COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 2.10.2025
COM(2025) 585 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
a norma dell’articolo 105 bis, paragrafo 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio sulle deroghe alle aliquote IVA applicate dagli Stati membri
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 2.10.2025
COM(2025) 585 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
a norma dell’articolo 105 bis, paragrafo 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio sulle deroghe alle aliquote IVA applicate dagli Stati membri
deroghe in materia di aliquote
Prefazione
La Commissione presenta questa relazione conformemente all'articolo 105 bis, paragrafo 6, della direttiva 2006/112/CE 1 (direttiva IVA), specificando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 105 bis, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 105 ter. La presente relazione spiega il modo in cui gli Stati membri applicano deroghe che comportano aliquote ridotte, comprese aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all'articolo 98, paragrafo 1 (aliquote superridotte) ed esenzioni con diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) versata nella fase precedente (aliquote zero).
I dettagli forniti nella presente relazione si basano esclusivamente sulle informazioni ricevute dagli Stati membri. Pertanto la Commissione non può assumersi la responsabilità di eventuali inesattezze presenti nei dati. Le conclusioni o le spiegazioni contenute nella presente relazione non rispecchiano necessariamente il parere ufficiale della Commissione. Né la Commissione né chiunque agisca per suo conto può assumersi la responsabilità del successivo utilizzo delle informazioni contenute nella presente relazione.
Indice
1.Sintesi
2.Contesto
3.Beni e servizi per i quali gli Stati membri applicano deroghe alle aliquote IVA
3.1Osservazioni generali su tutte le deroghe
3.2Deroghe per i beni e i servizi elencati nell'allegato III
3.3Deroghe per beni e servizi non elencati nell'allegato III
3.4Deroghe per l'edilizia abitativa che non rientra nell'ambito
di una politica sociale
3.5Deroghe che comportano scelte a norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 5
4.Prospettive
Allegato 1: elenco semplificato delle deroghe
Allegato 2: elenco semplificato delle deroghe per settore
Allegato 3: elenco dettagliato delle deroghe per Stato membro
Elenco delle figure
Figura 1. Numero di deroghe applicate dagli Stati membri 7
Figura 2. Operazioni che beneficiano di deroghe multiple 8
Figura 3. Numero di deroghe per tipo di aliquota IVA 8
Figura 4. Deroghe per settore economico 9
Figura 5. Deroghe con aliquota superridotta per Stato membro 10
Figura 6. Deroghe scelte dagli Stati membri a norma dell'articolo 105 bis,
paragrafo 5
13
Glossario
Aliquota ridotta: un'aliquota IVA non inferiore al minimo del 5 %.
Aliquota superridotta: aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 %.
Tasso zero: esenzione con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente.
Aliquota speciale: aliquota ridotta non inferiore al 12 %.
Deroga: ai fini della presente relazione, per "deroga" si intende l'applicazione di un'aliquota IVA inferiore all'aliquota normale sulla base dell'articolo 105 bis, paragrafo 1 o 3, oppure dell'articolo 105 ter della direttiva IVA.
Informazioni giuridiche
La presente relazione si basa esclusivamente sulle informazioni fornite dagli Stati membri nelle loro comunicazioni al comitato IVA.
A norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 6, della direttiva IVA, la Commissione è tenuta a presentare, entro il 1º luglio 2025 e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione contenente un elenco completo che indichi i beni e i servizi di cui ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 105 bis e all'articolo 105 ter, cui sono applicate negli Stati membri le aliquote ridotte, comprese le aliquote superridotte, o le aliquote zero.
Entro il 7 luglio 2022 gli Stati membri dovevano comunicare al comitato IVA il testo delle principali disposizioni di diritto interno e le condizioni per la loro applicazione al 1º gennaio 2021 per quanto concerne:
·le aliquote superridotte e le aliquote zero di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 1
2
(beni e [...] servizi di cui ai punti dell'allegato III diversi dai punti da 1 a 6 e dal punto 10 quater);
·le aliquote speciali di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 3, primo comma
3
(beni e [...] servizi divers[i] da quell[i] elencat[i] nell'allegato III);
·le aliquote ridotte di cui all'articolo 105 ter, paragrafo 1
4
(operazioni relative all'edilizia abitativa che non rientrano nell'ambito di una politica sociale).
Gli Stati membri che al 1º gennaio 2021 non applicavano aliquote speciali, aliquote superridotte o aliquote zero alle suddette operazioni, ma che desideravano procedere in tal senso, dovevano adottare entro il 7 ottobre 2023 le modalità di esercizio di tali opzioni. Dovevano altresì comunicare al comitato IVA il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate 5 . Tali Stati membri devono applicare tali aliquote alle stesse cessioni di beni o prestazioni di servizi e alle stesse condizioni applicabili al 1º gennaio 2021 negli Stati membri che hanno comunicato, entro il 7 luglio 2022 6 , le loro principali disposizioni e condizioni di deroga già applicate.
Come stabilito all'articolo 105 bis, paragrafo 6, della direttiva IVA, l'ambito di applicazione della presente relazione riguarda soltanto le deroghe permanenti.
Esistono altre deroghe, quali quelle di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 2, della direttiva IVA, relative alle operazioni diverse da quelle elencate nell'allegato III, alle quali gli Stati membri applicano un'aliquota IVA inferiore al 12 %, comprese le aliquote superridotte e zero. Tali deroghe sono temporanee, in quanto gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte inferiori al 12 % o aliquote superridotte o zero soltanto fino al 1º gennaio 2032 o fino all'adozione del regime definitivo a norma dell'articolo 402 della direttiva IVA.
La presente relazione non fa riferimento a tali deroghe temporanee.
1.Sintesi
La presente relazione esamina le modalità con cui gli Stati membri applicano le deroghe alle aliquote IVA, rivelando una distribuzione disomogenea. Su un totale di 64 deroghe, il Lussemburgo, l'Irlanda e l'Italia da soli ne rappresentano il 75 %. Il resto riguarda altri sette Stati membri, ossia Malta, Cipro, Grecia, Francia, Portogallo, Spagna e Austria.
Sono interessati 54 tipi distinti di operazioni, di cui 10 si sovrappongono in otto Stati membri. Oltre il 90 % delle deroghe riguarda l'applicazione di aliquote superridotte (31 deroghe) e speciali (28 deroghe).
Il settore dell'edilizia abitativa e delle costruzioni domina nel contesto delle deroghe rappresentando pressoché il 30 %, seguito da settori quali cultura e turismo, servizi pubblici, prodotti alimentari e ospitalità e servizi finanziari, i quali congiuntamente rappresentano una quota del 40 %. Altri settori interessati sono l'agricoltura, il benessere degli animali e la teleradiodiffusione.
Sette Stati membri hanno applicato complessivamente 33 deroghe relative a beni e servizi elencati nell'allegato III alle condizioni di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 1, della direttiva IVA, mentre il solo Lussemburgo rappresenta il 45 %. L'Irlanda è unica ad applicare aliquote IVA pari a zero all'abbigliamento per bambini e ai servizi marittimi. Anche Italia, Cipro, Francia, Spagna e Grecia applicano deroghe a questa categoria relative ad aliquote superridotte comprese tra il 2,1 % e il 4 %.
Inoltre 28 deroghe applicate da sei Stati membri riguardano beni e servizi non elencati nell'allegato III, che richiedono un'aliquota minima pari al 12 % al fine di rimanere permanenti. L'Irlanda si colloca in cima all'elenco per questa categoria, avendo chiesto la metà di tutte le deroghe. Lussemburgo, Malta, Portogallo, Austria e Grecia condividono la restante metà delle deroghe in questa categoria. Le aliquote speciali applicate in questa categoria sono comprese tra il 12 % e il 14 %.
L'Italia è l'unico paese ad applicare la terza categoria di deroghe relative all'edilizia abitativa non sociale. Tale paese utilizza un'aliquota IVA pari al 10 % per varie operazioni relative alla costruzione e alla ristrutturazione di edifici, con possibilità di continuare oltre il 1º gennaio 2042 qualora sia soddisfatta la prescrizione di un'aliquota minima pari al 12 %.
Il ricorso all'opzione di scegliere tra le deroghe applicate da altri Stati membri al 1º gennaio 2021 è stato decisamente esiguo. Uno dei motivi plausibili di tale circostanza risiede nel fatto che gli Stati membri interessati non sempre hanno ritenuto che le condizioni di applicazione specifiche fossero adeguate alle loro esigenze. Soltanto Cipro, Grecia e Malta hanno optato per un totale di nove deroghe applicate da altri sei Stati membri, con una ripartizione piuttosto uniforme tra aliquote superridotte e aliquote speciali.
2.Contesto
La sesta direttiva IVA 7 del 1977 ha spianato la strada a un sistema comune dell'IVA nell'UE. Ha armonizzato aspetti chiave quali la base imponibile e l'assoggettamento all'imposta, ma ha lasciato agli Stati membri un ampio margine di manovra nella fissazione delle aliquote IVA. Di conseguenza, sono emerse diverse pratiche a livello nazionale, tra cui molteplici aliquote ridotte e pari a zero, spesso mantenute attraverso misure transitorie concesse ai nuovi Stati membri al momento dell'adesione.
Il completamento del mercato unico nel 1993 ha reso necessario un ravvicinamento più stretto dei sistemi IVA grazie all'eliminazione delle frontiere fiscali. A tal fine, l'introduzione di norme transitorie che prevedono un'esenzione per le cessioni intracomunitarie di beni e la corrispondente tassazione degli acquisti a destinazione ha garantito che le operazioni fossero soggette all'IVA nello Stato membro di consumo, riducendo in tal modo il rischio di distorsioni commerciali dovute ad aliquote IVA diverse 8 . Nuove misure di semplificazione hanno sostenuto il cambiamento 9 , con la modifica dell'ambito di applicazione delle aliquote IVA al fine di includere un'aliquota normale minima pari al 15 % e una o due aliquote ridotte pari ad almeno il 5 % per i beni e i servizi elencati nell'allegato III 10 .
Tuttavia, nell'ambito di talune deroghe, gli Stati membri potevano mantenere aliquote ridotte o pari a zero introdotte prima del 1991. Inizialmente tali deroghe avrebbero dovuto essere temporanee, in attesa dell'introduzione di un sistema IVA definitivo, tuttavia sono rimaste in vigore per decenni. Nel corso del tempo, l'accumulo di singole eccezioni ha portato a un contesto IVA frammentato e complesso, che ha reso difficile il rispetto delle norme e creato incertezza del diritto nel mercato unico. Il passaggio a un sistema IVA basato sulla destinazione, progressivamente esteso ai servizi, ha aperto la strada a una maggiore flessibilità nella fissazione delle aliquote. Dato che l'IVA è attualmente dovuta nello Stato membro di consumo, eventuali differenze tra aliquote IVA nazionali sono diventate meno suscettibili di falsare gli scambi transfrontalieri.
La presente relazione segna una tappa importante a seguito della prima importante riforma delle aliquote IVA nell'UE dall'inizio degli anni Novanta. Sulla base di tale riforma, le nuove norme sulle aliquote IVA sono entrate in vigore il 6 aprile 2022 11 .
Tale riforma offre maggiore flessibilità agli Stati membri e allinea le aliquote IVA agli obiettivi europei più ampi, tra cui la salute pubblica, la trasformazione digitale e la sostenibilità ambientale. Le nuove norme consentono agli Stati membri di applicare fino a due aliquote IVA ridotte pari ad almeno il 5 % ai beni e ai servizi elencati nell'allegato III riveduto della direttiva IVA. Gli Stati membri hanno inoltre la possibilità di applicare un'aliquota ridotta inferiore al 5 % (aliquota superridotta) o un'aliquota IVA pari a zero (esenzione con diritto a detrazione nella fase precedente) a specifici beni e servizi essenziali, quali prodotti alimentari e medicinali, ma anche pannelli solari. Fissa inoltre i termini per l'eliminazione graduale delle aliquote ridotte per i prodotti dannosi per l'ambiente, quali i combustibili fossili e i pesticidi chimici, rispettivamente entro il 2030 e il 2032.
La riforma delle aliquote IVA ha garantito altresì una maggiore parità di trattamento nella misura in cui ha consentito agli Stati membri di scegliere e beneficiare di determinate esenzioni o aliquote ridotte concesse ad altri Stati membri al momento dell'adesione all'UE e che non sono state offerte agli Stati membri che hanno aderito più di recente.
In tale contesto, la presente relazione, elaborata a norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 6, della direttiva IVA, fornisce una panoramica delle deroghe permanenti alle aliquote IVA attualmente applicate dagli Stati membri. Tali deroghe sono ripartite su tre gruppi: uno relativo ai beni e servizi elencati nell'allegato III; uno relativo a beni e servizi non elencati nell'allegato III; e uno relativo alle operazioni di edilizia abitativa non di tipo sociale.
La relazione fornisce informazioni preziose che possono essere utilizzate per effettuare ulteriori analisi e giungere a ulteriori conclusioni sul modo in cui tali deroghe si allineano agli obiettivi più ampi del quadro dell'UE riveduto in materia di IVA e ne sostengono gli obiettivi.
3.Beni e servizi per i quali gli Stati membri applicano deroghe alle aliquote IVA
3.1Osservazioni generali su tutte le deroghe
L'applicazione delle deroghe relative alle aliquote IVA è disomogenea. Dalle informazioni fornite da 10 Stati membri risulta che essi applicano un totale di 64 deroghe. Il Lussemburgo applica il maggior numero di deroghe (21), rappresentante pressoché un terzo del totale. L'Irlanda segue con 16 deroghe seguita dall'Italia con 11. Complessivamente, questi tre Stati membri coprono 48 deroghe, pari al 75 % del numero totale.
Le restanti 16 deroghe, che rappresentano il 25 % del totale, riguardano Malta (4), Cipro (3), Francia (2), Grecia (2), Portogallo (2), Spagna (2) e Austria (1).
Soltanto Malta, Cipro e la Grecia hanno indicato di aver scelto di applicare le deroghe particolari applicate da altri Stati membri conformemente all'articolo 105 bis, paragrafo 5, della direttiva IVA.
Figura 1.
L'allegato 1 contiene un elenco semplificato di tutte le deroghe, ripartito in base ai rispettivi articoli della direttiva IVA.
L'allegato 3 contiene un elenco dettagliato di tutte le deroghe, specificando le operazioni e le condizioni applicate dagli Stati membri.
Complessivamente sono in vigore 64 deroghe; in taluni casi, alla stessa operazione si applica più di una deroga, ossia allo stesso tipo di cessione di beni o prestazione di servizi. Tale sovrapposizione si traduce in un totale di 54 tipi di operazioni che beneficiano di deroghe. Di conseguenza, 10 tipi di operazioni sono oggetto di deroghe applicate da due Stati membri, ossia Irlanda, Lussemburgo, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta e Portogallo.
Nove di tali domande doppie derivano da Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 5, della direttiva IVA, che consente loro di scegliere una deroga alle misure applicata da altri Stati membri.
La restante operazione riguarda l'Irlanda e il Lussemburgo, che hanno applicato entrambi aliquote zero e superridotte rispettivamente il 1º gennaio 2021 all'abbigliamento e alle calzature per bambini.
Figura 2.
Tra i diversi tipi di aliquote IVA, l'aliquota superridotta rappresenta la quota maggiore, con 31 deroghe che rappresentano quasi la metà del totale (48,4 %).
Le aliquote speciali seguono da vicino con 28 deroghe, pari al 43,8 %.
Il restante gruppo di deroghe concerne l'Italia e l'Irlanda e include deroghe che riguardano rispettivamente l'applicazione di aliquote ridotte e di aliquote zero.
Figura 3.
Per quanto riguarda i settori economici interessati, il settore dell'edilizia abitativa e delle costruzioni è quello che domina in maniera netta, rappresentando quasi il 30 % di tutte le deroghe. Il settore della cultura, dello sport e del turismo si colloca al secondo posto (con circa il 15 %), seguito dai servizi pubblici (con circa il 10 %).
I prodotti alimentari e l'ospitalità, insieme ai servizi finanziari, rappresentano un altro 14 % delle deroghe. Il settore sociale, quello degli agricoltori (che comprende l'agricoltura), del benessere degli animali e della teleradiodiffusione rappresentano insieme meno del 19 %, con tre deroghe ciascuno.
Il restante 10 % comprende varie operazioni di natura economica diversa.
Figura 4.
L'allegato 2 contiene un elenco semplificato di deroghe, suddivise per settore economico.
3.2Deroghe per i beni e i servizi elencati nell'allegato III
12
Le deroghe in questa categoria riguardano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi elencate nell'allegato III della direttiva IVA, fatta eccezione per i punti da 1 a 6 e il punto 10 quater. Le norme standard di cui all'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva IVA non consentono l'applicazione di aliquote IVA superridotte o pari a zero a tali beni e servizi. Ciò è possibile soltanto nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 1.
Tali deroghe sono permanenti. Gli Stati membri che le applicano possono continuare a farlo dopo il 1º gennaio 2032 e anche dopo l'adozione del regime definitivo di cui all'articolo 402 della direttiva IVA.
In questa categoria sette Stati membri applicano un totale di 33 deroghe.
Il Lussemburgo rappresenta la quota maggiore (45 %) in questa categoria, con 15 deroghe, seguito dall'Italia, con otto deroghe (24 %).
L'Irlanda è l'unico Stato membro ad applicare un'aliquota IVA pari a zero a due deroghe, ossia l'abbigliamento e le calzature per bambini e la gestione di navi faro, fari e imbarcazioni di salvataggio.
Le restanti 31 deroghe riguardano l'applicazione di aliquote superridotte comprese tra il 2,1 % e il 4 %.
Figura 5.
Con 12 deroghe condivise da quattro Stati membri, il settore dell'edilizia abitativa e delle costruzioni è quello con il maggior numero di deroghe.
Il Lussemburgo applica un'aliquota superridotta del 3 % all'autoapprovvigionamento di abitazioni private nuove e ristrutturate, compreso il loro utilizzo, nonché alla ristrutturazione di abitazioni private.
L'Italia applica un'aliquota superridotta del 4 % alla cessione e alla costruzione di abitazioni non di lusso, all'assegnazione di edilizia abitativa, alla cessione e alla costruzione di edilizia abitativa per agricoltori, alla costruzione di determinati edifici e di determinate strutture ad uso misto nella costruzione di edifici, nonché all'eliminazione delle barriere architettoniche. Anche la Grecia dispone di un'aliquota superridotta del 4 % per quest'ultimo aspetto.
La Spagna applica un'aliquota superridotta del 4 % all'edilizia abitativa soggetta a tutela pubblica.
Nei settori della cultura, dello sport e del turismo, il Lussemburgo dispone di deroghe che coprono un'aliquota superridotta del 3 % per i servizi forniti da scrittori e compositori, l'accesso a eventi, musei e impianti sportivi e gli alloggi a breve termine.
La Francia e Cipro applicano alle rappresentazioni teatrali aliquote superridotte, rispettivamente pari al 2,1 % e al 3 %.
Tanto il Lussemburgo quanto Cipro applicano un'aliquota superridotta del 3 % a servizi pubblici quali la raccolta di rifiuti, il trattamento di rifiuti, lo smaltimento di acque reflue e il trattamento di acque reflue. Il Lussemburgo applica tale aliquota anche ai servizi di agenzie di pompe funebri e di cremazione.
Come già accennato, l'Irlanda è l'unico Stato membro con un'aliquota IVA pari a zero, applicata al funzionamento di navi faro, fari e imbarcazioni di salvataggio.
In termini di politica sociale, l'Irlanda applica un'aliquota IVA pari a zero anche alla cessione di abbigliamento e calzature per bambini, mentre il Lussemburgo applica un'aliquota ridotta del 3 %. In Spagna, i servizi relativi all'assistenza alle persone non autosufficienti sono soggetti a un'aliquota superridotta del 4 %.
La Francia, l'Italia e il Lussemburgo hanno fissato aliquote superridotte per talune operazioni relative alla radiodiffusione o telediffusione. Si tratta di aliquote pari al 2,1 % in Francia, al 3 % in Lussemburgo e al 4 % in Italia.
Per quanto concerne il settore dei prodotti alimentari e dell'ospitalità, il Lussemburgo applica un'aliquota superridotta del 3 % ai servizi di ristorazione e catering. In Italia i prodotti alimentari e le bevande nelle mense sono soggetti a un'aliquota del 4 %.
Per le attività svolte dagli agricoltori, il Lussemburgo ha stabilito un'aliquota superridotta del 3 % sui fattori produttivi agricoli.
3.3Deroghe per beni e servizi non elencati nell'allegato III
13
Le deroghe rientranti in questa categoria riguardano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non elencate nell'allegato III. Le norme standard di cui all'articolo 98, paragrafo 1, della direttiva IVA non consentono l'applicazione di aliquote IVA ridotte a tali beni e servizi. Ciò è possibile soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 3, della direttiva IVA. L'articolo 105 bis, paragrafo 3, prevede che l'aliquota IVA non sia inferiore al 12 %.
Contrariamente a quelle che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 105 bis, paragrafo 2, queste deroghe sono permanenti, in quanto rispettano l'aliquota IVA minima del 12 %. Di conseguenza gli Stati membri che le applicano possono continuare a farlo dopo il 1º gennaio 2032 e anche dopo l'adozione del regime definitivo di cui all'articolo 402 della direttiva IVA.
Sei Stati membri hanno applicato in totale 28 deroghe ai sensi dell'articolo 105 bis, paragrafo 3, della direttiva IVA.
Con 14 deroghe, l'Irlanda rappresenta il 50 % di questa categoria, seguita dal Lussemburgo, con sei deroghe (21 %), e da Malta, con quattro deroghe (14 %).
Le aliquote speciali applicate in questa categoria sono comprese tra il 12 % a Malta e il 14 % in Lussemburgo.
Nel settore dell'edilizia abitativa e delle costruzioni, l'Irlanda applica un'aliquota speciale del 13,5 % alla cessione di determinati beni immobili, lavori di calcestruzzo e roulotte utilizzate come residenze.
Nei settori della cultura, dello sport e del turismo, Malta e l'Irlanda applicano rispettivamente aliquote speciali pari al 12 % e al 13,5 % alla locazione a breve termine di determinati mezzi di trasporto. L'Irlanda applica tale aliquota del 13,5 % anche ai servizi di fantini e di guide turistiche.
La custodia e la gestione dei titoli, nonché la gestione di crediti e di garanzie di credito, sono servizi finanziari soggetti ad aliquote speciali pari al 12 % a Malta e al 14 % in Lussemburgo.
Determinate cessioni relative al vino nei settori dei prodotti alimentari e dell'ospitalità sono soggette ad aliquote speciali pari al 13 % in Austria e Portogallo e pari al 14 % in Lussemburgo.
L'Irlanda dispone di un'aliquota speciale del 13,5 % per le transazioni relative agli animali, compresi i servizi veterinari e la cessione e l'inseminazione di levrieri.
Il Portogallo e la Grecia applicano deroghe per le operazioni relative ad agricoltori, ossia un'aliquota speciale del 13 % per gli utensili e le attrezzature agricoli.
Nei servizi pubblici, il Lussemburgo applica un'aliquota speciale del 14 % alla cessione di calore, raffrescamento e vapore.
Questa categoria comprende alcune altre deroghe relative a una serie di operazioni. Ad esempio, Malta e Irlanda applicano ai servizi per la cura del corpo aliquote IVA rispettivamente pari al 12 % e al 13,5 %. L'Irlanda applica inoltre un'aliquota del 13 % alle cessioni fotografiche e connesse, a determinati servizi di riparazione e ai servizi di istruttore di guida. Il Lussemburgo applica un'aliquota IVA del 14 % alla prestazione di servizi di lavaggio e pulizia e agli stampati pubblicitari.
3.4Deroghe per l'edilizia abitativa che non rientra nell'ambito di una politica sociale
14
Questa categoria comprende le deroghe relative all'applicazione di aliquote IVA ridotte non inferiori al minimo fissato al 5 % alle operazioni di edilizia abitativa che non rientrano nell'ambito di una politica sociale. Gli Stati membri che avevano applicato tali aliquote ridotte conformemente al diritto dell'UE al 1º gennaio 2021 possono continuare a farlo.
Tuttavia tali deroghe rimarranno permanenti soltanto se gli Stati membri garantiscono che, a decorrere dal 1º gennaio 2042, le aliquote IVA ridotte applicate a tali operazioni non scendano al di sotto del 12 %, come previsto dall'articolo 105 ter, paragrafo 1, della direttiva IVA.
L'Italia è l'unico Stato membro in questa categoria, che applica un'aliquota IVA ridotta del 10 % a talune operazioni nel settore dell'edilizia abitativa e delle costruzioni. Figurano in tale contesto la cessione e la costruzione di abitazioni private non di lusso e i lavori di ristrutturazione, nonché la cessione di edifici ristrutturati.
3.5Deroghe che comportano scelte a norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 5
L'articolo 105 bis, paragrafo 5, della direttiva IVA offriva agli Stati membri la possibilità di scegliere tra le deroghe applicate da altri Stati membri al 1º gennaio 2021. Al fine di mantenere tali deroghe, gli Stati membri dovevano comunicarle al comitato IVA entro il 7 luglio 2022. Gli Stati membri che desideravano avvalersi di tali opzioni dovevano adottare le norme dettagliate che le disciplinano entro il 7 ottobre 2023. Dovevano altresì comunicare al comitato IVA il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate.
La Commissione ha ricevuto tali comunicazioni da Cipro, Grecia e Malta. Tali tre Stati membri hanno operato scelte relative a nove deroghe inizialmente applicate da altri cinque Stati membri.
Cipro ha deciso di applicare un'aliquota superridotta del 3 % alle prime rappresentazioni teatrali, scelte dalla Francia 15 , nonché alla raccolta e al trattamento di rifiuti ed allo smaltimento e al trattamento di acque reflue, scelti dal Lussemburgo, che applica la stessa aliquota del 3 %.
Malta ha scelto di applicare un'aliquota speciale del 12 % alla locazione a breve termine di determinati mezzi di trasporto e servizi di cura per il corpo, così come fa l'Irlanda 16 , nonché alla custodia e alla gestione di titoli e alla gestione di crediti e di garanzie di credito, così come fa il Lussemburgo 17 .
La Grecia ha deciso di applicare la stessa aliquota IVA superridotta del 4 % all'eliminazione delle barriere architettoniche come avviene in Italia e la stessa aliquota speciale del 13 % alla cessione di attrezzature e utensili agricoli come avviene in Portogallo.
Figura 6.
4.Prospettive
A seguito della riforma delle aliquote IVA del 2022, la presente relazione fornisce informazioni preziose sulle deroghe applicate dagli Stati membri al di là delle norme normali, quali quelle di cui all'allegato III della direttiva IVA. Ciò contribuisce a una maggiore trasparenza per quanto concerne le aliquote IVA.
Il riesame delle deroghe tra gli Stati membri indica una distribuzione varia e disomogenea nella loro applicazione, con una concentrazione notevole soltanto in alcuni Stati membri e una preferenza per settori economici specifici.
Tali osservazioni, unitamente a molte altre, saranno utili ai fini della relazione del 2028 sull'ambito di applicazione dell'allegato III, conformemente all'articolo 100 della direttiva IVA, così come per eventuali proposte che possano corredarla.
Allegato 1: elenco semplificato delle deroghe
|
Deroga/operazione |
Stato membro che la applica |
Scelta dello Stato membro
|
Articolo |
Tipo di aliquota |
Aliquota |
|
|
1 |
Abbigliamento e calzature per bambini |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
ZR |
0,0 % |
|
|
2 |
funzionamento di navi faro, fari, imbarcazioni di salvataggio, ecc. |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
ZR |
0,0 % |
|
|
3 |
Prima rappresentazione teatrale |
Francia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
2,1 % |
|
|
4 |
Contributo per la teleradiodiffusione pubblica |
Francia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
2,1 % |
|
|
5 |
Fattori produttivi agricoli |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
6 |
Abbigliamento e calzature per bambini |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
7 |
Servizi di ristorazione e catering |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
8 |
Alloggi a breve termine |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
9 |
Accesso a eventi e musei |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
10 |
Accesso a impianti sportivi |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
11 |
Raccolta e trattamento di rifiuti |
Lussemburgo |
Italia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
12 |
Trattamento e smaltimento di acque reflue |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
13 |
Servizi di agenzie di pompe funebri e di cremazione |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
14 |
Servizi di scrittori e compositori |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
15 |
Servizi di radiodiffusione e di televisione |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
16 |
Autocessione di abitazioni private nuove e ristrutturate |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
17 |
Utilizzo di abitazioni private nuove e ristrutturate |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
18 |
Ristrutturazione di abitazioni private utilizzate dal proprietario |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
19 |
Ristrutturazione di abitazioni private utilizzate da soggetti diversi dal proprietario |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
20 |
Prima rappresentazione teatrale |
Cipro |
Francia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
21 |
Raccolta e trattamento di rifiuti |
Cipro |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
22 |
Trattamento e smaltimento di acque reflue |
Cipro |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
23 |
Servizi di radiodiffusione |
Italia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
4,0 % |
|
|
24 |
Cessione e costruzione di abitazioni non di lusso |
Italia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
4,0 % |
|
|
25 |
Assegnazione di edilizia abitativa |
Italia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
4,0 % |
|
|
26 |
Cessione e costruzione di edilizia abitativa per agricoltori |
Italia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
4,0 % |
|
|
27 |
Costruzione di determinati edifici ad uso misto |
Italia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
4,0 % |
|
|
28 |
Determinate strutture nel contesto della costruzione di edifici |
Italia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
4,0 % |
|
|
29 |
Eliminazione delle barriere architettoniche |
Italia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
4,0 % |
|
|
30 |
Prodotti alimentari e bevande presso mense |
Italia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
4,0 % |
|
|
31 |
Edilizia abitativa soggetta a tutela pubblica |
Spagna |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
4,0 % |
|
|
32 |
Assistenza alle persone in situazioni di dipendenza |
Spagna |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
4,0 % |
|
33 |
Eliminazione delle barriere architettoniche |
Grecia |
Italia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
4,0 % |
|
34 |
Locazione a breve termine di mezzi di trasporto |
Malta |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
12,0 % |
|
35 |
Servizi per la cura del corpo |
Malta |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
12,0 % |
|
36 |
Custodia e gestione di titoli |
Malta |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
12,0 % |
|
37 |
Gestione di crediti e di garanzie di crediti |
Malta |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
12,0 % |
|
38 |
Vino fornito dal produttore |
Austria |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,0 % |
|
|
39 |
Vini da tavola |
Portogallo |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,0 % |
|
|
40 |
Attrezzature e utensili agricoli |
Portogallo |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,0 % |
|
|
41 |
Attrezzature e utensili agricoli |
Grecia |
Portogallo |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,0 % |
|
42 |
Beni immobili ad uso abitativo |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
43 |
Beni immobili diversi da quelli ad uso abitativo |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
44 |
Strutture in calcestruzzo |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
45 |
Materiale fotografico e cessioni connesse |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
46 |
Locazione a breve termine di mezzi di trasporto |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
47 |
Servizi di riparazione e affini |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
48 |
Servizi per la cura del corpo |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
49 |
Servizi di fantini |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
50 |
Servizi di veterinari |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
51 |
Servizi di guide turistiche |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
52 |
Servizi di istruttori di guida |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
53 |
Levrieri |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
54 |
Inseminazione di levrieri |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
55 |
Casa mobile come residenza |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
56 |
Vini di uve fresche |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
14,0 % |
|
|
57 |
Lavaggio e pulizia |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
14,0 % |
|
|
58 |
Stampati pubblicitari |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
14,0 % |
|
|
59 |
Calore, raffrescamento e vapore |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
14,0 % |
|
|
60 |
Custodia e gestione di titoli |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
14,0 % |
|
|
61 |
Gestione di crediti e di garanzie di crediti |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
14,0 % |
|
|
62 |
Cessione e costruzione di abitazioni private non di lusso |
Italia |
Articolo 105 ter |
Aliquota normale |
10,0 % |
|
|
63 |
Lavori di ristrutturazione |
Italia |
Articolo 105 ter |
Aliquota normale |
10,0 % |
|
|
64 |
Cessione di edifici ristrutturati |
Italia |
Articolo 105 ter |
Aliquota normale |
10,0 % |
|
|
ZR = aliquota zero (zero rate)/esenzione. |
||||||
|
SRR = aliquota superridotta (super-reduced rate). |
||||||
|
PR = aliquota speciale (parking rate). |
||||||
|
Stati membri che hanno scelto dall'elenco a norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 5. |
||||||
|
Stati membri con deroga per la stessa operazione. |
||||||
Allegato 2: elenco semplificato delle deroghe per settore
|
Settore |
Deroga/operazione |
Stato membro che la applica |
Scelta dello Stato membro
|
Articolo |
Tipo di aliquota |
Aliquota |
|
|
1 |
Edilizia abitativa, costruzioni |
Autocessione di abitazioni private nuove e ristrutturate |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
2 |
Edilizia abitativa, costruzioni |
Utilizzo di abitazioni private nuove e ristrutturate |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
3 |
Edilizia abitativa, costruzioni |
Ristrutturazione di abitazioni private utilizzate dal proprietario |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
4 |
Edilizia abitativa, costruzioni |
Ristrutturazione di abitazioni private utilizzate da soggetti diversi dal proprietario |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
5 |
Edilizia abitativa, costruzioni |
Cessione e costruzione di abitazioni non di lusso |
Italia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
4,0 % |
|
|
6 |
Edilizia abitativa, costruzioni |
Assegnazione di edilizia abitativa |
Italia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
4,0 % |
|
|
7 |
Edilizia abitativa, costruzioni |
Cessione e costruzione di edilizia abitativa per agricoltori |
Italia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
4,0 % |
|
|
8 |
Edilizia abitativa, costruzioni |
Costruzione di determinati edifici ad uso misto |
Italia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
4,0 % |
|
|
9 |
Edilizia abitativa, costruzioni |
Determinate strutture nel contesto della costruzione di edifici |
Italia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
4,0 % |
|
|
10 |
Edilizia abitativa, costruzioni |
Eliminazione delle barriere architettoniche |
Italia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
4,0 % |
|
|
11 |
Edilizia abitativa, costruzioni |
Eliminazione delle barriere architettoniche |
Grecia |
Italia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
4,0 % |
|
12 |
Edilizia abitativa, costruzioni |
Edilizia abitativa soggetta a tutela pubblica |
Spagna |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
4,0 % |
|
|
13 |
Edilizia abitativa, costruzioni |
Beni immobili ad uso abitativo |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
14 |
Edilizia abitativa, costruzioni |
Beni immobili diversi da quelli ad uso abitativo |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
15 |
Edilizia abitativa, costruzioni |
Strutture in calcestruzzo |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
16 |
Edilizia abitativa, costruzioni |
Casa mobile come residenza |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
17 |
Edilizia abitativa, costruzioni |
Cessione e costruzione di abitazioni private non di lusso |
Italia |
Articolo 105 ter |
Aliquota normale |
10,0 % |
|
|
18 |
Edilizia abitativa, costruzioni |
Lavori di ristrutturazione |
Italia |
Articolo 105 ter |
Aliquota normale |
10,0 % |
|
|
19 |
Edilizia abitativa, costruzioni |
Cessione di edifici ristrutturati |
Italia |
Articolo 105 ter |
Aliquota normale |
10,0 % |
|
|
20 |
Cultura, sport, turismo |
Prima rappresentazione teatrale |
Francia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
2,1 % |
|
|
21 |
Cultura, sport, turismo |
Prima rappresentazione teatrale |
Cipro |
Francia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
22 |
Cultura, sport, turismo |
Alloggi a breve termine |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
23 |
Cultura, sport, turismo |
Accesso a eventi e musei |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
24 |
Cultura, sport, turismo |
Accesso a impianti sportivi |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
25 |
Cultura, sport, turismo |
Servizi di scrittori e compositori |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
26 |
Cultura, sport, turismo |
Locazione a breve termine di mezzi di trasporto |
Malta |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
12,0 % |
|
27 |
Cultura, sport, turismo |
Locazione a breve termine di mezzi di trasporto |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
28 |
Cultura, sport, turismo |
Servizi di fantini |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
29 |
Cultura, sport, turismo |
Servizi di guide turistiche |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
30 |
Servizi pubblici |
funzionamento di navi faro, fari, imbarcazioni di salvataggio, ecc. |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
ZR |
0,0 % |
|
|
31 |
Servizi pubblici |
Raccolta e trattamento di rifiuti |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
32 |
Servizi pubblici |
Raccolta e trattamento di rifiuti |
Cipro |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
33 |
Servizi pubblici |
Trattamento e smaltimento di acque reflue |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
34 |
Servizi pubblici |
Trattamento e smaltimento di acque reflue |
Cipro |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
35 |
Servizi pubblici |
Servizi di agenzie di pompe funebri e di cremazione |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
36 |
Servizi pubblici |
Calore, raffrescamento e vapore |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
14,0 % |
|
|
37 |
Prodotti alimentari e ospitalità |
Servizi di ristorazione e catering |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
38 |
Prodotti alimentari e ospitalità |
Prodotti alimentari e bevande presso mense |
Italia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
4,0 % |
|
|
39 |
Prodotti alimentari e ospitalità |
Vino fornito dal produttore |
Austria |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,0 % |
|
|
40 |
Prodotti alimentari e ospitalità |
Vini da tavola |
Portogallo |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,0 % |
|
|
41 |
Prodotti alimentari e ospitalità |
Vini di uve fresche |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
14,0 % |
|
|
42 |
Servizi finanziari |
Custodia e gestione di titoli |
Malta |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
12,0 % |
|
43 |
Servizi finanziari |
Custodia e gestione di titoli |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
14,0 % |
|
|
44 |
Servizi finanziari |
Gestione di crediti e di garanzie di crediti |
Malta |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
12,0 % |
|
45 |
Servizi finanziari |
Gestione di crediti e di garanzie di crediti |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
14,0 % |
|
|
46 |
Politica sociale |
Abbigliamento e calzature per bambini |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
ZR |
0,0 % |
|
|
47 |
Politica sociale |
Abbigliamento e calzature per bambini |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
48 |
Politica sociale |
Assistenza alle persone in situazioni di dipendenza |
Spagna |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
4,0 % |
|
|
49 |
Agricoltori |
Fattori produttivi agricoli |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
50 |
Agricoltori |
Attrezzature e utensili agricoli |
Portogallo |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,0 % |
|
|
51 |
Agricoltori |
Attrezzature e utensili agricoli |
Grecia |
Portogallo |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,0 % |
|
52 |
Animali |
Servizi di veterinari |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
53 |
Animali |
Levrieri |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
54 |
Animali |
Inseminazione di levrieri |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
55 |
Teleradiodiffusione, radio |
Teleradiodiffusione, radio |
Francia |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
2,1 % |
|
|
56 |
Teleradiodiffusione, radio |
Teleradiodiffusione, radio |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
3,0 % |
|
|
57 |
Teleradiodiffusione, radio |
Teleradiodiffusione, radio |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
SRR |
4,0 % |
|
|
58 |
Altro |
Servizi per la cura del corpo |
Malta |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
12,0 % |
|
59 |
Altro |
Servizi per la cura del corpo |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
60 |
Altro |
Materiale fotografico e cessioni connesse |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
61 |
Altro |
Servizi di riparazione e affini |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
62 |
Altro |
Servizi di istruttori di guida |
Irlanda |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
13,5 % |
|
|
63 |
Altro |
Lavaggio e pulizia |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
14,0 % |
|
|
64 |
Altro |
Stampati pubblicitari |
Lussemburgo |
Articolo 105 bis, paragrafo 3 |
PR |
14,0 % |
|
|
ZR = aliquota zero (zero rate)/esenzione. |
|||||||
|
SRR = aliquota superridotta (super-reduced rate). |
|||||||
|
PR = aliquota speciale (parking rate). |
|||||||
|
Stati membri che hanno scelto dall'elenco a norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 5. |
|||||||
|
Stati membri con deroga per la stessa operazione. |
|||||||
Allegato 3: elenco dettagliato delle deroghe per Stato membro
|
Austria |
||||||
|
Numero |
Base giuridica |
Testo delle disposizioni principali |
Condizioni di applicazione |
Aliquota o esenzione |
||
|
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
Articolo 105, paragrafo 3 |
Articolo 105 ter |
||||
|
1 |
X |
Cessioni di vino ottenuto da uve fresche delle sottovoci 2204 21, 2204 22 e 2204 29 della nomenclatura combinata e di altre bevande fermentate della voce 2206 della nomenclatura combinata prodotte all'interno di un'azienda agricola nazionale, a condizione che il produttore fornisca le bevande nel contesto della propria azienda agricola. Ciò non si applica alla cessione di bevande prodotte a partire da materiali acquistati (ad esempio uva, vinaccia, mosto, torchiato) o servite nei locali dell'azienda agricola, compresi i giardini di ristorazione (Buschenschank). In caso di cessione di un'intera azienda agricola al coniuge o al partner di un'unione registrata, nonché a discendenti, figliastri, figli adottivi o ai loro coniugi, partner di un'unione registrata o discendenti, il cessionario dell'azienda è altresì considerato essere il produttore delle bevande prese in consegna nel contesto della cessione dell'azienda, nella misura in cui la riduzione d'imposta sarebbe stata applicabile anche alla cessione di tali bevande da parte del cedente dell'azienda agricola. |
I vini di uve fresche (sottovoci 2204 21 e 2204 29 della nomenclatura combinata) non comprendono i vini spumanti. Tra le altre bevande fermentate di cui alla voce 2206 della nomenclatura combinata figurano, ad esempio, il sidro, il sidro di pere, il vino di ribes e l'idromele. Le bevande distillate non sono incluse in questa voce. I presupposti per il trattamento preferenziale di cui all'articolo 10, terzo comma, punto 11, dell'UStG (Umsatzsteuergesetz, legge federale sull'imposta sulla cifra d'affari) del 1994 sono la produzione della bevanda a partire da uve o frutti propri e la cessione nell'ambito della propria impresa agricola in Austria. Anche la vendita da parte di un'impresa commerciale dello stesso imprenditore (ad esempio ristorante) è pregiudizievole. Qualora non si possa stabilire se e in quale misura il vino venduto dall'agricoltore sia stato prodotto con uve raccolte autonomamente o acquistate, il trattamento preferenziale non va completamente perso. In tali casi la portata del trattamento preferenziale deve essere determinata mediante una stima, tenendo conto degli acquisti supplementari e dei tassi di resa abituali. Il trasferimento di attività comprende il trasferimento inter vivos a titolo gratuito di attività (ad esempio nel contesto di una donazione a titolo di successione anticipata), il trasferimento per via ereditaria e il trasferimento di attività a titolo oneroso. Il trattamento preferenziale può essere applicato anche in caso di locazione finanziaria, a condizione che si possa presumere che il locatore non gestirà mai più l'attività a proprio nome e rischio. |
Aliquota speciale (13 %) |
||
|
Francia |
||||||
|
Numero |
Base giuridica |
Testo delle disposizioni principali |
Condizioni di applicazione |
Aliquota o esenzione |
||
|
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
Articolo 105, paragrafo 3 |
Articolo 105 ter |
||||
|
1 |
X |
Le entrate provenienti dalle prime rappresentazioni teatrali di opere drammatiche, liriche, musicali o coreografiche di nuova creazione o di opere classiche rivisitate, nonché da spettacoli circensi che comprendono esclusivamente creazioni originali concepite e prodotte dall'impresa e che richiedono servizi regolari di un gruppo di musicisti. Un decreto definisce la natura delle opere e stabilisce il numero di rappresentazioni cui si applicano tali disposizioni. Tali disposizioni non si applicano alle entrate provenienti da: a. rappresentazioni teatrali di carattere pornografico; b. (disposizione non più applicabile); c. vendite di biglietti soggette all'aliquota ridotta del 5,5 % alle condizioni di cui all'articolo 278-0 bis, lettera F, punto 2. |
Prime 140 rappresentazioni teatrali e primi 140 spettacoli circensi |
Aliquota superridotta (2,1 %) |
||
|
2 |
X |
Contributo per la teleradiodiffusione pubblica. |
Contributo alla teleradiodiffusione pubblica |
Aliquota superridotta (2,1 %) |
||
|
Irlanda |
||||||
|
Numero |
Base giuridica |
Testo delle disposizioni principali |
Condizioni di applicazione |
Aliquota o esenzione |
||
|
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
Articolo 105, paragrafo 3 |
Articolo 105 ter |
||||
|
1 |
X |
Edilizia abitativa |
La cessione di beni immobili utilizzati o destinati ad essere utilizzati a fini residenziali. |
Aliquota speciale (13 %) |
||
|
2 |
X |
Beni immobili non residenziali |
15. 1) La cessione di beni immobili, diversi da quelli utilizzati o destinati ad essere utilizzati a fini residenziali. 2) Le prestazioni di servizi consistenti nello sviluppo di beni immobili (esclusi i beni di cui all'articolo 9, primo comma) e i lavori relativi a tali beni (compresa l'installazione di infissi), quando il valore di qualsiasi bene mobile ceduto in virtù di un contratto relativo alla prestazione di servizi non superi i due terzi dell'importo totale imponibile per il contratto. |
Aliquota speciale (13,5 %) |
||
|
3 |
X |
Strutture in calcestruzzo |
16. 1) La cessione di calcestruzzo pronto da colare, escludendo tuttavia la cessione di calcestruzzo nel contesto del regime del margine. 2) Cessione di blocchi di calcestruzzo conformi alle specifiche contenute nella specifica standard (Concrete Building Blocks, Part 1, Normal Density Blocks) di cui alla dichiarazione del 1987 (Irish Standard 20: Part 1: 1987), ma escludendo il regime del margine per la cessione di tali blocchi. |
Aliquota speciale (13,5 %) |
||
|
4 |
X |
Materiale fotografico e cessioni connesse |
18. 1) La cessione a una persona di stampe fotografiche (diverse da beni prodotti mediante un procedimento di fotocopiatura), diapositive o negativi, prodotti a partire da beni cedute da tale persona. 2) La cessione di beni è costituita da: a) stampe fotografiche (diverse dalle merci ottenute mediante un procedimento di fotocopiatura) montate o non montate, ma non incorniciate, b) diapositive e negativi e c) pellicole cinematografiche e video, che registrano persone, oggetti o eventi particolari, ceduti sulla base di un accordo per fotografare tali persone, oggetti o eventi. 3) La cessione da parte di un fotografo di: a) negativi prodotti a partire da pellicole esposte ai fini dell'attività di fotografo; e b) pellicole cinematografiche che sono state esposte ai fini dell'attività di fotografo. 4) La cessione di stampe fotografiche prodotte mediante un distributore automatico che incorpora una fotocamera e un apparecchio di sviluppo e di stampa. 5) Servizi consistenti in: a) editing di pellicole fotografiche, cinematografiche e video; o b) microfilmatura. 6) Servizi di agenzia relativi a una prestazione di cui al punto 1). |
Aliquota speciale (13,5 %) |
||
|
5 |
X |
Assunzione per brevi periodi |
19. Locazione di: a) un veicolo progettato e costruito o adattato per il trasporto di persone su strada, b) una nave progettata e costruita per il trasporto di passeggeri e con stazza lorda non superiore a 15 tonnellate, c) qualsiasi tipo di imbarcazione sportiva o da diporto o d) un camper, una roulotte, una tenda o una tenda su rimorchio ad una persona in forza di un accordo (diverso da un contratto del tipo di cui all'articolo 19, primo comma, lettera c)) per un termine temporale o una parte di un termine temporale che, se aggiunto a quello di una precedente locazione (degli stessi beni o di altri beni dello stesso tipo) alla stessa persona durante i 12 mesi che terminano alla data di inizio della locazione esistente, non supera le cinque settimane. |
Aliquota speciale (13,5 %) |
||
|
6 |
X |
Taluni servizi di riparazione e affini. |
20. 1) Servizi diversi da quelli di cui all'articolo 13, secondo comma, consistenti: a) nella riparazione o nella manutenzione di beni mobili; o b) nella modifica di beni mobili usati (diversi da lavori in appalto o servizi di cui al secondo comma, ma escluse le cessioni effettuate nel corso di tali interventi di riparazione, manutenzione o modifica di: i) accessori, dispositivi aggiuntivi o batterie; o ii) gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie. 2) Ai fini del primo comma sono specificati i servizi seguenti: a) i servizi di cui al capitolo 2 (Lavori su beni mobili destinati all'esportazione), articolo 3, quarto comma; b) i servizi di cui al capitolo 2 (Riparazione, ecc., di navi della navigazione marittima o aeromobili), articolo 4, secondo comma; c) i servizi di cui al capitolo 2 (riparazione, ecc., di apparecchiature utilizzate negli aeromobili internazionali), articolo 4, quarto comma. |
Aliquota speciale (13,5 %) |
||
|
7 |
X |
I servizi di cura del corpo umano, compresi i servizi prestati nel contesto di uno studio medico o di un'attività analoga, escluse le attività esenti di cui al capitolo 1, parte 1, o i servizi di parrucchiere di cui all'articolo 13, terzo comma. |
21. 1) I servizi di cura del corpo umano, compresi i servizi prestati nel contesto di uno studio medico o di un'attività analoga, escluse le attività esenti di cui al capitolo 1, parte 1, o i servizi di parrucchiere di cui all'articolo 13, terzo comma. |
Aliquota speciale (13,5 %) |
||
|
8 |
X |
Servizi prestati nell'esercizio della loro professione da fantini. |
2) Servizi prestati nell'esercizio della loro professione da fantini. |
Aliquota speciale (13,5 %) |
||
|
9 |
X |
Servizi prestati nell'esercizio della loro professione da veterinari. |
3) Servizi prestati nell'esercizio della loro professione da veterinari. |
Aliquota speciale (13,5 %) |
||
|
10 |
X |
Servizi prestati nell'esercizio della loro professione da guide turistiche. |
4) Servizi prestati nell'esercizio della loro professione da guide turistiche. |
Aliquota speciale (13,5 %) |
||
|
11 |
X |
Istruzione nella guida di veicoli stradali a propulsione meccanica, ad esclusione dell'istruzione, della formazione o della riqualificazione del tipo specificato al capitolo 1, articolo 4, terzo comma. |
5) Istruzione nella guida di veicoli stradali a propulsione meccanica, ad esclusione dell'istruzione, della formazione o della riqualificazione del tipo specificato al capitolo 1, articolo 4, terzo comma. Si noti che al capitolo 1, articolo 4, il terzo comma stabilisce che: la prestazione, da parte di istituti scolastici riconosciuti dallo Stato, dell'istruzione di bambini e giovani, dell'istruzione scolastica o universitaria o della formazione o della riqualificazione professionali (comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse a tale prestazione, diverse dalle prestazioni di servizi di ricerca), nonché la prestazione, da parte di altre persone, di istruzione, formazione o riqualificazione di natura analoga, ad esclusione dell'insegnamento nella guida di veicoli stradali a propulsione meccanica diversi da: a) veicoli progettati o costruiti per il trasporto di almeno 1,5 tonnellate di merci; o b) veicoli progettati o costruiti per il trasporto di più di 9 persone (compreso il conducente). |
Aliquota speciale (13,5 %) |
||
|
12 |
X |
La cessione di levrieri vivi |
3) La cessione di levrieri vivi. |
Aliquota speciale (13,5 %) |
||
|
13 |
X |
La prestazione di servizi di inseminazione di levrieri |
4) La prestazione di servizi di inseminazione di levrieri. |
Aliquota speciale (13,5 %) |
||
|
14 |
X |
Camper o roulotte da utilizzare come residenza. |
1. 1) Il presente decreto può essere citato come decreto relativo all'imposta sul valore aggiunto (rimborso di imposte) (n. 12) del 1980. 2) Il presente decreto si considera entrato in vigore il 1º marzo 1979. 2. 1) Nel presente decreto con "legge" si intende la Value-Added Tax Act (legge sull'imposta sul valore aggiunto) del 1972 (n. 22 del 1972). 2) Un riferimento nel presente decreto a un camper comprende un riferimento a una roulotte o a qualsiasi struttura analoga progettata principalmente a fini residenziali. 3. Chiunque dimostri, con soddisfazione dei Revenue Commissioner, di aver sostenuto o pagato un'imposta in relazione alla cessione o all'importazione di un camper da parte sua, e attesti, con soddisfazione di detti Revenue Commissioner, il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto ha diritto al rimborso della parte dell'imposta di cui all'articolo 5 del presente decreto. 4. Le condizioni che una persona di cui al all'articolo 3 del presente decreto deve soddisfare sono: a) chiedere il rimborso dell'imposta compilando il modulo di richiesta previsto a tal fine che può essere fornito dai Revenue Commissioner e certificare che le indicazioni che figurano nel modulo di richiesta sono esatte; b) dimostrare che il camper per il quale è sorta la richiesta di rimborso dell'imposta: i) sia utilizzato dalla persona in questione come residenza permanente per sé stessa e che né detta persona né (laddove si tratti di un coniuge che convive con il proprio coniuge) il coniuge abbia un altro luogo di dimora nello Stato disponibile per la sua attività professionale; o ii) nel caso di un'autorità locale, sia occupato come residenza da un locatario di detta autorità locale; c) se si tratta di una persona diversa da un'autorità locale, la persona in questione deve dimostrare, presentando un certificato dell'autorità locale competente o qualsiasi altro documento giustificativo accettabile per i Revenue Commissioner, che il camper è stato classificato ai sensi delle leggi sulla valutazione. |
Aliquota speciale (13,5 %) |
||
|
15 |
X |
Abbigliamento e calzature per bambini |
10. 1) La cessione di articoli di abbigliamento personale per bambini aventi misure non superiori a quelle adatte a bambini di costituzione media di 10 anni di età, esclusi: a) gli articoli di abbigliamento fabbricati in tutto o in parte in pelle di pelliccia, diversi dagli indumenti semplicemente guarniti con pelle di pelliccia, fatto salvo il caso in cui la rifilatura presenti una superficie superiore a un quinto della superficie del materiale esterno; e b) gli articoli di abbigliamento non descritti, etichettati, marcati o commercializzati in base all'età o alle misure. 2) La cessione di calzature personali per bambini aventi misure non superiori a quelle adatte a bambini con un piede di dimensioni medie per bambini di 10 anni, escluse le calzature non descritte, etichettate, marcate o commercializzate in base all'età o alle misure. 3) Ai sensi del presente paragrafo, con bambino di 10 anni o 10 anni e una frazione di anno sono considerati rappresentare un bambino di 10 anni di età. |
Esenzione (0 %) |
||
|
16 |
X |
Navi faro, fari, servizi di imbarcazioni di salvataggio, ausili per la navigazione |
13. 1) Servizi forniti dai Commissioner of Irish Lights in relazione alla gestione di navi faro, fari o altri ausili per la navigazione. 2) Servizi di salvataggio forniti dal Royal National Lifeboat Institution, compresa l'organizzazione e la manutenzione del servizio di imbarcazioni di salvataggio. |
Esenzione (0 %) |
||
|
Italia |
||||||
|
Numero |
Base giuridica |
Testo delle disposizioni principali |
Condizioni di applicazione |
Aliquota o esenzione |
||
|
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
Articolo 105, paragrafo 3 |
Articolo 105 ter |
||||
|
1 |
X |
Canoni di abbonamento per i servizi di diffusione radiofonica circolare, ad esclusione di quelli trasmessi in forma codificata; servizi di diffusione radiofonica, ad esclusione di quelli trasmessi in forma codificata che riguardano principalmente questioni politiche, sindacali, culturali, religiose, sportive, educative o ricreative, effettuate ai sensi dell'articolo 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103. Sono inclusi anche i servizi di diffusione radiofonica circolare relativi al servizio di trasporto pubblico o ai servizi di locazione auto da un'officina. |
Si applica, in sostanza, al canone di abbonamento per i servizi radiotelevisivi pubblici. Non si applica alla televisione a pagamento. Il servizio di radio taxi è assimilato al servizio di diffusione radiofonica circolare soggetto all'aliquota superridotta del 4 %. |
Aliquota superridotta (4 %) |
||
|
2 |
X |
Cessione e costruzione di abitazioni non di lusso che costituiscono la cosiddetta "prima casa" per l'acquirente, nonché le relative pertinenze (condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 sulle tariffe, parte prima, allegato al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131). |
Si applica in caso di soddisfacimento delle condizioni seguenti: − l'abitazione è venduta dall'impresa che l'ha costruita o ristrutturata entro cinque anni dal completamento dei lavori (o, se il soggetto passivo opta per l'imposizione integrale, dopo tale periodo) o è destinata all'edilizia sociale (le altre vendite di abitazioni private sono esenti da IVA); − l'acquirente non possiede nel comune in cui risiede (o nel comune in cui ha il diritto di acquistare la prima casa) alcuna altra abitazione, nemmeno pro rata né abitazioni in comune con il coniuge. Inoltre l'acquirente non deve possedere su tutto il territorio nazionale, nemmeno pro rata o in comune con il coniuge, alcuna altra abitazione acquistata con la riduzione dell'aliquota. Qualora l'acquirente possieda un'altra abitazione, può beneficiare dell'aliquota ridotta sull'acquisto della prima casa a condizione che venda la precedente abitazione entro un anno dal nuovo acquisto; − l'abitazione non è un'abitazione di lusso (le abitazioni di lusso sono identificate in base alla loro classificazione catastale e sono: dimore signorili, ville, palazzi di particolare valore storico e artistico e castelli, rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9); − l'abitazione è situata nel comune in cui l'acquirente ha la propria residenza (o nel quale trasferisce la propria residenza entro 18 mesi) o, se diverso, nel comune in cui l'acquirente svolge la propria attività o, se l'acquirente si è trasferito all'estero per motivi lavorativi, nel comune in cui ha sede o svolge la propria attività o, se l'acquirente è emigrato all'estero, in qualsiasi comune del territorio italiano. Il personale delle forze armate e delle forze di pubblica sicurezza può inoltre acquistare la prima casa in un comune diverso da quello in cui risiede; − la riduzione si applica anche se l'immobile non è stato completato, a condizione che sia mantenuto l'uso previsto originario. |
Aliquota superridotta (4 %) |
||
|
3 |
X |
Assegnazioni, anche sulla base di un contratto di locazione ad uso, degli immobili residenziali di cui al punto 21), effettuate da cooperative edilizie e da loro consorzi ai loro soci. |
Le cooperative edilizie possono essere: − caratterizzate dal fatto che ai soci è assegnata l'abitazione affinché ne diventino i proprietari effettivi in futuro ("cooperative a proprietà divisa"); – caratterizzate dal fatto che le abitazioni sono assegnate ai soci sulla base di un contratto di locazione che conferisce il diritto di utilizzarle, senza alcun trasferimento di proprietà, che rimane in capo alla cooperativa ("cooperativa a proprietà indivisa"). Alle assegnazioni di abitazioni da parte delle cooperative di edilizia residenziale è concessa una riduzione dell'aliquota alle stesse condizioni previste per l'assegnazione della prima casa: i membri devono soddisfare le prescrizioni per l'acquisto di una prima casa e le abitazioni in questione devono essere abitazioni "non di lusso" e devono essere ubicate nel comune di residenza o in qualsiasi altro comune in cui è consentita l'aliquota ridotta (cfr. punto 2). |
Aliquota superridotta (4 %) |
||
|
4 |
X |
Cessione e costruzione di abitazioni rurali ad uso residenziale da parte del proprietario del terreno o di qualsiasi altra persona impegnata nella coltivazione del terreno o nell'allevamento di bestiame e nelle attività connesse all'agricoltura, cedute da imprese edili, anche se non completate, purché sia mantenuto l'uso previsto originario, nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9, terzo comma, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. |
− Le abitazioni devono essere destinate a fungere da abitazione per le persone che svolgono attività agricole, compreso l'allevamento di bestiame. Le costruzioni diverse dalle abitazioni private sono escluse dalla riduzione dell'aliquota; − il terreno su cui è situato l'edificio deve avere una superficie non inferiore a 10 000 metri quadrati ed essere iscritto nel registro fondiario con il relativo reddito agrario (articolo 9, terzo comma, lettera c); − gli edifici ad uso residenziale devono presentare le caratteristiche degli edifici non di lusso (articolo 9, lettera e). |
Aliquota superridotta (4 %) |
||
|
5 |
X |
Servizi prestati nell'ambito di contratti relativi alla costruzione di edifici di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, a soggetti passivi impegnati nella costruzione di immobili per la successiva vendita, comprese le cooperative edilizie e i loro consorzi, anche se si tratta di cooperative a proprietà indivisa. |
Si applica agli edifici che presentano le caratteristiche seguenti: − si tratta di edifici residenziali non di lusso che comprendono anche uffici e negozi; − se comprendono anche uffici e negozi, oltre il 50 % della superficie totale dei piani fuori terra deve essere utilizzato a fini residenziali, mentre non più del 25 % della superficie totale dei piani fuori terra può essere utilizzato a fini commerciali. Il contratto di costruzione deve essere stipulato con società che svolgono attività di costruzione di edifici per la successiva vendita, comprese le cooperative edilizie e i loro consorzi. |
Aliquota superridotta (4 %) |
||
|
6 |
X |
Beni, esclusi le materie prime e i materiali semilavorati, ceduti per la costruzione, anche "in economia" (all'interno del medesimo gruppo), di edifici di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e di edifici rurali di cui al punto 21-bis |
Si applica in caso di soddisfacimento delle condizioni seguenti: − i prodotti finiti per la costruzione sono incorporati nell'edificio senza che perdano il loro carattere individuale. Essi costituiscono elementi strutturali e/o funzionali dell'edificio e ne diventano quindi parte integrante (ad esempio articoli sanitari, tubazioni, caldaie, elementi radianti, ecc.). Sono esclusi le materie prime e i materiali semilavorati (mattoni, piastrelle, chiodi, tondini di ferro, calce, cemento, ecc.); − i prodotti finiti da costruzione sono destinati alla costruzione di edifici residenziali non di lusso (abitazioni private, edifici destinati principalmente ad uso abitativo, edifici rurali, non considerati abitazioni di lusso); − la cessione può essere effettuata a favore di imprese edili, cooperative edilizie e privati che costruiscono abitazioni "in economia"; − l'uso previsto del prodotto finito deve essere indicato nella dichiarazione dell'acquirente e sotto la sua responsabilità. |
Aliquota superridotta (4 %) |
||
|
7 |
X |
Prestazione di servizi nell'ambito di appalti di lavori direttamente finalizzati al superamento o all'eliminazione di barriere architettoniche. |
Si applica ai lavori per la rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la mobilità delle persone con disabilità, negli edifici privati e pubblici e negli edifici di interesse pubblico. |
Aliquota superridotta (4 %) |
||
|
8 |
X |
La cessione di prodotti alimentari e bevande effettuata nelle mense per il personale aziendale e interaziendale, nelle mense di scuole di ogni tipo e grado, nonché nei refettori, anche se la cessione è effettuata sulla base di contratti di appalto o di accordi speciali. |
Si tratta della cessione di pasti ai dipendenti nelle pause pranzo programmate durante l'orario di lavoro e della cessione di pasti agli studenti durante l'orario scolastico. La cessione di pasti può essere effettuata anche nell'ambito di contratti di appalto o accordi speciali conclusi dal datore di lavoro o con l'istituto scolastico. |
Aliquota superridotta (4 %) |
||
|
9 |
X |
Cessione e costruzione di abitazioni private non di lusso, comprese quelle assegnate a titolo di proprietà o sulla base di un contratto di locazione per il loro utilizzo da parte di cooperative edilizie e di loro consorzi ai loro soci, anche se non completate, purché sia mantenuto l'uso previsto originario, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 21, della parte II della tabella A; edifici o porzioni di edifici, diversi dalle suddette abitazioni private, di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se non completati, purché sia mantenuto l'uso originariamente previsto, ceduti da imprese edili. |
Si applica alla cessione e alla costruzione di: – abitazioni private diverse da quelle di lusso. Le abitazioni non di lusso sono identificate in base alla loro classificazione catastale e sono: dimore signorili, ville, palazzi di particolare valore storico e artistico, castelli, appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (cfr. punto 4) diverse dalla prima casa (cfr. punto 4); – abitazioni private non di lusso assegnate ai propri soci da cooperative edilizie e da loro consorzi; − edifici o porzioni di edifici, diversi dalla prima casa, anche se comprendono uffici e negozi, che non presentano le caratteristiche di edifici di lusso, anche se non completati, a condizione che l'uso originariamente previsto sia mantenuto, ceduti da imprese edili (gli edifici possono comprendere anche uffici e negozi. In tal caso, oltre il 50 % della superficie totale dei piani fuori terra deve essere utilizzato a fini residenziali, mentre non più del 25 % della superficie totale dei piani fuori terra può essere utilizzato a fini commerciali (cfr. punto 7)). Il bene immobile è venduto dall'impresa che l'ha costruita o ristrutturata entro cinque anni dal completamento dei lavori (o, se il soggetto passivo opta per l'imposizione integrale, dopo tale periodo). Le altre vendite di abitazioni sono esenti da IVA. |
Aliquota ridotta (10 %) |
||
|
10 |
X |
Gli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui al primo comma, lettere a) e b), del medesimo articolo, compresi quelli relativi a edifici diversi da quelli residenziali, edifici pubblici o edifici di interesse pubblico. |
Si applica all'esecuzione di lavori di ristrutturazione di edifici diversi dagli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. |
Aliquota ridotta (10 %) |
||
|
11 |
X |
Cessioni di edifici o di porzioni di edifici che sono stati oggetto di lavori di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ad esclusione di quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma del medesimo articolo, da parte delle imprese che hanno eseguito tali lavori. |
Si applica alla cessione di edifici ristrutturati venduti dalle imprese che hanno eseguito i lavori di ristrutturazione. |
Aliquota ridotta (10 %) |
||
|
Lussemburgo |
||||||
|
Numero |
Base giuridica |
Testo delle disposizioni principali |
Condizioni di applicazione |
Aliquota o esenzione |
||
|
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
Articolo 105, paragrafo 3 |
Articolo 105 ter |
||||
|
1 |
X |
Fattori produttivi agricoli, esclusi i prodotti di cui alla voce NC 3808 |
Cavalli, asini, muli e bardotti vivi normalmente destinati alla preparazione di prodotti alimentari o utilizzati normalmente da un soggetto passivo nell'ambito della sua impresa agricola o forestale; animali vivi della specie bovina; animali vivi della specie suina; animali vivi delle specie ovina e caprina; galli e galline vivi della specie Gallus domesticus; anatre, oche, tacchini e faraone, vivi; conigli domestici vivi; api domestiche; rizomi di rabarbaro e zampe di asparago; piante e radici di cicoria (diverse dalle radici NC 1212; alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati: alberi forestali; talee e marze di viti; bianco di funghi (micelio); piante di ortaggi e fragole; cereali; semi e frutti oleosi e semi e frutti vari, destinati alla semina e all'alimentazione animale; barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; paglia e lolla di cereali, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets; sperma, ovuli ed embrioni di animali normalmente detenuti presso un'azienda agricola; calce viva e calce spenta; torba (compresa la torba pere lettiera), anche agglomerata; fertilizzanti; lana greggia non lavorata; servizi agricoli che normalmente contribuiscono alla produzione agricola o forestale (coltivazione, raccolta, trebbiatura, pressatura, cernita e raccolta, comprese semina e piantagione); attività di imballaggio, quali l'essiccazione, il magazzinaggio, il trasporto e lo stoccaggio di prodotti alimentari, e altri servizi che normalmente contribuiscono alla produzione di alimenti; imballaggio e condizionamento, quali l'essiccazione, la pulitura, la frantumazione, la disinfezione e l'insilamento di prodotti agricoli; stoccaggio di prodotti agricoli; servizi relativi all'inseminazione artificiale, alla raccolta di uova ed embrioni e al trasferimento di embrioni da animali normalmente detenuti presso un'azienda agricola; servizi relativi al miglioramento delle razze animali normalmente allevate presso un'azienda agricola; detenzione, allevamento o ingrasso di animali normalmente allevati presso un'azienda agricola; locazione di cavalli da tiro; potatura di alberi da frutto; servizi di sostegno tecnico per le aziende agricole e forestali, compresi i servizi relativi all'ispezione dei prodotti agricoli o forestali; distruzione di piante e animali nocivi e operazioni di disinfezione e irrorazione effettuate nei campi, nei boschi, nei frutteti e nei vigneti; gestione di impianti di irrigazione e di drenaggio). Beni esclusi: prodotti fitosanitari di cui alla voce NC 3808. Servizi esclusi: locazione di macchine e attrezzi agricoli o forestali; trasporto di prodotti agricoli o forestali; abbattimento di alberi ed esbosco del legname. |
Aliquota superridotta (3 %) |
||
|
2 |
X |
Indumenti, copricapo, sciarpe, guanti e scarpe per bambini di età inferiore a 14 anni |
Indumenti, copricapo, sciarpe e guanti di cui ai capitoli NC 61, 62 e 65, nella misura in cui sono concepiti e tipici per bambini di età inferiore a 14 anni; calzature per ragazzi rientranti nel capitolo NC 64, fino alla taglia 40 compresa; calzature per ragazze rientranti nel capitolo NC 64, fino alla taglia 35½ (35 in assenza di mezze taglie) nel caso di décolleté (scarpe leggere, anche molto aperte senza chiusure) e fino alla taglia 38½ (38 in assenza di mezze taglie) per le calzature di qualsiasi altro tipo, purché l'altezza massima del tacco, compresa la suola, non superi i 4 cm. |
Aliquota superridotta (3 %) |
||
|
3 |
X |
Servizi di ristorazione e catering, esclusi tali servizi o la parte di tali servizi che contemplano bevande alcoliche |
Aliquota superridotta (3 %) |
|||
|
4 |
X |
Alloggio in locali che un soggetto passivo riserva per l'alloggio per brevi periodi di persone e la locazione di campi di vacanza o di terreni attrezzati per il campeggio |
La locazione di alloggi ammobiliati o di camere da parte del gestore di una struttura alberghiera e, più in generale, da parte di chiunque gestisca una struttura in cui ospiti paganti sono alloggiati temporaneamente, compresa la locazione di roulotte installate presso i locali; la locazione di piazzole da parte del gestore di un campo di vacanza o di un terreno attrezzato per il campeggio; le operazioni accessorie alla locazione, quali l'approvvigionamento di acqua, energia elettrica o calore e la messa a disposizione delle strutture dello stabilimento, del campo di vacanza o del terreno attrezzato per il campeggio, nella misura in cui tali operazioni non siano addebitate in quanto tali. |
Aliquota superridotta (3 %) |
||
|
5 |
X |
Concessione di accesso a concerti, rappresentazioni teatrali, coreografiche e cinematografiche, spettacoli, eventi di intrattenimento, conferenze, corsi e altri eventi di natura scientifica, culturale, educativa, economica o professionale, nonché a musei, archivi, giardini botanici o zoologici, parchi naturali e circhi |
Comprese le operazioni accessorie quali i servizi guardaroba, la vendita di programmi e le prenotazioni di posti. Non comprende le operazioni accessorie quali le consegne di bevande, prodotti alimentari, tabacco o caramelle. |
Aliquota superridotta (3 %) |
||
|
6 |
X |
Concessione del diritto di accesso e di utilizzo di impianti sportivi |
Comprese le operazioni accessorie quali le prenotazioni di posti, i servizi guardaroba e la fornitura di articoli sportivi. Non comprende le operazioni accessorie quali le consegne di bevande, prodotti alimentari, tabacco o caramelle. |
Aliquota superridotta (3 %) |
||
|
7 |
X |
Raccolta e trattamento dei rifiuti |
Compresa l'operazione accessoria consistente nel fornire all'utilizzatore bidoni o altri contenitori per la rimozione di rifiuti domestici. Non comprende la consegna dei beni recuperati dalla distruzione dei rifiuti. |
Aliquota superridotta (3 %) |
||
|
8 |
X |
Smaltimento e trattamento di acque reflue e svuotamento di fosse settiche e cisterne industriali |
Non comprende la consegna di beni recuperati nell'ambito dello smaltimento e del trattamento di acque reflue o dello svuotamento di fosse settiche e di cisterne industriali. |
Aliquota superridotta (3 %) |
||
|
9 |
X |
Servizi prestati da agenzie di pompe funebri e di cremazione |
Sono escluse le cessioni di beni effettuate da agenzie di pompe funebri e di cremazione in relazione a sepolture, esumazioni e cremazioni, quali le cessioni di bare, corone o fiori. |
Aliquota superridotta (3 %) |
||
|
10 |
X |
Servizi prestati da o diritti da versare a scrittori, compositori e interpreti artistici |
Aliquota superridotta (3 %) |
|||
|
11 |
X |
Ricezione di servizi di trasmissione radiotelevisiva diversi da quelli con contenuti destinati esclusivamente a adulti, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica utilizzata |
Aliquota superridotta (3 %) |
|||
|
Avvertenza: LU applica l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE e ritiene che la cessione di beni immobili consista nell'esecuzione di lavori su beni immobili, compresi quelli che comportano l'incorporazione di beni mobili in beni immobili, ma escluse le operazioni di manutenzione ordinaria effettuate su beni immobili. Limite: le singole fatture devono presentare un importo superiore a 1 250 EUR, IVA esclusa. |
||||||
|
12 |
X |
Utilizzo di un'abitazione come residenza principale da parte del proprietario dell'abitazione che ha subito determinati lavori di creazione e ristrutturazione |
Principio: il proprietario dell'abitazione è considerato, per quanto concerne la costruzione/ristrutturazione dell'abitazione, un soggetto passivo ai fini dell'IVA; i fornitori di beni e i prestatori di lavori per la creazione e la ristrutturazione dell'abitazione applicano alle loro operazioni l'aliquota IVA normalmente applicabile; una volta ultimati i lavori, il proprietario effettua la cessione dell'abitazione a sé stesso ad un'aliquota IVA superridotta e può detrarre l'IVA fatturata dai fornitori di beni e dai prestatori di servizi; al proprietario dell'abitazione non è attribuito alcun numero di identificazione IVA, per cui egli non può effettuare acquisti intracomunitari di beni. Operazioni coperte relative alla "creazione", effettuate fino al livello dei lavori strutturali chiusi con fase di finitura, compresa la copertura di pavimenti, soffitti e pareti, nonché il loro collegamento alle infrastrutture pubbliche seguenti: reti fognarie, rete di approvvigionamento idrico, rete elettrica, rete di approvvigionamento del gas, comunicazioni, teleriscaldamento, strade: la costruzione di un'abitazione; la trasformazione in abitazione di un edificio o di una parte di edificio precedentemente utilizzato/a per altre finalità; l'ampliamento di un'abitazione esistente; la costruzione, la conversione o l'ampliamento di garage e parcheggi adiacenti all'abitazione o separati dalla stessa ma situati in prossimità dell'abitazione, purché siano utilizzati insieme l'abitazione dal proprietario dell'abitazione. Operazioni contemplate in relazione alla "ristrutturazione": lavori di miglioramento sostanziale effettuati a seguito dell'acquisizione di un'abitazione e completati entro cinque anni da tale acquisizione; lavori di miglioramento sostanziale di un'abitazione la cui costruzione risale ad almeno dieci anni prima dell'inizio di detti lavori, completati entro due anni dal loro inizio, a condizione che siano inclusi nell'elenco delle operazioni di cui alla voce "creazione" o che comportino la costruzione o la demolizione di pareti divisorie interne, l'apertura di porte o finestre nuove o la chiusura murata di porte o finestre esistenti. |
Aliquota superridotta (3 %) |
||
|
13 |
X |
Cessione di un'abitazione per l'uso come residenza principale da parte di una persona diversa dal proprietario dell'abitazione sottoposta a determinati lavori di ristrutturazione |
Lo stesso principio di cui al punto 12a e le stesse operazioni di cui alla voce "Ristrutturazione" di cui al punto 12a. Limite: le singole fatture devono presentare un importo al netto dell'IVA superiore a 3 000 EUR. |
Aliquota superridotta (3 %) |
||
|
14 |
X |
Taluni lavori di creazione e ristrutturazione effettuati in relazione a un'abitazione utilizzata come abitazione principale dal proprietario dell'abitazione stessa |
Principio: applicazione diretta dell'aliquota superridotta da parte del fornitore di determinati lavori di costruzione/ristrutturazione sulla base di una decisione di autorizzazione provvisoria emessa dall'amministrazione IVA competente al proprietario dell'abitazione. Operazioni coperte: le stesse di cui al punto 12a. |
Aliquota superridotta (3 %) |
||
|
15 |
X |
Taluni lavori di ristrutturazione effettuati in relazione a un'abitazione utilizzata come abitazione principale da una persona diversa dal proprietario dell'abitazione stessa |
Lo stesso principio di cui al punto 13a e le stesse operazioni di cui alla voce "ristrutturazione" di cui al punto 12a. Limitazioni: ● L'elemento abitativo beneficia della misura fiscale soltanto se è utilizzato ai fini di un'abitazione principale: in caso di "creazione", unicamente da parte del proprietario, in caso di "ristrutturazione", da parte del proprietario o da parte di una persona diversa dal proprietario; ● l'importo cumulativo dell'imposta risultante dall'applicazione, ai lavori di costruzione e ristrutturazione, di un'aliquota pari alla differenza tra l'aliquota normalmente applicabile e l'aliquota superridotta (principio di cui al punto 13) e dell'imposta rimborsata (principio di cui al punto 12) non può superare, rispettivamente per abitazione creata e/o ristrutturata, l'importo di 50 000 EUR; ● un periodo di due anni durante il quale l'uso di un'abitazione che ha consentito a una persona di beneficiare della misura fiscale deve rimanere invariato. |
Aliquota superridotta (3 %) |
||
|
16 |
X |
Vini di uve fresche con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 13º, esclusi i vini arricchiti, i vini spumanti e i vini liquorosi |
Aliquota speciale (14 %) |
|||
|
17 |
X |
Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire |
Preparazioni per liscivie a base di tensioattivi (detergenti), sotto forma liquida, in polvere o in pasta, utilizzate per lavare piatti o utensili da cucina, per usi domestici o industriali; preparazioni ausiliarie per liscivie per l'immersione (prelavaggio), il risciacquo o l'imbianchimento della biancheria; preparazioni per la pulizia, per la cura di pavimenti, finestre o altre superfici, che possono contenere quantità molto esigue di sostanze odorifere |
Aliquota speciale (14 %) |
||
|
18 |
X |
Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili; pubblicazioni di propaganda turistica |
Aliquota speciale (14 %) |
|||
|
19 |
X |
Calore, raffrescamento e vapore, escluso il calore fornito mediante una rete di riscaldamento di cui all'allegato A, punto 3 |
Aliquota speciale (14 %) |
|||
|
20 |
X |
Custodia e gestione di titoli |
Aliquota speciale (14 %) |
|||
|
21 |
X |
Gestione di crediti e di garanzie di crediti effettuata da una persona o da un organismo diverso da quello che ha concesso i crediti |
Aliquota speciale (14 %) |
|||
|
Portogallo |
||||||
|
Numero |
Base giuridica |
Testo delle disposizioni principali |
Condizioni di applicazione |
Aliquota o esenzione |
||
|
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
Articolo 105, paragrafo 3 |
Articolo 105 ter |
||||
|
1 |
X |
Vino (vini da tavola comuni) |
I "vini da tavola comuni" escludono i "vini speciali" quali i vini arricchiti, i vini liquorosi o i vini spumanti. L'aliquota speciale si applica alla cessione di vino, indipendentemente dallo status del fornitore o dell'acquirente del prodotto. |
Aliquota speciale (13 %) |
||
|
2 |
X |
Utensili e attrezzature agricoli, sili mobili, motocoltivatori, pompe a motore, pompe elettriche, trattori agricoli (classificati come tali nei rispettivi documenti del proprietario) e altre macchine ed apparecchi destinati esclusivamente o principalmente all'agricoltura, all'allevamento o alla silvicoltura |
L'applicazione dell'aliquota speciale agli utensili e alle attrezzature agricoli non è soggetta a condizioni supplementari, in particolare relative alla natura o allo status dell'acquirente dei beni. L'aliquota speciale non si applica alla mera cessione di parti e componenti di tali attrezzature. Secondo l'interpretazione dell'amministrazione fiscale, l'espressione "destinati esclusivamente o principalmente all'agricoltura, all'allevamento o alla silvicoltura" comprende le attrezzature le cui caratteristiche implicano il loro utilizzo esclusivo o principale in tali attività. |
Aliquota speciale (13 %) |
||
|
Spagna |
||||||
|
Numero |
Base giuridica |
Testo delle disposizioni principali |
Condizioni di applicazione |
Aliquota o esenzione |
||
|
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
Articolo 105, paragrafo 3 |
Articolo 105 ter |
||||
|
1 |
X |
La cessione di edilizia abitativa classificata sotto il profilo amministrativo come ufficialmente protetta. Locazione di edifici o loro parti destinati esclusivamente ad abitazioni classificate sotto il profilo amministrativo come ufficialmente protette. |
L'edilizia abitativa soggetta a tutela pubblica è qualificata come tale dalla legge, tenendo conto di alcuni parametri quali la superficie massima, il prezzo dell'edilizia abitativa e il limite di reddito degli acquirenti o degli utilizzatori. |
Aliquota superridotta (4 %) |
||
|
2 |
X |
Servizi di teleassistenza, assistenza domiciliare, centro diurno e notturno e assistenza residenziale per le persone in situazioni di dipendenza |
I servizi devono essere forniti in luoghi organizzati presso centri o residenze o mediante prezzi derivanti da un concorso amministrativo aggiudicato alle imprese fornitrici. La legge 39/2006, del 14 dicembre, sulla promozione dell'autonomia personale e dell'attenzione nei confronti delle persone in situazione di dipendenza (BOE del 15 dicembre) definisce il contenuto di tali servizi. |
Aliquota superridotta (4 %) |
||
|
Malta |
||||||
|
Numero |
Base giuridica |
Testo delle disposizioni principali |
Condizioni di applicazione |
Aliquota o esenzione |
||
|
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
Articolo 105, paragrafo 3 |
Articolo 105 ter |
||||
|
1 |
X |
Custodia e gestione di titoli |
Aliquota speciale (12 %) |
|||
|
2 |
X |
Gestione di crediti e garanzie di crediti |
Gestione di crediti e di garanzie di crediti effettuata da una persona o da un organismo diverso da quello che ha concesso il credito |
Aliquota speciale (12 %) |
||
|
3 |
X |
Locazione di imbarcazioni da diporto |
Un contratto di locazione di imbarcazioni da diporto a una persona in virtù di un accordo per un termine temporale o una parte di termine temporale che, se aggiunto al precedente termine della locazione, dello stesso bene o di altri beni dello stesso tipo, alla stessa persona nei dodici (12) mesi precedenti che terminano alla data di inizio del contratto di locazione esistente, non supera le cinque (5) settimane. |
Aliquota speciale (12 %) |
||
|
4 |
X |
Cura del corpo umano |
Servizi consistenti nella cura del corpo umano che deve essere fornita da una persona nell'esercizio di qualsiasi professione regolamentata dalla legge sulle professioni sanitarie (cap. 464), comprese le prestazioni di servizi effettuate nell'ambito di uno studio medico o di un'attività assimilata, escluse le prestazioni esenti di cui al capitolo 5, sezione 2, punto 11. |
Aliquota speciale (12 %) |
||
|
Cipro |
||||||
|
Numero |
Base giuridica |
Testo delle disposizioni principali |
Condizioni di applicazione |
Aliquota o esenzione |
||
|
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
Articolo 105, paragrafo 3 |
Articolo 105 ter |
||||
|
1 |
X |
Diritto di ammissione a partire dalla prima rappresentazione |
Diritto di ammissione dalla prima rappresentazione di opere teatrali, musicali e di danza o di progetti classici |
Aliquota superridotta (3 %) |
||
|
2 |
X |
Pulizia di strade, raccolta e trattamento di rifiuti |
Servizi di pulizia di strade, di raccolta e di trattamento di rifiuti, esclusi i servizi prestati da autorità pubbliche, enti locali e organismi di diritto pubblico |
Aliquota superridotta (3 %) |
||
|
3 |
X |
Smaltimento e trattamento di acque reflue |
Smaltimento e trattamento di acque reflue ed evacuazione di fosse settiche e cisterne industriali |
Aliquota superridotta (3 %) |
||
|
Grecia |
||||||
|
Numero |
Base giuridica |
Testo delle disposizioni principali |
Condizioni di applicazione |
Aliquota o esenzione |
||
|
Articolo 105 bis, paragrafo 1 |
Articolo 105, paragrafo 3 |
Articolo 105 ter |
||||
|
1 |
X |
Prestazione di servizi relativi al superamento o all'eliminazione di barriere architettoniche |
La prestazione di servizi sulla base di appalti di lavori destinati esclusivamente a risolvere o eliminare le barriere architettoniche che limitano la mobilità delle persone con disabilità in edifici pubblici o privati o in edifici di interesse pubblico. L'aliquota d'imposta per i servizi di cui alla presente decisione è pari al quattro percento (4 %). |
Aliquota superridotta (4 %) |
||
|
2 |
X |
Macchinari agricoli |
Trattori agricoli e trattori forestali, macchine, apparecchi e utensili agricoli |
Aliquota speciale (13 %) |
||
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1 ), come modificata.
Articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), della direttiva.
Articolo 105 bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva IVA.
Articolo 105 ter, paragrafo 2, della direttiva IVA.
Articolo 105 bis, paragrafo 5, della direttiva IVA.
Articolo 105 bis, paragrafo 1, quarto comma; articolo 105 bis, paragrafo 3, terzo comma; articolo 105 ter, paragrafo 3, della direttiva IVA.
Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).
Direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1).
Direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto e che prevede misure di semplificazione (GU L 384 del 30.12.1992, pag. 47).
Direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE (ravvicinamento delle aliquote dell'IVA) (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 1).
Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 107 del 6.4.2022, pag. 1).
Articolo 105 bis, paragrafo 1, della direttiva IVA.
Articolo 105 bis, paragrafo 3, della direttiva IVA.
Articolo 105 ter della direttiva IVA.
Aliquota IVA applicata in Francia: 2,1 %.
Aliquota IVA applicata in Irlanda: 13,5 %.
Aliquota IVA applicata in Lussemburgo: 14 %.