Bruxelles, 22.9.2025

COM(2025) 507 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,

relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

1. INTRODUZIONE

La direttiva 2008/105/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE 2 , stabilisce standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie individuate nella direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) 3 che presentano un rischio significativo su scala UE per o attraverso gli ecosistemi acquatici. La direttiva 2008/105/CE è una direttiva derivata dalla direttiva quadro sulle acque e mira a proteggere, migliorare e ripristinare lo stato degli ecosistemi acquatici.

La direttiva 2008/105/CE (come modificata) conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di adattare agli sviluppi scientifici o tecnici le specifiche dell'allegato I, parte B, punto 3, della direttiva, ossia le specifiche relative alla frazione di acqua 4 cui si applicano gli standard di qualità ambientale delle acque e ai fattori che possono essere presi in considerazione nel valutare la conformità agli standard di qualità ambientale dei metalli.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è prevista dall'articolo 9 bis, paragrafo 2, della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 13 settembre 2013 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga in conformità all'articolo 9 bis.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

Il 17 dicembre 2018 la Commissione ha adottato una prima relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio 5 , nella quale spiegava di non essersi mai avvalsa dei poteri che le erano stati delegati.

 

Da allora gli sviluppi tecnici e scientifici non hanno richiesto ulteriori adattamenti dell'allegato I, parte B, punto 3: la Commissione non si è pertanto avvalsa dei poteri delegati nel periodo di riferimento in corso. Tuttavia, l'uso dei poteri delegati potrebbe rivelarsi necessario in futuro, in particolare qualora l'esigenza di tenere conto degli sviluppi scientifici o tecnici pertinenti non coincida con le tempistiche di altre eventuali modifiche future della direttiva.

4. CONCLUSIONE

La Commissione non si è avvalsa dei poteri delegati conferitile dalla direttiva 2008/105/CE ma potrebbe farlo in futuro. Essa invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

(1)

   GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84.

(2)

   GU L 226 del 24.8.2013, pag. 1.

(3)

   GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(4)

   Ossia il campione d'acqua intero o la frazione disciolta.

(5)

   COM(2018) 847 final.