Bruxelles, 6.3.2025

COM(2025) 92 final

2025/0049(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e,
per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio 1 fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. La proposta modifica tali possibilità di pesca per tener conto dei più recenti pareri scientifici e di altri sviluppi.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi e le norme di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 relativo alla politica comune della pesca (PCP) ("regolamento di base"), che devono essere applicati, tra l'altro, al momento di stabilire le possibilità di pesca, vale a dire i limiti di cattura e di sforzo di pesca, al fine di garantire la sostenibilità ecologica, economica e sociale delle attività di pesca dell'UE.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono coerenti con altre politiche dell'Unione, in particolare la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ("direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino"), e mirano a contribuire al conseguimento di un buono stato ecologico, in particolare per quanto riguarda il descrittore 3, secondo cui tutti i pesci e i molluschi sfruttati a fini commerciali devono restare entro limiti biologicamente sicuri.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

Proporzionalità

La proposta assegna possibilità di pesca agli Stati membri conformemente agli obiettivi e alle norme stabiliti nel regolamento di base, nonché all'esito delle consultazioni multilaterali o bilaterali con i paesi terzi, anche nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Le possibilità di pesca dovrebbero pertanto essere fissate tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili. Oltre che di considerazioni biologiche, le possibilità di pesca dovrebbero tenere conto di considerazioni socioeconomiche, in particolare della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica, rispettando nel contempo il rendimento massimo sostenibile.

A norma dell'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 17 del regolamento di base, gli Stati membri sono tenuti a decidere, per i pescherecci battenti la loro bandiera, come ripartire le possibilità di pesca loro assegnate conformemente a determinati criteri stabiliti nei suddetti articoli. Al momento di distribuire i contingenti ad essi assegnati secondo il modello socioeconomico di loro scelta, gli Stati membri si avvalgono quindi del margine di discrezionalità necessario per utilizzare le possibilità di pesca a loro disposizione.

Scelta dell'atto giuridico

Trattandosi di una proposta di modifica di un regolamento in vigore, l'atto giuridico più appropriato è un regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha consultato i portatori di interessi, in particolare tramite i consigli consultivi, sulla base della sua comunicazione annuale "Una pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2025" (COM(2024) 235 final).

Nel rispondere alla suddetta comunicazione annuale i portatori di interessi hanno esposto i loro pareri sulla valutazione dello stato delle risorse effettuata dalla Commissione e sulle soluzioni adeguate da predisporre a livello di gestione. La Commissione ha tenuto conto di tali risposte all'atto dell'elaborazione della proposta.

Assunzione e uso di perizie

I pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) si basano su un approccio elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali dello stesso CIEM e sono formulati conformemente all'accordo quadro di partenariato con la Commissione.

Valutazione d'impatto

L'ambito di applicazione della presente proposta è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

La presente proposta mira ad evitare approcci a breve termine per promuovere invece una sostenibilità a lungo termine. Essa tiene conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi su cui il CIEM abbia espresso un parere positivo. La proposta di riforma della PCP presentata dalla Commissione si basava su una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891) in cui si riteneva che il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY fosse una condizione necessaria ai fini della sostenibilità ambientale, economica e sociale, ma che non fosse possibile conseguire queste tre finalità separatamente.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca per gli stock gestiti dalle ORGP e per gli stock gestiti congiuntamente con paesi terzi, la proposta attua essenzialmente misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione delle potenziali ripercussioni delle possibilità di pesca sono esaminati nelle fasi di preparazione e realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nel corso dei quali le possibilità di pesca dell'UE vengono fissate d'intesa con paesi terzi.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali, in particolare quelli riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

   Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta intende modificare il regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio come descritto di seguito.

Cicerelli nel Mare del Nord

Il regolamento (UE) 2025/202 ha indicato provvisoriamente come "da fissare" il totale ammissibile di catture (TAC) per i cicerelli (Ammodytes spp.) e le catture accessorie connesse nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4 (Mare del Nord), nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a e nelle acque dell'Unione della divisione 3a (Skagerrak e Kattegat) per il 2025, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per tale stock per il 2025.

Il 28 febbraio 2025 il CIEM dovrebbe pubblicare il suo parere per i cicerelli nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 3a per il 2025. A seguito di tale pubblicazione, l'UE terrà consultazioni bilaterali con il Regno Unito sul livello del TAC per il 2025 per tale stock a norma dell'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra 4  (di seguito, "accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"). In attesa dell'esito di tali consultazioni bilaterali, il testo del considerando pertinente del regolamento (UE) 2024/1015 del Consiglio 5 viene inserito tra parentesi quadre e il TAC per i cicerelli nella sottozona CIEM 4 e nelle divisioni CIEM 2a e 3a per il 2024 viene indicato come "pm" (pro memoria). Non appena si conoscerà l'esito delle consultazioni bilaterali, i servizi della Commissione aggiorneranno la presente proposta mediante un documento informale che proporrà il TAC in questione per il 2025 al livello concordato con il Regno Unito.

ICCAT

I limiti dello sforzo di pesca per i pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca di tonno rosso (Thunnus thynnus) in una parte della zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mediterraneo, nonché la capacità massima di immissione e di allevamento di tonno rosso per le aziende dell'UE in tale zona si basano sulle informazioni fornite nei piani annuali di cui agli articoli 11, 13 e 15 del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 . Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere tali piani alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2053. I piani sono successivamente assemblati dalla Commissione e costituiscono la base per l'elaborazione di un piano annuale dell'Unione, che è trasmesso al segretariato dell'ICCAT per esame e approvazione da parte dell'ICCAT, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2053. In attesa della presentazione del piano annuale dell'Unione e della sua approvazione da parte dell'ICCAT, il testo del considerando pertinente del regolamento (UE) 2024/1015 del Consiglio è inserito tra parentesi quadre e i limiti dello sforzo di pesca dell'UE e la capacità massima di immissione e di allevamento dell'UE per il 2025 sono indicati come "pm". Non appena il piano annuale dell'Unione sarà approvato dall'ICCAT, i servizi della Commissione aggiorneranno la proposta mediante un documento informale che proporrà i suddetti limiti dello sforzo di pesca e la suddetta capacità massima di immissione e di allevamento per il 2025.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2053, gli Stati membri possono chiedere di trasferire, dall'anno precedente a un determinato anno, una percentuale massima del 5 % del proprio contingente annuale di tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mediterraneo. Lo Stato membro che presenta tale richiesta è tenuto a presentare alla Commissione un piano annuale di pesca e un piano annuale di gestione della capacità di pesca riveduti. Sulla base di tali piani annuali riveduti, la Commissione presenta al segretariato dell'ICCAT un piano annuale dell'UE riveduto a fini di discussione e approvazione da parte dell'ICCAT a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2053. In attesa della possibile inclusione da parte della Commissione e dell'approvazione da parte dell'ICCAT di tali revisioni nel piano annuale dell'Unione, il testo del considerando pertinente del regolamento (UE) 2024/1856 del Consiglio 7 è inserito tra parentesi quadre e il TAC di tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mediterraneo per il 2025 è indicato come "pm". Non appena il piano annuale dell'Unione sarà approvato dall'ICCAT, i servizi della Commissione aggiorneranno la proposta mediante un documento informale che modificherà di conseguenza i contingenti degli Stati membri pertinenti per tale stock per il 2025.

Inoltre, a norma degli articoli 8 bis, 17 ter e 18 ter del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 , il contingente annuale di uno Stato membro per: i) tonno obeso (Thunnus obesus) nell'Oceano Atlantico; ii) alalunga (Thunnus alalunga) nell'Oceano Atlantico, rispettivamente a nord di 5° N e a sud di 5° N; e iii) pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano Atlantico, rispettivamente a nord di 5° N e a sud di 5° N, può essere trasferito dal penultimo anno a un determinato anno in conformità delle raccomandazioni pertinenti dell'ICCAT. Si propone pertanto di modificare di conseguenza i contingenti degli Stati membri interessati per tali stock per il 2025.

L'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2107 impone ai pescherecci dell'UE di non danneggiare e di reimmettere tempestivamente in acqua per quanto possibile gli squali mako (Isurus oxyrinchus) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N ("squalo mako dell'Atlantico settentrionale"), se catturati accidentalmente, tenendo nel contempo in debita considerazione la sicurezza dei membri dell'equipaggio. In occasione della sua riunione annuale del 2021, l'ICCAT ha adottato il divieto di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squalo mako dell'Atlantico settentrionale. Si propone pertanto di attuare tale divieto nel diritto dell'Unione. Esso dovrebbe applicarsi solo fintanto che non sarà applicabile una modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che attua tale divieto.

SPRFMO

Nel regolamento (UE) 2025/202 i TAC nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) sono stati fissati provvisoriamente a zero e le misure ad essi funzionalmente collegate sono state provvisoriamente mantenute, in attesa dell'esito della riunione annuale della SPRFMO del 2025, tenutasi dal 17 al 21 febbraio 2025.

In attesa dell'esito di tale riunione, il testo del considerando pertinente del regolamento (UE) 2024/1015 del Consiglio è inserito tra parentesi quadre e i TAC nella zona della convenzione SPRFMO sono indicati come "pm". Non appena si conoscerà l'esito della riunione annuale, i servizi della Commissione aggiorneranno la proposta mediante un documento informale che proporrà i TAC in questione per il 2025 al livello concordato con la SPRFMO.

IATTC

Nel corso della sua riunione annuale del 2024, la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) ha mantenuto i periodi di chiusura per i pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca di tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus) o tonnetto striato (Katsuwonus pelamis). Tale misura è già stata recepita nel diritto dell'Unione con il regolamento (UE) 2025/202. Inoltre, durante la riunione annuale del 2024, la IATTC ha deciso che le parti contraenti debbano comunicare al proprio segretariato le catture annue di tonno obeso effettuate dai singoli pescherecci a cianciolo entro il 15 febbraio dell'anno successivo, e di prevedere giorni di chiusura aggiuntivi per i singoli pescherecci a cianciolo che raggiungano soglie di catture specifiche per il tonno obeso. Si propone di attuare tali misure anche nel diritto dell'Unione.

2025/0049 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e,
per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio 9 fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. È opportuno modificare tali possibilità di pesca, incluse alcune misure ad esse funzionalmente collegate, per tener conto dei pareri scientifici pubblicati nonché dell'esito delle consultazioni con i paesi terzi e delle riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

(2)[Questo considerando e le disposizioni in esso contenute saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.] [Il 7 e 8 marzo 2024 l'Unione e il Regno Unito hanno condotto consultazioni bilaterali a norma dell'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra 10  (di seguito, "accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione") sul totale ammissibile di catture (TAC) per i cicerelli (Ammodytes spp.) e le catture accessorie connesse nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4, nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a. L'Unione ha partecipato a tali consultazioni sulla base delle posizioni approvate dal Consiglio il 4 marzo 2024. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 12 marzo 2024. È pertanto opportuno fissare il TAC in questione al livello concordato con il Regno Unito.]

(3)[Questo considerando e le disposizioni in esso contenute saranno aggiornati dopo l'approvazione del piano annuale dell'Unione da parte dell'ICCAT.] I limiti dello sforzo di pesca per i pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso (Thunnus thynnus) in una parte della zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mediterraneo, nonché la capacità massima di immissione e di allevamento di tonno rosso per le aziende dell'Unione in tale zona si basano sulle informazioni fornite nei piani annuali di cui agli articoli 11, 13 e 15 del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 . Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere tali piani alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2053.
I piani sono successivamente assemblati dalla Commissione e costituiscono la base per l'elaborazione di un piano annuale dell'Unione, che è trasmesso al segretariato dell'ICCAT per esame e approvazione da parte dell'ICCAT, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2053. Il 6 marzo 2024 l'ICCAT ha approvato il piano annuale dell'Unione per il 2024. È pertanto opportuno modificare i limiti dello sforzo di pesca dell'Unione e la capacità massima di immissione e di allevamento dell'Unione per il 2024 in linea con il suddetto piano annuale.]

(4)[Questo considerando e le disposizioni in esso contenute saranno aggiornati dopo l'approvazione del piano annuale dell'Unione da parte dell'ICCAT.] [Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2053 alcuni Stati membri hanno incluso nel piano annuale di pesca e di gestione della capacità trasmesso alla Commissione la richiesta di trasferire il 5 % del proprio contingente annuale di tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mediterraneo dal 2023 al 2024. Sulla base di tali piani la Commissione ha sottoposto per approvazione al segretariato dell'ICCAT un piano annuale dell'Unione riveduto per il 2024. Il 24 maggio 2024 l'ICCAT l'ha approvato. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i contingenti degli Stati membri interessati per il tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mediterraneo per il 2024.]

(5)A norma degli articoli 8 bis, 17 ter e 18 ter del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 , il contingente annuale per alcuni Stati membri di: i) tonno obeso (Thunnus obesus) nell'Oceano Atlantico; ii) alalunga (Thunnus alalunga) nell'Oceano Atlantico, rispettivamente a nord di 5° N e a sud di 5° N; e iii) pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano Atlantico, rispettivamente a nord di 5° N e a sud di 5° N, è stato trasferito dal 2023 al 2025 in conformità delle raccomandazioni pertinenti dell'ICCAT. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i contingenti degli Stati membri interessati per tali stock per il 2025.

(6)L'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2107 impone ai pescherecci dell'Unione di non danneggiare e di reimmettere tempestivamente in acqua per quanto possibile gli squali mako (Isurus oxyrinchus) catturati accidentalmente nell'oceano Atlantico, a nord di 5° N ("squalo mako dell'Atlantico settentrionale"), tenendo nel contempo in debita considerazione la sicurezza dei membri dell'equipaggio. In occasione della sua riunione annuale del 2021, l'ICCAT ha adottato il divieto di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squalo mako dell'Atlantico settentrionale. È pertanto opportuno attuare tale divieto nel diritto dell'Unione. Inoltre il divieto dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2025 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile una modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che introduce tale divieto.

(7)[Questo considerando e le disposizioni in esso contenute saranno aggiornati dopo la riunione annuale della SPRFMO.] [In occasione della sua 12ª riunione annuale nel 2024 l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato limiti di cattura per il sugarello cileno (Trachurus murphyi) e ha confermato le attività di pesca esplorativa di austromerluzzi (Dissostichus spp.).
La SPRFMO ha inoltre mantenuto o modificato le misure funzionalmente collegate.
È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.]

(8)Nel corso della sua riunione annuale del 2024 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha mantenuto i periodi di chiusura per i pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca di tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso o tonnetto striato (Katsuwonus pelamis). Tale misura è stata recepita nel diritto dell'Unione con il regolamento (UE) 2025/202. Inoltre, durante la riunione annuale del 2024, la IATTC ha deciso che le parti contraenti debbano comunicare al proprio segretariato le catture annue di tonno obeso effettuate dai singoli pescherecci a cianciolo entro il 15 febbraio dell'anno successivo, e di prevedere giorni di chiusura aggiuntivi per i singoli pescherecci a cianciolo che raggiungano soglie di catture specifiche per il tonno obeso. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2025/202.

(10)Le possibilità di pesca e le misure ad esse funzionalmente collegate di cui al regolamento (UE) 2025/202 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2025. È pertanto opportuno che anche le disposizioni relative alle possibilità di pesca e le misure ad esse funzionalmente collegate introdotte dal presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate e le misure ad esse funzionalmente collegate sono già state attuate.

(11)Vista l'urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2025/202

Il regolamento (UE) 2025/202 è così modificato:

1) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"

Articolo 29
Squali

1.Oltre ai divieti di cui agli articoli da 32 a 36 del regolamento (UE) 2017/2107, è vietato praticare la pesca diretta anche di specie di squalo volpe del genere Alopias.

2.È inoltre vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali mako (Isurus oxyrinchus) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N, catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

";

2)all'articolo 37 sono aggiunti i paragrafi 5 e 6 seguenti:

"

5.Per i pescherecci a cianciolo dell'Unione operanti nella zona della convenzione IATTC, gli Stati membri di bandiera trasmettono alla Commissione, entro il 1º febbraio, i dati relativi alle catture annue di tonno obeso nella zona della convenzione IATTC effettuate da singoli pescherecci battenti la loro bandiera nell'anno precedente. La Commissione raccoglie e trasmette tempestivamente tali informazioni al segretariato della IATTC.

6.I periodi di chiusura di cui al paragrafo 1 sono prorogati per i pescherecci a cianciolo dell'Unione operanti nella zona della convenzione IATTC che hanno superato, nell'anno precedente, le soglie di catture di tonno obeso seguenti:

per i pescherecci che nell'anno precedente hanno catturato tra 1 200 e 1 499 tonnellate di tonno obeso nella zona della convenzione IATTC, il periodo di chiusura è prorogato di 10 giorni;

per i pescherecci che nell'anno precedente hanno catturato tra 1 500 e 2 199 tonnellate di tonno obeso nella zona della convenzione IATTC, il periodo di chiusura è prorogato di 13 giorni;

per i pescherecci che nell'anno precedente hanno catturato tra 2 100 e 2 399 tonnellate di tonno obeso nella zona della convenzione IATTC, il periodo di chiusura è prorogato di 19 giorni; e

per i pescherecci che nell'anno precedente hanno catturato almeno 2 400 tonnellate di tonno obeso nella zona della convenzione IATTC, il periodo di chiusura è prorogato di 22 giorni.

Le proroghe dei periodi di chiusura sono rispettate dai pescherecci interessati come segue:

i pescherecci che hanno scelto il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), devono rispettare i giorni aggiuntivi prima dell'inizio del suddetto periodo di chiusura; e

i pescherecci che hanno scelto il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), devono rispettare i giorni aggiuntivi dopo la fine del suddetto periodo di chiusura;

Per ciascuno di tali pescherecci lo Stato membro di bandiera interessato informa la Commissione di tali proroghe dei periodi di chiusura contestualmente alla comunicazione del periodo di chiusura prescelto a norma del paragrafo 2.

";

3)all'articolo 63 è inserita la lettera h bis) seguente:

"

h bis)l'articolo 29, paragrafo 2, si applica dal 1º gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile una modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che introduce il divieto di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squalo mako (Isurus oxyrinchus) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N, catturate nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

";

4)l'allegato IA, Parte B e gli allegati ID, IH e VI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente



SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3

1.1.Titolo della proposta/iniziativa3

1.2.Settore/settori interessati3

1.3.Obiettivi3

1.3.1.Obiettivi generali3

1.3.2.Obiettivi specifici3

1.3.3.Risultati e incidenza previsti3

1.3.4.Indicatori di prestazione3

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa3

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.3

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe4

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti4

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione4

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria5

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti5

2.MISURE DI GESTIONE7

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni7

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo7

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti7

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli7

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)7

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità7

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA8

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate8

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti9

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi9

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato9

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne14

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi18

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi20

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato20

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne20

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti20

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane21

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato21

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne21

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane22

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti
connessi a tecnologie digitali23

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale23

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento24

3.3.Incidenza prevista sulle entrate24

4.Dimensioni digitali25

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale25

4.2.Dati25

4.3.Soluzioni digitali26

4.4.Valutazione dell'interoperabilità27

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale28

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

1.2.Settore/settori interessati 

Pesca

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

1.3.2.Obiettivi specifici

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione; 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 13 ; 

 la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

 Durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 14  

 Gestione diretta a opera della Commissione:

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./
Non diss. 15

di paesi EFTA 16

di paesi candidati e potenziali candidati 17

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

[XX.YY.YY.YY]

Diss./
Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./
Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./
Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./
Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

[XX.YY.YY.YY]

Diss./
Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./
Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./
Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 18

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <…….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 19

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <…….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

 

 

 

 

 

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 20  

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

Impegni

=1a+1b +3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

per la DG <…….>

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

 

 

 

 

 

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 21  

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

Impegni

=1a+1b +3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

per la DG <…….>

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per le rubriche
da 1 a 6

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative" 22

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021‑2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021‑2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7

Impegni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 23

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <…….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 24

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <…….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 25

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <…….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 26

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <…….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative" 27

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7

Impegni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 28

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 29

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti

TOTALE 
STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP) 30

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo 
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo 
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo 
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione

Personale supplementare eccezionale*

Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico

N/D

Personale esterno (AC, END, INT)

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as “Policy IT expenditure on operational programmes”. This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 “Digital dimensions”.

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Spese informatiche (istituzionali) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 
3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie.

su altre entrate.

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 31

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

If the policy initiative is assessed as having no requirement of digital relevance, provide an explanation as to why digital means are not used.

 

Otherwise, please list the requirements of digital relevance in the table below:

Riferimento alla prescrizione

Descrizione della prescrizione

Soggetto interessato dalla prescrizione

Processi di alto livello

Categoria

Articolo 1, paragrafo 2, e allegato

Livelli di dichiarazione (dai singoli pescherecci agli Stati membri), frequenze e fattori di attivazione, nonché codici per le catture di alcuni stock ittici in relazione agli obblighi di informazione esistenti a norma del "regolamento sul controllo della pesca" (regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio)

Commissione europea, Stati membri di bandiera, segretariati delle ORGP (in alcuni casi)

Trasmissione dei dati, comunicazione

Dati

4.2.Dati

High-level description of the data in scope and any related standards/specifications

Tipo di dati

Riferimento alle prescrizioni

Norma e/o specifica (se del caso)

Catture di alcuni stock ittici

Articolo 1, paragrafo 2, e allegato

//

Allineamento con la strategia europea per i dati

Explain how the requirement(s) are aligned with the European Data Strategy

//

Allineamento con il principio "una tantum"

Explain how the once-only principle has been considered how the possibility to reuse existing data explored

//

Explain how newly created data is findable, accessible, interoperable and reusable, and meets high-quality standards

//

Flussi di dati

Tipo di dati

Riferimenti alle prescrizioni

Chi fornisce i dati

Chi riceve i dati

Motivo dello scambio di dati

Frequenza (se del caso)

Catture di alcuni stock ittici a un determinato livello

Articolo 1, paragrafo 2, e allegato

Stati membri di bandiera

Commissione europea

Una frequenza determinata o il livello complessivo delle catture

Da settimanale a annuale

Catture di alcuni stock ittici ad un determinato livello (in alcuni casi)

Articolo 1, paragrafo 2, e allegato

Commissione europea

Segretariato dell'ORGP

Ricevimento della comunicazione da parte dello Stato membro di bandiera

Da settimanale a annuale

4.3.Soluzioni digitali

For each digital solution, please provide the reference to the requirement(s) of digital relevance concerning it, a description of the digital solution's mandated functionality, the body that will be responsible for it, and other relevant aspects such as reusability and accessibility. Finally, explain whether the digital solution intends to make use of AI technologies. 

Soluzione digitale

Riferimenti alle prescrizioni

Principali funzionalità prescritte

Organismo responsabile

Come viene assicurata l'accessibilità?

Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?

Uso di tecnologie di IA (se del caso)

//

For each digital solution, explain how the digital solution complies with the requirements and obligations of the EU cybersecurity framework, and other applicable digital policies and legislative enactments (such as eIDAS, Single Digital Gateway, etc.).

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

Describe the digital public service(s) affected by the requirements

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali

Descrizione

Riferimenti alle prescrizioni

Soluzioni per un'Europa interoperabile

(NON APPLICABILE)

Altre soluzioni di interoperabilità

N.A.

//

//

//

Assess the impact of the requirement(s) on cross-border interoperability

 Valutazione

Misure

Potenziali ostacoli residui

Valutare l'allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore

Please list the applicable digital and sectorial policies identified

N.A.

N.A.

Valutare le misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri

Please list the governance measures foreseen

N.A.

N.A.

Valutare le misure adottate per assicurare un'interpretazione condivisa dei dati

Please list such measures

N.A.

N.A.

Valutare l'uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate

Please list such measures

N.A.

N.A.

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione della misura

Riferimenti alle prescrizioni

Ruolo della Commissione

(se del caso)

Chi deve essere coinvolto

(se del caso)

Calendario previsto

(se del caso)

N.A.

