 3 "Fonti e metodi" è stata introdotta una disposizione aggiuntiva.
Sono state aggiunte garanzie basate su principi in relazione agli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 4. Tali garanzie sottolineano l'importanza di ridurre al minimo gli oneri per i rispondenti e di effettuare studi pilota o di fattibilità finanziati dall'UE prima di proporre qualsiasi atto delegato o di esecuzione. La periodicità, i periodi di riferimento e i termini per la trasmissione dei dati per le tematiche dettagliate già figuranti nell'allegato non saranno modificati mediante un atto delegato. Gli atti delegati possono fissare i parametri summenzionati solo per nuove tematiche dettagliate.
L'accordo sostituisce le disposizioni della proposta della Commissione per quanto riguarda le prescrizioni in materia di dati ad hoc con nuove norme sulla produzione temporanea di dati. Sono state introdotte limitazioni per quanto riguarda la frequenza, l'anno di inizio e la durata della fornitura dei dati.
La durata di eventuali deroghe al regolamento e agli atti di esecuzione e delegati pertinenti è stata collegata alla periodicità della rilevazione dei dati. Si applicheranno una deroga di quattro anni alle rilevazioni di dati pluriennali, una deroga di due anni alle rilevazioni con periodicità annuale e una deroga di un anno alle rilevazioni di dati trimestrali. In casi giustificati, la Commissione può concedere un'ulteriore deroga di un anno indipendentemente dalla periodicità.
Poiché il regolamento in questione sarà adottato più tardi di quanto inizialmente previsto, alcuni periodi di riferimento iniziali sono stati modificati da 2026 in 2027.
Gli indici trimestrali del costo totale del lavoro e delle ore lavorate saranno forniti su base volontaria.
Né le modifiche del Parlamento né quelle del Consiglio introducono potenziali oneri aggiuntivi per le amministrazioni o le imprese. Le salvaguardie proposte dal Consiglio sono esplicitamente finalizzate a evitare costi o oneri aggiuntivi significativi per gli Stati membri o i rispondenti.
La Commissione richiama all'attenzione che la disponibilità di fondi è un requisito imposto rigorosamente dal regolamento finanziario e che l'accordo non pregiudica la futura proposta della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale.
4.Conclusioni
La Commissione accetta i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.