Bruxelles, 13.3.2025

COM(2025) 104 final

2025/0054(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica slovacca ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto


RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 ("la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 5 novembre 2024 la Slovacchia ha chiesto di essere autorizzata a derogare all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 168 e all'articolo 168 bis della direttiva IVA al fine di limitare il diritto di detrarre l'IVA versata a monte sull'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di veicoli a motore di categoria M1, di motocicli di categoria L1e e di motocicli di categoria L3e 2 nonché sulla fornitura dei servizi afferenti, i pezzi di ricambio, gli accessori e il carburante per l'uso simultaneo a fini professionali e altri fini. Unitamente alla domanda la Slovacchia ha presentato un'analisi giustificativa della percentuale di detrazione applicabile, che è fissata al 50 %.

Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 29 novembre 2024 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Slovacchia. Con lettera del 2 dicembre 2024 la Commissione ha comunicato alla Slovacchia di disporre di tutte le informazioni che ritiene necessarie per la valutazione della domanda.

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'articolo 168 della direttiva IVA stabilisce che un soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata su acquisti effettuati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. A norma dell'articolo 168 bis, paragrafo 1, della direttiva IVA, la detrazione dell'IVA sulle spese relative a un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all'attività dell'impresa e a fini non professionali è ammissibile soltanto limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo. A norma dell'articolo 168 bis, paragrafo 2, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare tale norma anche con riguardo alle spese relative ad altri beni facenti parte del patrimonio dell'impresa secondo quanto da essi specificato. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva prevede che l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per uso privato costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione dell'IVA. Questo sistema consente il recupero dell'IVA inizialmente detratta in relazione all'uso privato.

Nel caso delle autovetture e dei motocicli tale sistema è di difficile applicazione, perché non è semplice distinguere fra uso privato e uso professionale. La tenuta di iscrizioni contabili comporta un onere aggiuntivo per l'impresa, che deve tenerle aggiornate, e per l'amministrazione, che deve controllarle.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, gli Stati membri possono introdurre misure di deroga alle disposizioni della direttiva IVA allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

La Slovacchia ha chiesto di essere autorizzata a limitare il diritto a detrazione per alcune autovetture e alcuni motocicli non esclusivamente usati a fini professionali, nonché per la cessione di talune merci e la prestazione di taluni servizi afferenti, a una percentuale fissa e ad esentare a sua volta le imprese dall'obbligo di contabilizzare a fini fiscali l'utilizzo privato. La misura speciale esenterebbe i soggetti passivi dall'obbligo di trattare l'uso non professionale di tali autovetture e motocicli come prestazione di servizi. Questa modalità presenta il vantaggio di semplificare il sistema per tutti gli interessati e, nel contempo, impedisce l'evasione o l'elusione fiscali dovute ad una contabilizzazione non corretta.

I vantaggi di avvalersi dell'applicazione di un tasso forfettario sono stati confermati da un questionario elettronico elaborato dal ministero delle Finanze slovacco. Tale questionario è stato distribuito alle imprese per mezzo delle associazioni di imprese al fine di ottenere dati relativi all'uso dei veicoli che costituiscono le attività dell'impresa sia a fini privati, sia professionali. Il 71 % del campione di rispondenti esaminato esprime una preferenza per il tasso forfettario di detrazione dell'IVA relativa ai veicoli a uso misto mentre il 78 % ritiene che l'attuale regime sia oneroso sul piano amministrativo.

Unitamente ai dati ottenuti dall'indagine la Slovacchia ha analizzato i dati derivati dalle attività di controllo intese ad accertare i dati relativi all'acquisto di veicoli a motore e al diritto alla detrazione fiscale a monte su tali veicoli, oltre ai dati ottenuti dai controlli in loco e dagli audit. Attraverso le diverse attività svolte, le autorità slovacche sono arrivate alla conclusione che il 50 % è una stima accurata della distribuzione dell'uso dei veicoli fra fini professionali e privati.

Le automobili e i motocicli interessati dalla misura in oggetto sono veicoli a motore di categoria M1, motocicli di categoria L1e e motocicli di categoria L3e non esclusivamente usati a fini professionali. Le operazioni interessate sono l'acquisto, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di tali veicoli nonché il relativo leasing. La limitazione del diritto alla detrazione si applica anche alle predette operazioni se connesse a pezzi di ricambio, accessori, servizi e rifornimenti destinati a tali veicoli. Alcuni tipi di veicoli a motore e di motocicli usati per taluni tipi di attività in cui l'uso per attività non professionali è considerato trascurabile sono tuttavia esclusi dall'ambito di applicazione della deroga. Tale esclusione riguarda autoveicoli e motocicli acquistati per rivendita, noleggio o leasing oppure adibiti al trasporto di passeggeri a titolo oneroso, compresi i servizi di taxi, le lezioni di guida, i collaudi o in qualità di veicolo sostitutivo di veicoli in riparazione.

Considerato l'impatto positivo previsto della misura speciale sugli oneri amministrativi sia per i contribuenti che per le autorità fiscali, si propone di autorizzare la misura di deroga.

L'autorizzazione dovrebbe valere per un periodo limitato, fino al 30 giugno 2028, onde permettere un riesame della necessità e dell'efficacia della misura di deroga e della suddivisione percentuale fra usi professionali e non professionali sulla quale si basa. Un'eventuale domanda di proroga dovrebbe essere corredata di una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata ed essere inviata alla Commissione entro il 30 settembre 2027.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Ad altri Stati membri sono state concesse deroghe analoghe relative al diritto a detrazione (Estonia 3 , Italia 4 , Lettonia 5 , Ungheria 6 , Polonia 7 , Romania 8 e Croazia 9 ).

A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino ad allora, gli Stati membri sono autorizzati a mantenere le esclusioni vigenti al 1° gennaio 1979 o, per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo tale data, alla data della loro adesione. Esistono pertanto diverse disposizioni di sospensione che limitano il diritto alla detrazione dell'IVA in relazione alle autovetture.

Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto a detrazione 10 , tale deroga è opportuna in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia semplificare la procedura di riscossione dell'imposta ed evitare talune evasioni o elusioni fiscali. In particolare, tenuto conto della possibilità per le imprese di dichiarare un importo inferiore a quello effettivamente dovuto e dell'onere a carico delle autorità fiscali di controllare i dati relativi al chilometraggio, la limitazione al 50 % permetterebbe di semplificare la riscossione dell'IVA e di evitare l'evasione fiscale dovuta, tra l'altro, a una contabilizzazione non corretta.

Scelta dell'atto giuridico

Atto giuridico proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dalla Slovacchia e concerne solo questo Stato membro.

Assunzione e uso di perizie

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La proposta mira a semplificare la procedura per la riscossione dell'IVA poiché elimina la necessità per i soggetti passivi di registrare l'uso privato di determinate autovetture e, nel contempo, evita l'evasione dell'IVA dovuta a una contabilizzazione non corretta. Essa ha pertanto un impatto potenzialmente positivo sia per le imprese, sia per l'amministrazione fiscale.

Le autorità slovacche hanno analizzato i dati ottenuti dalle attività di controllo effettuate fra gennaio 2023 e maggio 2024. Dall'analisi hanno concluso che i soggetti passivi hanno applicato il tasso forfettario previsto dalla legge nazionale sull'imposizione dei redditi all'IVA versata per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto di passeggeri e di motocicli nonché sulle relative spese anziché determinare l'uso effettivo a fini professionali e privati di tali veicoli. Sebbene la disposizione fosse destinata unicamente alle imposte sul reddito, i soggetti passivi hanno ritenuto che l'applicazione di tale tasso forfettario potesse evitare controversie con le autorità fiscali.

Le autorità fiscali hanno altresì effettuato audit su 255 contribuenti nel periodo compreso fra il 2019 e il 2024. Gli audit erano incentrati esclusivamente sull'uso di veicoli a motore e la verifica è stata condotta su 277 veicoli a motore, 240 dei quali erano veicoli a motore adibiti al trasporto di passeggeri. Secondo le autorità slovacche tali audit hanno dimostrato che in molti casi i soggetti passivi effettuavano detrazioni errate sull'IVA a monte relativa a tali veicoli. Le autorità slovacche sono inoltre giunte alla conclusione che l'uso a fini professionali era leggermente superiore al 50 % dell'uso totale.

Le autorità slovacche hanno infine ottenuto dati supplementari da un questionario distribuito alle imprese attraverso le associazioni di categoria.

Attraverso l'analisi dei dati ottenuti, le autorità slovacche sono arrivate alla conclusione che il 50 % è un'approssimazione realistica della distribuzione dell'uso dei veicoli fra fini professionali e privati.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La misura speciale avrà un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

5.ALTRI ELEMENTI

La proposta è limitata nel tempo e comprende una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto al 30 giugno 2028.

Qualora ritenesse opportuna una proroga della misura speciale, entro il 30 settembre 2027 la Slovacchia dovrebbe presentare alla Commissione una relazione che comprende un riesame della percentuale applicata corredata della domanda di proroga.

2025/0054 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica slovacca ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 11 , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE disciplinano il diritto dei soggetti passivi di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e i servizi impiegati ai fini di loro operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva contiene l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato dei soggetti passivi o per l'uso del loro personale o, più generalmente, per fini estranei alla loro impresa.

(2)Con lettera protocollata dalla Commissione il 5 novembre 2024, la Slovacchia ha chiesto di essere autorizzata, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, a introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis di detta direttiva al fine di limitare al 50 % il diritto alla detrazione dell'IVA sulle spese afferenti a taluni veicoli non esclusivamente usati a fini professionali e di non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso privato di un'autovettura inclusa nelle attività dell'impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di detta limitazione (la "misura speciale").

(3)La misura speciale chiesta riguarda veicoli a motore, non esclusivamente usati a fini professionali, di categoria M1, motocicli di categoria L1e e motocicli di categoria L3e, a norma del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli 12 e del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli 13 . Le operazioni interessate sono l'acquisto, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di tali veicoli nonché il relativo leasing. La limitazione del diritto a detrarre l'IVA include la spesa per pezzi di ricambio, accessori, servizi e carburante destinati a tali veicoli.

(4)Alcuni veicoli a motore dovrebbero essere esclusi dal campo d'applicazione della misura speciale dato che, a causa del tipo di attività per la quale sono utilizzati, il loro uso per qualsiasi attività non professionale è considerato trascurabile. La misura speciale non dovrebbe pertanto applicarsi agli autoveicoli e ai motocicli acquistati per rivendita, noleggio o leasing oppure adibiti al trasporto di passeggeri a titolo oneroso, compresi i servizi di taxi, le lezioni di guida, i collaudi o in qualità di veicolo sostitutivo di veicoli in riparazione.

(5)In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la richiesta agli altri Stati membri con lettera del 29 novembre 2024. Con lettera del 2 dicembre 2024 la Commissione ha comunicato alla Slovacchia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.

(6)Nella domanda la Slovacchia ha inserito una spiegazione delle motivazioni della percentuale di limitazione del diritto a detrarre l'IVA al 50 %. A tal fine la Slovacchia ha utilizzato i dati ottenuti dalle attività di controllo e dagli audit, oltre a un sondaggio condotto presso le imprese. Secondo la Slovacchia, i risultati dell'analisi di tali dati hanno condotto a fissare al 50 %, quale accurata approssimazione, la distribuzione fra usi professionali e privati dei veicoli oggetto della misura speciale.

(7)La Slovacchia sostiene che la misura speciale avrà un impatto positivo sugli oneri amministrativi per i soggetti passivi e le autorità fiscali attraverso la semplificazione della riscossione dell'IVA e la prevenzione dell'evasione fiscale dovuta a una contabilizzazione non corretta. Per tali motivi la Commissione ritiene appropriato autorizzare la Slovacchia ad applicare la misura speciale fino al 30 giugno 2028.

(8)La misura speciale dovrebbe essere limitata al tempo necessario per valutare l'efficacia e l'adeguatezza della suddivisione percentuale applicata.

(9)La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti, ossia semplificare la procedura di riscossione dell'IVA ed evitare talune forme di evasione ed elusione fiscale, in quanto limitata nel tempo e nella portata. Inoltre la misura speciale non comporta il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.

(10)Qualora considerasse necessaria una proroga della misura speciale oltre il 30 giugno 2028, la Slovacchia dovrebbe presentare una richiesta di tale proroga alla Commissione entro il 30 settembre 2027. Tale richiesta dovrebbe essere corredata di una relazione sull'applicazione della misura speciale, comprensiva di un riesame della percentuale applicata.

(11)Stando alle informazioni fornite dalla Slovacchia, la misura speciale avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso dalla Slovacchia nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica slovacca è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle seguenti categorie di veicoli non interamente utilizzati a fini professionali:

(a)veicoli a motore della categoria M1, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2018/858;

(b)motocicli della categoria L1e, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 168/2013;

(c)motocicli della categoria L3e, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 168/2013.

Il primo paragrafo non si applica ai veicoli utilizzati o acquistati ai seguenti fini:

a)rivendita, noleggio o leasing;

b)trasporto di passeggeri a titolo oneroso, compresi i servizi di taxi;

c)lezioni di guida;

d)collaudo;

e)veicoli sostitutivi di veicoli in riparazione.

Articolo 2

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica slovacca non equipara a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso non professionale di un veicolo di cui all'articolo 1, primo comma, incluso nelle attività dell'impresa di un soggetto passivo, qualora tale veicolo sia stato oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

La spesa di cui all'articolo 1 copre l'integralità di quanto segue:

(1)acquisto, leasing, acquisto intracomunitario e importazione dei veicoli di cui all'articolo 1, primo comma;

(2)spese per cessioni di beni o prestazioni di servizi connesse con tali veicoli e il relativo uso, compreso l'acquisto di carburante.

Articolo 4

1.Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2025. Essa non è più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2028.

2.Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 30 settembre 2027 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.

Articolo 5

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj .
(2)    Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1) e regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).
(3)    Decisione di esecuzione (UE) 2021/1998 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che autorizza l'Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 408 del 17.11.2021, pag. 3).
(4)    Decisione di esecuzione (UE) 2022/2411 del Consiglio, del 6 dicembre 2022, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 120).
(5)    Decisione di esecuzione (UE) 2021/1968 del Consiglio, del 9 novembre 2021, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 401 del 12.11.2021, pag. 1).
(6)    Decisione di esecuzione (UE) 2021/1774 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 360 dell'11.10.2021, pag. 108).
(7)    Decisione di esecuzione (UE) 2022/2385 del Consiglio, del 6 dicembre 2022, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/805/UE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 87).
(8)    Decisione di esecuzione (UE) 2024/1641 del Consiglio, del 24 maggio 2024, che autorizza la Romania ad applicare misure speciali di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L, 2024/1641, 6.6.2024).
(9)    Decisione di esecuzione (UE) 2024/2884 del Consiglio, del 5 novembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L, 2024/2884, 13.11.2024).
(10)    COM(2004) 728 definitivo - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10), ritirata il 21 maggio 2014 (GU C 153 del 21.5.2014, pag. 3).
(11)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj .
(12)    Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
(13)    Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).