COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 31.1.2025
COM(2025) 22 final
2025/0008(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sul commercio digitale tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 31.1.2025
COM(2025) 22 final
2025/0008(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sul commercio digitale tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il 27 giugno 2023 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati sulle discipline del commercio digitale con la Repubblica di Singapore ("Singapore") 1 . La Commissione, a nome dell'Unione, e Singapore hanno avviato i negoziati il 20 luglio 2023 2 . I negoziati si sono conclusi in linea di principio il 25 luglio 2024 3 .
I negoziati hanno prodotto un accordo moderno e autonomo tra l'Unione europea ("UE") e Singapore sul commercio digitale ("EUSDTA"), con impegni ambiziosi e vincolanti in materia di commercio digitale. L'EUSDTA rafforzerà la protezione dei consumatori online, fornirà certezza giuridica per le imprese che intendono partecipare al commercio digitale transfrontaliero e affronterà gli ostacoli ingiustificati al commercio digitale. Integrerà l'attuale accordo di libero scambio (ALS) UE-Singapore 4 approfondendo e supportando le relazioni commerciali bilaterali esistenti tra l'UE e Singapore dal punto di vista digitale.
Il commercio digitale rappresenta circa il 25 % del commercio internazionale nel suo complesso ed è cresciuto a un ritmo più rapido rispetto al commercio tradizionale 5 . L'UE è leader mondiale sia nelle esportazioni sia nelle importazioni di servizi erogabili in forma digitale, il cui valore ammontava nel 2022 a 1 300 miliardi di EUR, pari al 54 % del totale degli scambi di servizi dell'UE.
L'EUSDTA entrerà in vigore una volta che l'UE e Singapore avranno espletato i rispettivi obblighi e adempimenti per la firma e la conclusione e avranno scambiato le relative notifiche scritte.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta è coerente con il riesame della politica commerciale dell'UE del 2021 6 , che ha riconosciuto il contributo della politica commerciale digitale dell'UE alla trasformazione digitale dell'UE e ha annunciato l'intenzione dell'UE di intensificare l'impegno bilaterale ed esplorare quadri più solidi per la cooperazione sulle questioni digitali attinenti al commercio con partner che condividono gli stessi principi. È inoltre coerente con l'obiettivo della strategia dell'UE per la sicurezza economica del 2023 di perseguire partenariati con paesi che condividono gli stessi principi. L'EUSDTA costituisce un accordo moderno e autonomo con impegni ambiziosi e vincolanti in materia di commercio digitale tra l'UE e Singapore.
La proposta si basa sull'accordo di partenariato e cooperazione (APC) UE-Singapore 7 e sull'ALS, che hanno già liberalizzato e rafforzato le relazioni commerciali bilaterali tra l'UE e Singapore. L'EUSDTA dà effetto alle disposizioni commerciali dell'APC e, insieme all'ALS, costituisce la zona di libero scambio tra l'UE e Singapore.
La proposta è coerente con la strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica 8 , che ha riconosciuto che la regione è all'avanguardia nell'economia digitale e ha proposto di istituire partenariati digitali con partner fondamentali nella regione, tra cui Singapore.
L'EUSDTA si fonda sui principi per il commercio digitale UE-Singapore, quale risultato fondamentale del partenariato digitale UE-Singapore 9 . L'EUSDTA riconosce che il partenariato digitale UE-Singapore è il principale forum per la cooperazione regolamentare sulle politiche digitali.
L'EUSDTA è inoltre coerente con l'esito dell'iniziativa di dichiarazione congiunta sul commercio elettronico 10 , che costituisce il risultato di negoziati plurilaterali tra oltre 90 membri dell'Organizzazione mondiale del commercio.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta è coerente con la legislazione dell'UE in materia di mercato interno nel settore dell'economia digitale e dei dati. La proposta garantisce inoltre il pieno rispetto dei diritti fondamentali per la protezione dei dati personali e della vita privata, nonché del quadro normativo dell'UE in questo settore. L'EUSDTA afferma il diritto di legiferare e garantisce uno spazio normativo sufficiente per perseguire obiettivi di politica pubblica in questi settori.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica sostanziale è l'articolo 207 TFUE.
L'EUSDTA deve essere firmato dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE e concluso dalla stessa Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Non applicabile.
•Proporzionalità
Gli accordi commerciali sono il mezzo appropriato per disciplinare l'accesso al mercato e i settori correlati delle relazioni economiche globali con un paese terzo al di fuori dell'UE. Non esistono alternative per rendere giuridicamente vincolanti tali impegni e sforzi di liberalizzazione.
•Scelta dell'atto giuridico
La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio delle decisioni relative alla firma di accordi internazionali. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Le relazioni commerciali bilaterali tra l'UE e Singapore sono già state liberalizzate e rafforzate dall'ALS tra l'UE e Singapore, entrato in vigore nel 2019. Sebbene si tratti di un ALS globale che prevede impegni sostanziali per gli scambi di beni e servizi tra le parti, esso non contiene norme esaustive sul commercio digitale.
•Consultazioni dei portatori di interessi
I portatori di interessi sono stati consultati nel contesto di uno studio sui potenziali impatti di un EUSDTA, condotto da un contraente esterno, a sostegno dei negoziati 11 .
Prima e durante i negoziati gli Stati membri dell'UE sono stati regolarmente informati e consultati oralmente e per iscritto sui diversi aspetti del negoziato tramite il comitato per la politica commerciale del Consiglio. Anche il Parlamento europeo è stato tenuto informato e consultato tramite la sua commissione per il commercio internazionale ("INTA") e, in particolare, il suo gruppo di monitoraggio su Singapore.
Durante i negoziati, inoltre, la Commissione ha pubblicato sul suo sito web le relazioni dei cicli negoziali, le proposte di testo dell'UE e vari comunicati stampa, nonché il testo dell'accordo a seguito della conclusione in linea di principio dei negoziati.
•Assunzione e uso di perizie
Lo studio sui potenziali impatti di un EUSDTA è stato condotto da un contraente esterno 12 .
•Valutazione d'impatto
Lo studio sui potenziali impatti di un EUSDTA, condotto a sostegno dei negoziati per l'accordo stesso, ha confermato il potenziale impatto positivo dell'accordo 13 . Si è fatto ricorso allo studio per esaminare aspetti pertinenti dell'economia digitale di Singapore e le pratiche rispettive dell'UE e di Singapore in materia di commercio digitale, tenendo conto delle opinioni dei portatori di interessi.
•Efficienza normativa e semplificazione
Non applicabile.
•Diritti fondamentali
La presente proposta è pienamente compatibile con la Carta dei diritti fondamentali. L'EUSDTA preserva pienamente lo spazio normativo per tutelare i diritti fondamentali, compresi i diritti fondamentali alla protezione dei dati personali e alla vita privata.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Non applicabile.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'EUSDTA rende applicabili, mediante riferimenti incrociati, le disposizioni istituzionali dell'ALS, che stabiliscono una struttura mediante la quale i pertinenti organismi di attuazione dell'ALS possono monitorare l'attuazione, il funzionamento e l'impatto dell'EUSDTA.
L'EUSDTA comprende anche disposizioni specifiche sul coinvolgimento dei portatori di interessi, che consentono a questi ultimi di contribuire all'attuazione dell'accordo.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Non applicabile.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'EUSDTA è un accordo autonomo che deve applicarsi nel quadro dell'APC e costituisce, insieme all'ALS, la zona di libero scambio tra l'UE e Singapore.
Le disposizioni generali del capo 1 dell'EUSDTA stabiliscono gli obiettivi e l'ambito di applicazione dell'accordo, come pure le definizioni utilizzate in tutto l'accordo.
Il capo 2 dell'EUSDTA comprende il corpo dell'accordo e include gli impegni in materia di commercio digitale. Gli impegni sono di natura vincolante e spaziano dagli impegni sui flussi transfrontalieri di dati e sulla protezione dei consumatori online a quelli in materia di protezione del codice sorgente del software. Mirano in generale a rafforzare la protezione dei consumatori online, a fornire certezza giuridica per le imprese e ad affrontare gli ostacoli ingiustificati al commercio digitale.
La sezione A del capo 2, relativa ai flussi di dati con fiducia, contiene disposizioni in linea con la prassi dell'UE basata sulle disposizioni orizzontali del 2018 sui flussi transfrontalieri di dati e sulla protezione dei dati personali e della vita privata negli accordi commerciali 14 , che riconoscono il diritto di ciascuna parte di determinare il livello adeguato di protezione della vita privata e dei dati personali.
Il capo 3 dell'EUSDTA contempla le eccezioni orizzontali, un meccanismo di risoluzione delle controversie, un quadro istituzionale e le disposizioni finali dell'accordo. Ove pertinente, il titolo rende applicabili, mediante riferimenti incrociati, le pertinenti disposizioni dell'ALS che stabiliscono il quadro per l'applicazione dell'EUSDTA.
2025/0008 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sul commercio digitale tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [data del parere],
considerando quanto segue:
(1)Il 27 giugno 2023 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati sulle discipline del commercio digitale con la Repubblica di Singapore.
(2)Il 25 luglio 2024 la Commissione ha concluso con successo, a nome dell'Unione, i negoziati relativi all'accordo sul commercio digitale tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore ("accordo").
(3)È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva.
(4)A norma dei trattati spetta alla Commissione assicurare la firma dell'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo sul commercio digitale tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore ("accordo"), con riserva della sua conclusione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 31.1.2025
COM(2025) 22 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sul commercio digitale tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
ALLEGATO
ACCORDO SUL COMMERCIO DIGITALE
TRA
L'UNIONE EUROPEA
E
LA REPUBBLICA DI SINGAPORE
Preambolo
L'Unione europea, di seguito denominata "l'Unione",
e
la Repubblica di Singapore, di seguito denominata "Singapore",
di seguito denominate congiuntamente "parti" o singolarmente "parte",
BASANDOSI sul loro partenariato approfondito e di lunga data, fondato sui principi e sui valori comuni che si riflettono nell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles, Belgio, il 19 ottobre 2018 (di seguito "accordo di partenariato e cooperazione"), dando effetto alle sue disposizioni in materia commerciale;
DESIDEROSE di approfondire la zona di libero scambio istituita dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, fatto a Bruxelles, Belgio, il 19 ottobre 2018 (di seguito "accordo di libero scambio");
RICONOSCENDO il partenariato digitale tra l'Unione europea e Singapore (di seguito "partenariato digitale"), firmato il 1º febbraio 2023, quale iniziativa volta a promuovere la cooperazione tra l'Unione e Singapore in una serie di settori dell'economia digitale e a creare opportunità per iniziative e sforzi congiunti nei settori nuovi ed emergenti dell'economia digitale;
RICONOSCENDO i principi per il commercio digitale tra l'Unione europea e Singapore, firmati il 1º febbraio 2023, quale risultato fondamentale del partenariato digitale che rispecchia l'impegno comune delle parti a favore di un'economia digitale aperta e fornisce un quadro comune per promuovere il commercio digitale;
RICONOSCENDO l'importanza dell'economia digitale e del commercio digitale e il fatto che un successo economico costante dipende dalla capacità combinata delle parti di sfruttare i progressi tecnologici per migliorare le imprese esistenti, creare nuovi prodotti e mercati e migliorare la vita quotidiana;
RICONOSCENDO le opportunità economiche e il maggiore accesso a beni e servizi che l'economia digitale e il commercio digitale hanno determinato per le imprese e i consumatori;
DETERMINATE ad approfondire le loro relazioni economiche in settori nuovi ed emergenti, nel contesto delle loro relazioni commerciali preferenziali bilaterali;
DESIDEROSE di rafforzare le loro relazioni commerciali preferenziali bilaterali nell'ambito delle loro relazioni complessive e in maniera coerente con queste ultime, e riconoscendo che il presente accordo, insieme all'accordo di libero scambio, costituirà un nuovo clima e una zona di libero scambio favorevole allo sviluppo del commercio digitale tra le parti;
RICONOSCENDO l'importanza di collaborare per definire regole e norme digitali e facilitare l'interoperabilità in modo affidabile e sicuro e di promuovere ambienti normativi aperti, trasparenti, non discriminatori e prevedibili per agevolare il commercio digitale;
DETERMINATE a facilitare un ambiente digitale affidabile e sicuro che promuova gli interessi dei consumatori e delle imprese e accresca la fiducia da parte del pubblico;
RIAFFERMANDO il loro impegno a favore dei principi dello sviluppo sostenibile contenuti nell'accordo di libero scambio e condividendo una visione del commercio digitale quale fattore essenziale per lo sviluppo sostenibile, nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale;
RICONOSCENDO che il commercio digitale contribuisce alla trasformazione verde e digitale delle nostre economie e considerando pertanto che le regole sul commercio digitale dovrebbero essere adeguate alle esigenze future e tenere conto dell'innovazione e delle tecnologie emergenti;
RICONOSCENDO che il commercio digitale sostiene l'imprenditorialità e fornisce strumenti a tutte le persone e alle imprese di tutte le dimensioni nell'economia globale rafforzando l'interoperabilità, l'innovazione, la concorrenza e l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare per le imprenditrici, le microimprese e le piccole e medie imprese, promuovendo nel contempo l'inclusione digitale dei gruppi e dei singoli che possono incontrare ostacoli sproporzionati al commercio digitale;
RICONOSCENDO la loro interdipendenza per le questioni relative all'economia digitale e, in quanto principali economie online, il loro interesse comune a proteggere le infrastrutture critiche e a garantire un internet sicuro e affidabile che sostenga l'innovazione e lo sviluppo economico e sociale;
RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza negli scambi e negli investimenti internazionali, a beneficio di tutti i portatori di interessi;
INTENZIONATE a istituire un quadro moderno e dinamico per la cooperazione, che sia adeguato alla rapidità e all'evoluzione dell'economia digitale e del commercio digitale;
RIAFFERMANDO il loro diritto di legiferare all'interno dei rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi;
INTEGRANDO i ruoli di leadership assunti delle parti a livello regionale e internazionale nel perseguimento di regole, norme e parametri di riferimento ambiziosi per l'economia digitale e il commercio digitale;
RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
BASANDOSI sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "accordo OMC"), fatto a Marrakech, Marocco, il 15 aprile 1994, e da altri accordi e strumenti multilaterali e bilaterali di cooperazione relativi al commercio digitale e all'economia digitale di cui entrambe le parti sono firmatarie,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO 1
Disposizioni GENERALI
ARTICOLO 1
Obiettivo
L'obiettivo del presente accordo è agevolare il commercio digitale di beni e servizi tra le parti, conformemente alle sue disposizioni. Il presente accordo si applica nel quadro dell'accordo di partenariato e cooperazione e, insieme all'accordo di libero scambio, costituisce la zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV (Applicazione territoriale - Traffico frontaliero - Unioni doganali e zone di libero scambio) dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (di seguito "GATT 1994") e all'articolo V (Integrazione economica) dell'accordo generale sugli scambi di servizi (di seguito "GATS").
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione
1.Il presente accordo si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi per via elettronica.
2.Il presente accordo non si applica:
(a)ai servizi audiovisivi;
(b)ai servizi radiotelevisivi 1 ;
(c)alle informazioni detenute o trattate da una parte o per conto di una parte né alle misure relative a tali informazioni 2 , comprese le misure connesse alla loro raccolta, archiviazione o elaborazione, fatto salvo quanto disposto all'articolo 16 (Dati aperti della pubblica amministrazione).
3.Il presente accordo non si applica ai servizi 3 forniti o alle attività svolte nell'esercizio dei poteri governativi.
4.Si precisa che una misura che incide sulla prestazione di un servizio fornito o svolto per via elettronica è soggetta agli obblighi contenuti nelle disposizioni pertinenti del capo 8 dell'accordo di libero scambio, compresi gli allegati 8-A e 8-B del medesimo accordo, nonché alle eccezioni applicabili a tali obblighi.
ARTICOLO 3
Diritto di legiferare
Le parti riaffermano il loro diritto di legiferare all'interno dei rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi, come la tutela della salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente o la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.
ARTICOLO 4
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:
(a)"messaggio elettronico commerciale": un messaggio elettronico inviato a fini commerciali a un indirizzo elettronico di una persona tramite qualsiasi servizio di telecomunicazione offerto al pubblico in generale, comprendente almeno la posta elettronica e i messaggi di testo e multimediali (SMS e MMS) e, nella misura prevista dalle disposizioni legislative o regolamentari di una parte, altri tipi di messaggi elettronici;
(b)"consumatore": qualsiasi persona fisica che partecipa al commercio digitale per scopi diversi da quelli professionali;
(c)"persona contemplata": ai fini dell'articolo 5 (Flussi transfrontalieri di dati):
(I)una persona fisica di una parte;
(II)un'impresa di una parte; o
(III)una società di navigazione stabilita al di fuori dell'Unione o di Singapore e controllata da persone fisiche di uno Stato membro dell'Unione o di Singapore, le cui navi sono registrate conformemente alla rispettiva legislazione di uno Stato membro dell'Unione o di Singapore e battono bandiera di uno Stato membro o di Singapore;
(d)"autenticazione elettronica": il processo o l'atto di verificare l'identità di una delle parti di una comunicazione o di una transazione elettronica o di garantire l'integrità di una comunicazione elettronica;
(e)"fatturazione elettronica": la creazione, il trattamento e lo scambio elettronici automatizzati di una fattura tra un venditore e un acquirente utilizzando un formato di dati strutturato;
(f)"quadro per la fatturazione elettronica": un sistema che facilita la fatturazione elettronica;
(g)"pagamento elettronico": il trasferimento, da parte del pagatore, di un credito monetario a una persona che è accettabile per il beneficiario ed effettuato per via elettronica, esclusi i servizi di pagamento delle banche centrali che comportano una liquidazione tra prestatori di servizi finanziari;
(h)"firma elettronica": dati in forma elettronica che figurano in un messaggio elettronico di dati, sono acclusi a tale messaggio oppure connessi ad esso tramite associazione logica e che possono essere utilizzati per identificare il firmatario in relazione al messaggio di dati e per indicare l'approvazione da parte del firmatario delle informazioni contenute nel messaggio di dati;
(i)"versione elettronica" di un documento: un documento in un formato elettronico prescritto da una parte;
(j)"utente finale": una persona che acquista o si abbona a un servizio di accesso a internet da un prestatore di servizi di accesso a internet;
(k)"impresa": una persona giuridica, una succursale o un ufficio di rappresentanza;
(l)"impresa di una parte": ai fini dell'articolo 5 (Flussi transfrontalieri di dati), un'impresa costituita o comunque organizzata a norma del diritto di una parte e che, nel caso di una persona giuridica, esercita un'attività commerciale sostanziale nel territorio di tale parte 4 ;
(m)"servizio finanziario": un servizio finanziario quale definito all'articolo 8.49 (Ambito di applicazione e definizioni), paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di libero scambio;
(n)"dati della pubblica amministrazione": dati posseduti o conservati a qualsiasi livello della pubblica amministrazione e da organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro conferiti da qualsiasi livello della pubblica amministrazione;
(o)"persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
(p)"misura": qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
(q)"misure di una parte": le misure adottate o mantenute in vigore da:
(I)amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali; e
(II)organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
(r)"persona fisica di una parte": un cittadino di Singapore o di uno degli Stati membri dell'Unione 5 , secondo i rispettivi ordinamenti;
(s)"servizio online": un servizio prestato per via elettronica senza la presenza simultanea delle parti;
(t)"dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile;
(u)"territorio": in relazione a ciascuna parte, l'area in cui si applica il presente accordo conformemente all'articolo 43 (Applicazione territoriale);
(v)"messaggio elettronico commerciale non sollecitato": un messaggio elettronico commerciale inviato senza il consenso del destinatario o nonostante il rifiuto esplicito del destinatario;
(w)"OMC": l'Organizzazione mondiale del commercio.
CAPO 2
DISCIPLINE DEL COMMERCIO DIGITALE
SEZIONE A
FLUSSI DI DATI CON FIDUCIA
ARTICOLO 5
Flussi transfrontalieri di dati
1.Le parti si impegnano a garantire il trasferimento transfrontaliero dei dati per via elettronica qualora ciò sia finalizzato a consentire lo svolgimento dell'attività di una persona contemplata.
2.A tal fine una parte non adotta né mantiene in vigore misure che vietano o limitano il trasferimento transfrontaliero dei dati di cui al paragrafo 1:
(a)prescrivendo l'utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel territorio della parte per l'elaborazione dei dati, anche imponendo l'impiego di strutture di calcolo o di elementi di rete certificati o approvati nel territorio di una parte;
(b)esigendo la localizzazione dei dati nel territorio della parte per l'archiviazione o l'elaborazione;
(c)vietando l'archiviazione o l'elaborazione dei dati nel territorio dell'altra parte;
(d)subordinando il trasferimento transfrontaliero dei dati all'utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel territorio della parte o a obblighi di localizzazione nel territorio della parte; o
(e)vietando il trasferimento dei dati nel territorio della parte.
3.Le parti riesaminano periodicamente l'attuazione di tale disposizione e ne valutano il funzionamento entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Una parte può proporre in qualsiasi momento all'altra parte di riesaminare l'elenco delle restrizioni di cui al paragrafo 2, anche se l'altra parte ha convenuto di non adottare o mantenere in vigore altri tipi di misure oltre a quelle elencate al paragrafo 2 in un futuro accordo bilaterale o multilaterale. Tale richiesta è considerata con la debita attenzione.
4.Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore una misura incompatibile con il paragrafo 2 per conseguire un legittimo obiettivo di politica pubblica 6 , a condizione che la misura:
(a)non sia applicata in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi; e
(b)non imponga al trasferimento di informazioni restrizioni più rigide di quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo 7 .
ARTICOLO 6
Protezione dei dati personali
1.Le parti riconoscono che le persone hanno diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali e che norme rigorose e applicabili a tale proposito contribuiscono alla fiducia nell'economia digitale e allo sviluppo degli scambi.
2.Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore un quadro giuridico che preveda la protezione dei dati personali delle persone.
3.Nell'elaborare il proprio quadro giuridico per la protezione dei dati personali, ciascuna parte dovrebbe tenere conto dei principi e degli orientamenti elaborati dagli organismi o dalle organizzazioni internazionali competenti, quali i principi di cui alla dichiarazione comune sulla vita privata e la protezione dei dati personali 8 e gli orientamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") per la tutela della vita privata e i flussi transfrontalieri di dati personali.
4.Ciascuna parte provvede affinché il proprio quadro giuridico di cui al paragrafo 2 garantisca la protezione non discriminatoria dei dati personali delle persone fisiche.
5.Ciascuna parte pubblica informazioni sulla protezione dei dati personali che garantisce alle persone, compresi orientamenti su come:
(a)le persone possono avvalersi di mezzi di ricorso; e
(b)le imprese possono conformarsi alle prescrizioni di legge.
6.Ciascuna parte incoraggia la trasparenza da parte delle imprese nel proprio territorio per quanto riguarda le loro politiche e procedure in materia di protezione dei dati personali.
7.Riconoscendo di poter adottare approcci giuridici diversi alla protezione dei dati personali, le parti dovrebbero valutare modalità per aumentare la convergenza tra questi diversi regimi, anche al fine di agevolare i flussi transfrontalieri di dati. Tali modalità possono comprendere il riconoscimento dei risultati normativi, sia esso concesso autonomamente o mediante accordi reciproci, quadri internazionali più ampi o orientamenti comuni sull'utilizzo di meccanismi comuni di trasferimento transfrontaliero dei dati.
8.Le parti si adoperano per scambiare informazioni sui meccanismi di cui al paragrafo 7 applicati nelle rispettive giurisdizioni.
9.Le parti incoraggiano lo sviluppo di strumenti che consentano alle imprese di dimostrare la conformità alle norme e alle migliori pratiche in materia di protezione dei dati personali.
10.Le parti si adoperano per scambiare informazioni e condividere esperienze sull'uso degli strumenti per la conformità in materia di protezione dei dati di cui al paragrafo 9 e per promuovere la convergenza tra i rispettivi strumenti.
11.Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore, nell'ambito del rispettivo quadro giuridico di cui al paragrafo 2, misure che ritiene appropriate, anche mediante l'adozione e l'applicazione di regole per i trasferimenti transfrontalieri di dati personali, purché la legislazione della parte preveda strumenti che consentano i trasferimenti a condizioni di applicazione generale per la protezione dei dati trasferiti.
12.Ciascuna parte informa l'altra parte delle misure che adotta o mantiene in vigore conformemente al paragrafo 11.
SEZIONE B
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
ARTICOLO 7
Dazi doganali
Le parti non impongono dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica.
ARTICOLO 8
Nessuna autorizzazione preventiva
1.Una parte non impone un'autorizzazione preventiva per il solo motivo che un servizio è prestato online, né adotta o mantiene in vigore altre prescrizioni di effetto equivalente 9 .
2.Il paragrafo 1 non si applica ai servizi di telecomunicazione, ai servizi radiotelevisivi, ai servizi di gioco d'azzardo, ai servizi di rappresentanza legale o ai servizi dei notai o di professioni equivalenti nella misura in cui comportano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri.
ARTICOLO 9
Contratti elettronici
Salvo in circostanze altrimenti previste a norma delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, una parte non nega gli effetti giuridici, la validità giuridica o l'applicabilità di un contratto elettronico 10 per il solo motivo che il contratto è stato concluso per via elettronica.
ARTICOLO 10
Autenticazione e firma elettroniche
1.Salvo in circostanze altrimenti previste a norma delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, una parte non nega gli effetti giuridici, la validità giuridica o l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari di una firma elettronica per il solo motivo che la firma è in forma elettronica.
2.Una parte non adotta né mantiene in vigore misure volte a:
(a)vietare alle parti di una transazione elettronica di determinare reciprocamente il metodo di autenticazione elettronica o la firma elettronica opportuni per tale transazione; o
(b)privare le parti di una transazione elettronica della possibilità di dimostrare, dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative, che la loro transazione è conforme alle prescrizioni giuridiche relative all'autenticazione e alla firma elettroniche.
3.In deroga al paragrafo 2, una parte può esigere che, per una particolare categoria di transazioni, il metodo di autenticazione elettronica o la firma elettronica sia certificato da un'autorità accreditata ai sensi della propria legislazione o soddisfi determinati standard di prestazione che dovrebbero essere elaborati mediante processi aperti e trasparenti e riguardare unicamente le caratteristiche specifiche della categoria di transazioni in questione.
4.Nella misura prevista dalle proprie disposizioni legislative o regolamentari, una parte applica i paragrafi da 1 a 3 ai sigilli elettronici, alle validazioni temporali elettroniche e ai servizi elettronici di recapito certificato.
5.Le parti incoraggiano l'uso dell'autenticazione elettronica interoperabile.
ARTICOLO 11
Codice sorgente
1.Una parte non richiede il trasferimento del codice sorgente di un software di proprietà di una persona fisica o giuridica dell'altra parte, né l'accesso a tale codice, come condizione per l'importazione, l'esportazione, la distribuzione, la vendita o l'uso di tale software, o di prodotti che lo contengono, nel suo territorio o a partire dal suo territorio.
2.Si precisa che:
(a)l'articolo 28 (Misure prudenziali), l'articolo 29 (Eccezioni generali) e l'articolo 30 (Eccezioni relative alla sicurezza) possono applicarsi alle misure di una parte adottate o mantenute in vigore nel contesto di una procedura di certificazione;
(b)il paragrafo 1 non si applica al trasferimento volontario del codice sorgente di un software, o alla concessione dell'accesso a tale codice, su base commerciale ad opera di una persona fisica o giuridica dell'altra parte, come nel contesto di un appalto pubblico o di contratti liberamente negoziati, o mediante licenze open source, come nel contesto di software open source; e
(c)il paragrafo 1 lascia impregiudicato il diritto degli organismi di regolamentazione o degli organi di contrasto o giudiziari di una parte di richiedere la modifica del codice sorgente di un software per conformarsi alle sue disposizioni legislative o regolamentari che non sono incompatibili con l'accordo.
3.Nessuna disposizione del presente articolo incide:
(a)sul diritto delle autorità di regolamentazione, degli organi di contrasto o giudiziari o degli organismi di valutazione della conformità 11 di una parte di richiedere il trasferimento del codice sorgente di un software, o l'accesso a tale codice, prima o dopo l'importazione, l'esportazione, la distribuzione, la vendita o l'uso di tale software, a fini di indagine, ispezione, esame o esecuzione o per un procedimento giudiziario, allo scopo di garantire la conformità alle sue disposizioni legislative o regolamentari volte a perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica 12 , fatte salve le salvaguardie contro la divulgazione non autorizzata;
(b)sulle prescrizioni imposte da un tribunale ordinario o amministrativo, da un'autorità garante della concorrenza o da un altro organo competente di una parte al fine di porre rimedio a una violazione del diritto della concorrenza, o sulle prescrizioni a norma delle disposizioni legislative o regolamentari di una parte che non sono incompatibili con l'accordo volte a fornire un accesso proporzionato e mirato al codice sorgente del software necessario per affrontare gli ostacoli all'ingresso nei mercati digitali al fine di garantire che tali mercati rimangano competitivi, equi, aperti e trasparenti;
(c)sulla protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; o
(d)sul diritto di una parte di adottare misure conformemente all'articolo 9.3 (Sicurezza e eccezioni generali) del capo sugli appalti pubblici dell'accordo di libero scambio, che si applica mutatis mutandis al presente articolo.
ARTICOLO 12
Protezione dei consumatori online
1.Ai fini del presente articolo, per "attività commerciali ingannevoli, fraudolente e idonee a indurre in errore" si intendono, tra l'altro:
(a)la presentazione di dichiarazioni inesatte sostanziali, anche implicite, o di false dichiarazioni su aspetti come le qualità, il prezzo, l'idoneità allo scopo, la quantità o l'origine di beni o servizi;
(b)la pubblicità per la fornitura di beni o servizi senza avere l'intenzione o una capacità ragionevole di fornirli;
(c)la mancata consegna di beni o la mancata prestazione di servizi a un consumatore dopo il loro pagamento da parte di quest'ultimo, tranne qualora giustificato da motivi ragionevoli; e
(d)l'addebito a un consumatore di beni o servizi non richiesti.
2.Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure, comprese disposizioni legislative e regolamentari, volte a vietare le attività commerciali ingannevoli, fraudolente e idonee a indurre in errore che danneggiano o potrebbero danneggiare i consumatori che partecipano al commercio elettronico.
3.Per proteggere i consumatori che partecipano al commercio elettronico, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire:
(a)che ai consumatori sia dato l'accesso a mezzi di ricorso per rivendicare i loro diritti, compreso il diritto di avvalersi di mezzi di ricorso qualora i beni o i servizi siano stati pagati e non consegnati o prestati secondo quanto concordato;
(b)che i fornitori di beni o servizi trattino i consumatori in modo onesto ed equo;
(c)che i fornitori di beni o servizi forniscano informazioni chiare, complete, esatte e trasparenti su tali beni o servizi, compresi i termini e le condizioni di acquisto; e
(d)che i beni siano sicuri durante un uso normale o ragionevolmente prevedibile.
4.Per proteggere i consumatori che partecipano al commercio elettronico, le parti si adoperano per adottare o mantenere in vigore misure volte a garantire che i fornitori forniscano informazioni chiare, complete, esatte e trasparenti sulla loro identità e sui loro dati di contatto 13 .
5.Le parti riconoscono l'importanza di conferire adeguati poteri di esecuzione alle rispettive agenzie per la protezione dei consumatori o ad altri organismi competenti.
6.Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione tra le rispettive agenzie per la protezione dei consumatori o altri organismi competenti, compreso lo scambio di informazioni ed esperienze, nonché della cooperazione nei casi appropriati di reciproco interesse per quanto riguarda la violazione dei diritti dei consumatori in relazione al commercio elettronico, al fine di rafforzare la protezione dei consumatori online, se deciso di comune accordo.
7.Ciascuna parte rende pubbliche e facilmente accessibili le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dei consumatori.
8.Le parti riconoscono l'importanza di offrire ai consumatori che partecipano al commercio elettronico una protezione non inferiore a quella offerta ai consumatori che partecipano ad altre forme di commercio.
9.Ciascuna parte promuove l'accesso ai meccanismi di ricorso per i consumatori, anche per i consumatori che effettuano transazioni transfrontaliere, e la sensibilizzazione in merito a tali meccanismi.
ARTICOLO 13
Messaggi elettronici commerciali non sollecitati
1.Le parti riconoscono l'importanza di promuovere la fiducia nel commercio elettronico, anche attraverso misure trasparenti ed efficaci che limitino i messaggi elettronici commerciali non sollecitati. A tal fine ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure che:
(a)impongano ai fornitori che inviano messaggi elettronici commerciali di permettere ai destinatari che sono persone fisiche di evitare la ricezione continua di tali messaggi; e
(b)richiedano il consenso, come specificato nelle disposizioni legislative o regolamentari di ciascuna parte, dei destinatari che sono persone fisiche a ricevere messaggi elettronici commerciali.
2.In deroga al paragrafo 1, lettera b), ciascuna parte consente alle persone fisiche o giuridiche che, conformemente al diritto di tale parte, hanno raccolto i dati di contatto di un destinatario che è una persona fisica nel contesto della fornitura di beni o della prestazione di servizi, di inviare a detto utente messaggi elettronici commerciali per propri beni o servizi analoghi.
3.Ciascuna parte provvede affinché i messaggi elettronici commerciali siano chiaramente identificabili come tali, indichino chiaramente per conto di chi sono inviati e contengano le informazioni necessarie per consentire ai destinatari che sono persone fisiche di chiederne la cessazione in qualsiasi momento e, nella misura prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari della parte, a titolo gratuito.
4.Ciascuna parte garantisce l'accesso a mezzi di ricorso contro i fornitori che inviano messaggi elettronici commerciali non sollecitati che non sono conformi alle misure adottate o mantenute in vigore a norma dei paragrafi da 1 a 3.
5.Le parti si adoperano per cooperare nei casi appropriati di reciproco interesse per quanto riguarda la regolamentazione dei messaggi elettronici commerciali non sollecitati.
ARTICOLO 14
Cooperazione sulle questioni relative al commercio digitale
1.Le parti affermano che il partenariato digitale costituisce il quadro fondamentale per la cooperazione digitale, anche in settori di reciproco interesse, quali l'intelligenza artificiale, le identità digitali e l'innovazione in materia di dati.
2.Le parti si scambiano informazioni su questioni normative nel contesto del commercio digitale, nell'ambito delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti, riguardo a quanto segue:
(a)il riconoscimento e la facilitazione dell'autenticazione elettronica interoperabile e la possibilità di disporre in futuro di un accordo di reciproco riconoscimento sulle firme elettroniche;
(b)il trattamento dei messaggi elettronici commerciali non sollecitati;
(c)la protezione dei consumatori e dei lavoratori delle piattaforme digitali;
(d)i quadri giuridici in materia di diritto d'autore pertinenti per l'ambiente online; e
(e)altre questioni pertinenti per lo sviluppo del commercio digitale.
3.Le parti, ove opportuno, collaborano e partecipano attivamente nei consessi internazionali per promuovere lo sviluppo del commercio digitale.
4.Si precisa che la presente disposizione lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 6 (Protezione dei dati personali).
ARTICOLO 15
Accesso a internet e uso di internet per il commercio digitale
1.Le parti riconoscono i vantaggi di garantire che, fatte salve le rispettive politiche e disposizioni legislative e regolamentari applicabili, gli utenti finali nei rispettivi territori abbiano la capacità di:
(a)accedere ad applicazioni e servizi di loro scelta e utilizzarli, fatta salva una gestione ragionevole della rete che non blocchi o rallenti il traffico a fini di vantaggio competitivo 14 ;
(b)usare dispositivi di loro scelta destinati agli utenti finali, a condizione che non compromettano la sicurezza di altri dispositivi, la rete o i servizi prestati attraverso la rete; e
(c)avere accesso alle informazioni sulle pratiche di gestione della rete del loro prestatore di servizi di accesso a internet.
2.Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impedisce alle parti di adottare misure volte a tutelare la sicurezza pubblica degli utenti online.
ARTICOLO 16
Dati aperti della pubblica amministrazione
1.Ai fini del presente articolo, per "metadati" si intendono informazioni strutturali o descrittive sui dati, quali il contenuto, il formato, la fonte, i diritti, l'esattezza, la provenienza, la frequenza, la periodicità, la granularità, l'editore o la parte responsabile, le informazioni di contatto, il metodo di raccolta o il contesto.
2.Le parti riconoscono che agevolare l'accesso del pubblico ai dati della pubblica amministrazione e il loro utilizzo promuove lo sviluppo economico e sociale, la competitività, la produttività e l'innovazione. A tal fine le parti sono incoraggiate ad ampliare la copertura di tali dati, ad esempio attraverso il coinvolgimento e la consultazione dei portatori di interessi.
3.Nella misura in cui sceglie di rendere i dati della pubblica amministrazione disponibili in formato digitale per l'accesso e l'uso del pubblico, una parte si adopera per garantire che tali dati:
(a)siano resi disponibili in un formato aperto e leggibile meccanicamente;
(b)siano resi disponibili in un formato abilitato spazialmente, se del caso;
(c)siano in un formato che ne consenta la ricerca, il recupero, l'utilizzo, il riutilizzo e la ridistribuzione in modo agevole;
(d)siano resi disponibili mediante interfacce di programmazione delle applicazioni affidabili, di facile utilizzo e gratuite;
(e)siano resi disponibili per il riutilizzo nel pieno rispetto delle norme di una parte in materia di protezione dei dati personali;
(f)siano aggiornati tempestivamente, se del caso;
(g)siano accompagnati da metadati basati, per quanto possibile, su formati di uso comune che consentano all'utente di comprendere e utilizzare i dati; e
(h)siano resi generalmente disponibili gratuitamente o a un costo ragionevole per l'utente.
4.Nella misura in cui sceglie di rendere i dati della pubblica amministrazione disponibili in formato digitale per l'accesso e l'uso del pubblico, una parte si adopera per evitare di imporre condizioni discriminatorie o tali da impedire indebitamente all'utente o da limitare la sua possibilità di:
(a)riprodurre, ridistribuire o ripubblicare i dati;
(b)raggruppare i dati; o
(c)utilizzare i dati a fini commerciali e non commerciali, anche nel processo di produzione di un nuovo prodotto o servizio.
5.Le parti si adoperano per cooperare al fine di individuare modalità che consentano a ciascuna parte di estendere l'accesso ai dati della pubblica amministrazione che la parte ha reso pubblici, e l'uso di tali dati, compreso lo scambio di informazioni e esperienze sulle politiche e le pratiche, allo scopo di creare e accrescere opportunità commerciali e di ricerca, al di là dell'utilizzo di tali dati da parte del settore pubblico, soprattutto per le piccole e medie imprese (di seguito "PMI").
ARTICOLO 17
Fatturazione elettronica
1.Le parti riconoscono l'importanza della fatturazione elettronica per migliorare l'efficacia in termini di costi, l'efficienza, l'accuratezza e l'affidabilità del commercio digitale, compresi gli appalti per via elettronica. Ciascuna parte riconosce i vantaggi di garantire che i sistemi utilizzati per la fatturazione elettronica nel proprio territorio siano interoperabili con i sistemi utilizzati per la fatturazione elettronica nel territorio dell'altra parte come pure l'importanza delle norme in materia di fatturazione elettronica quale elemento chiave a tal fine.
2.Ciascuna parte provvede affinché l'attuazione delle misure relative alla fatturazione elettronica nel proprio territorio sia concepita in modo da sostenere l'interoperabilità transfrontaliera tra i quadri per la fatturazione elettronica delle parti. A tal fine le parti, come opportuno, basano le loro misure relative alla fatturazione elettronica su quadri, norme, orientamenti o raccomandazioni internazionali.
3.Le parti riconoscono l'importanza economica di promuovere l'adozione a livello mondiale di quadri per la fatturazione elettronica interoperabili. A tal fine le parti si adoperano per condividere le migliori pratiche e collaborano per promuovere l'adozione di sistemi interoperabili di fatturazione elettronica.
4.Le parti si adoperano per collaborare alle iniziative che promuovono, incoraggiano, sostengono o agevolano l'adozione della fatturazione elettronica da parte delle imprese. A tal fine le parti si adoperano per:
(a)promuovere l'esistenza di politiche, infrastrutture e processi di base a sostegno della fatturazione elettronica; e
(b)sensibilizzare alla fatturazione elettronica e sviluppare capacità in materia.
ARTICOLO 18
Operazioni commerciali non cartacee
1.Al fine di creare un ambiente transfrontaliero privo di supporti cartacei per gli scambi di merci, le parti riconoscono l'importanza di eliminare i moduli e i documenti cartacei richiesti per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci. A tal fine ciascuna parte è incoraggiata a eliminare i moduli e i documenti cartacei, ove opportuno, e a passare all'uso di moduli e documenti in formati basati sui dati.
2.Ciascuna parte si adopera per rendere pubblici i moduli e i documenti necessari per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci in formato elettronico. Ai fini del presente paragrafo il termine "formato elettronico" comprende i formati adatti all'interpretazione automatizzata e al trattamento elettronico senza intervento umano, nonché le immagini e i moduli digitalizzati.
3.Ciascuna parte si adopera per accettare le versioni elettroniche compilate dei moduli e dei documenti necessari per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci come equivalente giuridico delle versioni cartacee di tali moduli e documenti.
4.Le parti si adoperano per cooperare a livello bilaterale e nei consessi internazionali per promuovere l'accettazione delle versioni elettroniche dei moduli e dei documenti necessari per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci.
5.Nell'elaborare iniziative che prevedono il ricorso a operazioni commerciali non cartacee, ciascuna parte si adopera per tenere conto dei metodi concordati dalle organizzazioni internazionali.
6.Ciascuna parte riconosce l'importanza di agevolare lo scambio dei documenti elettronici utilizzati nelle attività commerciali tra imprese all'interno del rispettivo territorio e conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
ARTICOLO 19
Sportello unico
1.Le parti riconoscono che i sistemi di sportelli unici facilitano il commercio, compreso quello digitale, e ribadiscono il loro impegno di cui all'articolo 6.13 (Sportello unico) dell'accordo di libero scambio ad adoperarsi per sviluppare o mantenere sistemi di sportelli unici al fine di agevolare un'unica trasmissione elettronica di tutte le informazioni richieste dalla normativa doganale e di altra natura per l'esportazione, l'importazione e il transito di merci.
2.Le parti sviluppano la cooperazione, ad esempio scambiandosi, ove pertinente e opportuno, mediante una comunicazione elettronica strutturata e regolare tra le autorità doganali delle parti, informazioni di rilevanza doganale, come appropriato e conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte, al fine di migliorare la gestione dei rischi e l'efficacia dei controlli doganali, di individuare le merci a rischio in termini di riscossione delle entrate o di sicurezza e di agevolare gli scambi legittimi. Il comitato doganale istituito dall'articolo 16.2 (Comitati specializzati) dell'accordo di libero scambio può, se lo ritiene necessario, discutere questioni, proporre raccomandazioni e adottare decisioni ai fini dell'attuazione del presente articolo.
ARTICOLO 20
Quadro per le transazioni elettroniche
1.Ciascuna parte si adopera per adottare o mantenere in vigore un quadro giuridico che disciplini le transazioni elettroniche che sia coerente con i principi del legge modello UNCITRAL sul commercio elettronico del 1996.
2.Ciascuna parte si adopera per:
(a)evitare indebiti oneri normativi sulle transazioni elettroniche; e
(b)facilitare il contributo delle persone interessate allo sviluppo del suo quadro giuridico per le transazioni elettroniche.
3.Le parti riconoscono l'importanza di agevolare l'uso di documenti elettronici trasferibili. A tal fine ciascuna parte si adopera per adottare o mantenere in vigore un quadro giuridico che tenga conto della legge modello UNCITRAL sui documenti elettronici trasferibili del 2017.
ARTICOLO 21
Pagamenti elettronici 15
1.Prendendo atto della rapida crescita dei pagamenti elettronici, in particolare di quelli forniti dai nuovi prestatori di servizi di pagamento elettronico, le parti riconoscono:
(a)i vantaggi di sostenere lo sviluppo di pagamenti elettronici transfrontalieri sicuri, efficienti, affidabili, protetti, a prezzi abbordabili e accessibili, favorendo l'adozione e l'uso di norme riconosciute a livello internazionale, promuovendo l'interoperabilità dei sistemi di pagamento elettronico e incoraggiando un'innovazione utile e la concorrenza nei servizi di pagamento elettronico;
(b)l'importanza di mantenere sistemi di pagamento elettronico sicuri, efficienti, affidabili, protetti e accessibili attraverso disposizioni legislative e regolamentari che tengano conto, ove opportuno, dei rischi di tali sistemi; e
(c)l'importanza di consentire l'introduzione tempestiva di prodotti e servizi di pagamento elettronico sicuri, efficienti, affidabili, protetti, a prezzi abbordabili e accessibili.
2.A tal fine ciascuna parte si adopera per:
(a)tenere conto, per i sistemi di pagamento elettronico pertinenti, delle norme di pagamento accettate a livello internazionale per consentire una maggiore interoperabilità tra i sistemi di pagamento elettronico;
(b)incoraggiare i prestatori di servizi finanziari e i prestatori di servizi di pagamento elettronico a utilizzare piattaforme e architetture aperte e a rendere disponibili, nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati, interfacce di programmazione delle applicazioni per i loro prodotti e servizi finanziari e le loro transazioni finanziarie, al fine di agevolare maggiori interoperabilità, concorrenza, sicurezza e innovazione nei pagamenti elettronici, anche mediante partenariati con prestatori terzi, fatta salva un'adeguata gestione dei rischi; e
(c)facilitare l'innovazione e la concorrenza in condizioni di parità e l'introduzione tempestiva di nuovi prodotti e servizi finanziari e di pagamento elettronico, ad esempio attraverso l'adozione di spazi di sperimentazione normativa e industriale.
3.Ciascuna parte rende tempestivamente pubbliche le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di pagamenti elettronici, comprese quelle relative all'approvazione regolamentare, alle prescrizioni in materia di licenze, alle procedure e alle norme tecniche.
ARTICOLO 22
Cibersicurezza
1.Le parti riconoscono che le minacce alla cibersicurezza compromettono la fiducia nel commercio digitale.
2.Le parti riconoscono il carattere evolutivo delle minacce informatiche. Al fine di individuare e attenuare le minacce informatiche e agevolare in tal modo il commercio digitale, le parti si adoperano per:
(a)sviluppare le capacità dei rispettivi organismi nazionali responsabili della risposta agli incidenti di cibersicurezza; e
(b)collaborare al fine di individuare e attenuare le intrusioni dolose o la diffusione di codice maligno che colpiscono le reti elettroniche delle parti, affrontare tempestivamente gli incidenti di cibersicurezza e condividere informazioni per la sensibilizzazione e le migliori pratiche.
3.Prendendo atto del carattere evolutivo delle minacce informatiche e del loro impatto negativo sul commercio digitale, le parti riconoscono l'importanza di approcci basati sul rischio nell'affrontare tali minacce riducendo nel contempo al minimo gli ostacoli agli scambi. Di conseguenza, al fine di individuare i rischi di cibersicurezza e proteggere da tali rischi, rilevare gli eventi di cibersicurezza, rispondere agli incidenti di cibersicurezza e riprendersi da tali incidenti, ciascuna parte si adopera per utilizzare approcci basati sul rischio, fondati sulle migliori pratiche di gestione dei rischi e su norme elaborate secondo modalità basate sul consenso, trasparenti e aperte, e incoraggia le imprese nell'ambito della sua giurisdizione a utilizzare tali approcci.
ARTICOLO 23
Norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità
1.Ai fini del presente articolo si applicano mutatis mutandis le definizioni di cui all'allegato 1 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (di seguito "accordo TBT").
2.Le parti riconoscono l'importanza e il contributo delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità per promuovere un'economia digitale ben funzionante e ridurre gli ostacoli al commercio digitale aumentando la compatibilità, l'interoperabilità e l'affidabilità.
3.Le parti incoraggiano i rispettivi enti a partecipare e a cooperare nei settori di reciproco interesse nei consessi internazionali di cui entrambe le parti sono membri, al fine di promuovere l'elaborazione e l'uso di norme internazionali relative al commercio digitale. Nei settori emergenti dell'economia digitale di reciproco interesse, le parti si adoperano in tal senso anche per i servizi pertinenti per il commercio digitale.
4.Le parti riconoscono che i meccanismi che facilitano il riconoscimento transfrontaliero dei risultati della valutazione della conformità possono agevolare il commercio digitale. Le parti si adoperano per avvalersi di tali meccanismi, che comprendono accordi internazionali di riconoscimento sull'accettazione dei risultati della valutazione della conformità da parte delle autorità di regolamentazione. Nei settori emergenti dell'economia digitale di reciproco interesse, le parti si adoperano in tal senso anche per i servizi pertinenti per il commercio digitale.
5.A tal fine, nei settori di reciproco interesse connessi al commercio digitale, le parti si adoperano per o incoraggiano i rispettivi enti a:
(a)individuare iniziative comuni nel campo delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità e cooperare su tali iniziative; e
(b)cooperare con il settore privato per sviluppare una migliore comprensione delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità tra le parti, l'industria e altri pertinenti portatori di interessi.
6.Le parti riconoscono l'importanza dello scambio di informazioni e della trasparenza per quanto riguarda la preparazione, l'adozione e l'applicazione di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità per il commercio digitale e confermano gli impegni assunti a norma dell'articolo 4.8 (Trasparenza) dell'accordo di libero scambio. Nei settori emergenti dell'economia digitale di reciproco interesse, le parti riconoscono l'importanza dello scambio di informazioni e della trasparenza per quanto riguarda la preparazione, l'adozione e l'applicazione di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità per i servizi pertinenti per il commercio digitale e si adoperano per incoraggiare, su richiesta e ove opportuno, i rispettivi enti a fornire informazioni sulle norme, sui regolamenti tecnici e sulle procedure di valutazione della conformità relativi ai servizi pertinenti per il commercio digitale.
ARTICOLO 24
Piccole e medie imprese
1.Le parti riconoscono il ruolo fondamentale delle PMI nelle loro relazioni bilaterali commerciali e di investimento e le opportunità che il commercio digitale può offrire a tali soggetti.
2.Le parti riconoscono il ruolo essenziale dei portatori di interessi, comprese le imprese, nell'attuazione del presente articolo ad opera delle parti.
3.Al fine di aumentare le opportunità per le PMI di beneficiare del presente accordo, le parti si adoperano per scambiare informazioni e migliori pratiche su come sfruttare gli strumenti e le tecnologie digitali al fine di migliorare la partecipazione delle PMI alle opportunità offerte dal commercio digitale.
ARTICOLO 25
Inclusione digitale
1.Le parti riconoscono l'importanza dell'inclusione digitale per garantire che tutte le persone e le imprese dispongano di quanto è loro necessario per partecipare all'economia digitale, contribuirvi e trarne vantaggio. A tal fine le parti riconoscono l'importanza di ampliare e agevolare le opportunità eliminando gli ostacoli alla partecipazione al commercio digitale.
2.A tal fine le parti cooperano su questioni relative all'inclusione digitale, anche per quanto riguarda la partecipazione al commercio digitale di persone che possono incontrare ostacoli sproporzionati per parteciparvi. Tale cooperazione può comprendere:
(a)la condivisione di esperienze e migliori pratiche, compresi scambi tra esperti, in materia di inclusione digitale;
(b)l'individuazione e l'eliminazione degli ostacoli all'accesso alle opportunità offerte dal commercio digitale;
(c)la condivisione di metodi e procedure per lo sviluppo di serie di dati e la realizzazione di analisi per quanto riguarda la partecipazione al commercio digitale di persone che possono incontrare ostacoli sproporzionati per parteciparvi; e
(d)qualsiasi altro settore come deciso di comune accordo dalle parti.
3.Le attività di cooperazione relative all'inclusione digitale possono essere svolte mediante il coordinamento, se del caso, delle rispettive agenzie e dei rispettivi portatori di interessi delle parti.
4.Le parti partecipano attivamente all'OMC e ad altri consessi internazionali per promuovere iniziative volte ad accrescere l'inclusione digitale nel commercio digitale.
ARTICOLO 26
Condivisione di informazioni
1.Ciascuna parte crea o mantiene un mezzo digitale accessibile al pubblico e gratuito, contenente informazioni relative al presente accordo, tra cui:
(a)il testo del presente accordo;
(b)una sintesi del presente accordo; e
(c)qualsiasi informazione supplementare che una parte ritenga utile per la comprensione, da parte delle PMI, dei vantaggi offerti dal presente accordo.
2.Ciascuna parte riesamina periodicamente le informazioni messe a disposizione a norma del presente articolo per garantire che le informazioni e i link siano aggiornati ed esatti.
3.Nella misura del possibile, ciascuna parte si adopera per fornire in inglese le informazioni messe a disposizione a norma del presente articolo.
ARTICOLO 27
Coinvolgimento dei portatori di interessi
1.Le parti cercano opportunità per promuovere i vantaggi del commercio digitale a norma del presente accordo presso portatori di interessi come imprese, organizzazioni non governative, esperti accademici e altri.
2.Le parti riconoscono l'importanza del coinvolgimento dei portatori di interessi e della promozione di iniziative e piattaforme pertinenti all'interno delle parti e tra di esse, se del caso, nel contesto del presente accordo.
3.Ove opportuno, le parti possono coinvolgere portatori di interessi come imprese, organizzazioni non governative ed esperti accademici ai fini dell'attuazione e dell'ulteriore modernizzazione del presente accordo.
CAPO 3
ECCEZIONI, RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E DISPOSIZIONI FINALI
SEZIONE A
ECCEZIONI
ARTICOLO 28
Misure prudenziali
1.Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali 16 come:
(a)la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o
(b)la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una parte.
2.Ove tali misure non siano conformi alle disposizioni del presente accordo, le parti non se ne avvalgono come mezzi per eludere gli impegni o gli obblighi ad esse derivanti dal presente accordo.
3.Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre ad una parte di divulgare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli consumatori o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
ARTICOLO 29
Eccezioni generali
L'articolo 2.14 (Eccezioni generali) e l'articolo 8.62 (Eccezioni generali) dell'accordo di libero scambio si applicano mutatis mutandis al presente accordo.
ARTICOLO 30
Eccezioni relative alla sicurezza
L'articolo 16.11 (Eccezioni relative alla sicurezza) dell'accordo di libero scambio si applica mutatis mutandis al presente accordo.
ARTICOLO 31
Misure temporanee di salvaguardia relative ai movimenti di capitali e ai pagamenti
L'articolo 16.10 (Misure temporanee di salvaguardia relative ai movimenti di capitali e ai pagamenti) dell'accordo di libero scambio si applica mutatis mutandis al presente accordo.
ARTICOLO 32
Fiscalità
L'articolo 16.6 (Fiscalità) dell'accordo di libero scambio si applica mutatis mutandis al presente accordo.
SEZIONE B
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ARTICOLO 33
Risoluzione delle controversie
Le disposizioni del capo 14 (Risoluzione delle controversie) dell'accordo di libero scambio si applicano mutatis mutandis a qualsiasi controversia insorta tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo.
ARTICOLO 34
Meccanismo di mediazione
Le disposizioni del capo 15 (Meccanismo di mediazione) dell'accordo di libero scambio si applicano mutatis mutandis al presente accordo e lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti di cui all'articolo 33 (Risoluzione delle controversie).
