COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 25.3.2025
COM(2025) 131 final
2018/0198(COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero
2018/0198 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero
1.Iter procedurale
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Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2018) 373 final – 2018/0198 COD)
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29 maggio 2018
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Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura
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14 febbraio 2019
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Data di trasmissione della proposta modificata al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2023) 790 final - 2018/0198 COD)
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12 dicembre 2023
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Data del parere del Comitato economico e sociale europeo
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24 aprile 2024
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Data del parere del Comitato europeo delle regioni
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17 aprile 2024
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Data di adozione della posizione del Consiglio
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2.Finalità della proposta della Commissione
Il 12 dicembre 2023 la Commissione ha adottato una modifica alla sua proposta di regolamento relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2023) 790 che modifica il COM(2018) 373). Con tale modifica la Commissione ha attribuito alla proposta di regolamento il nuovo titolo "Facilitazione delle soluzioni transfrontaliere". La proposta modificata di regolamento intende facilitare l'eliminazione degli ostacoli e accelerare l'attuazione di progetti transfrontalieri con un impatto diretto sulle persone che vivono nelle regioni frontaliere dell'UE, contribuendo in tal modo a rafforzare il funzionamento del mercato unico e a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'UE.
Per contribuire a trovare soluzioni agli ostacoli giuridici e amministrativi derivanti dal diritto o dalle prassi nazionali che potrebbero compromettere l'interazione transfrontaliera e lo sviluppo delle regioni transfrontaliere, la Commissione propone un quadro giuridico che si applica a tutti gli Stati membri. In tal modo la Commissione cerca di integrare a livello dell'UE gli strumenti esistenti a sostegno della cooperazione territoriale, vale a dire i programmi Interreg e i gruppi europei di cooperazione territoriale.
Il quadro giuridico proposto assume la forma di una procedura standard che obbliga ciascuno Stato membro a istituire almeno un punto di coordinamento transfrontaliero come punto di contatto unico per i portatori di interessi locali ("iniziatori") che richiedono un'analisi delle cause e dei mezzi per eliminare un potenziale ostacolo a un'interazione transfrontaliera nelle regioni frontaliere dell'UE. Tale procedura è avviata mediante un approccio dal basso verso l'alto da parte di iniziatori che dimostrino di essere detentori di un interesse legittimo riguardante un servizio pubblico transfrontaliero o determinate infrastrutture. Inoltre una volta che l'ostacolo è stato valutato e individuato dal punto di coordinamento transfrontaliero o da un'autorità competente, la proposta modificata prevede una procedura comune prestabilita (lo strumento di facilitazione transfrontaliera) che consente agli Stati membri di agevolarne l'eliminazione. Questo strumento è del tutto facoltativo e non sostituisce altri meccanismi di cooperazione dell'UE o internazionali.
Inoltre la proposta consente alla Commissione di beneficiare di competenze più complete in materia di ostacoli transfrontalieri all'interno dell'UE e chiede alla Commissione di sostenere gli Stati membri: i) sostenendo il rafforzamento della loro capacità istituzionale per attuare il regolamento; ii) istituendo un registro pubblico dei fascicoli; iii) promuovendo lo scambio di esperienze; e iv) promuovendo la condivisione delle conoscenze acquisite attraverso l'iniziativa "b-solutions".
3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio
Il 28 gennaio 2025 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente tale accordo, che apporta una serie di modifiche alla proposta modificata della Commissione.
·L'accordo introduce il nuovo titolo "Regolamento relativo a uno strumento per lo sviluppo e la crescita delle regioni frontaliere (BRIDGEforEU)".
·L'accordo prevede l'istituzione di punti di coordinamento transfrontaliero su base volontaria in ciascuno Stato membro. Gli Stati membri che scelgono di non istituire almeno un punto di coordinamento e gli Stati membri che necessitano di tempo per istituire un punto di coordinamento devono nominare un'autorità competente. Tale autorità può essere contattata da punti di coordinamento negli Stati membri limitrofi e può trattare fascicoli transfrontalieri.
·L'accordo esclude le persone fisiche dalla definizione di iniziatori per ridurre il numero di fascicoli transfrontalieri che gli iniziatori potrebbero presentare ai punti di coordinamento transfrontaliero.
·L'accordo esonera gli Stati membri insulari dall'obbligo di nominare un'autorità competente.
·L'accordo introduce l'uso volontario di un quadro di coordinamento analogo per le regioni frontaliere dell'UE al fine di cooperare con i paesi candidati o associati.
·L'accordo elimina l'obbligo di istituire registri pubblici nazionali dei fascicoli transfrontalieri in ciascuno Stato membro. Sarà invece tenuto un registro unico a livello dell'UE che sarà popolato con i dati che gli Stati membri devono inviare. Un nuovo allegato chiarisce le informazioni strutturate da fornire.
·L'accordo riduce la frequenza con cui i dati e le informazioni devono essere trasmessi alla Commissione da quattro volte all'anno a una volta all'anno. L'allegato stabilisce gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri con o senza punti di coordinamento transfrontaliero.
·L'accordo chiarisce: i) che non vi sarà alcun effetto sul diritto degli Stati membri di utilizzare le procedure esistenti o gli accordi internazionali per eliminare gli ostacoli transfrontalieri o di creare nuove procedure o accordi di questo tipo; ii) l'elenco dei compiti dei punti di coordinamento transfrontaliero; iii) gli eventuali trasferimenti di fascicoli tra punti di coordinamento transfrontaliero; iv) la portata dei mezzi di ricorso; v) le possibili fonti di sostegno finanziario dell'UE; e vi) i termini applicabili per rispondere agli iniziatori.
La Commissione sostiene l'accordo raggiunto.
Proponendo l'istituzione di punti di coordinamento transfrontaliero in ciascuno Stato membro, la proposta modificata della Commissione mirava a sostenere la cooperazione transfrontaliera promuovendo la creazione di una rete efficiente per condividere le conoscenze, sviluppare capacità e garantire la parità di trattamento degli iniziatori in tutti gli Stati membri.
Tuttavia l'approccio volontario creerebbe un forte effetto di ricaduta con un'introduzione graduale anche negli Stati membri e nelle regioni privi di un punto di coordinamento transfrontaliero ma con un'autorità competente. L'accordo aumenterà inoltre la visibilità dei fascicoli transfrontalieri e consentirà alla Commissione di sostenere il rafforzamento della capacità istituzionale degli Stati membri, anche attraverso la condivisione delle conoscenze.
L'allegato della presente comunicazione propone una scheda finanziaria e digitale legislativa che riflette l'impatto sulle risorse della Commissione dell'istituzione di un registro dei fascicoli transfrontalieri a livello dell'Unione, senza imporre agli Stati membri di istituire registri pubblici nazionali per tali fascicoli.
4.Conclusioni
La Commissione ritiene accettabile la posizione del Consiglio. Essa rispecchia gli obiettivi della proposta modificata della Commissione e faciliterà l'individuazione e l'eliminazione degli ostacoli transfrontalieri derivanti da norme tecniche, procedure amministrative e leggi divergenti. Affrontando tali barriere che ostacolano la realizzazione di infrastrutture transfrontaliere o di progetti di servizi pubblici si intende: i) migliorare il funzionamento del mercato unico; ii) sostenere lo sviluppo delle regioni frontaliere dell'UE; e iii) offrire ai cittadini e alle imprese un migliore accesso ai servizi e alle opportunità economiche.
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 25.3.2025
COM(2025) 131 final
ALLEGATO
della
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero
Scheda finanziaria e digitale legislativa
ALLEGATO
SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3
1.1.Titolo della proposta/iniziativa3
1.2.Settore/settori interessati3
1.3.Obiettivi3
1.3.1.Obiettivi generali3
1.3.2.Obiettivi specifici3
1.3.3.Risultati e incidenza previsti3
1.3.4.Indicatori di prestazione4
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.4
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe5
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti5
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione5
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria7
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti7
2.MISURE DI GESTIONE9
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni9
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo9
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti9
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli9
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)9
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità9
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA10
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate10
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti11
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi11
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato11
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)14
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi15
3.2.3.1.Stanziamenti dal bilancio votato15
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane15
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato15
3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali17
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale17
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento17
3.3.Incidenza prevista sulle entrate18
4.DIMENSIONI DIGITALI19
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale19
4.2.Dati21
4.3.Soluzioni digitali22
4.4.Valutazione dell'interoperabilità23
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale24
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a uno strumento per lo sviluppo e la crescita delle regioni frontaliere (BRIDGEforEU).
1.2.Settore/settori interessati
1.3.Obiettivi
1.3.1.Obiettivi generali
Il regolamento BRIDGEforEU istituisce un quadro per contribuire a individuare ed eliminare gli ostacoli transfrontalieri che ostacolano l'istituzione e il funzionamento di: i) qualsiasi infrastruttura necessaria allo svolgimento di attività transfrontaliere pubbliche o private; o ii) qualsiasi servizio pubblico transfrontaliero prestato in una determinata regione transfrontaliera e che promuova la coesione economica, sociale e territoriale in tale regione transfrontaliera.
In particolare il regolamento consente agli Stati membri di creare punti di coordinamento transfrontaliero (cross-border coordination points - CBCP). I soggetti delle regioni frontaliere interessati da ostacoli possono inviare fascicoli relativi a tali ostacoli ai CBCP per una valutazione e l'eventuale attuazione di una soluzione.
L'articolo 13 del regolamento prevede che la Commissione svolga compiti di coordinamento. La presente scheda finanziaria e digitale legislativa è direttamente collegata all'attuazione di tali compiti.
1.3.2.Obiettivi specifici
Istituire e tenere un registro pubblico unico dell'UE dei fascicoli transfrontalieri.
Obiettivo specifico n. 2
Pubblicare e tenere aggiornato un elenco di tutti i CBCP nazionali e regionali.
Obiettivo specifico n. 3
Promuovere lo scambio di esperienze tra gli Stati membri e, in particolare, tra i CBCP, rafforzando nel contempo la capacità istituzionale necessaria agli Stati membri per attuare efficacemente il regolamento.
1.3.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
Si prevede che l'adozione del regolamento porterà all'istituzione dei CBCP in diversi Stati membri (alcuni dei quali ne avranno più di uno). Tali CBCP coopereranno a livello nazionale con le autorità competenti per trovare soluzioni agli ostacoli alle frontiere.
L'istituzione di CBCP permetterà ai portatori di interessi nelle regioni frontaliere di avere l'opportunità di trovare soluzioni agli ostacoli esistenti. Ciò, a sua volta, aumenterà la loro capacità di interagire a livello transfrontaliero con le regioni limitrofe, rafforzando in tal modo il mercato unico.
1.3.4.Indicatori di prestazione
Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati
Per l'obiettivo specifico 1
Indicatore 1.1: creazione di un registro pubblico dell'UE dei fascicoli transfrontalieri - attuazione entro dicembre 2025; test e pubblicazione finale entro giugno 2026.
Indicatore 1.2: tempo massimo tra il momento in cui gli Stati membri trasmettono informazioni su nuovi fascicoli e il momento in cui tali fascicoli diventano accessibili al pubblico - 60 giorni (questo indicatore si applica solo dopo la pubblicazione del registro).
Per l'obiettivo specifico 2
Indicatore 2.1: pubblicazione dell'elenco UE dei CBCP entro dicembre 2025.
Indicatore 2.2: tempo massimo tra il momento in cui gli Stati membri trasmettono le informazioni sui CBCP e il momento in cui tali CBCP figurano nell'elenco pubblico - 60 giorni (questo indicatore si applica solo dopo la prima pubblicazione dell'elenco).
Per l'obiettivo specifico 3
Indicatore 3.1: numero di riunioni alle quali sono invitati tutti i CBCP figuranti nell'elenco: almeno una volta all'anno.
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:
una nuova azione;
una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria;
la proroga di un'azione esistente;
la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
L'articolo 13 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a uno strumento per lo sviluppo e la crescita delle regioni frontaliere (BRIDGEforEU) elenca una serie di compiti di coordinamento che la Commissione deve svolgere.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante): secondo i documenti COM(2017) 534 e COM(2021) 393, l'esistenza di ostacoli alle frontiere ostacola lo sviluppo delle regioni frontaliere. L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che occorre prestare particolare attenzione allo sviluppo di tali regioni.
Il servizio di ricerca del Parlamento europeo ha condotto lo studio di valutazione del valore aggiunto europeo, in cui ha valutato i dati relativi al periodo compreso tra il 2014 e il 2019. Lo studio ha rilevato che l'eliminazione degli ostacoli apporterebbe vantaggi significativi alle regioni frontaliere NUTS 3 e all'intera economia dell'UE. Più precisamente, eliminando completamente gli ostacoli giuridici e amministrativi si otterrebbe un beneficio totale in termini di valore aggiunto lordo (VAL) di circa 457 miliardi di EUR (pari al 3,8 % del VAL totale dell'UE nel 2019). L'eliminazione del 20 % degli ostacoli per tutte le regioni frontaliere comporterebbe un beneficio totale in termini di VAL di 123 miliardi di EUR (pari a circa l'1 % del VAL totale dell'UE nel 2019), nonché un beneficio totale in termini di occupazione pari a 1 milione di posti di lavoro (pari a circa lo 0,5 % dell'occupazione totale a livello dell'UE).
Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post): l'attuazione del regolamento e l'istituzione di CBCP pienamente funzionanti consentiranno di eliminare alcuni di questi ostacoli alle frontiere. Secondo il COM(2021) 393 le regioni frontaliere sono laboratori viventi per l'integrazione europea. L'eliminazione degli ostacoli alle frontiere renderà quindi queste ultime più permeabili per le persone che vivono in tali regioni e consentirà loro di sperimentare appieno i vantaggi del mercato unico.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
L'iniziativa "b-solutions" ha dimostrato, caso per caso, in che modo gli ostacoli alle frontiere ostacolano la vita quotidiana nelle regioni frontaliere e come tali ostacoli possono essere eliminati con un quadro giuridico adeguato.
Tenendo conto della proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero presentata dalla Commissione nel maggio 2018, l'analisi dei casi trattati dall'iniziativa "b-solutions" mostra che almeno un terzo degli ostacoli potrebbe essere eliminato con tale strumento giuridico dell'UE.
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
L'attuazione del regolamento BRIDGEforEU contribuirà a un'attuazione più efficiente dei programmi Interreg.
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
La proposta modificata della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero, del dicembre 2023, prevedeva l'istituzione di un registro dei fascicoli transfrontalieri in ciascuno Stato membro.
Durante i negoziati sulla proposta legislativa, i colegislatori hanno concordato una modifica che prevede l'istituzione di un registro unico dei fascicoli dell'UE. Di conseguenza non esiste alcuna alternativa all'istituzione del registro da parte della Commissione.
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria
Durata limitata
–
in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
–
incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.
Durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento da dicembre 2025 a giugno 2026
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti
Gestione diretta a opera della Commissione:
– a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
–
a opera delle agenzie esecutive.
Gestione concorrente con gli Stati membri.
Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
– a paesi terzi o organismi da questi designati;
– a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
– alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
– agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
– a organismi di diritto pubblico;
– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
–a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.
Osservazioni
Attuazione da parte della Commissione:
- del registro dei fascicoli transfrontalieri (attuazione entro dicembre 2025, produzione entro giugno 2026);
- dell'elenco dei CBCP (pubblicazione entro dicembre 2025).
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni sui fascicoli transfrontalieri almeno una volta all'anno e a fornire informazioni sull'istituzione (o sulla modifica) dei CBCP due mesi dopo l'adozione delle decisioni pertinenti (articolo 4, paragrafo 4, del regolamento BRIDGEforEU).
La Commissione monitorerà costantemente tali obblighi e il corretto funzionamento del registro dei fascicoli e dell'elenco dei CBCP.
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
L'attuazione da parte della Commissione consentirebbe di sviluppare sinergie con altri strumenti già esistenti nell'ambito della politica di coesione.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Non sono stati individuati rischi specifici in relazione all'attuazione del registro.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Non vi sono costi significativi specificamente associati all'esecuzione dei controlli.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
I rischi di frode e irregolarità sono ridotti al minimo poiché la Commissione è responsabile dell'attuazione e, pertanto, non sono coinvolti terzi.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
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Rubrica del quadro finanziario pluriennale
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Linea di bilancio
|
Natura della spesa
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Partecipazione
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Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
H2a
|
05.0202 FESR - Assistenza tecnica operativa
|
Diss./
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
H7
|
20.010201 Retribuzioni e indennità - Sede e uffici di rappresentanza
|
Non diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Numero
|
H2a
|
|
DG: <REGIO.>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
Linea di bilancio 05.020200
|
Impegni
|
(1b)
|
|
0,4
|
0,1
|
0,1
|
0,600
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
0,2
|
0,3
|
0,1
|
0,600
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG <REGIO.>
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,400
|
0,100
|
0,100
|
0,600
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,200
|
0,300
|
0,100
|
0,600
|
================================================================================================
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,400
|
0,100
|
0,100
|
0,600
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,400
|
0,100
|
0,100
|
0,600
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <2a>
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,400
|
0,100
|
0,100
|
0,600
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,200
|
0,300
|
0,100
|
0,600
|
|
|
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,400
|
0,100
|
0,100
|
0,600
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,200
|
0,300
|
0,100
|
0,600
|
|
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,400
|
0,100
|
0,100
|
0,600
|
|
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,200
|
0,300
|
0,100
|
0,600
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
|
DG: <REGIO.>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,051
|
0,101
|
0,188
|
0,340
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE DG <REGIO>
|
Stanziamenti
|
0,000
|
0,051
|
0,101
|
0,188
|
0,340
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
0,000
|
0,051
|
0,101
|
0,188
|
0,340
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7
|
Impegni
|
0,000
|
0,451
|
0,201
|
0,288
|
0,940
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
0,000
|
0,251
|
0,401
|
0,288
|
0,940
|
=================================================================================================
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Specificare gli obiettivi e i risultati
|
|
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)
|
TOTALE
|
|
|
RISULTATI
|
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.
3.2.3.1.Stanziamenti dal bilancio votato
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,051
|
0,101
|
0,188
|
0,340
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,051
|
0,101
|
0,188
|
0,340
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,051
|
0,101
|
0,188
|
0,340
|
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
0
|
0,0
|
0
|
1
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personale esterno (in ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0,5
|
1
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di assistenza amministrativa
[XX.01.YY.YY]
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
0
|
0,5
|
1
|
1
|
Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):
|
|
Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione
|
Personale supplementare eccezionale*
|
|
|
|
Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca
|
Da finanziare a titolo della linea BA
|
Da finanziare mediante diritti
|
|
Posti della tabella dell'organico
|
1 dal 2027
|
|
n/a
|
|
|
Personale esterno (AC, END, INT)
|
0,5 per il 2025 e 1 per il 2026
|
|
|
|
Considering the overall strained situation in Heading 7, in terms of both staffing and the level of appropriations, the human resources required will be met by staff from the DG who are already assigned to the management of the action and/or have been redeployed within the DG or other Commission services.
Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:
|
Funzionari e agenti temporanei
|
I funzionari e gli agenti temporanei adempiono agli obblighi della Commissione di cui all'articolo 13 del regolamento BRIDGEforEU, ossia:
a)
istituire e tenere un registro pubblico unico dell'UE dei fascicoli transfrontalieri;
b)
mantenere i contatti con i CBCP;
c)
contribuire a migliorare la capacità istituzionale negli Stati membri necessaria per
attuare efficacemente il regolamento;
d)
promuovere lo scambio di esperienze tra gli Stati membri, in particolare
tra i punti di coordinamento transfrontaliero;
e)
pubblicare e tenere aggiornato l'elenco di tutti i punti di coordinamento transfrontaliero nazionali e regionali.
|
|
Personale esterno
|
Un membro del personale esterno (1 ETP) aiuterà la Commissione ad avviare le attività sui compiti più urgenti di cui sopra tra la metà del 2025 e la fine del 2026, in attesa della creazione del posto di funzionario o di agente temporaneo.
|
3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali
Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.
Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.
The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as “Policy IT expenditure on operational programmes”. This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc.). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 “Digital dimensions”.
|
TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Spese informatiche (istituzionali)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
L'attuazione della proposta sarà coperta dagli importi disponibili per l'assistenza tecnica (descritti nella sezione 3.2.1.1).
–comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
–
comporta una revisione del QFP.
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–
non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
–
prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Totale
|
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti cofinanziati
|
|
|
|
|
|
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–
sulle risorse proprie.
–
su altre entrate.
–
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
|
Anno 2024
|
Anno 2025
|
Anno 2026
|
Anno 2027
|
|
Articolo ………….
|
|
|
|
|
|
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)
4.DIMENSIONI DIGITALI
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale
If the policy initiative is assessed as having no requirement of digital relevance, provide an explanation as to why digital means are not used
Otherwise, please list the requirements of digital relevance in the table below:
|
Riferimento alla prescrizione
|
Descrizione della prescrizione
|
Soggetti interessati dalla prescrizione
|
Processi di alto livello
|
Categorie
|
|
Articolo 4, paragrafo 4
(congiuntamente all'articolo 5 bis, paragrafo 1)
|
Visibilità dei CBCP nel momento in cui gli Stati membri scelgono di istituirli
Gli Stati membri pubblicheranno e manterranno i recapiti e le informazioni sui compiti dei CBCP sui siti web esistenti.
Gli Stati membri devono informare la Commissione in merito ai CBCP e alle "autorità competenti" esistenti.
|
Stati membri
|
Pubblicazione delle informazioni
|
Dati
|
|
Articolo 12, paragrafo 1, lettera e)
(conformemente all'articolo 4, paragrafo 4); articolo 5, paragrafo 3, lettera e)
|
Elenco dei CBCP stilato dalla Commissione
La Commissione pubblicherà un elenco dei CBCP sulla base delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione conformemente alla suddetta prescrizione.
|
Commissione
|
Pubblicazione delle informazioni
|
Dati; soluzioni digitali
|
|
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)
(conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 7, paragrafo 1)
|
Registro dei fascicoli della Commissione
La Commissione istituirà e manterrà un registro pubblico unico dell'UE dei fascicoli transfrontalieri basato sulle informazioni ricevute dagli Stati membri.
|
Commissione; Stati membri con uno o più CBCP
|
Pubblicazione dei dati;
gestione dei dati
|
Dati;
soluzioni digitali
|
|
Prescrizioni con potenziale rilevanza digitale
|
|
Articolo 5, paragrafo 1
(conformemente agli articoli 8, 9, 10 e 11)
|
Informazioni per gli iniziatori
Nelle diverse fasi del processo i CBCP forniranno agli iniziatori aggiornamenti sui loro fascicoli.
|
CBCP
|
Presentazione dei dati e gestione delle informazioni
|
Dati
|
|
Articolo 10, paragrafo 3
(conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) e all'articolo 11, paragrafo 3)
|
Scambio transfrontaliero di informazioni
I CBCP condivideranno le informazioni sugli ostacoli individuati con altri CBCP o con le autorità competenti degli Stati membri limitrofi.
|
CBCP
|
Condivisione transfrontaliera delle informazioni; coordinamento dei processi; prevenzione delle duplicazioni
|
Dati
|
|
Articolo 13
|
Rendicontazione dopo cinque anni
La Commissione riesaminerà l'attuazione del regolamento BRIDGEforEU e preparerà una relazione.
|
Commissione
|
Gestione dei dati e delle informazioni
|
Dati
|
4.2.Dati
High-level description of the data in scope and any related standards/specifications
|
Tipo di dati
|
Riferimento alle prescrizioni
|
Norma e/o specifica (se del caso)
|
|
Dati identificativi per i CBCP e le autorità competenti
(ad esempio nome, indirizzi, contatti)
|
Articolo 4, paragrafo 4 (conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 1)
e articolo 12, paragrafo 1, lettera e) (conformemente all'articolo 4, paragrafo 4; Articolo 5, paragrafo 3, lettera e))
|
L'allegato del regolamento BRIDGEforEU specifica la struttura dei dati
|
|
Dati sui fascicoli transfrontalieri
(principalmente descrittori di testo per ciascun fascicolo e relativo stato di avanzamento, anche codici NUTS per individuare le aree geografiche)
|
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)
(conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 7, paragrafo 1)
|
L'allegato del regolamento BRIDGEforEU specifica la struttura dei dati
|
Allineamento con la strategia europea per i dati
Explain how the requirement(s) are aligned with the European Data Strategy
|
Le prescrizioni sono generalmente allineate alla strategia europea per i dati in quanto promuovono la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni del settore pubblico. Sostengono la creazione di flussi di dati tra gli Stati membri e la Commissione, contribuendo in tal modo agli obiettivi più ampi di creare spazi di dati interconnessi per le amministrazioni pubbliche. Le prescrizioni promuovono inoltre la condivisione orizzontale dei dati tra le amministrazioni pubbliche, che costituisce un elemento centrale della strategia europea per i dati.
|
Allineamento con il principio "una tantum"
Explain how the once-only principle has been considered how the possibility to reuse existing data explored
|
I "fascicoli transfrontalieri" di cui agli articoli 6 e 7 sono la fonte principale dei dati. Tali fascicoli sono creati da un iniziatore e sono presentati una sola volta al CBCP corrispondente, che può poi condividere tali dati con un CBCP in uno Stato membro limitrofo e con la Commissione. Ciò garantisce pertanto che l'iniziatore presenti le informazioni una sola volta e che non vi siano duplicazioni.
Dopo aver valutato il fascicolo transfrontaliero, il CBCP condividerà le informazioni pertinenti con il CBCP o con l'autorità competente dello Stato membro limitrofo. I CBCP cercheranno di evitare procedure parallele per lo stesso ostacolo transfrontaliero.
|
Explain how newly created data is findable, accessible, interoperable and reusable, and meets high-quality standards
Flussi di dati
|
Tipo di dati
|
Riferimenti alle prescrizioni
|
Chi fornisce i dati
|
Chi riceve i dati
|
Motivo dello scambio di dati
|
Frequenza (se del caso)
|
|
Dati identificativi per i CBCP e le autorità competenti
|
Articolo 4, paragrafo 4
(congiuntamente all'articolo 5 bis, paragrafo 1 e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e))
(conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 e all'articolo 5, paragrafo 3, lettera e))
|
Stati membri (nello specifico i CBCP)
|
Commissione
|
Due mesi dopo la decisione di istituire un CBCP
|
n/a
|
|
Dati di identificazione dei fascicoli transfrontalieri e relativo stato di avanzamento
|
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)
(conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 7, paragrafo 1)
|
Stati membri (nello specifico i CBCP)
|
Commissione
|
Dodici mesi dopo l'istituzione di un CBCP
|
Annuale
|
|
Dati sullo stato di avanzamento di ciascun fascicolo transfrontaliero
|
Articolo 5, paragrafo 1
(conformemente agli articoli 8, 9, 10 e 11)
|
CBCP
|
Iniziatori
|
Data di presentazione del fascicolo da parte dell'iniziatore
|
n/a
|
4.3.Soluzioni digitali
For each digital solution, please provide the reference to the requirement(s) of digital relevance concerning it, a description of the digital solution’s mandated functionality, the body that will be responsible for it, and other relevant aspects such as reusability and accessibility. Finally, explain whether the digital solution intends to make use of AI technologies.
|
Soluzione digitale
|
Riferimenti alle prescrizioni
|
Principali funzionalità prescritte
|
Organismo responsabile
|
Come si provvede all'accessibilità?
|
Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?
|
Uso di tecnologie di IA (se del caso)
|
|
Registro UE dei fascicoli ed elenco dei CBCP
|
Articolo 12
|
Registro pubblico dei fascicoli transfrontalieri;
elenco pubblico dei CBCP
|
Commissione
|
Non definito
|
Non definito
|
n/a
|
For each digital solution, explain how the digital solution complies with the requirements and obligations of the EU cybersecurity framework, and other applicable digital policies and legislative enactments (such as eIDAS, Single Digital Gateway, etc.).
Registro UE dei fascicoli ed elenco dei CBCP
|
Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)
|
Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
|
|
Regolamento sull'IA
|
Non pertinente
|
|
Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza
|
Le prescrizioni di sicurezza sono conformi alla politica di sicurezza della Commissione.
|
|
eIDAS
|
Essendo responsabile della soluzione, la Commissione può allinearsi a eIDAS nella fase di attuazione del registro attraverso il riutilizzo della componente EU Login.
|
|
Sportello digitale unico e IMI
|
Il potenziale riutilizzo dello sportello digitale unico sarà ulteriormente valutato.
|
|
Altro
|
n/a
|
4.4.Valutazione dell'interoperabilità
Describe the digital public service(s) affected by the requirements
|
Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali
|
Descrizione
|
Riferimenti alle prescrizioni
|
Altre soluzioni di interoperabilità
|
|
Operazioni sul registro dei fascicoli transfrontalieri ed elenco dei CBCP
|
Scambio di informazioni tra Stati membri sulla risoluzione degli ostacoli transfrontalieri
|
Articoli 5 e 12
|
Valutare il potenziale di Your Europe
|
Operazioni sul registro dei fascicoli transfrontalieri ed elenco dei CBCP
|
Valutazione
|
Misure
|
Possibili ostacoli residui
|
|
Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore
Please list the applicable digital and sectorial policies identified
|
|
È opportuno esplorare le sinergie con il regolamento su un'Europa interoperabile e il ruolo del comitato per un'Europa interoperabile, coinvolgendo il comitato nelle discussioni sui compiti di coordinamento.
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Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri
Please list the governance measures foreseen
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Articolo 12, paragrafo 1, lettere a), d) ed e).
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Il compito di coordinamento assegnato alla Commissione potrebbe aiutare ulteriormente i CBCP a individuare fascicoli paralleli che affrontano ostacoli simili e a proporre soluzioni per essi.
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Misure per assicurare un'interpretazione univoca dei dati
Please list such measures
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Allegato del regolamento BRIDGEforEU
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Nella fase di attuazione del registro, le sue prescrizioni potrebbero riguardare gli aspetti semantici dell'interoperabilità:
-potrebbero essere definiti alcuni formati (ad esempio formati di data);
-si potrebbe promuovere il riutilizzo dei dati di riferimento esistenti o delle specifiche esistenti (ad esempio l'elenco degli enti pubblici).
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Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate
Please list such measures
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Articolo 12, paragrafo 1, lettera e)
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Nella fase di attuazione del registro, le sue prescrizioni potrebbero riguardare aspetti di interoperabilità tecnica, quali: i) provvedere alla leggibilità meccanica dei dati; ii) soluzioni open source; e iii) aprire la strada alle interazioni macchina-macchina.
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4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale
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Descrizione della misura
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Riferimenti alle prescrizioni
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Ruolo della Commissione
(se del caso)
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Chi deve essere coinvolto
(se del caso)
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Calendario previsto
(se del caso)
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Mantenere i contatti con i CBCP e promuovere lo scambio di esperienze
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Articolo 12, paragrafo 1
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Mantenere i contatti con i CBCP
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CBCP
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n/a
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