COMMISSIONE EUROPEA
Strasburgo, 1.4.2025
COM(2025) 123 final
2025/0084(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il riesame intermedio della politica di coesione offre agli Stati membri l'opportunità di reindirizzare le risorse per il periodo 2021-2027 verso investimenti nelle capacità di difesa, per la competitività e l'autonomia strategica dell'UE, e in altre priorità emergenti, compresi gli obiettivi del patto per l'industria pulita, presentando alla Commissione le corrispondenti modifiche dei programmi. Tuttavia il quadro per gli investimenti della politica di coesione stabilito nei regolamenti FESR, Fondo di coesione e JTF non è sufficientemente allineato a queste nuove priorità. È inoltre necessaria una maggiore flessibilità per accelerare gli investimenti in tali settori, in particolare per rafforzare la resilienza dell'economia dell'UE e di tutte le sue regioni in una congiuntura geopolitica critica come quella che l'UE si trova attualmente ad affrontare. La presente proposta stabilisce una serie di adeguamenti dei suddetti regolamenti per conseguire tali obiettivi.
Allineare gli investimenti della politica di coesione alle nuove priorità
Negli ultimi anni le dinamiche geopolitiche sono state caratterizzate da una profonda incertezza, che ha reso necessaria una nuova e sostanziale valutazione dell'autonomia strategica, della resilienza e della preparazione dell'UE. Questi cambiamenti si stanno verificando in concomitanza con le transizioni verde, sociale e tecnologica, che stanno rapidamente riconfigurando il mondo che ci circonda. Le sfide rappresentate da queste trasformazioni simultanee sono state analizzate in modo approfondito nella relazione sul futuro della competitività europea, pubblicata nel settembre 2024. La relazione evidenzia l'urgente necessità di colmare il divario in materia di innovazione, accelerare gli sforzi di decarbonizzazione per rafforzare la competitività economica e ridurre le dipendenze esterne diversificando le catene di approvvigionamento e potenziando la produzione di energia verde a livello nazionale investendo nella resilienza ai cambiamenti climatici, nella digitalizzazione e nei settori critici.
In risposta, sono già state avviate diverse importanti iniziative per migliorare la resilienza economica e l'autonomia strategica dell'UE. Ne sono esempi la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), intesa a rafforzare la leadership tecnologica dell'Europa, "REPowerEU", concepito per ridurre la dipendenza da fonti energetiche esterne, accelerare la transizione verde e completare gli interventi già in corso nell'ambito dei programmi della politica di coesione, e il "dispositivo per la ripresa e la resilienza" (RRF), volto a sostenere i cambiamenti strutturali negli Stati membri e nelle regioni e a migliorarne la resilienza.
In quanto principale strumento di investimento dell'UE nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP), la politica di coesione svolge un ruolo cruciale nel sostenere tali priorità. Essa stimola investimenti mirati che contribuiscono alla coesione economica, sociale e territoriale, affrontando nel contempo le sfide emergenti. Il quadro normativo che disciplina i fondi della politica di coesione per il periodo 2021-2027 è stato tuttavia elaborato, negoziato e adottato prima della serie di importanti eventi geopolitici ed economici che da allora hanno ridefinito alcune delle priorità politiche strategiche dell'UE.
Analogamente, gli accordi di partenariato e i programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono stati elaborati e approvati nello stesso periodo e di conseguenza rispecchiano le priorità fissate all'epoca. Considerato il contesto globale e regionale in evoluzione, il riesame intermedio del 2025 offre un'opportunità cruciale per valutare la loro attuazione e l'efficacia del rispettivo contributo alle mutevoli priorità. Il riesame contribuirà a determinare la misura in cui i programmi della politica di coesione sono in grado di rispondere direttamente e tempestivamente a realtà politiche, economiche e sociali in rapida evoluzione.
Nel contempo è ormai evidente che agli inizi l'attuazione dei programmi della politica di coesione per il periodo 2021-2027 si è confrontata a sfide che non hanno favorito un rapido assorbimento e una tempestiva erogazione dei fondi, con conseguenti ritardi nella loro attuazione in confronto ai precedenti periodi di programmazione. Questi ritardi si verificano in un momento in cui rapidi e cospicui investimenti sono essenziali per sostenere la competitività e la resilienza economica.
·In tale contesto la Commissione propone modifiche mirate dei regolamenti (UE) 2021/1056 e (UE) 2021/1058. Le modifiche hanno l'obiettivo di allineare le priorità di investimento all'evoluzione del contesto economico, sociale e geopolitico, nonché ai nostri obiettivi in materia di clima e ambiente, introducendo nel contempo una maggiore flessibilità e incentivi per agevolare e incoraggiare un rapido impiego delle tanto necessarie risorse. Con il perfezionamento del quadro della politica di coesione per il periodo 2021-2027 l'UE può garantire che i suoi meccanismi di investimento rimangano agili e reattivi, consentendo una risposta più efficace alle sfide attuali e future.
·La Commissione propone di autorizzare gli Stati membri a ripresentare la loro proposta di riesame intermedio entro due mesi dall'entrata in vigore della presente proposta di modifica del regolamento (UE) 2021/1058 affinché possano sfruttarne appieno le opportunità. Eventuali modifiche del programma introdotte conformemente alle nuove priorità e flessibilità non pregiudicano l'applicazione delle misure adottate a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 né la conformità dei pertinenti programmi alle priorità di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/1060. In tale contesto la Commissione monitorerà attentamente la conformità dei programmi alle prescrizioni della pertinente legislazione dell'UE.
Competitività e decarbonizzazione
Nella bussola per la competitività, nel patto per l'industria pulita e nel piano d'azione per l'energia a prezzi accessibili la Commissione ha presentato un percorso concreto affinché l'Europa riconquisti la propria competitività e garantisca una prosperità sostenibile, con la decarbonizzazione e la circolarità come motori della crescita.
Le industrie ad alta intensità energetica svolgono in particolare un ruolo cruciale nelle nostre regioni e richiedono un'attenzione speciale nell'ambito della riprogrammazione dei fondi dell'UE. Queste industrie devono affrontare notevoli sfide, tra cui costi dell'energia più elevati rispetto ai loro concorrenti a livello mondiale, la continua mancanza di competitività di determinate tecnologie pulite, un rallentamento della domanda in alcuni dei principali settori a valle e l'aumento della concorrenza internazionale dovuto a sovraccapacità e produzione sovvenzionata in paesi terzi. Tali fattori sono tali da compromettere la competitività delle industrie ad alta intensità energetica e ostacolare il raggiungimento degli obiettivi dell'Europa in materia di decarbonizzazione e resilienza.
Sebbene i fondi di coesione possano già sostenere gli investimenti a favore degli obiettivi climatici a norma del regolamento (UE) 2021/1060, è opportuno intensificare ulteriormente gli sforzi affinché la decarbonizzazione sia un motore di crescita per le industrie europee e la prosperità degli europei. Alla luce del notevole fabbisogno di investimenti per conseguire i nostri obiettivi in materia di decarbonizzazione e competitività, gli Stati membri devono continuare a investire in progetti che contribuiscono direttamente alla transizione climatica ed energetica in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/1060, che continueranno ad applicarsi per mantenere il livello di investimenti legati al clima.
Il sostegno a progetti che rientrano nell'ambito di applicazione della STEP dovrebbe essere reso possibile in tutte le regioni, anche in quelle più sviluppate appartenenti agli Stati membri dell'Unione con un PIL pro capite superiore alla media dell'UE, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del trattato, in particolare nella misura in cui tali investimenti contribuiscono agli obiettivi strategici dell'Unione stabiliti negli orientamenti applicabili quali la futura disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita (attualmente oggetto di consultazione pubblica) e nella comunicazione sugli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI).
È inoltre opportuno eliminare altre restrizioni legate alla STEP per quanto riguarda il massimale fissato al 20 % della dotazione del FESR per la riprogrammazione e sopprimere la scadenza per presentare modifiche della STEP e per beneficiare del prefinanziamento aggiuntivo una tantum. Ciò dovrebbe anche contribuire a promuovere gli investimenti in tecnologie pulite innovative (capacità di produzione e diffusione) che sono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi del patto per l'industria pulita, ma anche in altri settori di sostegno per i quali la STEP fornisce importanti incentivi.
Va senz'altro riconosciuto e rafforzato anche il ruolo delle grandi imprese nello sviluppo regionale, poiché indirizzano la ricerca, l'innovazione e il trasferimento di conoscenze e tecnologie verso altre aziende e generano domanda e occupazione lungo tutta la catena di approvvigionamento. Con l'obiettivo di massimizzare l'impatto del sostegno dell'UE per stimolare la crescita e la competitività, la Commissione propone inoltre di ampliare le possibilità di fornire sostegno a investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI nel quadro del FESR in casi in cui le risorse finanziarie siano utilizzate per 1) sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP, 2) rafforzare le capacità industriali per potenziare le capacità di difesa, 3) contribuire a progetti nel settore della difesa e 4) facilitare l'adeguamento industriale legato alla decarbonizzazione e al sostegno della circolarità dei processi produttivi e dei prodotti, ad esempio nell'industria automobilistica e nelle industrie ad alta intensità energetica, nella misura consentita dalle norme in materia di aiuti di Stato. Possono ricevere sostegno anche investimenti in progetti che partecipano direttamente a un IPCEI approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e della comunicazione C(2021) 8481 in imprese diverse dalle PMI. Occorre agevolare ulteriormente il sostegno a tali imprese anche nell'ambito del Fondo per una transizione giusta esentandole dall'effettuare un'analisi del divario. Si propone pertanto di autorizzare gli Stati membri, in linea con le norme in materia di aiuti di Stato, a concedere in via diretta il sostegno del FESR ai progetti che partecipano direttamente a un importante progetto di comune interesse europeo approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della comunicazione C(2021) 8481.
Allo scopo di rafforzare ulteriormente l'effetto leva di InvestEU, il programma faro dell'UE per stimolare gli investimenti in settori strategici e di importanza critica, e di ampliare le possibilità di trasferimento già previste dalla legislazione, la Commissione propone di consentire il trasferimento di risorse dal FESR e dal Fondo di coesione ai comparti degli Stati membri di InvestEU ai fini dell'attuazione di un nuovo strumento finanziario InvestEU per il conseguimento degli obiettivi della politica di coesione.