ARTICOLO 35
Trasparenza
A integrazione delle disposizioni esistenti di cui al capo 14 dell'accordo di libero scambio, ciascuna parte rende tempestivamente pubbliche:
(a)le richieste di consultazioni presentate a norma dell'articolo 14.3 (Consultazioni), paragrafo 2, dell'accordo di libero scambio;
(b)le richieste di costituzione di un collegio presentate a norma dell'articolo 14.4 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 2, dell'accordo di libero scambio;
(c)la data di costituzione di un collegio stabilita conformemente all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale), paragrafo 7, dell'accordo di libero scambio, il termine per le comunicazioni amicus curiae stabilito a norma dell'allegato 14-A (Regole di procedura dell'arbitrato), regola 42, dell'accordo di libero scambio e la lingua di lavoro per i procedimenti del collegio stabilita a norma dell'allegato 14-A (Regole di procedura dell'arbitrato), regola 46, dell'accordo di libero scambio;
(d)le sue comunicazioni e dichiarazioni presentate nel corso dei procedimenti del collegio, salvo diversa decisione delle parti; e
(e)le soluzioni concordate raggiunte a norma dell'articolo 14.15 (Soluzione concordata) dell'accordo di libero scambio.
SEZIONE C
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
ARTICOLO 36
Disposizioni istituzionali
1.L'articolo 16.1 (Comitato per il commercio) e l'articolo 16.2 (Comitati specializzati), paragrafo 1, lettera d), dell'accordo di libero scambio si applicano mutatis mutandis al presente accordo.
2.Il comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici istituito a norma dell'articolo 16.2, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo di libero scambio è responsabile dell'effettiva attuazione del presente accordo, ad eccezione dell'articolo 19 (Sportello unico).
3.L'articolo 8.64 (Comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici) dell'accordo di libero scambio si applica mutatis mutandis al presente accordo.
4.L'articolo 16.2, paragrafi 2, 3 e 4, l'articolo 16.3 (Evoluzione della normativa OMC), l'articolo16.4 (Processo decisionale) e l'articolo 16.5 (Modifiche) dell'accordo di libero scambio si applicano mutatis mutandis al presente accordo.
SEZIONE D
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 37
Divulgazione delle informazioni
1.Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di obbligare le parti a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.
2.Qualora una parte comunichi al comitato per il commercio, al comitato doganale o al comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.
ARTICOLO 38
Entrata in vigore
1.Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.
2.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore del presente accordo. Le parti possono convenire un'altra data.
ARTICOLO 39
Durata
1.Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
2.Una parte può notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.
3.Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 2.
4.Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, ciascuna parte può chiedere consultazioni per stabilire se la denuncia di qualsiasi disposizione del presente accordo debba avere effetto posteriormente alla data di cui al paragrafo 3. Tali consultazioni sono avviate entro 30 giorni dalla data in cui una delle parti ha presentato tale richiesta.
ARTICOLO 40
Adempimento degli obblighi
Le parti adottano le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento degli obblighi ad esse derivanti dal presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi stabiliti nel presente accordo.
ARTICOLO 41
Rapporti con altri accordi
1.Il presente accordo forma parte integrante delle relazioni complessive tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e Singapore, dall'altra, disciplinate dall'accordo di partenariato e cooperazione e dall'accordo di libero scambio e rientra in un quadro istituzionale comune. Esso rappresenta un accordo specifico che dà effetto alle disposizioni commerciali dell'accordo di partenariato e cooperazione e, insieme all'accordo di libero scambio, costituisce la zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV (Applicazione territoriale - Traffico frontaliero - Unioni doganali e zone di libero scambio) del GATT 1994 e all'articolo V (Integrazione economica) del GATS.
2.I seguenti articoli dell'accordo di libero scambio cessano di avere effetto e sono sostituiti dai seguenti articoli del presente accordo come indicato:
(a)l'articolo 8.54 (Trattamento dei dati) dell'accordo di libero scambio è sostituito dall'articolo 5 (Flussi transfrontalieri di dati) del presente accordo;
(b)l'articolo 8.57 (Obiettivi), paragrafo 3, dell'accordo di libero scambio è sostituito dall'articolo 5 del presente accordo;
(c)l'articolo 8.57, paragrafo 4, dell'accordo di libero scambio è sostituito dall'articolo 6 (Protezione dei dati personali) del presente accordo;
(d)l'articolo 8.58 (Dazi doganali) dell'accordo di libero scambio è sostituito dall'articolo 7 (Dazi doganali) del presente accordo;
(e)l'articolo 8.60 (Firme elettroniche) dell'accordo di libero scambio è sostituito dall'articolo 10 (Autenticazione e firma elettroniche) del presente accordo; e
(f)l'articolo 8.61 (Cooperazione regolamentare sul commercio elettronico) dell'accordo di libero scambio è sostituito dall'articolo 14 (Cooperazione sulle questioni relative al commercio digitale) del presente accordo.
3.Si precisa che le parti convengono che nessuna disposizione del presente accordo le obbliga ad agire in modo incompatibile con gli obblighi ad esse derivanti dall'accordo OMC.
ARTICOLO 42
Mancanza di efficacia diretta
Si precisa che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in virtù del diritto internazionale pubblico.
ARTICOLO 43
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica:
(a)per quanto riguarda l'Unione, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il TFUE, alle condizioni stabilite in tali trattati; e
(b)per quanto riguarda Singapore, al suo territorio.
Ogni riferimento a "territorio" nel presente accordo è da intendersi in questo senso, salvo diversa esplicita disposizione.
ARTICOLO 44
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Per servizi radiotelevisivi si intendono i servizi quali definiti all'articolo 8.25 (Definizioni), lettera a), dell'accordo di libero scambio.
Si precisa che tali misure comprendono quelle relative ai sistemi, alle infrastrutture o alle strutture utilizzati per la raccolta, l'archiviazione o l'elaborazione di tali informazioni.
Ai fini del presente accordo, il termine "servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi" ha lo stesso significato che ha nel GATS, compreso, se del caso, l'allegato del GATS sui servizi finanziari.
L'Unione riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione, sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE"), equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale".
Il termine "persona fisica" comprende le persone fisiche residenti permanentemente in Lettonia senza essere cittadini lettoni o di qualunque altro Stato ma che hanno il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari lettoni, di ottenere un passaporto per non cittadini (passaporto per stranieri).
Ai fini del presente articolo, il "legittimo obiettivo di politica pubblica" è interpretato in modo obiettivo e consente di perseguire obiettivi quali la tutela della sicurezza pubblica, della morale pubblica o della vita o della salute umana, degli animali o delle piante, il mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela di altri interessi fondamentali della società quali la coesione sociale, la sicurezza online, la cibersicurezza, l'intelligenza artificiale sicura e affidabile o la protezione dalla diffusione della disinformazione o altri obiettivi comparabili di interesse pubblico, tenendo conto del carattere evolutivo delle tecnologie digitali e delle sfide correlate.
Si precisa che la presente disposizione non pregiudica l'interpretazione di altre eccezioni previste dal presente accordo e la loro applicazione al presente articolo, né il diritto di una parte di invocarle.
Formulata in occasione del forum per la cooperazione nella regione indo-pacifica tenutosi a Parigi il 22 febbraio 2022.
Si precisa che a una parte non è preclusa la possibilità di imporre un'autorizzazione preventiva per un servizio online o di adottare o mantenere in vigore qualsiasi altra prescrizione di effetto equivalente, sulla base di altri motivi strategici.
Si precisa che nei contratti elettronici rientrano i contratti conclusi mediante interazione con un sistema automatizzato di messaggi.
Ai fini del presente articolo, per "organismo di valutazione della conformità" si intende un organismo governativo o un'autorità governativa competente di una parte, o un organismo non governativo nell'esercizio dei poteri ad esso delegati da un organismo governativo o un'autorità governativa della parte, che esegue le procedure di valutazione della conformità alle disposizioni legislative o regolamentari applicabili di tale parte.
In tali obiettivi possono rientrare quelli elencati nella nota a piè di pagina 6 dell'articolo 5.4 (Flussi transfrontalieri di dati).
Nel caso dei prestatori intermediari di servizi, ciò include anche i dati identificativi e di contatto del fornitore effettivo del bene o del servizio.
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), le parti riconoscono che un prestatore di servizi di accesso a internet che offra ai suoi abbonati determinati contenuti su base esclusiva non agirebbe in contrasto con tale principio.
Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impone a una parte di concedere ai prestatori di servizi di pagamento elettronico dell'altra parte che non sono stabiliti nel suo territorio l'accesso ai servizi di pagamento delle banche centrali che comportano una liquidazione tra prestatori di servizi finanziari.
I "motivi prudenziali" comprendono il mantenimento della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei singoli prestatori di servizi finanziari.