COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.11.2025
COM(2025) 802 final
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI
DigitalJustice@2030
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.11.2025
COM(2025) 802 final
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI
DigitalJustice@2030
DigitalJustice@2030
La competitività dell'UE dipenderà sempre più dalla digitalizzazione di tutti i settori, che stimolerà gli investimenti 1 . La digitalizzazione e la diffusione dell'intelligenza artificiale (IA) saranno essenziali per la capacità delle autorità pubbliche di fornire servizi pubblici di alta qualità, in particolare anche nel settore della giustizia. Il decennio digitale europeo è in corso e con esso l'UE mira a rendere accessibili online tutti i principali servizi pubblici entro il 2030. L'obiettivo ultimo sarà aumentare l'efficienza dei servizi pubblici rendendoli digitali per definizione, stimolando la produttività 2 .
Le imprese sono più propense a investire in paesi in cui i sistemi giudiziari sono efficaci, l'accesso alla giustizia è garantito, la qualità della giustizia è elevata e la trasparenza è assicurata. L'efficienza della giustizia significa anche che le spese di contenzioso sono inferiori per i cittadini e le imprese e che queste risorse possono invece essere destinate a investimenti e altri scopi più produttivi. Ciò è ancora più evidente nelle cause transfrontaliere in cui gli strumenti digitali possono contenere notevolmente gli oneri amministrativi, ridurre al minimo i ritardi e abbattere le barriere linguistiche grazie all'utilizzo di applicazioni basate sull'IA, come la conversione del parlato in testo, la trascrizione e la traduzione automatica, con conseguenti risparmi sui costi.
I sistemi giudiziari digitalizzati dovrebbero inoltre essere più resilienti in tempi di crisi, come è stato rispecchiato dalla pandemia di Covid-19. Anche la qualità della giustizia può aumentare, in quanto gli operatori della giustizia possono concentrarsi maggiormente sul loro compito principale di assicurare la giustizia. La digitalizzazione dei sistemi giudiziari ha il potenziale di garantire un accesso più rapido e semplice alla giustizia, avvicinandola ai cittadini 3 . Ad esempio, gli strumenti digitali possono consentire un accesso rapido agli organi giurisdizionali attraverso la videoconferenza, indipendentemente da quanto si è distanti da un'aula di udienza. Inoltre l'accesso online ai fascicoli giudiziari aumenta la trasparenza, in quanto i cittadini, le imprese e i rappresentanti legali possono seguire più facilmente i procedimenti giudiziari 4 .
L'adozione del regolamento sulla digitalizzazione 5 nel 2023 ha segnato una pietra miliare a tale riguardo. Il regolamento impone l'uso della comunicazione digitale in 24 procedimenti civili, commerciali e penali transfrontalieri. Fornisce inoltre un quadro giuridico dell'UE in relazione all'uso della videoconferenza per lo svolgimento di udienze a distanza in materia civile e in determinate questioni di diritto penale.
La Commissione ha il compito di adottare una serie di atti di esecuzione tra il 2026 e il 2029 per aiutare gli Stati membri ad adeguare i loro sistemi informatici nazionali e garantire l'interoperabilità, come richiesto dal regolamento sulla digitalizzazione. A partire dal 2028 sarà operativo un punto di accesso elettronico europeo attraverso il quale gli utenti potranno presentare determinate istanze e richiedere certificati e attestati 6 . Entro l'inizio del 2031 dovrebbe essere operativo un sistema informatico decentrato per tutte le procedure che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. È necessario uno sforzo coordinato e costante da parte della Commissione e degli Stati membri per garantire la tempestiva attuazione del regolamento sulla digitalizzazione nonché degli altri sistemi informatici decentrati recentemente istituiti nell'ambito di altri cinque atti giuridici in materia di giustizia 7 .
La digitalizzazione può anche contribuire alla lotta contro la criminalità nell'UE. Le procure a livello nazionale e dell'UE possono utilizzare strumenti digitali per accelerare la comunicazione in modo significativo e cooperare in modo più efficiente nella lotta contro la criminalità transfrontaliera. Analogamente, le agenzie e gli organi dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni 8 che si occupano dell'indagine e del perseguimento di reati o di fornire sostegno alle procure nazionali possono trarre vantaggio dalla digitalizzazione, utilizzando strumenti per condividere più rapidamente le informazioni e supportare le autorità nazionali competenti.
Nello sfruttare i miglioramenti in termini di efficienza resi possibili dalla digitalizzazione, occorre però anche attenuare i potenziali rischi. L'uso di strumenti digitali in materia di giustizia deve rispettare pienamente lo Stato di diritto nonché i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dal pertinente diritto derivato dell'UE 9 . Il regolamento sull'IA 10 prevede inoltre che possano essere utilizzati solo sistemi di intelligenza artificiale che non ledono i diritti fondamentali. Nel contempo, data l'importanza di garantire che tutte le persone 11 residenti nell'UE abbiano un accesso effettivo alla giustizia su base paritaria, i canali non digitali per accedere alla giustizia dovrebbero continuare a essere disponibili.
I sistemi giudiziari maggiormente digitalizzati possono anche essere vulnerabili alle violazioni dei dati personali e agli attacchi informatici. Mentre i sistemi cartacei presentano altre vulnerabilità, come la condivisione limitata e le difficoltà di aggiornamento, quelli digitalizzati impongono che sia prestata particolare attenzione alla riservatezza e alla sicurezza dei dati. Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) 12 e la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie 13 sono atti fondamentali della legislazione dell'UE che mirano a proteggere le persone da tali rischi attraverso misure di gestione dei rischi e la segnalazione degli incidenti. Il regolamento dell'UE sulla cibersicurezza 14 aumenta inoltre il livello di cibersicurezza dei prodotti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'UE, anche per quelli utilizzati nel settore della giustizia.
Seppur il finanziamento della transizione digitale dei sistemi giudiziari nazionali possa comportare investimenti iniziali significativi, i relativi costi saranno ammortizzati nel tempo, in quanto gli incrementi di efficienza permetteranno di conseguire risparmi. Sebbene non possano coprire tutti i costi iniziali, i fondi dell'UE possono fornire un sostegno mirato agli investimenti su misura nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) nonché agli investimenti e alle riforme attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale quando avrà inizio il prossimo QFP 15 . Possono anche avere un effetto leva sui bilanci nazionali 16 .
Il rafforzamento delle competenze digitali degli operatori della giustizia sarà essenziale per beneficiare della digitalizzazione e sfruttare le tecnologie avanzate come motore della competitività dell'UE 17 . Questo è il motivo per cui è stata adottata la strategia DigitalJustice@2030 insieme alla nuova strategia europea di formazione giudiziaria 18 (2025‑2030), incentrata sulla digitalizzazione, creando l'ambiente favorevole necessario per trasformarla in realtà.
La competitività è al centro del mandato della nuova Commissione 19 . L'UE deve muoversi più rapidamente e spingersi più lontano per garantire competitività, prosperità ed equità 20 . Questa posizione è sostenuta dal Consiglio che chiede un'azione risoluta per rafforzare la competitività 21 . La strategia DigitalJustice@2030 si basa su questi obiettivi strategici e traduce in azioni concrete le priorità stabilite dal Consiglio nella sua strategia in materia di giustizia elettronica 2024-2028 22 , e nelle conclusioni del Consiglio sull'uso dell'IA nella giustizia 23 .