(1)    Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025 (GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj ).
(2)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj ).
(3)    Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj ).
(4)    Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj ).
(5)    Regolamento (UE) 2024/1015 del Consiglio, del 26 marzo 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L, 2024/1015, 27.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1015/oj ).
(6)    Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj ).
(7)    Regolamento (UE) 2024/1856 del Consiglio, del 28 giugno 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, tali possibilità di pesca (GU L, 2024/1856, 1.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1856/oj ).
(8)    Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj ).
(9)    Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025 (GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj ).
(10)    Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj ).
(11)    Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj ).
(12)    Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj ).
(13)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(14)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(15)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(16)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(17)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(18)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(19)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(20)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(21)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(22)    The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.
(23)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(24)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(25)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(26)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(27)    The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.
(28)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(29)    Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".
(30)    Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.
(31)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Bruxelles, 6.3.2025

COM(2025) 92 final

ALLEGATO

della

proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026,
le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e,
per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


ALLEGATO

Modifiche del regolamento (UE) 2025/202

Il regolamento (UE) 2025/202 è così modificato:

1)nell'allegato IA, parte B, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

"

 

 

 

Tabella

1

 

 

 

Specie:

Cicerelli e catture accessorie connesse

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a;
acque dell'Unione della zona 3a

 

Ammodytes spp.

 

 

 

 

Danimarca

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti di gestione del cicerello definite nell'allegato III non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

Zona: acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

 

 

 

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R) 
(1)

(SAN/234_2R) 
(1)

(SAN/234_3R) 
(2)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6) 
(1)

(SAN/234_7R)

Danimarca

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Germania

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Svezia

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Unione

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Regno Unito

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Totale

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

(1)

Fino al 10 % di questo contingente può essere accumulato e utilizzato nell'anno successivo esclusivamente in questa zona di gestione.

(2)

Questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona di gestione del cicerello 3r unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

";

2) nell'allegato ID, le tabelle 7, 8, 11, 12, 14 e 15 sono sostituite dalle seguenti:

"

 

 

 

Tabella

7

 

 

 

Specie:

Alalunga (del nord) 

 

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

 

 

Thunnus alalunga

 

 

(ALB/AN05N)

 

 

Irlanda

 

4 603,57

TAC analitico

Spagna

26 004,73

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

9 172,27

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

3 198,54

Unione

42 979,11

(1)(2)

TAC

47 251,00

(1)

Il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è 1 241.

 

(2)

Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, nelle acque del Regno Unito (ALB/*AN05N-UK) non può essere pescato un quantitativo superiore a 280,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella

8

 

 

 

Specie:

Alalunga (australe) 

 

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

 

 

Thunnus alalunga

 

 

(ALB/AS05N)

 

 

Spagna

 

1 087,65

TAC analitico

Francia

357,45

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

761,15

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

2 206,25

0,00

TAC

 

28 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella

11

 

 

 

Specie:

Tonno obeso 

 

Zona:

Oceano Atlantico

 

 

 

Thunnus obesus

 

 

(BET/ATLANT)

 

 

Spagna

 

8 404,59

(1)

TAC analitico

Francia

3 569,90

(1)

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

2 943,93

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

14 918,42

(1)

TAC

 

73 000,00

(1)

(1)

Le catture di tonno obeso effettuate da pescherecci a cianciolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangaro di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente. Per questi pescherecci gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture a partire dal mese di giugno, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente.

 

 

 

Tabella

12

 

 

 

Specie:

Tonno rosso

 

 

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo

 

Thunnus thynnus

 

 

(BFT/AE45WM)

 

 

Cipro

 

pm

(4)

TAC analitico

Grecia

pm

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

pm

(2)(4)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(2)(3)(4)

Croazia

pm

(6)

Italia

pm

(4)(5)

Malta

pm

(4)

Portogallo

pm

Altri Stati membri

pm

(1)

Unione

pm

(2)(3)(4)(5)

TAC

 

40 570,00

(1)

(1)

Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).

(2)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

pm

Francia

pm

Unione

pm

(3)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

pm

Unione

pm

(4)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

pm

Francia

pm

Italia

pm

Cipro

pm

Malta

pm

Unione

pm

(5)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

pm

Unione

pm

(5)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia

pm

 

Unione

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella

14

 

 

 

Specie:

Pesce spada

 

 

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

 

 

Xiphias gladius

 

 

(SWO/AN05N)

 

 

Spagna

 

6 425,79

(2)

TAC analitico

Portogallo

1 071,61

(2)

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Altri Stati membri

97,07

(1)(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

7 594,47

TAC

 

14 769,00

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).

(2)

Condizione speciale: fino ad un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale del contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).

 

 

 

Tabella

15

 

 

 

Specie:

Pesce spada

 

 

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

 

 

Xiphias gladius

 

 

(SWO/AS05N)

 

 

Spagna

 

5 004,84

(1)

TAC analitico

Portogallo

301,56

(1)

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

5 306,40

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

 

10 000,00

(1)

Condizione speciale: fino ad un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

";

3) l'allegato IH è sostituito dal seguente:

"

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

 

 

Tabella

1

 

Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

zona della convenzione SPRFMO, blocchi di ricerca A e B(1)

(TOT/SPR-RB)

TAC

pm

(2)(3)(4)

TAC precauzionale

(1)

Blocco di ricerca A:

NO:

50°30' S, 136°E

NE:

50°30' S, 140°30' E

SE:

54°50' S, 140° 30' E

SO:

54°50' S, 136° E

Blocco di ricerca B:

NO:

52°45' S, 140° 30' E

NE:

52°45' S, 145° 30' E

SE:

54°50' S, 145° 30' E

SO:

54°50' S, 140° 30' E

(2)

TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è limitata a profondità comprese tra 600 m e 2 500 m. È inoltre limitata a una bordata della durata massima di 60 giorni consecutivi che può avvenire in qualsiasi momento tra il 1° maggio e il 15 novembre 2025. Dal 1° al 15 novembre 2025 i palangari sono calati solo di notte e tutte le attività di pesca cessano immediatamente qualora si verifichi la morte:

a)    di un esemplare di una delle specie seguenti: albatro urlatore (Diomedea exulans), albatro testagrigia (Thalassarche chrysostoma), albatro sopracciglio nero (Thalassarche melanophris), petrello grigio (Procellaria cinerea), petrello piumoso (Pterodroma mollis); o

b)    di tre esemplari di una qualsiasi delle specie seguenti: albatro mantochiaro (Phoebetria palpebrata), ossifraga del sud (Macronectes giganteus) e ossifraga del nord (Macronectes halli).

La pesca è inoltre limitata a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 100 cale. I palangari sono calati ad una distanza di almeno 3 miglia nautiche gli uni dagli altri e non in zone precedentemente utilizzate da palangari nell'ultimo anno civile. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o, se ciò avviene prima, una volta effettuate 100 cale/retate durante la bordata.

(3)

Di cui fino a pm tonnellate possono essere pescate nel blocco di ricerca A. Le catture di austromerluzzi nel blocco di ricerca A sono comunicate separatamente (TOT/SPR-A).

(4)

Di cui fino a pm tonnellate possono essere pescate nel blocco di ricerca B. Le catture di austromerluzzi nel blocco di ricerca B sono comunicate separatamente (TOT/SPR-B).

 

 

Tabella

2

 

Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

pm

TAC analitico

Paesi Bassi

pm

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Polonia

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

";

4) nell'allegato VI, i punti 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"

4.Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di pescherecci(1)

Grecia(2)

Spagna

Francia

Croazia

Italia

Cipro(3)

Malta(4)

Portogallo

Pescherecci a cianciolo(5)

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Pescherecci con palangaro

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Pescherecci con lenze e canne

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Pescherecci con lenze a mano

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Pescherecci da traino

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Pescherecci per pesca costiera su piccola scala

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale(6)

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

(1)    I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché si adempiano gli obblighi internazionali dell'Unione.

(2)    Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e altri tre pescherecci adibiti alla pesca artigianale.

(3)    È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangaro.

(4)    È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro.

(5)    I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

(6)    Pescherecci polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangaro, lenza a mano, lenza al traino).

5.    Numero massimo di tonnare autorizzate da ciascuno Stato membro per la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Numero massimo di tonnare

Stato membro

Numero di tonnare

Spagna

pm

Italia

pm

Portogallo

pm

6.    Numero massimo di allevamenti autorizzati e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero massimo di allevamenti autorizzati e quantitativo di catture
di tonno rosso selvatico
(in tonnellate)

Stato Membro

Numero di allevamenti

Quantitativo di catture (in tonnellate)

Grecia

pm

pm

Spagna

pm

pm

Croazia

pm

pm

Italia

pm

pm

Cipro

pm

pm

Malta

pm

pm

Portogallo

pm

pm

"