Bruxelles, 13.3.2025

COM(2025) 103 final

2025/0053(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità nell'Unione è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità 1 ("la direttiva sulla tassazione dell'energia" o "la direttiva").

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva, oltre a quanto disposto in particolare dagli articoli 5, 15 e 17 della stessa, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione in base a considerazioni politiche specifiche.

In virtù della decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del Consiglio del 17 maggio 2019 2 , l'Italia è già stata autorizzata ad applicare, in determinate zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) utilizzati per riscaldamento, a titolo di compensazione parziale degli elevati costi di riscaldamento sostenuti dai residenti di dette zone.

L'obiettivo della presente proposta è prorogare tale autorizzazione come richiesto dall'Italia, dato che la deroga in vigore scade il 31 dicembre 2024.

I costi di riscaldamento elevati sono dovuti alle condizioni climatiche rigide o estremamente rigide di tali zone o alla loro insularità nonché a una difficoltà di procurarsi il combustibile. La riduzione fiscale è applicabile nelle zone geografiche che soddisfino i criteri in appresso. In particolare, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il beneficio è applicabile ai quantitativi dei combustibili in esame (gasolio e GPL) impiegati nei comuni: ricadenti nella zona climatica F (condizioni climatiche estremamente rigide nell'ambito del territorio italiano) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica. In tal caso, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il beneficio viene meno dal momento in cui è riscontrata l'avvenuta metanizzazione del comune 3 ; della regione Sardegna e delle isole minori, fino a quando il comune interessato non sia servito da una rete di distribuzione del gas naturale; questa parte dei regimi riguarda tutte le isole italiane, ad eccezione della Sicilia.

Con lettera del 24 aprile 2024 le autorità italiane hanno informato la Commissione in merito alla loro intenzione di prorogare la misura attuale fino al 31 dicembre 2030. Le autorità italiane hanno fornito ulteriori informazioni con lettere datate 12 settembre e 21 novembre 2024.

Il periodo di validità inizialmente richiesto, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2030, rientra nel periodo massimo consentito dall'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia. A seguito delle discussioni tra le autorità italiane e la Commissione, in particolare in vista della proposta di revisione della direttiva 2003/96/CE 4 , è stata concordata una data di cessazione anticipata, ossia il 31 dicembre 2028.

Le riduzioni richieste sono identiche a quelle previste dalla precedente decisione e ammontano a 122,56 EUR per 1 000 litri per il gasolio utilizzato come combustibile per riscaldamento e a 151,01 EUR per 1 000 kg per il GPL utilizzato come combustibile per riscaldamento 5 . Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise.

Secondo le autorità italiane, la differenziazione delle aliquote di tassazione è basata su criteri obiettivi e mira a garantire la continuità geografica con il resto del territorio nazionale, ossia porre la popolazione delle zone ammissibili in condizioni paragonabili al resto della popolazione italiana diminuendo i costi di riscaldamento sproporzionatamente elevati.

La riduzione fiscale è la medesima per tutti gli utenti; è intesa unicamente ad alleviare in parte i costi di riscaldamento supplementari della popolazione residente nelle zone ammissibili, dovuti al clima rigido o alle difficoltà di procurarsi il combustibile.

Inoltre la specificità delle isole consiste nel fatto che, a motivo delle loro particolarità geografiche, l'approvvigionamento di carburante è limitato in termini di scelta e quindi i prezzi sono più elevati di quelli dell'Italia continentale a causa dei costi di trasporto supplementari. La riduzione fiscale non dà luogo a una compensazione eccessiva e non fa scendere i prezzi del GPL e del gasolio al di sotto del livello praticato sul continente. Per quanto riguarda l'applicazione del sussidio nelle isole minori, in questo caso la catena logistica ha un costo inevitabilmente più elevato rispetto all'Italia continentale. I maggiori costi sono dovuti a una carenza di logistica primaria che si traduce in costi di distribuzione più elevati. Tali costi sono inoltre spesso dovuti a un accesso stradale problematico, a maggiori costi del carburante rispetto al continente nonché ai costi di accesso alle isole minori e ai quantitativi ridotti delle singole forniture.

Con riguardo alla riduzione fiscale, le autorità italiane hanno osservato che negli anni 2019‑2023 essa ha rappresentato mediamente il 9% del prezzo del gasolio usato per riscaldamento e il 13 % del prezzo del GPL usato per lo stesso scopo.

