Bruxelles, 16.9.2025

COM(2025) 493 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione

a norma della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio

relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera

di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E

AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi

1.INTRODUZIONE

La direttiva (UE) 2015/2193 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, ha predisposto un quadro normativo per limitare le emissioni nell'atmosfera di anidride solforosa (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri originate da impianti di combustione medi. L'obiettivo è ridurre i relativi rischi per la salute umana e per l'ambiente. La direttiva stabilisce inoltre norme per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio (CO). L'articolo 13 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di adeguare al progresso tecnico e scientifico le disposizioni in materia di valutazione della conformità stabilite dall'allegato III, parte 2, punto 2. L'articolo 14 indica la procedura e le condizioni in base alle quali alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati.

2.BASE GIURIDICA

La presente relazione è richiesta a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2193, secondo il quale il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 dicembre 2015 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, la delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La Commissione ha adottato la precedente relazione 2 sull'esercizio della delega di potere conferitole in relazione alla direttiva (UE) 2015/2193 in data 3 agosto 2020; ha riferito di non aver adottato atti delegati e ha invitato il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto di tale relazione.

3.ESERCIZIO DELLA DELEGA

La Commissione riferisce di non aver adottato atti delegati negli ultimi cinque anni (2020-2025), tenuto conto i) delle date recenti di messa in applicazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2015/2193 3 e ii) dell'assenza di informazioni sul progresso tecnico e scientifico in collegamento con le disposizioni pertinenti stabilite dall'allegato III, parte 2, punto 2, relative alla valutazione della conformità dei valori di emissione misurati rispetto ai valori limite di emissione in caso di misurazioni in continuo.

4.CONCLUSIONI

Negli ultimi cinque anni (2020-2025) la Commissione non ha esercitato i poteri delegati conferitile dalla direttiva (UE) 2015/2193. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

(1)

GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1.

(2)

  eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0351 .

(3)

I valori limite di emissione fissati nell'allegato II della direttiva devono essere rispettati a decorrere dal 1º gennaio 2025 per gli impianti esistenti aventi una potenza termica nominale superiore a 5 MW e dal 1º gennaio 2030 per gli impianti aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e
pari o inferiore a 5 MW.