Bruxelles, 8.7.2025

COM(2025) 360 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'applicazione del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 a norma dell'articolo 19 di tale regolamento


1. INTRODUZIONE

I criminali di tutta Europa utilizzano il sistema finanziario in un modo che mette in pericolo la sicurezza dell'UE e dei suoi cittadini. Esistono due modi principali in cui i criminali sfruttano il sistema finanziario. Il primo consiste nel prendere i proventi di reato e reintrodurli nell'economia legale (riciclaggio di denaro). Il secondo consiste nel distogliere denaro dall'economia legale attraverso il sistema finanziario per finanziare attività criminose. Secondo l'ultima valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità, effettuata da Europol nel 2025, il denaro contante ( 1 ) occupa ancora oggi un posto di primo piano nel contesto dei sistemi di riciclaggio.

Il regolamento (UE) 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione ( 2 ) (regolamento relativo ai controlli sul denaro contante) stabilisce norme per proteggere l'UE dal riciclaggio o dal finanziamento del terrorismo da parte di operatori fraudolenti che potrebbero tentare di attraversare le frontiere esterne dell'UE trasportando denaro contante o spostare denaro contante con altri mezzi, al fine di eludere i controlli del sistema finanziario formale.

La presente relazione illustra i riscontri raccolti dalla Commissione sull'attuazione del regolamento relativo ai controlli sul denaro contante. Essa soddisfa l'obbligo di cui all'articolo 19 di tale regolamento, che impone alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento.

2. CONTESTO GENERALE

2.1. Normativa dell'Unione europea in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e aspetti internazionali

Il regolamento relativo ai controlli sul denaro contante stabilisce controlli sul denaro contante in entrata nell'UE o in uscita dall'UE. Fa parte del quadro legislativo dell'UE in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e integra la direttiva (UE) 2015/849 ( 3 ) e la direttiva (UE) 2018/1673 ( 4 ).

Il regolamento mira inoltre a tenere conto della raccomandazione 32 sui corrieri di valuta del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). In qualità di membro del GAFI, la Commissione europea si è impegnata ad attuare le raccomandazioni di quest'ultimo in merito all'elaborazione e alla promozione di una strategia globale in materia di AML/CFT, a livello sia nazionale che internazionale.

La normativa dell'UE in materi di controlli sul denaro contante è in vigore dal 2005 ( 5 ). È stata rivista una volta nel 2018 per tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali e del quadro dell'UE in materia di AML/CFT, ma anche per fare il punto sulle priorità della Commissione nell'ambito del piano d'azione 2016 contro il finanziamento del terrorismo.

2.2. La normativa in materia di controlli sul denaro contante

Il regolamento relativo ai controlli sul denaro contante è entrato pienamente in applicazione il 3 giugno 2021 ed è stato ulteriormente integrato dagli atti seguenti:

regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione ( 6 );

decisione di esecuzione C(2022) 1801 della Commissione, del 24 marzo 2022, che stabilisce misure per l'applicazione uniforme di controlli mediante l'adozione di criteri e norme comuni in materia di rischi relativi al movimento di denaro contante conformemente al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione (non pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) a causa della sua natura sensibile e non classificata).

2.3. Oggetto della relazione

A norma dell'articolo 19 del regolamento relativo ai controlli sul denaro contante, entro il 3 giugno 2024 e successivamente con cadenza quinquennale, la Commissione, in base alle informazioni regolarmente ricevute dagli Stati membri, deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione di tale regolamento.

La presente relazione tratterà tutti i punti di cui all'articolo 19, valutando in particolare:

a) se sia opportuno includere altri beni nell'ambito di applicazione del presente regolamento;

b) se la procedura a scopo informativo riguardo al denaro contante non accompagnato sia efficace;

c) se la soglia per il denaro contante non accompagnato debba essere rivista;

d) se i flussi di informazioni di cui agli articoli 9 e 10 e l'uso del Sistema informativo doganale (SID), in particolare, siano efficaci o se vi siano ostacoli allo scambio tempestivo e diretto di informazioni compatibili e comparabili tra le autorità competenti e con le UIF ( 7 ); e

e) se le sanzioni previste dagli Stati membri siano effettive, proporzionate e dissuasive e in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea e se abbiano un effetto deterrente equivalente in tutta l'Unione sulle violazioni del presente regolamento.

A norma dell'articolo 19, la relazione comprende anche:

a) una raccolta delle informazioni provenienti dagli Stati membri sul denaro contante connesso ad attività criminose che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

b) i dati riguardanti lo scambio di informazioni con i paesi terzi.

La presente relazione riguarda il periodo compreso tra l'entrata in applicazione del regolamento il 3 giugno 2021 e il 2 giugno 2024 (compreso).

La presente relazione non riguarda la decisione di esecuzione C(2022) 1801 della Commissione che stabilisce criteri e norme comuni in materia di rischi relativi al movimento di denaro contante, in quanto si tratta di un documento sensibile e non classificato non pubblicato nella GUUE, come indicato in precedenza.

2.4. Mezzi utilizzati per redigere la relazione

La presente relazione si basa sugli elementi seguenti:

le risposte degli Stati membri a un'indagine dell'UE riguardante tutti gli aspetti dell'attuazione del regolamento relativo ai controlli sul denaro contante;

le informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri durante gli scambi con la Commissione, comprese le riunioni del gruppo di esperti per i controlli sul denaro contante;

le informazioni fornite dai servizi della Commissione;

i dati statistici disponibili nel modulo sul denaro contante del Sistema informativo doganale (SID) ( 8 );

le informazioni fornite dalle UIF ( 9 ).

3. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTROLLI SUL DENARO CONTANTE

3.1. Definizione di denaro contante

Il "denaro contante" è definito come comprensivo di quattro categorie ( 10 ):

valuta (banconote e monete);

strumenti negoziabili al portatore (ad esempio assegni turistici, assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento);

beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento relativo ai controlli sul denaro contante (vale a dire monete con un tenore in oro di almeno il 90 % e lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %);

carte prepagate, che sono carte non nominative che contengono valore in moneta o liquidità, o che vi danno accesso ( 11 ).

3.2. Obbligo di dichiarare il denaro contante (dichiarazione del denaro contante)

L'obbligo di dichiarazione è imposto alle persone fisiche che, in entrata nell'UE o in uscita dall'UE ( 12 ), portino denaro contante di valore pari o superiore a 10 000 EUR con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto. Il livello è stato fissato in modo da non limitare indebitamente la libertà di circolazione né oberare i cittadini e le autorità con formalità burocratiche.

I portatori interessati sono tenuti a mettere il denaro contante a disposizione delle autorità competenti a fini di ispezione. Essi devono fornire, per iscritto o per via elettronica, le informazioni seguenti:

dati personali completi, quali nome, nazionalità e data di nascita del portatore, del proprietario e del destinatario previsto del denaro contante;

il valore e la natura del denaro contante, la sua provenienza, il suo uso previsto e le modalità di trasporto.

La definizione di "portatore" esclude i trasportatori che effettuano il trasporto professionale di merci o persone ( 13 ).

3.3. Obbligo di dichiarare il denaro contante non accompagnato (dichiarazione a scopo informativo)

Per quanto concerne i movimenti di denaro contante non accompagnato (vale a dire il denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione in pacchi postali, con spedizioni di merci, in bagagli non accompagnati o in container), le autorità competenti possono esigere dal mittente, dal destinatario o da un loro rappresentante una dichiarazione a scopo informativo, sistematicamente o caso per caso, in conformità delle procedure nazionali. L'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato è soggetto a una soglia di 10 000 EUR, identica a quella applicata alle persone che trasportano denaro contante.






3.4. Importi inferiori alla soglia

Il regolamento relativo ai controlli sul denaro contante prevede inoltre la registrazione delle informazioni sui movimenti di denaro contante al di sotto della soglia stabilita, qualora vi siano indizi di attività criminose in tali movimenti ( 14 ). Tali informazioni sono condivise con la rispettiva UIF e con le autorità competenti di altri Stati membri.

3.5. Facoltà di trattenere temporaneamente il denaro contante per un'ulteriore indagine

Le autorità competenti hanno il diritto di trattenere temporaneamente il denaro contante  15 in determinate circostanze e alle condizioni stabilite dal diritto nazionale:

in primo luogo, nel caso in cui l'obbligo di dichiarazione o di informativa non sia stato assolto; e

in secondo luogo, qualora vi siano indizi di attività criminosa, indipendentemente dall'importo o dal fatto che il denaro contante sia accompagnato o non accompagnato.

La durata del trattenimento è limitata al minimo indispensabile affinché altre autorità competenti possano stabilire se vi siano fondati motivi per ulteriori azioni, quali un'indagine o la confisca del denaro contante sulla base di altri strumenti giuridici. Tale durata è fissata dal regolamento relativo ai controlli sul denaro contante e non può eccedere i 30 giorni. Può essere prorogata fino a un massimo di 90 giorni in casi specifici e debitamente valutati.

3.6. Scambio di informazioni tra autorità competenti e con la Commissione

Per garantire una cooperazione efficace, il regolamento relativo ai controlli sul denaro contante prevede lo scambio tra le autorità competenti degli Stati membri delle informazioni seguenti: i) le dichiarazioni d'ufficio ( 16 ); ii) i casi di importi inferiori alla soglia; iii) le dichiarazioni e le dichiarazioni a scopo informativo, qualora sussistano indizi di attività criminose correlate al denaro contante; e iv) le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio.

Inoltre, qualora sussistano indizi di attività criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'UE, le informazioni pertinenti devono essere condivise anche con la Commissione, la Procura europea ed Europol, ove competenti ad agire.

Nell'ambito del SID è stato sviluppato un modulo specifico per l'attuazione del regolamento relativo ai controlli sul denaro contante e per consentire lo scambio di informazioni. Tale modulo è gestito dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).



3.7. Informazioni da inviare all'Unità di informazione finanziaria (UIF)

Le autorità competenti che raccolgono informazioni ai sensi del regolamento relativo ai controlli sul denaro contante devono trasmetterle tempestivamente all'UIF nazionale per consentire un'ulteriore analisi e affinché le suddette informazioni possano essere confrontate con altri dati previsti dalla direttiva (UE) 2015/849 ( 17 ).

3.8. Sanzioni

Per incentivare l'osservanza degli obblighi di dichiarazione o di informativa e scoraggiarne l'elusione, l'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1672 introduce sanzioni per il mancato rispetto di tali obblighi. Tali sanzioni non dovrebbero tenere conto della potenziale attività criminosa correlata al denaro contante, che può essere oggetto di un'ulteriore indagine e di misure non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento ( 18 ).

Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e limitarsi a quanto necessario per incoraggiare il rispetto dell'obbligo. Le sanzioni introdotte dagli Stati membri dovrebbero avere un effetto deterrente equivalente in tutta l'UE contro le violazioni del regolamento relativo ai controlli sul denaro contante.

3.9. Modulo di dichiarazione armonizzato

Per garantire uniformità nell'attuare i controlli ed efficacia nell'elaborare, trasmettere e analizzare le dichiarazioni da parte delle autorità competenti, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione stabilisce modelli per:

la dichiarazione di denaro contante e la relativa pagina supplementare;

la dichiarazione a scopo informativo e la relativa pagina supplementare;

il modulo riservato all'ufficio ADM (da compilare e allegare alle dichiarazioni d'ufficio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3), la ricodifica delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e le dichiarazioni ottenute ai sensi degli articoli 3 e 4 qualora sussistano indizi di attività criminose;

la trasmissione delle informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e dei risultati delle analisi di rischio.

3.10. Campagne d'informazione

Per sensibilizzare in merito agli obblighi stabiliti dal regolamento relativo ai controlli sul denaro contante, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, devono elaborare materiale informativo adeguato sull'obbligo di dichiarazione o di informativa ( 19 ).

3.11. Principali novità stabilite dal regolamento (UE) 2018/1672

Le principali novità del regolamento relativo ai controlli sul denaro contante sono le seguenti:

·l'estensione della definizione di denaro contante per includere anche i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore (oro) e le carte prepagate sia per il contante accompagnato che per il contante non accompagnato (in spedizioni di merci e postali);

·l'aumento della condivisione di informazioni tra autorità competenti e tra le autorità competenti e le UIF;

·le disposizioni per l'utilizzo del sistema informatico per tali scambi;

·il conferimento alle autorità competenti del potere di intervenire su importi inferiori di denaro contante qualora sospettino un legame con attività criminose;

·il conferimento alle autorità competenti del potere di imporre al mittente o al destinatario (o a un loro rappresentante) di presentare una dichiarazione a scopo informativo per il denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione in pacchi postali, con spedizioni di merci, in bagagli non accompagnati o in container (movimenti di denaro contante non accompagnato).

4. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTROLLI SUL DENARO CONTANTE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

4.1. Campagne d'informazione

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, ha organizzato un'ampia campagna d'informazione in tutta l'Unione europea per sostenere l'attuazione del regolamento relativo ai controlli sul denaro contante e informare i cittadini dell'UE e i viaggiatori che si recano nell'UE in merito ai loro obblighi.

La Commissione ha messo a disposizione di tutti gli Stati membri materiale dedicato alla campagna, tra cui schede informative, infografiche, manifesti e cortometraggi sottotitolati nella lingua pertinente. Tutto il materiale è stato tradotto in 30 lingue ( 20 ) per garantire un'ampia copertura ( 21 ).

4.2. Denaro contante accompagnato

Nel periodo oggetto della presente relazione sono state presentate 310 042 dichiarazioni di denaro contante. In CIS+ Cash (modulo “Contante” del SID) sono stati segnalati 23 097 casi di infrazioni (ossia casi in cui non è stata presentata alcuna dichiarazione o le informazioni fornite erano incomplete o inesatte o sussistevano indizi di attività criminose correlate al denaro contante).

La procedura di dichiarazione per il contante accompagnato è stata attuata da tutti gli Stati membri secondo i risultati statistici presentati nel grafico 2 dell'allegato A. Per il periodo compreso tra il 2022 e il 2023, Francia, Germania e Polonia hanno rappresentato il 57 % dei casi di contante accompagnato segnalati.

In base ai risultati dell'indagine, gli Stati membri considerano efficace la procedura di dichiarazione del denaro contante e le attribuiscono una valutazione positiva (il 65 % l'ha giudicata molto buona, il 30 % buona e il 5 % discreta).

La maggior parte dei partecipanti concorda sui punti seguenti:

·il regolamento relativo ai controlli sul denaro contante conferisce alle autorità doganali il potere di fermare e trattenere il denaro contante qualora sussistano indizi di attività criminose correlate ad esso;

·la procedura di dichiarazione individua in modo affidabile i movimenti transfrontalieri di denaro contante;

·la procedura di dichiarazione consente alle autorità doganali di raccogliere informazioni per individuare i movimenti illeciti di denaro contante. L'ampia gamma di informazioni raccolte è particolarmente utile per le indagini successive.

Tuttavia due Stati membri hanno osservato che la procedura potrebbe essere migliorata; uno di essi ha menzionato specificamente la scarsa qualità dei dati forniti dai portatori nelle loro dichiarazioni di denaro contante.

4.3. Denaro contante non accompagnato

Nel periodo oggetto della presente relazione sono state presentate 6 532 dichiarazioni a scopo informativo e in CIS+ Cash sono state segnalate 102 infrazioni relative a tale procedura. Sei Stati membri (Belgio, Irlanda, Malta, Slovenia, Finlandia, Svezia) non hanno registrato dichiarazioni a scopo informativo per il periodo compreso tra il 2022 e il 2023.

La maggior parte degli Stati membri che hanno risposto all'indagine aveva un'opinione neutra o positiva sulla procedura di informativa per il denaro contante non accompagnato (6 l'hanno giudicata buona, 11 discreta e 3 scarsa). Essi ritengono che la procedura consenta un migliore controllo dei movimenti di denaro contante e che funzioni in modo efficiente. Alcuni Stati membri hanno espresso il parere che la procedura sia efficace in quanto si basa sull'analisi dei rischi piuttosto che sulla presentazione obbligatoria della dichiarazione a scopo informativo.

Ciononostante gli Stati membri hanno espresso le tre riserve seguenti:

la procedura di informativa per il denaro contante non accompagnato è complessa dal punto di vista amministrativo;

il termine di 30 giorni per presentare la dichiarazione a scopo informativo su richiesta delle autorità doganali è troppo lungo;

l'analisi dei rischi deve essere perfezionata per essere efficace.

Uno Stato membro ha osservato che il fatto che l'informativa per il denaro contante non accompagnato sia solo su richiesta e non obbligatoria in tutti i casi rende più difficili i controlli doganali. Tale Stato membro ha altresì aggiunto che, a suo avviso, i dati delle azioni internazionali dimostrano che il rischio di trasporto non accompagnato di denaro contante in spedizioni postali, di pacchi e di merci è inferiore a quanto inizialmente ipotizzato.




4.4. Utilizzo di CIS Cash da parte delle autorità competenti

Le autorità competenti inviano le informazioni pertinenti da registrare nel SID nel modo seguente:

a) inserendo manualmente le informazioni attraverso l'interfaccia web utente del SID; o

b) esportando le informazioni dal sistema o dai sistemi nazionali e importandole nel SID utilizzando il formato di dati XML del SID; o

c) collegando il sistema o i sistemi nazionali direttamente al SID tramite un'interfaccia di sistema fornita dal SID.

Le amministrazioni doganali di 11 Stati membri hanno collegato i loro sistemi nazionali direttamente al SID attraverso un'interfaccia di sistema fornita dal SID (Belgio, Bulgaria, Estonia, Grecia, Francia, Lettonia, Malta, Austria, Polonia, Portogallo e Svezia). Due Stati membri (Cechia e Germania), pur avendo ottenuto l'accesso tramite tale interfaccia, non hanno finora utilizzato il sistema. In effetti la Germania ha dichiarato di utilizzare attualmente un file Excel sviluppato a livello federale per comunicare i dati sul denaro contante, ma che l'accesso automatico è in fase di sviluppo. La Cechia ha risposto che il collegamento tra il suo sistema nazionale e il SID non era ancora disponibile al momento dell'indagine.

Per quanto riguarda gli scambi di dati attraverso il SID, gli Stati membri che hanno partecipato all'indagine hanno indicato un'esperienza generalmente positiva (cfr. il grafico 4 dell'allegato B). Essi considerano il modulo CIS+ Cash come un "sistema di facile utilizzo", che consente un trattamento agevole dei dati. Uno Stato membro ha dichiarato che il modulo CIS+ Cash è un'importante fonte di informazioni per individuare e analizzare i casi sospetti di riciclaggio di denaro.

Tuttavia alcuni Stati membri hanno affermato di aver incontrato difficoltà nel trasferire le informazioni dai loro sistemi nazionali al SID. Due Stati membri hanno sottolineato che, in caso di infrazioni, i dati devono essere inseriti manualmente due volte invece di essere trasferiti automaticamente dal modulo CIS+ Cash al modulo CIS+ Fraud. La Commissione è a conoscenza di questa questione che ostacola l'attuazione del concetto "una confisca/una relazione". La difficoltà deriva dal fatto che i due moduli poggiano su basi giuridiche diverse. Sono in corso sforzi per risolvere la questione.

Inoltre tre Stati membri (Spagna, Italia e Slovenia) incontrano ancora difficoltà nella trasmissione diretta di informazioni specifiche al modulo CIS+ Cash, a causa di problemi tecnici interni. Tutti e tre hanno riferito di essere al lavoro per trovare una soluzione.

4.5. Accesso delle UIF ai dati

Dall'indagine è emerso che, sebbene il regolamento relativo ai controlli sul denaro contante preveda chiaramente che la trasmissione di informazioni dalle UIF nazionali deve essere effettuata tramite il modulo CIS+ Cash ( 22 ), non tutte le UIF degli Stati membri vi hanno accesso. Al momento dell'indagine vi avevano accesso solo 20 Stati membri.

Per quanto riguarda le UIF degli Stati membri che non hanno accesso al modulo CIS+ Cash:

tre Stati membri hanno spiegato che stavano attualmente stabilendo il collegamento con il modulo CIS+ Cash;

uno Stato membro ha spiegato che, conformemente alla normativa nazionale, la sua amministrazione doganale condivide con l'UIF le informazioni ai sensi del regolamento relativo ai controlli sul denaro contante attraverso uno strumento nazionale;

uno Stato membro ha spiegato che, a causa di problemi tecnici, l'UIF nazionale non è in grado di accedere ai dati del SID.

4.6. Sanzioni

Gli Stati membri devono distinguere chiaramente tra le sanzioni irrogate unicamente per la mancata dichiarazione o informativa ai sensi del regolamento relativo ai controlli sul denaro contante e le sanzioni che possono irrogare per attività criminose. Tutti gli Stati membri hanno introdotto sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato o dell'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato.

In base alle diverse legislazioni nazionali sono state introdotte sanzioni di vario tipo. Alcuni Stati membri (Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia) hanno fissato solo sanzioni amministrative, senza imporre sanzioni penali (cfr. la tabella 1 dell'allegato B). Le sanzioni amministrative consistono negli elementi seguenti:

un importo da confiscare, con un livello minimo e massimo fissato;

e/o

un'ammenda, con un livello minimo e massimo fissato;

e/o

una percentuale fissa dell'importo superiore a 10 000 EUR da confiscare, alle condizioni specifiche previste dal regolamento relativo ai controlli sul denaro contante;

e/o

un'ammenda il cui importo dipende dalla categoria giuridica o dallo status giuridico della persona.

Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi e Portogallo impongono sanzioni sia penali che amministrative. Due Stati membri (Irlanda e Cipro) impongono solo sanzioni penali.

4.7. Scambi di informazioni con i paesi terzi

Nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca, gli Stati membri e la Commissione possono comunicare le seguenti informazioni a un paese terzo, previa autorizzazione scritta dell'autorità competente che ha ottenuto per prima l'informazione, purché tale comunicazione sia conforme al diritto pertinente, nazionale e dell'Unione, in materia di trasferimento dei dati personali ai paesi terzi:

a) le dichiarazioni d'ufficio redatte a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;

b) le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 6;

c) le dichiarazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3 o 4, qualora vi siano indizi che denotano la correlazione tra il denaro contante e attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Inoltre qualunque comunicazione di informazioni da parte degli Stati membri deve essere notificata alla Commissione.

Secondo l'indagine, dall'entrata in applicazione del regolamento relativo ai controlli sul denaro contante, sette Stati membri hanno effettuato in totale 85 scambi di informazioni con paesi terzi. Oltre il 90 % degli scambi è stato effettuato con l'Ucraina e il Regno Unito. Un numero inferiore di scambi ha avuto luogo con il Kazakhstan, la Turchia e gli Stati Uniti (cfr. il grafico 5 dell'allegato B).

4.8. Attività criminose correlate al denaro contante che arrecano pregiudizio agli interessi finanziari dell'UE

A norma del regolamento relativo ai controlli sul denaro contante, qualora sussistano indizi di attività criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'UE, le informazioni registrate dalle autorità competenti sono messe a disposizione della Commissione, della Procura europea e di Europol, ove competenti ad agire, oltre che delle autorità competenti di altri Stati membri. Sono interessi finanziari dell'Unione "tutte le entrate e le spese e i beni coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù del bilancio dell'Unione e dei bilanci delle istituzioni, organi, uffici e agenzie stabiliti a norma dei trattati o dei bilanci da questi gestiti e controllati" ( 23 ).

Per il periodo di riferimento, 14 Stati membri hanno comunicato alla Commissione 23 casi di questo tipo. Tutti i casi riguardano denaro contante accompagnato e sono ripartiti in modo pressoché uguale tra casi di denaro contante in entrata nell'UE (11 casi) e casi di denaro contante in uscita dall'UE (12 casi).

4.9. Miglioramenti necessari nell'attuazione di talune misure da parte degli Stati membri

·Alcune UIF degli Stati membri non hanno ancora accesso al modulo CIS+ Cash o non lo utilizzano per trasmettere le informazioni pertinenti. Questa situazione solleva alcune preoccupazioni in quanto rappresenta un'inosservanza della normativa e del suo obiettivo, dato che lo scambio di informazioni avviene al di fuori del quadro legislativo previsto. In più occasioni la Commissione ha ricordato agli Stati membri l'obbligo di conformarsi all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1672.

·Per quanto riguarda le sanzioni, dalle ultime relazioni di valutazione reciproca del GAFI emerge che le sanzioni di alcuni Stati membri non sono sufficientemente dissuasive. A tale riguardo la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha esaminato i meccanismi sanzionatori nazionali adottati per l'attuazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1889/2005. Anche il problema opposto, vale a dire le sanzioni eccessive, è fonte di preoccupazione. Secondo la sentenza nella causa C-255/14 ( 24 ), la CGUE ha ritenuto che un'ammenda il cui importo corrisponde al 60 % della somma di denaro contante non dichiarata superiore a 50 000 EUR non risulta proporzionata, in quanto tale ammenda eccede i limiti di quanto è necessario per garantire il rispetto di detto obbligo e assicurare il conseguimento degli scopi perseguiti da tale regolamento. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto di tale giurisprudenza e delle relazioni di valutazione reciproca del GAFI.

·Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione lo scambio di informazioni con i paesi terzi solo di recente, a seguito di una richiesta specifica della Commissione. In più occasioni la Commissione ha ricordato agli Stati membri l'obbligo di notificare immediatamente qualsiasi scambio di informazioni con un paese terzo. Per facilitare le notifiche da parte degli Stati membri, la Commissione ha preparato e condiviso un modello comune che può essere utilizzato su base volontaria e che è già in uso presso alcuni Stati membri.

·Per quanto riguarda la comunicazione obbligatoria dei casi che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, le informazioni comunicate dagli Stati membri erano inesatte o incomplete. Occorre migliorare la comunicazione di tali casi da parte degli Stati membri.

5. VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ DI MODIFICARE IL REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTROLLI SUL DENARO CONTANTE

5.1. Ambito di applicazione: analisi degli altri beni potenzialmente da includere

5.1.1. Risultati dell'indagine sulla definizione di denaro contante

Il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato I è stato conferito alla Commissione.
Ciò è dovuto a una duplice esigenza: i) adattarsi tempestivamente alle future modifiche delle norme internazionali del GAFI; e ii) prevenire l'elusione del regolamento attraverso il ricorso a beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore o a carte prepagate. Nel quadro dell'indagine agli Stati membri sono state poste domande sui vantaggi derivanti dall'inclusione di altri beni nell'ambito di applicazione del regolamento. Dei 20 Stati membri che hanno completato l'indagine, 14 hanno risposto che l'elenco dei beni attualmente coperti dalla definizione è sufficiente. Tuttavia alcuni Stati membri hanno formulato proposte di modifica dell'elenco (cfr. il grafico 6 dell'allegato B). Le modifiche proposte figurano nei cinque punti seguenti:

4 Stati membri hanno proposto di aggiungere le carte prepagate;

6 Stati membri hanno proposto di aggiungere altri beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, quali pietre preziose, metalli preziosi e loro leghe, nonché "beni di lusso" di valore elevato quali orologi da polso, gioielli o metalli preziosi (ad esempio platino) e pietre preziose (ad esempio diamanti);

1 Stato membro ha proposto di aggiungere le criptovalute ( 25 );

1 Stato membro ha proposto di includere argento/bronzo alle stesse condizioni attualmente applicabili al tenore in oro;

2 Stati membri hanno suggerito di eliminare la condizione che limita l'applicazione del regolamento alle monete e ai lingotti con un tenore in oro superiore a una determinata percentuale e di utilizzare invece il valore dell'oro come unica condizione pertinente (pari o superiore a 10 000 EUR).

Uno Stato membro ha dichiarato che l'aggiunta delle carte prepagate potrebbe contribuire a individuare e combattere le tendenze in atto nel contrabbando. Tuttavia, secondo tale Stato membro, una simile aggiunta all'allegato I dovrebbe essere effettuata solo dopo un'adeguata consultazione tra i 27 Stati membri e dopo che siano stati elaborati chiari orientamenti livello dell'UE.

Per quanto riguarda i beni di valore elevato, uno Stato membro ha dichiarato che anche tali beni facilitano la circolazione transfrontaliera di fondi illeciti, in quanto possono essere utilizzati in sostituzione della valuta. Tuttavia non sono stati effettuati analisi o studi specifici sulla potenziale rilevanza dei controlli doganali nell'ambito del regolamento relativo ai controlli sul denaro contante per questo tipo di frode.

5.1.2. Analisi delle carte prepagate e dei beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore

a) Analisi da parte della Commissione e di Europol

La Commissione ritiene che non vi siano prove chiare della necessità di modificare la definizione di denaro contante. Questa posizione si basa sul lavoro svolto nel contesto della valutazione sovranazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato unico e sono connessi alle attività transfrontaliere.

Secondo Europol, le carte prepagate sono utilizzate per commettere una serie di reati economici e finanziari, compreso il finanziamento del terrorismo. La minaccia deriva principalmente dalle carte prepagate "a circuito aperto", che sono vendute su internet, presso gli uffici postali e nei negozi locali e che possono essere utilizzate come normali carte di debito o di credito. Europol ritiene che le carte prepagate siano prodotti ad alto rischio in quanto possono essere utilizzate in forma anonima online o in giurisdizioni offshore per effettuare pagamenti nell'UE. Inoltre non vi sono limiti giuridici per quanto riguarda il numero di carte che una persona può acquistare o i soggetti che hanno diritto ad acquistarle.

La Valutazione della minaccia della criminalità finanziaria ed economica in Europa 2023 ( 26 ) fornisce due esempi dell'uso di carte prepagate a fini illeciti.

Nel primo esempio le carte prepagate sono utilizzate per commettere frodi sentimentali. Nel secondo esempio le carte prepagate sono utilizzate insieme ai buoni di criptovaluta per incanalare i proventi di reato verso piattaforme di gioco d'azzardo in criptovalute ospitate in giurisdizioni non UE in cui le operazioni sono difficili da rintracciare.

Sebbene le carte prepagate siano note come metodo di pagamento ad alto rischio nel contesto del riciclaggio di denaro, la Commissione ed Europol non hanno segnalato casi di uso illecito di carte prepagate che comportino movimenti fisici di persone o il trasporto di merci o pacchi a livello transfrontaliero.

b) Analisi da parte delle UIF degli Stati membri

Alle UIF degli Stati membri è stato inoltre chiesto se esistessero prove del fatto che le carte prepagate o i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore (esclusi le monete con almeno il 90 % di oro e i lingotti con almeno il 99,5 % di oro) siano ampiamente utilizzati per il riciclaggio di denaro. Nei casi in cui le UIF ritenevano che tali prove effettivamente esistessero, è stato chiesto loro quale tipo di prove avessero individuato e per quali tipi di carte prepagate e beni.

Nove UIF degli Stati membri hanno fornito risposte. Sulla base di tali risposte, non vi sono prove chiare del fatto che le carte prepagate siano ampiamente utilizzate per il riciclaggio di denaro, in particolare nel contesto di persone in entrata nell'UE o in uscita dall'UE. Tali UIF hanno inoltre affermato che, nella pratica, è difficile distinguere una carta prepagata da altri tipi di carte di debito o di credito.

Per quanto riguarda i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, le UIF hanno osservato che i viaggiatori che si recano nell'UE talvolta non dichiarano beni di valore elevato quali orologi di lusso, gioielli, diamanti e portafogli hardware di criptovalute. Ciò ha lo scopo di evitare il pagamento di dazi e imposte sul valore aggiunto all'importazione e costituisce evasione fiscale, che è diversa dal riciclaggio di denaro.

È pertanto opportuno effettuare una valutazione approfondita dei vantaggi derivanti dall'inclusione di questi tipi di beni nell'allegato I, tenendo conto delle capacità di controllo doganale.

5.2. Soglia per il denaro contante non accompagnato

Nell'ambito dell'indagine è stato inoltre chiesto agli Stati membri se ritenessero adeguata la soglia finanziaria di 10 000 EUR per il denaro contante non accompagnato (cfr. il grafico 7 dell'allegato B).

Dei 20 Stati membri che hanno partecipato all'indagine, solo 14 hanno risposto a questa domanda. Il 95 % di essi ha ritenuto che la soglia fosse adeguata e che pertanto non dovesse essere rivista.

Tali partecipanti hanno inoltre osservato che la soglia è ben nota a tutte le controparti e hanno sottolineato che, per gli importi in denaro contante al di sotto della soglia, il regolamento relativo ai controlli sul denaro contante stabilisce le disposizioni necessarie per registrare le informazioni pertinenti e trattenere il denaro contante per un'ulteriore indagine in caso di indizi di attività criminosa.

Vi era pertanto un consenso generale sul mantenimento della soglia attuale.

6. CONCLUSIONI

Sulla base dei risultati dell'indagine e delle altre informazioni fornite dagli Stati membri e dai servizi della Commissione, il regolamento relativo ai controlli sul denaro contante è efficace nel conseguire i suoi obiettivi.

Gli Stati membri lo considerano un importante strumento giuridico per controllare i movimenti fisici del denaro contante alle frontiere esterne dell'UE e contrastare il riciclaggio di denaro.

I flussi di informazioni avvengono attraverso il modulo CIS+ Cash e informazioni comparabili sono scambiate direttamente e tempestivamente tra le autorità competenti e con le UIF. In alcuni Stati membri esistono tuttavia ancora margini di miglioramento per quanto riguarda l'uso del sistema SID.

La nuova procedura di informativa per il denaro contante non accompagnato funziona in modo soddisfacente.

Per il momento non è necessario rivedere la soglia o includere altri beni nell'allegato I del regolamento relativo ai controlli sul denaro contante. La Commissione sta monitorando attentamente le nuove tendenze in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e il possibile utilizzo di altri beni come riserve altamente liquide di valore e di carte prepagate come mezzo per eludere l'obbligo di dichiarazione. Da questa prima valutazione non emerge alcuna necessità di modificare il quadro attuale.



ALLEGATO A — STATISTICHE ANNUALI SUI CASI DI DENARO CONTANTE ACCOMPAGNATO E NON ACCOMPAGNATO

I grafici che seguono, relativi ai controlli sul denaro contante, si basano sugli elementi seguenti:

- dati estratti dal modulo CIS+ Cash al momento dell'indagine;

- dati comunicati dagli Stati membri che incontrano ancora difficoltà nella trasmissione diretta di informazioni specifiche al modulo CIS+ Cash, a causa di problemi tecnici interni.

Essi coprono i periodi compresi tra il 1º gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 (incluso).

Il grafico 1 presenta il numero totale di casi di denaro contante gestiti alle frontiere dell'UE. Per il periodo di riferimento (1.1.2022-31.12.2023) le autorità competenti abilitate ad attuare il regolamento relativo ai controlli sul denaro contante hanno individuato 226 796 casi. Sono compresi i casi con e senza infrazione.



I grafici 2 e 3 mostrano il numero totale di casi per Stato membro per il contante accompagnato (grafico 2) e il contante non accompagnato (grafico 3) per il periodo di riferimento (1.1.202231.12.2023).

Vi è una notevole differenza tra il numero totale di casi di denaro contante accompagnato (221 836 anche con infrazioni), e il numero totale di casi di denaro contante non accompagnato (4 960 anche con infrazioni).

La Commissione pubblica annualmente dati statistici conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'UE o in uscita dall'UE. Tali relazioni sono consultabili sul sito web della DG TAXUD, dove sono reperibili anche informazioni generali sui controlli sul denaro contante: Controlli sul denaro contante — Commissione europea (europa.eu ).



ALLEGATO B - RISPOSTE ALL'INDAGINE

I grafici che seguono rappresentano una selezione delle risposte fornite dagli Stati membri.

Il grafico 4 mostra i risultati della valutazione effettuata dagli Stati membri che hanno partecipato all'indagine. La valutazione mostra il parere degli Stati membri sull'attuazione degli articoli 9 e 10 del regolamento relativo ai controlli sul denaro contante. In generale gli Stati membri hanno avuto un'esperienza positiva nello scambio di dati attraverso il modulo CIS+ Cash. Solo alcuni di essi hanno giudicato scarsi o molto scarsi aspetti specifici della loro esperienza con tale modulo.

Il grafico 5 mostra il numero di scambi di informazioni con paesi terzi su casi relativi al denaro contante. La maggior parte degli scambi di informazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 è avvenuta con il Regno Unito, l'Ucraina e la Russia. Sono stati inoltre segnalati alcuni scambi con la Turchia, gli Stati Uniti, gli Emirati arabi uniti e il Kazakhstan (solo l'8,23 % degli scambi totali con i paesi terzi).

La tabella 1 riassume i diversi sistemi sanzionatori istituiti dagli Stati membri per conformarsi all'articolo 14 del regolamento relativo ai controlli sul denaro contante. La maggior parte degli Stati membri applica sanzioni amministrative.

Tabella 1: Sistemi sanzionatori degli Stati membri a norma del regolamento relativo al controllo sul denaro contante

Sanzioni

Stati membri

Tipo di sanzione

Amministrative

AT, BE, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LU, MT, PL, RO, SE, SI, SK

·confisca di un determinato importo, con un importo minimo e/o massimo fissato

e/o

·ammenda, con un importo minimo e/o massimo fissato

e/o

·confisca dell'importo al di sopra di 10 000 EUR, a determinate condizioni

e/o

·percentuale dell'importo totale del denaro contante non dichiarato o dell'importo eccedente la soglia

e/o

·ammenda il cui importo dipende dalla categoria giuridica/dallo status giuridico della persona (persona giuridica, impresa individuale o lavoratore autonomo, persona fisica)

Amministrative o penali

BG, EE, LV, LT, NL, PT

·percentuale del valore del denaro contante non dichiarato o di un'ammenda o di un importo confiscato (con limiti minimi e/o massimi fissati)

e/o

·reclusione, a seconda delle circostanze

Penali

CY, IE

·reclusione in caso di inadempimento dell'obbligo di dichiarazione

o

·ammenda

Il grafico 6 riassume le proposte presentate dagli Stati membri sulla necessità di modificare l'allegato I del regolamento relativo ai controlli sul denaro contante. Dei 14 Stati membri che hanno completato l'indagine, il 43 % sostiene la proposta di aggiungere altri beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e il 29 % quella di aggiungere le carte prepagate.

Il grafico 7 mostra le risposte degli Stati membri all'indagine sulla soglia di 10 000 EUR stabilita nel regolamento relativo ai controlli sul denaro contante. Vi è un consenso generale sul fatto che l'attuale soglia è efficace e dovrebbe rimanere invariata (95 % di risposte positive).


(1) () Per una definizione di denaro contante, cfr. la sezione 3.1 della presente relazione.
(2) () Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1672/OJ).
(3) () Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/2024-07-09).
(4) () Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1889/OJ).
(5) ()    Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1889/OJ).
(6) ()    GU L 167 del 12.5.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/776/OJ.
(7) ()    Unità di informazione finanziaria.
(8) ()    Il SID comprende anche dati sui casi relativi al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, in quanto il regolamento relativo ai controlli sul denaro contante continua ad applicarsi nel Regno Unito a norma dell'articolo 5 e dell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord del Quadro di Windsor.
(9) ()    L'obbligo di segnalare qualsiasi operazione sospetta alle UIF è stato stabilito dalla direttiva 91/308/CEE del Consiglio. Le UIF sono state istituite come unità centrali per valutare tali operazioni, interagire con le loro controparti in altri paesi e, se necessario, contattare le autorità giudiziarie.
(10) ()    Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1672.
(11) ()    Sebbene incluse nella definizione di denaro contante di cui al regolamento relativo ai controlli sul denaro contante, le carte prepagate non sono attualmente soggette alle norme sui controlli sul movimento di denaro contante a causa del fatto che il punto pertinente dell'allegato I del regolamento relativo a controlli sul denaro contante menziona: p.m. (per memoria).
(12) () Articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672.
(13) () Articolo 2, paragrafo 1, lettera h, del regolamento (UE) 2018/1672.
(14) () Articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1672.
(15) () Articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672.
(16) ()    Nel caso in cui l'obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3 o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 4 non risultino assolti, le autorità competenti redigono d'ufficio, per iscritto o per via elettronica, una dichiarazione contenente, per quanto possibile, i dettagli necessari.
(17) () Articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1672.
(18) () Considerando 35 del regolamento (UE) 2018/1672.
(19) () Articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1672.
(20) ()    AR, BG, CH, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HI, HR, HU, IT, JP, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, RU, SE, SK, SL, TR.
(21) ()    Si veda, ad esempio, la scheda informativa Stai al passo con gli ultimi regolamenti sul controllo del denaro contante! .
(22) ()    L'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1672 stabilisce che le autorità competenti devono trasmettere alle UIF informazioni sulle dichiarazioni di denaro contante, sulle dichiarazioni a scopo informativo, sulle dichiarazioni d'ufficio e sugli importi inferiori alla soglia di cui si sospetta la correlazione ad attività criminose attraverso il modulo sul denaro contante disponibile nel SID.
(23) () Articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017).
(24) () Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015, Robert Michal Chmielewski/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága, C-255/14, ECLI:EU:C:2015:475.
(25) ()    Considerando 13 del regolamento (UE) 2018/1672: "Nonostante l'elevato livello di rischio rappresentato dalle valute virtuali, quale evidenziato nella relazione della Commissione del 26 giugno 2017 sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere, le autorità doganali non sono competenti a esercitare un controllo su tali valute".
(26) ()    Cfr. Il rovescio della medaglia – Analisi della criminalità finanziaria ed economica | Europol .