Per quanto attiene, in particolare, ai costi di trasporto aggiuntivi sostenuti nelle zone svantaggiate ammesse al beneficio in questione (zone montane, Sardegna e isole minori) rispetto alle altre aree del Paese, è possibile stimare in tali aree svantaggiate un costo di trasporto superiore, rispetto alle altre aree del territorio italiano, di circa il 120 %. Ciò in considerazione del fatto che risultano più lunghi (e difficoltosi) i percorsi da coprire per raggiungere le aree più marginali e che, in aggiunta, è necessario utilizzare mezzi di trasporto di dimensione inferiore. Il dato riferito rappresenta una media che tiene conto anche degli eventuali costi aggiuntivi nel caso di approvvigionamento della Sardegna e delle isole minori tramite forniture dal continente a mezzo nave.

Nelle zone aventi diritto all’agevolazione è altresì possibile stimare un costo incrementale delle spese connesse al riscaldamento a GPL pari a circa +90 % nelle aree di fascia climatica "E" e +170 % nelle aree di fascia climatica "F".

Tutto ciò considerato, ad oggi nelle zone climatiche "E" ed "F" e nel territorio della Sardegna e delle isole minori, è possibile ritenere che l’incidenza della riduzione di costo relativa al gasolio ed al GPL da riscaldamento sia pari in media al 10 % rispetto al prezzo senza riduzione.

Per quanto riguarda il numero dei beneficiari della misura agevolativa, secondo le stime la platea di potenziali beneficiari risulta attualmente pari a 3,961,546 nuclei familiari.

La spesa annua di bilancio di questa misura è di circa 142,8 milioni di EUR.

Disposizioni della direttiva sulla tassazione dell'energia

L'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, della direttiva recita:

"Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche."

La possibilità di introdurre un'agevolazione fiscale per il gasolio e il GPL utilizzati per riscaldamento in alcune zone geografiche svantaggiate può essere considerata ai sensi dell'articolo 19 della direttiva, in quanto l'obiettivo di tale articolo è autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

L'Italia ha chiesto che la misura si applichi per il periodo massimo consentito dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva, vale a dire sei anni (dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2030).
In linea di principio, il periodo di applicazione della deroga dovrebbe essere sufficientemente lungo da garantire alle zone geografiche interessate un grado di prevedibilità sufficiente.

A seguito delle discussioni tra le autorità italiane e la Commissione, in particolare in vista della proposta di revisione della direttiva 2003/96/CE, è stata concordata una data di cessazione anticipata, ossia il 31 dicembre 2028. Considerando che probabilmente non si registreranno conseguenze negative del regime attuale sul commercio intra-UE, né sul livello generale di tassazione dei carburanti in Italia, al fine di garantire la certezza del diritto nelle zone geografiche interessate, la Commissione propone di concedere l'autorizzazione richiesta per quattro anni, ossia dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028. Per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è inoltre opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente decisione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme modificate.

In tale contesto appare opportuno concedere l'autorizzazione per il periodo di cui sopra.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La Commissione esamina ciascuna richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia tenendo conto di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e delle politiche unionali in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.

La differenziazione delle aliquote allevia in parte i costi di riscaldamento supplementari sostenuti dai cittadini in alcune zone d'Italia particolarmente svantaggiate rispetto al resto del territorio e per le quali le aliquote normali applicabili al GPL e al gasolio usati per riscaldamento costituirebbero un onere fiscale eccessivo. Lo svantaggio geografico si traduce in costi di riscaldamento supplementari dovuti alle rigide condizioni climatiche o all'insularità delle suddette zone nonché alla mancanza di fonti di riscaldamento alternative, in particolare la mancanza di accesso alla rete di distribuzione del gas naturale. Le aliquote ridotte rimangono, sia per il gasolio che per il GPL, superiori ai livelli minimi unionali fissati nella direttiva sulla tassazione dell'energia, alleviando solo in parte i costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone geografiche interessate.

Si può pertanto ritenere che la riduzione sia compatibile con l'obiettivo di offrire un incentivo fiscale ai fini dell'efficienza energetica.

La misura non è stata ritenuta incompatibile con le politiche unionali pertinenti in materia di ambiente e di energia.

La misura risulta inoltre accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale. Essa mira unicamente a compensare in parte i costi di riscaldamento supplementari legati alle condizioni oggettive delle zone in questione. La riduzione non è cumulabile con altri tipi di sgravi fiscali e non si applica ad utilizzazioni dei combustibili da riscaldamento diverse dal riscaldamento d'ambiente.

Norme sugli aiuti di Stato

La misura può configurare un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Poiché le aliquote ridotte sono superiori ai minimi UE, la misura sembra rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti sotto forma di riduzioni di imposte a norma della direttiva 2003/96/CE possono essere esonerati dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato. Non è tuttavia possibile stabilire in questa fase se tutte le condizioni di cui al suddetto regolamento siano soddisfatte e la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di garantire la conformità con le norme in materia di aiuti di Stato e in particolare, nel caso di aiuti esentati, contemplate dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione. A norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio non pregiudica inoltre l'obbligo dello Stato membro di notificare l'aiuto alla Commissione prima di darvi esecuzione, nel caso in cui il nuovo aiuto non sia coperto da un'esenzione per categoria.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il settore della tassazione indiretta di cui all'articolo 113 TFUE non è di per sé di esclusiva competenza dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 TFUE.

Tuttavia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, il Consiglio gode di una competenza esclusiva, in quanto strumento di diritto derivato, per autorizzare uno Stato membro ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono pertanto sostituirsi al Consiglio. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica alla presente decisione di esecuzione. In ogni caso, non essendo un progetto di atto legislativo, il presente atto non dovrebbe essere trasmesso ai parlamenti nazionali, a norma del protocollo n. 2 allegato ai trattati, per l'esame della conformità al principio di sussidiarietà.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. La riduzione fiscale non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi previsti. Le riduzioni fiscali sono applicabili in determinate zone geografiche. Le aliquote di tassazione consentite sono superiori ai livelli minimi di tassazione prescritti dalla direttiva.

Scelta dell'atto giuridico

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio. L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE prevede unicamente questo tipo di misura.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La misura non comporta la valutazione della normativa vigente.

Consultazioni dei portatori di interessi

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dall'Italia e riguarda unicamente questo Stato membro. Non è stata pertanto effettuata una consultazione dei portatori di interessi.

Assunzione e uso di perizie

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

Valutazione d'impatto

Non è stata condotta alcuna valutazione d'impatto.

Efficienza normativa e semplificazione

La misura non prevede una semplificazione. Si basa su una richiesta presentata dall'Italia e concerne solo questo Stato membro.

Diritti fondamentali

La misura non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La misura non comporta alcun onere finanziario o amministrativo a carico dell'Unione.
La proposta non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non è necessario un piano attuativo. La presente proposta riguarda un'autorizzazione per una riduzione d'imposta concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta. Tale autorizzazione è concessa per un periodo limitato fino al 31 dicembre 2028. L'aliquota d'imposta applicabile sarà conforme al livello minimo di tassazione fissato dalla direttiva sulla tassazione dell'energia. La misura può essere valutata in caso di richiesta di proroga al termine del periodo di validità.

Documenti esplicativi (per le direttive)

La proposta non richiede documenti esplicativi riguardanti il recepimento.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

A norma dell'articolo 1, l'Italia sarà autorizzata ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento in determinate zone geografiche svantaggiate. Le aliquote d'imposta devono essere in linea con i livelli minimi di tassazione fissati dalla direttiva.

L'articolo 2 stabilisce che l'ammissibilità di alcune delle zone geografiche interessate è subordinata all'indisponibilità della rete di distribuzione del gas naturale nei comuni interessati.

L'articolo 3 prevede che l'autorizzazione richiesta è concessa a decorrere dal 1° gennaio 2025, in continuità con l'attuale decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del Consiglio, fino al 31 dicembre 2028, entro il periodo massimo consentito dalla direttiva.

2025/0053 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità 6 , in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del Consiglio 7 ha autorizzato l'Italia ad applicare, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile per riscaldamento. L'autorizzazione era stata concessa fino al 31 dicembre 2024.

(2)Con lettera del 24 aprile 2024 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul GPL usati come combustibile per riscaldamento. Le autorità italiane hanno fornito ulteriori informazioni con lettere datate 12 settembre 2024 e 21 novembre 2024. L'autorizzazione riguarda il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

(3)L'Italia presenta un territorio estremamente eterogeneo, caratterizzato da condizioni climatiche e geografiche diverse. Tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, l'Italia ha introdotto aliquote di tassazione ridotte per il gasolio e il GPL al fine di compensare in parte i costi di riscaldamento eccessivamente elevati sostenuti dai residenti di alcune zone geografiche.

(4)La differenziazione delle aliquote si basa su criteri oggettivi e mira a porre la popolazione delle zone ammissibili in condizioni economiche paragonabili al resto della popolazione italiana riducendo i costi di riscaldamento eccessivamente elevati dovuti al rigore delle condizioni climatiche o a costi superiori per l'acquisto di combustibile in tali zone rispetto al resto del territorio nazionale.

(5)Le aliquote ridotte sono applicabili nelle zone geografiche che soddisfano uno dei seguenti criteri: a) condizioni climatiche estremamente rigide nell'ambito del territorio italiano, ossia i comuni che rientrano nella zona F quale definita dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 8 ; b) condizioni climatiche rigide abbinate a una difficoltà a procurarsi il combustibile, ossia i comuni che rientrano nella zona E quale definita dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412; e c) isolamento geografico abbinato a una difficoltà a procurarsi il combustibile nonché al costo di quest'ultimo, ossia in Sardegna e nelle piccole isole. Le aliquote ridotte dovrebbero applicarsi fino al completamento della rete di distribuzione del gas naturale nei comuni interessati.

(6)La misura richiesta è stata esaminata dalla Commissione, la quale ha stabilito che non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il funzionamento del mercato interno e non è incompatibile con la politica dell'Unione in materia di ambiente, energia e trasporti. Le aliquote di tassazione ridotte dovrebbero rimanere, sia per il gasolio che per il GPL, superiori ai livelli minimi dell'Unione fissati nella direttiva 2003/96/CE, e dovrebbero alleviare solo in parte i costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone geografiche interessate.

(7)A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, l'Italia dovrebbe quindi essere autorizzata ad applicare in determinate zone geografiche aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento.

(8)È opportuno garantire all'Italia la possibilità di applicare senza soluzione di continuità la riduzione specifica cui si riferisce la presente decisione a decorrere dal 1° gennaio 2025 sulla base delle disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/814. È opportuno pertanto concedere l'autorizzazione richiesta con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025.

(9)A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere limitata nel tempo.

(10)Per garantire alle zone geografiche interessate un grado di prevedibilità sufficiente, è opportuno concedere l'autorizzazione per un periodo di quattro anni. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente decisione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tale sistema.

(11)La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Italia è autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento nelle seguenti zone geografiche svantaggiate:

a) comuni che rientrano nella zona climatica F quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;

b) comuni che rientrano nella zona climatica E quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;

c) comuni della Sardegna e delle isole minori, ossia tutte le isole italiane con eccezione della Sicilia.

2. Al fine di evitare compensazioni eccessive, la riduzione non è superiore ai costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone interessate. Nel caso particolare delle zone di cui al paragrafo 1, lettera c), la riduzione fiscale non deve far diminuire il prezzo al di sotto del livello praticato sul continente per lo stesso combustibile.

3. Le aliquote ridotte sono conformi agli obblighi stabiliti alla direttiva 2003/96/CE, in particolare rispettano i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 9 della stessa.

Articolo 2

L'ammissibilità delle zone geografiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), è subordinata all'indisponibilità di una rete di distribuzione del gas naturale nei comuni interessati.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

Tuttavia, se il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotta un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l'autorizzazione rilasciata all'articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di produrre effetti il giorno in cui tale sistema diventa applicabile.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
(2)    GU L 133 del 21.5.2019, pag. 20.
(3)    Il numero di comuni privi di una rete di distribuzione del gas che rientrano nella zona climatica E è già stato notevolmente ridotto (da 608 a 260 comuni) in quanto la rete di distribuzione del gas naturale è stata estesa, ma tale processo può essere considerato in gran parte completato in quanto un'ulteriore estensione si sta rivelando particolarmente difficile o impraticabile in alcune parti del territorio, anche in relazione ai costi.
(4)

   COM/2021/563 final: Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione).

(5)    L'aliquota normale di accisa attualmente applicabile è di 0,40321391 EUR per litro per il gasolio e di 0,18994458 EUR per chilogrammo per il GPL.
(6)    GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51, (ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj).
(7)    Decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/814/oj).
(8)    Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche (da A a F). La classificazione è basata sull'unità di misura "gradi-giorno" che rappresenta il numero di giorni per anno in cui la temperatura esterna si scosta dalla temperatura ottimale di 20 °C, rendendo così necessario il riscaldamento.