Difesa e sicurezza
Da decenni non si assisteva a un'instabilità geopolitica come quella attuale, e per garantire la propria sicurezza e preparazione l'Unione europea deve ora prendere decisioni cruciali. Per assicurare la deterrenza in ambito di difesa, l'Europa deve essere pronta a inaugurare una nuova era aumentando significativamente il proprio sostegno allo sviluppo delle capacità di difesa, alla riduzione delle dipendenze, alla resilienza delle infrastrutture e alla competitività dell'industria della difesa dell'UE. Questo sforzo consentirà all'Unione di affrontare la necessità a breve termine di sostenere l'Ucraina garantendo nel contempo la stabilità a lungo termine del continente.
La Commissione ha presentato al Consiglio europeo un piano di risposta immediata, Rearm Europe, del valore di 800 miliardi di EUR, attivando tutte le leve finanziarie disponibili per sostenere in modo rapido e sostanziale gli investimenti nelle capacità di difesa europee. Tra queste leve, il bilancio dell'Unione può contribuire ulteriormente allo sforzo collettivo attraverso un nuovo strumento di difesa specifico e tramite il rafforzamento del programma per l'industria europea della difesa (EDIP).
A integrazione di questi strumenti e per incentivare ulteriormente gli Stati membri a sostenere direttamente gli investimenti nel settore della difesa è essenziale che i finanziamenti della politica di coesione possano essere mobilitati rapidamente. Tali investimenti rafforzeranno la resilienza e la competitività dell'UE promuovendo nel contempo lo sviluppo regionale e la crescita. Risponderanno inoltre alla duplice sfida cui devono far fronte le regioni dell'Unione confinanti con la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina, ossia rafforzare la sicurezza rilanciando al tempo stesso le rispettive economie.
Per fornire un quadro che consenta flessibilità e sostegno finanziario, la Commissione propone di creare due nuovi obiettivi specifici all'interno dell'attuale ambito d'intervento del FESR. Il primo nuovo obiettivo specifico consente agli Stati membri di riprogrammare, nell'ambito dei rispettivi programmi per il periodo 2021-2027 che rientrano nell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", gli importi destinati al rafforzamento delle capacità produttive nelle imprese del settore della difesa senza restrizioni in termini geografici o di dimensioni dell'impresa. Gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI e realizzati in tutte le regioni dell'UE dovrebbero anche poter accedere al sostegno finanziario per progetti di interesse comune dell'industria della difesa nell'ambito dell'EDIP e rafforzare le capacità complessive di difesa e di preparazione dell'Europa. Il secondo nuovo obiettivo specifico relativo alla difesa contribuisce alla costruzione di infrastrutture di difesa o a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione. Questi obiettivi specifici vanno anche in aiuto delle regioni frontaliere orientali.
Si propone che gli Stati membri, nell'avvalersi del quadro proposto, beneficino di un prefinanziamento aggiuntivo una tantum pari al 30 % degli importi programmati nell'ambito della priorità dedicata e della possibilità di applicare un finanziamento dell'Unione ammontante al 100 % per entrambi gli obiettivi specifici, a condizione che la modifica del programma sia presentata nel 2025.
Alloggi a prezzi accessibili (compresi gli alloggi sociali)
Negli ultimi anni i prezzi e i canoni di locazione degli alloggi sono notevolmente aumentati. Di contro, i salari non sono cresciuti di pari passo. Questa evoluzione non uniforme ha creato un divario crescente tra la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili e le esigenze della popolazione.
I prezzi medi delle abitazioni, che erano diminuiti dopo il 2008 sulla scia della recessione economica, sono in costante aumento in tutta l'UE dal 2013. Complessivamente nell'UE tra il 2013 e il terzo trimestre del 2024 si è verificato un aumento del 59 %, pari a circa il doppio dell'aumento del livello generale dei prezzi (IPCA) registrato nello stesso periodo.
L'impennata dei prezzi degli alloggi non è stata accompagnata da un corrispondente aumento dei salari, e ciò ha provocato una notevole pressione sulla relativa accessibilità economica. Il rapporto tra prezzi delle abitazioni e reddito è aumentato di oltre 15 punti percentuali tra il 2013 e il 2022 e, nonostante un certo rallentamento nel 2023, resta al di sopra della sua media di lungo periodo.
Pur con differenze di intensità da paese a paese e da regione a regione, la problematica ha un impatto generalizzato. Gli elevati costi immobiliari costringono molte famiglie a destinare una quota sproporzionata del loro reddito ad affitti o mutui ipotecari, riducendo l'importo disponibile per altre necessità come l'alimentazione, l'assistenza sanitaria e l'istruzione ed esponendole al rischio di povertà. Nel 2023 una famiglia a rischio di povertà su tre ha speso almeno il 40 % del proprio reddito disponibile per l'alloggio. Esistono inoltre differenze nei prezzi immobiliari tra aree urbane ed extraurbane. I prezzi delle abitazioni in percentuale del reddito in aree metropolitane e altre aree urbane sono più elevati e in costante aumento dal 2015, mentre altrove sono rimasti stabili. L'impatto sociale di queste cifre è più ampio se si considera che comportano anche la mancanza di sistemazioni per studenti e di abitazioni adeguate per le aspiranti nuove famiglie.
L'insufficienza di immobili a prezzi accessibili crea gravi difficoltà per un numero crescente di famiglie, ma ha anche un risvolto in termini di competitività. In alcune zone le imprese europee cominciano infatti ad avere problemi nell'attrarre lavoratori poiché il costo degli alloggi e della vita è sproporzionatamente elevato rispetto al reddito. In alcune città i prezzi alti stanno anche mettendo sotto pressione i servizi pubblici a causa delle difficoltà ad attrarre lavoratori pubblici essenziali (insegnanti, infermieri, poliziotti, ecc.).
In tale contesto gli orientamenti politici della Commissione pongono un forte accento sulla politica abitativa proponendo un approccio coordinato nell'ambito del prossimo piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili. Con questa ambizione di fondo la Commissione propone di colmare il crescente divario di investimenti in abitazioni a prezzi accessibili consentendo agli Stati membri di riprogrammare, nell'ambito dei rispettivi programmi per il periodo 2021-2027, gli importi destinati a sostenere gli investimenti che promuovono l'accesso agli alloggi a prezzi accessibili. Gli investimenti nell'ambito del "nuovo Bauhaus europeo" dovrebbero sfruttare appieno queste nuove possibilità offerte.
Allo stesso tempo occorre garantire che le abitazioni siano resilienti ai cambiamenti climatici.
La Commissione propone di includere corrispondenti obiettivi specifici supplementari in tre obiettivi strategici, offrendo così agli Stati membri e alle regioni flessibilità in funzione delle loro strutture di programmazione e dell'orientamento degli interventi per gli alloggi.
Con l'obiettivo di incentivare la ridefinizione delle priorità dei programmi nazionali e l'assorbimento, e fatto salvo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, si propone che gli Stati membri, nell'avvalersi del quadro proposto, beneficino di un finanziamento dell'Unione ammontante al 100 % e di un prefinanziamento pari al 30 % degli importi programmati nell'ambito della priorità dedicata. Ai fini del potenziamento dell'impatto degli investimenti, l'ambito di applicazione degli interventi consente ora di includere azioni connesse all'attuazione delle riforme nell'ambito della politica di coesione, a condizione che la modifica del programma sia presentata nel 2025.
Accesso all'acqua, gestione sostenibile dell'acqua e resilienza idrica
L'acqua è una risorsa vitale per la sicurezza dei nostri sistemi alimentare, energetico ed economico, ma le risorse idriche sono soggette a pressioni crescenti a livello di UE e mondiale. Una gestione efficace di tali risorse è essenziale per salvaguardare la salute pubblica, tutelare l'ambiente e preservare la competitività economica dell'UE. Settori critici quali l'agricoltura, l'energia, l'industria manifatturiera e i trasporti risentono sempre più della cattiva gestione, compresi l'inquinamento e l'estrazione eccessiva. L'UE deve far fronte al crescente impatto dei cambiamenti climatici, che aggravano le pressioni esistenti su qualità e quantità dell'acqua e sugli ecosistemi marini. In tale contesto urge rafforzare l'attuazione della legislazione in materia di protezione delle acque e dell'ambiente marino, così come migliorare l'efficienza idrica, affrontare la carenza idrica e compiere progressi verso un'Europa resiliente dal punto di vista idrico, il che richiede sforzi e investimenti significativi. Nell'UE i settori economici dell'acqua e dell'economia blu, di grande importanza in molte regioni, promuovono l'innovazione e la sostenibilità e tutelano la salute pubblica, ad esempio offrendo soluzioni avanzate come la desalinizzazione, il trattamento delle acque, il riutilizzo dell'acqua e la biotecnologia blu. La leadership internazionale nelle tecnologie idriche rafforza il potenziale di esportazione dell'UE e crea posti di lavoro in tutte le regioni d'Europa.
L'UE deve pertanto proteggere gli ecosistemi acquatici e le infrastrutture idriche incrementando gli investimenti e, in fatto di infrastrutture e forniture idriche, deve perseguire l'obiettivo di garantire l'accesso all'acqua e l'approvvigionamento idrico ai nostri cittadini e alle nostre società in ogni circostanza.
L'UE ha istituito un solido quadro giuridico per la gestione sostenibile e sicura dell'acqua, tuttavia sono necessari ulteriori progressi nell'attuazione e occorre urgentemente un'azione più risoluta. Per questo motivo nel primo semestre del 2025 l'UE presenterà una strategia per la resilienza idrica. In linea con la strategia dell'Unione in materia di preparazione, la resilienza idrica impone di passare da una gestione delle crisi reattiva a una proattiva e basata sul rischio, unitamente a una maggiore preparazione.
Per il periodo 2021-2027 nell'ambito dei programmi della politica di coesione si stanno investendo quasi 13 miliardi di EUR in servizi idrici e in una migliore raccolta e un miglior trattamento delle acque reflue. Ciononostante sono necessari ulteriori sforzi da parte dei settori pubblico e privato per garantire progressi sufficienti. Con l'obiettivo di sottolineare adeguatamente l'importanza e la centralità degli investimenti nella resilienza idrica, la Commissione propone pertanto di modificare la formulazione dell'obiettivo specifico relativo alla gestione dell'acqua legato all'obiettivo strategico 2 "Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile".
È auspicabile incentivare gli investimenti della politica di coesione nella gestione sostenibile e sicura, in particolare per contribuire a costruire una società resiliente sul piano delle risorse idriche ripristinando maggiormente i corpi idrici, ricorrendo a soluzioni basate sulla natura per ridurre il rischio di inondazioni e per rafforzare la capacità degli ecosistemi di immagazzinare l'acqua, migliorando il controllo delle estrazioni di acqua, aumentando l'efficienza idrica e il riutilizzo dell'acqua, ricorrendo a una maggior digitalizzazione delle infrastrutture idriche, mitigando l'impatto della siccità e della desertificazione come pure le inondazioni e gli eventi meteorologici estremi e garantendo il rispetto della direttiva quadro sulle acque e delle direttive sulle acque sotterranee, sul trattamento delle acque reflue urbane e sugli standard di qualità ambientale. Si propone che gli Stati membri, nell'avvalersi del quadro proposto, beneficino della possibilità di un finanziamento dell'Unione ammontante al 100 % e di un prefinanziamento pari al 30 % degli importi programmati nell'ambito della priorità dedicata per questo nuovo obiettivo specifico.
Transizione energetica
Gli investimenti della politica di coesione contribuiscono alle priorità dell'UE anche nell'ambito dell'azione per il clima e della transizione climatica per un valore di 110 miliardi di EUR. Alla luce del notevole fabbisogno di investimenti per la transizione climatica, gli Stati membri devono continuare ad adoperarsi per rispettare l'ambizione in materia di clima dei fondi.
Al fine di rafforzare la sicurezza energetica e di accelerare la transizione in tutta l'Unione, come pure di incentivare la mobilità pulita, è opportuno creare un nuovo obiettivo specifico per promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica, a titolo delle risorse del FESR e del Fondo di coesione.
Allo scopo di accelerare la transizione energetica dell'industria, in particolare nei settori ad alta intensità energetica, necessaria per conseguire gli obiettivi climatici dell'UE e per la competitività e la resilienza dell'UE, la Commissione propone di ampliare l'ambito di applicazione del sostegno del FESR alla decarbonizzazione di progetti selezionati nel contesto degli strumenti dell'Unione, in particolare i progetti in impianti cui è stato assegnato un "marchio di sovranità" nell'ambito del Fondo per l'innovazione istituito dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS), e di ridurre i controlli amministrativi per un sostegno analogo nell'ambito del JTF.
Aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici è essenziale per garantire la competitività. In linea con la strategia dell'Unione in materia di preparazione e con il concetto di preparazione e sicurezza fin dalla progettazione, è essenziale garantire investimenti sostenibili e consapevoli, basati su dati di modellistica climatica adeguati, in modo da proteggere sia le popolazioni vulnerabili che l'economia e la competitività dell'UE.
Regioni frontaliere orientali
Date le sfide cui le regioni frontaliere orientali devono far fronte a seguito dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina dovrebbero beneficiare della possibilità di un prefinanziamento una tantum pari al 9,5 % della dotazione del programma e di un finanziamento dell'Unione ammontante al 100 %.
Maggiore flessibilità e semplificazione per accelerare gli investimenti
A metà del periodo di programmazione 2021-2027 il livello dei pagamenti richiesti dagli Stati membri alla Commissione è esiguo a causa di una combinazione di fattori: l'adozione tardiva dei regolamenti che disciplinano la politica; la necessità di affrontare le crisi che si sono susseguite, dalla pandemia di COVID-19 alla guerra nei confronti dell'Ucraina e alla crisi energetica; l'urgenza di chiudere il precedente periodo di programmazione; la priorità conferita all'attuazione degli strumenti di NGEU, dati i tempi più ristretti. A sua volta, tutto questo ha messo a dura prova le capacità amministrative delle autorità degli Stati membri di progettare gli investimenti e di realizzarli con sollecitudine. Fatta salva la rapida accelerazione registrata nello scorso anno, con una selezione dei progetti prossima al 40 % delle dotazioni, l'attuazione della politica di coesione dovrebbe prendere velocemente slancio in un contesto in cui l'Unione si trova ad affrontare una serie di nuove sfide che richiedono risposte tempestive. La Commissione propone pertanto una serie di misure volte a rendere ancora più flessibile e semplice il ricorso al sostegno della politica di coesione per accelerare gli investimenti.
–Per evitare che l'attuazione dei programmi subisca ritardi a causa dei vincoli di bilancio nazionali e per ampliare la capacità finanziaria degli Stati membri di affrontare le nuove sfide emergenti, la Commissione propone di erogare nel 2026 un prefinanziamento una tantum del 4,5 % a titolo del FESR e del Fondo di coesione a tutti i programmi che riassegnano almeno il 15 % delle loro risorse alle nuove priorità nel contesto del processo di riesame intermedio. Si propone di aumentare al 9,5 % nel 2026 la percentuale di prefinanziamento per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina. Per evitare che il rischio di ritardi e la corrispondente perdita di fondi riducano la volontà di apportare modifiche ai programmi e per garantire la corretta attuazione delle operazioni in questione, la Commissione propone di estendere il termine per l'utilizzo delle risorse del FESR e del Fondo di coesione e di prorogare di un ulteriore anno il termine ultimo di ammissibilità. Si propone che tale flessibilità sia resa disponibile solo per i programmi che hanno suggerito modifiche risultanti in una riassegnazione di almeno il 15 % delle risorse per le nuove priorità stabilite nella presente proposta e nel contesto del riesame intermedio, a seguito dell'approvazione.
–I costi legati ai preparativi per le riforme saranno ammissibili anche per le riforme autonome (vale a dire non accompagnate da investimenti).
–Nell'intento di rafforzare ulteriormente le sinergie tra le politiche e gli strumenti dell'UE, si propone di prevedere anche per il JTF il meccanismo relativo al marchio di eccellenza (compreso il marchio di sovranità) e la possibilità di ricorrere a una procedura di selezione semplificata a norma del regolamento (UE) 2021/1060, fornendo così sostegno ai progetti selezionati nell'ambito di altri strumenti dell'UE che non dispongono di finanziamenti sufficienti. In considerazione dell'elevata domanda di sostegno a titolo del Fondo per l'innovazione e dei risultati positivi conseguiti nel sostenere progetti sufficientemente maturi, che presentano un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sono dimostrativi di tecnologie, processi o prodotti altamente innovativi o, in alternativa, mirano all'applicazione su larga scala di tecnologie, processi o prodotti innovativi per giungere alla loro ampia diffusione commerciale in tutta l'UE, la Commissione propone inoltre di allinearsi alle possibilità di cui beneficiano i progetti sostenuti a titolo del Fondo per l'innovazione e di includere una corrispondente disposizione mirata che consenta la produzione, la trasformazione, il trasporto, la distribuzione, lo stoccaggio o la combustione di combustibili fossili, a condizione che a tali progetti sia stato assegnato un marchio di sovranità nell'ambito del Fondo per l'innovazione.
–Riconoscendo l'importante ruolo delle città nel realizzare gli obiettivi dell'UE, nell'affrontare le sfide locali e nel rafforzare i legami tra zone urbane e rurali per promuovere uno sviluppo regionale equilibrato, la Commissione propone di rafforzare l'iniziativa urbana europea (EUI) introducendo la possibilità di riassegnare risorse dal FESR all'EUI. Gli importi in questione sosterrebbero le azioni a vantaggio degli Stati membri che avviano la riassegnazione. La Commissione propone inoltre di istituire un marchio di eccellenza per l'EUI, consentendo così il sostegno a titolo dei programmi della politica di coesione per i progetti dell'EUI che sono stati selezionati ma che non hanno potuto ricevere finanziamenti data l'insufficienza delle risorse. Gli Stati membri avrebbero inoltre la possibilità di riassegnare le risorse del FESR dai loro programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" allo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale, disponendo in tal modo di una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse. Poiché dette riassegnazioni sono effettuate nell'ambito dello stesso fondo, il FESR, si propone di non conteggiarle ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060.
Allo scopo di agevolare un'attuazione efficace e proficua del JTF, la Commissione propone di eliminare le attuali restrizioni applicabili alla modifica dei target finali degli indicatori nei piani per una transizione giusta alla luce dei cambiamenti introdotti dal riesame intermedio. Tali restrizioni possono essere eliminate solo se non incidono sulla transizione verso la neutralità climatica e sugli impegni di eliminazione graduale dei combustibili fossili.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta è coerente con gli obiettivi perseguiti dai fondi della politica di coesione e si limita a una modifica mirata dei regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta si limita a una modifica mirata dei regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 ed è coerente con le altre politiche dell'Unione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta si fonda sugli articoli 175, 177, 178 e 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Nell'intento di incoraggiare gli Stati membri ad allineare meglio i loro programmi della politica di coesione alle priorità emergenti dell'UE, garantendo nel contempo una maggiore flessibilità e semplificazione per accelerare gli investimenti, si propongono modifiche dei regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056. Lo stesso risultato non può essere conseguito mediante azioni a livello nazionale.
•Proporzionalità
La proposta mira a incentivare gli Stati membri affinché allineino ulteriormente i loro programmi della politica di coesione alle priorità emergenti dell'UE e a fornire maggiore flessibilità e semplificazione per accelerare gli investimenti. La misura si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.
•Scelta dell'atto giuridico
Un regolamento è lo strumento appropriato, in quanto stabilisce norme direttamente applicabili per il sostegno.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
Una valutazione d'impatto è stata effettuata al fine di elaborare la proposta relativa ai regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056. Le modifiche, limitate e mirate, non richiedono una valutazione d'impatto distinta.
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta riguarda i programmi della politica di coesione per il periodo 2021-2027 e comporterà un prefinanziamento aggiuntivo da versare a titolo del FESR nel 2026. Tale prefinanziamento aggiuntivo determinerà l'anticipo degli stanziamenti di pagamento al 2026, rispetto a uno scenario di politiche invariate, ed è neutro in termini di bilancio per il periodo 2021-2027. Sulla base dell'adozione stimata della proposta, il prefinanziamento aggiuntivo totale da versare nel 2026 ammonta a 16,1 miliardi di EUR. Allo stesso tempo, tenuto conto delle previsioni di pagamento e delle variazioni nell'esecuzione, l'incidenza netta sul bilancio è stimata a 3,6 miliardi di EUR, che saranno inclusi nel progetto di bilancio 2026. La possibilità di richiedere un aumento del tasso di finanziamento dell'Unione per gli investimenti nella difesa, negli alloggi, nella resilienza idrica e in determinate infrastrutture energetiche e per i programmi che interessano le regioni frontaliere orientali comporterà anche un parziale anticipo dei pagamenti, seguito da una loro riduzione in una fase successiva, in quanto la dotazione globale resta invariata. L'effettiva incidenza sul bilancio del maggiore tasso di cofinanziamento su base annua dipenderà dall'assorbimento da parte degli Stati membri e dal ritmo di presentazione delle domande di pagamento.
Ai fini della modifica proposta non è necessaria alcuna variazione dei massimali annui per gli impegni e i pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'attuazione della misura sarà oggetto di monitoraggio e relazioni nel quadro dei meccanismi generali di rendicontazione stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1060.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La proposta comporta la modifica dei regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda il FESR, il Fondo di coesione e il JTF.
Obiettivi specifici
Competitività e decarbonizzazione
·La limitazione del 20 % fissata per la riprogrammazione delle risorse verso gli obiettivi specifici STEP è soppressa.
·Il sostegno a carico del FESR e del Fondo di coesione alle imprese diverse dalle PMI è reso possibile, nella misura in cui esse risultano conformi alle norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del trattato, per gli investimenti che partecipano a un importante progetto di comune interesse europeo approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della comunicazione C(2021) 8481, o se le imprese facilitano l'adeguamento industriale legato alla decarbonizzazione dei processi produttivi e dei prodotti. Inoltre la possibilità di sostenere le grandi imprese è estesa a tutte le regioni nel contesto degli obiettivi specifici STEP, in virtù degli obiettivi strategici 1 e 2, nella misura in cui ciò sia consentito dalle norme in materia di aiuti di Stato.
·Gli Stati membri hanno la possibilità di trasferire risorse dal FESR o dal Fondo di coesione al comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU al fine di mobilitarle nel quadro del nuovo strumento finanziario InvestEU, come previsto nella proposta di modifica del regolamento InvestEU (COM(2025) 84).
·Per gli importanti progetti di comune interesse europeo approvati dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della comunicazione C(2021) 8481, la procedura di selezione è semplificata in quanto le autorità di gestione sono in grado, in linea con le norme in materia di aiuti di Stato, di concedere in via diretta il sostegno del FESR ai progetti che partecipano direttamente a tali importanti progetti di comune interesse europeo approvati.
·Va assicurato che gli investimenti finanziati dalla politica di coesione aumentino la resilienza ai cambiamenti climatici, poiché ciò è essenziale anche per garantire la competitività.
Difesa e sicurezza
·Nell'ambito dell'obiettivo strategico 1 per il FESR e dell'obiettivo strategico 3 per il FESR e il Fondo di coesione è introdotto un nuovo obiettivo specifico a sostegno degli investimenti nella capacità di difesa dell'UE; inoltre l'ambito di applicazione del sostegno è modificato per poter aiutare imprese diverse dalle PMI a raggiungere tali obiettivi specifici, nella misura consentita dalle norme in materia di aiuti di Stato. L'obiettivo specifico nell'ambito dell'obiettivo strategico 3 incentiverà infrastrutture di difesa o a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione. In aggiunta al prefinanziamento annuale per i programmi, la Commissione verserà inoltre un prefinanziamento eccezionale una tantum pari al 30 % in base alle risorse assegnate a tali obiettivi specifici nelle priorità dedicate, mentre il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità è fissato al 100 %.
Alloggi a prezzi accessibili (compresi gli alloggi sociali)
·Al fine di promuovere gli investimenti in alloggi a prezzi accessibili, compresi gli alloggi sociali e il sostegno alle relative riforme, sono introdotti tre nuovi obiettivi specifici per il FESR e uno per il Fondo di coesione. Per tali obiettivi specifici la Commissione verserà, in aggiunta al prefinanziamento annuale per i programmi, un prefinanziamento eccezionale una tantum del 30 % in base alle risorse assegnate alle priorità dedicate, mentre il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate al sostegno di tali obiettivi è pari al 100 %. Allo stesso tempo occorre garantire che gli alloggi siano resilienti ai cambiamenti climatici.
·Inoltre l'ambito di applicazione del Fondo per una transizione giusta è modificato per consentire anche gli investimenti in alloggi a prezzi accessibili e gli incentivi alle riforme pertinenti a sostegno dell'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta.
Accesso sicuro all'acqua, sua gestione sostenibile e resilienza idrica
·La modifica dell'obiettivo specifico, che ora recita "promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e la resilienza idrica", rispecchia l'importanza strategica per l'UE di una gestione resiliente delle risorse idriche. Per contribuire ad accelerare gli investimenti in questo ambito la Commissione verserà, in aggiunta al prefinanziamento annuale per i programmi, un prefinanziamento eccezionale una tantum del 30 % in base alle risorse assegnate alle priorità dedicate che supportano l'obiettivo specifico, mentre il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate al sostegno di tali obiettivi è pari al 100 %.
Transizione energetica
·Al fine di rafforzare la sicurezza energetica e di accelerare la transizione in tutta l'Unione, come pure di incentivare la mobilità pulita, è opportuno creare un nuovo obiettivo specifico per promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica, a titolo delle risorse del FESR e del Fondo di coesione.
Regioni frontaliere orientali
·Date le sfide cui le regioni frontaliere orientali devono far fronte a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", finanziati dal FESR o dal Fondo di coesione, per le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina dovrebbero beneficiare della possibilità di un prefinanziamento una tantum pari al 9,5 % e di un finanziamento dell'Unione ammontante al 100 % se i programmi riassegnano almeno il 15 % delle loro risorse agli obiettivi specifici di nuova introduzione e alla STEP. Qualora il corrispondente programma riguardi l'intero territorio dello Stato membro, tali flessibilità finanziarie dovrebbero applicarsi solo se detto programma è l'unico programma dello Stato membro che include le regioni NUTS 2 interessate.
Città
·L'iniziativa urbana europea è rafforzata consentendo l'assegnazione di un marchio di eccellenza alle azioni innovative valutate e risultate conformi ai requisiti minimi di qualità che tuttavia non hanno potuto essere finanziate a causa di vincoli di bilancio, e consentendo agli Stati membri di destinare parte della loro dotazione nazionale iniziale del FESR all'iniziativa urbana europea. Tale riassegnazione non sarebbe conteggiata ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060.
Ulteriori flessibilità in materia di attuazione
Concentrazione tematica
·I requisiti di concentrazione tematica del FESR sono sottoposti a revisione per tenere conto dell'introduzione dei nuovi e modificati obiettivi specifici e degli obiettivi specifici introdotti nell'ambito del regolamento STEP. Continueranno tuttavia ad applicarsi le prescrizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/1060 in relazione agli investimenti legati al clima.
Riesame intermedio
·Affinché gli Stati membri possano utilizzare efficacemente le nuove priorità e flessibilità, si propone di autorizzarli a ripresentare la loro proposta di riesame intermedio entro due mesi dall'entrata in vigore delle presenti modifiche normative.
·Per contribuire ad accelerare l'attuazione del FESR e del Fondo di coesione, tutti i programmi che riassegnano almeno il 15 % delle loro risorse a favore degli obiettivi specifici di nuova introduzione e della STEP riceverebbero un prefinanziamento una tantum del 4,5 % in base alla modifica della loro dotazione per il programma (ad eccezione delle regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, che beneficiano del prefinanziamento una tantum più elevato pari al 9,5 %), cui si sommerebbe il prefinanziamento aggiuntivo correlato ai nuovi settori prioritari di cui sopra.
·Inoltre il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese è prorogato di un ulteriore anno per i programmi del FESR e del Fondo di coesione per i quali almeno il 15 % della dotazione è riorientato verso i nuovi settori prioritari.
·Al fine di garantire flessibilità per quanto riguarda il calcolo del contributo all'azione per il clima, qualora il contributo all'azione per il clima di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 sia superato per il Fondo di coesione o il FESR, l'importo che supera l'obiettivo potrebbe essere preso in considerazione nel calcolo del contributo all'azione per il clima per l'altro fondo.
Ulteriori modifiche volte a razionalizzare l'attuazione, tra cui:
·la possibilità per gli Stati membri di riassegnare risorse dal FESR allo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale;
·la possibilità di sostenere attività che contribuiscono all'attuazione delle riforme;
·la revisione debitamente giustificata dei target finali degli indicatori di output nell'ambito di una modifica del programma del JTF, con la garanzia che tali revisioni non incidano sulla transizione verso la neutralità climatica e sugli impegni di eliminazione graduale dei combustibili fossili.
2025/0084 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 175, 177, 178 e 322,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Negli ultimi anni le dinamiche geopolitiche sono state caratterizzate da una profonda incertezza, che ha reso necessaria una nuova e sostanziale valutazione dell'autonomia strategica, della resilienza e della sicurezza dell'Unione in concomitanza con le sfide derivanti dalle transizioni verde, sociale e tecnologica. Tali trasformazioni simultanee evidenziano l'urgente necessità di colmare il divario in materia di innovazione, accelerare gli sforzi di decarbonizzazione per rafforzare la competitività economica e ridurre le dipendenze esterne diversificando le catene di approvvigionamento, potenziando la produzione di energia verde a livello nazionale e investendo nei settori critici.
(2)In quanto principale strumento di investimento dell'Unione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, la politica di coesione svolge un ruolo cruciale nel sostenere tali priorità. Essa stimola investimenti mirati che contribuiscono alla coesione economica, sociale e territoriale, affrontando nel contempo le sfide emergenti.
(3)Il quadro giuridico per i programmi della politica di coesione prevede un riesame intermedio nel 2025, che offre un'opportunità tempestiva e unica di riorientare i programmi per affrontare nuove sfide e opportunità, accelerarne l'attuazione e incrementarne l'efficacia per rispondere alle vecchie e alle nuove priorità dell'Unione.
(4)Nella bussola per la competitività, nel patto per l'industria pulita e nel piano d'azione per l'energia a prezzi accessibili la Commissione ha presentato un percorso concreto affinché l'Europa riconquisti la propria competitività e garantisca una prosperità sostenibile. Il FESR e il Fondo di coesione già sostengono gli investimenti a favore degli obiettivi climatici, come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1060. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia intensificare gli sforzi per garantire che la decarbonizzazione sia un motore di crescita per le industrie europee e la prosperità degli europei, incrementando, tra l'altro, il sostegno alle tecnologie pulite e accelerando la transizione verso l'energia pulita, investendo in progetti di infrastrutture energetiche in grado di garantire un'autentica Unione dell'energia e favorendo la decarbonizzazione dei processi produttivi e dei prodotti.
(5)Alla luce di un'instabilità geopolitica senza precedenti e della necessità che l'Unione garantisca la propria difesa, i finanziamenti della politica di coesione dovrebbero essere mobilitati con rapidità per sostenere direttamente gli investimenti nelle capacità di difesa. È pertanto necessario introdurre nuovi obiettivi specifici per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di finanziare le capacità industriali nel settore della difesa e consentire investimenti in infrastrutture di difesa o a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare, in linea con l'ambito di applicazione di tali fondi. Le capacità industriali per potenziare le capacità di difesa dovrebbero riguardare lo sviluppo tecnologico e la produzione di prodotti per la difesa e di altri prodotti a scopi di difesa, quali definiti all'articolo 2 del [progetto di] regolamento [xxxx] del Consiglio che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa, in particolare quelli di cui all'articolo 1 di tale regolamento. Gli Stati membri sono incoraggiati ad avvalersi della possibilità, prevista dall'attuale quadro giuridico, di trasferire volontariamente le risorse loro destinate in regime di gestione concorrente a favore di programmi a gestione diretta con obiettivi in materia di difesa e sicurezza. In tale contesto i trasferimenti alla dotazione per la mobilità militare del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) garantirebbero interventi coordinati lungo i corridoi di mobilità militare evidenziati nel Libro bianco sulla difesa.
(6)Inoltre, al fine di iniettare rapidamente liquidità per coprire le esigenze più urgenti, segnatamente per quanto riguarda gli investimenti in capacità di difesa rafforzate, dovrebbero essere offerte possibilità di finanziamento aggiuntive. È in particolare necessario prevedere un prefinanziamento aggiuntivo una tantum pari al 30 % degli importi programmati nell'ambito delle priorità dedicate alla difesa nel quadro dei rispettivi obiettivi strategici del FESR e del Fondo di coesione e la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento dell'Unione fino al 100 %.
(7)Il FESR e il Fondo di coesione possono già sostenere, nei rispettivi ambiti di applicazione, gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della "piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa" (STEP), che è intesa a rafforzare la leadership tecnologica dell'Europa. Al fine di incentivare ulteriormente gli investimenti del FESR e del Fondo di coesione in tali settori critici, è opportuno eliminare la limitazione del contributo complessivo del FESR e del Fondo di coesione a favore di tali priorità e prorogare la possibilità per gli Stati membri di ricevere un prefinanziamento più elevato per le pertinenti modifiche dei programmi. Inoltre le possibilità di finanziamento di investimenti produttivi che contribuiscono agli obiettivi STEP in imprese diverse dalle PMI dovrebbero essere estese a tutte le regioni. Analogamente, tali investimenti dovrebbero essere possibili anche nelle regioni in cui facilitano l'adeguamento industriale legato alla trasformazione digitale, comprese le capacità digitali nel cloud, nell'IA e nel supercalcolo, o la decarbonizzazione e la circolarità dei processi produttivi e dei prodotti, ad esempio nell'industria automobilistica o nelle industrie ad alta intensità energetica. Inoltre la possibilità prevista per gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di finanziare investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI a titolo del Fondo per una transizione giusta (JTF) istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe essere estesa a tutti gli investimenti senza la necessità di effettuare un'analisi del divario e a prescindere dal suo esito.
(8)Al fine di rafforzare la sicurezza energetica e accelerare la transizione energetica e la mobilità pulita, gli investimenti nell'ambito della STEP e dello strumento per le infrastrutture per i combustibili alternativi dovrebbero essere integrati dall'introduzione di un nuovo obiettivo specifico per il FESR e il Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo strategico 2 inteso a promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica. Per accelerare gli investimenti in questi settori, le priorità dedicate a questo obiettivo specifico dovrebbero beneficiare di un prefinanziamento aggiuntivo una tantum pari al 30 % degli importi programmati nell'ambito di tali priorità e della possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento dell'Unione fino al 100 %. Le autorità di gestione dovrebbero mirare a mobilitare l'importo massimo possibile di finanziamenti privati, se del caso. L'intensificazione dello sforzo di investimento consentirà ai settori ad alta intensità energetica di accedere a fonti energetiche più stabili e diversificate in un mercato interno dell'energia meno frammentato, rafforzandone la sostenibilità e competitività. Inoltre l'ampliamento dell'intervento del FESR a favore dei progetti di decarbonizzazione consente alle industrie ad alta intensità energetica di dare priorità alle innovazioni ad alto impatto allineate agli obiettivi climatici dell'UE.
(9)Gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) derivano da uno strumento di aiuti di Stato che richiede una cooperazione a livello europeo per le tecnologie o le infrastrutture paneuropee innovative. Gli IPCEI sono progetti che sostengono e promuovono progetti transfrontalieri su larga scala considerati essenziali per la crescita economica, l'innovazione e la competitività dell'Unione. Per contribuire ad accelerare la progettazione di nuovi IPCEI e l'attuazione di quelli esistenti, in tutte le categorie di regioni dovrebbe essere consentito il sostegno del FESR a favore degli investimenti in progetti che partecipano a un IPCEI approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della comunicazione C(2021) 8481. Le operazioni che contribuiscono a un IPCEI approvato dalla Commissione dovrebbero inoltre beneficiare di procedure di selezione semplificate.
(10)L'accesso ad alloggi a prezzi accessibili rappresenta un'altra sfida che ha assunto un ruolo di primo piano a causa del notevole aumento dei prezzi e dei canoni di locazione negli ultimi anni. Al fine di incentivare gli Stati membri e le regioni a raddoppiare gli investimenti del FESR e del Fondo di coesione, nei rispettivi ambiti di applicazione, per la costruzione e la ristrutturazione del parco alloggi a prezzi accessibili, compresi gli alloggi sociali, dovrebbero essere introdotti nuovi obiettivi specifici nel quadro di diversi obiettivi strategici per garantire flessibilità nella programmazione degli interventi per gli alloggi nell'ambito delle priorità dedicate. Tali priorità dovrebbero comportare la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento dell'Unione fino al 100 % e beneficiare di un prefinanziamento aggiuntivo una tantum pari al 30 % degli importi programmati al fine di alleviare l'onere che grava sui bilanci pubblici. Ad esempio, gli investimenti nell'ambito dell'iniziativa "nuovo Bauhaus europeo" dovrebbero sfruttare appieno queste nuove possibilità. Anche i costi derivanti dalla locazione temporanea di alloggi alternativi per gli occupanti durante il periodo di ristrutturazione possono avere diritto al sostegno nell'ambito di tali priorità, così come i costi delle riforme relative agli alloggi, quali i lavori preparatori conseguire miglioramenti a livello di regolamentazione del mercato immobiliare e relative autorizzazioni a livello locale e urbano. È inoltre opportuno chiarire quale sia il sostegno del JTF in tale contesto.
(11)L'acqua svolge un ruolo fondamentale quale risorsa per la sicurezza dei sistemi alimentare, energetico ed economico. Rappresenta inoltre un aspetto fondamentale per garantire la resilienza ai cambiamenti climatici. Date le sfide poste dall'impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche, è opportuno incoraggiare ulteriori investimenti nella resilienza idrica. Urge rafforzare l'attuazione della legislazione in materia di protezione delle acque e dell'ambiente marino, così come migliorare l'efficienza idrica, affrontare la carenza idrica e compiere progressi verso un'Europa resiliente dal punto di vista idrico. A tal fine sono necessari investimenti importanti. È pertanto opportuno includere un riferimento all'accesso sicuro all'acqua, alla sua gestione sostenibile e alla resilienza idrica nel nuovo obiettivo specifico nell'ambito dell'obiettivo strategico 2, ai fini di una gestione proattiva e basata sul rischio, unitamente a una maggiore preparazione. Anche le priorità dedicate stabilite per tale obiettivo specifico dovrebbero beneficiare di un prefinanziamento aggiuntivo una tantum pari al 30 % degli importi programmati e della possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento fino al 100 % al fine di incentivare investimenti cruciali in tale settore.
(12)Infine, per migliorare l'efficacia degli investimenti, è importante consentire il pagamento dei costi relativi all'attuazione delle riforme, anche quando tali costi non sono direttamente connessi all'attuazione degli investimenti.
(13)Al fine di consentire agli Stati membri di effettuare una riprogrammazione significativa nel contesto del riesame intermedio e concentrare le risorse su queste nuove priorità strategiche dell'Unione, è opportuno revocare ulteriori restrizioni. Per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica, è opportuno consentire agli Stati membri di conteggiare gli importi programmati per le nuove priorità strategiche, compresi quelli che contribuiscono agli obiettivi STEP, ai fini del calcolo degli importi prescritti per garantire il rispetto dei requisiti di concentrazione tematica. Dovrebbe essere inoltre prevista una certa flessibilità per quanto riguarda il calcolo del rispettivo contributo del FESR e del Fondo di coesione all'azione per il clima di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/1060, nel rispetto dei requisiti generali di tale articolo. Inoltre, per accelerare la decarbonizzazione dell'industria, necessaria per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione, è necessario prevedere la possibilità di finanziare, attraverso il FESR, investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute anche alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che sia stato loro assegnato un marchio di eccellenza. Analogamente, per quanto riguarda il JTF, le condizioni per il finanziamento di tali investimenti dovrebbero essere semplificate. Inoltre, al fine di garantire la coerenza del sostegno tra i finanziamenti concessi in regime di gestione diretta e quelli concessi in regime di gestione concorrente, le operazioni che sono già state valutate nel contesto di programmi a gestione diretta e cui la Commissione abbia assegnato un "marchio di sovranità", quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/795 in un invito a presentare proposte a norma del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, non dovrebbero essere soggette all'esclusione dei combustibili fossili. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di conferire risorse del FESR e del Fondo di coesione al comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU affinché siano mobilitate attraverso lo strumento finanziario InvestEU istituito all'[articolo 10 bis del regolamento (UE) 2021/523]. Infine, per consentire una riprogrammazione globale verso le nuove priorità strategiche nel contesto del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero beneficiare di un ulteriore lasso di tempo per integrare la valutazione dei risultati del riesame intermedio e la presentazione delle pertinenti modifiche dei programmi. Ciò dovrebbe valere anche per le risorse del JTF, laddove siano incluse in un programma insieme alle risorse del FESR o del Fondo di coesione.
(14)Al fine di accelerare l'attuazione dei programmi della politica di coesione più in generale e di iniettare la liquidità necessaria per gli investimenti principali da attuare, dovrebbe essere versato un prefinanziamento aggiuntivo una tantum per il FESR e il Fondo di coesione a favore dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), quando la riprogrammazione riguarda una parte sostanziale del programma generale. La percentuale di prefinanziamento dovrebbe essere ulteriormente aumentata per determinati programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, dato l'impatto negativo che la guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ha esercitato su tali regioni. Affinché sia incentivata la riprogrammazione verso le priorità principali nel contesto del riesame intermedio, il prefinanziamento aggiuntivo dovrebbe essere disponibile solo se in tale contesto è raggiunta una determinata soglia per la riassegnazione delle risorse finanziarie a specifiche priorità cruciali.
(15)Inoltre, al fine di tenere conto del tempo necessario per riorientare gli investimenti nel contesto del riesame intermedio e consentire un uso ottimale delle risorse disponibili, i termini per l'ammissibilità delle spese e le regole di disimpegno dovrebbero essere adeguati per i programmi che prevedono una riassegnazione delle risorse alle priorità strategiche nel contesto del riesame intermedio. Dovrebbe essere altresì possibile applicare un tasso massimo di cofinanziamento fino al 100 % alle priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, dato l'impatto negativo che la guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ha esercitato su tali regioni.
(16)Il riesame intermedio dovrebbe essere utilizzato anche per rafforzare il ruolo cruciale delle città nel realizzare molti obiettivi dell'Unione, offrendo agli Stati membri la possibilità di riassegnare le risorse finanziarie del FESR per rafforzare l'iniziativa urbana europea di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058. Inoltre, al fine di agevolare la diffusione delle principali azioni innovative individuate nell'ambito dell'iniziativa urbana europea, tali azioni dovrebbero beneficiare di una procedura di selezione semplificata per il sostegno nell'ambito dei programmi della politica di coesione. Agli Stati membri dovrebbe essere inoltre offerta la possibilità di riassegnare le risorse del FESR dai loro programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" allo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/1058 ai fini di una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse.
(17)Al fine di semplificare la realizzazione degli investimenti e accelerarli, è opportuno apportare ulteriori modifiche mirate al quadro normativo che disciplina il ricorso al JTF. In particolare, la possibilità di ricorrere a una procedura di selezione semplificata per le operazioni cui è stato assegnato un marchio di eccellenza dovrebbe essere estesa al JTF. Inoltre le limitazioni per la revisione degli obiettivi dovrebbero essere eliminate al fine di garantire la flessibilità necessaria in un contesto di circostanze di attuazione mutevoli.
(18)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire riorientare gli investimenti verso priorità critiche nel contesto del riesame intermedio, così come semplificare e accelerare l'ottenimento di risultati dalle politiche tramite la modifica dei regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(19)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056.
(20)Data l'urgente necessità di consentire investimenti cruciali, segnatamente nelle capacità di difesa, in un contesto di pressanti sfide geopolitiche, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2021/1058 è così modificato:
1)l'articolo 3 è così modificato:
a)il paragrafo 1 è così modificato:
i) alla lettera a) è aggiunto il punto vii) seguente:
"vii) rafforzare le capacità industriali per promuovere il duplice uso e potenziare le capacità di difesa;";
ii) alla lettera b), il punto v) è sostituito dal seguente:
"v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e la resilienza idrica;";
iii) sono aggiunti i punti xi) e xii) seguenti:
"xi) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e le relative riforme;
xii) promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica;";
iv) alla lettera c) è aggiunto il punto iii) seguente:
"iii) sviluppare infrastrutture di difesa o a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione;";
v) alla lettera d) è aggiunto il punto vii) seguente:
"vii) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e le relative riforme;";
vi) alla lettera e), primo comma, è aggiunto il punto iii) seguente:
"iii) promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e l'elaborazione delle relative riforme in tutti i tipi di territori.";
vii) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
"Ove opportuno le operazioni sostenute nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui alla lettera c), punto iii), si concentrano principalmente su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, adottato dal Consiglio il [18 marzo 2025 con riferimento ST 6728/25 ADD1]. Le operazioni sostenute che fanno parte di tali corridoi rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di esecuzione basati sull'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153.";
b)al paragrafo 1 bis, il primo comma e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.
La Commissione versa il 30 % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio*. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.
_______
* Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1059/oj).";
c)è inserito il paragrafo 1 quater seguente:
"1 quater. Le risorse nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.
La Commissione versa il 30 % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.
Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, per l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale.
Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.
Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.
Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.
In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo è pari al 100 %.";
d)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3) Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento degli OS 2 e 3, compresi gli obiettivi specifici stabiliti al paragrafo 1, lettera b), punti x), xi) e xii), e lettera c), punto iii), del presente articolo, nella misura in cui tale sostegno è in linea con l'ambito d'intervento di cui agli articoli 6 e 7.";
e)al paragrafo 4, primo comma, è aggiunta la lettera d) seguente:
"d) contribuiscono all'attuazione delle riforme.";
2)all'articolo 4, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
"10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060. Se uno Stato membro presenta una richiesta di modifica di un programma a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente articolo, nonché per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo, possono essere conteggiati ai fini degli importi prescritti per l'OS 1 o l'OS 2 oppure suddivisi tra i due.";
3)l'articolo 5 è così modificato:
a)il paragrafo 2 è così modificato:
i)il primo comma è così modificato:
1)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) se contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici legati all'OS 1 stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2 stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ix);";
2)
è aggiunta la lettera f) seguente:
"f) se contribuiscono a un importante progetto di comune interesse europeo approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della comunicazione C(2021) 8481, pur mantenendo una particolare attenzione sulle PMI;";
3)
è aggiunta la lettera g) seguente:
"g) se facilitano l'adeguamento industriale legato alla decarbonizzazione dei processi produttivi e dei prodotti.";
ii)il secondo comma è soppresso;
b)sono aggiunti i paragrafi 10 e 11 seguenti:
"10. Oltre a ricorrere alle possibilità previste all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri possono, con l'accordo delle autorità di gestione interessate, assegnare risorse del FESR e del Fondo di coesione al comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU affinché siano mobilitate attraverso lo strumento finanziario InvestEU da istituire [all'articolo 10 bis del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio]*. Tali contributi sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060 e sono conteggiati ai fini del calcolo dei massimali stabiliti in tale articolo. Le risorse generate dagli importi dei contributi allo strumento finanziario InvestEU o ad essi imputabili a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060 sono messe a disposizione dello Stato membro conformemente all'accordo di contributo e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o degli stessi obiettivi sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio.
11. Oltre alle possibilità previste dall'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, per i progetti che partecipano direttamente a un importante progetto di comune interesse europeo approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e della comunicazione C(2021) 8481, l'autorità di gestione può decidere di concedere direttamente il sostegno del FESR purché tali operazioni soddisfino le condizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 2, lettere a), b) e g), del regolamento (UE) 2021/1060.
______
* Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).";
4)all'articolo 7, il paragrafo 1 è così modificato:
a)la lettera b) è così modificata:
"b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, ad eccezione di quelli cui è stato assegnato un marchio di eccellenza quale definito all'articolo 2, punto 45), del regolamento (UE) 2021/1060;";
b)alla lettera h) è aggiunto il punto iv) seguente:
"iv) gli investimenti in operazioni cui è stato assegnato un marchio di sovranità in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/795 in un invito a presentare proposte a norma del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione.";
5)è inserito l'articolo 7 bis seguente:
"Articolo 7 bis
Disposizioni specifiche riguardanti il riesame intermedio e le relative flessibilità
1. Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il 4,5 % del sostegno totale a carico del FESR e del Fondo di coesione come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato membro. Se in uno Stato membro le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro, ai programmi in questione si applica il prefinanziamento aumentato di cui al presente paragrafo.
Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.
Il prefinanziamento dovuto allo Stato membro derivante da modifiche del programma in virtù della riassegnazione alle priorità di cui al secondo comma è conteggiato, ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060, come pagamento effettuato nel 2025, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia stata presentata nel 2025.
2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.
3. Nelle richieste di modifica dei programmi in conformità dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060 gli Stati membri possono chiedere la riassegnazione delle risorse del FESR programmate nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" all'iniziativa urbana europea e agli strumenti per gli investimenti in materia di innovazione interregionale di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 13 del presente regolamento. Le risorse riassegnate sono eseguite a beneficio dello Stato membro interessato. Tali riassegnazioni non costituiscono trasferimenti ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060.
4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.
5. Oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.
6. Qualora il contributo del Fondo di coesione all'azione per il clima di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 superi l'obiettivo del 37 % della sua dotazione totale, l'importo che supera tale obiettivo può essere preso in considerazione nel calcolo del contributo del FESR all'azione per il clima al fine di raggiungere l'obiettivo del 30 % della sua dotazione totale. Gli importi che superano l'obiettivo volto a destinare il 30 % della dotazione totale del FESR all'azione per il clima possono essere presi in considerazione nel calcolo del contributo del Fondo di coesione all'azione per il clima.";
6)all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
"4. La Commissione può assegnare un marchio di eccellenza alle azioni innovative che sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito dell'iniziativa urbana europea e che ne soddisfano i requisiti minimi di qualità ma non possono essere finanziate nell'ambito di tale invito a causa di vincoli di bilancio.
Ai fini del marchio di eccellenza, l'iniziativa urbana europea è considerata una fonte dell'Unione distinta dai programmi attuati e preparati conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/1060.";
7)all'allegato I, la tabella 1 è così modificata:
a)all'obiettivo strategico 1 è aggiunta la riga seguente:
|
|
"vii) rafforzare le capacità industriali per promuovere il duplice uso e potenziare le capacità di difesa
|
RCO elencati per gli obiettivi specifici i) e iii)
RCO 128 - Imprese sostenute legate principalmente alla promozione del duplice uso e al potenziamento delle capacità di difesa (RearmEU) -
- imprese
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RCR elencati per gli obiettivi specifici i) e iii)";
|
b)all'obiettivo strategico 2, la riga relativa all'obiettivo specifico v) è sostituita dalla seguente:
|
|
"v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e la resilienza idrica
|
RCO 30 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico - km
RCO 31 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue - km
RCO 32 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue - abitanti equivalenti
|
RCR 41 - Popolazione allacciata a reti pubbliche di approvvigionamento idrico migliorate - persone
RCR 42 - Popolazione allacciata a impianti pubblici almeno secondari di trattamento delle acque reflue - persone
RCR 43 - Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico - metri cubi all'anno";
|
c)all'obiettivo strategico 2 sono aggiunte le righe seguenti:
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|
"xi) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e le relative riforme
|
RCO 18 - Abitazioni a prezzi accessibili con una prestazione energetica migliorata - abitazioni
RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - persone
RCO 130 - Riforme relative ad alloggi sociali e a prezzi accessibili - numero
|
RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni a prezzi accessibili, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno
RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO2 eq./anno
RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - utenti/anno
|
|
|
xii) promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica
|
RCO 59 - Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)
RCO 131 - Linee e interconnettori della rete di trasmissione dell'energia — di nuova costruzione o migliorati";
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|
d)all'obiettivo strategico 3 è aggiunta la riga seguente:
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|
"iii) sviluppare infrastrutture di difesa o a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione
|
RCO elencati per gli obiettivi specifici i) e ii)
RCO129 - Infrastrutture adeguate ai requisiti della mobilità militare
|
RCR elencati per gli obiettivi specifici i) e ii)";
|
e)all'obiettivo strategico 4 è aggiunta la riga seguente:
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|
"vii) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e le relative riforme
|
RCO 18 - Abitazioni con una prestazione energetica migliorata - abitazioni
RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - persone
RCO 130 - Riforme relative ad alloggi sociali e a prezzi accessibili - numero
|
RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno
RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO2 eq./anno
RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - utenti/anno";
|
f)all'obiettivo strategico 5 è aggiunta la riga seguente:
|
|
"iii) promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e l'elaborazione delle relative riforme in tutti i tipi di territori
|
RCO 18 - Abitazioni con una prestazione energetica migliorata - abitazioni
RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - persone
RCO 130 - Riforme relative ad alloggi sociali e a prezzi accessibili - numero
|
RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno
RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO2 eq./anno
RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali e a prezzi accessibili nuovi o ammodernati - utenti/anno".
|
Articolo 2
Il regolamento (UE) 2021/1056 è così modificato:
1)l'articolo 8, paragrafo 2, è così modificato:
a)al primo comma è aggiunta la lettera p) seguente:
"p) promozione dell'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e delle relative riforme.";
b)il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, pur mantenendo una particolare attenzione sulle PMI, indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del divario conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento e a prescindere dal suo esito. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario. Gli apprendistati e i posti di lavoro, l'istruzione o la formazione per nuove competenze sono presi in considerazione nella procedura di selezione.";
c)è inserito il comma seguente:
"Per le operazioni cui è assegnato un marchio di eccellenza ai sensi dell'articolo 2, punto 45), del regolamento (UE) 2021/1060 e per i progetti che partecipano direttamente a un importante progetto di comune interesse europeo approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e della comunicazione C(2021) 848, l'autorità di gestione può decidere di concedere direttamente il sostegno del JTF purché tali operazioni contribuiscano all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 2 del presente regolamento e contribuiscano all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta.";
2)all'articolo 9, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti in operazioni cui è stato assegnato un marchio di sovranità in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/795 in un invito a presentare proposte a norma del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione.";
3)all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:
"4. Se le risorse del JTF sono programmate come priorità in un programma che contiene anche risorse del FESR o del Fondo di coesione, oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.
Se tale programma beneficia di una proroga del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno a norma dell'articolo 7 bis del regolamento (UE) 2021/1058, tale proroga si applica anche alle risorse del JTF.";
4)all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) se dev'essere fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, un elenco delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che tali operazioni siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro;";
5)all'articolo 12, paragrafo 2, la terza frase è soppressa.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il [giorno] successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3
1.1.Titolo della proposta/iniziativa3
1.2.Settore/settori interessati3
1.3.Obiettivi3
1.3.1.Obiettivi generali3
1.3.2.Obiettivi specifici3
1.3.3.Risultati e incidenza previsti3
1.3.4.Indicatori di prestazione3
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.4
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe4
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti5
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione5
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria6
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti6
2.MISURE DI GESTIONE8
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni8
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo8
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti8
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli8
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)8
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità9
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA10
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate10
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti12
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi12
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato12
3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne17
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi22
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi24
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato24
3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne24
3.2.3.3.Totale degli stanziamenti24
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane25
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato25
3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne26
3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane26
3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali28
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale28
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento28
3.3.Incidenza prevista sulle entrate29
4.Dimensioni digitali29
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale30
4.2.Dati30
4.3.Soluzioni digitali31
4.4.Valutazione dell'interoperabilità31
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale32
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2021/1056 e (UE) 2021/1058 [...]
1.2.Settore/settori interessati
Politica di coesione: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo di coesione e Fondo per una transizione giusta (JTF)
1.3.Obiettivi
1.3.1.Obiettivi generali
I fondi della politica di coesione e il JTF erogano finanziamenti a sostegno dello sviluppo armonioso dell'UE mediante azioni che portano al rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.
A supporto di questo obiettivo generale, i fondi contribuiscono anche a promuovere obiettivi strategici fondamentali, tra cui rafforzare la competitività generale e l'autonomia strategica dell'UE e affrontare le sfide e le opportunità associate alle transizioni verde, digitale e sociale.
1.3.2.Obiettivi specifici
Obiettivo specifico n. 1
Accelerare l'attuazione dei programmi della politica di coesione 2021-2027 aumentando la flessibilità e prevedere ambiti di semplificazione per l'utilizzo dei fondi della politica di coesione.
Fornire il sostegno dei fondi della politica di coesione, nell'ambito dei programmi 2021-2027, a investimenti nel settore della difesa come reazione a breve termine ai recenti eventi geopolitici, offrendo agli Stati membri ulteriori possibilità di aumentare gli investimenti nel settore della difesa e di potenziare le capacità di produzione e la resilienza delle infrastrutture a duplice uso.
Sottolineare l'importanza di affrontare la crisi degli alloggi creando incentivi, nel quadro normativo 2021-2027, per investimenti in alloggi a prezzi accessibili.
Sottolineare l'importanza strategica di un accesso sicuro all'acqua e di una sua gestione sostenibile e resiliente creando incentivi, nel quadro normativo 2021-2027, per investimenti in progetti rilevanti.
Affrontare le sfide territoriali specifiche delle regioni confinanti con l'Ucraina, la Russia e la Bielorussia.
1.3.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
Obiettivo specifico n. 1
Massimizzare l'uso delle risorse assegnate al FESR e al Fondo di coesione nell'ambito del QFP 2021-2027, come pure delle risorse assegnate al Fondo per una transizione giusta nell'ambito del QFP 2021-2027 e di NGEU per gli obiettivi strategici stabiliti nei regolamenti.
Obiettivo specifico n. 2
Aumento della capacità produttiva delle imprese del settore della difesa e adeguamento delle infrastrutture critiche per la mobilità alle sfide emergenti in materia di difesa che interessano tali infrastrutture.
Maggiore sostegno per affrontare le sfide specifiche delle regioni confinanti con la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina.
Aumento degli investimenti a sostegno della competitività dell'UE.
Aumento degli investimenti in progetti di costruzione e ristrutturazione di alloggi a prezzi accessibili.
Aumento degli investimenti in progetti che aumentano la resilienza idrica dell'UE e migliorano la gestione sostenibile dell'acqua.
1.3.4.Indicatori di prestazione
Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati
Obiettivo specifico n. 1
Dati finanziari sugli importi relativi alle operazioni selezionate e attuate dagli Stati membri e sugli esborsi effettuati dal bilancio dell'UE a favore degli Stati membri.
Obiettivo specifico n. 2
Indicatore comune di output 128 - Numero di imprese sostenute legate principalmente al potenziamento delle capacità di difesa (RearmEU) - numero di imprese
Indicatore comune di output 129 - Ponti stradali e ferroviari costruiti o ristrutturati per il duplice uso - numero
Indicatore comune di output 65 - Capacità degli alloggi sociali nuovi o ammodernati - numero di persone
Indicatore comune di risultato 43 - Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico - metri cubi all'anno
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:
una nuova azione;
una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria;
la proroga di un'azione esistente;
la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
I recenti eventi economici e geopolitici hanno posto in primo piano importanti priorità che richiedono ingenti investimenti. La politica di coesione fornisce un quadro solido per tali investimenti, e gli specifici investimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente modifica sono già in larga misura possibili all'interno dell'attuale quadro giuridico che disciplina i fondi. Sono pertanto già in linea con l'obiettivo generale di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale. Occorre tuttavia accelerarne il ritmo e aumentarne il volume. Il riesame intermedio attualmente in corso dei programmi della politica di coesione 2021-2027 rappresenta un'opportunità cruciale per valutare come tali programmi possano contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici. La presente modifica introduce pertanto incentivi e flessibilità per consentire agli Stati membri di concentrare maggiormente le risorse del QFP su tali priorità entro un lasso di tempo relativamente breve.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
In generale
La modifica ha lo scopo di consentire agli Stati membri di destinare i necessari finanziamenti della politica di coesione a investimenti nei settori di intervento individuati come prioritari, nonché di mantenere e rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'UE.
Obiettivo specifico 1
I finanziamenti della politica di coesione sono essenziali per la stabilità economica, l'equità e l'integrazione nell'UE. Svolgono un ruolo fondamentale nel ridurre le disparità regionali e nel garantire uno sviluppo equilibrato in tutti gli Stati membri. Assicurano che tutte le regioni dispongano delle risorse necessarie per crescere, innovare e adattarsi alle sfide future, promuovendo nel contempo la solidarietà a livello di UE. Mantenere e accelerare il flusso dei finanziamenti dal bilancio dell'UE a favore degli Stati membri è fondamentale per garantire il necessario livello di finanziamento pubblico negli Stati membri e conseguire gli obiettivi di coesione sanciti dal trattato.
