Bruxelles, 14.10.2025

COM(2025) 632 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Quinta relazione annuale sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione

{SWD(2025) 296 final}


INTRODUZIONE

Questa è la quinta relazione annuale della Commissione europea sull'applicazione del regolamento UE sul controllo degli investimenti esteri diretti (IED) ("regolamento sul controllo degli IED" o "regolamento").

Con la presente relazione, che si riferisce all'anno 2024, si intende garantire la trasparenza per quanto riguarda il funzionamento del controllo degli IED nell'UE e gli sviluppi relativi ai meccanismi nazionali di controllo. Con essa si contribuisce alla responsabilità dell'UE in un settore in cui, dati gli interessi di sicurezza in gioco, non è possibile né opportuno garantire la trasparenza in relazione alle singole operazioni.

La presente relazione, basata sulle relazioni dei 27 Stati membri e su altre fonti, è composta da quattro capitoli:

§il capitolo 1 riguarda le tendenze e le cifre relative agli IED nell'UE;

§il capitolo 2 affronta il tema degli sviluppi legislativi negli Stati membri;

§il capitolo 3 ha ad oggetto le attività di controllo degli IED svolte dagli Stati membri;

§il capitolo 4 tratta del meccanismo di cooperazione dell'UE in materia di controllo degli IED.

La presente relazione annuale costituisce uno strumento importante per il controllo degli scambi e degli investimenti strategici al fine di garantire la sicurezza nell'Unione europea.



CAPITOLO 1 – INVESTIMENTI ESTERI DIRETTI NELL'UNIONE EUROPEA

1.Tendenze generali

Lo stock di IED 1 è aumentato del 7,5 % tra il 2023 e il 2024. Più specificamente, le fusioni e acquisizioni estere (M&A) e gli investimenti greenfield esteri hanno registrato aumenti cumulativi annui rispettivamente del 10 % (da 20 329 a 22 302 operazioni) e del 6,0 % (da 28 405 a 30 108 operazioni) (figura 1, colonne). Tale aumento è in linea con le tendenze osservate dal 2015, che indicano una crescita costante dello stock di IED nell'UE-27 durante tale decennio, pari in media a quasi 5 250 IED all'anno. Se si esamina questa tendenza in base al tipo di IED, tra il 2015 e il 2024 l'UE-27 ha ricevuto in media 2 230 operazioni estere di fusione e acquisizione e 3 011 investimenti greenfield esteri all'anno. Queste tendenze cumulative positive confermano l'apertura degli Stati membri dell'UE agli investimenti esteri ed evidenziano la loro attrattiva per gli investitori internazionali.

Figura 1: stock e flussi annui di IED nell'UE-27 durante il periodo 2015-2024 (numero di operazioni e progetti)

Fonte: elaborazione del JRC sulla base di dati estratti da Bureau van Dijk il 26 marzo 2025 (Orbis M&A e Orbis Crossborder Investment). I dati relativi al 2015 corrispondono ai flussi di IED nel 2015, mentre i dati rappresentati nelle barre relative agli anni successivi corrispondono alla somma cumulativa dei flussi annui.

Il totale dei flussi di IED in entrata (figura 1, linee) ha registrato una tendenza al ribasso negli ultimi due anni, con un calo rispettivamente del 23 % tra il 2022 e il 2023 e dell'8,4 % tra il 2023 e il 2024. L'analisi del numero di IED rivela però che le operazioni di fusione e acquisizione hanno avuto un andamento diverso rispetto agli investimenti greenfield. In particolare, il flusso di operazioni estere di fusione e acquisizione, che aveva registrato una forte ripresa nel 2021, è calato del 3,6 % nel 2022 e del 15 % nel 2023, per poi tornare a crescere del 2,7 % nel 2024. I flussi di investimenti greenfield hanno invece registrato un aumento del 23 % nel 2021 e del 13 % nel 2022. A questa tendenza positiva hanno però fatto seguito due anni consecutivi di calo (29 % nel 2023 e 19 % nel 2024). La tendenza al ribasso dei flussi di IED su base annua osservata nel 2023 e in parte nel 2024 (per gli investimenti greenfield) potrebbe essere attribuita alle persistenti incertezze 2 che continuano a incidere sull'economia dell'UE e sulla percezione del rischio da parte degli investitori.

2.Principali paesi di origine degli investitori stranieri

Un confronto tra il 2023 e il 2024 per quanto riguarda le operazioni estere di fusione e acquisizione per giurisdizione di origine (figura 2, grafico di sinistra) rivela un aumento complessivo di tali operazioni nel 2024 rispetto al 2023 per tutte le principali giurisdizioni ad eccezione del Regno Unito, dei centri finanziari offshore (CFO) e del Canada. Per contro, il calo del numero totale di investimenti greenfield registrato nel 2024 rispecchia la riduzione del numero di progetti provenienti da tutte le giurisdizioni ad eccezione del Canada, per il quale tale numero è rimasto invariato (figura 2, grafico di destra).

Figura 2: numero di acquisizioni di partecipazioni azionarie (a sinistra) e di investimenti greenfield (a destra) nell'UE per giurisdizione estera (primi 10 investitori) nel 2023 e nel 2024

Fonte: elaborazione del JRC sulla base di dati estratti da Bureau van Dijk il 26 marzo 2025 (Orbis M&A e Orbis Crossborder Investment). CFO: centri finanziari offshore 3 . RdM: resto del mondo.

Nel 2024 gli Stati Uniti sono stati il principale investitore estero nell'UE, con il 30 % delle acquisizioni (597 operazioni) e il 37 % degli investimenti greenfield (626 progetti). Mentre le operazioni di fusione e acquisizione originarie degli Stati Uniti sono aumentate del 7 % nel 2024 rispetto al 2023, gli investimenti greenfield hanno registrato un calo per il secondo anno consecutivo, pari nel 2024 al 17 %.

Gli investitori del Regno Unito hanno realizzato il 23 % delle acquisizioni (451 operazioni) del 2024 e il 24 % dei progetti greenfield (412 progetti) nell'UE-27, posizionando il Regno Unito al secondo posto nella classifica delle principali giurisdizioni estere. In questo caso, il 2024 ha fatto registrare una riduzione del numero sia di operazioni di fusione e acquisizione sia di progetti greenfield, calati rispettivamente dell'8,9 % e del 13 % in confronto al 2023. Tra il 2023 e il 2024 i CFO e il Canada hanno registrato un calo delle operazioni di fusione e acquisizione, diminuite rispettivamente dell'8,9 % e del 19 %. Singapore (85 %) ha fatto invece registrare l'aumento annuo più marcato delle operazioni estere di fusione e acquisizione nel 2024, seguito dalla Norvegia (34 %). Infine, il numero di operazioni di fusione e acquisizione originarie della Cina e di Hong Kong è aumentato del 23 % su base annua nel 2024, dopo il calo annuo del 20 % osservato nel 2023.

Per quanto riguarda gli investimenti greenfield, il numero di IED originari delle prime 10 giurisdizioni (ad eccezione del Canada) è diminuito nel 2024 rispetto al 2023, con percentuali di calo su base annua che vanno dal 46 % per la Norvegia al 2,5 % per la Cina e Hong Kong.

3.Principali destinatari delle acquisizioni estere nell'UE

La distribuzione tra gli Stati membri destinatari del numero di operazioni estere di fusione e acquisizione nell'UE è stata disomogenea (figura 3, grafico di sinistra). La maggior parte dei paesi ha ricevuto più operazioni nel 2024 che nel 2023, ad eccezione di Francia, Spagna, Irlanda e Danimarca, in cui il numero è stato inferiore. Per contro, il numero di investimenti greenfield esteri nell'UE (figura 3, grafico di destra) ha seguito nel 2024 un andamento diverso, in cui solo due paesi (Svezia e Finlandia) hanno registrato un aumento rispetto al 2023.

Figura 3: numero di acquisizioni di partecipazioni azionarie (a sinistra) e di investimenti greenfield (a destra) nel 2023 e nel 2024 per Stato membro destinatario (10 principali destinatari dell'UE-27)

Fonte: elaborazione del JRC sulla base di dati estratti da Bureau van Dijk il 26 marzo 2025 (Orbis M&A e Orbis Crossborder Investment). RdUE-27: resto dell'UE-27.

Nel 2024 le fusioni e acquisizioni estere hanno avuto come principali paesi destinatari la Germania e la Francia, che hanno ricevuto rispettivamente il 21 % (412) e il 13 % (264) del totale delle operazioni. Le rispettive tendenze su base annua si sono però rivelate diverse nel 2024: mentre in Germania il numero delle operazioni è aumentato (17 %), in Francia è invece calato (1,1 %). Nonostante questo lieve calo, la Francia ha superato la Spagna come paese destinatario di IED classificandosi al secondo posto nel 2024. Con una quota del 12 % (230 operazioni), nel 2024 la Spagna si è classificata al terzo posto. Oltre a Francia e Spagna, altri due Stati membri, ossia Irlanda (- 26 %) e Danimarca (- 9,1 %), hanno ricevuto meno operazioni estere di fusione e acquisizione nel 2024 che nel 2023. Nel 2024 la Polonia ha invece registrato l'aumento più marcato delle operazioni di fusione e acquisizione (39 %), seguita dai Paesi Bassi (30 %).

I due principali paesi destinatari di investimenti greenfield esteri nel 2024 sono stati la Spagna e la Germania, che hanno ricevuto rispettivamente il 24 % (412 operazioni) e il 12 % (212 operazioni) dei progetti, seguiti da vicino dalla Francia (11 %, 191 operazioni). Il calo su base annua del numero di progetti è stato particolarmente significativo per l'Irlanda (36 %) e la Polonia (35 %), mentre la Svezia (22 %) e la Finlandia (140 %) hanno registrato una crescita su base annua del numero di progetti greenfield esteri ricevuti.

4.Informazioni settoriali

Quasi tutte le prime cinque categorie settoriali 4 hanno registrato un aumento su base annua delle operazioni estere di fusione e acquisizione nel 2024 rispetto al 2023, ad eccezione del settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche (PST) (figura 4, grafico di sinistra). Per contro, il numero di operazioni greenfield estere è aumentato solo per una delle cinque principali categorie settoriali (servizi di alloggio) nel 2024 (figura 4, grafico di destra).

Figura 4: numero di partecipazioni azionarie (a sinistra) e di investimenti greenfield (a destra) nel 2023 e nel 2024 – Dati per settore NACE Rev. 2 (cinque categorie principali)

Fonte: elaborazione del JRC sulla base di dati estratti da Bureau van Dijk il 26 marzo 2025 (Orbis M&A e Orbis Crossborder Investment). Per "PST" si intendono le attività professionali, scientifiche e tecniche (NACE Rev. 2, sezione M), tra cui rientrano i centri di ricerca e sviluppo. Per TIC si intende il settore delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (NACE Rev. 2, sezione J). Il settore manifatturiero corrisponde alla NACE Rev. 2, sezione C. Le attività finanziarie corrispondono al settore contemplato dalla NACE Rev. 2, sezione K ("Attività finanziarie e assicurative"). Il commercio al dettaglio corrisponde al settore contemplato dalla NACE Rev. 2, sezione G ("Commercio all'ingrosso e al dettaglio"). I servizi di alloggio corrispondono al settore contemplato dalla NACE Rev. 2, sezione I ("Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione").

Nel 2024 il settore manifatturiero si è confermato il più importante per numero di operazioni: ha infatti raggruppato il 27 % delle fusioni e acquisizioni estere (526 operazioni). Il settore delle TIC si è mantenuto al secondo posto con il 24 % (467 operazioni). In entrambi i settori si è registrato un aumento delle operazioni nel 2024 rispetto al 2023: la crescita è stata pari al 3,3 % per il settore manifatturiero e al 5,4 % per quello delle TIC. Il settore delle attività PST, in cui il numero di operazioni è diminuito del 14 % rispetto al 2023, si è classificato al terzo posto con una quota del 10 %, seguito dai settori delle attività finanziarie (8,1 %) e del commercio al dettaglio (7,3 %).

Per quanto riguarda gli investimenti greenfield esteri, nel 2024 le attività connesse al commercio al dettaglio hanno raggruppato quasi un terzo (31 %) dei progetti (523 operazioni). Nel 2024 il settore delle PST è stato il secondo più importante in termini di grandezza, con una quota del 15 %. Nel 2024 il settore manifatturiero, con una quota del 13 %, ha raggiunto il terzo posto in termini di grandezza per quanto concerne gli investimenti greenfield, mentre il settore delle TIC, con una quota del 10 %, si è classificato quarto. Gli investimenti greenfield nel settore delle TIC e del commercio al dettaglio hanno registrato il calo più consistente su base annua: nel 2024 il numero di progetti è diminuito rispettivamente del 27 % e del 21 %. Il settore dei servizi di alloggio è stato l'unico tra i primi cinque che ha registrato un aumento del numero di progetti (1,2 %) nello stesso periodo.

5.Conclusioni

Tra il 2015 e il 2024 si è assistito a un aumento costante degli stock di IED nell'UE-27, che ha ricevuto in media 5 250 IED l'anno. Negli ultimi anni si è però prodotto un rallentamento dei flussi di IED in entrata, con cali annuali nel 2023 (23 %) e nel 2024 (8,4 %). La riduzione dei flussi in entrata nel 2024 è stata causata dal calo degli investimenti greenfield esteri (19 %), dato che le operazioni di fusione e acquisizione hanno registrato una ripresa su base annua (2,7 %).

Nel 2024 gli Stati Uniti e il Regno Unito sono stati i principali investitori stranieri. Gli Stati Uniti si sono collocati al primo posto con il 30 % delle operazioni di fusione e acquisizione e il 37 % degli investimenti greenfield, seguiti da vicino dal Regno Unito, con il 23 % delle fusioni e acquisizioni e il 24 % degli investimenti greenfield. Per quanto riguarda gli Stati membri destinatari degli IED, la Germania ha rappresentato il paese destinatario preferito per le operazioni di fusione e acquisizione (21 %), mentre la Spagna ha ricevuto la quota più elevata di investimenti greenfield (24 %). Infine, da un punto di vista della distribuzione settoriale, per le operazioni di fusione e acquisizione il settore più importante è stato quello delle attività manifatturiere (27 %), mentre per gli investimenti greenfield il settore trainante è stato quello del commercio al dettaglio (31 %).

Il calo annuale dei progetti greenfield nel 2024 ha interessato la quasi totalità delle giurisdizioni di origine, degli Stati membri destinatari e dei settori. Il miglioramento complessivamente moderato su base annua cui si è assistito nel 2024 per le operazioni di fusione e acquisizione sembra essere distribuito in modo più disomogeneo tra le giurisdizioni di origine, i paesi destinatari e i settori.

CAPITOLO 2 – SVILUPPI LEGISLATIVI NEGLI STATI MEMBRI NEL 2024

1.Il regolamento dell'UE sul controllo degli IED e i meccanismi adottati dagli Stati membri dell'UE per il controllo degli IED

Per tutto il 2024 la Commissione europea ha continuato a esortare tutti gli Stati membri a adottare e attuare meccanismi nazionali di controllo degli IED, per fare in modo che la Commissione e tutti gli Stati membri dispongano di strumenti adeguati per individuare e fronteggiare i rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico connessi agli IED.

La Commissione ha inoltre promosso l'allineamento dei meccanismi e delle pratiche di controllo degli IED a livello nazionale. Ha assistito gli Stati membri tramite orientamenti tecnici e strategici, riunioni e scambi di informazioni, in particolare sulle migliori pratiche. Permangono tuttavia notevoli differenze tra i meccanismi nazionali di controllo, in particolare per quanto riguarda: i) il concetto di controllo formale di un IED (che fa scattare la notifica di un IED al meccanismo di cooperazione); ii) i termini previsti dalle procedure nazionali di controllo; iii) i settori interessati dai meccanismi nazionali di controllo; e iv) gli obblighi che incombono alle parti dell'operazione per quanto concerne la notifica alle autorità nazionali. Nel gennaio 2024 la Commissione, anche con l'obiettivo di superare queste differenze, ha presentato una proposta legislativa di revisione del meccanismo di cooperazione, attualmente in fase di finalizzazione presso il Parlamento europeo e il Consiglio.

2.Panoramica dei meccanismi di controllo degli IED e degli sviluppi legislativi negli Stati membri

La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e le incertezze sugli sviluppi geopolitici hanno ulteriormente evidenziato la necessità di mettere in sicurezza le tecnologie e le infrastrutture critiche (avanzate). Di conseguenza, alcuni Stati membri che non disponevano di un meccanismo di controllo hanno preso ulteriori provvedimenti per l'adozione di meccanismi di controllo a livello nazionale, oppure per aggiornare e ampliare quelli esistenti in risposta al mutare delle circostanze.

Nel 2024 tre Stati membri hanno svolto attività finalizzate all'adozione di un meccanismo di controllo, due Stati membri hanno visto l'entrata in funzione dei meccanismi di controllo degli IED da essi recentemente adottati e 10 Stati membri hanno introdotto modifiche alla legislazione vigente in materia di controllo.

Alla fine del 2024, 24 Stati membri dell'UE disponevano di una normativa in materia di controllo degli IED.



La mappa che segue fornisce una panoramica della situazione legislativa negli Stati membri dell'UE nel 2024.

La tabella che segue fornisce una panoramica della situazione e degli sviluppi legislativi in tutti gli Stati membri al 31 dicembre 2024 5 .

Stati membri che dispongono di un meccanismo nazionale di controllo degli IED (senza modifiche legislative)

Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Germania, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna

Stati membri che hanno modificato un meccanismo esistente

Cechia, Danimarca, Francia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia e Ungheria

Stati membri in cui è entrato in vigore un nuovo meccanismo nazionale di controllo degli IED

Bulgaria, Irlanda

Stati membri in cui è in corso un processo consultivo o legislativo che dovrebbe portare all'adozione di un nuovo meccanismo

Cipro, Croazia e Grecia

Stati membri in cui sono entrati in vigore nuovi meccanismi di controllo degli IED

In Bulgaria, il meccanismo nazionale di controllo proposto dal Parlamento nel 2023 è stato adottato il 22 febbraio 2024 e promulgato l'8 marzo 2024 e diventerà operativo quando saranno state adottate le necessarie disposizioni attuative 6 . In Irlanda la legge sul controllo delle operazioni con origine in paesi terzi è stata adottata nell'ottobre 2023 ed è divenuta operativa il 6 gennaio 2025.

Stati membri in cui è in corso un processo consultivo o legislativo che dovrebbe portare all'adozione di un nuovo meccanismo

Al 31 dicembre 2024 Cipro non aveva istituito un meccanismo nazionale di controllo degli IED. Il relativo disegno di legge era stato presentato alla Camera dei rappresentanti nel marzo 2024. A seguito di diverse modifiche, all'inizio del 2025 il disegno di legge è stato ripresentato al servizio giuridico della Repubblica di Cipro a fini di revisione giuridica. A un certo punto il testo sarà nuovamente presentato alla Camera dei rappresentanti a fini di adozione.

In Croazia, nell'ottobre 2023 è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato di elaborare una proposta legislativa per l'istituzione di un meccanismo di controllo degli IED. Al 31 dicembre 2024 il processo di elaborazione era ancora in corso.

In Grecia il ministero degli Affari esteri ha completato la stesura della normativa per l'istituzione di un meccanismo nazionale di controllo.

Stati membri che hanno aggiornato i meccanismi esistenti di controllo degli IED

In Cechia sono stati avviati i lavori preparatori per modificare sia il meccanismo generale di controllo degli IED (legge n. 34/2021) sia il meccanismo di controllo settoriale previsto dalla legge sull'energia (legge n. 458/2000). Con le modifiche del meccanismo generale di controllo degli IED si intende collegare il controllo degli investimenti alle indagini sulle sovvenzioni estere e introdurre nuove norme per la comunicazione con alcuni investitori esteri.

La Danimarca ha modificato il proprio meccanismo di controllo degli IED con la legge n. 674 dell'11 giugno 2024, che ha introdotto la possibilità di un controllo anticipato degli accordi finanziari speciali relativi alle gare d'appalto per l'energia eolica offshore o ad altri grandi progetti pubblici nel settore dell'energia. La nuova normativa è entrata in vigore il 1º luglio 2024.

In Francia, a seguito dell'adozione di un atto amministrativo il 28 dicembre 2023, nel 2024 è entrato in vigore l'elenco riveduto delle attività di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie critiche oggetto del meccanismo di controllo degli investimenti. Tale elenco riveduto comprende ora la fotonica e una nuova descrizione dell'energia pulita.

In Ungheria, con due serie di modifiche della normativa sul controllo degli IED sono state recepite nell'ordinamento nazionale alcune disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 sulla cibersicurezza e della direttiva (UE) 2022/2557 sulla resilienza dei soggetti critici.

La Lituania ha aggiornato due elenchi pertinenti alle attività di controllo degli IED: i) l'elenco delle attrezzature e dei beni importanti per la sicurezza nazionale, nel luglio e nell'ottobre 2024; e ii) l'elenco delle attività economiche considerate strategicamente importanti per la sicurezza nazionale, il 13 novembre 2024. Il novero dei sottosettori è stato esteso alle criptovalute e ai token collegati ad attività.

Il 1º gennaio 2024 i Paesi Bassi hanno adottato un regolamento di attuazione sull'energia eolica offshore. Il regolamento consente di sottoporre a controllo i partecipanti alle gare d'appalto per i parchi eolici offshore e il trasferimento del controllo su tali parchi prima che questi divengano operativi.

In Polonia, il regolamento del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2024 ha modificato l'elenco dei soggetti protetti (società che detengono beni facenti parte di infrastrutture critiche o che sono attive in settori strategici) e le relative autorità di vigilanza.

In Romania, l'adozione del decreto d'urgenza n. 152/2024 ha permesso di chiarire il concetto di "investitore dell'Unione europea" e di introdurre nuove disposizioni sui termini legali. Inoltre, il segretariato della commissione IED è stato posto alle dipendenze dirette del presidente della commissione IED, anziché del presidente dell'autorità garante della concorrenza.

Il 1º ottobre 2024 la Svezia ha ampliato l'elenco dei "servizi essenziali" contemplati dalla legge sul controllo degli IED (2023:560) includendovi nuove attività. La modifica più significativa consiste nell'aggiunta di una serie di attività meritevoli di tutela connesse alle funzioni sociali vitali nel settore dell'informazione e della comunicazione.

In Slovacchia, l'adozione della legge n. 367/2024 sulle infrastrutture critiche e sulle modifiche e aggiunte a taluni atti ha introdotto una modifica limitata relativa all'accesso alle informazioni sulle attività di controllo degli IED.

Informazioni più dettagliate sugli sviluppi legislativi riguardanti i meccanismi nazionali degli Stati membri in materia di controllo sono contenute nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione. Sul sito web della Commissione europea è disponibile un elenco aggiornato dei meccanismi nazionali di controllo 7 .

CAPITOLO 3 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI IED SVOLTE DAGLI STATI MEMBRI

Il regolamento sul controllo degli IED istituisce un quadro che prevede il riesame degli IED da parte degli Stati membri dell'UE nei rispettivi territori per motivi di sicurezza e di ordine pubblico e l'adozione di misure per far fronte a rischi specifici. La decisione di controllare un determinato IED rimane di esclusiva competenza dello Stato membro in cui ha luogo l'investimento. Il regolamento ha inoltre creato un meccanismo di cooperazione tra la Commissione e le autorità di controllo degli Stati membri per la valutazione dei rischi legati alle singole operazioni di IED. Tale meccanismo rende possibile lo scambio di informazioni e consente alla Commissione e agli Stati membri di segnalare i rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico che un IED può comportare per altri Stati membri o per programmi o progetti a livello di UE. Ciò consente di valutare e attenuare tali rischi. Se da un lato il meccanismo di cooperazione aiuta lo Stato membro in cui ha luogo l'investimento a valutare e attenuare i rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico, dall'altro la decisione su quali investimenti controllare, approvare, sottoporre a condizioni o bloccare spetta allo Stato membro in questione.

Il presente capitolo fornisce informazioni aggregate sulle attività di controllo svolte a livello nazionale nel 2024 sulla base delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 5 del regolamento. Nel complesso, gli Stati membri che dispongono di un meccanismo nazionale di controllo hanno gestito un totale di 3 136 richieste di autorizzazione e procedure avviate dalle autorità stesse (casi d'ufficio) 8 , una cifra in aumento rispetto al 2023 (1 808) e al 2022 (1 444). Il 41 % di tali richieste e casi è stato sottoposto a controllo formale, mentre il 59 % circa è stato ritenuto non ammissibile o non ha richiesto un controllo formale (figura 5) 9 .

Figura 5 – Attività di controllo degli IED svolte dagli Stati membri

 Fonte: dati comunicati dagli Stati membri.

Per quanto concerne gli IED oggetto di controllo formale nel 2024 per i quali gli Stati membri hanno comunicato una decisione, la stragrande maggioranza (86 %) è stata autorizzata senza condizioni (figura 6). Ciò significa che gli investimenti sono stati approvati senza necessità di alcuna azione ulteriore da parte dell'investitore. Rispetto all'anno precedente, gli Stati membri hanno autorizzato senza condizioni una quota leggermente più alta di IED sottoposti a controllo formale (tale percentuale era pari all'85 % nel 2023).

Parallelamente, il 9 % delle decisioni ha richiesto un'approvazione con condizioni o con misure di attenuazione, una quota leggermente inferiore rispetto al 10 % del 2023. In tali casi le autorità nazionali di controllo degli IED hanno imposto l'obbligo di determinati interventi, garanzie e impegni da parte degli investitori prima di approvare un IED.

Le autorità nazionali hanno finito per bloccare gli investimenti nell'1 % circa dei casi oggetto di decisione (percentuale identica a quella degli anni precedenti). Infine, nel 4 % dei casi le parti hanno ritirato la domanda presentata prima che fosse adottata una decisione formale al riguardo.

Figura 6 – Decisioni notificate su casi di IED

Fonte: relazioni degli Stati membri alla Commissione.

Conclusioni sulle attività di controllo svolte dagli Stati membri

§Gli IED sottoposti a controllo formale hanno rappresentato il 41 % del totale delle richieste di autorizzazione presentate dalle parti dell'operazione/dagli investitori alle autorità nazionali di controllo degli IED o dei casi esaminati d'ufficio da tali autorità. Questo risultato è fortemente influenzato dalla Svezia, che ha segnalato un numero molto elevato di casi di IED per l'anno di riferimento.

§La maggior parte degli IED sottoposti a controllo è stata autorizzata senza condizioni (86 %); si tratta di una percentuale leggermente superiore a quella del 2023 (85 %). Questo dimostra che il controllo degli IED negli Stati membri dell'UE non ha determinato un clima più restrittivo per gli investimenti, ma ha portato a una maggiore consapevolezza tra gli Stati membri e la Commissione circa gli IED che possono aumentare i rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico.

§Per quanto riguarda le autorizzazioni soggette a condizioni, la percentuale di casi in cui sono state imposte misure di attenuazione (9 %) è stata leggermente inferiore a quella del 2023 (10 %).

§La quota di IED bloccati dagli Stati membri è rimasta pari a circa l'1 %, il che corrisponde alla media degli ultimi anni.

§Nel complesso, tali cifre indicano una tendenza stabile e confermano che l'UE è rimasta aperta agli investimenti esteri e che gli Stati membri bloccano solo gli IED che rappresentano minacce molto gravi per la sicurezza o l'ordine pubblico.

