Bruxelles, 26.2.2025

COM(2025) 84 final

2025/0040(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 e (UE) 2021/1153 per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523 e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione

{SWD(2025) 84 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La Commissione sottolinea l'importanza di investire in tecnologie e settori fondamentali per stimolare la crescita e la competitività nell'Unione. Negli orientamenti politici per la Commissione 2024-2029 la presidente von der Leyen affianca gli investimenti all'ambizione di agevolare le attività economiche riducendo gli oneri amministrativi e gli obblighi di rendicontazione. Dando seguito a questi obiettivi strategici, nel gennaio 2025 la Commissione ha pubblicato una "Bussola per la competitività dell'UE" 1 , in cui annuncia un patto per l'industria pulita volto a fare dell'Unione un luogo attraente per la produzione e a promuovere le tecnologie pulite e nuovi modelli di business circolari per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione concordati.

In tale contesto il programma InvestEU, il principale strumento di condivisione del rischio dell'Unione a sostegno degli investimenti prioritari all'interno dell'Unione, come sottolineato anche nella relazione Draghi, è riuscito a mobilitare investimenti nei casi in cui altrimenti i fallimenti del mercato li avrebbero ostacolati. Grazie alla copertura parziale e all'effetto moltiplicatore, InvestEU offre uno strumento efficiente in termini di bilancio per far fronte all'elevato fabbisogno di investimenti in settori prioritari mobilitando investimenti pubblici e privati. Ciò è particolarmente importante nel caso di finanze pubbliche limitate. Sebbene InvestEU miri a un'ampia gamma di settori di intervento fondamentali, è posto un forte accento sugli investimenti che possono sostenere gli obiettivi della bussola per la competitività, del patto per l'industria pulita e dell'innovazione e della transizione digitali, compreso il sostegno alle start-up e alle scale-up. InvestEU è infatti uno strumento versatile e può sostenere le attività di investimento in diversi settori di intervento in funzione delle priorità emergenti e in evoluzione dell'Unione.

Nella valutazione intermedia del programma InvestEU, pubblicata nel settembre 2024 2 , si evidenzia la necessità di esaminare modalità per rafforzare la capacità finanziaria di InvestEU per il resto del periodo di programmazione e ridurre gli oneri amministrativi per i principali portatori di interessi. Nella valutazione intermedia si raccomanda inoltre di garantire la continuità dei prodotti finanziari offerti al mercato e di evitare una situazione di stop and go, in quanto ciò creerebbe non solo una lacuna nel tanto necessario sostegno dell'Unione alle priorità di intervento, ma aumenterebbe anche la complessità per gli intermediari finanziari e i destinatari finali.

Si stima che a giugno 2024 InvestEU avesse mobilitato investimenti per 280 miliardi di EUR, di cui 201 miliardi di EUR (quasi il 70 %) provenienti dal settore privato. InvestEU svolge un ruolo fondamentale nell'affrontare gli ostacoli finanziari e nel guidare gli investimenti necessari per la competitività, la ricerca e l'innovazione, la decarbonizzazione e la sostenibilità ambientale e sociale. Quasi il 45 % del volume delle operazioni firmate nell'ambito di InvestEU sostiene l'obiettivo climatico.

Alla luce di tali sviluppi si propone una modifica legislativa del regolamento InvestEU 3 per consentire un uso più efficiente delle risorse esistenti aumentando l'entità della garanzia dell'Unione e la sua copertura attraverso il ricorso ai rientri dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e dagli strumenti residui 4 e combinando il portafoglio InvestEU con il sostegno del bilancio dell'Unione nell'ambito del FEIS e di altri portafogli di strumenti finanziari residui (strumento di debito dell'MCE e strumento prestiti InnovFin), fornendo così un sostegno continuo alle imprese e ai progetti negli ultimi due anni di questo periodo di programmazione. Tali combinazioni potrebbero ridurre le entrate di bilancio (in relazione ai rientri o alle eccedenze provenienti da strumenti residui). Innescherebbero tuttavia anche notevoli miglioramenti in termini di efficienza finanziaria, creando la possibilità di aumentare il volume di copertura della garanzia da fornire per investimenti strategici in settori prioritari fondamentali dell'Unione, portando a investimenti supplementari di circa 25 miliardi di EUR che si prevede saranno mobilitati e a una maggiore diversificazione dei rischi sostenuta dalla stessa copertura. Comporterebbero inoltre una semplificazione delle relazioni della BEI e del FEI, sebbene alcuni dati specifici dovranno essere forniti alla Commissione ai fini della contabilità.

Le modifiche proposte dovrebbero mobilitare circa 50 miliardi di EUR di investimenti pubblici e privati supplementari. L'aumento della capacità di InvestEU sarà utilizzato principalmente per finanziare attività a più alto rischio a sostegno delle politiche prioritarie dell'Unione, come quelle delineate nella bussola per la competitività (che comprende i settori tecnologici che saranno importanti nell'economia del futuro, come le tecnologie digitali di frontiera), il patto per l'industria pulita, nonché eventuali nuove iniziative in settori prioritari quali la politica industriale in materia di difesa, comprese le risorse spaziali, le attività a duplice uso o la mobilità militare. Tale aumento della capacità di investimento nei quattro comparti contribuirà all'Unione delle competenze e dei posti di lavoro di qualità. Più nello specifico, l'aumento della capacità può essere utilizzato per sostenere il capitale o il quasi-capitale in progetti altamente innovativi e ad alto rischio, il debito a rischio più elevato come alcune forme di debito subordinato, gli strumenti di garanzia e altri strumenti per sostenere la crescita delle imprese innovative in sinergia con il Consiglio europeo per l'innovazione, nonché per garantire prodotti mirati all'innovazione, alla digitalizzazione, alle tecnologie e alle infrastrutture digitali, come pure alla transizione verde delle imprese più piccole, agli investimenti e alle competenze sociali e agli investimenti in fondi a sostegno delle start-up e delle scale-up nel settore delle tecnologie pulite e del deep tech e della decarbonizzazione delle imprese. La combinazione precisa di prodotti e di strategie e gli accordi di condivisione del rischio saranno sviluppati e concordati tra la Commissione e i partner esecutivi di InvestEU e saranno rispecchiati di conseguenza negli accordi di garanzia InvestEU al fine di affrontare le sfide e le priorità di intervento attuali.

Si propone di rafforzare le possibilità, nell'ambito del comparto degli Stati membri, di mobilitare fondi in regime di gestione concorrente, nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza o da altri fondi di bilancio nazionali, al fine di consentire agli Stati membri di contribuire anche attraverso uno strumento finanziario oltre all'opzione esistente di contribuire alla garanzia dell'Unione.

Sono necessarie semplificazioni in materia di rendicontazione per InvestEU, il FEIS e gli strumenti finanziari residui nell'ambito dei programmi di sostegno agli investimenti, al fine di ridurre l'onere di rendicontazione per i partner esecutivi, gli intermediari finanziari e i destinatari finali. La proposta contribuisce a rispettare gli impegni della Commissione di ridurre gli oneri amministrativi e gli obblighi di rendicontazione di almeno il 25 % per tutte le imprese e del 35 % per le piccole e medie imprese e dovrebbe apportare benefici significativi, con effetti di ricaduta sui diversi attori (partner esecutivi, intermediari finanziari, destinatari finali), data la configurazione a vari livelli di InvestEU.

In sintesi, a sostegno della bussola per la competitività, del patto per l'industria pulita e del contributo alla crescita economica e alla competitività dell'Unione, alle competenze e ai posti di lavoro di qualità, le modifiche proposte al regolamento InvestEU mirano a: i) aumentare l'entità e l'efficienza della garanzia dell'Unione; ii) aumentare l'attrattiva del comparto degli Stati membri di InvestEU; e iii) semplificare gli oneri amministrativi derivanti in particolare dagli obblighi di rendicontazione.

Più precisamente, la proposta prevederà:

un aumento della garanzia dell'Unione di 2,5 miliardi di EUR nell'attuale periodo di finanziamento, con le corrispondenti risorse di bilancio necessarie per la copertura derivanti dalle eccedenze del FEIS e dai rientri provenienti da altri strumenti residui disponibili nel 2025, 2026 e 2027; Tale aumento della garanzia dell'Unione sosterrà la mobilitazione di circa 25 miliardi di EUR di investimenti pubblici e privati supplementari;

maggiori possibilità di combinare il sostegno disponibile dal bilancio dell'Unione nell'ambito di tre programmi residui (FEIS, strumento di debito dell'MCE e strumento prestiti InnovFin) con il fondo InvestEU per migliorare l'efficienza di quest'ultimo e sostenere la mobilitazione di circa 25 miliardi di EUR di investimenti supplementari;

la possibilità per gli Stati membri di contribuire in modo interamente finanziato a uno strumento finanziario. Si tratta di un'aggiunta particolarmente preziosa per gli strumenti di capitale finanziati e per i prodotti di debito che possono essere utilizzati in valute diverse dall'euro senza esporre il bilancio dell'Unione al rischio di cambio. Sebbene la proposta in questa fase sia effettuata nell'ambito di InvestEU e sia utilizzabile per i fondi nazionali conformemente ai piani per la ripresa e la resilienza, a condizione che tutti i passaggi necessari possano essere completati prima di agosto 2026, e per altri fondi di bilancio nazionali, l'applicazione di tale possibilità ai fondi in regime di gestione concorrente richiederebbe successive modifiche limitate delle norme settoriali per essere efficace, per cui non sarebbe immediatamente disponibile per tali fondi;

la semplificazione della rendicontazione, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) e le imprese dell'economia sociale. Si prevede che tali semplificazioni consentiranno un risparmio di circa 350 milioni di EUR.

I miglioramenti in termini di efficienza e le semplificazioni saranno conseguiti anche attraverso misure non legislative. Tali misure comprendono la possibilità per i partner esecutivi di fare affidamento sulle dichiarazioni di gestione relative a più di un programma dell'Unione che stanno attuando, compreso InvestEU, mentre in tale contesto la Commissione potrebbe anche basarsi su un livello di garanzia equivalente attraverso mezzi indipendenti diversi da un parere di audit, o la possibilità per i partner esecutivi di fare affidamento sulle proprie norme e procedure per pilastro valutate positivamente nella selezione degli intermediari finanziari. In parallelo la Commissione sta dialogando con i partner esecutivi dei programmi di sostegno agli investimenti residui per ridurre l'onere di rendicontazione attraverso semplificazioni contrattuali laddove non siano necessarie modifiche legislative. La Commissione sta inoltre valutando ulteriori opportunità di semplificazione in relazione alla legislazione sui programmi di sostegno finanziario residui, nella misura in cui vi sono stati stabiliti obblighi di rendicontazione, e intende presentare ulteriori misure di semplificazione legislativa, se del caso. In tale contesto si potrebbero realizzare ulteriori risparmi sui costi.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è coerente con gli obiettivi strategici esistenti nei settori di intervento degli investimenti, dell'industria e della crescita economica, compresi quelli più recenti. Il programma InvestEU è coerente con le strategie dell'Unione in materia di economia sostenibile e politica industriale. Mira a promuovere la competitività dell'economia europea e lo sviluppo di industrie e tecnologie fondamentali ed è un'importante componente della politica di investimento dell'Unione presentata nella bussola per la competitività e nel patto per l'industria pulita. La proposta dovrebbe inoltre continuare a promuovere lo sviluppo di ecosistemi di investimento e la comparsa di soluzioni di finanziamento basate sul mercato a sostegno della competitività europea.

Dando seguito alla proposta COM/2023/593 della Commissione 5 e in linea con gli orientamenti politici della presidente della Commissione 6 , le modifiche di semplificazione proposte sono volte all'ulteriore miglioramento dell'efficacia e l'efficienza dei programmi interessati, contribuendo in tal modo al rispetto degli impegni della Commissione di ridurre gli oneri amministrativi di almeno il 25 % per tutte le imprese e del 35 % per le piccole e medie imprese.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è in linea con l'obiettivo generale dell'Unione di promuovere la crescita economica, la competitività e la creazione di posti di lavoro, come sancito dai trattati. Nel sostenere gli obiettivi del patto per l'industria pulita di coltivare la competitività di produttori in grado di trainare la decarbonizzazione attraverso l'innovazione, la proposta è inoltre coerente con l'ambizioso quadro normativo dell'Europa per la decarbonizzazione totale dell'economia entro il 2050 e con l'obiettivo intermedio del 90 % per il 2040.

Contribuendo a ridurre il rischio degli investimenti privati e alimentando il sostegno attraverso il sistema finanziario (pubblico e privato) dell'Unione, la proposta è inoltre coerente con gli obiettivi dell'Unione europea dei risparmi e degli investimenti di convogliare i risparmi verso l'investimento più produttivo, con particolare attenzione agli obiettivi strategici dell'Unione, tra cui l'innovazione, la decarbonizzazione, le tecnologie digitali e la difesa.

Le modifiche proposte aumenteranno ulteriormente l'impatto in questi settori.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Per la presente proposta di modifica del regolamento InvestEU è utilizzata la stessa base giuridica (articolo 173 (industria) e articolo 175, terzo comma (coesione economica, sociale e territoriale), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)) utilizzata per la versione in vigore.

Le modifiche degli altri regolamenti si basano allo stesso modo sulle basi giuridiche originarie pertinenti, vale a dire: i) gli articoli 172 e 173, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 182, paragrafo 1, per il regolamento FEIS; ii) gli articoli 172 e 194 del regolamento MCE; e iii) l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafo 1, l'articolo 183 e l'articolo 188, secondo comma, per il regolamento Orizzonte Europa.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) 

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello dell'Unione.

Si otterranno così un effetto moltiplicatore e un impatto concreto molto più consistenti di quanto potrebbe essere ottenuto da programmi di investimento dei singoli Stati membri. Le modifiche sosterrebbero la politica industriale dell'Unione in linea con la comunicazione sulla bussola per la competitività. Il mercato unico dell'Unione eserciterà una maggiore attrattiva sugli investitori e garantirà una migliore diversificazione dei rischi tra settori e aree geografiche.

Il rafforzamento del comparto degli Stati membri consentirebbe di far fronte ai fallimenti del mercato e alle carenze di investimenti specifici per paese, avvalendosi nel contempo di prodotti finanziari progettati a livello centrale, fornendo un canale di distribuzione collaudato e ben funzionante per l'uso dei fondi di bilancio, mobilitando nel contempo finanziamenti del settore privato. Aiuterebbe in particolare gli Stati membri a convogliare il sostegno finanziario verso gli investimenti nell'ambito dei piani per la ripresa e la resilienza, a condizione che tutti i passaggi necessari possano essere completati prima di agosto 2026, accelerando in tal modo anche la loro attuazione.

Proporzionalità

La relazione Draghi chiede un maggiore sostegno agli investimenti per colmare la carenza di investimenti e riconosce InvestEU come il principale strumento di condivisione del rischio da utilizzare.

Un intervento a livello dell'Unione garantisce che una massa critica di risorse possa essere mobilitata per massimizzare l'impatto degli investimenti sul terreno. La proposta rafforza l'attuale garanzia dell'Unione che ha consentito di sostenere soluzioni di finanziamento innovative che attraggano anche finanziamenti privati a sostegno delle principali strategie dell'Unione. Non sostituisce gli investimenti degli Stati membri ma, al contrario, è complementare a tali investimenti. L'intervento dell'Unione consente economie di scala nell'uso dei prodotti finanziari innovativi, catalizzando l'investimento privato in tutta l'Unione e sfruttando al meglio, a tal fine, le istituzioni europee e le relative competenze.

L'intervento a livello dell'Unione è il solo strumento per soddisfare in modo efficace le esigenze di investimento connesse agli obiettivi delle politiche a livello dell'UE.

La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi ricercati.

Scelta dell'atto giuridico

Gli obiettivi perseguiti richiedono la modifica dell'attuale regolamento InvestEU, del regolamento FEIS, del regolamento MCE e del regolamento Orizzonte Europa mediante una proposta legislativa.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nella valutazione intermedia di InvestEU 7 si riconoscono i notevoli successi già conseguiti e il potenziale di InvestEU di avere un impatto ancora maggiore, facendo riferimento al fatto che il bilancio è inadeguato rispetto all'elevata domanda e al notevole fabbisogno di investimenti.

Si conclude che la garanzia InvestEU presenta un'elevata addizionalità, che consente ai partner esecutivi di dialogare con controparti a più alto rischio, di utilizzare prodotti o condizioni finanziari più rischiosi e di finanziare attività con un rischio intrinsecamente più elevato. Nella valutazione intermedia si riconosce inoltre l'effetto significativo di attrazione (crowding-in) esercitato da InvestEU. Sulla base delle operazioni approvate a fine giugno 2024, si stima che il fondo InvestEU mobiliterà circa 280 miliardi di EUR di investimenti supplementari, di cui 201 miliardi di EUR (71 %) provenienti da fonti private. InvestEU, come garanzia di bilancio, è inoltre risultato un modo intrinsecamente efficiente di utilizzare e mobilitare il bilancio dell'Unione.

Allo stesso tempo nella valutazione si conclude che il bilancio attuale è inadeguato rispetto all'elevata domanda e al notevole fabbisogno di investimenti e si suggerisce di prendere in considerazione modalità per rafforzare la capacità finanziaria di InvestEU nel restante periodo di programmazione.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nel contesto della valutazione intermedia di InvestEU sono state condotte ampie consultazioni, attraverso interviste con circa 150 portatori di interessi fondamentali, riscontri da parte dei promotori di progetti forniti tramite indagini, approfondimenti, studi di casi tematici nonché attraverso la partecipazione a eventi pertinenti. Sebbene i portatori di interessi abbiano elogiato ad esempio l'addizionalità del programma, diversi di essi hanno sottolineato che il bilancio di InvestEU era troppo limitato per fornire un aiuto sostenibile ai beneficiari finali e che, nella maggior parte dei casi, il bilancio era già quasi stato esaurito. La maggior parte dei partner esecutivi ha inoltre sottolineato la natura impegnativa degli obblighi di rendicontazione, ritenuti onerosi a causa della loro frequenza e complessità; si è inoltre espressa a favore di un'ulteriore razionalizzazione delle procedure di rendicontazione. La Commissione è altresí in contatto regolare con il gruppo BEI e altri partner esecutivi e intermediari finanziari di InvestEU che hanno segnalato problemi analoghi a livello bilaterale, anche attraverso lettere inviate alla Commissione dall'Associazione europea degli investitori a lungo termine (ELTI) in rappresentanza di 13 dei 17 partner esecutivi.

La proposta legislativa tiene conto sia della necessità di ulteriori capacità di garanzia sia di semplificazioni in termini di rendicontazione.

Assunzione e uso di perizie

Nel 2024 è stata condotta una valutazione intermedia indipendente esterna 8 in linea con l'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento InvestEU. Cfr. i principali messaggi tratti dalla valutazione intermedia pertinenti per la presente proposta alla sottosezione "Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente".

Valutazione d'impatto

La presente proposta non crea un nuovo strumento. Essa si basa sulle valutazioni d'impatto effettuate nel contesto della proposta originaria del regolamento InvestEU in merito ai benefici di uno strumento di garanzia di bilancio e sulla valutazione intermedia effettuata nel 2024, che ha dimostrato l'utilità e l'efficienza di bilancio di InvestEU. Il fabbisogno di investimenti per cui InvestEU è stato concepito supera di gran lunga i finanziamenti disponibili nell'ambito dell'attuale programma.

Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto supplementare per la proposta di modifica, che si basa sulla stessa struttura di condivisione del rischio già attuata con successo ed è in grado di fornire sostegno agli investimenti in molteplici settori in linea con le priorità di intervento dell'Unione, comprese quelle in evoluzione ed emergenti.

   Efficienza normativa e semplificazione

La proposta rispecchia l'esercizio generale di semplificazione perseguito dalla Commissione. Mira ad alleviare gli oneri amministrativi a carico dei destinatari finali del sostegno agli investimenti, degli intermediari finanziari e dei partner esecutivi: i) riducendo la frequenza delle relazioni; ii) eliminando l'obbligo per i partner esecutivi di elaborare una relazione annuale sugli ostacoli agli investimenti; iii) riducendo il numero di elementi da segnalare in relazione alle operazioni di modesta entità; iv) adeguando l'applicazione della definizione di PMI. In particolare i punti iii) e iv) esenteranno le piccole imprese riducendo così i loro costi. Le conseguenti riduzioni dei costi dovrebbero avere un impatto positivo sulla competitività.

Non sono stati proposti ulteriori elementi da riferire. La Commissione ha già istituito uno strumento digitale (il sistema informativo gestionale InvestEU) che i partner esecutivi utilizzano per trasmettere alla Commissione i dati operativi, finanziari e relativi ai rischi.

Diritti fondamentali

La proposta non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Si propone di aumentare di 2,5 miliardi di EUR la garanzia dell'Unione nell'ambito di InvestEU, il che dovrebbe mobilitare investimenti supplementari pari a 25 miliardi di EUR circa. Ciò richiederebbe una copertura supplementare di 1 miliardo di EUR. Le risorse per la copertura deriverebbero dai rientri dagli strumenti finanziari residui elencati nell'allegato IV del regolamento InvestEU, dal FEIS, da InvestEU stesso e dalle eccedenze del fondo comune di copertura relative al comparto FEIS. Si prevede che i rientri dalle eccedenze del FEIS e dagli strumenti finanziari residui per il periodo 2025-2027 supereranno i 2 miliardi di EUR.

Grazie al miglioramento delle combinazioni si dovrebbero mobilitare altri 25 miliardi di EUR circa di investimenti. L'impatto finanziario di tali combinazioni comporta ritardi e potenziali riduzioni delle entrate di bilancio (in relazione ai rientri dagli strumenti finanziari residui) ed eccedenze derivanti dalla copertura del FEIS.

Non è richiesta alcuna dotazione supplementare per il personale o i costi amministrativi.

È compresa una scheda finanziaria e digitale legislativa contenente maggiori informazioni di bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il fondo InvestEU (la garanzia dell'Unione) è attuato mediante gestione indiretta. La Commissione dispone attualmente di una rete di 17 partner esecutivi, che dovrebbero aumentare a 24 a seguito dell'ultimo invito a manifestare interesse e che garantiscono l'attuazione della proposta in tutta l'Unione.

Le disposizioni esistenti in materia di monitoraggio, valutazione e informazione rimarranno in vigore, ad eccezione degli obblighi di rendicontazione che saranno ridotti o eliminati con la semplificazione illustrata nella sottosezione "Efficienza normativa e semplificazione" di cui sopra.

I risultati saranno misurati sulla base degli indicatori definiti nel regolamento InvestEU e negli accordi di garanzia con i partner esecutivi al fine di ottenere relazioni armonizzate da questi ultimi.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le disposizioni specifiche sono illustrate in riferimento a ciascun regolamento che si propone di modificare.

Regolamento InvestEU (articolo 1)

Si propone di aumentare la garanzia dell'Unione a 28 652 310 073 EUR a prezzi correnti (aumento di 2 500 000 000 EUR). Di conseguenza il 75 % della garanzia dell'Unione assegnato al gruppo BEI ammonterà a 21 489 232 555 EUR e si propone di aumentare in proporzione il contributo finanziario del gruppo BEI a 5 372 308 139 EUR.

La ripartizione indicativa della garanzia dell'Unione tra i quattro ambiti di intervento di cui all'allegato I è aumentata in proporzione all'aumento della garanzia dell'Unione. Ciò non pregiudica le iniziative che potrebbero essere adottate nei prossimi mesi per soddisfare esigenze di finanziamento fondamentali e urgenti in settori prioritari quali la politica industriale in materia di difesa, comprese le risorse spaziali, le attività a duplice uso o la mobilità militare.

Sarà mantenuto il tasso di copertura del 40 %.

Le disposizioni relative alle combinazioni del FEIS e di due strumenti residui con InvestEU per migliorare l'efficienza del programma sono inoltre adeguate per consentire combinazioni più efficaci.

Si propone di includere uno strumento finanziario InvestEU nel comparto degli Stati membri per rendere più efficiente l'impiego di determinati prodotti finanziari (in particolare per gli investimenti nel capitale) nell'ambito di tale comparto e aumentarne quindi la versatilità. Lo strumento finanziario InvestEU può inoltre essere utilizzato dal partner esecutivo in valute diverse dall'euro, aumentandone ulteriormente l'efficienza e la versatilità, principalmente a vantaggio degli Stati membri contributori la cui moneta non è l'euro.

L'introduzione dello strumento finanziario InvestEU nel regolamento ha portato a numerose modifiche conseguenti delle definizioni di alcuni termini e degli articoli, che in precedenza facevano riferimento solo alla garanzia dell'Unione. Si propone che lo strumento finanziario InvestEU segua in generale le stesse norme della garanzia dell'Unione, nella misura applicabile e appropriata. A fini di chiarezza, il riferimento allo strumento finanziario InvestEU è solitamente aggiunto in modo esplicito agli articoli pertinenti, mentre i riferimenti incrociati sono utilizzati solo in un numero limitato di disposizioni, laddove ciò sia giustificato. In tale contesto sono state lievemente adeguate le disposizioni relative alla garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto degli Stati membri in relazione al contenuto dell'accordo di garanzia che attua un accordo di contribuzione.

In termini di semplificazione, si propone una definizione rivista di PMI e, per le operazioni su piccola scala per un importo non superiore a 100 000 EUR, gli obblighi di rendicontazione di cui all'allegato III sono attenuati riducendo il numero di indicatori in merito ai quali i partner esecutivi dovranno riferire, il che avrà un impatto positivo anche sugli intermediari finanziari e sui destinatari finali. Lo scopo è rendere i requisiti più proporzionati senza ostacolare gli obiettivi del programma InvestEU. Come misura di semplificazione più generale, la frequenza delle relazioni della BEI alla Commissione nell'ambito del FEIS è ridotta da semestrale ad annuale 9 e le relazioni sugli ostacoli agli investimenti non sono più obbligatorie per nessuno dei partner esecutivi. 

Diverse disposizioni sono inoltre aggiornate dal punto di vista tecnico per fare riferimento esattamente alla legislazione vigente nei casi in cui l'adozione di tali atti legislativi era in corso al momento dell'adozione del regolamento InvestEU.

Regolamento FEIS (articolo 2)

Per rispecchiare gli adeguamenti effettuati nel regolamento InvestEU in merito alle combinazioni, sono stati apportati adeguamenti anche al regolamento FEIS.

In termini di semplificazione, la frequenza delle relazioni dei partner esecutivi alla Commissione è ridotta da semestrale ad annuale e sono soppresse le informazioni sugli ostacoli agli investimenti poiché il periodo di investimento nell'ambito del FEIS è terminato. Per lo stesso motivo sono interrotti due tipi di relazioni.

Regolamento MCE (articolo 3) e regolamento Orizzonte Europa (articolo 4)

Le modifiche a questi due regolamenti mirano a consentire la combinazione del sostegno di tali strumenti con la garanzia dell'Unione nell'ambito del fondo InvestEU, come previsto all'articolo 7 del regolamento InvestEU.

Entrata in vigore (articolo 5)

Si propone che il regolamento modificativo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire una rapida attuazione.

2025/0040 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 e (UE) 2021/1153 per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523 e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, l'articolo 173, l'articolo 175, terzo comma, l'articolo 182, paragrafo 1, l'articolo 188, secondo comma, l'articolo 183 e l'articolo 194,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 10 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 11 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'Unione deve soddisfare un ingente fabbisogno di finanziamenti per conseguire i suoi obiettivi in materia di innovazione, transizione pulita e digitale, nonché investimenti sociali e competenze, e al contempo occorre affrontare uno scenario complesso che incide sulla competitività e sulla base industriale dell'Unione, caratterizzato da mutevoli dinamiche globali, una crescita economica lenta, un'accelerazione dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale, concorrenza tecnologica e crescenti tensioni geopolitiche.

(2)La relazione Draghi valuta il fabbisogno complessivo di investimenti aggiuntivi in Europa a 750-800 miliardi di EUR l'anno da qui al 2030. In tale cifra è compreso un considerevole importo destinato alla transizione verde e digitale. La disponibilità di sufficienti investimenti pubblici e privati è fondamentale per stimolare la crescita della produttività e conseguire gli obiettivi dell'Unione, mobilitare gli investimenti privati al fine di decarbonizzare l'industria, accelerare la produzione, lo stoccaggio e la diffusione dell'energia pulita e l'elettrificazione, rafforzare le interconnessioni e le reti, promuovere modelli commerciali sostenibili e circolari, incentivare la ristrutturazione edilizia, sviluppare la produzione di tecnologie pulite, nonché le tecnologie digitali e la relativa diffusione in tutti i settori economici.

(3)Il fondo InvestEU è il principale strumento a livello dell'UE per mobilitare finanziamenti pubblici e privati a sostegno di un'ampia gamma di priorità d'intervento dell'Unione. Attraverso la sua rete globale di partner esecutivi, comprendente la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), altre istituzioni finanziarie internazionali e banche e istituti di promozione nazionali, il fondo InvestEU eroga finanziamenti indispensabili mediante la propria capacità di condivisione del rischio. La valutazione intermedia di InvestEU ha evidenziato l'efficienza intrinseca delle garanzie di bilancio per il bilancio dell'UE e ha confermato che il programma è sulla buona strada per mobilitare gli investimenti, con un impatto sull'economia reale che si preannuncia notevole. Tuttavia le approvazioni delle operazioni di finanziamento e di investimento a titolo di InvestEU sono state fortemente concentrate nella fase iniziale e, di conseguenza, se non si interviene per affrontare la questione, le nuove approvazioni per alcuni prodotti finanziari potrebbero cessare dopo il 2025.

(4)La capacità finanziaria del fondo InvestEU dovrebbe essere aumentata e utilizzata in modo ancora più efficiente in combinazione con le risorse che saranno messe a disposizione a titolo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e di altri strumenti residui (strumento di debito dell'MCE e strumento prestiti InnovFin) attuati dal Gruppo BEI. Tali combinazioni potrebbero ridurre le entrate di bilancio provenienti da strumenti residui. Tuttavia esse offrirebbero anche la possibilità di aumentare il volume della garanzia a copertura degli investimenti strategici in settori prioritari principali per l'Unione con la prevista mobilitazione di un ulteriore investimento pari a 25 miliardi di EUR, comporterebbero una maggiore diversificazione dei rischi e, di conseguenza, non aumenterebbero in modo sostanziale i rischi per il bilancio dell'Unione.

(5)Con l'aumento di 2,5 miliardi di EUR della garanzia dell'Unione basato su rientri aggiuntivi pari a 1 miliardo di EUR e con le misure di efficienza attuate combinando le capacità degli strumenti residui con il Fondo InvestEU è prevista la mobilitazione di circa 50 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi. Il contributo finanziario del Gruppo BEI dovrebbe essere adeguato proporzionalmente all'aumento della quota di garanzia dell'Unione assegnatagli.

(6)Al fine di migliorare l'attrattiva del comparto degli Stati membri nell'ambito del Fondo InvestEU, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di contribuire anche in modo interamente finanziato attraverso uno strumento finanziario InvestEU oltre all'opzione esistente di contribuire alla garanzia dell'Unione. L'attuazione del sostegno a titolo dello strumento finanziario InvestEU dovrebbe, per quanto possibile, basarsi sugli stessi principi della garanzia dell'Unione. Mediante lo strumento finanziario InvestEU gli Stati membri non appartenenti alla zona euro potrebbero beneficiare del programma InvestEU nella rispettiva valuta con maggiore efficienza in termini finanziari.

(7)In linea con l'obiettivo generale di semplificazione inteso ad alleviare gli oneri amministrativi a carico di destinatari finali, intermediari finanziari e partner esecutivi, gli obblighi di rendicontazione, compresi quelli relativi agli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio, in particolare quelli che interessano le piccole imprese e le operazioni su piccola scala, dovrebbero ove opportuno essere ridotti. L'applicazione della definizione di PMI dovrebbe essere adeguata così da eliminare, per quanto possibile, le complessità. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta a imprese dell'economia sociale e istituti di microfinanza.

(8)La frequenza e l'ambito di applicazione delle relazioni per il programma InvestEU e il suo predecessore, il programma FEIS, dovrebbero inoltre essere ridotti.

(9)Ai fini della contabilità della Commissione, i partner esecutivi dovrebbero fornire combinazioni di rendiconti finanziari sottoposti ad audit in linea con l'articolo 212, paragrafo 4, del regolamento finanziario, indicando chiaramente gli importi relativi alle diverse basi giuridiche.

(10)I regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/695 e (UE) 2021/1153 dovrebbero essere modificati per consentire combinazioni di sostegno a norma di tali regolamenti e la garanzia dell'Unione a norma del presente regolamento.

(11)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire far fronte a fallimenti del mercato che interessano tutta l'Unione o specifici Stati membri e alle carenze di investimenti all'interno dell'Unione al fine di accelerare la transizione verde e digitale dell'Unione, migliorarne la competitività e rafforzarne la base industriale, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2021/523 [regolamento InvestEU]

Il regolamento (UE) 2021/523 è così modificato:

1)all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il presente regolamento istituisce il fondo InvestEU, che prevede la concessione di una garanzia dell'Unione e di uno strumento finanziario InvestEU per sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento effettuate dai partner esecutivi che contribuiscono alle politiche interne dell'Unione.";

2)l'articolo 2 è così modificato:

a)i punti 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

"3) "ambito di intervento": settore destinatario del sostegno mediante la garanzia dell'Unione o lo strumento finanziario InvestEU ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1;

4) "comparto": parte del sostegno concesso a titolo del fondo InvestEU, definita in termini di origine delle risorse che la sostengono;

5) "operazione di finanziamento misto": nell'ambito del comparto dell'Unione, operazione sostenuta dal bilancio dell'Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile o forme di aiuto rimborsabile, o entrambi, del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, o di istituti di finanziamento commerciali e investitori; ai fini della presente definizione, i programmi dell'Unione finanziati da fonti diverse dal bilancio dell'Unione, come il Fondo per l'innovazione UE ETS, possono essere assimilati a programmi dell'Unione finanziati dal bilancio dell'Unione;";

b)il punto 8) è sostituito dal seguente:

"8) "accordo di contribuzione": strumento giuridico tramite il quale la Commissione e uno o più Stati membri fissano le condizioni per l'attuazione del contributo nell'ambito del comparto degli Stati membri di cui rispettivamente all'articolo 10 e all'articolo 10 bis;";

c)i punti 10) e 11) sono sostituiti dai seguenti:

"10) "operazione di finanziamento e di investimento" o "operazione di finanziamento o di investimento": operazione intesa a fornire ai destinatari finali finanziamenti diretti o indiretti mediante prodotti finanziari:

a)nell'ambito della garanzia dell'Unione, realizzata dal partner esecutivo in nome proprio, fornita dal partner esecutivo conformemente alle proprie regole, politiche e procedure interne e contabilizzata nel bilancio del partner esecutivo o, se del caso, riportata nelle note al bilancio;

b)nell'ambito dello strumento finanziario InvestEU, realizzata dal partner esecutivo in nome proprio o, a seconda dei casi, in nome proprio ma per conto della Commissione;

11)    "fondi in regime di gestione concorrente": fondi che prevedono la possibilità di assegnare una quota dei fondi stessi a copertura della garanzia di bilancio o a uno strumento finanziario nel quadro del comparto degli Stati membri del fondo InvestEU, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 , il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ("regolamento FSE+ per gli anni 2021-2027"), il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP) istituito dal regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) istituito dal regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 ("regolamento sui piani strategici della PAC");";

d) il punto 12) è sostituito dal seguente:

"12) "accordo di garanzia": strumento giuridico tramite il quale la Commissione e il partner esecutivo fissano le condizioni per proporre operazioni di finanziamento e di investimento che possano beneficiare della garanzia dell'Unione e/o dello strumento finanziario InvestEU, per fornire la garanzia dell'Unione o il sostegno mediante lo strumento finanziario InvestEU per dette operazioni e per realizzarle nel rispetto del presente regolamento;";

e)il punto 21) è sostituito dal seguente:

"21) "piccole e medie imprese" ("PMI"): a) in caso di prodotti finanziari che non conferiscono un vantaggio in termini di aiuti di Stato, imprese che, sulla base dei loro ultimi conti annuali o consolidati, occupano durante l'esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a 250, oppure b) in caso di altri tipi di prodotti finanziari, microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione 16 o quali altrimenti definite nell'accordo di garanzia;";

f)è aggiunto il punto 24) seguente:

"24) "strumento finanziario InvestEU": misura quale definita all'articolo 2, punto 30), del regolamento finanziario da attuare nell'ambito del comparto degli Stati membri del fondo InvestEU.";

3)l'articolo 4 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è così modificato:

i) al primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La garanzia dell'Unione ai fini del comparto dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ammonta a 28 652 310 073 EUR a prezzi correnti.";

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Un importo aggiuntivo per la garanzia dell'Unione può essere previsto per il comparto degli Stati membri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, subordinatamente all'assegnazione dei corrispondenti importi da parte degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) ("regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027") e dell'articolo 81 del regolamento sui piani strategici della PAC.";

b)al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Un importo di 13 827 310 073 EUR a prezzi correnti sull'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è assegnato agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.";

4)all'articolo 6, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La garanzia dell'Unione e lo strumento finanziario InvestEU sono attuati in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi), del regolamento finanziario.";

5)l'articolo 7 è così modificato:

a)il titolo è sostituito dal seguente:

"Combinazioni";

b)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Il sostegno a titolo della garanzia dell'Unione a norma del presente regolamento, il sostegno fornito dall'Unione attraverso gli strumenti finanziari istituiti dai programmi nel periodo di programmazione 2014-2020 e il sostegno dell'Unione a titolo della garanzia dell'Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 della Commissione possono essere combinati per sostenere prodotti finanziari o portafogli che sono stati o che saranno attuati dalla BEI o dal FEI a norma del presente regolamento.";

c)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"Il sostegno a titolo della garanzia dell'Unione a norma del presente regolamento, il sostegno fornito dall'Unione attraverso la garanzia nell'ambito degli strumenti finanziari istituiti dai programmi nel periodo di programmazione 2014-2020 e svincolata dalle operazioni approvate nell'ambito di tali strumenti e il sostegno fornito dall'Unione attraverso la garanzia dell'Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 e svincolata dalle operazioni approvate nell'ambito di tale garanzia dell'Unione possono essere combinati per sostenere prodotti finanziari o portafogli contenenti esclusivamente operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del presente regolamento, che sono stati o che saranno attuati dalla BEI o dal FEI a norma del presente regolamento.";

d)sono aggiunti i paragrafi 5, 6 e 7 seguenti:

"5. In deroga all'articolo 212, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento finanziario, la garanzia svincolata nell'ambito degli strumenti finanziari istituiti dai programmi nel periodo di programmazione 2014-2020 può essere utilizzata per coprire operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del presente regolamento ai fini della combinazione di cui al paragrafo 4.

6. In deroga all'articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, la copertura corrispondente alla garanzia svincolata nell'ambito del sostegno dell'Unione a titolo della garanzia dell'Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 può non essere presa in considerazione ai fini delle operazioni di cui all'articolo 216, paragrafo 4, del regolamento finanziario e può essere utilizzata per coprire operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del presente regolamento ai fini della combinazione di cui al paragrafo 4.

7. Lo svincolo della garanzia nell'ambito degli strumenti finanziari istituiti dai programmi nel periodo di programmazione 2014-2020, il trasferimento dei corrispondenti attivi dai conti fiduciari al fondo comune di copertura e lo svincolo della garanzia nell'ambito del sostegno dell'Unione a titolo della garanzia dell'Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 di cui al paragrafo 4 avvengono mediante una modifica dei pertinenti accordi firmati tra la Commissione e la BEI o il FEI.

Le condizioni per l'uso delle garanzie svincolate di cui al primo comma allo scopo di coprire operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del presente regolamento e, se del caso, il trasferimento dei corrispondenti attivi dai conti fiduciari al fondo comune di copertura sono stabiliti nell'accordo di garanzia di cui all'articolo 17.

I termini e le condizioni dei prodotti finanziari di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo e dei portafogli interessati, comprese le rispettive quote pro rata di perdite, entrate, rimborsi e recuperi o le rispettive quote non proporzionali conformemente al paragrafo 3, secondo comma, sono stabiliti nell'accordo di garanzia di cui all'articolo 17.";

6)all'articolo 8, paragrafo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione, unitamente ai partner esecutivi, si adopera per assicurare che la quota della garanzia dell'Unione nel quadro del comparto dell'Unione utilizzata per l'ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili sia ripartita in modo da garantire un equilibrio tra le diverse aree di cui al paragrafo 1, lettera a).";

7)all'articolo 9, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)    il comparto degli Stati membri si occupa dei fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento subottimali che interessano una o più regioni o uno o più Stati membri, per realizzare gli obiettivi strategici dei fondi di finanziamento in regime di gestione concorrente o dell'importo aggiuntivo fornito dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, o dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, in particolare per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione affrontando gli squilibri esistenti tra le sue regioni.";

8)l'articolo 10 è così modificato:

a)il titolo è sostituito dal seguente:

"Disposizioni specifiche applicabili alla garanzia dell'Unione attuata nell'ambito del comparto degli Stati membri";

b)al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Lo Stato membro e la Commissione concludono un accordo di contribuzione o ne adottano le modifiche a seguito della decisione della Commissione che approva l'accordo di partenariato ai sensi del regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o del piano strategico PAC adottato a norma del regolamento sui piani strategici della PAC ovvero contestualmente alla decisione della Commissione che modifica il programma ai sensi del regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o un piano strategico della PAC ai sensi delle disposizioni sulla modifica del piano strategico PAC di cui al regolamento sui piani strategici della PAC.";

c)al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)    la strategia dello Stato membro consistente nella tipologia di finanziamento, nella leva obiettivo, nella copertura geografica, compresa, se necessario, la copertura regionale, nei tipi di progetti, nel periodo di investimento e, se del caso, nelle categorie di destinatari finali e di intermediari ammissibili;";

9)è inserito l'articolo 10 bis seguente:

"Articolo 10 bis

Disposizioni specifiche applicabili allo strumento finanziario InvestEU attuato nell'ambito del comparto degli Stati membri

1.    Uno Stato membro può versare importi provenienti dai fondi in regime di gestione concorrente al comparto degli Stati membri del fondo InvestEU in vista della loro mobilitazione attraverso lo strumento finanziario InvestEU.

Gli Stati membri possono inoltre fornire importi aggiuntivi ai fini dello strumento finanziario InvestEU. Tali importi costituiscono un'entrata con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento finanziario.

Gli importi assegnati da uno Stato membro su base volontaria a norma del primo e del secondo comma sono utilizzati per sostenere operazioni di finanziamento e di investimento nello Stato membro in questione. Tali importi sono utilizzati per contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici specificati nell'accordo di partenariato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027, nei programmi o nel piano strategico della PAC che contribuiscono al programma InvestEU, onde attuare le misure pertinenti stabilite nei piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241 o, in altri casi, ai fini stabiliti nell'accordo di contribuzione, a seconda dell'origine dell'importo versato.

2.    Il contributo allo strumento finanziario InvestEU è subordinato alla conclusione di un accordo di contribuzione tra uno Stato membro e la Commissione, che per i contributi provenienti da fondi in regime di gestione concorrente avviene conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, quarto comma.

Due o più Stati membri possono concludere con la Commissione un accordo di contribuzione congiunto.

3.    L'accordo di contribuzione contiene almeno l'importo del contributo dello Stato membro e la valuta delle operazioni di finanziamento e di investimento, disposizioni relative alla remunerazione dell'Unione per lo strumento finanziario InvestEU, gli elementi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettere da b) a e) e lettera g), e il trattamento delle risorse generate dagli importi versati allo strumento finanziario InvestEU e delle risorse attribuibili a tali importi.

4.    Gli accordi di contribuzione sono attuati mediante accordi di garanzia conclusi conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma.

Se entro 12 mesi dalla conclusione dell'accordo di contribuzione non è concluso l'accordo di garanzia, l'accordo di contribuzione è risolto o prorogato di comune accordo. Se l'importo dell'accordo di contribuzione non è impegnato integralmente mediante uno o più accordi di garanzia entro 12 mesi dalla conclusione dell'accordo di contribuzione, detto importo è modificato di conseguenza. L'importo non utilizzato di un contributo proveniente da fondi in regime di gestione concorrente erogato tramite il programma InvestEU è reimpiegato conformemente ai pertinenti regolamenti. L'importo non utilizzato di un contributo di uno Stato membro a norma del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo è rimborsato allo Stato membro.

Se l'accordo di garanzia non è debitamente attuato entro il periodo di tempo specificato all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o all'articolo 81, paragrafo 6, del regolamento sui piani strategici della PAC o, nel caso di un accordo di garanzia relativo a importi corrisposti a norma del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, nel pertinente accordo di contribuzione, l'accordo di contribuzione è modificato. Gli importi non utilizzati assegnati dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni sull'utilizzo dei fondi in regime di gestione concorrente erogati tramite il programma InvestEU sono reimpiegati conformemente ai pertinenti regolamenti. L'importo non utilizzato di uno strumento finanziario InvestEU attribuibile al contributo di uno Stato membro a norma del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo è rimborsato allo Stato membro.

Le risorse generate dagli importi versati allo strumento finanziario InvestEU ai sensi delle disposizioni sull'utilizzo dei fondi in regime di gestione concorrente erogati tramite il programma InvestEU e le risorse attribuibili a tali importi sono reimpiegate conformemente ai pertinenti regolamenti. Le risorse generate dagli importi versati allo strumento finanziario InvestEU a norma del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo e le risorse attribuibili a tali importi sono rimborsate allo Stato membro.

5. I contratti che danno esecuzione allo strumento finanziario InvestEU tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.";

10)il titolo del capo IV è sostituito dal seguente:

"Garanzia dell'Unione e strumento finanziario InvestEU";

11)all'articolo 13, paragrafo 4, le prime due frasi sono sostituite dalle seguenti:

"Il 75 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, che ammonta a 21 489 232 555 EUR, è concesso al Gruppo BEI. Il Gruppo BEI fornisce un contributo finanziario aggregato pari a 5 372 308 139 EUR.";

12)l'articolo 16 è così modificato:

a)al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Lo strumento finanziario InvestEU può essere utilizzato per concedere finanziamenti ai partner esecutivi per le tipologie di finanziamento fornite dai partner esecutivi di cui al primo comma, lettera a).

È coperto dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU il finanziamento di cui al primo e al secondo comma concesso, acquisito o erogato a favore delle operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, quando detto finanziamento è stato concesso in forza di un accordo di finanziamento o di un'operazione di finanziamento sottoscritti o stipulati dal partner esecutivo dopo la firma dell'accordo di garanzia e che non siano scaduti né annullati.";

b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Le operazioni di finanziamento e di investimento mediante fondi o altre strutture intermedie sono sostenute dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU conformemente alle disposizioni stabilite negli orientamenti sugli investimenti, a seconda dei casi, anche se tali strutture investono una quota minoritaria degli importi investiti al di fuori dell'Unione e nei paesi terzi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, o investono una quota minoritaria degli importi investiti in attività diverse da quelle ammissibili ai sensi del presente regolamento.";

13)l'articolo 17 è così modificato:

a)al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Con ogni partner esecutivo la Commissione conclude un accordo di garanzia sulla concessione della garanzia dell'Unione, fino a concorrenza di un importo che sarà determinato dalla Commissione, o sulla concessione di sostegno nell'ambito dello strumento finanziario InvestEU.";

b)il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)    le regole dettagliate sulla concessione della garanzia dell'Unione o sul sostegno nell'ambito dello strumento finanziario InvestEU ai sensi dell'articolo 19, ivi compresa la copertura delle operazioni di finanziamento e di investimento o dei portafogli di determinati tipi di strumenti e gli eventi che determinano rispettivamente l'eventuale attivazione della garanzia dell'Unione o l'uso dello strumento finanziario InvestEU;";

ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f)    l'impegno del partner esecutivo di accettare le decisioni della Commissione e del comitato per gli investimenti per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'Unione o dello strumento finanziario InvestEU a favore dell'operazione di finanziamento o di investimento proposta, fatto salvo il processo decisionale del partner esecutivo rispetto alla proposta operazione di finanziamento o di investimento in assenza della garanzia dell'Unione o dello strumento finanziario InvestEU;";

iii) le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti:

"h)    il monitoraggio e la rendicontazione degli aspetti finanziari e operativi delle operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione e dello strumento finanziario InvestEU;

i)    gli indicatori chiave di prestazione, in particolare per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'Unione e dello strumento finanziario InvestEU, il conseguimento degli obiettivi e il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3, 8 e 14, nonché la mobilitazione di capitali privati;";

14)l'articolo 18 è così modificato:

a)il titolo è sostituito dal seguente:

"Condizioni per l'uso della garanzia dell'Unione e dello strumento finanziario InvestEU";

b)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    La concessione della garanzia dell'Unione e del sostegno a titolo dello strumento finanziario InvestEU è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo di garanzia con il pertinente partner esecutivo.";

c)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Le operazioni di finanziamento e di investimento sono coperte dalla garanzia dell'Unione o sostenute mediante lo strumento finanziario InvestEU solo se soddisfano i criteri stabiliti nel presente regolamento e, se del caso, nei pertinenti orientamenti sugli investimenti e se il comitato per gli investimenti ha concluso che tali operazioni soddisfano i requisiti per beneficiare della garanzia dell'Unione o dello strumento finanziario InvestEU. La responsabilità di assicurare che le operazioni di finanziamento e di investimento sono conformi al presente regolamento e ai pertinenti orientamenti sugli investimenti resta in capo al partner esecutivo.";

d)il paragrafo 3 è così modificato:

i) la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Al partner esecutivo non sono dovuti costi amministrativi o commissioni da parte della Commissione in relazione all'attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito della garanzia dell'Unione o dello strumento finanziario InvestEU, a meno che il partner esecutivo possa debitamente motivare alla Commissione la necessità di un'eccezione in ragione della natura degli obiettivi strategici da conseguire con il prodotto finanziario da realizzare e dell'accessibilità economica per i destinatari finali interessati o della tipologia di finanziamento fornito.";

ii) è aggiunto il secondo comma seguente:

"In deroga al primo comma, i partner esecutivi hanno diritto a commissioni adeguate in relazione alla gestione di conti fiduciari relativi allo strumento finanziario InvestEU.";

e)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"Inoltre, il partner esecutivo può usare la garanzia dell'Unione o lo strumento finanziario InvestEU a copertura della pertinente quota degli eventuali costi di recupero ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, a meno che tali costi siano stati detratti dai proventi del recupero.";

15)l'articolo 19 è così modificato:

a)il titolo è sostituito dal seguente:

"Copertura e termini della garanzia dell'Unione e dello strumento finanziario InvestEU";

b)il paragrafo 1 è così modificato:

i) al primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"La remunerazione della garanzia dell'Unione o dello strumento finanziario InvestEU può essere ridotta nei casi debitamente giustificati di cui all'articolo 13, paragrafo 2.";

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il partner esecutivo presenta un'adeguata esposizione al proprio rischio per le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione o dello strumento finanziario InvestEU, a meno che, in via eccezionale, gli obiettivi strategici perseguiti dal prodotto finanziario da realizzare siano di natura tale che il partner esecutivo non possa ragionevolmente contribuirvi con la propria capacità di assunzione del rischio.";

c)al paragrafo 2, primo comma, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"i prodotti di debito di cui all'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a):";

d)è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis.    Lo strumento finanziario InvestEU copre:

a)    i prodotti di debito costituiti da garanzie e controgaranzie di cui all'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a):

i) il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti al partner esecutivo conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento ma che questi non ha ricevuto prima dell'evento di inadempimento;

ii) le perdite a seguito di ristrutturazione;

iii) le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro su mercati che offrono limitate possibilità di copertura a lungo termine;

b)    altre tipologie di finanziamento ammissibili di cui all'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a): gli importi investiti o prestati dal partner esecutivo.

Ai fini del primo comma, lettera a), punto i), per il debito subordinato sono considerati eventi di inadempimento la dilazione, la riduzione o l'uscita obbligata.

Lo strumento finanziario InvestEU copre l'intera esposizione dell'Unione rispetto alle operazioni di finanziamento e di investimento in questione.";

16)all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"È istituito un quadro di valutazione degli indicatori ("quadro di valutazione") per garantire che il comitato per gli investimenti sia in grado di condurre una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle richieste di utilizzo della garanzia dell'Unione o, a seconda dei casi, dello strumento finanziario InvestEU per le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi.";

17)all'articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento non sono coperte dalla garanzia dell'Unione né beneficiano dello strumento finanziario InvestEU se la Commissione esprime un parere sfavorevole secondo la procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della BEI.";

18)l'articolo 24 è così modificato:

a)al paragrafo 1, il primo comma è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)    esamina le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi per l'ottenimento della copertura della garanzia dell'Unione o per il sostegno a titolo dello strumento finanziario InvestEU che hanno superato la verifica della conformità di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento o che hanno ricevuto un parere favorevole secondo la procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della BEI;";

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)    controlla che le operazioni di finanziamento e di investimento che potrebbero beneficiare del sostegno a titolo della garanzia dell'Unione o dello strumento finanziario InvestEU rispettino tutti i pertinenti requisiti.";

b)al paragrafo 4, secondo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"Le valutazioni dei progetti effettuate dai partner esecutivi non sono vincolanti per il comitato per gli investimenti ai fini della concessione della copertura della garanzia dell'Unione o del sostegno a titolo dello strumento finanziario InvestEU all'operazione di finanziamento o di investimento.";

c)il paragrafo 5 è così modificato:

i) al secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Le conclusioni del comitato per gli investimenti che approvano la copertura della garanzia dell'Unione o il sostegno a titolo dello strumento finanziario InvestEU a favore di un'operazione di finanziamento o di investimento sono accessibili al pubblico e includono i criteri di approvazione e informazioni sull'operazione, in particolare la sua descrizione, l'identità dei promotori o degli intermediari finanziari e gli obiettivi dell'operazione.";

ii) al quinto comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale trasmissione include le decisioni di rifiuto dell'uso della garanzia dell'Unione o del sostegno a titolo dello strumento finanziario InvestEU.";

d)al paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Quando il comitato per gli investimenti è chiamato ad approvare l'uso della garanzia dell'Unione o il sostegno a titolo dello strumento finanziario InvestEU per un'operazione di finanziamento o di investimento di un meccanismo, un programma o una struttura che prevede sottoprogetti, l'approvazione si riferisce anche ai sottoprogetti, salvo che il comitato per gli investimenti decida di riservarsi il diritto di approvarli separatamente.";

19)all'articolo 25, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)    se del caso, assiste i promotori di progetti nello sviluppo dei loro progetti in modo da conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 8 e i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 14, e facilita lo sviluppo di, tra l'altro, importanti progetti di comune interesse europeo e di aggregatori per progetti di piccole dimensioni, anche attraverso le piattaforme di investimento di cui alla lettera f) del presente paragrafo, a condizione che tale assistenza lasci impregiudicate le conclusioni del comitato per gli investimenti sulla copertura della garanzia dell'Unione o sullo strumento finanziario InvestEU per tali progetti;";

20)l'articolo 28 è così modificato:

a)al paragrafo 2 è aggiunto il secondo comma seguente:

"I partner esecutivi sono esonerati dalla rendicontazione degli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di cui all'allegato III, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2, 5.2, 6.3 e 7.2, per quanto riguarda operazioni di finanziamento o di investimento a beneficio di destinatari finali che ricevono finanziamenti o investimenti sostenuti dalla garanzia dell'Unione o dallo strumento finanziario InvestEU da un partner esecutivo o da un intermediario finanziario per un importo non superiore a 100 000 EUR.";

b)i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. La Commissione riferisce sull'attuazione del programma InvestEU ai sensi degli articoli 241 e 250 del regolamento finanziario. Conformemente all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento finanziario, la relazione annuale fornisce informazioni sul livello di attuazione del programma rispetto agli obiettivi e agli indicatori di prestazione. A tal fine ciascun partner esecutivo trasmette annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di rispettare l'obbligo di rendicontazione, comprese le informazioni sul funzionamento della garanzia dell'Unione o dello strumento finanziario InvestEU.

4. Una volta all'anno ciascun partner esecutivo presenta alla Commissione una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal presente regolamento, disaggregando le informazioni per comparto dell'Unione e per comparto degli Stati membri, se del caso. Ciascun partner esecutivo trasmette inoltre le informazioni sul comparto degli Stati membri allo Stato membro di cui attua il comparto. La relazione include la valutazione del rispetto delle condizioni per l'uso della garanzia dell'Unione e dello strumento finanziario InvestEU, nonché del rispetto degli indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato III del presente regolamento. La relazione include anche dati operativi, statistici, finanziari e contabili su ogni operazione di finanziamento o di investimento e una stima dei flussi di cassa attesi al livello dei comparti, degli ambiti di intervento e del fondo InvestEU. La relazione può altresì includere le informazioni sugli ostacoli agli investimenti incontrati nell'effettuare operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. Le relazioni contengono le informazioni che i partner esecutivi forniscono ai sensi dell'articolo 158, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.";

21)l'articolo 35 è così modificato:

a)il titolo è sostituito dal seguente:

"Disposizioni transitorie e disposizioni varie";

b)al paragrafo 2 è aggiunto il secondo comma seguente:

"In deroga all'articolo 214, paragrafo 4, lettera d), del regolamento finanziario, qualsiasi entrata proveniente dalla garanzia dell'Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 ricevuta nel 2027 può essere utilizzata per la copertura della garanzia dell'Unione ai sensi del presente regolamento.";

22)l'allegato I è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

IMPORTI DELLA GARANZIA DELL'UNIONE DESTINATI AGLI OBIETTIVI SPECIFICI

La ripartizione indicativa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, quarto comma, per le operazioni di finanziamento e di investimento è la seguente:

a) fino a un massimo di 10 832 884 564 EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

b) fino a un massimo di 7 204 245 489 EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

c) fino a un massimo di 7 566 973 583 EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

d) fino ad un massimo di 3 048 206 437 EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).";

23)all'allegato III, punto 1, dopo il punto 1.4 sono aggiunti i due paragrafi seguenti:

"In deroga all'articolo 2, punto 40, del regolamento finanziario, nel determinare l'effetto leva e l'effetto moltiplicatore per le operazioni di finanziamento e di investimento che forniscono garanzie di esecuzione, l'importo della copertura dei rischi è assimilato all'importo del finanziamento rimborsabile.

In deroga all'articolo 222, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le operazioni di finanziamento e di investimento che forniscono garanzie di esecuzione non sono tenute a conseguire l'effetto moltiplicatore.";

24)all'allegato V è aggiunto il comma seguente:

"Il presente allegato si applica anche allo strumento finanziario InvestEU.".

Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) 2015/1017 [regolamento FEIS]

Il regolamento (UE) 2015/1017 è così modificato:

1)l'articolo 11 bis è così modificato:

a)il titolo è sostituito dal seguente:

"Combinazioni";

b)è inserito il secondo comma seguente:

"La garanzia dell'Unione può essere concessa per coprire operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini delle combinazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento e può coprire perdite in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal sostegno combinato.";

2)l'articolo 16 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta alla Commissione una relazione annuale sulle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento. La relazione riporta una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'Unione e degli indicatori fondamentali di rendimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), punto iv). La relazione riporta altresì i dati statistici, finanziari e contabili relativi sia a ciascuna operazione di finanziamento e di investimento della BEI sia alla loro aggregazione.";

b)il paragrafo 2 è soppresso;

c)al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

"In relazione alle combinazioni di cui all'articolo 11 bis, la BEI e il FEI presentano ogni anno alla Commissione i rispettivi rendiconti finanziari conformemente all'articolo 212, paragrafo 4, del regolamento finanziario. Tali rendiconti finanziari includono dati contabili relativi al sostegno fornito dalla garanzia dell'Unione a norma del presente regolamento chiaramente distinti dal sostegno fornito dalla garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio.";

3)all'articolo 22, paragrafo 1, il quinto comma è soppresso.

Articolo 3
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1153 [MCE]

All'articolo 29 del regolamento (UE) 2021/1153 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. La garanzia sostenuta dal bilancio dell'Unione e fornita dalla BEI attraverso lo strumento di debito dell'MCE istituito a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 può essere concessa per coprire operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio(*) ai fini della combinazione di cui all'articolo 7 di tale regolamento e può coprire perdite in relazione alle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal sostegno combinato.".

(*) Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj ).

Articolo 4
Modifiche del regolamento (UE) 2021/695 [Orizzonte Europa]

All'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/695 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. La garanzia sostenuta dal bilancio dell'Unione e fornita dalla BEI attraverso lo strumento prestiti InnovFin istituito a norma dei regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 può essere concessa per coprire operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio(*) ai fini della combinazione di cui all'articolo 7 e può coprire perdite del prodotto finanziario contenente le operazioni di finanziamento e di investimento e coperto dal sostegno combinato.".

(*) Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj ).

Articolo 5
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.Titolo della proposta

1.2.Settore/settori interessati

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

1.3.2.Obiettivi specifici

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

1.3.4.Indicatori di prestazione

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.1.1.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica (cfr. sezione 3.3)

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1.Stanziamenti dal bilancio votato

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

4.2.Dati

4.3.Soluzioni digitali

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA 

1.1.    Titolo della proposta

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/523 (regolamento InvestEU) per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione e che modifica i regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/2115

1.2.    Settore/settori interessati 

Investimenti per le priorità di intervento dell'UE

Bussola per la competitività

Patto per l'industria pulita

1.3.    Obiettivi

1.3.1.    Obiettivi generali

Un nuovo piano per la prosperità sostenibile e la competitività dell'Europa

1.3.2.    Obiettivi specifici

1. "Sviluppare un nuovo patto per l'industria pulita" e "Dare un forte impulso agli investimenti"

Aumentando la garanzia disponibile nell'ambito del fondo InvestEU e rendendo più facile per gli Stati membri contribuirvi e beneficiarne, la proposta presenta un'ulteriore capacità di condivisione dei rischi:

- per ridurre la carenza di investimenti nel mercato dell'Unione e attrarre investimenti privati a sostegno delle priorità di intervento dell'Unione;

- per investire in infrastrutture e tecnologie per l'energia pulita e in settori tecnologici strategici;

- per le misure di assorbimento dei rischi per agevolare il finanziamento delle imprese sostenibili, innovative e in rapida crescita da parte delle banche commerciali, degli investitori e del capitale di rischio.

2. "Agevolare le attività economiche"

Proponendo diversi elementi per semplificare l'attuazione del programma InvestEU, la proposta contribuisce all'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e gli obblighi di rendicontazione di almeno il 25 % per tutte le imprese e del 35 % per le piccole e medie imprese (PMI).

1.3.3.    Risultati e incidenza previsti

La capacità di finanziamento supplementare fornita dalla presente proposta dovrebbe mobilitare circa 50 miliardi di EUR di investimenti pubblici e privati nell'attuale periodo di finanziamento. Saranno mobilitati circa 25 miliardi di EUR a causa dell'aumento di 2,5 miliardi di EUR della garanzia dell'Unione e altri 25 miliardi di EUR circa saranno mobilitati attraverso la maggiore capacità di garanzia messa a disposizione attraverso combinazioni di sostegno nell'ambito di InvestEU con strumenti residui gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI). La capacità di finanziamento supplementare consentirà di proseguire l'attuazione dei prodotti finanziari InvestEU di successo e offrirà nuove garanzie per prodotti finanziari nuovi o aggiornati riguardanti le iniziative politiche più recenti, ad esempio nel settore del patto per l'industria pulita o il sostegno alle start-up e alle scale-up in tutti i settori digitali e innovativi.

Una parte significativa di tali investimenti potrebbe essere destinata a prodotti e beneficiari a maggior rischio (ad esempio i prodotti di capitale di rischio tematici della BEI e le garanzie sul capitale e per le PMI del FEI), aumentando quindi sostanzialmente la capacità di assunzione del rischio di InvestEU. Si prevede che ulteriori investimenti saranno mobilitati nell'ambito del comparto degli Stati membri in caso di attuazione delle modifiche di cui alla proposta legislativa. Il 25 % dell'aumento della garanzia dell'Unione di 2,5 miliardi di EUR va a beneficio anche delle banche di promozione nazionali e delle istituzioni finanziarie internazionali che vi hanno accesso in qualità di partner esecutivi.

Nella valutazione intermedia del programma InvestEU si raccomanda inoltre di garantire la continuità dei prodotti finanziari offerti al mercato e di evitare una situazione di stop and go, in quanto ciò creerebbe non solo una lacuna nel tanto necessario sostegno dell'Unione alle priorità di intervento, ma aumenterebbe anche la complessità per gli intermediari finanziari e i destinatari finali. Alcuni dei prodotti finanziari attuati dal gruppo BEI sono già prossimi all'esaurimento della garanzia dell'Unione a essi assegnata, mentre l'ultimo invito a manifestare interesse per altri partner esecutivi ha registrato un numero di domande notevolmente superiore alla disponibilità.

Si prevede che la riduzione degli oneri amministrativi (principalmente attraverso obblighi di rendicontazione semplificati) sarà significativa, con effetti di ricaduta delle proposte sui diversi attori (partner esecutivi, intermediari finanziari, destinatari finali), data la struttura di attuazione a vari livelli di InvestEU.

1.3.4.    Indicatori di prestazione

L'allegato III del regolamento InvestEU stabilisce l'elenco degli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio, che continueranno a essere comunicati e monitorati per misurare sia il volume complessivo degli investimenti mobilitati sia la misura in cui tali investimenti coprono i settori di intervento fondamentali individuati.

In termini di investimenti complessivi mobilitati, il fondo InvestEU dovrebbe mobilitare 372 miliardi di EUR, che saranno aumentati, ai sensi della presente proposta, ad almeno 420 miliardi di EUR. L'obiettivo degli investimenti dei partner esecutivi che riguarda la realizzazione di obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente dovrebbe essere mantenuto al 60 % per l'ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili e al 30 % per il fondo InvestEU nel suo complesso, secondo la metodologia descritta nella comunicazione della Commissione C(2021) 3316 final del 6.5.2021.

Per quanto riguarda l'impatto in termini di semplificazione, le misure di semplificazione proposte dovrebbero generare un importo totale di circa 350 milioni di EUR di risparmi sui costi per i partner esecutivi, gli intermediari finanziari e i destinatari finali per tutta la durata dei programmi pertinenti dell'UE.

1.4.    La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione; 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 18 ; 

 la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.    Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

L'attuazione del programma InvestEU è in corso e risponde al fabbisogno di investimenti in vari settori chiave, quali i nuovi modelli di mobilità, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, la ricerca e l'innovazione, la digitalizzazione, l'istruzione e le competenze, l'economia e le infrastrutture sociali, l'economia circolare, il capitale naturale, l'azione per il clima o la creazione e la crescita di piccole e medie imprese (start-up e scale-up), connessi agli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di competitività, sostenibilità e crescita inclusiva.

La proposta rende l'attuazione del programma InvestEU più efficiente a vantaggio dei destinatari finali e dei finanziatori (intermediari), rafforzandone nel contempo l'ambizione e la capacità, anche attirando contributi degli Stati membri. Non modifica il calendario originario per l'attuazione del programma, che consente l'approvazione di nuove operazioni di finanziamento e di investimento fino alla fine del 2027 e la loro firma fino alla fine del 2028.

1.5.2.    Valore aggiunto dell'intervento dell'UE 

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

La proposta mira a rafforzare l'efficienza e l'efficacia del programma InvestEU. Trattandosi di un programma dell'Unione istituito nel 2021 dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma del regolamento InvestEU, qualsiasi modifica di tale programma che possa essere necessaria può essere effettuata solo dall'Unione.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex-post)

Il programma InvestEU consente ai partner esecutivi di effettuare operazioni di finanziamento e di investimento in settori specifici degli obiettivi di intervento dell'Unione. Attirando investimenti pubblici e privati, utilizzando, se del caso, l'intermediazione tramite istituti finanziari e fondi, si genera un effetto moltiplicatore. Ciò contribuisce ad affrontare i fallimenti del mercato e ad assicurare l'accesso ai finanziamenti a imprese e progetti che altrimenti non potrebbero ottenere finanziamenti a condizioni ragionevoli, così da accrescere il livello complessivo degli investimenti nell'Unione e promuovere, in tal modo, la crescita e l'occupazione. La proposta, che tiene conto degli insegnamenti tratti dalla valutazione intermedia di InvestEU (cfr. punto 1.5.3), rafforzerà il programma e il relativo impatto.

1.5.3.    Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Nel 2024 il programma InvestEU è stato oggetto di una valutazione intermedia basata su uno studio di un valutatore indipendente. È stato constatato che, nell'ambito del programma InvestEU, i partner esecutivi offrono una gamma completa di prodotti di finanziamento per soddisfare le diverse esigenze del mercato e che il programma è pertanto fondamentale per far fronte al fabbisogno urgente, crescente ed emergente di investimenti dell'Unione. I partner esecutivi hanno suggerito di ridurre gli obblighi di rendicontazione, tenendo conto del fatto che tutti i soggetti che ricorrono alla garanzia in regime di gestione indiretta sono istituzioni finanziarie valutate per pilastro. È stato inoltre constatato che il bilancio del programma era inadeguato rispetto all'elevata domanda e al notevole fabbisogno di investimenti. In assenza di rafforzamenti di bilancio, le nuove approvazioni per alcuni prodotti per interventi prioritari cesserebbero dopo il 2025.

1.5.4.    Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

La proposta è pienamente compatibile con il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La proposta prevede una copertura supplementare di 1 miliardo di EUR al fine di fornire la dotazione necessaria per un aumento della garanzia dell'Unione nell'ambito del fondo InvestEU di 2,5 miliardi di EUR. Non sono richiesti né l'uso dei margini né una modifica del quadro finanziario pluriennale (QFP). L'aumento della garanzia dell'Unione è inoltre pienamente coerente con la considerazione di raggiungere l'obiettivo di copertura di InvestEU con un contributo inferiore proveniente da nuovi stanziamenti nel 2026 e nel 2027.

L'aumento della dotazione di 1 miliardo di EUR deriva dai rientri degli strumenti residui e dalle eccedenze del fondo comune di copertura relativo al comparto del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). Dall'inizio del presente QFP, i rientri dagli strumenti finanziari e le eccedenze del FEIS sono stati assegnati a InvestEU e allo strumento di prestito per il settore pubblico (PSLF). Sulla base delle previsioni delle eccedenze, 250 milioni di EUR sono destinati alla dotazione del PSLF fino alla fine del presente QFP.

Allo stesso tempo, attraverso le combinazioni, la proposta fornisce anche la base giuridica per estendere parzialmente l'uso di tre garanzie residue (e la relativa copertura) a beneficio delle operazioni InvestEU attuate dal gruppo BEI. Gli strumenti residui sono il FEIS, lo strumento di debito dell'MCE e lo strumento prestiti InnovFin. Questa componente avrà un impatto potenziale sull'importo e sui tempi di disponibilità per i futuri rientri previsti dagli strumenti finanziari residui e sui rimborsi delle eccedenze derivanti dalla copertura del FEIS.

1.5.5.    Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Si propone di:

- aumentare l'importo della garanzia di bilancio autorizzata mediante l'impiego dei rientri previsti dagli strumenti residui e mediante le eccedenze del FEIS per finanziare la corrispondente copertura supplementare della garanzia InvestEU, consentendo al gruppo BEI e ad altri partner esecutivi di coprire con una garanzia supplementare dell'Unione nuove operazioni InvestEU;

- consentire di estendere l'uso di due strumenti finanziari residui e della garanzia del FEIS (e la relativa copertura) per coprire ulteriori operazioni InvestEU attraverso il gruppo BEI, generando nel contempo rientri.


1.6.    Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

 Durata limitata

   in vigore a decorrere dalla data di adozione della modifica fino a dicembre 2027;

   impatto finanziario dal 2025 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2025 al 2028 per gli stanziamenti di pagamento per la copertura della garanzia dell'Unione. L'impatto finanziario delle combinazioni comporta ritardi e potenziali riduzioni delle entrate di bilancio (in relazione ai rientri dagli strumenti finanziari residui) e delle eccedenze derivanti dalla copertura del FEIS.

 Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.    Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 19  

 Gestione diretta a opera della Commissione:

 a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

 a paesi terzi o organismi da questi designati;

 a organizzazioni internazionali e loro agenzie (ad esempio la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca nordica per gli investimenti e la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa);

 alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

 agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

 a organismi di diritto pubblico;

 a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

 a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

 a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

n.a.

2.    MISURE DI GESTIONE 

2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

I partner esecutivi sono tenuti a riferire periodicamente alla Commissione in linea con il regolamento InvestEU e il regolamento finanziario. I partner esecutivi riferiscono inoltre in merito a determinati dati pertinenti in materia di aiuti di Stato. Ai fini del monitoraggio, essi sono tenuti ad applicare le proprie regole e procedure, che sono state valutate conformemente all'articolo 157 del regolamento finanziario ("valutazioni per pilastro") come rispondenti ai requisiti stabiliti in tale articolo.

Per quanto riguarda le relazioni sul programma InvestEU e sul FEIS, la proposta prevede che la loro frequenza sia ridotta da semestrale ad annuale.

Per la preparazione dei bilanci annuali dell'Unione, i partner esecutivi di InvestEU, in linea con l'articolo 212, paragrafo 4, del regolamento finanziario, forniscono alla Commissione i rendiconti finanziari sottoposti ad audit per la parte della garanzia di bilancio loro concessa. In caso di combinazioni della garanzia InvestEU con altre garanzie di bilancio o con strumenti finanziari residui istituiti da basi giuridiche diverse, i rendiconti finanziari sottoposti ad audit saranno forniti dal partner esecutivo e comprenderanno informazioni sulla parte della garanzia sostenuta dagli strumenti finanziari residui o dall'altra garanzia di bilancio in modo da consentirne la distinzione dalla parte della garanzia sostenuta dal regolamento InvestEU nella contabilità della Commissione, conformemente alle strutture di regolamentazione applicabili in materia di condivisione del rischio.

2.2.    Sistema o sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.    Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La garanzia dell'Unione nell'ambito del fondo InvestEU è attuata solo in regime di gestione indiretta, tramite i partner esecutivi, i quali di norma contribuiscono anche al sostegno fornito ai destinatari finali. I partner esecutivi sono il Gruppo BEI e il FEI, istituzioni finanziarie internazionali, banche e istituti nazionali di promozione e altri intermediari finanziari che sono organismi dell'Unione, regolamentati e/o soggetti a vigilanza in quanto parte del settore bancario.

Le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano del sostegno della garanzia dell'Unione continuano ad essere approvate dagli organi direttivi dei partner esecutivi, i quali sono tenuti ad applicare a dette operazioni le proprie regole interne in materia di dovuta diligenza e di controllo. I partner esecutivi sono tenuti a trasmettere alla Commissione i rendiconti finanziari annuali sottoposti ad audit.

2.2.2.    Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

L'importo supplementare della garanzia dell'Unione autorizzata sarà finanziato mediante dotazioni provenienti da rimborsi previsti da strumenti e garanzie residui, già recuperati in parte o che dovrebbero essere recuperati dalla Commissione entro la fine del 2027.

Il rischio per il bilancio dell'Unione è legato alla garanzia di bilancio fornita dall'Unione ai partner esecutivi per le operazioni di finanziamento e di investimento. La garanzia dell'Unione costituisce una garanzia irrevocabile, incondizionata e su richiesta, di norma sulla base di un portafoglio, per le operazioni coperte. Il bilancio dell'Unione e il partner esecutivo si ripartiscono la remunerazione legata al rischio per le operazioni sulla base delle strutture di condivisione del rischio definite negli accordi di garanzia.

La garanzia dell'Unione è limitata a 28 652 310 073 EUR.

La voce di bilancio ("pm") che riflette la garanzia di bilancio per il partner esecutivo sarà attivata soltanto nel caso di un effettivo ricorso alla garanzia che non possa essere completamente coperto dai fondi previsti fino alla fine del 2030 (finanziati gradualmente con 11 460 924 029 EUR). Il tasso di copertura del 40 % è stato fissato sull'esperienza passata acquisita con il FEIS e gli strumenti finanziari ed è adattato ai prodotti finanziari attuati nell'ambito di InvestEU. Il tasso di copertura è stato utilizzato come riferimento nelle valutazioni del rischio ex ante durante l'assegnazione di quasi il 90 % della garanzia InvestEU esistente.

La passività potenziale in relazione al comparto degli Stati membri è interamente coperta da una garanzia back-to-back fornita da ciascuno Stato membro interessato.

Lo strumento finanziario InvestEU proposto non crea passività potenziali.

Le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito di InvestEU sono realizzate conformemente ai regolamenti interni e alle sane pratiche bancarie del partner esecutivo. I partner esecutivi e la Commissione concludono un accordo di garanzia in cui sono stabilite in dettaglio le disposizioni e le procedure per l'attuazione del fondo InvestEU.

Dato che di norma il partner esecutivo si assume una parte dei rischi e fornisce un contributo finanziario, gli interessi dell'Unione e del partner esecutivo sono di conseguenza allineati, il che riduce il rischio per il bilancio dell'Unione. I partner esecutivi sono anche istituzioni finanziarie dotate di regole e procedure appropriate, che sono controllate mediante la valutazione per pilastro conformemente al regolamento finanziario.

La Commissione effettua un controllo della conformità delle operazioni, che è poi sottoposto a un comitato per gli investimenti composto da esperti indipendenti che concede l'uso della garanzia dell'Unione o dello strumento finanziario InvestEU.

I partner esecutivi trasmettono alla Commissione i rendiconti finanziari annuali sottoposti ad audit che coprono le operazioni.

2.2.3.    Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

La presente proposta non impone (nuovi) controlli. A fini di semplificazione, elimina alcuni obblighi di rendicontazione, in particolare riducendo la frequenza delle relazioni da presentare.

2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

In linea con i requisiti del regolamento InvestEU e del regolamento finanziario, i partner esecutivi selezionati devono essere sottoposti alla valutazione per pilastro di cui all'articolo 157 del regolamento finanziario, che assicura una solida qualità del controllo interno e dei sistemi di revisione esterna indipendente. Devono inoltre rispettare le disposizioni del titolo X del regolamento finanziario. Trattandosi di istituzioni finanziarie, i partner esecutivi sono dotati di quadri di controllo interno. Poiché il fondo InvestEU fornisce sostegno rimborsabile, si fa affidamento sulla dovuta diligenza, sul monitoraggio e sul controllo da parte dei partner esecutivi, a meno che non siano individuate debolezze nella valutazione per pilastro. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento InvestEU gli audit sull'utilizzo del finanziamento dell'Unione effettuati da persone o soggetti, anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità ai sensi dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

3.    INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

02.02.01 Garanzia InvestEU

Diss./Non diss 20 .

di paesi EFTA 21

di paesi candidati e potenziali candidati 22

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

02.02.02 Copertura della garanzia InvestEU

Non diss.

NO

NO

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

n.a.

3.2.    Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.    Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.    Stanziamenti da entrate con destinazione specifica (cfr. sezione 3.3)

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

1

DG: GROW

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

02.02.02 Copertura della garanzia InvestEU

Impegni

(1a)

 

650 

200

150

1 000

Pagamenti

(2a)

 

650 

200

150

1 000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 23

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG GROW

Impegni

=1a+1b+3

650

200

150

1 000

Pagamenti

=2a+2b+3

650

200

150

1 000

 

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi  

Impegni

(4)

650 

200

150

1 000

Pagamenti

(5)

650 

200

150

1 000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 1

Impegni

=4+6

650

200

150

1 000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

650

200

150

1 000

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2025

2026

2027

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

650 

200

150

1 000

Pagamenti

(5)

650 

200

150

1 000

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6

Impegni

=4+6

650

200

150

1 000

del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Pagamenti

=5+6

650

200

150

1 000



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative" 24

DG: GROW

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG GROW

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,000

0,000

0,000

0,000

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7

Impegni

650

200

150

1 000

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

650

200

150

1 000

3.2.2.    Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 25

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 26

 "Sviluppare un nuovo patto per l'industria pulita" e "Dare un forte impulso agli investimenti"

- Risultato

Investimento supplementare di 25 miliardi di EUR

650

200

150

25 000

1 000

Totale parziale obiettivo specifico 1

650

200

150

25 000

1 000

OBIETTIVO SPECIFICO 2
Agevolare le attività economiche

- Risultato

Risparmio sui costi derivanti dalla riduzione delle relazioni che i partner esecutivi, gli intermediari finanziari e i destinatari finali devono presentare

0

0

0

Totale parziale obiettivo specifico 2

0

0

0

350

TOTALE

650

200

150

1 000

3.2.3.    Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4.    Fabbisogno previsto di risorse umane 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.    Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP) 27

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo 
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

Considering the overall strained situation in Heading 7, in terms of both staffing and the level of appropriations, the human resources required will be met by staff from the DG who are already assigned to the management of the action and/or have been redeployed within the DG or other Commission services.

3.2.5.    Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Spese informatiche (istituzionali) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6.    Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

La presente proposta sarà finanziata mediante entrate con destinazione specifica provenienti dai rientri generati dagli strumenti finanziari residui e dalle eccedenze del FEIS.

Per la presente proposta non saranno necessarie ulteriori risorse di bilancio dell'Unione né una riprogrammazione.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.7.    Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 
3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie.

   su altre entrate.

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso (2025)

Incidenza della proposta/iniziativa 28

Anno 2026

Anno 2027

6 4 1 (Contributi da strumenti finanziari — Entrate con destinazione specifica)

650

200

150

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

02.02.02 Copertura della garanzia InvestEU

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

La proposta impone alla Commissione di destinare 1 miliardo di EUR di rientri dai programmi di cui all'allegato IV del regolamento InvestEU e dalle eccedenze del FEIS alla copertura della garanzia dell'Unione al fine di aumentarla di 2,5 miliardi di EUR.

La passività finanziaria aggiuntiva dell'Unione di 2,5 miliardi di EUR è pertanto sostenuta dalla corrispondente copertura di 1 miliardo di EUR proveniente dai rientri recuperati o dalla garanzia sbloccata dal gruppo BEI, come illustrato di seguito:

- fino a 700 milioni di EUR provenienti dalle eccedenze del FEIS nel periodo 2025-2027;

- almeno 300 milioni di EUR provenienti dai rientri dagli strumenti finanziari residui elencati nell'allegato IV del regolamento InvestEU.

4.    Dimensioni digitali

Il regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione non è applicabile alla presente proposta.

4.1.    Prescrizioni di rilevanza digitale

Si ritiene che la proposta non abbia alcuna prescrizione di rilevanza digitale in quanto non produce né richiede nuove serie di dati rispetto al regolamento InvestEU. Nella misura in cui consente di sostenere che nuove operazioni di investimento e finanziamento siano sostenute dal fondo InvestEU, devono essere utilizzati gli indicatori e i sistemi di rendicontazione e monitoraggio esistenti per monitorare l'impatto e le prestazioni.

4.2.    Dati

n.n (cfr. 4.1)

4.3.    Soluzioni digitali

n.n (cfr. 4.1)

4.4.    Valutazione dell'interoperabilità

n.n (cfr. 4.1)

4.5.    Misure a sostegno dell'attuazione digitale

n.n (cfr. 4.1)

(1)    COM(2025) 30 final.
(2)     https://commission.europa.eu/about/departments-and-executive-agencies/economic-and-financial-affairs/evaluation-reports-economic-and-financial-affairs-policies-and-spending-activities/interim-evaluation-investeu-programme_en?prefLang=it .
(3)    Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
(4)    Tali strumenti sono elencati nell'allegato IV del regolamento InvestEU.
(5)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2021/523 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti, attualmente in fase di adozione da parte dei colegislatori.
(6)     https://commission.europa.eu/document/download/e6cd4328-673c-4e7a-8683-f63ffb2cf648_it?filename=Political%20Guidelines%202024-2029_IT.pdf .
(7)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Executive Summary of the Evaluation – InvestEU interim evaluation" (SWD(2024) 229) del 30.9.2024.
(8)    "Interim evaluation of the InvestEU Programme – Final report" dell'1.10.2024.
(9)    Cfr. anche la nota 5. Per quanto riguarda InvestEU, la frequenza ridotta era già stata proposta dalla Commissione, ma l'adozione definitiva da parte del Parlamento europeo e del Consiglio è ancora in sospeso al momento della presentazione della presente proposta.
(10)    GU C […] del […], pag. […].
(11)    GU C […] del […], pag. […].
(12)    Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).
(13)    Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).
(14)    Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).
(15)    Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
(16)    Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(17)    Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
(18)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(19)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(20)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(21)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(22)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(23)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(24)    The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.
(25)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(26)

   Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

(27)    Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.
(28)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.