COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.2.2025
COM(2025) 44 final
2025/0025(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione per quanto riguarda la decisione dei partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dei partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili, allegato III dell'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo"), in riferimento alle modifiche dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili ("intesa settoriale relativa agli aeromobili" o "ASU").
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e l'intesa settoriale relativa agli aeromobili
L'accordo è un "Gentlemen's Agreement" tra Australia, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera, Turchia e Unione europea ("partecipanti") e fornisce un quadro per un utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. In pratica, ciò significa creare condizioni di parità tra i partecipanti (in base alle quali la concorrenza si basa sul prezzo e sulla qualità dei beni e dei servizi esportati anziché sulle condizioni finanziarie offerte) adoperandosi al contempo per eliminare le sovvenzioni e le distorsioni commerciali legate ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'accordo, entrato in vigore nell'aprile 1978, è di durata indeterminata e non costituisce un atto dell'OCSE, anche se il segretariato dell'Organizzazione fornisce supporto per la sua attuazione.
Alcune delle norme stabilite nell'accordo sono settoriali e specificate negli allegati settoriali dell'accordo (denominati "intese settoriali"). L'ASU è un'intesa a sé stante per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per gli aeromobili civili. Opera indipendentemente dall'accordo.
L'ASU è gestita dai partecipanti all'intesa, che sono Australia, Brasile, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera e Unione europea.
L'ASU è soggetta ad aggiornamenti periodici in funzione degli sviluppi strategici e sui mercati finanziari che incidono sulla concessione dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'ASU è stata recepita e pertanto resa giuridicamente vincolante nell'Unione in forza del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011. Le revisioni delle condizioni e delle modalità dell'accordo sono integrate nel diritto dell'UE mediante atti delegati a norma dell'articolo 2 di detto regolamento.
2.2.I partecipanti all'intesa settoriale relativa agli aeromobili e il processo decisionale
La Commissione europea rappresenta l'Unione nelle riunioni dei partecipanti all'ASU e nelle procedure scritte del processo decisionale dei partecipanti all'ASU. Le decisioni relative a tutte le modifiche dell'accordo sono adottate per consenso.
2.3.L'atto previsto dei partecipanti all'ASU
Sebbene l'ASU si concentri sui crediti all'esportazione relativi alle esportazioni di aeromobili civili, i partecipanti forniscono sostegno nell'ambito dell'ASU anche per le operazioni che comportano la fornitura di manutenzione e altri servizi, nonché per l'esportazione di pezzi di ricambio e kit per motori. Nel corso degli anni la prassi nell'ambito dell'ASU ha tuttavia messo in luce ambiguità per quanto riguarda l'applicazione delle norme a questo tipo di operazioni. È stato pertanto proposto di includere nell'ASU condizioni e modalità specifiche per i contratti di manutenzione e di servizi, nonché per i pezzi di ricambio e i kit per motori (relativi agli aeromobili oggetto dell'ASU). Le norme garantirebbero un'applicazione e un'interpretazione coerenti dei termini dell'ASU per tali operazioni, contribuendo a una maggiore parità di condizioni.
Nello specifico, le norme intendono:
·consentire periodi di rimborso più lunghi per le operazioni al di sopra di un determinato valore contrattuale;
·ridurre il pagamento in acconto minimo dal 30 % al 15 % del valore del contratto di esportazione; e
·adattare la definizione del punto di partenza del credito (che oggi si concentra sul momento in cui l'acquirente riceve l'aeromobile principale anziché sulla dimensione dei servizi) per rispettare le fasi di consegna tipicamente osservate in tali contratti.
Dal 2022 l'aggiunta di tali norme è oggetto di discussioni tra i partecipanti all'ASU, il risultato delle quali è previsto per il primo trimestre del 2025.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
La posizione proposta dell'Unione consisterebbe nel sostenere una modifica del testo dell'ASU per quanto riguarda il sostegno ai contratti di manutenzione e di servizi e all'esportazione di pezzi di ricambio e kit per motori relativi agli aeromobili contemplati dall'ASU. Le nuove norme specifiche contribuirebbero a garantire un'applicazione coerente dell'ASU per quanto riguarda tali operazioni e a rafforzare la parità di condizioni tra i partecipanti all'ASU.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
L'atto previsto sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE. L'articolo 1 di detto regolamento stabilisce infatti che "[g]li orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") si applicano nell'Unione. Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.". È parimenti rilevante l'articolo 2 del regolamento, che stabilisce che "[l]a Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 3 per modificare l'allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all'accordo". Sono comprese in tale casistica le modifiche degli allegati dell'accordo, come l'ASU.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano i crediti all'esportazione, che rientrano nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
L'atto dei partecipanti all'ASU apporterà modifiche all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, che costituisce l'allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011, e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'accettazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2025/0025 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione per quanto riguarda la decisione dei partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Gli orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo"), compresi quelli contenuti nell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili ("ASU"), di cui all'allegato III di tale accordo, sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nell'Unione in forza del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2)La decisione prevista relativa a una modifica dell'ASU mira a stabilire norme specifiche che garantiscano la certezza del diritto e rafforzino la parità di condizioni tra i partecipanti all'ASU per quanto riguarda il sostegno ai contratti di manutenzione e di servizi e all'esportazione di pezzi di ricambio e kit per motori relativi agli aeromobili contemplati dall'ASU.
(3)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alle modifiche dell'ASU, poiché la decisione prevista dei partecipanti all'ASU vincolerà l'Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in forza dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione consiste nel sostenere una decisione dei partecipanti all'ASU relativa alla modifica dell'ASU volta a stabilire norme specifiche riguardanti il sostegno ai contratti di manutenzione e di servizi e all'esportazione di pezzi di ricambio e kit per motori in linea con l'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.2.2025
COM(2025) 44 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione per quanto riguarda la decisione dei partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili
ALLEGATO
La posizione dell'Unione europea consiste nel sostenere le modifiche dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili contenuta nell'accordo di cui al presente allegato. Di seguito si fa riferimento agli articoli e agli allegati dell'accordo.
I rappresentanti dell'Unione compresi tra i partecipanti all'accordo possono concordare modifiche tecniche minori della posizione dell'Unione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Gli inserimenti sono in grassetto sottolineato:
CAPITOLO I: COPERTURA
18.
AEROMOBILI USATI ED ALTRI BENI E SERVIZI
Questa parte dell'intesa settoriale si applica ad aeromobili usati e motori di riserva, pezzi di ricambio, conversioni, modifiche sostanziali, ammodernamento, contratti di manutenzione e di servizi per aeromobili nuovi e usati e kit per motori.
CAPITOLO II: CONDIZIONI E MODALITÀ FINANZIARIE
Le condizioni e le modalità finanziarie da applicare per i motori di riserva e gli aeromobili usati, diverse dal periodo di rimborso massimo, sono conformi alle disposizioni di cui alla parte 2 della presente intesa settoriale.
È consuetudine finanziare beni e servizi diversi da aeromobili nuovi, aeromobili usati e motori nuovi con prestiti che copriranno un periodo prolungato di esecuzione del contratto. Pertanto le condizioni e le modalità finanziarie da applicare per altri beni e servizi contemplati dalla presente intesa settoriale sono conformi alle disposizioni di cui alla parte 2 della presente intesa settoriale, fatta eccezione per quanto indicato all'articolo 22.
[…]
20.
MOTORI DI RISERVA E PEZZI DI RICAMBIO
a)Il sostegno pubblico per i motori di riserva può essere erogato alle medesime condizioni e modalità applicate per l'aeromobile quando tali motori vengono acquistati o ordinati contestualmente ai motori da installare su un aeromobile nuovo.
Per i pezzi di ricambio acquistati con aeromobili nuovi può essere erogato un sostegno pubblico alle stesse condizioni e modalità applicate per l'aeromobile fino ad un massimo del 5 % del prezzo netto del nuovo aeromobile e dei motori su di esso installati; la lettera d) si applica al sostegno pubblico per i pezzi di ricambio eccedenti il limite del 5 %.
b)Quando i motori di riserva non sono acquistati con un aeromobile nuovo, il periodo di rimborso massimo è di otto anni. Il periodo di rimborso può essere esteso a 10 anni nel caso dei motori di riserva di valore unitario pari o superiore a 10 milioni di USD, purché l'operazione soddisfi tutti i requisiti di cui all'appendice II, articolo 19.
c)Quando gli altri pezzi di ricambio non sono acquistati con un aeromobile nuovo, il periodo di rimborso massimo è di:
1)
cinque anni in caso di valore contrattuale pari o superiore a 5 milioni di USD;
2)
due anni in caso di valore contrattuale inferiore a 5 milioni di USD.
21.