CAPITOLO 4 – MECCANISMO DI COOPERAZIONE DELL'UE IN MATERIA DI CONTROLLO DEGLI IED

1.Notifiche a norma del regolamento sul controllo degli IED

1.1 Descrizione delle attività svolte nel 2024

Nel 2024 sono state trasmesse in totale 477 notifiche da 21 Stati membri a norma dell'articolo 6 del regolamento sul controllo degli IED, rispetto a 488 notifiche trasmesse da 18 Stati membri nel 2023 10 . Quattro Stati membri (Spagna, Austria, Italia, Francia) hanno effettuato il 76 % di tali notifiche e sette Stati membri (Spagna, Austria, Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Lituania) ne hanno effettuato l'84 % 11 . Le operazioni notificate hanno presentato notevoli differenze in relazione a diversi criteri, tra cui l'ambito di applicazione settoriale, il valore delle operazioni e l'origine degli investitori finali.

                 Fonte: dati comunicati dagli Stati membri.

La mappa di cui sopra indica il numero di IED notificati dagli Stati membri ad altri Stati membri e alla Commissione nel quadro del meccanismo di cooperazione dell'UE in materia di controllo degli IED. Nel 2024 7 dei 21 Stati membri che disponevano di un meccanismo nazionale di controllo hanno presentato più di 10 notifiche, 6 Stati membri hanno presentato tra 6 e 10 notifiche e 8 Stati membri ne hanno presentate meno di 5.

Rispetto all'anno precedente, nel 2024 il numero di notifiche è calato del 2 %, passando da 488 a 477. Eccettuata questa lieve diminuzione, negli ultimi anni si è registrato un costante aumento del numero di notifiche, che è passato da 414 nel 2021 a 421 nel 2022 e a 488 nel 2023, mentre il numero di Stati membri che hanno notificato IED è aumentato passando da 13 nel 2021 a 21 nel 2024.

1.2Settori più importanti 12  degli IED notificati al meccanismo di cooperazione

I cinque settori in cui si è registrato il numero più elevato di operazioni nel 2023 sono stati quelli delle attività manifatturiere 13 (25 % delle operazioni), delle TIC 14 (22 %), del commercio all'ingrosso e al dettaglio 15 (14 %), delle attività finanziarie 16 (10 %) e delle attività professionali 17 (9 %). Si tratta di dati molto simili a quelli dell'anno scorso, in cui gli stessi cinque settori hanno occupato i primi posti nello stesso ordine. Le notifiche relative al settore manifatturiero hanno acquisito un'importanza ancora maggiore rispetto al 2023, in cui avevano raggiunto una quota pari al 23 %. Infine, le notifiche relative al settore dell'energia e dei trasporti hanno rappresentato rispettivamente il 6 % e il 5 % del totale delle notifiche del 2024, mentre la quota di notifiche relative agli altri settori 18 è stata pari al 9 %.

Figura 7 – Ripartizione settoriale di tutte le notifiche nel 2024

Fonte: notifiche degli Stati membri.

1.3Valore totale degli IED notificati al meccanismo di cooperazione

Per quanto riguarda il valore delle operazioni, nel 58 % dei casi il valore 19 degli IED notificati è stato inferiore a 500 milioni di EUR; si tratta di un dato in aumento di 5 punti percentuali rispetto al 53 % del 2023. Il 30 % delle operazioni ha avuto un valore pari o superiore a 500 milioni di EUR (rispetto al 29 % nel 2023).

Figura 8 – Valore rispettivo per operazione IED notificata nel 2024 20

Fonte: notifiche degli Stati membri.

1.4Procedure e rapidità di chiusura dei casi di IED

In linea con quanto previsto dal regolamento sul controllo degli IED, le operazioni di IED notificate dagli Stati membri sono valutate dalla Commissione in due fasi. Tutte le operazioni notificate sono oggetto di una valutazione preliminare ("fase 1"). Solo un numero ridotto di operazioni passa alla fase 2,

che comporta una valutazione più dettagliata dei casi che potrebbero incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro o creare rischi per progetti o programmi di interesse per l'Unione. Per i casi che passano alla fase 2 la procedura può concludersi con un parere della Commissione, come previsto dal regolamento sul controllo degli IED. Tali pareri rimangono però riservati a norma dell'articolo 10 del regolamento. Nel parere la Commissione può: i) comunicare che considera l'IED tale da poter incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro o su un progetto o programma di interesse per l'Unione, ii) raccomandare misure appropriate da prendere in considerazione, oppure iii) condividere informazioni pertinenti sugli IED oggetto di un controllo in corso così da orientare la valutazione e la decisione finale dello Stato membro notificante.

Nel 2024 la Commissione ha chiuso il 92 % dei 477 casi valutati nella fase 1, ossia entro 15 giorni civili dalla notifica degli Stati membri che effettuano il controllo (la stessa percentuale del 2023). Il restante 8 % delle operazioni è passato alla fase 2, in cui sono state richieste informazioni supplementari allo Stato membro notificante 21 . Nel 2024 cinque Stati membri hanno concentrato oltre il 66 % dei casi passati alla fase 2; si tratta di un aumento rispetto al 2023, in cui i primi cinque Stati membri avevano notificato il 60 % dei casi passati alla fase 2 per la Commissione. Come nel 2023, la Commissione ha emesso un parere per meno del 2 % delle operazioni notificate.

Figura 9 – Casi chiusi nella fase 1 e nella fase 2

Fonte: notifiche degli Stati membri.

Quando dà avvio alla fase 2, la Commissione chiede allo Stato membro notificante informazioni supplementari, che variano a seconda dell'operazione e del livello di dettaglio delle informazioni trasmesse unitamente alla notifica 22 . La richiesta di informazioni supplementari comprende spesso domande sulle intenzioni e sul piano commerciale dell'investitore in relazione alla società destinataria o ai clienti di quest'ultima in settori sensibili. Tali informazioni sono richieste al fine di una migliore valutazione della criticità della società destinataria e delle potenziali minacce poste dall'investitore estero.

Nel 2024 gli Stati membri hanno partecipato al meccanismo di cooperazione anche formulando domande in circa il 10 % dei casi e presentando osservazioni sulle operazioni di IED in corso in un altro Stato membro. La percentuale di casi sui quali gli Stati membri hanno formulato osservazioni è stata del 3 % circa, nettamente inferiore al 6 % del 2023 23 . La quota di Stati membri che hanno rivolto osservazioni ad altri Stati membri è rimasta invariata ed è stata di circa un terzo 24 .

1.5Principali settori degli IED soggetti alla valutazione dettagliata dei rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico da parte della Commissione

Il settore più importante per i casi passati alla fase 2 è stato quello delle attività manifatturiere, che ha raggruppato il 50 % delle operazioni, un dato ben superiore rispetto alla quota del 39 % registrata nel 2023 (figura 10). Il secondo settore per importanza è stato quello delle TIC, che ha concentrato quasi un quinto dei casi passati alla fase 2 (24 % nel 2023). Il settore delle attività finanziarie si è posizionato al terzo posto con una quota di casi passati alla fase 2 pari all'8 %, invariata rispetto all'anno precedente.

Figura 10 – Principali settori interessati dalla fase 2 nei casi del 2024

Fonte: notifiche degli Stati membri.

Considerata l'importanza del settore manifatturiero, la figura 11 fornisce una panoramica dei fattori 25 utilizzati per valutare la criticità delle operazioni in tale settore in relazione alla sicurezza e all'ordine pubblico. Il fattore utilizzato più spesso, ossia nel 49 % dei casi nel 2024 (51 % nel 2023), riguarda le operazioni che hanno comportato investimenti esteri in tecnologie critiche. Il secondo fattore più importante, che ha interessato il 26 % dei casi (34 % nel 2023), ha riguardato gli IED in infrastrutture critiche, seguito da quello relativo all'approvvigionamento di fattori produttivi critici con una quota del 20 % (13 % nel 2023). Infine, l'accesso a informazioni sensibili (compresi i dati personali) ha rappresentato il 5 % del totale, con un aumento di 3 punti percentuali rispetto al 2 % del 2023.

Figura 11 – Fattori che hanno determinato il passaggio alla fase 2 dei casi riguardanti il settore manifatturiero

Fonte: notifiche degli Stati membri.

Un esame più dettagliato delle notifiche relative alle tecnologie critiche soggette alla fase 2 (figura 12) rivela che le attività nel settore della difesa hanno rappresentato il 37 % di questi casi, con un aumento di 11 punti percentuali rispetto al 26 % del 2023; seguono il settore dei semiconduttori con il 21 % e il settore aerospaziale con il 16 %. Le posizioni di queste ultime due tecnologie si sono invertite rispetto al 2023, anno in cui la quota dei semiconduttori era del 17 % mentre il settore aerospaziale rappresentava il 22 %. Le altre tecnologie critiche, tra cui l'intelligenza artificiale e la robotica, hanno rappresentato il 26 % del totale.

Figura 12 – Tipi di tecnologie critiche nei casi passati alla fase 2

Fonte: notifiche degli Stati membri.

1.6Origine degli investitori finali negli IED notificati al meccanismo di cooperazione

Le sei giurisdizioni di origine più importanti per i 477 casi notificati nel 2024 sono gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Cina (compresa Hong Kong), il Giappone, il Canada e gli Emirati arabi uniti. Rispetto al 2023, la quota di IED realizzati da investitori statunitensi e notificati al meccanismo di cooperazione è aumentata in misura significativa, pari a 7 punti percentuali, passando dal 33 % nel 2023 al 40 % del totale delle operazioni nel 2024. La quota degli investitori del Regno Unito è invece diminuita marginalmente, passando dal 12 % nel 2023 all'11 % nel 2024. Un altro importante sviluppo è stato l'aumento delle operazioni con origine in Cina, la cui quota è aumentata del 50 %, passando dal 6 % nel 2023 al 9 % nel 2024. Gli IED con origine in Giappone si sono posizionati al quarto posto nella classifica del numero totale di operazioni nel 2024, con una quota del 4 % (invariata rispetto al 2023). Infine, gli IED di investitori del Canada e degli Emirati arabi uniti hanno raggiunto una quota del 3 % per ciascuno dei due paesi (in calo rispettivamente dal 5 % e dal 6 % del 2023).

Il 30 % 26 dei casi notificati ha avuto origine in giurisdizioni diverse dalle prime sei; nel 2023 tale percentuale è stata del 33 %. Ciò segna un lieve aumento della concentrazione degli investimenti provenienti dai principali paesi di origine. Nel 2023 i primi sei investitori avevano concentrato il 66 % dei casi notificati, rispetto al 70 % nel 2024.

Figura 13 – Paesi di origine degli investitori finali nei casi del 2024

Fonte: notifiche degli Stati membri.

1.7Notifiche al meccanismo di cooperazione su operazioni soggette a più giurisdizioni diverse e relativi settori principali

Il 19 % dei casi notificati nel 2024 ha riguardato operazioni oggetto di un controllo in corso in due o più Stati membri (rispetto al 29 % nella prima relazione annuale, al 28 % nella seconda, al 20 % nella terza e al 36 % nella quarta) 27 . I principali settori oggetto di tali notifiche sono stati: i) il settore manifatturiero, con una quota del 26 % (23 % nel 2023); ii) il settore delle TIC, con una quota del 20 % (21 % nel 2023); iii) il settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio, con una quota del 14 % (19 % nel 2023); iv) il settore delle attività professionali, con una quota del 7 % (13 % nel 2023); e v) il settore dell'energia, con una quota del 6 % (5 % nel 2023) (tabella 1). I settori delle costruzioni e della sanità hanno rappresentato il 6 % delle operazioni soggette a più giurisdizioni diverse. Gli altri settori, tra cui quello dei trasporti e il settore idrico, hanno rappresentato infine il 7 % del totale delle operazioni soggette a più giurisdizioni diverse.

Tabella 1 — Settori principali per gli IED soggetti a più giurisdizioni diverse

Settore manifatturiero

26 %

TIC

20 %

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

14 %

Attività finanziarie

10 %

Attività professionali

7 %

Costruzioni

6 %

Energia

6 %

Sanità

6 %

Altri

7 %

Fonte: notifiche degli Stati membri.

1.8Casi non notificati

Il regolamento sul controllo degli IED consente agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi informazioni sugli IED non notificati al meccanismo di cooperazione dell'UE; qualora gli altri Stati membri o la Commissione individuino rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico, è possibile presentare osservazioni o fornire un parere. Nel 2024 la Commissione si è avvalsa di tale procedura in misura limitata per indagare su operazioni non oggetto di un controllo in corso.

Conclusioni sul meccanismo di cooperazione dell'UE in materia di controllo degli IED

§In primo luogo, il controllo degli IED ha continuato a rappresentare uno strumento indispensabile che contribuisce alla sicurezza collettiva dell'UE di fronte agli investimenti con origine in paesi terzi che potrebbero aumentare i rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico.

§In secondo luogo, il meccanismo di cooperazione dell'UE in materia di controllo degli IED rimane di gran rilevanza. Lo conferma il numero di notifiche, che si è mantenuto all'incirca allo stesso livello del 2023 (477 notifiche nel 2024, 488 nel 2023). Al tempo stesso, sette Stati membri hanno concentrato l'84 % delle notifiche: Spagna, Austria, Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Lituania. Sebbene gli Stati membri che dispongono attualmente di un meccanismo di controllo operativo siano 24, quelli che hanno notificato operazioni sono stati 21 (si tratta di un aumento rispetto ai 13 Stati membri del 2021). Questa tendenza all'aumento è frutto di una crescente familiarità con il meccanismo di cooperazione. Inoltre, gli Stati membri hanno avuto l'opportunità di discutere a livello tecnico in occasione delle riunioni del gruppo di esperti sul controllo degli IED e dell'annuale "Screeners' Academy", che l'autorità rumena per il controllo degli IED ha ospitato nel 2024.

§In terzo luogo, nel quadro del forte impegno assunto dall'Unione a favore di un contesto aperto agli investimenti, il meccanismo di cooperazione dell'UE continua a funzionare come uno strumento mirato e limitato ai casi eccezionali in cui un IED può incidere negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nell'Unione. Dei 477 casi notificati nel 2024, la stragrande maggioranza (92 %) è stata chiusa nella fase 1, vale a dire entro 15 giorni civili dalla notifica degli Stati membri che effettuano il controllo; solo l'8 % dei casi notificati è stato oggetto di una valutazione approfondita dei rischi per la sicurezza da parte della Commissione. Tale percentuale è rimasta invariata rispetto al 2023. Come nel 2023, nel 2024 la Commissione ha emesso un parere in meno del 2 % dei casi.

§In quarto luogo, la posizione di primo piano del settore manifatturiero per i casi passati alla fase 2 è addirittura aumentata, passando dal 39 % nel 2023 al 50 % nel 2024. Un esame attento dei fattori che hanno determinato l'esigenza di effettuare una valutazione approfondita dei rischi per la sicurezza nella fase 2 rivela che nel 49 % dei casi (51 % nel 2023) l'importanza dell'impresa destinataria sotto il profilo delle "tecnologie critiche" è stata il fattore che ha giustificato ulteriori valutazioni. Le notifiche relative alle tecnologie critiche soggette alla fase 2 mostrano che le attività nel settore della difesa hanno acquisito maggiore importanza, in quanto hanno rappresentato il 37 % del totale, rispetto al 26 % del 2023. Inoltre, rispetto al 2023, il settore dei semiconduttori ha superato il settore aerospaziale classificandosi al secondo posto con una quota del 21 %, seguito dal settore aerospaziale con il 16 %.

§Infine, le prime due giurisdizioni di origine cui appartiene la maggior parte degli investitori sono rimaste le stesse, ossia gli Stati Uniti e il Regno Unito, che hanno concentrato il 51 % degli investimenti notificati al meccanismo di cooperazione dell'UE. La quota degli investitori statunitensi è però aumentata notevolmente, passando dal 33 % nel 2023 al 40 % nel 2024. La quota degli investitori del Regno Unito è invece leggermente diminuita, passando dal 12 % nel 2023 all'11 % nel 2024. Un altro sviluppo degno in nota riguarda gli investitori cinesi (e di Hong Kong), la cui quota è aumentata del 50 %, passando dal 6 % nel 2023 al 9 % nel 2024. Nel frattempo, gli investitori del Canada e degli Emirati arabi uniti hanno realizzato una quota minore del totale delle operazioni, pari al 3 % per ciascuno dei due paesi, in calo rispetto ai livelli del 2023, pari rispettivamente al 5 % e al 6 %.

2.Progressi recenti nel controllo degli IED e prospettive future: una proposta di revisione del regolamento sul controllo degli IED

Nell'ambito della strategia europea per la sicurezza economica 28 , il 24 gennaio 2024 la Commissione europea ha presentato una proposta legislativa di revisione del regolamento sul controllo degli IED 29 . La proposta si basa sull'esperienza acquisita in più di 1 200 casi di IED, su uno studio dell'OCSE, su una valutazione approfondita della Commissione e su una relazione speciale della Corte dei conti europea.

La proposta mira ad affrontare le principali carenze del quadro attuale, tra cui l'assenza di meccanismi di controllo in alcuni Stati membri, la frammentazione normativa e la mancanza di un approccio comune alle operazioni che tutti gli Stati membri devono controllare, e persegue gli obiettivi seguenti:

§fare in modo che tutti gli Stati membri istituiscano meccanismi di controllo;

§introdurre un ambito di applicazione comune minimo e un livello minimo di armonizzazione dei meccanismi nazionali;

§far rientrare nell'ambito di applicazione dei controlli gli investitori con sede nell'UE controllati in ultima istanza da soggetti di paesi terzi;

§rafforzare la cooperazione e l'obbligo di rendiconto tra gli Stati membri e la Commissione.

3.Riesame degli investimenti in uscita – adozione della raccomandazione (UE) 2025/63 della Commissione

Il 15 gennaio 2025 la Commissione ha adottato una raccomandazione sul riesame degli investimenti in uscita dell'Unione. L'iniziativa mira a rafforzare la sicurezza economica dell'UE, a orientare le scelte strategiche future e a continuare a sviluppare un contesto aperto agli investimenti nell'UE.

La raccomandazione si applica a tre settori tecnologici di importanza strategica che si ritiene presentino un rischio potenziale elevato (semiconduttori, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche) e invita gli Stati membri a valutare i rischi per la sicurezza economica che possono derivare dalle operazioni di investimento in uscita dell'UE. Più specificamente, gli Stati membri dovrebbero:

§esaminare gli investimenti in uscita, conclusi e in corso, realizzati nei tre settori tecnologici da imprese stabilite nei rispettivi territori;

§raccogliere informazioni e valutare, insieme alla Commissione, potenziali rischi e preoccupazioni in materia di sicurezza riguardo agli investimenti in uscita, prendendo in considerazione risposte politiche adeguate alla fine del periodo di 15 mesi proposto per il riesame. Tali rischi potrebbero derivare da una fuga di tecnologie o know-how connessa a un investimento in uscita che consenta l'uso delle tecnologie a fini militari o di intelligence contro l'UE o i suoi Stati membri o per minare la pace e la sicurezza a livello internazionale;

§consultare e collaborare con i portatori di interessi, tra cui le imprese, il mondo accademico e la società civile, per ottenere un quadro completo del contesto degli investimenti e dei potenziali rischi per la sicurezza.

La raccomandazione si basa sulle discussioni con gli Stati membri nell'ambito del gruppo di esperti della Commissione sugli investimenti in uscita, istituito nel luglio 2023, e sulla consultazione pubblica condotta a seguito del libro bianco sugli investimenti in uscita pubblicato nel gennaio 2024.

Seguito e prossimi passi

Gli Stati membri dovevano designare un punto di contatto unico entro il 15 marzo 2025. Al momento dell'elaborazione della presente relazione, 25 Stati membri avevano notificato alla Commissione i dati delle autorità per il riesame degli investimenti in uscita.

Agli Stati membri è inoltre chiesto di presentare: i) una relazione sullo stato di avanzamento, entro il 15 luglio 2025, e ii) una relazione esaustiva sull'attuazione della raccomandazione e sugli eventuali rischi individuati, entro il 30 giugno 2026.

(1)

    Gli investimenti esteri diretti possono essere suddivisi in investimenti greenfield e operazioni di fusione e acquisizione. Gli investimenti greenfield internazionali comportano in genere la creazione di una nuova società o di strutture all'estero, mentre una fusione o un'acquisizione internazionale equivale al trasferimento della proprietà di beni esistenti relativi a un'attività economica a un proprietario all'estero. Le operazioni di fusione e acquisizione sono incluse se comportano l'acquisizione di partecipazioni azionarie superiori al 10 % del capitale di un'impresa dell'UE-27.

(2)

   Nel febbraio 2025 è iniziato il quarto anno della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Ulteriori tensioni geopolitiche, come l'ampliamento e l'aggravarsi del conflitto in Medio Oriente o la minaccia di un inasprimento delle tensioni commerciali mondiali, hanno anch'esse rappresentato fonti di rischio nel corso del 2024.

(3)

   I principali centri finanziari offshore per numero di operazioni nel 2024 sono stati (in ordine alfabetico): Bermuda, Isole Cayman, Isole Vergini britanniche, Liechtenstein e Monaco. Per l'elenco completo dei centri finanziari offshore cfr. ad esempio il documento di lavoro dei servizi della Commissione che dà seguito alla comunicazione della Commissione "Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali" (SWD(2019) 108 final del 13 marzo 2019).

(4)

   Le categorie utilizzate si riferiscono alla struttura generale della NACE Rev. 2, cfr.: https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace-rev2 .

(5)

   Per maggiori dettagli, cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

(6)

     Al 16 giugno 2025 non erano ancora state adottate le necessarie disposizioni attuative del meccanismo di controllo della Bulgaria.

(7)

L'elenco dei meccanismi di controllo notificati dagli Stati membri (ultimo aggiornamento dell'8 gennaio 2025) è disponibile al seguente indirizzo:

  https://circabc.europa.eu/rest/download/7e72cdb4-65d4-4eb1-910b-bed119c45d47 .

(8)

     Gli Stati membri dispongono di procedure di controllo che variano in termini di ambito di applicazione, fasi del processo, controlli di ammissibilità ex ante o ex post, termini per la realizzazione dei controlli ecc., differenze che trovano riscontro nelle segnalazioni dei casi. Ad esempio, alcuni Stati membri dichiarano l'inammissibilità di alcuni investimenti prima di svolgere una procedura formale di controllo, mentre altri effettuano in primo luogo un controllo formale degli investimenti e solo successivamente ne dichiarano l'inammissibilità. I grafici e le cifre figuranti in questo capitolo mirano pertanto a illustrare come si sono svolte in media le attività di controllo degli Stati membri per l'anno di riferimento e si basano sui dati da essi comunicati.

(9)

     I dati comunicati sono fortemente influenzati dal fatto che la Svezia ha segnalato, nel primo anno completo di funzionamento del suo meccanismo di controllo degli IED, un numero molto elevato di casi, che ha superato di gran lunga il numero annuale dei casi segnalati da qualsiasi altro Stato membro. Escludendo la Svezia dal calcolo, la percentuale di casi sottoposti a controllo formale sarebbe del 67 % e la quota di casi che non hanno richiesto un controllo formale sarebbe del 33 %.

(10)

 Cfr.  https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2024)464&lang=it .

(11)

 Nel 2023 tali quote si erano attestate rispettivamente al 69 % e all'85 %.

(12)

 Seguendo l'approccio generale, è stato scelto come indicatore principale il settore di attività primario. Tale scelta è in linea anche con le informazioni figuranti in tutti i grafici settoriali contenuti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione annuale.

(13)

   Il settore manifatturiero comprende le attività delle imprese impegnate nella trasformazione di materiali in nuovi prodotti (ad es. produzione di apparecchiature e motori elettrici, macchinari e impianti industriali, armi e munizioni, prodotti farmaceutici ecc.).

(14)

Per "TIC" si intendono le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Vi rientrano le attività svolte da imprese che forniscono infrastrutture e strumenti essenziali per la creazione, la condivisione e la diffusione delle conoscenze (ad esempio la programmazione informatica, l'edizione di software, l'elaborazione dati, l'hosting e le attività di telecomunicazioni mobili).

(15)

   Il commercio all'ingrosso e al dettaglio comprende le attività all'ingrosso e al dettaglio riguardanti i prodotti farmaceutici, i prodotti chimici, le apparecchiature e forniture elettroniche e di telecomunicazione, i computer, le apparecchiature informatiche periferiche e il software, i metalli e i minerali metalliferi.

(16)

Le attività finanziarie comprendono le attività svolte da società di partecipazione (holding), fondi o soggetti analoghi del settore finanziario che mirano all'acquisizione di una specifica partecipazione (azionaria) o del controllo in una società destinataria (ad esempio le attività di gestione di fondi, le attività delle holding, i servizi finanziari e le attività assicurative).

(17)

Le attività professionali comprendono le attività di studi legali e di contabilità e le attività di consulenza e di ingegneria (ad esempio le attività di sedi centrali, le ricerche di mercato e i sondaggi di opinione, le attività di consulenza e le attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel settore della biotecnologia).

(18)

La categoria "Altri" comprende tutti gli altri settori al di sotto del 5 %, in particolare i settori delle costruzioni, della sanità e delle attività amministrative.

(19)

     Ove disponibile, il valore è quello dell'intera operazione di cui faceva parte l'operazione notificata.

(20)

   La dicitura "Non disponibile/non divulgato" comprende i valori non indicati, non disponibili/non divulgati e non applicabili (ad es. perché un'operazione ha comportato una ristrutturazione, oppure perché non sono state fornite informazioni sull'investimento).

(21)

   In tali casi, il termine per presentare osservazioni o formulare un parere è di 20 giorni civili dal ricevimento delle informazioni richieste allo Stato membro notificante.

(22)

Il modulo di notifica "Richiesta di informazioni a un investitore ai fini di una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento" serve ad assicurare un certo grado di uniformità e un livello minimo di informazioni sull'operazione, sull'investitore e sulla società destinataria dell'investimento nelle notifiche effettuate a norma del regolamento. Il modulo è disponibile all'indirizzo https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/investment-screening_it.

(23)

   Diversi paesi possono formulare osservazioni sulla stessa operazione.

(24)

   Nella maggior parte dei casi in cui gli Stati membri avevano formulato domande, la risposta ricevuta ha attenuato le potenziali preoccupazioni, per cui non sono state formulate osservazioni.

(25)

   Tali fattori sono previsti all'articolo 4 del regolamento sul controllo degli IED. Per ogni singola operazione possono essere presi in considerazione diversi fattori al fine di valutare la criticità di un determinato IED per la sicurezza e l'ordine pubblico.

(26)

   Tra i paesi/le giurisdizioni con una quota non trascurabile figurano Jersey, India, Singapore e Svizzera, con una quota del 2 % ciascuno. Gli IED con origine in Russia hanno rappresentato l'1 % degli investimenti totali notificati al meccanismo di cooperazione nel 2024.

(27)

   In questo contesto, per "operazioni di IED soggette a più giurisdizioni diverse" si intendono le operazioni di IED che hanno come società destinataria un gruppo societario presente in più di uno Stato membro (ed eventualmente anche in paesi terzi), ad esempio in quanto ha società controllate in più di uno Stato membro. Tali operazioni possono essere notificate da più di uno Stato membro se l'operazione rientra nell'ambito di applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo e se gli Stati membri interessati ne avviano il controllo formale.

(28)

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52023JC0020 .

(29)

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52024PC0023 .