La strategia DigitalJustice@2030 si basa sulle discussioni tenute con gli Stati membri e i principali portatori di interessi nell'ambito dei forum ad alto livello sulla giustizia per la crescita e sul futuro della giustizia penale dell'UE, evidenziando le iniziative in materia di digitalizzazione che sono state oggetto di ampio sostegno 24 e che mirano ad aumentare l'adozione delle tecnologie digitali, compresa l'IA, nei sistemi giudiziari entro il 2030.
1.Mappatura dei progressi della digitalizzazione nazionale della giustizia e scambio delle migliori pratiche
Il quadro di valutazione UE della giustizia 2025 25 indica che gli Stati membri stanno progredendo in modo disomogeneo nella digitalizzazione dei rispettivi sistemi giudiziari nazionali. Le ragioni di tali differenze variano da uno Stato membro all'altro, ma includono la disponibilità di risorse umane e finanziarie e priorità politiche divergenti.
Sebbene il quadro di valutazione UE della giustizia fornisca alcuni dati sul livello di digitalizzazione dei sistemi giudiziari nazionali negli Stati membri, non esiste una panoramica delle iniziative o degli strumenti nazionali. Gli Stati membri necessitano di strumenti informatici e norme in materia di dati identici o simili per digitalizzare pratiche comuni a tutti i sistemi giudiziari nazionali. Gli Stati membri interessati a utilizzare soluzioni che si sono rivelate efficaci in altri Stati membri possono incontrare difficoltà nell'accedere alle pertinenti informazioni.
Per affrontare questo problema, la Commissione, insieme al Consiglio, ha iniziato a mappare le iniziative e gli strumenti nazionali pertinenti I dati forniscono una prima panoramica della digitalizzazione dei sistemi giudiziari nell'UE. Su tale base sarà poi sviluppato un meccanismo più permanente, denominato "archivio vivente", per la raccolta di informazioni e lo scambio delle migliori pratiche. L'archivio sarà ospitato sul portale europeo della giustizia elettronica 26 . L'utilizzo della struttura e del layout del portale dovrebbe consentire agli Stati membri di effettuare aggiornamenti in modo agevole quando necessario, mentre la familiarità del portale è intesa a ridurre al minimo gli oneri amministrativi.
L'obiettivo è permettere agli Stati membri di individuare buone soluzioni in uso che potrebbero portare a una loro più ampia attuazione e promuovere l'interoperabilità transfrontaliera. La Commissione, in collaborazione con il Consiglio, organizzerà scambi delle migliori pratiche tra gli Stati membri. Vi sono molti esempi di buone pratiche digitali nell'UE che aumentano la qualità della giustizia e garantiscono un migliore accesso e una maggiore trasparenza per coloro che sono soggetti ai sistemi giudiziari e per coloro che operano al loro interno. In Estonia, ad esempio, tutti i servizi pubblici sono disponibili online. Il suo sistema giudiziario dispone di numerosi strumenti digitali, ma quello centrale è il sistema di trattamento dei fascicoli elettronici "e-File". Il sistema e-File fornisce dati ai sistemi di informazione degli organi giurisdizionali ed è interoperabile con i sistemi di informazione delle autorità di contrasto. Tutte le comunicazioni tra le parti nelle cause civili possono essere gestite elettronicamente, compresa la redazione e la trasmissione di citazioni, verbali di udienza e decisioni, e tutte le parti possono seguire i procedimenti per via elettronica. L'Estonia ha stimato che l'uso di questi strumenti digitali ha ridotto la durata media dei procedimenti giudiziari civili da 156 a 99 giorni 27 .
I dati raccolti costituiranno inoltre la base per il pacchetto di strumenti informatici proposto (cfr. azione 3) e contribuiranno a definire i traguardi e gli obiettivi di investimento e riforma per eventuali misure di finanziamento nell'ambito del prossimo QFP proposto 28 .
Azione 1: entro la fine del 2026 la Commissione creerà un archivio vivente degli strumenti digitali, in particolare l'IA, utilizzati nel settore della giustizia in tutta l'UE, che sarà disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica.
Azione 2: la Commissione agevolerà lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri in relazione agli strumenti digitali, in particolare l'IA, utilizzate nel settore della giustizia.
2.Pacchetto di strumenti informatici per la giustizia
Dal lavoro di mappatura degli strumenti digitali attualmente disponibili negli Stati membri è emerso che gli Stati membri hanno esigenze identiche o simili e desiderano sviluppare soluzioni analoghe. Diversi Stati membri hanno già utilizzato con successo gli strumenti di IA mentre altri potrebbero beneficiarne. Ad esempio, gli strumenti avanzati di riconoscimento vocale dell'IA sono utilizzati in diversi Stati membri per convertire il parlato in testo e trascrivere le audizioni, con evidenti risparmi di tempo. Altri Stati membri utilizzano l'annotazione e la descrizione automatizzate dei contenuti delle sentenze e di altre decisioni giudiziarie, mentre alcuni Stati membri hanno iniziato a utilizzare modelli linguistici di grandi dimensioni per analizzare le sentenze e redigere i documenti giuridici. Tuttavia nella maggior parte degli Stati membri l'impiego di strumenti di IA è solo pianificato. Il Consiglio ha pertanto invitato la Commissione a sostenere gli Stati membri nella raccolta e nella condivisione di informazioni sull'uso degli strumenti di IA nei sistemi giudiziari nazionali al fine di creare e gestire un "pacchetto di strumenti per l'IA nel settore della giustizia" comune 29 .
Sebbene la piena armonizzazione a livello dell'UE delle soluzioni di giustizia digitale adottate nei sistemi nazionali possa ostacolare una sana innovazione, l'attuale livello di frammentazione e la mancanza di normazione costituiscono un punto debole in termini di costi ed efficienza. Ad esempio, non è necessario né efficiente che gli Stati membri implementino 27 diversi sistemi software per svolgere ricerche giuridiche negli organi giurisdizionali.
L'obiettivo del pacchetto di strumenti è conseguire risparmi sui costi e ridurre gli ostacoli all'attuazione fornendo agli Stati membri una serie di strumenti informatici. Il pacchetto di strumenti rappresenta una prosecuzione naturale della mappatura ed è destinato non solo a condividere soluzioni informatiche, ma anche ad aiutare gli Stati membri a digitalizzare i loro sistemi giudiziari nella pratica. Utilizzando strumenti già sviluppati e sperimentati da altri paesi, gli Stati membri possono evitare di partire da zero quando creano un nuovo strumento, il che consente di risparmiare tempo e denaro. L'attuazione di strumenti efficaci in diversi Stati membri potrebbe contribuire al riutilizzo di norme comuni e all'interoperabilità.
La Commissione creerà tale pacchetto di strumenti per aiutare gli Stati membri ad accelerare il loro livello di digitalizzazione e ottenere risparmi sui costi. Il pacchetto comprenderà strumenti di IA e qualsiasi altro strumento informatico pertinente da utilizzare nei sistemi giudiziari. Sarà ospitato sul portale "Interoperable europe" 30 istituito dal regolamento su un'Europa interoperabile 31 per facilitare la condivisione di strumenti, norme in materia di dati e orientamenti. Spetterà a ciascuno Stato membro decidere quali strumenti condividere e in che misura.
Azione 3: la Commissione creerà il pacchetto di strumenti informatici entro la fine del 2026 e ne promuoverà l'uso.
3.L'IA nei sistemi giudiziari
L'uso efficace dell'IA nei sistemi giudiziari rientra nell'obiettivo di posizionare l'UE in prima linea nella rivoluzione dell'IA, come stabilito nel piano d'azione per il continente dell'IA 32 . La strategia per l'IA applicata 33 si concentra sullo sfruttamento del potenziale trasformativo dell'IA, accelerando l'adozione dell'IA in tutti i settori per migliorare la competitività e la crescita economica nonché ridurre gli oneri amministrativi. Al fine di promuovere e accelerare l'uso dell'IA nella giustizia, la strategia per l'IA applicata si basa su azioni concrete nell'ambito della presente strategia DigitalJustice@2030.
L'IA ha un enorme potenziale nel settore della giustizia e potrebbe portare a notevoli incrementi di efficienza. Ad esempio, in Germania, l'assistente di IA "OLGA" sta aiutando i giudici a gestire i ricorsi nei procedimenti di massa 34 derivanti dalla causa "Dieselgate" 35 . OLGA esamina le sentenze di primo grado ed estrae parametri quali il tipo di veicolo e di motore, la norma sulle emissioni e i motivi del richiamo. Sulla base di questi parametri, lo strumento raggruppa automaticamente cause simili e compila singoli modelli creati dai giudici. L'uso di OLGA ha permesso di operare una programmazione intelligente delle cause in cui, ad esempio, gli attori hanno gli stessi difensori, consentendo all'organo giurisdizionale di tenere giornate di riunioni molto efficaci 36 . Questo strumento ha anche sollevato i giudici dall'onere di eseguire compiti molto ripetitivi, consentendo loro di concentrarsi invece sul loro lavoro principale. Cosa ancora più importante, il sistema non interferisce con il processo decisionale, in quanto i giudici si pronunciano su ciascuna causa solo dopo aver verificato i fatti. Il ministero della Giustizia e della migrazione del Baden-Württemberg riferisce 37 che l'uso di OLGA ha facilitato la gestione delle cause e ridotto notevolmente i tempi per la loro trattazione. Infatti, se questo strumento non venisse utilizzato, ci vorrebbero molti anni per trattare tutte le cause con l'organico attuale. Come ha concluso il giudice incaricato del progetto OLGA presso il Tribunale superiore del Land di Stoccarda: "la gestione manuale dei procedimenti di massa fa ormai parte del passato" 38 .
L'uso dell'IA nei sistemi giudiziari comporta anche rischi per i diritti fondamentali, e tali rischi devono essere attenuati. Gli strumenti di IA dovrebbero solo sostenere, e mai sostituire, i giudici nel loro processo decisionale 39 . Il regolamento sull'IA 40 classifica determinati usi dell'intelligenza artificiale come ad alto rischio. In linea di principio, i sistemi di IA destinati ad essere utilizzati da un'autorità giudiziaria come assistenza nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti sono considerati ad alto rischio, e sono pertanto soggetti a requisiti rigorosi. I sistemi di IA destinati ad attività amministrative che non incidono sul processo decisionale effettivo nei singoli casi, quali la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, non sono considerati ad alto rischio, ma sono comunque soggetti a requisiti di trasparenza.
Per sostenere l'attuazione sicura dell'IA nei sistemi giudiziari, il Consiglio ha invitato la Commissione a esplorare il potenziale dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia e ad assistere gli Stati membri nell'attuazione del regolamento sull'IA 41 . La Commissione si è impegnata ad accompagnare gli Stati membri nel loro percorso di attuazione dell'IA. Il primo passo è stato l'adozione nel febbraio 2025 degli orientamenti relativi alle pratiche di IA vietate 42 . Il prossimo passo consisterà nel finalizzare gli orientamenti generali sui sistemi di IA ad alto rischio ai sensi del regolamento sull'IA, la cui pubblicazione è prevista per febbraio 2026. L'uso di strumenti di IA ad alto rischio nei sistemi giudiziari è fondamentale e contribuirà a definire tali orientamenti. La strategia DigitalJustice@2030 propone inoltre di verificare se gli Stati membri abbiano bisogno di un sostegno supplementare per utilizzare efficacemente gli strumenti di IA nei sistemi giudiziari e se sia necessario un approccio coordinato a livello dell'UE.
Gli Stati membri sono desiderosi di utilizzare i sistemi di IA nel settore della giustizia per migliorare l'efficienza e ridurre gli arretrati 43 . La strategia DigitalJustice@2030 illustra varie misure a sostegno dell'uso dell'IA nei sistemi giudiziari. Il pacchetto di strumenti informatici è concepito per facilitare e accelerare l'adozione degli strumenti di IA (azione 3). Sono disponibili finanziamenti dell'UE per progetti relativi all'uso dell'IA nei sistemi giudiziari (azioni 11 e 12) e l'adozione dell'IA sarà monitorata attraverso la mappatura degli strumenti informatici (azione 1). La Commissione prevede di sostenere ulteriormente le autorità nazionali, discutendo con loro e fornendo alle stesse sostegno nel decidere se utilizzare gli strumenti di IA, a quali scopi e come farlo per aumentare l'efficienza come previsto, eventualmente tramite la definizione di orientamenti specifici 44 .
A livello dell'UE, le agenzie e gli organi nel settore della giustizia e degli affari interni stanno valutando la possibilità di utilizzare l'IA nel loro lavoro operativo e potrebbero testare nuovi strumenti di IA. La Commissione terrà sotto controllo questi sviluppi.
Azione 4: la Commissione approfondirà l'uso dei sistemi di IA ad alto rischio nel settore della giustizia, in particolare definendo orientamenti pertinenti ai sensi del regolamento sull'IA entro febbraio 2026, con il contributo della comunità giudiziaria.
Azione 5: la Commissione individuerà insieme agli Stati membri e insieme ad altri portatori di interessi pertinenti i settori in cui l'UE può sostenerli nella loro adozione dell'IA nel settore della giustizia, eventualmente tramite la definizione di orientamenti specifici che stabiliscono se, a quale scopo e come utilizzare gli strumenti di IA.
4.Spazio europeo dei dati giuridici
I cittadini e i professionisti in molti settori hanno una grande quantità di informazioni a portata di mano. Lo stesso non vale per i documenti e i dati giuridici, che spesso non sono disponibili online, il che significa che in questo ambito vi è minore accessibilità e trasparenza. Attualmente i dati giuridici online possono essere consultati in vari modi, facilitati e sostenuti dall'UE. Lo spazio europeo dei dati giuridici mira a riunire tutti questi dati in un unico luogo:
·EUR-Lex, per accedere alla legislazione autentica dell'UE in 24 lingue, alla giurisprudenza dell'UE, alle misure nazionali di recepimento nonché a parte della giurisprudenza tramite funzioni di ricerca e analisi;
·N-Lex, per accedere alle banche dati del diritto nazionale degli Stati membri;
·il portale europeo della giustizia elettronica, per informazioni sui sistemi giudiziari e sull'accesso alla giustizia nell'UE, nonché per accedere alla giurisprudenza dell'UE e nazionale;
·le piattaforme gestite da diversi Stati membri.
Avere facile accesso alla legislazione e alla giurisprudenza applicabili e aggiornate non solo a livello dell'UE ma anche in tutti gli Stati membri presenta molti vantaggi. Si pensi a un giudice polacco che deve applicare la legge italiana nel decidere su una controversia tra un'impresa polacca e una italiana. Il contratto tra le due imprese prevede una clausola sulla scelta della legge applicabile che specifica che si applica la legge italiana 45 . Poiché l'impresa polacca ha intentato la causa dinanzi a un organo giurisdizionale polacco 46 , il giudice polacco deciderà in merito alla controversia sulla base del diritto italiano e avrà bisogno di accedere a tutta la legislazione e la giurisprudenza italiane in materia. Se queste non sono disponibili online, diventa ancora più difficile per gli operatori della giustizia che si occupano di cause transfrontaliere reperire, comprendere, interpretare e applicare il diritto straniero a una causa pendente 47 . Ciò può comportare ritardi significativi, con un effetto negativo sull'amministrazione della giustizia e compromettendo la crescita economica e la competitività. È già di per sé difficile per gli operatori della giustizia applicare leggi straniere sulle quali non hanno ricevuto una formazione senza dover anche reperire i documenti necessari.
Oltre ad aiutare gli operatori della giustizia nelle cause transfrontaliere, una maggiore trasparenza contribuisce anche ad accrescere la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario. L'accesso a informazioni sulle leggi, sulla giurisprudenza e sull'interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni giuridiche è importante per l'esercizio del diritto di accesso alla giustizia 48 .
Per questo motivo, sulla base della strategia europea per i dati del 2020 49 , è stato istituito uno spazio europeo dei dati giuridici per sfruttare il valore dei dati e produrre benefici più ampi per l'economia e la società dell'UE. L'obiettivo è fornire dati facilmente accessibili, riutilizzabili e consultabili per la legislazione e la giurisprudenza in tutta l'UE. Lo spazio europeo dei dati giuridici non solo fornisce dati volti ad assistere gli operatori della giustizia nel loro lavoro, ma progressivamente fornirà anche accesso ai dati giudiziari, utilizzabili per l'addestramento dei sistemi di IA, sostenendo in tal modo le imprese di tecnologia legale nello sviluppo di strumenti di IA innovativi adattati al settore della giustizia. Parte della chiave per il buon funzionamento degli strumenti di IA è la qualità dei dati di addestramento. È in questo ambito che lo spazio europeo dei dati giuridici può contribuire all'innovazione, ad esempio aprendo l'accesso a contenuti legali scaricabili, di alta qualità, pertinenti e in grande volume. I dati attentamente selezionati dei documenti giuridici dell'UE disponibili su EUR-Lex sono al centro di questo lavoro.
Gli standard comuni, in particolare l'identificatore della legislazione europea (ELI) 50 e l'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI) 51 , sono fondamentali per rendere operativo lo spazio europeo dei dati giuridici e per garantire l'interoperabilità dei dati giuridici e giudiziari. L'accesso alla legislazione e alla giurisprudenza richiede che tutti i documenti pertinenti siano correttamente identificati, leggibili meccanicamente e consultabili online. È pertanto fondamentale garantire che l'ELI e l'ECLI siano adottati il più rapidamente possibile da tutti gli Stati membri 52 . Lo standard ELI è attualmente utilizzato da 19 Stati membri, sette dei quali hanno adottato l'ELI nel 2024. L'ECLI è stato parzialmente attuato in 21 Stati membri, nella maggior parte dei casi solo da un numero limitato di organi giurisdizionali. 17 degli Stati membri che hanno adottato lo standard ECLI sono collegati al motore di ricerca dell'ECLI sul portale europeo della giustizia elettronica.
Mentre proseguono i lavori su N-Lex e sul portale europeo della giustizia elettronica nonché sui relativi motori di ricerca in materia di diritto e giurisprudenza, le azioni della strategia DigitalJustice@2030 dovrebbero in ultima analisi tradursi in dati giudiziari facilmente accessibili, riutilizzabili e consultabili per tutti gli operatori della giustizia, i cittadini e le imprese di tecnologia legale. La Commissione è impegnata nella piena e volontaria attuazione dell'ELI e dell'ECLI, sostenendo gli Stati membri in vari modi. I finanziamenti dell'UE nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico e l'ulteriore assistenza tecnica fornita nell'ambito del futuro QFP potrebbero essere utilizzati per l'attuazione dell'ELI e dell'ECLI.
Nella strategia europea per l'Unione dei dati 53 , la Commissione ha annunciato che proporrà di ampliare l'elenco delle serie di dati di elevato valore nel 2026 54 per includervi anche i dati giuridici, migliorando la qualità e l'accessibilità. Le serie di dati di elevato valore devono essere messe a disposizione gratuitamente in formati leggibili meccanicamente e attraverso un'interfaccia per programmi applicativi standardizzata. Se del caso, le serie di dati di elevato valore dovrebbero essere disponibili come download in blocco. L'ampliamento dell'elenco delle serie di dati di elevato valore metterà a disposizione delle PMI, delle start-up e degli sviluppatori di IA un maggior numero di dati riducendo gli ostacoli all'accesso ai dati.
Azione 6: la Commissione e l'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE sosterranno la piena diffusione dell'ELI e dell'ECLI. Per l'ECLI, occorre garantire che, entro il 2030, sia assegnato un ECLI a tutta la giurisprudenza di tutti gli Stati membri, facilmente reperibile tramite il motore di ricerca dell'ECLI sul portale europeo della giustizia elettronica. Il primo passo consisterà nell'assegnare un ECLI a tutte le nuove decisioni giudiziarie dinanzi a qualsiasi organo giurisdizionale. Il secondo passo consisterà nell'integrare tutta la giurisprudenza esistente. Per l'ELI, occorre garantire che, entro il 2030, sia assegnato un ELI a ciascun atto legislativo di tutti gli Stati membri, facilmente reperibile sul motore di ricerca dell'ELI.
Azione 7: la Commissione e l'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE sosterranno lo sviluppo di applicazioni di tecnologia legale, compresi gli strumenti di IA per la giustizia, migliorando la disponibilità e la riutilizzabilità dei dati giuridici e giudiziari comprese la giurisprudenza e la legislazione).
5.Videoconferenza
La pandemia di COVID-19 ha costretto gran parte della forza lavoro (compresa la magistratura) ad adattarsi alla nuova situazione: la videoconferenza è diventata una soluzione praticabile in molti casi per garantire la continuità della giustizia. Sebbene nel 2020 la videoconferenza fosse già disciplinata e utilizzata in alcuni casi di cooperazione transfrontaliera dell'UE in materia civile e penale 55 , mancava la base giuridica per molte altre procedure transfrontaliere. Il regolamento sulla digitalizzazione ha colmato parzialmente tale lacuna, fornendo una base giuridica per lo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza per i procedimenti giudiziari transfrontalieri in materia civile e commerciale nonché per le procedure di cooperazione giudiziaria in materia penale.