CONTRATTI PER CONVERSIONI/MODIFICHE SOSTANZIALI/AMMODERNAMENTI
a)Se un'operazione di conversione:
1)è valutata 5 milioni di USD o più, e
–soddisfa tutti i requisiti di cui all'appendice II, articolo 19, i partecipanti possono offrire sostegno pubblico con un periodo di rimborso massimo di otto anni;
–non soddisfa tutti i requisiti di cui all'appendice II, articolo 19, i partecipanti possono offrire sostegno pubblico con un periodo di rimborso massimo di cinque anni;
2)è valutata meno di 5 milioni di USD, un partecipante può offrire sostegno pubblico con un periodo di rimborso massimo di due anni.
b)Se un'operazione implica una modifica sostanziale o un ammodernamento, un partecipante può offrire sostegno pubblico con un periodo di rimborso massimo di:
1)cinque anni in caso di valore contrattuale pari o superiore a 5 milioni di USD; e
2)due anni in caso di valore contrattuale inferiore a 5 milioni di USD.
22.CONTRATTI DI MANUTENZIONE E DI SERVIZI, PEZZI DI RICAMBIO (DIVERSI DAI MOTORI) E KIT PER MOTORI
a) Salvo il caso di cui alla lettera b), Ii partecipanti possono offrire sostegno pubblico con un periodo di rimborso massimo di tre cinque anni. a decorrere dal punto di partenza del credito in caso di valore contrattuale pari o superiore a 5 milioni di USD, o di due anni in caso di valore contrattuale inferiore a 5 milioni di USD.
b) Per i pezzi di ricambio acquistati con aeromobili nuovi può essere erogato un sostegno pubblico alle stesse condizioni e modalità applicate per l'aeromobile fino ad un massimo del 5 % del prezzo netto del nuovo aeromobile e dei motori su di esso installati. La lettera a) si applica al sostegno pubblico per i pezzi di ricambio eccedenti il limite massimo del 5 %.
c) I partecipanti:
1)
esigono un pagamento in acconto pari almeno al 15 % del prezzo netto dei pezzi di ricambio, dei kit per motori o dei contratti di manutenzione e di servizi che beneficiano di sostegno entro il punto di partenza del credito;
2)
non erogano un sostegno pubblico superiore all'85 % del valore del prezzo netto dei pezzi di ricambio, dei kit per motori o dei contratti di manutenzione e di servizi che beneficiano di sostegno.
d) Si applicheranno le norme dell'ASU relative agli MPR di cui all'appendice II, sezione 3: Tassi di premio minimi per beni e servizi diversi dagli aeromobili usati di cui alla parte 3 della presente intesa settoriale.
23. KIT PER MOTORI
I partecipanti possono offrire sostegno pubblico con un periodo di rimborso massimo di cinque anni.
[…]
Appendice V. ELENCO DI DEFINIZIONI
[…]
Punto di partenza del credito: per
–per la vendita di aeromobili, compresi gli elicotteri, e i motori di riserva e pezzi di ricambio, è al più tardi la data effettiva in cui l'acquirente prende possesso dei beni oppure la data media ponderata in cui l'acquirente prende possesso dei beni;.
–i contratti di manutenzione e di servizi, i pezzi di ricambio (diversi dai motori) e i kit per motori, nel caso di:
i)parti, pezzi di ricambio o altri beni fisici, per i servizi il punto di partenza del credito è al più tardi non può essere successivo alla data effettiva di accettazione delle merci o alla data media ponderata di accettazione delle merci da parte dell'acquirente; o
ii)per i contratti di servizi in relazione ai quali non viene fornito sostegno per parti, pezzi di ricambio o altri beni fisici: a) la data di presentazione delle fatture al cliente all'acquirente o dell'accettazione dei servizi da parte del cliente.dell'acquirente, oppure b) la data media ponderata di presentazione delle fatture all'acquirente o la data media ponderata di accettazione dei servizi da parte dell'acquirente; o
iii)per le parti, i pezzi di ricambio o altri beni fisici e servizi finanziati nell'ambito della stessa operazione: il punto di partenza del credito è l'ultima tra a) la data effettiva di accettazione delle merci o la data media ponderata di accettazione delle merci oppure b) la data effettiva di presentazione delle fatture all'acquirente o la data effettiva di accettazione dei servizi da parte dell'acquirente o la data media ponderata di presentazione delle fatture all'acquirente o la data media ponderata di accettazione dei servizi da parte dell'acquirente.
Se la data effettiva di accettazione o la data media ponderata di accettazione non possono essere definite in anticipo a causa della natura delle merci o dei servizi, il punto di partenza del credito può essere determinato utilizzando una stima ragionevole della pertinente data o data media ponderata.