COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 4.2.2025
COM(2025) 29 final
2025/0014(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
RELAZIONE
A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a introdurre misure speciali che derogano alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.
Con lettera protocollata dalla Commissione il 28 marzo 2024, l'Estonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga ai principi generali che disciplinano il diritto di detrarre l'IVA pagata a monte sulle spese connesse alle autovetture non utilizzate esclusivamente a scopi professionali ("misura speciale"). Il 3 aprile 2024 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni. L'Estonia ha risposto il 28 giugno 2024. Il 28 agosto 2024 la Commissione ha nuovamente chiesto ulteriori chiarimenti, che l'Estonia ha fornito in una risposta protocollata dalla Commissione il 24 settembre 2024.
Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 17 ottobre 2024, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Estonia. Con lettera del 18 ottobre 2024 la Commissione ha comunicato all'Estonia di disporre di tutte le informazioni che ritiene necessarie per la valutazione della domanda.
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'articolo 168 e 168 bis della direttiva IVA stabiliscono che il soggetto passivo ha diritto di detrarre l'IVA addebitata su acquisti effettuati a fini di sue operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva prevede che l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per uso privato costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione dell'IVA. Questo sistema consente il recupero dell'IVA inizialmente detratta in relazione all'uso privato.
Nel caso delle autovetture tale sistema è di difficile applicazione, in particolare perché non è semplice distinguere fra uso privato e uso professionale. La tenuta di iscrizioni contabili comporta un onere per l'impresa, che deve tenerle aggiornate, e per l'amministrazione, che deve controllarle. Inoltre, una contabilizzazione non corretta può portare all'evasione o all'elusione fiscale.
A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, previa autorizzazione del Consiglio, gli Stati membri possono introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della direttiva IVA allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.
L'Estonia è stata autorizzata ad applicare tale misura speciale dalla decisione di esecuzione 2014/797/UE del Consiglio. La validità della decisione di esecuzione 2014/797/UE del Consiglio è stata prorogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1854 del Consiglio fino al 31 dicembre 2020. La misura speciale è stata poi nuovamente concessa nel 2021 con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1998 del Consiglio, del 15 novembre 2021, ed è valida fino al 31 dicembre 2024.
L'Estonia ha chiesto di continuare ad applicare la misura speciale dopo il 31 dicembre 2024 e ha comunicato alla Commissione che i motivi per la concessione della misura speciale sono gli stessi descritti nella richiesta iniziale che ha portato alla decisione di esecuzione 2014/797/UE del Consiglio. L'Estonia ha presentato dati indicanti che dal momento dell'attuazione della deroga a norma della decisione di esecuzione 2014/797/UE del Consiglio, la grande maggioranza delle autovetture aziendali ha continuato ad essere utilizzata per scopi privati, confermando che la deroga è giustificata. L'Estonia ha inoltre indicato che limitare la detrazione dell'IVA pagata a monte semplifica il calcolo dell'IVA per tutte le parti, evitando nel contempo l'evasione fiscale derivante da una contabilizzazione errata.
La presente misura speciale si applica all'acquisto, al leasing, all'acquisto intracomunitario e all'importazione di determinate autovetture, nonché ad alcune spese correlate, qualora tali autovetture non siano interamente utilizzate a fini professionali. A loro volta, le imprese sono sollevate dall'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'utilizzo privato. La misura speciale dovrebbe applicarsi a tutte le autovetture con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente, di peso non superiore a 3 500 chilogrammi e che non siano utilizzate esclusivamente per fini professionali. Tuttavia, le autovetture utilizzate per talune attività specifiche sarebbero trattate secondo le regole normali: le autovetture acquistate per essere rivendute, noleggiate o cedute in leasing, quelle utilizzate per il trasporto di passeggeri a tariffa (taxi) e quelle utilizzate per impartire lezioni di guida.
Secondo l'Estonia, il limite di detrazione della misura speciale dovrebbe rimanere fissato al 50 %. Per giustificare la proposta, l'Estonia indica che la situazione è rimasta invariata rispetto a quando la misura speciale è stata introdotta per la prima volta nel 2014 e che non vi è motivo di credere che tale andamento cambierà nei prossimi anni. Riporta inoltre che l'uso privato delle autovetture non utilizzate esclusivamente per fini aziendali corrisponde circa al 60 % dell'utilizzo complessivo e, sulla base delle prove indirette e delle ipotesi a disposizione delle autorità fiscali estoni, un limite del 50 % per la detrazione dell'IVA pagata a monte è considerato il più appropriato per escludere la possibilità di sovrastimare la percentuale di uso privato delle autovetture.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Misure speciali e ulteriori proroghe di deroga alle disposizioni della direttiva IVA relative al diritto alla detrazione, analoghe a quella per cui l'Estonia chiede una proroga, sono state concesse ad altri stati membri (Ungheria, Lettonia, Croazia, Polonia, Italia e Romania).
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 395 della direttiva IVA.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea poiché l'Estonia non può prorogare la misura speciale. L'intervento della Commissione è necessario per presentare una proposta al Consiglio, che può autorizzare l'Estonia a prorogare la misura speciale.
•Proporzionalità
La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.
La misura speciale è di portata limitata ed è quindi commisurata all'obiettivo perseguito, ossia prevenire talune evasioni o elusioni fiscali. In particolare, tenuto conto della possibilità per le imprese di dichiarare un importo inferiore a quello effettivamente dovuto e dell'onere a carico delle autorità fiscali di controllare i dati relativi al chilometraggio, la limitazione al 50 % permetterebbe di garantire la riscossione dell'IVA in un settore specifico.
•Scelta dell'atto giuridico
Atto giuridico proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.
A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una misura speciale di deroga alle disposizioni della direttiva IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dall'Estonia e concerne unicamente tale Stato membro.
•Assunzione e uso di perizie
Non è stato necessario ricorrere a perizie esterne.
•Valutazione d'impatto
La proposta mira a semplificare e salvaguardare la procedura per la riscossione dell'IVA poiché elimina la necessità per i soggetti passivi di registrare l'uso privato di determinate autovetture e, nel contempo, evita una certa forma di evasione dell'IVA dovuta ad una contabilizzazione non corretta. Ha pertanto un impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni fiscali. La soluzione è stata ritenuta dall'Estonia una misura adeguata ed è comparabile ad altre misure speciali di deroga alle disposizioni della direttiva IVA precedentemente o attualmente in vigore.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La misura speciale avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
5.ALTRI ELEMENTI
La proposta è limitata nel tempo e comprende una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto al 31 dicembre 2027.
Qualora l'Estonia ritenga opportuna un'ulteriore proroga della misura speciale oltre il 2027, una relazione che comprende un riesame della soglia percentuale del diritto a detrazione applicata deve essere presentata alla Commissione congiuntamente alla domanda di proroga entro il 31 marzo 2027.
2025/0014 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) addebitata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa deve essere trattata quale prestazione di servizi a titolo oneroso.
(2)Con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1998 del Consiglio l'Estonia è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2024 a limitare al 50 % il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali se tali spese riguardano l'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario o l'importazione di autovetture non interamente utilizzate a fini professionali, nonché sulle relative spese di manutenzione, di riparazione e di carburante di tali automobili. Inoltre l'Estonia è stata autorizzata a non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso privato di un'autovettura inclusa nelle attività dell'impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell'articolo 1 della stessa decisione ("misura speciale").
(3)Con lettera protocollata dalla Commissione il 28 marzo 2024 l'Estonia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, di continuare ad applicare la misura speciale ("domanda di proroga"). Con lettera del 3 aprile 2024 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni. L'Estonia ha risposto il 28 giugno 2024. Con lettera del 28 agosto 2024 la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti, che l'Estonia ha fornito con lettera protocollata dalla Commissione il 24 settembre 2024.
(4)A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda di proroga agli altri Stati membri con lettera del 17 ottobre 2024. Con lettera del 18 ottobre 2024 la Commissione ha comunicato all'Estonia che disponeva di tutti i dati necessari per valutare la domanda di proroga.
(5)In conformità all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2021/1998, insieme alla domanda di proroga l'Estonia ha presentato una relazione che comprende il riesame della percentuale stabilita per la limitazione del diritto di detrazione dell'IVA di cui all'articolo 1 di tale decisione di esecuzione. In base alle informazioni attualmente disponibili, ossia l'esperienza in materia di audit fiscali e i dati statistici relativi all'uso privato delle autovetture, l'Estonia sostiene che il limite del 50 % è tuttora giustificato e appropriato.
(6)La misura speciale autorizzata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1998 è scaduta il 31 dicembre 2024. Dato l'impatto positivo sull'onere amministrativo per i contribuenti e per le autorità fiscali, ottenuto grazie alla semplificazione della riscossione dell'IVA e alla prevenzione dell'evasione fiscale dovuta a una contabilizzazione non corretta, la Commissione ritiene opportuno concedere la misura speciale.
(7)La misura speciale dovrebbe essere limitata al tempo necessario per valutare l'efficacia e l'adeguatezza della limitazione percentuale applicata. L'Estonia dovrebbe quindi essere autorizzata ad applicare tale misura speciale fino al 31 dicembre 2027.
(8)La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti, ossia semplificare la procedura di riscossione dell'IVA ed evitare talune forme di evasione ed elusione fiscale, in quanto limitata nel tempo e nella portata. Inoltre la misura speciale non comporta il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.
(9)Qualora l'Estonia ritenga che sia necessaria una proroga dell'autorizzazione oltre il 2027, è opportuno che entro il 31 marzo 2027 presenti alla Commissione una richiesta di proroga, unitamente a una relazione comprendente un riesame della limitazione percentuale applicata.
(10)La misura speciale avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali se tali spese riguardano l'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario o l'importazione di autovetture non interamente utilizzate a fini professionali, nonché sulle relative spese di manutenzione, di riparazione e di carburante di tali automobili.
Articolo 2
In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia non equipara a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso non professionale di un'autovettura inclusa nelle attività dell'impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell'articolo 1 della presente decisione.
Articolo 3
1.La presente decisione si applica soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.
2.La presente decisione non si applica alle seguenti categorie di autovetture:
(a)automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing;
(b)automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi;
(c)automobili utilizzate per impartire lezioni di guida.
Articolo 4
1.Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
2.La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2027.
3.Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2027 e corredate di una relazione comprendente un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.
Articolo 5
La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente