COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.7.2025
COM(2025) 364 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
Relazione sull'applicazione della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata della protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi
Sommario
I.
INTRODUZIONE
II.
Premessa
1.
Quadro giuridico
2.
Valutazione dell'eventuale necessità di prorogare la durata di protezione dei diritti di artisti, interpreti ed esecutori, e produttori nel settore audiovisivo
III.
Recepimento e attuazione della direttiva negli Stati membri
IV.
L'impatto generale dell'estensione della durata introdotta nella direttiva sulla durata del 2011
V.
Misure di accompagnamento
1.
Clausola "use it or lose it"
2.
Remunerazione annua supplementare
3.
Clausola "tabula rasa"
4.
Il diritto di rinegoziare
VI.
Conclusioni
I.INTRODUZIONE
La direttiva 2011/77/UE (la "direttiva sulla durata del 2011" o "la direttiva") che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi è stata adottata nel 2011 per migliorare la protezione degli artisti, interpreti o esecutori, in ambito musicale e dei produttori di fonogrammi, nonché migliorare la situazione sociale degli artisti, interpreti o esecutori. La direttiva ha esteso di venti anni la durata di protezione dei diritti per gli artisti, interpreti o esecutori, e i produttori di fonogrammi a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico e ha introdotto una serie di misure di accompagnamento volte a riequilibrare la posizione negoziale degli artisti, interpreti o esecutori, nei loro rapporti contrattuali con i produttori.
A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sulla durata del 2011, la Commissione è tenuta a presentare entro il 1º novembre 2016 una relazione di valutazione della sua applicazione alla luce dello sviluppo del mercato digitale, corredata, se del caso, di una proposta di ulteriore modifica della direttiva 2006/116/CE. La relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, relativa alla valutazione dell'eventuale necessità di prorogare la durata di protezione dei diritti per gli artisti, interpreti o esecutori, e i produttori nel settore audiovisivo, è stata pubblicata nel 2020.
La pubblicazione tardiva della presente relazione è legata agli ultimi sviluppi della legislazione dell'UE in materia di proprietà intellettuale e alla necessità di tenere conto delle nuove norme in materia di remunerazione di autori e artisti, interpreti o esecutori, introdotte nella direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale
, adottata nel 2019. La direttiva sul mercato unico digitale contiene disposizioni
attuate negli Stati membri negli ultimi anni volte a migliorare ulteriormente la posizione contrattuale degli artisti, interpreti o esecutori. I servizi della Commissione ritengono importante tenere conto di queste nuove disposizioni, unitamente agli sviluppi tecnologici e di mercato nel mercato della musica digitale, per valutare la direttiva sulla durata del 2011.
La principale fonte di informazioni a sostegno della presente relazione è uno studio mirato (di seguito "lo studio"). Lo studio è pubblicato insieme alla presente relazione e comprende i riscontri dei portatori di interessi raccolti attraverso un'indagine online rivolta ai portatori di interessi del settore musicale (principalmente artisti, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e organismi di gestione collettiva
, ma anche case discografiche di dominio pubblico, fornitori di servizi online, distributori ed emittenti), integrati da una serie di interviste. La ricerca documentale dello studio riguarda tutti gli Stati membri e la ricerca sul campo interessa 18 Stati membri.
Inoltre i servizi della Commissione si sono adoperati per integrare gli elementi di prova raccolti nello studio attraverso altre fonti disponibili, in particolare i contatti con i portatori di interessi e le informazioni disponibili sull'attuazione della direttiva sulla durata del 2011. In tale contesto, una fonte complementare di prove è lo studio del 2018 commissionato dalla commissione JURI del Parlamento europeo ("lo studio del Parlamento europeo")
. Tale studio del Parlamento europeo ha esaminato lo stato di avanzamento dell'attuazione della direttiva sulla durata del 2011 in diversi Stati membri e ha preso in considerazione alcuni potenziali effetti a lungo termine.
II.Premessa
1.Quadro giuridico
Le opere e l'altro materiale sono protetti dal diritto d'autore per un periodo di tempo limitato. La "durata di protezione" del diritto d'autore e dei diritti connessi è il periodo durante il quale i titolari dei diritti detengono diritti sulle loro opere protette dal diritto d'autore e su altro materiale protetto da diritti connessi
. Una volta scaduta la durata della protezione, un'opera o un materiale sono di pubblico dominio.
A livello internazionale, è stata introdotta una durata minima di protezione per gli autori nella convenzione di Berna
e successivamente per gli artisti, interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione nella convenzione di Roma
. Ai sensi del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore del 1996 (il "WCT"), agli autori si applica la stessa durata di protezione prevista dalla convenzione di Berna
. Il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi del 1996 (il "WPPT") ha stabilito una durata di protezione di cinquanta anni per gli artisti, interpreti o esecutori, a decorrere dalla fine dell'anno in cui è stata effettuata la fissazione o pubblicazione pertinente
.
Nell'UE la durata della protezione per gli autori e i titolari di diritti connessi è stata armonizzata per la prima volta dalla direttiva 93/98/CEE del Consiglio, seguita dalla direttiva 2006/116/CE. La durata della protezione di tutti i diritti connessi
è stata armonizzata a cinquanta anni a decorrere dai pertinenti atti di esecuzione o fissazione, pubblicazione lecita, comunicazione lecita al pubblico o radiodiffusione
.
La direttiva sulla durata del 2011, che ha modificato la direttiva 2006/116/CE, è stata adottata il 27 settembre 2011 e doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 1º novembre 2013
.
Essa ha esteso la durata della protezione degli artisti, interpreti o esecutori, e dei produttori per quanto riguarda le fissazioni di esecuzioni musicali e fonogrammi da cinquanta a settanta anni a decorrere dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico della registrazione. Tale estensione della durata della protezione si applica ai diritti esclusivi e ai diritti alla remunerazione concessi ai produttori di fonogrammi e agli artisti, interpreti o esecutori, nella direttiva 2001/29/CE, nella direttiva 93/83/CEE e nella direttiva 2006/115/CE, nonché all'equo compenso dovuto in virtù di alcune eccezioni previste dalla normativa dell'UE in materia di diritto d'autore.
La direttiva sulla durata del 2011 ha inoltre armonizzato la durata della protezione per le composizioni musicali con testo precisando che essa scade settanta anni dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: l'autore del testo e il compositore.
In aggiunta, la direttiva ha introdotto una serie di misure di accompagnamento volte essenzialmente a garantire che gli artisti, interpreti o esecutori, che hanno trasferito o ceduto i loro diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi possano beneficiare effettivamente dell'estensione della durata: i) la clausola "use it or lose it", ii) la remunerazione annua supplementare e iii) la clausola "tabula rasa" (cfr. sezione VI). Inoltre è stata introdotta una disposizione distinta come misura facoltativa per gli Stati membri che consente agli artisti, interpreti o esecutori, di rinegoziare i contratti a loro vantaggio, autorizzandoli a ricevere pagamenti ricorrenti dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita della registrazione o dalla sua comunicazione al pubblico.
È opportuno notare che nella direttiva sul mercato unico digitale sono state introdotte ulteriori disposizioni volte a migliorare la situazione contrattuale degli artisti, interpreti o esecutori (principio della remunerazione adeguata e proporzionata, obbligo di trasparenza, meccanismo di adeguamento contrattuale, procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie e diritto di revoca). Tali disposizioni sono più ampie rispetto alle misure di accompagnamento sopra descritte e si applicano sia agli autori che agli artisti, interpreti o esecutori, in tutti i settori creativi.
2.Valutazione dell'eventuale necessità di prorogare la durata di protezione dei diritti di artisti, interpreti ed esecutori, e produttori nel settore audiovisivo
La direttiva sulla durata del 2011 non ha prorogato la durata della protezione per gli artisti, interpreti ed esecutori, e i produttori audiovisivi. Tale aspetto è stato affrontato in un documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 9 dicembre 2020, che ha valutato l'eventuale necessità di una proroga della durata di protezione dei diritti degli artisti, interpreti ed esecutori, e dei produttori nel settore audiovisivo, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva sulla durata del 2011
. In tale documento di lavoro i servizi della Commissione hanno concluso che gli elementi di prova disponibili non richiedevano una proroga della durata della protezione degli artisti, interpreti ed esecutori, e dei produttori cinematografici nel settore audiovisivo e hanno indicato che la questione sarebbe stata esaminata anche nel contesto più ampio della valutazione del funzionamento della direttiva sulla durata del 2011.
Pertanto, al fine di integrare l'analisi effettuata nel 2020, i servizi della Commissione hanno incaricato il contraente dello studio di raccogliere ulteriori elementi di prova al riguardo. Il contraente ha effettuato un'apposita indagine online, interviste e ricerche online al fine di raccogliere ulteriori risultati.
Lo studio ha confermato le informazioni presentate nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2020 per quanto riguarda le presunzioni legali sul trasferimento dei diritti e le pratiche contrattuali nel settore audiovisivo, con il risultato che i diritti degli artisti, interpreti o esecutori, audiovisivi sono concentrati più presso i produttori che presso gli organismi di gestione collettiva. Lo studio ha analizzato ulteriormente i potenziali ricavi legati allo sfruttamento delle opere cinematografiche dopo cinquanta anni dalla loro diffusione, al fine di valutare meglio la necessità e i possibili benefici di una proroga della durata. I dati della diffusione in sala indicano che la maggior parte dei ricavi derivanti dalla distribuzione commerciale di opere cinematografiche avviene nei primi tre anni successivi alla prima diffusione. Le opere cinematografiche con oltre cinquanta anni sono disponibili in misura minore nelle trasmissioni televisive e nei canali su richiesta; tuttavia, non sono disponibili dati sui ricavi generati da tali canali di distribuzione, il che rende difficile valutare appieno i ricavi generati dall'utilizzazione dei film dopo cinquanta anni. Lo studio ha inoltre mostrato che la quota di vecchie opere cinematografiche (pubblicate tra il 1970 e il 1980) nei cataloghi che gli organismi di gestione collettiva gestiscono per conto delle loro affiliate è piuttosto esigua, il che comporta ricavi marginali per gli artisti, interpreti o esecutori, per tali film
.