Ai sensi del diritto dell'UE, i testimoni, i periti, gli indagati e gli imputati nonché le vittime di reato possono essere sentiti mediante videoconferenza per l'acquisizione di elementi di prova se si trovano in un altro Stato membro 56 . Per le vittime di reato, la Commissione propone inoltre di includere nella direttiva sui diritti delle vittime una disposizione sull'uso della videoconferenza per facilitare alle vittime che risiedono all'estero la partecipazione al procedimento penale. La proposta è ancora oggetto di negoziazione. Attualmente non esistono norme a livello dell'UE che disciplinino la partecipazione a distanza di un indagato o imputato alle udienze di un procedimento penale da un altro Stato membro per fini diversi dall'acquisizione di elementi di prova. Questa situazione comporta spesso notevoli costi di viaggio per un indagato o un imputato oltre a difficoltà pratiche, in particolare per i soggetti vulnerabili. Può anche portare allo svolgimento di procedimenti in contumacia o imporre il ricorso a misure coercitive molto intrusive, come un mandato d'arresto europeo, per far sì che l'indagato o imputato assista al processo.
Tali considerazioni sono state riconosciute nell'ultima valutazione dell'attuazione dell'ordine europeo di indagine 57 , che invita la Commissione a trovare una soluzione a livello dell'UE per consentire la partecipazione degli imputati al processo mediante videoconferenza da un altro Stato membro. La Commissione cerca di colmare questa lacuna proponendo un'iniziativa che consenta la partecipazione a distanza di un indagato o imputato alle udienze penali mediante videoconferenza da un altro Stato membro Per quanto riguarda le vittime di reato, la Commissione valuterà in che modo debba essere affrontata anche la partecipazione a distanza, tenendo conto dell'esito dei negoziati sulla revisione della direttiva sui diritti delle vittime.
Il corretto svolgimento delle audizioni a distanza tramite videoconferenza impone che siano affrontate alcune sfide pratiche. Ad esempio, gli Stati membri spesso utilizzano piattaforme di videoconferenza diverse, il che non è di per sé un problema, ma può diventare un ostacolo nello svolgimento di un'audizione transfrontaliera a distanza, in quanto soluzioni software e hardware diverse non sono sempre interoperabili. Questo problema assume importanza in sede di organizzazione di una videoconferenza tra due autorità giudiziarie di Stati membri diversi, ad esempio per l'acquisizione di elementi di prova in materia civile 58 e durante le udienze in materia penale.
Sebbene esistano già soluzioni a questo problema di interoperabilità, tra cui componenti aggiuntivi, plug-in e applicazioni di terzi, tali soluzioni spesso rendono il collegamento instabile e sollevano preoccupazioni in merito alla protezione dei dati e della vita privata. Attualmente non esiste una soluzione di videoconferenza paneuropea per i procedimenti transfrontalieri in materia di giustizia. Ciascuno Stato membro utilizza prodotti pronti all'uso o strumenti da essi stessi sviluppati. Sebbene tale situazione possa essere sufficientemente idonea per le udienze nazionali, la mancanza di interoperabilità per le udienze transfrontaliere ne rende difficile, se non impossibile, uno svolgimento a distanza. Sarebbe pertanto necessario cercare una soluzione che affronti le sfide in materia di interoperabilità. Per questo motivo la Commissione analizzerà diverse opzioni per superare gli ostacoli all'interoperabilità 59 .
La Commissione sosterrà inoltre gli Stati membri fornendo una serie di prescrizioni tecniche comuni volontarie per la videoconferenza. Tali prescrizioni riguarderanno, ad esempio, le modalità per condurre videoconferenze e sviluppare ulteriormente i software di videoconferenza già in uso. Queste prescrizioni verrebbero adattate all'uso nel settore della giustizia e fornirebbero una solida base per garantire una buona qualità audiovisiva in tempo reale per una videoconferenza sicura e riservata durante i procedimenti giudiziari. Gli Stati membri potrebbero utilizzare tali prescrizioni, ad esempio, in fase di gestione delle procedure di appalto o di ulteriore sviluppo, risparmiando i costi necessari per formularle essi stessi. Tali prescrizioni tecniche volontarie sono intese a facilitare l'interoperabilità, e saranno accessibili tramite il portale "Interoperable europe".
Azione 8: entro la fine del 2027 la Commissione raccomanderà prescrizioni tecniche volontarie comuni a livello dell'UE per la videoconferenza.
Azione 9: Nel contesto del riesame della direttiva relativa all'ordine europeo di indagine, la Commissione cercherà di consentire la partecipazione a distanza alle udienze penali di indagati o imputati da un altro Stato membro mediante videoconferenza, comprese le necessarie garanzie procedurali La Commissione valuterà inoltre la corrispondente necessità di includere norme volte ad agevolare la partecipazione a distanza delle vittime di reato nonché le necessarie garanzie, tenendo conto dell'esito dei negoziati sulla revisione della direttiva sui diritti delle vittime.
Azione 10: entro la fine del 2027 la Commissione esaminerà la fattibilità e valuterà i costi e i benefici delle diverse opzioni disponibili per superare i problemi di interoperabilità della videoconferenza transfrontaliera nei procedimenti giudiziari.
6.Finanziamento
La digitalizzazione dei sistemi giudiziari nazionali rappresenta un investimento che mira a conseguire una giustizia più efficiente. Questo investimento sarà gradualmente compensato e, in ultima analisi, consentirà di risparmiare risorse. Ad esempio, l'introduzione della videoconferenza nelle aule giudiziarie della Cechia è stata un successo. Nel 2024 si sono svolte approssimativamente 12 300 udienze in videoconferenza. L'introduzione delle attrezzature e dei pertinenti software nelle aule di udienza è costata circa 8 milioni di EUR, sostenuta dai finanziamenti dell'UE nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza 60 . La videoconferenza consente attualmente alle autorità giudiziarie ceche di risparmiare oltre 2,2 milioni di EUR all'anno in spese di trasporto e per la scorta di sicurezza oltre che in spese di risarcimento dei testimoni, anche per i loro costi di viaggio, e tali risparmi non cesseranno 61 .
Gli investimenti nella digitalizzazione contribuiranno anche ad aumentare la produttività. In ultima analisi, tali investimenti mirano ad aumentare l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali, il che avrà un impatto positivo sulla crescita economica. Alcune parti della presente strategia DigitalJustice@2030, ad esempio la promozione del riutilizzo degli strumenti informatici, genereranno risparmi per i bilanci nazionali, migliorando nel contempo l'interoperabilità tra i sistemi giudiziari nazionali.
Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio ha invitato la Commissione a promuovere finanziamenti adeguati per lo sviluppo e l'uso dell'IA nella giustizia 62 . La strategia del Consiglio in materia di giustizia elettronica per il periodo 2024-2028 63 sottolinea che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di richiedere finanziamenti attraverso i vari strumenti finanziari previsti dal QFP' L'accesso ai finanziamenti dovrebbe pertanto essere agevolato a livello di UE.
L'UE sostiene già gli Stati membri nei loro sforzi per rendere più efficienti i propri sistemi giudiziari attraverso vari strumenti di finanziamento che perseguono obiettivi diversi:
·il programma Giustizia sostiene lo sviluppo di progetti transfrontalieri di digitalizzazione, ma dispone di un bilancio limitato. Attualmente si concentra in particolare sul fornire aiuto agli Stati membri nell'attuazione del regolamento sulla digitalizzazione 64 ;
·il dispositivo per la ripresa e la resilienza sostiene le riforme e gli investimenti intrapresi dagli Stati membri per rendere le loro economie e società più sostenibili, resilienti e meglio preparate alle sfide e alle opportunità delle transizioni verde e digitale. Diverse misure contenute nei piani per la ripresa e la resilienza mirano a far progredire la digitalizzazione dei sistemi giudiziari degli Stati membri. Circa la metà degli Stati membri 65 hanno incluso tali riforme nei loro piani per la ripresa e la resilienza. I progetti comprendono, ad esempio, la videoconferenza, l'introduzione di registrazioni audio digitali dei procedimenti, il miglioramento della gestione delle cause, la digitalizzazione dei procedimenti civili e penali;
·il programma Europa digitale sostiene il lavoro della Commissione sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera dell'UE, in particolare nel contesto del regolamento sulla digitalizzazione. Sostiene inoltre la diffusione dell'ELI negli Stati membri. È utilizzato per offrire consulenze di esperti e seminari nonché per sostenere l'adesione degli Stati membri alla ricerca basata sull'ELI su N‑Lex;
·lo strumento di sostegno tecnico sostiene gli Stati membri offrendo competenze tecniche su misura. Può essere utilizzato per sostenere progetti relativi alla digitalizzazione dei sistemi giudiziari nazionali, quali la pubblicazione della giurisprudenza, l'ulteriore diffusione dell'ECLI, il trattamento automatizzato mediante l'IA e la videoconferenza. Tuttavia non può essere utilizzato per finanziare l'effettiva attività di sviluppo informatico né l'acquisto di software e hardware 66 , il che costituisce un limite importante. I progetti realizzati nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico dovrebbero fornire un chiaro valore aggiunto dell'UE, consentendo di riutilizzare i risultati conseguiti in altri Stati membri.
Nell'ambito del prossimo QFP 67 , l'obiettivo è rendere il bilancio dell'UE più semplice e più flessibile. Ciò consentirebbe di adeguare i finanziamenti all'evoluzione delle priorità e ai nuovi sviluppi tecnologici. La Commissione ha proposto un bilancio ambizioso, basato sulle politiche per il periodo 2028-2034. Di fronte a progressi insufficienti e disomogenei nella trasformazione digitale dell'UE 68 , il bilancio fornirebbe sostegno alla digitalizzazione dei sistemi giudiziari a livello nazionale e dell'UE sulla base di due pilastri:
I.I sistemi giudiziari digitalizzati sono più efficienti e resilienti, per cui gli Stati membri potrebbero utilizzare i loro piani di partenariato nazionale e regionale 69 per finanziare tale digitalizzazione. I fondi potrebbero essere utilizzati anche per conseguire gli obiettivi fissati nel programma strategico per il decennio digitale, che mira a rendere accessibili online tutti i principali servizi pubblici entro il 2030 70 . Rispetto agli attuali strumenti di finanziamento, i piani di partenariato nazionale e regionale ridurrebbero gli oneri amministrativi che gravano sulle autorità giudiziarie nazionali e regionali 71 . Gli obiettivi nazionali di digitalizzazione dei sistemi giudiziari nazionali potrebbero basarsi sulla raccolta dei dati di cui all'azione 1;
II.la proposta di un nuovo programma Giustizia mira a contribuire allo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia efficiente, inclusivo e resiliente e sosterrebbe la digitalizzazione della giustizia a livello dell'UE 72 . Concentrandosi maggiormente sulla digitalizzazione nell'ambito dei suoi obiettivi generali e specifici 73 , il programma Giustizia assume un'impostazione più strategica e coerente per tutte le questioni e tutte le sfide connesse alla digitalizzazione dei sistemi giudiziari. La proposta suggerisce di aumentare significativamente il bilancio. Il programma proposto continuerà a sostenere la manutenzione e la creazione di strumenti o piattaforme informatici già esistenti e nuovi per nuovi strumenti di cooperazione giudiziaria 74 , anche aiutando gli Stati membri a introdurre atti di esecuzione a norma del regolamento sulla digitalizzazione.
Azione 11: la Commissione propone di continuare a finanziare progetti e azioni a livello dell'UE e degli Stati membri nell'ambito del prossimo QFP attraverso il programma Giustizia proposto.
Azione 12: la Commissione mira a sostenere la digitalizzazione dei sistemi giudiziari nazionali nell'ambito del prossimo QFP, attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale proposti.
7.Ulteriore digitalizzazione dei procedimenti transfrontalieri in materia civile e commerciale
Anche dopo la piena attuazione del regolamento sulla digitalizzazione , non sarà ancora possibile espletare completamente le procedure giudiziarie transfrontaliere, ad esempio un procedimento giudiziario dall'inizio alla fine, utilizzando mezzi digitali. Il regolamento sulla digitalizzazione non prevede la digitalizzazione delle comunicazioni per tutte le fasi procedurali di tutte le procedure giudiziarie transfrontaliere, né per l'avvio di tutti i tipi di procedimenti giudiziari. Ad esempio, qualora sia stata accertata la competenza internazionale dell'organo giurisdizionale 75 , le parti del procedimento possono comunicare con tale organo giurisdizionale per via elettronica in determinati casi 76 , ma non potranno chiedere un'udienza a distanza o presentare prove scritte tramite il punto di accesso elettronico europeo. Inoltre un'impresa non potrà recuperare digitalmente un credito contestato da un'altra impresa dinanzi a un giudice se il valore del credito è superiore a 5 000 EUR, in quanto il punto di accesso elettronico europeo non può essere utilizzato a tal fine e i sistemi informatici nazionali esistenti potrebbero negare l'accesso ai soggetti non residenti.
Mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese strumenti digitali per presentare istanze o per monitorare e portare avanti i procedimenti giudiziari fino alla pronuncia della sentenza renderebbe la giustizia più efficiente. Consentirebbe inoltre di risparmiare tempo e denaro alle imprese e ai cittadini nei procedimenti giudiziari transfrontalieri in materia civile e commerciale.
Lo strumento per la piena digitalizzazione delle procedure giudiziarie transfrontaliere potrebbe rappresentare un'estensione del punto di accesso elettronico europeo a tutte le questioni civili e commerciali con implicazioni transfrontaliere. Il punto di accesso elettronico europeo sarà operativo a partire dal 2028 e potrebbe diventare un punto di accesso unico attraverso il quale i cittadini e le imprese possono avviare procedure civili transfrontaliere e parteciparvi. Il lavoro propedeutico alla valutazione globale del regolamento sulla digitalizzazione 77 da parte della Commissione offrirà l'opportunità di valutare il funzionamento del punto di accesso elettronico europeo e i progressi compiuti nella digitalizzazione dei sistemi giudiziari all'interno degli Stati membri, nonché di individuare eventuali lacune e debolezze.
Nei prossimi anni, in preparazione della valutazione, la Commissione intende effettuare uno studio sugli effetti dell'ulteriore digitalizzazione dei procedimenti transfrontalieri in materia civile e commerciale. Tale analisi potrebbe confluire nella valutazione nonché in una riflessione congiunta sul futuro dei procedimenti giudiziari civili e commerciali insieme agli Stati membri, al Parlamento europeo e ai portatori di interessi della comunità giudiziaria.
Il portafoglio di identità digitale creato nell'ambito del quadro europeo relativo a un'identità digitale 78 dovrebbero agevolare l'accesso online ai procedimenti giudiziari. Forniranno a tutti i cittadini o residenti dell'UE un'identità elettronica che consentirà loro di identificarsi in modo sicuro e di firmare documenti elettronici utilizzando una firma elettronica qualificata. I portafogli europei di identità digitale dovrebbero essere utilizzati anche per lo scambio di documenti elettronici. Sulla base del quadro europeo relativo a un'identità digitale, i portafogli europei delle imprese creeranno un'identità digitale per gli operatori economici e le autorità pubbliche che ne consentirà l'identificazione e l'autenticazione, la ricezione e la conservazione delle notifiche ufficiali e la condivisione delle credenziali verificate.
Azione 13: entro la fine del 2028 la Commissione analizzerà gli effetti dell'eventuale ulteriore digitalizzazione dei procedimenti transfrontalieri in materia civile e commerciale, al di là dell'ambito di applicazione del regolamento sulla digitalizzazione.
Azione 14: la Commissione svilupperà il punto di accesso elettronico europeo affinché possa essere successivamente esteso a tutte le cause di diritto civile e commerciale con implicazioni transfrontaliere.
8.Conclusioni
Le azioni della strategia DigitalJustice@2030 mirano a creare le condizioni per rafforzare la giustizia digitale nell'UE entro il 2030. È importante pensare anche oltre il 2030 perché il prossimo QFP intende definire la traiettoria delle opportunità di finanziamento necessarie per digitalizzare i sistemi giudiziari nazionali. Nel medio e nel lungo termine, le azioni e i fondi dovrebbero sostenere gli Stati membri, fornendo loro gli strumenti e le infrastrutture per digitalizzare i sistemi giudiziari nazionali e sfruttare i vantaggi di sistemi giudiziari più efficienti, tra cui lo stimolo della crescita economica.
Tali azioni saranno realizzate nell'ambito di un dialogo continuo e di una cooperazione indispensabile con gli Stati membri e, se necessario, con altri portatori di interessi nelle sedi pertinenti. Tale cooperazione sarà fondamentale. La strategia DigitalJustice@2030 si concentra quasi esclusivamente su azioni non legislative, che possono avere successo solo se vi è una cooperazione costante tra gli Stati membri e la Commissione. Il successo di questa strategia dipende dalla partecipazione volontaria, attiva e continua da parte degli Stati membri.
Grazie a una digitalizzazione su vasta scala, non sarà più importante dove vivranno gli utenti, in quanto tutti gli Stati membri disporranno di un sistema giudiziario digitale e l'accesso alla giustizia attraverso gli strumenti digitali sarà universale. Ogni Stato membro dovrebbe mirare a disporre di un unico punto di accesso che colleghi tutti gli organi giurisdizionali. Ciò dovrebbe consentire a chiunque di entrare in contatto con gli organi giurisdizionali, partecipare alle udienze e avviare e portare avanti le procedure giudiziarie ovunque e in qualsiasi momento, riducendo in tal modo i costi della giustizia.
In conseguenza della strategia DigitalJustice@2030, gli Stati membri potranno imparare e trarre vantaggio dall'esperienza acquisita in altri paesi che sviluppano e utilizzano strumenti e infrastrutture digitali. Anziché sviluppare singolarmente strumenti informatici da utilizzare nel proprio sistema giudiziario, ciascuno Stato membro potrà selezionare strumenti che si sono già dimostrati utili per svolgere compiti comuni a tutti i sistemi giudiziari.
L'uso di strumenti di IA nei sistemi giudiziari dovrebbe essere promosso per incrementare l'efficienza, aiutando a ridurre l'arretrato giudiziario e ad alleggerire la pressione sui bilanci dei sistemi giudiziari nazionali.
Entro il 2030 tutti gli operatori della giustizia dovrebbero poter accedere facilmente online a tutta la legislazione e alla giurisprudenza. Anche le imprese di tecnologia legale dovrebbero avere facile accesso a una quantità sufficiente di dati giudiziari, il che è fondamentale per lo sviluppo e l'addestramento di strumenti di IA adatti all'uso nei sistemi giudiziari.
Il successo della strategia DigitalJustice@2030 sarà monitorato principalmente attraverso il quadro di valutazione UE della giustizia annuale, che contiene un capitolo dedicato alla digitalizzazione dei sistemi giudiziari nazionali.
Relazione Draghi , The future of European competitiveness – Part B: In-depth analysis and recommendations, pag. 67.
COM(2021) 118 final - Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale, pag. 12.
Strategia del Consiglio in materia di giustizia elettronica 2024-2028 ( C/2025/437 ), punto 4.
Come confermato dai risultati della relazione dal titolo Digitalising justice: a fundamental rights-based approach dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.
Regolamento (UE) 2023/2844 sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria.
Tra cui certificati di matrimonio e di unione registrata o certificati per il riconoscimento di misure di protezione in materia civile.
Regolamento (UE) 2020/1784 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) (rifusione), regolamento (UE) 2020/1783 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione), regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, regolamento (UE) 2024/3011 sul trasferimento dei procedimenti penali e regolamento (UE) 2023/2131 per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo.
Europol, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e la Procura europea (EPPO).
Come la direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.
Regolamento (UE) 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (regolamento sull'IA).
Ciò comprende le persone con un'alfabetizzazione digitale limitata, le persone che hanno disabilità che rendono difficile gestire gli strumenti e gli ambienti digitali senza assistenza e le persone che, ad esempio per motivi di privazione economica, non hanno accesso a infrastrutture digitali adeguate.
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("regolamento sulla cibersicurezza").
COM(2025)570 - Comunicazione della Commissione dal titolo "Un bilancio dell'UE dinamico per le priorità del futuro - Il quadro finanziario pluriennale 2028-2034", pag. 3., e COM(2025)565 Proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034, considerando 20 e articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto ii).
COM(2025) 570 final – SWD(2025) 570 final/2 – Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la comunicazione dal titolo "Un bilancio dell'UE dinamico per le priorità del futuro – Il quadro finanziario pluriennale 2028-2034", pag. 39.
Relazione Draghi, "The future of European competitiveness – In-depth analysis and recommendations", pag. 67.
COM(2025)801 – Strategia europea di formazione giudiziaria 2025-2030 – Creare un ambiente favorevole alla strategia DigitalJustice@2030.
COM(2025) 30 final – Bussola per la competitività dell'UE, pag. 2.
La scelta dell'Europa – Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029, pag. 6.
Consiglio dell'UE (838/24) Dichiarazione di Budapest sul nuovo patto per la competitività europea, pag. 1.
Strategia del Consiglio in materia di giustizia elettronica 2024-2028 ( C/2025/437 ).
Conclusioni del Consiglio del dicembre 2024 sull'uso dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia ( 16593/24 ), punto 25.
Questi due forum ad alto livello hanno riunito gli Stati membri, il Parlamento europeo, i rappresentanti del mondo accademico, gli operatori del settore e la società civile in quattro incontri plenari ciascuno, tra marzo 2025 e novembre 2025.
Quadro di valutazione UE della giustizia 2025 COM(2025) 375 final , sezione 2.2.3. Digitalizzazione.
COM(2025) 565 final – Proposta di regolamento (UE) che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034.
Conclusioni del Consiglio del dicembre 2024 sull'uso dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia ( 16593/24 ), punto 25.
Regolamento (UE) 2024/903 che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile).
COM(2025) 165 final – Piano d'azione per il continente dell'IA, pag. 1.
COM(2025)723 final – Strategia per l'IA applicata, pagg. 1 e 12.
Con "procedimenti di massa" si intendono le azioni giudiziarie multiple intentate da singoli ricorrenti in relazione ad una prassi identica o simile. Gli strumenti informatici possono essere pertinenti anche in altre azioni giudiziarie che si occupano di danni collettivi, come le azioni rappresentative ai sensi della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative .
"Dieselgate" è il nome di uno scandalo emerso nel 2015 riguardante alcune automobili che erano state vendute con uno specifico software nei motori diesel che era in grado di rilevare il momento in cui tali automobili erano sottoposte a test, modificando di conseguenza le loro prestazioni per migliorare i risultati. Ha portato a migliaia di cause e ricorsi.
Spoenle, J. OLGA – der KI-Assistent für Dieselverfahren .
Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 17/5658 , pag. 4.
Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 17/5658 , pag. 4.
Considerando 61 del regolamento sull'IA .
Regolamento (UE) 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (regolamento sull'IA).
Conclusioni del Consiglio del dicembre 2024 sull'uso dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia ( 16593/24 ), punto 21.
C(2025)5052 final - Orientamenti della Commissione relativi alle pratiche di intelligenza artificiale vietate ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'IA).
Come si evince dalle discussioni svoltesi in occasione della riunione di esperti New Challenges of AI Development and e-Communication in the Field of Justice tenutasi a Varsavia il 19-20 maggio 2025 sotto gli auspici della presidenza polacca del Consiglio dell'Unione europea.
Conclusioni della Commissione europea e della presidenza polacca nella relazione ufficiale della riunione di esperti New Challenges of AI Development and e-Communication in the Field of Justice tenutasi a Varsavia il 19‑20 maggio 2025 sotto gli auspici della presidenza polacca del Consiglio dell'Unione europea, pag. 39.
In linea con l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
La competenza del giudice polacco sarebbe determinata conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 (regolamento Bruxelles I bis).
Se le informazioni non sono reperibili, il giudice sarà costretto a presentare una domanda ufficiale d'informazione ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero (1968, STCE 062), una procedura che richiede molto più tempo rispetto a quella ipotizzabile se la legislazione e la giurisprudenza fossero disponibili online.
CEPEJ Guidelines for the online publication of judicial decisions ( CEPEJ (2024)9 ) 18 novembre 2024, pag. 4.
Una strategia europea per i dati ( COM/2020/66 ), sezione 5.D.
Cos'è l' ELI ?
Cos'è l' ECLI ?
La comunicazione della Commissione del 2020 ( COM/2020/710 final ) dal titolo "Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea. Un pacchetto di opportunità" aveva già sottolineato l'importanza della disponibilità di dati giudiziari (sezione 3.4.).
COM(2025)835 – Comunicazione della Commissione sulla strategia per l'Unione dei dati che sblocca i dati per l'IA, pag. 10.
Articoli 13 e 14 della direttiva sull'apertura dei dati ( direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)).
In particolare, la direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale, l'articolo 10 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea ( 42000A0712(01) ), la direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime di reato e il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale.
Conformemente alla direttiva 2014/41/UE , del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, alla convenzione dell'Unione europea relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale ( 42000A0712(01) ) e alla direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime di reato.
Relazione finale sul decimo ciclo di valutazioni reciproche sull'attuazione dell'ordine europeo di indagine (OEI), 15834/1/24 , Bruxelles, 10 dicembre 2024.
Ai sensi del regolamento (UE) n. 2020/1783 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione).
Le scelte in materia di appalti e sviluppo delle infrastrutture informatiche saranno soggette all'approvazione preventiva del comitato per le tecnologie dell'informazione e la cibersicurezza della Commissione europea.
Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Contributo di Přemysl Sezemský, direttore del Dipartimento Giustizia elettronica presso il Ministero della Giustizia della Repubblica ceca, contenuto nella relazione ufficiale della riunione di esperti New Challenges of AI Development and e-Communication in the Field of Justice tenutasi a Varsavia il 19-20 maggio 2025 sotto gli auspici della presidenza polacca del Consiglio dell'Unione europea, pagg. 15-16.
Conclusioni del Consiglio del dicembre 2024 sull'uso dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia ( 16593/24 ), punto 22.
Strategia del Consiglio in materia di giustizia elettronica 2024-2028 ( C/2025/437 ) punto 24.
Il programma di lavoro 2023-2025 del programma Giustizia, pag. 23, nonché il futuro programma di lavoro 2026-2027 del programma Giustizia.
BE, BG, CY, CZ, EL, ES, HR, HU, IT, MT, NL, PT, RO, SI, SK.
Come sottolineato nelle conclusioni della Commissione europea e della presidenza polacca nella relazione ufficiale della riunione di esperti New Challenges of AI Development and e-Communication in the Field of Justice tenutasi a Varsavia il 19-20 maggio 2025 sotto gli auspici della presidenza polacca del Consiglio dell'Unione europea, pag. 39.
COM(2025) 570 final – Comunicazione della Commissione dal titolo "Un bilancio dell'UE dinamico per le priorità del futuro – Il quadro finanziario pluriennale 2028-2034", pag. 2.
COM(2025) 565 final – Proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034, considerando 7.
COM(2025) 565 final – Proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034, considerando 20 e articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii).
COM(2025) 565 final – Proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034, articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv).
COM(2025) 570 final – Comunicazione della Commissione dal titolo "Un bilancio dell'UE dinamico per le priorità del futuro – Il quadro finanziario pluriennale 2028-2034", pag. 26.
COM(2025) 570 final – Comunicazione della Commissione dal titolo "Un bilancio dell'UE dinamico per le priorità del futuro – Il quadro finanziario pluriennale 2028-2034", pag. 18.
COM(2025) 463 final – Proposta di regolamento che istituisce il programma Giustizia per il periodo 2028‑2034, relazione, pag. 10, considerando 2 e 18, articolo 3.
COM(2025) 463 final – Proposta di regolamento che istituisce il programma Giustizia per il periodo 2028‑2034, relazione, considerando 10.
Ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione).
Ad esempio, nei procedimenti di riconoscimento, di dichiarazione di esecutività o di rigetto del riconoscimento o di richiesta elettronica di certificati a norma del regolamento (UE) n. 1215/2012 .
Da pubblicarsi entro il 2033.
Regolamento (UE) n. 2024/1183 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale.