Bruxelles, 7.3.2025

COM(2025) 107 final

2025/0056(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che sospende alcune parti del regolamento (UE) 2015/478 per quanto riguarda le importazioni di prodotti ucraini nell'Unione europea


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'invasione su vasta scala non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, in corso dal 24 febbraio 2022, ha profonde ripercussioni negative sulla capacità dell'Ucraina di commerciare con il resto del mondo. In questo difficile contesto il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 27 ottobre 2023 e del 15 dicembre 2023 (riconfermate il 19 dicembre 2024), ha sottolineato che continuerà a fornire all'Ucraina un forte sostegno politico ed economico per tutto il tempo necessario.

L'Ucraina ha chiesto all'Unione di agevolarla il più possibile affinché possa mantenere la sua posizione commerciale rispetto al resto del mondo e approfondire ulteriormente le sue relazioni commerciali con l'Unione. Le misure a tal fine hanno compreso la liberalizzazione dell'accesso al mercato per le esportazioni dell'Ucraina sulla base del regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 1 , e del regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 2 , relativi alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina. Il regolamento (UE) 2024/1392 è entrato in vigore il 6 giugno 2024 e rimarrà in vigore fino al 5 giugno 2025 3 . Queste misure hanno aumentato la flessibilità e la certezza per i produttori ucraini.

L'Ucraina è ancora un esportatore importante di ferro e acciaio, nonostante la guerra abbia causato la distruzione o l'occupazione di molti impianti di produzione. Permane dunque la necessità di mantenere la sospensione del regolamento (UE) 2015/478 relativo al regime comune applicabile alle importazioni 4 . Tale sospensione costituisce e continuerebbe a costituire la base giuridica della sospensione dell'attuale misura di salvaguardia dell'Unione sui prodotti di acciaio (nei confronti delle importazioni di tali prodotti dall'Ucraina) nell'ambito del sostegno dell'Unione.

A tal fine è necessario sospendere gli articoli 2, da 4 a 7, da 9 a 17 e da 19 a 21 del regolamento (UE) 2015/478 relativo al regime comune per quanto riguarda le importazioni dall'Ucraina.

In considerazione di tale necessità di continuare a sostenere economicamente l'Ucraina, la Commissione propone un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per sospendere l'applicazione degli articoli 2, da 4 a 7, da 9 a 17 e da 19 a 21 del regolamento (UE) 2015/478 relativo al regime comune applicabile alle importazioni per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Ucraina.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La sospensione del regolamento (UE) 2015/478 relativo al regime comune applicabile alle importazioni sarebbe coerente con il forte sostegno che l'UE assicura all'Ucraina tramite il commercio internazionale nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'Unione ha condannato fermamente la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ha adottato misure senza precedenti per sostenere l'Ucraina in questo contesto eccezionale. Tali misure comprendono l'assistenza finanziaria (compresa l'assistenza macrofinanziaria per le misure di emergenza e per la ricostruzione); la fornitura di attrezzature militari; l'adozione di ampie sanzioni nei confronti della Russia e della Bielorussia; e l'intensificazione della cooperazione nel quadro dell'accordo di associazione. L'Ucraina ha inoltre ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE nel giugno 2022 e i negoziati di adesione sono stati avviati nel dicembre 2023.

Il regolamento proposto si collocherebbe pertanto nel rispetto e sulla scia dell'obbligo dell'Unione, di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), di assicurare la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna. Sarebbe inoltre conforme all'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale dispone che la politica commerciale comune debba essere condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il principio di sussidiarietà non è d'applicazione in quanto, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, la politica commerciale comune è di competenza esclusiva dell'Unione.

Proporzionalità

La presente proposta è necessaria per conseguire l'obiettivo di sostenere economicamente l'Ucraina, alla luce delle sue attuali difficoltà, anche nell'ambito degli scambi con l'Unione.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta è conforme all'articolo 207, paragrafo 2, TFUE, che prevede misure di politica commerciale comune.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Al fine di garantire il mantenimento delle misure di liberalizzazione degli scambi per l'Ucraina dopo la scadenza del regolamento (UE) 2024/1392, fissata per il 5 giugno 2025, è necessario che il regolamento proposto entri in vigore il 6 giugno 2025. Data l'urgente necessità, non vi è stato tempo sufficiente per effettuare una valutazione d'impatto. Tuttavia le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo di associazione sono state oggetto di una valutazione d'impatto sulla sostenibilità, che è stata commissionata dalla direzione generale del Commercio della Commissione nel 2007 ed è confluita nel processo negoziale relativo alla zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). Tale studio ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali avrebbe un impatto economico positivo sia sull'UE sia sull'Ucraina.

Efficienza normativa e semplificazione

La misura non aumenta l'onere normativo per le imprese.

Diritti fondamentali

Le misure rispettano gli stessi principi fondamentali sanciti nell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina. In particolare, l'articolo 2 dell'accordo di associazione con l'Ucraina stabilisce che gli elementi essenziali dell'accordo sono costituiti i) dal rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali; e ii) dal rispetto del principio dello Stato di diritto.

