COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.10.2025
COM(2025) 631 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sulla delega di potere a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose
1.
INTRODUZIONE
La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva") istituisce un quadro per il trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne nell'Unione europea. La direttiva ha adottato la legislazione internazionale specifica e l'ha resa obbligatoria anche per le operazioni di trasporto nazionale effettuate negli Stati membri dell'UE. La legislazione internazionale è adottata e aggiornata sotto l'egida della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF).
Più precisamente, la legislazione internazionale è costituita:
·dall'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), entrambi adottati sotto l'egida dell'UNECE; e
·dal regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), adottato sotto l'egida dell'OTIF.
Questi strumenti internazionali sono generalmente aggiornati ogni due anni per allinearli al progresso tecnico e scientifico. Allo stesso tempo, un complesso meccanismo di cooperazione interistituzionale permette che gli strumenti rimangano armonizzati tra loro. Ciò facilita l'esecuzione delle operazioni intermodali.
La direttiva approva tali strumenti internazionali negli allegati. Ciò garantisce chiarezza e certezza del diritto agli operatori economici e alle autorità nazionali in relazione ad un unico insieme di norme che disciplinano il trasporto sia internazionale sia nazionale di merci pericolose. Gli allegati della direttiva sono modificati periodicamente (in linea di principio ogni due anni) per fare in modo che rimangano efficaci e tengano il passo con gli aggiornamenti degli strumenti internazionali.
Il regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato la direttiva cambiando la procedura di modifica dei relativi allegati. L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva nella sua formulazione modificata stabilisce quanto segue:
"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica gli allegati per tenere conto delle modifiche apportate all'ADR, al RID e all'ADN, in particolare quelle concernenti il progresso scientifico e tecnico, compreso l'utilizzo di tecnologie per il rilevamento e la localizzazione."
In riferimento a tale delega di poteri, a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, della direttiva, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla delega dei poteri conferitile dalla direttiva, garantendo in tal modo trasparenza e responsabilità nell'esercizio dei suoi poteri delegati.
2.
ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI
2.1. Atti delegati adottati
Dall'entrata in vigore dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva nella sua forma attuale, la Commissione ha esercitato il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 in tre occasioni, adottando le direttive delegate (UE) 2020/1833, (UE) 2022/2407 e (UE) 2025/149 della Commissione. Scopo di tali direttive delegate della Commissione è aggiornare gli allegati della direttiva allineandoli al progresso scientifico e tecnico, tenendo conto delle modifiche dell'ADR, del RID e dell'ADN.
2.2. Consultazione degli Stati membri
Gli esperti degli Stati membri dell'UE sono stati coinvolti nella preparazione dell'adozione di tali direttive delegate della Commissione in tre fasi.
In primo luogo, in qualità di parti contraenti e Stati contraenti dell'ADR, dell'ADN e del RID, gli Stati membri sono stati coinvolti nel processo tecnico di redazione, presentazione, discussione e votazione delle modifiche degli accordi internazionali.
In secondo luogo, in qualità di membri del Consiglio dell'UE, gli Stati membri sono stati consultati in merito all'adozione delle decisioni del Consiglio che stabiliscono la posizione da adottare sul testo definitivo dell'ADR, dell'ADN e del RID modificati sottoposto all'adozione dell'UNECE e dell'OTIF. L'obiettivo di questa seconda fase era confermare l'adeguatezza delle modifiche dell'ADR, dell'ADN e del RID, in vista della loro adozione nell'acquis dell'UE come allegati della direttiva.
In terzo luogo, conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, la Commissione ha consultato gli esperti degli Stati membri nominati in seno al gruppo di esperti sul trasporto di merci pericolose in merito alle proposte della Commissione volte a modificare gli allegati della direttiva tramite l'adozione di direttive delegate della Commissione.
3.
CONCLUSIONI
È probabile che la Commissione eserciti nuovamente i poteri delegati conferitile dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva: alla fine del 2026, quando saranno necessari per consentire alla Commissione di adottare una nuova direttiva delegata volta ad aggiornare gli allegati della direttiva per allinearli al progresso tecnico e scientifico. Questo permetterà di allineare gli allegati alle edizioni 2027 dell'ADR, dell'ADN e del RID.
Conformemente all'articolo 8 bis, paragrafo 2, della direttiva, la Commissione preparerà una nuova relazione sull'esercizio dei poteri delegati prima della scadenza del prossimo periodo di cinque anni.
La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.