COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 26.3.2025
COM(2025) 126 final
2025/0064(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio
di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-Israele
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione UE-Israele istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ("accordo euromediterraneo"), in riferimento all'adozione di una raccomandazione relativa alla proroga del piano d'azione UE-Israele.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo euromediterraneo
L'accordo euromediterraneo, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995, è entrato in vigore il 1º giugno 2000. Esso costituisce la base giuridica delle relazioni bilaterali fra l'UE e Israele. L'accordo è inteso a:
–istituire un contesto adeguato a un dialogo politico che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti;
–incrementare gli scambi commerciali, fra l'altro attraverso l'espansione degli scambi di beni e di servizi, la liberalizzazione reciproca del diritto di stabilimento, l'ulteriore liberalizzazione progressiva degli appalti pubblici, la libera circolazione dei capitali;
–intensificare la cooperazione in ambito scientifico e tecnologico al fine di promuovere lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche fra la Comunità e Israele, promuovendo in tal modo nell'UE e in Israele il progresso dell'attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione nonché l'aumento della produttività e della stabilità finanziaria;
–incentivare la cooperazione regionale al fine di consolidare la pacifica coesistenza e la stabilità politica ed economica;
–promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.
L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2000.
2.2.Il consiglio di associazione
Il consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo dello Stato di Israele, dall'altra. Esso si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Le decisioni e raccomandazioni del consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti. Tra una riunione e l'altra il consiglio di associazione può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti, conformemente all'articolo 10 del regolamento interno.
2.3.L'atto previsto del consiglio di associazione
Il consiglio di associazione sarà chiamato ad adottare una raccomandazione relativa alla proroga del piano d'azione UE-Israele (di seguito "l'atto previsto"). A norma dell'articolo 10 del regolamento interno del consiglio di associazione, la raccomandazione sarà adottata mediante procedura scritta.
La finalità dell'atto previsto è prorogare di due anni la validità del piano d'azione UE-Israele onde garantire la prosecuzione della cooperazione tra le due parti. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1, dell'accordo interinale di associazione, le raccomandazioni del consiglio di associazione non sono giuridicamente vincolanti. Considerato tuttavia che l'accordo euromediterraneo contempla esplicitamente l'adozione di raccomandazioni da parte del consiglio di associazione, si ritiene che tali raccomandazioni producano effetti giuridici.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
La posizione che l'Unione europea dovrà adottare nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo in merito all'adozione di una raccomandazione riguardante la proroga per due anni della validità del piano d'azione UE-Israele si basa sul testo della raccomandazione allegata alla presente decisione.
Entrambe le parti hanno confermato a più riprese la ricchezza e la vitalità delle relazioni tra l'Unione europea e Israele e il pieno impegno di queste ultime a favore dello sviluppo continuo delle relazioni bilaterali in tutti i settori di interesse reciproco.
Il recente conflitto nella Striscia di Gaza che ha fatto seguito ai brutali attacchi terroristici perpetrati da Hamas in Israele il 7 ottobre 2023 e il fragile cessate il fuoco nonché la volatilità nella regione non costituiscono un ambiente propizio alle discussioni strategiche a breve termine. La proroga del piano d'azione consentirebbe un periodo più lungo per avviare un dialogo strategico.
Nell'ambito inoltre dei lavori in corso relativamente a un nuovo patto per il Mediterraneo e a una nuova strategia per il Medio Oriente, la proroga del piano d'azione è nell'interesse delle parti, in quanto stabilisce prospettive e priorità di intervento per portare avanti la relazione bilaterale. Il piano d'azione è coerente con la politica europea di vicinato.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il consiglio di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo euromediterraneo.
L'atto che il consiglio di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.
L'atto previsto avrà effetti giuridici in quanto l'articolo 69, dell'accordo euromediterraneo contempla esplicitamente l'adozione di raccomandazioni da parte del consiglio di associazione che producono pertanto effetti giuridici ai sensi del diritto internazionale e prorogherà di due anni l'attuale piano d'azione UE-Israele.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la cooperazione con un paese terzo nell'ambito di un accordo di associazione e della politica europea di vicinato.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 217 TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
L'atto del consiglio di associazione modificherà la durata del piano d'azione UE-Israele e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (conformemente al regolamento interno del consiglio di associazione UE-Israele) e nel Reshumot (Gazzetta ufficiale di Israele) se il consiglio di associazione decide in tal senso.
2025/0064 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio
di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-Israele
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 2000/384/CE del Consiglio l'Unione ha concluso l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, che è entrato in vigore il 1º giugno 2000.
(2)Alla luce del recente conflitto nella Striscia di Gaza che ha fatto seguito ai brutali attacchi terroristici perpetrati da Hamas in Israele il 7 ottobre 2023 e del fragile cessate il fuoco nonché della volatilità della regione,
(3)l'UE intende adottare un nuovo patto per il Mediterraneo e una nuova strategia per il Medio Oriente.
(4)A norma dell'articolo 69 dell'accordo euromediterraneo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni e può formulare raccomandazioni adeguate.
(5)Il consiglio di associazione è chiamato ad adottare la raccomandazione relativa alla proroga del piano d'azione UE-Israele mediante procedura scritta.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione poiché la raccomandazione avrà effetti giuridici.
(7)La proroga di due anni del piano d'azione UE-Israele offrirà alle parti la piena facoltà di portare avanti la loro cooperazione nei prossimi anni, anche attraverso la possibile negoziazione di priorità di partenariato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
La posizione che dovrà essere adottata dall'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, si basa sul progetto di raccomandazione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 26.3.2025
COM(2025) 126 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio
di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele,
dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-Israele
ALLEGATO
RACCOMANDAZIONE N. XXX DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ISRAELE che approva la proroga del piano d'azione UE-Israele
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ISRAELE,
visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ("l'accordo euromediterraneo"), è stato firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995 ed è entrato in vigore il 1º giugno 2000.
(2)A norma dell'articolo 69 dell'accordo euromediterraneo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni e formulare raccomandazioni adeguate.
(3)L'articolo 10 del regolamento interno del consiglio di associazione prevede che tra una riunione e l'altra possano essere adottate decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti.
(4)La proroga di due anni del piano d'azione UE-Israele offrirà alle parti la piena facoltà di portare avanti la loro cooperazione nei prossimi anni, anche attraverso la possibile negoziazione delle priorità di partenariato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Articolo 1
Il consiglio di associazione, agendo mediante procedura scritta, raccomanda la proroga di due anni del piano d'azione UE-Israele a decorrere dalla data dell'adozione della presente raccomandazione.
Articolo 2
Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione.
Per il consiglio di associazione UE-Israele
Il/la presidente