Obiettivo specifico 2
Difesa: la dichiarazione di Versailles del marzo 2022 e le comunicazioni JOIN(2022) 24 e COM(2022) 60 hanno già sottolineato che l'UE, per proteggere meglio i propri cittadini, deve rafforzarsi in termini di preparazione, capacità e resilienza. Il contesto geopolitico in rapida evoluzione degli ultimi mesi ha evidenziato la necessità di intensificare gli sforzi. Le conclusioni del Consiglio europeo del 6 marzo 2025 sottolineano che "l'Europa deve diventare più sovrana, maggiormente responsabile della propria difesa e meglio attrezzata per agire e affrontare autonomamente le sfide e le minacce immediate e future con un approccio a 360 gradi". A tal fine l'Unione europea accelererà la mobilitazione degli strumenti e dei finanziamenti necessari. Il Consiglio europeo "invita la Commissione a proporre fonti di finanziamento supplementari per la difesa a livello dell'UE, anche attraverso ulteriori possibilità e incentivi offerti a tutti gli Stati membri, sulla base dei principi di obiettività, non discriminazione e parità di trattamento degli Stati membri, nell'uso delle loro dotazioni attuali a titolo dei pertinenti programmi di finanziamento dell'UE, e a presentare rapidamente proposte in tal senso".
Competitività: il rafforzamento della competitività e della resilienza in settori strategici e la riduzione delle dipendenze dell'economia europea attraverso la duplice trasformazione verde e digitale sono stati la bussola dell'UE negli ultimi anni. Il regolamento STEP ha già introdotto maggiori possibilità per sostenere le tecnologie strategiche e i settori critici mediante l'utilizzo dei fondi della politica di coesione. La proposta dà ulteriore impulso all'uso della dimensione dell'UE per investire in settori importanti per la competitività futura dell'Unione.
Alloggi a prezzi accessibili: la recente crisi del costo della vita ha esacerbato l'annosa questione dell'accessibilità economica degli alloggi nell'UE. La tendenza generale è osservabile in tutti gli Stati membri e gli orientamenti politici riconoscono che il problema sta mettendo a dura prova la coesione. A tal fine in seno alla Commissione è stata creata una task force, mentre il Parlamento europeo ha istituito una commissione speciale sulla crisi degli alloggi. In previsione del piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili, e in linea con l'obiettivo generale di tale piano, il riesame intermedio dei programmi della politica di coesione offre l'opportunità di sottolineare l'importanza della resilienza idrica e di creare incentivi che consentirebbero agli Stati membri di destinare parte delle loro dotazioni della politica di coesione a misure di sostegno per alloggi a prezzi accessibili.
Interconnettori dell'energia e relative infrastrutture di trasmissione; infrastruttura di ricarica: è fondamentale rafforzare la sicurezza e l'integrazione energetiche, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e rafforzare l'indipendenza energetica affinché l'UE supporti un sistema energetico sostenibile e resiliente. La politica di coesione investe già nello sviluppo di sistemi energetici intelligenti e nella realizzazione di infrastrutture di ricarica a supporto della mobilità elettrica.
Per accelerare gli sforzi di investimento in questo ambito e conseguire una maggiore integrazione energetica a livello transfrontaliero è tuttavia importante prevedere incentivi specifici per la promozione degli interconnettori dell'energia e delle relative infrastrutture di trasmissione, come pure per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica a supporto della mobilità elettrica.
Accesso all'acqua e gestione delle risorse idriche: malgrado l'UE disponga di un quadro giuridico completo per la protezione e la gestione sostenibile delle risorse idriche, la cattiva gestione strutturale ha portato al continuo degrado e inquinamento di tali risorse e degli ecosistemi connessi, compresi quelli costieri e marini. Negli ultimi cinque anni le inondazioni, le siccità prolungate e la carenza idrica, aggravate anche dai cambiamenti climatici, dall'inquinamento e dalla perdita di biodiversità, hanno colpito sempre più zone dell'UE. La natura transfrontaliera e trasversale delle sfide idriche e la loro rilevanza per l'attuazione delle politiche e della legislazione dell'UE in vari ambiti rappresentano una base chiara per una strategia europea sulla resilienza idrica. In previsione della strategia, il riesame intermedio dei programmi della politica di coesione offre l'opportunità di destinare i finanziamenti necessari a progetti che affrontino la questione dell'accesso sicuro all'acqua, della sua gestione sostenibile e della resilienza idrica.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Recenti modifiche dei regolamenti per i periodi 2014-2020 e 2021-2027 nel contesto della crisi COVID-19, dell'aggressione militare della Russia in Ucraina, della crisi energetica e della competitività (STEP) hanno portato a un importante aumento dei fondi a sostegno dei pertinenti investimenti.
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
La modifica non altera le attuali dotazioni della politica di coesione ed è intesa a contribuire ad accelerare gli investimenti a titolo dei fondi in modo efficiente ed efficace.
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
La modifica non altera né la struttura di base dell'attuale quadro normativo della politica di coesione né le dotazioni fisse degli Stati membri. È intesa a enfatizzare e a incentivare misure di sostegno già possibili nell'ambito dei fondi e complementari agli investimenti mediante altre opzioni di finanziamento a livello di UE o di Stati membri.
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria
☑ Durata limitata
–☑
incidenza finanziaria dal 2026 al 2029 per gli stanziamenti di pagamento. Nessuna incidenza sugli stanziamenti di impegno.
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti
☑ Gestione concorrente con gli Stati membri.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Le norme in materia di sorveglianza e rendicontazione di cui al regolamento (UE) 2021/1060 restano pienamente applicabili:
comitato di sorveglianza del programma: almeno una volta all'anno;
riesame annuale della performance tra lo Stato membro e la Commissione;
trasmissione dei dati per programma: cinque volte all'anno;
relazione annuale di controllo (audit).
Entro il 15 febbraio 2031 deve essere presentata per ciascun programma una relazione finale in materia di performance.
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
La proposta di modifica non altera né l'attuale metodo di esecuzione del bilancio in regime di gestione concorrente né i meccanismi di attuazione, le modalità di pagamento o le strategie di controllo di cui al regolamento (UE) 2021/1060.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Non sono stati individuati rischi specifici. La proposta di modifica non altera strutturalmente l'assetto della gestione e del controllo dei rischi dei programmi della politica di coesione, che è considerato adeguato per gli investimenti previsti.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Il quadro di controllo della politica di coesione rimane invariato e pienamente applicabile. È stato concepito per tutelare gli interessi finanziari dell'UE e adeguato nel corso di più periodi di programmazione per tenere conto delle raccomandazioni della Corte dei conti europea e dell'OLAF.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Gli Stati membri devono rispettare l'attuale quadro di controllo della politica di coesione e disporre di un sistema di gestione e di controllo che consenta la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e la segnalazione delle irregolarità, comprese le frodi.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
2a
|
05 02 01 FESR – Spese operative
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
2a
|
05 03 01 Fondo di coesione – Spese operative
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–☑
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Numero
|
2a
|
|
DG: REGIO
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
05 02 01 FESR – Spese operative
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
[3 060,000]
|
[-3 060,000]
|
0,000
|
|
05 03 01 Fondo di coesione – Spese operative
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
[540,000]
|
[-540,000]
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG REGIO
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
[3 600,000]
|
[-3 600,000]
|
0,000
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
[3 600,000]
|
[-3 600,000]
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 2a
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
[3 600,000]
|
[-3 600,000]
|
0,000
|
|
|
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
[3 600,000]
|
[-3 600,000]
|
0,000
|
|
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
[3 600,000]
|
[-3 600,000]
|
0,000
|
Sulla base dell'adozione stimata della proposta, il prefinanziamento aggiuntivo totale da versare nel 2026 ammonta a [16,1 miliardi] di EUR. Allo stesso tempo, tenuto conto delle previsioni di pagamento e delle variazioni nell'esecuzione, l'incidenza netta sul bilancio è stimata a [3,6 miliardi] di EUR, che saranno inclusi nel progetto di bilancio 2026. La proposta è neutra in termini di bilancio per tutta la durata del QFP.
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE DG <…….>
|
Stanziamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE DG <…….>
|
Stanziamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7
|
Impegni
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
0,000
|
0,000
|
[3 600,000]
|
[-3 600,000]
|
0,000
|
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Specificare gli obiettivi e i risultati
|
|
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)
|
TOTALE
|
|
|
RISULTATI
|
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane
–☑ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personale esterno (in ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne
|
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane
|
TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):
|
|
Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione
|
Personale supplementare eccezionale*
|
|
|
|
Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca
|
Da finanziare a titolo della linea BA
|
Da finanziare mediante diritti
|
|
Posti della tabella dell'organico
|
|
|
N/D
|
|
|
Personale esterno (AC, END, INT)
|
|
|
|
|
Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:
|
Funzionari e agenti temporanei
|
|
|
Personale esterno
|
|
3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali
Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.
Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.
The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as “Policy IT expenditure on operational programmes”. This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 “Digital dimensions”.
|
TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Spese informatiche (istituzionali)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–☑
può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–
non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
–
prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Totale
|
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti cofinanziati
|
|
|
|
|
|
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–
sulle risorse proprie.
–
su altre entrate.
–
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
|
Anno 2024
|
Anno 2025
|
Anno 2026
|
Anno 2027
|
|
Articolo ………….
|
|
|
|
|
|
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)
4.Dimensioni digitali
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale
|
Le prescrizioni di rilevanza digitale sono limitate all'adeguamento e all'ampliamento di soluzioni già attuate per i programmi in regime di gestione concorrente, ossia la piattaforma SFC2021. Gli adeguamenti corrisponderanno alla definizione e all'inclusione di priorità specifiche nei programmi modificati.
|
4.2.Dati
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I dati necessari consistono in un ampliamento e in un adeguamento del modello di dati già attuato per i programmi in regime di gestione concorrente. Il principio "una tantum" è applicato e ciò garantisce il pieno riutilizzo dei dati esistenti, trattandosi dell'ampliamento di una soluzione esistente.
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4.3.Soluzioni digitali
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La soluzione digitale consiste in un adeguamento di minore entità della piattaforma SFC2021, ossia lo strumento utilizzato per tutti i programmi in regime di gestione concorrente.
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4.4.Valutazione dell'interoperabilità
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La piattaforma SFC2021 è già operativa ed è utilizzata da tutte le parti interessate. È interoperabile con altri sistemi e utilizza tecniche standard per lo scambio di informazioni.
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4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale
|
Le modifiche necessarie della piattaforma SFC2021 saranno pianificate e attuate in modo tale che siano pronte al momento dell'adozione e dell'entrata in vigore del regolamento definitivo.
|