Lo studio non ha riscontrato nuovi elementi di prova che possano rimettere in discussione i precedenti risultati presentati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2020. I risultati della raccolta di prove complementari non evidenziano pertanto la necessità, in questa fase, di prorogare la durata della protezione degli artisti, interpreti ed esecutori, e dei produttori cinematografici nel settore audiovisivo.
III.Recepimento e attuazione della direttiva negli Stati membri
Tutti gli Stati membri hanno ormai recepito la direttiva sulla durata del 2011. Il termine per il recepimento era il 1º novembre 2013. Tuttavia alcuni Stati membri hanno recepito in ritardo la direttiva ed è stato necessario avviare procedure di infrazione per la mancata comunicazione delle misure di recepimento.
Lo studio del Parlamento europeo ha esaminato il recepimento della direttiva sulla durata del 2011 in sette Stati membri e ha sollevato questioni specifiche in relazione ad alcune disposizioni di tale direttiva, vale a dire l'interpretazione dei termini "pubblicazione lecita" e "lecita comunicazione al pubblico" per quanto riguarda il calcolo della durata della protezione e se le rimasterizzazioni possano essere considerate nuovi fonogrammi, nonché una questione sull'allineamento tra la durata della protezione per i produttori di fonogrammi e gli artisti, interpreti o esecutori.
La Commissione non ha ricevuto alcun reclamo in merito al recepimento o all'applicazione della direttiva sulla durata del 2011 da parte degli Stati membri dalla sua entrata in vigore. Inoltre non vi è stato alcun rinvio pregiudiziale da parte di alcuno Stato membro sulle disposizioni della direttiva sulla durata del 2011 e pertanto non esiste una giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa a tale direttiva.
Lo studio ha rilevato che l'attuazione della direttiva sulla durata del 2011 è stata nel complesso efficace, ma ha anche individuato alcune problematiche relative all'attuazione a livello nazionale di disposizioni specifiche, che hanno ritardato l'effettiva applicazione delle norme incluse in tale direttiva. Alcune di queste problematiche derivano da questioni relative al diritto e alla prassi nazionali in materia di diritto d'autore, al di là dell'ambito di applicazione della direttiva sulla durata del 2011 e delle norme armonizzate a livello dell'UE. Poiché si riferiscono alle misure di accompagnamento, in particolare alla clausola "use it or lose it" e alla remunerazione annua supplementare, tali problematiche specifiche sono illustrate in dettaglio di seguito (cfr. sezione V).
D'altro canto, lo studio ha anche individuato pratiche nazionali specifiche (per quanto riguarda l'attuazione della remunerazione annua supplementare, i fattori di ostacolo storici e la posizione negoziale degli artisti, interpreti o esecutori) in diversi Stati membri che hanno il potenziale di facilitare l'attuazione di disposizioni specifiche della direttiva sulla durata del 2011
.
IV.L'impatto generale dell'estensione della durata introdotta nella direttiva sulla durata del 2011
L'obiettivo principale della proroga di venti anni della durata della protezione per gli artisti, interpreti o esecutori, in ambito musicale e i produttori di fonogrammi era quello di mantenere i flussi di reddito esistenti di tali titolari per un ulteriore periodo di tempo. Come indicato nella relazione che accompagna la proposta legislativa, ciò era necessario per migliorare la situazione sociale degli artisti, interpreti o esecutori, in particolare per colmare il divario di reddito che gli artisti, interpreti o esecutori, in ambito musicale hanno dovuto affrontare nei loro ultimi anni di vita
, nonché per far fronte alle perdite di reddito dei produttori di fonogrammi dovute alla pirateria e alle sfide connesse alla distribuzione digitale
.
È difficile isolare il contributo dell'estensione della durata al conseguimento di tali obiettivi, in quanto diversi fattori importanti hanno inciso sul mercato musicale dall'entrata in vigore della direttiva sulla durata del 2011.
La digitalizzazione e la crescente popolarità del consumo di musica su richiesta attraverso i servizi di streaming musicale hanno condotto a importanti cambiamenti nel settore della musica incisa, in quanto la distribuzione dei fonogrammi è per lo più fornita in formato digitale o online, aumentando la disponibilità di musica e aiutando artisti e produttori a raggiungere un pubblico più ampio. Inoltre sempre più artisti si autopubblicano sulle piattaforme di streaming. Di conseguenza, dall'entrata in vigore della direttiva sulla durata del 2011, mentre gli utenti online dispongono di più musica, la maggior parte degli altri canali di distribuzione in formato analogico sono scomparsi quasi completamente o sono diventati di nicchia. Queste tendenze mutevoli nel settore musicale non sono state accompagnate da un aumento dei prezzi della musica nei formati digitali e qualsiasi aumento dei prezzi dei formati analogici è probabilmente dovuto ad altri fattori che vanno al di là dei contenuti creativi. Ciò detto, poiché la maggior parte dei formati analogici è ormai obsoleta o non è ampiamente disponibile, i consumatori tendono a dover riacquistare una qualche forma di accesso digitale alla musica che faceva parte delle loro collezioni private. La pirateria, sebbene in calo nell'ultimo decennio
, continua a pregiudicare i ricavi dell'industria musicale
.
È inoltre importante considerare le dimensioni e la rilevanza per il mercato dei cataloghi coperti finora dall'estensione della durata da cinquanta a settanta anni dopo la prima pubblicazione del fonogramma. Fino a poco tempo fa, l'estensione prevista dalla direttiva sulla durata del 2011 ha arrecato beneficio solo alle registrazioni più vecchie degli anni Sessanta. Vi sono meno registrazioni in questi repertori, che sono generalmente meno conosciuti al giorno d'oggi. Poiché un numero sempre maggiore di registrazioni degli anni Settanta, Ottanta e Novanta beneficerà dell'estensione della durata della protezione, l'attuazione della direttiva sulla durata del 2011 si tradurrà probabilmente in maggiori entrate per i titolari dei diritti interessati
.
In aggiunta, la quantità generalmente esigua di dati quantitativi disponibili influenza la valutazione dell'impatto della direttiva sulla durata del 2011. Ciononostante, è possibile effettuare una valutazione qualitativa complessiva sulla base delle informazioni disponibili.
Gli ulteriori venti anni di protezione introdotti dalla direttiva sulla durata del 2011 hanno avvicinato la durata della protezione per gli artisti, interpreti o esecutori, e i produttori in ambito musicale nell'UE alla durata della protezione applicata negli Stati Uniti
, un mercato importante. La precedente differenza di quarantacinque anni tra la durata della protezione negli Stati Uniti e nell'UE ha rischiato di avere un impatto negativo sulla diversità culturale della musica nell'UE, riducendo gli incentivi a creare musica per i gusti europei, a causa dei ricavi potenzialmente più elevati provenienti dal mercato statunitense
.
L'estensione della durata, riducendo tale divario di protezione e consentendo di continuare la commercializzazione dei fonogrammi più vecchi, ha contribuito a promuovere la digitalizzazione dei repertori interessati. I fonogrammi degli anni Sessanta sono stati il primo gruppo di registrazioni che potevano beneficiare dell'estensione della durata della protezione. L'estensione della durata ha consentito ai produttori di fonogrammi di sfruttare il loro catalogo dei titoli per un periodo di tempo più lungo e di continuare a commercializzarli. Ciò, unitamente agli sviluppi tecnologici e di mercato, ha incentivato i produttori a digitalizzare questi fonogrammi più vecchi. Il mantenimento di tali canzoni nei cataloghi, spesso con una migliore qualità del suono in formato digitale, ha contribuito a generare ricavi. Ciò ha anche condotto a una maggiore disponibilità musicale per i consumatori
.
L'indagine condotta ai fini dello studio ha mostrato opinioni divergenti sull'impatto dell'estensione della durata sul fatturato dei mercati musicali nazionali nell'UE
. I produttori musicali e le loro associazioni ritengono piuttosto positivo questo aspetto specifico della direttiva sulla durata del 2011 e alcuni di essi hanno affermato che i fonogrammi più vecchi possono continuare a generare ricavi. Gli organismi di gestione collettiva hanno opinioni più disparate e gli artisti, interpreti o esecutori, non vedono un aumento significativo al riguardo.
Lo studio ha rilevato una tendenza generale al rialzo tra il 2010 e il 2020 in relazione all'evoluzione dei ricavi totali distribuiti sia agli artisti, interpreti o esecutori, che ai produttori di fonogrammi; tuttavia, sulla base dei dati disponibili, è difficile distinguere l'effetto dell'estensione della durata da altri sviluppi giuridici e tecnici
. Secondo alcuni organismi di gestione collettiva, questo aumento generale dei ricavi è legato ad altri aspetti connessi alla gestione collettiva dei diritti, quali l'attuazione della direttiva sulla gestione collettiva dei diritti
e il miglioramento dei sistemi di gestione dei diritti utilizzati dagli organismi di gestione collettiva
.
V.Misure di accompagnamento
Oltre a estendere la durata della protezione, la direttiva sulla durata del 2011 ha introdotto, all'articolo 1, punto 2), lettera c), tre serie di misure di accompagnamento che si applicano specificamente agli artisti, interpreti o esecutori, per il periodo di estensione della durata. Tali misure miravano ad affrontare le specificità delle pratiche contrattuali nel settore musicale, in base alle quali gli artisti, interpreti o esecutori, trasferiscono o cedono i loro diritti ai produttori di fonogrammi al momento della firma di un accordo di registrazione, in cambio di royalties o pagamenti unici
.
Le misure incluse nella direttiva sulla durata del 2011 sono la clausola "use it or lose it", la remunerazione annua supplementare e la disposizione "tabula rasa". Infine la direttiva ha introdotto una misura facoltativa per gli Stati membri che consente agli artisti, interpreti o esecutori, di rinegoziare a loro vantaggio i contratti firmati prima del novembre 2013, "il diritto di rinegoziare"
. Tutte queste disposizioni sono applicabili solo durante il periodo di estensione di venti anni
.
Lo scopo di queste misure di accompagnamento è garantire che gli artisti, interpreti o esecutori, i cui diritti esclusivi sono sfruttati, possano beneficiare dell'estensione della durata, migliorando la loro remunerazione o la loro posizione contrattuale nei confronti dei produttori discografici.
La direttiva sul mercato unico digitale ha introdotto ulteriori disposizioni nel diritto d'autore dell'UE al fine di rafforzare la posizione contrattuale degli autori e degli artisti, interpreti o esecutori, e garantire che ricevano un'equa remunerazione quando trasferiscono o cedono i loro diritti di sfruttamento
. Tali disposizioni sono state attuate in tutti gli Stati membri. La Commissione valuterà l'efficacia di tali misure nel contesto della revisione della direttiva, prevista non prima del 7 giugno 2026, tenendo conto delle opinioni espresse dai portatori di interessi coinvolti
.
Inoltre la Commissione ha recentemente pubblicato uno studio per esaminare le pratiche contrattuali utilizzate nei settori creativi (in particolare le pratiche di buyout) per trasferire il diritto d'autore e i diritti connessi dagli autori, dagli artisti, interpreti o esecutori, e dai produttori alle controparti contrattuali che sfruttano tali diritti e valutare l'impatto di tali pratiche sulla remunerazione.
1.Clausola "use it or lose it"
L'articolo 1, punto 2), lettera c) (nuovo paragrafo 2 bis) della direttiva sulla durata del 2011 autorizza gli artisti, interpreti o esecutori, a determinate condizioni, a risolvere il loro contratto di trasferimento o cessione dei loro diritti a un produttore per lo sfruttamento di un fonogramma dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico, se il produttore di fonogrammi non offre o non mette a disposizione la registrazione in quantità sufficiente. L'artista, interprete o esecutore non può rinunciare a tale diritto.
L'obiettivo di questa disposizione è aumentare il potere negoziale degli artisti, interpreti o esecutori, nello sfruttamento della registrazione sonora durante il periodo di estensione della durata, consentendo loro, a determinate condizioni, di risolvere il contratto di sfruttamento del fonogramma con il produttore. Quando la clausola "use it or lose it" è invocata dall'artista, interprete o esecutore, e i diritti ritornano a quest'ultimo, i diritti del produttore sul fonogramma scadono al fine di evitare la coesistenza di tali diritti
.
Lo studio ha dimostrato che l'applicazione pratica della clausola "use it or lose it" è più complicata in alcuni Stati membri per le registrazioni che coinvolgono diversi artisti, interpreti o esecutori
. Ai sensi della pertinente disposizione della direttiva sulla durata del 2011
, le norme per la risoluzione di un contratto che coinvolge una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, dovrebbero essere definite nel diritto nazionale applicabile. In alcuni Stati membri le legislazioni nazionali richiedono un accordo comune tra gli artisti, interpreti o esecutori, per invocare la clausola "use it or lose it" nei confronti del produttore, e tale accordo potrebbe essere difficile da raggiungere. Lo studio ha inoltre individuato alcuni esempi di disposizioni giuridiche nazionali che facilitano l'uso della clausola in tali casi specifici
.
Un'altra sfida specifica individuata nello studio riguarda le registrazioni prodotte durante l'era comunista in alcuni Stati membri. Ad esempio, in Romania tali registrazioni appartengono al patrimonio nazionale e, pertanto, solo lo Stato rumeno può adottare eventuali decisioni in relazione a tali fonogrammi, non gli artisti, interpreti o esecutori, interessati.
Le constatazioni della Commissione indicano un'applicazione molto limitata della clausola "use it or lose it" nella pratica. Sembra che i contratti siano stati risolti in virtù di tale clausola solo in pochissimi casi. Ciò è dovuto principalmente ai cambiamenti nelle tendenze di distribuzione e consumo musicali nell'ultimo decennio e alla crescente predominanza del modello di streaming. Un fonogramma messo a disposizione su un servizio di streaming significa che la registrazione è offerta o resa disponibile in una "quantità sufficiente di copie" e pertanto non si applicano le condizioni per invocare la clausola "use it o lose it'".
L'articolo 22 della direttiva sul mercato unico digitale prevede un meccanismo di revoca che ha un'applicazione più ampia rispetto all'articolo 1, punto 2), lettera c), della direttiva sulla durata del 2011, in quanto non è limitato ai soli contratti cinquanta anni dopo la lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico del fonogramma. Questa disposizione dovrebbe rafforzare la posizione contrattuale di tutti gli artisti, interpreti o esecutori. Tuttavia gli Stati membri dispongono di una certa flessibilità nell'attuazione di questa nuova disposizione: possono escludere determinate opere o materiali dall'applicazione del meccanismo di revoca o prevedere che esso si applichi solo entro un determinato periodo di tempo. Come indicato nello studio sulle pratiche contrattuali, diversi Stati membri hanno aggiunto ulteriori dettagli per adeguare tale meccanismo ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e le norme nazionali variano notevolmente. Pertanto, la clausola "use it or lose it" rimane pertinente per gli artisti, interpreti o esecutori, in ambito musicale, in quanto prevede un diritto irrinunciabile applicabile durante il periodo di estensione della durata.
2.Remunerazione annua supplementare
Ai sensi dell'articolo 1, punto 2), lettera c) (nuovi paragrafi "2 ter", "2 quater" e "2 quinquies") della direttiva sulla durata del 2011, gli artisti, interpreti o esecutori, hanno il diritto di percepire un ricavo, corrispondente al 20 % dei ricavi annuali derivanti dai produttori dallo sfruttamento di un fonogramma durante il periodo di estensione. Tale remunerazione supplementare è versata attraverso i ricavi derivanti dalla riproduzione, dalla distribuzione e dalla messa a disposizione del fonogramma nel corso dell'anno precedente.
Tale remunerazione annua supplementare si applica solo agli artisti, interpreti o esecutori, che trasferiscono o cedono i loro diritti esclusivi a fronte di una remunerazione anticipata non ricorrente (diritto fisso). Si tratta in genere di musicisti di sessione, che non hanno diritto a un ricavo basato su una percentuale generato dal potenziale futuro successo del loro lavoro. Tale diritto di remunerazione irrinunciabile non si applica agli artisti, interpreti o esecutori, che hanno già diritto a pagamenti ricorrenti ("royalties") sui ricavi generati dalle loro esecuzioni fisse.
Solo gli organismi di gestione collettiva possono raccogliere e amministrare la remunerazione annua supplementare
. Dopo aver individuato le registrazioni ammissibili e gli artisti, interpreti o esecutori, che hanno diritto alla remunerazione annua supplementare (in genere sulla base delle informazioni a disposizione degli organismi di gestione collettiva e/o ottenute dalle case discografiche), gli organismi di gestione collettiva riscuotono tali ricavi dai produttori discografici e li distribuiscono agli artisti, interpreti o esecutori, ammissibili. La direttiva sulla durata del 2011 contiene anche una disposizione specifica che impone ai produttori di fonogrammi di fornire, su richiesta, tutte le informazioni necessarie relative al pagamento della remunerazione annua supplementare agli artisti, interpreti o esecutori
.
La maggior parte degli organismi di gestione collettiva e delle organizzazioni ombrello dell'UE intervistate nel contesto dello studio ritiene che la remunerazione annua supplementare abbia avuto il maggiore impatto sui ricavi degli artisti, interpreti o esecutori, tra le misure introdotte dalla direttiva sulla durata del 2011. I dati raccolti per Cechia, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Portogallo, Svezia e Spagna mostrano un aumento lento ma costante della raccolta della remunerazione annua supplementare. Ciò indica che questo sistema di remunerazione supplementare è promettente per quanto riguarda la creazione di una fonte di ricavi per gli artisti, interpreti o esecutori.
Lo studio ha rilevato che la raccolta e la distribuzione della remunerazione annua supplementare sono iniziate solo di recente in diversi Stati membri
, il che indica che tali ritardi derivano da problemi specifici di attuazione legati al funzionamento degli organismi di gestione collettiva o alla difficoltà di identificare i titolari dei diritti nei vecchi fonogrammi in alcuni Stati membri. Ad esempio, in Slovenia gli organismi di gestione collettiva per legge devono rispettare un rapporto costi-ricavi per i diritti che gestiscono. L'organismo di gestione collettiva pertinente ritiene che l'impatto previsto della remunerazione annua supplementare sarebbe troppo basso per soddisfare per il momento il suddetto rapporto
. In Polonia, il produttore delle canzoni incise negli anni Sessanta e Settanta era l'ex società di registrazione statale, che non esiste più. Sebbene un'altra casa discografica abbia ora il diritto di sfruttare tali fonogrammi, in Polonia il termine "produttore" si applica solo all'entità che ha inizialmente registrato il fonogramma. Pertanto le case discografiche che detengono i diritti pertinenti non sono obbligate a pagare la remunerazione annua supplementare.
In Romania l'organismo di gestione collettiva che gestisce la remunerazione annua supplementare è stato nominato tre anni dopo il recepimento della direttiva sulla durata del 2011
.
Indipendentemente dall'impatto della remunerazione annua supplementare rispetto ad altre misure di accompagnamento, gli organismi di gestione collettiva e le associazioni di artisti, interpreti o esecutori, in ambito musicale ritengono che finora la remunerazione annua collettiva abbia avuto un impatto limitato sui ricavi degli artisti, interpreti o esecutori
. Oltre alle questioni summenzionate che possono aver inciso sulla raccolta e/o sulla distribuzione della remunerazione annua supplementare in diversi Stati membri, ciò può essere spiegato anche dal basso numero di registrazioni coperte finora dall'estensione della durata
. In altri casi potrebbe anche derivare dalla difficoltà di ottenere le informazioni necessarie per il calcolo e il pagamento della remunerazione annua supplementare
. Anche lo studio del Parlamento europeo ha individuato tale questione e ha evidenziato possibili soluzioni che coinvolgono sia i produttori di fonogrammi che gli organismi di gestione collettiva. Gli organismi di gestione collettiva hanno inoltre sottolineato le difficoltà di ottenere le informazioni necessarie dai produttori, compresa l'identificazione degli artisti, interpreti o esecutori, aventi diritto a ricevere la remunerazione annua supplementare. Gli attuali sviluppi tecnologici e l'uso dei metadati pertinenti potrebbero contribuire a migliorare la condivisione delle informazioni necessarie per fornire la remunerazione annua supplementare agli artisti, interpreti o esecutori. In linea con l'articolo 1, punto 2), lettera c), paragrafo 2 quater, della direttiva, gli Stati membri potrebbero agevolare tale cooperazione e scambio di informazioni tra i pertinenti portatori di interessi al fine di garantire il pagamento della remunerazione annua supplementare.
Si prevede che tali difficoltà saranno affrontate in qualche misura mediante l'attuazione degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 della direttiva sul mercato unico digitale. Questa disposizione va oltre l'obbligo di informazione già esistente nella direttiva sulla durata del 2011 e mira a fornire informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle opere e delle esecuzioni pertinenti
. A causa delle specificità dei diversi settori di contenuti, quali il settore musicale, gli Stati membri non possono applicare questa disposizione per quanto riguarda i contributi non significativi, a meno che ciò non sia necessario ai fini del meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 20 della direttiva sul mercato unico digitale.
La remunerazione annua supplementare è un diritto di remunerazione irrinunciabile e in futuro può costituire una fonte di reddito complementare per artisti, interpreti o esecutori. Le recenti relazioni sulla trasparenza degli organismi di gestione collettiva che rappresentano gli artisti, interpreti o esecutori, mostrano una tendenza positiva che dimostra un miglioramento dell'amministrazione e dei pagamenti della remunerazione annua supplementare. È probabile che la remunerazione distribuita agli artisti, interpreti o esecutori, aumenti per i fonogrammi famosi a partire dagli anni Settanta e Ottanta, che inizieranno a beneficiare dell'estensione della durata nei prossimi anni
.
3.Clausola "tabula rasa"
La disposizione "tabula rasa" di cui all'articolo 1, punto 2), lettera c), della direttiva sulla durata del 2011 (nuovo paragrafo 2 sexies) prevede che le royalties distribuite agli artisti, interpreti o esecutori, per la durata del periodo di estensione siano esenti da pagamenti anticipati e da qualsiasi deduzione prevista contrattualmente, il che in definitiva riduce i ricavi di tali artisti. Questa disposizione riguarda quegli artisti, interpreti o esecutori, che hanno trasferito o ceduto i loro diritti ai produttori di fonogrammi in cambio del pagamento di royalties e consentono loro di beneficiare di una remunerazione più elevata per l'estensione della durata della protezione.
I dati indicano che la disposizione "tabula rasa" è stata attuata nella pratica mediante clausole contrattuali tra le case discografiche e gli artisti, interpreti o esecutori, già prima della scadenza del periodo di cinquanta anni
. Lo studio del Parlamento europeo ha evidenziato la potenziale questione della deroga per contratto tra artisti, interpreti o esecutori, e produttori discografici alla disposizione "tabula rasa"
, a seconda del modo in cui gli Stati membri hanno recepito tale misura; tuttavia lo studio non ha riscontrato alcuna prova di tale pratica effettiva negli Stati membri interessati.
Nonostante le limitate prove raccolte, la disposizione "tabula rasa" costituisce un'importante garanzia per gli artisti, interpreti o esecutori, per garantire che beneficino pienamente dell'estensione della durata della protezione attraverso il pagamento di royalties senza deduzioni dopo i primi cinquanta anni di protezione.
4.Il diritto di rinegoziare
L'articolo 1, punto 4), della direttiva sulla durata del 2011 è una disposizione facoltativa che consente agli Stati membri di concedere agli artisti, interpreti o esecutori, dopo cinquanta anni dalla pubblicazione della registrazione, il diritto di rinegoziare a loro vantaggio i contratti conclusi anteriormente al 1º novembre 2013. Sembra che solo la Francia abbia attuato tale misura, sebbene tale "diritto di rinegoziare" esistesse già in almeno uno Stato membro
al momento dell'adozione della direttiva sulla durata del 2011. Non sono disponibili prove dell'uso di tale diritto nella pratica.
Anche in questo caso va osservato che l'articolo 20 della direttiva sul mercato unico digitale contiene una disposizione avente un obiettivo analogo a quello del "diritto di rinegoziare". Introduce un meccanismo di adeguamento contrattuale che consente agli autori e agli artisti, interpreti o esecutori, o ai loro rappresentanti, a determinate condizioni, di rivendicare una remunerazione ulteriore nel caso in cui la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati in un secondo tempo. Poiché questa disposizione più recente è obbligatoria per gli Stati membri, in pratica potrebbe essere applicata più frequentemente del "diritto di rinegoziare" previsto dalla direttiva sulla durata del 2011.
VI.Conclusioni
Nel complesso, con l'introduzione di un ulteriore periodo di protezione per i produttori e gli artisti, interpreti o esecutori, nel settore musicale, unitamente a specifiche misure di accompagnamento, la direttiva sulla durata del 2011 ha soddisfatto i suoi principi generali ("promuovere la produzione musicale in Europa") e specifici ("contribuire a migliorare il benessere degli artisti, interpreti o esecutori, nel settore musicale"; "contribuire a rafforzare la competitività dell'industria musicale europea"; "aumentare il repertorio musicale disponibile")
.
Sebbene sia difficile isolare l'impatto economico dell'estensione della durata della protezione nel settore musicale, le prove raccolte hanno dimostrato che essa consentiva di garantire lo sfruttamento continuo dei fonogrammi più vecchi e la remunerazione degli artisti, interpreti o esecutori, musicali per lo sfruttamento delle loro esecuzioni precedenti anche quando raggiungono un'età più avanzata, contribuendo in tal modo a migliorare la loro situazione finanziaria.
L'estensione della durata ha inoltre contribuito a mantenere i flussi di ricavi per i produttori di fonogrammi per lo sfruttamento dei vecchi cataloghi. Ciò incoraggia la digitalizzazione delle registrazioni più vecchie, che ora possono essere sfruttate anche attraverso i servizi di distribuzione digitale della musica e contribuiscono a una maggiore disponibilità di musica europea.
L'estensione della durata dovrebbe avere un impatto maggiore sui ricavi degli artisti, interpreti o esecutori, e dei produttori musicali nel prossimo futuro, quando le canzoni conosciute appartenenti a diversi generi musicali della fine del XX secolo rientreranno nell'ambito di applicazione della direttiva sulla durata del 2011. Questo fenomeno dovrebbe essere accompagnato da un tasso di raccolta e distribuzione più elevato che si applica alla remunerazione annua supplementare, che dovrebbe migliorare ulteriormente la situazione finanziaria degli artisti, interpreti o esecutori, con risultati positivi.
Sulla base delle prove disponibili, le altre misure di accompagnamento incluse nella direttiva sulla durata del 2011 ("use it or lose it", "tabula rasa" e "diritto di rinegoziare") sembrano avere un impatto minore del previsto. Tuttavia forniscono agli artisti, interpreti o esecutori, importanti garanzie nei loro rapporti contrattuali con i produttori per quanto riguarda lo sfruttamento dei loro diritti e la remunerazione dovuta durante l'estensione della durata della protezione. Le disposizioni sulla remunerazione dei creatori contenute nella direttiva sul mercato unico digitale dovrebbero contribuire ulteriormente a rafforzare la posizione negoziale degli artisti, interpreti o esecutori.
Sulla base di tale valutazione, non sembra necessaria un'ulteriore revisione della direttiva 2006/116/CE. La Commissione continuerà a monitorare l'evoluzione del mercato musicale europeo. Valuterà l'impatto delle disposizioni in materia di equa remunerazione incluse nella direttiva sul mercato unico digitale nel contesto della revisione di tale direttiva, non prima del 7 giugno 2026.