COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.3.2025
COM(2025) 106 final
2025/0058(COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio
per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus)
2025/0058 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio
per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il 6 dicembre 2024 il comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna) ha adottato la proposta dell'Unione europea di modificare lo status di protezione del lupo (Canis lupus) spostando la specie dall'allegato II (specie di fauna rigorosamente protette) all'allegato III (specie di fauna protette).
La decisione è entrata in vigore tre mesi dopo, in linea con la procedura di cui all'articolo 17 della convenzione di Berna. A seguito della sua entrata in vigore e al fine di recepire questo emendamento della convenzione di Berna, è necessario modificare gli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat) spostando il riferimento alla specie dall'allegato IV all'allegato V della direttiva.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce le modalità di attuazione degli obiettivi dell'articolo 191 del trattato.
•
Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Per recepire nel diritto dell'UE gli emendamenti della convenzione di Berna è necessario modificare la direttiva Habitat, uno dei principali strumenti con cui l'UE attua i propri obblighi internazionali ai sensi della convenzione. Questa modifica mirata rispetta il principio di sussidiarietà.
•Proporzionalità
La modifica proposta riguarda esclusivamente gli effetti della decisione con la quale il comitato permanente della convenzione di Berna ha modificato lo status di protezione del lupo. La presente proposta si limita dunque rigorosamente alle modifiche della direttiva Habitat che danno attuazione a tale decisione nell'UE. In particolare si tratta di una modifica circoscritta e mirata degli allegati IV e V, che riguarda solo il lupo.
•
Scelta dell'atto giuridico
Poiché la direttiva Habitat recepisce nel diritto dell'Unione le disposizioni della convenzione di Berna sullo status di protezione del lupo, è opportuno integrare le modifiche della protezione di tale specie nella direttiva Habitat con una direttiva di modifica, mediante la procedura legislativa ordinaria.
3.ALTRI ELEMENTI
•
Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La presente proposta non incide sulle disposizioni della direttiva Habitat in materia di monitoraggio e informazione.
•
Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 12 della direttiva Habitat vieta la cattura o l'uccisione deliberata, il disturbo deliberato, il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo. Con la modifica in questione la protezione rigorosa cesserebbe di applicarsi al lupo.
Il lupo sarebbe quindi soggetto alla protezione di cui all'articolo 14 della direttiva Habitat, che impone agli Stati membri di adottare misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.
Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12 e 14 purché si attengano a quanto prescritto dall'articolo 16 della direttiva.
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Per i motivi esposti nella decisione (UE) 2024/2669 del Consiglio, l'Unione ha presentato al comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna) una proposta volta a ridurre il livello di protezione delle specie di lupo ai sensi della convenzione. Nella 44a riunione, del 6 dicembre 2024, il comitato permanente ha approvato la proposta dell'Unione di spostare il lupo (Canis lupus) dall'allegato II ("Specie di fauna rigorosamente protette") all'allegato III ("Specie di fauna protette") della convenzione.
(2)Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, della convenzione di Berna, la modifica dello status di protezione del lupo è entrata in vigore il 7 marzo 2025, tre mesi dopo la decisione del comitato permanente.
(3)La direttiva 92/43/CEE del Consiglio è uno strumento fondamentale per la conservazione della natura nell'Unione, in particolare alla luce degli obblighi internazionali dell'Unione derivanti dalla convenzione di Berna. Affinché la modifica dello status di protezione del lupo sia recepita nel quadro giuridico dell'Unione, la direttiva 92/43/CEE dovrebbe rispecchiare la decisione del comitato permanente.
(4)Per recepire la decisione del comitato permanente è necessario spostare il riferimento al lupo dall'allegato IV all'allegato V della direttiva 92/43/CEE, così che la specie sia soggetta alla protezione di cui all'articolo 14 della direttiva.
(5)Scopo della direttiva 92/43/CEE è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.
(6)La direttiva 92/43/CEE è uno strumento nel settore dell'ambiente che consente agli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore purché compatibili con i trattati, come previsto dall'articolo 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ai fini della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri restano dunque liberi di mantenere un livello rigoroso di protezione del lupo.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 92/43/CEE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 92/43/CEE è così modificata:
nell'allegato IV il punto seguente è soppresso:
"Canis lupus (tranne le popolazioni greche a nord del 39º parallelo, le popolazioni estoni, le popolazioni spagnole a nord del Duero, le popolazioni bulgare, lettoni, lituane, polacche, slovacche e le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)";
nell'allegato V il punto seguente:
"Canis lupus (popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39º parallelo, popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero, popolazioni bulgare, lettoni, lituane, estoni, polacche e slovacche)";
è sostituito dal seguente:
"Canis lupus".
Articolo 2
1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA8
1.1.Titolo della proposta/iniziativa8
1.2.Settore/settori interessati8
1.3.Obiettivi8
1.3.1.Obiettivi generali8
1.3.2.Obiettivi specifici8
1.3.3.Risultati e incidenza previsti8
1.3.4.Indicatori di prestazione8
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:8
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa9
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa9
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.9
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe9
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti9
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione9
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria10
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti10
2.MISURE DI GESTIONE12
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni12
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo12
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti12
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli12
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)12
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità12
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA13
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate13
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti14
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi14
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato14
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi16
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi18
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato18
3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne18
3.2.3.3.Totale degli stanziamenti18
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane18
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato18
3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali19
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale19
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento20
3.3.Incidenza prevista sulle entrate20
4.Dimensioni digitali20
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale20
4.2.Dati21
4.3.Soluzioni digitali21
4.4.Valutazione dell'interoperabilità21
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale21
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus)
1.2.Settore/settori interessati
1.3.Obiettivi
1.3.1.Obiettivi generali
A norma della direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), il lupo (Canis lupus) è attualmente classificato come specie rigorosamente protetta nella maggior parte del territorio dell'UE.
In base a un'analisi approfondita dello stato del lupo nell'UE, nel dicembre 2023 la Commissione ha proposto di modificare lo status di protezione della specie ai sensi della convenzione di Berna. Tale proposta è stata adottata dal Consiglio nel settembre 2024.
Nel dicembre 2024 il comitato permanente della convenzione di Berna ha votato a favore della proposta dell'UE di adeguare lo status di protezione del lupo da specie "rigorosamente protetta" a "protetta". L'emendamento è entrato in vigore il 7 marzo 2025, in linea con la procedura di cui all'articolo 17 della convenzione di Berna.
La presente iniziativa mira ad allineare lo status di protezione del lupo a norma della direttiva Habitat per tutti gli Stati membri dell'UE allo status modificato ai sensi della convenzione di Berna, classificandolo come "protetto" anziché "rigorosamente protetto".
1.3.2.Obiettivi specifici
Obiettivo specifico
Allineare lo status di protezione del lupo a norma della direttiva Habitat per tutti gli Stati membri dell'UE allo status modificato ai sensi della convenzione di Berna, classificandolo come "protetto" anziché "rigorosamente protetto".
1.3.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
Modifica degli allegati IV e V della direttiva Habitat riguardante lo status di protezione del lupo.
1.3.4.Indicatori di prestazione
Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati
Modifica degli allegati IV e V per quanto riguarda il lupo (Canis lupus).
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:
X una nuova azione
una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria;
la proroga di un'azione esistente;
la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
Nessuna incidenza sul bilancio
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
Nessuna incidenza sul bilancio
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria
Durata limitata
–
in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
–
incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.
X durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti
Gestione diretta a opera della Commissione:
– a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
–
a opera delle agenzie esecutive.
Gestione concorrente con gli Stati membri.
Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
– a paesi terzi o organismi da questi designati;
– a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
– alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
– agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
– a organismi di diritto pubblico;
– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
–a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.
Osservazioni
Nessuna incidenza sul bilancio
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Specify frequency and conditions.
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Specify existing or envisaged prevention and protection measures, e.g. from the anti-fraud strategy.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
|
N/D
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
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|
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N/D
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
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SÌ/NO
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SÌ/NO
|
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N/D
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
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SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
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N/D
|
Diss./Non diss.
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SÌ/NO
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SÌ/NO
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SÌ/NO
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SÌ/NO
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N/D
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Diss./Non diss.
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SÌ/NO
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SÌ/NO
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SÌ/NO
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SÌ/NO
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N/D
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Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
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SÌ/NO
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SÌ/NO
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SÌ/NO
|
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Numero
|
N/D
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
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2024
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2025
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2026
|
2027
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|
|
Stanziamenti operativi
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Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
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(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG <…….>
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative" – N/D
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
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2026
|
2027
|
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE DG <…….>
|
Stanziamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
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2025
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2026
|
2027
|
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE DG <…….>
|
Stanziamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7
|
Impegni
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Specificare gli obiettivi e i risultati
|
|
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
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Anno
2027
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Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)
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TOTALE
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RISULTATI
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Tipo
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Costo medio
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N.
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Costo
|
N.
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Costo
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N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
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N. totale
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Costo totale
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OBIETTIVO SPECIFICO 1…
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- Risultato
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- Risultato
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|
- Risultato
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|
Totale parziale obiettivo specifico 1
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OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...
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|
- Risultato
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|
Totale parziale obiettivo specifico 2
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TOTALE
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3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–X
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato
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STANZIAMENTI VOTATI
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Anno
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Anno
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Anno
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Anno
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TOTALE 2021-2027
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2024
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2025
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2026
|
2027
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RUBRICA 7
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Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane
–X
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)
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STANZIAMENTI VOTATI
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Anno
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Anno
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Anno
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Anno
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2024
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2025
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2026
|
2027
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|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
•Personale esterno (in ETP)
|
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20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):
|
|
Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione
|
Personale supplementare eccezionale*
|
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Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca
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Da finanziare a titolo della linea BA
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Da finanziare mediante diritti
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Posti della tabella dell'organico
|
-
|
N/D
|
N/D
|
N/D
|
|
Personale esterno (AC, END, INT)
|
-
|
N/D
|
N/D
|
N/D
|
Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:
|
Funzionari e agenti temporanei
|
Le risorse umane necessarie per la proposta saranno coperte dal personale attualmente disponibile presso la DG ENV. Tuttavia potrebbe risultare molto impegnativo seguire la procedura di codecisione. La presente proposta di modifica sarà attuata nell'ambito dell'attuazione generale della direttiva 92/43/CEE.
|
|
Personale esterno
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N/D
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3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali
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TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici
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Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
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2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
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|
Spese informatiche (istituzionali)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–
può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
–
comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
–
comporta una revisione del QFP.
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–
non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
–
prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Totale
|
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti cofinanziati
|
|
|
|
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3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–X
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–
sulle risorse proprie.
–
su altre entrate.
–
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
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Anno 2024
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Anno 2025
|
Anno 2026
|
Anno 2027
|
|
Articolo …………
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|
4.Dimensioni digitali
When completing this Section, it is acceptable to present the information in a table format, where appropriate.
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale
|
La presente proposta riguarda unicamente il recepimento della decisione del comitato permanente della convenzione di Berna relativa allo status di protezione del lupo, e pertanto non ha alcuna rilevanza per l'erogazione digitale di servizi pubblici.
|
4.2.Dati
4.3.Soluzioni digitali
4.4.Valutazione dell'interoperabilità
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale