COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.2.2025
COM(2025) 50 final
2025/0028(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alle richieste di proroga di deroghe specifiche e alle proposte di modifica dell'allegato A della convenzione
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione alla dodicesima riunione della conferenza delle parti (COP) della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in riferimento alla prevista adozione di decisioni volte a modificare l'allegato A inserendovi le paraffine clorurate con lunghezza della catena del carbonio nell'intervallo C14-17 e livelli di clorazione pari o superiori al 45 % di cloro in peso (paraffine clorurate a catena media, MCCP), il clorpirifos e gli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, i loro sali e composti.
Le MCCP sono usate come ritardanti di fiamma e plastificanti nella plastica e come additivi nei fluidi per la lavorazione dei metalli. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha pubblicato i pareri dei suoi comitati scientifici a proposito di un fascicolo, presentato a norma del regolamento REACH, per la restrizione delle MCCP. Entrambi i comitati sono favorevoli a vietarle, ma hanno opinioni divergenti sull'opportunità di concedere la deroga temporanea, contenuta nella raccomandazione del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti della COP, per poterle utilizzare nei fluidi per la lavorazione dei metalli. Pare che l'UE abbia bisogno di ulteriori deroghe e proroghe delle date di scadenza per alcuni usi nelle applicazioni aerospaziali e di difesa (rivestimenti, lubrificanti, munizioni e relativi imballaggi).
Il clorpirifos è ampiamente utilizzato in tutto il mondo come insetticida in agricoltura e come biocida per controllare gli organismi nocivi in altri settori. Nell'Unione europea è vietato utilizzarlo come principio attivo nei prodotti fitosanitari e nei biocidi.
Gli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, i loro sali e composti sono presenti nell'UE principalmente come sottoprodotti inevitabili della fabbricazione di sostanze perfluorurate e polifluorate (PFAS). Fuori dell'Unione sono utilizzati, o possono esserlo stati, in una serie di applicazioni, tra cui: usi industriali; articoli elettronici e dispositivi medici e di laboratorio; immagini fotografiche; inchiostri; materiali a contatto con gli alimenti; pitture, rivestimenti e vernici (compresi quelli applicati ai materiali da costruzione); schiume antincendio; tessili e abbigliamento; prodotti per la cura della persona; sostanze detergenti e lavanti; cere da sci; usi nell'industria automobilistica. Nell'UE queste sostanze chimiche sono già soggette a restrizioni a norma del regolamento REACH, con una serie di deroghe che figurano tra le deroghe specifiche raccomandate dal comitato d'esame degli inquinanti organici persistenti o possono essere disciplinate fissando un livello di contaminante non intenzionale in tracce.
La presente proposta riguarda inoltre la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma in relazione alla proposta, presentata dall'Etiopia, di modifica della voce relativa all'UV-328 nell'allegato A della convenzione aggiungendo una deroga specifica per il trasporto aereo.
La presente proposta riguarda infine la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in riferimento alla prevista adozione di una decisione, basata sulle richieste presentate dalla Repubblica di Corea, volta a prorogare le deroghe specifiche per l'uso dell'acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e composti a esso correlati, dell'acido perfluorottano sulfonato (PFOS), dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano e sulfonile nelle schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già presenti in sistemi, sia mobili sia fissi.
2.Contesto della proposta
2.1.La convenzione di Stoccolma
Obiettivo della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito "la convenzione") è proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP, persistent organic pollutants). La convenzione è entrata in vigore il 17 maggio 2004. L'Unione europea è parte dell'accordo. La convenzione prevede un insieme di regole, basate sul principio di precauzione, per porre fine alla produzione, all'uso, all'importazione e all'esportazione dei POP, per garantire la gestione e lo smaltimento di tali sostanze in condizioni di sicurezza e per eliminare o ridurre le emissioni derivanti dalla produzione non intenzionale di alcuni POP.
2.2.La conferenza delle parti
Istituita dall'articolo 19 della convenzione, la conferenza delle parti è l'organo direttivo della convenzione; si riunisce di norma ogni due anni per monitorarne l'applicazione e riesamina le sostanze chimiche che le sono sottoposte dal comitato di esame degli inquinanti organici persistenti.
Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione, alcune parti hanno presentato al segretariato proposte di inclusione, nell'allegato A della convenzione, delle paraffine clorurate con lunghezza della catena del carbonio nell'intervallo C14-17 e livelli di clorazione pari o superiori al 45 % di cloro in peso, del clorpirifos e degli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, dei loro sali e composti a essi correlati, proposte che sono state esaminate dal comitato d'esame degli inquinanti organici persistenti a norma dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4.
Il comitato d'esame degli inquinanti organici persistenti ha raccomandato alla conferenza delle parti di includere nell'allegato A, con deroghe specifiche, le paraffine clorurate con lunghezza della catena del carbonio nell'intervallo C14-17 e livelli di clorazione pari o superiori al 45 % di cloro in peso, il clorpirifos e gli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, i loro sali e composti a essi correlati. La procedura di adozione delle modifiche degli allegati è disciplinata dall'articolo 22 della convenzione.
In conformità dell'articolo 23 della convenzione, ciascuna parte dispone di un voto. Tuttavia, le organizzazioni regionali di integrazione economica come l'UE dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti della convenzione.
2.3.Gli atti previsti della conferenza delle parti
Nella sua dodicesima riunione ordinaria, la conferenza delle parti valuterà l'adozione delle decisioni relative all'inclusione delle paraffine clorurate con lunghezza della catena del carbonio nell'intervallo C14-17 e livelli di clorazione pari o superiori al 45 % di cloro in peso, del clorpirifos e degli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, dei loro sali e composti a essi correlati nell'allegato A (eliminazione), nell'allegato B (limitazione) e/o nell'allegato C (produzione non intenzionale) della convenzione.
Poiché la finalità delle decisioni è l'inclusione negli allegati A, B e/o C, ne consegue che le suddette sostanze chimiche siano sottoposte a misure volte a eliminarne o a limitarne la produzione e l'uso, compresa la riduzione o l'eliminazione delle emissioni di POP derivanti da produzione non intenzionale.
La conferenza delle parti valuterà inoltre la proposta, presentata dall'Etiopia, che modifica l'allegato A della convenzione aggiungendovi una deroga specifica per alcuni usi dell'UV‑328 negli aeromobili civili e militari, compresi i relativi pezzi di ricambio. L'UV-328 era stato inserito nell'allegato A della convenzione di Stoccolma con decisione SC-11/11 senza tali deroghe specifiche, la cui necessità all'epoca non era nota ma di recente è stata rilevata dai portatori di interessi del settore e comunicata ad alcune parti.
Gli atti previsti vincoleranno le parti in forza dell'articolo 22, paragrafo 4, della convenzione, il quale così recita: "La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di emendamenti agli allegati A, B o C sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente convenzione, tranne per il fatto che gli emendamenti agli allegati A, B o C non entrano in vigore nei confronti delle parti che abbiano formulato una dichiarazione al riguardo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, nel qual caso ciascun emendamento entra in vigore per la parte interessata il novantesimo giorno successivo alla data del deposito presso il depositario dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale emendamento."
La convenzione delle parti valuterà infine le richieste presentate dalla Repubblica di Corea di prorogare le deroghe specifiche per l'uso dell'acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e composti a esso correlati, dell'acido perfluorottano sulfonato (PFOS), dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano e sulfonile nelle schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già presenti in sistemi, sia mobili sia fissi. La conferenza delle parti sarà tenuta a decidere se prorogare la data di scadenza di queste deroghe specifiche per un periodo massimo di cinque anni, conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, della convenzione.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
La posizione da adottare a nome dell'Unione alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti dovrebbe essere di sostegno all'inclusione nell'allegato A delle paraffine clorurate con lunghezza della catena del carbonio nell'intervallo C14-17 e livelli di clorazione pari o superiori al 45 % di cloro in peso (paraffine clorurate a catena media, MCCP), del clorpirifos e degli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, dei loro sali e composti a essi correlati, in linea con le rispettive raccomandazioni del comitato d'esame sugli inquinanti organici persistenti, tranne in relazione alle MCCP poiché sembra che l'Unione necessiti di ulteriori deroghe specifiche per usare queste sostanze in determinate applicazioni aerospaziali e di difesa (rivestimenti, lubrificanti, munizioni e relativi imballaggi) e necessiti di proroghe delle date di scadenza per determinati usi nelle applicazioni aerospaziali e di difesa. Queste esigenze sono state comunicate dai portatori di interessi del settore aerospaziale e di quello della difesa e si basano sulle informazioni circa l'uso attuale delle MCCP.
Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione le parti hanno presentato al segretariato le proposte di inclusione, nell'allegato A della convenzione, delle MCCP, del clorpirifos e degli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, dei loro sali e composti a essi correlati, proposte che sono state esaminate dal comitato d'esame degli inquinanti organici persistenti a norma dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4. Il comitato d'esame degli inquinanti organici persistenti ha esaminato le proposte applicando i criteri di selezione conformemente all'allegato D della convenzione e ha concluso che esse soddisfano tali criteri. Dopo aver valutato i profili di rischio delle MCCP, del clorpirifos e degli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, dei loro sali e composti a essi correlati, e aver deciso che, a causa della propagazione nell'ambiente a lunga distanza, tali sostanze possono provocare effetti nocivi significativi per la salute umana e/o per l'ambiente che giustificano un intervento a livello mondiale, il comitato d'esame degli inquinanti organici persistenti ha raccomandato alla conferenza delle parti di prendere in considerazione la possibilità di includere le MCCP, il clorpirifos e gli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, i loro sali e composti a essi correlati, nell'allegato A con deroghe specifiche.
Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente da ulteriori emissioni di MCCP, clorpirifos e acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, loro sali e composti a essi correlati, è necessario ridurne o eliminarne la produzione e l'uso a livello mondiale e sostenerne l'inclusione negli elenchi dei relativi allegati della convenzione. La proposta integra ed è coerente con il regolamento (UE) 2019/1021, che recepisce la convenzione di Stoccolma nell'Unione. Essa è pienamente in linea con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti.
La posizione da adottare a nome dell'Unione alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma riguardo alla proposta presentata dall'Etiopia di modificare l'allegato A della convenzione aggiungendovi una deroga specifica per alcuni usi dell'UV-328 negli aeromobili civili e militari, compresi i relativi pezzi di ricambio, dovrebbe essere a favore, perché per individuare le alternative serve tempo e la durata di vita dei pezzi in cui è usato l'UV-328 è piuttosto lunga in queste applicazioni, fatta salva la disponibilità di informazioni specifiche che giustificano la necessità di queste deroghe. Se concesse, tali deroghe specifiche dovrebbero durare il minor tempo possibile per garantire l'eliminazione quanto più rapida possibile dell'UV-328 nelle suddette applicazioni.
La posizione da adottare a nome dell'Unione alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma riguardo alla richiesta, presentata dalla Repubblica di Corea, di prorogare la data di scadenza di alcune deroghe specifiche per l'uso dell'acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e composti a esso correlati, dell'acido perfluorottano sulfonato, dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano e sulfonile dovrebbe essere a favore perché alla Repubblica di Corea serve più tempo per cessare completamente di utilizzare queste sostanze, anche individuando delle alternative.
Per quanto concerne il clorpirifos, la proposta è coerente con l'orientamento generale del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento (UE) n. 528/2012 riguardo alle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), in quanto entrambi prevedono criteri che non consentono, in linea di principio, l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze attive che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche. Per quanto concerne le MCCP e gli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, i loro sali e composti a essi correlati, un documento di intesa comune esamina il rapporto tra la convenzione di Stoccolma, il regolamento (UE) 2019/1021 e il regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le limitazioni e i requisiti di autorizzazione, a fini di coerenza.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
La conferenza delle parti è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.
Gli atti che la conferenza delle parti è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 22 della convenzione di Stoccolma e dovranno trovare attuazione nel regolamento (UE) 2019/1021.
Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'ambiente.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192 TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2025/0028 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alle richieste di proroga di deroghe specifiche e alle proposte di modifica dell'allegato A della convenzione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 2006/507/CE del Consiglio l'Unione ha concluso la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("la convenzione"), che è entrata in vigore il 17 maggio 2004.
(2)A norma dell'articolo 8 della convenzione, la conferenza delle parti della convenzione ha la facoltà di includere sostanze chimiche negli allegati A, B e/o C della convenzione e specificare le relative misure di controllo.
(3)Si prevede che, nella sua dodicesima riunione, la conferenza delle parti della convenzione adotti decisioni volte a includere altre sostanze chimiche nell'allegato A della convenzione.
(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti, poiché tali decisioni vincoleranno l'Unione.
(5)Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente da ulteriori emissioni di paraffine clorurate con lunghezza della catena del carbonio nell'intervallo C14-17 e livelli di clorazione pari o superiori al 45 % di cloro in peso, clorpirifos e acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, loro sali e composti a essi correlati, è necessario ridurre o eliminare la produzione e l'uso di tali sostanze chimiche a livello mondiale e sostenere la loro inclusione negli elenchi dei relativi allegati della convenzione.
(6)Poiché il comitato d'esame degli inquinanti organici persistenti ha ravvisato la necessità di deroghe specifiche per tutt'e tre le sostanze chimiche in modo da consentire un certo tempo per cessarne gradualmente l'uso, anche individuando alternative, è opportuno prevedere alcune deroghe specifiche limitate nel tempo, alcune delle quali necessarie per l'Unione.
(7)L'ambito di applicazione delle deroghe specifiche raccomandato dal comitato di esame degli inquinanti organici persistenti per le paraffine clorurate con lunghezza della catena del carbonio nell'intervallo C14-17 e livelli di clorazione pari o superiori al 45 % di cloro in peso non contempla tutti gli usi che servono all'Unione prima di passare completamente a soluzioni alternative, ragion per cui l'Unione dovrebbe chiedere l'aggiunta di deroghe specifiche per l'uso in alcune applicazioni aerospaziali e di difesa (rivestimenti, lubrificanti, munizioni e relativi imballaggi) e, laddove necessario, tempi più lunghi per poter individuare le alternative e sostituire con queste le suddette sostanze in questi settori altamente regolamentati.
(8)Al fine di prevedere un periodo di tempo ragionevole per individuare le alternative e utilizzare determinati pezzi di ricambio nel settore dell'aviazione, è necessario poter continuare a utilizzare l'UV-328 negli aeromobili civili e militari, compresi i relativi pezzi di ricambio, e sostenere pertanto la proposta dell'Etiopia di aggiungere la deroga specifica alla voce UV-328 nell'allegato A della convenzione.
(9)Al fine di concedere alla Repubblica di Corea più tempo per individuare alternative all'uso dell'acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e composti a esso correlati, dell'acido perfluorottano sulfonato, dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano e sulfonile nelle schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già presenti in sistemi, sia mobili sia fissi, è opportuno accettare la richiesta presentata dalla Repubblica di Corea di prorogare la data di scadenza delle deroghe specifiche per l'uso delle suddette sostanze chimiche,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e in eventuali riunioni successive al cui ordine del giorno sia iscritta l'inclusione delle sostanze chimiche menzionate alle lettere a), b) e c), tenendo debitamente conto delle raccomandazioni del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti, è la seguente:
(a)sostenere l'inclusione nell'allegato A delle paraffine clorurate con lunghezza della catena del carbonio nell'intervallo C14-17 e livelli di clorazione pari o superiori al 45 % di cloro in peso, con le deroghe specifiche raccomandate dal comitato di esame degli inquinanti organici persistenti, ma con la possibilità di chiedere ulteriori deroghe specifiche per l'uso in alcune applicazioni aerospaziali e di difesa (rivestimenti, lubrificanti, munizioni e relativi imballaggi) e proroghe delle date di scadenza di alcune deroghe per le applicazioni aerospaziali e di difesa fino al 2041 e per i pezzi di ricambio fino al 2046;
(b)sostenere l'inclusione del clorpirifos nell'allegato A, con le deroghe specifiche raccomandate dal comitato di esame degli inquinanti organici persistenti;
(c)sostenere l'inclusione nell'allegato A degli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga, dei loro sali e composti a essi correlati, con le deroghe specifiche raccomandate dal comitato di esame degli inquinanti organici persistenti.
Articolo 2
La posizione da adottare a nome dell'Unione alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e in eventuali riunioni successive al cui ordine del giorno sia iscritta la proposta dell'Etiopia consiste nel sostenere detta proposta intesa a modificare l'allegato A della convenzione aggiungendo una deroga specifica per alcuni usi dell'UV-328 negli aeromobili civili e militari, compresi i relativi pezzi di ricambio.
Articolo 3
La posizione da adottare a nome dell'Unione alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e in eventuali riunioni successive al cui ordine del giorno sia iscritta la richiesta della Repubblica di Corea è di accogliere detta richiesta intesa a prorogare la data di scadenza delle deroghe specifiche per l'uso dell'acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e composti a esso correlati, dell'acido perfluorottano sulfonico (PFOS), dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano e sulfonile nelle schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già presenti in sistemi, sia mobili sia fissi.
Articolo 4
Alla luce dell'andamento della dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione e di eventuali riunioni successive al cui ordine del giorno sia iscritto questo punto, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono perfezionare la posizione di cui all'articolo 1 nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 5
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il