Le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero inoltre conformi alla Carta europea dei diritti fondamentali per tre motivi. In primo luogo, il loro effetto diretto è che le importazioni dall'Ucraina possono essere soggette a meno restrizioni rispetto a quanto avverrebbe se si applicassero alle importazioni dall'Ucraina misure di vigilanza e di salvaguardia. In secondo luogo, l'Unione non verrebbe meno in tal modo al suo dovere di tutelare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta in quanto la protezione dei diritti fondamentali in questione (ove necessario) rimane possibile con altri mezzi. In terzo luogo, per quanto riguarda la disparità di trattamento degli importatori o degli utilizzatori di prodotti originari dell'Ucraina (rispetto agli importatori o agli utilizzatori di prodotti originari di altri paesi terzi non esentati dalle misure di vigilanza e di salvaguardia), tale disparità di trattamento è applicata in altri casi in cui gli accordi commerciali bilaterali dell'Unione esentano le importazioni dalle misure di salvaguardia e costituisce un esercizio legittimo (anche in termini di ricorso a un'adeguata base giuridica) della politica commerciale comune dell'Unione ai fini di una più stretta integrazione economica.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

In considerazione della situazione economica in Ucraina, la presente proposta di regolamento intende proteggere le condizioni di accesso al mercato per le importazioni dall'Ucraina sospendendo alcune disposizioni in materia di vigilanza e di salvaguardia di cui al regolamento (UE) 2015/478 relativo al regime comune applicabile alle importazioni.

2025/0056 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che sospende alcune parti del regolamento (UE) 2015/478 per quanto riguarda le importazioni di prodotti ucraini nell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 5 ,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("accordo di associazione") 6 costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e l'Ucraina. Conformemente alla decisione 2014/668/UE del Consiglio 7 , il titolo IV dell'accordo di associazione, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è entrato in applicazione provvisoria il 1º gennaio 2016 ed è entrato in vigore il 1º settembre 2017 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

(2)L'accordo di associazione rafforza e amplia le relazioni delle Parti in una forma ambiziosa e innovativa al fine di agevolare e realizzare una graduale integrazione economica nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall'appartenenza delle Parti all'Organizzazione mondiale del commercio.

(3)Il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015 8 , stabilisce un regime comune applicabile alle importazioni originarie della maggior parte dei paesi terzi, compresa l'Ucraina. Esso contiene inoltre disposizioni in materia di misure di vigilanza e di salvaguardia.

(4)L'invasione su vasta scala non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina ha, dal 24 febbraio 2022, ripercussioni profondamente negative sulla capacità dell'Ucraina di commerciare con il resto del mondo. Tali ripercussioni riguardano, ad esempio, il ferro e l'acciaio a causa dell'occupazione o della distruzione di impianti siderurgici. Anche altri settori dell'economia ucraina ne sono interessati.

(5)In tali circostanze e al fine di attenuare l'impatto economico negativo della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è opportuno, a beneficio dell'Ucraina, esentare le importazioni dell'Unione originarie dell'Ucraina dalle misure di vigilanza e di salvaguardia dell'Unione. A tal fine è necessario sospendere varie disposizioni del regolamento (UE) 2015/478 relativo al regime comune applicabile alle importazioni per quanto riguarda le importazioni dall'Ucraina.

(6)La Commissione dovrebbe poter sospendere temporaneamente l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda un prodotto specifico mediante un atto di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 . La durata di tale sospensione dovrebbe essere sufficientemente lunga da consentire alla Commissione di presentare una proposta e al Parlamento e al Consiglio di adottare un regolamento che sospenda, modifichi o abroghi il presente regolamento.

(7)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi per tre anni e la sua applicazione dovrebbe essere tacitamente rinnovata per ulteriori periodi di tre anni, a meno che e finché il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga tre mesi prima della data di scadenza.

(8)In vista della scadenza, il 5 giugno 2025, del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 , che prevede, tra l'altro, effetti equivalenti a quelli del presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 6 giugno 2025,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Misure di liberalizzazione degli scambi

L'applicazione dell'articolo 2, degli articoli da 4 a 7, degli articoli da 9 a 17 e degli articoli da 19 a 21 del regolamento (UE) 2015/478 relativo al regime comune applicabile alle importazioni è sospesa per quanto riguarda le importazioni nell'Unione originarie dell'Ucraina.

Articolo 2
Sospensione temporanea

Alla Commissione sono attribuite competenze per l'adozione di un atto di esecuzione al fine di sospendere l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda un prodotto specifico per un periodo che in linea di principio non supera i 12 mesi, qualora le importazioni di tale prodotto originarie dell'Ucraina aumentino a un livello tale da contribuire in modo significativo al grave pregiudizio o alla minaccia di grave pregiudizio per un'industria dell'Unione che produce un prodotto simile o direttamente concorrente. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3

Procedura di comitato

1.Relativamente all'articolo 4 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2025.

Esso si applica per un periodo iniziale di tre anni.

La sua applicazione è tacitamente prorogata per periodi successivi di tre anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente


SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1.TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende alcune parti del regolamento (UE) 2015/478 per quanto riguarda le importazioni di prodotti ucraini nell'Unione europea

2.LINEE DI BILANCIO

Capitolo 12, articolo 120.

3.INCIDENZA FINANZIARIA

   La proposta non ha incidenza finanziaria

   La proposta non ha incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate, con il seguente effetto:

Linea di bilancio

Entrate

Periodo: parte del 2024 - parte del 2025*

(milioni di EUR al primo decimale)

Capitolo 12, articolo 120

Nessuna incidenza sulle risorse proprie

n.p.

Totale

* Periodo di un anno dall'entrata in vigore del regolamento.

4.MISURE ANTIFRODE

Al fine di prevenire le frodi, il diritto alle misure commerciali stabilite dal regolamento proposto dovrebbe essere subordinato i) al rispetto da parte dell'Ucraina di tutte le condizioni pertinenti per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione (comprese le regole di origine dei prodotti in questione e le procedure correlate); e ii) alla partecipazione dell'Ucraina a una stretta cooperazione amministrativa con l'Unione (come previsto dall'accordo di associazione).

(1)    Regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 103).
(2)    Regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 144 del 5.6.2023, pag. 1).
(3)    Regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L, 2024/1392, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj ).
(4)    Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).
(5)    Posizione del Parlamento europeo (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(6)    GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
(7)    Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).
(8)    Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).
(9)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(10)    Regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L, 2024/1392, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj ).